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Decisione

17.2013.104

Proscioglimento dal reato di carente diligenza in operazioni finanziarie: quello che conta è l'accertamento dell'avente economicamente diritto dei fondi, indipendentemente dalla loro eventuale origine

10 luglio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Potere cognitivo della

Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2

CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir

d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti

impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e

in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, ad

art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2; cfr., inoltre, Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

L'appellante può limitare

il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza

(art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la

giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio

soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).

Considerandi

II. La vita di AP 1

2.

AP 1, classe __________,

dopo le scuole dell’obbligo è entrato in banca quale apprendista e ha

proseguito la sua carriera professionale nel settore bancario. Dopo aver

lavorato presso la Banca __________ e il __________, dal 1° aprile 2004 ha operato quale consulente presso la banca __________ a __________. Dal marzo 2010 è stato

trasferito alla __________, sempre in qualità di consulente. E’, quindi,

rientrato in Ticino nel luglio 2012 per occuparsi, sempre in seno alla __________,

di Relationship management (“non per la gestione patrimoniale ma in

relazione a progetti generali per il mercato”; verbale di interrogatorio 22

marzo 2013, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 1; AI 13, verbale di

interrogatorio del 18 giugno 2010, pag. 8).

A seguito della vicenda in

oggetto dal 19 giugno 2012 è stato sospeso da tale funzione e ricopre una

funzione amministrativa di supporto nell’unità Businness Management (lettera __________

13.

giugno 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del dibattimento CARP,

pag. 2). Verosimilmente, in caso di esito favorevole del procedimento, AP 1

verrebbe reintegrato nelle sue precedenti funzioni, mentre in caso contrario

verrebbe licenziato per esigenze poste dalla FINMA (lettera __________ 13

giugno 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del dibattimento CARP, pag.

2).

L’appellante è padre di

tre figli, uno avuto dalla moglie (da cui è separato e cui versa alimenti) e

gli altri due, in tenera età, dall’attuale compagna (verbale di interrogatorio

22.

marzo 2013, pag. 1; AI 13, pag. 8).

Incensurato, senza

esecuzioni pendenti, AP 1 percepiva quale consulente un reddito annuo di circa

fr. 260'000.- (verbale di interrogatorio 22 marzo 2013, pag. 1; AI 13, pag. 8);

nella funzione attualmente ricoperta egli percepisce fr. 184'400.- annui (cfr.

lettera __________ 3 febbraio 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del

dibattimento CARP, pag. 2).

III. Circostanze

dell’inchiesta

3.

Il procedimento nei

confronti di AP 1 si è sviluppato a partire da alcune risultanze dell’inchiesta

promossa contro __________, __________ e __________, capitolo ticinese delle

indagini italiane che hanno fatto seguito al buco milionario ai danni della banca

__________. In estrema sintesi, la vicenda ruota attorno alle malversazioni –

per circa 23 milioni di Euro – riconducibili al consulente bancario di __________,

__________, a danno di clienti di tale istituto, principalmente di __________.

La tesi accusatoria iniziale – poi venuta a cadere – voleva che __________, __________

e __________ fossero in combutta con __________ nell’ambito delle malversazioni

in questione.

A AP 1 è stato prospettato

dal PP il reato di carente diligenza in operazioni bancarie sin dal primo

interrogatorio, avvenuto il 3 aprile 2009 nell’ambito dell’inchiesta condotta

dal ministero pubblico ticinese. Il procedimento nei suoi confronti é stato

condotto separatamente da quello contro __________, __________ e __________.

Dopo la condanna dei tre

imputati principali per riciclaggio di denaro e falsità in documenti (ripetuta

per __________ e __________; cfr. sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle

assise criminali, inc. 72.2010.14; sentenza CARP del 18 aprile 2011, inc.

17.2010

-43/58; STF del 16 marzo 2012, inc.6B_392/2011 e 6B_399/2011), il

procedimento nei confronti di AP 1 è proseguito con ulteriori interrogatori

(verbale 18 giugno 2010, AI 13, e 4 aprile 2012, AI 46; verbale __________ del

18.

novembre 2011, AI 41; verbale __________ del 18 novembre 2011, AI 43).

L’inchiesta è stata

formalmente chiusa il 5 aprile 2012 (AI 47), mentre l’atto di accusa è stato

stilato il 21 giugno 2012 (doc. TPC 1).

Durante il dibattimento di

prime cure, la Corte ha inoltre assunto agli atti ulteriore documentazione

riguardante il dossier principale __________ (doc. TPC 8 e 9).

IV. Fatti accertati nel

procedimento concernente __________, __________ e __________

4.

Occorre qui esporre,

in sintesi, gli avvenimenti che hanno dato origine alle imputazioni ex art.

305ter CP nei confronti di AP 1, così come accertati nei procedimenti

concernenti __________, __________ e __________ (cfr. sentenza 18 giugno 2010

della Corte delle assise criminali, inc. 72.2010.14, in particolare consid. IX

3, pag. 128-153; sentenza CARP del 18 aprile 2011, inc. 17.2010.39-43/58, in

particolare consid. 4.4 e 4.4.1, pag. 6-8; STF del 16 marzo 2012, inc.6B_392/2011

e 6B_399/2011).

Per quanto di interesse

per il presente procedimento, è stato accertato che, nel corso del 2008, __________

propose a __________ di investire un capitale di circa 3 milioni di Euro in

un’operazione finanziaria che gli avrebbe permesso di conseguire in breve tempo

un utile dell’ordine di 1 milione di Euro. Secondo l’iniziale illustrazione

dell’affare, si trattava di fornire un’evidenza fondi (ovvero, una caparra) per

l’acquisto di un immobile a Roma, in __________, per un valore di transazione

complessivo di 30 milioni di Euro. La controparte all’affare avrebbe, poi,

corrisposto a __________ i 4 milioni in contanti.

__________ illustrò

l’operazione a AP 1 durante un incontro tenutosi il 25 settembre 2008, in presenza anche del fiduciario __________.

I fondi necessari

all’operazione furono messi a disposizione dai genitori di __________

attraverso il conto cifrato della __________., __________, di loro pertinenza,

presso __________ di __________. In occasione del suddetto incontro, __________

sottoscrisse in favore del figlio __________ sei moduli di messa a disposizione

fondi dell’ammontare di 505'000.- Euro l’uno, per complessivi 3'030'000.- Euro

(doc. D, doc. I allegati a verbale AP 1 18 giugno 2010).

Il 29 settembre 2008 dal

conto cifrato della __________ furono prelevati 3'030'000.- Euro a contanti,

somma che venne trasportata da __________ a __________ da uno “spallone” e qui consegnata

a __________, il quale a sua volta la rimise nelle mani di __________ (doc. E

allegato al verbale AP 1 18 giugno 2010).

Pochi giorni prima di tale

consegna, __________ informò __________ che la causale dell’operazione sarebbe

cambiata e che l’investimento richiesto di 3 milioni di Euro sarebbe confluito

in tutt’altra operazione rispetto a quella inizialmente prevista, e meglio in

un’operazione di “roll program” (definita come un’operazione che consente a chi

ha a disposizione un’elevata liquidità di cambiare la somma in valuta di un

diverso Paese, con uno sconto compreso tra il 10 e il 15 per cento). Secondo le

assicurazioni di __________, l’operazione avrebbe, comunque, consentito il

rientro del capitale maggiorato dell’utile promesso di 1 milione di Euro in

7-15 giorni.

__________ acconsentì alla

nuova proposta di investimento, ma non avvertì la banca che, dunque, seppe

soltanto dell’operazione immobiliare di __________ proposta inizialmente.

Il 3 ottobre seguente __________ contattò AP 1 e lo informò che,

contrariamente ai piani iniziali che prevedevano un pagamento a contanti, il “compratore

S.M.” (__________) aveva “proposto di bonificare subito l’importo dal

proprio conto presso la __________” (promemoria doc. M allegato al verbale AP

1.

3 aprile 2009, corrispondente al doc. F allegato al verbale AP 1 18 giugno

2010).

Per questo motivo, __________

chiese a AP 1 di aprire urgentemente un conto a suo nome presso __________. AP

1.

si attivò in tal senso, aprendo il conto n. 304.91762120814.01 intestato a __________.

Il profilo del cliente __________ fu redatto, in parte, sulla base delle

informazioni relative ai genitori che erano già in possesso della banca (in

particolare, l’entità del patrimonio di famiglia; doc. L allegato al verbale AP

1.

18 giugno 2010) e, per il resto, sulla scorta di informazioni fornite al

consulente direttamente da __________ nel colloquio in banca, (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 3).

Quale avente diritto

economico del conto venne indicato lo stesso __________.

Il 7 e l’8 ottobre, come

anticipato, furono accreditati sul conto nominativo appena aperto a nome di __________

due bonifici di 2 milioni di Euro l’uno, provenienti dal conto corrente di __________.

Quali giustificativi dei suddetti bonifici, __________ consegnò a AP 1 la

documentazione seguente:

1.

lo

schema di offerta vincolante 8 settembre 2008, in base al quale la __________ (il cui amministratore unico era __________), Roma, sottoponeva

alla società romana __________ per i __________ e dei __________ la sua offerta

per l’acquisto dell’immobile sito in __________ a __________ al prezzo di 30

milioni di Euro, valida fino al 30 settembre successivo; nell’offerta era

contemplato il pagamento di un acconto pari al 10% del prezzo (all. 1 al

promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009);

2.

il

preliminare di compravendita 30 settembre 2008 tra le due società romane

__________ per i __________ e dei __________ e __________, mediante il quale la

prima si impegnava a vendere alla seconda il citato immobile di __________ per

il prezzo di 30 milioni di Euro. L’art. 6 del preliminare prevedeva il

versamento di una caparra confirmatoria di 3 milioni di Euro (all. 2 al

promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009);

3.

il

contratto di cessione delle quote della __________ (detenute al 10% da __________

e al 90% dalla __________, __________) a __________ (all. 3 al promemoria doc.

M, verbale AP 1 3 aprile 2009). Al punto A delle premesse era indicato che la __________

si era aggiudicata l’immobile di __________ ed aveva già versato 3 milioni di

Euro quale caparra confirmatoria. Il prezzo della compravendita delle quote

della società è stato indicato in 3 milioni di Euro (art. 3.1. del contratto).

__________ consegnò a AP 1

anche una copia della carta di identità di __________ (allegato al promemoria

doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009).

Nonostante le discordanti

dichiarazioni di AP 1 e degli altri implicati, nel procedimento relativo a __________,

__________ e __________ il giudice di prime cure ha considerato che AP 1 fosse

in possesso della suddetta documentazione prima della ricezione dei bonifici da

4.

milioni di Euro. L’accertamento è stato, almeno in parte, confermato da AP 1 che,

al dibattimento d’appello, ha dichiarato di avere ricevuto da __________ la

fotocopia della carta d’identità di __________ prima del primo bonifico (verb.

dib. d’appello, pag. 3).

Il 10 ottobre 2008 __________

prelevò in contanti da tale conto 3'040'000.- Euro (doc. O, verbale AP 1 3

aprile 2009), che restituì ai genitori versandoli in seguito sul conto cifrato __________

presso __________, __________.

Sempre il 10 ottobre 2008,

__________ prelevò a contanti tutti gli averi rimanenti sulla sua relazione

nominativa e la chiuse (doc. P, verbale AP 1 3 aprile 2009). Dell’importo

prelevato, __________ versò 430'000 Euro sul conto __________ (appartenente ai

genitori di __________, sempre presso __________, cfr. doc. Q, verbale AP 1 3

aprile 2009), mentre 480'000.- Euro furono versati (metà ciascuno) a __________

e __________.

L’operazione andò, dunque,

a buon fine per __________, con il conseguimento dell’utile garantito di 1

milione di Euro a fronte di un iniziale investimento di 3 milioni di Euro.

Sennonché, i fondi erogati da __________ (in questa come in altre operazioni) si

rivelarono essere il frutto di diverse malversazioni operate dal funzionario di

banca ai danni dell’inconsapevole cliente di __________.

Nei procedimenti che li

hanno coinvolti, è stato accertato che prima del gennaio 2009 __________, __________

e __________ non avevano consapevolezza delle malversazioni messe in atto da __________.

Nell’operazione in questione questi aveva detto a __________, contrariamente al

vero, che la vittima delle malversazioni __________ era una persona di sua

fiducia.

V. Sentenza di primo grado

5.

Accertato, in

sostanza, i fatti sin qui descritti, il primo giudice ha, in particolare,

rimproverato all’imputato di non aver predisposto alcun ulteriore accertamento,

rispettivamente di non aver chiesto maggiori lumi a __________ e/o alla banca

ordinante per chiarire il vero retroscena economico di tutta l'operazione, che

dagli atti in suo possesso e dalle circostanze della fattispecie avrebbe dovuto

apparirgli insolita e sospetta (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5-6).

6.

Il giudice di prime

cure ha pertanto riconosciuto AP 1 autore colpevole dell'imputazione di carente

diligenza in operazioni finanziarie qui in oggetto.

Secondo

il primo giudice l’imputato è colpevole poiché

“ al momento

dell'apertura della relazione 1, non solo si è limitato a riportare il profilo

clienti senza ulteriori verifiche”, ma “non ha avuto o non ha voluto aver dubbi

sull'identità di __________ quale __________, e ciò benché in base alla

documentazione consegnatagli per legittimare l'intera operazione immobiliare

(…) né il suo nome né quello di __________, del quale aveva solamente ricevuto

una copia della carta d'identità (…), non figurassero da alcuna parte”,

circostanze insolite - “facilmente constatabili anche da una veloce e prima

lettura della documentazione consegnata (…) ma ancor di più se oggetto di un

attento esame” - che “avrebbero dovuto subito insospettirlo e condurlo a

richiedere a __________ altre e più approfondite informazioni per meglio

plausibilizzare tutto il contesto economico e la sua corretta identificazione

quale __________ della relazione 1, ciò che però non è mai stato fatto vista

l'assenza di una qualche indicazione in questo senso nel suo rapporto interno

del 3.10.2008” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12-13).

Il giudice di prima

istanza ha considerato che questa prima carenza

“ è diventata

successivamente ancor più crassa quando, il 7 e 8.10.2008, in urto alla prima

indicazione di __________ del rientro del capitale prestato dal padre in contanti

(…), ha visto accreditare la relazione 1 con gli attesi quattro milioni di € su

ordine di chi, nella documentazione (…), non figurava da nessuna parte né

tantomeno era indicato quale acquirente finale dell'intera operazione

immobiliare” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13).

Secondo il primo giudice:

“ chiunque, a

maggior ragione un intermediario finanziario di lungo corso come l'imputato,

dinanzi a questa nuova ed importante insolita circostanza, avrebbe dovuto porsi

seri e concreti dubbi sul fatto che __________ fosse l'effettivo __________

della relazione 1, per la cui verifica sarebbe stato ancora una volta

sufficiente chiedere a quest'ultimo ulteriori ragguagli o, ancor più

semplicemente, telefonare/scrivere alla banca ordinante. AP 1, invece, nulla ha

fatto di tutto ciò e chiudendo gli occhi e restando inattivo ha così

oggettivamente concretizzato il reato qui in esame.

La sostanziale e reiterata carenza di AP 1 nel non voler dubitare,

come invece avrebbe dovuto, dell'identità di __________ quale __________ della

relazione 1, non può essere considerata come una semplice negligenza (…). Alla

luce dei fatti non è infatti, per la Corte, assolutamente pensabile che AP 1

non abbia almeno eventualmente accettato, assumendosene così il rischio, che __________

non fosse __________ della relazione 1, ricordato che per la realizzazione del

reato qui in esame non è necessario conoscere o sapere chi effettivamente lo

fosse, ma solo aver avuto sufficienti motivi per dubitare che lo fosse il

contraente. (…) proprio le modalità di rientro del capitale con un ordinante

che non era l'acquirente finale dell'immobile avrebbe dovuto obbligarlo a porsi

delle domande e seriamente verificare l'identità __________ della relazione 1

(…) ; la presenza di un fiduciario serio e accreditato (…) non era in ogni caso

motivo sufficiente per permettere a AP 1 di non mettere in atto quelle minime

verifiche che le circostanze, invece, gli imponevano” (sentenza impugnata,

consid. 7, pag. 13 e 14).

7.

Quanto alla pena, il

giudice di prime cure ha considerato che la colpa di AP 1 non doveva essere

banalizzata, data “la disarmante superficialità del suo agire” e il

fatto che gli sarebbe bastato verificare la documentazione in suo possesso per

immediatamente rendersi conto che qualcosa non andava e quindi chiedere le

necessarie informazioni a __________ o alla banca ordinante, visto che “nella

documentazione prodotta da __________ non figurava da nessuna parte né il nome

di quest'ultimo né soprattutto quello di __________” (sentenza impugnata,

consid. 14, pag. 19-20).

Il primo giudice ha

tuttavia tenuto conto “del sino ad oggi ineccepibile percorso professionale

di AP 1, della sua incensuratezza e del fatto che abbia agito per dolo

eventuale” e gli ha inflitto una pena detentiva di 45 giorni, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di due anni in considerazione di una

prognosi positiva (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 20).

In relazione alla

tipologia di pena scelta, la Corte ha spiegato di non aver potuto optare per

altre possibilità rispetto alla pena detentiva, nella misura in cui dagli atti AP

1.

risultava ancora residente all'estero e non vi era agli atti la

documentazione necessaria al calcolo delle aliquote giornaliere ex art. 34 CP (sentenza

impugnata, consid. 14, pag. 20).

VI. Appello principale di AP

1.

8.

Nel suo appello, AP

1.

contesta l’apprezzamento giuridico compiuto dalla prima Corte. L’insorgente

ritiene che “nel giudizio impugnato la norma di cui all’art. 305ter CP sia

stata considerata alla stregua di un reato di riciclaggio per negligenza,

venendogli rimproverato di non avere adeguatamente accertato l’origine dei

fondi di cui trattasi”, mentre in realtà il disposto punisce

l’intermediario finanziario che non ha correttamente accertato l’identità del

beneficiario economico dei fondi (dichiarazione di appello, pag. 3).

Secondo l’appellante, “il

beneficiario economico dei fondi in questione al momento del loro accredito in

conto, durante la loro permanenza sullo stesso e poi alla loro uscita è stato

correttamente identificato in __________, essendo l’eventuale origine illecita

o la pertinenza giuridica altrui dei fondi ininfluente” in base alla norma

in questione (dichiarazione di appello, pag. 3).

Egli domanda, dunque, il

suo integrale proscioglimento.

9.

Ai sensi dell’art.

305ter cpv. 1 CP si rende colpevole di carente diligenza in operazioni

finanziarie chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia,

aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi,

con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente

economicamente diritto.

Secondo giurisprudenza e

dottrina, è avente economicamente diritto (__________) la persona fisica o

giuridica che ha, di fatto, la possibilità di disporre dei valori patrimoniali

e, dunque, colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (STF

6B_501/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2.1.2; DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1;

sentenza CARP 17.2010.64 del 14 marzo 2011; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro

sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837,

pag. 865).

La carente diligenza in

operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell’amministrazione

della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare

operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente diritto

economico dei valori patrimoniali, malgrado particolari indizi inducano a

ritenere che la controparte non lo sia. La violazione del dovere di

identificazione è sufficiente. L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla

norma è, quindi, l'identificazione dell’avente economicamente diritto. Ad

esempio, colui a cui appartiene realmente la giacenza di una relazione bancaria

o che, in ragione dei suoi rapporti con il titolare formale del conto, può

impartire a quest’ultimo disposizioni su come impiegare i relativi averi

(sentenza CCRP del 14 marzo 2011, inc. 17.2010.64, consid. 2.5.b e rif.).

La norma vuole garantire la

raccolta di informazioni suscettibili di facilitare le inchieste penali

sull’origine dei fondi. Tale raccolta deve permettere alle autorità, in

particolare a quelle di perseguimento penale, di ricostituire il puzzle di

transazioni finanziarie e di risalire più facilmente sino ai “cervelli” delle

organizzazioni finanziarie (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.4

non pubblicato nella DTF 138 IV 1). La norma tende ad assicurare la trasparenza

nel settore finanziario alfine di evitare che coloro che riciclano capitali

approfittino dell’anonimato delle operazioni finanziarie per esplicare le loro

attività criminali (DTF 129 IV 329 consid. 2.5.4; STF 6B_188/2008 del 26 agosto

2008, consid. 3.2). La disgiunzione tra titolarità giuridica ed economica può

essere operata per mezzo di numerose costruzioni giuridiche, quali la

rappresentanza indiretta, il deposito irregolare, il mandato fiduciario, la

commissione oppure tramite la costituzione di persone giuridiche quali società,

Anstalten o trusts (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse,

partie spéciale, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la

justice, art. 303-311 CP, Berna 1996, ad art. 305 ter n. 16; Pieth, Basler

Kommentar Strafrecht II, 3. ed. Basilea 2013, ad art. 305 ter n. 18).

L'intermediario

finanziario deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza

richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del

principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente

esigibili (DTF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2.1.2; DTF 136 IV 127 consid.

3.1

).

La legge federale del 10

ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il

finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) disciplina la

diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine).

Secondo l'art. 4 cpv. 1

LRD, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una

dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto nei seguenti

casi:

-

se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto

(lett. a);

-

se la controparte è una società di domicilio (lett. b)

-

se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo

l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c).

Se nel corso della

relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente

diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4

LRD (art. 5 cpv. 1 LRD).

La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche del 7 aprile 2008 (CDB 08), in

vigore all'epoca dei fatti qui in esame, prevedeva che la banca è legittimata a

presumere che il contraente sia identico all’avente diritto economico (art. 3

cpv. 1). La presunzione che la controparte e l’avente diritto economico coincidano

viene meno qualora sussistano circostanze o constatazioni insolite (art. 3 n.

25.

cpv. 1 CDB 08), in particolare se i valori apportati o prospettati eccedono

ampiamente le possibilità finanziarie del contraente note alla banca oppure se nel

corso del rapporto con il contraente la banca constata comunque circostanze

insolite di altro tipo (art. 3 n. 25 cpv. 2 lett. b e c CDB 08).

La CDB 08 prevede, inoltre, che qualora permangano seri dubbi circa la correttezza della

dichiarazione del contraente, e tali dubbi non possano essere eliminati

mediante ulteriori chiarimenti, la banca deve rifiutare l’apertura della

relazione d’affari o l’esecuzione dell’operazione (art. 3 n. 29 CDB 08).

La banca è tenuta a

ripetere la procedura prevista qualora nel corso della relazione d’affari

subentrino dubbi se il contraente sia egli stesso l’avente diritto economico

(art. 6 cpv. 1 lett. b CDB 08).

Secondo il Tribunale

federale, questo corpus di norme permette di limitare formalmente la

portata della diligenza richiesta dalle circostanze per l’identificazione del

cliente o dell’ADE agli elementi di base quali nome, cognome, indirizzo, data

di nascita e nazionalità delle persone fisiche, senza esigere – in questo

contesto – ulteriori precisazioni (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011,

consid. 3.4 non pubblicato nella DTF 138 IV 1). L’art. 305ter si limita,

dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso

stretto.

Per contro, il rispetto di

obblighi di diligenza più estesi ai sensi dell’art. 6 LRD – quali ad esempio la

necessità di operare dei chiarimenti supplementari del retroscena economico di

una determinata transazione sospetta – esulano dal campo di applicazione di

questa norma (Pieth, Basler Kommentar, ad art. 305ter n. 28; Donatsch/Wohlers,

Strafrecht IV, 3. ed. 2004 Zurigo, §100 pag. 412-413; contra:

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

2.

ed. 2013 Zurigo/San Gallo, ad art. 305ter n. 14).

In un caso in cui

l’intermediario finanziario aveva identificato correttamente l’identità

dell’avente diritto economico, ma non il fatto che si trattasse di una persona

esposta politicamente (PEP), il Tribunale federale ha osservato che tale problematica

non è tanto legata alla questione dell’identificazione della controparte e

dell’ADE ai sensi dell’art. 4 LRD, bensì a quella dell’individuazione del

rischio accresciuto di una relazione d’affari o di una transazione (obbligo di

chiarire il retroscena economico giusta l’art. 6 LRD, nella versione in vigore

al momento dei fatti: “L’intermediario finanziario deve chiarire le

circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione

d’affari se la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che

la sua legalità sia manifesta (a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali

provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di

un’organizzazione criminale (b)”.

Secondo l’Alta corte, non

appena la conoscenza del cliente diretto o __________ permette di presumere che

i fondi siano di origine criminale, chi opera nel settore deve astenersi da

ogni attività, pena un’incriminazione per riciclaggio di denaro (art. 305bis

CP).

La violazione degli

obblighi di individuazione dei rischi accresciuti di cui all’art. 6 LRD va,

dunque, letta alla luce dell’art. 305bis CP, e non dell’art. 305ter CP.

Tuttavia, non potendo distinguere i due diversi obblighi menzionati in maniera

sistematica, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere

se, in determinati casi in cui l’identità stessa dell’__________ può dare adito

a dubbi sull’esistenza di un rischio accresciuto, la violazione degli obblighi

sanciti all’art. 6 LRD non possa essere sanzionata anche in base all’art.

305ter (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.5.4).

Secondo la giurisprudenza,

chi non identifica l’avente diritto economico sebbene abbia dato prova di tutta

la diligenza richiesta dalle circostanze non è punibile (DTF 134 IV 307 consid.

2.

). La punibilità dell’intermediario finanziario è pure esclusa se questi

compie delle verifiche insufficienti, ma se malgrado tutto identifica

correttamente l’avente diritto economico (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011,

consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 136 IV 127, consid. 3.1.3.2;

nella DTF 129 IV 329 consid. 2.5; in quest’ultima sentenza si evoca ad ogni

modo la possibilità di realizzazione di un reato impossibile, laddove l’autore

accetta deliberatamente l’indicazione di un avente diritto economico che crede

errata ma che, in realtà, è quella corretta, cfr. consid. 2.6).

La questione a sapere se l'avente

economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente

riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (STF

6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV

1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio

del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione

sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni

finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865).

Sotto il profilo

soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo

eventuale. L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare

l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente

diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non

prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario

finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF

125.

IV 139 consid. 4; STF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010, consid. 3.1; STF 6B_189/2008

del 26 agosto 2008, consid. 3.2; Cassani, op. cit., ad art. 305ter n. 24;

Pieth, Basler Kommentar, ad art. 305ter CP n. 29).

10.

Appare, dunque, di

fondamentale importanza determinare se, in concreto, __________ sia

effettivamente l’avente diritto economico della relazione nominativa

304.9176.2120.814.01

a lui intestata presso la __________, così come indicato

da AP 1. In caso affermativo, infatti, alla luce della giurisprudenza sopra

indicata, la responsabilità dell’impiegato di banca ai sensi dell’art. 305ter

CP sarebbe del tutto esclusa, a prescindere dalla violazione o meno dei suoi doveri

di diligenza (siccome “le résultat importe plus que la manière”, cfr.

DTF 136 IV 127 consid. 3.1.2; DTF 129 IV 329, consid. 2.5.4).

Nella sentenza impugnata,

pur ritenendo colpevole AP 1 di non aver indicato il reale avente diritto

economico della relazione, il primo giudice omette di indicare chi altro possa

esserlo, se non __________. Anzitutto, va detto che è stato __________ a

domandare l’apertura del conto in questione, nominativo ed intestato a lui

personalmente quale persona fisica. Oltre ad essere l’intestatario del conto,

ovvero il titolare della relazione, cliente e controparte della banca, __________

ne era pure l’avente diritto economico. Non vi sono infatti riscontri – ma

nemmeno la pubblica accusa sostiene tale tesi – che egli agisse a titolo

fiduciario per terze persone o che vi fossero formali costruzioni giuridiche

che celavano il vero __________ della relazione.

Non si vede dunque chi,

oltre a __________, avrebbe potuto essere il vero __________ del conto.

Non lo era il padre, __________,

il quale non aveva alcun potere di disporre dei valori patrimoniali che sono

transitati su quel conto. Egli aveva, semmai, dei rapporti di natura creditoria

con il figlio: da un lato, aveva messo a sua disposizione quale finanziatore i

3.

milioni in contanti necessari per avviare l’operazione (attraverso il conto __________

di cui era titolare, assieme alla moglie), che gli sono poi stati restituiti al

termine dell’operazione. Dall’altro lato, aveva fornito a __________ un

sostegno economico nell’ambito delle controversie legate al suo divorzio dalla

moglie, che il figlio ha, poi, restituito mediante il bonifico di 430'000.-

Euro sul conto __________ (sempre di spettanza dei genitori; cfr. verbale

dibattimento di appello, pag. 2-3).

Non lo era neppure __________,

il quale, dopo che gli averi hanno lasciato il suo conto presso __________ ad

opera di __________, ha perso completamente il potere di disporne. Che ciò sia

avvenuto mediante la commissione di un reato penale, o che __________ abbia

diritto alla restituzione del maltolto, non ha alcuna rilevanza ai sensi

dell’art. 305ter CP, che ha come scopo solo l’identificazione vera e propria

del cliente o di chi si cela dietro di lui, e non la determinazione

dell’origine – delittuosa o meno – degli averi che vi transitano.

__________ stesso non era,

del resto, consapevole, in base a quanto accertato nel procedimento che lo ha

riguardato, che i 4 milioni in questione erano stati ottenuti mediante un reato

penale commesso da __________ ai danni di __________. Per contro, egli credeva

che essi fossero l’effettivo risultato degli investimenti (leciti) che

quest’ultimo gli aveva proposto.

Neppure si può sostenere –

come ha cercato di fare la pubblica accusa in sede d’appello – che, insieme a __________,

anche __________ e __________ fossero aventi economicamente diritto degli averi

transitati su tale relazione. Anche in questo caso, avendo beneficiato di un

versamento da parte di __________ al momento della chiusura del conto, si può

legittimamente ritenere che essi vantassero delle pretese di natura creditoria

nei confronti di __________: nessun elemento agli atti permette di ritenere,

invece, che i due avessero un qualsivoglia potere di disporre sui suddetti

valori patrimoniali.

Che a detenere la

titolarità economica del conto fosse effettivamente ed esclusivamente __________,

così come identificato da AP 1, è infine dimostrato proprio dal fatto che

questi ne ha potuto disporre a suo piacimento, dapprima rimborsando al padre il

prestito di 3 milioni ottenuto in precedenza, in seguito suddividendo la

rimanenza a sua discrezione tra il conto cifrato __________, __________ e __________,

ed infine chiudendo la relazione stessa.

Appurato come __________ fosse

l’effettivo avente diritto economico del conto in questione, AP 1 non può che

essere prosciolto dall’accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie.

VII. Appello incidentale del

PP

11.

Visto l’esito del

gravame, non occorre pronunciarsi in merito alla richiesta di inasprimento della

pena proposta dalla pubblica accusa con appello incidentale in quanto priva di

oggetto.

VIII. Spese

12.

Gli oneri processuali

d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti

a carico dello Stato.

Visto l’esito dell’appello,

anche la tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a

carico dello Stato (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).

L’indennità per le spese

legali verrà, se del caso, decisa con istanza separata.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli

art. 77, 80, 81, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg.,

398 e segg.;

305bis

e 305ter CP;

3

e segg. LRD;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

pronuncia:

1. L’appello principale

di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza,

1.1. AP

1 è prosciolto da ogni imputazione.

1.2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico

dello Stato.

2. L’appello

incidentale del PP è respinto.

3. Gli

oneri processuali complessivi dell’appello principale e dell’appello

incidentale consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.