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Decisione

17.2013.120

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere abbandonato il luogo dell'incidente senza avvisare immediatamente il danneggiato o la polizia ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapa

13 settembre 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti avvenuti domenica 4 dicembre 2011 a __________, su via __________, all’altezza di via __________, alle ore 04:30:

“ In data 4.12.2011, veniva chiesto il

nostro intervento da parte dei colleghi della Polizia Comunale di __________,

per la constatazione dell’incidente oggetto del presente rapporto.

Si

poteva constatare che nel corso della notte, una vettura aveva colliso con una

ringhiera metallica posta a lato della carreggiata, di proprietà del Comune,

abbattendone una parte.

In

base ai cocci raccolti, si riusciva a determinare marca e modello della

vettura, la quale, a seguito della nostra segnalazione, veniva in seguito

rintracciata sul lungolago di Lugano.

Alla

guida vi era il carrozziere __________ il quale, come d’accordo con il

proprietario e protagonista del sinistro AP 1, stava portando il veicolo nella

sua carrozzeria a __________.

Prima

che potessimo rintracciare il protagonista, lo stesso prendeva contatto con i

nostri servizi per comunicare quanto accaduto.

In

base alla nostra constatazione e a quanto dichiarato dal protagonista, la

dinamica può essere così riassunta:

L’automobilista

AP 1, alla guida della sua vettura, percorreva su via __________ ad una

velocità dichiarata di 30-40 km/h. Era sua intenzione svoltare a destra, poco

più avanti, per proseguire su via __________.

Improvvisamente,

stando a quanto dichiarato da AP 1, dalla destra gli attraversava la strada un

gatto. AP 1 frenava e sterzava a destra per evitare l’investimento, perdendo il

controllo del mezzo meccanico, che collideva contro la ringhiera posta a lato

della carreggiata.

Accertatosi

di non aver coinvolto terze persone, essendo la vettura ancora funzionante,

contattava il carrozziere __________ con il quale si accordava per il ritiro

della vettura incidentata.

AP 1

rientrava infine al domicilio e nel corso del pomeriggio prendeva contatto con

i nostri servizi per comunicare quanto accaduto.

OSSERVAZIONI

AP 1

afferma di non aver sorbito bevande alcoliche nel corso della serata, eccezion

fatta per una birra con gassosa, bevuta durante la cena. Aggiunge di essersi

allontanato dal luogo dell’incidente con l’intenzione di avvisare in seguito le

autorità per il danno causato.” (INC. 2012.54 MP, AI 1, pag. 2)

3. Interrogato

il 5 dicembre 2011 dalla polizia cantonale, AP 1 ha descritto gli eventi come segue:

“ Al momento dell’incidente mi trovavo

alla guida della vettura sopraccitata. Ero solo a bordo (…). In data 4.12.2011

verso le ore 03:45 sono partito da __________ intenzionato a rientrare al

domicilio. Dopo aver accompagnato a casa due amici, giunto in territorio di __________

mi trovavo a circolare su via __________ ad una velocità di circa 30-40 km/h in quanto era mia intenzione svoltare a destra ed immettermi su via __________.

Improvvisamente, dalla mia destra, attraversava la strada un gatto. Ho reagito

immediatamente sterzando e frenando, ma trovandomi già praticamente in curva,

la mia vettura ha proceduto diritta andando a collidere contro la ringhiera

presente a lato destro della carreggiata.

A

seguito dell’incidente, a parte lo spavento, non ho riportato alcuna

conseguenza fisica. La mia vettura ha riportato un danno alla parte anteriore.

A

seguito del sinistro sono sceso dalla mia vettura per accertarmi che non fosse

stato coinvolto nessuno. Ho potuto constatare il danno provocato ed ho

recuperato le parti più consistenti del paraurti anteriore della mia vettura,

le quali risultavano ancora in parte attaccate, riponendole nel baule. A questo

punto ho scritto un sms ad un mio amico carrozziere, __________ (…)

chiedendogli se poteva ripararla lui. Mi ha subito risposto dicendomi di

lasciargli la vettura a __________, con la chiave d’accensione sulla ruota

anteriore e che ben volentieri avrebbe provveduto lui a portarla presso la sua

carrozzeria a __________ e ripararla.

Da

parte mia mi sono quindi recato a __________, dove ho parcheggiato presso la

stazione e mi sono fatto venire a prendere dalla mia ragazza.

Dopo

il risveglio, verso le ore 11:00, ho scritto un messaggio al mio amico __________,

ispettore presso il commissariato di __________, per chiedere come comportarmi

e chi contattare per l’accaduto. Purtroppo lui mi ha risposto solo più tardi in

quanto era assente.

Poco

più tardi, verso le ore 11:30, __________ mi telefonava e mi informava che si

era recato a __________ a recuperare il veicolo ed in territorio di Lugano,

mentre si trovava alla guida della mia vettura, veniva fermato dalla Polizia.

La vettura veniva poi fatta posteggiare sul sedime __________. Verso le ore

16:00 ho poi chiamato la polizia a __________ per annunciare quanto accaduto e

per mettermi a disposizione.

(…)

D2: Per quale motivo a seguito dell’incidente lei si è allontanato e non ha

telefonato alla Polizia?

R2:

Accertato il fatto di non aver coinvolto altri utenti della strada e visto che

la mia vettura era ancora ben funzionante ho deciso di proseguire con

l’intenzione di avvisare in seguito le autorità per il danno causato.

D3:

Lei aveva sorbito bevande alcoliche nel corso della serata/notte prima di

incorrere nel sinistro?

R3:

Presso la __________, verso le ore 20:00 del giorno 3.12.2011, ho bevuto una

panache, mangiando una pizza. Nella continuazione della serata ho bevuto altre

bibite analcoliche in quanto sapevo di dover accompagnare a casa i miei amici.”

(INC.

2012.54 MP, AI 1).

Interrogato, nell’ambito del dibattimento, dal giudice di primo

grado, I’imputato ha precisato:

Che fretta c’era di riparare la

macchina subito ?

Mi è venuto in mente così, anche per

evitare di andare in giro troppo tempo con la macchina danneggiata.

(…) Perché non ha chiamato la

Polizia ?

Un po’ per l’orario ho pensato che

non c’era niente di grave, io ero tranquillo, ho pensato di avvisare di seguito

il Comune. Non pensavo che stavo facendo qualcosa di sbagliato.

Il giorno dopo ho massaggiato

(recte: messaggiato) un mio amico che è ispettore di Polizia per sapere come

dovevo comportarmi.

(…) Quando ha inviato l’sms il

giorno dopo al suo amico ispettore si era appena svegliato ?

Si.

Sapeva che il suo veicolo era già

stato identificato ?

No.

Tornando a qualche ora prima della

serata, lei sapeva che il danneggiato era il Comune di __________, dopo essersi

assicurato che non c’erano pericoli per gli altri utenti la sua intenzione

qual’era ?

Di farlo notare al Comune di __________.

Perché non l’ha fatto subito ?

Perché non potevo chiamare il Comune

a quell’ora.

Lei sapeva se la stazione di Polizia

di __________ e __________ di notte erano aperte ?

So che le Comunali sono sempre

chiuse. Le cantonali penso siano chiuse dopo un certo orario.

Con la sua decisione di non avvisare

subito la Polizia voleva raggiungere qualche obiettivo, sottrarsi ad un

controllo ?

Io ero tranquillo. Ero arrabbiato

perché avevo rotto questa ringhiera, non l’ho fatto apposta. Ho preso la

decisione pensando di non fare torto a nessuno.

Io mi ero proposto per sottopormi al

controllo dell’alcool ma non è stato effettuato in quanto l’agente che aveva

constatato l’incidente al momento della mia telefonata in Polizia non era più

presente.

(…) Lei ha precisato che lei era

tranquillo, perché al __________ gli ha chiesto cosa doveva fare ?

Nel senso che non sapevo se dovevo

avvisare la Polizia, sapevo che dovevo andare al lunedì ad avvisare in Comune.

La mia idea era quella di chiedere

un aiuto. Eventualmente di fare un verbale ed avvisare che il colpevole ero io.

(INC. 17.2013.120 PRPEN, verbale

d’interrogatorio dell’imputato 13 maggio 2013).

Sentito sui fatti al dibattimento d’appello,

l’insorgente ha asserito:

“ Quella sera mi sono trovato con

degli amici e siamo andati a mangiare la pizza a __________. Durante il pasto

ho bevuto solo una panaché. In seguito ci siamo spostati tutti a __________ ed

abbiamo girato un po’ di locali per finire la serata al __________ (mi pare).

Io fungevo da autista e pertanto non ho bevuto alcolici. Al termine della

serata ho ricondotto i miei amici a casa e poi ho preso l’autostrada fino a __________

dove ho lasciato l’ultimo amico, per poi dirigermi verso __________ riprendendo

l’autostrada e uscendo a __________. Erano passate le 3.00, ma non mi ricordo

esattamente l’orario. Giunto all’incrocio tra via __________ e via __________

avevo iniziato la manovra di svolta a destra su quest’ultima quando mi è

sbucato davanti un animale che poi ho capito che era un gatto e per reazione ho

sterzato ulteriormente finendo contro la ringhiera.

Dopo

l’impatto sono sceso per accertarmi dei danni e visto che nessuno si era fatto

male ho ramassato i pezzi dell’auto che ostacolavano la marcia. Un pezzo grosso

l’ho messo nel baule. Gli altri cocci li ho ammucchiati contro un muro. Visto

che quel pomeriggio avevo incontrato il mio amico carrozziere che mi aveva detto

che il giorno dopo sarebbe andato a __________ la mattina nella sua carrozzeria

gli ho inviato un messaggio dicendogli che avrei lasciato l’auto a __________

dove sapevo lui poteva andare a recuperarla. Ho poi chiamato la mia ragazza

chiedendole di venirmi a prendere.

Essendo

domenica mattina, avevo pensato di andare il lunedì ad annunciare l’incidente

in Comune. Non ho avvisato la polizia perché pensavo che sarebbe stato

sufficiente avvisare il Comune. In effetti la ringhiera abbattuta non dava fastidio

né ai pedoni né agli utenti della strada. Il mattino dopo mi sono svegliato

alle 11.00 e, per scrupolo di coscienza, ho cercato di contattare un mio amico

ispettore di polizia. Gli ho inviato un sms e ho pure tentato di raggiungerlo

telefonicamente. Quest’ultimo mi ha poi risposto solo verso le 14.00 al rientro

da un giro in bicicletta dicendomi che si sarebbe informato. Alle 15.30 circa

mi ha poi ricontattato invitandomi a chiamare la centrale di ___________, ciò

Considerandi

che io ho immediatamente fatto.

Il mio

carrozziere mi ha telefonato verso le 11.30 (mi pare) annunciandomi che era

stato fermato sul lungo lago di __________ da una pattuglia della polizia

perché dai pezzi rinvenuti sul luogo dell’incidente erano riusciti a risalire

alla mia vettura. In una seconda telefonata mi ha poi detto che aveva dovuto

lasciare l’auto nei parcheggi del posto di polizia.

Preciso

che le telefonate che ho ricevuto dal carrozziere sono situabili nel tempo dopo

il mio invio dell’sms all’amico ispettore.

A

domanda del mio avvocato rispondo che i contenuti dell’art. 51 LCStr prima di

questo incidente non mi erano noti ed io, in base alla logica e al buon senso,

non ho ritenuto che vi fosse la necessità di avvertire la polizia, visto che

era notte e che il danno causato non creava problemi a nessuno.

In

occasione della mia telefonata agli agenti ho espresso loro la mia piena

disponibilità a presentarmi immediatamente presso la stazione di polizia e di

riflesso a sottopormi ad eventuali esami. Gli agenti mi hanno risposto che stavano

finendo il turno e mi hanno fissato un appuntamento per lunedì pomeriggio.”

(verb. dib. d’appello, pag. 2-3)

Appello

4.

Con il suo appello, il

prevenuto contesta la sua condanna per elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e per il reato di

inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Accetta per contro quella per

infrazione alle norme della circolazione.

Sulla dinamica

dell’incidente, così come accertata in prima sede, non vi sono pertanto più

discussioni, mentre ad essere controversa è la qualificazione giuridica di

quanto avvenuto dopo.

4.1

Si può dare per

assodato, poiché non contestato, che l’imputato, dopo aver divelto parte della

ringhiera di protezione del marciapiede situato a destra, secondo la sua linea

di marcia, all’incrocio tra via __________ e via __________, rendendosi

perfettamente conto di quanto fatto, ha raccolto parte dei pezzi della propria

automobile e, dopo aver avvertito l’amico carrozziere, ha condotto il veicolo a

__________, chiedendo alla propria fidanzata di venire a prenderlo lì per

portarlo a casa.

Pure assodato è che solo il

pomeriggio del giorno seguente, alle 16:00, egli ha contattato la polizia

cantonale del posto di __________, presso il quale il carrozziere era stato

obbligato a lasciare il veicolo danneggiato.

4.2

Secondo

l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a

motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse

devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Il

cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se vi sono feriti, tutte le persone

coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non

coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone

coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire

la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare

all’accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo

dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di

cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.

Il terzo capoverso della

norma regola poi i casi nei quali l’incidente provoca unicamente danni

materiali: in simili situazioni il loro autore deve avvisare immediatamente il

danneggiato, indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò non è possibile, egli deve

avvertire senza indugio la polizia.

Tali obblighi sussistono

unicamente quando vi sia un danno a terzi (“Fremdschaden”), non se a subire i

danni è unicamente l’autore.

Secondo la dottrina, la

valutazione della tempistica per l’avviso della polizia deve essere effettuata

in maniera restrittiva: essa deve avvenire non appena le circostanze lo

consentono (Jeanneret, Les dispositions penales de la loi sur la circulation

routière, Berna 2007, art. 92, n. 117). Non ha rilevanza il fatto che l’autore

abbia avuto la volontà di avvertire il danneggiato, ma abbia deciso di non

farlo subito per non disturbarlo: in effetti, essendo le forze dell’ordine

sempre rintracciabili, almeno per telefono, l’adempimento del dovere di allerta

è sempre possibile (non è stata ad esempio riconosciuta come scusante quella in

base alla quale non sarebbe stato possibile prendere contatto con gli agenti

poiché il posto di polizia era chiuso, Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 51 LCStr, n. 3.3.).

Per l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non

osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.

Il reato è punibile anche

se commesso per negligenza, art. 100 cifra 1 LCStr.

L’inosservanza dei doveri

in caso di infortunio può adempire, qualora si sia agito intenzionalmente e a

determinate condizioni, parallelamente anche la fattispecie di elusione dei provvedimenti

atti ad accertare l’incapacità alla guida, di cui all’art. 91a LCStr.

5.

Viene

punito in base all’art. 91a cpv. 1 LCStr il conducente di un veicolo a

motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, ad

un’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal

Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame

sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

I presupposti

oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: innanzitutto

il conducente doveva avere l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare

senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione era possibile.

In secondo luogo, tenuto conto delle circostanze concrete, si doveva supporre

che al momento dell’incidente, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato

un provvedimento per accertare l’incapacità di guida (DTF dell’11 maggio 2010

6B_216/2010 consid. 3; Jeanneret, op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche

DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a

riferite al corrispondente vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31

dicembre 2004).

Per determinare se un esame

o un’analisi ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta

verosimiglianza, ordinati dalla polizia, occorre appurare se l’insieme delle

circostanze concrete avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a

sospettare che il conducente fosse ebbro. Fra le circostanze

concrete da esaminare figurano, da un lato, l'incidente in quanto tale e,

dall'altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo

l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia.

Vanno, in particolare, considerati le modalità generali di guida e le

circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta a zigzag, accumulo di

errori da parte del conducente o un suo errore grossolano ed inspiegabile), i

sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente (alito pesante,

problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi incoerenti o agitazione

estrema) così come le attività del conducente prima dell’incidente

(partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione del guidatore

può costituire un punto di riferimento (DTF dell’11 maggio 2010

6B_216/2010 consid. 3.1.2.; Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n.

25.

e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che

l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64

consid. 2; Corboz, op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Sul piano

soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando

il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la

polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi

dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid.

5.

, Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg. ad art. 91a LCStr). Al

proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto

consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la

prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà

(DTF 105 IV 64 consid. 2; cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per

timore che un prelievo del sangue potesse causargli dolore).

Richiesto

è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base all'art. 51

LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente

abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF

del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3; DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55

e segg).

6.

AP 1 ha avuto piena coscienza del fatto di aver divelto parte della ringhiera su via __________ e di

certo non poteva considerare il danno irrisorio. Pure ben conscio era del fatto

che proprietario dell’opera, e quindi danneggiato, era l’ente pubblico.

Essendo

impossibile avvertire le autorità Comunali al momento dell’incidente, egli

avrebbe quindi dovuto subito contattare la Polizia.

Non

facendolo quella sera stessa, ma decidendo di ripulire il selciato dai pezzi

più grossi della sua auto e di portare il veicolo a __________ per essere

riparato il giorno seguente, egli ha intenzionalmente violato i doveri

impostigli dalla LCStr.

A

nulla giova, per l’adempimento del reato, sostenere che era intenzionato a segnalare

l’accaduto il lunedì seguente. Di fatto non risulta che egli abbia avvertito

gli organi comunali - anche perché, come giustamente osservato dall’appellante,

si era di domenica, fatto che, a meno di conoscenze personali con singoli

componenti delle autorità locali, rende inutile ogni tentativo di presa di

contatto - e la chiamata alla Polizia è stata fatta solo alle 16:00 del

pomeriggio, dopo che la sua auto era stata fatta parcheggiare presso la

stazione di polizia di __________.

Nel contesto

in cui l’uscita di strada si è verificata, l’automobilista doveva prendere in

considerazione il fatto che con ogni verosimiglianza, se non con certezza,

sarebbe stato sottoposto alla verifica del tasso alcolemico. In effetti, tenuto

conto della dinamica apparentemente inspiegabile dell’incidente, che è indice

di mancata padronanza del veicolo in un punto ove la guida non comporta

particolari difficoltà, preso atto della tarda ora in cui il fatto è avvenuto e

ricordato che egli, per sua stessa ammissione, aveva passato la serata in

locali pubblici, un approfondimento del suo stato psicofisico al momento

dell’uscita di strada si imponeva. Nulla muta a ciò il fatto che egli - a suo

dire, ma anche a convinzione di questa Corte, che ritiene affidabili le

dichiarazioni scritte prodotte in prima sede, anche se ad esse non può venire

riconosciuta una valenza probatoria assoluta - aveva bevuto solo una panaché,

poiché tale esame sarebbe stato necessario per escludere una sua guida in stato

di inattitudine.

7.

Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo

o la lesione (cpv. 2).

In prima

sede il pretore, ha ridotto la pena proposta dal procuratore pubblico ad una pena

pecuniaria di 35 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-. Tale modifica non è stata in alcun modo motivata, nonostante il codice di procedura penale,

art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo impongano in modo chiaro

ed insindacabile.

Si tratta

di una mancanza tutt’altro che irrilevante, poiché è un diritto del condannato

conoscere i motivi che hanno portato a commisurare la pena così come appare in

condanna. Nel futuro essa non potrà pertanto più essere ammessa.

In concreto,

pur se la colpa del condannato non può essere banalizzata, occorre considerare

che egli, il giorno seguente ai fatti, quindi con grande ritardo, si è in

qualche modo attivato per verificare cosa fosse necessario fare. Lo ha fatto in

maniera insufficiente per potergli riconoscere un rispetto delle norme della

LCStr, ma comunque sia lo ha fatto. Inoltre, in base a quanto ha potuto essere

appurato, bisogna pure tenere conto che il reato di elusione di provvedimenti

atti ad accertare l’incapacità alla guida non è stato commesso al fine di

nascondere alle autorità una guida in stato di ebrietà.

Ciò posto,

rilevato, poi, come egli sia incensurato e considerato, a suo vantaggio, come

egli sia una persona che conduce una vita sociale e professionale ineccepibile,

la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa la pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere di fr. 150.- cadauna abbinata alla pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio

2009, consid. 1), quantificata in fr. 600.-.

Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi

negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

8.

Ne deriva che l’appello di AP 1 è parzialmente accolto, con

conferma della condanna per i reati indicati nel decreto d’accusa e

riconosciuti nella sentenza di primo grado, ma con sostanziale riduzione della

pena.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

9.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in

complessivi fr. 900.- sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri

processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per la tassa di

giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono pure accollati al condannato

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92

cpv. 1 LCStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

ricordato che

la condanna per infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr è passata in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per aver

abbandonato, il 4 dicembre 2011 a __________, il luogo dell’incidente senza

avvisare immediatamente il danneggiato o la polizia.

1.1.2. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, nelle

circostanze di cui sopra, allontanato dal luogo dell’incidente rendendo

impossibile l’accertamento dell’alcolemia.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 150.-

(centocinquanta), per un totale di fr. 3’000.- (tremila);

1.2.2. alla

multa di fr. 600.- (seicento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni.

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento)

per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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