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17.2013.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di

secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo

e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la

giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori

dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri

dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente

(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi

probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate

(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,

Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del

21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente

il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di

un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di

esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404

cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n.

13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito

dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g

dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo

e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre

al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone

altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal

senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in

modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla

volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello

di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b, 127 IV

10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.3; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008, consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,

n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa

Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello

anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,

n. 17, pag. 759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.

2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien

Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art.

393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio

di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore,

ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920

seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera

ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand,

op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la

seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit

administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,

commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op.

cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP,

ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello

produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò,

alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF 6B_434/2012 del 14 dicembre

2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF 6B_54/2012

del 14 gennaio 2013, consid. 4).

Considerandi

II. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

3.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio

della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio

secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto

quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato

(art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti

(art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali

(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione

tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

4.

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405

consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e

giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo

di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base

di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un

fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192

consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise

e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

5.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il

principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti

possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in

Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n.

35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove

significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del

10.

maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744,

pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in

modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in

op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art.

10, n. 58, pag. 170).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto

l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006

del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

6.

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid.

2.

; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a

pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi

casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi

sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così

disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;

6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13

maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006

del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;

sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3

del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10,

n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, op. cit., § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag.

182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.

11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.

97; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag.

66.

e n. 47, pag. 73).

III. L’accusato

7.

Sulla vita dell’accusato si richiama, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, quanto indicato dal primo giudice:

“ AP 1, cittadino svizzero attinente di __________, è

nato a __________ il __________. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a

__________ e __________ ha conseguito il diploma di impiegato di commercio. Ha

poi lavorato per due anni per il Municipio di __________, dove aveva svolto

l'apprendistato, e per un anno per il Cantone, presso il __________. E' quindi

passato al settore privato, lavorando, all'estero, per tre anni come agente di

viaggio ed in seguito, rientrato in Svizzera, per 8 anni alle dipendenze della catena di fast food __________.

In seguito si è reso indipendente nel settore della ristorazione, lavorando

anche per un anno come responsabile ditta __________ di __________.

L'imputato è

incensurato ed insolvente. A suo carico risultano 13 esecuzioni in corso per

complessivi oltre fr. 63'000.- e soprattutto 54 atti di carenza di beni per

complessivi oltre fr. 107'000.- (doc. dib. 2), situazione a suo dire causata

dal cattivo andamento degli esercizi pubblici da lui gestiti in passato” (sentenza impugnata,

consid. 1, pag 4).

IV. I fatti

8.

Parimenti,

si fa sui fatti precedenti l’apertura del procedimento penale:

2.

II 31 gennaio 2011 ACPR 1 ha

denunciato AP 1 per truffa e falsità in documenti (AI 1).

3.

In sintesi, il

denunciante sarebbe stato proprietario di alcuni manoscritti attribuiti a __________

e avrebbe deciso di venderli al migliore offerente valendosi a tal fine dei

servigi del denunciato e dell'avv. __________.

A detta del denunciante, i

mandatari avrebbero venduto i documenti in dispregio delle sue istruzioni, in

specie ad un prezzo di molto inferiore al loro valore.

Stante la violazione

contrattuale commessa dai mandatari, con petizione 19 maggio 2009 ACPR 1 ha

postulato avanti alla Pretura di __________ la loro condanna al risarcimento

del danno di fr. 1'219'250 oltre interessi (all. A ad AI 1).

Il qui prevenuto ha

integralmente contestato la richiesta risarcitoria, invocando esplicitamente in

sede di duplica (all. D ad AI 1, pag. 6 e 24) la compensazione, tra l'altro con

un importo di fr. 73'450.- corrispondente alle spese che egli avrebbe sostenuto

in esecuzione del mandato.

Tra le voci costitutive

dell'importo in questione, l'accusato ha indicato l'importo di euro 30'000.-

che egli avrebbe pagato a __________, figlio (nel frattempo deceduto) di __________,

per retribuire il tempo dedicato alla lettura dei manoscritti al fine di

attestarne l'autenticità, ciò che egli ha fatto in data 11 novembre 2005

sottoscrivendo un brevetto avanti al notaio __________

di __________ nel quale attribuiva la

paternità degli scritti a __________.

A comprova dell'asserito

pagamento di euro 30'000.-, l'imputato ha versato in causa una ricevuta di pari

importo datata 24 settembre 2005 e firmata, secondo il testo a __________, da __________.

4.

ACPR 1 ha eccepito la falsità del documento in sede

di causa civile. ll Pretore ha di conseguenza ordinato l'allestimento di una

perizia calligrafia, eseguita dall'Istituto di Polizia scientifica

dell'Università di Losanna, la cui conclusione è che (all. M ad Al 1, pag. 11):

“i risultati degli esami

costituiscono decisivi elementi a supporto dell'ipotesi secondo la quale la

presunta firma a nome di __________ apposta

sulla ricevuta datata 24 settembre 2005 è apocrifa ed ottenuta tramite

il calco di una delle tre firme apposte sul brevetto N° 5407”

(sentenza

impugnata, consid. 2, 3 e parzialmente 4, pag 4 e 5).

V. L’inchiesta

9.

Come visto sopra, il 31 gennaio 2011 ACPR 1 ha sporto denuncia

contro AP 1, producendo, fra gli altri documenti, la perizia calligrafica fatta

allestire dal pretore (agli atti sub all. M ad AI 1).

Sentito dal procuratore pubblico il 20 aprile 2011,

il denunciato ha sostenuto di avere effettivamente pagato __________ per la sua

consulenza (e meglio, per il suo lavoro di lettura ed analisi dei diari) con

l’importo di Euro 30’000.- (da questi richiesti), versati in due tranches di

15’000.- l’una, la prima versata prima della lettura dei diari e la seconda a

lettura avvenuta ed ha dichiarato che, per quanto gli consta, la ricevuta incriminata

“l’ha firmata davvero __________” (AI 20 pag 2 e 3).

A conclusione dell’inchiesta – che, in sostanza,

si è focalizzata su aspetti diversi da quelli ora sub judice – il procuratore

pubblico ha ritenuto di dover imputare a AP 1 i reati di falsità in documenti e

truffa processuale tentata per i fatti indicati in initio.

VI. Il

giudizio di primo grado

10.

Al dibattimento di primo grado AP 1 ha ribadito di avere

effettivamente remunerato la collaborazione di __________ con un versamento, in

due tranches, di complessivi Euro 30’000.- osservando quanto segue:

“ non ho emesso fattura per questi 30’000.-,

li voleva così. Io i soldi me li sono fatti prestare” (all. 1 al verb. dib. di

primo grado, pag 1).

Inoltre, sempre al dibattimento di primo grado AP

1.

ha precisato che __________ non ha firmato la contestata ricevuta in sua

presenza. Rilevando che il procuratore pubblico nulla gli aveva chiesto al

riguardo, AP 1 ha spiegato che lui spedì la ricevuta a __________ e che questi

gliela rispedì da __________ con la sua firma:

“ Preciso che, cosa che non ho mai

dichiarato in precedenza perché non mi è stata chiesta, la ricevuta non è stata

firmata da __________ in mia presenza e vista ma io gli ho spedito per posta il

testo della ricevuta ed egli me l’ha restituita per posta” (all. 1 al verb.

dib. di primo grado, pag 1).

Il patrocinatore di AP 1 – rilevando come il suo

patrocinato abbia sempre ritenuto autentica la firma apposta sulla ricevuta -

ha, quindi, sostenuto che, quand’anche si dovesse ritenerla falsa (cosa di cui

non v’è, a mente sua, la certezza matematica), non si può escludere che sia

stato un terzo a falsificarla (riassunto dell’arringa a pag. 3 della sentenza

impugnata). Ha, pertanto, chiesto l’integrale assoluzione del suo patrocinato.

11.

Come visto in initio, la Corte delle assise correzionali ha

confermato le imputazioni rivolte a AP 1 con il DA.

Rilevando come non si possa dubitare

dell’attendibilità della perizia fatta allestire dal pretore di __________, il

primo giudice ha ritenuto che la falsificazione non può che essere opera di AP

1, che era il solo ad avervi interesse. Il primo giudice ha, poi, osservato che

la truffa processuale è data sia nell’ipotesi in cui l’imputato abbia pagato __________

sia in quella in cui, invece, non l’abbia pagato.

VII. L’appello

12.

Con l’appello, AP 1 chiede il suo proscioglimento sostenendo, in

estrema sintesi, da un lato, che, per quanto gli consta, la firma sulla

ricevuta non è falsa e, dall’altro, che egli ha effettivamente pagato la

prestazione di __________ con la cifra di Euro 30’000.- da lui richiesta.

Falsità in documenti

13.

a. Come già il primo giudice, anche la scrivente Corte non ha motivi per scostarsi dall’opinione del dott. __________, dell’Istituto

di polizia scientifica dell’università di Losanna, che, dopo attenta analisi, è

giunto alla conclusione secondo cui:

“ i risultati degli esami

costituiscono decisivi elementi a supporto dell’ipotesi secondo la quale la

presunta firma a nome di __________ apposta sulla ricevuta datata del 24

settembre 2005 è apocrifa ed ottenuta tramite il calco di una delle tre firme

apposte sul brevetto N° __________” (all. M ad AI 1 pag 11/15).

Le censure che la Difesa ha fondato sull’utilizzo

del termine “ipotesi” da parte del perito cadono nel vuoto. È evidente – perché

ciò risulta dall’insieme del referto peritale – che il dott. __________, con la

frase citata, ha inteso affermare che, quella che era l’ipotesi da verificare,

è stata confermata dalle analisi e valutazioni effettuate.

È certo, dunque, che la firma incriminata non è

stata apposta da __________.

b. AP 1 sostiene, poi, che, quand’anche la firma fosse falsa (ipotesi che,

comunque, contesta), egli non, potrebbe essere condannato ai sensi dell’art.

251.

CP perche non ne è l’autore e lascia intendere che, semmai, a falsificare

la firma sulla ricevuta, è stato qualcuno a __________, prima del rinvio a lui

del documento.

Ora, tutto ben considerato questa Corte non può

che condividere le pertinenti osservazioni fatte, al riguardo, dal primo giudice

e che, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, riporta qui di seguito:

“ E' un dato di fatto che la falsa ricevuta era in

possesso dell'accusato ed è altrettanto pacifico che è lui ad averne fatto uso,

producendola in causa nell'ambito della vertenza civile in cui è convenuto.

E' pure palese

che solo l'accusato aveva un interesse all'esistenza di un siffatto documento

ed è altresì incontestato che egli era in possesso dei brevetti notarili da cui

la firma di __________ è stata ricalcata.

A fronte di queste

evidenze, AP 1 non ha saputo fornire alcuna ragionevole spiegazione

dell'accaduto, non essendo sicuramente tale quella sostenuta al dibattimento,

secondo la quale __________, per imperscrutabili ragioni, avrebbe falsificato

la sua stessa firma (rilasciando oltretutto ricevuta per Euro 30'000.- dopo

averne già, a dire dell’accusato, sottoscritta una da Euro 15'000.-, con il

risultato di avere dato quietanza per complessivi Euro 45'000.- pur avendo

ricevuto solo Euro 30'000.-) e avrebbe quindi inviato il falso per posta all'accusato”

(sentenza

impugnata, consid. 8, pag. 6 e 7).

c. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto

di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso

o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale

documento.

Questa disposizione non

reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la

redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

La falsificazione in senso proprio (falso

materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non

corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il

documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128

IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid.

6.

). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione

di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid.

5.1

; 123 IV 17 consid.

2e).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta

direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.

L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, in Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).

d. Non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare come una

ricevuta sia uno scritto destinato a provare un fatto di portata giuridica:

basta, al riguardo, ricordare come, in concreto, la ricevuta con la firma falsa

è, appunto, stata prodotta quale documento di causa - provando l’avvenuto

versamento degli Euro 30’000.- a __________ - per sostanziare la pretesa fatta

valere da AP 1 nei confronti di ACPR 1.

Al riguardo, ci si limita ad annotare che la

dottrina ha avuto modo di precisare che una ricevuta è un documento con un buon

valore probante visto come faciliti al debitore la prova dell’estinzione del

suo obbligo, stabilendo una presunzione secondo cui il debito in essa

menzionato sia effettivamente stato estinto (Rolf H. Weber, Berner Kommentar,

vol. VI/1/4, ad art. 88 CO n. 57 et ad art. 89 al. 3 CO n. 26, citato in 121 IV

131.

consid. 2c; cfr., anche, DTF 101 IV 278).

e. Rilevato (per rispondere ad un’obiezione della Difesa) che il

concetto di illecito profitto ai sensi dell’art. 251 CP va interpretato in

senso estensivo, essendo in esso inglobato qualsiasi miglioramento della

situazione (DTF 102 IV 34; JdT 1977 IV 43; DTF 118 IV 254 in JdT 1993 I 772) e che, dunque, non è necessario, perché sia dato falso in documenti, un

profitto di natura economica, per i fatti descritti l’appellante deve essere

dichiarato autore colpevole di falsità in documenti (senza, dunque, che sia in

alcun modo rilevante, al riguardo, sapere se egli ha o meno pagato gli Euro 30’000.-).

Truffa

14.

a. Giusta l’art. 146 CP, commette truffa ed è punito con la

reclusione sino a 5 anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito

profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti

pregiudizievoli al suo patrimo­nio o a quello di altri.

Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta truffa

processuale ricade nella definizione generale di truffa: perché sia data truffa

processuale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti definiti dall’art.

146.

CP. Commette una truffa processuale chi, ingannando in modo astuto il

tribunale, fa sì che quest'ultimo si pronunci in sfavore della sua controparte

(122 IV 197 consid. 2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84) con un giudizio materialmente sbagliato (DTF 122 IV 197;

Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 146 n. 19 che sottolinea che il giudizio deve

essere “materiell unrichtig”) che provoca, perciò, un indebito profitto a

vantaggio dell’autore (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1198 pag. 357 e 358; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I,

3a edizione, Berna 2010, n. 30 pag. 329-330).

Perché vi sia truffa ai sensi dell’art. 146 CP - dati

per realizzati gli altri presupposti – occorre che l’autore abbia agito

nell’intento di procurare a sé o a terzi un profitto di natura economica (sulla

natura economica del profitto, cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a

edizione, Zurigo, pag. 77; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a

edizione, Berna 2010, n. 60 e seg., pag. 407; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33-37,

pag. 330 e 331, cfr., anche, ad art. 138 n. 14, pag. 237; Hurtado Pozo, op.

cit, n. 1213, pag. 363) e che questo profitto sia indebito (Stratenwerth, op.

cit., n. 63, pag. 408; Corboz, op. cit., n. 42, pag. 332; Hurtado Pozo, op.

cit, n. 1213, pag. 363).

Così come spiegato dalla dottrina, il carattere

illecito del profitto che l’autore cerca di ottenere non è dato dal solo fatto

che questi ricorre all’inganno: non c’è, in particolare, scopo di indebito

profitto, e dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il

pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del

debitore (Hurtado Pozo, op. cit, n. 1216, pag. 364, con riferimenti dottrinali

in nota 880; cfr. Favre/Pellet/Stoudmann, CP Annoté, Losanna 2007, ad art. 146 n.

1.

, pag. 392 che cita VD Cass. 21.05.1990, RSJ 87 (1991) N° 15 pag. 399, BJP

1994.

N° 589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede

che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente

gli deve).

b. Stante quanto precede, la scrivente Corte non può condividere l’opinione del primo giudice secondo cui AP 1 si è reso autore colpevole di truffa anche

nell’ipotesi in cui egli ha, effettivamente, versato a __________ gli Euro 30’000.-

di cui trattasi.

In effetti, in quell’ipotesi, quand’anche – sulla

scorta della contestata ricevuta - il giudice avesse accolto (limitatamente

all’importo indicato) la pretesa fatta valere, il profitto (di natura

patrimoniale) che da ciò sarebbe derivato a AP 1 non sarebbe stato indebito.

Il vantaggio processuale – incontestabile – per ottenere

il quale tale documento è stato allestito è, invece, uno dei presupposti

dell’applicazione, in concreto, dell’art. 251 CP (vedi supra).

c. Come visto sopra, AP 1 ha sempre sostenuto di avere, effettivamente,

concordato e, poi, versato a __________, a pagamento della sua attività di

analisi e verifica (che lo ha impegnato per 5 giorni a Bellinzona), l’importo

di Euro 30’000.-.

Il versamento è – sempre secondo le dichiarazioni

dell’appellante – avvenuto in due tranches di Euro 15’000.- l’una, la prima in

anticipo (cioè, prima della lettura) e la seconda a lettura avvenuta.

AP 1 ha, poi, dichiarato che, non disponendo di

tale cifra, ha chiesto ed ottenuto un prestito. Al presidente della Corte delle

assise correzionali che, prima del dibattimento, gli aveva chiesto di indicare

il nome della persona che gli ha concesso tale prestito (doc. TPC 18), AP 1, per il tramite del suo avvocato,

ha precisato che si trattava della __________ di __________.

Sentita al dibattimento di primo grado, la

signora ha dichiarato quanto segue:

“ rammento di avere prestato parecchi

anni fa al signor AP 1 a due riprese Euro 15’000.- che egli mi ha restituito

nell’arco dell’anno. Li ho prestati perché siamo amici di famiglia da oltre 20

anni” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

L’avvenuto prestito è, a non averne dubbio, un

indizio in favore dell’avvenuto pagamento degli Euro 30’000.- a __________, a

maggior ragione se si pon mente al fatto che la teste ha parlato di un prestito

avvenuto in due tranches di Euro 15’000.- l’una.

A questo indizio, se ne aggiungono altri, dedotti dalle dichiarazioni del testi

che sono stati sentiti al dibattimento d’appello (dopo che l’appellante ne aveva

invano chiesto l’audizione al primo giudice; doc. TPC 17 e 18).

In particolare, vale quale indizio che si aggiunge alla dichiarazione della

signora __________, la deposizione di __________, fiduciario titolare della __________,

secondo cui, all’epoca, nel suo ufficio, egli aveva sentito AP 1 __________

parlare di soldi e di spese mentre si passavano un foglio:

“ Ricordo che, ad un certo punto, AP 1

e __________ parlavano di soldi e che, fra loro, discutendo, si passavano un

foglio. Non ho però visto cosa vi fosse scritto. So che si passavano questo

foglio mentre parlavano di soldi. Rispondendo alla presidente che mi chiede

cosa intendo con quel “parlavano di soldi”, dichiaro che li sentivo parlare di

cifre (non ricordo di quale cifra parlassero) e di spese. Non riesco ad essere

più preciso perché è passato molto tempo. Mi ricordo che, in relazione alle

spese, parlavano dell’albergo e del viaggio. Al riguardo non posso dire di

più.”

(verb.

dib. d’appello, pag 9 e 10)

È certamente vero che la dichiarazione non è conclusiva.

Tuttavia, pur se piuttosto vaga, essa è un indizio che va a corrobare la tesi

sempre sostenuta da AP 1 poiché sembra avvalorare, non solo la versione secondo

cui __________ è stato pagato, ma anche quella secondo cui AP 1 gli fece

firmare, a Bellinzona, una ricevuta (cfr., in particolare, verb. dib.

d’appello, pag. 2 e 3).

A questo ulteriore indizio si aggiungono le dichiarazioni rese dall’avv. __________

e dal signor __________.

Il patrocinatore dell’accusatore privato, nel suo intervento, ha minimizzato la

portata probatoria delle loro dichiarazioni definendoli “compagni di merenda”

dell’appellante. La critica merita alcune brevi precisazioni.

Se è vero che __________ è in qualche modo interessato alla vertenza civile che

oppone l’appellante all’accusatore privato, è anche vero che la questione che

qui interessa è, comunque, per lui un dettaglio senza importanza ed è

soprattutto vero che, al riguardo, egli ha reso una dichiarazione estremamente

pacata precisando di non sapere nulla per constatazione personale e di poter,

dunque, riferire soltanto di quanto gli era stato detto da altri.

D’altra parte, invece, non risulta che __________ – che, pure, era coinvolto

negli eventi che hanno, poi, dato origine alle note vertenze – abbia qualcosa

da guadagnare dalla questione, ritenuto che egli, secondo quanto dichiarato, già

è stato pagato da AP 1 per il suo contributo all’operazione con un versamento

effettuato al momento della vendita dei diari.

E, inoltre, anche __________ ha precisato di

riferire soltanto di quanto AP 1 gli aveva detto, non avendo egli mai preteso

di avere assistito al pagamento (ciò che avrebbe potuto fare se avesse voluto

aiutare l’amico con una falsa dichiarazione, ritenuto che nessuno avrebbe

potuto sconfessarlo essendo __________ ormai deceduto).

Ciò detto, si evince dalle loro dichiarazioni che,

all’epoca dei fatti – cioè, in un momento in cui nemmeno si poteva ipotizzare

che dalle vicenda, per lui, nascessero poi questi strascichi giudiziari – AP 1

ha detto ad entrambi di avere pagato __________ con il versamento di Euro 30’000.-.

Certo, non si tratta di una prova risolutoria. Ma si tratta pur sempre di un

indizio, ritenuto che non si vede per quale motivo AP 1 avrebbe dovuto, in un

momento, come visto, del tutto “neutro”, mentire all’amico e, poi, all’avvocato

su tale questione.

Infine, è il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita che

conforta il dire di AP 1 (già supportato dagli altri indizi sin qui ricordati).

Infatti, è ben verosimile che, se non fosse stato pagato, __________ non si

sarebbe mosso da __________: è, infatti, contrario ad ogni logica che un uomo

anziano e malato e, per di più, in evidenti ristrettezze finanziarie dia il proprio

contributo (peraltro, con sforzi non indifferenti, già solo per lo spostamento

e il soggiorno in una città estranea per diversi giorni) ad un affare

potenzialmente molto lucroso, senza nulla pretendere.

La pubblica accusa e l’accusatore privato hanno sostenuto che l’entità del

compenso è talmente sproporzionata che da sola basta a far apparire

inverosimile la versione dell’appellante. La scrivente Corte non condivide tale opinione: __________ era l’unico sopravvissuto della

famiglia __________ e, dunque, l’unico che poteva verificare la bontà

dell’attribuzione della paternità dei diari, in particolare a dipendenza

dell’inserimento, in essi, di aneddoti di vita domestica noti soltanto nella

ristretta cerchia familiare. Ciò considerato, e considerato la posta

finanziaria in gioco, non può certo dirsi che il compenso preteso e pagato –

secondo le dichiarazioni di AP 1 – a __________ sia troppo elevato.

Ne deriva, dunque, che, tutto ben considerato, in atti vi sono numerosi e

concordanti elementi che sostengono la versione di AP 1 secondo cui egli ha,

effettivamente, pagato __________ con Euro 30’000.-.

La pubblica accusa – cui compete l’onere della prova della realizzazione di

tutti i presupposti del reato – non ha saputo produrre alcun elemento atto a

togliere forza indiziante agli elementi citati.

Occorre, dunque, concludere che non può considerarsi realizzato il presupposto

dell’indebito profitto (che, per il reato di truffa, deve avere natura

economica, cfr. supra): AP 1 deve, perciò, essere assolto dall’imputazione di

tentata truffa.

15.

Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

In concreto, pur se la colpa del condannato non può essere banalizzata, occorre

considerare che egli risponde, non più per avere tentato di falsare l’amministrazione

della giustizia per trarre un indebito vantaggio personale di natura economica

– come considerato dal primo giudice – ma per avere cercato di procurarsi,

tramite la creazione di un falso documento, un vantaggio unicamente di natura

processuale. In questo senso, rilevato, poi, come egli sia incensurato e

considerato, a suo vantaggio, che dagli atti risulta che egli conduce una vita

laboriosa e cerca di ricostruirsi una solidità professionale, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere

di fr. 30.- cadauna.

Non vi è alcun motivo che giustifichi la pena

accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio

2009, consid. 1).

Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi

negativa, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

16.

Va

confermata la condanna dell’appellante al pagamento di fr. 5’400.-

all’accusatore privato a copertura delle spese di patrocinio ritenuto come,

viste le circostanze, la sua partecipazione al procedimento era più che

opportuna.

17.

Essendo l’appellante al beneficio dell’assistenza giudiziaria, non

c’è spazio, nonostante la parziale assoluzione, per la concessione di

un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 138 IV 205).

18.

Vista

la conferma della condanna per falsità in documenti e visto il fatto che il

condannato era già al beneficio dell’assistenza giudiziaria, non si giustifica

una diversa attribuzione delle spese relative al processo di primo grado.

Le spese del giudizio d’appello sono a carico per metà dell’appellante (e, per

esso, visto il beneficio dell’assistenza, anticipate dallo Stato) e per l’altra

metà dello Stato.

Non si fa luogo a condanna per ripetibili a favore dell’accusatore privato

avendovi egli espressamente rinunciato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

110 cpv. 4, 146, 251 CP,

42, 44 e 47 e segg. CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di tentata truffa.

1.2. AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti per avere, a __________

ed in altre località, tra il 24 settembre 2005 e novembre 2009, falsificato,

sulla ricevuta datata 24 settembre 2005, la firma di __________ e avere

prodotto tale documento in una causa civile pendente presso la Pretura di __________.

1.3. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

1.3.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

1.4. AP 1 rifonderà all’AP ACPR 1 fr. 5'400.- a

titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al dibattimento di

primo grado.

1.5. È ordinato il dissequestro della documentazione trasmessa dalla __________.

1.6. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 870,85,

sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.--

- testi fr. 301.20

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'001.20

sono posti per 1/2 a carico dell’appellante e per

1/2 a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

4. Comunicazione

a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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