17.2013.132
Diffamazione: presupposti del riconoscimento della prova liberatoria per avere detto o divulgato cose vere oppure per avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. All'accusato incombe l
9 dicembre 2014Italiano63 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.132
Locarno
18 dicembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 22 gennaio 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 gennaio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 19 giugno 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 10 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa 5 luglio
2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
diffamazione, reato previsto dall’art. 173 CP, per avere, a __________ e in
altre località, il 3 dicembre 2009, nel suo annuncio a pagamento pubblicato sul
__________, comunicando con terzi, offeso l'onore di __________, indicando che egli
avrebbe "sfilato" importanti somme dalle casse dell'allora __________,
ora fallita, ai danni dei creditori, che avrebbe inoltre favorito
l'assegnazione e/o ottenimento di mandati di consulenza "dubbi" che
nulla avrebbero apportato alla società, che, infine, avrebbe per lo meno
contribuito a "fabbricare" utili fittizi, a fronte di una situazione
effettiva molto peggiore, che avrebbe poi avuto ripercussioni negative sugli
azionisti (tra cui AP 1 medesimo),
incolpandolo in tal
maniera di condotta disonorevole o di altri fatti che nuocciono alla sua
reputazione.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'400.-, corrispondente a 10 aliquote
da fr. 140.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre
che alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni nonché al
pagamento di tasse e spese.
Il procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 50.- decretata
nei confronti dell’accusato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 12
ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi;
- con sentenza 22 gennaio
2013, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha
confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma, tenendo
in particolare conto del contesto generale in cui è avvenuto l'episodio, delle
circostanze concrete che hanno spinto AP 1 ad agire, degli accertamenti
economici eseguiti (situazione patrimoniale dell'accusato) e, soprattutto, del
lungo tempo trascorso dai fatti, ha condannato l’autore alla pena pecuniaria di
5 aliquote giornaliere ammontanti cadauna a fr. 30.- (per complessivi fr. 150.-)
- pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - oltre
alla multa aggiuntiva di fr. 200.-.
Inoltre, confermando il
decreto di accusa, non ha revocato il beneficio della condizionale concesso
alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino
il 12 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi.
Il giudice di prima
istanza ha, poi, parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni
dell’accusatore privato __________ e condannato AP 1 al pagamento di fr.
1'600.- + IVA al 7.6%, per un totale di fr. 1'721.60, respingendo tuttavia la
domanda di risarcimento del torto morale.
Infine, ha posto a carico
dell’opponente il pagamento delle tasse e spese;
preso atto che - contro la sentenza della
Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello
del 10 luglio 2013, l’appellante ha specificato d’impugnare tutti i dispositivi
della sentenza di primo grado ed ha riproposto la richiesta tendente
all’assunzione di tutti i mezzi di prova respinti dal primo giudice (che aveva
ammesso unicamente l’audizione dibattimentale di __________), segnatamente l’audizione
testimoniale di __________, __________, __________ e __________; il richiamo
integrale dell'incarto 4201/2008 del Ministero pubblico di Lugano inerente alla
propria denuncia del 7 maggio 2008; il richiamo della contabilità della fallita
__________ 2003-2006; l’edizione, mediante perquisizione e sequestro, dei
bilanci e conti economici 2004-2010 presso __________ e, infine, il richiamo
dell'inventario degli attivi __________ allestito dal __________ per il periodo
della moratoria concordataria 2007-2010;
- la presidente della
scrivente Corte ha respinto l’istanza probatoria il 27 agosto 2013 e,
contestualmente, ha chiesto alle parti, sul fondamento dell’art. 406 cpv. 2
CPP, il consenso a trattare in forma scritta la procedura, proposta cui hanno
aderito sia l’accusatore privato sia l’appellante sia il procuratore pubblico
(che, il 22 luglio 2013, quindi già in precedenza, aveva dichiarato il proprio
accordo qualora fosse adottata questa modalità processuale);
- con memoria 30 ottobre
2013 l’appellante ha motivato
la
domanda di annullamento della sentenza appellata e il suo
proscioglimento. Con osservazioni
5 e 19 novembre 2013, il procuratore pubblico e l’accusatore privato ___________
hanno postulato la reiezione dell’appello. Delle rispettive argomentazioni
diremo, per quanto necessario, in seguito;
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1
CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo
grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,
mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011,
consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc.6B_404/2012, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,
ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de
procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb).
3. Per quanto riguarda la
vita dell’imputato, in particolare la sua formazione, le competenze e l’attività
professionale, il divenire dei suoi rapporti con l’accusatore privato __________
e con __________, la fulminea ascesa e l’altrettanto repentino tracollo di
questa società produttrice dell’omonimo e noto gioco innovativo delle barrette
magnetiche - società di cui l’imputato è stato promotore e azionista di
minoranza sin dall’adozione della nuova e definitiva ragione sociale - si
riproduce, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, l’esposto della sentenza di
primo grado tratto dalle sue dichiarazioni dibattimentali, corredato da alcune
aggiunte e precisazioni:
“ AP 1,
cittadino __________ nato nel __________, dopo aver terminato il liceo a __________
ha frequentato per un solo anno il politecnico, decidendo poi - vista
l'impossibilità di conciliare studi e lavoro - di continuare a lavorare
nell'officina di suo padre, che si occupava della costruzione di stampi per
gomma, materie plastiche e masse di stampanti (cfr. verbale dibattimento, pag.
3).
Nel 1997 l'imputato ha conosciuto __________ - parte civile nel presente
procedimento - per questioni di lavoro inerenti al gioco __________, per il
quale ha studiato l'industrializzazione del pezzo, ha costruito lo stampo
pilota e ha prestato una macchina all'accusatore privato e ai suoi licenziatari
sardi di allora; successivamente AP 1 ha trasferito la sua officina da __________
a __________, località diventata nel frattempo, e più precisamente dal 2003
(fino al 2006 allorquando la sede della ditta è stata spostata a __________),
anche la sede della __________ (cfr. atti, estratto del Registro di commercio
del Cantone Ticino).
A dire dell'imputato nel 2003 infatti, a seguito di vertenze giudiziarie in
Italia che avevano portato alla rottura fra il __________ e i suoi licenziatari
della Sardegna dove fino ad allora, tramite la ditta __________, era avvenuta
la produzione con le macchine dell'imputato, quest'ultimo - con il 3% (ma
secondo il teste lo 0,63% in quanto possedeva 47 azioni su 7400, cfr. rapporto
del concordato del 31 marzo 2009 agli atti) del capitale azionario di __________
pur senza entrare a far parte degli organi societari - con __________ (che
aveva il 51% delle azioni), __________ e __________ ha costituito la __________,
che ha ripreso nome e attività della __________ __________, e che ha ripreso a
produrre con macchine di AP 1, dopo il 31 luglio 2003 per questioni legate alle
licenze, quanto già si faceva in Sardegna prima della chiusura della già citata
ditta __________ (cfr. ibidem, pagina 3).
Fino alla fine del 2004 il rapporto fra l'imputato, __________ e gli
altri era buono, ritenuto che dal primo bilancio della __________, risultavano
36 milioni di franchi di cifra d'affari e 7 milioni di utili, con una
produzione di 120 mila pezzi al giorno e diverse centinaia di operai occupati.
Nel corso del 2005, a seguito della situazione difficile in cui si è venuta a
trovare la __________, sono invece cominciati i problemi personali con diverse
cause giudiziarie fra i protagonisti della vicenda, proseguiti nel 2006, a causa del crollo delle vendite di __________ (cfr. ibidem, pag. 4 e 5).
In questo contesto, (…) la Pretura di Mendrisio-Nord nel novembre del 2007 ha concesso la moratoria concordataria alla ditta, poi prorogata a più riprese; nell'estate del
2008 __________ è stato nominato commissario per l'omologazione del concordato,
poi saltato a causa del rifiuto del creditore nonché qui imputato con la conseguenza
che la Pretura di Mendrisio-Nord l'11 maggio 2010 ha sciolto la società dichiarandone il fallimento.
AP 1, che attualmente vive a __________,
a suo dire, non percepisce nessun reddito e vive grazie alla pensione della
moglie e "per qualche lavoro che faccio" (ibidem, pag. 7)”
(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3 seg.).
Al dibattimento di primo grado, l’imputato ha
dichiarato di avere finanziato gli annunci a pagamento - oltre quello qui in
esame altri due pubblicati su __________ - ricorrendo a prestiti di alcuni
amici (nominati), verso i quali è complessivamente debitore per circa 80'000.-
euro (verb. dib. di primo grado, pag. 7). Ha, poi, asserito di essere
cardiopatico e, per questo motivo, di non più disporre di licenza di condurre
dal 2008 (verbale dibattimento, pag. 7).
Vista la
divergenza presente anche nel brano riportato, va precisato che la quota
azionaria dell’imputato subì una riduzione percentuale a dipendenza
dell’aumento del capitale azionario: costantemente titolare di 47 azioni al
portatore di nominali 1'000.- fr. cadauna, pari 3,01% del capitale azionario
ammontante a 1'560'000.- (cfr. i tre certificati azionari doc. 63), la sua
quota si è successivamente ridotta allo 0,63% a seguito dell’aumento del
capitale a 7'400'000.- fr. deliberato il 19.12.2006 ed iscritto a RC in ugual
data (doc. 65, 76).
4. L’annuncio sotto accusa è integralmente riprodotto al consid. 2.
della sentenza impugnata, talché basta qui proporne una sintesi, anche in
considerazione del contendere limitato dell’appello alle prove liberatorie e
alla contestazione del carattere diffamatorio circa l’opportunità delle spese
di ricerca e di consulenza, esternazione ritenuta lecita siccome costituente un
mero giudizio di valore.
Con il messaggio a pagamento apparso nella cronaca del __________
del quotidiano __________ del __________ dal titolo "Molti punti
oscuri, molti interrogativi, nella saga di __________ ", a firma “AP 1,
socio di __________”, l'autore rende manifesto di giudicare "assurda"
l'incapacità di __________, o di chi per essa, di prestare la necessaria
garanzia per la riuscita del concordato. Tanto più, aggiunge, visto che si
tratta di un importo contenuto e che __________ "ha, o avrebbe potuto
avere, abbondanti mezzi per il concordato". Muovendo da questa
affermazione, sono esposti alcuni fatti e/o valutazioni a dimostrazione di
questo assunto: i mezzi ci sarebbero, eccome, se il socio fondatore non avesse
sfilato dalle casse aziendali un importo cospicuo per destinarlo ad altra sua
società, se, a suo tempo, non avesse imposto alla società e a caro prezzo i
costi di avviamento, di Know How, per il marchio, per il contratto di licenza
sui brevetti, se, ancora, non fossero state sperperate risorse in mandati e
consulenze dubbie e inutili. Il testo conclude con l'interrogativo che suscita
il contrastante raffronto tra i bilanci di __________ del biennio 2004 e 2005
(il primo con 8 milioni di fr. di utile, il secondo con 3 milioni di utile
"fabbricato") da un lato e la situazione, d’altro lato, dei
due anni successivi contrassegnati da un disavanzo di oltre 50 milioni di fr..
Questo interrogativo, così come gli altri posti nel testo - è qui doveroso
osservare - è puramente retorico, declamatorio, perché l'estensore del testo
più che suggerire, indica la risposta puntando il dito dapprima genericamente
verso “uno dei soci fondatori” - e quindi espressamente contro __________
- talora affermando direttamente, talaltra lasciando chiaramente intendere che
all’origine di questa situazione vi sono comportamenti oscillanti tra la
cattiva gestione e la malversazione.
__________ è nominato personalmente tre volte e solo
nella seconda metà del testo. Dapprima, il soggetto è designato con il ruolo di
"socio proprietario del brevetto" con l'aggiunta di “Presidente/
Amministratore". Nel periodo inerente allo "sfilare",
artefice designato è "uno dei suoi soci fondatori", mentre
l'articolo chiude con un riferimento al "dominus" nonché al
"burattinaio", che il lettore non tarda, però, ad individuare
nel nominato __________.
L’interrogativo finale "Che fine hanno fatto
tante risorse?" riferito allo “sprofondo di CHF 51'000'000.-, in
due anni! “ è una sollecitazione agli amministratori di __________ a
fornire una risposta.
5. a. Il carattere oggettivamente e soggettivamente diffamatorio dell'affermazione inerente
allo "sfilare" non è contestato dall'appellante. Egli la
reputa, però, veritiera, subordinatamente proferita avendo avuto egli seri
motivi per ritenerla vera in
buona fede. Quindi, per l’uno o l’altro
verso, lecita.
b. In primo luogo, si
rammenta che il carattere diffamatorio del proposito, come giudicato in primo
grado, è pacifico e incontestabile: affermare pubblicamente che uno dei soci
fondatori abbia "sfilato" un grosso importo di diversi milioni
di franchi dalle casse di un'azienda - poi fallita a causa della mancanza di
liquidità - non può che suscitare, nell'impressione di chi legge, la percezione
di qualcosa di losco. Il significato del testo incriminato è chiaro: se la
somma di 7,5 milioni di franchi non fosse stata sottratta dalle casse della __________
- oltretutto, come considera il giudice di prime cure, per destinarla ad
un'altra società di pertinenza dello stesso socio fondatore
- __________ avrebbe avuto a disposizione le risorse per il
concordato e, quindi, per evitare il fallimento. Tra le varie
accezioni, prosegue il primo Giudice, “sfilare” è
utilizzato nella
sua connotazione negativa di togliere, sottrarre con un gesto non
privo di una certa attitudine. Pure inappuntabile è la conclusione della
sentenza impugnata secondo cui il "socio fondatore" menzionato
è inequivocabilmente identificabile in __________, ancorché questa conclusione
meriti una precisazione: atteso che __________ è l'unico nominativo che compare
nello scritto - qualche riga più sotto e per tre volte - la considerazione va
nel senso che se un lettore medio e non prevenuto non fosse stato in grado di immediatamente
assimilare __________ e il "socio fondatore" artefice
dell’asserito sfilamento della somma, l’arcano gli si sarebbe presto svelato
proseguendo nella lettura, per desumere l’identificazione del soggetto dalla
concentricità delle varie affermazioni tutte incentrate sulla figura di __________.
Ne consegue che una cerchia sicuramente cospicua di lettori, in particolare
quelli più attenti alle vicende della __________, era immediatamente in grado
di identificare il "socio fondatore" precisamente con
l'accusatore privato.
Appello
6. a. Nella motivazione 30 ottobre 2013, l’appellante lamenta una violazione dell'art.
173 cpv. 2 CP ravvisata nel mancato riconoscimento dell’esito positivo delle
prove liberatorie. Il primo giudice avrebbe negato a torto la veridicità dei fatti
comunicati con l’articolo incriminato, rispettivamente, avrebbe disatteso che
l’imputato aveva seri motivi per ritenerli, in buona fede, veri.
In via subordinata, il ricorrente si aggrava di una
violazione del diritto di essere sentito avendogli il giudice di prime cure,
con il rifiuto dei mezzi di prova chiesti, precluso la possibilità di provare il
ben fondato delle proprie affermazioni liberatorie. Inoltre, l’appellante
contesta il carattere diffamatorio dell’affermazione inerente all’opportunità
delle spese di ricerca e di consulenza, esternazione ritenuta lecita siccome
costituente un mero giudizio di valore.
b. Nel dettaglio, riguardo
all'imputazione inerente al rimprovero di avere sfilato 7'500'000.- fr. dalle
casse aziendali di __________, l'appellante conclude essere tale asserzione
vera, giacché il mutuo di pari importo in euro erogato nel 2006 dalla
controllata __________ alla controllante __________ (riconducibile a __________),
ricevendo in garanzia solo le proprie azioni, sarebbe sostanzialmente pura
liberalità - “un regalo" - essendo, a quel tempo, la __________ già
sovraindebitata, non fruendo tale società di credito alcuno e non costituendo,
perciò, le azioni ottenute in pegno alcuna valida garanzia. Questo, sempre a
dire dell’appellante, come i fatti - leggasi i rispettivi fallimenti - poi
dimostrarono.
L’operazione di prestito,
prosegue, configurerebbe, invero, il reato di amministrazione infedele ex art.
158 CP ai danni di __________, perpetrata allo scopo di indebito profitto della
partecipante __________.
In ogni caso, conclude, se anche
così non fosse, egli, azionista di __________, aveva buone ragioni per ritenere
veritieri i propositi esternati a mezzo stampa.
c. In merito
all'allegazione di aver "fabbricato" un utile di 3'000'000.-
di fr., il ricorrente, avvalendosi altresì della deposizione del teste __________,
evoca la circostanza secondo cui, per l'esercizio 2005, cui l'imputazione si
riferisce, non si era proceduto ad allestire una contabilità di gruppo: __________
fatturava i propri prodotti alle società figlie all'estero, in particolare
americane, ma alla fattura non corrispondevano, poi, incassi reali, così che
gli utili apparivano meramente un prodotto contabile, senza riscontro
finanziario. Ne consegue la verità oggettiva dell'affermazione dell'imputato
circa gli utili fabbricati, locuzione da intendersi, a suo dire, in uno con
la sentenza di primo grado, siccome artificiosi, gonfiati, irrealistici.
d. Infine, sarebbe
giustificato avere espresso dubbi sull'esosità dei brevetti "imposti"
da __________ alla __________, non essendo stato nemmeno il revisore in grado
di valutare il valore reale del brevetto menzionato. Con riferimento, invece,
all'opportunità delle spese per mandati vari, l’appellante sostiene che
trattasi di mero giudizio di valore che sfugge dalla fattispecie oggettiva
sancita dall'art. 173 CP. Così non fosse, conclude l’appellante, le audizioni
negate dei quattro testi avrebbero potuto senz’altro confermare l'inopportunità
di queste spese per consulenze e ricerche.
Le prove
7. a. Con ordinanza 20 settembre 2012, il giudice della Pretura penale ha unicamente accolto la
richiesta dell'imputato di escutere il teste __________, mentre ha respinto,
sul fondamento del previgente l'art. 277 CPPT, siccome prevedibilmente
irrilevanti o superflue sia le altre quattro audizioni testimoniali offerte (menzionate
supra) sia il richiamo degli incarti penali, della contabilità di __________
come pure le varie perquisizioni (cfr. istanza probatoria AP 1 15 settembre
2010 e ordinanza sulle prove Pretura Penale 20 settembre 2012).
In sede dibattimentale, la Difesa ha invano ripresentato la
propria istanza probatoria testé ricordata (salvo la testimonianza ammessa di __________)
e ha prodotto la copiosa documentazione (doc. 1-92, già annessa alla propria
denuncia penale del 7.5.2008), oltre nove altri documenti (numerati 93-101, tra
cui il rapporto dell'Ufficio di revisione di __________ del 3 marzo 2006 e la
sentenza 14 maggio 2009 della Pretura di Mendrisio-Nord con cui è stata
respinta l'omologazione del concordato).
Il patrocinatore dell'accusatore privato, in quella sede,
ha a sua volta consegnato agli atti, tra l’altro, il dispositivo della sentenza
26.3.2010 del Tribunale federale con cui è confermata la sentenza di appello della
CEF del 4.8.2009 di reiezione dell'istanza di concordato di __________ (doc.
G), come pure, un avviso di addebito di euro 433'000.-, valuta 27 febbraio 2007
con la causale “Finanziamento”, a debito di un conto di risparmio
personale di __________ presso __________ e a favore di __________.
b. Con decreto 27 agosto
2013 questa Corte ha pure respinto la
richiesta dell'appellante vertente sull’ammissione dei mezzi probatori
declinati in prima sede, valutando sufficiente per il
presente giudizio il materiale probatorio già in atti, materiale
accresciuto con la produzione, unitamente all'appello, dei documenti
summenzionati (doc. A-G), rispettivamente dei doc. da 1 a 2 prodotti dall'accusatore privato unitamente alle proprie motivazioni, ad integrazione dei tre
documenti già prodotti in sede di dibattimento di prima istanza.
c. Preliminarmente è
doveroso ricordare che l'istituto di diritto sostanziale di ammissione alle
prove liberatorie della verità e ella buona fede a tenore dell’art. 173 cpv. 2
CP va tenuto disgiunto dalla facoltà del giudice di selettivamente escludere, nel
rispetto del margine di cui l’autorità dispone in ambito di apprezzamento
anticipato delle prove, quei mezzi probatori che dovessero apparire superflui,
ovvero di rinunciare, in ossequio al principio dell’economia processuale, all’assunzione
di quelle prove chieste se convinto che non potrebbero condurlo a modificare la
propria opinione (STF del 30 giugno 2011 inc.6B_871/2010 consid. 2.1; STF del
23 maggio 2008 inc.6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I
135 consid. 6c.cc; 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224
consid. 2b).
d. Nel concreto, le
risultanze istruttorie consentono alla scrivente Corte, come si spiegherà di
seguito, di giungere ad un chiaro e fondato convincimento prescindendo
dall'assunzione delle
ulteriori prove offerte dalla Difesa. In particolare, le
risultanze istruttorie agli atti consentono di verificare criticamente e
puntualmente le affermazioni del teste __________, in particolare quelle che, a
ben considerare, travalicano la semplice deposizione testimoniale incentrata
sulle proprie percezioni in veste di commissario del concordato e assurgono più
propriamente al rango di valutazioni peritali.
Questa verifica, imposta da ovvie esigenze di oggettività ed imparzialità,
è tanto più indicata e dovuta all'imputato qui appellante, quanto più si può
presumere come il rapporto infrapersonale con __________ possa considerarsi
delicato
sia a dipendenza dell'opposizione giudiziale vincente del
prevenuto all'omologazione del concordato di __________ sia per le ragioni che
hanno, poi, spinto __________, il 15.03.2011, a sporgere a sua volta querela a
titolo di reati contro l’onore nei
confronti dell'imputato (__________, Verbale dibattimento
22.01.2013, pag. 2).
Ammissione
alle prove liberatorie
8. a. L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se
prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di
avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona
fede).
La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o
divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero
giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite
alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP).
Fatti
I due
requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della
maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116
IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre
2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore
deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle
allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a
formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3;
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e
seg.). L’intento di fare della maldicenza (animus iniuriandi) è invece
ammesso quando l’autore agisce con l’obiettivo finale di offendere o umiliare
la vittima, di sparlare sulla sua persona o di altrimenti danneggiarla
(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad art. 173 n. 25;
Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo
2008, pag. 365 e seg.). Il giudice esamina
d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono
adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare
restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la
regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173;
Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).
Al
contrario della prova della buona fede, la prova della verità può essere
fondata su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver
fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere
della prova: sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il
principio in dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad
opinione divergente).
b. Occorre, quindi,
appurare se le allegazioni diffamanti proferite - sostanzialmente, l’aver reso
sospetto __________ di essersi arricchito con metodi non ortodossi alle spalle
della società, lasciata poi andare alla deriva - sono sorrette, nel contesto
generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o da un
altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà
chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente
di fare maldicenza.
La verifica si impone tanto più
che la pronuncia di prime cure tralascia il tema non esprimendosi sulla
legittimità di accedere o no alle prove liberatorie, ma, invero, esaminandole
poi nel merito, ammette implicitamente questa facoltà.
Emerge, anzitutto, dagli atti nel loro complesso e non
solo dalle sue dichiarazioni, che l’imputato è stato massicciamente coinvolto a
vari livelli - personale, professionale, giudiziario e finanziario - nella
vicenda di __________. Egli ha partecipato sin dagli albori e in modo decisivo
all’elaborazione del prodotto finale (doc. 64), alla sua industrializzazione,
ha costruito le macchine per gli stampi, ha trasferito la propria officina di
produzione da __________ a __________, con l’inizio della fabbricazione della
barretta magnetica nel 2003, fornendo poi consulenza e quanto altrimenti
necessario all’attività. Basti ricordare che la persona giuridica __________ scaturisce
da una mutazione di __________ (__________), con il cambiamento di ragione
sociale iscritta a Registro di commercio il 26 marzo 2003 (doc. 65), ancorché
l’imputato non farà mai parte dell’organo amministrativo di __________, né
assumerà funzioni dirigenziali (doc. 65; verb. dib. pag. 4 in fine). L'imputato, nelle molteplici vesti di azionista di __________ - sebbene, come visto, di
minoranza (dapprima 3,01%, ridotto allo 0,63% dopo l’aumento del capitale il
19.12.2006; doc. 63) - e di __________ (qui con il 15,04%; si tratta della
ditta produttrice e fornitrice pressoché esclusiva di __________ delle
macchine, degli stampi e delle attrezzature; v. AP 1, verbale dibattimento pag.
4; doc. 2; 7; 55-57; 60-61), di dipendente stipendiato da __________ (doc. 45),
finalmente anche di creditore di __________ (quantunque di una cifra modesta
per ripetibili, cfr. doc 1 annesso al VI PP 27 aprile 2010, osservazioni AP 1
31 marzo 2009 ; doc 91 e 101, sentenza 14.05.2009 Pretura Mendrisio-Nord di
reiezione istanza concordato __________, pag. 10 e 22), è stato artefice di
svariate dispute giudiziarie pervicacemente sostenute anche vittoriosamente
fino alla più alta Corte elvetica, concernenti, in primis, la legittimità della
concessione del concordato ordinario a __________ (doc. 101; doc. F e G prodotti
con la motivazione dell’appello 30 ottobre 2013), ma anche la mancata
convocazione di assemblee generali di __________ (doc. 39-43) e di __________ o
la verifica della legalità formale e sostanziale di assemblee straordinarie
sempre di __________ (doc. 86-87). Così facendo, è indubbio che l’imputato si è
sobbarcato sforzi personali e costi non indifferenti, tali da poter affermare
che egli, pubblicando il 3 dicembre 2009 l’annuncio a stampa sulle difficoltà
del concordato di __________, ha, senz'altro, agito - oltre che mosso dal
dichiarato intento di “svegliare un po' questo ambiente perché avendo
presentato una denuncia per bancarotta fraudolenta nel maggio 2008 ad oggi pare
che si sia smarrita nei meandri di non so che cosa” (verbale dibattimento 22
gennaio 2013, pag. 7) - anche spinto da un interesse anzitutto privato
sufficiente, di per sé legittimo e tutelabile, considerato il suo importante e
pressoché vitale coinvolgimento. Tuttavia, l’interesse privato inteso a
provocare o scuotere non è alieno da una connotazione di interesse pubblico,
essendo le vicende connesse alle cause, vere o asserite tali, del dissesto di
imprese produttive attive nel secondario notoriamente assai rilevanti per il
più vasto pubblico, interessato indirettamente per bisogno d’informazione, ma
anche direttamente: basti pensare all’ampia cerchia dei fornitori, dei
creditori e delle maestranze. In concreto, centinaia di dipendenti, tutti danneggiati
dai fallimenti di __________ (cfr. doc. 101 pag. 25, sentenza 14 maggio 2009
Pretura Mendrisio-Nord di omologazione del concordato, prodotto dalla Difesa al
dibattimento della Pret. pen), di __________ (doc. 58), di __________ (doc.
97-98; FUSC 191 del 01.10.2010) e, perciò, interessati a venire a conoscenza di
eventuali reconditi retroscena inerenti ai dissesti. AP 1 deve, pertanto,
essere ammesso alle prove liberatorie a tenore dell'art. 173 cpv. 3 CP.
9. Per quanto attiene
alle prove liberatorie, il primo giudice ha ritenuto che, di principio, sarebbe
stato sufficiente per AP 1 produrre la prova della condanna penale di __________
per i fatti per i quali, in relazione alla vicenda __________, egli l'ha
personalmente denunciato (sentenza impugnata, consid. 7.1). Oggetto della
segnalazione 7 maggio 2008 dell’imputato al Ministero pubblico furono i reati
di amministrazione infedele, diminuzione dell'attivo in danni ai creditori,
cattiva gestione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa
attestazione, omissione di contabilità e bancarotta fraudolenta (cfr. documento
prodotto dall'imputato al dibattimento del 22 gennaio 2013). Ciò non è
avvenuto, prosegue il giudice di prima istanza, e nemmeno risulta che AP 1
abbia sollecitato l'autorità inquirente per l'evasione della pratica (cfr. sentenza
impugnata, consid. 7.1).
Nelle proprie motivazioni 30
ottobre 2013, l'appellante esordisce confutando queste considerazioni. In primo
luogo, perché nulla gli impedisce di provare altrimenti, finché il procedimento
penale è pendente, la verità delle proprie affermazioni. In secondo luogo,
perché il procedimento penale aperto contro __________ su sua segnalazione non
verte sugli identici fatti, per lo meno per quanto riguarda l'affermazione sui
costi inutili sopportati da __________ e sulla fabbricazione di utili fittizi,
tema non oggetto della sua denuncia penale, quindi forzatamente suscettibili di
essere provati altrimenti. Infine, perché non corrisponde al vero che egli
abbia omesso di sollecitare il Ministero pubblico a procedere, circostanza invece
attestata dai documenti A-C.
A giudizio della scrivente
Corte, la seconda considerazione dell'appellante è senz’altro pertinente: nella
misura in cui i fatti sottesi alla denuncia del 7 maggio 2008 nei confronti di __________
divergono dal tema delle prove liberatorie in esame (ciò che vale, come detto,
sia per il rimprovero inerente ai costi inutili sia per gli utili fabbricati),
l'appellante deve ovviamente poter far capo ad altri strumenti probatori. Per
quanto attiene al primo oggetto, all'aver sfilato una grossa somma ecc.,
effettivamente il tema dei due procedimenti si sovrappone e coincide.
In diritto si osserva la regola
giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto
per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di
principio, mediante una decisione di condanna corrispondente,
a meno che l’incolpato non sia,
o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e).
Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo
principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV 31 consid. 4; DTF 122 IV 311
consid. 2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in
altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (DTF 6S.188/2006 del 29
giugno 2006 consid. 4.3).
In concreto, il 5 agosto 2013,
il procuratore pubblico ha prospettato l’abbandono delle procedure promosse
dall'imputato a carico di __________ (cfr. doc. 1 e 2 annessi alle osservazioni
all'appello 19 novembre 2013 di __________). Tuttavia, il decreto non è stato
emesso, tant’è che questa intenzione è stata ribadita quasi un anno dopo dal
medesimo PP su richiesta telefonica della Corte avvenuta il 18 giugno 2014,
confermando una situazione assimilabile alla sospensione. Come sia, l’esigenza di
dirimere il presente gravame e le conclusioni deducibili dalle prove agli atti
consentono di soprassedere dal conoscere l’esito della procedura penale
parallela.
10. a. Per appurare l’attendibilità o, al contrario,
l’infondatezza dell'asserzione secondo cui uno dei soci fondatori di __________,
identificabile con l’accusatore privato, avrebbe “sfilato” un importo
milionario “alle casse aziendali destinandoli ad altra società che gli
apparteneva” - affermazione espressamente riferita al “giugno 2006” con la puntualizzazione
che quel prelevamento "figura nel bilancio tra i crediti"
- occorre verificare, sul fondamento dell'insieme delle emergenze istruttorie,
con particolare riguardo alle prove documentali, gli estremi dell'operazione in
sé, le motivazioni e le logiche a cui rispondeva, in particolare le tensioni
insorte nell'azionariato. Questo sullo sfondo di un contesto storico preciso ed
estremamente dinamico che vide, al pari di una meteora, un'ascesa repentina e
formidabile del fatturato di __________, un’espansione planetaria del prodotto
e un altrettanto fulmineo declino.
Fulcro della disamina è il contratto di mutuo stipulato il 24
giugno
2006 tra __________, mutuante, e __________, mutuataria e
sua controllante, avente come oggetto l'erogazione da parte della controllata __________
di un prestito di 5 milioni di euro alla società madre, da accordare da lì a
pochi giorni, il 30 giugno 2006. Il mutuo fu concesso per un periodo
indeterminato ed era esplicitamente finalizzato e condizionato "unicamente
ed esclusivamente per il rimborso del finanziamento (anticipo fisso) che l'__________
aveva a suo tempo concesso al mutuatario per l'acquisto di numero 390 azioni al
Portatore di nominali CHF 1'000.- cadauna, rappresentanti il 25% del capitale
azionario della __________ " (cfr. “Contratto di mutuo” doc. 75
prodotto dalla Difesa al dibattimento della Pret. pen.). Per __________ firmano
__________ e __________, rispettivamente presidente e membro del CdA. Per __________,
l’amministratore unico __________.
Come garanzia il contratto di mutuo prevedeva la costituzione in
pegno a favore della mutuante __________ delle 390 azioni testé menzionate,
azioni proprie, quindi. Il punto 9 del contratto stabiliva che "in caso
di distribuzione di dividendo di __________”, __________, mutuataria, si
impegnava ad effettuare "degli ammortamenti del suo debito equivalenti
alla controprestazione netta ricevuta". L’interesse pattuito fu del
7,8
% per anno, esigibile la prima volta il 31 dicembre 2007. L'accordo precisava, poi, che "in caso di vendita del precitato pacchetto azionario il
mutuo dovrà essere immediatamente rimborsato..." (doc. 75 pag. 1 pto.
4). Ammortamenti del debito capitale erano, infine, obbligatori "in
caso di distribuzione di dividendo di __________ " (doc. 75, p. 2, pto
9).
Dando seguito alla pattuizione, effettivamente il 29 giugno 2006 fu
addebitato sul conto di __________ presso __________ l'importo di 5 milioni di
euro a favore di __________. Questo finanziamento fu possibile grazie ad un
simultaneo credito ponte di 6 milioni di euro (mutuo fisso), concesso da __________
a __________ il 28 giugno 2006 ed estinto giusto un mese dopo, il 28 luglio 2006,
ovvero dopo che __________ il 18 luglio 2006, aveva ottenuto il principale
finanziamento da terzi, segnatamente il bonifico da un fondo d’investimento denominato
__________; il tutto come al doc. 74 (estratti conto presso __________ di __________,
01.04-30.06.2006). In concomitanza con questa stipula, il 26 giugno 2006 __________
entra nel Consiglio di amministrazione di __________ come presidente con firma
collettiva a due (doc. 65, estratto __________).
Il mutuo in parola figura correttamente registrato nella contabilità
della partecipante __________: finanziamenti da __________, per l'importo
complessivo passivo di 8'551'346.- fr. (doc. 68, Conto annuale 2006 __________).
b. Per comprendere la
motivazione e la logica di questo finanziamento fatto dalla controllata azienda
operativa __________ alla partecipante finanziaria __________ occorre fare un
passo indietro almeno di un anno e tener presente tre fattori determinanti, qui
richiamati solo sinteticamente, ma ben ricostruibili sulla scorta degli atti.
Primo, la lotta di __________ messa in atto durante l’ascesa del fatturato di __________
per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionariato di __________ medesima;
sforzo intrapreso nei confronti di azionisti rivendicativi e potenzialmente
disgreganti. Secondo, l’apparentemente inopinata richiesta di rimborso del
mutuo erogato dalla prima banca finanziatrice dei fondi necessari per
l’acquisto delle azioni (__________), con il rischio che l’incapacità di
rimborso avrebbe provocato la realizzazione e la perdita di pressoché tutte le
azioni di __________ detenute dalla creditrice __________ a titolo di pegno
manuale. Terzo, il reperimento di un nuovo finanziatore, il citato fondo di
investimento __________ che acconsentì al prestito, ma alla condizione, dettata
dal proprio regolamento, che a beneficiarne fosse l’entità operativa, la __________
e non la finanziaria ________. Da qui la chiusura del cerchio con il menzionato
negozio di mutuo tra __________ e __________.
c. Nel dettaglio:
l'acquisto della quota del 25% del capitale residuo di __________ da parte
della __________ era avvenuto oltre un anno prima, il 26 aprile 2005, come
desumibile dallo scritto e dal resoconto entrambi datati 21 aprile 2008 a firma __________ all’indirizzo del Pretore del Distretto di Lugano nell’ambito della procedura
inc. DI.2008.453 (doc. 71).
Le motivazioni, gli antefatti e le contingenze che
spinsero __________ ad acquistare il pacchetto azionario per poi detenere la
pressoché totalità delle azioni di __________ (fatta salva la
partecipazione dell'appellante) sono desumibili in modo
assolutamente convergente esaminando il precitato resoconto di __________ alla
Pretura, le deposizioni di __________ (doc. E annesso alla motivazione
dell'appello, MP VI 08.08.2008, pag. 2; 5) e di __________ (doc. D, MP VI
30.07.2008, pag. 2 seg.).
__________, sentito l'8 agosto 2008 quale denunciato nel
quadro della raccolta di informazioni preliminari (doc. E annesso alla
motivazione dell'appello, MP VI 08.08.2008), espone e conferma in modo
dettagliato e plausibile i motivi e l’iter di contrattazione dell’acquisto da
parte di __________ del pacchetto residuo di azioni __________. Egli ricorda,
in sunto, che all'inizio dell'attività di produzione di __________, e già prima
con __________, la necessità di nuovi liquidi consigliò il primo aumento del
capitale azionario (da fr. 100'000.- a fr. 1'560'000.-, deliberazione
assembleare del 31 gennaio 2003; doc. 71 pag. 3; doc. 80), ciò che avvenne con
l'apporto per due terzi di ________ (che faceva capo a __________ e __________)
e per il rimanente della __________ (di seguito __________) società fiduciante
di due investitori italiani nominati dal __________ (doc. 71 pag. 3).
Riguardo alla motivazione che spinse __________ a
negoziare il riacquisto delle azioni di __________, __________ afferma che due
investitori italiani "contestavano la piena validità dell'aumento di capitale
iniziale, quello di __________. In effetti erano stati G. e A. ad apportare
integralmente la liquidità per l'aumento. Essi ritenevano di aver subito delle
perdite a seguito dell'agire di __________; inoltre, essi affermavano che il
loro investimento (visto l'apporto iniziale integrale di liquidità) non era in
ragione del 30% bensì del 100% di __________. Al riguardo, minacciavano anche
procedure giudiziarie che avrebbero potuto bloccare l'attività di __________,
visto che si sarebbe trattato di discutere circa la proprietà economica della
società" (doc. E prodotto con motivazione appello, pag. 5-6). Un altro
motivo che consigliava l'acquisto era, inoltre, il pericolo della cessione del
pacchetto di minoranza a terzi concorrenti (__________, doc. E cit., pag. 8).
Di seguito, __________ indica che, pur non avendo subito minacce dirette
dai predetti G. e A., i metodi poco ortodossi dei medesimi (noti investitori
nell'ambito del calcio italiano), unitamente alle pressioni dei loro legali,
indussero __________ a trattare l'acquisto della loro quota in __________. Di
vivo interesse è qui sapere che il prezzo iniziale ventilato per la vendita
della partecipazione del 25% ammontava a ben 130 milioni di Euro e che le
trattative durarono oltre un anno. In seguito, sempre secondo __________,
l'importo fu ridotto e fissato in 6,4 milioni di euro "importo che non
mi sembrava fuori luogo, anche alla luce del fatto che la maggior parte dello
stesso era finanziato dall'__________ " (doc. E, pag. 5).
Sempre __________ aggiunge, però, che il mutuo concesso da __________
a __________ non bastava per finanziare l'operazione e che occorrevano ulteriori
disponibilità: personalmente egli mise a disposizione di __________ come
credito correntista 700'000.- euro mentre __________ finanziò personalmente
l'acquisto di __________ con 1 milione di euro.
__________ concesse, poi, il finanziamento nella
primavera del 2005 ma, già un anno dopo, diede disdetta, circostanza che
ingenerò la necessità di rifinanziare il possesso delle azioni, pena –
nell'impossibilità di restituire l'importo mutuato – la realizzazione da parte
di __________ degli attivi di __________ e, per il tramite della compensazione,
conseguente pericolo che __________ si appropriasse delle azioni di __________
(__________, doc. E, pag. 7).
__________ spiega poi, in modo credibile e particolareggiato, convincente
per questa Corte, come, venuto meno il finanziamento di __________ a __________,
l'alternativa messa in campo dal __________ con il fondo di investimenti __________
non poteva più contemplare un finanziamento diretto a __________, bensì, per i
parametri del fondo d'investimento __________ (che richiedeva un rating a
Mood), solo alla società effettivamente operativa, ovvero __________ (__________,
doc. E, pag. 7).
d. Del resto,
l'impellente necessità di __________ di disfarsi di due azionisti
potenzialmente scomodi non era affatto ignota all'imputato, ancorché sia
percepibile che gli sfuggano alcuni importanti estremi dell'operazione.
Dichiara AP 1 in sede di dibattimento: "Nel frattempo i due soci G. e
A. [NB: i due azionisti finanziatori; omessi i nomi, n.d.r.] hanno fatto
capo al dott. __________ (...), rispettivamente all'avv. G.[omissis] di __________
per rivendicare la proprietà della __________ siccome avevano versato l'intero
capitale sociale. A questo punto inizia una lotta tra G.-A., nel frattempo
assistiti dall'avv. C. e __________. I primi ottengono il pagamento di 6 Mio di
euro che vengono prelevati dalle casse di __________. Il tutto senza avvertirmi
... Eravamo nel 2006". (AP 1, verbale dibattimento 22 gennaio 2013
pag. 5)
e. Da quanto sopra
esposto si traggono le seguenti constatazioni:
- l'acquisto di __________
dell'importante pacchetto di minoranza delle azioni di __________, apparve all’azionariato
maggioritario di __________ e di __________ e ai relativi organi esecutivi non solo auspicabile ma decisamente indicato e
forse imprescindibile per lo sviluppo di __________. Al riguardo il teste __________
conferma - sul fondamento delle informazioni assunte dagli organi di __________
- l'esigenza di "acquistare quote da azionisti che creavano difficoltà"
(__________, verbale dibattimento, pag. 2);
-
il 26 aprile 2005, giorno d'acquisto, __________ sborsò per la singola azione
__________ circa 25'500.- fr. (prezzo complessivo di 10 milioni per 390 azioni).
Facendo capo alla contabilità di __________, il teste __________ è in grado di specificare
l'importo preciso di acquisto della partecipazione del 25% sul fondamento delle
tre poste di uscite e indica un totale pari a 10,1 milioni di franchi (cfr. __________,
verbale 30 luglio 2008, pag. 2; doc. D prodotto con la motivazione appello 30
ottobre 2013);
-
__________ ricorda che non fu fatta alcuna valutazione esterna del valore
intrinseco delle azioni di __________ (verbale interrogatorio 8 agosto 2008,
pag. 5), ma che __________, istituto su cui __________ si appoggiava per tutta
la sua attività, conosceva bene la situazione di __________ per cui è
plausibile la sua deduzione secondo cui, se __________ entrava nell'operazione
di riacquisto delle azioni, accettando come garanzia le azioni della __________
stessa, il prezzo dell'operazione doveva pur corrispondere al valore delle
azioni medesime (__________, ibidem, pag. 5);
-
di fronte alla disdetta del mutuo da parte di __________, __________, per mantenere
il possesso delle azioni, cercò e trovò un finanzia-mento che, però, fu forzatamente
concesso alla controllata operativa __________;
-
personalmente nell’operazione di acquisto __________ e __________ investirono
risorse proprie per complessivi 1,7 milioni Euro, pari a circa il 25% del
prezzo totale. Non solo. Dovettero anche accomodarsi alla postergazione dei
loro crediti personali rispetto al mutuo erogato da __________ (doc. 77-79;
81-83), in particolare, per __________ del credito di 3,8 milioni di euro
ancora scoperto (e destinato a rimanere tale) per la cessione delle licenze di
fabbricazione e commercializzazione dei moduli magnetici (cfr. contratto di
licenza doc. 64).
f. Sulla validità
economica dell'operazione di acquisto di __________ da terzi delle azioni __________,
incubata per oltre un anno e perfezionatasi a fine aprile 2005, fanno fede, a
titolo abbondanziale, le dichiarazioni del teste __________: chiesto di
esprimersi sulla qualità dell'investimento in __________, __________ afferma
che ciò appariva un buon affare, in ogni caso fino alla metà del 2006 (doc. D, verbale
30.07.2008, pag. 6).
Per __________, infatti, solo verso la fine del 2006 sono
riscontrabili - ma precisa prudentemente: “con il senno di poi” - i
primi segnali che avrebbero dovuto ingenerare qualche interrogativo al
consiglio di amministrazione sull'andamento di __________ (doc. D, verbale
30.07.2008, pag. 6), ma soprattutto, aggiunge __________, per le banche che la
finanziavano (si vedano le perdite a sei cifre dell'istituto di credito nel
Considerandi
doc. 101 pag. 19-21, sentenza 14 maggio 2009 Pretura Mendrisio-Nord di
omologazione del concordato). Non va, poi, dimenticato che il fondo
d'investimento __________ investì in __________ come prestito, con accredito il
18.
luglio 2006, la somma di 8'644'920 Euro (cfr. doc. 74) - peraltro ad un alto
tasso di retribuzione dell’8% - somma poi pressoché totalmente persa nel
successivo fallimento (doc. 101 pag. 3, 9-10).
g. Sul valore e sulla
validità della garanzia offerta da __________ a __________, 390 azioni proprie,
si osserva: a garanzia del mutuo di 7,5 milioni di franchi __________ concesse
in pegno a __________ 390 azioni, come visto. Sul valore delle medesime si
evincono concludenti indicazioni dagli atti: già si è detto che poco più di un
anno prima, nellaprile 2005, __________ aveva ritenuto indicato acquistare le
azioni di __________ versando fr. 25'500.- cadauna, prezzo senz'altro risultato
da considerazioni anche strategiche che può pure, legittimo supporlo, superare
il valore intrinseco delle singole azioni.
Dal
conto annuale dell'esercizio 2005 di __________ (doc. 69) si
evince
che l'attivo consistente in 1'435 azioni di __________ è
allibrato
al valore di 10'080'290.- fr., il che corrisponde ad un
valore
intrinseco contabilizzato per azione di fr. 7'024.-.
Secondo
i principi contabili, questo valore può solo essere sotto-
ma
non sopravalutato (previgente art. 667 cpv. 2 CO in vigore
fino
al 31.12.2012; 960 cpv. 2 CO). Ne consegue che il
valore della garanzia data
da __________ a __________ dell'ordine di minimi 2'740'000.- fr. non può essere
definita, come fa l’appellante, inconsistente o fittizia.
Ancora: l'aumento del capitale azionario formalizzato il 19 dicembre
2006.
con cui __________ emise 5’840 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.-
cadauna, per un capitale aumentato a complessivi 7'400'000.- fr., avvenne
mediante compensazione di "creditori per licenze" risultanti
dal bilancio chiuso al 31.12.2005: __________, e per esso soprattutto __________,
sottoscrissero le azioni compensando il prezzo di emissione con l'estinzione
del credito (credito di __________) per le licenze concesse a __________ (cfr.
doc.
76).
Ora, se, come sostiene l'appellante, già sei mesi prima le
azioni di __________ non costituivano valida garanzia, __________,
e per lui la __________, avrebbe fatto davvero un misero affare rinunciando ad
un proprio importante credito per ottenere in cambio le nuove azioni emesse da __________.
h. Da quanto esposto si
evince che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui le azioni in
pegno non costituivano una vera garanzia (e questo anche a prescindere dalle
aspettative indiscutibilmente presenti nel primo semestre del 2006 inerenti
all’atteso radioso sviluppo di __________). E’, poi, confutata dalle
circostanze qui brevemente sunteggiate l'affermazione secondo cui il mutuo di __________
a __________ fu un regalo, una specie di investimento a fondo perso, essendo
invece dimostrabile che fu verosimilmente l'unica alternativa praticabile data
agli azionisti di __________ per evitare che le azioni di __________ finissero
nelle mani di __________. Infine, non è nemmeno condivisibile la tesi
dell'appellante, ripresa dal teste __________ (doc. D, verbale 30.07.2008, pag.
7), inerente all’annullamento delle proprie azioni (di __________) qualora
un’ipotetica disdetta da parte di __________ del mutuo contratto con __________
avesse comportato il fallimento di quest’ultima, con l’effetto che __________,
come creditrice, sarebbe rientrata in possesso delle proprie azioni. Non si
vede per quale prescrizione legale questo scenario, secondo cui, se __________
fosse rientrata in possesso delle proprie stesse azioni, ciò avrebbe comportato
il loro annullamento. L’art. 659 CO, nella formulazione in vigore dal 1° luglio
1992, disciplina e consente, entro limiti e a condizioni, addirittura
l’acquisto di azioni proprie; la ricezione in pegno di proprie azioni non cade
(rispettivamente: non cade più dopo il 1992) sotto i limiti degli art. 659 e
650a CO (Trindade R.T. in Commentaire Romand, CO II, 2008, ad art. 659-659a n.
6; von Planta in Basler Kommentar, OR II, art. 659, n. 13).
i. Quanto esposto
corrobora il giudizio perentorio di __________ espresso nei confronti
dell’affermazione dell’imputato riguardo allo "sfilare". __________
taglia corto: "L'affermazione è falsa” (__________, verbale
interrogatorio 22.02.2010, pag. 1). Per il commissario concordatario __________,
che legittima la propria conoscenza della situazione di __________ assicurando
di aver controllato ogni franco, i fondi milionari messi a disposizione di __________
per riscattare una parte delle quote di azioni di __________ stessa "sono
effettivamente stati utilizzati per questo scopo".
Fallita
la prova liberatoria della verità, l’esternazione, come già
concluso
dal primo Giudice, si rivela falsa e, pertanto,
diffamatoria.
11.
a. Con riferimento al passaggio dell'utile "fabbricato" di 3 milioni il dubbio espresso
dall’imputato che si tratti di un utile artificioso, irreale, che si muove tra
i due poli estremi dell'artificio contabile e della deliberata manipolazione
della contabilità, è rafforzato, nel contesto dell'affermazione, dalla domanda
finale che lo pone in correlazione con lo "sprofondo"
multimilionario del biennio
successivo. L’appellante non ha contestato il carattere
oggettivamente e soggettivamente diffamatorio dell’incolpazione relativa
all'utile fabbricato di 3 milioni per l'esercizio 2005, che, come rettamente
ritenuto dal Giudice di prime cure, se messa in relazione con il resto della
frase, è certamente atta a far sorgere il dubbio della commissione da parte
dell'accusatore privato di un reato contro il patrimonio o, quantomeno, che
tale utile fosse artificioso, gonfiato, per nulla realistico, visto che negli anni
successivi, anche a seguito delle altre operazioni menzionate nell'articolo
incriminato, sempre eseguite da __________, si è poi giunti alle cifre rosse
che hanno costretto __________, dopo l'agonia della lunga moratoria
concordataria, a chiudere i battenti. La parte finale del testo pubblicato a pagamento
sul quotidiano suffraga l'effetto diffamatorio del proposito: l'accusatore
privato è messo in cattiva luce allorquando gli si rimprovera di aver fatto una
girandola di operazioni per trasferire l'onerosa licenza. Tutto ciò lascia
intendere che l'accusatore privato, con manovre e maneggi vari, abbia sottratto
attivi alla società, oppure ne abbia accresciuto i passivi, lasciandola poi
priva di quelle risorse che le avrebbero permesso di sopravvivere.
b. Per verificare se
l’utile in rassegna sia veramente stato ingannevolmente fabbricato, occorre
avere presente che il riferimento va al profitto dell'esercizio 2005 di __________,
leggibile nel bilancio annesso al rapporto dell'Ufficio di revisione (doc. 92)
come utile di esercizio di 3'323'597.- fr. e sostanzialmente ascrivibile alla
posta "Crediti verso società del gruppo" contabilizzate negli attivi
per 4'161'102.- fr., da cui va (parzialmente) dedotta una correzione di valore
delcredere, sempre negli attivi, di fr. 1'419'658.- (doc. 92 e la sua replica
doc. 99).
c. Per comprovare
l’assunto con effetto liberatorio l'appellante si avvale della deposizione del
teste __________ laddove dichiara che nella gestione contabile di __________
"Non si era mai proceduto ad allestire una contabilità consolidata del
gruppo" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Ad esempio,
precisa __________, "la __________ fatturava alle società figlie estere
prodotti che loro avrebbe poi dovuto vendere nei rispettivi mercati. In realtà
alla fattura non corrispondeva un successivo incasso" (__________,
verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Questa prova del vero tratta
dalla deposizione di __________ non coglie nel segno. Anzitutto, l'affermazione
dell'appellante attribuita al teste __________ secondo cui siffatta modalità di
contabilizzazione sarebbe lacunosa (cfr. motivazione appello 30.10.2013, pag. 3
consid. 4) non è esatta nella sostanza: il teste __________ si esprime invero
in modo prudente, dubitativo, relativizzando in entrata la propria costatazione
con un preliminare "se di lacuna si può parlare". Tant’è che
la sua conclusione è di segno contrario a quello che l’appellante pretende di
dedurre, giacché, a precisa domanda del procuratore il teste ribatte che "in
ogni caso dal mio esame dei conti di __________ non ho riscontrato irregolarità
contabili" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2 in fine).
In secondo luogo, come già rilevato dal primo giudice
(sentenza 22 gennaio 2013 consid. 7.6), si deve ricordare che il conto annuale
di __________ del 2005 fu controllato da un revisore particolarmente
qualificato, la __________, circostanza verificabile nei doc. 92 e 99 prodotti
dall'appellante. Nel conto economico revisionato (conto dei flussi dei mezzi
liquidi 2005) al punto 7, indicando le partecipazioni di __________ nelle
società figlie estere, in particolare __________ e __________, sulle cinque
partecipazioni esistenti, l’amministrazione precisa, che "dato che
unicamente le società partecipate americana e australiana sono operative e
questo da pochi mesi, il Consiglio di amministrazione non ritiene opportuno
allestire il conto consolidato che verrà presentato, per la prima volta, il 31
dicembre 2006" (doc. 92, conto dei flussi dei mezzi liquidi 2005, pto
7). Nella relazione dell'amministratore unico della __________ è dato conto
della contrazione dell'utile, poco più di 3 milioni, rispetto agli 8 milioni
dell'esercizio precedente: "tale dato è il risultato, da una parte dal
consolidamento commerciale del prodotto __________ sul mercato del giocattolo,
dall'altra della venuta meno dell'effetto novità del prodotto medesimo e della
pressione esercitata dall'offerta dei prodotti concorrenziali di qualità inferiore
a prezzi dimezzati. I costi sono aumentati a causa d'importanti investimenti,
sia nel settore della produzione, sia in quello delle risorse umane, costi necessari
allo studio, alla produzione ed alla commercializzazione, in vista
dell'esercizio 2006, di nuovi prodotti __________ e alla penetrazione di nuovi
mercati a livello internazionale" (doc. 92, relazione dell'
amministratore del 15 maggio 2006).
Nell'annesso citato rapporto 3 marzo 2006 della __________,
a firma __________ e __________, fatte le usuali premesse inerenti a contenuto
e ai limiti della verifica, come detto i revisori concludono che "la
contabilità ed il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali svizzere
e statutarie" (doc. 92, terza pagina).
d. Sulle cause del
dissesto di __________, sull’interrogativo posto dall’imputato di come __________
sia potuta passare, nel breve torno di un paio d’anni, da un utile di tre
milioni di franchi ad un buco di cinquanta, la risposta dibattimentale data
dall’imputato medesimo non si scosta poi troppo dalla diagnosi del commissario
e teste __________. Dichiara AP 1 al processo di primo grado:
“ il gioco è
stato inviato in America ma non è mai stato venduto, anche perché nel frattempo
è successo che 6 bambini hanno ingoiato la barretta ma non della __________ ma
della __________ americana che importava queste barrette dalla Cina, era
un'imitazione di __________ che non ricadeva nel brevetto. E' a causa di questo
fatto che la vendita si è bloccata negli Stati Uniti e a seguire in altri paesi
europei [...]. Il crollo delle vendite nel 2006 ha provocato la "débacle della __________ " (AP 1, verb. dib. di primo grado, 22
gennaio 2013, pag. 5).
Furono quindi fattori esterni, estranei alla
responsabilità della conduzione, susseguenti la chiusura del conto annuale a
compromettere le vendite nel 2006, dapprima negli Stati Uniti, dove
addirittura, per usare le parole dell’accusato, “la vendita si è bloccata”.
I crediti della fornitrice __________ correttamente contabilizzati nei
confronti delle società del gruppo, a loro volta acquirenti e rivenditrici, non
poterono essere incassati per l’inattuabile rivendita del gioco. Ciò non
consente di affermare che l’utile dell’esercizio 2005 fosse fabbricato
di modo che, fallita la prova liberatoria della verità, l’esternazione si
rivela falsa, quindi diffamatoria, come già giudicato dal primo Giudice.
12.
a. Il decreto di accusa ritiene nociva della
reputazione di __________ l'affermazione secondo cui "lo stesso… avrebbe
inoltre favorito l'assegnazione e/o l'ottenimento di mandati di consulenza
"dubbi", che nulla avrebbero apportato alla società". L’addebito
concerne quindi l’aver favorito l’assegnazione (a terzi) o l’ottenimento (per
sé) di mandati dubbi, di scarso o nullo rendimento.
Il giudice di prime cure, trattando l'imputazione, ha ripreso e vagliato in
modo esteso il testo a stampa sotto accusa, in particolare ha incluso nella
propria valutazione anche quelle dichiarazioni che mirano ad incolpare __________
di avere imposto a __________ controprestazioni che dalla lettura contestuale
del brano appaiono ingenti, addirittura spropositate, specificamente per il
marchio e la licenza, per dubbie consulenze finalizzate a migliorare il
prodotto e la sua commercializzazione, per lucrose diarie, tracciando poi un
nesso diretto tra questi costi esosi, dubbi o inutili e la moratoria.
Per il giudice di prime cure queste insinuazioni sono
denigratorie perché "possono certamente far credere che la parte
civile, con il suo comportamento, abbia in tal modo conseguito prestazioni
indebite, a danno del patrimonio della società, o quantomeno avesse commesso
della malagestione", dove la cattiva gestione è ravvisata nell'aver
conferito, rispettivamente ottenuto, mandati per consulenze dubbie (sentenza
22.1.2013
consid. 6.2.3, pag. 8).
Anzitutto, sotto il profilo dei limiti imposti dal
principio accusatorio (art. 9 e 325 cpv. 1 f CPP), è legittimo porre il quesito sulla dubbia identità tra l’imputazione circoscritta agli inutili mandati e la
condanna inerente all'affermazione secondo cui __________ è reso sospetto di
aver imposto alla __________ e a proprio favore una serie di prestazioni esose
per la concessione della licenza di sfruttamento dei brevetti, marchio, Know
How, ecc.. Infatti, si osserva, contratti come quello di licenza (agli atti
doc. 64), necessari per l’avviamento dell’attività di __________, sono
manifestamente altro rispetto ai “mandati”; ossia, si distinguono in modo
facilmente riconoscibile nella terminologia e nella tipologia da quelli di
mandato evocati nel decreto d’accusa, segnando quindi una certa discrepanza tra
il contenuto del decreto d’accusa e la condanna.
Considerato
come il principio accusatorio sia leso quando il giudice penale si fonda su una
fattispecie diversa da quella indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza
che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente
e tempestivamente completato o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 119
consid. 2c; sentenza CCRP del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1),
preso atto che la Difesa non solo non ha sollevato obiezione, ma si è espressa
sull’imputazione, denotando così di averla intesa salvaguardando il proprio
diritto di esprimersi sui fatti (DTF 126 I 19 consid. 2c e seg. con rif.; 116
Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6a ediz., Basilea 2005, § 50 n. 7 e seg., n. 19), ciò premesso si ha che la
questione non deve essere indagata oltre per i seguenti motivi: l’affermazione
sull’asserita imposizione di un contratto di licenza pagato “a caro prezzo”-
ammesso sia sostenuta dal decreto d’accusa - non si rivela diffamatoria giacché
costituisce un semplice giudizio di valore, come tale riconoscibile, e non una
circostanza di fatto, necessario presupposto applicativo oggettivo del reato di
diffamazione; poi perché il lettore medio non prevenuto è in grado di
riconoscere facilmente l’inconsistenza denigratoria di tale illazione, il suo
segno congetturale, si direbbe quasi una sparata supponente, smentita
dall’ovvia natura consensuale del contratto di licenza, stipulato e accettato -
in mancanza della specificazione di circostanze costrittive, estranee al testo
incriminato - nel presumibile solco della libertà contrattuale, quindi a
seguito di scelta formalmente volontaria della ditta licenziataria.
b. Quanto al carattere
diffamatorio dell'espressione inerente all'opportunità delle spese di ricerca e
consulenza addebitate a __________, l'appellante rettamente considera che non
si tratta di un'affermazione di fatti, bensì di un mero giudizio di valore
(motivazione appello 30 ottobre 2013, consid. 5).
Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte,
per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un
tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente
un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4).
Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza
CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), purché non sia assimilabile ai
cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un
lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121
IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36;
Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al
contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente
o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile
e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con
riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii
dottrinali).
L’affermazione riferita all’accusatore privato/__________
secondo cui avrebbe favorito l’assegnazione di mandati e consulenze dubbie
(testualmente: “E __________, ha sostenuto altri ingenti costi: CHF
2'500'000 per cinque addetti dedicati per ricercare e sviluppare nulla, oltre a
spese per consulenze dubbie e legali per difesa, mai avvenuta, dei
brevetti, per CHF 2'300’000”) esprime una critica alla gestione di __________,
una valutazione personale, un apprezzamento negativo riconoscibile come
giudizio di valore chiaramente soggettivo - invero non esente da compiaciuto
indugio nella coloritura iperbolica, per questo opinione forse meno pregnante -
non quindi una circostanza fattuale. Come tale non rientra nella nozione di
fatti, elemento oggettivo del reato di diffamazione.
Per i motivi considerati la censura va pertanto accolta
limitatamente ai dubbi espressi sul valore delle controprestazioni chieste per
l’avviamento e sull’opportunità delle spese di ricerca e di consulenza.
13.
a. La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per
stabilirne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la
comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui
l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi
potesse in buona fede ritenere
per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su
elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe
all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che
rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi
elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla
veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di
diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).
La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra
di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le
circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle
sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi
di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente
esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua
esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato
secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16,
consid. b).
Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato
esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se
questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più
severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di
protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità
penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una
procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga
le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF
124.
IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi
casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni
di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;
sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10
febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).
Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare
un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo
dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare
un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione
(DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86.,
ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).
b. Com’è noto, l’onere
di provare gli elementi di cui l’accusato disponeva al momento delle
esternazioni, inizio dicembre 2009, al fine di far emergere la propria buona
fede, implica anche il dovere di allegazione e quello di specificazione.
Orbene, le due analoghe affermazioni al riguardo rintracciabili nella
motivazione dell’appello secondo cui “comunque AP 1 aveva ottime ragioni per
ritenerli veri in buona fede” (motivazione 30 ottobre 2013 consid. 3 pag. 3
e 4) non ossequia i requisiti minimi posti in ordine all’incombenza di
allegazione. Nemmeno la motivazione inerente alla richiesta di prove riproposte
unitamente alla dichiarazione dell’appello del 10 luglio 2013 contiene elementi
idonei ad allegare la situazione di buona fede del prevenuto. Per questi motivi,
la richiesta della prova liberatoria da buona fede si rivela irricevibile in
ordine.
c. A titolo meramente
abbondanziale si osserva tuttavia che la scrivente Corte condivide il giudizio di merito espresso dal giudice di prime cure inteso a negare
la sussistenza della buona fede. Emerge dalle dichiarazioni dell’imputato
evidenziate nella sentenza di primo grado che il medesimo, interrogato il 27
aprile 2010 dal Procuratore pubblico, ha a diverse riprese utilizzato - con
riferimento al perché di alcune esternazioni pubblicate - espressioni come
"a mio avviso", "mi sembra", "la mia
idea", concludendo poi la sua verbalizzazione con la significativa
affermazione che "per sapere della destinazione dei soldi secondo me
sottratti a __________ si dovrà attendere l'esito della procedura penale
pendente" nei confronti dell’accusatore privato (cfr. act. 11, verbale
di interrogatorio di AP 1 del 27 aprile 2010 davanti al Ministero pubblico in
sentenza Pret. Pen consid. 7.7 ).
Corretta pertanto la deduzione secondo cui, di sicuro, egli non
poteva nemmeno essere in buona fede al momento della pubblicazione.
Si può aggiungere, per scrupolo di compiutezza, che i documenti
agli atti attestano gli sforzi giudiziari sostenuti dal prevenuto nei confronti
di pratiche irregolari di __________ e, prima ancora, di __________, intese a
sanzionarne (anche) l’illegalità di determinate deliberazioni assembleari. Ciò
vale sia per le ripetute azioni giudiziarie promosse per finalmente ottenere la
convocazione dell’assemblea generale (doc. 39-42), accolte dal giudice civile
e, soprattutto, per l’azione giudiziaria promossa il 12 settembre 2007 da AP 1
contro __________ intesa all’annullamento di delibere oggettivamente sospette,
poco ortodosse e illegali prese dalla maggioranza degli azionisti in assemblea
generale, ancora una volta accolta integralmente dal giudice (doc. 86 e 87),
come pure per la successiva contestazione vincente dell’appellante
dell’omologazione del concordato ordinario (doc. 101), rifiutata dapprima con
sentenza 4 agosto 2009 della CEF, quindi, definitivamente, con sentenza del 26
marzo 2010 del Tribunale federale (TF 5A_570/2009 del 26 marzo 2010).
Pur non disconoscendo il merito di queste fatiche giudiziarie, e
le corrette valutazioni giuridiche che le supportavano, dovendosi per questo
ammettere che nell’animo di AP 1 poteva legittimamente albergare un sentimento
di spiccata sfiducia nell’organo esecutivo di __________, è palese la
difformità tra gli oggetti delle cause giudiziarie ricordate e il contenuto
delle esternazioni oltraggiose inerenti allo sfilare cospicui importi dalle
casse e al fabbricare utili fittizi.
In particolare, l’appellante non allega di aver coscienziosamente
esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi dell’esattezza
delle proprie esternazioni. Questo, tanto più che l’esame delle circostanze
personali dell’autore dimostra una sua indubbia potenzialità e capacità di
attivarsi e chiedere, nella sua veste di azionista, le informazioni e i
resoconti necessari per farsi un’idea compiuta, non distorta dei fatti
denunciati. Infine, con la pubblicazione in oggetto, avvenuta allorché era
pendente presso il Tribunale federale il ricorso di __________ sul concordato -
tanto che ha ammesso, con riferimento alla denuncia penale del 2008 allora
inevasa - di aver fatto l’annuncio per “svegliare un po’ questo ambiente”
(verb. dib. pag. 7), l’accusato si è rivolto ad una cerchia estremamente ampia
di lettori. Ma, diversamente dalla considerazione valida per i giornalisti, i
quali si trovano costretti a produrre i loro pezzi sotto l’assillo del tempo,
egli poteva ben soppesare e calibrare il proprio scritto.
14.
Per
la commisurazione della pena, il giudice di prime cure, tenendo conto del
contesto generale in cui è avvenuto l’episodio e delle circostanze concrete che
hanno spinto l’accusato ad agire, come pure degli accertamenti economici
eseguiti, ma soprattutto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha ritenuto equo
di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr.
30.
- per un totale di fr. 150.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- (nonché le tasse spese
giudiziarie di complessivi fr. 1'020.-). Richiamati i principi e i criteri
desumibili dall’articolo 47 CP, ricordato che la colpa di AP 1 non va
banalizzata poiché egli ha, con innegabile disinvoltura e senza particolari
inibizioni, oltraggiato a mezzo stampa l’onore di __________, che, nondimeno,
la pubblicazione è avvenuta in un contesto giuridicamente conflittuale, suscettibile
di per sé di legittimare interrogativi sulle cause e sulle responsabilità del
tracollo di __________, che l’agire di AP 1 è in parte ascrivibile ad una
personale esasperazione anche riconducibile a contestabili delibere di __________,
tutto ben considerato e ponderato, questa Corte ritiene adeguata e da
confermare la pena, contenuta, inflitta dal primo giudice. La relativa esiguità
della pena impone di non operare un’ulteriore riduzione a dipendenza del
parziale accoglimento dell’appello, circoscritto ad una sola parte di uno dei
tre capi di imputazione.
15.
L’accusatore privato,
nelle proprie osservazioni 19 novembre 2013 all’appello, al punto 14, pag. 10,
formula la richiesta che la sentenza di conferma della condanna sia resa
pubblica a spese del condannato mediante pubblicazione unica sul quotidiano __________.
Questa misura della pubblicazione della sentenza era già stata postulata una
prima ed unica volta con querela penale del 24 dicembre 2009, con cui __________
chiese al procuratore pubblico di ordinare l’analoga pubblicazione a spese del
condannato. Dall’esame del verbale di dibattimento 22 gennaio 2013 risulta che
l’accusatore privato non ha ritenuto di riformulare questa richiesta al giudice
della pretura penale. Come sia, stante la mancanza di deduzione in appello da
parte dell’accusatore privato dei dispositivi della sentenza di primo grado, in
forza della loro crescita giudicato, la richiesta è irricevibile (art. 398 cpv.
2.
CPP).
16.
Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la
soccombenza e sono posti per ¾ a carico di AP 1 e per ¼ a carico dello Stato
(art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a
titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio (art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP).
In forza dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per
la procedura d’appello all’AP che si è limitato ad una generica “protesta di
ripetibili” senza quantificarle né comprovarle (STF 3.12.2013 in 6B_965/2013
pubbl. in SJ 2014 I 228-231; Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 433, n. 2, pag. 801).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg., 406,
433 CPP,
34,
42, 46, 47, 106, 173 CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
1.1. AP
1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3042/2010 del 5 luglio 2010, accusato __________ di aver
"sfilato" importanti somme dalle casse dell'allora __________, ora
fallita, ai danni dei creditori, e di aver per lo meno contribuito a
"fabbricare" utili fittizi.
1.2. AP 1 è assolto
dall’imputazione di diffamazione in relazione alla parte dell’articolo,
pubblicato nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3042/2010 del 5
luglio 2010, in cui sostiene che __________ ha favorito l’assegnazione e/o
l’ottenimento di mandati di consulenza “dubbi” che nulla hanno apportato alla
società.
1.3. La domanda dell’AP __________
di pubblicare la sentenza di condanna è irricevibile.
1.4. AP 1 è condannato:
1.4.1. alla pena pecuniaria di
5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di
fr. 150.- (centocinquanta);
1.4.1.1. l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.4.2. alla multa di fr. 200.-
(duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2);
1.4.3. al pagamento all’AP __________
di fr. 1'600.- + IVA al 7.6% a titolo di risarcimento danni, per un totale di
fr. 1'721.60;
1.4.4. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.- (milleventi) per il
procedimento di primo grado.
1.5. Non è revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale del Canton Ticino il 12 ottobre 2009, ma il periodo di prova è
prolungato di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’200.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'400.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ ed a carico dello
Stato in ragione di ¼ che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a
titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.