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Decisione

17.2013.132

Diffamazione: presupposti del riconoscimento della prova liberatoria per avere detto o divulgato cose vere oppure per avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. All'accusato incombe l

9 dicembre 2014Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I due

requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116

IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre

2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore

deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle

allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a

formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3;

Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e

seg.). L’intento di fare della maldicenza (animus iniuriandi) è invece

ammesso quando l’autore agisce con l’obiettivo finale di offendere o umiliare

la vittima, di sparlare sulla sua persona o di altrimenti danneggiarla

(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad art. 173 n. 25;

Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo

2008, pag. 365 e seg.). Il giudice esamina

d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono

adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare

restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la

regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173;

Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).

Al

contrario della prova della buona fede, la prova della verità può essere

fondata su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver

fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere

della prova: sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il

principio in dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler

Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad

opinione divergente).

b. Occorre, quindi,

appurare se le allegazioni diffamanti proferite - sostanzialmente, l’aver reso

sospetto __________ di essersi arricchito con metodi non ortodossi alle spalle

della società, lasciata poi andare alla deriva - sono sorrette, nel contesto

generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o da un

altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà

chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente

di fare maldicenza.

La verifica si impone tanto più

che la pronuncia di prime cure tralascia il tema non esprimendosi sulla

legittimità di accedere o no alle prove liberatorie, ma, invero, esaminandole

poi nel merito, ammette implicitamente questa facoltà.

Emerge, anzitutto, dagli atti nel loro complesso e non

solo dalle sue dichiarazioni, che l’imputato è stato massicciamente coinvolto a

vari livelli - personale, professionale, giudiziario e finanziario - nella

vicenda di __________. Egli ha partecipato sin dagli albori e in modo decisivo

all’elaborazione del prodotto finale (doc. 64), alla sua industrializzazione,

ha costruito le macchine per gli stampi, ha trasferito la propria officina di

produzione da __________ a __________, con l’inizio della fabbricazione della

barretta magnetica nel 2003, fornendo poi consulenza e quanto altrimenti

necessario all’attività. Basti ricordare che la persona giuridica __________ scaturisce

da una mutazione di __________ (__________), con il cambiamento di ragione

sociale iscritta a Registro di commercio il 26 marzo 2003 (doc. 65), ancorché

l’imputato non farà mai parte dell’organo amministrativo di __________, né

assumerà funzioni dirigenziali (doc. 65; verb. dib. pag. 4 in fine). L'imputato, nelle molteplici vesti di azionista di __________ - sebbene, come visto, di

minoranza (dapprima 3,01%, ridotto allo 0,63% dopo l’aumento del capitale il

19.12.2006; doc. 63) - e di __________ (qui con il 15,04%; si tratta della

ditta produttrice e fornitrice pressoché esclusiva di __________ delle

macchine, degli stampi e delle attrezzature; v. AP 1, verbale dibattimento pag.

4; doc. 2; 7; 55-57; 60-61), di dipendente stipendiato da __________ (doc. 45),

finalmente anche di creditore di __________ (quantunque di una cifra modesta

per ripetibili, cfr. doc 1 annesso al VI PP 27 aprile 2010, osservazioni AP 1

31 marzo 2009 ; doc 91 e 101, sentenza 14.05.2009 Pretura Mendrisio-Nord di

reiezione istanza concordato __________, pag. 10 e 22), è stato artefice di

svariate dispute giudiziarie pervicacemente sostenute anche vittoriosamente

fino alla più alta Corte elvetica, concernenti, in primis, la legittimità della

concessione del concordato ordinario a __________ (doc. 101; doc. F e G prodotti

con la motivazione dell’appello 30 ottobre 2013), ma anche la mancata

convocazione di assemblee generali di __________ (doc. 39-43) e di __________ o

la verifica della legalità formale e sostanziale di assemblee straordinarie

sempre di __________ (doc. 86-87). Così facendo, è indubbio che l’imputato si è

sobbarcato sforzi personali e costi non indifferenti, tali da poter affermare

che egli, pubblicando il 3 dicembre 2009 l’annuncio a stampa sulle difficoltà

del concordato di __________, ha, senz'altro, agito - oltre che mosso dal

dichiarato intento di “svegliare un po' questo ambiente perché avendo

presentato una denuncia per bancarotta fraudolenta nel maggio 2008 ad oggi pare

che si sia smarrita nei meandri di non so che cosa” (verbale dibattimento 22

gennaio 2013, pag. 7) - anche spinto da un interesse anzitutto privato

sufficiente, di per sé legittimo e tutelabile, considerato il suo importante e

pressoché vitale coinvolgimento. Tuttavia, l’interesse privato inteso a

provocare o scuotere non è alieno da una connotazione di interesse pubblico,

essendo le vicende connesse alle cause, vere o asserite tali, del dissesto di

imprese produttive attive nel secondario notoriamente assai rilevanti per il

più vasto pubblico, interessato indirettamente per bisogno d’informazione, ma

anche direttamente: basti pensare all’ampia cerchia dei fornitori, dei

creditori e delle maestranze. In concreto, centinaia di dipendenti, tutti danneggiati

dai fallimenti di __________ (cfr. doc. 101 pag. 25, sentenza 14 maggio 2009

Pretura Mendrisio-Nord di omologazione del concordato, prodotto dalla Difesa al

dibattimento della Pret. pen), di __________ (doc. 58), di __________ (doc.

97-98; FUSC 191 del 01.10.2010) e, perciò, interessati a venire a conoscenza di

eventuali reconditi retroscena inerenti ai dissesti. AP 1 deve, pertanto,

essere ammesso alle prove liberatorie a tenore dell'art. 173 cpv. 3 CP.

9. Per quanto attiene

alle prove liberatorie, il primo giudice ha ritenuto che, di principio, sarebbe

stato sufficiente per AP 1 produrre la prova della condanna penale di __________

per i fatti per i quali, in relazione alla vicenda __________, egli l'ha

personalmente denunciato (sentenza impugnata, consid. 7.1). Oggetto della

segnalazione 7 maggio 2008 dell’imputato al Ministero pubblico furono i reati

di amministrazione infedele, diminuzione dell'attivo in danni ai creditori,

cattiva gestione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa

attestazione, omissione di contabilità e bancarotta fraudolenta (cfr. documento

prodotto dall'imputato al dibattimento del 22 gennaio 2013). Ciò non è

avvenuto, prosegue il giudice di prima istanza, e nemmeno risulta che AP 1

abbia sollecitato l'autorità inquirente per l'evasione della pratica (cfr. sentenza

impugnata, consid. 7.1).

Nelle proprie motivazioni 30

ottobre 2013, l'appellante esordisce confutando queste considerazioni. In primo

luogo, perché nulla gli impedisce di provare altrimenti, finché il procedimento

penale è pendente, la verità delle proprie affermazioni. In secondo luogo,

perché il procedimento penale aperto contro __________ su sua segnalazione non

verte sugli identici fatti, per lo meno per quanto riguarda l'affermazione sui

costi inutili sopportati da __________ e sulla fabbricazione di utili fittizi,

tema non oggetto della sua denuncia penale, quindi forzatamente suscettibili di

essere provati altrimenti. Infine, perché non corrisponde al vero che egli

abbia omesso di sollecitare il Ministero pubblico a procedere, circostanza invece

attestata dai documenti A-C.

A giudizio della scrivente

Corte, la seconda considerazione dell'appellante è senz’altro pertinente: nella

misura in cui i fatti sottesi alla denuncia del 7 maggio 2008 nei confronti di __________

divergono dal tema delle prove liberatorie in esame (ciò che vale, come detto,

sia per il rimprovero inerente ai costi inutili sia per gli utili fabbricati),

l'appellante deve ovviamente poter far capo ad altri strumenti probatori. Per

quanto attiene al primo oggetto, all'aver sfilato una grossa somma ecc.,

effettivamente il tema dei due procedimenti si sovrappone e coincide.

In diritto si osserva la regola

giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto

per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di

principio, mediante una decisione di condanna corrispondente,

a meno che l’incolpato non sia,

o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e).

Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo

principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV 31 consid. 4; DTF 122 IV 311

consid. 2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in

altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (DTF 6S.188/2006 del 29

giugno 2006 consid. 4.3).

In concreto, il 5 agosto 2013,

il procuratore pubblico ha prospettato l’abbandono delle procedure promosse

dall'imputato a carico di __________ (cfr. doc. 1 e 2 annessi alle osservazioni

all'appello 19 novembre 2013 di __________). Tuttavia, il decreto non è stato

emesso, tant’è che questa intenzione è stata ribadita quasi un anno dopo dal

medesimo PP su richiesta telefonica della Corte avvenuta il 18 giugno 2014,

confermando una situazione assimilabile alla sospensione. Come sia, l’esigenza di

dirimere il presente gravame e le conclusioni deducibili dalle prove agli atti

consentono di soprassedere dal conoscere l’esito della procedura penale

parallela.

10. a. Per appurare l’attendibilità o, al contrario,

l’infondatezza dell'asserzione secondo cui uno dei soci fondatori di __________,

identificabile con l’accusatore privato, avrebbe “sfilato” un importo

milionario “alle casse aziendali destinandoli ad altra società che gli

apparteneva” - affermazione espressamente riferita al “giugno 2006” con la puntualizzazione

che quel prelevamento "figura nel bilancio tra i crediti"

- occorre verificare, sul fondamento dell'insieme delle emergenze istruttorie,

con particolare riguardo alle prove documentali, gli estremi dell'operazione in

sé, le motivazioni e le logiche a cui rispondeva, in particolare le tensioni

insorte nell'azionariato. Questo sullo sfondo di un contesto storico preciso ed

estremamente dinamico che vide, al pari di una meteora, un'ascesa repentina e

formidabile del fatturato di __________, un’espansione planetaria del prodotto

e un altrettanto fulmineo declino.

Fulcro della disamina è il contratto di mutuo stipulato il 24

giugno

2006 tra __________, mutuante, e __________, mutuataria e

sua controllante, avente come oggetto l'erogazione da parte della controllata __________

di un prestito di 5 milioni di euro alla società madre, da accordare da lì a

pochi giorni, il 30 giugno 2006. Il mutuo fu concesso per un periodo

indeterminato ed era esplicitamente finalizzato e condizionato "unicamente

ed esclusivamente per il rimborso del finanziamento (anticipo fisso) che l'__________

aveva a suo tempo concesso al mutuatario per l'acquisto di numero 390 azioni al

Portatore di nominali CHF 1'000.- cadauna, rappresentanti il 25% del capitale

azionario della __________ " (cfr. “Contratto di mutuo” doc. 75

prodotto dalla Difesa al dibattimento della Pret. pen.). Per __________ firmano

__________ e __________, rispettivamente presidente e membro del CdA. Per __________,

l’amministratore unico __________.

Come garanzia il contratto di mutuo prevedeva la costituzione in

pegno a favore della mutuante __________ delle 390 azioni testé menzionate,

azioni proprie, quindi. Il punto 9 del contratto stabiliva che "in caso

di distribuzione di dividendo di __________”, __________, mutuataria, si

impegnava ad effettuare "degli ammortamenti del suo debito equivalenti

alla controprestazione netta ricevuta". L’interesse pattuito fu del

7,8

% per anno, esigibile la prima volta il 31 dicembre 2007. L'accordo precisava, poi, che "in caso di vendita del precitato pacchetto azionario il

mutuo dovrà essere immediatamente rimborsato..." (doc. 75 pag. 1 pto.

4). Ammortamenti del debito capitale erano, infine, obbligatori "in

caso di distribuzione di dividendo di __________ " (doc. 75, p. 2, pto

9).

Dando seguito alla pattuizione, effettivamente il 29 giugno 2006 fu

addebitato sul conto di __________ presso __________ l'importo di 5 milioni di

euro a favore di __________. Questo finanziamento fu possibile grazie ad un

simultaneo credito ponte di 6 milioni di euro (mutuo fisso), concesso da __________

a __________ il 28 giugno 2006 ed estinto giusto un mese dopo, il 28 luglio 2006,

ovvero dopo che __________ il 18 luglio 2006, aveva ottenuto il principale

finanziamento da terzi, segnatamente il bonifico da un fondo d’investimento denominato

__________; il tutto come al doc. 74 (estratti conto presso __________ di __________,

01.04-30.06.2006). In concomitanza con questa stipula, il 26 giugno 2006 __________

entra nel Consiglio di amministrazione di __________ come presidente con firma

collettiva a due (doc. 65, estratto __________).

Il mutuo in parola figura correttamente registrato nella contabilità

della partecipante __________: finanziamenti da __________, per l'importo

complessivo passivo di 8'551'346.- fr. (doc. 68, Conto annuale 2006 __________).

b. Per comprendere la

motivazione e la logica di questo finanziamento fatto dalla controllata azienda

operativa __________ alla partecipante finanziaria __________ occorre fare un

passo indietro almeno di un anno e tener presente tre fattori determinanti, qui

richiamati solo sinteticamente, ma ben ricostruibili sulla scorta degli atti.

Primo, la lotta di __________ messa in atto durante l’ascesa del fatturato di __________

per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionariato di __________ medesima;

sforzo intrapreso nei confronti di azionisti rivendicativi e potenzialmente

disgreganti. Secondo, l’apparentemente inopinata richiesta di rimborso del

mutuo erogato dalla prima banca finanziatrice dei fondi necessari per

l’acquisto delle azioni (__________), con il rischio che l’incapacità di

rimborso avrebbe provocato la realizzazione e la perdita di pressoché tutte le

azioni di __________ detenute dalla creditrice __________ a titolo di pegno

manuale. Terzo, il reperimento di un nuovo finanziatore, il citato fondo di

investimento __________ che acconsentì al prestito, ma alla condizione, dettata

dal proprio regolamento, che a beneficiarne fosse l’entità operativa, la __________

e non la finanziaria ________. Da qui la chiusura del cerchio con il menzionato

negozio di mutuo tra __________ e __________.

c. Nel dettaglio:

l'acquisto della quota del 25% del capitale residuo di __________ da parte

della __________ era avvenuto oltre un anno prima, il 26 aprile 2005, come

desumibile dallo scritto e dal resoconto entrambi datati 21 aprile 2008 a firma __________ all’indirizzo del Pretore del Distretto di Lugano nell’ambito della procedura

inc. DI.2008.453 (doc. 71).

Le motivazioni, gli antefatti e le contingenze che

spinsero __________ ad acquistare il pacchetto azionario per poi detenere la

pressoché totalità delle azioni di __________ (fatta salva la

partecipazione dell'appellante) sono desumibili in modo

assolutamente convergente esaminando il precitato resoconto di __________ alla

Pretura, le deposizioni di __________ (doc. E annesso alla motivazione

dell'appello, MP VI 08.08.2008, pag. 2; 5) e di __________ (doc. D, MP VI

30.07.2008, pag. 2 seg.).

__________, sentito l'8 agosto 2008 quale denunciato nel

quadro della raccolta di informazioni preliminari (doc. E annesso alla

motivazione dell'appello, MP VI 08.08.2008), espone e conferma in modo

dettagliato e plausibile i motivi e l’iter di contrattazione dell’acquisto da

parte di __________ del pacchetto residuo di azioni __________. Egli ricorda,

in sunto, che all'inizio dell'attività di produzione di __________, e già prima

con __________, la necessità di nuovi liquidi consigliò il primo aumento del

capitale azionario (da fr. 100'000.- a fr. 1'560'000.-, deliberazione

assembleare del 31 gennaio 2003; doc. 71 pag. 3; doc. 80), ciò che avvenne con

l'apporto per due terzi di ________ (che faceva capo a __________ e __________)

e per il rimanente della __________ (di seguito __________) società fiduciante

di due investitori italiani nominati dal __________ (doc. 71 pag. 3).

Riguardo alla motivazione che spinse __________ a

negoziare il riacquisto delle azioni di __________, __________ afferma che due

investitori italiani "contestavano la piena validità dell'aumento di capitale

iniziale, quello di __________. In effetti erano stati G. e A. ad apportare

integralmente la liquidità per l'aumento. Essi ritenevano di aver subito delle

perdite a seguito dell'agire di __________; inoltre, essi affermavano che il

loro investimento (visto l'apporto iniziale integrale di liquidità) non era in

ragione del 30% bensì del 100% di __________. Al riguardo, minacciavano anche

procedure giudiziarie che avrebbero potuto bloccare l'attività di __________,

visto che si sarebbe trattato di discutere circa la proprietà economica della

società" (doc. E prodotto con motivazione appello, pag. 5-6). Un altro

motivo che consigliava l'acquisto era, inoltre, il pericolo della cessione del

pacchetto di minoranza a terzi concorrenti (__________, doc. E cit., pag. 8).

Di seguito, __________ indica che, pur non avendo subito minacce dirette

dai predetti G. e A., i metodi poco ortodossi dei medesimi (noti investitori

nell'ambito del calcio italiano), unitamente alle pressioni dei loro legali,

indussero __________ a trattare l'acquisto della loro quota in __________. Di

vivo interesse è qui sapere che il prezzo iniziale ventilato per la vendita

della partecipazione del 25% ammontava a ben 130 milioni di Euro e che le

trattative durarono oltre un anno. In seguito, sempre secondo __________,

l'importo fu ridotto e fissato in 6,4 milioni di euro "importo che non

mi sembrava fuori luogo, anche alla luce del fatto che la maggior parte dello

stesso era finanziato dall'__________ " (doc. E, pag. 5).

Sempre __________ aggiunge, però, che il mutuo concesso da __________

a __________ non bastava per finanziare l'operazione e che occorrevano ulteriori

disponibilità: personalmente egli mise a disposizione di __________ come

credito correntista 700'000.- euro mentre __________ finanziò personalmente

l'acquisto di __________ con 1 milione di euro.

__________ concesse, poi, il finanziamento nella

primavera del 2005 ma, già un anno dopo, diede disdetta, circostanza che

ingenerò la necessità di rifinanziare il possesso delle azioni, pena –

nell'impossibilità di restituire l'importo mutuato – la realizzazione da parte

di __________ degli attivi di __________ e, per il tramite della compensazione,

conseguente pericolo che __________ si appropriasse delle azioni di __________

(__________, doc. E, pag. 7).

__________ spiega poi, in modo credibile e particolareggiato, convincente

per questa Corte, come, venuto meno il finanziamento di __________ a __________,

l'alternativa messa in campo dal __________ con il fondo di investimenti __________

non poteva più contemplare un finanziamento diretto a __________, bensì, per i

parametri del fondo d'investimento __________ (che richiedeva un rating a

Mood), solo alla società effettivamente operativa, ovvero __________ (__________,

doc. E, pag. 7).

d. Del resto,

l'impellente necessità di __________ di disfarsi di due azionisti

potenzialmente scomodi non era affatto ignota all'imputato, ancorché sia

percepibile che gli sfuggano alcuni importanti estremi dell'operazione.

Dichiara AP 1 in sede di dibattimento: "Nel frattempo i due soci G. e

A. [NB: i due azionisti finanziatori; omessi i nomi, n.d.r.] hanno fatto

capo al dott. __________ (...), rispettivamente all'avv. G.[omissis] di __________

per rivendicare la proprietà della __________ siccome avevano versato l'intero

capitale sociale. A questo punto inizia una lotta tra G.-A., nel frattempo

assistiti dall'avv. C. e __________. I primi ottengono il pagamento di 6 Mio di

euro che vengono prelevati dalle casse di __________. Il tutto senza avvertirmi

... Eravamo nel 2006". (AP 1, verbale dibattimento 22 gennaio 2013

pag. 5)

e. Da quanto sopra

esposto si traggono le seguenti constatazioni:

- l'acquisto di __________

dell'importante pacchetto di minoranza delle azioni di __________, apparve all’azionariato

maggioritario di __________ e di __________ e ai relativi organi esecutivi non solo auspicabile ma decisamente indicato e

forse imprescindibile per lo sviluppo di __________. Al riguardo il teste __________

conferma - sul fondamento delle informazioni assunte dagli organi di __________

- l'esigenza di "acquistare quote da azionisti che creavano difficoltà"

(__________, verbale dibattimento, pag. 2);

-

il 26 aprile 2005, giorno d'acquisto, __________ sborsò per la singola azione

__________ circa 25'500.- fr. (prezzo complessivo di 10 milioni per 390 azioni).

Facendo capo alla contabilità di __________, il teste __________ è in grado di specificare

l'importo preciso di acquisto della partecipazione del 25% sul fondamento delle

tre poste di uscite e indica un totale pari a 10,1 milioni di franchi (cfr. __________,

verbale 30 luglio 2008, pag. 2; doc. D prodotto con la motivazione appello 30

ottobre 2013);

-

__________ ricorda che non fu fatta alcuna valutazione esterna del valore

intrinseco delle azioni di __________ (verbale interrogatorio 8 agosto 2008,

pag. 5), ma che __________, istituto su cui __________ si appoggiava per tutta

la sua attività, conosceva bene la situazione di __________ per cui è

plausibile la sua deduzione secondo cui, se __________ entrava nell'operazione

di riacquisto delle azioni, accettando come garanzia le azioni della __________

stessa, il prezzo dell'operazione doveva pur corrispondere al valore delle

azioni medesime (__________, ibidem, pag. 5);

-

di fronte alla disdetta del mutuo da parte di __________, __________, per mantenere

il possesso delle azioni, cercò e trovò un finanzia-mento che, però, fu forzatamente

concesso alla controllata operativa __________;

-

personalmente nell’operazione di acquisto __________ e __________ investirono

risorse proprie per complessivi 1,7 milioni Euro, pari a circa il 25% del

prezzo totale. Non solo. Dovettero anche accomodarsi alla postergazione dei

loro crediti personali rispetto al mutuo erogato da __________ (doc. 77-79;

81-83), in particolare, per __________ del credito di 3,8 milioni di euro

ancora scoperto (e destinato a rimanere tale) per la cessione delle licenze di

fabbricazione e commercializzazione dei moduli magnetici (cfr. contratto di

licenza doc. 64).

f. Sulla validità

economica dell'operazione di acquisto di __________ da terzi delle azioni __________,

incubata per oltre un anno e perfezionatasi a fine aprile 2005, fanno fede, a

titolo abbondanziale, le dichiarazioni del teste __________: chiesto di

esprimersi sulla qualità dell'investimento in __________, __________ afferma

che ciò appariva un buon affare, in ogni caso fino alla metà del 2006 (doc. D, verbale

30.07.2008, pag. 6).

Per __________, infatti, solo verso la fine del 2006 sono

riscontrabili - ma precisa prudentemente: “con il senno di poi” - i

primi segnali che avrebbero dovuto ingenerare qualche interrogativo al

consiglio di amministrazione sull'andamento di __________ (doc. D, verbale

30.07.2008, pag. 6), ma soprattutto, aggiunge __________, per le banche che la

finanziavano (si vedano le perdite a sei cifre dell'istituto di credito nel

Considerandi

doc. 101 pag. 19-21, sentenza 14 maggio 2009 Pretura Mendrisio-Nord di

omologazione del concordato). Non va, poi, dimenticato che il fondo

d'investimento __________ investì in __________ come prestito, con accredito il

18.

luglio 2006, la somma di 8'644'920 Euro (cfr. doc. 74) - peraltro ad un alto

tasso di retribuzione dell’8% - somma poi pressoché totalmente persa nel

successivo fallimento (doc. 101 pag. 3, 9-10).

g. Sul valore e sulla

validità della garanzia offerta da __________ a __________, 390 azioni proprie,

si osserva: a garanzia del mutuo di 7,5 milioni di franchi __________ concesse

in pegno a __________ 390 azioni, come visto. Sul valore delle medesime si

evincono concludenti indicazioni dagli atti: già si è detto che poco più di un

anno prima, nellaprile 2005, __________ aveva ritenuto indicato acquistare le

azioni di __________ versando fr. 25'500.- cadauna, prezzo senz'altro risultato

da considerazioni anche strategiche che può pure, legittimo supporlo, superare

il valore intrinseco delle singole azioni.

Dal

conto annuale dell'esercizio 2005 di __________ (doc. 69) si

evince

che l'attivo consistente in 1'435 azioni di __________ è

allibrato

al valore di 10'080'290.- fr., il che corrisponde ad un

valore

intrinseco contabilizzato per azione di fr. 7'024.-.

Secondo

i principi contabili, questo valore può solo essere sotto-

ma

non sopravalutato (previgente art. 667 cpv. 2 CO in vigore

fino

al 31.12.2012; 960 cpv. 2 CO). Ne consegue che il

valore della garanzia data

da __________ a __________ dell'ordine di minimi 2'740'000.- fr. non può essere

definita, come fa l’appellante, inconsistente o fittizia.

Ancora: l'aumento del capitale azionario formalizzato il 19 dicembre

2006.

con cui __________ emise 5’840 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.-

cadauna, per un capitale aumentato a complessivi 7'400'000.- fr., avvenne

mediante compensazione di "creditori per licenze" risultanti

dal bilancio chiuso al 31.12.2005: __________, e per esso soprattutto __________,

sottoscrissero le azioni compensando il prezzo di emissione con l'estinzione

del credito (credito di __________) per le licenze concesse a __________ (cfr.

doc.

76).

Ora, se, come sostiene l'appellante, già sei mesi prima le

azioni di __________ non costituivano valida garanzia, __________,

e per lui la __________, avrebbe fatto davvero un misero affare rinunciando ad

un proprio importante credito per ottenere in cambio le nuove azioni emesse da __________.

h. Da quanto esposto si

evince che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui le azioni in

pegno non costituivano una vera garanzia (e questo anche a prescindere dalle

aspettative indiscutibilmente presenti nel primo semestre del 2006 inerenti

all’atteso radioso sviluppo di __________). E’, poi, confutata dalle

circostanze qui brevemente sunteggiate l'affermazione secondo cui il mutuo di __________

a __________ fu un regalo, una specie di investimento a fondo perso, essendo

invece dimostrabile che fu verosimilmente l'unica alternativa praticabile data

agli azionisti di __________ per evitare che le azioni di __________ finissero

nelle mani di __________. Infine, non è nemmeno condivisibile la tesi

dell'appellante, ripresa dal teste __________ (doc. D, verbale 30.07.2008, pag.

7), inerente all’annullamento delle proprie azioni (di __________) qualora

un’ipotetica disdetta da parte di __________ del mutuo contratto con __________

avesse comportato il fallimento di quest’ultima, con l’effetto che __________,

come creditrice, sarebbe rientrata in possesso delle proprie azioni. Non si

vede per quale prescrizione legale questo scenario, secondo cui, se __________

fosse rientrata in possesso delle proprie stesse azioni, ciò avrebbe comportato

il loro annullamento. L’art. 659 CO, nella formulazione in vigore dal 1° luglio

1992, disciplina e consente, entro limiti e a condizioni, addirittura

l’acquisto di azioni proprie; la ricezione in pegno di proprie azioni non cade

(rispettivamente: non cade più dopo il 1992) sotto i limiti degli art. 659 e

650a CO (Trindade R.T. in Commentaire Romand, CO II, 2008, ad art. 659-659a n.

6; von Planta in Basler Kommentar, OR II, art. 659, n. 13).

i. Quanto esposto

corrobora il giudizio perentorio di __________ espresso nei confronti

dell’affermazione dell’imputato riguardo allo "sfilare". __________

taglia corto: "L'affermazione è falsa” (__________, verbale

interrogatorio 22.02.2010, pag. 1). Per il commissario concordatario __________,

che legittima la propria conoscenza della situazione di __________ assicurando

di aver controllato ogni franco, i fondi milionari messi a disposizione di __________

per riscattare una parte delle quote di azioni di __________ stessa "sono

effettivamente stati utilizzati per questo scopo".

Fallita

la prova liberatoria della verità, l’esternazione, come già

concluso

dal primo Giudice, si rivela falsa e, pertanto,

diffamatoria.

11.

a. Con riferimento al passaggio dell'utile "fabbricato" di 3 milioni il dubbio espresso

dall’imputato che si tratti di un utile artificioso, irreale, che si muove tra

i due poli estremi dell'artificio contabile e della deliberata manipolazione

della contabilità, è rafforzato, nel contesto dell'affermazione, dalla domanda

finale che lo pone in correlazione con lo "sprofondo"

multimilionario del biennio

successivo. L’appellante non ha contestato il carattere

oggettivamente e soggettivamente diffamatorio dell’incolpazione relativa

all'utile fabbricato di 3 milioni per l'esercizio 2005, che, come rettamente

ritenuto dal Giudice di prime cure, se messa in relazione con il resto della

frase, è certamente atta a far sorgere il dubbio della commissione da parte

dell'accusatore privato di un reato contro il patrimonio o, quantomeno, che

tale utile fosse artificioso, gonfiato, per nulla realistico, visto che negli anni

successivi, anche a seguito delle altre operazioni menzionate nell'articolo

incriminato, sempre eseguite da __________, si è poi giunti alle cifre rosse

che hanno costretto __________, dopo l'agonia della lunga moratoria

concordataria, a chiudere i battenti. La parte finale del testo pubblicato a pagamento

sul quotidiano suffraga l'effetto diffamatorio del proposito: l'accusatore

privato è messo in cattiva luce allorquando gli si rimprovera di aver fatto una

girandola di operazioni per trasferire l'onerosa licenza. Tutto ciò lascia

intendere che l'accusatore privato, con manovre e maneggi vari, abbia sottratto

attivi alla società, oppure ne abbia accresciuto i passivi, lasciandola poi

priva di quelle risorse che le avrebbero permesso di sopravvivere.

b. Per verificare se

l’utile in rassegna sia veramente stato ingannevolmente fabbricato, occorre

avere presente che il riferimento va al profitto dell'esercizio 2005 di __________,

leggibile nel bilancio annesso al rapporto dell'Ufficio di revisione (doc. 92)

come utile di esercizio di 3'323'597.- fr. e sostanzialmente ascrivibile alla

posta "Crediti verso società del gruppo" contabilizzate negli attivi

per 4'161'102.- fr., da cui va (parzialmente) dedotta una correzione di valore

delcredere, sempre negli attivi, di fr. 1'419'658.- (doc. 92 e la sua replica

doc. 99).

c. Per comprovare

l’assunto con effetto liberatorio l'appellante si avvale della deposizione del

teste __________ laddove dichiara che nella gestione contabile di __________

"Non si era mai proceduto ad allestire una contabilità consolidata del

gruppo" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Ad esempio,

precisa __________, "la __________ fatturava alle società figlie estere

prodotti che loro avrebbe poi dovuto vendere nei rispettivi mercati. In realtà

alla fattura non corrispondeva un successivo incasso" (__________,

verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Questa prova del vero tratta

dalla deposizione di __________ non coglie nel segno. Anzitutto, l'affermazione

dell'appellante attribuita al teste __________ secondo cui siffatta modalità di

contabilizzazione sarebbe lacunosa (cfr. motivazione appello 30.10.2013, pag. 3

consid. 4) non è esatta nella sostanza: il teste __________ si esprime invero

in modo prudente, dubitativo, relativizzando in entrata la propria costatazione

con un preliminare "se di lacuna si può parlare". Tant’è che

la sua conclusione è di segno contrario a quello che l’appellante pretende di

dedurre, giacché, a precisa domanda del procuratore il teste ribatte che "in

ogni caso dal mio esame dei conti di __________ non ho riscontrato irregolarità

contabili" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2 in fine).

In secondo luogo, come già rilevato dal primo giudice

(sentenza 22 gennaio 2013 consid. 7.6), si deve ricordare che il conto annuale

di __________ del 2005 fu controllato da un revisore particolarmente

qualificato, la __________, circostanza verificabile nei doc. 92 e 99 prodotti

dall'appellante. Nel conto economico revisionato (conto dei flussi dei mezzi

liquidi 2005) al punto 7, indicando le partecipazioni di __________ nelle

società figlie estere, in particolare __________ e __________, sulle cinque

partecipazioni esistenti, l’amministrazione precisa, che "dato che

unicamente le società partecipate americana e australiana sono operative e

questo da pochi mesi, il Consiglio di amministrazione non ritiene opportuno

allestire il conto consolidato che verrà presentato, per la prima volta, il 31

dicembre 2006" (doc. 92, conto dei flussi dei mezzi liquidi 2005, pto

7). Nella relazione dell'amministratore unico della __________ è dato conto

della contrazione dell'utile, poco più di 3 milioni, rispetto agli 8 milioni

dell'esercizio precedente: "tale dato è il risultato, da una parte dal

consolidamento commerciale del prodotto __________ sul mercato del giocattolo,

dall'altra della venuta meno dell'effetto novità del prodotto medesimo e della

pressione esercitata dall'offerta dei prodotti concorrenziali di qualità inferiore

a prezzi dimezzati. I costi sono aumentati a causa d'importanti investimenti,

sia nel settore della produzione, sia in quello delle risorse umane, costi necessari

allo studio, alla produzione ed alla commercializzazione, in vista

dell'esercizio 2006, di nuovi prodotti __________ e alla penetrazione di nuovi

mercati a livello internazionale" (doc. 92, relazione dell'

amministratore del 15 maggio 2006).

Nell'annesso citato rapporto 3 marzo 2006 della __________,

a firma __________ e __________, fatte le usuali premesse inerenti a contenuto

e ai limiti della verifica, come detto i revisori concludono che "la

contabilità ed il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali svizzere

e statutarie" (doc. 92, terza pagina).

d. Sulle cause del

dissesto di __________, sull’interrogativo posto dall’imputato di come __________

sia potuta passare, nel breve torno di un paio d’anni, da un utile di tre

milioni di franchi ad un buco di cinquanta, la risposta dibattimentale data

dall’imputato medesimo non si scosta poi troppo dalla diagnosi del commissario

e teste __________. Dichiara AP 1 al processo di primo grado:

“ il gioco è

stato inviato in America ma non è mai stato venduto, anche perché nel frattempo

è successo che 6 bambini hanno ingoiato la barretta ma non della __________ ma

della __________ americana che importava queste barrette dalla Cina, era

un'imitazione di __________ che non ricadeva nel brevetto. E' a causa di questo

fatto che la vendita si è bloccata negli Stati Uniti e a seguire in altri paesi

europei [...]. Il crollo delle vendite nel 2006 ha provocato la "débacle della __________ " (AP 1, verb. dib. di primo grado, 22

gennaio 2013, pag. 5).

Furono quindi fattori esterni, estranei alla

responsabilità della conduzione, susseguenti la chiusura del conto annuale a

compromettere le vendite nel 2006, dapprima negli Stati Uniti, dove

addirittura, per usare le parole dell’accusato, “la vendita si è bloccata”.

I crediti della fornitrice __________ correttamente contabilizzati nei

confronti delle società del gruppo, a loro volta acquirenti e rivenditrici, non

poterono essere incassati per l’inattuabile rivendita del gioco. Ciò non

consente di affermare che l’utile dell’esercizio 2005 fosse fabbricato

di modo che, fallita la prova liberatoria della verità, l’esternazione si

rivela falsa, quindi diffamatoria, come già giudicato dal primo Giudice.

12.

a. Il decreto di accusa ritiene nociva della

reputazione di __________ l'affermazione secondo cui "lo stesso… avrebbe

inoltre favorito l'assegnazione e/o l'ottenimento di mandati di consulenza

"dubbi", che nulla avrebbero apportato alla società". L’addebito

concerne quindi l’aver favorito l’assegnazione (a terzi) o l’ottenimento (per

sé) di mandati dubbi, di scarso o nullo rendimento.

Il giudice di prime cure, trattando l'imputazione, ha ripreso e vagliato in

modo esteso il testo a stampa sotto accusa, in particolare ha incluso nella

propria valutazione anche quelle dichiarazioni che mirano ad incolpare __________

di avere imposto a __________ controprestazioni che dalla lettura contestuale

del brano appaiono ingenti, addirittura spropositate, specificamente per il

marchio e la licenza, per dubbie consulenze finalizzate a migliorare il

prodotto e la sua commercializzazione, per lucrose diarie, tracciando poi un

nesso diretto tra questi costi esosi, dubbi o inutili e la moratoria.

Per il giudice di prime cure queste insinuazioni sono

denigratorie perché "possono certamente far credere che la parte

civile, con il suo comportamento, abbia in tal modo conseguito prestazioni

indebite, a danno del patrimonio della società, o quantomeno avesse commesso

della malagestione", dove la cattiva gestione è ravvisata nell'aver

conferito, rispettivamente ottenuto, mandati per consulenze dubbie (sentenza

22.1.2013

consid. 6.2.3, pag. 8).

Anzitutto, sotto il profilo dei limiti imposti dal

principio accusatorio (art. 9 e 325 cpv. 1 f CPP), è legittimo porre il quesito sulla dubbia identità tra l’imputazione circoscritta agli inutili mandati e la

condanna inerente all'affermazione secondo cui __________ è reso sospetto di

aver imposto alla __________ e a proprio favore una serie di prestazioni esose

per la concessione della licenza di sfruttamento dei brevetti, marchio, Know

How, ecc.. Infatti, si osserva, contratti come quello di licenza (agli atti

doc. 64), necessari per l’avviamento dell’attività di __________, sono

manifestamente altro rispetto ai “mandati”; ossia, si distinguono in modo

facilmente riconoscibile nella terminologia e nella tipologia da quelli di

mandato evocati nel decreto d’accusa, segnando quindi una certa discrepanza tra

il contenuto del decreto d’accusa e la condanna.

Considerato

come il principio accusatorio sia leso quando il giudice penale si fonda su una

fattispecie diversa da quella indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza

che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente

e tempestivamente completato o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 119

consid. 2c; sentenza CCRP del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1),

preso atto che la Difesa non solo non ha sollevato obiezione, ma si è espressa

sull’imputazione, denotando così di averla intesa salvaguardando il proprio

diritto di esprimersi sui fatti (DTF 126 I 19 consid. 2c e seg. con rif.; 116

Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6a ediz., Basilea 2005, § 50 n. 7 e seg., n. 19), ciò premesso si ha che la

questione non deve essere indagata oltre per i seguenti motivi: l’affermazione

sull’asserita imposizione di un contratto di licenza pagato “a caro prezzo”-

ammesso sia sostenuta dal decreto d’accusa - non si rivela diffamatoria giacché

costituisce un semplice giudizio di valore, come tale riconoscibile, e non una

circostanza di fatto, necessario presupposto applicativo oggettivo del reato di

diffamazione; poi perché il lettore medio non prevenuto è in grado di

riconoscere facilmente l’inconsistenza denigratoria di tale illazione, il suo

segno congetturale, si direbbe quasi una sparata supponente, smentita

dall’ovvia natura consensuale del contratto di licenza, stipulato e accettato -

in mancanza della specificazione di circostanze costrittive, estranee al testo

incriminato - nel presumibile solco della libertà contrattuale, quindi a

seguito di scelta formalmente volontaria della ditta licenziataria.

b. Quanto al carattere

diffamatorio dell'espressione inerente all'opportunità delle spese di ricerca e

consulenza addebitate a __________, l'appellante rettamente considera che non

si tratta di un'affermazione di fatti, bensì di un mero giudizio di valore

(motivazione appello 30 ottobre 2013, consid. 5).

Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte,

per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una

persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere

alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un

tale sospetto.

Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente

un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4).

Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza

CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), purché non sia assimilabile ai

cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un

lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121

IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36;

Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al

contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente

o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile

e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con

riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii

dottrinali).

L’affermazione riferita all’accusatore privato/__________

secondo cui avrebbe favorito l’assegnazione di mandati e consulenze dubbie

(testualmente: “E __________, ha sostenuto altri ingenti costi: CHF

2'500'000 per cinque addetti dedicati per ricercare e sviluppare nulla, oltre a

spese per consulenze dubbie e legali per difesa, mai avvenuta, dei

brevetti, per CHF 2'300’000”) esprime una critica alla gestione di __________,

una valutazione personale, un apprezzamento negativo riconoscibile come

giudizio di valore chiaramente soggettivo - invero non esente da compiaciuto

indugio nella coloritura iperbolica, per questo opinione forse meno pregnante -

non quindi una circostanza fattuale. Come tale non rientra nella nozione di

fatti, elemento oggettivo del reato di diffamazione.

Per i motivi considerati la censura va pertanto accolta

limitatamente ai dubbi espressi sul valore delle controprestazioni chieste per

l’avviamento e sull’opportunità delle spese di ricerca e di consulenza.

13.

a. La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per

stabilirne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la

comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui

l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi

potesse in buona fede ritenere

per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su

elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe

all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che

rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi

elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla

veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di

diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).

La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra

di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le

circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle

sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi

di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente

esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua

esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato

secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16,

consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato

esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se

questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più

severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di

protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità

penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una

procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga

le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF

124.

IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi

casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni

di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;

sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10

febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare

un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo

dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare

un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione

(DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86.,

ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

b. Com’è noto, l’onere

di provare gli elementi di cui l’accusato disponeva al momento delle

esternazioni, inizio dicembre 2009, al fine di far emergere la propria buona

fede, implica anche il dovere di allegazione e quello di specificazione.

Orbene, le due analoghe affermazioni al riguardo rintracciabili nella

motivazione dell’appello secondo cui “comunque AP 1 aveva ottime ragioni per

ritenerli veri in buona fede” (motivazione 30 ottobre 2013 consid. 3 pag. 3

e 4) non ossequia i requisiti minimi posti in ordine all’incombenza di

allegazione. Nemmeno la motivazione inerente alla richiesta di prove riproposte

unitamente alla dichiarazione dell’appello del 10 luglio 2013 contiene elementi

idonei ad allegare la situazione di buona fede del prevenuto. Per questi motivi,

la richiesta della prova liberatoria da buona fede si rivela irricevibile in

ordine.

c. A titolo meramente

abbondanziale si osserva tuttavia che la scrivente Corte condivide il giudizio di merito espresso dal giudice di prime cure inteso a negare

la sussistenza della buona fede. Emerge dalle dichiarazioni dell’imputato

evidenziate nella sentenza di primo grado che il medesimo, interrogato il 27

aprile 2010 dal Procuratore pubblico, ha a diverse riprese utilizzato - con

riferimento al perché di alcune esternazioni pubblicate - espressioni come

"a mio avviso", "mi sembra", "la mia

idea", concludendo poi la sua verbalizzazione con la significativa

affermazione che "per sapere della destinazione dei soldi secondo me

sottratti a __________ si dovrà attendere l'esito della procedura penale

pendente" nei confronti dell’accusatore privato (cfr. act. 11, verbale

di interrogatorio di AP 1 del 27 aprile 2010 davanti al Ministero pubblico in

sentenza Pret. Pen consid. 7.7 ).

Corretta pertanto la deduzione secondo cui, di sicuro, egli non

poteva nemmeno essere in buona fede al momento della pubblicazione.

Si può aggiungere, per scrupolo di compiutezza, che i documenti

agli atti attestano gli sforzi giudiziari sostenuti dal prevenuto nei confronti

di pratiche irregolari di __________ e, prima ancora, di __________, intese a

sanzionarne (anche) l’illegalità di determinate deliberazioni assembleari. Ciò

vale sia per le ripetute azioni giudiziarie promosse per finalmente ottenere la

convocazione dell’assemblea generale (doc. 39-42), accolte dal giudice civile

e, soprattutto, per l’azione giudiziaria promossa il 12 settembre 2007 da AP 1

contro __________ intesa all’annullamento di delibere oggettivamente sospette,

poco ortodosse e illegali prese dalla maggioranza degli azionisti in assemblea

generale, ancora una volta accolta integralmente dal giudice (doc. 86 e 87),

come pure per la successiva contestazione vincente dell’appellante

dell’omologazione del concordato ordinario (doc. 101), rifiutata dapprima con

sentenza 4 agosto 2009 della CEF, quindi, definitivamente, con sentenza del 26

marzo 2010 del Tribunale federale (TF 5A_570/2009 del 26 marzo 2010).

Pur non disconoscendo il merito di queste fatiche giudiziarie, e

le corrette valutazioni giuridiche che le supportavano, dovendosi per questo

ammettere che nell’animo di AP 1 poteva legittimamente albergare un sentimento

di spiccata sfiducia nell’organo esecutivo di __________, è palese la

difformità tra gli oggetti delle cause giudiziarie ricordate e il contenuto

delle esternazioni oltraggiose inerenti allo sfilare cospicui importi dalle

casse e al fabbricare utili fittizi.

In particolare, l’appellante non allega di aver coscienziosamente

esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi dell’esattezza

delle proprie esternazioni. Questo, tanto più che l’esame delle circostanze

personali dell’autore dimostra una sua indubbia potenzialità e capacità di

attivarsi e chiedere, nella sua veste di azionista, le informazioni e i

resoconti necessari per farsi un’idea compiuta, non distorta dei fatti

denunciati. Infine, con la pubblicazione in oggetto, avvenuta allorché era

pendente presso il Tribunale federale il ricorso di __________ sul concordato -

tanto che ha ammesso, con riferimento alla denuncia penale del 2008 allora

inevasa - di aver fatto l’annuncio per “svegliare un po’ questo ambiente”

(verb. dib. pag. 7), l’accusato si è rivolto ad una cerchia estremamente ampia

di lettori. Ma, diversamente dalla considerazione valida per i giornalisti, i

quali si trovano costretti a produrre i loro pezzi sotto l’assillo del tempo,

egli poteva ben soppesare e calibrare il proprio scritto.

14.

Per

la commisurazione della pena, il giudice di prime cure, tenendo conto del

contesto generale in cui è avvenuto l’episodio e delle circostanze concrete che

hanno spinto l’accusato ad agire, come pure degli accertamenti economici

eseguiti, ma soprattutto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha ritenuto equo

di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr.

30.

- per un totale di fr. 150.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- (nonché le tasse spese

giudiziarie di complessivi fr. 1'020.-). Richiamati i principi e i criteri

desumibili dall’articolo 47 CP, ricordato che la colpa di AP 1 non va

banalizzata poiché egli ha, con innegabile disinvoltura e senza particolari

inibizioni, oltraggiato a mezzo stampa l’onore di __________, che, nondimeno,

la pubblicazione è avvenuta in un contesto giuridicamente conflittuale, suscettibile

di per sé di legittimare interrogativi sulle cause e sulle responsabilità del

tracollo di __________, che l’agire di AP 1 è in parte ascrivibile ad una

personale esasperazione anche riconducibile a contestabili delibere di __________,

tutto ben considerato e ponderato, questa Corte ritiene adeguata e da

confermare la pena, contenuta, inflitta dal primo giudice. La relativa esiguità

della pena impone di non operare un’ulteriore riduzione a dipendenza del

parziale accoglimento dell’appello, circoscritto ad una sola parte di uno dei

tre capi di imputazione.

15.

L’accusatore privato,

nelle proprie osservazioni 19 novembre 2013 all’appello, al punto 14, pag. 10,

formula la richiesta che la sentenza di conferma della condanna sia resa

pubblica a spese del condannato mediante pubblicazione unica sul quotidiano __________.

Questa misura della pubblicazione della sentenza era già stata postulata una

prima ed unica volta con querela penale del 24 dicembre 2009, con cui __________

chiese al procuratore pubblico di ordinare l’analoga pubblicazione a spese del

condannato. Dall’esame del verbale di dibattimento 22 gennaio 2013 risulta che

l’accusatore privato non ha ritenuto di riformulare questa richiesta al giudice

della pretura penale. Come sia, stante la mancanza di deduzione in appello da

parte dell’accusatore privato dei dispositivi della sentenza di primo grado, in

forza della loro crescita giudicato, la richiesta è irricevibile (art. 398 cpv.

2.

CPP).

16.

Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la

soccombenza e sono posti per ¾ a carico di AP 1 e per ¼ a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a

titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio (art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP).

In forza dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per

la procedura d’appello all’AP che si è limitato ad una generica “protesta di

ripetibili” senza quantificarle né comprovarle (STF 3.12.2013 in 6B_965/2013

pubbl. in SJ 2014 I 228-231; Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 433, n. 2, pag. 801).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg., 406,

433 CPP,

34,

42, 46, 47, 106, 173 CP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

1.1. AP

1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3042/2010 del 5 luglio 2010, accusato __________ di aver

"sfilato" importanti somme dalle casse dell'allora __________, ora

fallita, ai danni dei creditori, e di aver per lo meno contribuito a

"fabbricare" utili fittizi.

1.2. AP 1 è assolto

dall’imputazione di diffamazione in relazione alla parte dell’articolo,

pubblicato nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3042/2010 del 5

luglio 2010, in cui sostiene che __________ ha favorito l’assegnazione e/o

l’ottenimento di mandati di consulenza “dubbi” che nulla hanno apportato alla

società.

1.3. La domanda dell’AP __________

di pubblicare la sentenza di condanna è irricevibile.

1.4. AP 1 è condannato:

1.4.1. alla pena pecuniaria di

5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di

fr. 150.- (centocinquanta);

1.4.1.1. l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.4.2. alla multa di fr. 200.-

(duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2);

1.4.3. al pagamento all’AP __________

di fr. 1'600.- + IVA al 7.6% a titolo di risarcimento danni, per un totale di

fr. 1'721.60;

1.4.4. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.- (milleventi) per il

procedimento di primo grado.

1.5. Non è revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale del Canton Ticino il 12 ottobre 2009, ma il periodo di prova è

prolungato di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’200.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'400.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ ed a carico dello

Stato in ragione di ¼ che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a

titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.