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17.2013.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 luglio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i due veicoli si è mantenuta costante durante tutta la misurazione ed infine

non vi è dubbio che i valori misurati siano da attribuire inequivocabilmente ad

un solo veicolo, quello dell’accusato. Da qui la condanna.

5. Premettendo che con

una velocità effettiva di 0,1 km/h inferiore a quella accertata dalla polizia

egli sarebbe sfuggito all'accusa di grave infrazione alle norme della

circolazione, nella propria dichiarazione di appello AP 1 ribadisce le censure

di prima sede.

Egli ricorda, anzitutto, che l'accertamento della velocità è stato

eseguito il 19 novembre 2010 con un veicolo munito di gomme invernali e a

temperature invernali, allorché la taratura dell'apparecchio di rilevazione con

il GPS satellitare era avvenuta il 14 giugno 2010 usando gomme estive e a

temperature estive. Per la possibile diminuzione del diametro delle ruote,

dovuta al tipo di gomme, all'usura, alla pressione ed alla temperatura del

fondo stradale, egli ritiene che la misurazione effettuata dalla polizia non

dia certezza quanto alla corrispondenza della velocità rilevata con quella

effettiva. Tanto più, se si considera che prima della corsa di servizio gli

agenti non hanno eseguito un controllo della pressione delle gomme, che poteva

perciò essere inferiore alle prescrizioni e comportare una diminuzione del

diametro delle ruote ed una conseguente discrepanza tra la velocità segnalata

dall'apparecchio e quella effettiva.

Sempre stando all'appellante, le riprese video agli atti fanno

stato di una diminuzione della velocità, intervenuta dopo 997 metri di misurazione. Venendo meno – a partire da questo punto – il "requisito della

velocità costante di rilevamento", la misurazione, oltre i citati 997 metri, è da ritenersi arbitraria (appello, pag. 2).

6. Al dibattimento

d’appello il difensore, confermando la dichiarazione d'appello, ha postulato il

proscioglimento AP 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della

circolazione e contestualmente la derubricazione in infrazione semplice alle

suddette norme. In via subordinata ha chiesto, inoltre, la diminuzione

dell'importo delle aliquote giornaliere di pena pecuniaria, da stabilirsi in

funzione dei dati fiscali aggiornati che il suo assistito si è impegnato a

produrre.

Alle ricordate argomentazioni, insite nella dichiarazione

d'appello, la difesa ha aggiunto:

- che

al momento del rilevamento della velocità era in vigore la taratura eseguita il

17 dicembre 2009, ove il tachigrafo del veicolo della polizia indicava una

velocità di 1 km/h superiore a quella oggettiva registrata dall'apparecchio GPS

GARMIN;

- che

il protocollo di accertamento del 2009 non indica il peso della vettura,

elemento importante (peso degli agenti, serbatoio pieno, ecc.) che può incidere

sulla circonferenza delle ruote e quindi sulla misurazione della velocità effettiva;

- che

distanza costante significa velocità costante, per cui, non avendo mantenuto

una distanza costante dal veicolo inseguito, (rallentamento intervenuto dopo 997 metri), gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione prima dei 1000 metri, ponendo a beneficio dell'imputato un margine di tolleranza del 10% e non, come avvenuto

in realtà, dell'8%;

- che

manca la prova di una distanza costante tenuta tra i due veicoli, per cui i

fatti del rilevamento sono lacunosi.

Sia come sia, tutti gli elementi porterebbero a dire che

concretamente vi è una sola certezza: quella del dubbio.

Dubbio,

che deve profittare a AP 1.

Con

un invito ad una riflessione, la difesa si chiede da ultimo se un allegato ad

un'ordinanza che fissa dei margini di sicurezza (tolleranza) possa costituire

base legale sufficiente per una sanzione penale.

Diritto

7. L’art. 90 cifra 2

(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce

con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque,

violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo

oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette,

oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della

circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa

negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

a) In linea generale,

l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC,

la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, ovvero come nel

caso di specie, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa

norma al cpv. 4, la limitazione generale della

velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada»

(4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).

Nell’ambito

degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole

precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta

Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere

dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è

di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche

dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il

1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16

ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da

qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso

alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la

Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).

Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha

previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i

controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei

semafori nella circolazione stradale (di seguito: istruzioni USTRA), che per

perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione

del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha

precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo

trasparente.

L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA (lett. h nella versione in vigore dal 1. gennaio

2014) prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra

intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un

veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento come quello del

caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’Allegato 1.

Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di

velocità con calcolatore e video”, in caso di “distanza costante”,

dispone che dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di

misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più

rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia

stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto

di misurazione rispettivamente di almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri.

b) Nel caso di controlli

di velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica – come

quello eseguito in concreto – le citate istruzioni USTRA prevedono:

- che

la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile

costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione

la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella

iniziale (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.1);

- che

il tratto di misurazione deve essere almeno di 200 m (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2);

- che

la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità

lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di

misurazione (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).

c) Quanto agli

apparecchi di misurazione installati sui veicoli della polizia, secondo le

istruzioni USTRA i tachigrafi per inseguimento sono soggetti alla verificazione

prescritta; inoltre la loro precisione deve essere verificata dopo ogni cambio

di ruote/pneumatici, da parte della polizia stessa o da un organismo di

controllo cantonale o federale, ritenuto che a livello della velocità massima

ammessa, il valore misurato può superare al massimo del 2% la velocità

effettiva.

Da osservare, tuttavia, che per i tachigrafi per inseguimento

controllati da ricevitori satellitari GPS – come quello utilizzato nella

circostanza – decade il citato controllo supplementare in occasione del cambio

ruote/pneumatici (istruzioni USTRA, n. 10.2).

8. In concreto, il

veicolo inseguitore della polizia Honda Accord 2000i, targato, era munito di un

tachigrafo per controllo della velocità Multavision 2000, N. 212419, METAS

11711-0.

a) Agli atti figurano

due certificati di verificazione concernenti tale strumento:

- certificato

di verificazione del 17 giugno 2009 del Servizio svizzero di verificazione di

Wetzikon, con validità fino al 30 giugno 2010;

- certificato

di verificazione del 14 giugno 2010 del METAS (Ufficio federale di metrologia)

di Wabern, con validità fino al 30 giugno 2011.

b) Vi sono, inoltre, le

attestazioni di due controlli annuali del tachigrafo eseguiti mediante

ricettore GPS:

- controllo

del 17 dicembre 2009, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS

GARMIN 76 METAS 89048-0, ove alle velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono, rispettivamente, le velocità di 79, 99, 119 e 139 km/h registrate dal ricettore GPS GARMIN;

- controllo

del 14 dicembre 2010, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS

GARMIN 76 METAS 89048-0, ove le velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono esattamente a quelle registrate dal ricettore GPS

GARMIN.

c) Infine, è agli atti

il certificato di verificazione 258-11923 del 20 ottobre 2009 del METAS,

riguardante il ricettore GPS GARMIN 76 appena menzionato, con validità sino al

31 ottobre 2013.

9. Di norma, gli

strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità

(es. ricettori GPS) devono essere presentati, per le verificazioni successive,

al METAS o a un ufficio di misurazione legittimato, ogni 2 anni (art. 6 cpv. 2

lett. b OStrMV); ogni anno, invece, per gli strumenti di misurazione per i

controlli di velocità (es. Multavision) (art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV).

Tuttavia,

il METAS può, per singoli tipi di apparecchi, prolungare o abbreviare tali

termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo

consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV).

In

una sentenza riguardante un caso trattato da questa Corte, il Tribunale

federale ha ritenuto che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile

l'art. 6 cpv. 3 OStrMV al ricettore GPS GARMIN 76, METAS 89048-0, ovvero lo stesso

apparecchio utilizzato nelle verifiche qui in discussione (STF 6B_745/2012 del

12 giugno 2013, consid. 3.5). Ciò che, in concreto, è esplicitamente confermato

dal certificato del 20 ottobre 2009 agli atti, ove il METAS attesta la validità

della verificazione sino al 31 ottobre 2013, ovvero per la durata di 4 anni. Da

osservare che nella ricordata sentenza il Tribunale federale ha tenuto a

precisare che

“ uno strumento

di verificazione non diventa improvvisamente inutilizzabile trascorso il

termine per la verificazione successiva. Di regola infatti, qualora nessun

fattore esteriore interferisca sul suo funzionamento, lo strumento continua a

fornire corretti risultati di misurazione per un periodo assai lungo anche dopo

la scadenza del termine di verificazione" (ibidem).

Ne segue che il buon funzionamento del ricettore GPS GARMIN 76,

METAS 89048-0 e delle altre apparecchiature verificate non può essere messo in

discussione. Né, peraltro, l'appellante solleva doglianze al riguardo.

10. AP 1 sostiene, di

contro, che il 12 ottobre 2010 (data del controllo) era in vigore la verifica

annuale del 17 dicembre 2009, attestante che la velocità indicata dal

tachimetro del veicolo inseguitore era superiore di 1 km/h rispetto a quella rilevata dall'apparecchio GPS GARMIN METAS 89048-0 (sopra, consid. 8b).

Pertanto, deducendo dalla velocità rilevata il margine di tolleranza dell’8%,

nonché 1 km/h dovuto alla menzionata discrepanza tra i dati dei due apparecchi,

si avrebbe una velocità di 154.48 km/h che, trattandosi di infrazione

medio-grave ai sensi dell’art. 90 cifra 1 (ora cpv. 1) LCStr, sarebbe punibile

Considerandi

unicamente con una multa.

a) La censura è

infondata. Durante il controllo annuale del 17 dicembre 2012 è emersa una

differenza tra le velocità indicate dal tachimetro dell'auto della polizia di

80, 100, 120 e 140 km e quelle misurate dall'apparecchio GPS GARMIN,

rispettivamente di 79, 99, 119 e 139 km/h. Ora, secondo le istruzioni USTRA, nell'ambito della verificazione prescritta dei tachigrafi per l'inseguimento,

a livello della velocità massima ammessa, il valore misurato, ovvero quello

espresso dal tachigrafo, può superare al massimo del 2% la velocità effettiva,

ovvero in concreto quella rilevata con l'apparecchio GPS GARMIN.

Dal canto suo, l'allegato all'OStrMV del 20 novembre 2008, che

fissa gli errori massimi tollerati – ovvero lo scarto fra il valore della

velocità misurato dallo strumento di misura (in concreto Multavision) ed il

valore di riferimento (GPS GARMIN) – stabilisce che per le singole misure fino

a 100 km/h lo scarto massimo dev'essere di 3 km/h, mentre che oltre 100 km/h tale scarto non può superare il 3%.

In concreto, la velocità risultante dal tachigrafo Multavision

supera di 1 km/h quella effettiva sulle velocità di 80 e 100 km/h, mentre che sulle velocità di 120 e 140 km/h il superamento percentuale è, rispettivamente,

dello 0,84% e dello 0,72%.

Pertanto, sia in applicazione delle citate istruzioni USTRA – che

per costante giurisprudenza costituiscono semplici raccomandazioni senza forza

di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 IV 106 consid. 2e; 121 IV 64

consid. 3; STF 6B_763/2011 del 22 marzo 2012, consid. 1.4) –, sia alla luce

dell'allegato all'OStrMV, i dati rilevati rientrano ampiamente nel margine di

errore massimo tollerato. Di conseguenza, essendo lo strumento di misurazione

Multavision perfettamente a norma, dalle risultanze del controllo annuale del

17.

dicembre 2009, a AP 1 non può derivare il beneficio invocato.

b) In proposito, va

ancora osservato che oltre dieci mesi dopo il citato controllo

dell'apparecchiatura, il 29 ottobre 2010 al veicolo della polizia sono stati

sostituiti gli pneumatici estivi con quelli invernali. L'infrazione è stata

rilevata poco più di una ventina di giorni dopo il cambio di gomme e, trascorsi

soltanto venticinque giorni da questo momento, il 14 dicembre 2010 è stato

eseguito il controllo annuale, raffrontando i dati misurati con quelli di

riferimento. Nella circostanza è emersa la perfetta corrispondenza tra le

velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dall'apparecchio Multavision e

quelle indicate dall'apparecchio GPS GARMIN. Se, quindi, un anno prima era

stata riscontrata una seppur minima discrepanza tra i due sistemi di

misurazione (1 km/h, comunque ampiamente rientrante nelle tolleranze ammesse),

dopo la sostituzione degli pneumatici tale discrepanza è scomparsa. Si deve

perciò ritenere che alla data del controllo della velocità in discussione,

l'apparecchio di misurazione installato sul veicolo della polizia indicava la

velocità effettiva, o di riferimento, in modo assolutamente preciso.

Nelle descritte circostanze, gli argomenti ricorsuali dedotti

dalla variazione del battistrada (intervenuta con il cambio di gomme), dalla

possibile variazione della temperatura, della pressione o del peso del veicolo

perdono ogni consistenza.

A nulla è valsa, pertanto, all'imputato la produzione di un

referto privato (Sutter) con oggetto l'influenza della variazione della

pressione delle gomme sulla velocità misurata dal tachimetro, ritenuto che, in

presenza di apparecchi di misurazione per i controlli della velocità

debitamente verificati ed abilitati a tali controlli, come nel caso di specie,

simili – possibili – variazioni rientrano nel margine di sicurezza previsto

dall'allegato 1 dell'OOCCS-USTRA.

11.

L'appellante ritiene,

poi, che gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione della velocità

a 997 metri, dandogli così modo di beneficiare di un margine di tolleranza del

10% e non dell'8%, ma soprattutto perché oltre i 1000 metri di misurazione il filmato agli atti mostrerebbe un rallentamento della sua autovettura,

per cui "manca il requisito della

velocità costante!" (dichiarazione d'appello, pag. 3).

L'appellante confonde qui il concetto di velocità costante con quello di

distanza costante. Facendo stato, per la misurazione, la velocità media

(Allegato 1 all'OCCS-USTRA e istruzioni USTRA n. 10.5.1.3), non esiste infatti

un requisito di velocità costante ma semmai (a dipendenza dei casi) di distanza

costante, o meglio di distanza "per

quanto possibile costante" tra il veicolo controllato e quello

inseguitore (Istruzioni USTRA 10.5.1.1).

a) Diminuendo la

lunghezza del tratto della misurazione, aumenta il margine di tolleranza

(sopra, consid. 7a). Questo perché la precisione del risultato della

misurazione aumenta con l'aumentare della lunghezza del tratto di misurazione.

Come rettamente osservato dalla prima giudice, nessuna

disposizione impone di considerare una distanza di misurazione inferiore,

qualora ciò possa tornare a favore del conducente controllato (sentenza

impugnata, pag. 8).

Il solo limite è posto, infatti, dalla lunghezza minima del tratto

di misurazione (200 metri) fissata nell'Allegato 1 all'OCCS-USTRA. Già per

questa ragione la censura va respinta.

b) È vero, come

sostenuto dall'appellante, che se gli agenti avessero terminato la misurazione

a 997 metri la velocità punibile, tenuto conto del margine di tolleranza del

10%, sarebbe stata inferiore a 155 km/h. Calcolando la velocità sulla base dei

metri percorsi e della durata della misurazione (dati visibili in

sovraimpressione nel filmato agli atti), risulta in effetti che chiudendo, ad

esempio, a 994 metri si avrebbe una velocità media di 171,46 km/h, pari a una velocità punibile di 154,31 km/h.

Ma è altrettanto vero che, in concreto, il rilevamento della

velocità è avvenuto su un tratto di 1258 metri, quindi superiore a 1000 metri, ed in tale caso il margine di tolleranza si riduce all'8%, comportando una

velocità punibile di 155 km/h (sopra, consid. 7a).

Va ricordato in proposito che nel caso in cui – come in concreto –

gli agenti di polizia non abbiano limitato l'accertamento ad una finestra di

misurazione, la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori

di velocità lungo tutto il tratto di misurazione, dopo deduzione del margine di

sicurezza pertinente secondo l'art. 8 OCCS-USTRA (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).

Deve dunque imporsi la conclusione che AP 1 ha circolato ad una

velocità punibile di 155 km/h, in quanto basata su un accertamento della

velocità ossequioso delle normative e istruzioni vigenti in materia.

12.

Anche qualora

l'appellante avesse inteso riferirsi al concetto di distanza costante – e non a

quello (da lui invocato) di velocità costante – le sue considerazioni non

sarebbero destinate a miglior esito.

Il rapporto di polizia del 19 novembre 2010, che l'appellante ha

dichiarato di accettare nell'annesso verbale, riferisce di un "rilevamento a distanza costante"

(atti del ministero pubblico, doc. 1). Distanza costante, per tutta la

lunghezza della misurazione, confermata davanti alla prima giudice dai due

agenti che avevano proceduto al controllo __________ e __________. Quest'ultimo

ha riferito in proposito:

“ Abbiamo

rilevato la velocità per 1.2 km/h circa ed abbiamo mantenuto una distanza costante.

Per quanto riguarda la distanza è difficile mantenerla esattamente costante,

l'importante è che la stessa sia costante all'inizio e alla fine del

rilevamento. Secondo me noi l'abbiamo misurata correttamente. Essendo abituati

a guardare oltre, in questo caso avevamo visto che c'era un autocarro in fase

di sorpasso e mi sono quindi tenuto pronto ad interrompere il rilevamento, nel

momento in cui l'auto che stavamo inseguendo stava frenando. Come riferimento

di solito utilizziamo le luci dello stop oppure se ci accorgiamo che c'è un

avvicinamento" (verbale primo dibattimento, pag. 2).

Che il mantenimento di una distanza costante per tutto il tratto

del rilevamento non sia sempre facile, lo attestano le stesse istruzioni USTRA,

che esigono una distanza "per quanto

possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia" (n.

10.4.1

).

Sia

come sia, la ripresa video della misurazione registrata su DVD fa stato di una

distanza costante tenuta sull'intero arco del tratto di misurazione.

L'appellante

obietta che dai 997 metri ai 1258 metri di misurazione dal video è visibile il

rallentamento e di conseguenza “manca il

requisito della velocità (distanza,

ndr?) costante” (dichiarazione d'appello, pag. 3).

Lo

proverebbero le affermazioni dell'agente __________, secondo il quale:

“ L'auto che

seguivamo ha dapprima rallentato e poi frenato perché aveva davanti un

autocarro" (verbale primo dibattimento, pag. 2).

È vero, e le immagini video lo mostrano chiaramente, che il

veicolo dell'appellante ha rallentato (in realtà non si vede se abbia anche

frenato) per la presenza di un autocarro sulla corsia di sorpasso. Come

mostrano le immagini, al momento in cui la vettura ha iniziato a rallentare,

gli agenti hanno immediatamente chiuso la misurazione, ed è solo a partire da

questo punto che la distanza tra i due veicoli è diminuita.

Prima

di questo momento dalle riprese video non emergono elementi per poter dire che,

dall'inizio alla fine della misurazione, le due auto non si siano mantenute a

distanza costante o "per quanto

possibile costante".

13.

Infine, sulla questione

adombrata dalla difesa, a sapere se un allegato ad un'ordinanza dell'USTRA (in

specie l'allegato 1 all'OOCCS-USTRA) che fissa dei margini di tolleranza possa

costituire base legale sufficiente per condurre ad una sanzione penale, non occorre

diffondersi, ritenuto che la competenza dell'USTRA in materia trova base legale

all'art. 106 cpv. 1 seconda frase LCStr, precisata poi all'art. 9 cpv. 2 OCCS.

14.

Regolarmente

effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la

conferma delle conclusioni della prima giudice. Avendo condotto il proprio

veicolo ad una velocità di 35 km/h oltre il limite vigente di 120 km/h, violando quanto meno per grave negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100

cifra 1 LCStr) AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova

formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr.

L'appello va di conseguenza disatteso.

Sulla

pena

15.

L'appellante non

solleva specifiche contestazioni sulla pena, limitandosi a chiedere, nella (per

lui) denegata ipotesi di condanna, "la

diminuzione dell'importo delle aliquote da stabilirsi in funzione dei dati

risultanti dalla notifica di tassazione che verrà prodotta al più presto"

(verbale del dibattimento, pag. 3).

a) Essendogli, come

assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per

elevata velocità, e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione

stradale, tenuto conto della recidiva (sopra, consid. 2), nessun rimprovero può

essere mosso al numero di aliquote giornaliere di pena pecuniaria fissato dalla

prima giudice (45) in sintonia con la proposta del decreto d'accusa.

b) Quanto all'ammontare

delle singole aliquote, stabilito dalla prima giudice in fr. 420.–, l'art. 34

cpv. 2 CP stabilisce che un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr.

3'000.– e che il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed

economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo

segnatamente conto del suo reddito e della sostanza, del suo tenore di vita,

dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

Al dibattimento d'appello AP 1 ha dichiarato di avere un reddito

imponibile attuale di circa fr. 60'000.–, impegnandosi a produrre al più presto

la relativa documentazione fiscale (verbale dibattimento, pag. 2). In prima

sede, quasi due anni or sono (18 ottobre 2012), aveva quantificato il suo

reddito netto in circa fr. 50'000.–, precisando che tale reddito rappresentava

la differenza tra le sue entrate per locazione e attività immobiliare e le sue

uscite (sentenza impugnata, pag. 13).

Nel decreto d’accusa l’ammontare dell’aliquota era stato fissato

in di fr. 370.– sulla base di un reddito netto mensile di fr. 22'403.–, dedotto

dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale 2005. Dal canto suo, la

prima giudice si era attenuta alle entrate dichiarate dall’appellante come

reddito della sostanza immobiliare per l’imposta cantonale 2011

(fr. 298'690.–), pari a fr. 24'890.– mensili.

L’imputato ha versato agli atti le proprie dichiarazioni fiscali

per l’imposta cantonale 2010 e 2011, nonché un’e-mail dell’11 giugno 2014 di

una funzionaria dell’Ufficio circondariale di tassazione che dichiara di aver

provveduto a sollecitare al competente tassatore l’evasione della tassazione

2010.

di AP 1 (act. XVI). L’ultima decisione di tassazione definitiva parrebbe

dunque essere quella relativa all’imposta cantonale 2009, agli atti in

estratto, che attesta un reddito raggruppato di fr. 384'708.–. Reddito che non

può essere qui considerato senza violare il principio secondo cui l’aliquota va

rapportata alla situazione finanziaria dell’imputato al momento del giudizio,

ma soprattutto senza violare il divieto della reformatio in peius.

L’omessa produzione – senza giustificazione di sorta – della

dichiarazione d’imposta 2012 (non è dato a sapere se per quella del 2013 sia

stata concessa una proroga) non soccorre certamente ai necessari chiarimenti.

Questa Corte ritiene perciò giudizioso richiamarsi alla tassazione

definitiva 2009, giacché la stessa attestava un rapporto tra attivi immobiliari

e debiti privati che si ripete poi, senza variazioni di rilevo, nelle

dichiarazioni d’imposta 2010 e 2011. Si può pertanto fare prudente riferimento

al reddito indicato dall’imputato nella dichiarazione 2011 di fr. 298'690.–,

che la prima giudice ha ritenuto erroneamente al lordo anziché al netto.

In difetto di ulteriori elementi, sul citato reddito lordo si

possono stimare deduzioni in ragione del 50% circa (l’appellante ne ha

dichiarate per ben fr. 303'722.–, con conseguenza di un reddito imponibile

uguale a zero), per giungere ad un reddito determinante ai fini dell’aliquota

di fr. 150'000.–, pari a fr. 12'500.– mensili. Tenuto conto della deduzione

forfettaria del 30% e delle ulteriori deduzioni di sostentamento (15% per il

primo figlio e 12.5% per il secondo), si ottiene così un’aliquota giornaliera

di fr. 210.–.

c) La pena pecuniaria di

45.

aliquote giornaliere da fr. 210.–, per complessivi fr. 9'450.–, va sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, come deciso in prima sede

senza dare adito a specifiche contestazioni.

Da confermare altresì la pena – cumulata – della multa, fissata dalla

prima giudice in fr. 1’500.–, con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni, in

quanto ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il

limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena

di base, equivalente in concreto a fr. 1'890.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

16.

La prima giudice non

ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

20.

aliquote giornaliere di fr. 170.– cadauna (complessivamente fr. 3'400.–)

decretata nei confronti di AP 1 dal ministero pubblico il 12 ottobre 2009,

prolungando però di un anno il periodo di prova.

Tale decisione non ha formato oggetto di impugnativa e deve dunque

ritenersi passata in giudicato. Ad una sua modifica osterebbe, in ogni caso, il

divieto della reformatio in peius.

Spese

processuali

17.

Nel presente giudizio

trovano conferma sia l’imputazione, sia il numero delle aliquote giornaliere di

pena pecuniaria, la durata della sospensione condizionale della pena, nonché la

multa, la sua entità e la pena detentiva sostitutiva. AP 1 prevale, invero,

solo sull’ammontare delle singole aliquote, ridotto del 50%. Lo Stato soccombe

dunque in misura minima, sicché si giustifica di accollare al condannato la

parte più consistente degli oneri processuali. Questa Corte ritiene giudizioso

stabilire che le spese d’appello vadano a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e a

carico della Stato per il rimanente 1/4.

La sentenza di primo grado, che poneva le spese di complessivi fr.

950.

– integralmente a carico di AP 1, andrà pure riformata in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 405, 408 CPP,

34, 42, 44, 47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90

cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100

cifra 1, 106 cpv. 1 LCStr,

4a cpv. 1

lett. d, ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g

(lett. h dal 1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,

6 cpv. 3 OStrMV e relativo

Allegato,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. Premesso che il

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è passato in giudicato, AP 1 è

dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione, per avere, il 19 novembre 2010, sull'autostrada A2 in

territorio di __________, circolato con la vettura Porsche targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado

il vigente limite di 120 km/h.

1.2. AP

1 è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 210.– (duecentodieci)

ciascuna, per un totale di fr. 9'450.– (novemilaquattrocentocinquanta);

1.2.2. alla multa di fr. 1’500.–

(millecinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento di 3/4

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (novecentocinquanta)

per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/4 andando a carico dello

Stato.

2. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il

rimanente 1/4.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.