17.2013.134
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29 luglio 2014Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.134
Locarno
29 luglio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 31 ottobre 2012 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1, 6962 Viganello
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18
ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 20 giugno 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 11 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa n.
293/2011 del 31 gennaio 2011 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,
il 19 novembre 2010, sull'autostrada A2 in territorio di __________, violato
gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Porsche
targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata
dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision,
così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il
vigente limite di 120 km/h.
Egli ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere da fr. 370.– cadauna (corrispondenti a complessivi
fr. 16'650.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, ed a
una multa di fr. 1'500.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una
pena detentiva di 15 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.
Il decreto d'accusa prevede inoltre la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere da fr. 170.– ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 3'400.–),
decretata nei suoi confronti dal ministero pubblico il 12 ottobre 2009, con
l'avvertenza di sostituzione con una pena detentiva di 20 giorni in caso di
mancato pagamento.
B. Contro il decreto
d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il
decreto d'accusa, il 14 febbraio 2011 il procuratore pubblico ha trasmesso gli
atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Statuendo il 18
ottobre 2012 sull'opposizione, la giudice della Pretura penale ha integralmente
confermato l'imputazione e condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 420.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 18'900.–),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (dispositivo 1), ed
a una multa di fr. 1'500.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una
pena detentiva di 4 giorni; dispositivo 2), oltre al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (dispositivo 3).
La giudice della Pretura penale non ha però revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena concesso alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere da fr. 170.– ciascuna (corrispondenti a complessivi fr.
3'400.–), decretata nei confronti dell'imputato dal ministero pubblico il 12
ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 1 anno.
D. Il 31 ottobre 2012 AP
1 ha tempestivamente annunciato di appellarsi contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (comunicata il 20
giugno 2013), con tempestiva dichiarazione di appello 11 luglio 2013, pur senza
indicare i dispositivi impugnati, egli ha chiesto la modifica della sentenza di
primo grado, postulando il proscioglimento dall'imputazione di grave infrazione
alle norme della circolazione, con la precisazione che "beninteso
rimane l'infrazione alla legge della circolazione stradale, che non è in
discussione per la quale avrò le mie conseguenze amministrative"
(dichiarazione d'appello, pag. 1).
E. Il dibattimento
d'appello si è svolto il 21 maggio 2014. L'imputato ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento, chiedendo la derubricazione da infrazione grave a
infrazione semplice alle norme della circolazione, in via subordinata la
diminuzione dell'importo delle aliquote giornaliere di pena pecuniaria. In
chiusura del dibattimento l'imputato ha dichiarato di rinunciare alla
comunicazione del dispositivo in una udienza pubblica, autorizzando la Corte a
trasmettergli direttamente il dispositivo unitamente alla sentenza motivata.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1
CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo
grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,
mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e
completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,
Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del
21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente
il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
L'imputato
2. Nato
il __________, AP 1 è divorziato dal __________ (dati MOVPOP) e padre di due
figli di 15 e 7 anni che vivono con la madre. Formatosi come meccanico d'auto,
la sua attività consiste ora prevalentemente nella ristrutturazione e locazione
di stabili di sua proprietà, estendendosi talvolta anche al commercio di
immobili.
Egli è titolare di un licenza di condurre per autoveicoli (cat. B)
dal 23 maggio 1984.
Quanto ai suoi precedenti penali, l'estratto del casellario
giudiziale agli atti del ministero pubblico (doc. 2) fa stato di una condanna
per truffa, relativa a fatti commessi tra il 1997 e il 1999, a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, pronunciata
il 4 dicembre 2001 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno. Vi è poi
una seconda condanna pronunciata dalla Pretura penale il 23 maggio 2003 per
infrazione grave alle norme della circolazione, commessa il 18 novembre 2002,
ad una multa di fr. 1'200.– sospesa condizionalmente per un periodo di un anno,
nonché una terza condanna, dipendente da un decreto d'accusa del 12 ottobre
2009 emesso dal ministero pubblico per titolo di falsità in documenti e diffamazione,
reati commessi nel 2008, ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di
fr. 170.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Risultanze dell'inchiesta, giudizio di primo grado e
dibattimento d'appello
3. Il 19 novembre 2010, in mattinata, l'imputato si è recato per lavoro in Valle di Blenio alla guida della propria Porsche
Cayenne targata.
Al rientro, poco dopo essersi immesso sull'autostrada all'altezza
di __________, diretto a __________, alle ore 12:44 è incorso in un controllo
della velocità accertato dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di
apparecchio Multavision n. 212419, METAS 11711. Il rapporto di polizia del 19
novembre 2010 riferisce di un "rilevamento
a distanza costante, effettuato su una tratta di 1258 m. Giorno, fondo stradale asciutto, traffico scarso". Esso riporta, poi, la
velocità constatata di km/h 169, quella prescritta di km/h 120 e quella
punibile di km/h 155. Nell'annesso breve verbale di interrogatorio, AP 1 ha
affermato di essersi reso conto di aver proceduto a "velocità eccessiva", giustificando il fatto con "una piccola accelerazione". Egli
ha, inoltre, dichiarato di accettare "le
risultanze del rilevamento tecnico della velocità" (atti del
ministero pubblico, doc. 1).
4. Davanti alla giudice
della Pretura penale AP 1 ha contestato la velocità imputatagli, argomentando
che se la polizia avesse interrotto la misurazione prima di 1000 metri sarebbe stato applicato un margine di tolleranza del 10% (e non dell'8%), ciò che avrebbe
comportato, comunque, un'infrazione alle norme della circolazione, tuttavia
semplice anziché grave. Ha evidenziato, poi, i molteplici elementi che a suo
parere erano suscettibili di incidere sulla precisione del rilevamento della
velocità, quali il diametro delle ruote, il tipo, la misura, la pressione e lo
stato d'usura degli pneumatici, così come la temperatura dell'aria e del fondo
stradale.
Di diverso parere la giudice della Pretura penale, che ha rilevato
come non vi sia alcuna disposizione che impone, se a favore del conducente, di
considerare una distanza di misurazione inferiore (sentenza impugnata, pag. 8).
Anzi, purché la distanza tra i veicoli rimanga per quanto possibile costante,
aumentando la lunghezza della misurazione è garantita maggior precisione per il
rilevamento della velocità media più alta. E proprio in ragione di tale
aumentata precisione, la percentuale del margine di tolleranza diminuisce una
volta superati i 1000 metri di rilevamento, passando dal 10% all'8%. Basandosi
sulla testimonianza dell'aiutante __________ della polizia cantonale, la
giudice della Pretura penale ha poi osservato che la sostituzione degli
pneumatici estivi con quelli invernali del veicolo della polizia non produce
effetti sulla velocità, essendo invariato il diametro delle coperture e
considerato che l'apparecchio radar è tarato sui giri del cambio del veicolo
(sentenza impugnata, pag. 10-11). Secondo la sentenza di primo grado, dunque,
il rilevamento della velocità è stato effettuato in modo conforme alle disposizioni
ordinatorie ed alle istruzioni che regolano la materia e da parte di personale
incaricato del controllo che possedeva le necessarie conoscenze teoriche e
pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione. Inoltre, la distanza tra
Fatti
i due veicoli si è mantenuta costante durante tutta la misurazione ed infine
non vi è dubbio che i valori misurati siano da attribuire inequivocabilmente ad
un solo veicolo, quello dell’accusato. Da qui la condanna.
5. Premettendo che con
una velocità effettiva di 0,1 km/h inferiore a quella accertata dalla polizia
egli sarebbe sfuggito all'accusa di grave infrazione alle norme della
circolazione, nella propria dichiarazione di appello AP 1 ribadisce le censure
di prima sede.
Egli ricorda, anzitutto, che l'accertamento della velocità è stato
eseguito il 19 novembre 2010 con un veicolo munito di gomme invernali e a
temperature invernali, allorché la taratura dell'apparecchio di rilevazione con
il GPS satellitare era avvenuta il 14 giugno 2010 usando gomme estive e a
temperature estive. Per la possibile diminuzione del diametro delle ruote,
dovuta al tipo di gomme, all'usura, alla pressione ed alla temperatura del
fondo stradale, egli ritiene che la misurazione effettuata dalla polizia non
dia certezza quanto alla corrispondenza della velocità rilevata con quella
effettiva. Tanto più, se si considera che prima della corsa di servizio gli
agenti non hanno eseguito un controllo della pressione delle gomme, che poteva
perciò essere inferiore alle prescrizioni e comportare una diminuzione del
diametro delle ruote ed una conseguente discrepanza tra la velocità segnalata
dall'apparecchio e quella effettiva.
Sempre stando all'appellante, le riprese video agli atti fanno
stato di una diminuzione della velocità, intervenuta dopo 997 metri di misurazione. Venendo meno – a partire da questo punto – il "requisito della
velocità costante di rilevamento", la misurazione, oltre i citati 997 metri, è da ritenersi arbitraria (appello, pag. 2).
6. Al dibattimento
d’appello il difensore, confermando la dichiarazione d'appello, ha postulato il
proscioglimento AP 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della
circolazione e contestualmente la derubricazione in infrazione semplice alle
suddette norme. In via subordinata ha chiesto, inoltre, la diminuzione
dell'importo delle aliquote giornaliere di pena pecuniaria, da stabilirsi in
funzione dei dati fiscali aggiornati che il suo assistito si è impegnato a
produrre.
Alle ricordate argomentazioni, insite nella dichiarazione
d'appello, la difesa ha aggiunto:
- che
al momento del rilevamento della velocità era in vigore la taratura eseguita il
17 dicembre 2009, ove il tachigrafo del veicolo della polizia indicava una
velocità di 1 km/h superiore a quella oggettiva registrata dall'apparecchio GPS
GARMIN;
- che
il protocollo di accertamento del 2009 non indica il peso della vettura,
elemento importante (peso degli agenti, serbatoio pieno, ecc.) che può incidere
sulla circonferenza delle ruote e quindi sulla misurazione della velocità effettiva;
- che
distanza costante significa velocità costante, per cui, non avendo mantenuto
una distanza costante dal veicolo inseguito, (rallentamento intervenuto dopo 997 metri), gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione prima dei 1000 metri, ponendo a beneficio dell'imputato un margine di tolleranza del 10% e non, come avvenuto
in realtà, dell'8%;
- che
manca la prova di una distanza costante tenuta tra i due veicoli, per cui i
fatti del rilevamento sono lacunosi.
Sia come sia, tutti gli elementi porterebbero a dire che
concretamente vi è una sola certezza: quella del dubbio.
Dubbio,
che deve profittare a AP 1.
Con
un invito ad una riflessione, la difesa si chiede da ultimo se un allegato ad
un'ordinanza che fissa dei margini di sicurezza (tolleranza) possa costituire
base legale sufficiente per una sanzione penale.
Diritto
7. L’art. 90 cifra 2
(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce
con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo
oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette,
oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa
negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
a) In linea generale,
l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC,
la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, ovvero come nel
caso di specie, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa
norma al cpv. 4, la limitazione generale della
velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada»
(4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).
Nell’ambito
degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole
precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta
Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere
dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è
di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche
dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il
1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16
ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da
qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso
alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la
Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha
previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i
controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei
semafori nella circolazione stradale (di seguito: istruzioni USTRA), che per
perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione
del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha
precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo
trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA (lett. h nella versione in vigore dal 1. gennaio
2014) prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra
intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un
veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento come quello del
caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’Allegato 1.
Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di
velocità con calcolatore e video”, in caso di “distanza costante”,
dispone che dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di
misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più
rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia
stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto
di misurazione rispettivamente di almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri.
b) Nel caso di controlli
di velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica – come
quello eseguito in concreto – le citate istruzioni USTRA prevedono:
- che
la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile
costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione
la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella
iniziale (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.1);
- che
il tratto di misurazione deve essere almeno di 200 m (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2);
- che
la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità
lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di
misurazione (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).
c) Quanto agli
apparecchi di misurazione installati sui veicoli della polizia, secondo le
istruzioni USTRA i tachigrafi per inseguimento sono soggetti alla verificazione
prescritta; inoltre la loro precisione deve essere verificata dopo ogni cambio
di ruote/pneumatici, da parte della polizia stessa o da un organismo di
controllo cantonale o federale, ritenuto che a livello della velocità massima
ammessa, il valore misurato può superare al massimo del 2% la velocità
effettiva.
Da osservare, tuttavia, che per i tachigrafi per inseguimento
controllati da ricevitori satellitari GPS – come quello utilizzato nella
circostanza – decade il citato controllo supplementare in occasione del cambio
ruote/pneumatici (istruzioni USTRA, n. 10.2).
8. In concreto, il
veicolo inseguitore della polizia Honda Accord 2000i, targato, era munito di un
tachigrafo per controllo della velocità Multavision 2000, N. 212419, METAS
11711-0.
a) Agli atti figurano
due certificati di verificazione concernenti tale strumento:
- certificato
di verificazione del 17 giugno 2009 del Servizio svizzero di verificazione di
Wetzikon, con validità fino al 30 giugno 2010;
- certificato
di verificazione del 14 giugno 2010 del METAS (Ufficio federale di metrologia)
di Wabern, con validità fino al 30 giugno 2011.
b) Vi sono, inoltre, le
attestazioni di due controlli annuali del tachigrafo eseguiti mediante
ricettore GPS:
- controllo
del 17 dicembre 2009, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS
GARMIN 76 METAS 89048-0, ove alle velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono, rispettivamente, le velocità di 79, 99, 119 e 139 km/h registrate dal ricettore GPS GARMIN;
- controllo
del 14 dicembre 2010, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS
GARMIN 76 METAS 89048-0, ove le velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono esattamente a quelle registrate dal ricettore GPS
GARMIN.
c) Infine, è agli atti
il certificato di verificazione 258-11923 del 20 ottobre 2009 del METAS,
riguardante il ricettore GPS GARMIN 76 appena menzionato, con validità sino al
31 ottobre 2013.
9. Di norma, gli
strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità
(es. ricettori GPS) devono essere presentati, per le verificazioni successive,
al METAS o a un ufficio di misurazione legittimato, ogni 2 anni (art. 6 cpv. 2
lett. b OStrMV); ogni anno, invece, per gli strumenti di misurazione per i
controlli di velocità (es. Multavision) (art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV).
Tuttavia,
il METAS può, per singoli tipi di apparecchi, prolungare o abbreviare tali
termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo
consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV).
In
una sentenza riguardante un caso trattato da questa Corte, il Tribunale
federale ha ritenuto che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile
l'art. 6 cpv. 3 OStrMV al ricettore GPS GARMIN 76, METAS 89048-0, ovvero lo stesso
apparecchio utilizzato nelle verifiche qui in discussione (STF 6B_745/2012 del
12 giugno 2013, consid. 3.5). Ciò che, in concreto, è esplicitamente confermato
dal certificato del 20 ottobre 2009 agli atti, ove il METAS attesta la validità
della verificazione sino al 31 ottobre 2013, ovvero per la durata di 4 anni. Da
osservare che nella ricordata sentenza il Tribunale federale ha tenuto a
precisare che
“ uno strumento
di verificazione non diventa improvvisamente inutilizzabile trascorso il
termine per la verificazione successiva. Di regola infatti, qualora nessun
fattore esteriore interferisca sul suo funzionamento, lo strumento continua a
fornire corretti risultati di misurazione per un periodo assai lungo anche dopo
la scadenza del termine di verificazione" (ibidem).
Ne segue che il buon funzionamento del ricettore GPS GARMIN 76,
METAS 89048-0 e delle altre apparecchiature verificate non può essere messo in
discussione. Né, peraltro, l'appellante solleva doglianze al riguardo.
10. AP 1 sostiene, di
contro, che il 12 ottobre 2010 (data del controllo) era in vigore la verifica
annuale del 17 dicembre 2009, attestante che la velocità indicata dal
tachimetro del veicolo inseguitore era superiore di 1 km/h rispetto a quella rilevata dall'apparecchio GPS GARMIN METAS 89048-0 (sopra, consid. 8b).
Pertanto, deducendo dalla velocità rilevata il margine di tolleranza dell’8%,
nonché 1 km/h dovuto alla menzionata discrepanza tra i dati dei due apparecchi,
si avrebbe una velocità di 154.48 km/h che, trattandosi di infrazione
medio-grave ai sensi dell’art. 90 cifra 1 (ora cpv. 1) LCStr, sarebbe punibile
Considerandi
unicamente con una multa.
a) La censura è
infondata. Durante il controllo annuale del 17 dicembre 2012 è emersa una
differenza tra le velocità indicate dal tachimetro dell'auto della polizia di
80, 100, 120 e 140 km e quelle misurate dall'apparecchio GPS GARMIN,
rispettivamente di 79, 99, 119 e 139 km/h. Ora, secondo le istruzioni USTRA, nell'ambito della verificazione prescritta dei tachigrafi per l'inseguimento,
a livello della velocità massima ammessa, il valore misurato, ovvero quello
espresso dal tachigrafo, può superare al massimo del 2% la velocità effettiva,
ovvero in concreto quella rilevata con l'apparecchio GPS GARMIN.
Dal canto suo, l'allegato all'OStrMV del 20 novembre 2008, che
fissa gli errori massimi tollerati – ovvero lo scarto fra il valore della
velocità misurato dallo strumento di misura (in concreto Multavision) ed il
valore di riferimento (GPS GARMIN) – stabilisce che per le singole misure fino
a 100 km/h lo scarto massimo dev'essere di 3 km/h, mentre che oltre 100 km/h tale scarto non può superare il 3%.
In concreto, la velocità risultante dal tachigrafo Multavision
supera di 1 km/h quella effettiva sulle velocità di 80 e 100 km/h, mentre che sulle velocità di 120 e 140 km/h il superamento percentuale è, rispettivamente,
dello 0,84% e dello 0,72%.
Pertanto, sia in applicazione delle citate istruzioni USTRA – che
per costante giurisprudenza costituiscono semplici raccomandazioni senza forza
di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 IV 106 consid. 2e; 121 IV 64
consid. 3; STF 6B_763/2011 del 22 marzo 2012, consid. 1.4) –, sia alla luce
dell'allegato all'OStrMV, i dati rilevati rientrano ampiamente nel margine di
errore massimo tollerato. Di conseguenza, essendo lo strumento di misurazione
Multavision perfettamente a norma, dalle risultanze del controllo annuale del
17.
dicembre 2009, a AP 1 non può derivare il beneficio invocato.
b) In proposito, va
ancora osservato che oltre dieci mesi dopo il citato controllo
dell'apparecchiatura, il 29 ottobre 2010 al veicolo della polizia sono stati
sostituiti gli pneumatici estivi con quelli invernali. L'infrazione è stata
rilevata poco più di una ventina di giorni dopo il cambio di gomme e, trascorsi
soltanto venticinque giorni da questo momento, il 14 dicembre 2010 è stato
eseguito il controllo annuale, raffrontando i dati misurati con quelli di
riferimento. Nella circostanza è emersa la perfetta corrispondenza tra le
velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dall'apparecchio Multavision e
quelle indicate dall'apparecchio GPS GARMIN. Se, quindi, un anno prima era
stata riscontrata una seppur minima discrepanza tra i due sistemi di
misurazione (1 km/h, comunque ampiamente rientrante nelle tolleranze ammesse),
dopo la sostituzione degli pneumatici tale discrepanza è scomparsa. Si deve
perciò ritenere che alla data del controllo della velocità in discussione,
l'apparecchio di misurazione installato sul veicolo della polizia indicava la
velocità effettiva, o di riferimento, in modo assolutamente preciso.
Nelle descritte circostanze, gli argomenti ricorsuali dedotti
dalla variazione del battistrada (intervenuta con il cambio di gomme), dalla
possibile variazione della temperatura, della pressione o del peso del veicolo
perdono ogni consistenza.
A nulla è valsa, pertanto, all'imputato la produzione di un
referto privato (Sutter) con oggetto l'influenza della variazione della
pressione delle gomme sulla velocità misurata dal tachimetro, ritenuto che, in
presenza di apparecchi di misurazione per i controlli della velocità
debitamente verificati ed abilitati a tali controlli, come nel caso di specie,
simili – possibili – variazioni rientrano nel margine di sicurezza previsto
dall'allegato 1 dell'OOCCS-USTRA.
11.
L'appellante ritiene,
poi, che gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione della velocità
a 997 metri, dandogli così modo di beneficiare di un margine di tolleranza del
10% e non dell'8%, ma soprattutto perché oltre i 1000 metri di misurazione il filmato agli atti mostrerebbe un rallentamento della sua autovettura,
per cui "manca il requisito della
velocità costante!" (dichiarazione d'appello, pag. 3).
L'appellante confonde qui il concetto di velocità costante con quello di
distanza costante. Facendo stato, per la misurazione, la velocità media
(Allegato 1 all'OCCS-USTRA e istruzioni USTRA n. 10.5.1.3), non esiste infatti
un requisito di velocità costante ma semmai (a dipendenza dei casi) di distanza
costante, o meglio di distanza "per
quanto possibile costante" tra il veicolo controllato e quello
inseguitore (Istruzioni USTRA 10.5.1.1).
a) Diminuendo la
lunghezza del tratto della misurazione, aumenta il margine di tolleranza
(sopra, consid. 7a). Questo perché la precisione del risultato della
misurazione aumenta con l'aumentare della lunghezza del tratto di misurazione.
Come rettamente osservato dalla prima giudice, nessuna
disposizione impone di considerare una distanza di misurazione inferiore,
qualora ciò possa tornare a favore del conducente controllato (sentenza
impugnata, pag. 8).
Il solo limite è posto, infatti, dalla lunghezza minima del tratto
di misurazione (200 metri) fissata nell'Allegato 1 all'OCCS-USTRA. Già per
questa ragione la censura va respinta.
b) È vero, come
sostenuto dall'appellante, che se gli agenti avessero terminato la misurazione
a 997 metri la velocità punibile, tenuto conto del margine di tolleranza del
10%, sarebbe stata inferiore a 155 km/h. Calcolando la velocità sulla base dei
metri percorsi e della durata della misurazione (dati visibili in
sovraimpressione nel filmato agli atti), risulta in effetti che chiudendo, ad
esempio, a 994 metri si avrebbe una velocità media di 171,46 km/h, pari a una velocità punibile di 154,31 km/h.
Ma è altrettanto vero che, in concreto, il rilevamento della
velocità è avvenuto su un tratto di 1258 metri, quindi superiore a 1000 metri, ed in tale caso il margine di tolleranza si riduce all'8%, comportando una
velocità punibile di 155 km/h (sopra, consid. 7a).
Va ricordato in proposito che nel caso in cui – come in concreto –
gli agenti di polizia non abbiano limitato l'accertamento ad una finestra di
misurazione, la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori
di velocità lungo tutto il tratto di misurazione, dopo deduzione del margine di
sicurezza pertinente secondo l'art. 8 OCCS-USTRA (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).
Deve dunque imporsi la conclusione che AP 1 ha circolato ad una
velocità punibile di 155 km/h, in quanto basata su un accertamento della
velocità ossequioso delle normative e istruzioni vigenti in materia.
12.
Anche qualora
l'appellante avesse inteso riferirsi al concetto di distanza costante – e non a
quello (da lui invocato) di velocità costante – le sue considerazioni non
sarebbero destinate a miglior esito.
Il rapporto di polizia del 19 novembre 2010, che l'appellante ha
dichiarato di accettare nell'annesso verbale, riferisce di un "rilevamento a distanza costante"
(atti del ministero pubblico, doc. 1). Distanza costante, per tutta la
lunghezza della misurazione, confermata davanti alla prima giudice dai due
agenti che avevano proceduto al controllo __________ e __________. Quest'ultimo
ha riferito in proposito:
“ Abbiamo
rilevato la velocità per 1.2 km/h circa ed abbiamo mantenuto una distanza costante.
Per quanto riguarda la distanza è difficile mantenerla esattamente costante,
l'importante è che la stessa sia costante all'inizio e alla fine del
rilevamento. Secondo me noi l'abbiamo misurata correttamente. Essendo abituati
a guardare oltre, in questo caso avevamo visto che c'era un autocarro in fase
di sorpasso e mi sono quindi tenuto pronto ad interrompere il rilevamento, nel
momento in cui l'auto che stavamo inseguendo stava frenando. Come riferimento
di solito utilizziamo le luci dello stop oppure se ci accorgiamo che c'è un
avvicinamento" (verbale primo dibattimento, pag. 2).
Che il mantenimento di una distanza costante per tutto il tratto
del rilevamento non sia sempre facile, lo attestano le stesse istruzioni USTRA,
che esigono una distanza "per quanto
possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia" (n.
10.4.1
).
Sia
come sia, la ripresa video della misurazione registrata su DVD fa stato di una
distanza costante tenuta sull'intero arco del tratto di misurazione.
L'appellante
obietta che dai 997 metri ai 1258 metri di misurazione dal video è visibile il
rallentamento e di conseguenza “manca il
requisito della velocità (distanza,
ndr?) costante” (dichiarazione d'appello, pag. 3).
Lo
proverebbero le affermazioni dell'agente __________, secondo il quale:
“ L'auto che
seguivamo ha dapprima rallentato e poi frenato perché aveva davanti un
autocarro" (verbale primo dibattimento, pag. 2).
È vero, e le immagini video lo mostrano chiaramente, che il
veicolo dell'appellante ha rallentato (in realtà non si vede se abbia anche
frenato) per la presenza di un autocarro sulla corsia di sorpasso. Come
mostrano le immagini, al momento in cui la vettura ha iniziato a rallentare,
gli agenti hanno immediatamente chiuso la misurazione, ed è solo a partire da
questo punto che la distanza tra i due veicoli è diminuita.
Prima
di questo momento dalle riprese video non emergono elementi per poter dire che,
dall'inizio alla fine della misurazione, le due auto non si siano mantenute a
distanza costante o "per quanto
possibile costante".
13.
Infine, sulla questione
adombrata dalla difesa, a sapere se un allegato ad un'ordinanza dell'USTRA (in
specie l'allegato 1 all'OOCCS-USTRA) che fissa dei margini di tolleranza possa
costituire base legale sufficiente per condurre ad una sanzione penale, non occorre
diffondersi, ritenuto che la competenza dell'USTRA in materia trova base legale
all'art. 106 cpv. 1 seconda frase LCStr, precisata poi all'art. 9 cpv. 2 OCCS.
14.
Regolarmente
effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la
conferma delle conclusioni della prima giudice. Avendo condotto il proprio
veicolo ad una velocità di 35 km/h oltre il limite vigente di 120 km/h, violando quanto meno per grave negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100
cifra 1 LCStr) AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova
formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr.
L'appello va di conseguenza disatteso.
Sulla
pena
15.
L'appellante non
solleva specifiche contestazioni sulla pena, limitandosi a chiedere, nella (per
lui) denegata ipotesi di condanna, "la
diminuzione dell'importo delle aliquote da stabilirsi in funzione dei dati
risultanti dalla notifica di tassazione che verrà prodotta al più presto"
(verbale del dibattimento, pag. 3).
a) Essendogli, come
assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per
elevata velocità, e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione
stradale, tenuto conto della recidiva (sopra, consid. 2), nessun rimprovero può
essere mosso al numero di aliquote giornaliere di pena pecuniaria fissato dalla
prima giudice (45) in sintonia con la proposta del decreto d'accusa.
b) Quanto all'ammontare
delle singole aliquote, stabilito dalla prima giudice in fr. 420.–, l'art. 34
cpv. 2 CP stabilisce che un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr.
3'000.– e che il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed
economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo
segnatamente conto del suo reddito e della sostanza, del suo tenore di vita,
dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Al dibattimento d'appello AP 1 ha dichiarato di avere un reddito
imponibile attuale di circa fr. 60'000.–, impegnandosi a produrre al più presto
la relativa documentazione fiscale (verbale dibattimento, pag. 2). In prima
sede, quasi due anni or sono (18 ottobre 2012), aveva quantificato il suo
reddito netto in circa fr. 50'000.–, precisando che tale reddito rappresentava
la differenza tra le sue entrate per locazione e attività immobiliare e le sue
uscite (sentenza impugnata, pag. 13).
Nel decreto d’accusa l’ammontare dell’aliquota era stato fissato
in di fr. 370.– sulla base di un reddito netto mensile di fr. 22'403.–, dedotto
dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale 2005. Dal canto suo, la
prima giudice si era attenuta alle entrate dichiarate dall’appellante come
reddito della sostanza immobiliare per l’imposta cantonale 2011
(fr. 298'690.–), pari a fr. 24'890.– mensili.
L’imputato ha versato agli atti le proprie dichiarazioni fiscali
per l’imposta cantonale 2010 e 2011, nonché un’e-mail dell’11 giugno 2014 di
una funzionaria dell’Ufficio circondariale di tassazione che dichiara di aver
provveduto a sollecitare al competente tassatore l’evasione della tassazione
2010.
di AP 1 (act. XVI). L’ultima decisione di tassazione definitiva parrebbe
dunque essere quella relativa all’imposta cantonale 2009, agli atti in
estratto, che attesta un reddito raggruppato di fr. 384'708.–. Reddito che non
può essere qui considerato senza violare il principio secondo cui l’aliquota va
rapportata alla situazione finanziaria dell’imputato al momento del giudizio,
ma soprattutto senza violare il divieto della reformatio in peius.
L’omessa produzione – senza giustificazione di sorta – della
dichiarazione d’imposta 2012 (non è dato a sapere se per quella del 2013 sia
stata concessa una proroga) non soccorre certamente ai necessari chiarimenti.
Questa Corte ritiene perciò giudizioso richiamarsi alla tassazione
definitiva 2009, giacché la stessa attestava un rapporto tra attivi immobiliari
e debiti privati che si ripete poi, senza variazioni di rilevo, nelle
dichiarazioni d’imposta 2010 e 2011. Si può pertanto fare prudente riferimento
al reddito indicato dall’imputato nella dichiarazione 2011 di fr. 298'690.–,
che la prima giudice ha ritenuto erroneamente al lordo anziché al netto.
In difetto di ulteriori elementi, sul citato reddito lordo si
possono stimare deduzioni in ragione del 50% circa (l’appellante ne ha
dichiarate per ben fr. 303'722.–, con conseguenza di un reddito imponibile
uguale a zero), per giungere ad un reddito determinante ai fini dell’aliquota
di fr. 150'000.–, pari a fr. 12'500.– mensili. Tenuto conto della deduzione
forfettaria del 30% e delle ulteriori deduzioni di sostentamento (15% per il
primo figlio e 12.5% per il secondo), si ottiene così un’aliquota giornaliera
di fr. 210.–.
c) La pena pecuniaria di
45.
aliquote giornaliere da fr. 210.–, per complessivi fr. 9'450.–, va sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, come deciso in prima sede
senza dare adito a specifiche contestazioni.
Da confermare altresì la pena – cumulata – della multa, fissata dalla
prima giudice in fr. 1’500.–, con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni, in
quanto ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il
limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena
di base, equivalente in concreto a fr. 1'890.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).
16.
La prima giudice non
ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
20.
aliquote giornaliere di fr. 170.– cadauna (complessivamente fr. 3'400.–)
decretata nei confronti di AP 1 dal ministero pubblico il 12 ottobre 2009,
prolungando però di un anno il periodo di prova.
Tale decisione non ha formato oggetto di impugnativa e deve dunque
ritenersi passata in giudicato. Ad una sua modifica osterebbe, in ogni caso, il
divieto della reformatio in peius.
Spese
processuali
17.
Nel presente giudizio
trovano conferma sia l’imputazione, sia il numero delle aliquote giornaliere di
pena pecuniaria, la durata della sospensione condizionale della pena, nonché la
multa, la sua entità e la pena detentiva sostitutiva. AP 1 prevale, invero,
solo sull’ammontare delle singole aliquote, ridotto del 50%. Lo Stato soccombe
dunque in misura minima, sicché si giustifica di accollare al condannato la
parte più consistente degli oneri processuali. Questa Corte ritiene giudizioso
stabilire che le spese d’appello vadano a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e a
carico della Stato per il rimanente 1/4.
La sentenza di primo grado, che poneva le spese di complessivi fr.
950.
– integralmente a carico di AP 1, andrà pure riformata in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 405, 408 CPP,
34, 42, 44, 47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90
cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100
cifra 1, 106 cpv. 1 LCStr,
4a cpv. 1
lett. d, ONC,
22 cpv. 1 OSStr,
4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g
(lett. h dal 1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,
6 cpv. 3 OStrMV e relativo
Allegato,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1. Premesso che il
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è passato in giudicato, AP 1 è
dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione, per avere, il 19 novembre 2010, sull'autostrada A2 in
territorio di __________, circolato con la vettura Porsche targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado
il vigente limite di 120 km/h.
1.2. AP
1 è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 210.– (duecentodieci)
ciascuna, per un totale di fr. 9'450.– (novemilaquattrocentocinquanta);
1.2.2. alla multa di fr. 1’500.–
(millecinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento di 3/4
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (novecentocinquanta)
per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/4 andando a carico dello
Stato.
2. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il
rimanente 1/4.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.