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17.2013.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi avevano preso residenza in uno stabile di __________, che il dr. PC 1

aveva poi donato alla figlia e che ella aveva, in seguito, gravato di un

diritto di usufrutto a favore del marito. Si trattava dello stesso stabile che

ospitava anche lo studio medico del dr. PC 1.

All'inizio

del 2008 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale con i figli. Ottenuta dal

pretore di Locarno-Città, a febbraio 2008, l'autorizzazione a vivere separata, con contestuale affidamento dei figli, il mese successivo ha lasciato la

Svizzera per trasferirsi in Francia, ove vive tuttora in una casa presa in

locazione a __________.

Gli

atti fanno stato di aspre tensioni e contenziosi giudiziari, in Ticino e in

Francia, sia di natura civile che penale, che hanno visto e che vedono

confrontati, da una parte, i coniugi AP 1 tra loro, specie per questioni di

diritto di visita e più recentemente in tema di divorzio, dall'altra parte

(questo in Ticino), AP 1 ed il suocero dr. PC 1, per divergenze legate alla

locazione e alle spese accessorie dello studio medico, ma anche ai rapporti con

i figli, rispettivamente nipoti, __________ e __________.

AP

1 in Svizzera ha lavorato per un solo anno presso il __________ di __________.

Nel 2002 è incorso in un incidente della circolazione che lo ha reso invalido. Al

dibattimento non è stato in grado di indicare il suo grado d'invalidità, ha

però dichiarato di percepire una rendita mensile di fr. 1'600.–, in parte SUVA

e in parte AI.

Sul

piano esecutivo non risultano, perlomeno alla data del 30 dicembre 2012, attestati

di carenza di beni a carico dell'appellante, ma unicamente due precetti

esecutivi per complessivi fr. 5'607.75 (inc. della Pretura penale 81.2001.98,

all. 16).

Per

quanto attiene ai precedenti penali in Svizzera, gli atti (inc. Pretura penale

81.2011.96) danno riscontro di una condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere di fr. 50.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni) ed alla multa di fr. 1'500.–, pronunciata dal procuratore

pubblico con decreto d'accusa dell'11 agosto 2009, passato in giudicato il 19

ottobre 2010, per i titoli di reato di diffamazione, danneggiamento, ingiuria,

calunnia (reiterata), minaccia, coazione (tentata), guida in stato di

inattitudine e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida.

L'accusatore

privato

4. L'avv.

__________, accusatore privato, è stato patrocinatore del dr. PC 1 nelle

procedure derivanti dal rapporto di locazione riguardante lo suo studio medico

di __________, compreso l'incasso del canone locativo. Egli è stato inoltre

patrocinatore di __________ nelle fasi iniziali (ticinesi) della sua vertenza

in materia di protezione dell'unione coniugale.

Nell'ambito

della presente procedura, l'avv. __________ ha rappresentato il dr. PC 1 sino

al 24 ottobre 2014, data in cui il patrocinio è passato all'avv. __________.

Risultanze

dell'inchiesta e primo giudizio

5. Il

5 luglio 2011 si è tenuta davanti al pretore della giurisdizione di

Locarno-Città un'udienza in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione, in

una vertenza che opponeva AP 1 (istante) ad PC 1 (escusso), relativa ad una

questione di spese accessorie pretese dal primo, nella sua qualità di

usufruttuario dell'immobile, nei confronti del secondo, nella sua posizione di

locatario.

Anche

in questa circostanza PC 1 era assistito dall'avv. __________.

Ancorché

nulla emerga dal verbale d'udienza, l'incontro in pretura ha avuto una

conclusione piuttosto burrascosa.

6. Il

12 luglio 2011 l'avv. __________ ha sporto querela nei confronti di AP 1 per

titolo di diffamazione e minaccia.

Il

reato di diffamazione veniva ricondotto ad uno scritto del 23 maggio 2011 di AP

1 all'indirizzo di suo suocero PC 1, con copia al suo (allora) legale avv. __________,

ove tacciava l'avv. __________ di "legale faccendiere".

Sentito

dalla polizia cantonale il 26 luglio 2011, l'avv. __________ aveva preteso le scuse formali del querelato.

Interrogato

a sua volta il 28 luglio 2011, AP 1 presentava le sue scuse, cosicché nel

successivo verbale del 10 ottobre 2011 l'avv. __________ recedeva formalmente dalla querela (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4 e 5).

7. Di

contro, l'avv. __________ ha richiesto insistentemente il perseguimento del

querelato per il reato di minaccia, sia davanti agli organi di polizia, sia in

Pretura penale e da ultimo ancora al dibattimento d'appello.

a) In

querela, egli ha sostenuto che, al termine della sopra ricordata udienza in

pretura del 5 luglio 2011, AP 1 si era rivolto a lui con l'espressione "Le

faremo la festa a Lei in orizzontale".

Parole,

riprese di suo pugno su una busta (prodotta in fotocopia con la querela), per

esattamente ricordarne il testuale tenore.

Sempre

in querela, egli soggiungeva:

“ Il senso della frase al mio

indirizzo è chiarissimo e non lascia dubbi sull'intenzione minatoria espressa

da AP 1, il quale in una precedente udienza in Pretura già ha tentato di

mettermi le mani addosso e in occasione di un'altra successiva udienza presso

l'ufficio di conciliazione a __________ mi ha spintonato da tergo sulle scale

con il proposito di farmi andare a capitombolo.”

(…)

"Sentendomi

pesantemente minacciato chiedo protezione alle autorità e dichiaro di

costituirmi quale accusatore privato nonché di esercitare l'azione penale

civile”

(atti del

ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1).

b) In

relazione alla querela dell'avv. __________, il 27 luglio 2011 la polizia

cantonale ha sentito il dr. PC 1 in qualità di testimone.

Questi

ha confermato di aver presenziato, nel ruolo di convenuto con il patrocinio

dell'avv. __________, all'udienza del 5 luglio 2011, e di aver sentito

chiaramente suo genero AP 1 rivolgersi al legale con l'espressione riportata in

querela. Il testimone ha altresì confermato che in occasione di una precedente

udienza davanti all'Ufficio di conciliazione di __________ "AP 1 ha

spintonato violentemente l'avv. __________ che scendeva le scale accanto a me.

Questo sicuramente con l'intento di farci cadere entrambi dalle scale"

(atti

del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4).

Al

primo dibattimento il dr. PC 1 ha confermato "la frase della festa in

orizzontale" gridata da suo genero all'indirizzo dell'avv. __________,

al termine dell'udienza, in un momento in cui il pretore si era assentato per

fare delle fotocopie, ma comunque alla presenza del legale di AP 1, avv. __________

(verbale primo dibattimento 06.12.2012, pag. 2).

c) Per

parte sua, il querelato ha sempre negato, sia nel suo interrogatorio di polizia

del 28 luglio 2011, sia davanti alla giudice della Pretura penale, così come

davanti a questa Corte di aver proferito la frase minacciosa incriminata (atti

del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4, verbale primo dibattimento

06.12.2012, pag 1, verbale dib. d'appello, pag. 2).

8. Nella

sentenza impugnata la versione del querelante è stata giudicata maggiormente

credibile rispetto a quella dell'imputato, giacché suffragata dalla

testimonianza del dr. PC 1, presente in aula a Locarno al momento dei fatti.

Considerata,

poi, la frase incriminata come oggettivamente idonea ad incutere timore di

grave pregiudizio o spavento ed assodato come l'avv. __________ si sia sentito

effettivamente minacciato in modo pesante e come al contempo AP 1 abbia agito

con l'intenzione di incutere spavento e creare insicurezza nell'accusatore

privato, la giudice di prime cure ha ritenuto sussistere entrambi gli elementi

– oggettivo e soggettivo – costitutivi del reato di minaccia (sentenza

impugnata, pag. 4-5, consid. 5.2, 5.3 e 5.4.).

Da

qui la condanna.

Appello

9. La

dichiarazione d'appello è introdotta da un breve accenno alle annose

problematiche famigliari e giudiziarie che vedono coinvolto AP 1. Trattasi, a

suo dire, di "veri e propri atti persecutori" messi in atto

nei suoi confronti da sua moglie __________ e da suo suocero dr. PC 1. Sullo

sfondo, egli non manca di collocare la figura dell'avv. __________, sul quale

adombra il sospetto di essere l'ispiratore di tali atti, il suggeritore delle

false accuse promosse dalla famiglia PC 1 nei suoi confronti.

a) Ciò

detto, l'appellante formula le sue contestazioni alla sentenza del 6 dicembre

2012 della giudice della Pretura penale.

In

linea con le dichiarazioni già rese in polizia, AP 1 contesta recisamente di

aver proferito la frase incriminata, pur dichiarandosi consapevole che

l'espressione "le faremo la festa a lei in orizzontale" è

oggettivamente idonea a incutere timore nel destinatario.

Al

dibattimento d'appello egli ha ribadito di non aver mai pronunciato la frase

incriminata, attribuitagli grazie al concorso probatorio delle testimonianze

inattendibili del dr. PC 1. A sostegno della sua posizione egli ha prodotto un

riassunto difensivo con allegata una documentazione che proverebbe le trame

ordite dalla moglie e da suo suocero nei suoi confronti, con l'apporto degli

esperti e maligni suggerimenti dell'avv. __________. Si tratta,

prevalentemente, di corrispondenze e decisioni civili e penali, ticinesi e

francesi, in parte già note, che nulla aggiungono ai fini dell'accertamento dei

fatti. Questo perché l'appellante difficilmente riesce a focalizzare l'oggetto

della procedura (in concreto limitato alla minaccia nei confronti dell'avv. __________)

e a disgiungerlo dalle sue vicende personali e familiari, con la conseguenza

che non di rado si trova ad argomentare fuori tema, come ancora ripetutamente

avvenuto al dibattimento.

b) AP

1 contesta recisamente che la testimonianza del dr. PC 1 possa costituire una

valida prova del fatto addebitatogli, avendo il teste qualità di parte nelle

procedure che lo vedono opposto a lui. Le dichiarazioni del dr. PC 1 sarebbero,

inoltre, viziate da falsità, come ad esempio la risposta data alla polizia in

occasione del verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2011, ove gli si chiedeva

se avesse un legame ai sensi dell'art. 168 CP con l'imputato. Stante il

rapporto suocero/genero, l'appellante ravvede una falsa dichiarazione nella

risposta negativa data dal dr. PC 1.

La

risposta era invece conforme a verità, ritenuto che tra i legami personali

elencati all'art. 168 CP non rientra il rapporto tra suocero e genero. La

questione non riveste comunque particolare rilevanza, se non nella misura in

cui al dr. PC 1 non può essere addebitata una falsa dichiarazione. A ben

vedere, infatti, la risposta data dal teste non era atta in alcun modo a

incidere sull'accertamento dei fatti.

c) Nel

seguito, l'appellante si diffonde sulle contraddizioni che avrebbero

caratterizzato le deposizioni del dr. PC 1, relativamente alla presenza, o

meno, del pretore __________, e dell'avv. __________ (suo patrocinatore di

allora) al momento in cui AP 1 avrebbe proferito l'espressione minacciosa.

Egli

si richiama al verbale di polizia del 27 luglio 2011, ove il dr. PC 1 aveva

dichiarato di aver sentito la minaccia in modo chiaro "anche alla

presenza del pretore __________ " (atti del ministero pubblico, inc.

DA 1103/2011, doc. 4), evidenziando come ciò si contraddica con le successive

dichiarazioni del 6 dicembre 2012 rese davanti alla giudice della Pretura

penale, secondo cui al momento in cui il AP 1 si era alzato gridando "la

frase della festa in orizzontale", il pretore non era presente, poiché

uscito a fare delle fotocopie (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag.

29).

Un

ulteriore segno di inaffidabilità deriverebbe, sempre stando all'appellante,

dal raffronto tra il verbale dell'udienza del 5 luglio 2011, che non menziona

la presenza né risulta firmato dall'avv. __________, e l'affermazione del dr. PC

1 "l'avv. __________ era presente", fatta davanti alla giudice

della Pretura penale (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).

L'appellante

tiene poi a menzionare le diversità semantiche lessicali, tra

l'affermazione "AP 1 si è alzato ed ha gridato all'avv. __________ la

frase della festa in orizzontale", fatta dal dr. PC 1 in Pretura

penale, con quella riportata in querela: "le faremo la festa a lei in

orizzontale".

Concludendone

che alla testimonianza del dr. PC 1 non può essere dato credito. Da qui la

richiesta di proscioglimento.

10. Le

accuse di falsità, che l'appellante pretende dedurre dalle situazioni enunciate,

in realtà non fondano – come egli invece vorrebbe – un giudizio di

inattendibilità delle deposizioni rese dal dr. PC 1 davanti alla polizia e alla

giudice della Pretura penale, in merito all'espressione minacciosa incriminata.

a) Intanto,

come visto, egli esordisce con un'accusa di falsità, come visto rivelatasi

infondata (sopra, consid. 9b).

b) Per

il rimanente, che l'avv. __________ non fosse presente all'udienza del 5 luglio

2011 è evidente: la sua presenza non è menzionata a verbale, manca la sua firma

e l’attestazione di consegna in mani sue del verbale al termine dell'udienza.

La posizione di AP 1 (in quella procedura, istante) non è stata verbalizzata ma

sostituita con l'annessione a verbale di un suo personale riassunto scritto,

segno evidente dell'assenza del patrocinatore.

A

mente dell'appellante, il dr. PC 1 avrebbe dichiarato che l'avv. __________

era, invece, presente all'udienza, "quasi a voler dimostrare falsamente

di essersi avvalso della presenza dell'avv. __________, per giustificare che

lui si sarebbe avvalso di testimoni attendibili (…), ma avvalendosi di un

testimone che non era presente il Dott. PC 1 dimostra solo un'altra falsità,

che lascia intravedere quali fossero le sue/loro intenzioni"

(dichiarazione d'appello, pag. 4). Il ragionamento è decisamente contorto.

Sulla questione della frase incriminata, infatti, il dr. PC 1 non aveva alcuna

necessità di difendersi e quindi di avvalersi di testimoni, attendibili o meno.

Qualora avesse inteso, invece, danneggiare l'inviso genero, ci si dovrebbe

chiedere quale interesse avrebbe avuto ad indicare la presenza di un testimone,

che oltre a difendere interessi contrari ai suoi, nulla avrebbe potuto riferire

sugli accadimenti di un'udienza alla quale non aveva presenziato. Questo per

concluderne che, segnalando la presenza del legale di controparte, il dr. PC 1

possa essersi confuso con un'altra udienza (delle molteplici che lo hanno visto

opposto al genero) o, più semplicemente, che abbia espresso un ricordo

distorto, su un aspetto che ai suoi occhi rivestiva un'importanza secondaria

rispetto al tema focale dell'interrogatorio, incentrato sull’intimidazione

rivolta al suo legale avv. __________.

c) Lo

stesso dicasi per la dichiarazione del dr. PC 1, fatta davanti alla giudice

della Pretura penale, secondo cui al momento della frase incriminata il pretore

__________ si era assentato per fare delle fotocopie (verbale primo processo,

06.12.2012, pag. 2, in fondo). Che nel momento topico il pretore fosse in aula

è praticamente certo: lo sostiene l’appellante, lo lascia intendere chiaramente

l’accusatore privato nella querela (pag. 1 ultima frase), e soprattutto lo

conferma lo stesso dr. PC 1 nel suo primo interrogatorio: “Questa minaccia

l’ho sentita in modo chiaro e netto anche in presenza del pretore __________”

(atti del ministero pubblico inc. DA 1103/2011, doc. 4,verbale di polizia 27

luglio 2011, pag. 3).

Evidentemente

le sue dichiarazioni si contraddicono. Ma ciò non significa, né vi è prova, che

egli abbia deliberatamente inteso costruire una falsa dichiarazione, al punto da

poter ragionevolmente concludere – come fa l’appellante – sulla sua

inaffidabilità sul piano probatorio. Non va dimenticato, del resto, che al

momento delle sue dichiarazioni in Pretura penale il dr. PC 1 aveva 78 anni e

mezzo, un’età che giustifica qualche svarione di memoria, oltre al fatto,

tutt'altro che irrilevante, che in quell’audizione egli era sentito come

imputato, quindi – al pari di AP 1 – con facoltà di non rispondere, di non

collaborare e anche di non dire la verità (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP).

d) Per

quanto precede, questa Corte ritiene che non sussistono ragioni specifiche per

ritenere prive di forza probatoria le dichiarazioni del dr. PC 1 che, in modo

lineare e costante, ha sempre sostenuto di aver sentito AP 1, al termine

dell’udienza del 5 luglio 2011, rivolgersi all’avv. __________ con

l’espressione incriminata.

11. Gli

atti non fanno mistero del sentimento di avversione che anima AP 1, non solo

nei confronti di suo suocero, ma anche del suo (ex) patrocinatore.

Già

si è ricordato dell’espressione “legale faccendiere” utilizzata

dall’appellante nei confronti dell'avv. __________ (sopra, consid. 6).

Inoltre,

lo stesso AP 1, parlando degli atti persecutori di cui sarebbe vittima, tiene a

soggiungere che “forse nemmeno mi meraviglierebbe se si dovesse in seguito

riscontrare di essere stati progettati proprio dal loro stesso Patrocinatore

Avv. __________” (dichiarazione d’appello, pag. 2).

Altrettanto

emblematiche le espressioni di biasimo usate al primo processo per definire

l'avv. __________, personaggio che agirebbe per arrecargli danno "nel

modo più spregiudicato", abbandonandosi a "falsità durante le

udienze" (verbale primo processo, 06.12.2012, pag. 1). Anche nella sua

difesa scritta d'appello egli non manca di attestare il proprio livore nei

confronti dell'accusatore privato. Qualche esempio: "l'avv. __________

che si reputa invincibile e infallibile, quando invece dai suoi scritti si

deducono innumerevoli falsità che lasciano intravedere un'attitudine

persecutoria nei miei confronti basate su sole falsità che dichiarate per

iscritto dallo stesso avrebbero avuto come obiettivo di annientare la mia

persona" (pag. 2) (…), oppure "quindi l'avv. __________

sembrerebbe che è solo capace a scrivere bugie sempre nel senso che meglio a

lui fa comodo, per proteggere i suoi amici patrocinati" (pag. 3). E

ancora: "il grado di falsità più alto raggiunto dall'avv. __________ …"

(pag. 3) (…), così come "lo stato confusionale dell'avv. __________ non

mi ha permesso…" (pag. 3).

Ma

vi è anche l’episodio, narrato in querela e confermato dal dr. PC 1 (sopra,

consid. 7b), dello spintone dato all’avv. __________ sulle scale, all’uscita di

un’udienza tenutasi presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione

di __________.

Nella

sua querela l’avv. __________ rievoca, poi, anche un'altra circostanza, ove,

sempre all’uscita di un’udienza (ancora in Pretura), AP 1 avrebbe tentato di

mettergli le mani addosso.

Gli

atti fanno stato, infine, di un precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di

Locarno fatto spiccare da AP 1 nei confronti dell’avv. __________ per l’incasso

di fr. 13'649.–, oltre accessori (doc. prodotti dall’avv. __________ al primo

dibattimento). Ancorché non ne sia noto l'esito, anche questa procedura

esecutiva evidenzia la propensione di AP 1 a rivolgersi all’avv. __________ in

toni e modi aggressivi, ciò che indizia la condotta imputatagli.

12. Carattere

indiziante va, infine, attribuito alla circostanza che AP 1 non è nuovo all’uso

della minaccia. Infatti, è agli atti un decreto d’accusa n. 5473/2009 dell'11

agosto 2009 che contempla una serie di reati commessi da AP 1, tra cui quello

di minaccia, risalente al 21 maggio 2009, nei confronti del dr. PC 1 (sopra,

consid. 3; incarto MP annesso all’inc. della Pretura penale 81.2011.96, doc.

3).

13. Dopo

attento esame di tutte le circostanze (sopra, consid. da 9 a 12), questa Corte ritiene accertato che AP 1, il 5 luglio 2011, al termine di un’udienza tenutasi

davanti al pretore della giurisdizione di Locarno-Città, si è rivolto all’avv. __________

i con l’espressione “le faremo la festa a lei in orizzontale”.

Minaccia

14. L’art. 180 cpv. 1 CP

commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando

grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per

minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato,

l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve

esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

a) È grave la minaccia

oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio

rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve

essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima,

ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005,

consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse,

3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto,

considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe

percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy,

in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP, n.

19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19,

consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario – per l’applicazione dell’art. 180 CP – che la

messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece,

necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua

minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV

128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4;

Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti

concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un

intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La minaccia può anche

risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n.

8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

b) Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo

destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che

egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che

il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del

minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è

sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima

senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima

(Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere

illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato

dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal

Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op.

cit., ad art. 180 CP, n. 11).

c) Dal

punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale.

Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla

vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale

effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy,

in Basler Kommentar, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180

CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).

15. Non fa dubbio che la frase “le faremo la

festa a lei in orizzontale” è oggettivamente idonea a costituire una grave

minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Evocativa di tipiche intimidazioni di

stampo mafioso, essa non lascia spazio ad interpretazioni, palesandosi,

d'acchito e inequivocabilmente, come minaccia di morte o quantomeno di

pregiudizio rilevante.

Come

rettamente osservato nel primo giudizio, la minaccia allude, preannunciandolo,

ad un evento illecito e come tale anch'essa adempie, dunque, al requisito del

carattere illecito (sentenza impugnata, pag. 4, consid 5.2; Hurtado Pozo, ibidem;

Corboz, ibidem).

E

la minaccia è tanto più grave, se si tiene conto che in concreto l'espressione

incriminata è stata proferita in un contesto litigioso, permeato da un'acredine

non sopita, ancora ben percettibile al dibattimento d'appello.

Concretamente,

alla realizzazione del reato concorre pure il risultato della frase minacciosa.

L'accusatore privato avv. __________ ha dichiarato in querela di sentirsi

pesantemente minacciato, chiedendo addirittura protezione da parte

dell'autorità (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1). Egli è

quindi stato turbato dalla minaccia. Sentimento, ribadito davanti alla giudice

della pretura penale, ove ha parlato di "una grave minaccia nei suoi

confronti che l'ha spaventato parecchio" (verbale primo dibattimento,

06.12.2012, pag. 5), e che persiste tutt'ora, come egli ha tenuto a

sottolineare ancora al dibattimento d'appello, ricordando di aver rinunciato al

patrocinio del dr. PC 1 proprio in funzione delle persistenti intimidazioni

provenienti dall'appellante, culminate nella frase minacciosa del 5 luglio

2011, che lo ha fatto seriamente temere per la sua incolumità.

Questa

Corte nemmeno ha dubbi, quanto alla realizzazione dell'elemento soggettivo del

reato, essendo palese che AP 1 si è rivolto all'avv. __________ con una frase

incisiva e fortemente allusiva, tanto breve, quanto densa di grave minaccia,

nell'intento di incutergli timore e insicurezza.

L'appello

dev'essere di conseguenza respinto.

Colpa

e commisurazione della pena

16. L'appellante

non solleva specifiche contestazioni sulla pena applicata dalla prima giudice.

Essendogli imputabile, come già sottolineato dalla prima giudice, una condotta

riprovevole, specie poiché rivolta ad un professionista che stava solo

svolgendo il proprio lavoro, tenuto conto, inoltre della recidiva specifica

(sopra, consid. 3 in fine), la sua colpa dev'essere considerata perlomeno

medio/grave.

Al

punto da fare apparire sin troppo mite la pena inflitta dalla prima giudice,

che tuttavia questa Corte non può inasprire, ostandovi il divieto della reformatio

in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).

Va

perciò confermata la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.–

cadauna, per complessivi fr. 3'600.–, unitamente ad una multa aggiuntiva di fr.

700.– (contenuta nei limiti fissati in DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4), inflitta

dalla prima giudice.

In

particolare, per quanto attiene all'ammontare della singola aliquota, si

ricorda che la giudice della Pretura penale si era basata sui dati fiscali

validi per l'imposta cantonale 2009 dai quali risultava che AP 1 percepiva una

rendita AI di fr. 2'736.– annui, oltre ad una non meglio precisata rendita

vitalizia di fr. 16'512.– annui, nonché un reddito raggruppato di fr. 63'005.–

annui, complessivamente, quindi, fr. 82'253.–, pari a fr. 6'854.– mensili.

Dati

che non differivano di molto rispetto a quanto dichiarato dall'imputato al

primo dibattimento (reddito imponibile di fr. 80'000.– e imposte per fr.

4'000.– all'anno: verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).

Tenuto

conto della deduzione forfetaria del 25% per cassa malati e imposte, nonché di

quella del 15% per il primo figlio e del 12,5% per il secondo figlio, si

ottiene un'aliquota giornaliera di fr. 120.–, così come rettamente calcolato

dalla prima giudice.

Per

finire, anche la sospensione condizionale della pena, così come il periodo di

prova di 3 anni pronunciati dalla prima giudice vanno confermati, in ossequio

al divieto della reformatio in peius.

Oneri

processuali

17. Visto

l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.

950.–, seguendo la soccombenza sono posti a carico dell'appellante.

Ugual

sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi

Visti gli

art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg,. 398 e segg., 403

cpv. 1 lett. c e cpv. 3, 405, 408, 422 e segg. CPP;

12,

34, 42 cpv. 1 e 4, 47, 50, 106, 180 CP;

nonché sulle spese

e indennità gli art. 428 CPP,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i punti

2, 3.4, 3.5 e 4. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di minaccia per avere, in data 5 luglio 2011, a __________, al termine di un’udienza in Pretura, proferendo la frase “le faremo la festa a

lei in orizzontale”, incusso spavento o timore a __________.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.– (centoventi) cadauna, per un

totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento);

1.2.2. alla multa di fr. 700.–

(settecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (novecentocinquanta) per il

procedimento di primo grado.

Considerandi

2.

L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

3.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.–

- altri disborsi fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico di AP 1.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ministero

pubblico della Confederazione, 3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.