17.2013.136
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28 novembre 2014Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.136
Locarno
28 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 13 dicembre 2012 da
AP 1,
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 6 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 21 giugno 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 5 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A.
a) Con
decreto d'accusa n. 1028/2011 del 21 marzo 2011 il procuratore pubblico PP 1 ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di danneggiamento, per avere, a __________,
in date imprecisate tra ottobre e dicembre 2010, intenzionalmente danneggiato
due pareti dello stabile in Via __________, abitato dalla famiglia __________ e
di proprietà di __________, scrivendo le seguenti frasi: "Ben tornati a
casa __________ e __________, il vostro papà!" e "grazie
Francia perché vedrò di nuovo __________ e __________ a casa. Vi amo il vostro
papà!".
Per
tale infrazione il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla
pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.– cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 500.–, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la
stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni, nonché la
condanna al pagamento della tassa di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–.
Il
decreto d'accusa rinviava, inoltre, l'accusatore privato PC 1 al foro civile
per le pretese di natura civile, proponendo, infine, il mantenimento – ossia la
non revoca – del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena
pecuniaria di fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal Ministero
pubblico l'11 agosto 2009, ma con prolungamento di 1 anno della durata del
periodo di prova.
Contro
il citato decreto d'accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 29 marzo
2011.
Il
1° aprile 2011 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.
b) Con
decreto d'accusa n. 798/2012 del 14 febbraio 2012 il procuratore pubblico __________
ha riconosciuto PC 1 autore colpevole di:
- ingiuria,
per avere, il 26 marzo 2011 a __________, presso l'abitazione del denunciante AP
1, offeso l'onore di quest'ultimo proferendo le parole "mi fai
vomitare", dopo che questi gli aveva comunicato che l'appartamento
datogli in locazione sarebbe stato meglio averlo locato a terzi, i quali al
contrario di lui, avrebbero puntualmente pagato le pigioni;
- minaccia,
per avere, nelle medesime circostanze incusso timore al denunciante usando
grave minaccia e meglio affermando "io ti uccido".
Per
tali infrazioni il procuratore pubblico ha proposto la condanna di PC 1 alla
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 140.– cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 4'200.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, ed alla multa di fr. 300.–, da sostituirsi con una pena di 3
giorni in caso di mancato pagamento, il tutto con tassa di fr. 100.– e spese di
fr. 50.– a carico dell'accusato.
Contro
tale decreto d'accusa PC 1 ha sollevato tempestiva opposizione, per il tramite
del suo legale avv. __________, il 15 febbraio 2012.
Il
25 luglio 2012 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.
c) Con
decreto d'accusa n. 1103/2012 del 6 marzo 2012 il procuratore pubblico PP 2 ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di minaccia, per avere, a __________ il 5
luglio 2011, usando grave minaccia, incusso spavento e timore ad una persona, e
meglio per avere, al termine di un'udienza in Pretura, proferendo la frase "le
faremo la festa a lei in orizzontale", incusso spavento o timore a __________.
L'accusa
ha proposto, conseguentemente, la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 31
aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'860.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed
alla multa di fr. 300.–, da sostituirsi con una pena di 5 giorni in caso di
mancato pagamento, il tutto con tassa di fr. 100.– e spese di fr. 100.– a
carico dell'accusato.
Il
decreto d'accusa proponeva, inoltre, il mantenimento – ossia la non revoca –
del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di
fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal Ministero pubblico l'11
agosto 2009, ma con prolungamento di 1 anno della durata del periodo di prova.
Contro
il citato decreto d'accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 9 marzo
2012.
Il
16 marzo 2012 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.
B. Il
13 settembre 2012 la giudice della Pretura penale ha disposto la riunione dei
tre procedimenti (art. 29 CPP) e con parallelo decreto ha citato le parti il 6
dicembre 2012 per il dibattimento.
In
esito al dibattimento, ella ha dichiarato AP 1 autore colpevole di minaccia nei
confronti dell'avv. __________ e lo ha condannato:
- alla
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna, per un totale
di fr. 3'600.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni;
- alla
multa di fr. 700.–, con pena detentiva sostitutiva di 6 giorni in caso di
mancato pagamento;
- al
pagamento delle tasse e spese per complessivi fr. 950.–.
E
questo, senza revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa
alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal
Ministero pubblico l'11 agosto 2009, ma prolungandone di 1 anno il periodo di
prova.
AP
1 è invece stato prosciolto dall'accusa di danneggiamento per i fatti indicati
nel decreto d'accusa 1028/2011 del 21 marzo 2011 del procuratore pubblico PP 1,
con carico delle relative tasse e spese allo Stato.
Parimenti,
la prima giudice ha prosciolto PC 1 dalle accuse di ingiuria e minaccia
contenute nel decreto d'accusa 798/2012 del 14 febbraio 2012 del procuratore
pubblico __________, anche in questo caso ponendo le spese a carico dello
Stato.
C. Il
solo AP 1, il 13 dicembre 2012, ha annunciato appello contro la sentenza appena
citata, chiedendone la motivazione, limitatamente al pronunciato di condanna
per il reato di minaccia di cui al decreto d'accusa 1103/2012.
La
giudice della Pretura penale ne ha dato atto nel considerando introduttivo
della sentenza motivata, rilevando:
“ Pertanto relativamente al capo
d'imputazione di danneggiamento come pure ai capi d'imputazione nei confronti
di PC 1, per quanto non necessario, non occorre procedere oltre nella
motivazione se non mediante l'emanazione del dispositivo di assoluzione in
calce alla presente”
(sentenza
impugnata, pag. 3, consid.1).
In
effetti, la sentenza del 6 dicembre 2012 è circoscritta, nelle sue motivazioni,
all'esame e alle considerazioni sulla pena relativi all'imputazione di minaccia
nei confronti dell'avv. __________.
D. Ricevute
le motivazioni scritte della sentenza (notificate il 21 giugno 2013), AP 1 ha
tempestivamente inoltrato dichiarazione d'appello in data 5 luglio 2013,
postulando preliminarmente l'audizione testimoniale dell'avv. __________, del
pretore __________ e della sua segretaria.
Richiesta
probatoria, quest'ultima, respinta con decreto del 27 agosto 2013.
E. Il
pubblico dibattimento d'appello si è tenuto il 25 novembre 2014, alla presenza:
- dell'imputato
AP 1, che ha chiesto il suo proscioglimento da ogni accusa e la condanna di ____________________
e PC 1 a risarcirgli complessivi fr. 5'000.– per torto morale;
- dell'accusatore
privato, querelante, avv. __________, che ha chiesto la reiezione dell'appello
di AP 1 e la conferma del giudizio di primo grado;
- dell'avv.
__________, che in rappresentanza di PC 1, pure presente, si è associata alle
richieste dell'accusatore privato.
Potere cognitivo della
Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv.
2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein
pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Nel
merito, l'impugnativa verte sulla condanna di AP 1 siccome ritenuto autore
colpevole del reato di minaccia a danno dell'avv. __________. Oltre al proprio
proscioglimento, l'appellante postula la condanna del querelante a rifondergli
fr. 5'000.–, per titolo di riparazione del torto morale subito. Protesta,
inoltre spese e ripetibili di prima e di seconda sede.
Ma
non solo.
Egli chiede – contestualmente
al suo proscioglimento – che l'avv. __________ e PC 1 siano condannati "per
aver messo a verbale delle false dichiarazioni sopra descritte", riferendosi
al verbale di udienza menzionata nel capo d'imputazione del decreto
d'accusa 1103/2012, tenutasi davanti al pretore di Locarno-Città il 5 luglio
2011.
Oltre che del tutto
estemporanea, siffatta richiesta, è d'acchito irricevibile, siccome completamente
avulsa dal contesto processuale.
Al dibattimento d'appello,
sentite le spiegazioni della presidente, AP 1 ha ritirato la richiesta di
condanna per "false dichiarazioni" nei confronti dell'avv. __________
e di PC 1.
La questione è perciò evasa.
L'imputato
3. AP
1 è nato a __________ il __________. La famiglia è emigrata nel seguito in
Argentina, rimanendovi però pochi anni, per poi rientrare in Italia, a Roma,
dove l'imputato ha conseguito il diploma di geometra (atti del ministero
pubblico inc. 798/2012, doc. 9). Nel 2000 ha conosciuto __________, figlia del dr. med. PC 1, con la quale si è sposato nel corso dello stesso anno. Dalla
loro unione sono nati i figli __________ nel __________ e __________ nel __________.
Fatti
I coniugi avevano preso residenza in uno stabile di __________, che il dr. PC 1
aveva poi donato alla figlia e che ella aveva, in seguito, gravato di un
diritto di usufrutto a favore del marito. Si trattava dello stesso stabile che
ospitava anche lo studio medico del dr. PC 1.
All'inizio
del 2008 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale con i figli. Ottenuta dal
pretore di Locarno-Città, a febbraio 2008, l'autorizzazione a vivere separata, con contestuale affidamento dei figli, il mese successivo ha lasciato la
Svizzera per trasferirsi in Francia, ove vive tuttora in una casa presa in
locazione a __________.
Gli
atti fanno stato di aspre tensioni e contenziosi giudiziari, in Ticino e in
Francia, sia di natura civile che penale, che hanno visto e che vedono
confrontati, da una parte, i coniugi AP 1 tra loro, specie per questioni di
diritto di visita e più recentemente in tema di divorzio, dall'altra parte
(questo in Ticino), AP 1 ed il suocero dr. PC 1, per divergenze legate alla
locazione e alle spese accessorie dello studio medico, ma anche ai rapporti con
i figli, rispettivamente nipoti, __________ e __________.
AP
1 in Svizzera ha lavorato per un solo anno presso il __________ di __________.
Nel 2002 è incorso in un incidente della circolazione che lo ha reso invalido. Al
dibattimento non è stato in grado di indicare il suo grado d'invalidità, ha
però dichiarato di percepire una rendita mensile di fr. 1'600.–, in parte SUVA
e in parte AI.
Sul
piano esecutivo non risultano, perlomeno alla data del 30 dicembre 2012, attestati
di carenza di beni a carico dell'appellante, ma unicamente due precetti
esecutivi per complessivi fr. 5'607.75 (inc. della Pretura penale 81.2001.98,
all. 16).
Per
quanto attiene ai precedenti penali in Svizzera, gli atti (inc. Pretura penale
81.2011.96) danno riscontro di una condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere di fr. 50.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni) ed alla multa di fr. 1'500.–, pronunciata dal procuratore
pubblico con decreto d'accusa dell'11 agosto 2009, passato in giudicato il 19
ottobre 2010, per i titoli di reato di diffamazione, danneggiamento, ingiuria,
calunnia (reiterata), minaccia, coazione (tentata), guida in stato di
inattitudine e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida.
L'accusatore
privato
4. L'avv.
__________, accusatore privato, è stato patrocinatore del dr. PC 1 nelle
procedure derivanti dal rapporto di locazione riguardante lo suo studio medico
di __________, compreso l'incasso del canone locativo. Egli è stato inoltre
patrocinatore di __________ nelle fasi iniziali (ticinesi) della sua vertenza
in materia di protezione dell'unione coniugale.
Nell'ambito
della presente procedura, l'avv. __________ ha rappresentato il dr. PC 1 sino
al 24 ottobre 2014, data in cui il patrocinio è passato all'avv. __________.
Risultanze
dell'inchiesta e primo giudizio
5. Il
5 luglio 2011 si è tenuta davanti al pretore della giurisdizione di
Locarno-Città un'udienza in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione, in
una vertenza che opponeva AP 1 (istante) ad PC 1 (escusso), relativa ad una
questione di spese accessorie pretese dal primo, nella sua qualità di
usufruttuario dell'immobile, nei confronti del secondo, nella sua posizione di
locatario.
Anche
in questa circostanza PC 1 era assistito dall'avv. __________.
Ancorché
nulla emerga dal verbale d'udienza, l'incontro in pretura ha avuto una
conclusione piuttosto burrascosa.
6. Il
12 luglio 2011 l'avv. __________ ha sporto querela nei confronti di AP 1 per
titolo di diffamazione e minaccia.
Il
reato di diffamazione veniva ricondotto ad uno scritto del 23 maggio 2011 di AP
1 all'indirizzo di suo suocero PC 1, con copia al suo (allora) legale avv. __________,
ove tacciava l'avv. __________ di "legale faccendiere".
Sentito
dalla polizia cantonale il 26 luglio 2011, l'avv. __________ aveva preteso le scuse formali del querelato.
Interrogato
a sua volta il 28 luglio 2011, AP 1 presentava le sue scuse, cosicché nel
successivo verbale del 10 ottobre 2011 l'avv. __________ recedeva formalmente dalla querela (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4 e 5).
7. Di
contro, l'avv. __________ ha richiesto insistentemente il perseguimento del
querelato per il reato di minaccia, sia davanti agli organi di polizia, sia in
Pretura penale e da ultimo ancora al dibattimento d'appello.
a) In
querela, egli ha sostenuto che, al termine della sopra ricordata udienza in
pretura del 5 luglio 2011, AP 1 si era rivolto a lui con l'espressione "Le
faremo la festa a Lei in orizzontale".
Parole,
riprese di suo pugno su una busta (prodotta in fotocopia con la querela), per
esattamente ricordarne il testuale tenore.
Sempre
in querela, egli soggiungeva:
“ Il senso della frase al mio
indirizzo è chiarissimo e non lascia dubbi sull'intenzione minatoria espressa
da AP 1, il quale in una precedente udienza in Pretura già ha tentato di
mettermi le mani addosso e in occasione di un'altra successiva udienza presso
l'ufficio di conciliazione a __________ mi ha spintonato da tergo sulle scale
con il proposito di farmi andare a capitombolo.”
(…)
"Sentendomi
pesantemente minacciato chiedo protezione alle autorità e dichiaro di
costituirmi quale accusatore privato nonché di esercitare l'azione penale
civile”
(atti del
ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1).
b) In
relazione alla querela dell'avv. __________, il 27 luglio 2011 la polizia
cantonale ha sentito il dr. PC 1 in qualità di testimone.
Questi
ha confermato di aver presenziato, nel ruolo di convenuto con il patrocinio
dell'avv. __________, all'udienza del 5 luglio 2011, e di aver sentito
chiaramente suo genero AP 1 rivolgersi al legale con l'espressione riportata in
querela. Il testimone ha altresì confermato che in occasione di una precedente
udienza davanti all'Ufficio di conciliazione di __________ "AP 1 ha
spintonato violentemente l'avv. __________ che scendeva le scale accanto a me.
Questo sicuramente con l'intento di farci cadere entrambi dalle scale"
(atti
del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4).
Al
primo dibattimento il dr. PC 1 ha confermato "la frase della festa in
orizzontale" gridata da suo genero all'indirizzo dell'avv. __________,
al termine dell'udienza, in un momento in cui il pretore si era assentato per
fare delle fotocopie, ma comunque alla presenza del legale di AP 1, avv. __________
(verbale primo dibattimento 06.12.2012, pag. 2).
c) Per
parte sua, il querelato ha sempre negato, sia nel suo interrogatorio di polizia
del 28 luglio 2011, sia davanti alla giudice della Pretura penale, così come
davanti a questa Corte di aver proferito la frase minacciosa incriminata (atti
del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4, verbale primo dibattimento
06.12.2012, pag 1, verbale dib. d'appello, pag. 2).
8. Nella
sentenza impugnata la versione del querelante è stata giudicata maggiormente
credibile rispetto a quella dell'imputato, giacché suffragata dalla
testimonianza del dr. PC 1, presente in aula a Locarno al momento dei fatti.
Considerata,
poi, la frase incriminata come oggettivamente idonea ad incutere timore di
grave pregiudizio o spavento ed assodato come l'avv. __________ si sia sentito
effettivamente minacciato in modo pesante e come al contempo AP 1 abbia agito
con l'intenzione di incutere spavento e creare insicurezza nell'accusatore
privato, la giudice di prime cure ha ritenuto sussistere entrambi gli elementi
– oggettivo e soggettivo – costitutivi del reato di minaccia (sentenza
impugnata, pag. 4-5, consid. 5.2, 5.3 e 5.4.).
Da
qui la condanna.
Appello
9. La
dichiarazione d'appello è introdotta da un breve accenno alle annose
problematiche famigliari e giudiziarie che vedono coinvolto AP 1. Trattasi, a
suo dire, di "veri e propri atti persecutori" messi in atto
nei suoi confronti da sua moglie __________ e da suo suocero dr. PC 1. Sullo
sfondo, egli non manca di collocare la figura dell'avv. __________, sul quale
adombra il sospetto di essere l'ispiratore di tali atti, il suggeritore delle
false accuse promosse dalla famiglia PC 1 nei suoi confronti.
a) Ciò
detto, l'appellante formula le sue contestazioni alla sentenza del 6 dicembre
2012 della giudice della Pretura penale.
In
linea con le dichiarazioni già rese in polizia, AP 1 contesta recisamente di
aver proferito la frase incriminata, pur dichiarandosi consapevole che
l'espressione "le faremo la festa a lei in orizzontale" è
oggettivamente idonea a incutere timore nel destinatario.
Al
dibattimento d'appello egli ha ribadito di non aver mai pronunciato la frase
incriminata, attribuitagli grazie al concorso probatorio delle testimonianze
inattendibili del dr. PC 1. A sostegno della sua posizione egli ha prodotto un
riassunto difensivo con allegata una documentazione che proverebbe le trame
ordite dalla moglie e da suo suocero nei suoi confronti, con l'apporto degli
esperti e maligni suggerimenti dell'avv. __________. Si tratta,
prevalentemente, di corrispondenze e decisioni civili e penali, ticinesi e
francesi, in parte già note, che nulla aggiungono ai fini dell'accertamento dei
fatti. Questo perché l'appellante difficilmente riesce a focalizzare l'oggetto
della procedura (in concreto limitato alla minaccia nei confronti dell'avv. __________)
e a disgiungerlo dalle sue vicende personali e familiari, con la conseguenza
che non di rado si trova ad argomentare fuori tema, come ancora ripetutamente
avvenuto al dibattimento.
b) AP
1 contesta recisamente che la testimonianza del dr. PC 1 possa costituire una
valida prova del fatto addebitatogli, avendo il teste qualità di parte nelle
procedure che lo vedono opposto a lui. Le dichiarazioni del dr. PC 1 sarebbero,
inoltre, viziate da falsità, come ad esempio la risposta data alla polizia in
occasione del verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2011, ove gli si chiedeva
se avesse un legame ai sensi dell'art. 168 CP con l'imputato. Stante il
rapporto suocero/genero, l'appellante ravvede una falsa dichiarazione nella
risposta negativa data dal dr. PC 1.
La
risposta era invece conforme a verità, ritenuto che tra i legami personali
elencati all'art. 168 CP non rientra il rapporto tra suocero e genero. La
questione non riveste comunque particolare rilevanza, se non nella misura in
cui al dr. PC 1 non può essere addebitata una falsa dichiarazione. A ben
vedere, infatti, la risposta data dal teste non era atta in alcun modo a
incidere sull'accertamento dei fatti.
c) Nel
seguito, l'appellante si diffonde sulle contraddizioni che avrebbero
caratterizzato le deposizioni del dr. PC 1, relativamente alla presenza, o
meno, del pretore __________, e dell'avv. __________ (suo patrocinatore di
allora) al momento in cui AP 1 avrebbe proferito l'espressione minacciosa.
Egli
si richiama al verbale di polizia del 27 luglio 2011, ove il dr. PC 1 aveva
dichiarato di aver sentito la minaccia in modo chiaro "anche alla
presenza del pretore __________ " (atti del ministero pubblico, inc.
DA 1103/2011, doc. 4), evidenziando come ciò si contraddica con le successive
dichiarazioni del 6 dicembre 2012 rese davanti alla giudice della Pretura
penale, secondo cui al momento in cui il AP 1 si era alzato gridando "la
frase della festa in orizzontale", il pretore non era presente, poiché
uscito a fare delle fotocopie (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag.
29).
Un
ulteriore segno di inaffidabilità deriverebbe, sempre stando all'appellante,
dal raffronto tra il verbale dell'udienza del 5 luglio 2011, che non menziona
la presenza né risulta firmato dall'avv. __________, e l'affermazione del dr. PC
1 "l'avv. __________ era presente", fatta davanti alla giudice
della Pretura penale (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).
L'appellante
tiene poi a menzionare le diversità semantiche lessicali, tra
l'affermazione "AP 1 si è alzato ed ha gridato all'avv. __________ la
frase della festa in orizzontale", fatta dal dr. PC 1 in Pretura
penale, con quella riportata in querela: "le faremo la festa a lei in
orizzontale".
Concludendone
che alla testimonianza del dr. PC 1 non può essere dato credito. Da qui la
richiesta di proscioglimento.
10. Le
accuse di falsità, che l'appellante pretende dedurre dalle situazioni enunciate,
in realtà non fondano – come egli invece vorrebbe – un giudizio di
inattendibilità delle deposizioni rese dal dr. PC 1 davanti alla polizia e alla
giudice della Pretura penale, in merito all'espressione minacciosa incriminata.
a) Intanto,
come visto, egli esordisce con un'accusa di falsità, come visto rivelatasi
infondata (sopra, consid. 9b).
b) Per
il rimanente, che l'avv. __________ non fosse presente all'udienza del 5 luglio
2011 è evidente: la sua presenza non è menzionata a verbale, manca la sua firma
e l’attestazione di consegna in mani sue del verbale al termine dell'udienza.
La posizione di AP 1 (in quella procedura, istante) non è stata verbalizzata ma
sostituita con l'annessione a verbale di un suo personale riassunto scritto,
segno evidente dell'assenza del patrocinatore.
A
mente dell'appellante, il dr. PC 1 avrebbe dichiarato che l'avv. __________
era, invece, presente all'udienza, "quasi a voler dimostrare falsamente
di essersi avvalso della presenza dell'avv. __________, per giustificare che
lui si sarebbe avvalso di testimoni attendibili (…), ma avvalendosi di un
testimone che non era presente il Dott. PC 1 dimostra solo un'altra falsità,
che lascia intravedere quali fossero le sue/loro intenzioni"
(dichiarazione d'appello, pag. 4). Il ragionamento è decisamente contorto.
Sulla questione della frase incriminata, infatti, il dr. PC 1 non aveva alcuna
necessità di difendersi e quindi di avvalersi di testimoni, attendibili o meno.
Qualora avesse inteso, invece, danneggiare l'inviso genero, ci si dovrebbe
chiedere quale interesse avrebbe avuto ad indicare la presenza di un testimone,
che oltre a difendere interessi contrari ai suoi, nulla avrebbe potuto riferire
sugli accadimenti di un'udienza alla quale non aveva presenziato. Questo per
concluderne che, segnalando la presenza del legale di controparte, il dr. PC 1
possa essersi confuso con un'altra udienza (delle molteplici che lo hanno visto
opposto al genero) o, più semplicemente, che abbia espresso un ricordo
distorto, su un aspetto che ai suoi occhi rivestiva un'importanza secondaria
rispetto al tema focale dell'interrogatorio, incentrato sull’intimidazione
rivolta al suo legale avv. __________.
c) Lo
stesso dicasi per la dichiarazione del dr. PC 1, fatta davanti alla giudice
della Pretura penale, secondo cui al momento della frase incriminata il pretore
__________ si era assentato per fare delle fotocopie (verbale primo processo,
06.12.2012, pag. 2, in fondo). Che nel momento topico il pretore fosse in aula
è praticamente certo: lo sostiene l’appellante, lo lascia intendere chiaramente
l’accusatore privato nella querela (pag. 1 ultima frase), e soprattutto lo
conferma lo stesso dr. PC 1 nel suo primo interrogatorio: “Questa minaccia
l’ho sentita in modo chiaro e netto anche in presenza del pretore __________”
(atti del ministero pubblico inc. DA 1103/2011, doc. 4,verbale di polizia 27
luglio 2011, pag. 3).
Evidentemente
le sue dichiarazioni si contraddicono. Ma ciò non significa, né vi è prova, che
egli abbia deliberatamente inteso costruire una falsa dichiarazione, al punto da
poter ragionevolmente concludere – come fa l’appellante – sulla sua
inaffidabilità sul piano probatorio. Non va dimenticato, del resto, che al
momento delle sue dichiarazioni in Pretura penale il dr. PC 1 aveva 78 anni e
mezzo, un’età che giustifica qualche svarione di memoria, oltre al fatto,
tutt'altro che irrilevante, che in quell’audizione egli era sentito come
imputato, quindi – al pari di AP 1 – con facoltà di non rispondere, di non
collaborare e anche di non dire la verità (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP).
d) Per
quanto precede, questa Corte ritiene che non sussistono ragioni specifiche per
ritenere prive di forza probatoria le dichiarazioni del dr. PC 1 che, in modo
lineare e costante, ha sempre sostenuto di aver sentito AP 1, al termine
dell’udienza del 5 luglio 2011, rivolgersi all’avv. __________ con
l’espressione incriminata.
11. Gli
atti non fanno mistero del sentimento di avversione che anima AP 1, non solo
nei confronti di suo suocero, ma anche del suo (ex) patrocinatore.
Già
si è ricordato dell’espressione “legale faccendiere” utilizzata
dall’appellante nei confronti dell'avv. __________ (sopra, consid. 6).
Inoltre,
lo stesso AP 1, parlando degli atti persecutori di cui sarebbe vittima, tiene a
soggiungere che “forse nemmeno mi meraviglierebbe se si dovesse in seguito
riscontrare di essere stati progettati proprio dal loro stesso Patrocinatore
Avv. __________” (dichiarazione d’appello, pag. 2).
Altrettanto
emblematiche le espressioni di biasimo usate al primo processo per definire
l'avv. __________, personaggio che agirebbe per arrecargli danno "nel
modo più spregiudicato", abbandonandosi a "falsità durante le
udienze" (verbale primo processo, 06.12.2012, pag. 1). Anche nella sua
difesa scritta d'appello egli non manca di attestare il proprio livore nei
confronti dell'accusatore privato. Qualche esempio: "l'avv. __________
che si reputa invincibile e infallibile, quando invece dai suoi scritti si
deducono innumerevoli falsità che lasciano intravedere un'attitudine
persecutoria nei miei confronti basate su sole falsità che dichiarate per
iscritto dallo stesso avrebbero avuto come obiettivo di annientare la mia
persona" (pag. 2) (…), oppure "quindi l'avv. __________
sembrerebbe che è solo capace a scrivere bugie sempre nel senso che meglio a
lui fa comodo, per proteggere i suoi amici patrocinati" (pag. 3). E
ancora: "il grado di falsità più alto raggiunto dall'avv. __________ …"
(pag. 3) (…), così come "lo stato confusionale dell'avv. __________ non
mi ha permesso…" (pag. 3).
Ma
vi è anche l’episodio, narrato in querela e confermato dal dr. PC 1 (sopra,
consid. 7b), dello spintone dato all’avv. __________ sulle scale, all’uscita di
un’udienza tenutasi presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di __________.
Nella
sua querela l’avv. __________ rievoca, poi, anche un'altra circostanza, ove,
sempre all’uscita di un’udienza (ancora in Pretura), AP 1 avrebbe tentato di
mettergli le mani addosso.
Gli
atti fanno stato, infine, di un precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Locarno fatto spiccare da AP 1 nei confronti dell’avv. __________ per l’incasso
di fr. 13'649.–, oltre accessori (doc. prodotti dall’avv. __________ al primo
dibattimento). Ancorché non ne sia noto l'esito, anche questa procedura
esecutiva evidenzia la propensione di AP 1 a rivolgersi all’avv. __________ in
toni e modi aggressivi, ciò che indizia la condotta imputatagli.
12. Carattere
indiziante va, infine, attribuito alla circostanza che AP 1 non è nuovo all’uso
della minaccia. Infatti, è agli atti un decreto d’accusa n. 5473/2009 dell'11
agosto 2009 che contempla una serie di reati commessi da AP 1, tra cui quello
di minaccia, risalente al 21 maggio 2009, nei confronti del dr. PC 1 (sopra,
consid. 3; incarto MP annesso all’inc. della Pretura penale 81.2011.96, doc.
3).
13. Dopo
attento esame di tutte le circostanze (sopra, consid. da 9 a 12), questa Corte ritiene accertato che AP 1, il 5 luglio 2011, al termine di un’udienza tenutasi
davanti al pretore della giurisdizione di Locarno-Città, si è rivolto all’avv. __________
i con l’espressione “le faremo la festa a lei in orizzontale”.
Minaccia
14. L’art. 180 cpv. 1 CP
commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando
grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per
minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato,
l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve
esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).
a) È grave la minaccia
oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio
rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve
essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima,
ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005,
consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse,
3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto,
considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe
percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP, n.
19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19,
consid. 3a con richiamo).
È, poi, necessario – per l’applicazione dell’art. 180 CP – che la
messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece,
necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua
minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV
128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4;
Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra
2008, pag. 401).
La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti
concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un
intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La minaccia può anche
risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n.
8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).
b) Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo
destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che
egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che
il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del
minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è
sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima
senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima
(Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).
Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere
illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato
dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal
Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op.
cit., ad art. 180 CP, n. 11).
c) Dal
punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale.
Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla
vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale
effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy,
in Basler Kommentar, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180
CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).
15. Non fa dubbio che la frase “le faremo la
festa a lei in orizzontale” è oggettivamente idonea a costituire una grave
minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Evocativa di tipiche intimidazioni di
stampo mafioso, essa non lascia spazio ad interpretazioni, palesandosi,
d'acchito e inequivocabilmente, come minaccia di morte o quantomeno di
pregiudizio rilevante.
Come
rettamente osservato nel primo giudizio, la minaccia allude, preannunciandolo,
ad un evento illecito e come tale anch'essa adempie, dunque, al requisito del
carattere illecito (sentenza impugnata, pag. 4, consid 5.2; Hurtado Pozo, ibidem;
Corboz, ibidem).
E
la minaccia è tanto più grave, se si tiene conto che in concreto l'espressione
incriminata è stata proferita in un contesto litigioso, permeato da un'acredine
non sopita, ancora ben percettibile al dibattimento d'appello.
Concretamente,
alla realizzazione del reato concorre pure il risultato della frase minacciosa.
L'accusatore privato avv. __________ ha dichiarato in querela di sentirsi
pesantemente minacciato, chiedendo addirittura protezione da parte
dell'autorità (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1). Egli è
quindi stato turbato dalla minaccia. Sentimento, ribadito davanti alla giudice
della pretura penale, ove ha parlato di "una grave minaccia nei suoi
confronti che l'ha spaventato parecchio" (verbale primo dibattimento,
06.12.2012, pag. 5), e che persiste tutt'ora, come egli ha tenuto a
sottolineare ancora al dibattimento d'appello, ricordando di aver rinunciato al
patrocinio del dr. PC 1 proprio in funzione delle persistenti intimidazioni
provenienti dall'appellante, culminate nella frase minacciosa del 5 luglio
2011, che lo ha fatto seriamente temere per la sua incolumità.
Questa
Corte nemmeno ha dubbi, quanto alla realizzazione dell'elemento soggettivo del
reato, essendo palese che AP 1 si è rivolto all'avv. __________ con una frase
incisiva e fortemente allusiva, tanto breve, quanto densa di grave minaccia,
nell'intento di incutergli timore e insicurezza.
L'appello
dev'essere di conseguenza respinto.
Colpa
e commisurazione della pena
16. L'appellante
non solleva specifiche contestazioni sulla pena applicata dalla prima giudice.
Essendogli imputabile, come già sottolineato dalla prima giudice, una condotta
riprovevole, specie poiché rivolta ad un professionista che stava solo
svolgendo il proprio lavoro, tenuto conto, inoltre della recidiva specifica
(sopra, consid. 3 in fine), la sua colpa dev'essere considerata perlomeno
medio/grave.
Al
punto da fare apparire sin troppo mite la pena inflitta dalla prima giudice,
che tuttavia questa Corte non può inasprire, ostandovi il divieto della reformatio
in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).
Va
perciò confermata la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.–
cadauna, per complessivi fr. 3'600.–, unitamente ad una multa aggiuntiva di fr.
700.– (contenuta nei limiti fissati in DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4), inflitta
dalla prima giudice.
In
particolare, per quanto attiene all'ammontare della singola aliquota, si
ricorda che la giudice della Pretura penale si era basata sui dati fiscali
validi per l'imposta cantonale 2009 dai quali risultava che AP 1 percepiva una
rendita AI di fr. 2'736.– annui, oltre ad una non meglio precisata rendita
vitalizia di fr. 16'512.– annui, nonché un reddito raggruppato di fr. 63'005.–
annui, complessivamente, quindi, fr. 82'253.–, pari a fr. 6'854.– mensili.
Dati
che non differivano di molto rispetto a quanto dichiarato dall'imputato al
primo dibattimento (reddito imponibile di fr. 80'000.– e imposte per fr.
4'000.– all'anno: verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).
Tenuto
conto della deduzione forfetaria del 25% per cassa malati e imposte, nonché di
quella del 15% per il primo figlio e del 12,5% per il secondo figlio, si
ottiene un'aliquota giornaliera di fr. 120.–, così come rettamente calcolato
dalla prima giudice.
Per
finire, anche la sospensione condizionale della pena, così come il periodo di
prova di 3 anni pronunciati dalla prima giudice vanno confermati, in ossequio
al divieto della reformatio in peius.
Oneri
processuali
17. Visto
l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.
950.–, seguendo la soccombenza sono posti a carico dell'appellante.
Ugual
sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi
motivi
Visti gli
art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg,. 398 e segg., 403
cpv. 1 lett. c e cpv. 3, 405, 408, 422 e segg. CPP;
12,
34, 42 cpv. 1 e 4, 47, 50, 106, 180 CP;
nonché sulle spese
e indennità gli art. 428 CPP,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i punti
2, 3.4, 3.5 e 4. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in
giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore
colpevole di minaccia per avere, in data 5 luglio 2011, a __________, al termine di un’udienza in Pretura, proferendo la frase “le faremo la festa a
lei in orizzontale”, incusso spavento o timore a __________.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.– (centoventi) cadauna, per un
totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento);
1.2.2. alla multa di fr. 700.–
(settecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (novecentocinquanta) per il
procedimento di primo grado.
Considerandi
2.
L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
3.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.–
- altri disborsi fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico di AP 1.
4.
Intimazione a:
5.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.