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Decisione

17.2013.138

Infrazione alle norme della circolazione stradale per non avere osservato gli ordini di un agente prosegur e per avere inosservato il segnale "divieto di circolazione", oltrepassato la doppia linea di

20 gennaio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i sistemi di sicurezza da questa messi in atto per far fronte a una situazione

di emergenza del traffico.

4. In fatto risulta dalle dichiarazioni concordi dell’appellante e

dell’agente di sicurezza che:

- sabato

18 agosto 2012 l’appellante è giunto con la sua auto all’entrata autostradale

di Airolo, all’altezza della biforcazione nelle due direzioni sud e nord;

- a

causa del forte traffico vacanziero l’entrata dell’autostrada in direzione nord

era bloccata mediante numerose segnalazioni - frecce, coni di delimitazione e

segnale di divieto - e infine l’automobile degli agenti Prosegur parcheggiata

trasversalmente allo scopo di sbarrare la carreggiata (verbale di audizione del

teste __________ 14 maggio 2013; verbale di interrogatorio dell’imputato 14

maggio 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012);

- AP

1 ha fermato l’auto, è sceso e ha spiegato agli agenti di avere un problema al

veicolo e ha chiesto il permesso di poter eccezionalmente entrare in autostrada

in direzione nord;

- gli

agenti hanno comunicato all’appellante che ciò non era possibile e, poi, vista

l’insistenza di AP 1 gli hanno fornito il numero della centrale di Camorino e

suggerito di provare a telefonare per domandare l’autorizzazione (verbale di

audizione del teste __________ 14 maggio 2013; osservazioni imputato 18

settembre 2012), ciò che l’appellante ha fatto;

- dopo

una lunga conversazione con la centrale – sul cui contenuto l’appellante ha in

un primo tempo mentito (verbale interrogatorio persona informata sui fatti __________

19 agosto 2012) – ad AP 1 è stata definitivamente negata l’autorizzazione al

transito (verbale di dibattimento, dichiarazioni del difensore 14 maggio 2013;

verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013; osservazioni imputato

18 settembre 2012);

- AP

1 a questo punto è rientrato in auto e ha atteso nel veicolo fermo;

- dopo

circa una decina di minuti egli ha avviato il motore ed è ripartito (motivazione

d’appello 18 settembre 2013; verbale di dibattimento, dichiarazioni del

difensore 14 maggio 2013; verbale di audizione del teste __________ 14 maggio

2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012; verbale interrogatorio persona

informata sui fatti __________ 19 agosto 2012);

- quando

già il veicolo era in movimento l’agente di sicurezza ha effettuato un breve

gesto negativo a ribadire il divieto di transito, tuttavia AP 1 ha proseguito

la sua marcia oltre il blocco (motivazione d’appello 18 settembre 2013;

osservazioni imputato 18 settembre 2012).

5. AP 1 ha sostenuto di aver visto che il transito veniva

autorizzato ad una vettura con targhe ticinesi e di avere pensato che l’assenso

valesse anche per lui.

L’agente Prosegur

ha spiegato che le direttive che avevano ricevuto dalla polizia erano quelle di

vietare il passaggio a tutti i veicoli non immatricolati in Ticino; egli

tuttavia non è stato in grado di riferire se prima del passaggio di AP 1 un’auto

targata Ticino era stata effettivamente autorizzata a proseguire in direzione

nord (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013). Ad ogni modo

la questione è del tutto irrilevante per la posizione dell’appellante. Se anche

ciò fosse successo, infatti, il permesso sarebbe stato concesso a tale veicolo

e non a AP 1, al quale invece il transito era stato espressamente e

ripetutamente negato.

6. L’appellante motiva poi il fatto di non essersi fermato, una volta

partito, poiché l’agente gli avrebbe mostrato i pugni chiusi con i pollici

verso l’alto in segno di “okay”:

“ Ho messo la mia auto pesante in movimento. Il guardiano strinse i

pugni all’altezza del petto e puntò il pollice in su, rise e agitò le dita.”

(opposizione al decreto di accusa 6 novembre 2012)

“ Ich setzte meinen Wagen mit dem schweren Schiffsanhänger in

Bewegung. Der Wachtmann machte eine kurz verneinende Geste, bevor ich aber zum

Stoppen reagieren konnte, ballte er auf Brusthöhe beide Fäuste und zeigte mit

den Daumen nach oben, lachte und winkte dann mit den Fingern.” (osservazioni 18 settembre 2012)

L’agente Prosegur

non ricorda con precisione questa circostanza, ma non la esclude, spiegando

che, qualora sia stato fatto, tale gesto era da intendersi come un’espressione

ironica di dissenso per l’iniziativa dell’appellante di proseguire nonostante

il divieto (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013).

7. A prescindere dal significato che l’agente ha attribuito alla

gestualità che l’appellante chiama a giustificazione del suo agire, AP 1 non

poteva ragionevolmente interpretarla come un’autorizzazione

a procedere. E ciò non solo a fronte della gestualità stessa, non conforme a quella

usuale degli agenti preposti alla regolazione del traffico, ma anche per il

momento in cui è giunta, e meglio dopo ripetuti e più volte confermati rifiuti

e dopo che AP 1 già si era messo in moto.

Il cenno

dell’agente, invero, non corrisponde affatto alla segnalazione usuale di “via

libera” operata dagli agenti che regolano il traffico. Questi, per indicare il

permesso di procedere, muovono gli avambracci avanti e indietro, mantenendo la

mano aperta (cenno di approccio, art. 66 cpv. 1 lett. d OSStr). L’appellante si

duole che i pugni e i pollici alzati siano un segno internazionale di “okay”,

ma non considera che la polizia applica una precisa segnalazione regolata dalla

legge (art. 66 OSStr), che i conducenti in possesso del permesso di condurre

devono conoscere. Di conseguenza, il segnale inconsueto effettuato in concreto,

unito alle altre azioni dell’agente, confermate dallo stesso CO 1, e meglio il

precedente gesto negativo e, in seguito quando ormai il veicolo era già stato

messo in moto, la risata, denotano chiaramente che l’appellante non poteva

seriamente intendervi un via libera.

Considerandi

inoltre tutte le circostanze del caso non si può che giungere alla medesima

conclusione. Il divieto di transito era stato espresso a più riprese: dapprima

dalla segnalazione apposta sulla carreggiata, poi dal chiaro rifiuto verbale

degli agenti, in seguito confermato anche dal lungo colloquio telefonico con la

centrale, e infine dall’ulteriore cenno negativo, quando AP 1 aveva manifestato

la sua intenzione di proseguire, avviando il veicolo. L’appellante era

consapevole del fatto che non gli era stata concessa alcuna eccezione. Egli

stesso, infatti, riporta e sottolinea le parole dell’agente:

“ al termine della telefonata abbiamo detto al signor AP 1, che

l’autorizzazione non era stata concessa e gli abbiamo comunicato che per noi

poteva anche restare lì dov’era” (motivazione d’appello 18 settembre

2013, sottolineatura a opera dell’appellante)

AP 1,

dunque, non era stato assolutamente autorizzato a proseguire ed egli lo sapeva.

Quand’anche, per

denegata ipotesi, il gesto in questione avesse potuto far sorgere un dubbio al

conducente, resta comunque il fatto che egli avrebbe dovuto attendere un chiaro

e definitivo segnale di via libera, prima di prendere l’iniziativa di avviarsi.

Precisamente, dopo un segnale di arresto da parte della polizia, il conducente

deve attendere una chiara segnalazione a procedere, e in presenza di segnali

poco comprensibili o simili dubbi, il conducente non può continuare il transito

(Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zürich/St. Gallen

2011, ad art. 27 LCStr n. 16; Weissenberger, op. cit., ad art. 90 n. 16; STF

6P.62/2004 del 28 luglio 2004, consid. 2.2). Egli invece, come l’appellante

medesimo ammette e sottolinea, aveva messo in moto il suo veicolo prima ancora

di ricevere qualsivoglia cenno indirizzato a lui:

“ Confermo di nuovo, quando già guidavo, era un breve gesto di

diniego di agente di sicurezza, ma ancora prima di una possibilità a reagire

per frenare, lui strinse i due pugni all’altezza del petto e puntò i pollici in

su!” (motivazione d’appello 18 settembre 2013,

sottolineature ad opera dell’appellante).

In

definitiva quindi, dopo chiare e ripetute indicazioni negative e di fatto alcun

segnale positivo diretto a lui, AP 1 si è messo in moto. È seguito un cenno di fermata da parte dell’agente e, quando non era

più possibile far arrestare il veicolo, l’atto di scherno con i pollici

sollevati. Pertanto il gesto, che a mente

dell’appellante giustificherebbe il suo transito, ma che nessuno in buona fede

avrebbe potuto intendere come un serio “via libera”, è in realtà avvenuto dopo

che AP 1 si era già messo in moto, contravvenendo così alle chiare segnalazioni

e indicazioni di divieto.

La

censura dell’appellante non regge e va respinta. AP 1 ha di conseguenza

commesso un’infrazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr in combinato

disposto con gli artt. 27 cpv. 1 LCStr, 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a

OSStr, per non avere osservato gli ordini di un ausiliario di polizia e neppure

il segnale “divieto di circolazione” e per avere oltrepassato la doppia linea

di sicurezza e circolato su una strada chiusa al traffico.

8.

Pertanto,

deve essere confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Di conseguenza egli deve essere sanzionato

con una multa.

9.

Da

ultimo AP 1 fa richiesta di essere esentato dal pagamento della tassa di

giustizia e delle spese. A norma dell’art. 425 CPP, l’autorità penale può

dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della

situazione economica della persona, ridurle o condonarle. Il testo legale

vincola le possibilità di dilazione, riduzione o condono alla situazione

economica della persona tenuta a rifondere le spese (Mini, in Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 425, n. 2, pag. 785).

Nel caso di specie l’appellante non giustifica in alcun modo la sua richiesta e

nemmeno dimostra la precarietà della sua situazione economica. La richiesta va

quindi respinta.

10.

Quanto

alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si

osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta

all’appellante dal presidente della Pretura penale. Essa – oltre a situarsi

ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) – è

certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e

106.

cpv. 3 CP.

11.

Visto

quanto precede, l’appello è integralmente respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

3, 27

cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr

18 cpv.

1, 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr,

47 e

segg, 106 CP,

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione

per non avere, il 18 agosto 2012 ad Airolo, alla guida del veicolo, osservato

gli ordini di un ausiliario di polizia e, dopo aver inosservato il segnale

indicante “divieto di circolazione”, avere oltrepassato la doppia linea di

sicurezza per raggirare uno sbarramento posto per bloccare la circolazione e

circolato su una corsia chiusa al transito dei veicoli.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).

1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 760.-

sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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