17.2013.139
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16 ottobre 2014Italiano62 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.139
Locarno
16 ottobre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 22 maggio 2013 da
AP 1,
rappr. dall’avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 maggio
2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24
giugno 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 10 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto d’accusa n. 1293/2011
dell’11 aprile 2011, emanato in esito al procedimento penale avviato su querele
20 settembre 2006 di ACPR 1, 6 marzo 2007 di ACPR 2 e 13 aprile 2010 di
entrambe queste società (inc. 2006.8569: AI 5 e 8; inc. 2010.3012 AI 1), il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
danneggiamento
per avere, il 2 aprile 2010, a __________, intenzionalmente danneggiato e reso inservibili dei pannelli in cartone di
proprietà di ACPR 2 rompendoli ed asportandoli dalle vetrate del primo piano dello
stabile ubicato al mapp. __________;
violazione di domicilio
(ripetuta)
per essersi, nel mese di
settembre 2006, a __________ introdotto assieme a suoi collaboratori,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, sul tetto dello stabile ubicato
al mapp. ____________________ mediante una scala esterna al fine di posare uno
striscione recante la scritta pubblicitaria “__________”;
per essersi, il 2 aprile 2010, a __________, introdotto assieme a suoi collaboratori, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, al primo piano dello stabile ubicato al mapp. __________,
in locazione a ACPR 2 ed in fase di ristrutturazione, benché avesse ricevuto
l’ordine di non accedervi da parte di __________, responsabile della
manutenzione degli stabili di ACPR 2.
Il procuratore pubblico ha,
pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 2'800.-
(corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna), nonché alla
multa di fr. 600.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
L’imputato ha sollevato
tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti.
- dopo il
dibattimento, con sentenza del 17 maggio 2013, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto
d’accusa. In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 1 alla pena
pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di
fr. 2'100.- (riducendo da 20 a 15 le aliquote giornaliere di fr. 140.- ciascuna
proposte dal PP) ed alla multa di fr. 500.- (mitigando di fr. 100.- quella
proposta dal PP).
Il primo giudice ha,
inoltre, condannato l’imputato al pagamento degli oneri processuali per
complessivi fr. 900.-.
preso atto che contro la sentenza della Pretura
penale AP 1 ha presentato annuncio di appello, che ha poi confermato, dopo
avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione
d’appello 10 luglio 2013.
L’imputato, nel suo
gravame, ha precisato di impugnare l’intera sentenza ed ha chiesto di essere
prosciolto da ogni accusa. Egli ha, inoltre, postulato che le tasse e le spese
di prima sede nonché gli oneri processuali di appello siano posti a carico
dello Stato, protestando le ripetibili per entrambe le sedi. L’appellante ha,
infine, domandato che lo Stato gli corrisponda un indennizzo per le spese
sostenute, per il danno economico e per la riparazione del torto morale, che si
è riservato di quantificare al termine della procedura di appello.
AP 1, contestualmente alla
dichiarazione di appello, ha formulato un’istanza probatoria che è stata
integralmente respinta con decreto 13 giugno 2014 (doc. CARP VI).
esperito il pubblico dibattimento il
30 settembre 2014, durante il quale ACPR 2 e ACPR 1 hanno chiesto la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza 17 maggio 2013 della Pretura penale,
mentre AP 1 ha ribadito la richiesta di assoluzione da ogni imputazione, non
avanzando tuttavia più alcuna pretesa d’indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.
considerato
Potere cognitivo della
Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi
casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha precisato che,
nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere
a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è
nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di
sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,
sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale
formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in
maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP,
conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla
giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli
viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n.
24, pag. 49; ad art 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire
romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603;
Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e
seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo
il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit., ad
art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n.
4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010
inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744,
pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245).
Avvio e risultanze
dell’inchiesta
3. Le imputazioni, di
cui al procedimento penale oggetto del presente appello, s’inseriscono in un
contesto di rapporti di locazione particolarmente conflittuali, che vede
opposti da un lato ACPR 1, __________ e ACPR 2, __________ e dall’altro
l’imputato AP 1 (cfr. documenti del contenzioso civile prodotti al dib. di
primo grado e al dibattimento d’appello; cfr verb. dib. d’appello pag. 4 e 5).
ACPR 1 è una società
immobiliare (INC.__________, estratto RC, AI 1, all. A) proprietaria della
particella __________ di __________, sezione __________, dal 1988 (MP INC.__________,
estratto RF, AI 1, all. B).
ACPR 2 (INC.__________,
estratto RC, AI 1, all. C) - proprietaria di ACPR 1 - è inquilina dal 2003 del
secondo piano e dal 2006 del primo piano dell’immobile di proprietà della ACPR
1.
__________ gestisce un
centro fitness e wellness al piano terreno del suddetto immobile che occupa
come conduttrice giusta contratto di locazione stipulato il 1° settembre 1999
con ACPR 1. Direttore di questa società è AP 1 (MP INC.__________, estratto RC,
AI 1, all. F).
Fatti del
settembre 2006
4. In data 20 settembre
2006, ACPR 1 ha querelato AP 1 per violazione di domicilio, in particolare, per
essersi tra il 16 ed il 18 settembre 2006, “abusivamente introdotto nei
locali dello stabile” (mapp. __________ di __________) di proprietà della querelante
per accedere al tetto sul quale ha posato un pannello pubblicitario della __________
(INC.__________, AI 1 e AI 5).
A sostegno della
sua querela, ACPR 1 ha prodotto agli atti 6 fotografie dell’insegna
pubblicitaria “10 anni di energia” “__________” ubicata sul tetto e sovrapposta
a quella della precedente inquilina, la discoteca __________ (MP __________,
AI 1).
5. In data 6 marzo 2007
la polizia ha sentito __________, presidente del CdA di ACPR 2. Nel corso
dell’interrogatorio, anche __________ ha sporto querela, per conto di ACPR 2,
contro ignoti per violazione di domicilio e danneggiamento ed ha dichiarato
quanto segue:
“ Il 18.09.2006
sul tetto dello stabile, precisamente sulla torretta tecnica dell’angolo sud
est dello stabile e sulle terrazze che danno verso la strada principale
apparvero degli striscioni con la scritta “__________” “__________”, questi
erano applicati sopra alle vecchie insegne del __________.
Chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel
frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la
nostra autorizzazione.
In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è dovuto
usare probabilmente una scala.
Purtroppo a mia conoscenza non vi sono testimoni che possano
permettere d’identificare la persona che ha fisicamente posato gli striscioni.
Evidente comunque che sono stati messi per il __________” (MP __________,
verbale PS __________ 06.03.2007, AI 8, pag. 2).
6. In seguito, la
procuratrice pubblica ha sentito il querelato AP 1 il quale, in merito ai
suddetti fatti, ha asserito che:
“ ADR. è
vero che nel corso del mese di settembre 2006 sulla torretta tecnica dello
stabile ACPR 1 e sulle terrazze che danno sulla strada principale sono apparsi
degli striscioni con la scritta “__________” “__________”. Questi striscioni li
abbiamo messi noi.
ADR. che penso che gli striscioni
sono stati posati dai miei impiegati su mio ordine che sono saliti sul tetto
dello stabile.
ADR. che una volta c’erano delle
barriere elettriche ma adesso le barriere non ci sono più e ci sono solo le
torri. Preciso che le barriere venivano usate dal __________ dopo le 23.00
poiché dopo quell’ora facevano posteggiare i clienti VIP in appositi spiazzi
protetti appunto dalle barriere.
ADR. che sarà 3 anni che le barriere
non vengono più utilizzate.
ADR. che per salire sul tetto si
utilizza una scala esterna. Non si deve passare da nessuno spazio chiuso. È da
10 anni che mettiamo questi striscioni e nessuno ci ha mai rimproverati.
A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che
una volta gli striscioni li mettevamo sulle ringhiere sul tetto. L’anno scorso
visto che la __________ non c’era già più li abbiamo messi sopra alle vecchie
insegne del __________.
ADR. che io non ho mai ricevuto una sola
lettera di reclamazione in tutti questi anni per la posa di striscioni. Solo lo
scorso anno abbiamo ricevuto un reclamo per scritto ed abbiamo provveduto
immediatamente a togliere gli striscioni. Tra l’altro uno degli striscioni è
stato tolto dalla ACPR 1 ed è stato buttato per terra e quindi si è anche
danneggiato.
Trovo tutto questo molto triste anche
perché io pago regolarmente una pigione abbastanza elevata.
A mio parere le presenti querele sono
strumentali e fatte unicamente per via delle diverse procedure civili in corso
in materia di locazione.
(INC.__________, verbale PP AP 1
23.05.2007, AI 10, pagg. 4-5)
7. In merito alla
posa di insegne pubblicitarie, la ACPR 1, per il tramite del proprio legale, ha
precisato che “__________non ha mai posato striscioni o insegne pubblicitarie
sulle torrette e locali tecnici della ACPR 1. Nemmeno avrebbero potuto farlo
poiché le insegne _________ avrebbero coperto quelle già esistenti della __________,
come poi in effetti avvenuto” (MP INC.__________, scritto 27.07.2007 avv. RAAP
1, AI 12, pag. 2).
Fatti del 2
aprile 2010
8. In data 13 aprile
2010, ACPR 1 e ACPR 2 hanno querelato AP 1 e ignoti per violazione di domicilio
e ripetuto danneggiamento, consumato e tentato.
Nella querela, con
costituzione di parte civile, si premette che sulle vetrate al primo piano
dell’edificio in discussione sono stati posti dei pannelli di protezione per
evitare che venissero danneggiate dai lavori di ristrutturazione in corso
d’opera. A mente delle querelanti, in sostanza, venerdì 2 aprile 2010, AP 1 con
due collaboratori, un operaio e una donna delle pulizie, sono entrati
indebitamente al primo piano nei locali in uso a ACPR 2 per staccare dalle
vetrate i pannelli di protezione. Sempre a detta delle querelanti, gli operai
spiegavano agli intrusi che non potevano né accedere a quei locali, né eseguire
lavori non autorizzati, ed intimavano loro di andarsene. Ciononostante, AP 1 ed
Fatti
i suoi collaboratori rimuovevano i pannelli posati sui vetri dello stabile al
primo piano, gettandoli a terra e li sostituivano con altri pannelli. La
querela è stata presentata contro AP 1 e ignoti per il reato di violazione di
domicilio, per quello di danneggiamento, in relazione al deterioramento dei
pannelli protettivi, e per tentato danneggiamento avendo la rimozione delle protezioni
dalle vetrate esposto i vetri a pericolo di danneggiamento a causa dei lavori
di ristrutturazione (MP INC.__________, AI 1).
9. Al riguardo, la
polizia ha sentito i seguenti testimoni.
a. __________,
amministratore della ACPR 1 (proprietaria dell’edificio), ha dichiarato:
“ Per
quanto a mia conoscenza, per evitare che i vetri dei locali avessero a subire
dei danni a seguito dei lavori di ristrutturazione, erano stati apposti degli
appositi pannelli da parte della ditta incaricata. Tutti i pannelli erano stati
apposti e si poteva quindi dare avvio ai lavori. II 02 aprile 2010 però AP 1 si
è presentato nei locali, accompagnato da altre persone (un collaboratore e una
donna delle pulizie) e ha iniziato a staccare i pannelli in questione. Voglio
precisare che AP 1, alcuni giorni prima del 02 aprile 2010 aveva chiesto a __________
se gli era possibile accedere ai noti locali. __________ si era rivolto ai suoi
superiori che gli avevano detto che AP 1 non poteva entrare nei locali del
primo piano. __________ ha quindi riferito a AP 1 del rifiuto della sua
richiesta di autorizzazione e quindi del divieto all'accesso ai locali. Questo
significa che AP 1 era perfettamente a conoscenza del fatto che gli era inibito
l'accesso ai locali in ristrutturazione. Ciò detto, il 02 aprile 2010 AP 1,
accompagnato dalle persone di cui sopra, è entrato nei locali in questione.
Rilevo che il giorno dei fatti pure gli operai presenti hanno chiesto a AP 1 di
lasciare i locali; almeno questo è quanto mi è stato riferito. Sempre gli
operai presenti hanno chiesto a AP 1 di astenersi da eventuali interventi senza
l'accordo della proprietaria o della locataria. lo non ho ricevuto alcuna
richiesta da AP 1 per un'eventuale autorizzazione; posso però aggiungere che il
02 aprile 2010 ho ricevuto una telefonata da parte del dottor __________ che,
giustamente arrabbiato, mi diceva che AP 1 era penetrato nei locali al primo
piano dell'immobile e che aveva rimosso (strappandoli) i pannelli di protezione
apposti ai vetri. Rilevo che AP 1 non solo si è permesso di accedere a dei
locali pur sapendo di non poterlo fare, ma ha anche danneggiato i pannelli
apposti alle finestre. Pannelli che dovevano proteggere i vetri da eventuali
danni dovuti ai lavori in corso. I pannelli originariamente apposti alle
finestre sono stati strappati e gettati a terra per cui alcuni sono
inutilizzabili. II che vuol dire che occorrerà procurarsi dei nuovi pannelli
per poi applicarli alle vetrate. AP 1, dopo aver strappato i pannelli applicati
alle finestre, ha provveduto ad applicare altri pannelli da lui procurati. Non
è dato sapere se i pannelli apposti da AP 1 raggiungono gli stessi scopi dei
pannelli applicati dalla ditta intervenuta su richiesta della locataria.
Infatti non si conoscono le proprietà di questi pannelli applicati da AP 1.
Rilevo anche che AP 1 non ha ricoperto tutte le vetrate per cui l'apposizione
dei pannelli era intercalata. Cosa che non permetteva la protezione che si
voleva invece dare alle vetrate. lo sono a conoscenza del fatto che la locataria
ha poi fatto rimuovere i pannelli apposti da AP 1. Osservo che se si è voluto
apporre tali pannelli vi era un motivo preciso: la protezione delle vetrate. AP
1, con il suo agire, ha messo in pericolo tali vetrate poiché non più protette
come dovuto” (MP INC.2010.3012, verbale PP __________ 07.05.2010, AI 5,
pag. 2).
b. __________,
responsabile della manutenzione degli stabili di ACPR 2 nella zona di __________,
segnatamente anche di quelli affittati dalla ACPR 1, ha affermato:
“ Durante
lo svolgimento dei lavori io ho avuto alcuni incontri con AP 1.
Ad esempio una volta egli si era lamentato per i rumori del cantiere e si era
trovata una soluzione. AP 1 mi ha anche chiesto se poteva pannellare le vetrate
dei locali al primo piano a sue spese; non mi ha spiegato i motivi di tale
richiesta. lo ho quindi chiesto ai miei superiori che mi hanno comunicato che
la cosa non entrava neanche in considerazione. Aggiungo che io avevo provveduto
ad una schermatura in cartoni a protezione delle vetrate; era questa schermatura
che AP 1 voleva asportare e poi sostituire. lo sono stato molto chiaro con AP 1
quando gli ho detto che non poteva procedere a pannellare le vetrate. lo sono
sicuro che lui ha ben compreso quello che gli ho detto. E' poi arrivato il
periodo pasquale e io sono andato a fare un controllo del cantiere il giorno di
martedì dopo la Pasquetta. A quel momento mi sono accorto che tutte le finestre
erano senza i cartoni che io avevo fatto apporre in precedenza come
schermatura. Ho quindi chiesto delucidazioni alla ditta incaricata dei lavori e
mi è stato risposto che il venerdì 02 aprile 2010 alcune persone del centro
wellness avevano smontato i cartoni. Mi è stato anche spiegato che gli operai
avevano intimato a queste persone di non continuare nello smontare ma di
attendere il martedì per prendere accordi con me o con l'architetto. Mi è anche
stato detto che era stato chiesto a queste persone di lasciare i locali ma
senza successo. Gli operai della ditta hanno quindi chiamato l'architetto che
ha ripetuto che i cartoni dovevano essere lasciati al loro posto sulle vetrate
e che quelle persone dovevano lasciare i locali. Proprio mentre l'architetto
era al telefono, le persone del centro wellness iniziavano a pannellare.
ADR che io non ho visto come sono stati apposti i pannelli poiché quando
sono arrivato sul cantiere gli stessi erano già stati fatti togliere dal mio
datore di lavoro. So che il mio diretto superiore ha scattato delle fotografie.
Ripeto ancora una volta che AP
1 era stato chiaramente informato del fatto che non poteva procedere a
pannellare le vetrate come pure del fatto che non poteva accedere ai locali nei
quali si svolgevano i lavori di rinnovamento.” (MP INC.2010.3012,
verbale PP __________ 07.05.2010, AI 6, pag. 1-2).
c. __________, operaio
presso la ditta __________ preposta alla manutenzione dei locali in
discussione, ha asserito:
“ Agli inizi di febbraio sono stato mandato su un cantiere a __________.
In pratica si doveva demolire l'interno dell'ex discoteca __________. Noi lavoravamo utilizzando trattori e paker.
Alle vetrate erano applicati dei cartoni. lo penso, ma é una mia idea, che
prima ACPR 2 avesse un magazzino e che i cartoni servissero ad impedire la
vista dall'esterno. Un giorno mentre stavamo lavorando è arrivato un uomo che
io non conosco personalmente ma che so
lavorare al __________.
Quest'uomo è entrato nei
locali e ha visto i cartoni attaccati alla vetrata
rotonda. Se ben ricordo il venerdì Santo, quando ACPR 2 era chiusa, quest'uomo
è arrivato e ha detto che i cartoni attaccati alle vetrate erano brutti da
vedere e che era sua intenzione cambiarli. lo gli ho detto che doveva chiedere
il permesso per fare una cosa di quel genere. L'uomo ha ribadito che avrebbe
provveduto a cambiare i cartoni e io gli ho chiesto nuovamente di attendere di
avere prima il permesso da chi di dovere. Infatti io non ho assolutamente la
competenza o il potere di prendere decisioni di questo genere. L'uomo, che mi
viene detto dovrebbe essere identificato in AP 1, alle mie obiezioni ha
risposto che avrebbe lo stesso provveduto a sostituire i cartoni. Così è che AP
1, un ragazzo che penso lavori per lui perché era vestito da palestra ed una
ragazza sono arrivati ed hanno pulito i vetri. In seguito hanno apposto dei
pannelli bianchi alle vetrate. Per ciò fare hanno impiegato circa due o tre
ore. Mentre il ragazzo stava terminando la sua opera è arrivato il mio titolare
che mi ha chiesto chi era quell'uomo. lo ho spiegato quello che era accaduto.
Considerandi
II mio titolare ha poi rintracciato qualcuno dell'ACPR 2. La settimana
successiva è poi arrivato un titolare dell'ACPR 2 che mi ha chiesto cos'era
successo e io ho nuovamente spiegato tutto. Questo titolare mi ha quindi
domandato di staccare i pannelli. Tolti due pannelli mi é stato chiesto di
cessare tale lavoro poiché prima dovevano essere scattate delle fotografie.
Eseguite le fotografie ho poi potuto riprendere a togliere i pannelli; li ho
tolti tutti.
ADR che io non ho detto a AP 1 di lasciare i locali. Gli avevo però detto
di chiedere il permesso prima di fare il lavoro di pannellatura delle vetrate.
Cosa che lui non ha fatto per quanto a mia conoscenza.
Adesso che mi ricordo AP 1
aveva detto di avere l'accordo di tale __________.
ADR che alcuni dei cartoni asportati da AP 1 erano ancora in discrete
condizioni mentre altri erano rotti e inservibili.
ADR che non mi è stato chiesto di mettere nuovi
cartoni alle vetrate. Queste sono ancora oggi completamente libere.” (MP INC.2010.3012,
verbale PP __________ 21.05.2010, AI 9, pagg. 1-2).
d. __________, muratore
alle dipendenze della ditta __________ preposta, come detto, alla manutenzione
dei locali in oggetto, ha esposto quanto segue:
“ Noi facevamo delle opere di demolizione. Mi ricordo che un giorno, che
doveva essere festivo per gli uffici visto che erano chiusi, è arrivato il
proprietario della palestra a dire che voleva togliere i cartoni apposti alle
vetrate e sostituirli con altro materiale. Mi viene detto che l'uomo è stato
identificato in AP 1. Come detto AP 1 voleva procedere a tale lavoro e da parte
nostra (mia e di __________) gli abbiamo detto di aspettare lunedì quando gli
uffici sarebbero stati aperti. AP 1 diceva anche di avere l'accordo di tale __________
e di averlo cercato senza trovarlo. Da parte nostra, proprio perché gli uffici
erano chiusi gli è stato chiesto nuovamente di attendere il lunedì. AP 1 non ha
però seguito quanto da noi dettogli ed ha per tanto iniziato a togliere i
cartoni dalle vetrate aiutato da un ragazzo e da una donna (che doveva essere
delle pulizie). lo non gli ho detto chiaro e tondo di andarsene ma gli ho detto
(sempre unitamente a __________) di aspettare il lunedì. I cartoni asportati da
AP 1 sono rimasti dove lui li aveva lasciati, vale a dire a terra. In pratica
li ha tolti, gettati a terra, e lasciati lì. Questi cartoni sono stati rotti
poiché strappati. A lui interessava mettere dei pannelli sulla parte inferiore
delle vetrate per una questione estetica legata alla palestra. Nel pomeriggio è
giunto anche il nostro titolare che ci ha chiesto chi aveva tolto i cartoni dalle
vetrate. Noi abbiamo spiegato l'accaduto ed il nostro titolare ha poi chiamato
il director dell'ACPR 2.
[…]
ADR che AP 1 ha fatto e
disfatto come se fosse casa sua e senza ascoltare quello che io o il mio
collega __________ gli dicevamo. Vale a dire di attendere sino a lunedì.” (MP INC.2010.3012,
verbale PP __________ 21.05.2010, AI 10, pagg. 1-2).
10.
Sentito dalla
procuratrice pubblica anche su questi fatti, AP 1 ha confermato di essere
entrato nel locale al primo piano dello stabile, ma ha ridimensionato le
proprie responsabilità precisando di avere proceduto alla posa dei pannelli
protettivi, a sue spese, con l’autorizzazione di __________. In
particolare, AP 1 ha dichiarato che:
“ E' vero che il 02 aprile 2010 sono entrato nel locale __________, che
presumo sia ora locato dalla ACPR 2, nel quale stavano lavorando degli operai.
Ora, voglio precisare che i
lavori in tale locale sono iniziati nel febbraio - marzo 2010 e che il cantiere
è ancora in essere. lo non ero stato avvisato dell'inizio dei lavori di
demolizione all'interno di tale locale che, in precedenza, era usato come
deposito dalla ACPR 2. Fatto sta che i lavori di demolizione richiedevano l'uso
di martelli pneumatici per cui io avevo discusso di tale cosa con il signor __________
ed anche con la ditta __________ per cui i lavori rumorosi venivano eseguiti
prima dell'apertura della palestra. Preciso anche che, circa un anno/un anno e
mezzo fa, io avevo chiesto al signor __________ di coprire le vetrate del
deposito ACPR 2. Questo perché dalle vetrate si potevano vedere cartoni sia
integri che rotti e dava un po' l'immagine di un locale abbandonato. Visto che
tale vista rovinava l’immagine del centro wellness, tale cosa era poi stata
eseguita. Nel corso dei lavori di quest'anno
buona parte di detti cartoni si sono rovinati e staccati e davano quindi una
nuova brutta immagine per il pubblico.
Ad
un certo momento sono iniziati dei lavori di demolizione di parti in cemento
proprio vicino alle vetrate più in basso. Io temevo per l'incolumità dei miei
clienti perché avevo paura che, martellando, un sasso potesse frantumare un
vetro i cui pezzi, cadendo in basso, potevano colpire chi passava sotto. Ho
quindi parlato con il signor __________ che mi ha detto che non poteva eseguire
un lavoro di pannellatura delle vetrate più in basso (vale a dire quelle a contatto con il pavimento) e
che mi aveva riferito che potevo farlo io a mie spese.
L'interrogante mi legge il verbale di interrogatorio di __________ da "... lo sono stato molto chiaro con AP 1 quando gli ho detto che non poteva procedere a pannellare le vetrate …”.
Ne
prendo atto, ma il signor
__________ si confonde con un'altra mia richiesta precedente che, in effetti,
aveva avuto una risposta negativa. Mi spiego: io avevo chiesto a __________ di
chiedere in direzione se era possibile applicare dei fogli adesivi bianchi su tutte le vetrate della parte rotonda, così
da poter tutelare l'immagine del centro wellness. Questo anche perché l'insegna del centro wellness
è proprio al di sotto delle vetrate (parte rotonda) per cui sembra che anche il
locale-deposito ACPR 2 ne faccia parte. Visto che il signor __________ mi ha
riferito che i fogli adesivi non si potevano mettere io non ho preso nessuna
iniziativa in merito. In seguito, __________ ha poi provveduto con la posa
dei cartoni di cui ho spiegato in precedenza.
Ritornando ai fatti di
querela, ribadisco che io avevo avuto il consenso di __________ per la posa di
pannelli protettivi per le vetrate in basso, questo a mie spese. Infatti, __________
mi aveva detto di non avere né tempo, né materiale per procedere alla copertura
da me desiderata.
Di conseguenza, il giorno 02
aprile 2010 sono entrato nel locale sopra il centro wellness, unitamente a __________
e __________ (del quale adesso mi
sfugge il cognome). Al mio arrivo in detto locale ho trovato due operai della
ditta __________ che non mi hanno detto che non potevo entrare. I due operai mi
hanno chiesto se io avevo un permesso per fare la pannellatura; gli stessi mi
hanno pure riferito che il loro capo non c'era per cui mi hanno,
effettivamente, chiesto di tornare il lunedì successivo. lo ho spiegato loro
che avevo il permesso di __________ e che non potevo fare il lavoro di
pannellatura il lunedì perché non avrei avuto personale a disposizione. Ho
quindi iniziato a togliere tutti i vecchi cartoni che erano apposti alla
vetrata, con __________ ed __________ abbiamo
pulito tutti i vetri e poi abbiamo posato i pannelli alle finestre in basso.
Questo proprio per proteggere le persone che transitano al di sotto della
vetrata da eventuali pezzi di vetro o altro che potevano cadere a seguito del
lavoro di demolizione della soletta in cemento. Da rilevare che i pannelli da
me posati sono di cartone compensato di spessore 5/6 mm che serviva proprio da
protezione.
Quando io entravo nel locale
in questione non pensavo assolutamente di fare una violazione di domicilio.
Questo perché io ero entrato anche in presenza del signor __________ allo scopo
di discutere dei lavori (rumore). Non potevo quindi pensare che entrando per
discutere con il signor __________ e/o con gli operai della ditta __________ o
entrando per la posa dei pannelli io commettevo una violazione di domicilio.
Voglio anche aggiungere che dopo questi fatti é stato detto agli operai della
ditta __________ che io non potevo più entrare in detto locale. Quando gli
operai della ditta __________ me lo hanno riferito, io non ho più messo piede
in detto spazio.
I cartoni da me asportati
erano già parzialmente staccati dalla vetrata oppure strappati. Anzi, preciso che
non si trattava di cartoni veri e propri, ma di carta leggermente più spessa di
quella usata per fare fotocopie. Preciso anche che tali fogli erano stati
fissati con del nastro adesivo e con i lavori si erano ancora più deteriorati a
causa della polvere. Io non ho mai pensato di danneggiare, asportandoli, cose
appartenenti ad altri. I fogli da me
asportati non fungevano certamente da protezione per le vetrate. Mi chiedo
come un foglio di carta, appeso con il nastro adesivo, possa proteggere una
vetrata nell'eventualità di un pezzo di cemento che si stacca durante i lavori
di demolizione. Anzi, i pannelli da me posati erano invece in grado di
proteggere le vetrate da eventuali pezzi di materiale che le potevano colpire.
Dirò di più: nel corso del tempo alcuni dei fogli applicati alle finestre si
erano staccati e non sono più stati rimessi. Il che vuol dire che non fungevano
da protezione delle vetrate. Come ho già detto in precedenza, tali fogli erano
stati messi dal signor __________, su mia espressa richiesta, allo scopo di non
permettere la vista di quanto depositato nel locale sopra il centro wellness.
Nel caso in cui non mi fossi preoccupato per l'incolumità delle persone, mi
sarei limitato a sostituire i fogli di carta (che si erano staccati) in luogo e
vece di acquistare e posare dei pannelli di cartone compensato.” (MP INC.2010.3012,
verbale PP AP 1 22.07.2010, AI 16, pagg. 1-3).
11.
A complemento
probatorio, dinanzi al magistrato inquirente sono comparsi:
a. __________, project
manager presso ACPR 2, preposto allo sgombero e allo smaltimento dell’arredo,
delle istallazioni e delle opere murarie nel cantiere ex __________, il quale
ha riferito dell’esistenza di un cartello indicante un divieto di accesso al
cantiere per le persone non autorizzate e che, su sua disposizione, __________,
precedentemente ai fatti in discussione, ha comunicato detto divieto a AP 1:
“ Quando AP 1 se n'è andato io ho detto a __________ di controllare più
spesso il cantiere perché non volevo che AP 1 ed i suoi tecnici penetrassero
nell'area del cantiere. Questo perché, in ogni caso, nel cantiere possono
entrare solo le persone autorizzate. Inoltre, nel caso particolare, non volevo
che un personaggio come AP 1 avesse accesso al cantiere e facesse ancora
sceneggiate davanti agli operai. Secondo me __________ ha riferito tale divieto
di accesso al cantiere a AP 1 e ai suoi tecnici. Di questo sono sicuro visto
che già in passato avevamo già avuto dei problemi con AP 1 per cui occorreva
essere chiari con lui.
ADR: che il cartello indicante il divieto all'accesso al
cantiere per le persone non autorizzate era stato regolarmente posto.
Per quel che mi ricordo doveva esserci un cartello segnalante il
divieto all'entrata "principale" del cantiere, vale a dire per la
parte esterna dove c'erano tutte le benne. Un secondo cartello era posto
all'entrata principale lato sud dello stabile stesso.
Voglio aggiungere che il 2 aprile 2010 sono stato contattato dalla
ditta __________, e meglio dal suo titolare, che mi riferiva che vi erano due
persone del __________ che erano
entrate nel cantiere volevano svolgere attività di mascheramento/pannellatura
sulle vetrate del locale in questione. Il titolare della __________ mi aveva
chiamato proprio per sapere se era stata rilasciata un'autorizzazione a queste
persone. lo ho risposto che assolutamente no; anzi ho chiesto di provvedere
all'allontanamento di quelle persone e quindi alla sospensione di qualsiasi
lavoro di pannellatura/mascheramento.
Il martedì mattina successivo, dato che era Pasqua, mi sono recato
in cantiere per verificare cos’era stato fatto. Al mio arrivo la
pannellatura/mascheramento era già stata asportata.
A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che __________ mi aveva
accennato al fatto che AP 1 voleva pannellare le vetrate. lo sono sicuro di
aver detto che quel lavoro lì non si doveva fare. Per quanto conosco io __________
posso andare sul sicuro dicendo che questo divieto era stato comunicato a AP 1.
Questo anche perché __________ non aveva nessuna autorità per dare permessi di
questo genere. Aggiungo anche che martedì mattina (dopo Pasqua), __________ mi
ha confermato di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1.
E' naturale che il divieto di accesso al cantiere da parte di AP 1
era stato comunicato ben prima dei fatti del 2 aprile 2010. AP 1 era pertanto,
o doveva pertanto, essere in chiaro sul fatto che lui non poteva accedere al
cantiere.
(MP INC.2010.3012, verbale __________ 08.09.2010, AI 21, pag. 2-3).
b. __________,
responsabile della manutenzione presso ACPR 2 e che si è occupato attivamente
del cantiere ex __________ ha riferito che AP 1, nonostante gli fosse stato
comunicato il divieto di accesso al cantiere, peraltro indicato in loco da un
cartello, e nonostante gli fosse stata negata l’autorizzazione a porre una
pannellatura sulle vetrate ex __________, ha disatteso entrambe le richieste:
“ All'avvio del
cantiere ho ordinato a __________ di recarsi quotidianamente sullo stesso allo scopo di controllare
gli operai e verificare se vi erano esigenze alle
quali dar seguito o meno.
In merito alla pannellatura delle vetrate ex __________ ricordo __________
mi aveva riferito della richiesta di AP 1. lo avevo detto a __________ che
assolutamente questa cosa non si poteva fare. lo sono convinto che __________
ha riferito a AP 1 la mia presa di posizione. Ciò detto la settimana entrante a
questo mio colloquio con __________, ci siamo ritrovati con la pannellatura
delle vetrate. Tra l'altro non era nemmeno necessario che __________ dicesse a AP
1.
che gli era fatto divieto di entrare nel cantiere. Questo perché per tutti i
nostri cantieri c'è il divieto di accesso assoluto per le persone non
autorizzate. I nostri cantieri attivi hanno sempre delle demarcazioni e delle
segnalazioni che indicano il divieto di accesso. Pure il cantiere in questione
era stato delimitato e munito della citata segnaletica. lo non ho mai avuto
modo di incontrare AP 1 o di parlare con lui al telefono per queste questioni
legate alla pannellatura delle vetrate.
A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che il martedì successivo
alla Pasqua io mi sono recato sul cantiere e ho potuto notare che il lavoro di
pannellatura era stato eseguito. In quell'occasione __________ mi ha confermato
di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1.
Sempre in quell'occasione io ho chiesto agli operai della ditta __________
cosa era successo il Venerdì santo e loro mi hanno spiegato di aver chiesto a AP
1.
di ritornare quando era presente il responsabile del cantiere.
A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che a parer mio AP 1
era perfettamente in chiaro sul fatto che non poteva accedere al cantiere.
Questo perché gli era stato detto ed anche perché vi era la segnaletica che
indicava il divieto ai non autorizzati. AP 1 non era certo da considerare quale
persona autorizzata ad entrare nel cantiere.” (MP INC.2010.3012, verbale __________
08.09
, AI 22, pag. 1-2).
12.
Le querelanti
accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, con scritto 25 aprile 2013, hanno prodotto
agli atti una fattura di fr. 2'851.20 (IVA incl.) pari ai costi, a loro dire,
sostenuti per ripristinare lo stato dei luoghi a seguito del danneggiamento
causato da AP 1 e dai suoi collaboratori con la pennellatura eseguita il 2
aprile 2010 (PRPEN INC.81.2011.159, osservazioni Avv. RAAP 1 25.04.2013, act.
18, all. 1).
Dibattimento di primo
grado
13.
Durante il
dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato l’imputato che
ha, in sostanza, negato ogni addebito.
Sull’imputazione di
violazione di domicilio risalente a settembre 2006 ha dichiarato quanto segue:
Lo
striscione sul tetto l’ha posato lei?
Non
io personalmente; ho dato ai miei collaboratori l’ordine di posarlo.
Aveva
diritto di usare quell’area?
Sì
a norma del contratto di locazione che produco oggi e dove al punto no. 11 è
stabilita la possibilità di posare sul tetto un’insegna dagli inquilini.
Ha
chiesto alla ACPR 1 il permesso di posare l’insegna?
Lo
striscione da me fatto posare è stato oggetto di una domanda presso l’Ufficio
competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello stabile.
La
ACPR 1 qui presente nega di aver ricevuto informazione di questo fatto.
Non
era la prima volta che posavamo striscioni in quel luogo e mai la ACPR 1 è
intervenuta.
Come
sono arrivati sul tetto i suoi dipendenti?
Tramite
la scaletta che c’è per accedere al tetto.
(verb.
dib. primo grado, pag. 2-3)
Sull’imputazione di
violazione di domicilio e danneggiamento risalente al 2 aprile 2010 ha asserito
quanto segue:
Ha
asportato lei i pannelli in questione?
Sì,
ma non si trattava di pannelli, ma di carta messa sui vetri un anno prima dei
fatti su ordine del signor __________ dietro mia richiesta.
Quando
è cominciato il cantiere la situazione è peggiorata. I fogli di cartone si sono
rovinati, danneggiati. Ho fatto presente questo fatto al signor __________, il
quale mi ha detto che lui non poteva intervenire per sistemarli, ma se l’avessi
fatto io lui era d’accordo. In pratica sapeva che se ACPR 2 fosse stata
contattata in merito, la mia richiesta sarebbe stata da lei a priori rifiutata
visto che veniva da parte mia. Almeno presumo che sia così. __________ aveva
reagito dicendo “se lo fai tu fallo a tue spese”.
Lei
quindi sapeva che __________ non aveva chiesto il permesso di questo intervento
alla ACPR 2.
Presumo
che non l’aveva chiesto.
Preciso
poi che con __________ era da tempo che collaboravo visto che il cantiere era
da tempo che disturbava la mia attività. Con lui si coordinavano gli interventi
e gli orari. La collaborazione era reciproca visto che io gli permettevo di
posteggiare veicoli sui miei posteggi.
Nessuno
ha reclamato quando è entrato?
No.
Ma
lei ha detto agli operai di essere autorizzato ad entrare?
Sì
ho detto di essere autorizzato da __________.
(…)
Entrare
ci entravo comunque spesso in quel cantiere per ogni necessità e per la
collaborazione che vi era fra me e __________. Quella volta ho detto di essere
autorizzato da __________ per la posa dei pannelli e l’asportazione della
carta.
(…)
Io
ho posato dei pannelli e non della carta che avevano soprattutto lo scopo di
proteggere i vetri. Io avevo l’impressione che ACPR 2 volesse deliberatamente
disturbarmi.
È
sicuro di questo?
Non
posso provarlo ma lo penso.
Perché
non ha posato pannelli anche sulla parte superiore dei vetri?
Sono
intervenuto dove gli operai lavoravano e dove ritenevo vi fosse un pericolo.
Preciso che io ho tolto della carta che non proteggeva. Ho installato quindi
dei pannelli di uno spessore di 5 mm.
Cosa
ne è stato dei suoi pannelli dopo.
La
ACPR 2 li ha asportati e li ha messi lì (vedi foto).
Sono
successi in seguito incidenti?
No,
ma si sono rotti dei vetri senza però arrecare danni ai miei spazi.
Nel
cantiere c’era un cancello o un cartello di divieto d’accesso?
No,
nessun cartello e nessun cancello. Produco due foto:
1.
,
3.
, 4. situazione al momento dei fatti
2.
situazione di oggi.
Quanti
fogli lei ha tolto?
Una
ventina.
Che
spessore avevano?
Come
le foto che ho prodotto prima.
(…)
Non
è vero che sono stati sostituiti dei pannelli. Produco la foto di oggi no. 5.
Io
i pannelli li ho posati con due miei collaboratori. Il signor Sartori non era
presente al momento dell’intervento, ma ha partecipato ad altre conversazioni
con gli operai. Abbiamo anche pulito i vetri.
Gli
operai in loco vi hanno aiutato?
Nella
posa dei pannelli no. Nemmeno nella pulizia dei vetri. Hanno però proposto di
raccogliere la carta delle vecchie coperture che abbiamo tolto e di buttarla
via; cosa che hanno fatto.
(verb.
dib. primo grado, pag. 1-3).
Appello
14.
AP 1 ha impugnato la
sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, di essere prosciolto sia
dall’accusa di violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 sia da
quella di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti del 2 aprile
2010.
A mente dell’appellante le
accuse rivoltegli dalla proprietà rappresentano “un tentativo per giungere
in futuro ad una disdetta straordinaria del contratto di locazione”
(dichiarazione di appello
10.07
, pag. 2).
15.
a. Giusta l’art. 186 CP
chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in
una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo,
corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si
trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a
querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3
pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del
domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di
un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128
IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV
31.
consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).
Vi è, dunque, violazione di domicilio quando l'autore penetra
nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della
persona che ne ha la disponibilità effettiva.
Per quanto concerne le case e gli appartamenti privati, la
dottrina ammette in linea di principio un divieto generale di introdurvisi
senza autorizzazione dell’avente diritto (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,
Basilea 2009, ad art. 186, n. 2733, pag. 815; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP,
n. 37, pag. 773).
Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con
gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire se
la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le
circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz,
op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772).
Per configurarsi una violazione di domicilio non è necessario che
l’avente diritto sia presente al momento dei fatti (DTF 103 IV 163 consid. 2).
Per la
durata del contratto di locazione assurge ad avente diritto degli spazi locati
il conduttore (Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 26, pag. 771).
Rientrano
nella definizione di spazio chiuso protetto dall’art. 186 CP anche tutte quelle
superfici recintate attigue ad un’abitazione. Determinante in tal senso non è
la loro impenetrabilità ma piuttosto la riconoscibilità per i terzi del confine
(Delnon/Rüdy, in BSK, Strafrecht II, 3. edizione, Basilea 2013, ad art. 186 CP,
n. 16, pag. 1290).
b. Dal profilo
soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (DTF
90.
IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV
33.
consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di
violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale
conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco
importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece,
perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come
conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40;
Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve essere conscio
inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti,
prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy in BSK,
op. cit., ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è
introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle
prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF
118.
IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).
16.
a. Giusta l’art. 144 cpv.
1.
CP si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende
inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a
favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa
appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto
in favore di altri. In tal senso, anche le cose detenute in comproprietà o in
proprietà comune, e sulle quali non vi è un diritto di proprietà esclusivo,
rientrano nella definizione di cosa appartenente ad altri ai sensi della
precitata disposizione (Weissenberger, in BSK, Strafrecht II, 3. ed., Basilea
2013, ad art. 144 CP, n. 11, pag. 561; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen
den Einzelnen, 9a ed., Zurigo 2008, pag. 181; Pozo, op. cit., ad art. 144, n.
1081, pag. 324; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna
2010, ad art. 144 CP, n. 4, pag. 297).
Il danneggiamento ai sensi
della citata disposizione può consistere nel deteriorare, distruggere o rendere
inservibile una cosa altrui. In particolare, il deterioramento può consistere
nell’alterare la sostanza di una cosa appartenente ad altri, nel modificarla,
sopprimendone o riducendone l’utilizzo, le proprietà o le funzioni oppure anche
semplicemente nel modificarne l’aspetto esteriore (Corboz, op. cit., ad art.
144.
CP, n 16-19, pag. 298; DTF 128 IV 250, consid. 2; STF del 04.12.2008, inc.
6B_816/2008, consid. 9.4). In ogni caso, è determinante, affinché vi sia
danneggiamento, che l’autore abbia causato, con il suo comportamento, un
cambiamento dello stato della cosa tale da non essere immediatamente
reversibile e da comportare, di conseguenza, per la vittima uno sforzo non
indifferente in termini di tempo, lavoro e denaro per riportare la cosa in uno
stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2; STF del 24.10.2012,
inc.6B_348/2012, consid. 2.2.; Weissenberger, in BSK, op. cit., ad art. 144,
n. 41, pag. 565; Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299). Il
Tribunale federale ha, in particolare, ritenuto costitutivo di danneggiamento
il fatto di appiccicare sul parabrezza di una vettura un adesivo di difficile
rimozione e che impedisce alla vittima una corretta visuale (DTF 99 IV 145).
Non è necessario che la
cosa abbia un valore commerciale o che l’avente diritto patisca un pregiudizio
patrimoniale (Donatsch, op. cit., pag. 180; Corboz, op. cit., ad art. 144, n.
16, pag. 298).
La questione non è sapere
se la cosa valga di più o di meno a seguito dell’atto commesso dall’autore.
Niente può modificare lo stato della cosa senza l’autorizzazione dell’avente
diritto. Di conseguenza, l’infrazione non protegge interessi patrimoniali o la
cosa stessa, ma il diritto di decidere sul suo stato che spetta al suo avente
diritto (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 20-22, pag.
299).
b. Ai sensi dell’art.
172.
ter cpv. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di
poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di
parte, con la multa.
Il Tribunale federale situa a
fr. 300.- il limite massimo per stabilirne l’esiguità (DTF 121 IV 261; 123 IV
113).
c. Dal profilo
soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale.
L’autore del danneggiamento deve essere cosciente di danneggiare una cosa
appartenente ad altri o gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di
altri. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b).
17.
Per i fatti di
settembre 2006, AP 1 contesta che il suo agire abbia realizzato gli elementi
costitutivi del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP.
17.1
Il primo giudice, dopo
aver premesso che “AP 1 non ha mai negato di essersi introdotto sul tetto
dello stabile ex __________ e di avere posato uno striscione pubblicitario in
quel luogo”, ha ritenuto che le risultanze istruttorie evidenziano come ciò
sia avvenuto nonostante l’opposizione dell’avente diritto ACPR 1. A tale
riguardo, il pretore ha richiamato la deposizione rilasciata il 6 marzo 2007
alla polizia da __________, presidente del CdA di ACPR 2, secondo cui “chi
ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel frattempo
delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la nostra
autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è
dovuto usare probabilmente una scala”. A mente del giudice di prime cure, “avendo
commesso il reato intenzionalmente non si può dunque far altro che concludere
che i presupposti dell’infrazione di domicilio sono perfettamente adempiuti”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4).
17.2
L’appellante, pur
ammettendo di avere dato lui ai suoi collaboratori l’ordine di posare lo
striscione pubblicitario sul tetto, sostiene di avere agito in conformità al
contratto di locazione stipulato con ACPR 1. Ricorda che è da una decina di
anni che il centro fitness che dirige posa striscioni sul tetto, precisando che
essi prima venivano appesi sulle ringhiere del tetto e, nel 2006, dal momento
che la discoteca non c’era più, sono stati posti sopra le vecchie insegne del __________.
Aggiunge che “lo striscione da me fatto è stato oggetto di una domanda
presso l’Ufficio competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello
stabile” ed asserisce che i suoi dipendenti sono saliti sul tetto
dell’edificio avvalendosi di “una scala esterna”, una “scaletta”
che vi dà accesso senza dover passare “da nessuno spazio chiuso”.
17.3
Premesso che AP 1 non
contesta di aver collocato, tramite suoi collaboratori, lo striscione
pubblicitario “__________” sul tetto dello stabile in discussione, agli atti vi
sono due ricostruzioni, non del tutto congruenti, sul tragitto percorso da chi
ha posto l’insegna.
Da un lato, __________ (ACPR 2) ha
dichiarato che “chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel
frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la
nostra autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si
è dovuto usare probabilmente una scala”.
D’altro canto, AP 1 non parla di posteggi
muniti di barriere elettriche, ma si limita a dire che “per salire sul tetto
si utilizza una scala esterna. Non si deve passare da nessun spazio chiuso”
(cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Ciò detto, le risultanze istruttorie non
permettono di stabilire che chi è salito sul tetto ha attraversato posteggi
altrui muniti di barriere elettriche, come vorrebbe la querelante, né il
decreto d’accusa a carico di AP 1 gli imputa un tale tragitto, riferendosi esso
solo all’utilizzo di una scala esterna. La disamina dei fatti è, pertanto, da
circoscrivere all’accesso al tetto tramite la predetta scala.
E’ chiaro che il contratto di
locazione vigente tra ACPR 1 e __________ non dà, di per sé, diritto alla
locataria di accedere al tetto, essendo esso limitato ai locali posti al
pianterreno. Nemmeno la conduttrice può dedurre tale diritto dalla clausola 11
di tale contratto che le dà la possibilità di posare insegne sul tetto solo
previo accordo sulle modalità inerenti alla forma e alla posa con gli altri
conduttori e la proprietaria (pto. 11), visto che dagli atti non risulta che vi
sia stato alcun accordo al riguardo.
Occorre, dunque, stabilire se
l’appellante poteva dedurre tale autorizzazione dalle circostanze concrete (DTF
128.
IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n.
36, pag. 772).
Nel caso di specie, la
questione di sapere se l’assenza di delimitazioni di accesso al tetto, che era
perciò facilmente raggiungibile da tutti gli inquilini attraverso una scala
esterna fissa applicata al muro che parte dal secondo piano (verb. dib.
d’appello, pag. 2), deve far concludere che, per atti concludenti, agli
inquilini era data la possibilità di salirvi, può essere lasciata indecisa
poiché l’appello deve essere, su questo punto, accolto per i motivi che seguono.
In effetti, dal profilo
soggettivo, AP 1 poteva ragionevolmente ritenere di avere libero accesso al
tetto dal momento che, da diversi anni, __________ posava striscioni sulle sue ringhiere
(INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 4-5), senza reclami da
parte della proprietaria. Poco importa che, a detta di quest’ultima, __________
in precedenza non aveva mai posato gli striscioni “sulle torrette o locali
tecnici della ACPR 1” (INC.2006.8569, scritto 27.08.2007 avv. RAAP 1, AI
12, pag. 2, in fine); resta il fatto che la proprietaria tollerava la
presenza dell’inquilina sul tetto per la relativa posa sulle ringhiere.
Del resto, che non vi fosse
intenzione da parte di __________ di abusare degli spazi altrui lo comprova la
circostanza, non contestata dalla proprietaria, che l’inquilina, saputo del
reclamo scritto per gli striscioni messi sopra le vecchie insegne dell’ex __________,
ha provveduto immediatamente a toglierli (INC.2006.8569, verbale PP AP 1
23.05
, AI 10, pagg. 5).
Questa Corte, sulla base dei
suddetti elementi, accerta pertanto che AP 1, nel salire sul tetto a settembre
del 2006, non ha avuto alcuna intenzione, nemmeno con dolo eventuale, di
violare il domicilio altrui; in altre parole, nulla porta a ritenere ch’egli
sia salito sapendo di non avere diritto ad accedervi o che fosse a conoscenza
di un diniego in tal senso da parte dell’avente diritto. Lo stesso modus
operandi di accesso ai luoghi e di fruizione degli stessi, ovvero l’utilizzo di
una scala posta all’esterno dell’edificio e la collocazione in bella vista
dello striscione pubblicitario riconducibile alla propria ditta, fa ritenere
ch’egli pensasse di agire a buon diritto.
Su questo punto l’appello di AP
1.
merita accoglimento. Egli è, pertanto, prosciolto dall’imputazione di
violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 di cui al pto. 2.1. del
DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.
18.
Per i fatti del 2
aprile 2010, AP 1 contesta che quanto da lui commesso configuri i reati di
violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP e di danneggiamento ex art.
144.
cpv. 1 CP, rilevando a questo proposito che, tutt’al più, il danno di lieve
entità da lui cagionato configura un reato ai sensi dell’art. 172 ter CP
prescritto giusta l’art. 109 CP.
18.1
a. Il primo giudice, in
merito alla violazione di domicilio, ritiene che AP 1 ha ammesso al
dibattimento di primo grado di non aver ottenuto il permesso esplicito di ACPR
2.
per accedere al cantiere in discussione. A mente del pretore, AP 1 ha saputo
da __________ che la sua richiesta di sostituire i pannelli apposti sui vetri
del primo piano sarebbe stata rifiutata a priori, già solo per il fatto che
essa proveniva dall’imputato. Per il giudice di prime cure, “occorre
forzatamente concludere che pure in questa seconda occasione è stata commessa
violazione di domicilio”.
Alla medesima conclusione,
continua il pretore, si giungerebbe anche qualora si interpretassero i fatti
come fa l’imputato, ovvero qualora si ritenesse ch’egli è stato autorizzato ad
accedere al cantiere da __________, responsabile degli stabili ACPR 2. Questa
persona, prosegue il giudice di prime cure, “era un semplice impiegato,
dunque non legittimato a rappresentare la ACPR 2 e ciò specie in queste
circostanze, siccome entrambi sapevano che l’inquilina non avrebbe mai permesso
all’imputato d’accedere a quei locali già solo per una questione di principio”
(sentenza impugnata, consid. 6-7, pag. 4-5).
b. Il primo giudice,
venendo al reato di danneggiamento, premette che affinché esso si configuri “non
è necessario che l’oggetto danneggiato abbia un valore commerciale o che
l’avente diritto subisca un pregiudizio economico”. Ciò detto, prosegue il
pretore, “non è dunque possibile ritenere che AP 1, asportando i pannelli
posati da ACPR 2 e destinandoli (seppur tramite gli operai della __________) al
macero, non abbia commesso un danneggiamento”. A mente del giudice di prime
cure, “il reato in questione deve de jure essere considerato commesso, così
come indicato dal Procuratore pubblico nel decreto d’accusa”.
Per il primo giudice non trova
applicazione nel caso di specie l’art. 172ter CP, non trattandosi di un danno
di lieve entità. Al valore intrinseco dell’oggetto danneggiato, continua il pretore,
occorre aggiungere anche il costo per l’opera di ripristino che, da sola,
supera i fr. 300.-, soglia massima per l’applicazione del’art. 172ter CP
(sentenza impugnata, consid. 8-9, pag. 5).
18.2
a. L’insorgente, in merito
all’accusa di violazione di domicilio, sostiene di essere entrato “pacificamente”
il 2 aprile 2010 nel cantiere ex __________ in cui gli operai erano al lavoro e
di esservi rimasto per diverse ore per porre su alcuni vetri dei pannelli di
protezione. A suo dire, nessuno gli ha impartito un divieto di accedere ai
locali, né gli ha ingiunto di abbandonarli. Precisa di esservi entrato, come
avvenuto in pregresse occasioni, con l’assenso degli operai presenti e del
signor __________.
b. L’appellante, in
relazione all’accusa di danneggiamento, sostiene di aver agito in forza del
consenso datogli da __________, responsabile della manutenzione degli stabili
di ACPR 2 e di non avere mai inteso danneggiare alcunché con il suo intervento
di pannellatura. Aggiunge che, quand’anche fosse accertato un danno, esso
sarebbe del tutto esiguo, “il danno (da valutare) è infatti da intendere
unicamente riferito al valore dei due o tre foglietti asportati, e non agli
eventuali costi per il ripristino quo ante”. Concernendo, per l’insorgente,
il reato un danno di lieve entità, quanto da lui commesso configura una mera
contravvenzione ai sensi dell’art. 172 ter CP da ritenere prescritta visto il
tempo trascorso dai fatti.
18.3
a. In concreto è accertato,
poiché risulta dagli atti, che AP 1 e due suoi collaboratori sono saliti al
primo piano dello stabile di proprietà della ACPR 1, sono entrati nei locali
dove la ditta __________, su incarico dell’inquilina ACPR 2, stava eseguendo
dei lavori di ristrutturazione, e vi sono rimasti per qualche ora eseguendo la
sostituzione delle coperture alle finestre.
È, poi, emerso dall’istruttoria
che l’imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad accedere al suddetto
cantiere né dall’inquilino né dalla proprietà. Dalle circostanze non era,
inoltre, deducibile un tale consenso, essendo AP 1 in rapporti tesi sia con ACPR
1, per presunte spese accessorie di locazione da questa vantate nei confronti
di __________, sia con ACPR 2 per i rumori cagionati da quest’ultima con i
lavori di ristrutturazione.
Diversamente da quanto
sostenuto dall’appellante, alcuna autorizzazione gli è, poi, stata data da __________,
responsabile della manutenzione degli stabili ACPR 2 nella zona di __________.
Questi ha, semmai, detto al
procuratore pubblico tutt’altro, ovvero che “AP 1 era stato chiaramente
informato del fatto che non poteva procedere a pannellare le vetrate come pure
del fatto che non poteva accedere ai locali nei quali si svolgevano i lavori di
rinnovamento” (MP INC.2010.3012, verbale PP __________ 07.05.2010, AI 6,
pag. 2).
Non vi sono dunque dubbi che,
così facendo, AP 1 ha realizzato dal profilo oggettivo gli elementi costitutivi
del reato.
Il cantiere in questione
interessava i locali ubicati al primo piano di uno stabile il cui confine che
ne delimita l’appartenenza altrui è perfettamente riconoscibile.
Venendo al profilo soggettivo, AP
1.
ha detto al giudice di prime cure, in sede di dibattimento, di aver saputo,
prima dei fatti in discussione, da __________ che ACPR 2 avrebbe rifiutato a
priori la sua richiesta di sostituzione delle coperture alle vetrate.
Ora, dal momento che AP 1,
quando è penetrato all’interno del cantiere, era assolutamente cosciente non
solo di essere entrato in un’altrui proprietà privata e della necessità di
dover richiedere il permesso per potervi accedere, ma anche della ferma
opposizione dell’avente diritto al suo intervento per sostituire le coperture
dei vetri, è adempiuto anche l’aspetto soggettivo del reato. È irrilevante,
infatti, che il fine ultimo da lui perseguito non fosse quello di violare il
domicilio di ACPR 2 ma quello di procedere alla predetta sostituzione. Egli ha
accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile per
commettere il danneggiamento.
Ne deriva che, su questo punto,
l’appello di AP 1 deve essere respinto. Trova pertanto conferma l’imputazione
di violazione di domicilio per i fatti del 2 aprile 2010 di cui al pto. 2.2.
del DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.
b. In merito al
danneggiamento, dalle risultanze istruttorie è emerso che AP 1 non è mai stato autorizzato,
com’egli vorrebbe, da __________ a rivestire con pannelli i vetri del primo
piano. Anzi, quest’ultimo, saputo che i suoi superiori erano contrari, si è
opposto ai lavori e, ciò malgrado, AP 1 li ha eseguiti.
Fatta questa premessa, dal
profilo oggettivo, la rimozione da parte di AP 1 di una ventina di coperture
apposte alle finestre del primo piano eseguita strappandole e gettandole a
terra (teste __________) e l’apposizione, eseguita da tre persone e durata 2/3
ore, di un altro rivestimento (teste __________) limitando la posa,
diversamente che in precedenza, alle vetrate più in basso, hanno costituito un
danno. L’intervento è, infatti, consistito in un cambiamento abusivo dello
stato delle cose che comporta uno sforzo non trascurabile in termini di tempo,
lavoro e denaro per ripristinare la situazione allo stato precedente.
L’entità del danno non è
poi stata lieve, come vorrebbe l’imputato.
Il pregiudizio economico
non è solo dato dal deterioramento delle coperture, siano esse consistite in
meri fogli di carta (come sostenuto dall’insorgente), in cartoni “per
impedire la vista dall’esterno” (teste __________) oppure in pannelli
protettivi di cartone (teste __________).
Di maggiore entità sono i
costi di manodopera a carico dell’avente diritto per riportare le vetrate come
erano prima dell’intervento di AP 1. Questa operazione implica la rimozione e
lo smaltimento delle coperture abusive nonché la posa delle nuove. Per stimare
il relativo dispendio orario, basti qui ricordare, a mero titolo indicativo,
che il teste __________ ha quantificato in 2/3 ore il lavoro eseguito da AP 1 e
dai suoi due collaboratori per l’apposizione dei loro pannelli sui vetri ex __________
e che ACPR 2 ha indicato in 10 ore di manodopera quanto necessario a sanare i
danni.
Come correttamente
argomentato dal pretore, l’usuale costo d’intervento di un professionista è di
fr. 60 all’ora.
Ciò premesso, questa Corte
ritiene che, quand’anche ci si limitasse a stimare in 6 ore l’impiego della
manodopera necessaria al ripristino e si circoscrivesse il disborso del
materiale all’acquisto di meri fogli di carta spessi per la copertura delle
finestre, la spesa per riportare la situazione come era prima del danno sarebbe
superiore a fr. 300.-. Nel caso di specie non trova, pertanto, applicazione
l’art. 172 ter CP ed il reato non è prescritto.
Dal profilo soggettivo, AP 1
era consapevole del carattere “altrui” delle coperture precedenti al suo
intervento ed ha intenzionalmente mutato lo stato delle cose sapendo di non
avere l’autorizzazione dell’avente diritto.
Tutto quanto premesso,
l’appello di AP 1 su questo punto è respinto, mentre trova conferma
l’imputazione di cui al pto. 1. del DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.
Commisurazione
della pena
19.
Il pretore, in relazione
alla violazione di domicilio di settembre 2006, ha mandato AP 1 esente da pena,
considerato il “lieve grado di colpa” e “l’imminenza della
prescrizione”. Ciò premesso, in relazione al danneggiamento e della
violazione di domicilio del 2 aprile 2010, egli ha condannato l’imputato alla
pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 140.-, per un totale di fr. 2'100.-,
sospendendone condizionalmente l’esecuzione per un periodo di prova di 2 anni.
Egli ha, inoltre, condannato l’imputato alla multa di fr. 500.-, prevedendo, in
caso di mancato pagamento, 3 giorni di pena detentiva sostitutiva.
(sentenza impugnata, consid.
10, e disp. n. 2, pag. 6).
19.1
a. Giusta l’art. 47 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. L’art. 144 cpv. 1 CP
dispone che chiunque si rende colpevole di danneggiamento è punito, a querela
di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
ll reato di violazione di
domicilio previsto dall’art. 186 CP è invece punito, a querela di parte, con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
c. Secondo l’art. 49
cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo
vincolato al massimo legale del genere di pena.
d. Ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
La predetta norma, al cpv. 4,
prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere
una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106
CP.
19.2
In concreto, AP 1 va
sanzionato per il reato di violazione di domicilio non più in relazione ai
fatti di settembre 2006 (per i quali è stato prosciolto), ma unicamente per
quelli del 2 aprile 2010. A questo reato va ad aggiungersi, sempre in relazione
a quest’ultimo episodio, quello di danneggiamento.
Per il
danneggiamento, la colpa di AP 1 va ritenuta, dal profilo oggettivo, di lieve
entità. È vero che, come visto, il ripristino dello stato dei luoghi comporterà
per ACPR 2 dei costi di manodopera non proprio irrisori. D’altra parte va però
considerato che, a tali conseguenze, è possibile rimediare e il danno è stato,
in definitiva, abbastanza contenuto.
Dal profilo soggettivo, la
colpa di AP 1 risulta attenuata nella misura in cui egli ha dimostrato con
fatti concludenti, posando con l’aiuto di due collaboratori per 2/3 ore e
previa pulitura nuovi pannelli su alcune vetrate, che il suo intento non era il
deterioramento della proprietà altrui fine a sé stesso ma rendere più sicura o
quanto meno abbellire la vetrata sovrastante la palestra in cui lavora.
D’altro canto, resta il fatto ch’egli ha perseguito il suo
obiettivo con metodi non condivisibili e che, pur essendo perfettamente in
grado di decidere se perseguire il suo obiettivo con un comportamento corretto
oppure con uno contrario alla legge, ha liberamente scelto questa seconda
opzione.
Anche per quanto concerne la violazione di domicilio, la colpa di AP
1, dal profilo oggettivo, è da considerarsi lieve. L’imputato, pur, come visto,
in assenza del debito consenso dell’avente diritto, è entrato in modo pacifico
nel cantiere e non ha mancato di annunciarsi agli operai che vi lavoravano.
Sempre dal profilo oggettivo, anche in questo caso si rileva che AP
1.
ha violato l’altrui domicilio con l’intento di migliorare lo stato dei luoghi
ciò che ne allevia la colpa.
Pertanto, tutto
ben ponderato, risulta adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5
aliquote giornaliere abbinata alla pena accessoria della multa quantificata in
fr. 100.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).
L’ammontare
delle aliquote stabilito dal primo giudice in fr. 140.- per l’imputato, e non
oggetto di specifica contestazione in sede di appello, merita conferma.
La pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
20.
AP 1 ha annotato nella
dichiarazione d’appello che avrebbe quantificato le proprie pretese
d’indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP “al termine della procedura
d’appello”. Nulla ha fatto valere al riguardo al dibattimento di secondo
grado (doc. dib. d’appello pag. 5).
Questa Corte, prescindendo
dal fatto che tale suo silenzio possa essere interpretato come una rinuncia
alle relative pretese, ritiene che un indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP per
la sua parziale assoluzione in appello debba essere rifiutato essendo il
pregiudizio da lui subito di esigua entità (art. 430 cpv. 3 CPP).
Il danno da porre in
relazione con l’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al
punto 2.1. del DA, dalla quale è stato prosciolto, è, infatti, circoscritto
alla partecipazione all’interrogatorio dinanzi alla PP del 23 maggio 2007,
ritenuto che per le udienze dibattimentali di prima e seconda istanza la
presenza di AP 1 si imponeva già per gli altri fatti per i quali qui è stato
condannato (art. 430 cpv. 3 CPP).
Tale danno è lieve e
rientra negli “inconvenienti minori” che non danno diritto ad un
indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP (Messaggio concernente l’unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1232).
Sulla tassa di
giustizia e sulle spese
21.
Visto l’esito
dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP
1.
effettuata in prima sede.
Gli oneri processuali del
presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per ⅔ a carico
dell’appellante e per ⅓ a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 139, 379 e
segg., 398 e segg. e 429 CPP
34, 42, 47, 144 cpv. 1 e
186 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. danneggiamento
per avere, il 2 aprile 2010, a __________, intenzionalmente danneggiato e reso
inservibili dei pannelli in cartone di proprietà di ACPR 2;
1.1.2. violazione di
domicilio per essersi, il 2 aprile 2010, a __________, introdotto assieme a
suoi collaboratori, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, al
primo piano dello stabile ubicato al mapp. __________.
1.2. AP 1 è prosciolto
dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1.
del decreto d’accusa 11 aprile 2011.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena pecuniaria di
5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta) cadauna, per un
totale di fr. 700.- (settecento);
1.3.2. alla multa di fr. 100.-
(cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
1.3.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) per il procedimento
di primo grado.
1.4. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP
1 in ragione di ⅔ e per il resto a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.