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Decisione

17.2013.139

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2014Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi collaboratori rimuovevano i pannelli posati sui vetri dello stabile al

primo piano, gettandoli a terra e li sostituivano con altri pannelli. La

querela è stata presentata contro AP 1 e ignoti per il reato di violazione di

domicilio, per quello di danneggiamento, in relazione al deterioramento dei

pannelli protettivi, e per tentato danneggiamento avendo la rimozione delle protezioni

dalle vetrate esposto i vetri a pericolo di danneggiamento a causa dei lavori

di ristrutturazione (MP INC.__________, AI 1).

9. Al riguardo, la

polizia ha sentito i seguenti testimoni.

a. __________,

amministratore della ACPR 1 (proprietaria dell’edificio), ha dichiarato:

“ Per

quanto a mia conoscenza, per evitare che i vetri dei locali avessero a subire

dei danni a seguito dei lavori di ristrutturazione, erano stati apposti degli

appositi pannelli da parte della ditta incaricata. Tutti i pannelli erano stati

apposti e si poteva quindi dare avvio ai lavori. II 02 aprile 2010 però AP 1 si

è presentato nei locali, accompagnato da altre persone (un collaboratore e una

donna delle pulizie) e ha iniziato a staccare i pannelli in questione. Voglio

precisare che AP 1, alcuni giorni prima del 02 aprile 2010 aveva chiesto a __________

se gli era possibile accedere ai noti locali. __________ si era rivolto ai suoi

superiori che gli avevano detto che AP 1 non poteva entrare nei locali del

primo piano. __________ ha quindi riferito a AP 1 del rifiuto della sua

richiesta di autorizzazione e quindi del divieto all'accesso ai locali. Questo

significa che AP 1 era perfettamente a conoscenza del fatto che gli era inibito

l'accesso ai locali in ristrutturazione. Ciò detto, il 02 aprile 2010 AP 1,

accompagnato dalle persone di cui sopra, è entrato nei locali in questione.

Rilevo che il giorno dei fatti pure gli operai presenti hanno chiesto a AP 1 di

lasciare i locali; almeno questo è quanto mi è stato riferito. Sempre gli

operai presenti hanno chiesto a AP 1 di astenersi da eventuali interventi senza

l'accordo della proprietaria o della locataria. lo non ho ricevuto alcuna

richiesta da AP 1 per un'eventuale autorizzazione; posso però aggiungere che il

02 aprile 2010 ho ricevuto una telefonata da parte del dottor __________ che,

giustamente arrabbiato, mi diceva che AP 1 era penetrato nei locali al primo

piano dell'immobile e che aveva rimosso (strappandoli) i pannelli di protezione

apposti ai vetri. Rilevo che AP 1 non solo si è permesso di accedere a dei

locali pur sapendo di non poterlo fare, ma ha anche danneggiato i pannelli

apposti alle finestre. Pannelli che dovevano proteggere i vetri da eventuali

danni dovuti ai lavori in corso. I pannelli originariamente apposti alle

finestre sono stati strappati e gettati a terra per cui alcuni sono

inutilizzabili. II che vuol dire che occorrerà procurarsi dei nuovi pannelli

per poi applicarli alle vetrate. AP 1, dopo aver strappato i pannelli applicati

alle finestre, ha provveduto ad applicare altri pannelli da lui procurati. Non

è dato sapere se i pannelli apposti da AP 1 raggiungono gli stessi scopi dei

pannelli applicati dalla ditta intervenuta su richiesta della locataria.

Infatti non si conoscono le proprietà di questi pannelli applicati da AP 1.

Rilevo anche che AP 1 non ha ricoperto tutte le vetrate per cui l'apposizione

dei pannelli era intercalata. Cosa che non permetteva la protezione che si

voleva invece dare alle vetrate. lo sono a conoscenza del fatto che la locataria

ha poi fatto rimuovere i pannelli apposti da AP 1. Osservo che se si è voluto

apporre tali pannelli vi era un motivo preciso: la protezione delle vetrate. AP

1, con il suo agire, ha messo in pericolo tali vetrate poiché non più protette

come dovuto” (MP INC.2010.3012, verbale PP __________ 07.05.2010, AI 5,

pag. 2).

b. __________,

responsabile della manutenzione degli stabili di ACPR 2 nella zona di __________,

segnatamente anche di quelli affittati dalla ACPR 1, ha affermato:

“ Durante

lo svolgimento dei lavori io ho avuto alcuni incontri con AP 1.

Ad esempio una volta egli si era lamentato per i rumori del cantiere e si era

trovata una soluzione. AP 1 mi ha anche chiesto se poteva pannellare le vetrate

dei locali al primo piano a sue spese; non mi ha spiegato i motivi di tale

richiesta. lo ho quindi chiesto ai miei superiori che mi hanno comunicato che

la cosa non entrava neanche in considerazione. Aggiungo che io avevo provveduto

ad una schermatura in cartoni a protezione delle vetrate; era questa schermatura

che AP 1 voleva asportare e poi sostituire. lo sono stato molto chiaro con AP 1

quando gli ho detto che non poteva procedere a pannellare le vetrate. lo sono

sicuro che lui ha ben compreso quello che gli ho detto. E' poi arrivato il

periodo pasquale e io sono andato a fare un controllo del cantiere il giorno di

martedì dopo la Pasquetta. A quel momento mi sono accorto che tutte le finestre

erano senza i cartoni che io avevo fatto apporre in precedenza come

schermatura. Ho quindi chiesto delucidazioni alla ditta incaricata dei lavori e

mi è stato risposto che il venerdì 02 aprile 2010 alcune persone del centro

wellness avevano smontato i cartoni. Mi è stato anche spiegato che gli operai

avevano intimato a queste persone di non continuare nello smontare ma di

attendere il martedì per prendere accordi con me o con l'architetto. Mi è anche

stato detto che era stato chiesto a queste persone di lasciare i locali ma

senza successo. Gli operai della ditta hanno quindi chiamato l'architetto che

ha ripetuto che i cartoni dovevano essere lasciati al loro posto sulle vetrate

e che quelle persone dovevano lasciare i locali. Proprio mentre l'architetto

era al telefono, le persone del centro wellness iniziavano a pannellare.

ADR che io non ho visto come sono stati apposti i pannelli poiché quando

sono arrivato sul cantiere gli stessi erano già stati fatti togliere dal mio

datore di lavoro. So che il mio diretto superiore ha scattato delle fotografie.

Ripeto ancora una volta che AP

1 era stato chiaramente informato del fatto che non poteva procedere a

pannellare le vetrate come pure del fatto che non poteva accedere ai locali nei

quali si svolgevano i lavori di rinnovamento.” (MP INC.2010.3012,

verbale PP __________ 07.05.2010, AI 6, pag. 1-2).

c. __________, operaio

presso la ditta __________ preposta alla manutenzione dei locali in

discussione, ha asserito:

“ Agli inizi di febbraio sono stato mandato su un cantiere a __________.

In pratica si doveva demolire l'interno dell'ex discoteca __________. Noi lavoravamo utilizzando trattori e paker.

Alle vetrate erano applicati dei cartoni. lo penso, ma é una mia idea, che

prima ACPR 2 avesse un magazzino e che i cartoni servissero ad impedire la

vista dall'esterno. Un giorno mentre stavamo lavorando è arrivato un uomo che

io non conosco personalmente ma che so

lavorare al __________.

Quest'uomo è entrato nei

locali e ha visto i cartoni attaccati alla vetrata

rotonda. Se ben ricordo il venerdì Santo, quando ACPR 2 era chiusa, quest'uomo

è arrivato e ha detto che i cartoni attaccati alle vetrate erano brutti da

vedere e che era sua intenzione cambiarli. lo gli ho detto che doveva chiedere

il permesso per fare una cosa di quel genere. L'uomo ha ribadito che avrebbe

provveduto a cambiare i cartoni e io gli ho chiesto nuovamente di attendere di

avere prima il permesso da chi di dovere. Infatti io non ho assolutamente la

competenza o il potere di prendere decisioni di questo genere. L'uomo, che mi

viene detto dovrebbe essere identificato in AP 1, alle mie obiezioni ha

risposto che avrebbe lo stesso provveduto a sostituire i cartoni. Così è che AP

1, un ragazzo che penso lavori per lui perché era vestito da palestra ed una

ragazza sono arrivati ed hanno pulito i vetri. In seguito hanno apposto dei

pannelli bianchi alle vetrate. Per ciò fare hanno impiegato circa due o tre

ore. Mentre il ragazzo stava terminando la sua opera è arrivato il mio titolare

che mi ha chiesto chi era quell'uomo. lo ho spiegato quello che era accaduto.

Considerandi

II mio titolare ha poi rintracciato qualcuno dell'ACPR 2. La settimana

successiva è poi arrivato un titolare dell'ACPR 2 che mi ha chiesto cos'era

successo e io ho nuovamente spiegato tutto. Questo titolare mi ha quindi

domandato di staccare i pannelli. Tolti due pannelli mi é stato chiesto di

cessare tale lavoro poiché prima dovevano essere scattate delle fotografie.

Eseguite le fotografie ho poi potuto riprendere a togliere i pannelli; li ho

tolti tutti.

ADR che io non ho detto a AP 1 di lasciare i locali. Gli avevo però detto

di chiedere il permesso prima di fare il lavoro di pannellatura delle vetrate.

Cosa che lui non ha fatto per quanto a mia conoscenza.

Adesso che mi ricordo AP 1

aveva detto di avere l'accordo di tale __________.

ADR che alcuni dei cartoni asportati da AP 1 erano ancora in discrete

condizioni mentre altri erano rotti e inservibili.

ADR che non mi è stato chiesto di mettere nuovi

cartoni alle vetrate. Queste sono ancora oggi completamente libere.” (MP INC.2010.3012,

verbale PP __________ 21.05.2010, AI 9, pagg. 1-2).

d. __________, muratore

alle dipendenze della ditta __________ preposta, come detto, alla manutenzione

dei locali in oggetto, ha esposto quanto segue:

“ Noi facevamo delle opere di demolizione. Mi ricordo che un giorno, che

doveva essere festivo per gli uffici visto che erano chiusi, è arrivato il

proprietario della palestra a dire che voleva togliere i cartoni apposti alle

vetrate e sostituirli con altro materiale. Mi viene detto che l'uomo è stato

identificato in AP 1. Come detto AP 1 voleva procedere a tale lavoro e da parte

nostra (mia e di __________) gli abbiamo detto di aspettare lunedì quando gli

uffici sarebbero stati aperti. AP 1 diceva anche di avere l'accordo di tale __________

e di averlo cercato senza trovarlo. Da parte nostra, proprio perché gli uffici

erano chiusi gli è stato chiesto nuovamente di attendere il lunedì. AP 1 non ha

però seguito quanto da noi dettogli ed ha per tanto iniziato a togliere i

cartoni dalle vetrate aiutato da un ragazzo e da una donna (che doveva essere

delle pulizie). lo non gli ho detto chiaro e tondo di andarsene ma gli ho detto

(sempre unitamente a __________) di aspettare il lunedì. I cartoni asportati da

AP 1 sono rimasti dove lui li aveva lasciati, vale a dire a terra. In pratica

li ha tolti, gettati a terra, e lasciati lì. Questi cartoni sono stati rotti

poiché strappati. A lui interessava mettere dei pannelli sulla parte inferiore

delle vetrate per una questione estetica legata alla palestra. Nel pomeriggio è

giunto anche il nostro titolare che ci ha chiesto chi aveva tolto i cartoni dalle

vetrate. Noi abbiamo spiegato l'accaduto ed il nostro titolare ha poi chiamato

il director dell'ACPR 2.

[…]

ADR che AP 1 ha fatto e

disfatto come se fosse casa sua e senza ascoltare quello che io o il mio

collega __________ gli dicevamo. Vale a dire di attendere sino a lunedì.” (MP INC.2010.3012,

verbale PP __________ 21.05.2010, AI 10, pagg. 1-2).

10.

Sentito dalla

procuratrice pubblica anche su questi fatti, AP 1 ha confermato di essere

entrato nel locale al primo piano dello stabile, ma ha ridimensionato le

proprie responsabilità precisando di avere proceduto alla posa dei pannelli

protettivi, a sue spese, con l’autorizzazione di __________. In

particolare, AP 1 ha dichiarato che:

“ E' vero che il 02 aprile 2010 sono entrato nel locale __________, che

presumo sia ora locato dalla ACPR 2, nel quale stavano lavorando degli operai.

Ora, voglio precisare che i

lavori in tale locale sono iniziati nel febbraio - marzo 2010 e che il cantiere

è ancora in essere. lo non ero stato avvisato dell'inizio dei lavori di

demolizione all'interno di tale locale che, in precedenza, era usato come

deposito dalla ACPR 2. Fatto sta che i lavori di demolizione richiedevano l'uso

di martelli pneumatici per cui io avevo discusso di tale cosa con il signor __________

ed anche con la ditta __________ per cui i lavori rumorosi venivano eseguiti

prima dell'apertura della palestra. Preciso anche che, circa un anno/un anno e

mezzo fa, io avevo chiesto al signor __________ di coprire le vetrate del

deposito ACPR 2. Questo perché dalle vetrate si potevano vedere cartoni sia

integri che rotti e dava un po' l'immagine di un locale abbandonato. Visto che

tale vista rovinava l’immagine del centro wellness, tale cosa era poi stata

eseguita. Nel corso dei lavori di quest'anno

buona parte di detti cartoni si sono rovinati e staccati e davano quindi una

nuova brutta immagine per il pubblico.

Ad

un certo momento sono iniziati dei lavori di demolizione di parti in cemento

proprio vicino alle vetrate più in basso. Io temevo per l'incolumità dei miei

clienti perché avevo paura che, martellando, un sasso potesse frantumare un

vetro i cui pezzi, cadendo in basso, potevano colpire chi passava sotto. Ho

quindi parlato con il signor __________ che mi ha detto che non poteva eseguire

un lavoro di pannellatura delle vetrate più in basso (vale a dire quelle a contatto con il pavimento) e

che mi aveva riferito che potevo farlo io a mie spese.

L'interrogante mi legge il verbale di interrogatorio di __________ da "... lo sono stato molto chiaro con AP 1 quando gli ho detto che non poteva procedere a pannellare le vetrate …”.

Ne

prendo atto, ma il signor

__________ si confonde con un'altra mia richiesta precedente che, in effetti,

aveva avuto una risposta negativa. Mi spiego: io avevo chiesto a __________ di

chiedere in direzione se era possibile applicare dei fogli adesivi bianchi su tutte le vetrate della parte rotonda, così

da poter tutelare l'immagine del centro wellness. Questo anche perché l'insegna del centro wellness

è proprio al di sotto delle vetrate (parte rotonda) per cui sembra che anche il

locale-deposito ACPR 2 ne faccia parte. Visto che il signor __________ mi ha

riferito che i fogli adesivi non si potevano mettere io non ho preso nessuna

iniziativa in merito. In seguito, __________ ha poi provveduto con la posa

dei cartoni di cui ho spiegato in precedenza.

Ritornando ai fatti di

querela, ribadisco che io avevo avuto il consenso di __________ per la posa di

pannelli protettivi per le vetrate in basso, questo a mie spese. Infatti, __________

mi aveva detto di non avere né tempo, né materiale per procedere alla copertura

da me desiderata.

Di conseguenza, il giorno 02

aprile 2010 sono entrato nel locale sopra il centro wellness, unitamente a __________

e __________ (del quale adesso mi

sfugge il cognome). Al mio arrivo in detto locale ho trovato due operai della

ditta __________ che non mi hanno detto che non potevo entrare. I due operai mi

hanno chiesto se io avevo un permesso per fare la pannellatura; gli stessi mi

hanno pure riferito che il loro capo non c'era per cui mi hanno,

effettivamente, chiesto di tornare il lunedì successivo. lo ho spiegato loro

che avevo il permesso di __________ e che non potevo fare il lavoro di

pannellatura il lunedì perché non avrei avuto personale a disposizione. Ho

quindi iniziato a togliere tutti i vecchi cartoni che erano apposti alla

vetrata, con __________ ed __________ abbiamo

pulito tutti i vetri e poi abbiamo posato i pannelli alle finestre in basso.

Questo proprio per proteggere le persone che transitano al di sotto della

vetrata da eventuali pezzi di vetro o altro che potevano cadere a seguito del

lavoro di demolizione della soletta in cemento. Da rilevare che i pannelli da

me posati sono di cartone compensato di spessore 5/6 mm che serviva proprio da

protezione.

Quando io entravo nel locale

in questione non pensavo assolutamente di fare una violazione di domicilio.

Questo perché io ero entrato anche in presenza del signor __________ allo scopo

di discutere dei lavori (rumore). Non potevo quindi pensare che entrando per

discutere con il signor __________ e/o con gli operai della ditta __________ o

entrando per la posa dei pannelli io commettevo una violazione di domicilio.

Voglio anche aggiungere che dopo questi fatti é stato detto agli operai della

ditta __________ che io non potevo più entrare in detto locale. Quando gli

operai della ditta __________ me lo hanno riferito, io non ho più messo piede

in detto spazio.

I cartoni da me asportati

erano già parzialmente staccati dalla vetrata oppure strappati. Anzi, preciso che

non si trattava di cartoni veri e propri, ma di carta leggermente più spessa di

quella usata per fare fotocopie. Preciso anche che tali fogli erano stati

fissati con del nastro adesivo e con i lavori si erano ancora più deteriorati a

causa della polvere. Io non ho mai pensato di danneggiare, asportandoli, cose

appartenenti ad altri. I fogli da me

asportati non fungevano certamente da protezione per le vetrate. Mi chiedo

come un foglio di carta, appeso con il nastro adesivo, possa proteggere una

vetrata nell'eventualità di un pezzo di cemento che si stacca durante i lavori

di demolizione. Anzi, i pannelli da me posati erano invece in grado di

proteggere le vetrate da eventuali pezzi di materiale che le potevano colpire.

Dirò di più: nel corso del tempo alcuni dei fogli applicati alle finestre si

erano staccati e non sono più stati rimessi. Il che vuol dire che non fungevano

da protezione delle vetrate. Come ho già detto in precedenza, tali fogli erano

stati messi dal signor __________, su mia espressa richiesta, allo scopo di non

permettere la vista di quanto depositato nel locale sopra il centro wellness.

Nel caso in cui non mi fossi preoccupato per l'incolumità delle persone, mi

sarei limitato a sostituire i fogli di carta (che si erano staccati) in luogo e

vece di acquistare e posare dei pannelli di cartone compensato.” (MP INC.2010.3012,

verbale PP AP 1 22.07.2010, AI 16, pagg. 1-3).

11.

A complemento

probatorio, dinanzi al magistrato inquirente sono comparsi:

a. __________, project

manager presso ACPR 2, preposto allo sgombero e allo smaltimento dell’arredo,

delle istallazioni e delle opere murarie nel cantiere ex __________, il quale

ha riferito dell’esistenza di un cartello indicante un divieto di accesso al

cantiere per le persone non autorizzate e che, su sua disposizione, __________,

precedentemente ai fatti in discussione, ha comunicato detto divieto a AP 1:

“ Quando AP 1 se n'è andato io ho detto a __________ di controllare più

spesso il cantiere perché non volevo che AP 1 ed i suoi tecnici penetrassero

nell'area del cantiere. Questo perché, in ogni caso, nel cantiere possono

entrare solo le persone autorizzate. Inoltre, nel caso particolare, non volevo

che un personaggio come AP 1 avesse accesso al cantiere e facesse ancora

sceneggiate davanti agli operai. Secondo me __________ ha riferito tale divieto

di accesso al cantiere a AP 1 e ai suoi tecnici. Di questo sono sicuro visto

che già in passato avevamo già avuto dei problemi con AP 1 per cui occorreva

essere chiari con lui.

ADR: che il cartello indicante il divieto all'accesso al

cantiere per le persone non autorizzate era stato regolarmente posto.

Per quel che mi ricordo doveva esserci un cartello segnalante il

divieto all'entrata "principale" del cantiere, vale a dire per la

parte esterna dove c'erano tutte le benne. Un secondo cartello era posto

all'entrata principale lato sud dello stabile stesso.

Voglio aggiungere che il 2 aprile 2010 sono stato contattato dalla

ditta __________, e meglio dal suo titolare, che mi riferiva che vi erano due

persone del __________ che erano

entrate nel cantiere volevano svolgere attività di mascheramento/pannellatura

sulle vetrate del locale in questione. Il titolare della __________ mi aveva

chiamato proprio per sapere se era stata rilasciata un'autorizzazione a queste

persone. lo ho risposto che assolutamente no; anzi ho chiesto di provvedere

all'allontanamento di quelle persone e quindi alla sospensione di qualsiasi

lavoro di pannellatura/mascheramento.

Il martedì mattina successivo, dato che era Pasqua, mi sono recato

in cantiere per verificare cos’era stato fatto. Al mio arrivo la

pannellatura/mascheramento era già stata asportata.

A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che __________ mi aveva

accennato al fatto che AP 1 voleva pannellare le vetrate. lo sono sicuro di

aver detto che quel lavoro lì non si doveva fare. Per quanto conosco io __________

posso andare sul sicuro dicendo che questo divieto era stato comunicato a AP 1.

Questo anche perché __________ non aveva nessuna autorità per dare permessi di

questo genere. Aggiungo anche che martedì mattina (dopo Pasqua), __________ mi

ha confermato di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1.

E' naturale che il divieto di accesso al cantiere da parte di AP 1

era stato comunicato ben prima dei fatti del 2 aprile 2010. AP 1 era pertanto,

o doveva pertanto, essere in chiaro sul fatto che lui non poteva accedere al

cantiere.

(MP INC.2010.3012, verbale __________ 08.09.2010, AI 21, pag. 2-3).

b. __________,

responsabile della manutenzione presso ACPR 2 e che si è occupato attivamente

del cantiere ex __________ ha riferito che AP 1, nonostante gli fosse stato

comunicato il divieto di accesso al cantiere, peraltro indicato in loco da un

cartello, e nonostante gli fosse stata negata l’autorizzazione a porre una

pannellatura sulle vetrate ex __________, ha disatteso entrambe le richieste:

“ All'avvio del

cantiere ho ordinato a __________ di recarsi quotidianamente sullo stesso allo scopo di controllare

gli operai e verificare se vi erano esigenze alle

quali dar seguito o meno.

In merito alla pannellatura delle vetrate ex __________ ricordo __________

mi aveva riferito della richiesta di AP 1. lo avevo detto a __________ che

assolutamente questa cosa non si poteva fare. lo sono convinto che __________

ha riferito a AP 1 la mia presa di posizione. Ciò detto la settimana entrante a

questo mio colloquio con __________, ci siamo ritrovati con la pannellatura

delle vetrate. Tra l'altro non era nemmeno necessario che __________ dicesse a AP

1.

che gli era fatto divieto di entrare nel cantiere. Questo perché per tutti i

nostri cantieri c'è il divieto di accesso assoluto per le persone non

autorizzate. I nostri cantieri attivi hanno sempre delle demarcazioni e delle

segnalazioni che indicano il divieto di accesso. Pure il cantiere in questione

era stato delimitato e munito della citata segnaletica. lo non ho mai avuto

modo di incontrare AP 1 o di parlare con lui al telefono per queste questioni

legate alla pannellatura delle vetrate.

A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che il martedì successivo

alla Pasqua io mi sono recato sul cantiere e ho potuto notare che il lavoro di

pannellatura era stato eseguito. In quell'occasione __________ mi ha confermato

di aver vietato l'accesso al cantiere a AP 1.

Sempre in quell'occasione io ho chiesto agli operai della ditta __________

cosa era successo il Venerdì santo e loro mi hanno spiegato di aver chiesto a AP

1.

di ritornare quando era presente il responsabile del cantiere.

A domanda dell'avv. RAAP 1 rispondo che a parer mio AP 1

era perfettamente in chiaro sul fatto che non poteva accedere al cantiere.

Questo perché gli era stato detto ed anche perché vi era la segnaletica che

indicava il divieto ai non autorizzati. AP 1 non era certo da considerare quale

persona autorizzata ad entrare nel cantiere.” (MP INC.2010.3012, verbale __________

08.09

, AI 22, pag. 1-2).

12.

Le querelanti

accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, con scritto 25 aprile 2013, hanno prodotto

agli atti una fattura di fr. 2'851.20 (IVA incl.) pari ai costi, a loro dire,

sostenuti per ripristinare lo stato dei luoghi a seguito del danneggiamento

causato da AP 1 e dai suoi collaboratori con la pennellatura eseguita il 2

aprile 2010 (PRPEN INC.81.2011.159, osservazioni Avv. RAAP 1 25.04.2013, act.

18, all. 1).

Dibattimento di primo

grado

13.

Durante il

dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato l’imputato che

ha, in sostanza, negato ogni addebito.

Sull’imputazione di

violazione di domicilio risalente a settembre 2006 ha dichiarato quanto segue:

Lo

striscione sul tetto l’ha posato lei?

Non

io personalmente; ho dato ai miei collaboratori l’ordine di posarlo.

Aveva

diritto di usare quell’area?

a norma del contratto di locazione che produco oggi e dove al punto no. 11 è

stabilita la possibilità di posare sul tetto un’insegna dagli inquilini.

Ha

chiesto alla ACPR 1 il permesso di posare l’insegna?

Lo

striscione da me fatto posare è stato oggetto di una domanda presso l’Ufficio

competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello stabile.

La

ACPR 1 qui presente nega di aver ricevuto informazione di questo fatto.

Non

era la prima volta che posavamo striscioni in quel luogo e mai la ACPR 1 è

intervenuta.

Come

sono arrivati sul tetto i suoi dipendenti?

Tramite

la scaletta che c’è per accedere al tetto.

(verb.

dib. primo grado, pag. 2-3)

Sull’imputazione di

violazione di domicilio e danneggiamento risalente al 2 aprile 2010 ha asserito

quanto segue:

Ha

asportato lei i pannelli in questione?

Sì,

ma non si trattava di pannelli, ma di carta messa sui vetri un anno prima dei

fatti su ordine del signor __________ dietro mia richiesta.

Quando

è cominciato il cantiere la situazione è peggiorata. I fogli di cartone si sono

rovinati, danneggiati. Ho fatto presente questo fatto al signor __________, il

quale mi ha detto che lui non poteva intervenire per sistemarli, ma se l’avessi

fatto io lui era d’accordo. In pratica sapeva che se ACPR 2 fosse stata

contattata in merito, la mia richiesta sarebbe stata da lei a priori rifiutata

visto che veniva da parte mia. Almeno presumo che sia così. __________ aveva

reagito dicendo “se lo fai tu fallo a tue spese”.

Lei

quindi sapeva che __________ non aveva chiesto il permesso di questo intervento

alla ACPR 2.

Presumo

che non l’aveva chiesto.

Preciso

poi che con __________ era da tempo che collaboravo visto che il cantiere era

da tempo che disturbava la mia attività. Con lui si coordinavano gli interventi

e gli orari. La collaborazione era reciproca visto che io gli permettevo di

posteggiare veicoli sui miei posteggi.

Nessuno

ha reclamato quando è entrato?

No.

Ma

lei ha detto agli operai di essere autorizzato ad entrare?

ho detto di essere autorizzato da __________.

(…)

Entrare

ci entravo comunque spesso in quel cantiere per ogni necessità e per la

collaborazione che vi era fra me e __________. Quella volta ho detto di essere

autorizzato da __________ per la posa dei pannelli e l’asportazione della

carta.

(…)

Io

ho posato dei pannelli e non della carta che avevano soprattutto lo scopo di

proteggere i vetri. Io avevo l’impressione che ACPR 2 volesse deliberatamente

disturbarmi.

È

sicuro di questo?

Non

posso provarlo ma lo penso.

Perché

non ha posato pannelli anche sulla parte superiore dei vetri?

Sono

intervenuto dove gli operai lavoravano e dove ritenevo vi fosse un pericolo.

Preciso che io ho tolto della carta che non proteggeva. Ho installato quindi

dei pannelli di uno spessore di 5 mm.

Cosa

ne è stato dei suoi pannelli dopo.

La

ACPR 2 li ha asportati e li ha messi lì (vedi foto).

Sono

successi in seguito incidenti?

No,

ma si sono rotti dei vetri senza però arrecare danni ai miei spazi.

Nel

cantiere c’era un cancello o un cartello di divieto d’accesso?

No,

nessun cartello e nessun cancello. Produco due foto:

1.

,

3.

, 4. situazione al momento dei fatti

2.

situazione di oggi.

Quanti

fogli lei ha tolto?

Una

ventina.

Che

spessore avevano?

Come

le foto che ho prodotto prima.

(…)

Non

è vero che sono stati sostituiti dei pannelli. Produco la foto di oggi no. 5.

Io

i pannelli li ho posati con due miei collaboratori. Il signor Sartori non era

presente al momento dell’intervento, ma ha partecipato ad altre conversazioni

con gli operai. Abbiamo anche pulito i vetri.

Gli

operai in loco vi hanno aiutato?

Nella

posa dei pannelli no. Nemmeno nella pulizia dei vetri. Hanno però proposto di

raccogliere la carta delle vecchie coperture che abbiamo tolto e di buttarla

via; cosa che hanno fatto.

(verb.

dib. primo grado, pag. 1-3).

Appello

14.

AP 1 ha impugnato la

sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, di essere prosciolto sia

dall’accusa di violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 sia da

quella di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti del 2 aprile

2010.

A mente dell’appellante le

accuse rivoltegli dalla proprietà rappresentano “un tentativo per giungere

in futuro ad una disdetta straordinaria del contratto di locazione”

(dichiarazione di appello

10.07

, pag. 2).

15.

a. Giusta l’art. 186 CP

chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in

una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo,

corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si

trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a

querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3

pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del

domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di

un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128

IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV

31.

consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).

Vi è, dunque, violazione di domicilio quando l'autore penetra

nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della

persona che ne ha la disponibilità effettiva.

Per quanto concerne le case e gli appartamenti privati, la

dottrina ammette in linea di principio un divieto generale di introdurvisi

senza autorizzazione dell’avente diritto (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,

Basilea 2009, ad art. 186, n. 2733, pag. 815; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP,

n. 37, pag. 773).

Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con

gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire se

la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le

circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz,

op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772).

Per configurarsi una violazione di domicilio non è necessario che

l’avente diritto sia presente al momento dei fatti (DTF 103 IV 163 consid. 2).

Per la

durata del contratto di locazione assurge ad avente diritto degli spazi locati

il conduttore (Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 26, pag. 771).

Rientrano

nella definizione di spazio chiuso protetto dall’art. 186 CP anche tutte quelle

superfici recintate attigue ad un’abitazione. Determinante in tal senso non è

la loro impenetrabilità ma piuttosto la riconoscibilità per i terzi del confine

(Delnon/Rüdy, in BSK, Strafrecht II, 3. edizione, Basilea 2013, ad art. 186 CP,

n. 16, pag. 1290).

b. Dal profilo

soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (DTF

90.

IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV

33.

consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di

violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale

conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco

importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece,

perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come

conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40;

Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve essere conscio

inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti,

prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy in BSK,

op. cit., ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è

introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle

prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF

118.

IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).

16.

a. Giusta l’art. 144 cpv.

1.

CP si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende

inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a

favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa

appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto

in favore di altri. In tal senso, anche le cose detenute in comproprietà o in

proprietà comune, e sulle quali non vi è un diritto di proprietà esclusivo,

rientrano nella definizione di cosa appartenente ad altri ai sensi della

precitata disposizione (Weissenberger, in BSK, Strafrecht II, 3. ed., Basilea

2013, ad art. 144 CP, n. 11, pag. 561; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen

den Einzelnen, 9a ed., Zurigo 2008, pag. 181; Pozo, op. cit., ad art. 144, n.

1081, pag. 324; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna

2010, ad art. 144 CP, n. 4, pag. 297).

Il danneggiamento ai sensi

della citata disposizione può consistere nel deteriorare, distruggere o rendere

inservibile una cosa altrui. In particolare, il deterioramento può consistere

nell’alterare la sostanza di una cosa appartenente ad altri, nel modificarla,

sopprimendone o riducendone l’utilizzo, le proprietà o le funzioni oppure anche

semplicemente nel modificarne l’aspetto esteriore (Corboz, op. cit., ad art.

144.

CP, n 16-19, pag. 298; DTF 128 IV 250, consid. 2; STF del 04.12.2008, inc.

6B_816/2008, consid. 9.4). In ogni caso, è determinante, affinché vi sia

danneggiamento, che l’autore abbia causato, con il suo comportamento, un

cambiamento dello stato della cosa tale da non essere immediatamente

reversibile e da comportare, di conseguenza, per la vittima uno sforzo non

indifferente in termini di tempo, lavoro e denaro per riportare la cosa in uno

stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2; STF del 24.10.2012,

inc.6B_348/2012, consid. 2.2.; Weissenberger, in BSK, op. cit., ad art. 144,

n. 41, pag. 565; Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299). Il

Tribunale federale ha, in particolare, ritenuto costitutivo di danneggiamento

il fatto di appiccicare sul parabrezza di una vettura un adesivo di difficile

rimozione e che impedisce alla vittima una corretta visuale (DTF 99 IV 145).

Non è necessario che la

cosa abbia un valore commerciale o che l’avente diritto patisca un pregiudizio

patrimoniale (Donatsch, op. cit., pag. 180; Corboz, op. cit., ad art. 144, n.

16, pag. 298).

La questione non è sapere

se la cosa valga di più o di meno a seguito dell’atto commesso dall’autore.

Niente può modificare lo stato della cosa senza l’autorizzazione dell’avente

diritto. Di conseguenza, l’infrazione non protegge interessi patrimoniali o la

cosa stessa, ma il diritto di decidere sul suo stato che spetta al suo avente

diritto (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 20-22, pag.

299).

b. Ai sensi dell’art.

172.

ter cpv. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di

poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di

parte, con la multa.

Il Tribunale federale situa a

fr. 300.- il limite massimo per stabilirne l’esiguità (DTF 121 IV 261; 123 IV

113).

c. Dal profilo

soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale.

L’autore del danneggiamento deve essere cosciente di danneggiare una cosa

appartenente ad altri o gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di

altri. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b).

17.

Per i fatti di

settembre 2006, AP 1 contesta che il suo agire abbia realizzato gli elementi

costitutivi del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP.

17.1

Il primo giudice, dopo

aver premesso che “AP 1 non ha mai negato di essersi introdotto sul tetto

dello stabile ex __________ e di avere posato uno striscione pubblicitario in

quel luogo”, ha ritenuto che le risultanze istruttorie evidenziano come ciò

sia avvenuto nonostante l’opposizione dell’avente diritto ACPR 1. A tale

riguardo, il pretore ha richiamato la deposizione rilasciata il 6 marzo 2007

alla polizia da __________, presidente del CdA di ACPR 2, secondo cui “chi

ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel frattempo

delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la nostra

autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si è

dovuto usare probabilmente una scala”. A mente del giudice di prime cure, “avendo

commesso il reato intenzionalmente non si può dunque far altro che concludere

che i presupposti dell’infrazione di domicilio sono perfettamente adempiuti”

(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4).

17.2

L’appellante, pur

ammettendo di avere dato lui ai suoi collaboratori l’ordine di posare lo

striscione pubblicitario sul tetto, sostiene di avere agito in conformità al

contratto di locazione stipulato con ACPR 1. Ricorda che è da una decina di

anni che il centro fitness che dirige posa striscioni sul tetto, precisando che

essi prima venivano appesi sulle ringhiere del tetto e, nel 2006, dal momento

che la discoteca non c’era più, sono stati posti sopra le vecchie insegne del __________.

Aggiunge che “lo striscione da me fatto è stato oggetto di una domanda

presso l’Ufficio competente, che io ho inviato in copia alla proprietaria dello

stabile” ed asserisce che i suoi dipendenti sono saliti sul tetto

dell’edificio avvalendosi di “una scala esterna”, una “scaletta”

che vi dà accesso senza dover passare “da nessuno spazio chiuso”.

17.3

Premesso che AP 1 non

contesta di aver collocato, tramite suoi collaboratori, lo striscione

pubblicitario “__________” sul tetto dello stabile in discussione, agli atti vi

sono due ricostruzioni, non del tutto congruenti, sul tragitto percorso da chi

ha posto l’insegna.

Da un lato, __________ (ACPR 2) ha

dichiarato che “chi ha posato questi striscioni ha acceduto ai posteggi, nel

frattempo delimitati con barriere elettriche e al tetto dello stabile senza la

nostra autorizzazione. In particolare per salire sopra alla torretta tecnica si

è dovuto usare probabilmente una scala”.

D’altro canto, AP 1 non parla di posteggi

muniti di barriere elettriche, ma si limita a dire che “per salire sul tetto

si utilizza una scala esterna. Non si deve passare da nessun spazio chiuso”

(cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 2).

Ciò detto, le risultanze istruttorie non

permettono di stabilire che chi è salito sul tetto ha attraversato posteggi

altrui muniti di barriere elettriche, come vorrebbe la querelante, né il

decreto d’accusa a carico di AP 1 gli imputa un tale tragitto, riferendosi esso

solo all’utilizzo di una scala esterna. La disamina dei fatti è, pertanto, da

circoscrivere all’accesso al tetto tramite la predetta scala.

E’ chiaro che il contratto di

locazione vigente tra ACPR 1 e __________ non dà, di per sé, diritto alla

locataria di accedere al tetto, essendo esso limitato ai locali posti al

pianterreno. Nemmeno la conduttrice può dedurre tale diritto dalla clausola 11

di tale contratto che le dà la possibilità di posare insegne sul tetto solo

previo accordo sulle modalità inerenti alla forma e alla posa con gli altri

conduttori e la proprietaria (pto. 11), visto che dagli atti non risulta che vi

sia stato alcun accordo al riguardo.

Occorre, dunque, stabilire se

l’appellante poteva dedurre tale autorizzazione dalle circostanze concrete (DTF

128.

IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n.

36, pag. 772).

Nel caso di specie, la

questione di sapere se l’assenza di delimitazioni di accesso al tetto, che era

perciò facilmente raggiungibile da tutti gli inquilini attraverso una scala

esterna fissa applicata al muro che parte dal secondo piano (verb. dib.

d’appello, pag. 2), deve far concludere che, per atti concludenti, agli

inquilini era data la possibilità di salirvi, può essere lasciata indecisa

poiché l’appello deve essere, su questo punto, accolto per i motivi che seguono.

In effetti, dal profilo

soggettivo, AP 1 poteva ragionevolmente ritenere di avere libero accesso al

tetto dal momento che, da diversi anni, __________ posava striscioni sulle sue ringhiere

(INC.2006.8569, verbale PP AP 1 23.05.2007, AI 10, pagg. 4-5), senza reclami da

parte della proprietaria. Poco importa che, a detta di quest’ultima, __________

in precedenza non aveva mai posato gli striscioni “sulle torrette o locali

tecnici della ACPR 1” (INC.2006.8569, scritto 27.08.2007 avv. RAAP 1, AI

12, pag. 2, in fine); resta il fatto che la proprietaria tollerava la

presenza dell’inquilina sul tetto per la relativa posa sulle ringhiere.

Del resto, che non vi fosse

intenzione da parte di __________ di abusare degli spazi altrui lo comprova la

circostanza, non contestata dalla proprietaria, che l’inquilina, saputo del

reclamo scritto per gli striscioni messi sopra le vecchie insegne dell’ex __________,

ha provveduto immediatamente a toglierli (INC.2006.8569, verbale PP AP 1

23.05

, AI 10, pagg. 5).

Questa Corte, sulla base dei

suddetti elementi, accerta pertanto che AP 1, nel salire sul tetto a settembre

del 2006, non ha avuto alcuna intenzione, nemmeno con dolo eventuale, di

violare il domicilio altrui; in altre parole, nulla porta a ritenere ch’egli

sia salito sapendo di non avere diritto ad accedervi o che fosse a conoscenza

di un diniego in tal senso da parte dell’avente diritto. Lo stesso modus

operandi di accesso ai luoghi e di fruizione degli stessi, ovvero l’utilizzo di

una scala posta all’esterno dell’edificio e la collocazione in bella vista

dello striscione pubblicitario riconducibile alla propria ditta, fa ritenere

ch’egli pensasse di agire a buon diritto.

Su questo punto l’appello di AP

1.

merita accoglimento. Egli è, pertanto, prosciolto dall’imputazione di

violazione di domicilio per i fatti di settembre 2006 di cui al pto. 2.1. del

DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.

18.

Per i fatti del 2

aprile 2010, AP 1 contesta che quanto da lui commesso configuri i reati di

violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP e di danneggiamento ex art.

144.

cpv. 1 CP, rilevando a questo proposito che, tutt’al più, il danno di lieve

entità da lui cagionato configura un reato ai sensi dell’art. 172 ter CP

prescritto giusta l’art. 109 CP.

18.1

a. Il primo giudice, in

merito alla violazione di domicilio, ritiene che AP 1 ha ammesso al

dibattimento di primo grado di non aver ottenuto il permesso esplicito di ACPR

2.

per accedere al cantiere in discussione. A mente del pretore, AP 1 ha saputo

da __________ che la sua richiesta di sostituire i pannelli apposti sui vetri

del primo piano sarebbe stata rifiutata a priori, già solo per il fatto che

essa proveniva dall’imputato. Per il giudice di prime cure, “occorre

forzatamente concludere che pure in questa seconda occasione è stata commessa

violazione di domicilio”.

Alla medesima conclusione,

continua il pretore, si giungerebbe anche qualora si interpretassero i fatti

come fa l’imputato, ovvero qualora si ritenesse ch’egli è stato autorizzato ad

accedere al cantiere da __________, responsabile degli stabili ACPR 2. Questa

persona, prosegue il giudice di prime cure, “era un semplice impiegato,

dunque non legittimato a rappresentare la ACPR 2 e ciò specie in queste

circostanze, siccome entrambi sapevano che l’inquilina non avrebbe mai permesso

all’imputato d’accedere a quei locali già solo per una questione di principio”

(sentenza impugnata, consid. 6-7, pag. 4-5).

b. Il primo giudice,

venendo al reato di danneggiamento, premette che affinché esso si configuri “non

è necessario che l’oggetto danneggiato abbia un valore commerciale o che

l’avente diritto subisca un pregiudizio economico”. Ciò detto, prosegue il

pretore, “non è dunque possibile ritenere che AP 1, asportando i pannelli

posati da ACPR 2 e destinandoli (seppur tramite gli operai della __________) al

macero, non abbia commesso un danneggiamento”. A mente del giudice di prime

cure, “il reato in questione deve de jure essere considerato commesso, così

come indicato dal Procuratore pubblico nel decreto d’accusa”.

Per il primo giudice non trova

applicazione nel caso di specie l’art. 172ter CP, non trattandosi di un danno

di lieve entità. Al valore intrinseco dell’oggetto danneggiato, continua il pretore,

occorre aggiungere anche il costo per l’opera di ripristino che, da sola,

supera i fr. 300.-, soglia massima per l’applicazione del’art. 172ter CP

(sentenza impugnata, consid. 8-9, pag. 5).

18.2

a. L’insorgente, in merito

all’accusa di violazione di domicilio, sostiene di essere entrato “pacificamente”

il 2 aprile 2010 nel cantiere ex __________ in cui gli operai erano al lavoro e

di esservi rimasto per diverse ore per porre su alcuni vetri dei pannelli di

protezione. A suo dire, nessuno gli ha impartito un divieto di accedere ai

locali, né gli ha ingiunto di abbandonarli. Precisa di esservi entrato, come

avvenuto in pregresse occasioni, con l’assenso degli operai presenti e del

signor __________.

b. L’appellante, in

relazione all’accusa di danneggiamento, sostiene di aver agito in forza del

consenso datogli da __________, responsabile della manutenzione degli stabili

di ACPR 2 e di non avere mai inteso danneggiare alcunché con il suo intervento

di pannellatura. Aggiunge che, quand’anche fosse accertato un danno, esso

sarebbe del tutto esiguo, “il danno (da valutare) è infatti da intendere

unicamente riferito al valore dei due o tre foglietti asportati, e non agli

eventuali costi per il ripristino quo ante”. Concernendo, per l’insorgente,

il reato un danno di lieve entità, quanto da lui commesso configura una mera

contravvenzione ai sensi dell’art. 172 ter CP da ritenere prescritta visto il

tempo trascorso dai fatti.

18.3

a. In concreto è accertato,

poiché risulta dagli atti, che AP 1 e due suoi collaboratori sono saliti al

primo piano dello stabile di proprietà della ACPR 1, sono entrati nei locali

dove la ditta __________, su incarico dell’inquilina ACPR 2, stava eseguendo

dei lavori di ristrutturazione, e vi sono rimasti per qualche ora eseguendo la

sostituzione delle coperture alle finestre.

È, poi, emerso dall’istruttoria

che l’imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad accedere al suddetto

cantiere né dall’inquilino né dalla proprietà. Dalle circostanze non era,

inoltre, deducibile un tale consenso, essendo AP 1 in rapporti tesi sia con ACPR

1, per presunte spese accessorie di locazione da questa vantate nei confronti

di __________, sia con ACPR 2 per i rumori cagionati da quest’ultima con i

lavori di ristrutturazione.

Diversamente da quanto

sostenuto dall’appellante, alcuna autorizzazione gli è, poi, stata data da __________,

responsabile della manutenzione degli stabili ACPR 2 nella zona di __________.

Questi ha, semmai, detto al

procuratore pubblico tutt’altro, ovvero che “AP 1 era stato chiaramente

informato del fatto che non poteva procedere a pannellare le vetrate come pure

del fatto che non poteva accedere ai locali nei quali si svolgevano i lavori di

rinnovamento” (MP INC.2010.3012, verbale PP __________ 07.05.2010, AI 6,

pag. 2).

Non vi sono dunque dubbi che,

così facendo, AP 1 ha realizzato dal profilo oggettivo gli elementi costitutivi

del reato.

Il cantiere in questione

interessava i locali ubicati al primo piano di uno stabile il cui confine che

ne delimita l’appartenenza altrui è perfettamente riconoscibile.

Venendo al profilo soggettivo, AP

1.

ha detto al giudice di prime cure, in sede di dibattimento, di aver saputo,

prima dei fatti in discussione, da __________ che ACPR 2 avrebbe rifiutato a

priori la sua richiesta di sostituzione delle coperture alle vetrate.

Ora, dal momento che AP 1,

quando è penetrato all’interno del cantiere, era assolutamente cosciente non

solo di essere entrato in un’altrui proprietà privata e della necessità di

dover richiedere il permesso per potervi accedere, ma anche della ferma

opposizione dell’avente diritto al suo intervento per sostituire le coperture

dei vetri, è adempiuto anche l’aspetto soggettivo del reato. È irrilevante,

infatti, che il fine ultimo da lui perseguito non fosse quello di violare il

domicilio di ACPR 2 ma quello di procedere alla predetta sostituzione. Egli ha

accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile per

commettere il danneggiamento.

Ne deriva che, su questo punto,

l’appello di AP 1 deve essere respinto. Trova pertanto conferma l’imputazione

di violazione di domicilio per i fatti del 2 aprile 2010 di cui al pto. 2.2.

del DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.

b. In merito al

danneggiamento, dalle risultanze istruttorie è emerso che AP 1 non è mai stato autorizzato,

com’egli vorrebbe, da __________ a rivestire con pannelli i vetri del primo

piano. Anzi, quest’ultimo, saputo che i suoi superiori erano contrari, si è

opposto ai lavori e, ciò malgrado, AP 1 li ha eseguiti.

Fatta questa premessa, dal

profilo oggettivo, la rimozione da parte di AP 1 di una ventina di coperture

apposte alle finestre del primo piano eseguita strappandole e gettandole a

terra (teste __________) e l’apposizione, eseguita da tre persone e durata 2/3

ore, di un altro rivestimento (teste __________) limitando la posa,

diversamente che in precedenza, alle vetrate più in basso, hanno costituito un

danno. L’intervento è, infatti, consistito in un cambiamento abusivo dello

stato delle cose che comporta uno sforzo non trascurabile in termini di tempo,

lavoro e denaro per ripristinare la situazione allo stato precedente.

L’entità del danno non è

poi stata lieve, come vorrebbe l’imputato.

Il pregiudizio economico

non è solo dato dal deterioramento delle coperture, siano esse consistite in

meri fogli di carta (come sostenuto dall’insorgente), in cartoni “per

impedire la vista dall’esterno” (teste __________) oppure in pannelli

protettivi di cartone (teste __________).

Di maggiore entità sono i

costi di manodopera a carico dell’avente diritto per riportare le vetrate come

erano prima dell’intervento di AP 1. Questa operazione implica la rimozione e

lo smaltimento delle coperture abusive nonché la posa delle nuove. Per stimare

il relativo dispendio orario, basti qui ricordare, a mero titolo indicativo,

che il teste __________ ha quantificato in 2/3 ore il lavoro eseguito da AP 1 e

dai suoi due collaboratori per l’apposizione dei loro pannelli sui vetri ex __________

e che ACPR 2 ha indicato in 10 ore di manodopera quanto necessario a sanare i

danni.

Come correttamente

argomentato dal pretore, l’usuale costo d’intervento di un professionista è di

fr. 60 all’ora.

Ciò premesso, questa Corte

ritiene che, quand’anche ci si limitasse a stimare in 6 ore l’impiego della

manodopera necessaria al ripristino e si circoscrivesse il disborso del

materiale all’acquisto di meri fogli di carta spessi per la copertura delle

finestre, la spesa per riportare la situazione come era prima del danno sarebbe

superiore a fr. 300.-. Nel caso di specie non trova, pertanto, applicazione

l’art. 172 ter CP ed il reato non è prescritto.

Dal profilo soggettivo, AP 1

era consapevole del carattere “altrui” delle coperture precedenti al suo

intervento ed ha intenzionalmente mutato lo stato delle cose sapendo di non

avere l’autorizzazione dell’avente diritto.

Tutto quanto premesso,

l’appello di AP 1 su questo punto è respinto, mentre trova conferma

l’imputazione di cui al pto. 1. del DA n. 1293/2011 dell’11.04.2011.

Commisurazione

della pena

19.

Il pretore, in relazione

alla violazione di domicilio di settembre 2006, ha mandato AP 1 esente da pena,

considerato il “lieve grado di colpa” e “l’imminenza della

prescrizione”. Ciò premesso, in relazione al danneggiamento e della

violazione di domicilio del 2 aprile 2010, egli ha condannato l’imputato alla

pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 140.-, per un totale di fr. 2'100.-,

sospendendone condizionalmente l’esecuzione per un periodo di prova di 2 anni.

Egli ha, inoltre, condannato l’imputato alla multa di fr. 500.-, prevedendo, in

caso di mancato pagamento, 3 giorni di pena detentiva sostitutiva.

(sentenza impugnata, consid.

10, e disp. n. 2, pag. 6).

19.1

a. Giusta l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. L’art. 144 cpv. 1 CP

dispone che chiunque si rende colpevole di danneggiamento è punito, a querela

di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

ll reato di violazione di

domicilio previsto dall’art. 186 CP è invece punito, a querela di parte, con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

c. Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena.

d. Ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

La predetta norma, al cpv. 4,

prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere

una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106

CP.

19.2

In concreto, AP 1 va

sanzionato per il reato di violazione di domicilio non più in relazione ai

fatti di settembre 2006 (per i quali è stato prosciolto), ma unicamente per

quelli del 2 aprile 2010. A questo reato va ad aggiungersi, sempre in relazione

a quest’ultimo episodio, quello di danneggiamento.

Per il

danneggiamento, la colpa di AP 1 va ritenuta, dal profilo oggettivo, di lieve

entità. È vero che, come visto, il ripristino dello stato dei luoghi comporterà

per ACPR 2 dei costi di manodopera non proprio irrisori. D’altra parte va però

considerato che, a tali conseguenze, è possibile rimediare e il danno è stato,

in definitiva, abbastanza contenuto.

Dal profilo soggettivo, la

colpa di AP 1 risulta attenuata nella misura in cui egli ha dimostrato con

fatti concludenti, posando con l’aiuto di due collaboratori per 2/3 ore e

previa pulitura nuovi pannelli su alcune vetrate, che il suo intento non era il

deterioramento della proprietà altrui fine a sé stesso ma rendere più sicura o

quanto meno abbellire la vetrata sovrastante la palestra in cui lavora.

D’altro canto, resta il fatto ch’egli ha perseguito il suo

obiettivo con metodi non condivisibili e che, pur essendo perfettamente in

grado di decidere se perseguire il suo obiettivo con un comportamento corretto

oppure con uno contrario alla legge, ha liberamente scelto questa seconda

opzione.

Anche per quanto concerne la violazione di domicilio, la colpa di AP

1, dal profilo oggettivo, è da considerarsi lieve. L’imputato, pur, come visto,

in assenza del debito consenso dell’avente diritto, è entrato in modo pacifico

nel cantiere e non ha mancato di annunciarsi agli operai che vi lavoravano.

Sempre dal profilo oggettivo, anche in questo caso si rileva che AP

1.

ha violato l’altrui domicilio con l’intento di migliorare lo stato dei luoghi

ciò che ne allevia la colpa.

Pertanto, tutto

ben ponderato, risulta adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5

aliquote giornaliere abbinata alla pena accessoria della multa quantificata in

fr. 100.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).

L’ammontare

delle aliquote stabilito dal primo giudice in fr. 140.- per l’imputato, e non

oggetto di specifica contestazione in sede di appello, merita conferma.

La pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

20.

AP 1 ha annotato nella

dichiarazione d’appello che avrebbe quantificato le proprie pretese

d’indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP “al termine della procedura

d’appello”. Nulla ha fatto valere al riguardo al dibattimento di secondo

grado (doc. dib. d’appello pag. 5).

Questa Corte, prescindendo

dal fatto che tale suo silenzio possa essere interpretato come una rinuncia

alle relative pretese, ritiene che un indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP per

la sua parziale assoluzione in appello debba essere rifiutato essendo il

pregiudizio da lui subito di esigua entità (art. 430 cpv. 3 CPP).

Il danno da porre in

relazione con l’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al

punto 2.1. del DA, dalla quale è stato prosciolto, è, infatti, circoscritto

alla partecipazione all’interrogatorio dinanzi alla PP del 23 maggio 2007,

ritenuto che per le udienze dibattimentali di prima e seconda istanza la

presenza di AP 1 si imponeva già per gli altri fatti per i quali qui è stato

condannato (art. 430 cpv. 3 CPP).

Tale danno è lieve e

rientra negli “inconvenienti minori” che non danno diritto ad un

indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP (Messaggio concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1232).

Sulla tassa di

giustizia e sulle spese

21.

Visto l’esito

dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP

1.

effettuata in prima sede.

Gli oneri processuali del

presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per ⅔ a carico

dell’appellante e per ⅓ a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 139, 379 e

segg., 398 e segg. e 429 CPP

34, 42, 47, 144 cpv. 1 e

186 CP,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. danneggiamento

per avere, il 2 aprile 2010, a __________, intenzionalmente danneggiato e reso

inservibili dei pannelli in cartone di proprietà di ACPR 2;

1.1.2. violazione di

domicilio per essersi, il 2 aprile 2010, a __________, introdotto assieme a

suoi collaboratori, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, al

primo piano dello stabile ubicato al mapp. __________.

1.2. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1.

del decreto d’accusa 11 aprile 2011.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena pecuniaria di

5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta) cadauna, per un

totale di fr. 700.- (settecento);

1.3.2. alla multa di fr. 100.-

(cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

1.3.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) per il procedimento

di primo grado.

1.4. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1200.-

sono posti a carico di AP

1 in ragione di ⅔ e per il resto a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.