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Decisione

17.2013.142

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 14 maggio 2013, il giudice della

Pretura penale ha confermato le imputazioni e la multa contenute nel decreto

d’accusa, accollando alla condannata gli oneri processuali di complessivi fr.

780.-.

C. In data 15 maggio 2013, AP 1 ha presentato, contro tale sentenza,

annuncio d’appello. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia,

con dichiarazione d’appello 15 luglio 2013, ella ha dichiarato d’impugnare la sua

condanna per infrazione alle norme della LCStr dovuta all’inosservanza delle

regole di precedenza.

Non è, invece, contestata l’infrazione alla OAC

per omessa comunicazione del proprio domicilio alla competente autorità (già,

peraltro, ammessa in primo grado).

Contestualmente alla predetta dichiarazione,

l’insorgente ha prodotto un CD-ROM contenente documentazione fotografica

relativa allo specchio ubicato in via __________ a __________, nei pressi

dell’intersezione con via __________.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in

particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente

contravvenzioni, con ordinanza 16 luglio 2013, la presidente di questa Corte ha

informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed

ha impartito ad AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una

motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato

inoltrato dall’appellante in data 26 luglio 2013.

E. Con scritto 7 agosto 2013, rispettivamente 19 agosto 2013, la Sezione della circolazione e la Pretura penale hanno comunicato di non avere osservazioni da

formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se -

come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva

esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente

che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere

addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa

Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di

diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto

convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin,

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.

398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei

fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è

“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La

formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata

dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op.

cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398,

n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag.

768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova,

se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se

ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III

552.

consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4

pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_312/2011

dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57

consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e

sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei

fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo

Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere

probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg.

con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz,

Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che

questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base

del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in

violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale

giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Secondo l’art. 398 cpv. 4 in fine CPP, se la procedura

dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, nella

procedura d’appello non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove

(Kistler Vianin, in op. cit. ad art. 398, n. 30, pag. 1778). Come precisato dal

Tribunale federale, nuove, ai sensi di questa norma, sono quelle prove la cui

acquisizione non è già stata richiesta dalle parti nell’ambito del procedimento

di primo grado. Non sono tali pertanto le prove già inoltrate in prima istanza

ma da questa respinte. Le parti potranno, infatti, riproporle qualora

ritenessero che siano state arbitrariamente negate (STF 6B_362/2012 del 29

ottobre 2012, consid. 8.4.1).

3.

a) Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza

spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade

designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È

riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della

polizia.

Il segnale “Dare precedenza”, previsto all’art.

36.

cpv. 2 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979

(OSStr), obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano

sulla strada cui si avvicina, da qualsiasi direzione essi vengano (DTF 83 IV

95).

L’esercizio del diritto di precedenza è

specificato all’art. 14 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione

stradale del 13 novembre 1962 (ONC) secondo cui chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell'intersezione.

b) In ragione del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), ogni

utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta,

confidare nel corretto comportamento degli altri utenti nella misura in cui non

vi siano indizi per ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario

della precedenza può contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato

(BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna, 1996, n. 3.1.1

e 3.6.6 ad art. 36 LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF 125 IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b; 122 IV 133,

consid. 2a).

La precedenza non è, tuttavia, un diritto

assoluto.

In presenza di pericolo o di rischio di pericolo,

il beneficiario della precedenza non deve avvalersi ciecamente del suo diritto

a spese della sicurezza del traffico; egli deve fare il possibile per evitare

una collisione (STF 6S.224/2003 del 3 aprile 2004, consid. 2; DTF 92 IV 138

consid. 2; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr); tuttavia chi

procede su una strada principale, è tenuto a ridurre la velocità, in sé

permessa, soltanto qualora sussistano determinati indizi che un conducente, che

gli dovrebbe dare la precedenza, non si comporterà correttamente

intralciandogli la marcia (DTF 93 IV 32 consid. 3; BUSSY/RUSCONI, op.

cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr).

c) Il diritto di precedenza è violato quando chi ne è beneficiario, a

causa del comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo

modo di condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare

o a schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere dal verificarsi

di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).

d) Nelle località, chi deve dare la precedenza può immettersi sulla

carreggiata se l’utente prioritario si trova ad una distanza di circa 70 metri dall’intersezione (DTF 114 IV 146; 99 IV 173 consid. 4b) e, di principio, soltanto se non

rischia di ostacolargli la strada (BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 3.4.6 ad art. 36

LCStr). Egli deve altresì tener conto della propria velocità e di quella del

conducente prioritario (BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 2.2.2, 3.4.6 e 3.6.4 ad art.

36.

LCStr).

Alle intersezioni, una velocità eccessiva del

titolare della precedenza non libera il debitore dalle proprie responsabilità,

tranne se essa è manifestamente eccessiva (DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b;

cfr. anche STF 6B_509/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.3.5; BUSSY/RUSCONI, op.

cit., n. 3.4.6 e 3.5.4 ad art. 36 LCStr).

e) Se, in ragione di una scarsa visibilità, il beneficiario della

precedenza ha potuto rendersi conto dell’improvvisa immissione solo una volta

giunto all’altezza dell’intersezione e non è più in grado di evitare lo

scontro, la responsabilità totale spetta a colui che è tenuto a dare la

precedenza (DTF 93 IV 32; BUSSY/RUSCONI, op.cit, n. 3.5.4 ad art. 36 LCStr).

Le accresciute precauzioni imposte da una

visibilità ridotta gravano sul conducente tenuto a dare la precedenza (STF

6B_573/2010 del 5 novembre 2010, consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93

IV 32, consid. 2; Bussy/Rusconi, op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr). Al

riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale è rigorosa ed esige da chi

si immette una manovra prudente, graduale, così che il beneficiario della

priorità possa eventualmente scorgerlo ed evitarlo o avvisarlo in tempo (STF

6B_746/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1;6S.457/2004 del 21 marzo

2005, consid. 2.3a; DTF 105 IV 339, consid. 3; 93 IV 32, consid. 4; 84 IV 111,

consid. 1).

Una severa applicazione della regola della

precedenza è nell’interesse della sicurezza del traffico (DTF 93 IV 32, consid.

2).

f) L’art. 90 cifra 1 LCStr (in vigore al momento dei fatti in

discussione) prevede che chi contravviene alle norme della circolazione

contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale

è punito con la multa.

Risultanze

dell’inchiesta

4.

Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogata dalla polizia

cantonale il 4 maggio 2012, ha dichiarato quanto segue:

“ (…) Dopo aver controllato più volte a destra e sinistra, oltre che

nello specchio situato di fronte, non avendo visto sopraggiungere veicoli ho

iniziato la mia manovra di svolta a sinistra. Appena immessami su via __________,

dalla mia sinistra, è improvvisamente sbucato un motoveicolo di colore verde.

Come l’ho visto arrivare ho immediatamente frenato e bloccato il mio veicolo,

purtroppo ciò non è stato sufficiente per evitare che il motoveicolo collidesse

contro la parte anteriore della mia auto (…)

D: Saprebbe stimare a che velocità circolava il

motoveicolo?

R: Non saprei con precisione, ma a mio modo di

vedere arrivava ad una velocità molto elevata, altrimenti sarebbe riuscito a

frenare in tempo.

D: Ha udito rumori di frenata da parte del

motoveicolo prima dell’impatto?

R: No, non ho sentito rumori di frenata.” (verbale

d’interrogatorio PS 4 maggio 2012 AP 1, pag. 2 e 3)

__________,

il centauro, è stato sentito dalla polizia cantonale il 6 maggio 2012 e ha

dichiarato quanto segue:

“ (…) Giunto all’altezza di Via __________, sita alla mia destra,

circolante ad una velocità di circa 50 km/h, ho notato che da quest’ultima via giungeva un veicolo. Da parte mia pensando che si fermasse prima di immettersi

su Via __________, ho mollato il gas continuando comunque la mia corsa.

Quando mi trovavo a pochi metri dall’intersezione

l’automobile, anziché fermarsi, si immetteva su Via __________; posso dire che

la sua immissione è stata a velocità lenta.

Da parte mia frenavo ma a nulla valeva per

evitare la collisione.

La collisione avveniva tra la parte anteriore

destra della mia moto e la parte frontale dell’altro veicolo (…)”.

(verbale d’interrogatorio 6 maggio 2012 __________,

pag. 2)

Come da

richiesta di AP 1, il 27 luglio 2012, ad oltre due mesi e mezzo dai fatti, gli

inquirenti hanno proceduto ad un supplemento d’inchiesta sentendo a verbale il

teste __________ che ha dichiarato:

“ (…) Giunto in all’altezza di Via __________, ho notato che da

quest’ultima via, vi era un veicolo intenzionato ad immettersi su Via __________.

Da parte mia rallentavo fino a quasi fermarmi. La vettura in uscita si metteva

quindi in movimento e, quando si trovava con la parte anteriore già sulla

corsia riservata al traffico in senso inverso al mio, vale a dire sulla corsia

che conduce alla stazione, entrava in collisione con una motocicletta. Essa,

giungeva nella mia stessa direzione mi aveva appena sorpassato. Posso dire che la

velocità della moto è da me stimabile in 70 km/h (…).

D: Come mai sul luogo del sinistro ha affermato

di essere stato sorpassato dalla moto all’altezza della pizzeria __________ e

di non aver assistito in diretta all’incidente ma bensì di essere giunto sul

posto pochi istanti dopo?

R: Sinceramente non so che dire, molto

probabilmente ho dei ricordi influenzati dal mio stato di spavento.”

(verbale d’interrogatorio PS 27 luglio 2012 __________,

pag. 1-2)

Nel corso

di questa audizione, veniva contattato telefonicamente __________, il compagno

di viaggio di __________ il giorno dell’incidente, il quale confermava che “l’incidente

non è stato visto in diretta” ma bensì che erano giunti sul luogo “pochissimi

istanti dopo” (verbale d’interrogatorio 27 luglio 2012 __________, pag. 2).

Dal

rapporto di constatazione dell’incidente allestito dalla polizia cantonale, si

evince, poi, che l’incidente è avvenuto in un tratto semicurvilineo e

pianeggiante, ove è prescritta una velocità massima di 50 km/h, il cui manto stradale era asciutto viste anche le condizioni meteorologiche favorevoli

(rapporto di constatazione 15 maggio 2012, pag. 1-6).

Dalle

informazioni complementari risulta, inoltre, che, al giungere della polizia

cantonale sul luogo dell’incidente, i veicoli coinvolti si trovavano nella

posizione creatasi a seguito della collisione. Non venivano rilevate tracce

sull’asfalto e nessuno si annunciava quale teste (rapporto di constatazione 15

maggio 2012, pag. 2 e foto n. 2 allegata).

Durante

il dibattimento di primo grado, l’imputata si è riconfermata nelle proprie

posizioni, dichiarando quanto segue:

“ Ribadisco che al dare precedenza di via __________, proprio perché

so che si tratta di un’intersezione molto pericolosa, ho arrestato

completamente il veicolo. Mi sono immessa su via __________ solo dopo aver

verificato sia a destra sia a sinistra e anche per mezzo dello specchio che si

trova di fronte. Quando ero ormai a metà della carreggiata ho visto provenire

da sinistra ad una distanza di circa 40 metri il motociclista che procedeva ad alta velocità e ho immediatamente bloccato la macchina. Sono convinta che se

egli avesse circolato alla velocità consentita avrebbe avuto tutto lo spazio

per fermarsi. Conosco bene quella intersezione poiché la devo percorrere ogni

qualvolta da casa mia mi voglio recare a __________” (verbale d’interrogatorio

14.

maggio 2013 AP 1 alleg. verb. dib. di primo grado).

Appello

5.

L’appellante censura d’arbitrio il giudizio del primo giudice nella

misura in cui ha accertato che al momento dei fatti il motociclista circolava

sulla strada principale ad una velocità “adeguata al limite imposto su quel

tratto”.

5.1

Il pretore ha ritenuto che “agli atti non ci sono elementi

oggettivi o indizi per concludere che il motociclista circolasse ad alta

velocità”: in particolare “la polizia non ha rilevato tracce

sull’asfalto e i danni alla vettura non sono ingenti, così come le ferite

riportate dal motociclista non sono particolarmente gravi. Oltre a ciò, la moto

non è finita lontano dall’impatto”. Questi elementi suffragano, a mente del

pretore, la tesi per cui la velocità del motociclista era adeguata al limite

imposto su quel tratto di strada. D’altro canto, aggiunge il primo giudice, non

giova all’imputata la testimonianza dell’automobilista __________ in quanto si

è rivelata “contraddittoria e imprecisa” e, in ogni caso, poiché è stata

rilasciata da chi è arrivato sul posto dopo l’incidente come confermato dal

passeggero __________ (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 5-6).

5.2

L’insorgente osserva in particolare che, come si evince dalle

risultanze d’inchiesta (verbali d’interrogatorio e fotografie agli atti), la

collisione con il centauro è avvenuta allorquando la sua autovettura si trovava

già almeno parzialmente su via __________. Ciò si è verificato, continua

l’appellante, in quanto il motociclista, che circolava su una via principale e

godeva del diritto di precedenza, ha agito in spregio delle norme della LCStr,

sopraggiungendo a velocità eccessiva. A comprova della forte velocità del

centauro, l’insorgente ricorda che il danno patito dall’automobile a seguito

del violento impatto con la motocicletta è stato ingente (circa fr. 4'700.-) e

che, in sede d’inchiesta, il teste __________ ha asserito che la moto al

momento dei fatti procedeva a 70 km/h. Per la ricorrente, è a causa dell’andatura

sostenuta che il centauro non è stato in grado di evitare la collisione contro

la sua automobile e non ha potuto essere da lei scorto per tempo. Inoltre,

sempre a mente dell’insorgente, il motociclista, nonostante avesse percepito la

possibile situazione di pericolo rendendosi conto ch’ella stava per immettersi

su via __________, ha reagito limitandosi a “mollare il gas”,

continuando imperterrito la sua corsa, provocando in tal modo la collisione.

Per AP 1 il motociclista, pur conscio della presenza dell’autovettura in fase d’immissione,

invece di reagire convenientemente, arrestando in modo sicuro e tranquillo il

proprio veicolo, “ha mantenuto un atteggiamento presuntuosamente prioritario”

impattando contro la sua automobile quando questa era ormai ferma su via __________.

A mente dell’appellante, quand’anche la velocità del centauro fosse stata

contenuta, egli avrebbe leso i suoi doveri, procedendo in modo inadeguato alla

“caratteristica della strada a traffico intenso” e malgrado avesse

scorto l’automobile che s’immetteva “decine di metri più avanti sulla destra”.

Per la ricorrente, il motociclista avrebbe dovuto rinunciare al proprio diritto

di precedenza e fare il possibile per evitare l’incidente. Il centauro,

conclude l’appellante, avendo avuto tutte le possibilità per fermarsi e non

avendolo fatto, deve essere ritenuto l’unico colpevole dell’accaduto

(motivazione scritta, pti 4-5, pag. 5.-10.).

5.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui

deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10

maggio 2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.

; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.

2.

; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1;

132.

I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

5.4

In merito alla velocità della motocicletta, è con un ragionamento

scevro d’arbitrio che il pretore l’ha ritenuta “non elevata” e “adeguata

al limite imposto” sul tratto stradale percorso. Come correttamente

rilevato dal primo giudice, non esistono agli atti elementi idonei a suffragare

la tesi dell’alta velocità della moto. Dal rapporto di polizia e dalla

documentazione allegata, si evince che, a seguito della collisione, il

motoveicolo senza lasciare tracce sull’asfalto è finito a terra rimanendo in

prossimità dell’impatto ed il centauro ha riportato solo lievi ferite (frattura

al gomito destro e qualche contusione). Tali elementi hanno indotto il pretore

a ritenere, in modo non arbitrario, che la velocità del centauro non era sostenuta

altrimenti egli avrebbe riportato ferite di maggiore entità, i danni ai veicoli

sarebbero stati più ingenti e la moto sarebbe stata scaraventata lontano

rispetto al punto dell’impatto. È poi in modo del tutto fondato che il pretore

non ha considerato ai fini del giudizio la deposizione di __________, in cui la

velocità del centauro era stimata in 70 km/h, ritenendola “contraddittoria ed imprecisa”. Trattasi di un teste che non si è annunciato alla polizia al

momento del sinistro e che è stato sentito nel corso dell’inchiesta ad oltre

due mesi e mezzo dai fatti. Come correttamente rilevato dal primo giudice, __________

ha, in modo errato, asserito che al momento della collisione l’automobile

dell’appellante si trovava con la parte anteriore sulla corsia riservata al

traffico in senso inverso al suo, ovvero sulla corsia che conduce alla stazione

ferroviaria, mentre, come risulta chiaramente dal rapporto di polizia, essa non

ha oltrepassato la mezzeria della strada principale. Del resto, il suo

passeggero __________ ha confermato che entrambi sono arrivati sul posto

qualche attimo dopo l’incidente.

Peraltro,

come si vedrà di seguito in diritto, quand’anche si volesse ritenere elevata la

velocità del centauro (come detto, tutt’al più di 70 km/h), essa non sgraverebbe l’automobilista dalle proprie responsabilità penali.

Su

questo punto l’appello deve essere, pertanto, respinto.

6.

L’appellante censura d’arbitrio la sentenza pretorile nella misura

in cui ha accertato che, con l’ausilio dello specchio stradale posto sulla

strada principale, ella poteva vedere sopraggiungere il motociclista.

6.1

A mente del primo giudice è incontestabile che, all’incrocio di __________

tra via __________ (strada principale) e via __________ (strada secondaria), la

visuale non è ottimale. Dal punto di immissione sono infatti, a suo dire,

visibili al massimo 20/30 metri della strada principale costituente una

semicurva. Per migliorare la visuale di chi proviene da via __________ e per

rendere più sicura l’immissione in via __________, continua il pretore,

all’intersezione è stato installato uno specchio, ciò che ha, quantomeno

triplicato lo spazio visibile (accertamento fondato su una fotografia aerea

agli atti, doc. 03.07.2013). Per il giudice di prime cure, “con l’ausilio dello

specchio e la dovuta attenzione, il motociclista doveva per forza essere

visibile”. Del resto, osserva il pretore, avendo il motociclista dichiarato

di avere visto il veicolo dell’imputata avvicinarsi all’incrocio, “stante la

visuale reciproca”, l’imputata doveva scorgere il sopraggiungere del

centauro. L’automobilista, aggiunge il giudice, doveva prestare attenzione,

tentando d’individuare preventivamente gli altri eventuali fruitori del campo

stradale, scongiurando il pericolo d’incidente. Ciò che non ha fatto (sentenza

impugnata, consid. 7., pag. 4).

6.2

AP 1 sostiene di essersi immessa sulla strada principale avvalendosi di

uno specchio stradale situato di fronte a lei che, tuttavia, diversamente da

quanto stabilito dal pretore, offriva una scarsa visuale e non permetteva di

scorgere il motociclista sopraggiunto sulla via principale. A mente della

ricorrente, lo specchio consentiva, inoltre, solo con difficoltà un apprezzamento

realista delle distanze e delle velocità dei veicoli che vi appaiono. A

sostegno della sua tesi, ella produce delle fotografie che lo raffigurano. Per

l’appellante il pretore è, pertanto, incorso in arbitrio nel ritenere lo

specchio ausilio idoneo a permettere un’immissione in tutta sicurezza (motivazione

scritta, pto 6., pag. 10-12).

6.3

In concreto, AP 1 ha chiesto al giudice di prime cure quale unica

prova l’audizione come teste del signor __________ (AI 8), domanda respinta dal

pretore con decreto 30 aprile 2013 che ha ritenuto questo testimone “contraddittorio”

e con “enormi lacune di memoria” (AI 9). Solo nell’ambito della

dichiarazione d’appello (doc CARP III), l’insorgente ha notificato, quale

ulteriore prova, la suddetta documentazione fotografica raffigurante lo

specchio stradale. Giusta l’art. 398 cpv. 4 in fine CPP, richiamata la giurisprudenza e la dottrina di cui al consid. 2, quest’ultima istanza

probatoria deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.

Inoltre, ricordati i principi citati al consid.

5.3

, non si può non rilevare che l’appellante non ha spiegato il motivo per

cui gli accertamenti del primo giudice sono arbitrari in merito al campo visivo

offerto dallo specchio stradale. In particolare, la ricorrente non indica per

quale ragione il pretore sarebbe trasceso in arbitrio nel sostenere che lo

specchio estende la visuale permettendo quanto meno di triplicare lo spazio

visibile. L’insorgente neppure specifica in concreto le cause (inclinazione,

convessità, …) dell’asserita ristretta visuale offerta dallo specchio, né

precisa il concetto di “scarsa” visuale: ella omette, infatti, finanche

di quantificare la distanza che, a suo dire, sarebbe visibile dal punto

d’immissione.

Trattasi, pertanto, di una censura d’arbitrio

irricevibile.

7.

Dal profilo del diritto, nel caso concreto è palese che il motociclista,

viaggiando sulla strada principale, godeva del diritto di precedenza.

All’automobilista, di contro, provenendo da una strada secondaria ed

immettendosi in una strada prioritaria, incombeva dare la precedenza.

In un contesto di visibilità ridotta, quale era

quello al momento dell’incidente, gravava sull’appellante, tenuta a dare la

precedenza, prendere accresciute precauzioni

(BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr; STF 6B_573/2010 del 5

novembre 2010, consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93 IV 32, consid. 2).

L’insorgente, nel compiere la manovra

d’inserimento nella corrente di traffico con diritto di precedenza, volendo in

parte finanche intersecarla tagliando la prima corsia della strada principale,

doveva, per legge, prestare estrema attenzione verso chi vi circolava. La

ridotta visibilità nonché la complessità della manovra le imponevano una

diligenza accresciuta.

In realtà, come riconosciuto dalla stessa

appellante, al momento in cui ha iniziato la manovra d’immissione, ella non ha

scorto il centauro arrivare alla sua sinistra (“non avendo visto

sopraggiungere veicoli ho iniziato la mia manovra di svolta a sinistra”;

verbale d’interrogatorio AP 1, 4 maggio 2012, pag. 2).

Qualora AP 1 avesse osservato con la dovuta

attenzione, sarebbe rimasta ferma o quantomeno avrebbe interrotto a tempo

debito la manovra mantenendo la propria autovettura sulla strada secondaria

evitando così la collisione con il motociclista.

Dal canto suo, quest’ultimo poteva confidare nel

corretto comportamento dell’automobilista, nella misura in cui, come confermato

dalle risultanze d’inchiesta, non vi erano indizi per ritenere il contrario.

Dagli atti nulla lasciava presagire che l’automobile avrebbe invaso la strada

principale poco prima che sopraggiungesse la motocicletta. Non assurge a

indizio in tal senso il comportamento dell’appellante antecedente

all’incidente. Come dichiarato dallo stesso motociclista agli inquirenti, egli

notava all’altezza di via __________ che da tale strada proveniva un’automobile

e “pensando che si fermasse prima di immettersi su Via __________”, ha

“mollato il gas” continuando comunque la sua corsa. Solo allorquando

il centauro si trovava “a pochi metri dall’intersezione l’automobile,

anziché fermarsi, si immetteva su Via __________” (verbale d’interrogatorio

__________, 6 maggio 2012, pag. 2). Ciò induce a ritenere che il centauro ha

avuto il primo contatto visivo con l’automobilista quando quest’ultima era

ancora su via __________ e che ella, ancor prima d’invadere la strada principale,

poteva vedere il centauro avvicinarsi. In ragione del

principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), il motociclista, beneficiario della

precedenza, poteva contare sul fatto che il suo diritto venisse rispettato.

Non giova all’appellante invocare il fatto che il

motociclista si sia comportato in modo contrario alla normativa della

circolazione stradale circolando a velocità eccessiva (come visto, tutt’al più

stimata dal teste __________ in 70 km/h). Ciò non sgrava, infatti,

l’automobilista dalle proprie responsabilità, in diritto penale non esistendo

il concetto di compensazione delle colpe (STF 6B_458/2009 del 9.12.2010,

consid. 5.3.; Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 26 LCStr,

n.10, pag. 157). Del resto, il Tribunale federale ha statuito che chi è tenuto a dare la precedenza

ed intende immettersi su una strada principale, deve aspettarsi che un

conducente avente diritto di precedenza sopravvenga a velocità elevata, a meno

che questa sia ampiamente eccessiva e manifestamente superiore ai limiti

prescritti su quel tratto di strada. A titolo esemplificativo basti ricordare

che l’Alta Corte aveva ritenuto configurarsi una tale eccezione in una

fattispecie in cui il veicolo con diritto di precedenza aveva superato di oltre 65 km/h la velocità massima consentita (DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b; cfr. anche STF 6B_509/2010

del 14 marzo 2011, consid. 3.3.5; STF 6S.457/2004 del 21 marzo 2005 consid. 2.3;

BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Un siffatto caso limite

non è dato tuttavia in concreto. Quand’anche, infatti, si volesse seguire la

deposizione del teste __________, l’eccesso di velocità del centauro,

ipotizzato in 20 km/h, non sarebbe così elevato da risultare imprevedibile ad

un utente accorto (e che, come visto, poteva avvalersi dell’ausilio di uno

specchio stradale che estendeva la propria visuale iniziale) in procinto di

immettersi su una strada prioritaria, ritenuto come ad esso si imponesse, visti

anche i limiti di visibilità e la complessità della manovra, una diligenza

accresciuta.

Ne discende che AP 1 ha violato gli art. 26 cpv.

1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr e 14 cpv. 1 ONC, e si è pertanto resa colpevole

d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.

8.

Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica

contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr.

370.

- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.

Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del

quadro edittale (cfr. art. 90 cifra 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è certamente

ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

9.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali

di primo grado, consistenti in complessivi fr. 780.-, sono posti a carico di AP

1.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono

pure accollati all’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

26 cpv.1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr,

14 cpv. 1 ONC,

26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC

36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr

47 e segg, 106 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Di

conseguenza,

ricordato che, in assenza d’impugnazione, la condanna per avere

violato gli obblighi di annuncio del cambiamento di domicilio alle autorità

competenti è passata in giudicato,

1.1. AP 1

è autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 4

maggio 2012 in territorio di __________, alla guida dell’autovettura, violato

il proprio obbligo di dare precedenza inoltrandosi in un’intersezione e collidendo

con un motociclista sopraggiungente da sinistra.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla

multa di fr. 370.- (trecentosettanta); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 780.-

(settecentottanta) per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 700.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorinodi

P_GLOSS_TERZI

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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