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Decisione

17.2013.148

Conferma del giudizio d'assoluzione dai reati di ripetuto furto aggravato e ripetuto danneggiamento. Accertamento di fatto fondato su una chiamata di correo. Criteri per determinare l'indennità ex art

10 febbraio 2014Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno condannato IM 2 e IM 4 alla

pena detentiva di 12 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e IM 3

alla pena detentiva di 20 mesi, pure da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Le pene hanno – tutte – beneficiato della sospensione condizionale per un

periodo di prova di 3 anni.

La Corte ha inoltre rinviato gli accusatori privati al foro civile per le loro

pretese di corrispondente natura e ha ordinato la confisca di tutto quanto in

Considerandi

sequestro a IM 2 (ad eccezione di due telefoni cellulari Nokia, di due schede

SIM e di due paia di scarpe marca Armani Jeans) nonché il dissequestro di tutto

quanto era stato sequestrato a IM 4, IM 1 e IM 3.

I primi giudici hanno, infine, posto a carico dei condannati gli oneri

processuali con ripartizione interna in misura di 1/3 e a carico dello Stato le

spese per la difesa di fiducia di IM 1 (pari a fr. 9'713.-).

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali, il

procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione

d’appello del 17 luglio 2013, l’appellante ha precisato d’impugnare il

Dispositivo

dispositivo n. 4 della sentenza di prime cure relativo all’assoluzione di IM 1,

chiedendo che egli sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto

aggravato, consumato e tentato e di danneggiamento ripetuto e che sia pertanto

condannato alla pena detentiva di 33 mesi da espiare.

Il procuratore pubblico chiede inoltre che sia ordinata la confisca di tutto

quanto in sequestro.

esperito il

pubblico dibattimento il 22 gennaio 2014, durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale dell’AA, la condanna

dell’imputato alla pena detentiva di 33 mesi da espiare nonché la confisca di

tutto quanto sequestrato all’imputato. Relativamente alle richieste di

indennizzo delle spese legali e di riparazione del torto morale, il procuratore

pubblico chiede inoltre che, tranne per quel che concerne la tassazione della

nota d’onorario (per la quale si rimette al giudizio della Corte), le altre

richieste siano respinte quasi integralmente;

- IM

1 ha postulato, in via principale, il proscioglimento da ogni accusa, il

dissequestro di tutto quanto sequestratogli nonché un indennizzo ex art. 429

CPP come indicato nell’istanza trasmessa alla Corte. In via subordinata, nel

caso in cui egli venga dichiarato autore colpevole dei reati imputatigli con

l’AA, egli chiede di essere condannato ad una pena integralmente sospesa.

ritenuto

Potere

cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento

dei fatti

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto

contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in

parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile

censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

– che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del

giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.

404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti

impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo

cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si

estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati

(enumerati esaustivamente alle lettere a–g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il

controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale

non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di

secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo

l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato

irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le

esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore

che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio

controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio

2013, consid. 2.2).

2. Giusta

l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le

altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2).

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione

delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di

prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15

e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag.

23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 35–41, pag. 70–72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117

Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera

valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di

prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior

valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello

stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,

Basilea 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile

2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla

concreta forza di convincimento – valutata in modo approfondito e oggettivo –

di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21,

pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,

in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag.

173).

3. La

chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche

altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi,

soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da

persona interessata e non libera (Rep. 1990, 353, consid. VI 1; 1980, 192,

consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno

scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995

pag. 405 e seg.; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto

processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI,

Confessione (diritto processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente

logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può

bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più

elementi valutati nel loro complesso e in maniera rigorosa possono costituire

un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice

con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o

minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere

disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca

valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei

fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale

credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e

della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di

correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice –

valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità – deve

accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione

completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia

da essi confortata (Rep. 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; Rep.

1980, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420–425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della

chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi

intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è

necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse,

la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto

ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune

esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una

chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr.,

per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in

correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in

www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in

correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di

valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

4. Il principio della presunzione d’innocenza – garantito dagli art.

32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP – oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento

dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002

del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi – così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_235/2007

del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea

2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory,

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.

10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

L’imputato:

vita e precedenti penali

5. IM 1, classe __________, ha dichiarato di essere partito dall’Albania –

dove viveva con i genitori e sei fratelli più giovani – nel 2000 per

trasferirsi in Italia. Nel 2007 si è sposato con una cittadina italiana. Non ha

figli.

Per quanto concerne la sua attività professionale, egli ha spiegato che, giunto

in Italia, ha lavorato per un lungo periodo, e meglio fino al 2008, in nero nell’edilizia. Nel 2009 ha iniziato a lavorare come commerciante di autovetture con un

amico e, nel luglio 2012, ha aperto una propria attività in questo campo (cfr.

AI 284, pag. 4; verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato al verbale

del dibattimento di primo grado, pag. 2).

Riguardo la sua attuale professione, egli ha dichiarato:

“ lo

guardo le macchine tramite internet sull'autoscout.it e per le macchine che mi

convengono mi metto in contatto con i proprietari. Il prezzo delle automobili è

di circa Euro 1’000/1’500. Se la vettura mi conviene allora la compro; questo

nel senso che acquisto il veicolo se penso

di poter guadagnare qualcosa. Penso di vendere dalle 3 alle 5 macchine

al mese; negli ultimi tre mesi ho venduto solo due autovetture. Ne ho comprate

quattro e ne ho vendute due. il mio guadagno mensile è di circa 1’000/1’200

Euro. Questi soldi, con un po' di difficoltà, mi permettono di vivere. Mia

moglie non lavora. Io di affitto pago 600 Euro al mese. Il mio lavoro mi

permette unicamente di vivere. lo non ho risparmi” (cfr. AI

141, pag. 2).

Al dibattimento d’appello, l’imputato si è

sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni (cfr. verbale dibattimento

d’appello, pag. 2).

IM 1 è incensurato.

Non risultano iscrizioni a suo carico né nel

casellario giudiziale svizzero (cfr. AI 139) né in quello italiano (cfr. doc.

CARP XV).

Egli ha riferito di essere stato, nel 2008, incarcerato in Italia per 4 mesi

con l’accusa di traffico di stupefacenti, salvo poi essere assolto dalle

autorità italiane (cfr. sentenza impugnata, consid. 1a, pag. 24; verbale IM 1

del 2 novembre 2012, allegato all’ AI 140, pag. 3 e del 3 novembre 2012, AI

141, pag. 4–5; cfr. anche verbale dibattimento

d’appello, pag. 2).

Fatti emersi nell’inchiesta

6. Il

25 agosto 2012, a seguito di una segnalazione di un testimone, la polizia

fermava a Lodrino una vettura con targhe italiane, nella quale venivano

scoperti attrezzi da scasso e refurtiva. A bordo della vettura vi erano tre

cittadini albanesi – PIFA 1 (residente a __________ in provincia di __________),

__________ e __________ – che venivano subito arrestati.

Interrogato dalla polizia, PIFA 1 si è subito dimostrato collaborativo,

ammettendo di essere entrato in territorio svizzero per delinquere, fornendo

informazioni sulle abitazioni “visitate” e spiegando come dietro ai furti vi

fosse un’organizzazione con base a Milano, nell’ambiente degli immigrati

albanesi. Egli ha, altresì, riferito di fungere da autista per l’organizzazione

e di avere – tra il 9 agosto e il giorno dell’arresto – accompagnato

quotidianamente in Svizzera due connazionali per rubare nelle case. Fra di essi

__________ (a detta di PIFA 1 un ufficiale della polizia albanese che lavora

per il consolato albanese a Milano), __________ e tale __________ (cfr. suo

verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, confermato dinanzi al PP in AI 7).

Quanto al suo coinvolgimento nei furti, PIFA 1 ha dichiarato e più volte

confermato di avervi partecipato solo perché obbligato (e minacciato) dal capo

dell’organizzazione – presentatogli dal citato __________ – che gli aveva

concesso un prestito di € 2'000.- da restituire entro una settimana con

interessi del 50% (cfr. suo verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, pag.1–2 confermato dinanzi al PP in AI 7, pag. 2–3, cfr. anche AI 44, pag. 1–2 e suo

verbale del 1° ottobre 2012 dinanzi alla polizia grigionese, allegato all’AI

186a, pag. 2–3).

A proposito dell’uomo a capo dell’organizzazione, PIFA 1 ha riferito trattarsi

di un suo connazionale:

“ ha 26/27 anni, alto ca. 165/170, molto robusto, capelli neri corti,

ha una ragazza albanese ma con la cittadinanza italiana, guida una Porsche

Cayenne bianca targata Italia che dovrebbe essere intestata alla sua ragazza, è

già stato in prigione a __________ per 3 o 4 mesi ma non so quando e per cosa”

(cfr. AI 44, pag. 3).

PIFA 1 ha altresì riferito come il capo gestisse

“parte della prostituzione a Milano e dintorni” e che, nel corso del mese

di agosto, egli si era recato a Ginevra per acquistare cocaina ed eroina.

Inoltre, ha ancora spiegato PIFA 1, egli ha un fratello di nome IM 2, al quale

aveva ultimamente regalato una BMW X6 (cfr. AI 7, pag. 3 e AI 45, pag. 3).

Il 5 ottobre 2012, nel corso di un ulteriore interrogatorio, PIFA 1 riconosceva

su una fotografia mostratagli dagli inquirenti il capo dell’organizzazione

criminale nella persona di IM 1 (cfr. AI 112, pag. 1).

7. Dal

canto loro __________ e __________ – dopo un’iniziale reticenza – hanno, per

finire, ammesso di essere gli autori di alcuni furti commessi in Svizzera con PIFA

1 e __________, senza tuttavia rilasciare informazioni utili

all’identificazione del capo dell’organizzazione.

Visto il numero limitato di episodi a loro carico, essi venivano scarcerati il

5 ottobre 2012 dopo l’intimazione brevi manu dei rispettivi decreti

d’accusa.

8. Il 22 ottobre 2012, presso l’uscita autostradale di Balerna, le

Guardie di confine procedevano al fermo di una vettura con targhe italiane a

bordo della quale vi erano tre cittadini albanesi identificati nelle persone di

IM 3, IM 2 e IM 4. I tre venivano posti in stato di arresto dopo che la

perquisizione della vettura aveva permesso di rinvenire delle ricetrasmittenti,

un cacciavite e dei preziosi celati dietro il vano autoradio (cfr. Rapporto di

arresto provvisorio del 23 ottobre 2012, AI 128a).

Il giorno seguente gli inquirenti, ritenendo che i tre cittadini albanesi

fossero collegati con l’organizzazione di cui aveva parlato PIFA 1, decidevano

di sottoporre a quest’ultimo le loro foto. PIFA 1 riconosceva nella persona di IM

3 l’__________ (conosciuto anche come “__________”) che aveva più volte

accompagnato in Svizzera per rubare. IM 2 veniva, invece, riconosciuto da PIFA

1 come il fratello del capo dell’organizzazione IM 1 nonché come suo complice

in un furto perpetrato a Giornico il 5/17 agosto 2012. Quanto a IM 4, PIFA 1 spiegava

trattarsi di una persona già incontrata a Milano del quale, però, ignorava il

coinvolgimento in attività illecite (cfr. verbale 23 ottobre 2012 di PIFA 1,

allegato all’AI 129a, pag. 1–2).

9. Il

2 novembre 2012, presso il valico di Chiasso, le Guardie di confine fermavano a

bordo di una vettura Lancia Lybra con targhe italiane, IM 1 unitamente ad un

altro cittadino albanese. Assunto a verbale egli dichiarava di essere, quel

giorno, giunto in Svizzera per incontrare l’avv. DI 2, difensore del fratello IM

2. IM 1 ha, altresì, dichiarato di “non avere nulla a che vedere con i

furti” e che nei mesi in cui “mi si accusa di avere fatto furti non sono

venuto né in Ticino né in Svizzera”. Egli ha pure negato di avere mai avuto

una Porsche Cayenne “a me intestata o a disposizione” (cfr. suo verbale

2 novembre 2012, allegato all’AI 140).

Per quanto concerne i suoi rapporti con gli altri protagonisti della vicenda,

egli ha dichiarato:

- di

essere il cugino di __________, nonostante non gli parlasse da 4 mesi per

problemi di famiglia;

- di

non avere rapporti con __________, ma di conoscerlo come poliziotto che

lavorava in Albania a Tirana;

- di

non essere amico di IM 3 che conosce perché amico del fratello IM 2;

- di

avere conosciuto PIFA 1 3–4 anni prima (“faceva il barista nell’esercizio

pubblico della sorella”), ma di non avere mai avuto rapporti con lui;

- di

non conoscere IM 4, __________ né __________

(cfr. suo verbale del 2 novembre 2012, allegato all’AI 140, pag. 3–4; AI 141,

pag. 4 e AI 284, pag. 2–3 e 8).

Quanto alla

chiamata di correo, egli ha spiegato di non capire il “perché PIFA 1 mi

trascinato in questa vicenda visto che non abbiamo mai avuto problemi o litigi”

(cfr. AI 284, pag. 8).

10. Con

sentenza 20 dicembre 2012, PIFA 1 è stato ritenuto autore colpevole di ripetuto

furto in parte tentato e ripetuto danneggiamento ed è stato condannato ad una

pena detentiva di 15 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni (cfr. AI 241). Il medesimo giorno egli è stato scarcerato.

Il 6 marzo 2013, PIFA 1 – dopo avere ripetutamente tentato di contattare la

patrocinatrice di IM 1 che, da parte sua, lo ha invitato a rivolgersi al

Ministero pubblico (cfr. doc. TPC 38 e 40) – ha spontaneamente rilasciato al

procuratore pubblico le seguenti dichiarazioni:

“ Non sono venuto

per fare dichiarazioni che scagionino chicchessia. Però voglio dire che IM 1

non mi ha mai ordinato direttamente di commettere dei furti o altri reati in

generale. II coinvolgimento nei furti è avvenuto per mezzo del cugino di IM 1,

vale a dire __________. Confermo che il prestito di circa Euro 2000.00 mi era stato fatto da IM 1. Quando ci siamo incontrati al bar c'era IM 1 che mi ha dato i

soldi, suo cugino __________ e IM 3, oltre a me. lo ho conosciuto .IM 1

per il tramite di IM 3 e di __________. Per la restituzione del prestito __________,

dopo che ho iniziato ad accompagnarli nei furti, mi aveva detto che sarebbe

stato lui a restituire i soldi a IM 1. Erano IM 3 e __________ che andavano via con la refurtiva dopo

aver commesso i furti” (cfr. AI 312, pag. 2).

Ritenuto che l’audizione di PIFA 1 è avvenuta senza la presenza

del difensore di IM 1, il procuratore pubblico ha provveduto a nuovamente

citare il chiamante in causa, al fine di garantire il rispetto del principio

del contraddittorio (cfr. doc. TPC 40).

Una nuova audizione si è tuttavia rivelata impossibile, essendosi l’uomo, dopo

la sua comparsa al Ministero pubblico, reso irreperibile (cfr. doc. TPC 44).

Giudizio

di primo grado

11. La

condanna di IM 3, IM 2 e IM 4 per i reati di ripetuto furto aggravato, di

ripetuto danneggiamento e di ripetuta violazione di domicilio non ha posto

problemi di sorta, ritenuto che, come rilevato dai primi giudici, i tre

coimputati erano sostanzialmente rei confessi (cfr. sentenza impugnata, consid.

3a pag. 28).

12. Quanto

alla situazione processuale di IM 1, la prima Corte ha rilevato che, alla credibilità della chiamata di correo si oppongono “due scogli insormontabili”.

Il primo, ha spiegato la prima Corte, è costituito dal fatto “che, a mente

di __________, il prestito che avrebbe contratto con IM 1 e che non sarebbe più

stato in grado di rimborsare (…) sarebbe stato fatto ad agosto 2012,

allorquando i primi furti da lui commessi, stando alla sentenza di condanna 20

dicembre 2012, sono avvenuti ancora in luglio”. Il secondo, hanno poi

ancora rilevato i primi giudici, “è lo scopo vero, rimasto

senza risposta, di __________ di contattare

I'avv. DI 1 una volta riavuta la libertà”. A detta della

Corte delle assise, secondo “il corso ordinario delle cose e

l'esperienza generale di vita” chi contatta spontaneamente il difensore di una persona da lui

chiamata in causa, lo fa perché vuole ritrattare. Per cui, hanno concluso i

primi giudici, è del tutto inimmaginabile che PIFA 1 intendesse solo

riferire che

“ contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, gli ordini gli

venivano impartiti non direttamente da IM 1 ma tramite il cugino __________.

Del resto la sua risolutezza a voler parlare dapprima con l'avv. DI 1 e, poi,

con gli inquirenti, è piuttosto indizio di volontà di ritrattare le accuse tout

court e non solo di volerle precisare su un punto che, nell'ottica di IM 1, che

ha sempre protestato la sua estraneità assoluta, tutto sommato era irrilevante.

In siffatte evenienze ben più verosimile è che abbia in realtà inteso

ritrattare le accuse ma che, davanti alla PP e in assenza dell'avv. DI 1, a cui

non può ovviamente essere rimproverato di non avervi partecipato, non se l'è

sentita e ha fornito una versione solo un po' più edulcorata”

(sentenza impugnata, consid 4e, pag. 34).

Visto quanto precede, i primi giudici hanno concluso di essere

rimasti nel dubbio circa la veridicità delle affermazioni di PIFA 1, peraltro “non

supportate da alcun riscontro oggettivo in merito al millantato prestito poiché

nessuno degli interrogati lo ha confermato” (sentenza impugnata,

consid 4e, pag. 34).

Essi – dopo avere ancora rilevato che la chiamata di correo di PIFA 1 potrebbe

trattarsi di “un modo per addolcire le sue responsabilità facendo riferimento

ad un presunto stato di bisogno” – hanno pertanto deciso di assolvere IM 1

(cfr. sentenza impugnata, consid. 4e pag. 34).

Appello

13. Col suo gravame, il procuratore pubblico contesta il giudizio

d’assoluzione pronunciato dalla Corte delle assise criminali, sostenendo che

gli elementi in atti permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul

coinvolgimento di IM 1 nei fatti menzionati nell’atto di accusa.

In particolare, l’insorgente rileva che la chiamata di correo di __________ risulta assolutamente credibile, dato che le sue

dichiarazioni relative ad IM 1 sono lineari e disinteressate. Per contro –

continua – l’imputato cambia versione a dipendenza delle situazioni, per cui le

sue deposizioni sono tutt’altro che attendibili.

14. Questa

Corte – dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie – si

associa al giudizio della Corte delle assise criminali secondo cui la chiamata

di correo di PIFA 1 non è sufficiente per ritenere accertato il coinvolgimento

di IM 1 nella serie di furti menzionati nell’atto di accusa.

Tale

conclusione si fonda sui seguenti elementi:

a. Si

osserva in primo luogo che se la versione fornita agli inquirenti da PIFA 1 –

ovvero di avere rubato perché costretto dal capo della banda, poi riconosciuto

in IM 1 – è stata costante per tutta la durata dell’inchiesta, lo stesso non

può dirsi per quanto raccontato dal chiamante in causa dopo la sua

scarcerazione.

La patrocinatrice dell’imputato, avv. DI 1, nel suo scritto 10 maggio 2013, ha infatti spiegato al presidente della prima Corte che:

“ Sorprendentemente,

l'ultima settimana di febbraio 2013, e meglio mercoledì 27 febbraio (…) PIFA 1

ha telefonato allo Studio dove lavora la scrivente, chiedendo un appuntamento

urgente, da tenersi al più tardi l'indomani.

Considerato che la sottoscritta si trovava all'estero, in vacanza, a parlare

con lo stesso è stata la Collega __________, che vista l'insistenza di PIFA 1,

non ha potuto fare altro che chiamare la scrivente all'estero per chiedere come

avrebbe dovuto comportarsi.

In tale occasione, ho invitato la Collega a prendere contatto con il legale del

signor PIFA 1, avv. __________, per spiegare la situazione e invitare il suo

cliente ad astenersi di prendere contatto con la scrivente. Purtroppo,

nonostante i molteplici tentativi, non è stato possibile conferire con lo

stesso.

L'indomani, e meglio il 28 febbraio 2013, di prima mattina, PIFA 1 si è

presentato allo Studio dicendo che voleva assolutamente ritrattare la sua

versione, poiché si sentiva in colpa per le accuse mosse nei confronti del

signor IM 1, che si palesavano essere false.

La collega __________, prendeva così nuovamente contatto telefonico con la

scrivente, che invitava un'altra volta il signor PIFA 1 a rivolgersi al suo

legale. In tale occasione, veniva altresì spiegato a PIFA 1 che mi trovavo

all'estero e che non sarei rientrata prima del lunedì successivo. PIFA 1 insisteva per l'estensione di una

dichiarazione che avrebbe sottoscritto, con la quale voleva ritrattare la sua versione, ciò che ho però detto

che non avrei fatto, né io, né la mia Collega.

Lunedì 4 marzo 2013, dopo aver nuovamente invano cercato di parlare con il

collega __________, prendevo immediato contatto con il magistrato inquirente

spiegando la situazione, ed informandola della circostanza secondo cui, PIFA 1

sarebbe sicuramente ritornato in giornata. Ho così chiesto alla PP eventuale appuntamento nei suoi uffici,

nel caso in cui si fosse ripresentato. La PP, occupata quel giorno, mi ha invitato ad

accompagnare, se del caso, PIFA 1 in polizia.

Nel primo pomeriggio, PIFA 1 si è nuovamente presentato in Studio. Alla precisa

richiesta della sottoscritta a sapere, se in un qualche modo era stato

minacciato da qualcuno, lo stesso con fermezza ha risposto "No, nessuno mi ha minacciato io mi

sento in colpa per le bugie che ho

raccontato, voglio raccontarti la verità e togliermi questo peso". Come da precedenti accordi con il magistrato inquirente,

ho accompagnato PIFA 1 in polizia e ho atteso che l'ispettore __________

scendesse a prenderlo. Ho chiesto se potevo presenziare all'incontro e

l'ispettore mi ha detto di no.

Poco dopo, forse un'ora, PIFA 1 nuovamente si è presentato allo Studio

dicendomi che l'ispettore __________ non aveva verbalizzato nulla e che sarebbe

stato contattato nei prossimi giorni per essere sentito dalla PP e che voleva che io fossi presente in

quella sede” (cfr. doc. TPC 38, pag. 2–3).

Il 6 marzo 2013, PIFA 1 è comparso, accompagnato

dal suo difensore, dinanzi il PP, al quale ha spontaneamente riferito che:

“ IM 1 non mi ha mai ordinato direttamente di commettere dei furti o

altri reati in generale. II coinvolgimento nei furti è avvenuto per mezzo del

cugino di IM 1, vale a dire __________. Confermo che il prestito di circa Euro 2000.00 mi era stato fatto da IM 1. (…) Per la restituzione del prestito __________, dopo che ho

iniziato ad accompagnarli nei furti, mi aveva detto che sarebbe stato lui a

restituire i soldi a IM 1. Erano IM 3 e __________ che andavano via con la refurtiva dopo aver commesso i furti”

(cfr. AI 312, pag. 2).

Per motivi che nemmeno il PP ha saputo ricordare

(cfr. doc. TPC 40), all’audizione non ha presenziato la patrocinatrice di IM 1.

A tale lacuna non è stato possibile porre rimedio ritenuto che una nuova

audizione di PIFA 1 si è rivelata impossibile sia presso il Ministero pubblico,

sia dinanzi la prima Corte, sia in questa sede: l’uomo si è, infatti, da tempo

reso irreperibile (cfr. doc. TPC 40, doc. CARP XII).

Ora, considerato, da un lato, le nuove dichiarazioni rilasciate da PIFA 1

dapprima all’avv. DI 1 e poi al PP – tese ad escludere (quelle rilasciate al

patrocinatore del chiamato) e, poi, quantomeno a mitigare (quelle rese davanti

al PP) il ruolo avuto da IM 1 nei fatti qui in esame – e considerato,

dall’altro, l’impossibilità di procedere ad una nuova audizione del chiamante

in correità al fine di approfondire e chiarire l’esatta portata e le ragioni

del suo cambiamento di versione, forza è concludere che, già solo dal profilo

della costanza e dell’univocità, la chiamata di correo lascia

adito a seri dubbi.

b.Ma a ben vedere, nemmeno dal profilo

della loro credibilità intrinseca le dichiarazioni di PIFA 1 convincono

questa Corte.

Si osserva innanzitutto che il chiamante in causa ha riferito agli inquirenti

di essersi rivolto, per il prestito, “ad un connazionale che sta in Viale __________

a __________” (cfr. suo verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, pag. 1 confermato dinanzi al PP in AI 7, pag. 2, in cui specifica anche il numero civico 151), affermazione questa che non collima con la circostanza – deducibile

dagli atti – secondo cui IM 1 – già a far tempo dal 2011 (cfr. in particolare

il doc. dib. d’appello 2, dal quale risulta che il contratto di locazione è

stato sottoscritto il 26 marzo 2011) – risiede in Via __________.

Ma anche dal profilo temporale le dichiarazioni di PIFA 1 lasciano adito a dei

dubbi. Egli ha infatti dichiarato al procuratore pubblico di avere ricevuto gli

Euro 2'000.- da IM 1 nei primi giorni d’agosto del 2012 e di avere cominciato a

delinquere dopo che questi – non vedendosi restituire il prestito – lo avrebbe

minacciato di fare del male ai suoi figli (cfr. AI 7, pag. 1–2). Ora, come

rilevato anche dai primi giudici, questa versione dei fatti stride con un altro

elemento che emerge dagli atti e, meglio, con la circostanza secondo cui i

primi furti commessi da PIFA 1 risalgono al 28 luglio 2012 (cfr. il dispositivo

della sentenza 20 dicembre 2012 delle assise correzionali di Bellinzona, in AI

241), ovvero ad un periodo precedente alla concessione dell’asserito prestito.

Ne

discende che la tesi di PIFA 1 secondo cui egli si sarebbe indebitato con il

capo della banda e secondo cui proprio per questo egli sarebbe stato costretto

a delinquere perde di consistenza. Del resto – ed è una considerazione di non

poco conto – l’ipotesi secondo cui una persona, per pagare gli arretrati

dell’affitto della casa, accetti di ricevere un prestito di Euro 2'000.- da

restituire entro una settimana con interessi del 50%, non può non destare

grandi perplessità.

c. Anche

sul carattere disinteressato della chiamata in correità questa Corte

nutre dei dubbi. Se è infatti vero che il fatto di coinvolgere IM 1 nella serie

di furti qui in discussione, non libera di per sé PIFA 1 – sostanzialmente reo

confesso – dalle sue responsabilità, è altrettanto vero che l’ipotesi secondo

cui egli avrebbe agito perché minacciato dal capobanda, sminuisce, dal profilo

soggettivo, la sua colpa. Non è pertanto ipotesi peregrina quella secondo cui

il chiamante in causa si sia inventato l’esistenza del debito per assicurarsi

uno sconto di pena che, in funzione dell’ottenimento della sospensione

condizionale, poteva anche risultare decisivo.

d. Ma

quand’anche si volesse fare astrazione da quanto sin qui rilevato, non si può

non considerare che la chiamata in correità non è supportata da alcun elemento

esterno.

d.1. Non può innanzitutto

essere dimenticato che nessuno degli altri coimputati – tutti rei confessi – ha

individuato in IM 1 il capo dell’organizzazione, mandante dei furti menzionati

nell’atto di accusa. Tutti hanno invece spiegato come agissero di comune

accordo senza imposizioni dall’alto.

IM 4, ad esempio, ha dichiarato di non avere mai visto né conosciuto il qui

appellante (AI 179, pag. 2 e verbale di interrogatorio degli imputati, allegato

al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 5) e ha riconosciuto in IM 3

la persona che gli ha proposto di andare a rubare:

“ Una volta arrivato a casa di IM 3, quest’ultimo mi ha proposto di

andare a rubare con lui in Svizzera i modo che io potessi raggranellare un po’

di soldi e poi tornare in Albania. IM 3 mi aveva detto che avrei potuto

raggiungere una somma tra i 3'000.- e i 4'000.- Euro. Mi era stato detto che

quello che veniva rubato sarebbe stato diviso. Io non so bene come avrei

ricevuto i soldi ottenuti dalla refurtiva. Io penso che IM 3 avrebbe provveduto

in merito. Vale a dire che sarebbe poi stato lui, almeno penso io, a vendere la

refurtiva a darmi i soldi” (AI 299, pag. 3–4).

IM 3 dal canto suo, ha dichiarato di non avere

mai preso ordini da IM 1 (AI 181, pag. 5) e di essere stato coinvolto nei furti

da PIFA 1 e da __________:

“ Sono venuto in Italia da __________, poi ho conosciuto PIFA 1. So

che loro erano già venuti prima in Svizzera a rubare perché lì si sta bene. Mi

sono lasciato coinvolgere da loro. Preciso che è stato proprio PIFA 1 a

convincermi a perpetrare furti” (AI 224, pag. 3).

“ In Svizzera è stato PIFA 1 a portarmi. Questo perché PIFA 1 e __________

conoscevano già i posti. Io ero in Albania quando PIFA 1 mi ha chiamato per

dirmi di venire in Italia per rubare in Svizzera. (…). Ci incontravamo a Milano

in locali gestiti da cittadini cinesi verso le 15'00. Si decideva insieme se

andare o meno in Svizzera a rubare. Chi insisteva di più era PIFA 1 perché non

aveva i soldi per mantenere i figli anche se non sono i suoi”

(AI 303, pag. 7).

IM 2, infine, ha così risposto agli inquirenti

che gli chiedevano se il fratello era effettivamente la persona che inviava in

Svizzera i ladri:

“ non siamo bambini, abbiamo deciso da soli e ognuno si è preso le proprie

responsabilità. Ho fatto tutto di mia spontanea volontà e mio fratello non

sapeva niente” (AI 279, pag. 3).

Egli ha inoltre riferito che furono IM 4 e IM 3 a

coinvolgerlo nella serie di furti di cui si è reso protagonista (AI 273, pag.

3).

d.2. La

versione di PIFA 1 secondo cui egli si sarebbe indebitato con IM 1 è poi

sconfessata dalle dichiarazioni di IM 3, il quale, smentendo il chiamante in

causa (che lo aveva indicato come la persona con cui si era recato da IM 1,

cfr. AI 7, pag. 2), ha riferito di non avere “mai accompagnato PIFA 1 da IM

1” e di non sapere nulla “di questa storia del prestito” (AI 181,

pag. 6).

d.3. Nemmeno

sono atte a supportare la chiamata di correo le contraddizioni riscontrabili

nelle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’istruttoria e dei

dibattimenti.

Se è infatti vero che IM 1 non è sempre stato lineare nelle sue deposizioni (si

pensi, in particolare, alla sua poca trasparenza sulla sua trasferta a Ginevra,

al fatto che i timbri apposti sul suo passaporto smentiscono la sua versione

secondo cui egli, nell’agosto 2012, ha trascorso un solo giorno in Italia o,

ancora, alle contrastanti versioni da lui fornite ai dibattimenti di primo e

secondo grado sulle cause del suo contagio con l’epatite B e sulle sue condizioni

di carcerazione), è altrettanto vero che tali incongruenze riguardano aspetti

secondari che in nessun modo permettono di dimostrare il suo coinvolgimento nei

furti qui in discussione.

Ma, soprattutto, è vero che le bugie o le reticenze di un imputato non bastano

a porre rimedio all’assenza di elementi probatori a suo carico.

d.4. Per quanto concerne il reddito conseguito dall’imputato con la

sua attività dichiarata di commerciante di auto – reddito ritenuto dal PP

insufficiente per garantire il suo sostentamento e dunque indizio di

colpevolezza – si osserva che né la documentazione prodotta dalla difesa

durante l’inchiesta (cfr. doc. allegati all’AI 227 con relativo commento

dell’imputato in AI 236, pag. 2–4) né quella da essa prodotta in questa sede (cfr.

conti economici allegati all’istanza di cui al doc. dib. app. 1 e

documentazione contabile allegata al doc. CARP XVII) permettono di

quantificarlo con precisione (cfr. al riguardo anche il consid. 21 relativo

alla determinazione del danno economico patito dall’imputato).

Ma al di là di quanto deducibile dai documenti contabili, la circostanza

secondo cui IM 1 era effettivamente attivo nel commercio di autoveicoli (cfr.

la visura storica di cui al doc. B allegato all’AI 227 dalla quale risulta a

suo nome un ditta individuale di import–export auto con partita IVA, cfr. anche

la varia documentazione in atti relativa alla vendita e allo sdoganamento di

automobili) avvalora l’ipotesi secondo cui egli potesse far fronte al

sostentamento suo e della moglie senza far capo ad attività illecite.

Aggiungasi che, nel suo interrogatorio dinanzi al PP del 13 febbraio 2013,

l’imputato ha spiegato che anche sua moglie, lavorando in nero, “portava a

casa sui 600/700.- Euro al mese” (cfr. AI 284, pag. 5), ciò che ancor più

conforta l’ipotesi appena evocata. Non va poi dimenticato che, anche qualora

fosse comprovato che IM 1 poco o nulla guadagnasse col commercio di auto, ciò

ancora non dimostrerebbe, in assenza di altri indizi a suo carico, che egli

fosse il capo di una banda di ladri.

d.5. Risulta,

infine, dal suo passaporto (il cui esame si è tuttavia rivelato difficile visto

il grande numero di timbri appostivi, parzialmente illeggibili, cfr. fotocopie

del passaporto allegate all’AI 267) che IM 1, nel periodo in cui sono stati

commessi i furti, ovvero tra il 9 luglio e il 22 ottobre 2013, si è spesso

trovato all’estero (cfr. al riguardo la tabella riassuntiva in AI 267, pag. 2–3).

Ora, le sue ripetute assenze stridono con la tesi secondo cui egli era capo

dell’organizzazione, ciò che avrebbe presupposto una sua regolare presenza a

Milano per coordinare le incursioni in Svizzera, controllare il provento dei

furti ed occuparsi della vendita della refurtiva.

Visto quanto precede – pur considerando che le dichiarazioni di PIFA 1 si sono

rivelate attendibili su molti aspetti (in particolare sull’appartenenza alla

banda di __________, __________ e IM 3) – questa Corte è rimasta nel dubbio

riguardo la veridicità della chiamata di correo nei confronti di IM 1 il cui

coinvolgimento nei reati di cui all’atto di accusa non può dunque dirsi

provato. Egli deve, pertanto, essere assolto dalle imputazioni che la pubblica

accusa gli ha rivolto.

Confische e

sequestri

15. Ritenuto

il presente giudizio di proscioglimento, questa Corte conferma il dissequestro

di tutti gli oggetti sequestrati a IM 1 nel corso del procedimento penale a suo

carico (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 2 novembre 2012 allegato

all’AI 140, cfr. anche ordine di sequestro della Lancia Lybra targata (I) BY

451 TG in uso a IM 1, AI 298).

Indennizzo e

riparazione del torto morale

16. Con

istanza del 22 gennaio 2014 – consegnata brevi manu alla scrivente Corte

durante il dibattimento (cfr. doc. dib. d’appello 1) – IM 1 postula la

rifusione, da parte dello Stato, di fr. 7'903.- a titolo di indennità per le

spese di patrocinio (da aggiungersi ai fr. 9'713,80 già accordatigli con il

giudizio di primo grado), di fr. 15'786.- a titolo di indennità per il danno

economico patito e di fr. 50'000.- a titolo di riparazione del torto morale.

Indennità

per spese di patrocinio

17. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato

assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato

esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1°

gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia

soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso

sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di

conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire

l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità

della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv,

secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso,

al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità. Sulla scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi,

onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato,

lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica

scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a;

17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012,

consid. 1.b.3).

Per quanto concerne la remunerazione oraria, la scrivente Corte ritiene che essa debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non

presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.

12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a; del 4

febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; inc. 17.2011.69 del 17 aprile 2012,

consid. 1.b.3).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP

che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie

cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per

analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre

agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese

vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi

cagionati, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici

pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,

pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici

(posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha

diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la

formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale,

compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia

il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria

automobile (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a; 17.2012.68

del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2011.69 del 17 aprile 2012, consid. 1.b.3).

18. Per determinare l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP la scrivente Corte si fonda sulla parcella legale del 21 gennaio 2014 (allegata all’istanza di

cui al doc. dib. d’appello 1) relativa al periodo tra il 22 maggio 2013 e il 21

gennaio 2014 e comprendente, dunque, anche le spese legali relative al processo

di primo grado. Come richiesto con l’istanza (pag. 2), alle prestazioni esposte

nella menzionata parcella dev’essere aggiunto l’onorario per il processo

d’appello.

a. Si rileva in primo luogo che – conformemente alla giurisprudenza

citata – la tariffa oraria esposta di fr. 300.- deve essere ridotta a fr. 280.-

ritenuto che la fattispecie in esame non presentava

difficoltà particolari.

b. Per il processo di primo grado, a fronte del dispendio orario

esposto di 8 ore, sono ammesse 7 ore di lavoro (cfr. orari indicati sui verbale

del dibattimento cui va aggiunta 1 ora per le trasferte) per complessivi fr.

1’960.-. Le altre prestazioni esposte nella parcella legale appaiono, per

contro, giustificate e sono, pertanto, integralmente approvate per complessivi

fr. 5'350.-.

Ai menzionati importi vanno aggiunti fr. 1'400.- (equivalenti ad un dispendio

orario di 5 ore) per il dibattimento d’appello e la relativa trasferta.

c. Le

spese, esposte per complessivi fr. 153.-, sono integralmente approvate.

L’indennità per spese legali riconosciuta da questa Corte assomma, pertanto, a

complessivi fr. 8'863.- corrispondenti a fr. 8'710.- di onorario e fr. 153.- di

spese.

Indennità per il

danno economico

19. Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato deve essere risarcito per il danno

economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa

della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,

comprese le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art.

429 n. 6; Riklin, Schweizerische StPO, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3).

Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come

la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute

conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione

preventiva e/o di sicurezza (Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429

n. 6; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 8).

Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza

sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i

danni pecuniari da risarcire erano limitati alla “perdita di guadagno

derivata dal carcere subito” per poi successivamente confermare

l’estensione interpretativa del danno pecuniario all’“intero danno

materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens

(Rep. 1970, pag. 349; 1973, pag. 214).

Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra esso e il procedimento penale (Mini, in op.

cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, ad art. 429 n. 24).

Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in Commentaire

Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit.,

ad art. 429 n. 25).

20. Con l’istanza IM 1 chiede innanzitutto la rifusione di un’indennità

di fr. 14’462 corrispondente alla perdita di guadagno da lui patita durante i 7

mesi trascorsi in carcere. Egli fonda la sua richiesta sull’utile medio mensile

conseguito dalla sua ditta individuale di Import–Export di automobili nel 2012

e nel 2013 deducibile, a suo dire, dai conti economici prodotti durante il

dibattimento (allegati all’istanza di cui al doc. dib. d’appello 1) e dalla

documentazione contabile trasmessa a questa Corte il 27 gennaio 2014 (cfr. doc.

CARP XVII).

L’istante postula inoltre la rifusione di fr. 1'324.- (controvalore di Euro

1'071,50) corrispondenti al premio assicurativo e alle tasse di bollo relativi

al veicolo Lancia Lybra, oggetto di sequestro (istanza, pag. 3). A sostegno

della sua richiesta IM 1 ha prodotto i doc. 3 e 4 allegati all’istanza di cui

al doc. dib. d’appello 1.

21. Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, dalla

documentazione contabile prodotta in questa sede non è possibile determinare

con precisione l’utile da lui conseguito negli anni 2012 e 2013.

Innanzitutto, come a ragione rilevato dal procuratore pubblico nelle sue

osservazioni all’istanza d’indennizzo (cfr. doc. CARP XIX, pag. 1 e 2), i

giustificativi dei ricavi (fatture) non offrono particolari garanzie di attendibilità,

ritenuto che essi non solo non riportano nessun timbro “pagato”, ma nemmeno

nulla dettagliano sull’IVA dovuta allo Stato (si rileva al riguardo che fra le

fatture prodotte a questa Corte ve n’è almeno una, del 27 ottobre 2012,

relativa ad un’auto non destinata all’esportazione e dunque, di principio,

sottoposta all’IVA).

Quanto ai giustificativi dei costi, si osserva che essi si limitano a fatture

relative all’utilizzo della targa in prova e a spese per trasferimenti di

proprietà, recuperi, trasporti e riparazioni di non meglio specificate

automobili (cfr. doc. A e C allegati al doc. CARP XVII). Nulla, o quasi, è

stato per contro prodotto a comprova degli acquisti delle vetture destinate

allo smercio, ritenuto che nella documentazione prodotta dall’istante, a fronte

di 20 giustificativi di vendite di automobili, vi sono solo due documenti che

attesterebbero l’acquisto di veicoli da parte di IM 1 (cfr. atto di vendita di __________

e di __________, in plico doc. D allegato al doc. CARP XVII).

Considerata la per nulla esaustiva documentazione prodotta dalla patrocinatrice

dell’istante – cui durante il dibattimento d’appello era stato esplicitamente

chiesto di trasmettere le pezze giustificative a sostegno delle scritturazioni

contabili (cfr. verbale del dibattimento d’appello, pag. 5) – questa Corte non

può ritenere provato il danno economico preteso con l’istanza.

Tuttavia, considerato che, come visto al consid. 14.d.4, deve in concreto

essere dato per assodato che IM 1 era, al momento della sua incarcerazione,

attivo nel campo della compra–vendita di automobili, risulta giustificato

riconoscergli aequo et bono una perdita di guadagno mensile di fr.

500.-, corrispondente ad un danno economico di complessivi fr. 3'500.- (fr.

500.- x 7 mesi di carcerazione preventiva, rispettivamente di sicurezza).

Per quanto concerne il premio assicurativo e le tasse di bollo relativi alla

Lancia Lybra, requisita all’istante in data 2 novembre 2012 (l’ordine di

sequestro è in realtà del 25 febbraio 2013, cfr. AI 298), si rileva che, in

base all’obbligo di ridurre il danno (deducibile dall’art. 44 cpv. 1 CO), IM 1,

visto il perdurare della sua carcerazione preventiva, doveva farsi parte attiva

per disdire la copertura assicurativa dei propri veicoli. Quanto alla tassa di

bollo, si osserva come essa sia un tributo legato alla proprietà del veicolo e

non al suo utilizzo (cfr. trattazione bollo auto sul sito www.regione.lombardia.it),

per cui l’istante era tenuto a versarla indipendentemente dalle sue effettive

possibilità di farne uso.

Da quanto precede discende che né per il premio assicurativo, né per le tasse

di bollo, IM 1 ha diritto ad un’indennità ex. art. 429 CPP.

Indennità per la

riparazione del torto morale

22. Secondo l’art. 429

cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto

morale. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla

CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo

bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo

base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di

detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare

delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze

CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc.

60.2010.29; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc.

60.2008.15 che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105

ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug,

in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.).

Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale

conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di

grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla

scorta delle circostanze del caso concreto. L’Alta Corte ha altresì spiegato

che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze

straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni

giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una durata di più

mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase

di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (cfr. STF del 15

maggio 2012, inc.6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso anche

Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

23. A

titolo di riparazione del torto morale, IM 1 chiede la rifusione di fr.

50'000.-.

In particolare egli chiede la rifusione di un importo di fr. 200.- per ogni

giorno di detenzione fino al 18 marzo 2013 per complessivi fr. 27'200.- ai

quali devono essere aggiunti fr. 2'100.- (“circa 30 fr al giorno”) per

aver dovuto trascorrere anche l’ora d’aria in isolamento.

Per il periodo di carcerazione tra il 19 marzo e il 23 maggio 2013, IM 1

chiede, invece, la rifusione di fr. 300.- al giorno per un importo complessivi

fr. 20'100.-, ritenuto che egli “nonostante richieste specifiche della

difesa, ha continuato a sottostare al regime speciale in Farera e quindi,

notoriamente, di isolamento, fino al termine del processo di primo grado, per

evitare asseriti pericoli di collusione”.

Infine, per il periodo tra il 24 e il 27 maggio 2013 (ovvero tra la

celebrazione del processo di primo grado e la decisione con cui la CARP ha respinto l’istanza di mantenimento della carcerazione formulata dal PP), l’istante

chiede l’assegnazione di ulteriori fr. 600.- corrispondenti ad un importo

giornaliero base di fr. 200.- (cfr. istanza, pag. 4).

24. Si

osserva in concreto, che – conformemente alla prassi della CRP secondo cui il

primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente computati (cfr.

sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20 marzo 2009, inc.

60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3 ottobre 2007, inc.

60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429

n. 48) – IM 1 ha subito 206 giorni di carcerazione preventiva, rispettivamente

di sicurezza (dal 2 novembre 2012 al 27 maggio 2013, cfr. Rapporto di arresto

provvisorio, AI 140, e decisione di scarcerazione in inc. CARP n. 17.2013.105).

Ora, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, si giustifica

l’assegnazione all’istante di un’indennità giornaliera di fr. 200.- per i primi

4 mesi (120 giorni) di detenzione e di fr. 150.- per il rimanente periodo di 86

giorni.

Contrariamente a quanto preteso con l’istanza, nessun aumento dell’indennità

giornaliera può essere accordato ad IM 1 a motivo delle condizioni di

carcerazione, a suo dire eccessivamente restrittive. A parte il fatto che non è

dato a sapere quanti mesi l’istante ha trascorso in isolamento (egli ha

dichiarato al dibattimento di primo grado di avere “trascorso 4 mesi e mezzo

da solo in cella”, mentre che in sede d’appello ha asserito di “essere

rimasto per 7 mesi in una cella da solo, con una sola ora d’aria al giorno e

senza avere contatti – neppure telefonici – con nessuno”) si osserva al

riguardo come nulla in atti lascia pensare che quelle subite dall’istante

esulino dalle normali condizioni di carcerazione nel caso di un serio pericolo

di collusione. Va, qui in particolare, rilevato che, contrariamente alle

lamentele espresse al dibattimento d’appello, dalle stesse sue dichiarazioni

risulta che egli, in carcere, ha avuto le cure mediche e farmacologiche

richieste dal suo stato.

L’indennità per la riparazione del torto morale patito dall’istante deve,

pertanto, essere fissata in fr. 36'900.-.

25. In

conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va

condannato a rifondere a IM 1 – assolto dalle imputazioni di ripetuto furto

aggravato (in parte tentato) e ripetuto danneggiamento – l’importo di fr.

49'263.- corrispondenti a fr. 8’863.- a titolo d’indennità per spese di

patrocinio, a fr. 3'500.- a titolo di indennità per il danno economico e a fr.

36’900.- a titolo di indennità per la riparazione del torto morale.

Deve inoltre essere confermata l’indennità di fr.

9'713,80 (ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) da versare dallo Stato ad IM 1 per le

spese legali da lui sostenute fino al 21 maggio 2013 (cfr. nota d’onorario,

doc. dib. TPC 7). L’importo stabilito dai primi giudici – oltre a non essere

stato oggetto di specifica contestazione – appare adeguato agli sforzi profusi

dall’avv. DI 1.

Tasse e spese

26. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

rimangono a carico dei condannati con ripartizione interna in misura di 1/3

ciascuno, come stabilito dai primi giudici.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono

posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 1, 2,

3, 5, 8 nonché 9 (relativamente a quanto sequestrato a IM 4 e a IM 3) della

sentenza 17 luglio 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in

giudicato;

1.1. IM 1 è prosciolto dall’accusa di ripetuto furto aggravato, in

parte tentato, e di ripetuto danneggiamento per i fatti descritti nell’AA

26/2013 del 5 aprile 2013.

1.2. È ordinato il dissequestro di tutto quanto sequestrato a IM 1.

1.3. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,

rifonderà ad IM 1, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP:

1.3.1. l’importo di fr. 9'713.80 per le spese legali da lui sostenute

fino al 21 maggio 2013 e di fr. 8’863.- per le spese legali sostenute dal 22

maggio 2013 fino al 22 gennaio 2014;

1.3.2. l’importo

di fr. 3’500.- per il danno economico patito;

1.3.3. l’importo di fr 36’900.- per il torto morale patito.

1.4. È confermato il riparto degli oneri processuali di primo grado

stabilito nel giudizio impugnato.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio

della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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