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Decisione

17.2013.153

Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozioni di fatto o mezzo di prova "nuovo" e "rilevante". Quando una domanda di revisione ai sensi del citato disposto è abusiva

1 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare

una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena

(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla

base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo

stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (o sfavorevole) al

condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,

Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF

6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007

consid. 4).

Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente

(DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione,

Basilea 2013, ad art. 385 n. 109).

b) È generalmente

riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in

discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali

sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti

o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una

negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in

effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non

può trovare tutela alcuna.

Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di

revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se

essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva

alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una

procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid.

2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20

giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in

considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva

al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non

aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF

6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011,

consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo

esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso

di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende

Considerandi

dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una

malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice

era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag.

426.

citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

3.

In concreto, come

visto, l’istante chiede l’audizione di due colleghi pastori che hanno assistito

ai fatti imputatigli con il DA: __________ e __________. IS 1 sembra, inoltre,

voler fondare la domanda di revisione anche sulle considerazioni svolte sul suo

conto nell’istanza da DI 1.

Per quanto riguarda, dapprima, la teste __________, si osserva che essa è già

stata esaustivamente sentita dagli inquirenti in data 7 novembre 2012 (cfr. suo

verbale allegato al Rapporto di polizia). Ritenuto come non vi siano elementi

che possano anche solo far pensare che il verbale della teste sia rimasto

sconosciuto al procuratore pubblico (ciò che l’istante del resto nemmeno

pretende), forza è concludere che un’eventuale audizione della donna non

rivestirebbe nessun carattere di novità. La richiesta dell’istante deve dunque

essere respinta già solo per questo motivo.

Nemmeno l’istanza può essere accolta relativamente alla richiesta di procedere

all’audizione di __________ in qualità di teste.

Dal verbale d’interrogatorio di IS 1 si evince, infatti, che proprio __________

era intervenuto per sedare la colluttazione in corso tra lui ed __________

(cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3;

circostanza peraltro confermata anche da __________, cfr. suo verbale 30

ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3, e dalla teste __________, cfr.

suo verbale 7 novembre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3). L’istante

sapeva, dunque, fin dal giorno in cui si sono verificati i fatti, che il

collega pastore poteva fornire ragguagli utili per il giudizio. Preso atto del

contenuto del DA, egli avrebbe quindi dovuto interporvi opposizione e chiedere

l’audizione di __________ nell’ambito del procedimento presso la Pretura penale. IS 1 è, invece, rimasto inerte, lasciando che il DA acquisisse forza di cosa

giudicata.

Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad

inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che

equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso

della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di

stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la

sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

Solo di transenna è infine il caso di osservare che - anche volendo

considerarla una nuova prova - la dichiarazione di DI 1 contenuta nell’istanza

è del tutto irrilevante ai fini di una revisione, emanando essa da un soggetto

che non ha assistito ai fatti e essendo, dunque, assolutamente inidonea a

comportare una modifica del giudizio.

Per tutte le considerazioni che precedono, l’istanza di revisione di IS 1 deve

essere respinta.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico

dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410

segg., 428 CPP

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è

respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.