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Decisione

17.2013.157

LCstr. Guida in stato di inattitudine. Accertamento della concentrazione di alcol di sangue. Concorso tra il reato di guida in stato di inattitudine e elusione di provvedimenti atti per accertare l'in

16 gennaio 2014Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,RS 741.13). Il

capoverso 2 specifica che è considerata qualificata una concentrazione di alcol

nel sangue dello 0.8 per mille o più.

Dal

profilo soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone

l’intenzione e può essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1

LCStr).

12.2. Il reato di guida in stato di inattitudine può concorrere con il

reato di elusione di provvedimenti atti per accertare l’inattitudine alla

guida. Si tratta, infatti, di reati che proteggono interessi giuridici diversi

e che, pertanto, possono trovarsi in concorso reale tra loro (DTF 102 IV 40;

Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 71; Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, ad art. 91, n. 40; Weissenberger, op. cit., ad

art. 91a, n. 28).

12.3. Determinante per poter ritenere

adempiuto il reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr è l’accertamento sullo stato

di inattitudine del conducente alla guida di un veicolo.

Come

visto IM 1 aveva, al momento dell’incidente, una concentrazione di alcol nel

sangue pari allo 0.712 per mille. Una tale concentrazione di alcol nel sangue,

pur non essendo una concentrazione di alcol qualificata poiché inferiore allo

0.8 per mille, è comunque superiore alla soglia dello 0.5 per mille a partire

dalla quale un conducente è considerato, in ogni caso, inabile alla guida per

influsso alcolico, ciò che realizza dunque gli elementi costitutivi oggettivi

del reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr.

Non vi

sono nemmeno dubbi che, in concreto, il reato di guida in stato di inattitudine

è realizzato anche dal profilo soggettivo, avendo l’imputato agito

intenzionalmente, almeno per dolo eventuale.

Ne

discende che IM 1 va dichiarato autore colpevole di guida in stato di inattitudine

ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.

13. a. Con il suo appello il procuratore pubblico ha chiesto che a IM 1,

dichiarato autore colpevole anche di guida in stato di inattitudine, venga

inflitta la pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 80.- l’una.

b. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

L’art. 91

cpv. 1 LCStr dispone che chiunque conduce un veicolo a motore in stato di

ebrietà è punito con la multa. L’art. 90 cpv. 1 LCStr punisce anche con la

multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge

o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Infine il reato di

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida è punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. In proposito il Tribunale federale ha precisato che, in virtù

di questa disposizione di legge, il principio dell’aggravamento della pena (Asperationsprinzip)

è applicabile unicamente se l’autore realizza le condizioni per l’inflizione di

pene dello stesso genere. Invece, quando la legge penale non prevede, come in

concreto, lo stesso genere di pena per tutte le infrazioni realizzate, le

diverse pene devono essere inflitte cumulativamente (STF 19.07.2011, inc.

6B_867/2010, consid. 1.1.2; STF 04.02.2011, inc.

6B_460/2010, consid. 4.3.1.; Trechsel / Affolter-Eijsten, in Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurigo/San Gallo 2013, ad

art. 49, n. 7).

c. IM 1 risponde di guida in stato di inattitudine, elusione di

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e infrazione alle norme

della circolazione.

La colpa

di IM 1 deve essere ritenuta di media gravità. Innanzitutto perché egli si è

messo alla guida del suo autoveicolo, che peraltro – come da egli ammesso -

nemmeno padroneggiava con particolare destrezza poiché lo aveva appena

acquistato, nonostante avesse sorbito delle bevande alcoliche e non avesse,

dunque, la piena capacità di condurlo in modo sicuro. In tal senso è

notoriamente riconosciuto, e anche l’imputato doveva pertanto saperlo, che una

concentrazione di alcol nel sangue eccedente lo 0,5 per mille diminuisce la

capacità di reazione e abbassa il livello di attenzione del conducente,

rendendo estremamente pericoloso mettersi alla guida. Ma non solo. IM 1, in stato alterato dall’alcol, ha anche eseguito una pericolosa curva a gomito ad una velocità

inadeguata, perdendo la padronanza del veicolo, invadendo la corsia di

contromano sulla quale, solo per fortuna, non circolava nessun veicolo, e

andando a sbattere contro il muro e la panchina in granito ubicata di fianco

alla porta del Grotto __________ dove, ancora una volta solo per pura fortuna,

non vi era nessun avventore in sosta. Se il comportamento di IM 1 ha avuto delle conseguenze, al di là dei danni materiali, tutto sommato ridotte, è stato dunque solo

per una buona dose di fortuna e non di certo per merito dell’imputato. Oltre a

ciò, aggrava ulteriormente la colpa del IM 1, il fatto di essersi

ingiustificatamente rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, dimostrando

così di non voler rendere possibile l’accertamento del suo stato di ebbrezza.

Infatti, come già detto, non si è di certo opposto ad un simile esame poiché

aveva paura che il risultato fosse falsato dalla grappa bevuta successivamente

all’incidente, ma piuttosto perché era consapevole che avrebbe permesso di

ricostruire facilmente l’entità del tasso alcolemico presente nel suo sangue al

momento in cui si trovava alla guida del veicolo.

Anche dal

profilo soggettivo la colpa di IM 1 è di una certa gravità, dal momento che

egli avrebbe potuto facilmente evitare, innanzitutto, di mettersi alla guida

dopo aver bevuto una quantità di alcol eccedente quanto permesso e, inoltre, di

circolare, su un tratto di strada per di più pericoloso, a velocità elevata,

dimostrando non solo ben poca prudenza ma anche ragionevolezza.

Infine,

dal profilo delle circostanze personali, aggrava in modo esponenziale la colpa

di IM 1 la recidiva specifica di cui egli risponde (STF 05.07.2012, inc.

6B_49/2012, consid. 1.2). Non può, infatti, essere ignorato che egli ha subito,

dal 2005 ad oggi, ben 3 condanne per guida in stato di inattitudine, di cui due

proprio per concentrazione di alcol qualificata nel sangue e una per influsso

di sostanze stupefacenti (cannabis), a cui si aggiunge una quarta condanna per guida

nonostante revoca della licenza di condurre. Rendendosi nuovamente colpevole di

infrazione alla LCStr, IM 1 dimostra dunque di non aver imparato nulla dalle

sue precedenti esperienze con la giustizia.

Sulla

scorta di tutti gli elementi sopra menzionati e considerato che, come sopra

ricordato, pene di genere diverso vanno inflitte cumulativamente, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di fr 7’200.-,

corrispondente a 90 aliquote di fr. 80.- ciascuna (per il reato di cui all’art.

91a cpv. 1 LCstr) cui va aggiunta una multa di fr. 2’400.- (per i reati di cui

agli art. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 1 LCstr).

Infine,

Considerandi

come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato

dall’imputato, la pena inflitta va interamente scontata.

14.

IM 1 contesta la revoca della sospensione condizionale concessa

alla pena inflittagli precedentemente ai fatti in

discussione con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.

14.1

a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale sua

successiva esecuzione dipende, di principio, dal

comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.

Se egli

supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita

(art. 45 CP).

Se,

invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un

delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46. cpv. 1

CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di

prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46.

cpv. 2 CP).

b. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di

prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile

motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una

certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con

una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).

Tuttavia,

un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla

revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1

CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di

prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è,

dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro che può essere tratta

dalla circostanza secondo cui l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF

134.

IV 140 consid. 4.2).

c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore

nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione

condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo

di

credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP).

In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato

beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di

tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir

meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere

che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76

consid. 1).

Con il

nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena

se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore

dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più

una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.

Questo

cambiamento si riflette sulla questione della revoca del beneficio della

sospensione condizionale: in altre parole, la sospensione condizionale di una

pena (o di parte di una pena) può essere revocata soltanto nell’ipotesi in cui

il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten),

ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa

(DTF 134 IV 140 consid. 4.3).

Per la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi,

per stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere

ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione

d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle

circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la

reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del

carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura

condotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da

sostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della

decisione.

È

illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone

altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere

descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta

applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid.

4.2

; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

d. Nella disamina delle prospettive della condotta futura in

relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva,

occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della

sospensione condizionale o meno. Il giudice potrà, ad esempio, ritenere che

l’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il

condannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della

sospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid.

4.

; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011

6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).

14.2

I reati per i quali IM 1 è stato condannato con il giudizio

impugnato sono stati commessi durante il periodo di prova relativo alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna inflittagli dal

procuratore pubblico con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.

In

considerazione della sua situazione complessiva, non vi sono prospettive di

buona condotta futura dell’autore.

Innanzitutto

avuto riguardo ai precedenti penali di cui IM 1 risponde. Egli ha, infatti,

dimostrato di essere particolarmente propenso ad infrangere le norme vigenti in

ambito di circolazione stradale, rendendosi colpevole dei reati oggetto del

presente procedimento nonostante avesse già subito, tra il 2005 e il 2010, ben

quattro condanne per infrazione alla Legge sulla circolazione stradale e, di

queste quattro condanne, tre gli sono state inflitte proprio per guida in stato

di inattitudine e dunque per aver assunto un comportamento sostanzialmente

analogo a quello di cui deve rispondere anche in questa sede. Ma non solo. In

ben due occasioni, oltre a quella che qui ci occupa, egli ha delinquito durante

il periodo di prova, vedendosi di conseguenza revocare il beneficio della

sospensione condizionale della pena a lui precedentemente inflitta (doc. TPC

11), tradendo dunque ripetutamente la fiducia che le autorità penali, con non

poca generosità, gli avevano accordato. In proposito basti pensare che il

procuratore pubblico ha dato fiducia a IM 1 ancora in occasione dell’ultima

condanna ad una pena pecuniaria a lui inflitta con decreto del 1° marzo 2010,

concedendogli il beneficio della sospensione condizionale nonostante i suoi

precedenti e nonostante egli si sia reso colpevole, in quell’occasione, di

guida nonostante revoca della licenza di condurre, dimostrando dunque, una

volta in più, di infischiarsene delle sanzioni pronunciate nei suoi confronti.

Ciò che ha nuovamente confermato nel presente procedimento, poiché ha di nuovo

infranto le norme sulla circolazione stradale, a poco più di tre anni di

distanza dalla precedente condanna e trascorsa solo poco più della metà del

periodo di prova a lui generosamente accordato dal procuratore pubblico.

Non da

ultimo occorre anche considerare, a riconferma di una prognosi negativa, che

l’imputato ha continuato a delinquere anche a dispetto delle sanzioni

amministrative di revoca della licenza di condurre pronunciate nei suoi

confronti, dimostrando dunque che nemmeno una simile misura è sufficiente a dissuaderlo

dal commettere nuovi reati.

Nemmeno

suscettibile di migliorare la prognosi dell’imputato appare, infine, la

circostanza secondo cui la nuova pena è stata irrogata senza il beneficio della

sospensione condizionale. IM 1, ricominciando a delinquere dopo essersi già

visto revocare il beneficio della sospensione condizionale ad una precedente

pena pecuniaria di complessivi fr. 7'500.- (doc. TPC 11), ha dimostrato di non

essere particolarmente sensibile al pagamento di somme di denaro, ancorché non di

poco conto.

In queste

circostanze, vista la propensione al delinquere dimostrata dall’imputato, la

revoca del beneficio della sospensione condizionale accordata alla pena

inflittagli nel 2010 altro non è che un atto dovuto, non avendo l’appellante risposto

in modo positivo nemmeno alla fiducia che, ancora in quell’occasione, gli era

stata dimostrata dal procuratore pubblico.

Da quanto

precede, discende che la decisione del primo giudice di disporre la revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere

da fr. 80.- ciascuna (per complessivi fr. 7'200.-) di cui al decreto d’accusa

del 1° marzo 2010, merita conferma.

15.

Visto l’esito degli appelli, la tassa di giustizia e le spese per

il giudizio di prima istanza sono poste integralmente a

carico di IM 1.

Gli oneri

processuali d’appello vanno, invece, posti interamente a carico dello Stato per

l'appello principale, mentre per l'appello incidentale

essi vanno posti interamente a carico di IM 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34, 36,

42, 46, 47, 48, 49 e 106 CP,

90 cifra 1, 91 cpv. 1 e 91a

cpv. 1 LCStr,

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello principale è parzialmente accolto, mentre è respinto

l’appello incidentale.

Di conseguenza ricordato che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi n. 1.1.e 1.2. della sentenza 11 giugno 2013 della

Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato:

1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________, il 02.09.2012, negligentemente perso la padronanza

dell’autovettura BMW targata, invadendo la corsia di contromano e cozzando

contro una panchina ed un muro;

1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________, il 02.09.2012, intenzionalmente opposto

alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione

dell’alcolemia ordinata dall’autorità;

1.1.3. guida in stato di inattitudine per aver

condotto l’autovettura BMW targata in stato di ubriachezza (concentrazione di

alcol nel sangue pari allo 0.712 per mille).

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr.

80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 7’200.- (settemiladuecento), con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è

fissata in giorni 120 (centoventi);

1.2.2. alla multa di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in

giorni 30.

1.3.

È revocata la sospensione condizionale della

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta)

cadauna, per un totale di fr. 7'200.- (settemiladuecento) di cui al decreto

d’accusa 891/2010 del 1° marzo 2010.

1.4.

Gli oneri processuali del giudizio di primo

grado sono posti a carico di IM 1.

2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'000.-

sono posti interamente a carico dello Stato.

Non si accordano ripetibili.

3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono

posti interamente a carico dell’imputato. Non si accordano ripetibili.

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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