17.2013.157
LCstr. Guida in stato di inattitudine. Accertamento della concentrazione di alcol di sangue. Concorso tra il reato di guida in stato di inattitudine e elusione di provvedimenti atti per accertare l'in
16 gennaio 2014Italiano61 min
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Numero d'incarto:
17.2013.157
Data decisione, Autorità:
16.01.2014, CARP
Titolo:
LCstr. Guida in stato di inattitudine. Accertamento della concentrazione di alcol di sangue. Concorso tra il reato di guida in stato di inattitudine e elusione di provvedimenti atti per accertare l'inattitudine alla guida. Condizioni per la revoca della sospensione condizionale
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 45 CPS
art. 46 CPS
art. 55 cpv. 1-4 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
17.2013.157
17.2013.182
Locarno
16 gennaio 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio dell’11 giugno 2013 confermato con dichiarazione
di appello 8 agosto 2013 dal
AP 1
con appello
incidentale 30 agosto 2013 presentato da
IM 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata l’11 giugno
2013 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno nei confronti di IM 1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 18 febbraio 2013 il procuratore pubblico ha
ritenuto IM 1 autore colpevole di:
- guida
in stato di inattitudine
per
avere, il 2 settembre 2012 a __________, condotto l’autovettura BMW targata
essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito (prima
prova 1.09 grammi per mille, seconda prova 1.19 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005, nel 2006 e nel 2008 per analogo
reato;
- infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, il 2 settembre 2012 a __________, circolando nello stato psico-fisico
surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa di 60 km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di
contromano cozzando conseguentemente contro una panchina ed un muro ivi
esistenti;
- elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
essersi, a __________ il 2 settembre 2012, intenzionalmente opposto alla prova
del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto.
Il
procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria
di fr 14’400.-, corrispondente a 180 aliquote da fr. 80.-, e al pagamento di
tasse e spese.
Contro
tale decreto, in data 19 febbraio 2013, IM 1 ha interposto tempestiva opposizione e gli atti sono stati trasmessi alla Corte delle assise correzionali del
Tribunale penale cantonale, avendo il procuratore pubblico proposto la condanna
dell’imputato ad una pena pecuniaria eccedente le 90 aliquote giornaliere (art.
356 cpv. 1 CPP e art. 50 cpv. 4 Legge sull’organizzazione giudiziaria).
B. Dopo il dibattimento, con sentenza dell’11 giugno 2013, il giudice
della Corte delle assise correzionali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione e di elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida; lo ha, invece, prosciolto dall’imputazione
di guida in stato di inattitudine. In applicazione della pena, l’ha condannato
alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per un
totale di fr. 9'600.-. Il primo giudice ha, inoltre, revocato la sospensione
condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.-
ciascuna inflitta a IM 1 con decreto 1° marzo 2010 del Ministero pubblico del
Cantone Ticino e ha condannato l’imputato al pagamento di tasse e spese giudiziarie
in ragione di 2/3.
C. Con annuncio d’appello 11 giugno 2013, confermato con dichiarazione
di appello 8 agosto 2013, il procuratore pubblico ha
impugnato parzialmente la sentenza del primo giudice,
contestando
il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine
e, di conseguenza, la commisurazione della pena decisa in prima sede, chiedendo
la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere di
fr. 80.- cadauna, nonché la parziale attribuzione di tasse e spese giudiziarie
a carico dello Stato (II).
D. Il 30 agosto 2013 IM 1 ha presentato appello incidentale,
impugnando parzialmente la sentenza di prime cure con riferimento alla revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
da fr. 80.- ciascuna a lui inflitta con decreto del 1° marzo 2010 del Ministero
pubblico (I).
E. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del
procedimento in procedura scritta, il 2 settembre 2013 la presidente di questa
Corte ha impartito all’imputato e al procuratore pubblico
un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta delle
loro rispettive dichiarazioni
d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua
motivazione scritta, il procuratore pubblico ha ribadito la richiesta di
condanna di IM 1 anche per il reato di guida in stato di inattitudine già
formulata in precedenza, sostenendo un erroneo ed incompleto accertamento dei
fatti, nonché una violazione del diritto da parte della prima Corte.
IM 1 ha, invece, motivato la sua richiesta di non revocare la sospensione condizionale della pena
pecuniaria a lui inflitta con precedente decreto d’accusa del 1° marzo 2010,
invocando la mancanza di una prognosi negativa e sostenendo che l’effettività
della pena pecuniaria a lui inflitta per i fatti di cui al decreto d’accusa
impugnato è già di per sé sufficiente a trattenerlo dal commettere nuovi reati
(III). Oltre all’annullamento della revoca della sospensione condizionale,
l’imputato protesta tasse, spese e ripetibili.
F. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 25
settembre 2013 (VI) il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
dell’appello incidentale.
Con
osservazioni 14 ottobre 2013 (IX) l’imputato ha chiesto la reiezione dell’appello
principale, sostenendo in particolare che non è possibile determinare con
sufficiente certezza che egli era in stato di ebbrezza al momento in cui era
alla guida della sua autovettura e questo perché, a suo dire, non è possibile
tener adeguatamente conto dell’alcol da egli ingerito dopo l’incidente, del
tenore alcolico delle bevande consumate, del momento in cui è avvenuto il
consumo, nonché della sua situazione personale (età, sesso, abitudini,
consumazione a digiuno), cioè di tutti quegli elementi cronologici determinanti
per poter calcolare correttamente la concentrazione alcolemica nel suo sangue. IM
1 ha dunque affermato, in sostanza, di dover essere assolto dal reato di guida
in stato di inattitudine in applicazione del principio in dubio pro reo,
così come già avvenuto in prima istanza.
Senza
formulare osservazioni il primo giudice si è rimesso al giudizio di questa
Corte (VII).
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha precisato che, nell’ambito dei singoli
punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4
CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello
parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del
tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo
esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va
dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da
soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del
legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di
esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo
disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art.
6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per
l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e
seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi
(162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie
(art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche
tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a
provarla.
Pertanto,
così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal
CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia
riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,
ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de
procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art.
139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla
quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o
non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n.
12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano,
Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito
valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente
(REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come
precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o
secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non
è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove,
ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato
e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di
tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul
valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad
art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n.
4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione
delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per
esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore
probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso
imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc.
6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011
inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve
sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di
convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato
mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op.
cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10,
n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza
con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua,
dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un
ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b;
STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.
10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il
precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili
poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle
incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in
dubio pro reo.
Il
ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio.
Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione
delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in
una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione
interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il
concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante -
costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario,
fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il
principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13,
n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n.
82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad
art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art.
10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag.
66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
6. IM 1, cittadino svizzero nato __________, è __________ e dal 2007 lavora
in proprio guadagnando fr. 3'600.- mensili netti (PP 7.02.2013, AI 10, pag. 4,
all. 1 verb TPC, pag. 1). Nel 2010 ha conseguito un reddito fiscalmente
imponibile di fr. 40'000.- (doc. TPC 8). Egli ha contratto debiti con la banca
per circa 9'800.- per poter avviare la propria attività, ma dall’estratto
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti 10 giugno 2013 risulta che non vi sono né
esecuzioni né attestati di carenza beni a suo carico (doc. 15 TPC).
IM 1 non
è incensurato in Svizzera.
Dall’estratto
del casellario giudiziale del 3 maggio 2013 risultano a suo carico quattro
precedenti condanne, tutte per infrazioni alla Legge federale sulla circolazione
stradale (LCStr):
- il 17 ottobre 2005 è
stato condannato per guida in stato di inattitudine a una multa sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di un anno;
- il 22 maggio 2006,
sempre per guida in stato di inattitudine, è stato condannato alla pena
detentiva di 10 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni;
- il 24 novembre 2008,
ancora una volta per guida in stato di inattitudine, è stato condannato alla
pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, di
75 aliquote giornaliere da fr. 100.-, oltre che alla multa di fr. 1'500.-. È
stata, inoltre, revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 10
giorni a lui precedentemente inflitta;
- il 1° marzo 2010 è,
infine, stato condannato per guida nonostante revoca della licenza di condurre alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.-, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, oltre che alla multa di fr
700.-. Anche in occasione di tale condanna, è stata revocata la sospensione
condizionale della pena pecuniaria oggetto del decreto d’accusa 24.11.2008
(doc. TPC 7).
Egli è
invece incensurato in Italia (doc. TPC 13).
Risultanze
dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
7. La notte del 2 settembre 2012 IM 1 stava rientrando da __________
verso __________ a bordo del suo veicolo BMW targato quando, in territorio di __________,
ha perso il controllo dell’autovettura uscendo di strada e andando ad urtare
con la parte anteriore sinistra del mezzo contro il muro del Grotto __________,
danneggiando così una panchina in granito (AI 1 e 10).
Nel
rapporto 17 ottobre 2012 della polizia cantonale, intervenuta sul posto quella
notte, si legge che l’incidente occorso a IM 1 è avvenuto alle ore 2.05 del
02.09.2012 sulla strada principale in territorio di ________, più precisamente
all’altezza di una curva in salita dove la velocità massima consentita è di 50 km/h, e la dinamica di quanto accaduto viene così descritta:
“ In data e ora di cui sopra veniva richiesto il nostro intervento per
la costatazione dell’incidente della circolazione stradale oggetto del presente
rapporto.
Giunti sul posto non vi era più alcun veicolo sul
campo stradale. Si effettuavano delle ricerche e si rintracciava il veicolo BMW
M3 danneggiato alla parte anteriore sinistra posteggiato, privo di targhe, nel
parcheggio del Grotto __________. Da una segnalazione telefonica anonima si
veniva a conoscenza che il conducente del veicolo incidentato si trovasse
presso il Grotto.
Presso la soglia dell’EP, si identificava il IM 1,
proprietario del veicolo incidentato. In un primo momento, asseriva che un
veicolo targato Italia avesse colliso contro la panchina in granito sita fuori
dall’EP e al muro dello stabile, e che in seguito si dava alla fuga. Si
contestava il fatto al IM 1 che dopo qualche reticenza ammetteva di aver
causato l’incidente.
Dalle nostre costatazioni e dalle dichiarazioni
fatte dal IM 1 la dinamica si può così riassumere.
IM 1 proveniente dall’Italia in direzione di __________
sulla strada Cantonale effettuava la curva per lui piegante a sinistra. (...)
perdeva il controllo del mezzo meccanico andando a collidere contro la panchina
in granito e al muro dello stabile. Spostava il veicolo e asportava le targhe dal
veicolo parcheggiandolo in un posteggio privato poco distante” (rapporto
17.10.2012, AI 1, pag. 2).
Gli
agenti intervenuti sul posto, una volta identificato in IM 1 l’autore del
descritto incidente, l’hanno sottoposto alla prova etanografica, che ha dato
esito positivo. IM 1 si è poi rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue:
“ IM 1 veniva sottoposto alla prova etanografica che dava esito
positivo nella misura dello 1.09 g/Kg alle ore 02.49 e 1.19 g/Kg alle ore
02.52, asserendo in un primo momento di aver sorbito bevande alcoliche dopo
l’incidente. Si traduceva il IM 1 presso gli uffici della GT di Locarno per la
stesura del formulario sospetta guida in stato di inattitudine e di seguito si
rifiutava di sottoporsi al prelievo del sangue e alla visita medica. Per tutto
il tempo, IM 1 aveva un comportamento poco collaborativo e un atteggiamento
scontroso nei nostri confronti” (rapporto 17.10.2012, AI 1, pag. 2).
8. Sulle bevande alcoliche consumate quella sera, IM 1 non ha
rilasciato delle dichiarazioni lineari.
La sera
dell’incidente, ai due poliziotti giunti sul posto, IM 1 ha dichiarato di avere bevuto tre birre nel corso della serata, prima di mettersi al volante, e di
aver poi, ma solo successivamente all’incidente, bevuto un nocino al Grotto __________,
(PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2). Tuttavia, egli non ha, però, fornito analoghe
dichiarazioni nel formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine”,
compilato poco più tardi: in effetti, nella prima pagina, sottoscritta da IM 1,
si legge che egli, quella sera, non ha consumato nessuna bevanda alcolica, né
prima né dopo l’incidente (cfr. formulario allegato al rapporto di polizia
17.10.2012, AI 1).
Interrogato
dalla polizia il 17 settembre 2012, IM 1 ha nuovamente cambiato versione, tornando parzialmente su quella fornita verbalmente agli agenti di polizia la sera
dell’incidente:
“ D: Per quale motivo agli agenti intervenuti asseriva che un veicolo
con targhe straniere avesse causato il danno e si sarebbe dato alla fuga subito
dopo?
R: In quanto ero sotto shock e non mi aspettavo
di vedere la polizia. Nel frattempo avevo bevuto due bicchieri di grappa.
D: Per quale motivo alla domanda degli agenti
giunti sul posto, se avesse sorbito bevande alcoliche dopo l’incidente,
asseriva di aver bevuto solo un bicchiere di nocino e adesso sono due bicchieri
di grappa? Sul posto dichiarava che durante la serata cenando beveva due birre
e durante la serata un’altra birra. Cosa ha da dichiarare in merito?
R: Riguardo l’assunzione di birra cenando e
durante la serata, affermo quanto dichiarato dall’agente. Per quanto riguarda
il bicchiere di nocino non è vero. Ma confermo l’assunzione di due bicchieri di
grappa.
(...)
D: Per quale motivo una volta che gli agenti
intervenuti la informavano che dato il tasso sopra il 0.80 g/Kg si doveva
procedere al prelievo del sangue per determinare il tasso alcolemico al momento
dell’incidente, lei si rifiutava di effettuarlo? Per quale motivo inoltre non
si volle sottoporre ad una visita medica?
R: Per il semplice motivo che gli agenti
intervenuti sul posto notavano sul tavolo del grotto bottiglie di grappa,
bottiglie di nocino e tre bicchieri. Spiegando loro che avevo appena bevuto
della grappa e non era nei miei interessi sottopormi al controllo
dell’alcolemia nel sangue. Siccome il consumo di grappa avveniva subito dopo
l’incidente e il tasso sarebbe aumentato.
(...)
L’agente mi fa prendere atto e visione dei
formulari redatti in Gendarmeria dall’agente: Sospetta guida in stato di
inattitudine, Procedura in caso di rifiuto all’accertamento di inattitudine
alla guida, Sequestro di licenza di condurre.
D: Cosa ha da dichiarare in merito?
R: Non sono corretti, in quanto in data
01.09.2012 mangiando due tranci di pizza bevevo due birre da 0.33 e una terza
in seguito. (...)
D: Per quale motivo dichiarava di non aver bevuto
alcolici, quando l’agente stava redigendo il formulario Sospetta guida in stato
di inattitudine? Per quale motivo firmava e confermava quanto scritto sul primo
foglio e successivamente non firmava più nulla?
R: Visto il mio stato di shock e la mia
esperienza precedente non avevo intenzione di firmare alcun foglio.
D: Di che esperienza si sta riferendo?
R: Le passate. (...)” (PS 17.09.2012, AI 1, pagg.
2-3).
Davanti
al procuratore pubblico egli ha ribadito tale versione, ammettendo anche di
avere inizialmente mentito non solo sulla sua consumazione di alcol al momento
in cui è stato compilato il formulario “Sospetta guida in stato di
inattitudine”, ma anche sulla dinamica dell’incidente:
“ Sull’ebrietà, io contesto che al momento del fatto fossi sotto
l’influsso di bevande alcoliche. Questo lo dico perché stupidamente ho sorbito,
dopo il fatto, due bei bicchieri da 1 dl l’uno di grappa. Li ho sorbiti nel grotto dove ho causato il danno alla panchina, siccome i gerenti mi hanno
chiesto cosa volessi da bere di analcolico. Io ho risposto che volevo grappa,
mentre loro stavano bevendo del nocino. In seguito me l’hanno data, ma mi sono
servito da solo sui quantitativi che ho indicato sopra. In seguito è arrivata la Polizia, benché non fosse stata chiamata da me, né, presumo, dai gerenti del grotto. Ho
capito subito, a quel momento, che le cose si stavano mettendo male per me,
poiché avevo bevuto la grappa e non perché ero uscito di strada. Ammetto anche
che all’inizio, avevo mentito sulla dinamica dell’incidente (avevo detto che
era stato un italiano che da solo aveva sbandato e poi era fuggito), per poi
ammettere invece che l’auto era mia e che ero io l’autore. L’ho fatto per via
delle mie passate esperienze con la Polizia e anche perché avevo bevuto la
grappa.
ll PP mi contesta il fatto che comunque con le
tre birre sorbite a cena e durante la serata,
in ogni caso sarei stato sotto l'influsso alcolico (art. 2 cpv. 1 ONC) e mi
prospetta parimenti le mie dichiarazioni rese a verbale di polizia
(steso in presenza del mio difensore) il 17.09.2012 a pag. 2, circa il
sorbimento del nocino dopo i fatti che poi ho smentito adducendo di aver
sorbito invece due bicchieri di grappa (di capienza imprecisata almeno nel
verbale di Polizia). Il PP mi contesta pure il fatto che nel formulario
"Sospetta guida in stato di inattitudine" del 2.09.2012 al punto 5b
"Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol tra
l'evento e il prelievo" che mi viene
mostrato, non vi è alcuna indicazione a differenza invece di tutte le altre poste del formulario per le quali ho invece dato le
indicazioni che la polizia
mi chiedeva, richiamando da ultimo la
mia attenzione anche sul punto 5a sulle bevande alcoliche ingerite prima
dell'evento, rispondendo da parte mia "... Fanta, coca-cola,
acqua minerale S.
Pellegrino..." quando in
realtà nel verbale del 17.09.2012 a pag. 2 ho poi finito per ammettere il
sorbimento delle tre birre. II PP mi
fa notare che il mio grado di credibilità su quanto ho effettivamente sorbito
prima e dopo l'evento, è piuttosto compromesso e quindi è il dato
incontrovertibile delle prove dell'alito che deve far stato sull'effettiva
quantità di alcol ingerito e presente nel mio corpo al momento dell'esame
etanografico.
Preso atto di ciò che mi contesta ora il PP, io
ammetto che ho mentito nel formulario relativamente alle bevande alcoliche,
benché avessi risposto in dettaglio a tutto il resto. Questo l'ho fatto perché
non era nel mio interesse dichiarare di aver bevuto le 3 birre dalle ore 19:00
alle ore 01:50 che è circa il momento dell'evento” (PP 07.02.2013, pagg. 2-3).
Interrogato
al dibattimento dal primo giudice sul suo consumo di bevande alcoliche egli ha
dichiarato:
“ D: Il Presidente mi chiede se confermo o meno che prima
dell’incidente avrei bevuto tre birre e dopo, ma prima dell’arrivo degli agenti
di polizia, due bicchieri di grappa da 1 dl ciascuno.
R: Ho bevuto le tre birre verso l’ora di cena e
le due grappe al grotto dopo l’incidente. I bicchieri di grappa erano da 4 cl e
non da 1 dl.
D: Il Presidente mi chiede di descrivere le mie
giornate del 31.8 e 1.9.2012.
R: il 31.8 sono uscito per andare a ballare e ho
dormito poco e siamo rientrati verso le 5 del mattino in val Vigezzo dove mi
trovavo con amici. Ho trascorso la giornata in quella casa, anch’uscendo la
sera siamo usciti a cena e poi in un bar. Verso le 01.00 sono rientrato in
Ticino. Ho atteso questo orario per fare in modo di smaltire un po’ le birre.
Non ho fatto alcuna prova privata con apparecchi che mi permettessero di
verificare il mio tasso alcolemico. Eravamo in 4 come compagnia. Non ero
particolarmente stanco mi sentivo bene.
(...)
D: Il Presidente mi chiede perché mai mi sono
opposto al prelievo del sangue e/o all’esame medico completivo visto che in
ogni caso avrei potuto successivamente giustificarne gli esiti con il fatto di
aver assunto delle bevande alcoliche dopo l’incidente e quindi non è che ho
agito così proprio perché sapevo che, indipendentemente da questa assunzione,
il mio tasso alcolico superasse in ogni caso la concentrazione di alcol nel
sangue.
R: La mia preoccupazione era quella che il
livello dell’alcool si fosse alzato a causa delle grappe. Ho commesso un
errore. Dopo l’accaduto mancavo forse di lucidità” (all 1 verb. TPC, pagg.
2-3).
9. Successivamente sulla questione sono stati sentiti anche i
gerenti del Grotto __________ __________ e __________.
__________
ha dichiarato:
“ D: Prima dell’arrivo della polizia lei o il suo compagno __________
avete offerto delle bevande alcoliche a IM 1?
R: Penso di ricordare che IM 1 avesse bevuto
unicamente un caffè corretto con grappa.
D: Quanto tempo prima e in che quantità IM 1
avrebbe sorbito bevande alcoliche prima dell’arrivo della pattuglia della
polizia?
R: Mi sembra di ricordare che avesse bevuto
unicamente un caffè corretto grappa oppure un caffè con grappa separata 10 – 15
minuti prima che giungesse la pattuglia della polizia.
D: IM 1 si serviva di moto proprio o ha versato
lei o il suo compagno __________ la bevanda alcolica nel bicchiere?
R: Penso di aver servito al IM 1 in un bicchiere di 4 cl contenente 1 cl di grappa. Voglio precisare che non mi ricordo esattamente”
(verbale __________, 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Le sue
dichiarazioni sono state confermate anche dal compagno __________, che ha
affermato:
“ D: Prima dell’arrivo della polizia lei o la sua compagna avete
offerto delle bevande alcoliche al IM 1?
R: Si.
D: Quanto tempo prima e in che quantità IM 1
avrebbe sorbito bevande alcoliche prima dell’arrivo della pattuglia della
polizia?
R: Io mi ricordo solo che __________ versava
della grappa nel bicchiere che in seguito IM 1 beveva. Non so però quanta
grappa ha bevuto. Non saprei dire quanto tempo prima IM 1 beveva all’arrivo
della polizia.
D: Mi sa indicare la capienza del bicchiere?
R: Non sono veramente sicuro del bicchiere da cui
beveva IM 1. Credo da un bicchiere a tulipano. (...)
D: IM 1 si serviva di moto proprio o ha versato
lei o la sua compagna la bevanda alcolica nel bicchiere)?
R: Come detto era __________ a versare la grappa
nel bicchiere del IM 1.
D: Avete bevuto con IM 1?
R: Si abbiamo bevuto con lui per festeggiare che
nessuno si era fatto male.
D: Quanti bicchieri di grappa ha bevuto IM 1?
R: Uno solo in quanto subito dopo arrivava la
polizia” (verbale __________, 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Appello
del procuratore pubblico e appello incidentale dell’imputato
10.1. Con il suo appello il procuratore pubblico contesta, innanzitutto, la
conclusione del primo giudice secondo cui, sulla scorta degli elementi in atti,
non è possibile accertare:
- l’ora
in cui l’incidente si è verificato;
- l’ora in cui la polizia
è stata avvertita dell’accaduto tramite una telefonata anonima;
- l’ora
in cui la pattuglia della Polizia è giunta sul posto
e, di conseguenza, l’ora
in cui l’imputato ha sorbito l’ultima bevanda alcolica dopo l’incidente, in
quale quantità e di quale tipo di bevanda si trattasse.
Al contrario egli
sostiene che dalle deposizioni dei due gerenti del grotto emerge chiaramente
che, dopo l’incidente, l’imputato ha “bevuto una grappa da un bicchiere da 4
cl per un quantitativo di ca. 1 cl” e non due bicchieri di grappa come da
egli preteso (IV).
10.2. In concreto è assodato - poiché è stato ammesso sia durante
l’inchiesta che al dibattimento di primo grado e non è stato contestato in
appello - che IM 1, nel corso della serata del 1° settembre 2012, prima di
mettersi alla guida della propria autovettura per far rientro da __________
verso il Ticino, ha bevuto tre birre da 0,33 cl l’una (PS 17.09.2012, AI, pag.
2; PP 07.02.2013, AI 10 ,pag. 3; all1 verb. TPC. pag. 2; verb. TPC, pag. 3).
10.3. Ciò che si tratta, invece, di accertare, poiché – come vedremo –
è il solo altro accertamento determinante per stabilire se l’imputato si sia
reso colpevole di guida in stato di inattitudine, è la questione a sapere quali
bevande alcoliche e in quale quantità egli ha bevuto dopo l’incidente e prima
dell’arrivo della polizia.
Al
proposito, le dichiarazioni dell’imputato sul suo consumo di bevande alcoliche
dopo l’incidente non sono credibili. Innanzitutto perché egli ha continuamente
cambiato versione, dimostrando così di non aver raccontato la verità sull’alcol
sorbito a __________ dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere uscito
di strada. Basti pensare che, già solo la sera dell’incidente, egli ha fornito
ben due versioni diverse ai poliziotti intervenuti sul posto, dichiarando
verbalmente di aver bevuto un bicchiere di nocino per poi però indicare sul
formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine” di non aver assunto alcol
successivamente all’incidente (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; formulario allegato
al rapporto di polizia 17.10.2012, AI 1). In seguito, sentito a verbale dalla
polizia, ha dichiarato di avere bevuto due bicchieri di grappa, senza fornire
ulteriori dettagli, per poi precisare davanti al procuratore pubblico che si
trattava di due “bei bicchieri da 1 dl l’uno” (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; PP 07.02.2013, AI 10, pag. 2), poi divenuti, al dibattimento di primo grado,
due “bicchieri di grappa da 4 cl” (all 1 verb TCP, pag. 2) . Inoltre, a
rendere ancora meno credibili le dichiarazioni di IM 1 sul suo consumo di alcol
successivo all’incidente, vi è il fatto che egli ha mentito anche su altri
aspetti rilevanti. In un primo momento ha mentito sulla dinamica
dell’incidente, cercando di attribuire ad un “italiano che da solo aveva
sbandato e poi era fuggito” la responsabilità per i danni al muro e alla
panchina del Grotto __________, per poi ammettere solo in seconda battuta - e
dopo contestazione dei poliziotti - di esserne il responsabile (rapporto
17.10.2012, AI 1).
Non solo.
È stato reticente e impreciso anche nel fornire informazioni sul consumo di
bevande alcoliche prima dell’incidente. Dapprima ha dichiarato verbalmente ai
poliziotti di avere bevuto delle birre, per poi però riportare sul formulario
“Sospetta guida in stato di inattitudine” di aver bevuto unicamente “fanta,
cocacola, acqua minerale S. Pellegrino”, sottacendo in questo modo l’alcol
consumato prima di mettersi alla guida (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; formulario
allegato al rapporto 17.10.2012, AI 1). Egli ha, poi, cambiato nuovamente
versione quando è stato sentito in polizia: a verbale ha, infatti, dichiarato
di avere bevuto, prima di mettersi alla guida, tre birre da 0,33 cl, versione
che ha poi mantenuto anche in seguito (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 3; all 1 ver
dib TPC, pag. 2; verb. TPC, pag. 3). In generale le dichiarazioni del IM 1
appaiono, dunque, poco lineari e contraddittorie e denotano una scarsa
credibilità dell’imputato nel riferire quanto accaduto quella sera.
Che IM 1
non abbia riferito in modo coerente gli avvenimenti di quella sera, in
particolare in relazione al suo consumo di bevande alcoliche, lo dimostrano
anche i suoi ricordi – falsati – di quanto accaduto al Grotto dopo
all’incidente. Egli ha sostenuto di essersi versato da solo la grappa nel
bicchiere e di non essere dunque stato servito dai gerenti del Grotto __________,
circostanza questa però da questi ultimi smentita (PP 07.02.2013, AI 10, pag.
2; verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14; verbale __________
24.05.2013, pag. 3, doc, TPC 14). Inoltre, rende ancor meno trasparente il
comportamento già poco cristallino di IM 1, il fatto che egli, dopo
l’incidente, ha posteggiato il veicolo incidentato asportandone le targhe,
accorgimento questo evidentemente teso a rendere difficoltosa l’identificazione
del proprietario. Anche la scelta dell’imputato di sottrarsi alla prova del
sangue va inserita in questo contesto di scarsa trasparenza e volontà di
sottrarsi alle proprie responsabilità.
A
sconfessare le dichiarazioni dell’imputato vi sono anche le affermazioni dei
due gerenti del Grotto __________, che – contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice - risultano attendibili anche se assunte a distanza di diversi
mesi dai fatti.
Sia __________
che __________ hanno, infatti, confermato di avere servito da bere a IM 1 della
grappa dopo l’incidente ed entrambi, nonostante le incertezze su alcuni
avvenimenti di quella sera, si sono trovati d’accordo sulla quantità di grappa
bevuta da IM 1 quella sera, che entrambi hanno quantificato in un bicchiere
(verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14;). __________ ha perfino
specificato che IM 1 ha bevuto un solo bicchiere in quanto “subito dopo
arrivava la polizia” (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Nel riferire in merito all’effettiva quantità di distillato contenuto nell’unico
bicchiere consumato da IM 1 e, dunque, da egli sorbita, la teste __________ è
stata precisa, indicando di avergli servito un bicchiere da 4 cl contenente 1
cl di grappa (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14). __________
si è invece limitato ad affermare che, secondo i suoi ricordi, IM 1 ha bevuto la grappa da un bicchiere a tulipano, precisando che era __________ a versare la grappa
nel bicchiere del IM 1 (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Dalle
affermazioni dei due testimoni è, dunque, possibile concludere con sufficiente
certezza che IM 1, dopo l’incidente, ha bevuto un solo bicchiere di grappa e
non due come da egli preteso. Nemmeno vi sono dubbi sul fatto che sia stata la
gerente __________ a servirgli la grappa che egli ha poi bevuto e che il
distillato sia stato versato, come d’altronde avviene sempre in qualsiasi
esercizio pubblico, in un bicchiere da grappa, poco importa se di quelli a
forma di tulipano o il classico “cicchetto”. Le dichiarazioni dei testimoni non
risultano, invece, sufficienti per stabilire con la necessaria tranquillità
la quantità di grappa versata nell’unico bicchiere bevuto da IM 1. __________
non ha saputo riferire in merito, mentre __________ ha, sì, affermato di aver
versato unicamente 1 cl di grappa nel bicchiere servito a IM 1, ma precisando,
però, di non ricordare esattamente. In mancanza di testimonianze certe, questa
Corte deve dunque ritenere l’ipotesi più favorevole all’imputato, e meglio che
nel bicchiere sono stati versati i canonici 2,5 cl di grappa che, di norma,
vengono serviti nei bar e nei ristoranti.
Dagli
elementi in atti è dunque possibile accertare – contrariamente a quanto preteso
dal primo giudice e dall’imputato – che IM 1, dopo l’incidente, ha consumato un
bicchiere contenente 2,5 cl di grappa.
11.1. Il procuratore pubblico sostiene, poi, che il giudice di prime cure
ha erroneamente applicato il principio in dubio pro reo, ritenendo che non vi
fossero prove sufficienti per stabilire la concentrazione di alcol nel sangue
di IM 1 al momento dell’incidente avvenuto a __________ il 2 settembre 2012 e
prosciogliendolo, dunque, dall’imputazione di guida in stato di inattitudine. A
mente del procuratore, gli elementi in atti permettono, al contrario, di
accertare che la concentrazione di alcol nel sangue dell’imputato era superiore
al limite legale consentito dalla Legge. Egli ritiene infatti che, deducendo
dal risultato etilometrico a lui più favorevole (1.09 per mille), l’etanolemia
indotta dall’ingestione sia di 1 cl che, nell’ipotesi più favorevole
all’imputato, di 2,5 cl di grappa in un soggetto con le caratteristiche del IM
1 (cfr. rapporto dell’Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia che egli
produce unitamente alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP 1), si ottiene
un tasso alcolemico superiore al limite legale dello 0,5 per mille sancito
dall’art. 91 cpv. 1 LCStr, ciò che impone dunque la condanna dell’imputato per
guida in stato di inattitudine (IV).
11.2. Dall’art. 55 cpv. 1-4 LCStr e dall’Ordinanza del Consiglio federale
sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) emerge che l’esame
più appropriato per accertare lo stato di ebrietà di una persona – e dunque la
sua inattitudine alla guida ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr - è quello della
prova del sangue. Dimostrativo in tal senso è il tenore dell’art. 12 cpv. 1
lett. a cifra 1 OCCS secondo cui, a partire da un tasso alcolemico dello 0,8
per mille accertato tramite un’analisi dell’alito, le autorità devono
obbligatoriamente ordinare un esame del sangue (art. 12 cpv. 1 lett. a cifra 1
OCCS). Il fatto che la prova del sangue abbia una valenza probatoria
accresciuta in ambito di circolazione stradale, ancora non significa però che
l’inattitudine alla guida di una persona non possa essere accertata mediante
altri mezzi di prova, il cui impiego è del resto espressamente riservato sia
dall’art. 55 cpv. 4 LCStr che dall’art. 17 dell’OCCS. In particolare
quest’ultimo articolo prevede proprio la possibilità di stabilire l’ebrietà di
una persona anche in base ad altri accertamenti, soprattutto quando non è stato
possibile eseguire il prelievo del sangue. In tal senso anche dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la prova del sangue, seppur
importante, non è la sola atta ad accertare lo stato di ebrietà di un
conducente e che, dunque, se non è stato possibile procedere ad un prelievo del
sangue, l’accertamento può essere esperito sulla scorta di altri elementi
(Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, ad
art. 55, n. 8 e ad art. 91, n. 43; Bussy & Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 55, n. 4.2; DTF 129 IV
290, consid. 3d; DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 123 II
97, consid. 3c; STF del 27.01.2011, inc.6B_884/2010, consid. 5; STF del 09.03.2009, inc.6B_954/2008, consid. 3.3). Fra gli altri
mezzi di prova atti ad accertare lo stato di ebrietà del conducente, assume una
valenza probatoria particolare l’analisi dell’alito eseguita con l’etilometro,
e cioè con un apparecchio che permette la rilevazione dell’alcolemia nell’aria
espirata convertendola in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in per
mille mediante applicazione di un fattore di conversione medio (art. 55 cpv. 1
LCStr, art 11 OCCSe art. 3 dell’Ordinanza del DFGP sugli strumenti di
misurazione dell’alcol nell’aria espirata, OMAA, RS 941.210.4). Secondo il
Tribunale federale, il test eseguito con l’etilometro può rappresentare non
solo un indizio dell’esistenza di una determinata concentrazione di alcol nel
sangue ma, vista la precisione dei risultati forniti dai moderni apparecchi di
rilevazione, può addirittura costituirne la prova, in particolare quando
l’analisi del sangue non è stata possibile a causa del rifiuto del conducente
di sottoporsi ad un simile esame (DTF 129 IV 290, consid. 2.4; DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 116 IV 75, consid. 4b; DTF 123
II 97, consid. 3c; STF 27.01.2010, inc.6B_88/2010, consid. 5; STF del 6.03.2009. inc.6B_954/2008, consid. 3.3; cfr. anche
Weissenberger, op. cit., ad art. 55, n. 8 e ad art. 91, n. 44; Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art.
91, n. 60; Bussy & Rusconi, op. cit., ad art. 55, n. 4.2). In proposito, l’Alta Corte ha però precisato che, dal momento che il
test con l’etilometro converte la concentrazione di alcol nell’aria espirata in
concentrazione di alcol nel sangue utilizzando un valore medio, i risultati
ottenuti non forzatamente corrispondono a quelli forniti da un prelievo di
sangue. I fattori che possono condurre a risultati divergenti sono diversi,
primo fra tutti le irregolarità che possono presentarsi a livello dei polmoni
di una persona in termini di irrigazione sanguigna e scambio gassoso, a cui
possono aggiungersi fattori legati al momento in cui viene eseguito il test
etilomterico, alla temperatura del corpo, all’età, al peso o al sesso
dell’interessato. Tutti questi fattori incidono sulla concentrazione di alcol
nel sangue risultante da un test con l’etilometro, determinando una differenza
del 20% rispetto alla concentrazione rilevata grazie ad un’analisi del sangue.
Il Tribunale federale ammette dunque che, per ottenere a partire da un test
etilometrico un risultato equiparabile a quello ottenuto grazie ad una prova
del sangue, occorre dedurre dal risultato ottenuto dall’analisi dell’alito la
percentuale del 20% (DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF
119 IV 255, consid. 2a; cfr. anche Jeanneret, op. cit., ad art. 91, n. 60). In questo senso il test con l’etilometro diviene, dunque, una
procedura completa e incontestabile (geschlossenes und widerspruchsfreies Verfahren)
per determinare il grado di ubriachezza di un conducente (DTF 127 IV 172,
consid. 3d; DTF 116 IV 75, consid. 4b; DTF 123 II 97, consid. 3c). Del resto,
come più volte ricordato dalla giurisprudenza, destituire di ogni valore
probatorio i risultati derivanti da un test etilometrico sarebbe contrario al
principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice (DTF 127 IV
172, consid. 3d; 123 II 97, consid. 3c; 116 IV 75, consid. 4b; STF del
6.03.2009. inc.6B_954/2008, consid. 3.3).
11.3. L’art. 11 OCCS regola la corretta esecuzione dell’analisi
dell’alito, prevedendo che l’analisi può essere effettuata almeno 20 minuti
dopo l’assunzione di bevande (lett. a) o dopo che la persona controllata si è
sciacquata la bocca (lett. b). Il cpv. 4 del medesimo articolo precisa inoltre
che, per l’analisi, sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di
oltre 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni.
11.4. In concreto è assodato, poiché risulta dal rapporto di polizia del
17.10.2013 (AI 1) e non é contestato, che la sera dell’incidente IM 1 è stato
sottoposto dai poliziotti intervenuti sul posto all’analisi dell’alito con
etilometro ed è risultato che egli aveva una concentrazione di alcol nel sangue
pari allo 1.09 per mille alle ore 02.49 e all’1.19 per mille alle 02.52. Egli
si è, invece, rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, che non ha potuto
essere eseguita. Come visto, la mancanza di questo accertamento non esclude
però di poter determinare, sulla scorta di altri elementi, se il IM 1 si
trovasse alla guida della propria autovettura in stato di ebrietà la sera del 2
settembre 2012.
Infatti,
da questo punto di vista, il test dell’alito eseguito sul IM 1 va ritenuto, in
conformità alla citata giurisprudenza, un metodo completo ed affidabile per
determinare lo stato di ubriachezza del conducente. Il risultato emerso dalla
prova etilometrica, eseguita dopo aver fatto sciacquare la bocca all’imputato
(rapporto d’esecuzione 28.05.2013, doc. TPC 14, pag. 2) ed eseguendo due
misurazioni distinte che non hanno dato uno scarto superiore allo 0.10 per
mille (art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 OCCS), rappresenta un risultato
oggettivo, che permette di determinare con sufficiente precisione – tenuto
conto del margine di errore del 20% riconosciuto dal Tribunale federale – la
concentrazione di alcol presente nel sangue del conducente.
Nel caso
concreto, prendendo quale dato di partenza un tasso alcolemico nel sangue pari
allo 1.09 per mille, e cioè quello più favorevole a IM 1 fra i due emersi dalla
prova con l’etilometro, e sottraendovi la percentuale del 20% corrispondente
alla possibile differenza tra la concentrazione di alcol misurata con
l’etilometro e quella risultante da un’analisi del sangue, si ha che egli aveva,
in ogni caso, una concentrazione di alcol nel sangue pari almeno allo 0,872. Dunque,
una concentrazione di alcol eccedente lo 0,8 per mille.
La
deduzione del 20% permette così di tenere conto sia del fatto che la
concentrazione di alcol nel sangue calcolata a partire dalla concentrazione di
alcol nell’aria espirata è il frutto di un calcolo di conversione e, dunque, di
per sé non particolarmente preciso, sia di tutti quegli altri fattori,
sollevati anche dall’imputato nelle sue osservazioni, che possono avere
influenzato il risultato, falsandolo (irregolarità a livello dei polmoni, età,
peso, sesso, temperatura del corpo e momento in cui viene eseguito il test
etilometrico). In questo senso poco importa, dunque, l’ora in cui si è
verificato l’incidente e l’ora in cui la polizia è giunta sul posto ed ha
sottoposto il IM 1 alla prova con l’etilometro. Il fattore di deduzione del 20%
sopra menzionato tiene, infatti, già conto del margine di errore insito nel
sistema di misurazione di cui trattasi, dovuto, in particolare, al fatto che
questo sistema non considera il tempo trascorso tra l’esecuzione dell’analisi
dell’alito e l’incidente.
La
concentrazione di alcol dello 0,872 per mille così stabilita, ancora non tiene
però conto del consumo di alcol del IM 1 successivo all’incidente. È vero che i
poliziotti gli hanno fatto sciacquare la bocca prima di farlo soffiare
nell’etilometro, ciò che ha permesso che il risultato del test, nonostante il
consumo ravvicinato di bevande alcoliche (grappa), non fosse compromesso. Ma la
concentrazione di alcol nel sangue così ottenuta, non tiene però conto della
quantità di alcol ingerita da IM 1 posteriormente all’incidente, che deve di
conseguenza ancora essere dedotta. Per poter effettuare una simile deduzione,
l’accertamento determinante è quello relativo alla quantità e qualità di alcol
da egli ingerita dopo l’incidente e prima dell’arrivo della polizia che, come
visto ai considerandi precedenti, equivale ad un bicchiere di grappa da 2,5 cl.
Partendo dalla quantità e dalla qualità di alcol ingerita, è infatti possibile
determinare – così come fatto dall’Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia
nel rapporto 17.06.2013 prodotto dal PP (doc. CARP 2) e che viene ammesso agli
atti - il tasso di alcolemia che una simile quantità di alcol induce in un
soggetto con le caratteristiche del IM 1 (170 cm di altezza per 72 Kg, cfr. doc. dib. TPC 1). Dal tasso alcolemico dello 0.872 per mille (1.09
per mille – 20%) bisogna pertanto dedurre ancora un’etanolemia pari allo 0.16
per mille, corrispondente ai 2,5 cl di grappa sorbiti dal IM 1 dopo
l’incidente. In proposito è opportuno sottolineare che il tasso alcolemico
dello 0.16 per mille, calcolato secondo la formula di Widmark, si riferisce
all’assorbimento completo e immediato dell’alcol ingerito – in concreto di 2,5
cl di grappa di tenore alcolico medio equivalente a 40/42° – senza considerare
la successiva fase di eliminazione, e cioè il periodo di discesa quasi lineare
dell’alcolemia (cfr. Ufficio federale delle Strade, Istruzioni concernenti
l’accertamento dell’inattitudine alla guida nella circolazione stradale, Berna
2008, pagg. 17 e 19). Il calcolo dell’etanolemia eseguito dall’Istituto Alpino
si riferisce infatti “all’ipotesi che la dose di etanolo sia ingerita d’un
tratto e che l’etanolo sia completamente assorbito” (doc. CARP 2, pag. 2).
Dal momento che è proprio nella fase di eliminazione che la concentrazione di
alcol nel sangue diminuisce, il fatto di prendere in considerazione, quale
fattore di deduzione, l’etanolemia provocata dai 2,5 cl di grappa al momento in
cui tale quantità alcolica è stata assorbita ma non ancora eliminata va
unicamente a favore dell’imputato (Jeanneret, op. cit., ad art. 91, n. 69).
Così facendo, viene infatti dedotto il tasso alcolemico più alto che la
quantità di grappa può aver indotto nel IM 1, ciò che rende superfluo
accertare, contrariamente a quanto sostiene l’imputato e a quanto ha ritenuto
il primo giudice, quanto tempo dopo l’incidente egli ha sorbito la grappa.
In
considerazione dunque della quantità di 2,5 cl di grappa - di grado alcolico
pari al 40/42° che notoriamente è quello medio - bevuta nel periodo compreso
tra l’incidente e l’arrivo della polizia, che ha indotto nel IM 1 un’etanolemia
teorica dello 0.16 per mille, si ha che egli aveva, al momento dell’incidente,
una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.712 per mille (0.872 – 0.16).
12.1. Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore una modifica delle
disposizioni penali contenute nella Legge federale
sulla circolazione stradale (LCStr). Per quanto riguarda le
disposizioni
applicabili al presente procedimento, la nuova versione della legge le ha riprese senza sostanziali modifiche, mutandone solo in parte la
formulazione.
Ai sensi
dell’art. 91 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) -
nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2013 che ha sostanzialmente
ripreso, come detto, la precedente - è colpevole di guida in stato di
inattitudine chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà. Il
medesimo capoverso stabilisce che si tratta di un caso grave quando è rilevata
una concentrazione qualificata di alcol nel sangue.
In
applicazione dell’art. 55 cpv. 6 LCStr, l’Assemblea federale ha stabilito che
un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso
alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5
per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina
una tale concentrazione (art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente
Fatti
i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,RS 741.13). Il
capoverso 2 specifica che è considerata qualificata una concentrazione di alcol
nel sangue dello 0.8 per mille o più.
Dal
profilo soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone
l’intenzione e può essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1
LCStr).
12.2. Il reato di guida in stato di inattitudine può concorrere con il
reato di elusione di provvedimenti atti per accertare l’inattitudine alla
guida. Si tratta, infatti, di reati che proteggono interessi giuridici diversi
e che, pertanto, possono trovarsi in concorso reale tra loro (DTF 102 IV 40;
Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 71; Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, ad art. 91, n. 40; Weissenberger, op. cit., ad
art. 91a, n. 28).
12.3. Determinante per poter ritenere
adempiuto il reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr è l’accertamento sullo stato
di inattitudine del conducente alla guida di un veicolo.
Come
visto IM 1 aveva, al momento dell’incidente, una concentrazione di alcol nel
sangue pari allo 0.712 per mille. Una tale concentrazione di alcol nel sangue,
pur non essendo una concentrazione di alcol qualificata poiché inferiore allo
0.8 per mille, è comunque superiore alla soglia dello 0.5 per mille a partire
dalla quale un conducente è considerato, in ogni caso, inabile alla guida per
influsso alcolico, ciò che realizza dunque gli elementi costitutivi oggettivi
del reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr.
Non vi
sono nemmeno dubbi che, in concreto, il reato di guida in stato di inattitudine
è realizzato anche dal profilo soggettivo, avendo l’imputato agito
intenzionalmente, almeno per dolo eventuale.
Ne
discende che IM 1 va dichiarato autore colpevole di guida in stato di inattitudine
ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.
13. a. Con il suo appello il procuratore pubblico ha chiesto che a IM 1,
dichiarato autore colpevole anche di guida in stato di inattitudine, venga
inflitta la pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 80.- l’una.
b. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
L’art. 91
cpv. 1 LCStr dispone che chiunque conduce un veicolo a motore in stato di
ebrietà è punito con la multa. L’art. 90 cpv. 1 LCStr punisce anche con la
multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge
o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Infine il reato di
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida è punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. In proposito il Tribunale federale ha precisato che, in virtù
di questa disposizione di legge, il principio dell’aggravamento della pena (Asperationsprinzip)
è applicabile unicamente se l’autore realizza le condizioni per l’inflizione di
pene dello stesso genere. Invece, quando la legge penale non prevede, come in
concreto, lo stesso genere di pena per tutte le infrazioni realizzate, le
diverse pene devono essere inflitte cumulativamente (STF 19.07.2011, inc.
6B_867/2010, consid. 1.1.2; STF 04.02.2011, inc.
6B_460/2010, consid. 4.3.1.; Trechsel / Affolter-Eijsten, in Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurigo/San Gallo 2013, ad
art. 49, n. 7).
c. IM 1 risponde di guida in stato di inattitudine, elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e infrazione alle norme
della circolazione.
La colpa
di IM 1 deve essere ritenuta di media gravità. Innanzitutto perché egli si è
messo alla guida del suo autoveicolo, che peraltro – come da egli ammesso -
nemmeno padroneggiava con particolare destrezza poiché lo aveva appena
acquistato, nonostante avesse sorbito delle bevande alcoliche e non avesse,
dunque, la piena capacità di condurlo in modo sicuro. In tal senso è
notoriamente riconosciuto, e anche l’imputato doveva pertanto saperlo, che una
concentrazione di alcol nel sangue eccedente lo 0,5 per mille diminuisce la
capacità di reazione e abbassa il livello di attenzione del conducente,
rendendo estremamente pericoloso mettersi alla guida. Ma non solo. IM 1, in stato alterato dall’alcol, ha anche eseguito una pericolosa curva a gomito ad una velocità
inadeguata, perdendo la padronanza del veicolo, invadendo la corsia di
contromano sulla quale, solo per fortuna, non circolava nessun veicolo, e
andando a sbattere contro il muro e la panchina in granito ubicata di fianco
alla porta del Grotto __________ dove, ancora una volta solo per pura fortuna,
non vi era nessun avventore in sosta. Se il comportamento di IM 1 ha avuto delle conseguenze, al di là dei danni materiali, tutto sommato ridotte, è stato dunque solo
per una buona dose di fortuna e non di certo per merito dell’imputato. Oltre a
ciò, aggrava ulteriormente la colpa del IM 1, il fatto di essersi
ingiustificatamente rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, dimostrando
così di non voler rendere possibile l’accertamento del suo stato di ebbrezza.
Infatti, come già detto, non si è di certo opposto ad un simile esame poiché
aveva paura che il risultato fosse falsato dalla grappa bevuta successivamente
all’incidente, ma piuttosto perché era consapevole che avrebbe permesso di
ricostruire facilmente l’entità del tasso alcolemico presente nel suo sangue al
momento in cui si trovava alla guida del veicolo.
Anche dal
profilo soggettivo la colpa di IM 1 è di una certa gravità, dal momento che
egli avrebbe potuto facilmente evitare, innanzitutto, di mettersi alla guida
dopo aver bevuto una quantità di alcol eccedente quanto permesso e, inoltre, di
circolare, su un tratto di strada per di più pericoloso, a velocità elevata,
dimostrando non solo ben poca prudenza ma anche ragionevolezza.
Infine,
dal profilo delle circostanze personali, aggrava in modo esponenziale la colpa
di IM 1 la recidiva specifica di cui egli risponde (STF 05.07.2012, inc.
6B_49/2012, consid. 1.2). Non può, infatti, essere ignorato che egli ha subito,
dal 2005 ad oggi, ben 3 condanne per guida in stato di inattitudine, di cui due
proprio per concentrazione di alcol qualificata nel sangue e una per influsso
di sostanze stupefacenti (cannabis), a cui si aggiunge una quarta condanna per guida
nonostante revoca della licenza di condurre. Rendendosi nuovamente colpevole di
infrazione alla LCStr, IM 1 dimostra dunque di non aver imparato nulla dalle
sue precedenti esperienze con la giustizia.
Sulla
scorta di tutti gli elementi sopra menzionati e considerato che, come sopra
ricordato, pene di genere diverso vanno inflitte cumulativamente, questa Corte
ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di fr 7’200.-,
corrispondente a 90 aliquote di fr. 80.- ciascuna (per il reato di cui all’art.
91a cpv. 1 LCstr) cui va aggiunta una multa di fr. 2’400.- (per i reati di cui
agli art. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 1 LCstr).
Infine,
Considerandi
come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato
dall’imputato, la pena inflitta va interamente scontata.
14.
IM 1 contesta la revoca della sospensione condizionale concessa
alla pena inflittagli precedentemente ai fatti in
discussione con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.
14.1
a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale sua
successiva esecuzione dipende, di principio, dal
comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.
Se egli
supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita
(art. 45 CP).
Se,
invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un
delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46. cpv. 1
CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di
prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46.
cpv. 2 CP).
b. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di
prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile
motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una
certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con
una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).
Tuttavia,
un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla
revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1
CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di
prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è,
dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro che può essere tratta
dalla circostanza secondo cui l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF
134.
IV 140 consid. 4.2).
c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore
nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione
condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo
di
credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP).
In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato
beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di
tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir
meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere
che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76
consid. 1).
Con il
nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena
se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore
dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più
una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.
Questo
cambiamento si riflette sulla questione della revoca del beneficio della
sospensione condizionale: in altre parole, la sospensione condizionale di una
pena (o di parte di una pena) può essere revocata soltanto nell’ipotesi in cui
il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten),
ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa
(DTF 134 IV 140 consid. 4.3).
Per la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi,
per stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere
ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione
d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle
circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la
reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del
carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura
condotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da
sostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della
decisione.
È
illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone
altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere
descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta
applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid.
4.2
; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
d. Nella disamina delle prospettive della condotta futura in
relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva,
occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della
sospensione condizionale o meno. Il giudice potrà, ad esempio, ritenere che
l’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il
condannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della
sospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid.
4.
; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011
6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).
14.2
I reati per i quali IM 1 è stato condannato con il giudizio
impugnato sono stati commessi durante il periodo di prova relativo alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna inflittagli dal
procuratore pubblico con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.
In
considerazione della sua situazione complessiva, non vi sono prospettive di
buona condotta futura dell’autore.
Innanzitutto
avuto riguardo ai precedenti penali di cui IM 1 risponde. Egli ha, infatti,
dimostrato di essere particolarmente propenso ad infrangere le norme vigenti in
ambito di circolazione stradale, rendendosi colpevole dei reati oggetto del
presente procedimento nonostante avesse già subito, tra il 2005 e il 2010, ben
quattro condanne per infrazione alla Legge sulla circolazione stradale e, di
queste quattro condanne, tre gli sono state inflitte proprio per guida in stato
di inattitudine e dunque per aver assunto un comportamento sostanzialmente
analogo a quello di cui deve rispondere anche in questa sede. Ma non solo. In
ben due occasioni, oltre a quella che qui ci occupa, egli ha delinquito durante
il periodo di prova, vedendosi di conseguenza revocare il beneficio della
sospensione condizionale della pena a lui precedentemente inflitta (doc. TPC
11), tradendo dunque ripetutamente la fiducia che le autorità penali, con non
poca generosità, gli avevano accordato. In proposito basti pensare che il
procuratore pubblico ha dato fiducia a IM 1 ancora in occasione dell’ultima
condanna ad una pena pecuniaria a lui inflitta con decreto del 1° marzo 2010,
concedendogli il beneficio della sospensione condizionale nonostante i suoi
precedenti e nonostante egli si sia reso colpevole, in quell’occasione, di
guida nonostante revoca della licenza di condurre, dimostrando dunque, una
volta in più, di infischiarsene delle sanzioni pronunciate nei suoi confronti.
Ciò che ha nuovamente confermato nel presente procedimento, poiché ha di nuovo
infranto le norme sulla circolazione stradale, a poco più di tre anni di
distanza dalla precedente condanna e trascorsa solo poco più della metà del
periodo di prova a lui generosamente accordato dal procuratore pubblico.
Non da
ultimo occorre anche considerare, a riconferma di una prognosi negativa, che
l’imputato ha continuato a delinquere anche a dispetto delle sanzioni
amministrative di revoca della licenza di condurre pronunciate nei suoi
confronti, dimostrando dunque che nemmeno una simile misura è sufficiente a dissuaderlo
dal commettere nuovi reati.
Nemmeno
suscettibile di migliorare la prognosi dell’imputato appare, infine, la
circostanza secondo cui la nuova pena è stata irrogata senza il beneficio della
sospensione condizionale. IM 1, ricominciando a delinquere dopo essersi già
visto revocare il beneficio della sospensione condizionale ad una precedente
pena pecuniaria di complessivi fr. 7'500.- (doc. TPC 11), ha dimostrato di non
essere particolarmente sensibile al pagamento di somme di denaro, ancorché non di
poco conto.
In queste
circostanze, vista la propensione al delinquere dimostrata dall’imputato, la
revoca del beneficio della sospensione condizionale accordata alla pena
inflittagli nel 2010 altro non è che un atto dovuto, non avendo l’appellante risposto
in modo positivo nemmeno alla fiducia che, ancora in quell’occasione, gli era
stata dimostrata dal procuratore pubblico.
Da quanto
precede, discende che la decisione del primo giudice di disporre la revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
da fr. 80.- ciascuna (per complessivi fr. 7'200.-) di cui al decreto d’accusa
del 1° marzo 2010, merita conferma.
15.
Visto l’esito degli appelli, la tassa di giustizia e le spese per
il giudizio di prima istanza sono poste integralmente a
carico di IM 1.
Gli oneri
processuali d’appello vanno, invece, posti interamente a carico dello Stato per
l'appello principale, mentre per l'appello incidentale
essi vanno posti interamente a carico di IM 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34, 36,
42, 46, 47, 48, 49 e 106 CP,
90 cifra 1, 91 cpv. 1 e 91a
cpv. 1 LCStr,
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale è parzialmente accolto, mentre è respinto
l’appello incidentale.
Di conseguenza ricordato che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi n. 1.1.e 1.2. della sentenza 11 giugno 2013 della
Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, il 02.09.2012, negligentemente perso la padronanza
dell’autovettura BMW targata, invadendo la corsia di contromano e cozzando
contro una panchina ed un muro;
1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________, il 02.09.2012, intenzionalmente opposto
alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione
dell’alcolemia ordinata dall’autorità;
1.1.3. guida in stato di inattitudine per aver
condotto l’autovettura BMW targata in stato di ubriachezza (concentrazione di
alcol nel sangue pari allo 0.712 per mille).
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr.
80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 7’200.- (settemiladuecento), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è
fissata in giorni 120 (centoventi);
1.2.2. alla multa di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in
giorni 30.
1.3.
È revocata la sospensione condizionale della
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta)
cadauna, per un totale di fr. 7'200.- (settemiladuecento) di cui al decreto
d’accusa 891/2010 del 1° marzo 2010.
1.4.
Gli oneri processuali del giudizio di primo
grado sono posti a carico di IM 1.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'000.-
sono posti interamente a carico dello Stato.
Non si accordano ripetibili.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono
posti interamente a carico dell’imputato. Non si accordano ripetibili.
4. Intimazione
a:
-
-
-
5. Comunicazione
a:
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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