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Decisione

17.2013.158

Diffamazione per avere incolpato e reso sospetta di condotta disonorevole una persona, tramite lettera inviata a terzi

21 febbraio 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin,

op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 32).

c) L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed

alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente.

Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che

l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere

all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).

d) L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non

incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova

della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in

buona fede (prova della buona fede).

La prova

liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le

affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un

interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente

nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita

privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato

interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus

iniuriandi) - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1,

116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28

dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova

della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si

sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3),

oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire

l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della

maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le

condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo

restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116

consid. 3.1).

5. Nel

caso concreto il testo della lettera 30 agosto 2010 analizzato - conformemente

alla giurisprudenza sopra ricordata - non solo in funzione delle espressioni

utilizzate, prese separatamente, ma soprattutto secondo il senso generale che

emerge dallo scritto nel suo insieme è senz’altro suscettibile di nuocere alla

reputazione dell’accusatore privato. Occorre però fare una distinzione.

a) Nella misura in cui l’imputato ha riferito di un’aggressività

verbale dell’accusatore privato, AP 1 ha essenzialmente descritto quella è

stata la sua percezione della reazione verbale del custode nell’ambito

dell’acceso diverbio avvenuto tra i due. Intravedere a questo riguardo una

diffamazione, ovverosia un’esposizione del custode al disprezzo nella sua veste

di uomo da parte di un lettore non prevenuto, appare eccessivo. Tanto più che

l’asprezza dell’alterco risulta anche dalla testimonianza dei due elettricisti:

basti dire che il teste __________ ha riferito che l’imputato “ci ha subito

aggrediti verbalmente” e che nella successiva discussione “il custode ha

cercato di mantenere la calma ma poi ovviamente ha risposto per le rime”,

nell’ambito di un diverbio in cui “i toni erano alti” e i due “erano molto

vicini e gridavano”. Ne consegue che nella fattispecie concreta il riferimento

contenuto nella lettera del 30 agosto 2010 a un’aggressività verbale dell’accusatore privato non solo non raggiunge gli estremi della diffamazione ma - nel

contesto di un’irruenza orale invero reciproca - risulta anche vero (sul tema

della prova della verità si dirà più diffusamente al consid. 7).

b) La

situazione è invece diversa per ciò che attiene all’affermazione dell’imputato

in cui riferisce di essere stato aggredito fisicamente dall’accusatore privato

con spintoni. La descrizione di quest’ultimo che il lettore ricava dal tenore

di questa affermazione, destinata a un terzo quale è l’amministratore del

condominio, è quella di un uomo che, quantomeno in occasione del diverbio del

27 agosto 2010, ha reagito con la violenza fisica per di più senza alcun

motivo. Detto diversamente, l’impressione del lettore è quella di un custode

che risponde senza ragione con la violenza fisica. Il concetto di aggressività

anche fisica dell’operato del custode viene ribadito in due occasioni nella

lettera: inizialmente con l’affermazione “sono stato aggredito […]

anche fisicamente con spintoni da parte del signor ACPR 1” - per di

più evidenziando in grassetto le parole chiave in modo da accentuare l’idea

dell’aggressività fisica - e poi in seguito con la frase “Tengo a precisare

che la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e

incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede

l’immediato allontanamento dallo stabile”. Nella misura in cui ha

comunicato alla fiduciaria __________ che l’accusatore privato lo ha aggredito

fisicamente con spintoni, sottolineando altresì che siffatti atteggiamenti così

aggressivi e incontrollati sono inaccettabili e richiedono l’immediato

allontanamento del custode, l’imputato ha esposto dei fatti suscettibili di

nuocere alla reputazione dell’accusatore privato e al sentimento di

quest’ultimo di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole

e gli usi riconosciuti.

A questo

specifico riguardo, quindi, gli elementi oggettivi del reato di diffamazione

risultano adempiuti, essendo peraltro irrilevante se il destinatario della

lettera abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputato o se, invece, abbia

riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth

(edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 46).

6. Anche

dal profilo soggettivo non può esservi dubbio sul fatto che l’imputato

fosse consapevole che le sue affermazioni potevano nuocere alla reputazione del

custode - peraltro assunto solo sette mesi prima (e meglio dal 1° febbraio

2010) - e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche della

parte soggettiva del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo

eventuale, va quindi confermato.

7. L’imputato

sostiene che con quanto scritto il 30 agosto 2010 egli si è limitato a riferire

ciò che è accaduto il 27 agosto 2010. Come già ricordato, l’art. 173 n. 2 CP

stabilisce che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto

o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle

vere in buona fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto

all’imputato (Riklin, op. cit., ad

art. 173, n. 10 e n. 16; Trechsel/Lieber,

op. cit., ad art. 173, n. 14 e n. 17).

Già si è

detto (consid. 5a) che le affermazioni dell’imputato riferite all’aggressività

verbale dell’accusatore privato non adempiono nel caso concreto i presupposti

del reato di diffamazione. Per ciò che riguarda le asserzioni riferite alla

violenza fisica, l’esame degli atti non permette di ricavare elementi né a

favore della prova della verità né di quella della buona fede. Infatti, sentito

quale testimone il 27 marzo 2013, __________ - uno dei due elettricisti

intervenuti nel condominio su incarico dell’amministrazione - ha in particolare

dichiarato quanto segue:

“ Io e l’altro operaio eravamo stati mandati dal nostro capo presso il

condominio in quanto bisognava sistemare dei sensori delle luci delle scale che

erano mal funzionanti.

Mi sembra che il lavoro era stato commissionato

dall’amministrazione del condominio (Fiduciaria __________). Il nostro

principale ci aveva detto di prendere contatto con il custode del condominio ACPR

1. Non ricordo se era mattina o pomeriggio.

Il custode ci ha spiegato il problema e ci ha

accompagnati dove dovevamo effettuare la riparazione.

[…]

Arrivati nella scala 2A del condominio ci siamo

messi all’opera come eravamo stati incaricati. Precisamente eravamo davanti al

quadro elettrico, forse a pian terreno, non ricordo bene. Dopo pochi minuti è

arrivato un signore anziano, un condomino, il quale ci ha subito aggrediti

verbalmente con le seguenti frasi: “Chi siete? Cosa state facendo?” Ci diceva

di andare via perché non era necessario il nostro intervento e che lui non ci

aveva chiamati. Aveva un comportamento maleducato ed aggressivo.

[…]

In quel momento il custode ACPR 1 era presente ed

ha preso le nostre difese dicendo gentilmente all’anziano che la riparazione

era necessaria e che gli operai erano stati chiamati dall’amministrazione.

Inoltre ha invitato AP 1 a lasciarci continuare il nostro lavoro senza essere

disturbati.

Io ed il mio collega siamo rimasti in silenzio in

quanto non capivamo il comportamento ed il motivo di questa aggressività nei

nostri confronti.

ACPR 1 ha detto a AP 1 che era un maleducato ed i

toni erano alti. Non ricordo cosa si sono detti e se si sono insultati con

parolacce. Io ed il mio collega eravamo li per lavorare.

Io non ricordo se siamo andati via perché avevamo

terminato il lavoro o perché ci avevano mandato via.

Il custode ci aveva detto che AP 1 non era la

prima volta che aveva questi comportamenti e di non farci caso, di lasciarlo

perdere. Evidentemente, tra di loro c’erano già degli attriti ma non so di che

tipo.

D: Lei ed il suo collega siete stati insultati?

R: Insulti verso di [noi] non ce ne sono stati.

Siamo stati trattati molto male e AP 1 voleva che ce ne andassimo.

D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1

sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico?

R: Erano molto vicini e gridavano. Personalmente,

quando ero presente, non ho visto che si mettevano mani addosso. Cosa è

successo dopo io non lo so.

Ricordo che la discussione è iniziata quando

siamo arrivati noi. Il custode ha cercato di mantenere la calma ma poi

ovviamente ha risposto per le rime. Non ricordo le frasi precise che si sono

detti.

[…]

D: AP 1 ha dichiarato che: “Ho visto che gli

elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare” e “Gli elettricisti

non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato per spiegare

loro il funzionamento”. Corrisponde al vero?

R: Sinceramente era la prima volta che vedevo

quell’impianto, ma come per tutte le cose ci vuole anche il tempo materiale per

capire come funziona un impianto che non si è mai riparato. In questo caso,

dato che AP 1 è arrivato subito ad interromperci, è normale che non sapevamo

cosa fare, solitamente prima di risolvere un problema, bisogna anche capire

qual è.

Ripeto che quanto AP 1 è arrivato si è messo

subito a gridare contro di noi ed il custode.

Io sono elettricista di professione e svolgo

questo lavoro da 10 anni. Credo di sapere cosa devo fare senza che qualcuno mi

dia indicazioni.

D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe

spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena?

R: No assolutamente.

[…]

D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del

signor ACPR 1?

R: AP 1 è prepotente e aggressivo, ci ha trattati

come se fossimo stati dei ladri. ACPR 1 è stato molto cortese con noi e ci ha

anche difeso.

D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda?

R: Capitano degli attriti, non mi stupisco ma AP

1 con noi si è comportato male. Se poi tra loro due c’erano già attriti

precedenti, è normale che le cose degenerano.”

L’altro elettricista

intervenuto il 27 agosto 2010, __________, ha rilasciato dichiarazioni analoghe a quelle del

collega:

“ Io ed il mio collega ci siamo recati a __________ dove ad attenderci

c’era il custode. Subito ci ha spiegato qual era il problema delle luci e ci ha

portato nel corridoio al piano -1 dove c’erano i sensori delle luci difettosi.

Mentre noi cercavamo il difetto, il custode effettuava dei lavori di pulizia.

Il custode era tranquillo e tutto procedeva normalmente.

Ad un certo punto, mentre io ed il mio collega

provavamo il funzionamento dei sensori, si è presentato in modo abbastanza

nervoso un signore anziano. Ci ha subito chiesto in modo aggressivo chi ci

aveva chiamato e cosa stavamo facendo. Ricordo che gli ho risposto che ci aveva

mandato il nostro datore di lavoro su richiesta dell’amministrazione perché le

luci delle scale non funzionavano.

L’anziano ci ha subito detto nervosamente che

dovevamo andarcene.

Abbiamo chiamato il custode per chiedergli se

dovevamo procedere con la riparazione oppure andare via. Quando il custode è

arrivato ha spiegato all’anziano che stavamo riparando le luci e che eravamo

stati mandati dall’amministrazione.

A questo punto, i due hanno iniziato a discutere

all’inizio con toni normali poi hanno iniziato ad alzare la voce. L’anziano insisteva che dovevamo andare via mentre il custode insisteva sul fatto che

dovevamo fare la riparazione.

Io ed il mio collega abbiamo rimesso a posto

quanto avevamo toccato ed abbiamo sospeso il lavoro per evitare storie.

Nel frattempo i due litiganti si erano spostati

sulla scala all’entrata. Abbiamo detto al custode che andavamo via e di farci

sapere qualcosa.

I due, mentre andavamo via, continuavano a

discutere.

Non ricordo cosa dicessero, non ho sentito

parolacce o insulti.

[…]

D: Lei ed il suo collega siete stati insultati?

R: No, l’uomo anziano ci ha solamente detto di

andare via.

D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1

sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico?

R: Quando ero presente io e li ho visti litigare

non si sono messi le mani addosso. Cosa è successo dopo che siamo andati via

non lo so.

Premetto che appena rientrati in ditta abbiamo

raccontato quello che era capitato al nostro datore di lavoro. Lui ha detto che

avrebbe contattato l’amministrazione.

[…]

D: AP 1 ha dichiarato che: “Ho visto che gli

elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare” e “Gli

elettricisti non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato

per spiegare loro il funzionamento”. Corrisponde al vero?

R: Ora mi ricordo che ci aveva detto che era

ingegnere e che la maggior parte dei lavori li aveva fatti lui. Noi non eravamo

in difficoltà. Io svolgo la professione di elettricista dal 1997 e mi sono

diplomato nel 2001. Credo di saper far bene il mio lavoro. Era la prima volta

che vedevamo l’impianto e quindi ci vuole un attimo prima di capire il

funzionamento. Da parte mia reputo di essere in grado di risolvere il problema

che si era venuto a creare con i sensori delle scale in questione.

D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe

spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena?

R: Io non ho visto questa scena.

[…]

D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del

signor ACPR 1?

R: Il sig. ACPR 1 era tranquillo e mi sembra una

persona civile, AP 1, per come si è presentato era molto aggressivo e

prepotente. Si è comportato male nei nostri confronti e nei confronti del

custode.

D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda?

R: Era la prima volta che mi capitava una cosa

simile e sono rimasto un po’ scioccato. Non so dire se tra i due c’erano già

degli attriti ma la reazione di AP 1 mi sembra esagerata. Poteva magari

esprimersi con più calma ed in modo adeguato.”

Queste

dichiarazioni sono in sintonia con quanto il datore di lavoro dei due

elettricisti aveva scritto all’amministrazione del condominio il 7 settembre

2010, riferendo le impressioni dei due collaboratori:

“ Egregio Sig. __________,

Abbiamo chiesto spiegazioni ai nostri

collaboratori che sono intervenuti in data 27.08.2010 presso lo stabile sopra

citato e la informiamo che, durante la presenza dei nostri collaboratori, non

vi è stata nessuna aggressione da parte del Sig. ACPR 1 nei confronti del Sig. AP

1, il signor ACPR 1 ha preso le difese dei nostri collaboratori dopo aver

ascoltato le lamentele esibite dal Sig. AP 1 e da li è nata un’accesa

discussione. Questo quanto i nostri due collaboratori ci hanno confermato

quest’oggi.

Con questa lettera la informiamo che, per futuri

lavori di manutenzione o quant’altro, la nostra ditta non interverrà più in

questi condomini, riteniamo che fino a quando non si saranno risolti gli

attriti all’interno dei condomini tutti i nostri interventi sarebbero solo una

perdita di tempo.

Restiamo a disposizione per ulteriori

informazioni.”

Dagli

atti non risulta che l’accusatore privato abbia aggredito fisicamente

l’imputato con spintoni. Sbaglia quindi l’appellante quando lamenta di non

essere stato ammesso alla prova della verità (appello, pag. 5): il fatto è che,

al riguardo, l’imputato non è riuscito a dimostrare di avere detto il vero.

8. Con

riferimento all’ulteriore affermazione dell’appellante, ovverosia di

avere voluto unicamente segnalare quella che a suo dire è stata una violazione

contrattuale compiuta dal custode, senza volerne ottenere il licenziamento,

occorre rilevare che sia l’una sia l’altra tesi poco sussidiano la posizione

dell’imputato.

Infatti, una violazione contrattuale ad opera del custode

consistente nell’avere avuto atteggiamenti aggressivi anche mediante spintoni

non è stata - come detto - dimostrata. Quanto al fatto di non avere voluto il

licenziamento dell’accusatore privato, il reato di diffamazione è compiuto quando

il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173,

n. 11; Riklin, op. cit., ad art.

173, n. 6); non è invece necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona

presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 49). Che l’imputato volesse o meno il licenziamento

del custode è pertanto irrilevante, e ciò indipendentemente dal fatto che la

sua versione non convince questa Corte ove appena si consideri che il passaggio

della lettera in cui l’imputato afferma che “la presenza di una persona con

atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è

più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile” non

permette altri spazi interpretativi se non quello di volere che il custode

venga allontanato.

9. Per

quanto attiene alla commisurazione della pena, l’appellante ne chiede un

considerevole ridimensionamento qualora - come è il caso - la condanna per

diffamazione venga confermata, richiamandosi al contenuto dell’art. 47 CP e

sostenendo che nella fattispecie occorre tenere in considerazione lo “scopo

perseguito”, la “gravità dell’azione”, le “circostanze particolari”, la sua

“incensurata reputazione” come pure la “sua età” (appello, pag. 10 n. 81).

a) L’art.

34 cpv. 1 seconda frase CP prevede che il giudice stabilisce il numero

delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore,

applicando a questo proposito l’art. 47 CP (DTF 134 IV 66 consid. 5.3), norma

che sancisce per l’appunto che il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

b) I criteri per

determinare la gravità della colpa sono già stati riassunti dal Presidente

della Pretura penale nel giudizio impugnato (pag. 9 consid. 6). Quanto alla

loro applicazione nel caso concreto, il primo giudice ha considerato da un lato

la mancanza di precedenti dell’imputato e la circostanza che questi abbia

ritenuto doveroso agire “in virtù del contratto tra custode e amministrazione”

(sentenza impugnata pag. 10 consid. 6.2), dall’altro però ha ricordato che il

reale obiettivo della lettera del 30 agosto 2010 era quello di fare licenziare

il custode sulla base di accuse inveritiere e che l’imputato non ha dato

seguito “ai tentativi di riappacificazione di ACPR 1, come pure la mancanza di

pentimento o almeno di ammissione di colpa” (sentenza impugnata pag. 10 consid.

6.2).

c) Con specifico

riferimento alle considerazioni del primo giudice è vero che risulta

riprovevole il fatto che l’imputato non abbia in alcun modo dato seguito agli

scritti che il custode gli aveva trasmesso prima di sporgere la querela. Che però quelli scritti possano essere considerati quali “tentativi di

riappacificazione” appare eccessivo a questa Corte, dato che vero scopo di

quelle lettere era di ottenere le scuse dell’imputato, in assenza delle quali ACPR

1 avrebbe sporto querela. Sulle reali intenzioni dell’accusatore privato basti

aggiungere quanto il giudice di pace di Lugano - incaricato dal Procuratore

pubblico di effettuare un tentativo di conciliazione (secondo l’art. 180 cpv. 1

del previgente CPP ticinese) - ha comunicato al Ministero pubblico nella

lettera con cui ha accompagnato la restituzione dell’incarto: dopo essersi

scusato per il fatto che la pratica “è rimasta inevasa”, il giudice di pace ha

evidenziato che “da un colloquio telefonico con il querelante mi aveva detto di

non essere disposto a trovare una conciliazione, inoltre desiderava essere

convocato solo dopo le ore 18.00. Motivi per i quali sono rimasto inattivo”.

Quanto all’intenzione della lettera del 30 agosto 2010, senz’altro riprovevole,

di cercare di ottenere il licenziamento del custode, occorre anche considerare che

un datore di lavoro serio e obiettivo, informato di un’accusa nei confronti di

un proprio dipendente, si premura di chiarire i fatti prima di prendere un

provvedimento. E ciò già solo per non esporsi alle pesanti conseguenze che la

legislazione prevede in caso di licenziamento ingiustificato. Da questo

profilo, quindi, la potenziale ripercussione negativa sul posto di lavoro

dell’accusatore privato deve essere ridimensionata.

d) Ciò posto, tenendo

altresì presente tutte le circostanze del caso concreto e avuto riguardo a

quanto già evidenziato al consid. 5a), una pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere - unitamente alla multa di cui si dirà al prossimo consid. 9f - risulta conforme agli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106

cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore. In

applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, va confermata la sospensione condizionale

della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, ovverosia il minimo

previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.

e) L’appellante non

muove alcuna critica all’importo delle aliquote giornaliere, quantificato dal

primo giudice in fr. 50.- applicando la modalità di calcolo che tiene conto dei

criteri ancorati all’art. 34 cpv. 2 CP (sentenza impugnata consid. 7).

L’importo dell’aliquota giornaliera va dunque confermato. Il totale della pena

pecuniaria è pertanto di fr. 500.- (10 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna).

f) Il Presidente della

Pretura penale ha fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 42 cpv. 4 CP di

infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una multa ai sensi

dell’art. 106 CP. Di per sé l’appellante non motiva in modo specifico perché la

condanna alla pena aggiuntiva della multa sarebbe errata, limitandosi a

chiedere - come detto - un generale ridimensionamento della pena. L’operato del

primo giudice merita conferma nella misura in cui ha optato per la pronuncia,

oltre che di una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, anche di una multa:

le due pene, infatti, costituiscono una sanzione conforme alla colpa

dell’imputato. La multa contribuisce peraltro ad accrescere il potenziale

coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente

e ciò anche in un’ottica di prevenzione sia dell’autore sia di prevenzione

generale (DTF 134 IV 75 consid. 7.3.1; DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008

consid. 7.1.1). L’importo della multa deve invece essere ridotto, considerati i

parametri stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui - dato il

suo mero carattere accessorio - si giustifica in linea di principio di fissare

il suo limite superiore al 20% della pena principale; sono immaginabili deroghe

a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena

cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4),

estremi questi ultimi che non possono tuttavia considerarsi adempiuti nel caso

concreto. Avuto riguardo di tutte le circostanze, in applicazione dell’art. 106

cpv. 3 CP, la multa viene pertanto fissata in fr. 100.-. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in due giorni (art. 106 cpv.

Considerandi

2.

CP), durata a cui si perviene dividendo l’ammontare della multa per

l’aliquota giornaliera (DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.3 ultimo

capoverso; Stefan Heimgartner,

Basler Kommentar, ad art. 106, n. 16).

10) Ne

discende che l’appello va parzialmente accolto. Gli oneri processuali di primo

grado sono posti a carico dell’imputato in ragione di ¾ e per il resto sono

posti a carico dello Stato. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono

la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione

di ¾ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

34, 42, 44, 47, 106, 173 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, il 30 agosto 2010 a __________, tramite lettera inviata ad __________ amministratore immobiliare, incolpato e reso

sospetto di condotta disonorevole ACPR 1, affermando sul suo conto che “… sono

stato aggredito … fisicamente con spintoni…” e sostenendo anche che “… la

presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei

confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato

allontanamento dallo stabile”.

2. Di

conseguenza AP 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr.

50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento di ¾ delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

1'000.- (mille) per il procedimento di primo grado. La rimanenza è posta a

carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti

a carico di AP 1 nella misura di ¾ e per la rimanenza sono a carico dello

Stato.

4. Intimazione

a:

-

-

-

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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