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Decisione

17.2013.16

Condanna per lesioni semplici per avere strattonato e colpito con due schiaffi la sorella. Presupposti applicativi dell'art. 123 CPS. La rinuncia del querelante a partecipare al procedimento non inibi

16 luglio 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti del 10 marzo

2002 non sono che l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni nei suoi

confronti (di [...], ndr), iniziata qualche decennio fa. Egli, come d'altronde

anche il resto dei suoi familiari, non ha mai denunciato il fratello, nella

speranza che si potesse trovare una soluzione assecondandone i capricci e gli

atteggiamenti. Evidentemente si è trattato di una vana illusione.

(…)

Il signor [...]descrive

in maniera dettagliata la situazione di violenza psicologica e fisica in cui il

fratello ha imprigionato la famiglia. Egli ritiene che sia indispensabile

l'intervento delle autorità e, in modo particolare, dei medici, al fine di

prevenire nuovi atti di violenza e di permettere a tutti di condurre una vita

normale. Chiede, quindi, che si segnali il caso anche alla commissione tutoria.

Palesa infine il proprio timore di ritorsioni da parte del fratello” (sentenza

della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 22 luglio 2003, pag. 2, incarto

richiamato).

Davanti all'altro giudice

della Pretura penale che si è occupato del rifacimento del processo [...],

trascorso quasi un anno dal primo dibattimento, non segnalava miglioramenti:

(…) ribadisce le sue

preoccupazioni per l'atteggiamento del proprio fratello nei confronti di sé

stesso, della medesima parte civile, della famiglia e della società in

generale. La parte civile ribadisce la necessità di trovare, attraverso le

autorità competenti, una soluzione alla problematica, che dichiara essere assai

grave. In questo senso auspica un nuovo intervento del giudice presso la CTR”

(sentenza della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 17 giugno 2004, pag. 2,

incarto richiamato).

Il quadro

preoccupante della figura di A. _______, emerso dagli atti e dalle

dichiarazioni del fratello [...], aveva del resto indotto entrambi i giudici

della Pretura penale che si erano occupati del caso a richiedere, con esito

rimasto sconosciuto, l'intervento della competente commissione tutoria

regionale.

4.b. La

querelante ACPR 1, dopo aver precisato che "con lui ogni occasione può trasformarsi in una

brutta discussione" e

che "è una

persona che può essere molto violenta" (verbale

interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 2), cosi conclude,

con toni di preoccupata rassegnazione, la sua deposizione in polizia:

“ Voglio precisare che da parte mia vorrei

che lui capisca e riconosca di avere un problema legato alla violenza e vorrei

che lui andasse via da casa di mia mamma. Nel caso non dovesse andarsene da

casa dei miei genitori vorrei che perlomeno lasciasse le decisioni a mia mamma

che si trova in costante tensione causata da lui” (verbale interrogatorio di

polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 6).

4.c. ACPR 1

ha riferito di non essere nuova ad episodi di violenza del fratello dapprima

nella querela penale:

“ Avrei dovuto già sporgere denuncia nel

novembre 2000, quando mio fratello mi aggredì più o meno come questa volta,

anche se più blandamente, sempre a casa dei miei genitori (nessun testimone) per

futilissimi motivi” (querela penale 18 aprile 2011, pag. 2).

Ed in

seguito davanti alla polizia:

“D. È la prima volta che le

capitano avvenimenti di questo tipo con suo fratello?

R. No, è già capitato. Diciamo che

io devo evitare di andare dai miei genitori a [...]e se ci vado devo fare

attenzione perché non si sa mai come potrebbe reagire A. _______ ad uno sguardo

oppure ad un gesto.

D. Suo

fratello è già stato violento con lei?

R. Sì ma negli anni novanta e

comunque anni fa. Comunque l'ultima volta è stata nell'anno duemila” (verbale

interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4).

4.d. Temendone il fare

aggressivo, la querelante dichiara di avere sempre evitato, dall'anno duemila

in poi, situazioni d'incontro con il fratello, rendendo visita ai genitori solo

nei momenti in cui lo sapeva assente da casa. Del resto, tre soli incontri -

due dei quali puramente casuali - negli undici anni che

hanno preceduto i fatti (cfr. verbale interrogatorio di

polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4) potranno anche avere significati

diversi, ma non appaiono di certo rivelatori di un rapporto propriamente

fraterno.

4.e. Lo stesso imputato dà

un'immagine dei rapporti con i fratelli tutt'altro che idilliaca:

“ Il giudice Stefani mi chiede come

sono attualmente i rapporti in famiglia. Rispondo che non vedo mio fratello da

anni (se non qualche volta da lontano) e non vedo mia sorella da aprile 2011

(tranne una volta per caso alla posta di Locarno). (…) Ritengo che i dissidi

con mio fratello sono da contestualizzare in un problema di interessi economici

legati alla proprietà di alcuni terreni.(…) Io non ho mai fatto nulla di male

né a mia sorella né a mio fratello. Ci sono stati fra noi dei bisticci come in

ogni famiglia, ma loro non possono lamentarsi o dire che io non li abbia

considerati o trattati male. Anzi. Io sono stato via per dieci anni circa, da

quanto avevo 20 anni fino a quando ne avevo 30. Sono stato in Svizzera tedesca

dove ho lavorato sempre per la medesima ditta. Durante la mia assenza, mio

fratello ha “arraffato” tutto quello che poteva. Mia sorella, invece, non è

un’arraffona, ma ha il difetto di voler far quadrare le cose come vuole lei. Ho

potuto constatare questa sua pretesa in una telefonata tra lei e mia madre che

ha avuto luogo nel gennaio del 2012: io sentivo quel che mia madre diceva e

capivo che mia sorella voleva farle fare delle cose che lei non voleva. Preciso

che io non ho sentito che loro due parlassero dell’aprile del 2011. Però

sentivo mia madre dire, anche piangendo, che “è brutto per una madre arrivare a

questa età e accorgersi come è la figlia”.

Voglio

ancora aggiungere che, per colpa dei miei fratelli, adesso, a [...]e anche a [...],

sono conosciuto per quel che non sono: la gente di me pensa che io sono un

violento ed un attaccabrighe, ma non è vero” (verbale dibattimento d'appello,

pag. 3).

Fatti di querela, inchiesta,

decisione impugnata

5. Nel descritto quadro famigliare hanno trovato svolgimento i fatti,

sfociati poi nella querela penale del 18 aprile 2011, che così ACPR 1 ha

riassunto davanti alla polizia:

“ Sabato 16 aprile 2011 mi sono recata a [...]dai miei genitori per una visita. Appena entrata in casa ho visto mia

mamma che andava verso il bagno e mi chiedeva di aiutarla. Vi era un problema

con mio padre che era caduto al suolo nel bagno e, siccome disabile, non

riusciva ad alzarsi. Abbiamo quindi provato ad alzarlo ma non ci siamo riuscite

perché io non sono forte abbastanza e mia mamma non sta bene di salute. Quando

eravamo ancora in bagno, è arrivato mio fratello A. _______ (…). Subito mi ha

spintonato dicendo che non avevo il permesso di entrare in casa con le scarpe.

Mi ha quindi spintonato più volte ed ha pure cominciato a scuotermi facendo[mi]

arretrare fino all'ingresso. Mi ha sbattuto contro gli armadi dell'entrata,

contro una ringhiera e contro lo spigolo di una parete. (…) Dopo questo primo attacco,

A. _______ è andato in bagno ed ha sollevato mio padre. Subito dopo mi ha

ancora aggredito. Mi ha di nuovo strattonato, mi ha tolto di forza le scarpe e

me le ha buttate fuori dall'ingresso. Preciso che io tengo le scarpe perché da

molti anni soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo relativo soprattutto

all'igiene. (…)

Poi ha

continuato a tenermi con forza e a scuotermi fino a portarmi in salotto e

gettarmi sul divano. Continuava a dire e urlare che saremmo state chiamate a

dire la verità, che le cose sono tutte registrate e che mia mamma deve

impegnarsi per far star bene mio papà e che è mia madre che lo fa star male. (…)

Poi

all'improvviso mi ha dato una sberla a mano aperta sul volto dalla parte destra

e subito dopo un'altra sberla sulla parte sinistra. Mi ha cagionato delle

contusioni al viso. Preciso che sono riuscita a rimanere stranamente calma

durante tutta la vicenda. Non ho mai reagito. A questo punto me ne sono andata”

(verbale

interrogatorio di polizia di del 6 maggio 2011, pag. 2-3).

Nella

querela penale 18 aprile 2011 ACPR 1 precisava inoltre di aver sentito, in

concomitanza con il secondo schiaffo, “un dolore e un fischio nell'orecchio sinistro” tanto che le è “parso

di non sentirci più da quella parte” (querela

penale 18 aprile 2011, pag. 2)

5.a. Il

giorno dei fatti, lasciata l'abitazione dei genitori la querelante si è

immediatamente recata al pronto soccorso della [...], giungendovi alle 14:30.

Qui è stata visitata dalla dottoressa [...], medico assistente, che l'ha

trovata molto scossa, riscontrando evidenti segni di arrossamento su tutta la

circonferenza del collo, un livido sul braccio sinistro, dolori diffusi

riferiti dalla paziente (collo, spalla sinistra, braccio sinistro coscia destra

regione laterale) oltre ad un trauma all'orecchio sinistro con fischi e

sensazione di ipoacusia, pur senza sanguinamento, sempre per quanto attiene

all'orecchio sinistro la medico assistente non ha rilevato un'evidente

lacerazione della membrana timpanica, disponendo comunque una visita per il

giorno di lunedì 18 aprile 2011 dallo specialista dr. [...]. Quest'ultimo, il

19 aprile 2011 ha rilasciato alla paziente un certificato medico attestante che

clinicamente l'esame otomicroscopico mostra timpani intatti senza lesioni

esterne e che “l'audiogramma

tonale allegato evidenzia soglie uditive normali alle basse e medie frequenze.

Sugli acuti calo ripido fino a 60dB a destra e a 70dB a sinistra, compatibile

con un trauma acustico diretto sull'orecchio”.

In

effetti, già in querela e poi in sede di interrogatorio di polizia ACPR 1 ha

sempre parlato di dolori all'orecchio sinistro e di un fischio con sensazione

di debole udito dall'orecchio sinistro.

Lo specialista citato l'ha poi visitata a più riprese, rilasciando

puntuali certificati medici. In quello del 12 maggio 2011 egli riscontrava che “dopo un mese dall'aggressione subita la

Signora ACPR 1 accusa un dolore pungente continuo nel condotto uditivo esterno

sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio sinistro sul cuscino a letto o

sul divano. Inoltre persiste il senso di ovattamento dell'orecchio sinistro e

un'ipersensibilità/intolleranza livelli sonori elevati. Le dà troppo fastidio

tenere il telefono all'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno

buona che sul destro. A momenti sente dei brevissimi fischi di pochi secondi

senza fattori scatenanti particolari.” Il dr. [...]concludeva, in sostanza, che i sintomi della prima

visita erano ancora presenti e che la situazione andava monitorata (certificato

medico 12 maggio 2011 annesso al rapporto di polizia).

Sulla

stessa linea, cioè senza rilevare grossi miglioramenti e con prognosi incerta

per un recupero uditivo totale o parziale, si assestano gli ulteriori

certificati medici del 27 luglio 2011, del 9 novembre 2011 e dell'11 aprile

2012, mentre che l'ultimo, rilasciato l'11 novembre 2012 fa stato di un danno

uditivo irreversibile.

5.b. Convocato

dalla polizia cantonale il 30 maggio 2011 per essere interrogato, A. _______ si

è presentato ma non ha voluto fornire la propria versione dei fatti, chiedendo

di essere interrogato dal procuratore pubblico, ciò che equivale

processualmente ad un rifiuto di rispondere secondo l'art. 113 CPP.

6. Negli

atti commessi da A. _______ a danno della sorella A. _______ il 16 aprile 2011,

ovvero per averla strattonata e colpita al volto con due schiaffi, di cui uno

nella regione auricolare sinistra, preso atto dei certificati medici del 16

aprile 2011 della [...]e del dr. med. [...], il procuratore pubblico ha

ravvisato gli estremi del reato di lesioni semplici.

Da qui il

decreto d'accusa dell'8 giugno 2011.

Statuendo

sull'opposizione dell'imputato al decreto d'accusa appena citato, il presidente

della Pretura penale, pur non ritenendo ACPR 1 completamente credibile, specie

sulla sua asserita totale passività dinanzi all'aggressione del fratello, non

ha ritenuto "giustificabile" il comportamento di quest'ultimo, avendo egli

senz'altro esagerato

nelle sue rimostranze e nei suoi atteggiamenti verso la sorella, passando a vie

di fatto ed eccedendo nell'uso della forza fisica senza rendersi conto che

anche solo strattonando può far male; ingiustificabili pure e a maggior ragione

gli schiaffi” (sentenza impugnata, pag. 5).

Per il

primo giudice non vi è dubbio, poi, che le conseguenze patite dalla vittima,

documentate agli atti, siano riconducibili al comportamento di A. _______ e

tali da configurare il reato di lesioni semplici. E questo non potendo credere

all'imputato, laddove afferma che, pur essendoci stato qualcosa tra lui e la

sorella, le conseguenze da lei lamentate non gli sarebbero addebitabili

essendosi limitato nella circostanza a strattonarla, senza colpirla. A tale

convincimento il presidente della Pretura penale addiviene, in particolare,

alla luce della testimonianza di [...], madre dell'imputato:

“ (…) ad un certo momento A. _______

ha tirato una sberla alla sorella colpendola sulla parte sinistra del viso.

Prima di questo gesto non vi è stato da parte di nessuno dei due un atto fisico

ma solo uno scambio di parole. Dopo la sberla, visto che avevo invitato i figli

a smetterla, A. _______ si è rivolto verso me dicendomi

qualcosa che non ricordo. Si è trattato solo di un attimo, poi si è girato

nuovamente verso la sorella e le ha tirato un'altra sberla sulla parte destra

del viso. Questa seconda sberla è stata meno forte della prima, che invece era

piuttosto secca (…)

Su

richiesta dell'imputato mi vengono mostrate le 12 foto di ACPR 1 agli atti

(quelle scattate dal personale medico presso il Pronto soccorso, annesse al

verbale di polizia 6 maggio 2011, ndr). Mi si chiede se ritengo che possano

essere la conseguenza dell'intervento di A. _______. Rispondo di sì, perché A.

_______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR 1

è abbastanza sensibile e quando prende dei colpi il suo corpo rimane subito

segnato”. (verbale di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).

Inoltre,

sempre stando al primo giudice, la tempistica dei fatti successivi al litigio è

compatibile con le azioni dell'imputato e conforta la tesi accusatoria:

“ i fatti sono successi attorno alle

13:00/13:30 a [...]e la signora si è presentata alle 14:30 al Pronto soccorso

dell'ospedale di [...](…) e non vi è alcun elemento che permetta di dire o

anche solo ipotizzare che abbia subito una ulteriore aggressione tra [...]e [...]”.

(sentenza impugnata, pag. 5).

Appello

7. Nella

dichiarazione di appello del 21 febbraio 2013 (art. 399 cpv. 3 CPP) A. _______

ha esteso l'impugnativa all'intera sentenza, postulando il suo proscioglimento.

Sul piano

formale egli muove critiche al verbale di audizione della madre davanti al

primo giudice. Tale verbale menziona che prima di essere interrogata la

testimone è stata avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione, con

richiamo all'art. 168 CPP, come pure ammonita sul suo obbligo di dire la verità

previa lettura dell'art. 307 CPP. A. _______ assevera che, contrariamente da

quanto figura a verbale, in realtà il presidente della Pretura penale ha omesso

Considerandi

di rivolgere a sua madre tali avvertenze.

D'acchito

infondata, la censura non merita approfondimento, essendo sufficiente annotare

che [...]ha sottoscritto il verbale, attestando di averlo letto e approvato,

pertanto di essere stata resa edotta delle avvertenze di rito.

A.

_______ nega, poi, di aver ammesso di essere passato a vie di fatto - come

invece riportato in sentenza -, ribadendo di avere unicamente preso per la

giacca la sorella “dopo che

lei mi ha colpito sul viso un paio di volte, tant'è che mi era uscito sangue

dalla bocca” (dichiarazione d'appello, pag. 2 e 6).

Oltre a ciò non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, salvo un colpo datole

sulla mano quando lei avrebbe tentato nuovamente di colpirlo (dichiarazione

d'appello, pag. 3).

Per il

rimanente, nell'oltremodo prolissa dichiarazione d'appello A. _______ si

dilunga a contrapporre la sua versione dei fatti a quella della madre e della

sorella, nel solco di quanto avvenuto in prima sede, concludendo che “non si esclude che probabili disturbi alla

zona dell'orecchio sinistro, forse anche quello destro, siano da attribuire a

disfunzioni che l'accusatrice privata lamentava già in anni passati e di cui me

ne aveva parlato, disturbi che agiscono penalizzando l'articolazione della

mandibola, che si trova in zona auricolare” (dichiarazione

d'appello, pag. 4).

Al

dibattimento d'appello egli ha confermato essenzialmente la tesi avanzata in

prima sede, con le seguenti precisazioni:

“ Sui fatti che mi sono imputati in

questo procedimento, dichiaro di non avere colpito mia sorella. Del resto, che

io non abbia colpito mia sorella là dove lei sostiene è provato dal fatto che

sulla fotografia n. 11 (allegati alla RPG, numeri apposti dalla presidente di

questa Corte) l’orecchio non evidenzia alcun segno. Se io l’avessi colpita così

come lei sostiene, si vedrebbe qualcosa. Così non è.

Ritengo

che i segni rossi sul corpo di mia sorella possano essere attribuiti ai

tentativi di sollevare mio padre che era caduto: mio padre, quando si cerca di

sollevarlo da terra, si aggrappa con tutta la forza che ha e penso che sia

stato in quei tentativi di sollevarlo da terra che mia sorella si è procurata

quegli arrossamenti e i lividi. Non so come mia sorella si sia procurata le

ferite: io non porto anelli, né braccialetti, né orologi né altro” (verbale

dibattimento d'appello, pag. 2-3).

8.

L'art.

123.

CP tratta delle lesioni semplici e stabilisce alla cifra 1 cpv. 1 che

chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute

di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. La norma reprime le lesioni al corpo o alla

salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art.

122.

CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come la salute

fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una lesione

significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo

d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne

ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le

graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo

passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189

consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,

sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato

e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può

sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189

consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie

di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è

circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi

casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve

tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art.

126.

CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2

consid. 4a).

Ritenuto poi

che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per

l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate,

la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento

al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione

della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale

federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta

dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.

27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere

trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op.

cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27, sentenza CARP del 30 gennaio 2013,

inc. 17.2012.76 consid. 8).

9.

In

concreto, le dichiarazioni dell'imputato si contrappongono a quelle della madre

e della sorella. Per la loro valutazione non va perciò trascurato il contesto

famigliare - come visto critico - caratterizzato da tensioni tra i fratelli [...]e

ACPR 1, da una parte, e A. _______ dall'altra e dalla figura della madre [...]costretta

a fungere da tampone nei momenti in cui i rapporti tra i figli si avviano al

litigio. Tale situazione famigliare non basta però a destituire a priori di

valenza le dichiarazioni dei suoi componenti. A fronte di deposizioni

divergenti il giudice è comunque sia chiamato a valutarne in maniera accurata

l’affidabilità, non potendosi liberare da tale obbligo applicando in maniera

semplicistica il principio in dubio pro reo. In effetti, se ogni qual

volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei fatti si procedesse ad

applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla questione, se ne

stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i doveri di diligenza

imposti dal codice di procedura penale (sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc.

17.2012.76

consid. 7)

10.

Secondo l'imputato, “la madre, a convenienza, non ricorda, che

sono stato colpito dalla sorella, e a convenienza, né ricorda dei vari temi

avuti in discussione il 16.04.2011. L'autorità (il

presidente della Pretura penale, ndr) si basa sulla testimonianza della madre, la quale ha

testimoniato contro il sottoscritto. L'accusatrice privata è la figlia debole,

necessitosa di protezione, e in genere una madre tende giustamente a

proteggere. La madre è una testimone che non è credibile.

Mia

madre non ha raccontato cose che avrebbe sentito e visto, e ha raccontato cose

che non può aver visto, poiché non sono successe”

(allegato prodotto da A.

_______ il 6 maggio 2013, pag. 4).

10.

a. Che la

madre abbia dichiarato ciò che non ha visto e non quello che ha visto “per cercare di tenere buona mia sorella

che, a quanto saputo dopo aprile 2011, soffre di disturbi compulsivi-impulsivi”

(verbale dibattimento d'appello, pag. 3) è mera supposizione

dell'imputato che non trova riscontro probatorio.

Davanti

al presidente della Pretura penale [...]ha tenuto a ribadire che i fatti si

sono svolti come da lei descritto e di ben ricordarsi quanto successo,

soggiungendo pure che a suo giudizio gli arrossamenti, i lividi e le lesioni

ripresi nelle fotografie agli atti possono essere il risultato del

comportamento del figlio “perché

A. _______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR

1.

è abbastanza sensibile ai colpi e quando prende dei colpi il suo corpo rimane

subito segnato” (verbale di audizione di [...]16

gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).

10.

b. Dagli

atti traspare la figura di una madre, [...], con a cuore l'armonia famigliare e

con affetti rivolti ai figli in modo equanime, senza differenze o preferenze.

Insomma, nulla lascia inferire che con le sue dichiarazioni in Pretura penale

ella abbia inteso favorire la figlia piuttosto che il figlio.

E le

dichiarazioni di [...]ricalcano per i tratti essenziali quelle della figlia. Se

si fa astrazione dalla divergenza (banale e certamente dovuta ad un lapsus di

memoria) sull'ordine cronologico dei due ceffoni assestati da A. _______ alla

sorella (il primo sulla parte sinistra del volto, stando alla madre, sulla

parte destra, stando alla figlia, e viceversa per il secondo), le versioni

collimano, sconfessando appieno le antitetiche dichiarazioni di A. _______,

secondo cui egli ha reagito ad un tentativo della sorella di alzare le mani su

di lui, limitandosi a darle un colpo su un braccio, nulla più: niente

scuotimenti, strattonate, prese per il collo, niente schiaffi, insomma.

10.

c. Il

dettaglio rigoroso, lineare e coerente dei fatti esposti da ACPR 1 in querela

il 18 aprile 2011 e davanti alla polizia il 6 maggio successivo, non è dovuto a

invenzione, ma è frutto di ricordi e particolari attinenti a situazioni reali,

indissolubilmente impressi nella mente di una persona che ha vissuto un evento

traumatico, come la querelante in concreto. Situazioni confermate dalla madre,

nei limiti - ovviamente - di quanto abbia potuto vedere, sentire e ricordare.

Elementi

o motivi specifici per ritenere la versione dell'imputato preferibile a quella,

coerente e univoca, della madre e della sorella non ve ne sono.

11.

A.

_______ contesta ogni sua responsabilità penale in relazione ai dolori

patiti dalla sorella, ai segni di arrossamento riscontrati dal medico

assistente del pronto soccorso, così come ai problemi uditivi documentati dal

dr. med. [...].

11.

a. Adduce,

in particolare, che la fotografia n. 11 annessa al rapporto di polizia 30

maggio 2011 (fotografie scattate al pronto soccorso) fa prova che la sorella

non è stata colpita con uno schiaffo all'orecchio sinistro, dato che

dall'immagine non risultano arrossamenti o lividi. Nella fotografia in

questione è però ripresa solo la parte inferiore del viso, di modo che

dell'orecchio sinistro è visibile unicamente il lobo, peraltro più arrossato

rispetto a quello destro (cfr. fotografia n. 10). Nulla si vede della parte

superiore dell'orecchio, sicché non si vede come la fotografia n. 11 possa

soccorrere l'imputato. Anzi, la fotografia evidenzia che manca l'orecchino,

presente invece sul lato destro (cfr. fotografia n. 10), indiziando semmai che

l'orecchino si è staccato proprio a causa del colpo infertole dal fratello o

comunque del comportamento violento di quest'ultimo.

11.

b. Quanto

ai certificati della dott.ssa [...], medico assistente del pronto soccorso

della [...], in linea con la più recente prassi del Tribunale federale,

impostata a un'estensione dell'applicazione dell'art. 123 CP a scapito

dell'art. 126 CP (vie di fatto), occorre ritenere che i sintomi e le

manifestazioni clinici accertati il 16 aprile 2011 tra le 14:30 (entrata in

pronto soccorso) e 17:30 (dimissioni dal pronto soccorso), segnatamente gli

arrossamenti specie al collo, ma in modo particolare i dolori lamentati da ACPR

1, oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle

lesioni, seppure di lieve entità ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP (Roth/Keshelava,

in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza; Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo

2013, ad art. 126, n. 3, pag. 636).

11.

c. Gli

effetti dello schiaffo con cui A. _______ ha colpito l'orecchio sinistro di ACPR

1.

assumono, per contro, natura di lesioni semplici secondo l'art. 123 cifra 1

cpv. 1 CP, non apparentandosi con un caso di lieve entità come quello appena

ritenuto (sopra, consid. 11b).

Sono agli

atti cinque certificati medici del dr. med. [...]rilasciati sull'arco di un

anno, a partire dai fatti (il primo certificato medico è datato 19 aprile 2011,

il quinto è datato 11 aprile 2012).

Come già

evidenziato al consid. 5a, da tale documentazione risulta che il colpo inferto

all'orecchio sinistro, se da un lato non ha cagionato lesioni al timpano né

lesioni esterne e neppure problemi uditivi sulle basse e medie frequenze,

dall'altro lato ha provocato a ACPR 1 “sugli acuti un calo ripido fino a 60 dB a destra e a

70.

dB a sinistra, compatibile con un trauma diretto sull'orecchio” (certificato medico 19 aprile 2011). Trascorso un mese

dall'aggressione lo specialista riferisce che ACPR 1 “accusa un dolore pungente continuo nel

condotto uditivo esterno sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio

sinistro sul cuscino a letto o sul divano. Inoltre persiste un senso di ovattamento

dell'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno buona che sul

destro

(…)

In conclusione i sintomi dopo pregresso trauma acustico il mese scorso sono

ancora presenti e occorre monitorare l'evoluzione uditiva nei prossimi mesi per

documentare l'atteso recupero e graduale riduzione sia dell'iperacusia che del

calo uditivo sugli acuti” (certificato medico 12

maggio 2011).

Nel

certificato medico del 27 luglio 2011 la situazione clinica è riferita come

invariata. Lo stesso dicasi per quello del 9 novembre 2011, ove la prognosi per

un recupero uditivo parziale o completo viene definita incerta. L'ultimo

certificato medico agli atti conferma i precedenti riscontri e conclude: “Ad un anno dall'evento traumatico

sull'orecchio sinistro il previsto recupero uditivo sugli acuti non si è

verificato, a questo punto si deve pertanto ritenere irreversibile il danno

uditivo subito” (certificato medico dell'11

novembre 2012).

I referti medici attestano

dunque l'esistenza di una lesione semplice nel senso dell'art. 123 cifra 1 cpv.

1.

CP.

I dolori ed i problemi

uditivi (iperacusia) lamentati da ACPR 1 si sono manifestati per effetto dello

schiaffo (fischio all'orecchio sinistro) e ad un anno dall'evento - ma forse

ancor oggi - risultano permanere.

11.

d Che

tali lesioni costituiscano l'effetto dello schiaffo e che questo ne sia la

causa non può essere seriamente messo in discussione.

Lo stesso

dicasi per gli arrossamenti, i lividi e le escoriazioni, attribuibili al

comportamento violento dell'imputato e perfettamente compatibili con la precisa

e compiuta descrizione dei fatti data dalla vittima sia davanti alla polizia

(sopra, consid. 5), sia nella querela penale:

“ Mi ha spintonato più volte fino

all'ingresso prendendomi poi saldamente e iniziando a scuotermi e spingermi a

destra e a sinistra e in avanti e indietro per vari metri, in varie direzioni,

senza mollarmi mai se non per stringermi meglio, visto che portavo una giacca

di tessuto abbastanza liscio. Ho sbattuto contro gli armadi dell'entrata,

contro la ringhiera, contro lo spigolo di una parete. Per 2-3 volte ho evitato

di volare di sotto perché sono riuscita ad aggrapparmi con le mani al bordo

della ringhiera. (…) Ad un tratto mi ha persino preso per il collo” (querela

penale 18 aprile 2011, pag. 2).

Versione suffragata,

seppure non integralmente, dalla madre:

“ Quando A.

_______ ha

trascinato la sorella fuori dal bagno come detto l'ha presa per i vestiti e

l'ha scossa spingendola contro la ringhiera. Non posso dire se ha picchiato

anche contro l'armadio, ma non penso.”

(verbale

di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).

Tutto ciò

fa stato dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale e adeguato tra il

comportamento di A. _______ e le lesioni semplici lamentate dalla sorella.

Questa

Corte raggiunge così il pieno convincimento che i fatti abbiano avuto effettivo

svolgimento, così come enunciato nel capo d'imputazione del decreto d'accusa.

11.

e. Da

ultimo non occorre spendere troppe parole per quanto attiene all'elemento

soggettivo del reato, l'intenzionalità nell'agire dell'imputato apparendo del

tutto pacifica.

L'appello

va perciò disatteso, confermando, di riflesso, il giudizio del presidente della

Pretura penale.

Commisurazione

della pena

12.

Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato A. _______ alla

pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, per un totale

di fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre

al pagamento di una multa di fr. 300.–.

Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

La norma

conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

Questa

Corte non condivide appieno, nei suoi estremi, la pena inflitta a A. _______

dal presidente della Pretura penale. Secondo le versioni concordanti della

madre e della sorella, qui ritenute degne di fede, l'imputato si è avventato

sulla sorella per il motivo che si era permessa di entrare in casa dei genitori

con le scarpe (cfr. riassunto annesso alla querela 18 aprile 2001, pag. 2;

verbale dell'interrogatorio di polizia 6 maggio 2001 di ACPR 1, pag. 2; verbale

di interrogatorio Pretura penale 16 gennaio 2013 di [...], pag. 1). E non -

come egli pretende - per il fatto che questa, pur sapendolo nei dintorni di

casa, non lo avrebbe avvisato subito della caduta del padre nel bagno (verbale

di interrogatorio Pretura penale 16 gennaio 2013 di A. _______, pag. 2).

In questi

termini, tenuto conto della gravità delle lesioni (da giudicarsi almeno di tipo

medio per i dolori e la persistenza dei problemi), dell'assoluta futilità dei

motivi che hanno indotto A. _______ ad agire, così come dell'umiliazione

procurata alla sorella togliendole con la forza le scarpe e gettandole fuori

dall'ingresso, ma soprattutto considerato il precedente specifico di violenza

nei confronti del fratello [...], la pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere

assortite da una multa di fr. 300.- appare a dir poco benevola.

Siccome

però alla pronuncia di una pena più grave osta il divieto della reformatio

in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP), questa Corte deve attenersi a quella

inflitta in primo grado, che va perciò confermata.

13.

Sulle

spese e sulle ripetibili

Gli oneri

processuali del gravame, così quelli di prima sede, seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

12 cpv. 1, 47, 123 cifra 1 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. A.

_______ è dichiarato autore colpevole di lesioni

semplici, per avere a [...]in data 16 aprile 2011, strattonandola nonché

colpendola al volto con due schiaffi, di cui uno in regione auricolare

sinistra, cagionato alla sorella ACPR 1 le lesioni attestate dai certificati

medici, agli atti, del 16 aprile 2011 della [...]nonché del dr. med. [...]di [...].

1.2. A.

_______ è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.– (trenta)

cadauna, per un totale di fr. 450.– (quattrocentocinquanta);

1.2.2. alla

multa di fr. 300.– (trecento); in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva

è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.–

(millecinquanta) per il procedimento di primo grado.

1.3. L'esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 800.–

sono posti a carico

dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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