17.2013.16
Condanna per lesioni semplici per avere strattonato e colpito con due schiaffi la sorella. Presupposti applicativi dell'art. 123 CPS. La rinuncia del querelante a partecipare al procedimento non inibi
16 luglio 2013Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.16
Data decisione, Autorità:
16.07.2013, CARP
Ricorso:
TF;6B_855/2013
Titolo:
Condanna per lesioni semplici per avere strattonato e colpito con due schiaffi la sorella. Presupposti applicativi dell'art. 123 CPS. La rinuncia del querelante a partecipare al procedimento non inibisce l'azione penale
LESIONE SEMPLICE
art. 120 CPP
art. 47 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto n.
17.2013.16
Locarno
16 luglio 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 16 gennaio 2013 da
A. _______
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 16 gennaio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 21
febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con
decreto d’accusa 8 giugno 2011, confermato il 21 giugno 2011, il procuratore
pubblico ha ritenuto A. _______ autore colpevole di lesioni semplici per
avere, a [...] in data 16 aprile 2011, strattonandola nonché colpendola al
volto con due schiaffi, di cui uno in regione auricolare sinistra, cagionato
alla sorella ACPR 1 le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del
16 aprile 2011 della Clinica [...]nonché del dr. med. [...].
Egli ne
ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 450.–
(corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna) e alla multa di
fr. 300.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle
spese giudiziarie di fr. 100.–, proponendo inoltre il rinvio dell'accusatore
privato al foro civile per le sue pretese.
Contro il decreto d'accusa
appena citato A. _______ ha sollevato tempestiva opposizione;
- a
conclusione del dibattimento, con sentenza del 16 gennaio 2013 il presidente
della Pretura penale ha dichiarato A. _______ autore colpevole di lesioni
semplici, confermando l'imputazione del decreto d'accusa (dispositivo n. 1), e
lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di tre anni - di fr. 450.–, corrispondente a 15 aliquote giornaliere
di fr. 30.– cadauna, (dispositivo n. 2.1) e alla multa di fr. 300.–
(dispositivo n. 2.2), oltre al pagamento delle spese giudiziarie di fr.
1'050.–, ridotte a fr. 650.– in caso di rinuncia alla motivazione scritta e con
tassa per la motivazione di fr. 400.– a carico dell'accusatore privato se da
questi richiesta (dispositivo n. 2.3);
preso atto che: - A.
_______ ha annunciato l'appello oralmente, con menzione a verbale del
dibattimento 16 gennaio 2013, facendo seguire un ulteriore annuncio scritto il
26 gennaio 2013.
Ricevuta
la motivazione scritta della pronuncia, con tempestiva dichiarazione d'appello
21 febbraio 2013 egli ha impugnato l'intera sentenza, chiedendo di essere
prosciolto dall'accusa di lesioni semplici e da qualsiasi altra imputazione;
- un'istanza
probatoria contestuale alla dichiarazione d'appello 21 febbraio 2013
dell'imputato, con cui veniva richiesta l'audizione di ACPR 1, [...]e del dr.
med. [...], è stata respinta con decisione presidenziale 21 marzo 2013.
Con la
medesima decisione è stato nel contempo assegnato alle parti un termine per
acconsentire alla procedura scritta. Il procuratore pubblico ha comunicato il
suo accordo il 22 marzo 2013 e ACPR 1 il suo "consenso di fare ogni cosa utile per cercare di
porre fine a questa brutta storia" con scritto
del 27 marzo 2013. A. _______ vi si è invece opposto con lettera del 3 aprile
2013. Venendo meno le premesse dell'art. 406 CPP per procedere in forma
scritta, il processo si è quindi tenuto in forma orale;
- con
scritto 11 aprile 2013 il procuratore pubblico ha dichiarato di rinunciare a
comparire al dibattimento, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado:
indetto per
il giorno 18 aprile 2014, il pubblico dibattimento è stato rinviato al 6 maggio
2013 in accoglimento di una richiesta 17 aprile 2013 dell'imputato;
aperto il
pubblico dibattimento il 6 maggio 2013, la Corte ha preliminarmente respinto una nuova richiesta di rinvio inoltrata dall'imputato per iscritto meno di due
ore prima dell'inizio del dibattimento.
Sempre in
via preliminare, la Corte ha preso atto di una domanda di ricusazione della sua
presidente Giovanna Roggero Will e del giudice Giovanni Celio accennata
nell'anzidetta richiesta di rinvio e formalizzata dall'imputato al
dibattimento;
esperito il
dibattimento il 6 maggio 2013 (art. 59 cpv. 3 CPP), durante il quale A. _______
ha chiesto di essere prosciolto dal'imputazione di lesioni semplici. Con il
citato scritto di ugual data egli aveva inoltre postulato un indennizzo di fr.
2'000.–.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a
CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina
integralmente e liberamente (“per estenso”, “plein pouvoir d’examen”,
“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale
di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione, il Tribunale federale ha avuto recentemente modo di precisare che
l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate
ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi
ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra
gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il
Tribunale federale ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti
impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP),
il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello
parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del
tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo
esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va
dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da
soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del
legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di
esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
Accusatore
privato (partecipazione alla procedura)
2. Il 18 aprile 2011 ACPR 1 ha sporto querela contro il fratello
A. _______ per "aggressione
e lesioni" commesse nei suoi confronti il 16
aprile 2011 a [...], presso la casa dei genitori.
Siccome la
legge parifica la querela alla dichiarazione di partecipare alla procedura con
un'azione penale o civile, con la menzionata querela ACPR 1 ha assunto qualità
di accusatore privato (art. 120 cpv. 1 e 2 CPP).
Sui fatti
ella è stata sentita dalla polizia cantonale il 6 maggio 2011 ed in chiusura di
verbale ha dichiarato:
“ In qualità di accusatore privato,
sebbene abbia il diritto di partecipare espressamente al procedimento penale,
dichiaro di non avvalermi di tale diritto, autorizzando gli inquirenti a
procedere liberamente nell'espletamento dell'indagine e rispettive audizioni”.
Per l'art. 120 cpv. 1 CPP il danneggiato può in ogni tempo
dichiarare, per scritto, oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi
diritti ed in questo caso la rinuncia è definitiva. La norma prevede inoltre
che se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale
che quella civile (cpv. 2).
L'art.
118 cpv. 3 del Disegno di legge annesso al Messaggio concernente l'unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 prevedeva che "la
rinuncia all'azione penale è considerata come ritiro di una eventuale
querela". Spiegava il Messaggio che siccome il fatto di sporgere
querela equivale a costituirsi sia quale accusatore privato nel procedimento
penale sia parte civile, "chi rinuncia all'azione penale o ritira la
querela perde anche lo statuto di accusatore privato, poiché in tal caso non
viene condotto un procedimento penale per il reato in questione" (FF
2006, pag. 1078). Il parlamento ha però voluto altrimenti, stralciando l'art.
118 cpv. 3 del Disegno di legge con l'argomento che al querelante andava
preservato il diritto di mantenere la querela, ancorché egli avesse rinunciato
a partecipare al processo con un'azione penale o civile (Schmid, op. cit., ad
art. 119, n. 4, pag. 205 e ad art. 120, n. 5, pag. 207;
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad art. 120, n. 5, pag. 508).
Ciò comporta, in concreto,
che la rinuncia di ACPR 1 a partecipare al procedimento non inibisce l'azione
penale, permanendo intatti gli effetti della querela 18 aprile 2011.
L'imputato:
vita, precedenti penali e rapporti famigliari
3. A.
_______ è nato a [...]il. Di formazione radio
elettricista, sulla sua attuale situazione lavorativa ed economica egli ha
dichiarato:
“ Lavoro come agricoltore a titolo
indipendente. Il mio reddito non è granché: non arrivo agli 12'000.- fr. annui.
Sono tassato per una cifra di 12'000.- perché è il minimo. Riesco a vivere
perché non ho le esigenze che vedo altri hanno: non vado in vacanza, non esco a
cena e mi vesto con poco. Non ricevo contributi pubblici. Del resto non li ho
mai chiesti: in particolare non ho mai chiesto l’assistenza” (verbale
dibattimento d'appello, pag. 2).
Dall'estratto
fiscale agli atti risulta in effetti un reddito ai fini dell'imposta cantonale
2011 di fr. 10'000.–, mentre che l'estratto UEF, pure agli atti, menziona 54
attestati di carenza di beni a suo carico per complessivi fr. 24'404.20
relativamente al periodo 24 novembre 1993 – 19 settembre 2012.
A.
_______ è celibe. Ha un fratello, [...]([...]) che vive con la famiglia a [...]e
una sorella, ACPR 1 ([...]), separata senza prole, che vive a [...]. Egli condivide
con i genitori la casa paterna di [...]: il padre ([...]) è disabile a causa di
un ictus e da una ventina d'anni soffre di importanti difficoltà motorie che
necessitano di un aiuto costante da parte della moglie o dell'imputato. La
madre è casalinga.
4. Quanto
ai precedenti penali, va menzionata una condanna del 17 giugno 2004 alla pena
di dieci giorni (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni)
inflittagli dal giudice della Pretura penale per titolo di lesioni semplici. La
pronuncia, resa nelle forme contumaciali, si sostituiva - confermandola
integralmente - ad una pregressa sentenza, anch'essa contumaciale, del 22
luglio 2003, ove un altro giudice della Pretura penale aveva ritenuto A. _______
autore colpevole di lesioni semplici per aver colpito con un palo di ferro,
pugni e schiaffi il fratello [...]il 10 marzo 2002.
Al dibattimento A. _______
così si è espresso al riguardo:
“ In relazione alla precedente
condanna penale (sentenza in contumacia 22 luglio 2003 e sentenza 17 giugno
2004), preciso che è vero, sono stato condannato, ma la sentenza non è giusta.
Ammette di avere colpito il f[ra]tello, ma precisa di averlo fatto soltanto
dopo che il fratello l’aveva minacciato e colpito con delle forbici da
giardiniere.
Precisa
di non avere impugnato la sentenza di condanna perché all’epoca non sapeva come
cavarsela e non voleva esasperare la situazione” (verbale dibattimento
d'appello, pag. 2).
Dall'estratto
del casellario giudiziale risulta, poi, una condanna, sempre della Pretura
penale, del 21 agosto 2007 ad una multa di fr. 300.– per falsificazione di
valori di bollo ufficiali (art. 245 cpv. 1 CP).
4.a. La
condanna per lesioni semplici ai danni del fratello [...]indizia non solo di un
rapporto deteriore tra i due fratelli, ma anche di un carattere violento e
problematico dell'imputato.
Invero,
al dibattimento egli ha dato di sé un immagine diversa, di persona pacata e
tranquilla, ancorché particolarmente insistente e pedante.
Per inquadrare
il personaggio è comunque significativo il passaggio della sentenza 22 luglio
2003 della Pretura penale che così riassumeva le impressioni e soprattutto le
preoccupazioni di [...], allora parte civile:
“
Fatti
I fatti del 10 marzo
2002 non sono che l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni nei suoi
confronti (di [...], ndr), iniziata qualche decennio fa. Egli, come d'altronde
anche il resto dei suoi familiari, non ha mai denunciato il fratello, nella
speranza che si potesse trovare una soluzione assecondandone i capricci e gli
atteggiamenti. Evidentemente si è trattato di una vana illusione.
(…)
Il signor [...]descrive
in maniera dettagliata la situazione di violenza psicologica e fisica in cui il
fratello ha imprigionato la famiglia. Egli ritiene che sia indispensabile
l'intervento delle autorità e, in modo particolare, dei medici, al fine di
prevenire nuovi atti di violenza e di permettere a tutti di condurre una vita
normale. Chiede, quindi, che si segnali il caso anche alla commissione tutoria.
Palesa infine il proprio timore di ritorsioni da parte del fratello” (sentenza
della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 22 luglio 2003, pag. 2, incarto
richiamato).
Davanti all'altro giudice
della Pretura penale che si è occupato del rifacimento del processo [...],
trascorso quasi un anno dal primo dibattimento, non segnalava miglioramenti:
“
(…) ribadisce le sue
preoccupazioni per l'atteggiamento del proprio fratello nei confronti di sé
stesso, della medesima parte civile, della famiglia e della società in
generale. La parte civile ribadisce la necessità di trovare, attraverso le
autorità competenti, una soluzione alla problematica, che dichiara essere assai
grave. In questo senso auspica un nuovo intervento del giudice presso la CTR”
(sentenza della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 17 giugno 2004, pag. 2,
incarto richiamato).
Il quadro
preoccupante della figura di A. _______, emerso dagli atti e dalle
dichiarazioni del fratello [...], aveva del resto indotto entrambi i giudici
della Pretura penale che si erano occupati del caso a richiedere, con esito
rimasto sconosciuto, l'intervento della competente commissione tutoria
regionale.
4.b. La
querelante ACPR 1, dopo aver precisato che "con lui ogni occasione può trasformarsi in una
brutta discussione" e
che "è una
persona che può essere molto violenta" (verbale
interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 2), cosi conclude,
con toni di preoccupata rassegnazione, la sua deposizione in polizia:
“ Voglio precisare che da parte mia vorrei
che lui capisca e riconosca di avere un problema legato alla violenza e vorrei
che lui andasse via da casa di mia mamma. Nel caso non dovesse andarsene da
casa dei miei genitori vorrei che perlomeno lasciasse le decisioni a mia mamma
che si trova in costante tensione causata da lui” (verbale interrogatorio di
polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 6).
4.c. ACPR 1
ha riferito di non essere nuova ad episodi di violenza del fratello dapprima
nella querela penale:
“ Avrei dovuto già sporgere denuncia nel
novembre 2000, quando mio fratello mi aggredì più o meno come questa volta,
anche se più blandamente, sempre a casa dei miei genitori (nessun testimone) per
futilissimi motivi” (querela penale 18 aprile 2011, pag. 2).
Ed in
seguito davanti alla polizia:
“D. È la prima volta che le
capitano avvenimenti di questo tipo con suo fratello?
R. No, è già capitato. Diciamo che
io devo evitare di andare dai miei genitori a [...]e se ci vado devo fare
attenzione perché non si sa mai come potrebbe reagire A. _______ ad uno sguardo
oppure ad un gesto.
D. Suo
fratello è già stato violento con lei?
R. Sì ma negli anni novanta e
comunque anni fa. Comunque l'ultima volta è stata nell'anno duemila” (verbale
interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4).
4.d. Temendone il fare
aggressivo, la querelante dichiara di avere sempre evitato, dall'anno duemila
in poi, situazioni d'incontro con il fratello, rendendo visita ai genitori solo
nei momenti in cui lo sapeva assente da casa. Del resto, tre soli incontri -
due dei quali puramente casuali - negli undici anni che
hanno preceduto i fatti (cfr. verbale interrogatorio di
polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4) potranno anche avere significati
diversi, ma non appaiono di certo rivelatori di un rapporto propriamente
fraterno.
4.e. Lo stesso imputato dà
un'immagine dei rapporti con i fratelli tutt'altro che idilliaca:
“ Il giudice Stefani mi chiede come
sono attualmente i rapporti in famiglia. Rispondo che non vedo mio fratello da
anni (se non qualche volta da lontano) e non vedo mia sorella da aprile 2011
(tranne una volta per caso alla posta di Locarno). (…) Ritengo che i dissidi
con mio fratello sono da contestualizzare in un problema di interessi economici
legati alla proprietà di alcuni terreni.(…) Io non ho mai fatto nulla di male
né a mia sorella né a mio fratello. Ci sono stati fra noi dei bisticci come in
ogni famiglia, ma loro non possono lamentarsi o dire che io non li abbia
considerati o trattati male. Anzi. Io sono stato via per dieci anni circa, da
quanto avevo 20 anni fino a quando ne avevo 30. Sono stato in Svizzera tedesca
dove ho lavorato sempre per la medesima ditta. Durante la mia assenza, mio
fratello ha “arraffato” tutto quello che poteva. Mia sorella, invece, non è
un’arraffona, ma ha il difetto di voler far quadrare le cose come vuole lei. Ho
potuto constatare questa sua pretesa in una telefonata tra lei e mia madre che
ha avuto luogo nel gennaio del 2012: io sentivo quel che mia madre diceva e
capivo che mia sorella voleva farle fare delle cose che lei non voleva. Preciso
che io non ho sentito che loro due parlassero dell’aprile del 2011. Però
sentivo mia madre dire, anche piangendo, che “è brutto per una madre arrivare a
questa età e accorgersi come è la figlia”.
Voglio
ancora aggiungere che, per colpa dei miei fratelli, adesso, a [...]e anche a [...],
sono conosciuto per quel che non sono: la gente di me pensa che io sono un
violento ed un attaccabrighe, ma non è vero” (verbale dibattimento d'appello,
pag. 3).
Fatti di querela, inchiesta,
decisione impugnata
5. Nel descritto quadro famigliare hanno trovato svolgimento i fatti,
sfociati poi nella querela penale del 18 aprile 2011, che così ACPR 1 ha
riassunto davanti alla polizia:
“ Sabato 16 aprile 2011 mi sono recata a [...]dai miei genitori per una visita. Appena entrata in casa ho visto mia
mamma che andava verso il bagno e mi chiedeva di aiutarla. Vi era un problema
con mio padre che era caduto al suolo nel bagno e, siccome disabile, non
riusciva ad alzarsi. Abbiamo quindi provato ad alzarlo ma non ci siamo riuscite
perché io non sono forte abbastanza e mia mamma non sta bene di salute. Quando
eravamo ancora in bagno, è arrivato mio fratello A. _______ (…). Subito mi ha
spintonato dicendo che non avevo il permesso di entrare in casa con le scarpe.
Mi ha quindi spintonato più volte ed ha pure cominciato a scuotermi facendo[mi]
arretrare fino all'ingresso. Mi ha sbattuto contro gli armadi dell'entrata,
contro una ringhiera e contro lo spigolo di una parete. (…) Dopo questo primo attacco,
A. _______ è andato in bagno ed ha sollevato mio padre. Subito dopo mi ha
ancora aggredito. Mi ha di nuovo strattonato, mi ha tolto di forza le scarpe e
me le ha buttate fuori dall'ingresso. Preciso che io tengo le scarpe perché da
molti anni soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo relativo soprattutto
all'igiene. (…)
Poi ha
continuato a tenermi con forza e a scuotermi fino a portarmi in salotto e
gettarmi sul divano. Continuava a dire e urlare che saremmo state chiamate a
dire la verità, che le cose sono tutte registrate e che mia mamma deve
impegnarsi per far star bene mio papà e che è mia madre che lo fa star male. (…)
Poi
all'improvviso mi ha dato una sberla a mano aperta sul volto dalla parte destra
e subito dopo un'altra sberla sulla parte sinistra. Mi ha cagionato delle
contusioni al viso. Preciso che sono riuscita a rimanere stranamente calma
durante tutta la vicenda. Non ho mai reagito. A questo punto me ne sono andata”
(verbale
interrogatorio di polizia di del 6 maggio 2011, pag. 2-3).
Nella
querela penale 18 aprile 2011 ACPR 1 precisava inoltre di aver sentito, in
concomitanza con il secondo schiaffo, “un dolore e un fischio nell'orecchio sinistro” tanto che le è “parso
di non sentirci più da quella parte” (querela
penale 18 aprile 2011, pag. 2)
5.a. Il
giorno dei fatti, lasciata l'abitazione dei genitori la querelante si è
immediatamente recata al pronto soccorso della [...], giungendovi alle 14:30.
Qui è stata visitata dalla dottoressa [...], medico assistente, che l'ha
trovata molto scossa, riscontrando evidenti segni di arrossamento su tutta la
circonferenza del collo, un livido sul braccio sinistro, dolori diffusi
riferiti dalla paziente (collo, spalla sinistra, braccio sinistro coscia destra
regione laterale) oltre ad un trauma all'orecchio sinistro con fischi e
sensazione di ipoacusia, pur senza sanguinamento, sempre per quanto attiene
all'orecchio sinistro la medico assistente non ha rilevato un'evidente
lacerazione della membrana timpanica, disponendo comunque una visita per il
giorno di lunedì 18 aprile 2011 dallo specialista dr. [...]. Quest'ultimo, il
19 aprile 2011 ha rilasciato alla paziente un certificato medico attestante che
clinicamente l'esame otomicroscopico mostra timpani intatti senza lesioni
esterne e che “l'audiogramma
tonale allegato evidenzia soglie uditive normali alle basse e medie frequenze.
Sugli acuti calo ripido fino a 60dB a destra e a 70dB a sinistra, compatibile
con un trauma acustico diretto sull'orecchio”.
In
effetti, già in querela e poi in sede di interrogatorio di polizia ACPR 1 ha
sempre parlato di dolori all'orecchio sinistro e di un fischio con sensazione
di debole udito dall'orecchio sinistro.
Lo specialista citato l'ha poi visitata a più riprese, rilasciando
puntuali certificati medici. In quello del 12 maggio 2011 egli riscontrava che “dopo un mese dall'aggressione subita la
Signora ACPR 1 accusa un dolore pungente continuo nel condotto uditivo esterno
sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio sinistro sul cuscino a letto o
sul divano. Inoltre persiste il senso di ovattamento dell'orecchio sinistro e
un'ipersensibilità/intolleranza livelli sonori elevati. Le dà troppo fastidio
tenere il telefono all'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno
buona che sul destro. A momenti sente dei brevissimi fischi di pochi secondi
senza fattori scatenanti particolari.” Il dr. [...]concludeva, in sostanza, che i sintomi della prima
visita erano ancora presenti e che la situazione andava monitorata (certificato
medico 12 maggio 2011 annesso al rapporto di polizia).
Sulla
stessa linea, cioè senza rilevare grossi miglioramenti e con prognosi incerta
per un recupero uditivo totale o parziale, si assestano gli ulteriori
certificati medici del 27 luglio 2011, del 9 novembre 2011 e dell'11 aprile
2012, mentre che l'ultimo, rilasciato l'11 novembre 2012 fa stato di un danno
uditivo irreversibile.
5.b. Convocato
dalla polizia cantonale il 30 maggio 2011 per essere interrogato, A. _______ si
è presentato ma non ha voluto fornire la propria versione dei fatti, chiedendo
di essere interrogato dal procuratore pubblico, ciò che equivale
processualmente ad un rifiuto di rispondere secondo l'art. 113 CPP.
6. Negli
atti commessi da A. _______ a danno della sorella A. _______ il 16 aprile 2011,
ovvero per averla strattonata e colpita al volto con due schiaffi, di cui uno
nella regione auricolare sinistra, preso atto dei certificati medici del 16
aprile 2011 della [...]e del dr. med. [...], il procuratore pubblico ha
ravvisato gli estremi del reato di lesioni semplici.
Da qui il
decreto d'accusa dell'8 giugno 2011.
Statuendo
sull'opposizione dell'imputato al decreto d'accusa appena citato, il presidente
della Pretura penale, pur non ritenendo ACPR 1 completamente credibile, specie
sulla sua asserita totale passività dinanzi all'aggressione del fratello, non
ha ritenuto "giustificabile" il comportamento di quest'ultimo, avendo egli
“
senz'altro esagerato
nelle sue rimostranze e nei suoi atteggiamenti verso la sorella, passando a vie
di fatto ed eccedendo nell'uso della forza fisica senza rendersi conto che
anche solo strattonando può far male; ingiustificabili pure e a maggior ragione
gli schiaffi” (sentenza impugnata, pag. 5).
Per il
primo giudice non vi è dubbio, poi, che le conseguenze patite dalla vittima,
documentate agli atti, siano riconducibili al comportamento di A. _______ e
tali da configurare il reato di lesioni semplici. E questo non potendo credere
all'imputato, laddove afferma che, pur essendoci stato qualcosa tra lui e la
sorella, le conseguenze da lei lamentate non gli sarebbero addebitabili
essendosi limitato nella circostanza a strattonarla, senza colpirla. A tale
convincimento il presidente della Pretura penale addiviene, in particolare,
alla luce della testimonianza di [...], madre dell'imputato:
“ (…) ad un certo momento A. _______
ha tirato una sberla alla sorella colpendola sulla parte sinistra del viso.
Prima di questo gesto non vi è stato da parte di nessuno dei due un atto fisico
ma solo uno scambio di parole. Dopo la sberla, visto che avevo invitato i figli
a smetterla, A. _______ si è rivolto verso me dicendomi
qualcosa che non ricordo. Si è trattato solo di un attimo, poi si è girato
nuovamente verso la sorella e le ha tirato un'altra sberla sulla parte destra
del viso. Questa seconda sberla è stata meno forte della prima, che invece era
piuttosto secca (…)
Su
richiesta dell'imputato mi vengono mostrate le 12 foto di ACPR 1 agli atti
(quelle scattate dal personale medico presso il Pronto soccorso, annesse al
verbale di polizia 6 maggio 2011, ndr). Mi si chiede se ritengo che possano
essere la conseguenza dell'intervento di A. _______. Rispondo di sì, perché A.
_______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR 1
è abbastanza sensibile e quando prende dei colpi il suo corpo rimane subito
segnato”. (verbale di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).
Inoltre,
sempre stando al primo giudice, la tempistica dei fatti successivi al litigio è
compatibile con le azioni dell'imputato e conforta la tesi accusatoria:
“ i fatti sono successi attorno alle
13:00/13:30 a [...]e la signora si è presentata alle 14:30 al Pronto soccorso
dell'ospedale di [...](…) e non vi è alcun elemento che permetta di dire o
anche solo ipotizzare che abbia subito una ulteriore aggressione tra [...]e [...]”.
(sentenza impugnata, pag. 5).
Appello
7. Nella
dichiarazione di appello del 21 febbraio 2013 (art. 399 cpv. 3 CPP) A. _______
ha esteso l'impugnativa all'intera sentenza, postulando il suo proscioglimento.
Sul piano
formale egli muove critiche al verbale di audizione della madre davanti al
primo giudice. Tale verbale menziona che prima di essere interrogata la
testimone è stata avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione, con
richiamo all'art. 168 CPP, come pure ammonita sul suo obbligo di dire la verità
previa lettura dell'art. 307 CPP. A. _______ assevera che, contrariamente da
quanto figura a verbale, in realtà il presidente della Pretura penale ha omesso
Considerandi
di rivolgere a sua madre tali avvertenze.
D'acchito
infondata, la censura non merita approfondimento, essendo sufficiente annotare
che [...]ha sottoscritto il verbale, attestando di averlo letto e approvato,
pertanto di essere stata resa edotta delle avvertenze di rito.
A.
_______ nega, poi, di aver ammesso di essere passato a vie di fatto - come
invece riportato in sentenza -, ribadendo di avere unicamente preso per la
giacca la sorella “dopo che
lei mi ha colpito sul viso un paio di volte, tant'è che mi era uscito sangue
dalla bocca” (dichiarazione d'appello, pag. 2 e 6).
Oltre a ciò non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, salvo un colpo datole
sulla mano quando lei avrebbe tentato nuovamente di colpirlo (dichiarazione
d'appello, pag. 3).
Per il
rimanente, nell'oltremodo prolissa dichiarazione d'appello A. _______ si
dilunga a contrapporre la sua versione dei fatti a quella della madre e della
sorella, nel solco di quanto avvenuto in prima sede, concludendo che “non si esclude che probabili disturbi alla
zona dell'orecchio sinistro, forse anche quello destro, siano da attribuire a
disfunzioni che l'accusatrice privata lamentava già in anni passati e di cui me
ne aveva parlato, disturbi che agiscono penalizzando l'articolazione della
mandibola, che si trova in zona auricolare” (dichiarazione
d'appello, pag. 4).
Al
dibattimento d'appello egli ha confermato essenzialmente la tesi avanzata in
prima sede, con le seguenti precisazioni:
“ Sui fatti che mi sono imputati in
questo procedimento, dichiaro di non avere colpito mia sorella. Del resto, che
io non abbia colpito mia sorella là dove lei sostiene è provato dal fatto che
sulla fotografia n. 11 (allegati alla RPG, numeri apposti dalla presidente di
questa Corte) l’orecchio non evidenzia alcun segno. Se io l’avessi colpita così
come lei sostiene, si vedrebbe qualcosa. Così non è.
Ritengo
che i segni rossi sul corpo di mia sorella possano essere attribuiti ai
tentativi di sollevare mio padre che era caduto: mio padre, quando si cerca di
sollevarlo da terra, si aggrappa con tutta la forza che ha e penso che sia
stato in quei tentativi di sollevarlo da terra che mia sorella si è procurata
quegli arrossamenti e i lividi. Non so come mia sorella si sia procurata le
ferite: io non porto anelli, né braccialetti, né orologi né altro” (verbale
dibattimento d'appello, pag. 2-3).
8.
L'art.
123.
CP tratta delle lesioni semplici e stabilisce alla cifra 1 cpv. 1 che
chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute
di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. La norma reprime le lesioni al corpo o alla
salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art.
122.
CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come la salute
fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una lesione
significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo
d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne
ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le
graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo
passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189
consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,
sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato
e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può
sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189
consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie
di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è
circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi
casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve
tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art.
126.
CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2
consid. 4a).
Ritenuto poi
che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per
l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate,
la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento
al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione
della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale
federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta
dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.
27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere
trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,
che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op.
cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27, sentenza CARP del 30 gennaio 2013,
inc. 17.2012.76 consid. 8).
9.
In
concreto, le dichiarazioni dell'imputato si contrappongono a quelle della madre
e della sorella. Per la loro valutazione non va perciò trascurato il contesto
famigliare - come visto critico - caratterizzato da tensioni tra i fratelli [...]e
ACPR 1, da una parte, e A. _______ dall'altra e dalla figura della madre [...]costretta
a fungere da tampone nei momenti in cui i rapporti tra i figli si avviano al
litigio. Tale situazione famigliare non basta però a destituire a priori di
valenza le dichiarazioni dei suoi componenti. A fronte di deposizioni
divergenti il giudice è comunque sia chiamato a valutarne in maniera accurata
l’affidabilità, non potendosi liberare da tale obbligo applicando in maniera
semplicistica il principio in dubio pro reo. In effetti, se ogni qual
volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei fatti si procedesse ad
applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla questione, se ne
stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i doveri di diligenza
imposti dal codice di procedura penale (sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc.
17.2012.76
consid. 7)
10.
Secondo l'imputato, “la madre, a convenienza, non ricorda, che
sono stato colpito dalla sorella, e a convenienza, né ricorda dei vari temi
avuti in discussione il 16.04.2011. L'autorità (il
presidente della Pretura penale, ndr) si basa sulla testimonianza della madre, la quale ha
testimoniato contro il sottoscritto. L'accusatrice privata è la figlia debole,
necessitosa di protezione, e in genere una madre tende giustamente a
proteggere. La madre è una testimone che non è credibile.
Mia
madre non ha raccontato cose che avrebbe sentito e visto, e ha raccontato cose
che non può aver visto, poiché non sono successe”
(allegato prodotto da A.
_______ il 6 maggio 2013, pag. 4).
10.
a. Che la
madre abbia dichiarato ciò che non ha visto e non quello che ha visto “per cercare di tenere buona mia sorella
che, a quanto saputo dopo aprile 2011, soffre di disturbi compulsivi-impulsivi”
(verbale dibattimento d'appello, pag. 3) è mera supposizione
dell'imputato che non trova riscontro probatorio.
Davanti
al presidente della Pretura penale [...]ha tenuto a ribadire che i fatti si
sono svolti come da lei descritto e di ben ricordarsi quanto successo,
soggiungendo pure che a suo giudizio gli arrossamenti, i lividi e le lesioni
ripresi nelle fotografie agli atti possono essere il risultato del
comportamento del figlio “perché
A. _______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR
1.
è abbastanza sensibile ai colpi e quando prende dei colpi il suo corpo rimane
subito segnato” (verbale di audizione di [...]16
gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).
10.
b. Dagli
atti traspare la figura di una madre, [...], con a cuore l'armonia famigliare e
con affetti rivolti ai figli in modo equanime, senza differenze o preferenze.
Insomma, nulla lascia inferire che con le sue dichiarazioni in Pretura penale
ella abbia inteso favorire la figlia piuttosto che il figlio.
E le
dichiarazioni di [...]ricalcano per i tratti essenziali quelle della figlia. Se
si fa astrazione dalla divergenza (banale e certamente dovuta ad un lapsus di
memoria) sull'ordine cronologico dei due ceffoni assestati da A. _______ alla
sorella (il primo sulla parte sinistra del volto, stando alla madre, sulla
parte destra, stando alla figlia, e viceversa per il secondo), le versioni
collimano, sconfessando appieno le antitetiche dichiarazioni di A. _______,
secondo cui egli ha reagito ad un tentativo della sorella di alzare le mani su
di lui, limitandosi a darle un colpo su un braccio, nulla più: niente
scuotimenti, strattonate, prese per il collo, niente schiaffi, insomma.
10.
c. Il
dettaglio rigoroso, lineare e coerente dei fatti esposti da ACPR 1 in querela
il 18 aprile 2011 e davanti alla polizia il 6 maggio successivo, non è dovuto a
invenzione, ma è frutto di ricordi e particolari attinenti a situazioni reali,
indissolubilmente impressi nella mente di una persona che ha vissuto un evento
traumatico, come la querelante in concreto. Situazioni confermate dalla madre,
nei limiti - ovviamente - di quanto abbia potuto vedere, sentire e ricordare.
Elementi
o motivi specifici per ritenere la versione dell'imputato preferibile a quella,
coerente e univoca, della madre e della sorella non ve ne sono.
11.
A.
_______ contesta ogni sua responsabilità penale in relazione ai dolori
patiti dalla sorella, ai segni di arrossamento riscontrati dal medico
assistente del pronto soccorso, così come ai problemi uditivi documentati dal
dr. med. [...].
11.
a. Adduce,
in particolare, che la fotografia n. 11 annessa al rapporto di polizia 30
maggio 2011 (fotografie scattate al pronto soccorso) fa prova che la sorella
non è stata colpita con uno schiaffo all'orecchio sinistro, dato che
dall'immagine non risultano arrossamenti o lividi. Nella fotografia in
questione è però ripresa solo la parte inferiore del viso, di modo che
dell'orecchio sinistro è visibile unicamente il lobo, peraltro più arrossato
rispetto a quello destro (cfr. fotografia n. 10). Nulla si vede della parte
superiore dell'orecchio, sicché non si vede come la fotografia n. 11 possa
soccorrere l'imputato. Anzi, la fotografia evidenzia che manca l'orecchino,
presente invece sul lato destro (cfr. fotografia n. 10), indiziando semmai che
l'orecchino si è staccato proprio a causa del colpo infertole dal fratello o
comunque del comportamento violento di quest'ultimo.
11.
b. Quanto
ai certificati della dott.ssa [...], medico assistente del pronto soccorso
della [...], in linea con la più recente prassi del Tribunale federale,
impostata a un'estensione dell'applicazione dell'art. 123 CP a scapito
dell'art. 126 CP (vie di fatto), occorre ritenere che i sintomi e le
manifestazioni clinici accertati il 16 aprile 2011 tra le 14:30 (entrata in
pronto soccorso) e 17:30 (dimissioni dal pronto soccorso), segnatamente gli
arrossamenti specie al collo, ma in modo particolare i dolori lamentati da ACPR
1, oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle
lesioni, seppure di lieve entità ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP (Roth/Keshelava,
in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza; Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo
2013, ad art. 126, n. 3, pag. 636).
11.
c. Gli
effetti dello schiaffo con cui A. _______ ha colpito l'orecchio sinistro di ACPR
1.
assumono, per contro, natura di lesioni semplici secondo l'art. 123 cifra 1
cpv. 1 CP, non apparentandosi con un caso di lieve entità come quello appena
ritenuto (sopra, consid. 11b).
Sono agli
atti cinque certificati medici del dr. med. [...]rilasciati sull'arco di un
anno, a partire dai fatti (il primo certificato medico è datato 19 aprile 2011,
il quinto è datato 11 aprile 2012).
Come già
evidenziato al consid. 5a, da tale documentazione risulta che il colpo inferto
all'orecchio sinistro, se da un lato non ha cagionato lesioni al timpano né
lesioni esterne e neppure problemi uditivi sulle basse e medie frequenze,
dall'altro lato ha provocato a ACPR 1 “sugli acuti un calo ripido fino a 60 dB a destra e a
70.
dB a sinistra, compatibile con un trauma diretto sull'orecchio” (certificato medico 19 aprile 2011). Trascorso un mese
dall'aggressione lo specialista riferisce che ACPR 1 “accusa un dolore pungente continuo nel
condotto uditivo esterno sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio
sinistro sul cuscino a letto o sul divano. Inoltre persiste un senso di ovattamento
dell'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno buona che sul
destro
(…)
In conclusione i sintomi dopo pregresso trauma acustico il mese scorso sono
ancora presenti e occorre monitorare l'evoluzione uditiva nei prossimi mesi per
documentare l'atteso recupero e graduale riduzione sia dell'iperacusia che del
calo uditivo sugli acuti” (certificato medico 12
maggio 2011).
Nel
certificato medico del 27 luglio 2011 la situazione clinica è riferita come
invariata. Lo stesso dicasi per quello del 9 novembre 2011, ove la prognosi per
un recupero uditivo parziale o completo viene definita incerta. L'ultimo
certificato medico agli atti conferma i precedenti riscontri e conclude: “Ad un anno dall'evento traumatico
sull'orecchio sinistro il previsto recupero uditivo sugli acuti non si è
verificato, a questo punto si deve pertanto ritenere irreversibile il danno
uditivo subito” (certificato medico dell'11
novembre 2012).
I referti medici attestano
dunque l'esistenza di una lesione semplice nel senso dell'art. 123 cifra 1 cpv.
1.
CP.
I dolori ed i problemi
uditivi (iperacusia) lamentati da ACPR 1 si sono manifestati per effetto dello
schiaffo (fischio all'orecchio sinistro) e ad un anno dall'evento - ma forse
ancor oggi - risultano permanere.
11.
d Che
tali lesioni costituiscano l'effetto dello schiaffo e che questo ne sia la
causa non può essere seriamente messo in discussione.
Lo stesso
dicasi per gli arrossamenti, i lividi e le escoriazioni, attribuibili al
comportamento violento dell'imputato e perfettamente compatibili con la precisa
e compiuta descrizione dei fatti data dalla vittima sia davanti alla polizia
(sopra, consid. 5), sia nella querela penale:
“ Mi ha spintonato più volte fino
all'ingresso prendendomi poi saldamente e iniziando a scuotermi e spingermi a
destra e a sinistra e in avanti e indietro per vari metri, in varie direzioni,
senza mollarmi mai se non per stringermi meglio, visto che portavo una giacca
di tessuto abbastanza liscio. Ho sbattuto contro gli armadi dell'entrata,
contro la ringhiera, contro lo spigolo di una parete. Per 2-3 volte ho evitato
di volare di sotto perché sono riuscita ad aggrapparmi con le mani al bordo
della ringhiera. (…) Ad un tratto mi ha persino preso per il collo” (querela
penale 18 aprile 2011, pag. 2).
Versione suffragata,
seppure non integralmente, dalla madre:
“ Quando A.
_______ ha
trascinato la sorella fuori dal bagno come detto l'ha presa per i vestiti e
l'ha scossa spingendola contro la ringhiera. Non posso dire se ha picchiato
anche contro l'armadio, ma non penso.”
(verbale
di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2).
Tutto ciò
fa stato dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale e adeguato tra il
comportamento di A. _______ e le lesioni semplici lamentate dalla sorella.
Questa
Corte raggiunge così il pieno convincimento che i fatti abbiano avuto effettivo
svolgimento, così come enunciato nel capo d'imputazione del decreto d'accusa.
11.
e. Da
ultimo non occorre spendere troppe parole per quanto attiene all'elemento
soggettivo del reato, l'intenzionalità nell'agire dell'imputato apparendo del
tutto pacifica.
L'appello
va perciò disatteso, confermando, di riflesso, il giudizio del presidente della
Pretura penale.
Commisurazione
della pena
12.
Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato A. _______ alla
pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, per un totale
di fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre
al pagamento di una multa di fr. 300.–.
Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
La norma
conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.
Questa
Corte non condivide appieno, nei suoi estremi, la pena inflitta a A. _______
dal presidente della Pretura penale. Secondo le versioni concordanti della
madre e della sorella, qui ritenute degne di fede, l'imputato si è avventato
sulla sorella per il motivo che si era permessa di entrare in casa dei genitori
con le scarpe (cfr. riassunto annesso alla querela 18 aprile 2001, pag. 2;
verbale dell'interrogatorio di polizia 6 maggio 2001 di ACPR 1, pag. 2; verbale
di interrogatorio Pretura penale 16 gennaio 2013 di [...], pag. 1). E non -
come egli pretende - per il fatto che questa, pur sapendolo nei dintorni di
casa, non lo avrebbe avvisato subito della caduta del padre nel bagno (verbale
di interrogatorio Pretura penale 16 gennaio 2013 di A. _______, pag. 2).
In questi
termini, tenuto conto della gravità delle lesioni (da giudicarsi almeno di tipo
medio per i dolori e la persistenza dei problemi), dell'assoluta futilità dei
motivi che hanno indotto A. _______ ad agire, così come dell'umiliazione
procurata alla sorella togliendole con la forza le scarpe e gettandole fuori
dall'ingresso, ma soprattutto considerato il precedente specifico di violenza
nei confronti del fratello [...], la pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere
assortite da una multa di fr. 300.- appare a dir poco benevola.
Siccome
però alla pronuncia di una pena più grave osta il divieto della reformatio
in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP), questa Corte deve attenersi a quella
inflitta in primo grado, che va perciò confermata.
13.
Sulle
spese e sulle ripetibili
Gli oneri
processuali del gravame, così quelli di prima sede, seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 81,
84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
12 cpv. 1, 47, 123 cifra 1 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di
conseguenza:
1.1. A.
_______ è dichiarato autore colpevole di lesioni
semplici, per avere a [...]in data 16 aprile 2011, strattonandola nonché
colpendola al volto con due schiaffi, di cui uno in regione auricolare
sinistra, cagionato alla sorella ACPR 1 le lesioni attestate dai certificati
medici, agli atti, del 16 aprile 2011 della [...]nonché del dr. med. [...]di [...].
1.2. A.
_______ è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.– (trenta)
cadauna, per un totale di fr. 450.– (quattrocentocinquanta);
1.2.2. alla
multa di fr. 300.– (trecento); in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva
è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.–
(millecinquanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. L'esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 800.–
sono posti a carico
dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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