Lexipedia

Decisione

17.2013.160

Imputato prosciolto dal reato di favoreggiamento, siccome ha mentito per proteggere in primo luogo sé stesso, interrogato formalmente come PIF, ma evidentemente sospettato del reato a monte

17 giugno 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare

il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza

(art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la

giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio

soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2

CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir

d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati -

il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto

su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che

l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate

ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in

DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; DTF 6B_404/2012 del 21

gennaio 2013, consid. 2.2).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b).

L’indizio, per consolidata

dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione

circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 ss.).

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente

nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far

concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in DTF 6P.37/2003 del

7.

maggio 2003, consid. 2.2).

3.

Giusta l’art. 10

cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che

trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit., Commentario CPP, ad art.

10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar,

ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure

pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1;

117.

Ia 401, consid. 1c.bb; DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010

del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744,

pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op.

cit., Basler Kommentar StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

Nell’accertamento dei

fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con

una congrua motivazione (DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice

continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a

disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia

28, consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, DTF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 1P.20/2002 del 19

aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid.

2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come

ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione

più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo (DTF

127.

I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; DTF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009,

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3;6B_235/2007 del 13

giugno 2008, consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid.

3.8

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid.

3.

; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid,

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13,

n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, op. cit., Basler Kommentar StPO, ad art. 10,

n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,

ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art.

10, n. 9, pag. 97; Verniory, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 10, n.

19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusata e i

suoi precedenti penali

4.

a. AP 1, cittadina

italiana nata il __________ a __________, beneficiaria di una rendita AI, è

sposata con __________, che all’epoca dei fatti stava espiando una pena

privativa della libertà per ripetuti reati contro il patrimonio e contro la

libertà personale, nonché reati di comune pericolo e

violazione della Legge federale sulle armi e contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti (CCRP 12 agosto 2005, inc. n. 17.2005.34 e

17.2005

).

Da questo matrimonio non

sono nati figli. Da un precedente matrimonio, AP

1.

ha avuto un figlio, __________, nato il __________, macellaio in

disoccupazione.

b. A carico di AP 1 vi

sono le seguenti condanne:

- sentenza

1.7.2005

della Pretura penale: condanna a 5 giorni di arresto, sospesi

condizionalmente, per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

- DA

22.6

: condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr.

30.

-, sospesa per il periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.-

per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e violazione della LF sugli

stranieri per incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale.

L’inchiesta

5.

a. Secondo il rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria 24 ottobre 2011, attorno alle

ore 22.45 del 29 marzo 2011, il custode del distributore __________ di via __________

a __________ ha allertato la polizia poiché, udito dei rumori provenienti dallo

stabile dell’ufficio cambio, guardando dal balcone della sua abitazione aveva

visto un uomo incappucciato allontanarsi in tutta fretta dal retro dell’ufficio

cambio, per raggiungere un complice che era al volante di un veicolo Peugeot

206.

di colore nero.

Accortosi di essere stato

visto, l’individuo incappucciato ha tentato invano di togliere la targa al

veicolo, per poi aprire il baule e gettarvisi dentro, gridando al conducente di

allontanarsi. L’automobile con a bordo i due uomini è, quindi, partita

velocemente in direzione di __________ (rapporto di inchiesta 24 ottobre 2011,

pag. 3; verbali interrogatorio __________ e __________ 30 marzo 2011).

Grazie al numero di targa

(__________) annotato dal custode, gli inquirenti sono risaliti a AP 1,

intestataria del veicolo.

In seguito, sempre la sera

del 29 marzo 2011, le guardie di confine hanno notato la medesima autovettura

in via __________ a __________, parcheggiata nel posteggio del bar __________,

situato di fronte all’appartamento di AP 1.

Alle ore 23.36, le guardie

hanno, poi, visto l’appellante uscire dalla propria abitazione, attraversare la

strada e spostare la vettura nel parcheggio sotterraneo della palazzina in cui

abita (rapporto di inchiesta 24 ottobre 2011, pag. 3 e 5).

b. Nella notte, AP 1 è

stata interrogata dalla polizia.

Nel

verbale relativo a tale audizione, si legge che la donna è stata “interrogata

in qualità di persona informata sui fatti (art. 178 CPP) nell’ambito del

procedimento a carico di ignoto/i, per titolo di furto tentato e

favoreggiamento”

Durante l’interrogatorio

(iniziato alle 01.40 del 30.3.2011), gli inquirenti hanno chiesto alla donna di

giustificare il proprio impiego del tempo, in particolare di indicare dove lei

avesse trascorso la serata e, poi, di precisare se vi fossero dei testi in

grado di confermare che lei, all’ora del tentato furto, fosse davvero dove

aveva dichiarato di essere.

Alla donna gli inquirenti

hanno, inoltre, posto domande volte a verificare se lei avesse dato, quella

sera, la chiave della vettura a terzi.

Nel corso

dell’interrogatorio, alla donna è stato, prima, fatto prendere atto che, verso

le 22.45, “due testimoni hanno visto due persone, apparentemente di sesso maschile,

allontanarsi furtivamente” (AI3 pag. 2) a bordo della sua autovettura. Poi

che i testi, “poco prima di vedere i due individui darsi alla fuga (…),

hanno udito dei forti colpi provenienti dall’ufficio cambio” (AI3 pag. 3 in alto). In seguito, é stato fatto prendere atto che, più tardi, “alle ore 23.36 due agenti

del corpo Guardie di confine l’hanno notata” (AI3 pag. 3 in basso) spostare l’autovettura da un parcheggio esterno al garage.

Ogni volta, alla

donna è stato chiesto di dare spiegazioni.

Gli inquirenti non hanno

chiesto nulla alla donna in relazione al figlio.

Non

risulta nemmeno che essi le abbiano detto che il figlio fosse sospettato di

essere fra gli autori del tentato furto.

All’inizio

dell’interrogatorio, la donna ha chiesto di essere assistita da un avvocato.

L’avv. DI 1 - rintracciato

dagli agenti fra gli avvocati di picchetto - è intervenuto alle 3.05.

c. Alla prima domanda

rivoltale - intesa a verificare come avesse trascorso la serata - AP 1 ha risposto di essersi recata, in Italia, con un’amica, che la trasferta era avvenuta con la sua

autovettura e che erano rientrate in Svizzera verso le 23.30 per poi

trascorrere la serata in un bar (verbale interrogatorio 30 marzo 2011, pag. 2).

Poi, la donna ha

modificato - sui tempi dei suoi spostamenti - la dichiarazione resa poco prima,

affermando di essere rientrata in Svizzera già alle ore 22.45 e di essersi

subito recata nel bar __________. Agli inquirenti che le chiedevano se vi fosse

qualcuno in grado di confermare tale circostanza, la donna ha indicato che i

due camerieri del locale e una ragazza avrebbero potuto testimoniare che,

all’ora in cui i testi avevano visto la sua vettura allontanarsi dal

distributore, lei era effettivamente nel bar.

Agli agenti che le

chiedevano di determinarsi sullo spostamento della vettura, la donna ha

confermato di averlo fatto precisando, però, di non essere salita

nell’appartamento.

d. Il 28 aprile 2011, interrogata

dalla polizia, __________, l’amica con cui l’appellante aveva trascorso la

serata, confermando, per il resto, le dichiarazioni dell’amica, l’ha sconfessata

sulla questione della vettura utilizzata per la trasferta in Italia:

“ (…) A Varese ci

siamo recati con la mia auto.“ (PS __________ 28 aprile 2011, pag. 2).

e. Nuovamente sentita

il 17 maggio 2011, AP 1, pur ribadendo che, per la trasferta in Italia la sera

del 29 marzo 2011, era stata usata la sua autovettura, ha precisato che essa

era stata lasciata al valico del Gaggiolo e che, da lì, aveva proseguito sulla

vettura dell’amica (verbale interrogatorio 17 maggio 2011, pag. 2 e 3).

f. Solo l’anno

successivo, il 23 marzo 2012, sentita dal procuratore pubblico, AP 1 ha ammesso di non avere detto la verità sull’utilizzo della vettura poiché, effettivamente, la sera

del 29.3.2011, la trasferta in Italia era avvenuta con l’automobile di __________.

Ha, tuttavia, precisato di avere mentito per non creare guai all’amica, guardia

carceraria in un penitenziario:

“ In merito a

questi fatti (quelli della notte 29-30 marzo 2011, ndr) di cui ho un buon

ricordo posso dire che effettivamente in Italia sono andata con la macchina di __________.

La mia macchina è rimasta sul piazzale del Bar __________ a partire da quando __________

è passata a prendermi per andare a cena in Italia. Erano circa le 21:00, ovvero

un po’ più tardi del solito. Finora ho dichiarato che sono andata in Italia con

la mia macchina perché volevo coprire __________ dato che lei è guardia

carceraria e so che il fatto che ci frequentiamo le crea qualche problema sul

posto di lavoro.” (PP 23 marzo 2012, pag. 2 e 3).

g. __________ è stato

sentito dalla polizia la prima volta il 4 luglio 2011.

In

quell’occasione è stato sentito come persona informata sui fatti (PIF).

E’

stato interrogato una seconda volta, come imputato, il 15 settembre 2011.

Il

ragazzo ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in relazione all’episodio del

29.

marzo 2011.

Nonostante

le negazioni di __________, in data 23.4.2012, il PP ha emanato nei suoi

confronti un DA in cui lo dichiarava autore colpevole, fra l’altro, di tentato

furto e guida senza essere titolare della licenza e ne proponeva la condanna

alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa

condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 100.-.

Il

ragazzo ha presentato opposizione che, però, è stata dichiarata tardiva con sentenza

25.

luglio 2012 della Pretura penale (inc. 81.2012.207).

Il

DA è, così, passato in giudicato.

h. Con decreto di accusa

di uguale data, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autrice colpevole -

oltre che di furto di poca entità, per aver sottratto il 3 febbraio 2012 un

capo di abbigliamento a danno del negozio __________ di __________ - di

favoreggiamento per avere “a __________ negli uffici della Polizia cantonale

in data 30 marzo 2011, tentato di sottrarre a procedimento penale il figlio __________

che si era reso autore di un tentato furto commesso a __________ la notte

precedente, (…) dichiarando che la vettura Peugeot 206, di colore nero,

targata __________, vista alle ore 22:30/22:45 da due testimoni allontanarsi

dal luogo del reato (…) era nelle circostanze di tempo indicate dai due

testimoni in suo possesso in quanto verso le 21:00 si era recata in Italia con

un’amica rientrando verso le 23:30 utilizzando la suddetta Peugeot 206 di sua

proprietà” (DA 23.4.2012).

Avverso tale decreto,

l’imputata ha interposto tempestiva opposizione che, come visto, è stata

respinta dal primo giudice con sentenza 11 giugno 2013.

Appello

6.

L’appellante chiede

il suo proscioglimento dalla condanna per favoreggiamento sostenendo, dapprima,

che, nonostante fosse una bugia, quanto dichiarato il 30.3.2011 non può essere

costitutivo di reato ritenuto che, in quell’occasione, al di là

dell’annotazione a verbale, lei era materialmente interrogata in qualità di

accusata.

Inoltre, in via

abbondanziale, l’appellante ha sostenuto che, la sera del 30 marzo, non sapeva

neppure che il figlio fosse sospettato di essere fra gli autori del tentato

furto.

7.

Giusta l’art. 305 CP

– che protegge l’amministrazione della giustizia penale – chiunque sottrae una

persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una

delle misure previste negli art. 59–61, 63 e 64 CP, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

È parimenti punibile chi

sottrae ad atti di procedimento penale estero o all’esecuzione all’estero di

una pena detentiva o di una misura ai sensi degli art. 59–61, 63 o 64 CP una

persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’art.

101.

CP (cpv. 1bis).

Se fra il colpevole e la

persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la

sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena (cpv. 2).

La nozione di “sottrazione

ad atti di procedimento penale” presuppone che l’autore abbia impedito almeno

per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un

procedimento penale: l’art. 305 CP é un reato di evento e non di sola messa in

pericolo (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a

ed., p. 461; DTF 106 IV 189 consid. 2.c; 117 IV 467 consid. 3;

DTF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1; Cassani, Commentaire du droit

pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits

contre l'administration de la justice, Berna 1996, n. 10 ad art. 305 CP;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht BT II, Straftaten gegen

Gemeininteressen, § 55 n. 9).

Tale impedimento si

realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale

l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid.

2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1). Entrano, poi, in

considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica

della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il

nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la

persona ricercata e latitante o, anche, l’espiare una pena al posto di un altro

(DTF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1; DTF 6B_334/2007 dell’11

ottobre 2007, consid. 8.1.; Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 10;

Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 461 e seg.; Cassani, op. cit., n. 15 ad art.

305.

CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo/S.Gallo 2013, n. 7-9 ad art. 305 CP; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 28 ad art. 305 CP).

Perché l’art. 305 CP possa

trovare applicazione, deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il

sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della

polizia a seguito del comportamento dell’autore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1;

117.

IV 467 consid. 3; 106 IV 189 consid. 2.c; Corboz, op. cit., n. 26 ad art.

305.

CP; Cassani, op. cit., n. 13-14 ad art. 305 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit.,

pag. 461; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Stafrecht II, 3a ed., n. 22 ad art.

305.

CP). E’, infatti, necessario che l’autore con il suo comportamento causi –

anche solo temporaneamente – un aggravio delle indagini o del perseguimento

della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 461). Un semplice

atto di assistenza, che turba il procedimento solo in modo passeggero o in

maniera insignificante non è dunque sufficiente (DTF 6B_471/2009 del 24 luglio

2009, consid. 2.1).

Non importa, infine, se al

momento del favoreggiamento non sia ancora stata avviata una procedura penale o

che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 305

CP e rinvii; Cassani, op. cit., n. 10 ad art. 305 CP; Delnon/Rüdy, op. cit., n.

18.

ad art. 305 CP; CCRP del 15 dicembre 2005, inc. 17.2003.49, consid. 5a). L’atto

illecito consiste, infatti, nel rendere difficoltosa o nel rallentare

l’attività delle autorità inquirenti (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 5 ad art. 305

CP). Affinché il reato di favoreggiamento sia adempiuto non è, invero, nemmeno

necessario che il reato a monte sia stato effettivamente commesso: siccome il

bene tutelato dalla norma è la ricerca della verità, secondo giurisprudenza e

dottrina maggioritaria, la colpevolezza del favoreggiato è irrilevante (DTF 69

IV 118, p. 120; 99 IV 266, consid. II.2; 101 IV 314, consid. 2; 104 IV 238,

consid. 1.e; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 460, con riferimenti; Cassani,

op. cit., n. 6 ad art. 305 CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 2 ad

art. 305 CP; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 26 ad art. 305 CP; Corboz, op. cit., n.

12.

ad art. 305 CP; contra Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 6).

L’atto, ad ogni modo, deve

essere rivolto a beneficio di una terza persona: il favoreggiamento di sé

stessi non è punibile (Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 12, con riferimenti a

DTF 73 IV 237 consid. 1, 96 IV 155 consid. I.6, 115 IV 230 consid. 1, 118 IV

254.

consid. 5; Cassani op. cit., n. 24 ad art. 305 CP; Donatsch/Wohlers, op.

cit., pag. 467 e seg.). Ciò vale perfino nel caso in cui l’autofavoreggiamento va

inevitabilmente a vantaggio altresì di un terzo (Stratenwerth, op. cit., § 55

n. 12; Cassani op. cit., n. 26 ad art. 305 CP, con riferimenti a DTF 101 IV 314

consid. 2, 102 IV 29 consid. 1). In particolare chi, nell’ottica dell’autorità

inquirente, entra in considerazione quale autore o correo del reato a monte,

non può commettere favoreggiamento (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 11 ad art. 305 CP).

Dal profilo soggettivo il

reato di favoreggiamento è realizzato se l’autore ha agito intenzionalmente,

essendo sufficiente il dolo eventuale (DTF 99 IV 266, consid. II.4).

Un’intenzione particolare non è richiesta: è sufficiente che l’autore sapesse

che il suo comportamento era adeguato ad evitare oppure ritardare la cattura o

il perseguimento da parte delle autorità della persona favoreggiata

(Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 385). Inoltre l’autore doveva sapere che il

favoreggiato rischiava seriamente di essere perseguito penalmente (Delnon/Rüdy,

op. cit., n. 7), senza dover conoscere precisamente quali reati gli fossero

contestati (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 29).

8.

a. Nel caso di specie, è fuor di dubbio che l’appellante ha mentito durante il primo

interrogatorio di polizia (la notte tra il 29 e il 30 marzo 2011), dichiarando

di essersi recata oltre confine con la propria vettura.

La stessa

appellante lo ha ammesso:

“ Confermo che in

occasione del primo interrogatorio non ho detto la verità in merito all’uso del

veicolo” (verbale interrogatorio 11 giugno 2013; cfr., inoltre, PP 23 marzo

2012);

Che, in quell’occasione,

ella abbia detto il falso è, poi, confermato dalle altre evidenze probatorie, e

meglio dalle testimonianze

- di

__________, secondo cui, per la trasferta in Italia, non avevano usato la

vettura di AP 1;

- di

__________ e __________, che hanno visto i due uomini al distributore __________

di __________ fuggire a bordo del veicolo intestato all’appellante;

b. La questione

fondamentale cui occorre dare risposta è quella a sapere quale fosse, dal

profilo del CPP, lo statuto della signora AP 1 al momento del suo

interrogatorio ad opera della polizia il 30 marzo 2011.

Il fatto che, formalmente,

AP 1 sia stata sentita come PIF è irrilevante (cfr. Macaluso, op. cit.,

Commentaire romand CPP, ad art. 111, n. 4 e segg.; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 111 n. 5; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2a ed., §66 n. 461, 463 e segg.).

È, infatti, considerato

imputato (“prévenu”, “beschuldigte Person”) chiunque è indiziato (“soupçonné”,

“verdächtigt”), incolpato (“prevenu”, “beschuldigt”) o accusato (“accusé”,

“angeklagt”) di un reato, in particolare, da parte di un’autorità penale, in un

atto procedurale.

È, dunque, imputato, in

sostanza ed in estrema sintesi, colui nei cui confronti è manifestato in atti

concreti di un’autorità penale il sospetto di avere partecipato, a titolo

principale od accessorio, alla realizzazione di un’infrazione (Macaluso, op.

cit., Commentaire romand CPP, ad art. 111, n. 4 e 10; Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., Petit commentaire CPP, ad art. 111 n. 5; Piquerez, op. cit., §66 n.

461).

L’acquisizione dello

statuto di imputato non dipende, dunque, da un’indicazione formale

dell’autorità, sufficiente essendo che la persona sia fatta oggetto, da parte

dell’autorità penale, di atti istruttori. Pertanto, a dipendenza delle

circostanze, lo statuto di imputato può essere dato già nel corso del primo

interrogatorio di polizia (Macaluso, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 111,

n. 11).

In concreto, emerge dal

contenuto dell’interrogatorio che AP 1, il 30 marzo 2011, è stata sentita come

imputata, e meglio come sospettata di un reato.

E’ chiaro - perché è

l’unica lettura possibile del contenuto del verbale 30.3.2011 - che, per gli

inquirenti, le informazioni in loro possesso a quel momento indicavano che la

signora AP 1 potesse essersi, in qualche modo, resa colpevole di un reato

penale in relazione al tentato furto ai danni del distributore: o come

partecipante al reato principale (ciò che era indiziato dall’utilizzo della sua

vettura) o come favoreggiatore (ciò che, se la prima ipotesi non si fosse

rivelata fondata, era indiziata dallo spostamento della vettura dal parcheggio

al garage coperto).

Ed è evidentemente per

verificare tali indizi che gli agenti hanno interrogato la signora AP 1.

In effetti, come visto,

tutte le domande degli inquirenti erano volte ad accertare, da un lato, dove

fosse la donna al momento del tentato furto e, dall’altro, a chiarire la

questione dello spostamento della vettura dal parcheggio esterno al garage.

Ma non solo.

All’inizio del verbale è

stato indicato esplicitamente che il procedimento, nel cui ambito la donna era

sentita, era stato, appunto, avviato per “titolo di furto tentato e

favoreggiamento”.

E, infine, significativo

nel senso appena indicato è il fatto che gli inquirenti hanno convocato - e si

era nel pieno della notte - un avvocato (art. 129 e seg. CPP).

In queste condizioni, è

manifesto che l’appellante è stata sentita come imputata ai sensi dell’art. 111

CPP.

c. A titolo

abbondanziale, si osserva, poi, come, durante l’interrogatorio più volte

citato, non solo gli inquirenti non hanno informato l’interrogata di (pretesi)

sospetti a carico del figlio __________, ma nemmeno ne hanno mai fatto il nome

(che è stato citato solo una volta dall’interrogata stessa, cfr. verbale

interrogatorio 30 marzo 2011, pag. 3 in fondo).

È,

del resto, verosimile pensare che, a quel momento, gli inquirenti non avessero

nemmeno pensato al ragazzo, ritenuto come gli unici elementi in loro possesso

portassero soltanto alla donna (che è stata, peraltro, la sola ad essere

interrogata quella notte).

d. In queste

circostanze, forza è concludere, in applicazione di quanto indicato al consid.

7, che l’appellante non poteva rendersi colpevole del reato di favoreggiamento,

essendo ella interrogata in relazione ad ipotesi di reato che la coinvolgevano

personalmente.

9.

Ritenuto che

l’imputazione di furto di poca entità non è contestata dall’appellante, la

multa di fr. 100.- inflitta dal primo giudice, merita conferma, siccome

ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47, 106 e

172ter CP, nonché equivalente a quanto postulato dalla stessa appellante (cfr.

dichiarazione di appello 7 agosto 2013).

Tassazione della nota

d’onorario

10.

La nota d’onorario

dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata e viene pertanto approvata così come

esposta, ad eccezione dei dispendi relativi alle telefonate con i familiari

dell’appellante, non necessarie allo svolgimento della difesa penale.

Tassa di

giustizia e spese

11.

Visto l’esito

dell’appello, le tasse e le spese del giudizio di primo grado sono poste a

carico di AP 1 limitatamente a fr. 550.-.

La tassa e le spese

di appello sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 132, 135, 348 e segg., 379

e segg., 398 e segg., 408 CPP,

34 e segg., 106, 139,

172ter, 305 CP,

nonché, sulle spese, gli

art. 426, 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato

che, in assenza di impugnazione, tutti i dispositivi della sentenza 11 giugno

2013 della Pretura penale sono passati in giudicato, ad eccezione dei

dispositivi n. 1.1 e 2.:

1.1. AP 1 è prosciolta

dall’imputazione di favoreggiamento.

1.2. In relazione al furto

di poca entità, AP 1 è condannata alla multa di fr. 100.-.

1.3. Gli oneri processuali

di prima istanza sono posti a carico dell’appellante per fr. 550.-, mentre

l’importo restante pari a fr. 400.- è a carico dello Stato.

2. La nota

professionale dell’avv. DI 1, è approvata per:

- onorario fr. 5'755.00

- spese fr. 553.60

- IVA (8% dal 1.1.2011) fr. 504.70

Totale fr. 6'813.30

a carico dello Stato (voce

contabile 117.023).

2.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale

federale, 6501 Bellinzona.

2.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo

e la nota d’onorario.

2.3. AP 1 è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo

patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello

Stato.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.