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Decisione

17.2013.161

Decisione di indennizzo ex art. 429 CPP

28 marzo 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 30 novembre 2011, dopo il dibattimento - durante il

quale è stato accertato che il numero di serie del fucile Thompson non era stato

abraso e che l’accorciatura dell’arma non poteva considerarsi provata “né a

mano di terzi e neppure a mano dell’accusato” (sentenza impugnata, consid.

7 pag. 7) - il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole

d’infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1) per avere posseduto fino al

mese di aprile 2009 armi assemblate illegalmente, segnatamente un fucile di

marca Thompson SSK 221 con canna filettata e silenziatore ed un fucile Anschütz

con silenziatore. Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente

per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1'750.- (corrispondente a 5 aliquote

giornaliere di fr. 350.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di

mancato pagamento con una pena detentiva di 1 giorno) nonché al pagamento ditasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-. Il primo giudice ha, inoltre,

disposto l’invio di tutti gli oggetti sequestrati al competente Servizio di

autorizzazione della polizia per quanto di sua competenza.

C. Contro la sentenza della Pretura penale IS 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione

di appello 16 febbraio 2012, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il

suo proscioglimento, l’invio degli oggetti sequestrati al Servizio

autorizzazioni della polizia cantonale per le relative incombenze, il

dissequestro dell’ottica e delle due chiavi imbus e protestando tasse e spese

di giustizia.

D. Con sentenza 25 giugno 2012, la Corte di appello e revisione penale, dopo avere accertato che il pretore - violando il principio accusatorio (art.

9 CPP) - ha condannato l’imputato per una fattispecie totalmente diversa da

quella contemplata nel DA, ha accolto il gravame, prosciogliendo IS 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di

armi e le munizioni per avere acquistato l’arma e gli accessori d’arma

menzionati nel DA ed ha rinviato gli atti al Ministero pubblico per procedere -

se ciò fosse stato ritenuto necessario - all’istruzione dell’ ipotesi di reato

avanzata dal pretore (possesso senza diritto di armi e accessori di armi). La Corte ha, inoltre, disposto il dissequestro dell’ottica e delle due chiavi imbus così come

richiesto dall’appellante.

Gli oneri

processuali di prima istanza e di appello sono stati posti a carico dello

Stato, che è stato pure condannato a versare all’istante complessivi fr. 2’000.-

a titolo di ripetibili di prima e di seconda istanza.

E. Con decreto 29 aprile 2013 il procuratore pubblico, accertata la

mancata realizzazione del presupposto soggettivo del reato d’infrazione alla LF

sulle armi per aver posseduto i fucili di cui al DA e l’intervenuta

prescrizione per l’ipotesi di reato relativa alla mancata notifica delle armi

richiesta dalla LArm, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di IS

1. Il magistrato inquirente ha, inoltre, disposto l’invio di tutti gli oggetti

ancora sotto sequestro al compente Servizio autorizzazioni della polizia

cantonale.

F. Con l’istanza in esame, IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino

venga condannato a rifondergli - quale indennità ex art. 429 CPP -

l’importo di complessivi fr. 15'598.-, oltre interessi al 5% dal 26 luglio

2013, corrispondenti alle spese di patrocinio, al danno economico e al torto

morale a lui direttamente causati dall’ingiusto procedimento penale subito.

Protesta inoltre tasse e spese di giudizio (doc. I).

G. Con scritto 9 agosto 2013 il procuratore pubblico ha comunicato di

non avere particolari osservazioni da formulare all’istanza di indennizzo,

precisando però di ritenere eccessivo, e non proporzionato alla complessità del

caso, l’importo di fr. 12'670 richiesto dall’istante a titolo di spese di

patrocinio (doc. III).

In diritto 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli art. 429 - 434 CPP.

a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto

o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la

lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il

procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà.

b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato

a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi

del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure

pénale suisse,ad art. 429 CPP, n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 2;

Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP,

n. 6; Mini, Codice di procedura penale, Commentario Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 429 CPP, n. 1).

c. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad

un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale

conseguenti al procedimento penale.

Nel

merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si ritrovano molti dei principi

generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati

dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011).

Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente

in vigore mantiene, di principio, la sua validità.

Indennità

per le spese di patrocinio

Considerandi

2.

L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota

professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 12'670.-,

oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013. Detto importo corrisponde a fr.

12'516.- di onorario (pari a 41 ore e 43 minuti a 300 fr./h), fr. 1'075.40 di

spese e fr. 1'079.65 di IVA, dedotto l’importo di fr. 2'000.- a lui già

accordato a titolo di ripetibili di appello da questa Corte.

A

sostegno della sua richiesta l’istante produce la nota professionale

dell’avvocato DI 1 con il relativo dettaglio (cfr. doc. B allegato

all’istanza), dalla quale si evince che l’avvocato lo ha assistito nella

formulazione dell’opposizione al DA, nella preparazione del processo di primo

grado, al dibattimento dinanzi alla Pretura penale e in sede di appello.

Durante l’inchiesta, sfociata nel decreto d’accusa emesso a suo carico,

l’istante non era, per contro, assistito da un patrocinatore.

3.

Per

l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle

spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come

nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo

diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati

(Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 5; Griesser, op.

cit., ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 CPP, n. 7;

Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13;

Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n.

3).

Questa

Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali

- sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al

31.

dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da

risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio

stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008,

disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con

effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.

Giusta

l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa

Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto -

ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore.

In altre

parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di

oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Rimanendo

valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso,

questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo

come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di

fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM

del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).

Sulle

spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che,

fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate

dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i

principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale

norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di

tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta

del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture

pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le

spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso

dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma

citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr.

50.

- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina

originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque

sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria

automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010); d) fr. 2.- per invio fax (a

pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo

anch’essa alla linea telefonica (CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006).

sull’onorario

4.

La

tariffa oraria di fr. 300.- esposta non può essere riconosciuta. Il caso

concreto non presentava, infatti, una complessità tale da giustificare di

scostarsi dall’importo base di fr. 280.- all’ora stabilito anche dall’art. 12

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

Nemmeno

può essere integralmente riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 41

ore e 43 minuti indicato nella nota professionale.

Considerata,

infatti, una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, le

prestazioni esposte vanno riconosciute con le seguenti eccezioni:

- il

dispendio orario di 1’200 minuti (20 ore) indicato per la stesura della

motivazione scritta d’appello non può essere ammesso. Pur riconoscendo che il

caso non era dei più banali, la ridotta corposità dell’incarto - composto da

una sola mappetta, peraltro già esaminata più di una volta in precedenza - e la

mancata contestazione dei fatti così come esposti in sentenza dal primo

giudice, non permettono di riconoscere un tempo superiore alle 8 ore per la

preparazione del citato allegato;

- il

tempo di complessivi 10 minuti relativo ai “preso atto” degli scritti 21

febbraio e 3 maggio 2012 della CARP non può essere riconosciuto, ritenuto che

tali scritti consistono nella semplice comunicazione dell’intimazione di atti

redatti dall’istante alle altre parti. Nemmeno si giustifica l’invio per

conoscenza dei citati scritti al cliente e il relativo dispendio orario (10

minuti complessivi) non è dunque ammesso;

-

nemmeno può essere ammesso il dispendio orario relativo alle telefonate ai

giornalisti del Corriere del Ticino e della Regione (20 minuti complessivi),

poiché si tratta di prestazioni che esulano da quanto necessario per una

regolare e ragionevole conduzione del mandato;

Da quanto

precede risulta, dunque, che l’onorario del patrocinatore dell’istante va

riconosciuto, quale danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente

a 29 ore (arrotondate) a fr. 280.-/ora, per complessivi fr. 8'120.-.

sulle

spese

5.

Le spese sono riconosciute unicamente nella misura di fr. 692.40:

-

le spese inerenti l’invio della lettera 29.03.2010 alla Pretura penale sono

ammesse unicamente nella misura di fr. 8.-, equivalenti a fr. 5.- per la copia

originale, fr. 2.- per il fax e fr. 1.- per l’invio postale;

-

le spese per la fotocopia di 111 pagine di atti per il cliente non sono

ammesse poiché non giustificate. Il patrocinatore poteva, infatti, limitarsi a

mettere gli atti a disposizione del cliente senza necessariamente

consegnargliene una copia. Si giustificano, invece, le spese per le copie di

tali atti per l’incarto, ma unicamente nella misura di fr. 222.- (fr. 2.- per copia);

-

le spese per le fotocopie a colori eseguite il 30.11.2011 vengono riconosciute

unicamente nella misura di fr. 16.- (fr. 2.- per copia);

-

le copie per l’incarto del decreto d’accusa, della sentenza di primo grado e

della sentenza di appello non sono giustificate e, quindi, non vengono ammesse;

-

le spese inerenti l’invio delle copie per conoscenza al cliente ritenute non

necessarie e, quindi, non riconosciute (cfr. onorario) non possono essere

ammesse;

-

le spese per le copie per conoscenza inviate al cliente per e-mail vengono

riconosciute unicamente nella misura di fr. 2.- ciascuna;

L’IVA -

da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e

all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 700.80.

Indennità

per il danno economico

6.

IS 1 postula, inoltre, il risarcimento del danno economico patito a

causa dell’ingiusto procedimento penale avviato nei suoi confronti,

quantificandolo in fr. 728.- corrispondenti al mancato guadagno causato dalla

sua partecipazione a due interrogatori di polizia, al dibattimento di primo

grado e dalle relative trasferte.

7.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve

essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento.

Si tratta

principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della

carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese

le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n.

6; Riklin, op. cit., ad art.

429.

CPP, n. 3). Per

“partecipazione necessaria al procedimento” s’intende la partecipazione

obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti

procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 287; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 6).

Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre

che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione

necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, op. cit., ad art. 429 CPP,

n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n.

24; STF 1B_484/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2.3), per la cui valutazione e estensione

sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 429

CPP, n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommebtar, op. cit., ad art. 429 CPP,

n. 25).

Una

limitazione al risarcimento del danno economico deriva però dall’art. 430 cpv.

1.

lett. c CPP, secondo il quale l’autorità penale può ridurre o non accordare

l’indennizzo se le spese dell’imputato sono di esigua entità. Questa norma codifica un principio già ritenuto dal Tribunale

federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo

cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un

procedimento penale ingiustificato (CRP inc. 60.2011.415). L’obbligo di risarcimento

presuppone, di conseguenza, una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione

e un conseguente notevole danno. Per spese d’esigue

entità non soggette a risarcimento s’intende, ad esempio, l’obbligo di

comparire una o due volte ad un’udienza (Messaggio, pag. 1232).

8.

In concreto l’istante, impiegato di __________ (cfr. doc. C), non ha

minimamente dimostrato in che modo la partecipazione agli atti del procedimento

penale avviato nei suoi confronti abbia determinato per lui una perdita di

guadagno. Non risulta, infatti, che, a causa della sua assenza dal posto di

lavoro, egli abbia subito una decurtazione del suo salario o che egli abbia

dovuto prendere vacanza durante le ore di assenza (limitate comunque a un

giorno complessivo).

Di esigue

entità, e di conseguenza non indennizzabili, sono le spese di viaggio relative

alle trasferte effettuate dall’istante con la propria vettura quantificate in

fr. 33.-.

Ne

discende, pertanto, che nessuna indennità per danno economico può essergli

riconosciuta.

Riparazione

del torto morale

9.

L’istante chiede, infine, il versamento in suo favore di

un’indennità di fr. 2'500.- a titolo di riparazione morale. Egli ritiene,

infatti, di essere stato indagato ingiustamente in un procedimento penale che è

durato quattro anni, subendo addirittura una “perquisizione domiciliare a

tappeto in tarda serata e un interrogatorio nottetempo di quasi tre ore”

(I). A suo dire, si è trattato di provvedimenti non solo assolutamente

sproporzionati in rapporto alla gravità dei fatti a lui contestati - e che non “erano

certo di urgenza tale da non poter essere eseguiti nel corso del giorno

successivo” - ma anche di provvedimenti eseguiti con discutibili modalità,

ritenuto che “l’intervento notturno delle forze dell’ordine - lampeggianti

compresi - ha dato adito a non poche chiacchiere” ed è stato “fonte di

molestie e imbarazzo” sia per l’istante che per la sua famiglia (I).

10.

Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del

procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha

diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se

l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio,

pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni e sequestri

ai quali è stata data una pubblicità o una risonanza mediatica) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha

subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, op. cit., ad art.

429.

CPP, n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 10; Mini,

op. cit, ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op.

cit., ad art. 429 CPP, n. 27).

Lo Stato

non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti

coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma

soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della

personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 10; Rep.

1998.

n. 126 nota 5.3; sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

11.

In concreto, il procedimento penale avviato nei confronti

dell’istante non ha causato una lesione della sua personalità tale da

giustificare il riconoscimento in suo favore di un’indennità per torto morale.

Non è, infatti, dato a sapere - e spettava all’istante renderlo perlomeno

verosimile - se terze persone siano effettivamente venute a conoscenza

dell’inchiesta penale aperta nei suoi confronti - che non è stata in nessun

modo mediatizzata - e se ciò abbia pregiudicato in qualche modo la sua

reputazione. Per quanto a conoscenza di questa Corte, il procedimento penale

non ha, infatti, concretamente avuto nessuna conseguenza negativa né per quanto

riguarda la posizione lavorativa dell’istante, che ha mantenuto la sua

posizione in seno a __________, né per la sua famiglia. Non va, del resto,

dimenticato che, in ogni caso, nemmeno l’ipotesi di reato da cui è scaturita

l’inchiesta - segnatamente l’acquisto di armi modificate - era grave al punto

da arrecare un pregiudizio alla sua reputazione. In tal senso, neanche il fatto

che, a dire dell’istante, la perquisizione domiciliare sia stata eseguita in

tarda serata può, da solo, rappresentare una grave lesione della personalità

tale da giustificare un risarcimento per torto morale.

12.

In conclusione le pretese di indennizzo formulate da IS 1 ai sensi

dell’art. 429 CPP sono ammesse limitatamente a fr. 9'513.20, corrispondenti

all’indennità per spese di patrocinio. Dal precitato importo va dedotto

l’importo di fr. 2'000.- già accordato all’istante a titolo di ripetibili con

sentenza 25.06.2012 della CARP.

Per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto,

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto

dall’introduzione in data 26 luglio 2013 dell’istanza di indennità (sentenze

CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6 ottobre 2012

consid. 2c; 17.2012.68 consid. 15; CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP

60.2005.281

del 14 febbraio 2006).

13.

La tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese di fr. 50.-, per

complessivi fr. 700.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente

soccombente, in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429

e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a IS 1 l’importo di fr. 7'513.20, oltre interessi al 5% dal 26

luglio 2013.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 650.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 700.-

sono posti

a carico di IS 1 in ragione di 1/2 e per il rimanente a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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