17.2013.162
Infrazione alla legge federale sulle dogane per avere omesso di presentare la nuova dichiarazione doganale per merce importata in periodo libero e ancora in commercio nella fase amministrata
12 febbraio 2014Italiano20 min
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Numero d'incarto:
17.2013.162
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, CARP
Titolo:
Infrazione alla legge federale sulle dogane per avere omesso di presentare la nuova dichiarazione doganale per merce importata in periodo libero e ancora in commercio nella fase amministrata
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLE DOGANE
art. 15 LD
art. 118 cpv. 1 LD
Incarto n.
17.2013.162
Locarno
12 febbraio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dalla Direzione generale delle dogane
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 10 giugno 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 28 maggio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 29 luglio 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 20
agosto 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. In data 4 maggio 2009, l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha
effettuato un controllo presso il magazzino di __________ della __________,
Lugano, e ha constatato che vi erano depositati 4’283.8 kg di insalata indivia scarola, per i quali, dopo l’inizio del periodo amministrato (di cui
si dirà meglio in seguito), non era stata presentata la nuova dichiarazione
doganale per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote
fuori contingente.
Fatti
B. In un controllo effettuato l’anno seguente, in data 19 marzo 2010,
nel magazzino della __________, l’Ispettorato doganale ha nuovamente rilevato
un carico di insalata, e meglio 908 kg di lollo verde, per il quale ancora una
volta non era stata presentata la nuova dichiarazione doganale entro il
termine, dopo l’inizio della fase amministrata.
C. Relativamente a questi due episodi, il 5 maggio 2010, la Sezione antifrode della Direzione delle dogane di Lugano ha steso un processo verbale finale
a carico di AP 1, responsabile delle procedure doganali per conto della __________.
D. In data 5 aprile 2011, la Direzione generale delle dogane ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
infrazione alla Legge federale sulle dogane, e meglio di frode doganale ai
sensi dell’art. 118 LD, per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni
doganali per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote
fuori contingente, entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per 4’283.8 kg di indivia scarola, e entro le ore 24:00 del 18 marzo 2010 per 908 kg di insalata lollo verde, in quanto questi prodotti agricoli sono stati importati nel periodo
libero ed erano ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato. AP 1 è
stato, quindi, condannato al pagamento di una multa di fr. 4'200.-.
E. Determinandosi sull’opposizione di AP 1, con decisione penale 16
agosto 2011, la Direzione generale delle dogane ha confermato l’imputazione
figurante nel decreto penale. Con scritto 24 agosto 2011, AP 1 ha chiesto di
essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza,
trasmessi alla Pretura penale per il tramite del Ministero pubblico.
F. Dopo
il dibattimento, con sentenza 28 maggio 2013, anche il pretore penale ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane
giusta l’art. 118 LD e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa
di fr. 4’200.-, nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e
amministrative di complessivi fr. 1’810.-.
G. Avverso tale sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di
appello 20 agosto 2013. L’appellante, nella motivazione scritta presentata l’11
ottobre 2013, chiede l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo
proscioglimento da ogni accusa, in quanto l’infrazione doganale non sarebbe realizzata,
considerato che la merce riscontrata in occasione dei due controlli non era in
commercio.
H. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 16 ottobre 2013, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
Il giudice della Pretura penale, mediante comunicazione 23 ottobre
2013, si è rimesso al giudizio di questa Corte, rinunciando anch’egli a
formulare osservazioni.
Con osservazioni 24 ottobre 2013 – di cui si dirà nei considerandi di diritto –
la Direzione generale delle dogane postula la reiezione del gravame e la
conferma della sentenza di primo grado. Con osservazioni 4 novembre 2013, anche
il procuratore pubblico ha domandato che l’appello venga respinto e che la
sentenza della Pretura penale sia confermata.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale
di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei
suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art.
398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13,
pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il
primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli
in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2
pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I
149.
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.
6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57
consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e
sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei
fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo
Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag.
1777.
e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz,
Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che
questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base
del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in
violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale
giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.
Secondo
l’art. 118 cpv. 1 LD, è punito con la multa fino al quintuplo
dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola
inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutti o parte dei tributi
doganali (lett. a), oppure chiunque procaccia altrimenti a sé o a un terzo un
profitto doganale indebito (lett. b).
A norma dell’art. 15
LD, per i prodotti agricoli importati nel periodo
libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre
presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza
di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.
Per
l’importazione di frutta e verdura vi sono, infatti, periodi liberi e periodi
cosiddetti amministrati. Il periodo amministrato è quello in cui un determinato
prodotto agricolo può essere importato soltanto limitatamente a certi
contingenti e, una volta superato questo limite, l’importazione sottostà ad un
dazio più elevato, a tutela della produzione agricola indigena (cfr. art. 4 Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di
verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF).
Precisando
quando stabilito dall’art. 15 LD, l’Ordinanza sulle dogane stabilisce che chi
possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all'art. 7 OIEVFF
deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti (art. 55
OD).
L’art. 7 cpv.
1.
OIEVFF spiega che per prodotti agricoli in
commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'art.15 LD si
intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:
-
all'inizio del periodo
amministrato, il giorno seguente la data stabilita giusta l'art. 4 cpv. 1 lett.
b, oppure
-
il giorno seguente la fine
del periodo di durata limitata durante il quale l'importazione della parte di
contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni.
Dai quantitativi di cui al primo capoverso sono detratti i
quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei
commerci al dettaglio (art. 7 cpv. 2 OIEVFF). Inoltre il terzo capoverso della
medesima disposizione prevede che
è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'art. 55 OD anche per le
scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni.
Infine, giusta
l’art. 59 OD, la nuova dichiarazione doganale deve
pervenire alla Direzione generale delle dogane, via internet, entro le 24:00
del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'art. 7 OIEVFF; se il
giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo
dal diritto federale, la dichiarazione deve pervenire entro le 8:00 del giorno
feriale successivo.
3.
I
fatti accertati dal primo giudice e non contestati dall’appellante sono i
seguenti:
- in data 30 aprile
2009, ossia durante il periodo libero, la __________ ha importato un carico di
insalata indivia scarola;
- il giorno successivo,
il 1° maggio 2009, è entrato in vigore il periodo amministrato per l’indivia
scarola;
- lunedì 4 maggio 2009
l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un controllo presso il
magazzino della __________ a __________ e ha constatato che vi erano ancora
depositati 4’283.8 kg di indivia scarola, per i quali AP 1 non aveva presentato
nessuna nuova dichiarazione doganale;
- l’anno seguente, in
data 16 marzo 2010, che corrispondeva alla fase libera, la __________ ha
importato un carico di insalata lollo verde;
- la fase amministrata
per la lollo verde è iniziata il giorno dopo, il 17 marzo 2010;
- il 19 marzo 2010,
l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un ulteriore controllo
presso il medesimo magazzino e vi ha riscontrato la presenza di 908 kg di insalata lollo verde, per i quali ancora una volta AP 1 non aveva provveduto a trasmettere
la nuova dichiarazione doganale.
4.
Nella
sua motivazione d’appello 11 ottobre 2013, in riferimento ad entrambi gli episodi, l’appellante giustifica la mancata nuova dichiarazione doganale, asserendo
che essa non sarebbe stata necessaria, dal momento che la merce non era da
considerarsi “ancora in commercio” ai sensi dell’art. 15 LD.
Nel
primo caso, infatti, l’appellante spiega che l’indivia era già stata venduta a
terzi, e meglio prima dell’inizio della fase amministrata ma, su richiesta
dell’acquirente, la merce era stata consegnata soltanto il 4 maggio 2009,
siccome l’azienda acquirente era chiusa per la festività del 1° maggio. Di
conseguenza, a mente di AP 1, considerato che l’insalata non era più sul
mercato, essa non era più in commercio.
Anche nel
secondo caso, l’appellante sostiene che la merce non era più in commercio
poiché, la sera precedente al controllo, l’insalata era stata rifiutata
dall’acquirente e riportata al magazzino, giacché avariata. La lollo verde era
così destinata al compostaggio.
5.
Nelle
sue osservazioni 24 ottobre 2013, la Direzione generale delle dogane, determinandosi sul senso delle disposizioni doganali, rimarca che la nozione “ancora
in commercio” va interpretata così come disposto dall’art. 7 OIEVFF: è da
intendersi “in commercio” tutta la merce che non sia già situata nei
locali di vendita dei commerci al dettaglio per il consumatore finale, come
pure le scorte che coprono il fabbisogno di più di due giorni. Nel caso di
specie, in entrambi gli episodi, l’insalata non si trovava in un locale di
vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e nemmeno si limitava a
coprire il fabbisogno di massimo due giorni, ragione per cui l’appellante
avrebbe dovuto procedere alla nuova dichiarazione.
Il procuratore
pubblico, nelle sue osservazioni 4 novembre 2013, riportando le norme doganali
applicabili in concreto, rileva che il primo giudice ha correttamente stabilito
che AP 1 avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro le
24:00 del 2 maggio 2009 per l’indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo
2010.
per l’insalata lollo verde.
6.
Dal
campo di applicazione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale ai sensi
dell’art. 15 LD sono escluse soltanto le scorte che già si trovano nei locali
di vendita dei commercianti al dettaglio destinate al consumatore finale, come
pure, dato che nel settore dell’importazione di frutta e verdura è tipico che
si manifesti una rimanenza di merce al sopraggiungere del periodo amministrato,
le scorte in commercio che si esauriscono in massimo due giorni (Matti,
Zollgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2009, ad art. 15, n. 2 segg., pag.
149; così anche il tenore dell’art. 7 OIEVFF; STF 2A.53/2004 del 2
agosto 2004, consid. 2.4). Di conseguenza, tutte le altre scorte di frutta e
verdure, che non rientrano in questi due casi particolari, sono considerate “in
commercio”.
Chi all’inizio
del periodo amministrato possiede prodotti ancora in commercio è
tenuto a presentare la nuova dichiarazione doganale (art. 55 OD).
7.
L’indivia
scarola del caso in esame era nel magazzino della __________ e, dunque, in suo
possesso.
L’indivia non era,
quindi, esposta nel negozio del rivenditore al dettaglio per il consumatore
finale. Senza dubbio quattro tonnellate di insalata superano ampiamente il
fabbisogno di due giorni. Pertanto, l’indivia era merce in commercio per la
quale andava presentata la nuova dichiarazione doganale.
La vendita a
terzi - pretesa dall’appellante e sulla cui dimostrazione a giusta ragione il
pretore ha dubitato - è ad ogni modo irrilevante. Infatti, né dal testo di
legge, né dalla relativa giurisprudenza, così come da nessun contributo
dottrinale emerge che un trasferimento di proprietà possa costituire un
elemento atto a modificare la definizione della merce come “in commercio”.
Oltre tutto, se così fosse, l’elusione delle disposizioni doganali sarebbe
dietro l’angolo: mediante una semplice dichiarazione di vendita, nessun
importatore disporrebbe più di merce in commercio all’inizio del periodo
amministrato e nessuno sarebbe dunque più tenuto al pagamento del dazio più
elevato. Non è sicuramente questa l’intenzione del legislatore.
A ciò
aggiungasi il fatto che, in realtà, nel caso in esame si sarebbe trattato di
merce in commercio anche nell’ipotesi in cui l’acquirente della compravendita
fosse stato effettivamente un rivenditore al dettaglio (circostanza ad ogni
modo non sostenuta da AP 1), e ciò poiché il prodotto non era comunque ancora
giunta nei suoi locali di vendita a disposizione del consumatore finale.
L’alienazione
non solleva, dunque, l’appellante dal suo obbligo, in qualità di possessore di
merce ancora in commercio, di presentare la nuova dichiarazione doganale.
8.
Per
quanto attiene al secondo episodio, per il quale l’appellante è stato
condannato dal giudice di prime cure, vale un discorso analogo: la lollo verde
si trovava nel deposito della __________, e dunque in suo possesso, e anche in
questo caso non si trattava di merce situata in locali di vendita al dettaglio
per il consumatore finale. Nemmeno nove quintali di insalata possono
corrispondere ad una scorta da esaurire entro due giorni.
Di conseguenza,
già solo per questi motivi, anche per la lollo verde si deve concludere che la
merce era in commercio e che relativamente ad essa andava trasmessa la nuova
dichiarazione.
L’appellante si
duole del fatto che l’insalata non poteva essere commerciata, in quanto
avariata e destinata al macero.
Questa
circostanza non influisce, tuttavia, sulla definizione di prodotto in
commercio. L’appellante si appoggia, invero, al testo dell’ordinanza,
sostenendo che la stessa menzioni esplicitamente “frutta e verdura fresca“
(cfr. art. 7 OIEVFF) e pertanto la merce avariata non soggiacerebbe all’obbligo
della dichiarazione. Eppure, osservando la struttura sistematica
dell’ordinanza, si evince che la nozione di “verdura fresca” è da intendersi
semplicemente in contrapposizione alla “verdura congelata”, oggetto di
regolamentazione nella sezione seguente.
In nessun
momento il legislatore ha voluto distinguere merce fresca, nel senso di
intatta, da merce avariata ed escludere quest’ultima dall’applicazione
dell’obbligo di dichiarazione.
Questa non può
essere la volontà del legislatore nemmeno analizzando le norme applicabili dal
profilo teleologico. Lo scopo della legislazione doganale è infatti quello
della tutela dell’economia e del mercato interno, come pure della produzione
indigena. Non è certo compito delle norme doganali proteggere l’importatore dal
pagamento di dazi su prodotti importati, che egli non riesce più a smerciare,
poiché deteriorati. Soprattutto considerato che l’obiettivo della seconda
dichiarazione doganale di cui all’art. 15 LD è precisamente quello di evitare
l’elusione delle disposizioni, ossia di evitare che si importi una grande
quantità di merce nel periodo libero, in modo da sfuggire al dazio più elevato
(cfr. Messaggio 03.078 del 15 dicembre 2003, pag. 517).
In altre
parole, in presenza di prodotti ancora in commercio, la seconda dichiarazione
doganale va presentata in ogni caso e il rischio di una partita deteriorata
resta a carico dell’importatore.
9.
Ne
discende che in entrambi gli episodi l’appellante era in possesso di merce
ancora in commercio al sopraggiungere del periodo amministrato. Pertanto, egli
avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro la mezzanotte
del giorno seguente l’entrata in vigore di tale periodo, al fine di permettere
la riscossione della differenza di dazio tra l’aliquota fuori contingente e
quella del contingente, alla quale la verdura ancora in scorta era stata
precedentemente importata (o se del caso al fine di far valere ufficialmente le
parti di contingente doganale di cui l’importatore ancora disponeva).
Precisamente le dichiarazioni avrebbero dovuto prevenire alla Direzione
generale delle dogane entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per i 4’283.8 kg di indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo 2010 per i 908 kg di insalata lollo verde. Ciò che l’appellante non ha fatto, come dimostrato e ammesso.
10.
Per
quanto riguarda l’aspetto soggettivo dell’infrazione, la frode doganale può
essere commessa sia per intenzione sia per negligenza (art. 118 LD).
Considerando il vigente regime di autodichiarazione, il Tribunale federale
esige un alto grado di diligenza da parte della persona soggetta all’obbligo di
dichiarazione (STF 135 IV 217 consid. 2.1.3 con rinvii a STF 2A.612/2003
del 21 giugno 2004 e STF
112.
IV 53, consid. 1.a). Nel caso in esame il pretore ha stabilito che
l’appellante ha agito per negligenza. Sebbene la lunga esperienza di AP 1 nel
settore e la sua conoscenza delle disposizioni doganali possano far sorgere dei
dubbi in merito alla mera negligenza (soprattutto relativamente al secondo
episodio, nel quale l’importatore aveva subito una perdita finanziaria, a causa
del deterioramento del prodotto), la questione può comunque essere lasciata
aperta, dal momento che questa Corte non può riformare la decisione del primo
giudice a sfavore dell’appellante (art. 391 cpv. 2 CPP).
11.
Pertanto,
va confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 118 LD in combinato disposto
con gli art. 55 e segg. OD.
12.
Quanto
alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si
osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 4’200.- inflitta
all’appellante. Per una frode doganale, l’art. 118 LD prevede, infatti, una
multa pari al massimo a cinque volte l’imposta doganale sottratta. Nel caso in
esame il dazio in questione è pari a fr. 16'934.20. La multa di fr. 4'200.-,
corrispondente a meno di un quarto del dazio, si situa pertanto ampiamente nei
limiti del quadro edittale ed è certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Nemmeno contestata è la determinazione della pena
sostitutiva in caso di mancato pagamento che è, peraltro, ossequiosa dei
criteri normalmente applicati.
13.
Visto
quanto precede, l’appello è integralmente respinto.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.
CPP,
15, 118
LD,
55 e
segg. OD,
7 OIEVFF,
47 e
segg. 106 CP,
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1,
è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (art. 118 LD,
frode doganale) per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni doganali
per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori
contingente doganale:
-
entro il 2 maggio 2009, ore 24:00, per 4’283.8 kg di indivia scarola, e
-
entro il 18 marzo 2010, ore 24:00, per 908 kg di insalata lollo verde,
in
quanto tali prodotti agricoli erano stati importati nel periodo libero ed erano
ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato.
1.2. AP 1
è condannato alla multa di fr. 4’200.- (quattromiladuecento).
1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 42 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 1'810.-
sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
-
-
-
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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