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Decisione

17.2013.162

Infrazione alla legge federale sulle dogane per avere omesso di presentare la nuova dichiarazione doganale per merce importata in periodo libero e ancora in commercio nella fase amministrata

12 febbraio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. In un controllo effettuato l’anno seguente, in data 19 marzo 2010,

nel magazzino della __________, l’Ispettorato doganale ha nuovamente rilevato

un carico di insalata, e meglio 908 kg di lollo verde, per il quale ancora una

volta non era stata presentata la nuova dichiarazione doganale entro il

termine, dopo l’inizio della fase amministrata.

C. Relativamente a questi due episodi, il 5 maggio 2010, la Sezione antifrode della Direzione delle dogane di Lugano ha steso un processo verbale finale

a carico di AP 1, responsabile delle procedure doganali per conto della __________.

D. In data 5 aprile 2011, la Direzione generale delle dogane ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

infrazione alla Legge federale sulle dogane, e meglio di frode doganale ai

sensi dell’art. 118 LD, per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni

doganali per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote

fuori contingente, entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per 4’283.8 kg di indivia scarola, e entro le ore 24:00 del 18 marzo 2010 per 908 kg di insalata lollo verde, in quanto questi prodotti agricoli sono stati importati nel periodo

libero ed erano ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato. AP 1 è

stato, quindi, condannato al pagamento di una multa di fr. 4'200.-.

E. Determinandosi sull’opposizione di AP 1, con decisione penale 16

agosto 2011, la Direzione generale delle dogane ha confermato l’imputazione

figurante nel decreto penale. Con scritto 24 agosto 2011, AP 1 ha chiesto di

essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza,

trasmessi alla Pretura penale per il tramite del Ministero pubblico.

F. Dopo

il dibattimento, con sentenza 28 maggio 2013, anche il pretore penale ha

dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane

giusta l’art. 118 LD e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa

di fr. 4’200.-, nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e

amministrative di complessivi fr. 1’810.-.

G. Avverso tale sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di

appello 20 agosto 2013. L’appellante, nella motivazione scritta presentata l’11

ottobre 2013, chiede l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo

proscioglimento da ogni accusa, in quanto l’infrazione doganale non sarebbe realizzata,

considerato che la merce riscontrata in occasione dei due controlli non era in

commercio.

H. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 16 ottobre 2013, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.

Il giudice della Pretura penale, mediante comunicazione 23 ottobre

2013, si è rimesso al giudizio di questa Corte, rinunciando anch’egli a

formulare osservazioni.

Con osservazioni 24 ottobre 2013 – di cui si dirà nei considerandi di diritto –

la Direzione generale delle dogane postula la reiezione del gravame e la

conferma della sentenza di primo grado. Con osservazioni 4 novembre 2013, anche

il procuratore pubblico ha domandato che l’appello venga respinto e che la

sentenza della Pretura penale sia confermata.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale

di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si

può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che

l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione

del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei

suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per

quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto

federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767

e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,

in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art.

398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13,

pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il

primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di

prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se

ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli

in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2

pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I

149.

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.

6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57

consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e

sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei

fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo

Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag.

1777.

e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz,

Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che

questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base

del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in

violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale

giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Secondo

l’art. 118 cpv. 1 LD, è punito con la multa fino al quintuplo

dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per

negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola

inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutti o parte dei tributi

doganali (lett. a), oppure chiunque procaccia altrimenti a sé o a un terzo un

profitto doganale indebito (lett. b).

A norma dell’art. 15

LD, per i prodotti agricoli importati nel periodo

libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre

presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza

di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.

Per

l’importazione di frutta e verdura vi sono, infatti, periodi liberi e periodi

cosiddetti amministrati. Il periodo amministrato è quello in cui un determinato

prodotto agricolo può essere importato soltanto limitatamente a certi

contingenti e, una volta superato questo limite, l’importazione sottostà ad un

dazio più elevato, a tutela della produzione agricola indigena (cfr. art. 4 Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di

verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF).

Precisando

quando stabilito dall’art. 15 LD, l’Ordinanza sulle dogane stabilisce che chi

possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all'art. 7 OIEVFF

deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti (art. 55

OD).

L’art. 7 cpv.

1.

OIEVFF spiega che per prodotti agricoli in

commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'art.15 LD si

intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

-

all'inizio del periodo

amministrato, il giorno seguente la data stabilita giusta l'art. 4 cpv. 1 lett.

b, oppure

-

il giorno seguente la fine

del periodo di durata limitata durante il quale l'importazione della parte di

contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni.

Dai quantitativi di cui al primo capoverso sono detratti i

quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei

commerci al dettaglio (art. 7 cpv. 2 OIEVFF). Inoltre il terzo capoverso della

medesima disposizione prevede che

è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'art. 55 OD anche per le

scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni.

Infine, giusta

l’art. 59 OD, la nuova dichiarazione doganale deve

pervenire alla Direzione generale delle dogane, via internet, entro le 24:00

del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'art. 7 OIEVFF; se il

giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo

dal diritto federale, la dichiarazione deve pervenire entro le 8:00 del giorno

feriale successivo.

3.

I

fatti accertati dal primo giudice e non contestati dall’appellante sono i

seguenti:

- in data 30 aprile

2009, ossia durante il periodo libero, la __________ ha importato un carico di

insalata indivia scarola;

- il giorno successivo,

il 1° maggio 2009, è entrato in vigore il periodo amministrato per l’indivia

scarola;

- lunedì 4 maggio 2009

l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un controllo presso il

magazzino della __________ a __________ e ha constatato che vi erano ancora

depositati 4’283.8 kg di indivia scarola, per i quali AP 1 non aveva presentato

nessuna nuova dichiarazione doganale;

- l’anno seguente, in

data 16 marzo 2010, che corrispondeva alla fase libera, la __________ ha

importato un carico di insalata lollo verde;

- la fase amministrata

per la lollo verde è iniziata il giorno dopo, il 17 marzo 2010;

- il 19 marzo 2010,

l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un ulteriore controllo

presso il medesimo magazzino e vi ha riscontrato la presenza di 908 kg di insalata lollo verde, per i quali ancora una volta AP 1 non aveva provveduto a trasmettere

la nuova dichiarazione doganale.

4.

Nella

sua motivazione d’appello 11 ottobre 2013, in riferimento ad entrambi gli episodi, l’appellante giustifica la mancata nuova dichiarazione doganale, asserendo

che essa non sarebbe stata necessaria, dal momento che la merce non era da

considerarsi “ancora in commercio” ai sensi dell’art. 15 LD.

Nel

primo caso, infatti, l’appellante spiega che l’indivia era già stata venduta a

terzi, e meglio prima dell’inizio della fase amministrata ma, su richiesta

dell’acquirente, la merce era stata consegnata soltanto il 4 maggio 2009,

siccome l’azienda acquirente era chiusa per la festività del 1° maggio. Di

conseguenza, a mente di AP 1, considerato che l’insalata non era più sul

mercato, essa non era più in commercio.

Anche nel

secondo caso, l’appellante sostiene che la merce non era più in commercio

poiché, la sera precedente al controllo, l’insalata era stata rifiutata

dall’acquirente e riportata al magazzino, giacché avariata. La lollo verde era

così destinata al compostaggio.

5.

Nelle

sue osservazioni 24 ottobre 2013, la Direzione generale delle dogane, determinandosi sul senso delle disposizioni doganali, rimarca che la nozione “ancora

in commercio” va interpretata così come disposto dall’art. 7 OIEVFF: è da

intendersi “in commercio” tutta la merce che non sia già situata nei

locali di vendita dei commerci al dettaglio per il consumatore finale, come

pure le scorte che coprono il fabbisogno di più di due giorni. Nel caso di

specie, in entrambi gli episodi, l’insalata non si trovava in un locale di

vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e nemmeno si limitava a

coprire il fabbisogno di massimo due giorni, ragione per cui l’appellante

avrebbe dovuto procedere alla nuova dichiarazione.

Il procuratore

pubblico, nelle sue osservazioni 4 novembre 2013, riportando le norme doganali

applicabili in concreto, rileva che il primo giudice ha correttamente stabilito

che AP 1 avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro le

24:00 del 2 maggio 2009 per l’indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo

2010.

per l’insalata lollo verde.

6.

Dal

campo di applicazione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale ai sensi

dell’art. 15 LD sono escluse soltanto le scorte che già si trovano nei locali

di vendita dei commercianti al dettaglio destinate al consumatore finale, come

pure, dato che nel settore dell’importazione di frutta e verdura è tipico che

si manifesti una rimanenza di merce al sopraggiungere del periodo amministrato,

le scorte in commercio che si esauriscono in massimo due giorni (Matti,

Zollgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2009, ad art. 15, n. 2 segg., pag.

149; così anche il tenore dell’art. 7 OIEVFF; STF 2A.53/2004 del 2

agosto 2004, consid. 2.4). Di conseguenza, tutte le altre scorte di frutta e

verdure, che non rientrano in questi due casi particolari, sono considerate “in

commercio”.

Chi all’inizio

del periodo amministrato possiede prodotti ancora in commercio è

tenuto a presentare la nuova dichiarazione doganale (art. 55 OD).

7.

L’indivia

scarola del caso in esame era nel magazzino della __________ e, dunque, in suo

possesso.

L’indivia non era,

quindi, esposta nel negozio del rivenditore al dettaglio per il consumatore

finale. Senza dubbio quattro tonnellate di insalata superano ampiamente il

fabbisogno di due giorni. Pertanto, l’indivia era merce in commercio per la

quale andava presentata la nuova dichiarazione doganale.

La vendita a

terzi - pretesa dall’appellante e sulla cui dimostrazione a giusta ragione il

pretore ha dubitato - è ad ogni modo irrilevante. Infatti, né dal testo di

legge, né dalla relativa giurisprudenza, così come da nessun contributo

dottrinale emerge che un trasferimento di proprietà possa costituire un

elemento atto a modificare la definizione della merce come “in commercio”.

Oltre tutto, se così fosse, l’elusione delle disposizioni doganali sarebbe

dietro l’angolo: mediante una semplice dichiarazione di vendita, nessun

importatore disporrebbe più di merce in commercio all’inizio del periodo

amministrato e nessuno sarebbe dunque più tenuto al pagamento del dazio più

elevato. Non è sicuramente questa l’intenzione del legislatore.

A ciò

aggiungasi il fatto che, in realtà, nel caso in esame si sarebbe trattato di

merce in commercio anche nell’ipotesi in cui l’acquirente della compravendita

fosse stato effettivamente un rivenditore al dettaglio (circostanza ad ogni

modo non sostenuta da AP 1), e ciò poiché il prodotto non era comunque ancora

giunta nei suoi locali di vendita a disposizione del consumatore finale.

L’alienazione

non solleva, dunque, l’appellante dal suo obbligo, in qualità di possessore di

merce ancora in commercio, di presentare la nuova dichiarazione doganale.

8.

Per

quanto attiene al secondo episodio, per il quale l’appellante è stato

condannato dal giudice di prime cure, vale un discorso analogo: la lollo verde

si trovava nel deposito della __________, e dunque in suo possesso, e anche in

questo caso non si trattava di merce situata in locali di vendita al dettaglio

per il consumatore finale. Nemmeno nove quintali di insalata possono

corrispondere ad una scorta da esaurire entro due giorni.

Di conseguenza,

già solo per questi motivi, anche per la lollo verde si deve concludere che la

merce era in commercio e che relativamente ad essa andava trasmessa la nuova

dichiarazione.

L’appellante si

duole del fatto che l’insalata non poteva essere commerciata, in quanto

avariata e destinata al macero.

Questa

circostanza non influisce, tuttavia, sulla definizione di prodotto in

commercio. L’appellante si appoggia, invero, al testo dell’ordinanza,

sostenendo che la stessa menzioni esplicitamente “frutta e verdura fresca“

(cfr. art. 7 OIEVFF) e pertanto la merce avariata non soggiacerebbe all’obbligo

della dichiarazione. Eppure, osservando la struttura sistematica

dell’ordinanza, si evince che la nozione di “verdura fresca” è da intendersi

semplicemente in contrapposizione alla “verdura congelata”, oggetto di

regolamentazione nella sezione seguente.

In nessun

momento il legislatore ha voluto distinguere merce fresca, nel senso di

intatta, da merce avariata ed escludere quest’ultima dall’applicazione

dell’obbligo di dichiarazione.

Questa non può

essere la volontà del legislatore nemmeno analizzando le norme applicabili dal

profilo teleologico. Lo scopo della legislazione doganale è infatti quello

della tutela dell’economia e del mercato interno, come pure della produzione

indigena. Non è certo compito delle norme doganali proteggere l’importatore dal

pagamento di dazi su prodotti importati, che egli non riesce più a smerciare,

poiché deteriorati. Soprattutto considerato che l’obiettivo della seconda

dichiarazione doganale di cui all’art. 15 LD è precisamente quello di evitare

l’elusione delle disposizioni, ossia di evitare che si importi una grande

quantità di merce nel periodo libero, in modo da sfuggire al dazio più elevato

(cfr. Messaggio 03.078 del 15 dicembre 2003, pag. 517).

In altre

parole, in presenza di prodotti ancora in commercio, la seconda dichiarazione

doganale va presentata in ogni caso e il rischio di una partita deteriorata

resta a carico dell’importatore.

9.

Ne

discende che in entrambi gli episodi l’appellante era in possesso di merce

ancora in commercio al sopraggiungere del periodo amministrato. Pertanto, egli

avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro la mezzanotte

del giorno seguente l’entrata in vigore di tale periodo, al fine di permettere

la riscossione della differenza di dazio tra l’aliquota fuori contingente e

quella del contingente, alla quale la verdura ancora in scorta era stata

precedentemente importata (o se del caso al fine di far valere ufficialmente le

parti di contingente doganale di cui l’importatore ancora disponeva).

Precisamente le dichiarazioni avrebbero dovuto prevenire alla Direzione

generale delle dogane entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per i 4’283.8 kg di indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo 2010 per i 908 kg di insalata lollo verde. Ciò che l’appellante non ha fatto, come dimostrato e ammesso.

10.

Per

quanto riguarda l’aspetto soggettivo dell’infrazione, la frode doganale può

essere commessa sia per intenzione sia per negligenza (art. 118 LD).

Considerando il vigente regime di autodichiarazione, il Tribunale federale

esige un alto grado di diligenza da parte della persona soggetta all’obbligo di

dichiarazione (STF 135 IV 217 consid. 2.1.3 con rinvii a STF 2A.612/2003

del 21 giugno 2004 e STF

112.

IV 53, consid. 1.a). Nel caso in esame il pretore ha stabilito che

l’appellante ha agito per negligenza. Sebbene la lunga esperienza di AP 1 nel

settore e la sua conoscenza delle disposizioni doganali possano far sorgere dei

dubbi in merito alla mera negligenza (soprattutto relativamente al secondo

episodio, nel quale l’importatore aveva subito una perdita finanziaria, a causa

del deterioramento del prodotto), la questione può comunque essere lasciata

aperta, dal momento che questa Corte non può riformare la decisione del primo

giudice a sfavore dell’appellante (art. 391 cpv. 2 CPP).

11.

Pertanto,

va confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 118 LD in combinato disposto

con gli art. 55 e segg. OD.

12.

Quanto

alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si

osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 4’200.- inflitta

all’appellante. Per una frode doganale, l’art. 118 LD prevede, infatti, una

multa pari al massimo a cinque volte l’imposta doganale sottratta. Nel caso in

esame il dazio in questione è pari a fr. 16'934.20. La multa di fr. 4'200.-,

corrispondente a meno di un quarto del dazio, si situa pertanto ampiamente nei

limiti del quadro edittale ed è certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

Nemmeno contestata è la determinazione della pena

sostitutiva in caso di mancato pagamento che è, peraltro, ossequiosa dei

criteri normalmente applicati.

13.

Visto

quanto precede, l’appello è integralmente respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

15, 118

LD,

55 e

segg. OD,

7 OIEVFF,

47 e

segg. 106 CP,

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1,

è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (art. 118 LD,

frode doganale) per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni doganali

per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori

contingente doganale:

-

entro il 2 maggio 2009, ore 24:00, per 4’283.8 kg di indivia scarola, e

-

entro il 18 marzo 2010, ore 24:00, per 908 kg di insalata lollo verde,

in

quanto tali prodotti agricoli erano stati importati nel periodo libero ed erano

ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato.

1.2. AP 1

è condannato alla multa di fr. 4’200.- (quattromiladuecento).

1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 42 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 1'810.-

sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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