17.2013.167
Grave infrazione alle norme della circolazione; superamento del limite di velocità consentito; contestazione della misurazione della velocità, effettuata mediante veicolo inseguitore
20 gennaio 2014Italiano27 min
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Numero d'incarto:
17.2013.167
Data decisione, Autorità:
20.01.2014, CARP
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione; superamento del limite di velocità consentito; contestazione della misurazione della velocità, effettuata mediante veicolo inseguitore
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 100 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 4 let. A ONCS
Incarto n.
17.2013.167
Locarno
20 gennaio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera;
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 25 luglio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 19 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 19
agosto 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con
decreto d'accusa n. 1393/2012 del 26 marzo 2012, il procuratore pubblico ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, violato gravemente le norme della
circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 km/h.
Egli ha pertanto proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.–
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'000.–), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 500.– (da sostituirsi
in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni), oltre al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–.
Contro il decreto d'accusa
appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto
d'accusa, l'11 aprile 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del
procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;
- statuendo
il 19 luglio 2013 sull'opposizione, il giudice della Pretura penale ha
integralmente confermato l'imputazione e condannato AP 1 alla pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna (corrispondenti a complessivi
fr. 3'000.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni
(dispositivo 2.1), ed a una multa di fr. 500.– (da sostituirsi in caso di
mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni; dispositivo 2.2), oltre
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–
(dispositivo 2.3);
- il 25
luglio 2013 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello
contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia,
con dichiarazione di appello 19 agosto 2013, pur senza indicare i dispositivi
impugnati, egli ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado,
postulando di essere dichiarato autore colpevole (solo) di infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 1 [cpv. 1 nella nuova formulazione in
vigore dal 1. gennaio 2013] LCStr), per aver violato le norme medesime
circolando il 29 ottobre 2011 a __________ con la vettura __________ alla
velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza). Conseguentemente
ha postulato l'adeguamento della pena e delle spese procedurali alla
derubricata imputazione; il tutto con protesta di spese e indennità;
- un'istanza
probatoria contestuale alla dichiarazione d'appello è stata respinta con
decreto del 30 settembre 2013;
- l'imputato
con scritto del 1° ottobre 2013 e l'accusa con scritto del 3 ottobre 2013 hanno
aderito alla proposta della presidente di questa Corte di trattare la causa in
procedura scritta;
- il 14 ottobre 2013 AP
1 ha introdotto – tempestivamente – un memoriale contenente le motivazioni
dell'appello e le seguenti richieste di giudizio:
1. L'appello è integralmente accolto.
a) AP
1 è autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione
stradale (art. 90 cif. 1 LCSTR) per avere in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, violato le norme della circolazione
stradale in particolare per avere circolato con la vettura __________ alla
velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza).
b) I
considerandi (recte: dispositivi) 2.1; 2.2 e 2.3 della sentenza vengono
adeguati ritenuta la minore violazione commessa.
Fatti
2. Protestate
spese e ripetibili;
- con
scritti 23 ottobre 2013 sia primo giudice che il procuratore pubblico hanno
dichiarato di rinunciare all'inoltro di osservazioni all'appello;
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d'appello penale
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2
CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e
in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della
cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
– che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare
il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza
(art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la
giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio
soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il Tribunale federale ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,
infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado
soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,
un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma
interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.
399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto
permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla
causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.
Considerandi
2.
).
L'imputato
2.
AP 1 è nato a __________ il 14 ottobre. Nel 1994 si è unito in
matrimonio a __________ nata __________ (1967) e dall'unione sono nati __________
(1997) e __________ (2000). I coniugi vivono separati dal 2005, entrambi a __________,
la moglie con i due figli, l'imputato con la madre ed una sorella (dati
MOVPOP).
Di professione
assicuratore, AP 1 ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di fr.
7'000.–.
Quanto ai precedenti
penali va segnalato un decreto d'accusa cresciuto in giudicato del 24 settembre
2007.
con cui egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere di fr. 180.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 1'000.– per titolo di guida in stato di
inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), infrazione alle norme della circolazione
(art. 91 cifra 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art.
92.
cpv. 1 LCStr), reati commessi il 28 maggio 2007.
Risultanze
dell'inchiesta e giudizio di primo grado
3.
La sera del 29 ottobre 2011, verso le 20:50, l'imputato circolava
alla guida della propria vettura __________, targata, sulla strada cantonale
del __________, proveniente da __________ e diretto ad __________, dove era
atteso per cena.
Giunto a __________, dopo i due tornanti ai piedi
del __________ è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli
ha contestato una grave infrazione delle norme della circolazione stradale, per
avere circolato sul tratto appena percorso ad una velocità punibile di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza), ove vige il limite di 80 km/h, velocità accertata mediante veicolo inseguitore dotato di apparecchio di rilevazione Multagraph
T2-92.
Interrogato poco dopo, AP 1 si è detto
consapevole del vigente limite di 80 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva: "Non
me ne sono reso conto. L'auto che conducevo è pesante e l'ho lasciata andare in
discesa. Il mio errore è stato quello di non rallentare" (verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di polizia 29 ottobre
2011, doc. 1 dell'inc. 2011.9561 del Ministero Pubblico).
Nel rapporto di polizia è specificato che
l'infrazione è stata rilevata di notte, con fondo stradale asciutto ed in
situazione di traffico scarso. All'imputato è stata come detto contestata una
velocità punibile di 110 km/h, basata sul dato di 123 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza del 10%, con risultato 110,7 km/h, arrotondato per difetto alla cifra più vicina (art. 8 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Il rapporto
di costatazione segnala inoltre: "Rilevamento effettuato su una tratta di 1212 metri" (rapporto di polizia citato, pag. 1).
4.
La
velocità punibile indicata nel rapporto in questione si fonda sui dati rilevati
dall'apparecchio Multagraph T21-92 durante l'inseguimento e registrati
sulla striscia di carta agli atti, stando alla quale per l'accertamento della "velocità media più elevata" è stata considerata la finestra aperta a 182 metri dall'inizio della misurazione e chiusa dopo un percorso di 1000 metri. Ciò significa che la finestra è stata chiusa a 1182 metri dall'inizio della misurazione, effettuata su una lunghezza complessiva di 1212 metri. La striscia indica, poi, una velocità in progressione da 0 a 843 metri (da 107 a 134 km/h), poi in graduale calo fino a 1136 metri (da 134 a 131 km/h) e un picco finale nell'ultimo rilevamento tra 1136 metri e 1212 metri (da 131 a 137 km/h). Dalla striscia risultano infine effettuate 19
misurazioni per una durata complessiva di 36 secondi.
5.
Davanti
al primo giudice AP 1 ha sostenuto che l'inseguimento è avvenuto su un tratto
di strada caratterizzato da diverse curve, talune addirittura pieganti di 180°
(tornanti del __________). Data simile conformazione della strada, a suo
giudizio un rilevamento della velocità "in linea", secondo
la modalità della finestra di misurazione, non poteva entrare in linea di
conto, dovendo gli agenti di polizia considerare, invece, il valore medio
calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione, come prescritto
dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA. Detto altrimenti, in concreto occorreva
calcolare la velocità partendo dalla somma delle velocità rilevate (2291)
dividendola poi per il numero dei rilevamenti (19), ciò che avrebbe dato come
risultato una velocità di 120,57 km/h, da arrotondare a 120 km/h, equivalente a una velocità punibile (dedotto il margine di tolleranza del 10%) di 108 km/h. Ciò che avrebbe connotato comunque un'infrazione alle norme della circolazione stradale, ma
di grado medio-grave secondo l'art. 90 cifra 1 (cpv. 1 nella nuova formulazione
in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, anziché grave giusta l'art. 90 cifra 2
(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, come in
concreto addebitatagli.
Richiamandosi al principio
in dubio pro reo, l'imputato ha inoltre ipotizzato, quale corretto
metodo di rilevamento, quello di considerare una misurazione di 1000 metri partendo però dal punto 0, ove peraltro era stata rilevata una velocità già di per sé
eccessiva (107 km/h). Chiudendo la misurazione a 1000 metri (1063 metri rilevati sulla striscia) avremmo un totale di 2023, da dividere per 17
misurazioni, con un risultato di 107 km/h dedotto il margine di tolleranza del 10%. Anche in questa ipotesi l'infrazione esorbiterebbe dal caso grave.
6.
Data
per assodata la correttezza delle misurazioni effettuate dalla polizia, il
giudice della Pretura penale ha confermato sia l'imputazione che la pena
proposte con il decreto d'accusa, argomentando, testualmente:
“
9.
(…) Per quanto riguarda i mezzi tecnici
impiegati va detto che si tratta di una misurazione della velocità effettuata
con apparecchiature Multagraph (senza documentazione fotometrica e unicamente
con dati registrati su una striscia di carta), omologate e debitamente
controllate. Per quanto attiene invece alla valutazione dei dati di misurazione
messi in atto in quel caso dagli agenti, si giunge alla medesima conclusione.
Contrariamente a quanto pretende la difesa, la misurazione della velocità “in
linea” è effettuabile anche su percorsi caratterizzati da curve. Tale assunto
si rileva dalla lettura dell’allegato 1 OOCCS-USTRA, nelle tre lingue
(interpretazione letterale) e delle istruzioni USTRA concernenti i controlli di
Polizia della velocità, del 22 maggio 2008 al punto 10.4 (controlli mediante
veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica).
In
effetti, se il testo in italiano potrebbe in un certo tal senso apparire
impreciso (in linea è sinonimo di rettilineo) non [è] il caso per quanto
attiene alle altre due lingue nazionali. L’interpretazione letteraria del testo
citato, in tedesco e in francese (diversamente che in italiano) non lascia
spazio a dubbi. Infatti, in
francese viene indicato che per l’accertamento può essere utilizzata la “valeur
moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure
coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble
du tronçon”. In tedesco si
fa riferimento ad un “mittlerwert über gesamte Messstrecke oder mitlaufendes
Messfenster zur Ermittlung der schnellsten Fahrstrecke innerhalb der gesamten
Messstrecke”.
La disposizione non fa dunque riferimento
alla conformazione della strada, diritta o a curve, bensì, unicamente a
finestre di misurazione.
“In
linea” non significa dunque che il tratto di strada deve essere diritto, bensì
che la finestra di misurazione adottata contenga rilevazioni “consecutive” (e
non intercalate) per 500m, 1000m o 2000m.
Esattamente
come avvenuto nella fattispecie.
10.
Pure
la seconda censura della difesa è negata (recte:
votata) all’insuccesso. Come
sopra spiegato per determinare la velocità punibile occorre considerare il
tratto più rapido su tutta la lunghezza misurata e non quello più lento. Il concetto
di considerare l’accertamento più favorevole per l’imputato non è infatti
applicabile in un contesto come quello appena indicato siccome non si tratta di
scegliere fra due valutazioni non precise (come ad esempio avviene per la
misurazione del tasso massimo o minimo di alcolemia) bensì di rilevare un fatto
oggettivo sicuro: l’eccesso di velocità nel suo punto culminante"
(sentenza impugnata, pag. 4-5).
Appello
7.
Con l'impugnativa in esame l'appellante chiede la modifica della
sentenza di primo grado, nel senso di derubricare l'imputazione a suo carico,
da grave a medio-grave infrazione alle norme della circolazione
stradale, per aver violato le norme medesime circolando il 29 ottobre 2011 a __________ con la vettura __________ alla velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) e non, come ritenuto dall'accusa e dal primo giudice, alla velocità di 110 km/h. Ciò comporta come conseguenza che il superamento della velocità autorizzata di 80 km/h non ha raggiunto la soglia di 30 km/h che caratterizza un caso oggettivamente grave di
infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 [cpv. 2
nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]) LCStr).
8.
Le
argomentazioni d'appello ricalcano quelle proposte – e disattese dal giudice –
in prima sede.
L'appellante ritiene, in particolare, che per
interpretazione letterale una norma che si richiama ad una "finestra di misurazione in
linea" non può che riferirsi ad una situazione
in cui non vi sono curve particolari con un raggio stretto, come quelle del __________,
che di fatto impediscono all'autovettura civetta di avere per definizione una
distanza costante dalla vettura inseguita. Ne segue che nel caso di un tratto
che per sua morfologia impedisce il mantenimento di una distanza costante tra
veicolo inseguitore e veicolo inseguito, l'accertamento della velocità non può
avvenire per finestra di misurazione, dovendo per contro basarsi sul valore
medio calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione (come prescritto
dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA).
Ritiene poi, sulla scorta di uno
"specchietto riassuntivo" riportato nella motivazione scritta dell'appello,
a pag. 5, che la polizia non sarebbe riuscita a porre in essere tutti i
rilevamenti ogni 60 metri (distanza percorsa tra il primo e il secondo
rilevamento), come avrebbe dovuto e potuto fare in un tratto "in
linea", sicché l'accertamento della velocità non sarebbe avvenuto
mantenendo una distanza costante tra i due veicoli.
Diritto
9.
L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.
gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore
commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa
negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
a. In
linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv.
1.
lett. b ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, fuori delle
località, eccettuato sulle semiautostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere
gli 80 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 3, la
limitazione generale della velocità a 80 km/h vale a partire dal segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" o "Fine della
velocità massima" e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a
partire dal segnale "Fine della semiautostrada" o dal segnale
"Fine dell'autostrada".
b. Nell’ambito
degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole
precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per
l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a
prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità
autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche
dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il
1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16
ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da
qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso
alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur
la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha
previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i
controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei
semafori nella circolazione stradale, che per perseguire un’infrazione è
determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente
secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza
adottato deve essere documentato in modo trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata
per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per
misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza
definiti nella tabella dell’Allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo
di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore” (senza
documentazione fotometrica), in caso di “distanza costante”, dispone che
dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra
di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la
lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità
superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10% o all’8% nel caso ci
si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 500 m, 1000 m o 2000 m.
c. Nel
caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore senza documentazione
fotometrica ma con dati registrati sulla striscia di carta – come in concreto –
le citate istruzioni DATEC del 22 maggio 2008 prevedono:
- che la distanza
rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante,
tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza
dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale
(10.4.1.1);
- che il tratto di
misurazione deve essere almeno di 500 m (10.4.1.2);
- che la velocità media
determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il
tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione
(10.4.1.3);
- che è ammessa
l'analisi di finestre di misurazione all'interno di un tratto di misurazione
più lungo. La lunghezza minima del tratto corrispondente alla finestra di
misurazione è di 500 m (10.4.1.4);
- che il sistema di
misurazione deve registrare almeno un valore di velocità ogni due secondi.
Sulla striscia di carta sono anche registrati: la data, l'ora di inizio della
misurazione, l'ora di conclusione della misurazione, il tratto totale di
misurazione, il tempo totale di misurazione, la velocità media per finestra di
misurazione e i parametri di calibrazione (10.4.1.5).
10.
Quanto
all'attendibilità della striscia di misurazione annessa al rapporto di polizia
del 29 ottobre 2011 non v'è ragione di dilungarsi, essendo sufficiente
osservare che le esigenze imperative della OOCCS-USTRA e delle istruzioni DATEC
del 22 maggio 2008 trovano puntuale riscontro nella striscia, che indica la
data del controllo della velocità (29.10.2010), l'ora d'inizio e fine della
misurazione (indice 0 = 20:50:32 – indice A = 20:51:08), il tratto totale di
misurazione (1212 metri), il tempo totale di misurazione (differenza tra indice
0.
e indice A = 36 sec.), la velocità media per la finestra di misurazione
aperta a 182 metri e chiusa dopo 1000 metri (123 km/h), nonché i parametri di taratura (auto test: km/h 100/metri 56). La striscia indica poi un numero di 19
misurazioni nello spazio di 36 secondi, ovvero una ogni 1,89 secondi, laddove
richiesto dalle istruzioni DATEC è almeno un valore di velocità ogni due
secondi. La lunghezza del tratto della finestra di misurazione è in concreto di
1000.
metri, allorché le citate istruzioni richiedono una finestra di misurazione
minima di 500 metri.
11.
L'impugnativa
non verte sull'attendibilità dello strumento di misurazione utilizzato dagli
agenti di polizia. Non è questione qui di valutare se l'apparecchio Multagraph
T21-92 utilizzato per il rilevamento della velocità soddisfi, o meno, i
requisiti essenziali dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15
febbraio 2006 (OStrM), o quelli posti dalla sopra ricordata ordinanza
dell’USTRA del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA) concernente l’ordinanza sul
controllo della circolazione stradale, o ancora quelli previsti dall’ordinanza
sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS
941.
). L'insorgente si duole bensì della decisione degli inquirenti –
protetta dal primo giudice – di accertare la velocità punibile facendo ricorso
ad una finestra di misurazione, anziché di ritenere il valore medio di tutti i
valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione. Per l'appellante,
l'opzione della finestra di misurazione comporta un importante aggravamento della
sua posizione processuale, conducendo ad addebitargli la commissione di una
grave infrazione alle norme della circolazione stradale, ovvero di un delitto
(10 cpv. 3 CP in relazione con l'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova
formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]). Avesse il primo giudice – di
contro e correttamente – optato per il valore medio di tutti i valori di
velocità lungo l'intero tratto di misurazione, l'appellante sarebbe incorso in
una semplice contravvenzione con sanzione limitata ad una multa e con ben
diversa incidenza sulla parallela procedura amministrativa in tema di revoca
della licenza di condurre.
12.
L'imputato
ha dichiarato davanti al primo giudice che la vettura della polizia si era
accodata alla sua già all'altezza di Taverne sull'A2, continuando a seguirla
anche dopo la sua decisione di lasciare l'autostrada "sperando che proseguissero
diritti", e poi lungo tutto il tratto di
strada cantonale del __________ sino a __________.
Ciò
posto, forza è osservare che dal momento in cui la strada cantonale del __________
affronta il versante sopracenerino ed inizia a scendere verso __________, vi è
almeno un tratto (quello che termina in corrispondenza con il primo tornante
piegante a sinistra), ove è senz'altro possibile misurare velocità di oltre 130 km/h su una lunghezza di almeno 1800 metri. Vi è poi una seconda tratta (quella tra il primo
tornante piegante a destra ed il successivo piegante a sinistra, la cosiddetta "curva
__________ "), che si sviluppa per circa 1400 metri. In questo caso, se si tiene conto dell'accelerazione all'uscita del primo tornante e
della frenata in vista del secondo, il rilevamento su un tratto di ca. 1200 metri con velocità medie di oltre 120 km/h, come in concreto, è arduo, ma non impossibile,
specie se la vettura controllata è dotata di buone prestazioni di accelerazione
e frenata, come quella condotta dall'imputato (così come quella inseguitrice
della polizia). Tali constatazioni sono alla portata di tutti (maps.google.com,
search.ch, ecc.) e non necessitano di accertamenti istruttori.
Sulla tratta percorsa da AP
1.
– contrariamente al suo dire – vi sono dunque almeno due tratti di strada
senza curve (o perlomeno con curve a largo raggio), ove è consentita la
rilevazione della velocità con finestre di misurazione di 500 e di 1000 metri, onde stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto misurato.
Ed è proprio questo tipo
di controllo che gli agenti di polizia hanno eseguito in concreto. E nessuna
critica può essere mossa al loro operato, ritenuto che la finestra di
misurazione – rilevata in automatico dall'apparecchio Mulagraph T21 all'interno
della tratta misurata – esprime con precisione il percorso più rapido all'interno
del tratto di misurazione.
Va infine respinta anche la censura dell'appellante, secondo cui durante
le fasi della misurazione il veicolo inseguitore non si sarebbe mantenuto a
distanza costante da quello dell'imputato. Non emergono, intanto, elementi tali
da far a ritenere che gli agenti di polizia abbiano disatteso questo principio.
Inoltre, nei suoi rilievi l'imputato cade in errore, confondendo quella che è la
distanza costante (che deve mantenere il veicolo inseguitore da quello controllato),
con la distanza percorsa tra un rilevamento e l'altro della velocità. Lungi
dall'attestare la variazione della distanza tra i due veicoli durante le fasi
dell'inseguimento, le distanze indicate dall'appellante nel suo
"specchietto riassuntivo" (varianti da un minimo di 60 metri a un massimo di 76 metri) corrispondono invece ai metri percorsi tra i singoli rilevamenti
della velocità, ovvero ogni 1,89 secondi (consid. 10). La variazione di questi
valori è data quindi in funzione della velocità e non della distanza tra i
veicoli.
13.
Regolarmente
effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la
conferma delle conclusioni del primo giudice. Avendo condotto il proprio
veicolo ad una velocità oltrepassante di 30 km/h il limite di 80 km/h vigente nel tratto controllato, violando quanto meno per grave
negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1
si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai
sensi dell'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.
gennaio 2013]) LCStr). L'appello va di conseguenza respinto.
Sulla pena
14.
L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena
applicata dal primo giudice, salvo chiedere, contestualmente alla
derubricazione – da infrazione grave a semplice – la trasformazione della
sanzione, adeguandola alla "minore
violazione commessa".
Essendogli, come assodato,
imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata
velocità (superamento del limite per 30 km/h), e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva
(sopra, consid. 2), nessun rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria
ingiunta dal primo giudice che va perciò confermata, siccome ossequiosa degli
elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e commisurata
alla situazione economica del reo assodata dal Ministero pubblico.
La pena – cumulata – della
multa, fissata da primo giudice in fr. 500.–, è inoltre ossequiosa della
giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della
sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in
concreto a fr. 600.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).
Oneri processuali
15.
Visto l'esito dell'appello, gli oneri
processuali di primo grado, per complessivi fr. 700.–, seguendo la soccombenza,
sono posti a carico dell’appellante.
Ugual
sorte seguono la tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 100.–
relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,
34, 42, 44,
47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32
cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.
gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr,
3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. b, ONC,
22 cpv. 1
OSStr, gli art. 4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione, per avere, in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, circolato con la vettura __________
alla velocità di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante apparecchio Multagraph T21, malgrado il vigente limite
di 80 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.
100.– (cento) ciascuna, per un totale di fr. 3'000.– (tremila);
1.2.2. alla multa di fr. 500.– (millesettecento); in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art.
106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.– (settecento)
per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 800.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione
a:
-
-
-
5. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente la
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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