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Decisione

17.2013.167

Grave infrazione alle norme della circolazione; superamento del limite di velocità consentito; contestazione della misurazione della velocità, effettuata mediante veicolo inseguitore

20 gennaio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

2. Protestate

spese e ripetibili;

- con

scritti 23 ottobre 2013 sia primo giudice che il procuratore pubblico hanno

dichiarato di rinunciare all'inoltro di osservazioni all'appello;

ritenuto

Potere

cognitivo della Corte d'appello penale

1. Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2

CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir

d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti

impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e

in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

– che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare

il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza

(art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la

giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio

soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il Tribunale federale ha

recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati

esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della

giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,

infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado

soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,

un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma

interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.

399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto

permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla

causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.

Considerandi

2.

).

L'imputato

2.

AP 1 è nato a __________ il 14 ottobre. Nel 1994 si è unito in

matrimonio a __________ nata __________ (1967) e dall'unione sono nati __________

(1997) e __________ (2000). I coniugi vivono separati dal 2005, entrambi a __________,

la moglie con i due figli, l'imputato con la madre ed una sorella (dati

MOVPOP).

Di professione

assicuratore, AP 1 ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di fr.

7'000.–.

Quanto ai precedenti

penali va segnalato un decreto d'accusa cresciuto in giudicato del 24 settembre

2007.

con cui egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote

giornaliere di fr. 180.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 1'000.– per titolo di guida in stato di

inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), infrazione alle norme della circolazione

(art. 91 cifra 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art.

92.

cpv. 1 LCStr), reati commessi il 28 maggio 2007.

Risultanze

dell'inchiesta e giudizio di primo grado

3.

La sera del 29 ottobre 2011, verso le 20:50, l'imputato circolava

alla guida della propria vettura __________, targata, sulla strada cantonale

del __________, proveniente da __________ e diretto ad __________, dove era

atteso per cena.

Giunto a __________, dopo i due tornanti ai piedi

del __________ è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli

ha contestato una grave infrazione delle norme della circolazione stradale, per

avere circolato sul tratto appena percorso ad una velocità punibile di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza), ove vige il limite di 80 km/h, velocità accertata mediante veicolo inseguitore dotato di apparecchio di rilevazione Multagraph

T2-92.

Interrogato poco dopo, AP 1 si è detto

consapevole del vigente limite di 80 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva: "Non

me ne sono reso conto. L'auto che conducevo è pesante e l'ho lasciata andare in

discesa. Il mio errore è stato quello di non rallentare" (verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di polizia 29 ottobre

2011, doc. 1 dell'inc. 2011.9561 del Ministero Pubblico).

Nel rapporto di polizia è specificato che

l'infrazione è stata rilevata di notte, con fondo stradale asciutto ed in

situazione di traffico scarso. All'imputato è stata come detto contestata una

velocità punibile di 110 km/h, basata sul dato di 123 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza del 10%, con risultato 110,7 km/h, arrotondato per difetto alla cifra più vicina (art. 8 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Il rapporto

di costatazione segnala inoltre: "Rilevamento effettuato su una tratta di 1212 metri" (rapporto di polizia citato, pag. 1).

4.

La

velocità punibile indicata nel rapporto in questione si fonda sui dati rilevati

dall'apparecchio Multagraph T21-92 durante l'inseguimento e registrati

sulla striscia di carta agli atti, stando alla quale per l'accertamento della "velocità media più elevata" è stata considerata la finestra aperta a 182 metri dall'inizio della misurazione e chiusa dopo un percorso di 1000 metri. Ciò significa che la finestra è stata chiusa a 1182 metri dall'inizio della misurazione, effettuata su una lunghezza complessiva di 1212 metri. La striscia indica, poi, una velocità in progressione da 0 a 843 metri (da 107 a 134 km/h), poi in graduale calo fino a 1136 metri (da 134 a 131 km/h) e un picco finale nell'ultimo rilevamento tra 1136 metri e 1212 metri (da 131 a 137 km/h). Dalla striscia risultano infine effettuate 19

misurazioni per una durata complessiva di 36 secondi.

5.

Davanti

al primo giudice AP 1 ha sostenuto che l'inseguimento è avvenuto su un tratto

di strada caratterizzato da diverse curve, talune addirittura pieganti di 180°

(tornanti del __________). Data simile conformazione della strada, a suo

giudizio un rilevamento della velocità "in linea", secondo

la modalità della finestra di misurazione, non poteva entrare in linea di

conto, dovendo gli agenti di polizia considerare, invece, il valore medio

calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione, come prescritto

dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA. Detto altrimenti, in concreto occorreva

calcolare la velocità partendo dalla somma delle velocità rilevate (2291)

dividendola poi per il numero dei rilevamenti (19), ciò che avrebbe dato come

risultato una velocità di 120,57 km/h, da arrotondare a 120 km/h, equivalente a una velocità punibile (dedotto il margine di tolleranza del 10%) di 108 km/h. Ciò che avrebbe connotato comunque un'infrazione alle norme della circolazione stradale, ma

di grado medio-grave secondo l'art. 90 cifra 1 (cpv. 1 nella nuova formulazione

in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, anziché grave giusta l'art. 90 cifra 2

(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, come in

concreto addebitatagli.

Richiamandosi al principio

in dubio pro reo, l'imputato ha inoltre ipotizzato, quale corretto

metodo di rilevamento, quello di considerare una misurazione di 1000 metri partendo però dal punto 0, ove peraltro era stata rilevata una velocità già di per sé

eccessiva (107 km/h). Chiudendo la misurazione a 1000 metri (1063 metri rilevati sulla striscia) avremmo un totale di 2023, da dividere per 17

misurazioni, con un risultato di 107 km/h dedotto il margine di tolleranza del 10%. Anche in questa ipotesi l'infrazione esorbiterebbe dal caso grave.

6.

Data

per assodata la correttezza delle misurazioni effettuate dalla polizia, il

giudice della Pretura penale ha confermato sia l'imputazione che la pena

proposte con il decreto d'accusa, argomentando, testualmente:

9.

(…) Per quanto riguarda i mezzi tecnici

impiegati va detto che si tratta di una misurazione della velocità effettuata

con apparecchiature Multagraph (senza documentazione fotometrica e unicamente

con dati registrati su una striscia di carta), omologate e debitamente

controllate. Per quanto attiene invece alla valutazione dei dati di misurazione

messi in atto in quel caso dagli agenti, si giunge alla medesima conclusione.

Contrariamente a quanto pretende la difesa, la misurazione della velocità “in

linea” è effettuabile anche su percorsi caratterizzati da curve. Tale assunto

si rileva dalla lettura dell’allegato 1 OOCCS-USTRA, nelle tre lingue

(interpretazione letterale) e delle istruzioni USTRA concernenti i controlli di

Polizia della velocità, del 22 maggio 2008 al punto 10.4 (controlli mediante

veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica).

In

effetti, se il testo in italiano potrebbe in un certo tal senso apparire

impreciso (in linea è sinonimo di rettilineo) non [è] il caso per quanto

attiene alle altre due lingue nazionali. L’interpretazione letteraria del testo

citato, in tedesco e in francese (diversamente che in italiano) non lascia

spazio a dubbi. Infatti, in

francese viene indicato che per l’accertamento può essere utilizzata la “valeur

moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure

coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble

du tronçon”. In tedesco si

fa riferimento ad un “mittlerwert über gesamte Messstrecke oder mitlaufendes

Messfenster zur Ermittlung der schnellsten Fahrstrecke innerhalb der gesamten

Messstrecke”.

La disposizione non fa dunque riferimento

alla conformazione della strada, diritta o a curve, bensì, unicamente a

finestre di misurazione.

“In

linea” non significa dunque che il tratto di strada deve essere diritto, bensì

che la finestra di misurazione adottata contenga rilevazioni “consecutive” (e

non intercalate) per 500m, 1000m o 2000m.

Esattamente

come avvenuto nella fattispecie.

10.

Pure

la seconda censura della difesa è negata (recte:

votata) all’insuccesso. Come

sopra spiegato per determinare la velocità punibile occorre considerare il

tratto più rapido su tutta la lunghezza misurata e non quello più lento. Il concetto

di considerare l’accertamento più favorevole per l’imputato non è infatti

applicabile in un contesto come quello appena indicato siccome non si tratta di

scegliere fra due valutazioni non precise (come ad esempio avviene per la

misurazione del tasso massimo o minimo di alcolemia) bensì di rilevare un fatto

oggettivo sicuro: l’eccesso di velocità nel suo punto culminante"

(sentenza impugnata, pag. 4-5).

Appello

7.

Con l'impugnativa in esame l'appellante chiede la modifica della

sentenza di primo grado, nel senso di derubricare l'imputazione a suo carico,

da grave a medio-grave infrazione alle norme della circolazione

stradale, per aver violato le norme medesime circolando il 29 ottobre 2011 a __________ con la vettura __________ alla velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) e non, come ritenuto dall'accusa e dal primo giudice, alla velocità di 110 km/h. Ciò comporta come conseguenza che il superamento della velocità autorizzata di 80 km/h non ha raggiunto la soglia di 30 km/h che caratterizza un caso oggettivamente grave di

infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 [cpv. 2

nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]) LCStr).

8.

Le

argomentazioni d'appello ricalcano quelle proposte – e disattese dal giudice –

in prima sede.

L'appellante ritiene, in particolare, che per

interpretazione letterale una norma che si richiama ad una "finestra di misurazione in

linea" non può che riferirsi ad una situazione

in cui non vi sono curve particolari con un raggio stretto, come quelle del __________,

che di fatto impediscono all'autovettura civetta di avere per definizione una

distanza costante dalla vettura inseguita. Ne segue che nel caso di un tratto

che per sua morfologia impedisce il mantenimento di una distanza costante tra

veicolo inseguitore e veicolo inseguito, l'accertamento della velocità non può

avvenire per finestra di misurazione, dovendo per contro basarsi sul valore

medio calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione (come prescritto

dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA).

Ritiene poi, sulla scorta di uno

"specchietto riassuntivo" riportato nella motivazione scritta dell'appello,

a pag. 5, che la polizia non sarebbe riuscita a porre in essere tutti i

rilevamenti ogni 60 metri (distanza percorsa tra il primo e il secondo

rilevamento), come avrebbe dovuto e potuto fare in un tratto "in

linea", sicché l'accertamento della velocità non sarebbe avvenuto

mantenendo una distanza costante tra i due veicoli.

Diritto

9.

L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.

gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena

pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona

un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore

commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della

circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa

negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

a. In

linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv.

1.

lett. b ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, fuori delle

località, eccettuato sulle semiautostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere

gli 80 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 3, la

limitazione generale della velocità a 80 km/h vale a partire dal segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" o "Fine della

velocità massima" e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a

partire dal segnale "Fine della semiautostrada" o dal segnale

"Fine dell'autostrada".

b. Nell’ambito

degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole

precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per

l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a

prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità

autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche

dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il

1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16

ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da

qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso

alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur

la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).

Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha

previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i

controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei

semafori nella circolazione stradale, che per perseguire un’infrazione è

determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente

secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza

adottato deve essere documentato in modo trasparente.

L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata

per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per

misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza

definiti nella tabella dell’Allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo

di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore” (senza

documentazione fotometrica), in caso di “distanza costante”, dispone che

dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra

di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la

lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità

superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10% o all’8% nel caso ci

si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 500 m, 1000 m o 2000 m.

c. Nel

caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore senza documentazione

fotometrica ma con dati registrati sulla striscia di carta – come in concreto –

le citate istruzioni DATEC del 22 maggio 2008 prevedono:

- che la distanza

rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante,

tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza

dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale

(10.4.1.1);

- che il tratto di

misurazione deve essere almeno di 500 m (10.4.1.2);

- che la velocità media

determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il

tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione

(10.4.1.3);

- che è ammessa

l'analisi di finestre di misurazione all'interno di un tratto di misurazione

più lungo. La lunghezza minima del tratto corrispondente alla finestra di

misurazione è di 500 m (10.4.1.4);

- che il sistema di

misurazione deve registrare almeno un valore di velocità ogni due secondi.

Sulla striscia di carta sono anche registrati: la data, l'ora di inizio della

misurazione, l'ora di conclusione della misurazione, il tratto totale di

misurazione, il tempo totale di misurazione, la velocità media per finestra di

misurazione e i parametri di calibrazione (10.4.1.5).

10.

Quanto

all'attendibilità della striscia di misurazione annessa al rapporto di polizia

del 29 ottobre 2011 non v'è ragione di dilungarsi, essendo sufficiente

osservare che le esigenze imperative della OOCCS-USTRA e delle istruzioni DATEC

del 22 maggio 2008 trovano puntuale riscontro nella striscia, che indica la

data del controllo della velocità (29.10.2010), l'ora d'inizio e fine della

misurazione (indice 0 = 20:50:32 – indice A = 20:51:08), il tratto totale di

misurazione (1212 metri), il tempo totale di misurazione (differenza tra indice

0.

e indice A = 36 sec.), la velocità media per la finestra di misurazione

aperta a 182 metri e chiusa dopo 1000 metri (123 km/h), nonché i parametri di taratura (auto test: km/h 100/metri 56). La striscia indica poi un numero di 19

misurazioni nello spazio di 36 secondi, ovvero una ogni 1,89 secondi, laddove

richiesto dalle istruzioni DATEC è almeno un valore di velocità ogni due

secondi. La lunghezza del tratto della finestra di misurazione è in concreto di

1000.

metri, allorché le citate istruzioni richiedono una finestra di misurazione

minima di 500 metri.

11.

L'impugnativa

non verte sull'attendibilità dello strumento di misurazione utilizzato dagli

agenti di polizia. Non è questione qui di valutare se l'apparecchio Multagraph

T21-92 utilizzato per il rilevamento della velocità soddisfi, o meno, i

requisiti essenziali dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15

febbraio 2006 (OStrM), o quelli posti dalla sopra ricordata ordinanza

dell’USTRA del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA) concernente l’ordinanza sul

controllo della circolazione stradale, o ancora quelli previsti dall’ordinanza

sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS

941.

). L'insorgente si duole bensì della decisione degli inquirenti –

protetta dal primo giudice – di accertare la velocità punibile facendo ricorso

ad una finestra di misurazione, anziché di ritenere il valore medio di tutti i

valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione. Per l'appellante,

l'opzione della finestra di misurazione comporta un importante aggravamento della

sua posizione processuale, conducendo ad addebitargli la commissione di una

grave infrazione alle norme della circolazione stradale, ovvero di un delitto

(10 cpv. 3 CP in relazione con l'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova

formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]). Avesse il primo giudice – di

contro e correttamente – optato per il valore medio di tutti i valori di

velocità lungo l'intero tratto di misurazione, l'appellante sarebbe incorso in

una semplice contravvenzione con sanzione limitata ad una multa e con ben

diversa incidenza sulla parallela procedura amministrativa in tema di revoca

della licenza di condurre.

12.

L'imputato

ha dichiarato davanti al primo giudice che la vettura della polizia si era

accodata alla sua già all'altezza di Taverne sull'A2, continuando a seguirla

anche dopo la sua decisione di lasciare l'autostrada "sperando che proseguissero

diritti", e poi lungo tutto il tratto di

strada cantonale del __________ sino a __________.

Ciò

posto, forza è osservare che dal momento in cui la strada cantonale del __________

affronta il versante sopracenerino ed inizia a scendere verso __________, vi è

almeno un tratto (quello che termina in corrispondenza con il primo tornante

piegante a sinistra), ove è senz'altro possibile misurare velocità di oltre 130 km/h su una lunghezza di almeno 1800 metri. Vi è poi una seconda tratta (quella tra il primo

tornante piegante a destra ed il successivo piegante a sinistra, la cosiddetta "curva

__________ "), che si sviluppa per circa 1400 metri. In questo caso, se si tiene conto dell'accelerazione all'uscita del primo tornante e

della frenata in vista del secondo, il rilevamento su un tratto di ca. 1200 metri con velocità medie di oltre 120 km/h, come in concreto, è arduo, ma non impossibile,

specie se la vettura controllata è dotata di buone prestazioni di accelerazione

e frenata, come quella condotta dall'imputato (così come quella inseguitrice

della polizia). Tali constatazioni sono alla portata di tutti (maps.google.com,

search.ch, ecc.) e non necessitano di accertamenti istruttori.

Sulla tratta percorsa da AP

1.

– contrariamente al suo dire – vi sono dunque almeno due tratti di strada

senza curve (o perlomeno con curve a largo raggio), ove è consentita la

rilevazione della velocità con finestre di misurazione di 500 e di 1000 metri, onde stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto misurato.

Ed è proprio questo tipo

di controllo che gli agenti di polizia hanno eseguito in concreto. E nessuna

critica può essere mossa al loro operato, ritenuto che la finestra di

misurazione – rilevata in automatico dall'apparecchio Mulagraph T21 all'interno

della tratta misurata – esprime con precisione il percorso più rapido all'interno

del tratto di misurazione.

Va infine respinta anche la censura dell'appellante, secondo cui durante

le fasi della misurazione il veicolo inseguitore non si sarebbe mantenuto a

distanza costante da quello dell'imputato. Non emergono, intanto, elementi tali

da far a ritenere che gli agenti di polizia abbiano disatteso questo principio.

Inoltre, nei suoi rilievi l'imputato cade in errore, confondendo quella che è la

distanza costante (che deve mantenere il veicolo inseguitore da quello controllato),

con la distanza percorsa tra un rilevamento e l'altro della velocità. Lungi

dall'attestare la variazione della distanza tra i due veicoli durante le fasi

dell'inseguimento, le distanze indicate dall'appellante nel suo

"specchietto riassuntivo" (varianti da un minimo di 60 metri a un massimo di 76 metri) corrispondono invece ai metri percorsi tra i singoli rilevamenti

della velocità, ovvero ogni 1,89 secondi (consid. 10). La variazione di questi

valori è data quindi in funzione della velocità e non della distanza tra i

veicoli.

13.

Regolarmente

effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la

conferma delle conclusioni del primo giudice. Avendo condotto il proprio

veicolo ad una velocità oltrepassante di 30 km/h il limite di 80 km/h vigente nel tratto controllato, violando quanto meno per grave

negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1

si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai

sensi dell'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.

gennaio 2013]) LCStr). L'appello va di conseguenza respinto.

Sulla pena

14.

L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena

applicata dal primo giudice, salvo chiedere, contestualmente alla

derubricazione – da infrazione grave a semplice – la trasformazione della

sanzione, adeguandola alla "minore

violazione commessa".

Essendogli, come assodato,

imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata

velocità (superamento del limite per 30 km/h), e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva

(sopra, consid. 2), nessun rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria

ingiunta dal primo giudice che va perciò confermata, siccome ossequiosa degli

elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e commisurata

alla situazione economica del reo assodata dal Ministero pubblico.

La pena – cumulata – della

multa, fissata da primo giudice in fr. 500.–, è inoltre ossequiosa della

giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della

sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in

concreto a fr. 600.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

Oneri processuali

15.

Visto l'esito dell'appello, gli oneri

processuali di primo grado, per complessivi fr. 700.–, seguendo la soccombenza,

sono posti a carico dell’appellante.

Ugual

sorte seguono la tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 100.–

relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,

34, 42, 44,

47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32

cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.

gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr,

3 cpv. 1, 4a

cpv. 1 lett. b, ONC,

22 cpv. 1

OSStr, gli art. 4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle

norme della circolazione, per avere, in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, circolato con la vettura __________

alla velocità di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

polizia mediante apparecchio Multagraph T21, malgrado il vigente limite

di 80 km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.

100.– (cento) ciascuna, per un totale di fr. 3'000.– (tremila);

1.2.2. alla multa di fr. 500.– (millesettecento); in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art.

106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.– (settecento)

per il procedimento di primo grado.

2. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 800.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente la

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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