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Decisione

17.2013.170

Irricevibilità dell'appello per cui la parte non ha presentato annuncio e non ha chiesto la restituzione in intero del termine per farlo. Contenuto della querela. Condanna per minaccia e, per aver tac

30 settembre 2014Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi modi sfrontati e il suo fare aggressivo hanno colpito la

Corte e non depongono certo a suo favore, specie se posti a confronto con il

comportamento estremamente corretto e civile dimostrato dall'accusatore

privato, anche davanti alle continue provocazioni dell'imputato.

Sulla personalità dell'accusatore privato, è nondimeno agli atti

un decreto d'accusa del 2 aprile 1981 che contemplava la sua condanna per di vie

di fatto ad una multa di fr. 210.- più spese giudiziarie, "per aver

colpito IM 1 con un calcio negli stinchi, prendendolo inoltre per il bavero e

agitandolo", contestualmente all'abbandono dell'accusa nei confronti

di suo padre __________ che IM 1 aveva querelato per ingiuria (doc. 3 allegato

al doc. CARP V).

Al dibattimento di appello, dopo aver ripetutamente affermato di

non avere mai avuto problemi personali con IM 1, esprimendosi sui suoi rapporti

con lui, AP 1 ha rievocato l'episodio del 1981. E lo ha fatto spontaneamente,

senza che la presidente della Corte o la controparte abbiano avuto necessità di

ricordarglielo, sottolineandone il carattere eccezionale, in un contesto di

buoni rapporti. Egli ha raccontato che, in occasione di una seduta del Municipio

di __________, IM 1 aveva tacciato di bugiardo suo padre __________ che,

all’epoca, occupava la carica di segretario comunale e che ciò aveva provocato

la sua reazione che aveva poi condotto alla sua condanna su querela di IM 1.

Risultanze

dell'inchiesta, giudizio di primo grado e dibattimento d'appello

4. Il 14 ottobre 2010

il AP 2 ha denunciato IM 1 per disobbedienza a decisioni dell'autorità,

imputandogli di aver proseguito con la bonifica non autorizzata di due

particelle della sezione di __________, nonostante la decisione di sospensione

immediata dei lavori intimatagli, il 5 ottobre 2010, con la comminatoria

dell'art. 292 CP.

Contemporaneamente, addirittura utilizzando lo stesso modulo

contenente la denuncia del AP 2, AP 1 ha querelato, a titolo personale, IM

1 per titolo di ingiuria, avendolo, questi, apostrofato con epiteti quali "cretino",

"lazzarone" e "ladro", come pure per titolo

minaccia per aver affermato che "lui (IM 1, ndr) sarebbe andato

in prigione ma il Sindaco non avrebbe più avuto la possibilità di firmare altre

lettere a lui indirizzate" (punto 1 e 2 dell'annesso al formulario

denuncia/querela, AI 1).

5. La denuncia del AP 2

e la querela del suo sindaco AP 1 nei confronti di IM 1 scaturivano dai fatti

qui di seguito esposti in ordine cronologico:

- domenica

3 ottobre 2010 AP 1 veniva avvicinato da alcuni cittadini del suo Comune che

gli segnalavano l'avvio, da parte di IM 1, di importanti lavori di bonifica su

un fondo di proprietà della comunione ereditaria di cui fa parte.

Il

giorno stesso egli si portava sui luoghi e constatava, oltre alla presenza di

una grossa scavatrice, lo spostamento di massi di ragguardevoli dimensioni e la

parziale modifica della particella n. __________ RFD di AP 2, sezione di __________.

Detti lavori non erano stati autorizzati (verbale di polizia 29 ottobre 2010,

pag. 1-2);

- lunedì

4 ottobre 2010 l'Ufficio tecnico comunale di __________ eseguiva un controllo,

constatando "che ai mappali __________ e __________ RFD, sezione di __________,

sono stati iniziati dai Sig.ri IM 1, __________ e __________ dei lavori di

bonifica senza che sia stata presentata regolare domanda di costruzione e che

sia stata ottenuta la licenza edilizia" (doc. 1 annesso alla

denuncia/querela);

- martedì

5 ottobre 2010 il AP 2 decideva di ordinare l'immediato fermo dei lavori e di

assegnare ai signori IM 1, __________ e __________ un termine di 30 giorni per

presentare una domanda di costruzione a posteriori, relativa agli interventi

eseguiti e da eseguire (Ris. municipale 393/2010, doc. 1 annesso alla

denuncia/querela penale);

- mercoledì

6 ottobre 2010 il AP 2 notificava a IM 1, __________ e __________, a mezzo

raccomandata e in esemplare unico, l'ordine di fermo dei lavori appena citato,

munito della comminatoria dell'art. 292 CP, disposizione ripresa ed evidenziata

in italico nel suo testuale tenore (quello in vigore sino al 31 dicembre 2006,

ciò che non ne inficia comunque la validità, cfr. doc. Pretura penale 5);

- venerdì

8 ottobre 2010, alle 16.30, __________ ritirava la citata raccomandata allo

sportello postale (tracciamento annesso al doc. Pretura penale 5 e verb. dib. Pretura

penale, audizione di __________, pag. 1);

-

martedì 12 ottobre 2010, in tarda mattinata, AP 1 si trovava a transitare su

un tratto della strada cantonale in zona __________, ove la ditta __________

stava eseguendo dei lavori di scavo a lato della strada, su un terreno che IM 1

aveva in affitto dal Patriziato. Egli intendeva sincerarsi che le strutture

dell'acquedotto comunale non venissero toccate da suddetti lavori.

Sul

posto, oltre ad alcuni operai della ditta __________, erano presenti anche

l'imputato e sua moglie.

Ne

nasceva un'animata discussione, in cui IM 1 imputava a AP 1 di avergli ordinato

la sospensione dei lavori di bonifica, in quanto non autorizzati, allorché

nemmeno i lavori che stava svolgendo la __________ erano stati oggetto di

domanda di costruzione. Nel crescendo della discussione IM 1 avrebbe, secondo

l'accusa, ingiuriato e minacciato AP 1. Il fatto, recisamente contestato

dall'imputato e da sua moglie (sentita in qualità di testimone al dibattimento

di primo grado), trova invece conferma nella testimonianza del capocantiere TE

1, sentito dagli inquirenti, che ha dichiarato di aver assistito alla discussione

e di aver sentito chiaramente l'imputato tacciare di "ladro" AP

1 e gridargli che "… qualcuno ha finito di vivere" (verbale di

polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6);

- sempre

il 12 ottobre 2010, con risoluzione n. 405 il AP 2 decideva di denunciare IM 1

al Ministero pubblico per non aver dato seguito all'ordine di sospensione

immediata dei lavori, ritenuto che "si è potuto constatare che,

malgrado il fermo lavori, la bonifica abusiva è proseguita" (Ris.

municipale 405/2010, doc. 2a annesso alla denuncia/querela penale).

- giovedì

14 ottobre 2010 il responsabile edilizia privata del AP 12 __________ eseguiva

un controllo sui fondi oggetto del provvedimento di fermo dei lavori,

constatando che "i lavori sono proseguiti anche dopo l'intimazione del AP

Considerandi

2.

del fermo lavori, datato 05 ottobre 2010" (rapporto tecnico 24

ottobre 2010, doc. 2 allegato alla denuncia/querela penale);

- venerdì

29.

ottobre 2010 l'incaricato dell'inchiesta TE 2, capoposto di polizia, prima

di sentire il querelante e per farsi un'idea dei lavori eseguiti da IM 1, esperiva

un sopralluogo accompagnato dal municipale __________. Sul posto era presente IM

1.

che, infastidito dal loro arrivo e incollerito, si rivolgeva a __________

gridandogli "farò come quello di Berna", e ancora "…

andrò in prigione ma ricevuta la citazione non passerà un'ora che metterò a

segno il mio piano. Ne farò fuori trenta, come quello di Zugo".

Di

tale svolgimento dei fatti danno atto il rapporto d'esecuzione del 2 novembre

2010, allestito dal capoposto TE 2 (AI 2), nonché la testimonianza di __________

(verbale di polizia 2 ottobre 2010, pag. 2, AI 4).

6.

Al dibattimento di

primo grado IM 1 ha dichiarato di avere dato immediato riscontro all'ordine di

fermo dei lavori, non appena ritirata la raccomandata che conteneva

l'ingiunzione. Sulla stessa linea la moglie __________ che ha confermato di

aver ritirato la raccomandata il giorno di venerdì 8 ottobre 2010 in serata e di avere di conseguenza chiuso il cantiere il sabato mattina.

__________ ha, inoltre, precisato di aver sentito il marito

rivolgersi a AP 1 con l'espressione "lazzaron, l'è ora da finila, va a

lavorà e dà mia fastidi a chi che lavora", escludendo però che egli lo

abbia tacciato di "ladro".

Evidenziando

i toni accesi della discussione, __________ ha infine dichiarato di non aver

sentito il marito rivolgersi a AP 1 affermando "qualcuno ha finito di

vivere", espressione che, stando a lei, non rientra nei suoi modi di

dire (verb. dib. Pretura penale, audizione di __________, pag. 1-2).

Quanto

all'ingiuria e alla minaccia imputategli, IM 1 ha contestato i fatti, così come

l'attendibilità del testimone TE 1, dichiarando di non aver parlato con lui e

di non sapere nemmeno se questi conoscesse l'italiano (verb. dib. Pretura

penale, pag. 2).

7.

La giudice della

Pretura penale ha prosciolto l'imputato da tutti i capi d'accusa. Anzitutto -

ha motivato - se è vero che gli atti fanno stato di una situazione dei fondi

oggetto dei lavori di bonifica, al 12 ottobre 2010, indubbiamente mutata rispetto

a quella del 3 ottobre 2010, essi non consentono di determinare con sufficiente

certezza se i lavori siano effettivamente proseguiti dopo il ritiro alla posta della

lettera raccomandata contenente l'ingiunzione, avvenuto l'8 ottobre 2010 alle

16.30

Riguardo alle imputazioni di ingiuria e minaccia, la prima giudice

non ha ritenuto attendibile, o comunque sufficiente per giustificare la

condanna, la testimonianza di TE 1: "troppo generica, imprecisa e

lacunosa" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8), preferendovi

quella - contrapposta - della moglie dell'imputato, giudicata più precisa e

lineare (ibidem). Quanto alla minaccia, l'imputazione troverebbe smentita nelle

stesse affermazioni del querelante, il quale non ha mai sostenuto che

l'imputato lo abbia minacciato affermando "qualcuno ha finito di

vivere" (ibidem). Da qui il proscioglimento fondato sul principio "in

dubio pro reo" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).

Al dibattimento d'appello l'imputato ha postulato la conferma

della sentenza impugnata mentre che, per parte sua, l'appellante accusatore

privato ha ribadito le proprie richieste figuranti nella dichiarazione

d'appello (sopra, lett. D e F).

Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP)

8.

L'appello è stato

annunciato dall'avv. RAAP 1 in rappresentanza di AP 1, mentre che nella

successiva dichiarazione d'appello il legale ha dichiarato di rappresentare sia

AP 1 che il AP 2.

Al

dibattimento, l'avv. RAAP 1 ha spiegato di aver "inoltrato l'annuncio a

nome del solo AP 1 visto che il dispositivo della sentenza che gli era stato

intimato indicava solo AP 1 come parte" (verb. dib. d’appello, pag.

2). Egli ha prodotto, poi, la risoluzione n. 331 del 27 agosto 2013 in cui il AP

2.

conferma il mandato conferitogli "di formulare dichiarazione di

appello alla Corte di appello e di revisione penale e in seguito di occuparsi

della procedura d'appello, con particolare riferimento al reato di

disobbedienza a decisioni dell'autorità, in relazione al quale il AP 2 conferma

di agire quale accusatore privato" (doc. dib. d’appello 2).

a) Per l'art. 311 cpv. 1

CPP l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni

dalla comunicazione della sentenza.

Ricevuta la sentenza motivata, la parte che ha annunciato

l’appello dispone di un termine di 20 giorni per inoltrare una dichiarazione

scritta d’appello al tribunale d’appello (art. 311 cpv. 3 CPP).

L’annuncio d’appello o la dichiarazione d’appello tardivi rendono

l’impugnativa irricevibile, sicché il tribunale d’appello non entra nel merito

del gravame (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP), riservato il caso in cui

l’appellante sia stato posto al beneficio di una restituzione dei termini

secondo l’art. 94 CPP (STF 6B_968/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 2.2.1;

Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 399, n. 3 e ad

art 403, n. 5; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 403, n. 2;

Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, pag. 452, n. 2869).

In concreto, come visto, l'annuncio d'appello del 14 febbraio 2013

è stato inoltrato dall'avv. RAAP 1 in nome e per conto del solo accusatore

privato AP 1, sulla scorta della sua procura scritta.

Soltanto nella successiva dichiarazione d'appello del 2 settembre

2013.

è menzionata la partecipazione del AP 2, anch'esso rappresentato dall'avv.

RAAP 1, in forza della risoluzione municipale n. 331 del 27 agosto 2013,

prodotta per la prima volta ad dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 2).

Nelle descritte circostanze, in assenza di un valido annuncio

d’appello, rispettivamente di una decisione di restituzione in intero del

termine per appellare, l’irricevibilità dell’impugnativa del AP 2 si rivela

d’acchito manifesta, implicando il passaggio in giudicato della decisione di

proscioglimento in ordine all’infrazione di disobbedienza a decisioni

dell’autorità.

Di ciò si darà atto nel dispositivo, avendo le parti rinunciato ad

una decisione pregiudiziale (verb. dib. d’appello, pag. 2, secondo periodo).

b) Ancora può essere

soggiunto che, anche in un'ipotesi di entrata nel merito, questa Corte non si

sarebbe discostata dalle conclusioni della prima giudice.

Difatti, che IM 1 abbia proseguito l'opera di bonifica dopo

ricezione dell'ordine di sospensione immediata (munito della comminatoria

dell'art. 292 CP) è tutto men che provato. Tale conclusione si impone,

raffrontando la documentazione fotografica agli atti con la cronologia degli

avvenimenti (sopra, consid. 5).

Annessa alla denuncia/querela penale (doc. 1a e 1b) vi è, in

effetti, la documentazione fotografica allestita dall'Ufficio tecnico comunale

il 4 ottobre 2010, che mostra la realizzazione di una pista, che si diparte in

leggera salita da una esistente strada sterrata. Sono pure visibili il grosso

escavatore utilizzato a tale fine ed i segni lasciati dal mezzo sul terreno

(doc. 1, 1a e 1b annessi alla denuncia/querela penale).

Vi è poi una seconda serie di fotografie, anch'esse eseguite

dall'Ufficio tecnico ma più tardi, il 14 ottobre 2010, annessa al rapporto

tecnico di ugual data, che mostra lavori di bonifica di grossa ampiezza (doc. 2

annesso alla denuncia/querela penale).

La

documentazione fotografica in questione andrebbe a supportare l'affermazione,

inserita nel rapporto tecnico appena citato, secondo cui "sul posto è

stato notato che i lavori sono proseguiti anche dopo l'intimazione da parte del

AP 2 del fermo lavori datato 5 ottobre 2010" (ibidem).

Tuttavia, soprattutto perché allestite da prospettive diverse, dal

raffronto tra le fotografie scattate il 4 ottobre 2010 e quelle scattate il 14

ottobre 2010, già riesce difficile assodare, con un buon grado di

verosimiglianza, se tra le due date vi sia stato un effettivo avanzamento dei

lavori. Ma ciò che più conta è che l'ordine di sospensione immediata dei lavori

è stato recapitato a __________ l'8 ottobre 2010, alle ore 16.30. Difettando

agli atti ogni elemento atto a comprovare un avanzamento dei lavori intervenuto

tra questa data ed il 14 ottobre 2010, momento della seconda verifica esperita

dall'Ufficio tecnico, la decisione che si sarebbe imposta nel merito non

avrebbe potuto essere che il proscioglimento.

Querela penale

9.

A partire dal 1.

gennaio 2011 la forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che esige

la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale

delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth,

Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 30, n. 6). Il caso di specie non sfugge a tale regola, ancorché la querela

risalga al 14 ottobre 2010 (art. 454 cpv. 1 CPP).

Sotto questo profilo, la querela in esame adempie - né la

questione è mai stata controversa - ai requisiti di legge.

Quanto al contenuto della querela, fa stato invece il diritto

materiale, segnatamente l'art. 30 CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3;

Morelillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n.

4). Siccome la qualifica giuridica dei fatti incombe alle autorità di

perseguimento penale, il querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata

volontà di procedere contro il querelato (Riedo, Basler Kommentar, StGB I,

Basilea 2013, ad art. 30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è

tenuto semplicemente a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti,

senza obbligo di qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni. In

caso di ingiuria, ad esempio, per la validità della querela è sufficiente che

egli esponga le circostanze concrete per cui si ritiene ingiuriato,

l'enumerazione dei singoli termini ingiuriosi non essendo necessaria (DTF 131

IV 97 consid. 3.3; Riedo, op. cit., ad art. 30, n. 54;

Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8).

Non ne può andare diversamente nel caso di querela per titolo di

minaccia.

Queste considerazioni si impongono, giacché, come si vedrà più

avanti, l’imputato non può trarre giovamento dalla divergente formulazione dei

termini ingiuriosi e minacciosi contenuta nel decreto d’accusa, rispetto a

quella formulata nella querela e ribadita dall’accusatore privato in appello.

Ingiuria (art. 177 CP)

10.

Giusta l’art. 177 cpv.

1.

CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole,

scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una

persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni

individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di

ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 177, n. 3; DTF 117 IV 27 consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione

(art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la

comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e

non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento

diffamatorio e calunnioso (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea

2009, ad art. 177, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con

immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità

differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la

correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale

essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 12; Hurtado Pozo, op. cit., ad

art. 177, n. 2127; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2), tramite una

semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma

sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op.

cit., ad art. 177, n. 14-18; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2)

oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare

fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 20-21;

Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria

presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi

abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Hurtado Pozo, op.

cit., ad art. 177, n. 2127; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad

art. 177, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale:

l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia

offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad

art. 177, n. 24; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2130; Riklin, op.

cit., ad art. 177, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a

conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore

da lui espresso sia inesatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2130).

11.

L'imputazione di

ingiuria a carico di IM 1 si fonda sull'epiteto di "ladro" che

questi avrebbe proferito all'indirizzo di AP 1 durante l'animata discussione

del 12 ottobre 2010.

L'imputato

e sua moglie (sentita dalla prima giudice) negano il fatto, entrambi ammettendo

(in tempi diversi) che la parola utilizzata fu in realtà "lazzarone".

A questo proposito, non può sfuggire il comportamento contraddittorio

dell'imputato che, davanti alla polizia, aveva negato recisamente di aver

tacciato di "lazzarone" AP 1, per poi tornare sui suoi passi e

farne ammissione in sede di appello (verbale di polizia 4 marzo 2011, pag. 3, AI

4; verb. dib. d'appello, pag. 3).

Da

annotare, pure, che l'espressione "lazzarone" era stata

indicata espressamente in querela, ma come visto non ritenuta dall'accusa, né

dalla giudice della Pretura penale, per la quale essa configura "un

giudizio di valore che non riveste carattere penalmente rilevante"

(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8).

a) Riguardo

all'epiteto di "ladro", l'imputazione si basa essenzialmente

sulle dichiarazioni del capocantiere della ditta __________ TE 1, rese il 24

marzo 2011 in polizia a __________ (AI 6), che confermano quelle rilasciate dal

querelante nel suo interrogatorio del 29 ottobre 2010 e ancor prima in querela

e che contemplavano pure le espressioni "cretino " e "lazzarone"

(AI 4).

TE 1 ha testimoniato anche al dibattimento d'appello. Alla sua

entrata in aula, la Corte ha dovuto raccogliere l'intervento estemporaneo e

stizzito dell'imputato che negava di averlo mai incontrato. TE 1 nemmeno

avrebbe fatto parte della squadra di operai della __________ presente sul

cantiere di __________ quel 12 ottobre 2010. Di conseguenza non poteva aver

sentito la discussione e le parole volate tra lui e il sindaco.

TE 1 ha invece chiarito, esprimendosi in termini di certezza, di

aver conosciuto l'imputato proprio sul cantiere di __________, di essere stato

presente sul cantiere il 12 ottobre 2010, di aver discusso con lui e, infine,

di aver sentito, ancorché parzialmente, la discussione avuta tra IM 1 ed il

sindaco.

b) Di tale discussione

egli ha ricordato, in particolare:

“ È vero, queste

fotografie ritraggono il posto in cui lavoravo quando ho conosciuto IM 1 che

peraltro avevo già visto insieme alla moglie.

Preciso che noi lavoravamo per il Cantone (era la strada

cantonale). Il tubo e la griglia era, invece, un lavoro che il AP 2 ci aveva

chiesto di fare.

Poco dopo l’arrivo del signor IM 1, è arrivato il sindaco che ci

ha chiesto se avevamo dei problemi. A quel punto, il signor IM 1 ha iniziato a

discutere con il sindaco.

A domanda dell’avv. RAAP 1, preciso che, quando parlava con noi, IM

1.

era tranquillo.

Non era così, invece, quando ha discusso con il sindaco. Si vede

che avevano qualcosa di brutto anche prima. Non so. Perché attaccarsi così io

non ho mai visto. Non ho mai visto scattare in quel modo.

A domanda della presidente, rispondo che è stato IM 1 a scattare.

Il sindaco non diceva niente. Diceva “va bene”.

Sono volate parole pesanti.

A domanda della presidente, rispondo che era solo IM 1 a

insultare. Davanti a noi è stato così. Non ho sentito il sindaco rivolgere

insulti a IM 1.

La presidente mi chiede quali insulti ho sentito.

Adesso sono passati diversi anni. Ma rispondo che volavano parole

non tanto piacevoli. Ricordo che gli diceva che “mangiava soldi”, e poi

“sei qui e sei lì” nel senso che metteva il muso dappertutto" (verb.

dib. d'appello, pag. 4).

c) TE 1 vive da

vent'anni nel nostro Paese ed è cittadino svizzero. Si esprime bene in italiano

e ha dichiarato di capire il dialetto ticinese e di parlarlo anche un po'. Egli

ha ricordato che durante l'animata discussione, IM 1 e AP 1 parlavano un po'

dialetto e un po' italiano (verb. dib. d'appello, pag. 5).

Durante il suo interrogatorio il testimone ha dato una buona

impressione di sé, rispondendo in modo franco alle domande, senza cedere alle

ripetute provocazioni dell'imputato, volte a minare la sua credibilità. TE 1

non ha, né aveva del resto, alcun motivo di stravolgere i fatti e fornire

versioni inveritiere. E al tentativo dell'imputato, invero maldestro, di farlo

apparire in combutta con AP 1, egli ha risposto di non avere contatti con lui e

di non averlo più né visto né sentito dopo questo episodio (ibidem).

Certo, davanti agli organi di polizia, egli aveva saputo ricordare

con miglior precisione almeno talune parole come "ladro" e "qualcuno

ha finito di vivere", mentre che sulle singole espressioni in appello

è stato più vago. Ciò che si può ben comprendere e giustificare, se solo si

pensa che tra le due deposizioni sono trascorsi tre anni e mezzo .

Ciò a parte, a TE 1 va riconosciuto di aver saputo dare, in sede

di appello, un quadro della situazione aderente ai suoi rilievi dell'epoca,

dando così prova di coerenza e linearità.

Un quadro di un litigio, quello del 12 ottobre 2010,

caratterizzato dal comportamento furioso e denso di verbosità di IM 1 rivolto a

AP 1 in modo unilaterale. Il testimone ha dichiarato, infatti, di non aver

sentito AP 1 reagire, alzare la voce o indirizzare parole offensive

all'imputato. Egli, semmai, cercava di assecondarlo e calmarlo, senza tuttavia

riuscire nel suo intento (verbale di polizia 24 marzo 2011, AI 6; verb. dib.

d’appello, pag. 4).

Come detto, le dichiarazioni rese da TE 1 oltre tre anni or sono

si pongono coerentemente in linea con quelle odierne. Poco importa, quindi, che

in appello egli non abbia saputo ricordare puntualmente l'epiteto di "ladro"

come lo aveva ricordato allora.

d) Dopo aver premesso

che anche la sua memoria risente degli effetti del tempo, TE 1 ha riferito di

aver sentito IM 1 tacciare il sindaco di uno che “mangiava soldi”. Avvertendone

il carattere offensivo, egli non può che avere inteso - e non si vedrebbe

cos'altro - che la discussione verteva sui soldi degli altri o della comunità.

Sicché l'espressione utilizzata ben può dirsi affine al concetto di rubare e,

quindi, di “ladro”.

Poco giova, dunque, all’imputato insistere di non aver tacciato il

sindaco di “ladro” bensì di “lazzarone” (verbale dib. d’appello,

pag. 3). È sintomatico, del resto, come egli si sia espresso in questi termini

per la prima volta al dibattimento d’appello, mentre che in precedenza aveva

negato l'uso del termine "lazzarone" (sopra, consid. 11). Egli

si è così allineato alla testimonianza della moglie, che non ne esce, per

questo, rafforzata. Ella è teste interessata, già solo per effetto dei suoi

doveri di collaborazione e protezione derivanti dal vincolo coniugale e

familiare, sicché la sua deposizione non è parificabile, per grado di

neutralità, a quella rilasciata da TE 1, persona disinteressata, poiché

estranea alle persone ed alle implicazioni e tematiche della discussione. Non

sussiste, poi, alcuna ragione specifica per definire la sua testimonianza

inattendibile, tantomeno “vacillante”, come sentenziato in prima sede

(sentenza impugnata, pag. 8). Alla Corte, anzi, il testimone è parso, come

detto, lineare, obiettivo e credibile.

Sempre in merito alla sua affidabilità, nulla di significativo può

essere dedotto dall’affermazione secondo cui al momento della discussione la

moglie dell’imputato non era presente. TE 1 lo aveva già dichiarato, del resto,

davanti agli organi di polizia (verbale 24 marzo 2010, pag. 2 in fondo, AI 6). A prescindere dal fatto che la moglie dell'imputato era effettivamente presente

alla discussione, come confermato anche da AP 1 (verbale di polizia 29 ottobre

2010, pag. 2, AI 4), è senz'altro possibile che il teste non l’abbia scorta, ne

abbia dimenticata la presenza o, più probabilmente, si sia confuso con un’altra

circostanza (“… ho conosciuto il IM 1 che già avevo visto insieme alla

moglie”; verb. dib. d’appello, pag. 4). Sono tutte ipotesi plausibili,

dalle quali non è possibile ricavare argomenti per paventare l’inaffidabilità

del testimone. Tanto più che la presenza, o meno, della moglie dell’imputato il

12.

ottobre 2010 sul cantiere di __________ è senza rilevanza ai fini del

giudizio.

La testimonianza della moglie e le concordanti dichiarazioni in

appello dell’imputato attestano, semmai, la propensione all’uso di parole forti

da parte di IM 1 che, peraltro, ha sempre tentato di fare apparire AP 1 come il

provocatore, colui che con espressioni come “adess ta la fò pagàa”,

oppure tacciandolo di cittadino che non paga le imposte (verb. dib. d’appello,

pag. 3), ha originato la sua reazione. La testimonianza di TE 1 prova l’esatto

contrario, ovvero che l’intero affronto ingiurioso si è svolto a senso unico,

dall'imputato verso l'accusatore privato.

e) Questa Corte accerta,

pertanto, che IM 1 il 12 ottobre 2010 ha effettivamente tacciato AP 1 - perlomeno - di “ladro”, così come ritenuto nel decreto d’accusa.

Espressione che si connatura, al contempo, come giudizio di valore

e come ingiuria formale, atta a danneggiare l’onore di una persona (sopra,

consid. 9), effetto prodottosi, in concreto, a danno dell'onorabilità di AP 1.

Da qui la sua oggettiva rilevanza penale, mentre che sul piano soggettivo non

v’è ragione di dubitare dell’esistenza del dolo, ovvero dell’intenzionalità

dell’agire ingiurioso di IM 1, che va così ritenuto autore colpevole di

ingiuria.

Minaccia (art. 180 CP)

12.

L’art. 180 cpv. 1 CP

commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando

grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per

minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato,

l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve

esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF

6B_435/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 3.1).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel

destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui

vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento

alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi

(STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005 consid. 3.1; DTF 99 IV 211

consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 6). È, pertanto,

considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe

percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità

(Delnon/Rudy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 180, n. 20 con

richiami; CCRP 17.2006.19 del 12 dicembre 2007 consid. 3a con richiamo).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti

concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un

intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5). La minaccia può anche

risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 8;

DTF 99 IV 215 consid. 1a).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non

basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato.

È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni

autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da

limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 12).

Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di

sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della

volontà della vittima (Delnon/Rudy, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere

illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato

dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, op. cit., ad

art. 180, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 11).

Dal

punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale.

Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla

vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale

effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto

(Delnon/Rudy, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180, n.

16).

13.

AP 1 ha sporto querela

contro IM 1 per essere stato da lui minacciato, nel corso dell'animata

discussione del 12 ottobre 2010 a __________, con le seguenti parole: "…

andrò anche in prigione ma tu non firmerai più lettere che concernono il

sottoscritto" (allegato alla denuncia/querela penale, AI 1; verbale di

polizia 29 ottobre 2010, pag. 2, AI 4), espressione ribadita, nel suo testuale

tenore, anche al processo d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 8).

Da parte sua, IM 1 ha sempre negato di aver usato simile

espressione (verbale di polizia del 4 marzo 2011, pag. 3, AI 4; verb. dib.

d'appello, pag. 3).

Basandosi,

ancora una volta, sulle dichiarazioni di TE 1, l'Accusa ha ritenuto sussistere

il reato di minaccia, insito però in una diversa affermazione: "qualcuno

ha finito di vivere", parimenti contestata dall'imputato (verbale

di polizia del 24 marzo 2011, AI 6).

a) Interrogato

dalla polizia, TE 1 ha ricordato che IM 1 "continuò nelle sue ingiurie

e serie minacce" e, dopo aver tacciato il sindaco di "ladro",

sempre rivolto a lui, "gli gridò che, e cito testualmente, “qualcuno ha

finito di vivere”" (verbale 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6).

Le parole che il testimone ha potuto sentire, capire e ricordare le

ha riferite in termini chiari agli inquirenti (verbale di polizia 24 marzo

2011, pag. 2, AI 6).

Ritenuta la situazione di alterco, ove "insulti ne sono

comunque volati a iosa all'indirizzo di AP 1" (ibidem), TE 1 ha

apertamente, quanto comprensibilmente, dichiarato che, in parte, la discussione

gli era sfuggita per la distanza che lo separava dai contendenti, in parte, ne

aveva ormai dimenticato i contenuti.

b) Nell'interrogatorio

d'appello TE 1 è stato più sfumato, ciò che è comprensibile visto il tempo

trascorso:

“ A domanda

dell'avv. RAAP 1, rispondo che ci sono state anche minacce da parte di IM 1.

Ricordo che diceva al sindaco "o tu o io" e "non la

passerai liscia". C'erano talmente tante parole che dopo un po' me ne

sono andato perché dovevo lavorare" (verb. dib. d'appello, pag. 4).

c) Stando alla prima

giudice, il proscioglimento dal reato di minaccia si fonda, non soltanto

sull'inattendibilità della testimonianza TE 1, ma anche sul fatto che essa "è

pure smentita dalle stesse affermazioni del sindaco, il quale non ha mai

riferito che l'imputato gli avrebbe detto simili parole" (sentenza

impugnata, consid. 11, pag. 8).

Nondimeno, il ricordo di AP 1 è preciso e costante quanto all'affermazione

"andrò anche in prigione ma tu non firmerai più lettere che concernono

il sottoscritto", tanto che ne ha ripreso l'esatto tenore dapprima in

querela, poi nel corso dell'interrogatorio di polizia, confermandolo infine al

dibattimento d'appello (denuncia/querela penale, AI 1; verbale di polizia 29

ottobre 2010, pag. 2, AI 4; verb. dib. d'appello, pag. 8).

Non sussiste motivo per non ritenere che IM 1 abbia pronunciato

entrambe le frasi minacciose, sia quella recepita e riferita in querela da AP 1

che quella ricordata e riportata "testualmente" da TE 1

all'agente verbalizzante.

Questo

perché, come ben illustrato da TE 1 nella sua testimonianza, durante la

discussione il clima si era arroventato con il progredire dell'ira di IM 1 che,

come dimostrato al pubblico dibattimento d’appello, in situazioni per lui

stressanti diventa incontenibile e non riesce a trattenere le sue verbose

invettive:

“ egli continuò

nelle sue ingiurie e serie minacce (…) insulti ne sono comunque volati a iosa

all'indirizzo di AP 1" (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6),

e ancora:

“ ci sono state

anche minacce da parte del IM 1 (…) C'erano talmente tante parole che dopo un

po' me ne sono andato perché dovevo lavorare" (verb. dib. d'appello, pag.

4).

È pertanto da ritenere che, durante la discussione del 12 ottobre

2010, IM 1 si sia abbandonato all'uso, non di una, ma di più espressioni

minacciose all'indirizzo del AP 1.

Per

questa Corte ne basta una: quella ricordata da TE 1.

d) Pur senza aggiungere

nulla di nuovo ai fatti, la testimonianza di TE 2 ha avuto comunque il pregio

di confermare i contorni caratteriali e comportamentali dell'imputato già

emersi dagli atti e dal dibattimento d'appello. Egli ha ricordato che, durante

il sopralluogo del 29 ottobre 2010, IM 1 si era rivolto al municipale __________

gridandogli a squarciagola di pensarci bene e ritirare senza indugio la

denuncia (per disobbedienza ex art. 292 CP), in caso contrario "farò

come quello di Berna". Chiara minaccia, rivolta, in genere, ai

municipali, che il testimone ha ricordato anche in sede d'appello e che

confermano non solo una buona dose di aggressività verbale, ma anche la

propensione alla minaccia dell'imputato.

Indiziante, in tal senso, è pure una condanna della Pretura penale

del 2006 per titolo di diffamazione, che l'imputato ha dichiarato

insistentemente di non ricordare (AI 7; verb. dib. d'appello, pag. 2),

suscitando la perplessità della Corte, che difficilmente riesce a comprendere

come un agricoltore dell'alta Vallemaggia, per evidenza non rintracciabile

quotidianamente in Pretura penale a Bellinzona, possa non ricordare di esservi

stato, oltretutto per subire un processo penale.

I racconti di TE 2 e le risultanze del casellario giudiziale fanno

emergere, dunque, un quadro comportamentale negativo di un imputato con il

vezzo delle parole forti e capace di ripetersi con espressioni minacciose

penalmente rilevanti anche nel giro di pochi giorni.

e) Non fa dubbio che

l'espressione "qualcuno ha finito di vivere" rivolta

all'accusatore privato costituisce una grave minaccia nel senso dell'art. 180

cpv. 1 CP, oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un

pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. Ed è altrettanto

pacifico che anche una persona ragionevole e di media sensibilità, nelle

medesime circostanze, avrebbe recepito questa affermazione - al pari di quella

(identica nella sostanza) indicata dall'accusatore privato in querela - alla

stregua di una grave intimidazione. Ed è sintomatico, al proposito, che lo

stesso TE 1, parso alla Corte tutt'altro che persona timorosa, abbia

qualificato di "serie minacce" le parole rivolte da IM 1

all'accusatore privato (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6).

f) Come visto, affinché

il reato di minaccia sia realizzato, ancora è necessario che la vittima sia

stata turbata dalla minaccia, sentendosi compromessa nel suo senso di

sicurezza, pur senza giungere al punto di sentirsi effettivamente coartata

(sopra, consid. 12).

Al dibattimento d'appello AP 1 si è così espresso al riguardo:

“ La presidente

mi chiede se ho avuto paura a causa di quell’affermazione. Rispondo che,

nonostante io non sia una persona particolarmente paurosa, in quell’occasione

ho avuto paura. (…)

La presidente mi chiede di spiegare come mai ho avuto paura.

Rispondo che raramente - e qui uso un eufemismo - sono stato

coinvolto in colloqui tanto aggressivi, di essere apostrofato con toni tanto

minacciosi. Ricordo che quella sera ebbi riunione di Municipio e che dissi di

essere tentato di dare le dimissioni, tanto l’episodio della mattina mi aveva

impressionato" (verb. dib. d'appello, pag. 8).

Queste parole non lasciano spazio a interpretazioni di sorta,

quanto agli effetti della minaccia sulla vittima. La Corte accerta, pertanto,

che le espressioni minacciose utilizzate da IM 1 hanno incusso effettivo timore

o spavento a AP 1, realizzando così gli estremi oggettivi dell'art. 180 cpv. 1

CP.

Dal

profilo soggettivo il dolo di IM 1 è patente: egli ha voluto incutere spavento

o timore, nella consapevolezza che la sua minaccia avrebbe comportato tale

effetto, o perlomeno accettando il verificarsi di tale evento.

IM

1.

va, pertanto, dichiarato autore colpevole anche di minaccia per i fatti

descritti nel decreto d'accusa.

Commisurazione della pena

14.

In caso di ingiuria,

l’art. 177 cpv. 1 CP prevede che l’autore venga punito con una pena pecuniaria

sino a 90 aliquote giornaliere. Il reato di minaccia è invece punito con una

pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria (art. 180 cpv. 1 CP).

a) Giusta

l’art. 34 cpv. 1 seconda frase CP, il giudice stabilisce

il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza

dell'autore, applicando a questo proposito l’art. 47 CP (DTF 134 IV 66 consid.

5.

), norma che sancisce per l’appunto che il giudice commisura la pena alla

colpa dell'autore. Per l’art. 47 CP, il giudice tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

b) Tenendo

presente tutte le circostanze del caso concreto, la pena che il procuratore

pubblico aveva proposto nel decreto d’accusa del 19 aprile 2011 (sopra, punto A)

appare conforme, per quanto attiene al numero di aliquote, ai criteri e agli

elementi di valutazione sopra descritti e, in particolare, appare adeguata alla

colpa dell'autore.

c) Sull'ammontare

della singola aliquota giornaliera, fissato dal procuratore pubblico in fr.

140.

-, l’imputato non ha mosso alcuna critica in prima sede. La pena pecuniaria

deve, tuttavia, tenere conto della situazione economica al momento dell'ultimo

giudizio.

Si

è detto sopra (consid. 2) che davanti alla giudice della Pretura penale IM 1

aveva quantificato il suo reddito annuale netto in ca. fr. 50'000.- (verb. dib.

Pretura penale, pag. 2).

In

sede di appello egli ha, però, modificato la sua versione dichiarando che il

reddito prodotto dall'azienda agricola viene in pratica interamente assorbito

dalle spese, aggiungendo di ricevere dalla cassa pensione una rendita di fr.

18'000.-, a valere quale suo unico cespite (verbale dib. d'appello, pag. 6).

Ciò

non è credibile.

Dai

dati fiscali agli atti risulta, infatti, per l’imposta cantonale 2010 un reddito

imponibile di fr. 85'278.- così composto: fr. 60'000.- di reddito da attività

indipendente, fr. 6'084.- derivante da una non meglio precisata “pensione” e

fr. 19'194.- di rendita AVS/AI. Vi è poi una posizione di reddito raggruppato

(reddito della sostanza) di fr. 17'213.- (doc. Pretura penale 11). Ancorché

l'estratto fiscale agli atti menzioni che è pendente reclamo, le affermazioni

dell'imputato stravolgono la realtà, se solo si pensa che per l'imposta 2006,

con decisione di tassazione cresciuta in giudicato, era stato assodato un

reddito imponibile personale complessivo di fr. 62'096.- a cui venivano ad

aggiungersi fr. 10'910.- di reddito raggruppato (mappetta verde contenuta

nell’inc. del MP).

Non

avendo IM 1 prodotto dati fiscali aggiornati e definitivi, occorre riferirsi ai

dati disponibili, ovvero all'estratto fiscale provvisorio relativo all'imposta

cantonale 2010.

Tenuto

conto che la moglie svolge un'attività e che, dei quattro figli, solo

l'ultimogenita è ancora agli studi, il calcolo si presenta come segue: al

reddito imponibile di fr. 85'278.- va aggiunta la quota di ½ di reddito

raggruppato, pari a fr. 8'606.50 (l'altra metà è di pertinenza della moglie).

Dal risultato così ottenuto (fr. 93'884.50) e diviso per 12 mensilità, pari a

fr. 7'823.70, va dedotta la quota forfettaria per cassa malati, imposte, ecc.,

del 25%. Si ottiene così l'importo mensile di fr. 5'867.80, al quale ancora va

applicata la deduzione di sostentamento del 15% per l'ultima figlia, giungendo

al risultato di fr. 4'987.60. Dividendo tale importo per 30 si ha l'aliquota

giornaliera di fr. 166.25, da arrotondarsi a fr. 160.-.

d) In

applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, va confermata la sospensione condizionale

della pena pecuniaria con un periodo di prova di due anni, che rappresenta il

minimo previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.

La

multa di fr. 200.- prevista nel decreto d'accusa costituiva la pena per

l'infrazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità secondo l'art. 292 CP,

norma che commina la sola multa, trattandosi di contravvenzione.

Siccome

il proscioglimento da questo capo d'imputazione pronunciato in prima sede è

definitivo (sopra, consid. 8b), IM 1 non può subirne sanzione.

Spese

processuali

15.

L'esito dell'appello

impone la modifica dell'assegnazione delle spese decretata in prima istanza

(art. 428 cpv. 3 CPP). Soccombente per il reato di cui all'art. 292 CP, lo

Stato sarà tenuto ad assumersi 1/3 di dette spese, ritenuto che i restanti 2/3

saranno posti a carico del condannato, giacché soccombente per i reati di

ingiuria e minaccia.

Per quanto attiene agli oneri processuali d'appello, consistenti

in fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di spese, si giustifica di ripartirli

come segue: 1/3 a carico del AP 2 (il cui appello riferito al reato di disobbedienza

a decisioni dell'autorità è stato dichiarato irricevibile) e 2/3 a carico dello

Stato (vista la condanna dell’imputato per i reati di ingiuria e di minaccia).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 78, 80, 81, 84, 94, 304, 311,

348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

30, 34, 42, 44, 47, 50, 177 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è autore

colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

1524/2011 del 19 aprile 2011.

1.2. IM 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 160.-

(centosessanta) ciascuna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

1.2.2. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2.3. Relativamente al

processo di primo grado, IM 1 è condannato al pagamento della quota di 2/3

della tassa di giustizia e degli esborsi per complessivi fr. 920.-

(novecentoventi), comprensivi della tassa di motivazione.

La rimanenza di 1/3 è

posta a carico dello Stato.

2. L'appello del AP 2 è

irricevibile.

2.1 Si dà atto che il

pronunciato di proscioglimento dall'infrazione di disobbedienza a decisioni

dell'autorità (contemplato nel dispositivo n. 1 del giudizio impugnato) è

passato in giudicato.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato per 2/3 e del AP 2 per 1/3.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.