Lexipedia

Decisione

17.2013.173

Accoglimento di un appello volto ad ottenere che la sanzione inflitta per un reato perseguito giusta il DPA venga indicata nel dispositivo di condanna in modo distinto

3 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr.

1'000.- e i disborsi a carico dei condannati in solido, con una ripartizione

interna in misura di ¼ a carico di IM 1 e 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM 2;

preso atto che - in data 19 luglio 2013 l’AP

1, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la

sentenza.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 3 settembre 2013, l’AP 1 ha precisato che

l’impugnazione verte unicamente alla riforma dei dispositivi n. 5.1. e 6.1.

concernenti la pena a carico degli imputati IM 2 e IM 3;

- considerato

l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, il

18 ottobre 2013 la scrivente Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20

giorni per la presentazione della motivazione scritta;

-l’11 novembre 2013 l’AP 1 ha così

trasmesso il proprio allegato che, intimato alle altre parti, ha consentito

loro di formulare le rispettive osservazioni datate 14 novembre 2013 (PP), 19

novembre (IM 1 e TPC), 4 dicembre 2013 (IM 2) e 19 dicembre 2013 (IM 3), con le

quali IM 2 ed il magistrato inquirente hanno chiesto di respingere l’appello, IM

3 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte, il TPC di non avere

osservazioni e IM 1 di prendere atto che l’impugnazione non lo concerne per cui

la sentenza di primo grado è per lui passata in giudicato;

ritenuto in

fatto ed in diritto

1. Con la sua

impugnativa l’AP 1 ha precisato di limitarsi a chiedere che, nell’indicazione

della pena a carico degli imputati, si tenga conto di quanto stabilito

dall’art. 9 DPA, e meglio che non si proceda alla fissazione di una pena unica

ai sensi dell’art. 49 CP ma che, per quanto concerne i reati di truffa fiscale,

la sanzione venga indicata in maniera distinta, in modo da permettere

all’autorità federale, qualora venisse a cadere la sospensione condizionale, di

procedere all’esecuzione della sentenza (doc. CARP XIII, pag. 2).

In modo particolare ha istato

affinché IM 2 sia così condannata:

- per la truffa

fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote

giornaliere di fr. 590.- e al pagamento di una multa di fr. 5'000.- con

l’avvertimento che in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita con una

pena detentiva di 45 giorni;

- per ripetuta

incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena

pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr.

590.-;

- l’esecuzione

delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di

prova di tre anni;

- le spese sono a

carico della condannata.

Mentre la pena a carico di IM 3

deve essere così riformata:

- per la truffa

fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 5’400.-, corrispondente a 90 aliquote

giornaliere da fr. 60.-;

- per ripetuta

incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena

pecuniaria di fr. 2'400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr.

60.-;

- l’esecuzione

delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di

prova di tre anni;

- le spese sono a

carico della condannata.

Di conseguenza, non è messa in

discussione la condanna dei tre accusati per i reati indicati nel dispositivo

della sentenza, che su questo punto è dunque passato in giudicato.

Nemmeno

contestata, in quanto tale, è la commisurazione delle pene effettuata dal primo

giudice, che, nei considerandi, aveva già spiegato dettagliatamente in quale

misura i vari reati hanno contribuito alla loro fissazione.

Oggetto della procedura è,

pertanto, unicamente la modalità di indicazione delle pene nel dispositivo.

Considerandi

2.

Nelle sue

motivazioni, l’AP 1 ha spiegato che l’art. 9 DPA vale anche per le pene

pecuniarie, per cui non è possibile, nel diritto penale amministrativo - e

dunque nemmeno qui - comminare una pena complessiva per le multe e le pene

pecuniarie: ogni reato deve essere punito con una multa o una pena pecuniaria

separata. Questo è dovuto al fatto che nel diritto penale amministrativo, sono

diverse le autorità competenti per perseguire e giudicare i reati contro le

leggi amministrative federali, così come a differenti autorità compete poi

l’esecuzione della pena, se si tratta di multe o pene pecuniarie, art. 90 DPA e

art. 93 DPA.

L’art. 9 DPA è così

una lex specialis rispetto all’art. 49 CP.

Per

l’AP 1 il dispositivo della sentenza contestata rende impossibile l’esecuzione

da parte sua delle pene inflitte ai prevenuti IM 3 e IM 2 per i reati fiscali

da loro commessi.

3.

Per la ricostruzione

dei fatti che hanno portato alla condanna e per il loro apprezzamento in

diritto, si rimanda alla motivazione della sentenza di primo grado ai sensi

dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Si

ricorda solo che sono qui in discussione delle condanne per i reati di ripetuta

incitazione all’entrata, alla partenza ed al soggiorno illegali, art. 116 LStr,

e di truffa fiscale, art. 14 DPA (e 61 LIP, sussidiario a quest’ultimo).

4.

Giusta l’art. 73

cpv. 1 DPA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento

preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare

una misura privativa della libertà, l’AP 1 in causa trasmette gli atti al

tribunale competente per il tramite del Ministero pubblico cantonale.

La procedura giudiziaria

così avviata vede quali parti l’imputato, il pubblico ministero del Cantone

interessato o della Confederazione e l’AP 1 in causa, art. 74 cpv. 2 DPA.

Davanti

alla Corte penale si applicano per analogia le disposizioni penali della DPA,

art. 81 DPA e, se gli artt. 73-81 DPA non dispongono altrimenti, le norme del

CPP, art. 82 DPA.

5.

L’art. 9 DPA esclude

esplicitamente l’applicazione del cosiddetto “Asperationsprinzip” di cui

all’attuale art. 49 CP, in base al quale, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata, ma non di oltre la metà del massimo della pena

comminata, rimanendo vincolato al massimo legale del genere di pena, art. 49

cpv. 1 CP.

Invero il testo della norma

precisa che l’art. 49 CP sul concorso di reati non può essere preso in

considerazione per le multe e le pene da commutazione. Tuttavia,

ricordato che la norma era entrata in vigore prima della revisione della parte

generale del CP, la stessa, in virtù dell’art. 333 cpv. 5 CP, si estende anche

alle pene pecuniarie (Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Ackermann,

Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Bern 2012, pag. 74;

Michael Burri, Swissmedic als Verwaltungsstrafbehörde im “Sandwich” zwischen

Verwaltungsverfahren und kantonaler Strafverfolgung: Herausforderungen,

Schnittstellen, Zielkonflikte, 2013, pag. 96).

L’art. 49 CP è inapplicabile

nel campo del diritto penale amministrativo alle multe ed alle pene pecuniarie

anche quando c’è concorso fra reato di diritto comune ed infrazione alla legge

amministrativa (Rep. 1985, pag. 382 seg.).

6.

Nel caso che ci

occupa, la fissazione di una pena pecuniaria unica risulta pertanto essere

contraria a questi principi, nonostante la Corte di prime cure abbia diligentemente e correttamente spiegato nei considerandi l’esatta composizione della

sanzione, fatto che, al di là dei legittimi formalismi, consentirebbe, de

facto, l’esecuzione senza particolari difficoltà.

Essendo

chiamata tuttavia a decidere, questa Corte non può fare altro che accogliere

l’appello e - essendo pienamente condiviso il lavoro di ponderazione

dell’influenza dei singoli reati sulle pene inflitte ai prevenuti effettuato

dai primi giudici (consid. 9 pag. 24 seg. della sentenza impugnata) - riformare

la sentenza impugnata evitando di cassarla e rinviarla alla Corte delle assise

correzionali per una nuova decisione.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

7.

Gli oneri

processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a carico degli

imputati nella misura stabilita dai primi giudici.

Le spese dell’appello sono

attribuite, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80, 81 segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

49 CP,

61 LIP, 116 LStr,

9, 14, 73 segg. DPA,

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello dell’AP 1

è accolto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1, 2, 3, 4.1,

7 e 8 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato;

1.1. IM 2

ritenuto,

in parte, il lungo tempo trascorso è condannata:

per il reato di truffa fiscale

1.1.1. alla pena pecuniaria di

fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna;

1.1.2. al pagamento di una

multa di fr. 5'000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento essa

sarà sostituita da una pena detentiva di 45 giorni;

per il

reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno

illegali

1.1.3. alla pena

pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr.

590.- cadauna;

1.1.4. l’esecuzione

delle pene pecuniarie è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di

prova di tre anni.

1.2. IM 3

ritenuto,

in parte, il lungo tempo trascorso è condannato:

per il reato di truffa fiscale

1.2.1. alla pena pecuniaria di

fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna;

per il

reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno

illegali

1.2.2. alla pena

pecuniaria di fr. 2’400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 60.-

cadauna;

1.2.3. l’esecuzione

delle pene pecuniarie è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di due anni.

1.3. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei

disborsi sono posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione

interna in misura di ¼ a carico di IM 1, e di 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM

2.

2. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 1'100.-

sono posti a carico dello Stato. Non si riconoscono indennità alle

parti.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ministero

pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16,

3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.