17.2013.173
Accoglimento di un appello volto ad ottenere che la sanzione inflitta per un reato perseguito giusta il DPA venga indicata nel dispositivo di condanna in modo distinto
3 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.173
Locarno
3 settembre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di
appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 19 luglio 2013 da
AP 1,
3003 Berna
contro la sentenza emanata il 10 luglio 2013 dalla Corte
delle assise correzionali nei confronti di
IM 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6907 Lugano 7 Loreto Caselle
IM 2
rappr. dall'avv. DI 2, 6903 Lugano
IM 3
rappr. dall'avv. DI 3, 6512 Giubiasco
richiamata la dichiarazione di appello 3 settembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 10 luglio 2013 (motivazione
scritta intimata il 14 agosto 2013) la Corte delle assise correzionali ha pronunciato:
“1. IM
1 è autore colpevole di:
1.1. truffa fiscale
per
avere,
a
__________, nella sua qualità di azionista al 50% e amministratore di fatto
delle società __________ e __________ in correità con IM 2 e IM 3, ingannato
con astuzia l’AP 1, e meglio per aver prelevato gli utili delle società prima
che questi venissero regolarmente contabilizzati, per aver allestito e fornito
all'autorità fiscale rendiconti falsi e difficilmente verificabili e sottratto
in questo modo l'imposta preventiva per un totale complessivo di CHF 724'850.-,
considerati i periodi fiscali dal 2005 al 2008;
e
meglio come descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012 dell'AP 1 e
precisato nei considerandi.
1.2.
È prosciolto da ogni altra accusa.
2. IM
2 è autore colpevole di:
2.1. truffa fiscale
per
avere,
a
__________, nella sua qualità di azionista al 50% e amministratrice di fatto
delle società __________ e __________, in correità con IM 1 e IM 3, ingannato
con astuzia l'AP 1, e meglio per aver prelevato gli utili delle società prima
che questi venissero regolarmente contabilizzati, per aver allestito e fornito
all'autorità fiscale rendiconti falsi e difficilmente verificabili e sottratto
in questo modo l'imposta preventiva per un totale complessivo di CHF 724'850.-,
considerati i periodi fiscali dal 2005 al 2008;
e meglio come
descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012 dell'AP 1 e precisato nei
considerandi;
2.2. ripetuta
incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
per
avere,
a
__________, nel periodo 1. gennaio 2008/4 aprile 2012, in qualità di gerente del __________, rispettivamente di amministratrice (organo) de facto e
azionista dapprima al 50% e poi al 100% delle società __________ e __________,
in correità almeno con IM 3, ripetutamente facilitato il soggiorno illegale in
Svizzera di un indeterminato numero di cittadine straniere e procurato loro il
luogo dove esercitare l'attività lucrativa di prostitute, precisamente presso
gli affittacamere __________ /__________ /__________, ben sapendo, o dovendo
presumere, che tali cittadine non erano in possesso dei necessari permessi per
esercitare l'attività del meretricio in Svizzera, contravvenendo inoltre agli
obblighi di diligenza e sorveglianza che le incombevano quale amministratrice
di fatto e gerente di tali esercizi pubblici;
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo del 3 ottobre 2012 e
precisato nei considerandi.
2.3. È
prosciolta da ogni altra accusa.
3. IM
3 è autore colpevole di:
3.1. truffa fiscale
per
avere,
a
__________,
nella sua qualità di amministratore unico delle società __________ e __________,
ingannato con astuzia l’AP 1 approvando rendiconti falsi appositamente
allestiti, e meglio per aver agito quale "uomo di paglia" allo scopo
di occultare l'identità dei reali amministratori delle società IM 1 e IM 2,
permettendo a quest'ultimi di sottrarre gli utili prima che gli importi
venissero regolarmente contabilizzati, causando il mancato versamento
dell'imposta preventiva per i periodi fiscali dal 2005 al 2008, per un totale
di CHF 724'850.-;
e meglio come
descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012
dell'AP 1 e precisato nei considerandi;
3.2.
ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
per
avere,
a __________,
nel periodo 01.01.2008/04.04.2012, in
qualità di amministratore tabulare delle società __________ e __________, in
correità almeno con IM 2, ripetutamente facilitato il soggiorno illegale in
Svizzera di un indeterminato numero di cittadine straniere e procurato loro il
luogo dove esercitare l'attività lucrativa della prostituzione su territorio
elvetico, precisamente presso gli affittacamere __________ /__________ /__________,
ben sapendo che tali cittadine non erano in possesso dei necessari permessi per
esercitare l'attività del meretricio in Svizzera, contravvenendo inoltre agli
obblighi di diligenza e sorveglianza che gli incombevano quale amministratore e
gerente di fatto in sostituzione di IM 2, di tali esercizi pubblici;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo del 3 ottobre 2012 e
precisato nei considerandi.
3.3.
È prosciolto da ogni altra accusa.”
La Corte di prime cure ha di conseguenza condannato:
·
IM 1 alla pena pecuniaria di fr. 360'000.- corrispondente a 120
aliquote giornaliere da fr. 3'000.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo 4.1);
·
IM 2 alla pena pecuniaria di fr. 141'600.- corrispondente a 240
aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di
fr. 5'000.-. L’esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa per un periodo
di prova di tre anni (dispositivo 5.1);
·
IM 3 alla pena pecuniaria di fr. 7'800.- corrispondente a 130
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, a valersi quale pena unica ai sensi
degli art. 46 e 49 CP. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo
di prova di due anni (dispositivo 6.1).
Fatti
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e i disborsi a carico dei condannati in solido, con una ripartizione
interna in misura di ¼ a carico di IM 1 e 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM 2;
preso atto che - in data 19 luglio 2013 l’AP
1, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la
sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 3 settembre 2013, l’AP 1 ha precisato che
l’impugnazione verte unicamente alla riforma dei dispositivi n. 5.1. e 6.1.
concernenti la pena a carico degli imputati IM 2 e IM 3;
- considerato
l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, il
18 ottobre 2013 la scrivente Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20
giorni per la presentazione della motivazione scritta;
-l’11 novembre 2013 l’AP 1 ha così
trasmesso il proprio allegato che, intimato alle altre parti, ha consentito
loro di formulare le rispettive osservazioni datate 14 novembre 2013 (PP), 19
novembre (IM 1 e TPC), 4 dicembre 2013 (IM 2) e 19 dicembre 2013 (IM 3), con le
quali IM 2 ed il magistrato inquirente hanno chiesto di respingere l’appello, IM
3 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte, il TPC di non avere
osservazioni e IM 1 di prendere atto che l’impugnazione non lo concerne per cui
la sentenza di primo grado è per lui passata in giudicato;
ritenuto in
fatto ed in diritto
1. Con la sua
impugnativa l’AP 1 ha precisato di limitarsi a chiedere che, nell’indicazione
della pena a carico degli imputati, si tenga conto di quanto stabilito
dall’art. 9 DPA, e meglio che non si proceda alla fissazione di una pena unica
ai sensi dell’art. 49 CP ma che, per quanto concerne i reati di truffa fiscale,
la sanzione venga indicata in maniera distinta, in modo da permettere
all’autorità federale, qualora venisse a cadere la sospensione condizionale, di
procedere all’esecuzione della sentenza (doc. CARP XIII, pag. 2).
In modo particolare ha istato
affinché IM 2 sia così condannata:
- per la truffa
fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote
giornaliere di fr. 590.- e al pagamento di una multa di fr. 5'000.- con
l’avvertimento che in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita con una
pena detentiva di 45 giorni;
- per ripetuta
incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena
pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr.
590.-;
- l’esecuzione
delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di
prova di tre anni;
- le spese sono a
carico della condannata.
Mentre la pena a carico di IM 3
deve essere così riformata:
- per la truffa
fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 5’400.-, corrispondente a 90 aliquote
giornaliere da fr. 60.-;
- per ripetuta
incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena
pecuniaria di fr. 2'400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr.
60.-;
- l’esecuzione
delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di
prova di tre anni;
- le spese sono a
carico della condannata.
Di conseguenza, non è messa in
discussione la condanna dei tre accusati per i reati indicati nel dispositivo
della sentenza, che su questo punto è dunque passato in giudicato.
Nemmeno
contestata, in quanto tale, è la commisurazione delle pene effettuata dal primo
giudice, che, nei considerandi, aveva già spiegato dettagliatamente in quale
misura i vari reati hanno contribuito alla loro fissazione.
Oggetto della procedura è,
pertanto, unicamente la modalità di indicazione delle pene nel dispositivo.
Considerandi
2.
Nelle sue
motivazioni, l’AP 1 ha spiegato che l’art. 9 DPA vale anche per le pene
pecuniarie, per cui non è possibile, nel diritto penale amministrativo - e
dunque nemmeno qui - comminare una pena complessiva per le multe e le pene
pecuniarie: ogni reato deve essere punito con una multa o una pena pecuniaria
separata. Questo è dovuto al fatto che nel diritto penale amministrativo, sono
diverse le autorità competenti per perseguire e giudicare i reati contro le
leggi amministrative federali, così come a differenti autorità compete poi
l’esecuzione della pena, se si tratta di multe o pene pecuniarie, art. 90 DPA e
art. 93 DPA.
L’art. 9 DPA è così
una lex specialis rispetto all’art. 49 CP.
Per
l’AP 1 il dispositivo della sentenza contestata rende impossibile l’esecuzione
da parte sua delle pene inflitte ai prevenuti IM 3 e IM 2 per i reati fiscali
da loro commessi.
3.
Per la ricostruzione
dei fatti che hanno portato alla condanna e per il loro apprezzamento in
diritto, si rimanda alla motivazione della sentenza di primo grado ai sensi
dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Si
ricorda solo che sono qui in discussione delle condanne per i reati di ripetuta
incitazione all’entrata, alla partenza ed al soggiorno illegali, art. 116 LStr,
e di truffa fiscale, art. 14 DPA (e 61 LIP, sussidiario a quest’ultimo).
4.
Giusta l’art. 73
cpv. 1 DPA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento
preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare
una misura privativa della libertà, l’AP 1 in causa trasmette gli atti al
tribunale competente per il tramite del Ministero pubblico cantonale.
La procedura giudiziaria
così avviata vede quali parti l’imputato, il pubblico ministero del Cantone
interessato o della Confederazione e l’AP 1 in causa, art. 74 cpv. 2 DPA.
Davanti
alla Corte penale si applicano per analogia le disposizioni penali della DPA,
art. 81 DPA e, se gli artt. 73-81 DPA non dispongono altrimenti, le norme del
CPP, art. 82 DPA.
5.
L’art. 9 DPA esclude
esplicitamente l’applicazione del cosiddetto “Asperationsprinzip” di cui
all’attuale art. 49 CP, in base al quale, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata, ma non di oltre la metà del massimo della pena
comminata, rimanendo vincolato al massimo legale del genere di pena, art. 49
cpv. 1 CP.
Invero il testo della norma
precisa che l’art. 49 CP sul concorso di reati non può essere preso in
considerazione per le multe e le pene da commutazione. Tuttavia,
ricordato che la norma era entrata in vigore prima della revisione della parte
generale del CP, la stessa, in virtù dell’art. 333 cpv. 5 CP, si estende anche
alle pene pecuniarie (Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Ackermann,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Bern 2012, pag. 74;
Michael Burri, Swissmedic als Verwaltungsstrafbehörde im “Sandwich” zwischen
Verwaltungsverfahren und kantonaler Strafverfolgung: Herausforderungen,
Schnittstellen, Zielkonflikte, 2013, pag. 96).
L’art. 49 CP è inapplicabile
nel campo del diritto penale amministrativo alle multe ed alle pene pecuniarie
anche quando c’è concorso fra reato di diritto comune ed infrazione alla legge
amministrativa (Rep. 1985, pag. 382 seg.).
6.
Nel caso che ci
occupa, la fissazione di una pena pecuniaria unica risulta pertanto essere
contraria a questi principi, nonostante la Corte di prime cure abbia diligentemente e correttamente spiegato nei considerandi l’esatta composizione della
sanzione, fatto che, al di là dei legittimi formalismi, consentirebbe, de
facto, l’esecuzione senza particolari difficoltà.
Essendo
chiamata tuttavia a decidere, questa Corte non può fare altro che accogliere
l’appello e - essendo pienamente condiviso il lavoro di ponderazione
dell’influenza dei singoli reati sulle pene inflitte ai prevenuti effettuato
dai primi giudici (consid. 9 pag. 24 seg. della sentenza impugnata) - riformare
la sentenza impugnata evitando di cassarla e rinviarla alla Corte delle assise
correzionali per una nuova decisione.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
7.
Gli oneri
processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a carico degli
imputati nella misura stabilita dai primi giudici.
Le spese dell’appello sono
attribuite, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80, 81 segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
49 CP,
61 LIP, 116 LStr,
9, 14, 73 segg. DPA,
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello dell’AP 1
è accolto.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1, 2, 3, 4.1,
7 e 8 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato;
1.1. IM 2
ritenuto,
in parte, il lungo tempo trascorso è condannata:
per il reato di truffa fiscale
1.1.1. alla pena pecuniaria di
fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna;
1.1.2. al pagamento di una
multa di fr. 5'000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento essa
sarà sostituita da una pena detentiva di 45 giorni;
per il
reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegali
1.1.3. alla pena
pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr.
590.- cadauna;
1.1.4. l’esecuzione
delle pene pecuniarie è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di
prova di tre anni.
1.2. IM 3
ritenuto,
in parte, il lungo tempo trascorso è condannato:
per il reato di truffa fiscale
1.2.1. alla pena pecuniaria di
fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna;
per il
reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegali
1.2.2. alla pena
pecuniaria di fr. 2’400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 60.-
cadauna;
1.2.3. l’esecuzione
delle pene pecuniarie è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di due anni.
1.3. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei
disborsi sono posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione
interna in misura di ¼ a carico di IM 1, e di 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM
2.
2. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 1'100.-
sono posti a carico dello Stato. Non si riconoscono indennità alle
parti.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Ministero
pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16,
3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.