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Decisione

17.2013.174

Tentato omicidio intenzionale, con dolo eventuale, per avere sparato un colpo di fucile verso la finestra di un appartamento nel quale l'autore sapeva essere presenti due persone, senza avere alcuna p

4 giugno 2014Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

4. Per

i fatti - sostanzialmente incontestati (se non per la presenza degli inquilini

in cucina al momento dello sparo di cui diremo in seguito) - si richiamano, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le considerazioni dei primi giudici che

verranno, laddove necessario per una miglior comprensione dei fatti posti a

giudizio, integrate con le dichiarazioni rese dall’appellante durante

l’inchiesta e al dibattimento d’appello.

4.1. Rapporti

fra autore e vittime

“ 3.

ACPR 1 ha preso in locazione l’appartamento

sottostante quello dell’accusato a far tempo dal 14 febbraio 2011. Anch’esso di

proprietà del padre dell’accusato, l’appartamento in questione era destinato, o

comunque lasciato in gestione alla di lui sorella __________, che ha difatti stipulato

il contratto con il ACPR 1 e che incassava da lui la relativa pigione.

Inizialmente il ACPR 1 ha vissuto da solo nell’appartamento e solamente circa

dal mese di dicembre 2011 la di lui compagna ACPR 2, che in precedenza vi

soggiornava sporadicamente, vi si è stabilmente trasferita.” (sentenza

impugnata, consid. 3 e 4, pag. 8 e 9).

I rapporti fra l’appellante e la coppia che

abitava nell’appartamento sono sempre stati tesi. Da un lato, AP 1 riteneva che

il signor ACPR 1 avesse approfittato della fragilità della sorella (titolare di

una rendita AI) per ottenere un contratto a condizioni troppo vantaggiose e,

perciò, si era rivolto sia al di lei tutore che alla cancelleria comunale

chiedendo loro di fare in modo di allontanare l’inquilino:

“ Voglio premettere che, prima di fare questo gesto scriteriato e

inqualificabile, io avevo telefonato alla tutrice di mia sorella e anche alla

cancelleria comunale per sapere se quelle persone potevano abitare

nell’appartamento e loro mi avevano confermato che, tramite lettere, le

avrebbero fatte uscire. Però questa cosa non succedeva mai.” (verb. dib.

d’appello, pag. 3 e 4)

D’altro lato, la convivenza non era facile. Ciò,

probabilmente, anche a causa del disturbo di personalità di cui AP 1 soffre e

che lo portava ad ingigantire ogni minimo dissidio. Fonte di problemi per lui

gravissimi era, fra l’altro, il modo in cui la coppia usava l’appartamento, a

partire da quel che veniva lasciato sul terrazzo sino alle abitudini relative

all’alzare o all’abbassare le tapparelle nonché il fatto che gli amici della

coppia (che facevano loro frequentemente visita) posteggiavano le loro

autovetture nel giardino rendendogli, così, difficili (se non impossibili) le

manovre di entrata ed uscita:

“ Vivendo io sopra, subivo un po’ tutto quello che facevano, rumori

molesti ripetuti anche durante la notte, assenza di acqua calda perché la

consumavano tutta loro, … in più, tenevano le tapparelle chiuse 24 ore al

giorno per 7 giorni alla settimana. In più avevano molte visite, che magari rimanevano

a dormire anche di notte e io al mattino dovevo districarmi tra le macchine

parcheggiate nel giardino che non è grande.

Così, il 16 gennaio del 2012 ho pensato di

mettere un cancello per impedire l’accesso delle macchine al giardino così che

al mattino io potessi uscire tranquillo.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

4.2. Litigio,

sparo, intervento della polizia, arresto di AP 1

4.2.1. La decisione di AP 1 di mettere il cancello provocò una certa

apprensione negli inquilini che gli chiesero spiegazioni. Sul tema, in quel

fine pomeriggio d’inverno del 16 gennaio 2012, fra AP 1 e gli inquilini ci

furono dei contatti. Il primo - fra AP 1 e la ACPR 2 - che si svolse senza

particolare animosità. Il secondo - fra AP 1 e ACPR 1 - che, invece, fu

piuttosto burrascoso (cfr., al riguardo, le diverse dichiarazioni dei due

riprodotte al consid. 8.3 e 8.4. della sentenza impugnata) ma che rimase al

livello di scontro verbale:

“ La Corte, esperito il dibattimento, ha ritenuto che

nel pomeriggio e nella prima serata del 16 gennaio 2012 vi sia stata una

discussione dapprima tra l’accusato e ACPR 2, ed in seguito tra l’accusato e il

ACPR 1, al riguardo delle tapparelle abbassate piuttosto che del cancello che

il prevenuto stava costruendo quel giorno allo scopo di recintare la proprietà”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9).

4.2.2. Come accertato dai primi giudici, dopo la discussione con ACPR 1, AP

1 rimase in stato di agitazione, “al punto da assumere un tranquillante

(poco efficace, visti gli accadimenti successivi) e di criticare (fatto a suo

dire senza precedenti in 12 anni di matrimonio) la cottura delle patate” (sentenza

impugnata, consid. 9, pag. 12).

Sul suo stato d’animo di quei momenti,

l’imputato, interrogato il 16 gennaio 2012, ha dichiarato:

“ (…) adagio adagio mi faceva “montare la rabbia” (…). Ad un certo

momento, dentro di me il rancore era tale che ho deciso di mettere in atto un

atto dimostrativo. Ho pensato, vista la situazione, che se li avessi spaventati

un po’, probabilmente sarei riuscito ad ottenere un po’ di più di rispetto e

magari anche che lasciassero l’appartamento di mia sorella. D’istinto mi è

venuto in mente che in camera tengo un fucile d’assalto __________ (…). Ancora

in preda all’ira, sono andato in camera, ho preso il fucile, sono sceso al

piano inferiore uscendo in giardino” (PS AP 1 16 gennaio 2012, pag. 3,

all. ad AI 1; cfr., anche, PP 17 gennaio 2012, pag. 6, AI 6 e PP 31 gennaio

2012, pag. 4, AI 33).

4.2.3. In giardino, AP 1 fece effettivamente uso del fucile sparando in

direzione dell’appartamento occupato da ACPR 1 e ACPR 2. Fortunatamente, non

colpì nessuno dei due:

“ Alle ore 19.45 del 16 gennaio 2012 ACPR 2 ha chiamato la polizia

cantonale per segnalare che qualcuno aveva appena sparato un colpo d’arma da

fuoco all’interno del suo appartamento. Intervenuti sul posto, gli agenti della

polizia cantonale hanno constatato che almeno un colpo era penetrato attraverso

la tapparella della finestra della cucina, colpendo quindi un angolo della

parete vicino alla medesima finestra, staccando un pezzo di muro (AI 98, foto

11 e 13).” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 9)

4.2.4. Gli inquirenti individuarono subito l’autore:

“ AP 1 è stato rapidamente individuato come l’autore dello sparo,

visto anche che a casa sua è stato rinvenuto un fucile d’assalto __________ con

la canna ancora calda a seguito del colpo esploso, ciò che egli ha del resto

confessato sin dal primo verbale di interrogatorio.

Arrestato quella stessa sera, è stato mantenuto

in carcere preventivo sino al 14 marzo 2013. Seguendo le indicazioni del perito

chiamato ad allestire la perizia psichiatrica, a far tempo dal 15 marzo 2012 AP

1 è stato ricoverato presso la Clinica __________, dove è rimasto sino al 26

aprile 2012, momento in cui, a seguito della dimissione, ha riacquistato la

libertà.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9).

4.3. Accertamenti

della polizia scientifica

“ Secondo gli

incontestati accertamenti effettuati dalla polizia scientifica sulla scorta

della traiettoria del proiettile determinata dalla corrispondenza tra il foro

d'entrata e il punto di impatto nel muro, qualora AP 1 avesse, come afferma,

esploso il colpo d'arma da fuoco tenendo il fucile all'anca, egli si sarebbe

trovato ad una distanza di 6.17 metri dalla facciata della casa e a 8.30 metri dal foro d'entrata nella tapparella (AI 98, foto 55, in relazione con Al 81). Qualora egli avesse invece sparato in modo (ai fini di una

mira precisa) più ortodosso, appoggiando l'arma alla spalla, la distanza

dalla facciata della casa sarebbe stata di soli 4.45 metri e quella dal foro di entrata sarebbe stata di 6.20 metri (AI 98, foto 57, in relazione con Al 81).

Considerandi

II colpo esploso dall'accusato ha dapprima raggiunto la

tapparella, a quel momento interamente abbassata, forando la quarta lamella dall'alto a pochi centimetri dalla sua estremità

di sinistra (dal punto di vista del tiratore), così come si vede nell'Al

98, foto 11 e Al 6, doc. 4. II proiettile, esploso con traiettoria obliqua, ha

in seguito trapassato la parte murata del telaio della finestra (AI 98, foto 6)

e ha quindi colpito l’angolo della parete della cucina, staccando un'ampia

porzione di muratura (AI 98, foto 6, 7, 13). Due frammenti del proiettile,

frammisti a parti di muratura, hanno quindi proseguito la propria corsa, con

traiettoria sconosciuta, attraverso la cucina, arrestandosi sul pavimento,

verso il centro dell'angusto locale (AI 98, foto 8).”

(sentenza impugnata, consid 10, pag. 12 e 13)

4.4

Arma

utilizzata

“ AP 1 ha

utilizzato il proprio __________, il fucile d'assalto in dotazione all'esercito

svizzero fino all'introduzione del più nuovo' modello 90, sua arma

d'ordinanza, rimasta in suo possesso all'assolvimento degli obblighi militari.

Si tratta pertanto di un'arma da guerra, di enorme potenza

(superiore a quella del __________ in ragione del calibro e delle dimensioni

maggiori), concepita con una capacità di impiego che si estende sino a 600 metri, ciò che tutti i militi che l'hanno avuto in dotazione apprendono durante la scuola

reclute. II __________ è pertanto in grado di uccidere un uomo alla distanza di

600.

metri e di colpire con precisione assoluta, nell'ordine di centimetri,

alla distanza di 300 metri, alla quale si svolgono i consueti esercizi di tiro.

Inutile dire che alla distanza di pochi metri al quale l'ha impiegato il AP 1

il __________ è un'arma devastante, capace ad esempio (quanto meno con un colpo

diretto) di trapassare come se nulla fosse due

corpi umani che si trovassero sulla traiettoria. L'imputato con quest'arma ha

esploso un colpo della relativa munizione d'ordinanza, il vecchio proiettile

denominato GP 11, calibro 7.5 mm, in dotazione dell'esercito svizzero sin dal

1911.

(le cifre 11, 57, 90 indicano infatti l'anno di introduzione). Si tratta

quindi di una munizione letale quanto l'arma che l'ha esplosa.

Se ne deve concludere che per

quanto riguarda la valutazione del tipo di arma e munizione impiegati ci

troviamo ai massimi livelli di pericolosità.”

(sentenza impugnata, consid. 12, pag. 13 e 14)

4.5

AP 1 buon

tiratore?

“ Quanto alla

dimestichezza dell'autore con l'arma, il tema va sicuramente relativizzato alla

luce delle circostanze, in specie del fatto che egli ha esploso il colpo da

brevissima distanza.

Vero è comunque che l'accusato ha ricevuto l'arma in questione in

occasione della scuola reclute e che essa è stata la sua arma d'ordinanza per

tutta la durata del servizio. Egli è pertanto stato istruito sia al riguardo

delle (micidiali) caratteristiche dell'arma, che al riguardo della

manipolazione e dell'uso della stessa in ogni circostanza di impiego. Oltre ad

avere usato l'arma durante il servizio militare e ad avere effettuato i tiri

obbligatori, egli risulta avere partecipato a manifestazioni di tiro

facoltative (AI 26, pag. 2), ciò che solo una minoranza dei cittadini che

prestano servizio militare fa, per il che a AP 1 può senz'altro essere

riconosciuta una buona dimestichezza con l'arma.

E' ben vero che __________, presidente della società __________ di

__________ presso la quale AP 1 era solito compiere gli esercizi di tiro, l'ha

definito un tiratore mediocre e bisognoso di essere "controllato in ogni

suo movimento" (AI 15, pag. 2), ma a dispetto di questa severa valutazione

i punteggi da lui conseguiti ed assunti agli atti (cfr. all. ad Al 26)

appaiono più che dignitosi, senza dimenticare che sono i riscontri di un tiro

effettuato alla distanza di 300 metri, in cui ogni colpo sparato ha raggiunto

il bersaglio quadrato delle dimensioni di 1 metro x 1 metro, più

piccolo pertanto della finestra centrata dalla ridicola distanza di al

massimo 8 metri e qualche centimetro.”

(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 14 e 15)

4.6

Visibilità

e consapevolezza di AP 1 sulla posizione delle vittime

4.6.1

Nonostante fosse una sera d’inverno, la facciata esterna della casa

era ben visibile:

“ Per quanto concerne l’illuminazione della facciata esterna della

casa, ovvero della visuale che AP 1 aveva del suo bersaglio (fosse esso la

finestra o, come egli afferma, la porzione di muro tra le due finestre), egli è

stato tutto sommato costante nell’ammettere di aver avuto buone condizioni di visibilità.”

(sentenza impugnata consid. 15.3, pag. 18).

AP 1 ha, infatti, sempre ammesso che:

“ vicino alla casa c’è una lampada con le fotocellule che era accesa

vista la mia presenza sul posto” (PP 17.01.2012, pag. 7, AI 6)

“ …

si é accesa la lampada che illumina tutto il giardino sulla parete lato

abitazione di mio padre. Questa lampada si accende automaticamente in quanto è

dotata di sensore di movimento (...) l'illuminazione in quel momento mi permetteva

di vedere dove sparare” (PS 31.01.2012, pag.

4.

e 5, AI 33)

4.6.2

I

primi giudici hanno accertato che, al momento dello sparo, le vittime erano in

cucina, intente a preparare la cena:

“ Non vi è motivo di dubitare che ACPR 1 e ACPR 2, così come da loro

dichiarato, si trovassero in quel momento in cucina intenti a preparare la

cena, nelle rispettive posizioni visibili nelle foto 12 e 13 di cui all’AI 98” (sentenza impugnata, consid. 10 in fine, pag. 13).

Al dibattimento d’appello, il patrocinatore di AP

1.

ha contestato tale accertamento rilevando come, al riguardo, le dichiarazioni

di ACPR 1 siano contraddittorie.

La Corte le ha esaminate attentamente senza

rilevarvi contraddizioni insanabili, visto l’evidente e comprensibile stato di

grande agitazione causato, nell’AP, dal gesto di AP 1.

Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni degli

AP - peraltro verosimili, visto che il tutto è successo all’ora in cui si è

soliti preparare o consumare la cena - anche la scrivente Corte ha accertato, senza alcuna difficoltà, che essi, al momento dello sparo, erano

effettivamente in cucina.

4.6.3

Dall’accertamento

secondo cui i due AP erano, a quel momento, in cucina intenti a preparare la

cena deriva, con evidenza, che la luce della cucina era accesa:

“ a questo punto è lecito ammettere che lo stessero facendo con la

luce accesa (…)” (sentenza impugnata, e consid. 15.3, pag. 19).

4.6.4

Subito dopo l’arresto, AP 1 ha dichiarato di avere visto la luce

filtrare dalle lamelle della finestra di cucina ma - ha aggiunto - non avendo

udito rumori, non poteva avere certezza della loro reale posizione:

“ (…) Attraverso le lamelle ho potuto comunque notare che all’interno

la luce era accesa. All’interno non ho udito rumori e pur pensando che i due

erano in casa non ho potuto rendermi conto dove fossero esattamente (…) mi pare

di avere scorto la luce attraverso la tapparella della cucina (…)”

(PS 16 gennaio 2012, pag. 4 e 5, all. ad AI 1)

Nei successivi interrogatori, AP 1 ha cercato di

relativizzare la sua consapevolezza della luce accesa in cucina, affermando in

sequenza:

- di

avere avuto solo l’impressione che essa fosse accesa e che forse si trattava

della luce della camera (PP 17 gennaio 2012, pag. 7, AI 6);

- che

forse era la luce della sala (PS 31 gennaio 2012, pag. 5, AI 33);

- che

forse si era confuso e che la luce accesa era quella del giardino (“Volevo

inoltre rettificare quanto dichiarato nel verbale del 16.01.2012 quando ho

affermato di aver visto filtrare la luce dalle tapparelle della cucina. (…): pensandoci

bene ora non posso affermare di aver visto la luce filtrare dalla finestra.

Posso anche dire di essermi confuso con la luce esterna del giardino”, PS 3 febbraio 2012, pag. 6, AI 37).

- di

non avere visto alcuna luce in cucina (“No, non ho visto la luce della

cucina accesa (…) Ho sbagliato a dare la prima risposta, nel senso che mi sono

confuso (…) forse ho intravisto la luce della sala (…) di sicuro ho visto una

luce provenire dall’appartamento in uso a ACPR 1 e che per me era quella della

sala” , PP 24 febbraio 2012, pag. 8 e 9, AI 64).

Annotate le dichiarazioni dell’appellante e le

sue ritrattazioni evidentemente volte a sminiuire la sua responsabilità, questa

Corte condivide, riguardo la consapevolezza di AP 1 della posizione delle due

vittime, le conclusioni dei primi giudici:

“ E' però un dato

di fatto che ACPR 1 e la compagna erano in quel momento in cucina intenti a

preparare la cena e a questo punto è lecito ammettere che lo stessero facendo

con la luce accesa. Allo stesso modo, per pacifica ammissione degli inquilini

(privi di interesse a mentire sul tema),

deve essere ritenuto che anche la luce in sala era accesa.

Preso atto della interessata ritrattazione dell'accusato, va

comunque detto che la percezione della luce che filtra dalle tapparelle

abbassate, oltretutto da una posizione angolata come quella da cui AP 1 ha

sparato, non implica anche la certezza del fatto che le vittime dovessero

trovarsi proprio dietro quella finestra. Vero è però che l'accusato sapeva per

certo che gli inquilini erano in casa e che egli poteva inoltre, dato l'orario,

ritenere ragionevolmente certo che essi si trovassero in quel momento nella

zona giorno dell'appartamento, ovvero nella sala da pranzo oppure in cucina,

ossia i locali illuminati.

L'accusato potrebbe invero avere acquisito informazioni più

precise pochi istanti prima di sparare, ovvero al passaggio davanti al balcone

della sala da pranzo delle sue vittime, dalla cui finestra si prendono

d'infilata entrambi i locali in questione (cfr. Al 98, foto 41), ma egli non ha

fornito alcuna dichiarazione al riguardo. Allo stesso modo, non è dato di

sapere se le vittime stessero parlandosi al momento dello sparo e se l'accusato

avrebbe in tal caso potuto udirne le voci provenire dalla finestra della

cucina.”

(sentenza impugnata, consid. 15.3, pag. 19-20)

4.7

Come ha

imbracciato il fucile e dove lo ha direzionato

AP 1 ha sempre detto di avere imbracciato il

fucile in “stile mitraglia”. Così i primi giudici:

“ Va

in primo luogo stabilito in che modo egli imbracciasse l'arma, circostanza che,

in assenza di testimoni, può essere accertata unicamente sulla scorta delle

affermazioni del AP 1 medesimo. In proposito egli ha costantemente sostenuto di

avere imbracciato il fucile in stile "mitraglia", ossia tenendo l'arma

appoggiata all'altezza dell'anca destra, con la mano destra sul grilletto e la

sinistra a sostenere la canna del fucile dall'alto verso il basso (AI 98, foto

n. 46, 47, 54, 55, 56), tesi che non può qui essere smentita.” (sentenza impugnata, consid. 15.1, pag. 15)

Va, qui, poi annotato che, al dibattimento d’appello, AP 1 ha più

volte dichiarato di avere agito concitatamente e che il tutto - cioè la

decisione di sparare, la discesa in giardino e lo sparo - è avvenuto in un paio

di minuti:

“ È stata una frazione di un paio di minuti. Il tempo di scendere la

scala, uscire in giardino, fare quei 10 metri e sparare (…) è stata una cosa talmente veloce (…) Ero talmente … sono arrivato giù lanciato, di corsa e non sono

stato lì a … (…) ripeto, non ho immaginato nulla perché ero talmente di corsa

che non sono stato lì a pensare” (verb. dib. d’appello, pag. 4)

Sia dal modo in cui ha imbracciato il fucile - meno preciso di

quello in cui il calcio dell'arma viene appoggiato alla spalla (AI 98, foto 57

e 58) anche in considerazione della goffaggine di AP 1 (cfr. documentazione

fotografica relativa alla ricostruzione) - che dalla concitazione con cui ha

agito deriva, forzatamente, l’accertamento secondo cui AP 1 (al di là delle

sue, comunque, basse doti di tiratore) ha sparato senza nessuna sicurezza sul

punto d’arrivo del proiettile.

Ciò detto, anche la scrivente Corte condivide l’accertamento dei primi giudici secondo cui, visto che egli ha sparato a breve distanza dal

bersaglio, il risultato non può essere molto diverso da quello che AP 1 aveva

in mente, pur in quei brevi istanti, di ottenere:

“ avendo egli

oltretutto comunque ammesso (come tra poco si vedrà in dettaglio) di avere

sparato quanto meno nella direzione della finestra da lui centrata. Per la Corte, in definitiva, non può essere ammesso che alla distanza di al massimo 8 metri le modalità in cui l'autore ha (nella per lui più favorevole delle ipotesi) imbracciato

l'arma abbiano comportato un risultato difforme dalle sue intenzioni.”

(sentenza impugnata, consid. 15.1, pag. 15)

E questo a prescindere dalle molte e

diversificate dichiarazioni rese da AP 1 sulle sue intenzioni di mira (cfr. sentenza

impugnata, consid. 15.2, pag. 15-18). I numerosi distinguo da lui effettuati

nel corso d’inchiesta (“ho sparato in direzione del muro”, “ho alzato la canna in maniera da sparare verso il soffitto", “la mia idea era quella

che lo sparo sarebbe penetrato nei 15 cm di materiale di isolazione e si sarebbe fermato lì”) sono stati ritenuti da questa Corte

come inconciliabili con la concitazione della situazione - più volte descritta

dallo stesso AP 1 e, in sé, del tutto verosimile - e, quindi, non credibili.

AP 1 ha, dunque, sparato, senza mirare con

precisione, in direzione della finestra della cucina dell’appartamento occupato

dagli AP.

IV. Giudizio

di primo grado

5.

Secondo i primi giudici, AP 1 ha sparato “consapevole del rischio

di uccidere uno o l’altro degli inquilini” e accettandone la realizzazione:

per questo lo hanno dichiarato autore colpevole di tentato omicidio

intenzionale, commesso per dolo eventuale.

(cfr. sentenza impugnata, consid. 16, 17 e 18,

pag. 20, 21 e 22).

V. Appello

6.

AP 1 - che, come visto, ha sempre detto di avere voluto soltanto

intimidire i due inquilini e non, invece, far loro del male (cfr. PS 16 gennaio

2012, pag. 3 e 4, all. ad AI 1; PP 17 gennaio 2012, pag. 6, AI 6; GPC 18

gennaio 2012, pag. 2, AI 8; PS 3 febbraio 2012, pag. 4, AI 37) - contesta la

qualifica giuridica dei fatti e postula la derubricazione della condanna per

tentato omicidio ad esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP).

6.1

a) L’art. 111 CP è applicabile a chiunque

intenzionalmente uccide una persona, in quanto non ricorrano le condizioni

previste negli art. 112-116 CP.

b) Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12

cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce

la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;

DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che

l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così,

l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella

consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si

realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.

2.3

; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e

rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza

CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Ritenuto come, di regola, la volontà

dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi

esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale

dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si

produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente

ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.

8.

; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal

TF). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere

dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli

appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come

conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una

presa in considerazione della realizzazione dell’evento (DTF 130 IV 58 consid.

8.

, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile

dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si

produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio

(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del

dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si

realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita -

tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi,

l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF

6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012

consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20

maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3

c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid.

2.3

; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve

essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con

leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF

133.

IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3

c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono

essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009

del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF

135.

IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV

242.

consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d;

sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

6.2

Ai sensi dell’art. 129 CP, si rende colpevole di esposizione a

pericolo della vita altrui chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente

la vita altrui.

Perché sia dato l’elemento oggettivo costitutivo

del reato - cioè, il mettere qualcuno in pericolo di morte imminente (DTF 106

IV 12 consid. 2a; STF 6S.127/2007 del 6 giugno 2007, consid. 2.3;6S.40/2004

del 6 aprile 2004, consid. 2.1) - è necessario che l’autore abbia creato un

pericolo concreto e serio (e non una remota possibilità) che una persona venga

uccisa (e non solamente lesa nella sua integrità corporale o alla sua salute).

È, poi, necessario che questo rischio sia in uno stretto rapporto di

connessione con il comportamento rimproverato all’autore (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 129, n. 14; DTF 121 IV

67.

consid. 2b aa; 106 IV 12 consid. 2a; 111 IV 51 consid. 2; 101 IV 159 consid.

2a).

Il reato è solo intenzionale: l’autore deve

volere mettere un terzo in pericolo di morte imminente (DTF 114 IV 103 consid.

2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1) e lo deve fare assumendo

consapevolmente e volontariamente un comportamento che crei questo pericolo (DTF

121.

IV 67 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1).

La vecchia disposizione (in vigore sino al 31.12.1989),

precisava che l’autore doveva aver agito scientemente, e ciò per sottolineare

che il dolo eventuale non era sufficiente e che era necessaria una coscienza

certa del rischio di morte (DTF 106 IV 12 consid. 2b; STF 6S.382/2005 del 12

novembre 2005, consid. 2.1). Questa precisazione è stata ritenuta superflua ed

è, perciò, stata soppressa nel vigente art. 129 CP. Rimane, comunque,

necessario che l’autore conosca il pericolo che provoca, ovvero le circostanze

che rendono probabile la morte. Ritenuto come l’autore non accetti

l’eventualità che il pericolo si realizzi, non è sufficiente che egli abbia

coscienza dell’eventualità del pericolo, poiché si scivolerebbe verso la

negligenza cosciente e l’intenzione non sarebbe più quella di creare un

pericolo di morte imminente bensì quella di un pericolo di morte eventuale se

non addirittura condizionato (FF II 1050; Corboz, op cit., ad art. 129 n. 27 e

dottrina citata).

Per contro - ed è ciò che distingue la messa in

pericolo dall’omicidio tentato - l’autore non vuole, neanche a titolo

eventuale, la realizzazione del pericolo che crea (DTF 107 IV 163 consid. 3; STF

6B_251/2007 del 7 settembre 2007, consid. 2.1.1;6S.192/2004 del 26 agosto

2004, consid. 2.3).

La volontà di creare un pericolo di morte

imminente è, dunque, una sorta di scalino intermedio fra la negligenza

cosciente e il dolo eventuale riferito all’omicidio intenzionale (Noll, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, Zurigo 1983, p. 55). Vi è omicidio intenzionale o tentato

omicidio intenzionale se l’autore vuole la morte della vittima oppure se ne

accetta l’eventualità.

Vi é l’omicidio colposo quando l’autore adotta un

comportamento pericoloso - indifferente è sapere se ne abbia o meno percepito

il pericolo - ma pensa, per leggerezza, che il pericolo non si realizzi.

Vi è, invece, messa in pericolo della vita altrui

quando l’autore, senza accettare l’eventualità del decesso, vuole creare un

pericolo di morte (Corboz, op cit., ad art. 129 n. 26).

Secondo la dottrina dominante, vi è esposizione a

pericolo della vita altrui quando l’autore ha ritenuto che il rischio da lui

creato non si sarebbe realizzato grazie ad un suo comportamento adeguato, alla

reazione della vittima oppure grazie all’intervento di una terza persona. Per

contro, nei casi in cui la realizzazione del pericolo creato é lasciata al

caso, l’autore si rende colpevole di omicidio intenzionale mancato: si

considera, infatti, che, in quest’eventualità, l’autore ha accettato la

realizzazione del pericolo per il caso in cui questo si produca (Disch, L’homicide

intentionnel, Diss. Losanna 1999, p. 239 e riferimenti; Aebersold in Basler

Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2 ed., Basilea 2007, ad art. 129, n. 28).

L’autore deve, inoltre, creare il pericolo senza

scrupoli. Un atto è commesso senza scrupoli ai sensi dell’art. 129 CP quando -

tenuto, in particolare, conto dei mezzi utilizzati, del movente e dello stato

d’animo dell’autore - esso appare contrario ai principi generalmente ammessi

dagli usi e costumi e della morale. L’assenza di scrupoli deve essere ammessa

in tutti quei casi in cui il reato è commesso per motivi futili: un’evidente

sproporzione fra movente e pericolo creato denota, infatti, un profondo

disprezzo per la vita altrui (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

Del tutto irrilevante è, a questo proposito, il

concetto personale di etica dell’autore o la sua incapacità di cogliere il

carattere immorale del suo comportamento (DTF 114 IV 103 consid. 2a; STF 6B_87/2013

del 13 maggio 2013, consid. 3.4;6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.3).

Altrettanto ininfluente è che, al momento dei

fatti, l’imputabilità dell’autore fosse scemata, oppure che egli abbia agito in

stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di medicamenti, di

stress o d’altri fattori di perturbazione psichica (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

6.3

Come visto, determinante per la qualifica giuridica dei fatti

accertati è l’aspetto soggettivo.

6.3.1

Come già ricordato dai primi giudici, il Tribunale federale, nella

sentenza 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003 al consid. 1.3, ha indicato quali

elementi depongono, nei casi di utilizzo di un’arma da fuoco, per il dolo

eventuale dell’autore. Si tratta, in particolare, del tipo di arma da fuoco e di

munizione utilizzati, della dimestichezza dell’autore con l’arma impiegata,

delle modalità dello sparo, della quantità di colpi esplosi e della loro

traiettoria, della distanza dalla vittima e delle condizioni di visibilità.

a) Sull’arma

utilizzata, si rinvia al consid. 4.4..

Alle argomentazioni in esso contenute ci si

limita ad aggiungere che quest’arma - realizzata quale arma da guerra e

concepita per uccidere, non per ferire - é straordinariamente precisa ed

affidabile anche ad una distanza di 600 m ed è, dunque, di particolare qualità. Il __________ è un’arma a rimbalzo: la pallottola può colpire diversi

ostacoli che ne modificano la traiettoria senza tuttavia arrestarne la corsa. La probabilità per un essere umano, che si trova nelle immediate vicinanze, di

rimanere ferito, è elevata.

Le munizioni Gewehrpatrone 11 utilizzate hanno

una velocità iniziale di 750 m/s e possono addirittura perforare 60 cm di legno d’abete da una distanza di 5 m e 35 cm dello stesso legno da una distanza di 1’200 m.

b) L’imputato

è stato reclutato come cannoniere nel 1983 con incorporazione nel novembre del

1984.

ed è stato prosciolto dagli obblighi militari nel dicembre del 2002.

All’inizio del servizio militare, gli è stato consegnato il fucile d’assalto __________.

Ritenuto l’addestramento seguito durante tutto il

servizio militare, AP 1 era perfettamente consapevole della particolare

pericolosità dell’arma utilizzata.

Del resto, rivelatrice della sua consapevolezza

è, fra le altre, l’ammissione di sapere che, con l’arma e le munizioni usate,

un proiettile che impatta in un punto può assumere, in seguito, una traiettoria

diversa (cfr. PP 17 gennaio 2012, pag. 2, AI 6).

c) Le condizioni di visibilità generali sulla casa erano buone (cfr.

consid. 4.6.1.).

Inoltre, come visto sopra (consid. 4.6.4.), AP 1

sapeva con certezza che le vittime si trovavano all’interno dell’appartamento.

Lo si deduce, dapprima, dalla sua dichiarazione secondo cui egli ha sparato per

impaurire la coppia: ciò presupponeva la sua consapevolezza della loro

presenza. E’, poi, assodato ch’egli aveva visto almeno la luce del salotto e la

luce della cucina. Come giustamente ritenuto dai primi giudici, dato che si era

all’ora di cena, l’appellante doveva forzatamente presumere - o almeno

considerare come altamente probabile - che le sue vittime fossero in cucina.

E’, quindi, certo che è malgrado tale

consapevolezza che egli ha sparato in direzione della finestra della cucina.

d) Per la distanza tra il punto da cui è partito il proiettile e la

vittima, si rinvia al consid. 4.3 e alla documentazione fotografica in atti

(cfr. AI 98, spec. foto 55 e 56). Come accennato al consid. 4.6.2., ACPR 2 e ACPR

1.

erano in cucina a poca distanza dalla finestra (cfr. AI 98 foto 12 e 13).

Viste le sue caratteristiche, il proiettile

utilizzato era perfettamente in grado di trapassare un corpo umano che si trova

sulla sua traiettoria a una distanza massima di circa 9 m.

Se il proiettile, invece di colpire la cornice

protettiva della finestra in alto a sinistra, fosse finito 30 cm più in basso e avesse trafitto uno dei due inquilini, l’esito sarebbe stato senza alcun dubbio

letale (STF 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003 consid. 1.3, secondo cui, per

esperienza, le pistole possono colpire il bersaglio da una distanza di 50 m e le pallottole raggiungere una velocità letale).

Ciò senza dimenticare che, per comune esperienza,

un proiettile che urta un punto preciso può cambiare traiettoria e andare a

colpire coloro che si trovano nelle immediate vicinanze, circostanza di cui

l’appellante era a conoscenza.

e) In concreto, come visto sopra, l’appellante ha esploso un solo

colpo. Si tratta di un elemento che depone per l’assenza di un dolo diretto. Tuttavia,

il fatto che AP 1 ha, nelle condizioni descritte, consapevolmente indirizzato

il colpo nella zona della cucina costituisce l’assunzione di un elevatissimo

rischio mortale.

6.4

Questi elementi, esaminati complessivamente, provano - senza ombra

di dubbio - che AP 1 ha agito con dolo eventuale.

Al riguardo, si riportano le pertinenti

argomentazioni dei primi giudici:

“ Dovendosi

valutare i predetti elementi di giudizio, la Corte ne ha concluso che AP 1 ha intenzionalmente esploso, per dolo diretto, il colpo di __________ all'interno

della cucina dell'appartamento in uso alle vittime.

Un primo pesante indizio in tal senso è dato dal fatto che egli,

per sua ammissione, ha deliberatamente indirizzato il fucile verso le finestre

dell'appartamento e non invece sulla parete davanti a sé, come avrebbe più

semplicemente fatto se veramente avesse voluto colpire il muro, o in qualunque

altra direzione, come avrebbe benissimo potuto fare se avesse solo inteso

spaventare le vittime con il fragore dell'arma.

Un ulteriore pesantissimo indizio è poi dato dalle ammissioni

dell'accusato (ancorché ritrattate), coerenti con la predetta manovra di

puntamento dell'arma in direzione delle finestre laddove esplicitano di avere

voluto che il proiettile si conficcasse nel soffitto dell'appartamento, il che

è in definitiva un risultato poco diverso da quanto effettivamente accaduto.

Aggiungendo a questi elementi di valutazione quello della

ridottissima distanza tra la posizione di tiro e la finestra colpita, di grandi

dimensioni, l'ipotesi di una traiettoria del colpo divergente dalla volontà

dello sparatore (…) si riduce ulteriormente, tanto da non esserci dubbio

residuo della Corte sul tema.

Ad ogni modo, le cose non cambierebbero di molto nemmeno se si volesse ammettere la tesi dell'accusato di

avere voluto tentare di sparare tra le due finestre tenendo l'arma all'anca e di avere in tal caso fatto penetrare il

proiettile nell'appartamento per un errore di mira.

In una simile eventualità, infatti, all'accusato andrebbe comunque

imputata la grossolana assunzione di un rischio facilmente evitabile, e con

essa l'accettazione della possibilità di sbagliare

la mira e di fare di conseguenza giungere il colpo, come è accaduto,

all'interno della cucina.

In altri termini, l'accusato non potrebbe comunque sottrarsi alla

propria responsabilità, dovendosi ammettere che egli avrebbe in questa ipotesi

sparato all'interno dell'appartamento con dolo eventuale, ma comunque

intenzionalmente.

Stabilito così che l'accusato ha intenzionalmente esploso un colpo

di __________ mirando all'interno di un appartamento che egli sapeva in quel

momento abitato da due persone, che per orario e condizioni di illuminazione

doveva presumere trovarsi proprio nello stretto locale preso di mira oppure in

quello a fianco, la valutazione giuridica di siffatto comportamento nell'ottica

dell'applicazione dell'art. 111 CP ha condotto la Corte alla conclusione che si è trattato di tentato omicidio intenzionale commesso per dolo

eventuale.

L'accusato, mosso da motivazioni meramente egoistiche, ha infatti

esploso da breve distanza e alla cieca - senza cioè certezze di sorta circa la

posizione dei possibili bersagli - un colpo di un'arma da fuoco micidiale nella

loro direzione, senza alcuna reale possibilità di controllo sulla traiettoria

primaria del proiettile o sui suoi successivi rimbalzi, né sugli spostamenti

delle vittime in quegli istanti. L'esito di questo gesto è stato lasciato al

caso, per una fortunata fatalità la testa del ACPR 1 è stata mancata di poche

decine di centimetri. II rischio assunto è stato elevatissimo, la negazione da

parte dell'accusato dell'eventualità dell'uccisione dell'uno e dell'altra è

palesemente una menzogna difensiva, non potendo essere ignorata nemmeno da una

personalità disturbata come quella del AP 1 l'enorme pericolosità del suo

comportamento e la concretezza della minaccia da lui creata per la vita degli

inquilini. L'accusato era pertanto consapevole del rischio di uccidere uno o

l'altro degli inquilini - difficilmente entrambi con un solo proiettile - e

l'ha accettato, esplodendo nondimeno il colpo verso l'interno della cucina.

Alternative soluzioni non contemplanti l'accettazione

dell'eventualità di uccidere, secondo cui AP 1 avrebbe agito solo negligentemente

o avrebbe accettato il rischio di mettere in pericolo le vite altrui ma non

quello di uccidere (distinguo quest'ultimo non proponibile se si spara da pochi

metri con un'arma da guerra ignorando la

posizione delle vittime), non sono convincenti e non devono perciò

essere qui particolarmente discusse.

Per la Corte l'accusato è pertanto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP

commesso agendo con dolo eventuale, così come imputatogli in via

principale al punto 1 dell'atto di accusa.

(sentenza impugnata, consid. 16-18, pag 20-22)

Come indicato, ad escludere la qualifica

giuridica postulata dall’appellante (art 129 CP) è il fatto - manifesto - che

egli, esploso il colpo, non aveva alcuna possibilità di controllo né sulla sua

traiettoria primitiva, né sui suoi rimbalzi, né sulla posizione o sugli

spostamenti degli inquilini nell’appartamento ed è soltanto il caso che ha

fatto si che in questo procedimento non si discuta di un omicidio consumato.

Imputabilità

7.

Come visto, AP 1 è stato sottoposto ad una

perizia psichiatrica che ha evidenziato come egli fosse, al momento dei fatti, affetto

da disturbo di personalità misto (ICD10-F61 “nel quale si riscontrano

aspetti correlati a diverse tipologie di disturbi della personalità (paranoide,

narcisistico, impulsivo)” (AI 84 pag. 13).

Il perito ha, poi, precisato che “la turba è

di gravità notevole e di lunga durata” (AI 84 pag. 15) che ha fatto si che AP

1.

non fosse “del tutto cosciente della possibile conseguenza lesiva del suo

atto nei confronti delle persone verso le quali rivolgeva la sua offensiva”

e che, perciò, avesse una diminuita capacità di valutare il carattere illecito

della sua azione. Il perito ha, poi, aggiunto che sempre tale turba provocava

un venir meno del controllo pulsionale che influiva negativamente anche sulla

capacità di agire di AP 1 (AI 84 pag. 14).

Pertanto, condividendo le valutazioni peritali

(AI 84 pag. 15), la prima Corte ha ritenuto che AP 1 ha agito in stato di

scemata imputabilità di grado medio.

Commisurazione della pena

8.

AP 1 ha chiesto anche una ricommisurazione della pena postulandone una

sospesa condizionalmente. Al dibattimento d’appello, la Difesa ha, in sostanza,

sottolineato come AP 1, grazie anche al trattamento psicoterapeutico e

farmacologico cui si sottopone diligentemente da ormai più di due anni, sia

profondamente cambiato, come egli sia profondamente pentito per quanto fatto e

come egli stia pagando già con la vergogna e il disagio nei confronti di tutti

i conoscenti.

8.1

Nel

commisurare la pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

“ AP 1 è autore

colpevole, ancorché per dolo eventuale, del tentativo di commettere omicidio

intenzionale giusta l'art. 111 CP, ovvero uno dei più gravi crimini del nostro

ordinamento. Anche se il tentativo non ha prodotto un immediato danno fisico

alle vittime del suo agire, sarebbe improprio affermare che esso è terminato in

nulla, avendo in particolare ACPR 2 subito delle conseguenze psicologiche

tangibili anche ad un anno e mezzo dai fatti.

Pacifica pertanto l'assoluta gravità oggettiva del comportamento

dell'autore, la disamina del lato soggettivo appare sconcertante e

sconfortante. AP 1 afferma di avere agito in (asserita) reazione a una

"provocazione" assolutamente risibile, una banale discussione di

vicinato che non è trascesa in vie di fatto e nemmeno in ingiurie. La reazione

dell'autore è stata di una violenza abnorme, segno di una prepotenza crassa e

primitiva, peraltro già manifestatasi in passato (fortunatamente solo a mano di

un piccone) in danno del precedente conduttore. II movente, pertanto, è

assolutamente egoistico: AP 1 era frustrato per la discussione (si ripete,

senza che ve ne fosse motivo oggettivo), verosimilmente perché era stata messa

in discussione la sua autorità, ovvero la sua prerogativa di posare un cancello

con possibile intralcio per gli inquilini, e perciò egli doveva, nel contempo,

dare libero sfogo a tale frustrazione (non essendogli bastato criticare la

cucina della moglie) e sottomettere gli inquilini, italiani, con un gesto

forte, mostrando loro chi comandava a __________, Svizzera.

La Corte nel commisurare la pena ha tenuto conto del fatto che

l'accusato è incensurato, come pure della sua confessione. Non si è però

ritenuta in suo favore una reale collaborazione, avendo egli su vari aspetti

reso delle dichiarazioni contraddittorie (e quindi in parte menzognere),

ritrattando anche delle precise ammissioni dopo essersi accorto che esse

nuocevano alla sua causa. Peggio di ciò è però la constatazione che AP 1,

aldilà delle formali scuse, al dibattimento non è parso pentito dei suoi atti

ed è anzi sembrato solo vagamente cosciente della commissione dell'illecito

(dal quale ha difatti chiesto di essere prosciolto), da lui banalizzato, tanto

che forse solo con la comunicazione del dispositivo della sentenza è parsa

divenirgli tangibile la gravità del suo atto. Non vi è perciò stata alcuna

riduzione di pena in ragione del pentimento o anche solo di una sincera

assunzione di responsabilità. Nemmeno il carcere preventivo sofferto, di soli

59.

giorni è stato considerato motivo di riduzione della pena. Questa, partendo

da una sanzione di base di almeno 15 anni per l'ipotesi che una delle vittime

fosse stata uccisa per dolo eventuale, è però stata ridotta sia in ragione del

fatto che il reato è stato solamente tentato, e quindi ulteriormente dimezzata

in considerazione della scemata imputabilità di grado medio.

Tutto considerato, la Corte ha in conclusione ritenuto adeguata

alla colpa del AP 1 una pena detentiva di 4 anni, con computo del carcere

preventivo sofferto.

(sentenza impugnata, consid. 22, pag. 23 e 24)

8.2

a) L’art. 111 CP dispone che chiunque intenzionalmente uccide una

persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

Inoltre, l’art. 19 cpv. 2 CP prevede che, se al

momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il

carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la

pena.

Giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. e LArm, è punito

con la multa chiunque, in qualità di privato non custodisce diligentemente

armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi,

munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1).

b) Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo

o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47

cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e

contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF

127.

IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.

2.

). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008.

consid. 2.2).

Determinata così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale cos¿come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del

Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

c) Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle

circostanze legate ai fatti commessi, valutando dapprima le circostanze

oggettive del reato di cui risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti

soggettivi del reato. Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della

colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata,

vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così

determinata - le circostanze personali legate all’autore.

8.3

a) In

concreto, il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, di una gravità

situabile tra il grado medio e quello alto. Da un lato, per il tipo di arma

utilizzata. Dall’altro, per il fatto che è soltanto per una buona dose di

fortuna che AP 1 non risponde oggi di un omicidio consumato: non può essere

dimenticato, infatti, che il proiettile è passato a soli 30 cm dalla testa di ACPR 1.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va

considerato, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che egli ha sparato

una sola volta e che il danno causato è stato più che contenuto visto che nessuno

degli AP è stato ferito, anche se non va banalizzato il trauma causato

dall’insensato suo comportamento.

Dal profilo soggettivo rilevante, in senso aggravante,

è il fatto che AP 1 si è deciso ad usare un’arma dalle potenzialità lesive

impressionanti senza motivo alcuno: non solo egli non era in una situazione di

pericolo, foss’anche soltanto soggettivamente percepito come tale, ma nemmeno

egli era stato fatto oggetto, ad opera delle sue vittime, di particolari

provocazioni o offese (non possono, infatti, essere oggettivamente considerate

tali le difficoltà di convivenza di cui s’è detto). Al riguardo, si rinvia alle

pertinenti argomentazioni dei primi giudici che questa Corte condivide

pienamente: in relazione al movente, la colpa di AP 1 é, dunque, molto grave.

In questo ambito - cioè, in relazione alle

circostanze soggettive del reato di cui AP 1 risponde - va, però, considerato,

ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in uno stato di scemata

imputabilità di una certa rilevanza che, così come accertato dal perito

giudiziario, lo portava, in estrema sintesi, ad ingigantire e drammatizzare

situazioni che altri avrebbero ritenuto del tutto normali, gli impediva di

darne una corretta valutazione e ne determinava un allentamento della capacità

di controllo pulsionale.

Avuto riguardo al quadro edittale, fosse

confrontata ad un omicidio consumato e commesso per dolo diretto in circostanze

analoghe a quelle qui in discussione da un autore pienamente responsabile, questa

Corte infliggerebbe all’autore una pena detentiva aggirantesi sui 18 anni.

Nel caso in esame, l’omicidio è solamente tentato

e, malgrado la coppia sia scampata alla disgrazia per pura fortuna, concretamente

la consumazione del reato era ben lontana dal verificarsi: questo comporta la

riduzione della pena di circa un terzo.

Ritenuto che AP 1 ha agito per dolo eventuale, la

pena deve essere ulteriormente ridotta: questo motivo di riduzione - importante

- deve comportare un’ulteriore sensibile riduzione. Ritenuta, comunque,

l’estrema pericolosità dell’arma utilizzata, la riduzione per questo motivo è

leggermente inferiore alla prima (circa 4 anni).

Occorre poi considerare, in favore di AP 1, la

scemata imputabilità di grado medio a lui riconosciuta dai primi giudici e

diminuire, di riflesso, im modo importante (ulteriori 4 anni) la pena (DTF 136

IV 55).

Tutti questi elementi considerati, la pena

detentiva adeguata alla colpa dell’autore in relazione al tentato omicidio si

aggira, dunque, sui 4 anni.

b) Come visto sopra, la pena stabilita in funzione delle circostanze

oggettive e soggettive attinenti al reato deve essere ponderata in base alle

circostanze personali legate all’autore.

In concreto, poco o nullo valore attenuante può

essere attribuito alla sostanziale incensuratezza del condannato, ritenuto come

il TF abbia più volte precisato che l’assenza di precedenti è un elemento

neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF

6B_567/2012 del 18.12.2012, consid. 3.3.5). Altrettanto ne è dell’eventuale sua

buona reputazione (Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil

II, Strafen und Massnahmen, Berna 1989, § 6 N. 47) visto che il TF ha avuto

modo di stabilire che uno stile di vita conforme al diritto non costituisce una

“performance” particolare (STF 6S.85/2006 del 27 giugno 2006, consid. 2.4;

6S.467/2004 dell’11 febbraio 2005, consid. 2.2.1).

Neppure può, qui, essere ritenuta come

circostanza attenuante la difficoltà del condannato a relazionarsi con gli

altri: è, infatti, questa una circostanza attinente alla sua personalità che,

insieme ad altre, ha contribuito a fondare la diagnosi di disturbo di

personalità che ha portato il perito a giustificare una scemata imputabilità considerata,

come impone la giurisprudenza, nelle circostanze soggettive legate al reato di

cui egli risponde.

Se nemmeno dal suo comportamento processuale AP 1

può trarre circostanze attenuanti (egli ha, come visto, più volte cambiato

versione nell’evidente intento di diminuire le proprie responsabilità), diversa

è la questione per quanto riguarda il suo comportamento dopo i fatti.

Come visto, dopo il 16 gennaio 2012, AP 1 ha

iniziato, per quanto gli era possibile, un cammino di cambiamento. Lo ha fatto,

dapprima, accettando il ricovero alla Clinica __________ e, poi, sottoponendosi

con diligenza e regolarità alle cure prescritte. Quest’impegno ha dato buoni

frutti, nel senso che, così come indicato dal suo patrocinatore e attestato dal

suo datore di lavoro (cfr. CARP n. XXXII), il AP 1 di oggi non è più il AP 1

che, in un momento di rabbia, ha imbracciato il fucile e sparato. Si tratta di

un AP 1 pentito, che ha compreso la necessità di mostrarsi conciliante e

tollerante e, soprattutto, interiorizzato (anche perché ha pagato di persona,

non solo con il carcere preventivo, ma pure con la riprovazione sociale e la

vergogna vissuta quotidianamente) la necessità di rispettare le regole del

vivere civile.

Inoltre, AP 1 ha saputo ritrovare un lavoro e,

soprattutto, ha saputo mantenerlo, nonostante oggettivamente le condizioni

impostegli dal suo datore di lavoro non siano delle migliori.

Pertanto, tutto questo considerato, la Corte ha

voluto tener conto (generosamente) del criterio dell’effetto della pena sulla

vita futura del condannato e, pertanto, l’ha compressa sino ai 3 anni, limite

massimo di applicazione dell’art. 43 CP.

A ciò è stata aggiunta, per la contravvenzione

alla LArm, la multa di fr. 100.-.

8.4

Ritenuto come, in forza degli elementi appena descritti e del fatto

che AP 1 continuerà a sottoporsi a cure mediche (cfr. dispositivo 4. della

sentenza impugnata), si possa per lui porre una prognosi non negativa, la pena

detentiva è, in forza dell’art. 43 CP, sospesa in ragione di 2 anni.

Per confortare e sostenere la prognosi, a AP 1 è

imposto un periodo di prova di 5 anni e una norma di condotta consistente nel

divieto di possedere e far uso (anche solo per esercitazione o sport) di armi

(art 44 cpv. 1 e 2 CP).

8.5

La scrivente Corte è cosciente di non avere alcuna

competenza per definire le modalità di esecuzione della pena.

Tuttavia, vista la particolarità del caso, si

permette di chiedere al GPC che dovrà occuparsi della questione di consentire a

AP 1 di scontare la parte di pena non sospesa in modalità che gli consentano di

mantenere il lavoro.

Trattamento ambulatoriale

9.

La questione non si pone non avendo AP 1 contestato il

Dispositivo

dispositivo 4. della sentenza di primo grado.

Pretese civili

10.

10.1. Come visto sopra, al dibattimento d’appello AP 1 ha precisato di non

contestare né il principio del risarcimento per torto morale e spese di

patrocinio né la sua quantificazione effettuata in primo grado.

Il dispositivo 2.2. della sentenza di primo grado

è, perciò, passato incontestato in giudicato, almeno limitatamente al

risarcimento per torto morale.

Questa limitazione è imposta dalla necessità di

rivedere il giudizio di primo grado relativo all’indennità per spese di

patrocinio ritenuto come ai primi giudici sia sfuggito che, con decreto 28

marzo 2012, il Procuratore pubblico ha posto ACPR 1 e ACPR 2 al beneficio del

gratuito patrocinio dal 20 febbraio 2012 (data del deposito dell’istanza, cfr.

art. 136 e 137 CPP).

10.2. È dunque necessario stabilire l’onorario dell’avvocato degli

accusatori privati in assistenza giudiziaria.

L’avv. RAAP 1 ha presentato le note professionali

3 dicembre 2012 (AI 118), 25 giugno 2013 (all. doc. TPC n. 10) e 30 maggio 2014

(doc. CARP n. XXXIX). In quanto patrocinatore d’ufficio egli è retribuito secondo

la tariffa di fr. 180.- all’ora (art. 4 cpv. 1 Regolamento Tpu; cfr. DTF 132 I

201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 consid. 3.2 del 25 settembre 2006;2P.17/2004

consid. 8.5 e seg. del 6 giugno 2006).

Per quanto attiene alla prima nota professionale,

del tempo complessivo esposto di ore 26 e 05 minuti, appaiono adeguate ore 22.

Non vengono approvate ore 4 ore e 5 minuti corrispondenti alle prestazioni

fatturate il 14 e il 16 febbraio 2012 in quanto gli AP sono al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 20 febbraio 2012 (cfr. AI 93).

Per quanto concerne la seconda nota professionale,

dal tempo complessivo esposto di ore 19 e 40 minuti, appaiono adeguate ore 14 e

15 minuti. Non vengono approvate ore 5 e 25 minuti: la stima effettuata per la

durata del dibattimento svoltosi il 27 e 28 giugno 2013 risulta eccessiva, essendo

il processo in prima sede effettivamente durato 4 ore e 35 minuti.

Approvata integralmente è, invece, la terza nota

professionale.

Le spese esposte sono, infine, approvate ad esclusione

di quelle antecedenti alla concessione del gratuito patrocinio.

Tutto ciò considerato, la retribuzione

comprensiva di IVA dell’avv. RAAP 1, quale patrocinatore d’ufficio degli AP, è

pari a fr. 8'108.65 ed è posta a carico dello Stato.

Non appena le condizioni economiche glielo

permetteranno, il condannato dovrà rimborsare il predetto importo allo Stato.

Egli rimane debitore nei confronti degli AP della

differenza fra quanto fatturato dall’avv. RAAP 1 e quanto coperto

dall’assistenza giudiziaria.

11. Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1 (art.

428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali di seconda istanza seguono

la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e per

il resto a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 2’000.- a

titolo d’indennità ex art 436 cpv. 2 CPP.

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 10, 77, 80,

82, 84, 135, 136 e segg., 348 e segg., 379 e segg.,

398 e segg., 433 CPP;

12, 19 cpv. 2, 22, 40, 43, 47, 63, 111 CP;

26, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1 lett. e LArm;

21 LAvv;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di conseguenza,

ricordato che in assenza d’impugnazione i

dispositivi 1.2., 2.2. in relazione al torto morale, 4., 5. e 6. della sentenza

28 giugno 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole,

oltre

che di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi, di

tentato omicidio per dolo eventuale,

per avere, il 16 gennaio 2012 a __________, sparato un colpo con un fucile __________ verso la finestra della cucina di un

appartamento all’interno del quale egli sapeva essere presenti due persone.

1.2. AP 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è

condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, e alla multa di fr. 100.- (cento) che, in caso di mancato

pagamento, verrà sostituita con la pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106

cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi con un

periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto, ovvero 12 (dodici) mesi, la

pena è da espiare.

1.4. Quale norma di condotta è fatto divieto a AP 1 di possedere e fare

uso di armi in genere.

1.5. AP 1 è condannato a versare, non appena le sue condizioni glielo

permetteranno,:

- allo Stato fr. 8'108.65 corrispondenti alle indennità per

spese di patrocinio dovute agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 posti al

beneficio dell’assistenza giudiziaria;

- agli

accusatori privati la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario

integrale.

1.6. Per le loro eventuali ulteriori pretese ACPR 1 e ACPR 2 sono

rinviati al competente foro civile.

1.7. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e nei disborsi di cui alla distinta spese della

sentenza impugnata, sono posti a carico dell’appellante.

2. Le note professionali 3.12.2012, 25.06.2013 e 30.05.2014 dell’avv. RAAP

1 sono approvate per:

-

onorario fr. 7'350.--

-

spese fr. 158.--

-

IVA (8%) fr. 600.65

Totale fr. 8’108.65

e poste a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

2.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo e la nota d’onorario.

2.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2000.--

- altri disborsi fr. 400.--

fr. 2'400.--

sono posti per 2/3 a carico del

condannato e per 1/3 a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 l’importo di fr.

2’000.- a titolo d’indennità ex art 436 cpv. 2 CPP.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio

federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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