17.2013.18
Commisurazione della pena in caso di atti sessuali con fanciulli, pornografia, molestie sessuali, abuso di impianti di telecomunicazioni, violazione di domicilio; misure terapeutiche: principio della
20 marzo 2013Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.18
Data decisione, Autorità:
20.03.2013, CARP
Titolo:
Commisurazione della pena in caso di atti sessuali con fanciulli, pornografia, molestie sessuali, abuso di impianti di telecomunicazioni, violazione di domicilio; misure terapeutiche: principio della proporzionalità, trattamento ambulatoriale in sostituzione del trattamento stazionario
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
MISURE TERAPEUTICHE STAZIONARIE
MOLESTIE SESSUALI
PORNOGRAFIA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 42 cpv. 1 CPS
art. 43 cpv. 1 CPS
art. 56 CPS
art. 56a CPS
art. 57 CPS
art. 59 CPS
art. 63 CPS
art. 179septies CPS
art. 186 CPS
art. 187 CPS
art. 197 CPS
art. 198 CPS
Incarto n.
17.2013.18
Locarno
20 marzo 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 30 novembre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 23 novembre 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 12
febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con sentenza 23 novembre 2012 la Corte delle assise criminali ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di:
-
atti sessuali con fanciulli
per avere, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e in altre località,
ripetutamente compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni,
rispettivamente indotto ad atti sessuali nonché coinvolto in atti sessuali tali
persone e meglio:
o in luogo pubblico, nel periodo tra dicembre 2011 e il 14 maggio 2012, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località,
ripetutamente coinvolto, in sette occasioni, otto persone minori di sedici anni
in atti sessuali, nonché compiuto, in un'occasione, un atto sessuale su una
persona minore di sedici anni;
o mediante Facebook e/o telefonicamente, nel periodo tra maggio 2011 e
il 14 maggio 2012, a __________, ripetutamente, in un numero indeterminato di
occasioni, coinvolto almeno dodici persone minori di sedici anni in atti
sessuali, rispettivamente indotto una persona minore di sedici anni ad atti
sessuali;
-
pornografia
per
avere:
o a __________, nel periodo tra maggio 2011 e maggio 2012, mediante
Facebook, ripetutamente offerto o mostrato, in almeno quindici occasioni, a
quindici persone minori di sedici anni scritti pornografici e meglio scrivendo
loro espressioni a carattere pornografico;
o a __________, il 13 gennaio 2012, detenuto nel suo personal computer
due immagini vertenti su atti sessuali con
fanciulli da lui previamente scaricate da internet;
-
molestie sessuali
per
avere:
o a __________, __________, __________ e in altre località, nel
periodo tra gennaio 2012 e il 24 aprile 2012, ripetutamente causato scandalo,
in quattro occasioni, compiendo atti sessuali in presenza di persone che non se
lo aspettavano;
o a __________, nel periodo tra il 23 febbraio 2012 e il 10 marzo
2012, impudentemente, mediante parole, molestato sessualmente una persona e
meglio, selezionando in diverse occasioni il numero telefonico in uso a __________,
detto a quest'ultima espressioni quali "ti voglio, te la voglio
leccare, ti apro le gambe, sei bagnata";
- abuso
di impianti di telecomunicazioni
per avere, a __________,
nel periodo tra dicembre 2011 e il 13 marzo 2012, ripetutamente, in un numero
indeterminato di occasioni, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di
telecomunicazione per inquietare o importunare almeno tre persone;
- violazione
di domicilio
per essersi, a __________,
il
26 aprile, il 5 maggio, l'8 maggio
e l'11 maggio del 2012, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto,
introdotto nel centro commerciale __________ nonostante fosse a conoscenza
della diffida del 16 aprile 2012 emessa nei suoi confronti;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e
precisato nei considerandi.
Prosciolto, invece, AP 1 dalle imputazione di atti sessuali con fanciulli limitatamente al
punto 1.7 dell’atto di accusa nonché limitatamente a due casi di cui al punto
1.11 dell’atto di accusa, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla
pena detentiva di tre anni e sei mesi (da dedursi il carcere preventivo
sofferto), a versare complessivi fr. 18'849.60 a titolo di risarcimento e di danno morale a due accusatrici private e, infine, al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'500.- e dei disborsi.
Fatti
I primi giudici hanno, inoltre, ordinato un
trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, da svolgersi in penitenziario
(riservata la decisione del Giudice dell’applicazione della pena) e, per dar
luogo all’esecuzione del trattamento, hanno sospeso, in applicazione dell’art.
57 CP, l’esecuzione della pena detentiva.
La Corte ha, infine, confiscato tutto quanto in
sequestro, fatta eccezione dei telefoni cellulari e di tre computer che, previa
cancellazione dei dati in memoria, sono stati dissequestrati in favore del
condannato e di __________.
B. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler ricorrere contro la citata
sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, ha confermato il proprio annuncio precisando di non contestare la dichiarazione di colpevolezza ma di postulare:
- una
riduzione della pena detentiva inflitta,
- la sua
sospensione condizionale nonché
- la
sostituzione del trattamento stazionario ordinato con un trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP.
Quale istanza probatoria, l’appellante ha chiesto
l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica ad opera di un nuovo perito,
giudicando inattendibile il referto agli atti.
La richiesta è stata respinta con decisione 25
febbraio 2013 della presidente della Corte, che non ha ritenuto necessaria per
il giudizio la nuova prova.
Le altre parti non hanno formulato ulteriori
istanze probatorie.
C. Il 20 marzo 2013 è stato esperito il pubblico dibattimento durante
il quale AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione
d’appello, ovvero la riduzione e la sospensione condizionale della pena
detentiva inflitta con sentenza di primo grado e la sostituzione del
trattamento stazionario con un trattamento ambulatoriale.
Ritenuto
I. Potere
cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di
secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo
e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,
Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del
21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente
il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di
un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di
esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404
cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13,
pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito
dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g
dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo
e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre
al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone
altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal
senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in
modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla
volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello
di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione
della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,
n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa
Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello
anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,
n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17,
pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag.
1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo
di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la
seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,
commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).
Considerandi
II. Vita e
precedenti penali dell’appellante
3.
Sul curriculum vitae dell’appellante si rinvia, in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla lettura dei considerando I/1 della sentenza
impugnata (pag. 16-19), che cita testualmente ampi stralci della perizia
psichiatrica in atti, confermata dallo stesso AP 1 in sede di dibattimento di
prime cure.
Qui ci si limita ad annotare che AP 1 non ha mai
brillato per operosità. Se si eccettuano due tentativi - falliti dopo pochi
mesi - di avviare un’attività indipendente nel campo del commercio di animali
e/o di prodotti per animali (negli anni 2002 e 2005) e alcuni periodi di lavoro
presso l’azienda agricola __________ (nell’ambito di programmi occupazionali o
in relazione a periodo detentivi), AP 1 è inattivo dal 1998 (sentenza
impugnata, consid. I/2, pag. 20 e verb. dib. CARP, pag. 3). Da allora - cioè
ormai da 15 anni - egli vive ininterrottamente a carico dell’ente pubblico,
avendo dapprima beneficiato del sussidio di disoccupazione e in seguito
dell’assistenza. E questo nonostante - così come da lui dichiarato - egli
avrebbe potuto trovare dei lavori che avrebbero, se non posto fine, almeno
ridotto questa sua dipendenza economica dallo Stato:
“
Preciso che in questi anni ho sempre cercato dei
posti di lavoro. Ma non ne ho trovati, almeno non ne ho trovati di quelli che
mi convenissero. Preciso che avevo trovato dei posti di lavoro ma li ho
rifiutati perché lo stipendio era poco più alto del contributo assistenziale:
non mi conveniva quindi accettare quegli impieghi.” (verb. dib. CARP, pag. 3).
4.
Per quanto attiene ai precedenti penali di AP 1 si richiama (art. 82
cpv. 4 CPP), quanto indicato nella sentenza impugnata:
“
- decisione 5 aprile 2004 (recte: 2005) della
Pretura Penale: 10 giorni di detenzione per furto (condizionale poi revocata);
- DA
9.
maggio 2005 del MP: 10 giorni di detenzione per esibizionismo (condizionale
poi revocata);
- DA
9.
ottobre 2006 del MP: 45 giorni di detenzione per guida senza patente
(condizionale poi revocata);
- DA
20.
marzo 2007 del MP: 90 AG e CHF 700.- di multa per guida senza patente
(condizionale poi revocata);
- DA
4.
giugno 2007 del MP: 90 AG da espiare e CHF 9'000.- di multa per guida senza
patente;
- DA
25.
febbraio 2008 del MP: 90 AG (da espiare) e CHF 1'000.- di multa per guida
senza patente;
- DA
7.
(recte: 11) settembre 2008 del MP: 360 ore di LPU da prestare per
rappresentazione di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli,
pornografia e guida senza patente;
- DA
28.
gennaio 2009 del MP: pena detentiva di 20 giorni da espiare per pornografia;
- DA
24.
aprile 2009 del MP: pena detentiva di 5 giorni da espiare per minaccia;
- DA
25.
ottobre 2010 pena detentiva di 75 giorni per atti sessuali con fanciulli,
esibizionismo, pornografia e molestie sessuali.
Per completezza d'informazione agli atti vi è un
ulteriore DA del MP, datato 26 agosto 1999, mediante il quale AP 1 é stato
condannato a 15 giorni di detenzione con la condizionale per due anni per
titolo di esibizionismo.
Tutte le pene risultano essere state espiate, con
la precisazione che AP 1 non ha voluto sottoporsi a LPU e, quindi, la sua
condanna è stata commutata in una pena detentiva di 90 giorni”
(sentenza impugnata, consid. II/1 e 2, pag.
20-21).
Sui suoi precedenti, AP 1, al dibattimento
d’appello, ha dichiarato quanto segue:
“
- il furto per cui sono stato
condannato con sentenza 5.4.2004 della pretura penale l’ho commesso ai danni di
mia nonna. L’ho fatto perché avevo bisogno di soldi e nessuno me li dava.
-
in relazione al DA 9.5.2005 è vero che ho
mostrato il pene. Non ricordo piu a chi. Rispondendo alla presidente preciso
che si è trattato di un impulso cui non ho saputo resistere.
La
presidente mi fa notare che dopo quel DA non ve ne sono altri per reati
sessuali fino a quello del 7.9.2008 e mi chiede se in quel periodo sono
riuscito a controllare i miei impulsi.
Rispondo
che sicuramente vi sono stati altri episodi di esibizionismo che non sono però
arrivati alla luce. E’ impossibile infatti che non abbia fatto niente per ben 3
anni.
- in
relazione al DA dell’11.9.2008, preciso quanto segue:
gli
atti sessuali per cui sono stato condannato li ho compiuti con una 15enne con
cui ho avuto una relazione. Sapevo che aveva meno di 16 anni. Preciso però che
lei era consenziente.
Quanto
al reato di rappresentzazione di atti di cruda violenza, preciso che si
trattava di un DVD che avevo comperato al __________ di __________.
Preciso
che l’ho guardato due volte con la mia amica di allora. L’ho guardato non a
scopo sessuale, ma per desiderio di conoscenza.
Quanto
al reato di pornografia, è vero che ho tentato di scaricare immagini a
carattere pedo-pornografico. Non ricordo il motivo per cui l’ho fatto.
Rispondendo alla presidente preciso che può essere che io l’abbia fatto a scopo
di eccitazione sessuale.
Quanto
alla pena, voglio precisare che non sono stato io a rifiutare di prestare il
lavoro di pubblica utilità. Mi era stato indicato di svolgere tale lavoro
presso il CPC di Mendrisio. Per questo avevo fatto anche una visita sul luogo
con la sig.ra __________ della SEPEM. Sembrava tutto a posto quando ho ricevuto
una lettera della SEPEM che diceva che io non avevo i requisiti per fare questo
lavoro e quindi le ore di LPU sono state commutate in pena detentiva (90
giorni). A domanda della presidente rispondo che quanto indicato al punto 2
della sentenza di primo grado (pag. 21) è un errore.
-
DA 28.1.2009: preciso che la ragazza cui ho
inviato il video è la stessa con cui avevo avuto quella relazione nel 2008 e
per cui ero stato condannato per atti sessuali con fanciulli. Preciso che l’ho
fatto dopo che questa ragazza mi ha inviato il suo video (in cui si
masturbava). Preciso che la mia relazione con quella ragazza continuava, ma
continuava di nascosto. E’ in questo contesto che c’è stato questo invio
(reciproco) di video.
-
DA
24.4.2009
(minaccia): preciso che ho detto a mio padre che gli avrei bruciato
la casa solo perché ero arrabbiato. Non è mai stata mia intenzione farlo. E’
lui che ha fatto un cancan per niente.
- DA 25.10.2010:
- atti sessuali con fanciulli: ho baciato una ragazza che
avevo appena conosciuto e con cui ero andato in un parco e che mi aveva detto
che aveva 16 anni. In realtà non li aveva.
- ripetuto esibizionismo: in quelle occasioni avevo il pene
denudato e mi masturbavo effettivamente.
- pornografia: le rappresentazioni riguardavano ragazzi e
ragazze dell’età apparente di 13-14 anni.
- ripetute molestie sessuali: ammetto i fatti così come
indicati, tranne l’episodio della lingua sul collo che non ricordo.”
(verb. dib. d’appello,
pag 3 e 4)
III. Cure
seguite dall’appellante
5.
Negli
ultimi 15 anni, AP 1 è stato preso a carico dei servizi sociali ed è stato
seguito da diversi specialisti (cfr. doc. AI 42).
Il primo contatto con il Servizio psicosociale
(SPS) di Lugano è avvenuto il 30 aprile 1998, quando AP 1 è stato “portato
d’urgenza al servizio, da due poliziotti, a seguito della sua richiesta
d’aiuto, dopo aver consumato un atto di esibizionismo davanti ad una bambina di
9.
anni” (rapporto dott.ssa XX, 30 aprile 1998).
AP 1 aveva, in quell’occasione, riferito alla
terapeuta che da circa un anno, cioè dalla fine di una relazione sentimentale, aveva
iniziato a consumare atti di esibizionismo alla presenza di 17-18enni.
AP 1 ha, quindi, iniziato, su base volontaria, a
sottoporsi a un trattamento terapeutico presso l’SPS di Lugano, trattamento che
prevedeva “una cura farmacologica a base di ansiolitici e regolari colloqui
psicoterapici di orientamento cognitivo-comportamentale” (lettera dott.ssa XX
a PP Villa, 8 settembre 2008).
In sede di dibattimento di appello, AP 1 ha
affermato di avere però interrotto quasi subito la terapia medicamentosa, che
sopportava male, continuando comunque per circa due anni la psicoterapia con la
dott.ssa XX (verb. dib. CARP, pag. 4).
Con il DA del 26 agosto 1999, con cui egli veniva
dichiarato autore colpevole di esibizionismo e condannato alla pena detentiva di
15.
giorni (sospesa condizionalmente), gli è stato fatto ordine di continuare a
sottoporsi al trattamento medico iniziato per la durata del periodo di prova di
due anni (cfr. doc. AI 10).
AP 1 ha continuato - pur non dando prova di
grande assiduità (nel senso che non si presentava a tutti gli appuntamenti) - a
sottoporsi alle cure della dott. XX sino al mese di marzo del 2000 quando ha
cambiato terapeuta di riferimento, abbandonando la prima (di cui contestava la
linea terapeutica) per rivolgersi al dott. YY, sempre presso l’SPS di Lugano.
Il cambiamento di terapeuta non ha influito positivamente sull’atteggiamento di
AP 1 nei confronti della cura: in effetti, il dott. YY, scrivendo alla CTR, ha
annotato che, nell’arco di un anno, il paziente si era presentato agli
appuntamenti soltanto 3 volte (cfr. lettera dott. YY a CTR, 21 giugno 2001).
La cartella clinica tenuta presso il SPS di
Lugano attesta, comunque, di un percorso terapeutico che, pur se poco assiduo,
è durato fino al marzo 2004.
Dopo il trasferimento del suo domicilio a __________,
AP 1 è rimasto senza riferimenti terapeutici fino al settembre 2007 quando ha
deciso di rivolgersi ai servizi psicosociali di Mendrisio, dove è stato preso
in cura dal dott. __________ con cui si è sottoposto ad una psicoterapia per
circa due anni (verb. dib. CARP, pag. 4), o meglio, secondo quanto risulta dal
certificato 2.2.2010 in atti, egli si è sottoposto a cure dal settembre al
dicembre 2007 e poi da marzo 2008 a febbraio 2009 (con però una sospensione da
giugno a settembre 2008).
Successivamente - da febbraio 2009 - egli è stato
preso a carico dal dott. ZZ.
Il rapporto terapeutico con il dott. ZZ ha avuto,
all’inizio, le stesse caratteristiche dei precedenti: secondo quanto attestato
dal medico, nonostante avesse “una discreta coscienza del suo comportamento
illecito”, AP 1 non collaborava pienamente con il terapeuta mostrandosi “oppositivo,
forse poco motivato e poco rispettoso delle norme di condotta” (doc. TPC
37). Ciò nonostante, il rapporto con il dott. ZZ è funzionato meglio che quello
con i precedenti operatori sanitari. Il dott. ZZ, nei suoi rapporti, riferisce
infatti di una presa a carico continuata sia “nell’ambito delle carcerazioni
(23.3.2009- 11.4.2009; 12.7.2010 -11.10.2010; 23.3.2011-11.6.2011; 15.5.2012 -continua),
nonché nell’ambito del trattamento nello studio medico a Mendrisio dal
24.8.2009
al 4.5.2012” (doc. CARP 2). Lo stesso AP 1, al dibattimento
d’appello, oltre che esprimere giudizi positivi sul suo rapporto con il dott. ZZ
e sulla qualità delle sue cure, ha dichiarato di sottoporvisi con regolarità
dall’inizio (almeno per quanto riguarda la psicoterapia) e di assumere
quotidianamente i medicamenti che lo specialista gli ha prescritto dal giorno
del suo arresto (verb. dib. CARP, pag. 4).
Dal canto suo, anche il dott. ZZ ha dato atto del
miglioramento intervenuto, rilevando che, in ogni caso da dopo la carcerazione,
AP 1 “aderisce bene alla terapia e assume regolarmente il trattamento
medicamentoso. Sta traendo beneficio dal trattamento ambulatoriale poiché
abbastanza motivato ed è rispettoso delle norme di condotta” ed ha confermato
che la terapia in atto sta dando segnali positivi ritenuto come il paziente
acquisisca “una maggiore coscienza del suo problema concernente lo sviluppo,
orientamento e preferenze sessuali da cui deriva il suo disturbo
comportamentale” (doc. CARP 2).
IV. Fatti
accertati in prima sede e non contestati in appello
6.
I fatti accertati in prima istanza e oggetto del presente
procedimento non sono contestati da AP 1, che è reo confesso per quasi la
totalità degli episodi di cui all’atto di accusa 100/2012 del 6 settembre 2012.
Nemmeno è contestata la loro qualifica giuridica.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado non
procede ad una vera e propria esposizione dei fatti accertati, limitandosi a
rinviare alla lettura dell’atto di accusa.
Ritenuto come i comportamenti messi in atto da AP
1.
siano di fondamentale rilevanza per la commisurazione della pena, il
contenuto dell’atto di accusa viene dunque ripreso in esteso qui di seguito, ad
eccezione delle accuse per cui l’appellante è stato prosciolto.
6.1
AP 1 risponde di più di venti episodi di atti sessuali con fanciulli.
L’appellante è stato ritenuto colpevole di tale
reato per avere, in luogo pubblico, in sette occasioni, coinvolto otto persone
minori di sedici anni in atti sessuali, nonché compiuto, in un'occasione, un
atto sessuale su una persona minore di sedici anni, e meglio:
- il 28.12.2011 a __________,
all'interno del negozio __________, avvicinandosi dapprima a una bambina e
palpeggiandole il sedere, coinvolto la minore in un atto sessuale;
- il 29.12.2011 a __________,
all'interno del negozio __________, avvicinandosi a una bambina, e quando
quest'ultima lo osservava, palpandosi il pene, con movimenti dall'alto verso il
basso, coinvolto la minore in un atto sessuale;
- il 20.01.2012 a __________,
sul treno Tilo, sedendosi dinnanzi a __________, toccando dapprima con la
propria gamba la gamba della ragazzina, abbassandosi quindi, fingendo di allacciarsi
le scarpe e sfiorando la propria testa contro le ginocchia della minore e
toccandole sopra i vestiti le parti intime (vagina) con il palmo della mano
mentre la minore si alzava per scendere dal treno, compiuto sulla minore un
atto sessuale;
- nel corso del mese di
febbraio 2012, a __________, alla stazione, in prossimità del chiosco,
attirando dapprima l'attenzione di __________ e quindi palpandosi il pene sopra
i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale;
- in data 07.03.2012, a
__________, in via __________, all'interno del bus TPL, posizionandosi dinnanzi
alle minori __________ e __________ attirando la loro attenzione e quindi
palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto entrambe le minori in un atto
sessuale;
- in data 04.04.2012, alla
stazione di __________, alla fermata del bus TPL, avvicinandosi alla minore di __________
e quindi allungando il palmo della propria mano toccandole le parti intime
(vagina) coinvolto la stessa in un atto sessuale;
- tra aprile e il 3
maggio 2012, a __________, sul trenino FLP, dopo aver attirato l'attenzione di __________
e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto la minore in un atto
sessuale;
- in data 4.04.2012, a __________,
sull'autobus n. 2 all'altezza della stazione direzione __________, dopo aver
attirato l'attenzione della minore __________ e quindi palpandosi il pene sopra
i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale.
L’appellante è stato, inoltre, dichiarato autore
colpevole del medesimo reato per avere, in un numero indeterminato di
occasioni, coinvolto almeno dodici persone minori di sedici anni in atti
sessuali, rispettivamente indotto una persona minore di sedici anni ad atti
sessuali, mediante Facebook (cercando l’amicizia virtuale mediante finti
profili corrispondenti a un ragazzo di 19 anni) e/o telefonicamente, e meglio:
- a __________, nel
periodo maggio/giugno 2011, masturbandosi in un'occasione dinnanzi alla webcam
accesa, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;
- a __________, nel
periodo agosto 2011 sino a maggio 2012, ottenendo il numero telefonico di sette
minorenni (__________) mediante Facebook, contattando quindi ognuna di esse
iniziando ad ansimare e pronunciando espressioni quali "toccatela",
"fallo anche te", mentre si masturbava, coinvolto tali minori
in un atto sessuale;
- a __________, nel
periodo marzo 2012/maggio 2012, contattando mediante Facebook e telefonicamente
la minore __________ e impostando quindi il tenore delle conversazioni
prettamente a carattere sessuale, chiedendole di toccarsi nelle parti intime e
di inviargli le foto delle proprie parti intime, indotto la minore __________
in un atto sessuale, nonché masturbandosi, scrivendole che lo stava facendo,
come pure mentre le telefonava, coinvolto la minore in un atto sessuale;
- a __________, nel
corso del mese di giugno 2011, scrivendole mediante Facebook "sul letto
a farmi una sega vedendo le tue foto", "tu te la tocchi mai
pensandomi, te la tocco e lecco io mmmmmmmmmm, ci vediamo, vengo sulla tua
fotooo, vengo adesso sulla tua fotooooo pelosa o liscia" masturbandosi
nel contempo, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;
- a __________,
settembre 2011, scrivendole espressioni a carattere pornografico mediante
messenger, masturbandosi contestualmente, coinvolto __________ in un atto
sessuale;
- a __________, nel
periodo febbraio 2012 sino a maggio 2012, scrivendole via Facebook espressioni
quali "sono sul letto tutto solo vuoi venire ???? una sega per te amore
mio ??? una sega pensandoti.. una sega per te mai ti sei fatto un dito tu???"
e masturbandosi mentre le scriveva, coinvolto la minore __________ in un atto
sessuale;
- a __________, nel
corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "ti
voglio e mi arrapi moltissimo" masturbandosi contestualmente coinvolto
la minore __________ in atto sessuale;
- a __________, nel
corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "..una
sega pensandoti... ti voglio far bagnare.." masturbandosi
contestualmente, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale.
6.2
AP 1 risponde inoltre di sedici episodi di pornografia.
L’appellante è stato, infatti, condannato per
avere, in almeno quindici occasioni, offerto o mostrato a persone minori di 16
anni scritti pornografici, scrivendo loro mediante Facebook sotto mentite
spoglie, e meglio:
- nel corso del mese di
maggio 2011 sino al 20 agosto 2011, scrivendo a __________: "ti penso
molto e mi devasto di seghe per te, io non
voglio conversare voglio vederti e fare di tutto con te'';
- nei corso del mese di luglio 2011, scrivendo a __________: "io
nudo 22 cm per te";
- nel corso del mese di agosto 2011, scrivendo a __________: "mi
sto facendo una sega pensandoti";
- nel corso del mese di
agosto 2011, scrivendo __________: "una sega guardando le tue foto";
- nel corso del mese di
novembre 2011, scrivendo a __________:
"nel letto e mi faccio una sega ma
tu te la tocchi mai";
-
nel corso del mese di dicembre 2011, scrivendo
a __________: "sei bellissima lo ho durissimo";
- nel corso del mese gennaio 2012, scrivendo a __________: "una
sega vendendo le tue foto, vuoi vedere, peccato sto per venire, te la tocchi
mai";
- nel corso del mese di
marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendo le tue bellissime
foto";
- nel corso del mese di
marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";
- nel corso del mese di
marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";
- nel corso del mese di
marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega...vedendo il tuo
corpo";
- nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "ti tocco anche la figa a volte, perché
poi ti bagni?";
- nel corso del mese di febbraio 2012, scrivendo a __________: "ti ho toccato il culo, io te l'ho toccata";
- nel corso dei mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una
sega vuoi aiutarmi";
- nel periodo gennaio 2012 sino ad aprile 2012, scrivendo alla nipote __________:
"una sega vedendo le tue foto, mi sto facendo una sega per te, così te
la tocchi con me adesso, un ditalino e tu una
sega ok, ok ma se quando ci vediamo ti tocco fa nulla vero??”.
Inoltre, AP 1 è stato ritenuto colpevole di
pornografia per avere detenuto nel suo personal
computer due immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli da lui previamente
scaricate da internet.
6.3
AP 1 è stato, inoltre, dichiarato autore colpevole di molestie
sessuali, per avere ripetutamente causato scandalo compiendo atti sessuali
in presenza di una persona che non se lo aspettava, e meglio:
- in data 20.01.2012, a
__________, palpandosi il pene dinanzi a __________, compiuto un atto sessuale
dinanzi alla stessa;
- in data 04.04.2012, a
__________, presso il negozio __________, allungando il palmo della mano e
toccando __________ nelle parti intime (vagina), nonché palpandosi il pene
sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi alla stessa,
- in data 24.04.2012,
sulla tratta da __________ sino a __________, sul treno FLP, palpandosi il pene
sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinanzi a __________,
- nel periodo gennaio
2012.
sino al 7 maggio 2012, sul treno Tilo da __________ a __________,
palpandosi il pene sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi __________.
Inoltre, nel periodo 23.02.2012/10.03.2010, a __________,
selezionando in diverse occasioni il numero telefonico in uso a __________,
detto a quest'ultima espressioni quali "ti voglio, te la voglio
leccare, ti apro le gambe, sei bagnata", molestandola sessualmente.
6.4
L’appellante è stato, poi, condannato per avere abusato di un
impianto di telecomunicazione, selezionando ripetutamente e per molestia
numeri telefonici di ragazze, in particolare:
- a __________, nel
periodo 23.02.2012/10.03.2010, selezionando ripetutamente il numero in uso a __________
e dicendole “ti voglio, te la voglio leccare, ti apro le gambe, sei bagnata”;
- a __________, nel
periodo dicembre 2011 sino al 13.03.2012, selezionando ripetutamente il numero
in uso a __________ e dicendole di toccarsi e altre espressioni di carattere
sessuale;
- a __________, nel
periodo 04.12.2011 sino al 06.03.2012, selezionando ripetutamente il numero in
uso a __________ ansimando e dicendole espressioni di carattere sessuale.
6.5
Infine, l’appellante è stato dichiarato autore colpevole di violazione
di domicilio, essendosi introdotto in quattro occasioni alla __________ di __________
nonostante una formale diffida nei suoi confronti.
V. Appello
7.
Nel suo appello, AP 1 contesta la commisurazione della pena operata
dalla Corte di prime cure - che giudica troppo severa - e ne chiede, oltre ad
una congrua riduzione, la sospensione condizionale, integrale o almeno parziale.
A suo avviso, gli atti compiuti si situano ai
gradini più bassi della scala di gravità dei comportamenti repressi dalle varie
norme penali che entrano in considerazione, e non giustificano una pena così
pesante. Ad attenuazione della sua colpa, sottolinea la sua buona
collaborazione con le autorità inquirenti nella ricostruzione degli eventi e le
ampie ammissioni di colpevolezza.
L’appellante censura, poi, la sentenza di prima
istanza anche con riferimento alle misure adottate nei suoi confronti. Egli
ritiene infatti che non vi siano in concreto gli estremi per ordinare un
trattamento stazionario ex art. 59 CP, che sarebbe lesivo del principio della
proporzionalità, ritenendo invece del tutto adeguato un trattamento
ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, e meglio la prosecuzione della cura
attualmente in essere con il dott. ZZ.
Il procuratore pubblico si è, invece, opposto alla
richiesta di riduzione della pena, rilevando come AP 1 abbia avuto un
comportamento senza scrupoli: per scopi puramente egoistici e di
soddisfacimento personale, ha ingannato le sue vittime e cagionato loro un
grave danno. Sottolineando il gran numero di precedenti e l’assenza di
pentimento, la pubblica accusa ha concluso chiedendo la conferma della pena irrogata
dai giudici di prime cure e della misura.
VI. Imputabilità
8.
Non è contestato che, così come accertato dalla perita, le patologie
di cui soffre l’appellante (disturbo della personalità narcisistico-perverso,
esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale) non hanno in alcun
modo limitato la sua capacità di valutare correttamente l’illiceità degli atti
da lui commessi, né la sua capacità di determinarsi ed agire in funzione di
tale valutazione. Egli è, dunque, pienamente imputabile (cfr. doc. AI 57, pag.
62-63 e sentenza impugnata, consid. V/4, pag. 45).
VII. Commisurazione
della pena
9.
L’art. 187 CP commina una pena detentiva sino a cinque anni o una
pena pecuniaria per il reato di atti sessuali con fanciulli.
Il reato di pornografia (art. 197 n. 1 e n. 3 CP)
è punito con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria,
rispettivamente (art. 197 n. 3bis CP) con una pena detentiva sino ad un anno o
con una pena pecuniaria. I reati di molestie sessuali (art. 198 CP) e di abuso
di impianti di telecomunicazioni (179 septies CP) sono entrambi puniti con la
multa. Infine, per la violazione di domicilio, l’art. 186 CP commina una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena.
10.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47
cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in
funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione
dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un
elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata
partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In
questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del
precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività
illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid.
2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010, del 22 giugno 2010,
consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).
11.
Dal profilo oggettivo, connota la gravità della colpa di AP 1
il fatto che egli ha delinquito nell’arco di un anno (fra il mese di maggio
2011.
e maggio 2012), rendendosi colpevole di più di una quarantina di atti di
rilevanza penale.
Se è vero che alcuni degli atti sessuali commessi
su fanciulli in luogo pubblico di cui AP 1 risponde consistevano in toccamenti
fugaci delle vittime sopra i vestiti - toccamenti cui, in molte occasioni, egli
imprimeva un elemento di causalità che faceva dubitare della loro valenza
sessuale - è anche e soprattutto vero che, comunque sia, con tali
comportamenti, AP 1 costringeva le sue vittime a, quantomeno, vivere una
situazione di turbamento e disagio (tanto che alcune di esse si sono
spaventate) in relazione alla sfera sessuale. Situazione che, in quanto tale,
era potenzialmente atta a mettere in pericolo l’armonioso sviluppo della vita
sessuale, e ciò a maggior ragione se si pensa che, in alcuni episodi, le
vittime era ancora molto piccole.
Turbamento e disagio ha provocato anche - se non
in misura maggiore - nelle vittime che ha costretto ad assistere ai toccamenti
che egli praticava su se stesso: non ha da essere dimostrato come possa essere,
non solo sgradevole, ma scioccante - avuto riguardo alla giovane età delle
vittime - l’essere costretti a vedere un adulto che, pur se sopra i vestiti, si
tocca in modo lascivo il pene e come una simile visione perturbi e leda il
diritto ad un normale percorso di maturazione sessuale delle ragazzine che
hanno avuto la disavventura di incontrarlo.
Di gravità maggiore i comportamenti messi in atto
“virtualmente”, via Facebook o telefonicamente (atti sessuali con fanciulli,
pornografia e molestie sessuali). Il fatto che in questi casi non vi sia stato
un contatto fisico è del tutto irrilevante, ritenuto come AP 1 risponda
penalmente per avere inserito, nel percorso di maturazione sessuale delle
proprie vittime, degli elementi di perversione (fra questi, l’eccitazione
attraverso l’urinarsi addosso oppure il turpiloquio) che sono tipici di una
sessualità adulta e già deviata. Così agendo, AP 1 ha gravemente messo a
rischio - se non già compromesso - lo sviluppo armonioso della sessualità delle
sue giovani vittime. I comportamenti messi in atto dall’appellante sono, già
per questo, oggettivamente gravi, ritenuto anche che, senza il suo agire, le
sue vittime non sarebbero state confrontate a simili devianze, o lo sarebbero
state solo più in là negli anni, una volta acquisiti gli strumenti necessari a
far fronte in modo consapevole a tali stimoli.
Sempre dal profilo oggettivo, aggrava la colpa di
AP 1 il fatto che, in alcune situazioni, egli ha agito subdolamente, ritenuto
che, per poter raggiungere i suoi scopi, egli ha ingannato le sue vittime,
facendo loro credere di stare interagendo con un diciannovenne e costruendo una
situazione di “innamoramento virtuale” in cui gli era possibile condurre il
gioco nella direzione che gli aggradava: in effetti, se alcune vittime hanno
fatto quel che AP 1 chiedeva loro è soltanto perché esse credevano di
colloquiare con un ragazzo piacente e giovane e di cui si erano infatuate.
Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa di AP
1.
- non tanto l’avere agito per motivi egoistici, poiché ciò è sempre il caso
in reati come questi - quanto la totale assenza di empatia dimostrata per le
sue vittime (e, fra queste, la nipote). Al riguardo, emblematica è la
giustificazione data agli inquirenti (“La verbalizzante mi chiede come posso
pensare di non avere fatto niente di male laddove ho ingannato una ragazza
minorenne inducendola ad inviarmi foto intime. R: ribadisco che tante persone
anche a me hanno fatto del male, ingannandomi su internet. Per esempio quando
penso di parlare con una ragazza di vent’anni e mi ritrovo a parlare con un
uomo di 50-60 anni”; AI 8, verbale di interrogatorio AP 1 15 maggio 2012,
pag. 5).
A differenza di quanto preteso dalla Difesa, il
fatto di essersi sottratto alle richieste di incontri formulati da alcune delle
vittime non può essere considerato una circostanza particolarmente meritoria,
nella misura in cui AP 1, così facendo, avrebbe dovuto smascherarsi e rivelare
la sua vera identità (che non era quella dell’aitante 19enne per cui si
spacciava).
Sempre dal profilo delle circostanze soggettive
legate ai reati, occorre considerare, non solo che AP 1 è pienamente
imputabile, sia dal punto di vista cognitivo che da quello volitivo, nonostante
i disturbi alla sfera sessuale di cui soffre (disturbo di personalità
narcisistico-perverso, esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale,
cfr. AI 57 e sentenza impugnata, consid. V/1, pag. 41 e consid. V/4, pag. 45),
ma anche che le patologie che lo affliggono non intaccavano la sua libertà di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità ritenuto come la perita
abbia sottolineato che esse non gli impedivano di trattenersi e che egli era in
grado di trovare soddisfazione sessuale con condotte alternative, non in
conflitto con la legge e non lesive per i minori (cfr. sentenza impugnata,
consid. V/1, pag. 42).
Tutto ciò considerato, in funzione delle
circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui risponde, la colpa di
AP 1 deve, dunque, essere valutata almeno come mediamente grave.
Nell’ambito delle circostanze legate all’autore,
ad eccezione della buona collaborazione prestata agli inquirenti e del
riconoscimento del principio del risarcimento delle parti civili (lasciata la
sua quantificazione al giudizio della Corte di prime cure), non si trovano
elementi che possano fungere da attenuante ritenuto come nella sua vita
anteriore egli non abbia brillato né per operosità (come già rilevato) né per
altre doti positive.
Si trovano, invece, elementi che non possono non
essere considerati ad aggravamento - e non di poco conto - della sua colpa (STF
6B_49/2012 del 5 luglio 2012). Si tratta delle numerose
condanne precedenti per atti simili (esibizionismo nel 1999 e nel 2005, rappresentazione
di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli, pornografia nel 2008, atti
sessuali con fanciulli, esibizionismo, pornografia e molestie sessuali nel
2010) e delle altrettanto numerose pene detentive già scontate (nel 2008 per 81
giorni; nel 2009 per 18 giorni, nel 2010 per 90 giorni e nel 2011 per 81
giorni). In applicazione della giurisprudenza citata, precedenti condanne - a
maggior ragione se specifiche - costituiscono, in effetti, elementi di aggravamento
della colpa dell’autore.
Ne segue che, tutto ben considerato, la scrivente
Corte ritiene - in armonia con i primi giudici - che adeguata alla colpa di AP
1.
sia la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
VIII. Sospensione
condizionale della pena
12.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola
l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una
pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai
sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente
l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una
pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente
conto della colpa dell’autore.
13.
Considerata
l’entità della pena inflitta, superiore ai tre anni, le condizioni per una
sospensione (ancorché parziale) della stessa non sono date. La richiesta
dell’appellante in tal senso è pertanto da respingere. Ad ogni modo si rileva
che la stessa non entrerebbe comunque in considerazione, visto che la prognosi
dell’appellante è certamente negativa, non soltanto per le considerazioni
espresse in perizia dalla dott.ssa KK, ma soprattutto per il gran numero di
precedenti specifici.
IX. Misure
terapeutiche
14.
Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure
terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il
rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di
trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b), e se le
condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).
Il secondo capoverso della norma sancisce il
principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo
se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia
sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto
da grave turba psichica, il giudice può ordinare un
trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto
in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo
si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione
con questa sua turba (b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è
affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da
dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un
trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in
connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si
potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con
il suo stato (b).
15.
Nel caso concreto, gli atti - o meglio, le considerazioni della
perita giudiziaria dott.ssa KK e dello specialista curante, dott. med. ZZ -
dimostrano come lo scopo del trattamento non esiga che esso venga effettuato in
una struttura medico-psichiatrica in regime stazionario, o meglio non esiga che
esso venga eseguito in un’appropriata istituzione psichiatrica o in
un’istituzione per l’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 59 cpv 2 CP.
In effetti, rispondendo alle domande peritali, la
dott.ssa KK ha perentoriamente affermato che, in concreto, non si impone un
trattamento stazionario e che la patologia psichiatrica di AP 1 può essere
adeguatamente trattata in modo ambulatoriale:
“
il periziando non deve (sott. del
redattore) essere sottoposto a trattamento stazionario.
È necessario sottoporlo a un trattamento
psichiatrico ambulatoriale integrato e pluridisciplinare con inserimento in
un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica e
psico-educativa quale un foyer specializzato nel trattamento di pazienti
affetti da disturbi di personalità. Tale trattamento è da ritenersi misura
adeguata e necessaria vista la sua patologia (disturbo di personalità
narcisistico-perverso).
(…)
4.3
Il trattamento psichiatrico ambulatoriale pluridisciplinare
in un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica
e psico-educativa dovrebbe permettere, a medio-lungo termine un miglioramento
dei tratti patologici della sua personalità con diminuzione del rischio di
commissione di nuovi reati in relazione al disturbo di cui è affetto.
Non è necessario un trattamento
stazionario.
Il trattamento ambulatoriale come sopra descritto è misura
adeguata per la patologia di cui il periziando attualmente soffre per contenere
il rischio di nuovi reati.
4.4
Il trattamento suggerito può essere attuato presso il foyer
della Fondazione Al Dragonato di Bellinzona, struttura considerata da me idonea
oppure in alternativa presso un foyer della Fondazione Otaf. È importante che
la struttura tratti l’aspetto disfunzionale-relazionale oltre all’aspetto
psico-educativo.
Il trattamento psico-terapico ambulatoriale può essere
attuato da un medico psichiatra del servizio psico-sociale cantonale o da uno
psichiatra privato.” (AI 57,
pag. 63)
In sede di delucidazione peritale, pur mostrando
poca dimestichezza con i termini e i concetti giuridici (in particolare, non
distinguendo fra misura stazionaria e internamento), la perita ha ribadito che AP
1.
non necessita di un trattamento stazionario ed ha confermato che tale
trattamento deve essere accompagnato - in sostanza, quale sostegno - da un
soggiorno in un’istituzione, che la perita ha identificato in un foyer, che
possa, in qualche modo, educare e guidare il comportamento di AP 1 (doc. TPC 20
pag. 4).
Ribadito, poi, che AP 1
“
non necessita un trattamento stazionario (…) in
una struttura chiusa come per un internamento. AP 1 ha un disturbo importante
ma non necessita, da un profilo psichiatrico, di rimanere rinchiuso per anni in
una struttura psichiatrica chiusa anche già solo dal punto di vista della
pericolosità” (doc. TPC 20 pag.
5)
la perita giudiziaria ha precisato che il
trattamento psichiatrico necessario alla cura dell’affezione di cui
l’appellante soffre può essere applicato anche in carcere ritenuto come le
regole cui è astretto un detenuto possono validamente sostituire quelle -
sicuramente meno rigide - che si applicano, normalmente, in un foyer:
“
La verbalizzante mi chiede se un accompagnamento
psichiatrico in carcere, in considerazione di un’eventuale pena detentiva da
espiare è misura già utile per curare il disturbo di cui lui è affetto.
Nella misura in cui alla Stampa vi sia un lavoro,
vi sono delle regole, sia costretto a relazionarsi con altre persone.
Prevedendo, sempre in carcere, un accompagnamento psichiatrico, ritengo che sia
già utile per il suo miglioramento. Ribadisco che una contemporanea espiazione
della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe il processo del trattamento.
(…)
A domanda dell’avv. __________ a sapere se non
possa nuocere, il rimanere in detenzione alla Stampa (…) rispondo negativamente
perché costretto a relazionarsi e comunque avrebbe un lavoro, delle regole e un
accompagnamento psichiatrico. L’importante per AP 1 è che abbia delle direttive
chiare, dei paletti chiari che gli impediscano di giocare/manipolare le
situazioni come ha fatto finora”
(doc. TPC 20 pag. 5 e
6)
Appare, dunque, chiaro che:
- la cura
delle affezioni di AP 1 non impone il suo ricovero in un’appropriata
istituzione psichiatrica ai sensi dell’art. 59 cpv 3 CP;
- la cura
necessaria può essere applicata anche in costanza di espiazione di pena
ritenuto che il carcere può validamente sostituire il soggiorno in uno dei
foyer indicati dalla perita.
Ne deriva che, accertato il carattere
sproporzionato del trattamento stazionario ordinato dai primi giudici, non sono
nemmeno dati i presupposti per la sospensione della pena ai fini di permettere
l’applicazione della misura. Anzi.
L’effettività della carcerazione potrà, al
contrario, contribuire al raggiungimento
delle finalità descritte in perizia e fungere da stimolo a AP 1 per
continuare a sottoporsi con serietà e costanza al trattamento psichiatrico (cfr., al riguardo, le conclusioni, già citate,
del dott. ZZ che attesta dei risultati positivi del trattamento instaurato in
carcere).
Richiamato, dunque,
il principio della proporzionalità (art. 56a CP), la
richiesta dell’appellante deve essere parzialmente accolta, nella misura in cui
il trattamento stazionario giusta l’art. 59 CP da eseguirsi presso il
penitenziario cantonale, con sospensione della pena detentiva ex art. 57 CP, va
sostituito con un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già
durante l’espiazione della pena detentiva.
X. Tassa di
giustizia e spese procedurali
16.
Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3
CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali
relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di
fr. 1’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza
impugnata.
Gli oneri relativi al procedimento di appello,
consistenti in fr. 1'000.- e fr. 200.- a titolo di spese sono, invece, posti a
carico di AP 1 per 2/3, la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non si assegnano ripetibili né indennizzi in quanto l’appellante è al beneficio
di una difesa d’ufficio ex art. 436 cpv. 2 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80,
84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
12,
42, 43, 47, 49, 51, 56 e segg., 179septies, 186, 187, 197,
198
CP
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1 (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1,
1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5), 2, 3.2 (3.2.1, 3.2.2), 3.3, 6, 7 (7.1, 7.2), 8
della sentenza della Corte delle assise criminali 23 novembre 2012 sono passati
in giudicato;
1.1. AP 1
è condannato:
1.1.1. alla
pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
1.1.2. al
pagamento degli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.- e
nelle spese procedurali come da distinta allegata alla sentenza impugnata.
1.2. E’
ordinato il trattamento ambulatoriale del condannato giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a
carico di AP 1 per 2/3 e per la rimanenza a carico
dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria
federale, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster