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Decisione

17.2013.18

Commisurazione della pena in caso di atti sessuali con fanciulli, pornografia, molestie sessuali, abuso di impianti di telecomunicazioni, violazione di domicilio; misure terapeutiche: principio della

20 marzo 2013Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, inoltre, ordinato un

trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, da svolgersi in penitenziario

(riservata la decisione del Giudice dell’applicazione della pena) e, per dar

luogo all’esecuzione del trattamento, hanno sospeso, in applicazione dell’art.

57 CP, l’esecuzione della pena detentiva.

La Corte ha, infine, confiscato tutto quanto in

sequestro, fatta eccezione dei telefoni cellulari e di tre computer che, previa

cancellazione dei dati in memoria, sono stati dissequestrati in favore del

condannato e di __________.

B. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler ricorrere contro la citata

sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, ha confermato il proprio annuncio precisando di non contestare la dichiarazione di colpevolezza ma di postulare:

- una

riduzione della pena detentiva inflitta,

- la sua

sospensione condizionale nonché

- la

sostituzione del trattamento stazionario ordinato con un trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP.

Quale istanza probatoria, l’appellante ha chiesto

l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica ad opera di un nuovo perito,

giudicando inattendibile il referto agli atti.

La richiesta è stata respinta con decisione 25

febbraio 2013 della presidente della Corte, che non ha ritenuto necessaria per

il giudizio la nuova prova.

Le altre parti non hanno formulato ulteriori

istanze probatorie.

C. Il 20 marzo 2013 è stato esperito il pubblico dibattimento durante

il quale AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione

d’appello, ovvero la riduzione e la sospensione condizionale della pena

detentiva inflitta con sentenza di primo grado e la sostituzione del

trattamento stazionario con un trattamento ambulatoriale.

Ritenuto

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di

secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo

e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la

giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori

dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri

dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente

(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi

probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate

(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,

Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del

21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente

il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di

un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di

esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404

cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13,

pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito

dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g

dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo

e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre

al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone

altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal

senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in

modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla

volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello

di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,

n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa

Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello

anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,

n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine

Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17,

pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag.

1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo

di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la

seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit

administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,

commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

Considerandi

II. Vita e

precedenti penali dell’appellante

3.

Sul curriculum vitae dell’appellante si rinvia, in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla lettura dei considerando I/1 della sentenza

impugnata (pag. 16-19), che cita testualmente ampi stralci della perizia

psichiatrica in atti, confermata dallo stesso AP 1 in sede di dibattimento di

prime cure.

Qui ci si limita ad annotare che AP 1 non ha mai

brillato per operosità. Se si eccettuano due tentativi - falliti dopo pochi

mesi - di avviare un’attività indipendente nel campo del commercio di animali

e/o di prodotti per animali (negli anni 2002 e 2005) e alcuni periodi di lavoro

presso l’azienda agricola __________ (nell’ambito di programmi occupazionali o

in relazione a periodo detentivi), AP 1 è inattivo dal 1998 (sentenza

impugnata, consid. I/2, pag. 20 e verb. dib. CARP, pag. 3). Da allora - cioè

ormai da 15 anni - egli vive ininterrottamente a carico dell’ente pubblico,

avendo dapprima beneficiato del sussidio di disoccupazione e in seguito

dell’assistenza. E questo nonostante - così come da lui dichiarato - egli

avrebbe potuto trovare dei lavori che avrebbero, se non posto fine, almeno

ridotto questa sua dipendenza economica dallo Stato:

Preciso che in questi anni ho sempre cercato dei

posti di lavoro. Ma non ne ho trovati, almeno non ne ho trovati di quelli che

mi convenissero. Preciso che avevo trovato dei posti di lavoro ma li ho

rifiutati perché lo stipendio era poco più alto del contributo assistenziale:

non mi conveniva quindi accettare quegli impieghi.” (verb. dib. CARP, pag. 3).

4.

Per quanto attiene ai precedenti penali di AP 1 si richiama (art. 82

cpv. 4 CPP), quanto indicato nella sentenza impugnata:

- decisione 5 aprile 2004 (recte: 2005) della

Pretura Penale: 10 giorni di detenzione per furto (condizionale poi revocata);

- DA

9.

maggio 2005 del MP: 10 giorni di detenzione per esibizionismo (condizionale

poi revocata);

- DA

9.

ottobre 2006 del MP: 45 giorni di detenzione per guida senza patente

(condizionale poi revocata);

- DA

20.

marzo 2007 del MP: 90 AG e CHF 700.- di multa per guida senza patente

(condizionale poi revocata);

- DA

4.

giugno 2007 del MP: 90 AG da espiare e CHF 9'000.- di multa per guida senza

patente;

- DA

25.

febbraio 2008 del MP: 90 AG (da espiare) e CHF 1'000.- di multa per guida

senza patente;

- DA

7.

(recte: 11) settembre 2008 del MP: 360 ore di LPU da prestare per

rappresentazione di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli,

pornografia e guida senza patente;

- DA

28.

gennaio 2009 del MP: pena detentiva di 20 giorni da espiare per pornografia;

- DA

24.

aprile 2009 del MP: pena detentiva di 5 giorni da espiare per minaccia;

- DA

25.

ottobre 2010 pena detentiva di 75 giorni per atti sessuali con fanciulli,

esibizionismo, pornografia e molestie sessuali.

Per completezza d'informazione agli atti vi è un

ulteriore DA del MP, datato 26 agosto 1999, mediante il quale AP 1 é stato

condannato a 15 giorni di detenzione con la condizionale per due anni per

titolo di esibizionismo.

Tutte le pene risultano essere state espiate, con

la precisazione che AP 1 non ha voluto sottoporsi a LPU e, quindi, la sua

condanna è stata commutata in una pena detentiva di 90 giorni”

(sentenza impugnata, consid. II/1 e 2, pag.

20-21).

Sui suoi precedenti, AP 1, al dibattimento

d’appello, ha dichiarato quanto segue:

- il furto per cui sono stato

condannato con sentenza 5.4.2004 della pretura penale l’ho commesso ai danni di

mia nonna. L’ho fatto perché avevo bisogno di soldi e nessuno me li dava.

-

in relazione al DA 9.5.2005 è vero che ho

mostrato il pene. Non ricordo piu a chi. Rispondendo alla presidente preciso

che si è trattato di un impulso cui non ho saputo resistere.

La

presidente mi fa notare che dopo quel DA non ve ne sono altri per reati

sessuali fino a quello del 7.9.2008 e mi chiede se in quel periodo sono

riuscito a controllare i miei impulsi.

Rispondo

che sicuramente vi sono stati altri episodi di esibizionismo che non sono però

arrivati alla luce. E’ impossibile infatti che non abbia fatto niente per ben 3

anni.

- in

relazione al DA dell’11.9.2008, preciso quanto segue:

gli

atti sessuali per cui sono stato condannato li ho compiuti con una 15enne con

cui ho avuto una relazione. Sapevo che aveva meno di 16 anni. Preciso però che

lei era consenziente.

Quanto

al reato di rappresentzazione di atti di cruda violenza, preciso che si

trattava di un DVD che avevo comperato al __________ di __________.

Preciso

che l’ho guardato due volte con la mia amica di allora. L’ho guardato non a

scopo sessuale, ma per desiderio di conoscenza.

Quanto

al reato di pornografia, è vero che ho tentato di scaricare immagini a

carattere pedo-pornografico. Non ricordo il motivo per cui l’ho fatto.

Rispondendo alla presidente preciso che può essere che io l’abbia fatto a scopo

di eccitazione sessuale.

Quanto

alla pena, voglio precisare che non sono stato io a rifiutare di prestare il

lavoro di pubblica utilità. Mi era stato indicato di svolgere tale lavoro

presso il CPC di Mendrisio. Per questo avevo fatto anche una visita sul luogo

con la sig.ra __________ della SEPEM. Sembrava tutto a posto quando ho ricevuto

una lettera della SEPEM che diceva che io non avevo i requisiti per fare questo

lavoro e quindi le ore di LPU sono state commutate in pena detentiva (90

giorni). A domanda della presidente rispondo che quanto indicato al punto 2

della sentenza di primo grado (pag. 21) è un errore.

-

DA 28.1.2009: preciso che la ragazza cui ho

inviato il video è la stessa con cui avevo avuto quella relazione nel 2008 e

per cui ero stato condannato per atti sessuali con fanciulli. Preciso che l’ho

fatto dopo che questa ragazza mi ha inviato il suo video (in cui si

masturbava). Preciso che la mia relazione con quella ragazza continuava, ma

continuava di nascosto. E’ in questo contesto che c’è stato questo invio

(reciproco) di video.

-

DA

24.4.2009

(minaccia): preciso che ho detto a mio padre che gli avrei bruciato

la casa solo perché ero arrabbiato. Non è mai stata mia intenzione farlo. E’

lui che ha fatto un cancan per niente.

- DA 25.10.2010:

- atti sessuali con fanciulli: ho baciato una ragazza che

avevo appena conosciuto e con cui ero andato in un parco e che mi aveva detto

che aveva 16 anni. In realtà non li aveva.

- ripetuto esibizionismo: in quelle occasioni avevo il pene

denudato e mi masturbavo effettivamente.

- pornografia: le rappresentazioni riguardavano ragazzi e

ragazze dell’età apparente di 13-14 anni.

- ripetute molestie sessuali: ammetto i fatti così come

indicati, tranne l’episodio della lingua sul collo che non ricordo.”

(verb. dib. d’appello,

pag 3 e 4)

III. Cure

seguite dall’appellante

5.

Negli

ultimi 15 anni, AP 1 è stato preso a carico dei servizi sociali ed è stato

seguito da diversi specialisti (cfr. doc. AI 42).

Il primo contatto con il Servizio psicosociale

(SPS) di Lugano è avvenuto il 30 aprile 1998, quando AP 1 è stato “portato

d’urgenza al servizio, da due poliziotti, a seguito della sua richiesta

d’aiuto, dopo aver consumato un atto di esibizionismo davanti ad una bambina di

9.

anni” (rapporto dott.ssa XX, 30 aprile 1998).

AP 1 aveva, in quell’occasione, riferito alla

terapeuta che da circa un anno, cioè dalla fine di una relazione sentimentale, aveva

iniziato a consumare atti di esibizionismo alla presenza di 17-18enni.

AP 1 ha, quindi, iniziato, su base volontaria, a

sottoporsi a un trattamento terapeutico presso l’SPS di Lugano, trattamento che

prevedeva “una cura farmacologica a base di ansiolitici e regolari colloqui

psicoterapici di orientamento cognitivo-comportamentale” (lettera dott.ssa XX

a PP Villa, 8 settembre 2008).

In sede di dibattimento di appello, AP 1 ha

affermato di avere però interrotto quasi subito la terapia medicamentosa, che

sopportava male, continuando comunque per circa due anni la psicoterapia con la

dott.ssa XX (verb. dib. CARP, pag. 4).

Con il DA del 26 agosto 1999, con cui egli veniva

dichiarato autore colpevole di esibizionismo e condannato alla pena detentiva di

15.

giorni (sospesa condizionalmente), gli è stato fatto ordine di continuare a

sottoporsi al trattamento medico iniziato per la durata del periodo di prova di

due anni (cfr. doc. AI 10).

AP 1 ha continuato - pur non dando prova di

grande assiduità (nel senso che non si presentava a tutti gli appuntamenti) - a

sottoporsi alle cure della dott. XX sino al mese di marzo del 2000 quando ha

cambiato terapeuta di riferimento, abbandonando la prima (di cui contestava la

linea terapeutica) per rivolgersi al dott. YY, sempre presso l’SPS di Lugano.

Il cambiamento di terapeuta non ha influito positivamente sull’atteggiamento di

AP 1 nei confronti della cura: in effetti, il dott. YY, scrivendo alla CTR, ha

annotato che, nell’arco di un anno, il paziente si era presentato agli

appuntamenti soltanto 3 volte (cfr. lettera dott. YY a CTR, 21 giugno 2001).

La cartella clinica tenuta presso il SPS di

Lugano attesta, comunque, di un percorso terapeutico che, pur se poco assiduo,

è durato fino al marzo 2004.

Dopo il trasferimento del suo domicilio a __________,

AP 1 è rimasto senza riferimenti terapeutici fino al settembre 2007 quando ha

deciso di rivolgersi ai servizi psicosociali di Mendrisio, dove è stato preso

in cura dal dott. __________ con cui si è sottoposto ad una psicoterapia per

circa due anni (verb. dib. CARP, pag. 4), o meglio, secondo quanto risulta dal

certificato 2.2.2010 in atti, egli si è sottoposto a cure dal settembre al

dicembre 2007 e poi da marzo 2008 a febbraio 2009 (con però una sospensione da

giugno a settembre 2008).

Successivamente - da febbraio 2009 - egli è stato

preso a carico dal dott. ZZ.

Il rapporto terapeutico con il dott. ZZ ha avuto,

all’inizio, le stesse caratteristiche dei precedenti: secondo quanto attestato

dal medico, nonostante avesse “una discreta coscienza del suo comportamento

illecito”, AP 1 non collaborava pienamente con il terapeuta mostrandosi “oppositivo,

forse poco motivato e poco rispettoso delle norme di condotta” (doc. TPC

37). Ciò nonostante, il rapporto con il dott. ZZ è funzionato meglio che quello

con i precedenti operatori sanitari. Il dott. ZZ, nei suoi rapporti, riferisce

infatti di una presa a carico continuata sia “nell’ambito delle carcerazioni

(23.3.2009- 11.4.2009; 12.7.2010 -11.10.2010; 23.3.2011-11.6.2011; 15.5.2012 -continua),

nonché nell’ambito del trattamento nello studio medico a Mendrisio dal

24.8.2009

al 4.5.2012” (doc. CARP 2). Lo stesso AP 1, al dibattimento

d’appello, oltre che esprimere giudizi positivi sul suo rapporto con il dott. ZZ

e sulla qualità delle sue cure, ha dichiarato di sottoporvisi con regolarità

dall’inizio (almeno per quanto riguarda la psicoterapia) e di assumere

quotidianamente i medicamenti che lo specialista gli ha prescritto dal giorno

del suo arresto (verb. dib. CARP, pag. 4).

Dal canto suo, anche il dott. ZZ ha dato atto del

miglioramento intervenuto, rilevando che, in ogni caso da dopo la carcerazione,

AP 1 “aderisce bene alla terapia e assume regolarmente il trattamento

medicamentoso. Sta traendo beneficio dal trattamento ambulatoriale poiché

abbastanza motivato ed è rispettoso delle norme di condotta” ed ha confermato

che la terapia in atto sta dando segnali positivi ritenuto come il paziente

acquisisca “una maggiore coscienza del suo problema concernente lo sviluppo,

orientamento e preferenze sessuali da cui deriva il suo disturbo

comportamentale” (doc. CARP 2).

IV. Fatti

accertati in prima sede e non contestati in appello

6.

I fatti accertati in prima istanza e oggetto del presente

procedimento non sono contestati da AP 1, che è reo confesso per quasi la

totalità degli episodi di cui all’atto di accusa 100/2012 del 6 settembre 2012.

Nemmeno è contestata la loro qualifica giuridica.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado non

procede ad una vera e propria esposizione dei fatti accertati, limitandosi a

rinviare alla lettura dell’atto di accusa.

Ritenuto come i comportamenti messi in atto da AP

1.

siano di fondamentale rilevanza per la commisurazione della pena, il

contenuto dell’atto di accusa viene dunque ripreso in esteso qui di seguito, ad

eccezione delle accuse per cui l’appellante è stato prosciolto.

6.1

AP 1 risponde di più di venti episodi di atti sessuali con fanciulli.

L’appellante è stato ritenuto colpevole di tale

reato per avere, in luogo pubblico, in sette occasioni, coinvolto otto persone

minori di sedici anni in atti sessuali, nonché compiuto, in un'occasione, un

atto sessuale su una persona minore di sedici anni, e meglio:

- il 28.12.2011 a __________,

all'interno del negozio __________, avvicinandosi dapprima a una bambina e

palpeggiandole il sedere, coinvolto la minore in un atto sessuale;

- il 29.12.2011 a __________,

all'interno del negozio __________, avvicinandosi a una bambina, e quando

quest'ultima lo osservava, palpandosi il pene, con movimenti dall'alto verso il

basso, coinvolto la minore in un atto sessuale;

- il 20.01.2012 a __________,

sul treno Tilo, sedendosi dinnanzi a __________, toccando dapprima con la

propria gamba la gamba della ragazzina, abbassandosi quindi, fingendo di allacciarsi

le scarpe e sfiorando la propria testa contro le ginocchia della minore e

toccandole sopra i vestiti le parti intime (vagina) con il palmo della mano

mentre la minore si alzava per scendere dal treno, compiuto sulla minore un

atto sessuale;

- nel corso del mese di

febbraio 2012, a __________, alla stazione, in prossimità del chiosco,

attirando dapprima l'attenzione di __________ e quindi palpandosi il pene sopra

i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale;

- in data 07.03.2012, a

__________, in via __________, all'interno del bus TPL, posizionandosi dinnanzi

alle minori __________ e __________ attirando la loro attenzione e quindi

palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto entrambe le minori in un atto

sessuale;

- in data 04.04.2012, alla

stazione di __________, alla fermata del bus TPL, avvicinandosi alla minore di __________

e quindi allungando il palmo della propria mano toccandole le parti intime

(vagina) coinvolto la stessa in un atto sessuale;

- tra aprile e il 3

maggio 2012, a __________, sul trenino FLP, dopo aver attirato l'attenzione di __________

e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto la minore in un atto

sessuale;

- in data 4.04.2012, a __________,

sull'autobus n. 2 all'altezza della stazione direzione __________, dopo aver

attirato l'attenzione della minore __________ e quindi palpandosi il pene sopra

i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale.

L’appellante è stato, inoltre, dichiarato autore

colpevole del medesimo reato per avere, in un numero indeterminato di

occasioni, coinvolto almeno dodici persone minori di sedici anni in atti

sessuali, rispettivamente indotto una persona minore di sedici anni ad atti

sessuali, mediante Facebook (cercando l’amicizia virtuale mediante finti

profili corrispondenti a un ragazzo di 19 anni) e/o telefonicamente, e meglio:

- a __________, nel

periodo maggio/giugno 2011, masturbandosi in un'occasione dinnanzi alla webcam

accesa, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;

- a __________, nel

periodo agosto 2011 sino a maggio 2012, ottenendo il numero telefonico di sette

minorenni (__________) mediante Facebook, contattando quindi ognuna di esse

iniziando ad ansimare e pronunciando espressioni quali "toccatela",

"fallo anche te", mentre si masturbava, coinvolto tali minori

in un atto sessuale;

- a __________, nel

periodo marzo 2012/maggio 2012, contattando mediante Facebook e telefonicamente

la minore __________ e impostando quindi il tenore delle conversazioni

prettamente a carattere sessuale, chiedendole di toccarsi nelle parti intime e

di inviargli le foto delle proprie parti intime, indotto la minore __________

in un atto sessuale, nonché masturbandosi, scrivendole che lo stava facendo,

come pure mentre le telefonava, coinvolto la minore in un atto sessuale;

- a __________, nel

corso del mese di giugno 2011, scrivendole mediante Facebook "sul letto

a farmi una sega vedendo le tue foto", "tu te la tocchi mai

pensandomi, te la tocco e lecco io mmmmmmmmmm, ci vediamo, vengo sulla tua

fotooo, vengo adesso sulla tua fotooooo pelosa o liscia" masturbandosi

nel contempo, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;

- a __________,

settembre 2011, scrivendole espressioni a carattere pornografico mediante

messenger, masturbandosi contestualmente, coinvolto __________ in un atto

sessuale;

- a __________, nel

periodo febbraio 2012 sino a maggio 2012, scrivendole via Facebook espressioni

quali "sono sul letto tutto solo vuoi venire ???? una sega per te amore

mio ??? una sega pensandoti.. una sega per te mai ti sei fatto un dito tu???"

e masturbandosi mentre le scriveva, coinvolto la minore __________ in un atto

sessuale;

- a __________, nel

corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "ti

voglio e mi arrapi moltissimo" masturbandosi contestualmente coinvolto

la minore __________ in atto sessuale;

- a __________, nel

corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "..una

sega pensandoti... ti voglio far bagnare.." masturbandosi

contestualmente, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale.

6.2

AP 1 risponde inoltre di sedici episodi di pornografia.

L’appellante è stato, infatti, condannato per

avere, in almeno quindici occasioni, offerto o mostrato a persone minori di 16

anni scritti pornografici, scrivendo loro mediante Facebook sotto mentite

spoglie, e meglio:

- nel corso del mese di

maggio 2011 sino al 20 agosto 2011, scrivendo a __________: "ti penso

molto e mi devasto di seghe per te, io non

voglio conversare voglio vederti e fare di tutto con te'';

- nei corso del mese di luglio 2011, scrivendo a __________: "io

nudo 22 cm per te";

- nel corso del mese di agosto 2011, scrivendo a __________: "mi

sto facendo una sega pensandoti";

- nel corso del mese di

agosto 2011, scrivendo __________: "una sega guardando le tue foto";

- nel corso del mese di

novembre 2011, scrivendo a __________:

"nel letto e mi faccio una sega ma

tu te la tocchi mai";

-

nel corso del mese di dicembre 2011, scrivendo

a __________: "sei bellissima lo ho durissimo";

- nel corso del mese gennaio 2012, scrivendo a __________: "una

sega vendendo le tue foto, vuoi vedere, peccato sto per venire, te la tocchi

mai";

- nel corso del mese di

marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendo le tue bellissime

foto";

- nel corso del mese di

marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";

- nel corso del mese di

marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";

- nel corso del mese di

marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega...vedendo il tuo

corpo";

- nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "ti tocco anche la figa a volte, perché

poi ti bagni?";

- nel corso del mese di febbraio 2012, scrivendo a __________: "ti ho toccato il culo, io te l'ho toccata";

- nel corso dei mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una

sega vuoi aiutarmi";

- nel periodo gennaio 2012 sino ad aprile 2012, scrivendo alla nipote __________:

"una sega vedendo le tue foto, mi sto facendo una sega per te, così te

la tocchi con me adesso, un ditalino e tu una

sega ok, ok ma se quando ci vediamo ti tocco fa nulla vero??”.

Inoltre, AP 1 è stato ritenuto colpevole di

pornografia per avere detenuto nel suo personal

computer due immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli da lui previamente

scaricate da internet.

6.3

AP 1 è stato, inoltre, dichiarato autore colpevole di molestie

sessuali, per avere ripetutamente causato scandalo compiendo atti sessuali

in presenza di una persona che non se lo aspettava, e meglio:

- in data 20.01.2012, a

__________, palpandosi il pene dinanzi a __________, compiuto un atto sessuale

dinanzi alla stessa;

- in data 04.04.2012, a

__________, presso il negozio __________, allungando il palmo della mano e

toccando __________ nelle parti intime (vagina), nonché palpandosi il pene

sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi alla stessa,

- in data 24.04.2012,

sulla tratta da __________ sino a __________, sul treno FLP, palpandosi il pene

sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinanzi a __________,

- nel periodo gennaio

2012.

sino al 7 maggio 2012, sul treno Tilo da __________ a __________,

palpandosi il pene sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi __________.

Inoltre, nel periodo 23.02.2012/10.03.2010, a __________,

selezionando in diverse occasioni il numero telefonico in uso a __________,

detto a quest'ultima espressioni quali "ti voglio, te la voglio

leccare, ti apro le gambe, sei bagnata", molestandola sessualmente.

6.4

L’appellante è stato, poi, condannato per avere abusato di un

impianto di telecomunicazione, selezionando ripetutamente e per molestia

numeri telefonici di ragazze, in particolare:

- a __________, nel

periodo 23.02.2012/10.03.2010, selezionando ripetutamente il numero in uso a __________

e dicendole “ti voglio, te la voglio leccare, ti apro le gambe, sei bagnata”;

- a __________, nel

periodo dicembre 2011 sino al 13.03.2012, selezionando ripetutamente il numero

in uso a __________ e dicendole di toccarsi e altre espressioni di carattere

sessuale;

- a __________, nel

periodo 04.12.2011 sino al 06.03.2012, selezionando ripetutamente il numero in

uso a __________ ansimando e dicendole espressioni di carattere sessuale.

6.5

Infine, l’appellante è stato dichiarato autore colpevole di violazione

di domicilio, essendosi introdotto in quattro occasioni alla __________ di __________

nonostante una formale diffida nei suoi confronti.

V. Appello

7.

Nel suo appello, AP 1 contesta la commisurazione della pena operata

dalla Corte di prime cure - che giudica troppo severa - e ne chiede, oltre ad

una congrua riduzione, la sospensione condizionale, integrale o almeno parziale.

A suo avviso, gli atti compiuti si situano ai

gradini più bassi della scala di gravità dei comportamenti repressi dalle varie

norme penali che entrano in considerazione, e non giustificano una pena così

pesante. Ad attenuazione della sua colpa, sottolinea la sua buona

collaborazione con le autorità inquirenti nella ricostruzione degli eventi e le

ampie ammissioni di colpevolezza.

L’appellante censura, poi, la sentenza di prima

istanza anche con riferimento alle misure adottate nei suoi confronti. Egli

ritiene infatti che non vi siano in concreto gli estremi per ordinare un

trattamento stazionario ex art. 59 CP, che sarebbe lesivo del principio della

proporzionalità, ritenendo invece del tutto adeguato un trattamento

ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, e meglio la prosecuzione della cura

attualmente in essere con il dott. ZZ.

Il procuratore pubblico si è, invece, opposto alla

richiesta di riduzione della pena, rilevando come AP 1 abbia avuto un

comportamento senza scrupoli: per scopi puramente egoistici e di

soddisfacimento personale, ha ingannato le sue vittime e cagionato loro un

grave danno. Sottolineando il gran numero di precedenti e l’assenza di

pentimento, la pubblica accusa ha concluso chiedendo la conferma della pena irrogata

dai giudici di prime cure e della misura.

VI. Imputabilità

8.

Non è contestato che, così come accertato dalla perita, le patologie

di cui soffre l’appellante (disturbo della personalità narcisistico-perverso,

esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale) non hanno in alcun

modo limitato la sua capacità di valutare correttamente l’illiceità degli atti

da lui commessi, né la sua capacità di determinarsi ed agire in funzione di

tale valutazione. Egli è, dunque, pienamente imputabile (cfr. doc. AI 57, pag.

62-63 e sentenza impugnata, consid. V/4, pag. 45).

VII. Commisurazione

della pena

9.

L’art. 187 CP commina una pena detentiva sino a cinque anni o una

pena pecuniaria per il reato di atti sessuali con fanciulli.

Il reato di pornografia (art. 197 n. 1 e n. 3 CP)

è punito con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria,

rispettivamente (art. 197 n. 3bis CP) con una pena detentiva sino ad un anno o

con una pena pecuniaria. I reati di molestie sessuali (art. 198 CP) e di abuso

di impianti di telecomunicazioni (179 septies CP) sono entrambi puniti con la

multa. Infine, per la violazione di domicilio, l’art. 186 CP commina una pena

detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

10.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47

cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione

dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un

elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid.

2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010, del 22 giugno 2010,

consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

11.

Dal profilo oggettivo, connota la gravità della colpa di AP 1

il fatto che egli ha delinquito nell’arco di un anno (fra il mese di maggio

2011.

e maggio 2012), rendendosi colpevole di più di una quarantina di atti di

rilevanza penale.

Se è vero che alcuni degli atti sessuali commessi

su fanciulli in luogo pubblico di cui AP 1 risponde consistevano in toccamenti

fugaci delle vittime sopra i vestiti - toccamenti cui, in molte occasioni, egli

imprimeva un elemento di causalità che faceva dubitare della loro valenza

sessuale - è anche e soprattutto vero che, comunque sia, con tali

comportamenti, AP 1 costringeva le sue vittime a, quantomeno, vivere una

situazione di turbamento e disagio (tanto che alcune di esse si sono

spaventate) in relazione alla sfera sessuale. Situazione che, in quanto tale,

era potenzialmente atta a mettere in pericolo l’armonioso sviluppo della vita

sessuale, e ciò a maggior ragione se si pensa che, in alcuni episodi, le

vittime era ancora molto piccole.

Turbamento e disagio ha provocato anche - se non

in misura maggiore - nelle vittime che ha costretto ad assistere ai toccamenti

che egli praticava su se stesso: non ha da essere dimostrato come possa essere,

non solo sgradevole, ma scioccante - avuto riguardo alla giovane età delle

vittime - l’essere costretti a vedere un adulto che, pur se sopra i vestiti, si

tocca in modo lascivo il pene e come una simile visione perturbi e leda il

diritto ad un normale percorso di maturazione sessuale delle ragazzine che

hanno avuto la disavventura di incontrarlo.

Di gravità maggiore i comportamenti messi in atto

“virtualmente”, via Facebook o telefonicamente (atti sessuali con fanciulli,

pornografia e molestie sessuali). Il fatto che in questi casi non vi sia stato

un contatto fisico è del tutto irrilevante, ritenuto come AP 1 risponda

penalmente per avere inserito, nel percorso di maturazione sessuale delle

proprie vittime, degli elementi di perversione (fra questi, l’eccitazione

attraverso l’urinarsi addosso oppure il turpiloquio) che sono tipici di una

sessualità adulta e già deviata. Così agendo, AP 1 ha gravemente messo a

rischio - se non già compromesso - lo sviluppo armonioso della sessualità delle

sue giovani vittime. I comportamenti messi in atto dall’appellante sono, già

per questo, oggettivamente gravi, ritenuto anche che, senza il suo agire, le

sue vittime non sarebbero state confrontate a simili devianze, o lo sarebbero

state solo più in là negli anni, una volta acquisiti gli strumenti necessari a

far fronte in modo consapevole a tali stimoli.

Sempre dal profilo oggettivo, aggrava la colpa di

AP 1 il fatto che, in alcune situazioni, egli ha agito subdolamente, ritenuto

che, per poter raggiungere i suoi scopi, egli ha ingannato le sue vittime,

facendo loro credere di stare interagendo con un diciannovenne e costruendo una

situazione di “innamoramento virtuale” in cui gli era possibile condurre il

gioco nella direzione che gli aggradava: in effetti, se alcune vittime hanno

fatto quel che AP 1 chiedeva loro è soltanto perché esse credevano di

colloquiare con un ragazzo piacente e giovane e di cui si erano infatuate.

Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa di AP

1.

- non tanto l’avere agito per motivi egoistici, poiché ciò è sempre il caso

in reati come questi - quanto la totale assenza di empatia dimostrata per le

sue vittime (e, fra queste, la nipote). Al riguardo, emblematica è la

giustificazione data agli inquirenti (“La verbalizzante mi chiede come posso

pensare di non avere fatto niente di male laddove ho ingannato una ragazza

minorenne inducendola ad inviarmi foto intime. R: ribadisco che tante persone

anche a me hanno fatto del male, ingannandomi su internet. Per esempio quando

penso di parlare con una ragazza di vent’anni e mi ritrovo a parlare con un

uomo di 50-60 anni”; AI 8, verbale di interrogatorio AP 1 15 maggio 2012,

pag. 5).

A differenza di quanto preteso dalla Difesa, il

fatto di essersi sottratto alle richieste di incontri formulati da alcune delle

vittime non può essere considerato una circostanza particolarmente meritoria,

nella misura in cui AP 1, così facendo, avrebbe dovuto smascherarsi e rivelare

la sua vera identità (che non era quella dell’aitante 19enne per cui si

spacciava).

Sempre dal profilo delle circostanze soggettive

legate ai reati, occorre considerare, non solo che AP 1 è pienamente

imputabile, sia dal punto di vista cognitivo che da quello volitivo, nonostante

i disturbi alla sfera sessuale di cui soffre (disturbo di personalità

narcisistico-perverso, esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale,

cfr. AI 57 e sentenza impugnata, consid. V/1, pag. 41 e consid. V/4, pag. 45),

ma anche che le patologie che lo affliggono non intaccavano la sua libertà di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità ritenuto come la perita

abbia sottolineato che esse non gli impedivano di trattenersi e che egli era in

grado di trovare soddisfazione sessuale con condotte alternative, non in

conflitto con la legge e non lesive per i minori (cfr. sentenza impugnata,

consid. V/1, pag. 42).

Tutto ciò considerato, in funzione delle

circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui risponde, la colpa di

AP 1 deve, dunque, essere valutata almeno come mediamente grave.

Nell’ambito delle circostanze legate all’autore,

ad eccezione della buona collaborazione prestata agli inquirenti e del

riconoscimento del principio del risarcimento delle parti civili (lasciata la

sua quantificazione al giudizio della Corte di prime cure), non si trovano

elementi che possano fungere da attenuante ritenuto come nella sua vita

anteriore egli non abbia brillato né per operosità (come già rilevato) né per

altre doti positive.

Si trovano, invece, elementi che non possono non

essere considerati ad aggravamento - e non di poco conto - della sua colpa (STF

6B_49/2012 del 5 luglio 2012). Si tratta delle numerose

condanne precedenti per atti simili (esibizionismo nel 1999 e nel 2005, rappresentazione

di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli, pornografia nel 2008, atti

sessuali con fanciulli, esibizionismo, pornografia e molestie sessuali nel

2010) e delle altrettanto numerose pene detentive già scontate (nel 2008 per 81

giorni; nel 2009 per 18 giorni, nel 2010 per 90 giorni e nel 2011 per 81

giorni). In applicazione della giurisprudenza citata, precedenti condanne - a

maggior ragione se specifiche - costituiscono, in effetti, elementi di aggravamento

della colpa dell’autore.

Ne segue che, tutto ben considerato, la scrivente

Corte ritiene - in armonia con i primi giudici - che adeguata alla colpa di AP

1.

sia la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.

VIII. Sospensione

condizionale della pena

12.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai

sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente

conto della colpa dell’autore.

13.

Considerata

l’entità della pena inflitta, superiore ai tre anni, le condizioni per una

sospensione (ancorché parziale) della stessa non sono date. La richiesta

dell’appellante in tal senso è pertanto da respingere. Ad ogni modo si rileva

che la stessa non entrerebbe comunque in considerazione, visto che la prognosi

dell’appellante è certamente negativa, non soltanto per le considerazioni

espresse in perizia dalla dott.ssa KK, ma soprattutto per il gran numero di

precedenti specifici.

IX. Misure

terapeutiche

14.

Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure

terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il

rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di

trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b), e se le

condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso della norma sancisce il

principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo

se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia

sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto

da grave turba psichica, il giudice può ordinare un

trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto

in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo

si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione

con questa sua turba (b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è

affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da

dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un

trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in

connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si

potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con

il suo stato (b).

15.

Nel caso concreto, gli atti - o meglio, le considerazioni della

perita giudiziaria dott.ssa KK e dello specialista curante, dott. med. ZZ -

dimostrano come lo scopo del trattamento non esiga che esso venga effettuato in

una struttura medico-psichiatrica in regime stazionario, o meglio non esiga che

esso venga eseguito in un’appropriata istituzione psichiatrica o in

un’istituzione per l’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 59 cpv 2 CP.

In effetti, rispondendo alle domande peritali, la

dott.ssa KK ha perentoriamente affermato che, in concreto, non si impone un

trattamento stazionario e che la patologia psichiatrica di AP 1 può essere

adeguatamente trattata in modo ambulatoriale:

il periziando non deve (sott. del

redattore) essere sottoposto a trattamento stazionario.

È necessario sottoporlo a un trattamento

psichiatrico ambulatoriale integrato e pluridisciplinare con inserimento in

un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica e

psico-educativa quale un foyer specializzato nel trattamento di pazienti

affetti da disturbi di personalità. Tale trattamento è da ritenersi misura

adeguata e necessaria vista la sua patologia (disturbo di personalità

narcisistico-perverso).

(…)

4.3

Il trattamento psichiatrico ambulatoriale pluridisciplinare

in un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica

e psico-educativa dovrebbe permettere, a medio-lungo termine un miglioramento

dei tratti patologici della sua personalità con diminuzione del rischio di

commissione di nuovi reati in relazione al disturbo di cui è affetto.

Non è necessario un trattamento

stazionario.

Il trattamento ambulatoriale come sopra descritto è misura

adeguata per la patologia di cui il periziando attualmente soffre per contenere

il rischio di nuovi reati.

4.4

Il trattamento suggerito può essere attuato presso il foyer

della Fondazione Al Dragonato di Bellinzona, struttura considerata da me idonea

oppure in alternativa presso un foyer della Fondazione Otaf. È importante che

la struttura tratti l’aspetto disfunzionale-relazionale oltre all’aspetto

psico-educativo.

Il trattamento psico-terapico ambulatoriale può essere

attuato da un medico psichiatra del servizio psico-sociale cantonale o da uno

psichiatra privato.” (AI 57,

pag. 63)

In sede di delucidazione peritale, pur mostrando

poca dimestichezza con i termini e i concetti giuridici (in particolare, non

distinguendo fra misura stazionaria e internamento), la perita ha ribadito che AP

1.

non necessita di un trattamento stazionario ed ha confermato che tale

trattamento deve essere accompagnato - in sostanza, quale sostegno - da un

soggiorno in un’istituzione, che la perita ha identificato in un foyer, che

possa, in qualche modo, educare e guidare il comportamento di AP 1 (doc. TPC 20

pag. 4).

Ribadito, poi, che AP 1

non necessita un trattamento stazionario (…) in

una struttura chiusa come per un internamento. AP 1 ha un disturbo importante

ma non necessita, da un profilo psichiatrico, di rimanere rinchiuso per anni in

una struttura psichiatrica chiusa anche già solo dal punto di vista della

pericolosità” (doc. TPC 20 pag.

5)

la perita giudiziaria ha precisato che il

trattamento psichiatrico necessario alla cura dell’affezione di cui

l’appellante soffre può essere applicato anche in carcere ritenuto come le

regole cui è astretto un detenuto possono validamente sostituire quelle -

sicuramente meno rigide - che si applicano, normalmente, in un foyer:

La verbalizzante mi chiede se un accompagnamento

psichiatrico in carcere, in considerazione di un’eventuale pena detentiva da

espiare è misura già utile per curare il disturbo di cui lui è affetto.

Nella misura in cui alla Stampa vi sia un lavoro,

vi sono delle regole, sia costretto a relazionarsi con altre persone.

Prevedendo, sempre in carcere, un accompagnamento psichiatrico, ritengo che sia

già utile per il suo miglioramento. Ribadisco che una contemporanea espiazione

della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe il processo del trattamento.

(…)

A domanda dell’avv. __________ a sapere se non

possa nuocere, il rimanere in detenzione alla Stampa (…) rispondo negativamente

perché costretto a relazionarsi e comunque avrebbe un lavoro, delle regole e un

accompagnamento psichiatrico. L’importante per AP 1 è che abbia delle direttive

chiare, dei paletti chiari che gli impediscano di giocare/manipolare le

situazioni come ha fatto finora”

(doc. TPC 20 pag. 5 e

6)

Appare, dunque, chiaro che:

- la cura

delle affezioni di AP 1 non impone il suo ricovero in un’appropriata

istituzione psichiatrica ai sensi dell’art. 59 cpv 3 CP;

- la cura

necessaria può essere applicata anche in costanza di espiazione di pena

ritenuto che il carcere può validamente sostituire il soggiorno in uno dei

foyer indicati dalla perita.

Ne deriva che, accertato il carattere

sproporzionato del trattamento stazionario ordinato dai primi giudici, non sono

nemmeno dati i presupposti per la sospensione della pena ai fini di permettere

l’applicazione della misura. Anzi.

L’effettività della carcerazione potrà, al

contrario, contribuire al raggiungimento

delle finalità descritte in perizia e fungere da stimolo a AP 1 per

continuare a sottoporsi con serietà e costanza al trattamento psichiatrico (cfr., al riguardo, le conclusioni, già citate,

del dott. ZZ che attesta dei risultati positivi del trattamento instaurato in

carcere).

Richiamato, dunque,

il principio della proporzionalità (art. 56a CP), la

richiesta dell’appellante deve essere parzialmente accolta, nella misura in cui

il trattamento stazionario giusta l’art. 59 CP da eseguirsi presso il

penitenziario cantonale, con sospensione della pena detentiva ex art. 57 CP, va

sostituito con un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già

durante l’espiazione della pena detentiva.

X. Tassa di

giustizia e spese procedurali

16.

Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3

CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali

relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di

fr. 1’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza

impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello,

consistenti in fr. 1'000.- e fr. 200.- a titolo di spese sono, invece, posti a

carico di AP 1 per 2/3, la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili né indennizzi in quanto l’appellante è al beneficio

di una difesa d’ufficio ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80,

84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

12,

42, 43, 47, 49, 51, 56 e segg., 179septies, 186, 187, 197,

198

CP

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1 (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1,

1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5), 2, 3.2 (3.2.1, 3.2.2), 3.3, 6, 7 (7.1, 7.2), 8

della sentenza della Corte delle assise criminali 23 novembre 2012 sono passati

in giudicato;

1.1. AP 1

è condannato:

1.1.1. alla

pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

1.1.2. al

pagamento degli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.- e

nelle spese procedurali come da distinta allegata alla sentenza impugnata.

1.2. E’

ordinato il trattamento ambulatoriale del condannato giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a

carico di AP 1 per 2/3 e per la rimanenza a carico

dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

- Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria

federale, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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