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Decisione

17.2013.183

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2014Italiano203 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, inoltre,

disposto - ma solo nella motivazione della sentenza (consid. 11.2. in fine)

e non nel dispositivo - che il prevenuto venga sottoposto a trattamento

ambulatoriale durante l’espiazione della pena, continuando quello da lui

intrapreso il 5 marzo 2013.

La Corte di prime cure ha, infine, dissequestrato quanto elencato nell'atto d'accusa ad

eccezione di alcuni oggetti specificatamente indicati al dispositivo 4., di cui

ha ordinato la confisca e la distruzione.

preso atto che AP 1 ha tempestivamente

annunciato di voler ricorrere contro la citata sentenza e, dopo aver ricevuto

la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19

settembre 2013, ha confermato il proprio annuncio, precisando di contestare i

punti del dispositivo no. 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.,

1.3.1., 1.3.2., 3., 3.1. e 3.2 e chiedendo il proscioglimento dal reato di

ripetuta coazione sessuale e la riduzione a 6 anni della pena detentiva a suo

carico, con deduzione del carcere preventivo sofferto.

L’insorgente non ha

presentato istanze probatorie.

Con scritto 14 febbraio

2014 AP 1 ha precisato che non intende contestare i fatti così come indicati

nell’atto di accusa 10/2013 dell’11 febbraio 2013 emanato dal procuratore

pubblico.

Con dichiarazione d’appello 27 settembre 2013, il procuratore

pubblico ha dichiarato di appellare, in via adesiva, i dispositivi 2.1. e 3.1.

della sentenza di primo grado postulando:

- la

condanna dell’imputato per titolo di coazione sessuale anche per i fatti di cui

al punto 1.7. dell’atto di accusa in danno del minore X.Y.7;

- il

conseguente aumento della pena detentiva a dieci anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

Nemmeno il procuratore

pubblico ha inoltrato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento in

data 8, 9 e 10 aprile 2014 durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha chiesto la condanna dell’imputato per titolo di

coazione sessuale anche con riferimento all’imputazione di cui al punto 1.7

dell’atto d’accusa, con conseguente aumento della pena detentiva a 10 anni, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

- AP

1 ha precisato/limitato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello,

chiedendo:

- l’assoluzione

dal reato di coazione sessuale per i soli

episodi di cui al pto 1.1., 1.6. e 1.7. dell’AA;

- il

proscioglimento per l’episodio di cui al pto 2.8. dell’AA;

- il

proscioglimento per l’episodio di cui al pto 1.5. ultima imputazione e 2.5;

- il

proscioglimento per l’episodio di cui al pto 2.9;

- il

proscioglimento, per intervenuta prescrizione, in relazione all’episodio di cui

al pto 3.1 AA in danno di X.Y.6;

- una

massiccia riduzione della pena detentiva rispetto a quella di 9 anni erogata in

prima sede.

In assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1., limitatamente

alla ripetuta coazione sessuale compiuta in danno di X.Y.2, X.Y.3,

X.Y.4, X.Y.5, n. 1.2.1., limitatamente ai ripetuti atti

sessuali compiuti in danno di X.Y.1, X.Y.2, X.Y.3,

X.Y.4 e X.Y.6, ed al coinvolgimento di X.Y.2 e

X.Y.3 in un atto sessuale, n. 1.2.2., n. 1.3.1. limitatamente alla

pornografia in danno di X.Y.7, X.Y.8, X.Y.11 e

X.Y.12, n. 1.3.2, n. 2.2. e n. 4 della sentenza impugnata sono

passati in giudicato.

Ritenuto

I. Potere cognitivo della

Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -

secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”,

“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il

tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su

tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che

l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate

ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata

in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

L'appellante può limitare il

suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art.

399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione

d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo

di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di

esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404

cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).

Il TF ha recentemente precisato

che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle

lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di

appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle

parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni

fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello

parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato

in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4

CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla

giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli

viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

2. Per quel che

riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b, 127 IV

10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante

l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398

cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso

- non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e

definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è,

comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo

grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch

des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione di

Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della

giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o

all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà

di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento,

verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la

migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità

della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9 e ad art. 393, n. 17; Eugster, Basler

Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen

der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad

art. 393, n. 17; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21; contra, nella stessa opera ma

con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, che non fa

cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione

di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di

secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.

Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che

l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un

apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -

ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel

suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una

violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha

sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce,

di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla

giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la

causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF

6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena

è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo

accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del

prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di

una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia

legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (DTF 139 IV 84,

consid. 1.2, confermato in STF 6B_54/2012 del 14 gennaio

2013, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir

dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello

dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in

assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una

pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF 6B_54/2012

del 14 gennaio 2013, consid. 4).

Considerandi

II. Vita e precedenti

penali dell’appellante

3.

Sul curriculum vitae

di AP 1 si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1 della

sentenza impugnata (pag. 11-15) che cita testualmente ampi stralci della

perizia psichiatrica agli atti, confermati dalle dichiarazioni rilasciate

dall’imputato agli inquirenti sulla sua persona:

“ Il Sig. AP 1

nasce in __________ a __________ il __________, da madre francese e padre italiano. Il padre (__________) effettua la

ritirata di Russia e incontra in seguito dei resistenti francesi che lo

faranno arrivare in __________, dove incontra la sua futura moglie. È descritto

come un uomo costante e docile, lavorerà come diplomatico per l'Italia in

diversi paesi. Sua madre, nata nel 1925, più nervosa ed autoritaria vive

attualmente a Como. In buona salute generale, è aiutata da una delle figlie per

le attività quotidiane. Dal matrimonio nasceranno 4 figli: __________ nel __________, __________ nel __________, __________ nel __________ e __________ nel __________.

La madre, casalinga, si occuperà dei bambini anche in ragione dei molteplici spostamenti della famiglia. Il

periziando infatti, vivrà fino a 12 anni a __________ dove frequenta la

scuola in tedesco, poi nel __________, poi di nuovo a __________ e in ultimo

arriverà a __________ intorno ai 14 anni. La famiglia ha un funzionamento

principalmente nucleare, con pochi contatti con le generazioni precedenti e con

un forte sentimento di coesione. I genitori entrambi cattolici praticanti e

tutti i figli ricevono un'educazione religiosa; le tematiche sessuali,

imbarazzanti per il padre, non sono assolutamente discusse in famiglia.

L'infanzia è descritta come "felice" malgrado un episodio depressivo

della madre quando la famiglia si sposta da __________ a __________. ll

periziando resterà per circa un anno con la matrigna di sua madre e suo marito.

La matrigna gli ha sempre restituito (recte:

riferito?) che questo periodo fu uno dei migliori della sua vita perché ebbe

l'occasione di occuparsi di lui. […]. Arrivato

a __________, frequenta il

liceo scientifico per due anni

e opta in seguito per le magistrali avendo qualche problema in matematica.

L'adolescenza è vissuta come un giovane un po' introverso, magrissimo, e in

difficoltà per il suo aspetto fisico. Non è riportata nessuna consumazione di

sostanze tossiche, neanche occasionale; l'utilizzazione della sigaretta aveva

come funzione quella di "presentarsi e darsi un tono". A causa della

magrezza sarà riformato al servizio militare in Italia e integrato come riservista

nelle trasmissioni in Svizzera. Finite le magistrali nel 1973, senza

veramente scegliere la professione, ma seguendo un percorso tracciato,

partecipa e vince un concorso per le scuole elementari e comincia la carriera

di maestro specializzato nel secondo ciclo che proseguirà per 38 anni

principalmente in due scuole di __________, __________ e __________. Il

concorso coincide con la partenza dei genitori a __________ e l'esperienza di

sentirsi solo e lontano dalla sua famiglia."

(perizia psichiatrica 22.10.2012, AI 150, pagg. 3-4)

AP 1 non è sposato e non ha figli.

Dal 1. settembre 2011 è in pensione. Percepisce una

rendita di circa Fr. 5'200.- mensili netti (cfr. doc. DIB 5).

Dopo il pensionamento, l'imputato ha impiegato il

suo tempo leggendo, facendo passeggiate in montagna e viaggiando, in tutte le

parti del mondo, insieme ad amici. È inoltre appassionato di musica classica e

lirica (VI PG AP 1 12.07.2012, all. 1

al rapporto d'arresto, pag. 1; VI AP 1 27.12.2012, Al 210, pag. 2; verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1

al verbale del dibattimento, pag. 2 e all. 2

al verbale del dibattimento pag. 1).

1.2

In relazione alla sua vita professionale, risulta

dagli atti che AP 1 ha lavorato quale docente dal 1973 al 1986/1987,

alle scuole elementari di __________; nel 1988 ha iniziato a lavorare presso le scuole elementari __________ (AI 41, allegato A). Ha poi

lavorato per 4 mesi alle elementari di __________ per poi fare rientro a __________

(cfr. VI AP 1 27.12.2012).

AP 1 ha dichiarato di avere, per una sua scelta,

sempre insegnato a classi di terza, quarta e

quinta e che solo un anno ha insegnato ad una seconda elementare e ad

una prima elementare, nel corso dei 4 mesi trascorsi presso la sede di __________

(VI AP 1 27.12.2012 pag. 3). Al riguardo, AP 1 ha precisato che

... avevo preferito iniziare da classi di terza quarta e quinta in

quanto, per poter insegnare a degli allievi di prima e seconda,

reputo che si debba avere un istinto materno e

quindi una maggiore facilità nel comunicare con il bambino. Preferivo

oltretutto avere dei bambini che avessero già delle basi e proseguire su

quelle. Insegnare in prima ed in seconda significa iniziare da zero e quindi

plasmare il bambino. Preciso che comunque l'unica volta che ho insegnato ad una

seconda era una classe di 30 bambini e forse non era stato ideale di primo

approccio avere una classe così numerosa."

(VI AP 1 27.12.2012, pag. 4)

In merito

alla considerazione della sua attività quale maestro, AP 1 ha dichiarato:

... io ho dato 40 anni alla scuola. Penso, secondo le testimonianze che mi

sono state date dai genitori, dai bambini e dai miei superiori, di aver svolto la mia professione con devozione. Per me

l'insegnamento era la cosa più importante.

ADR che mi giudicavano

un maestro che sapeva comprendere i bambini ma che sapeva mettere i paletti in maniera ben

definita. Quindi potevo concedere il divertimento da un Iato ma dall'altra

parte i bambini sapevano che ci voleva

serietà per affrontare il lavoro. Mi ritengo una persona paziente.

ADR che pretendevo

l'ordine da quegli alunni che sapevo in grado di darmelo

altrimenti cercavo di sviluppare le loro altre

qualità. Per far un esempio sapevo che se un

bambino non aveva una bella grafia ma altre doti, non mi impuntavo per fargli

avere una bella grafia ma lo incoraggiavo nelle cose in cui era bravo. In ogni

allievo cercavo di sviluppare il suo aspetto positivo. Mantenendo comunque un

rigore che permettesse di lavorare."

(VI AP 1 10.08.2012, AI 82, pag. 13)

1.3

In merito alla sua vita sentimentale e sessuale, AP

1.

ha dichiarato sin dal primo verbale d'interrogatorio che "nel passato

ho avuto diversi compagni, perché sono omosessuale. Risalgono a prima del 1984, perché poi ho avuto talmente paura

dell'AIDS che non ho più fatto niente" (VI PG AP 1 12.7.2012, pag. 2).

Nel corso dell'inchiesta al riguardo ha precisato:

“Mi é difficile anche rispondere alla domanda di

quando ho iniziato a comprendere che ero attratto dalle persone del mio stesso

sesso. Potrei adesso stimare verso i 14 o 15 anni ma ricordo pure nel contempo

che allora ero innamorato di una ragazza di cui ancora ricordo il nome, __________.

Ricordo che era bionda e aveva due fratelli gemelli.

Abbiamo anche iniziato una piccola storia; si trattava tuttavia di un

rapporto platonico nel senso che non ho mai avuto un rapporto sessuale con lei.

Faccio fatica a ricordare questi anni e soprattutto

quando ho capito la mia inclinazione sessuale, anche perché adesso mi sovvengo

di aver avuto una relazione con una donna attorno ai 19-20 anni. Relazione,

questa, che tuttavia non ha mai portato ad un rapporto sessuale completo,

questo anche perché non ho mai provato un desiderio sessuale verso questa donna

a parte un grande sentimento d'affetto.

Il desiderio sessuale

l'ho cominciato a nutrire nei confronti di un uomo attorno ai 22-24 anni. Si trattava della mia prima

esperienza sessuale. Si trattava di un ragazzo germanico di nome __________.

Non ricordo oggi dove ci eravamo incontrati. Ho continuato a vederlo ma

sporadicamente data la lontananza. Lui abitava a __________. La relazione è

proseguita per circa 2 anni.

ADR che nonostante la lontananza sono rimasto

fedele. Sono una persona che quando sono innamorato tendo ad essere fedele. Con

__________ è stata la prima volta che mi

sono innamorato, anche se devo dire che anche con __________, avevo

provato un sentimento forte, benché non sfociato in rapporto sessuale.

All'epoca già avevo iniziato ad insegnare alle

scuole elementari di __________ dove sono rimasto per circa 12 anni. Avevo

sofferto molto quando __________ mi aveva lasciato, ma non quanto avevo

sofferto dopo la relazione con __________.

Quando ho conosciuto __________, avrò avuto circa

24-25 anni. L'ho conosciuto a __________. Mi ricordo che lavorava in banca e

l'avevo conosciuto forse in Ticino, regione che gli piaceva molto. Non aveva

parenti in Ticino.

Come con __________ è stata una relazione a

distanza. Col tempo aveva deciso di prendere un rustico a __________ e quindi

passavamo i week end a __________. La relazione è durata circa 2 o 3

anni. __________ mi aveva poi purtroppo lasciato; penso

avesse trovato qualcuno a __________.

A seguito di questa rottura ho passato un periodo

molto brutto e sono caduto in depressione, tanto che il mio medico curante mi

aveva prescritto degli antidepressivi. Questo periodo è durato circa 1 anno.

Avevo comunque mantenuto il mio lavoro e devo dire che in questo periodo mia

mamma veniva da me a casa per tenermi compagnia e sviarmi.

ADR che a mia mamma avevo confidato la mia

omosessualità. Questo posso dire che è stato il mio primo errore con mia mamma,

nel senso che le ho dato un grande dispiacere, vedevo infatti che ne soffriva,

sofferenza che ha dovuto sopportare da sola, non essendosi mai confidata con mio padre, coprendomi. Mia madre

comunque non mi ha mai allontanato, anzi, mi è sempre stata di sostegno.

[…].

Per tornare alla mia vita sentimentale, dopo __________

mi sono ancora innamorato una volta, meno intensamente. Lui si chiama __________,

abita a __________ e la relazione con lui è durata circa 2 o 3 anni. Mi ero

trovato molto bene con lui e anche con la sua famiglia che si era dimostrata

molto aperta. Mi sentivo parte integrante della famiglia. Era stato anche in

questa occasione __________ a lasciarmi, ma la decisione era stata quasi

consensuale nel senso che entrambi ci siamo resi conto di una diminuita

attrazione fisica e abbiamo quindi cambiato il nostro rapporto da coppia ad

amici; amicizia che prosegue ancora.

Dopo queste esperienze affettive deludenti ho

frequentato ancora qualcuno in maniera meno coinvolgente. Si trattava di

persone incontrate casualmente in un locale di __________.

Ricordo che l'ultimo rapporto sessuale con un uomo è

avvenuto nel 1984, momento in cui è morto di AIDS l'amico di __________ e io ho

iniziato ad avere il terrore delle conseguenze di questa malattia e all'epoca

non vi era stata un'informazione corretta ma più una campagna quasi terroristica, legata soprattutto al mondo omosessuale.

Per questo motivo ho interrotto qualsiasi rapporto sessuale con uomini adulti.

ADR che non ho mai avuto un rapporto intimo con una

donna.

ADR che è possibile che io all'epoca avessi già

cominciato a lavorare __________. Le date dovrebbero coincidere. E' più o meno

da quel momento che ho cominciato a visionare film pornografici.

ADR che solo negli ultimi anni ho iniziato a

visionare filmati pornografici con animali. Voglio precisare che si tratta al

massimo di una ventina di clip che durano circa un minuto.

ADR che reputo di aver

avuto internet quasi dall'inizio in cui si è diffuso,

penso circa da 10-12 anni, motivo per cui le prime videocassette che ho

visionato in maniera intensa dopo che avevo deciso di interrompere con

l'attività sessuale ero costretto ad ordinarle in negozi a __________. ln

questo senso, all'epoca ordinavo solo pornografia legale anche perché non

sapevo neppure se potevo farlo. Non mi sarei quindi mai azzardato ad ordinare

materiale pornografico con animali o con bambini. Questo materiale l'ho

scoperto navigando in internet negli ultimi 5 - 6 anni."

(VI AP 1 17.7.2012,

pagg. 1-4)

AP 1 ha dichiarato che durante questi anni in cui

aveva cessato l'attività sessuale ed affettiva "... è stata una

costante lotta tra la mia fobia di prendere una malattia sessualmente

trasmissibile (sono difatti ipocondriaco) e il mio bisogno di affetto, nel

senso che mi è difficile concepire un rapporto affettivo distaccato da un

rapporto sessuale. Per me l'aspetto sessuale è combinato sempre alla sfera

affettiva" (VI AP 1 17.7.2012, pag. 4).

Nel verbale

d'interrogatorio finale, AP 1 ha precisato che "non mi ritengo omosessuale al 100%; la mia propensione verso gli uomini la

situo con una percentuale circa del 70%" (VI AP 1 27.12.2012, Al 210, pag. 2).

Ha inoltre indicato che "... in occasione

degli ultimi rapporti che ho avuto nel 84 che erano solo dei rapporti fisici

senza un coinvolgimento sentimentale, mi ero ammalato diverse volte con la

conseguenza che avevo dovuto prendere diversi antibiotici. Questo fatto

aggiunto alla paura di essere contagiato di AIDS mi aveva fatto decidere di

interrompere di contatti intimi. Voglio precisare che l'ultima persona con la

quale avevo avuto rapporti era una persona della quale mi fidavo molto, si

trattava di un uomo sposato e quindi credevo tradisse la moglie unicamente con

me e la circostanza invece che dopo ogni nostro rapporto io avevo dei disturbi,

mi aveva fatto capire che così non era, anche questo fatto mi aveva molto

deluso e fatto perdere fiducia negli uomini” (VI AP 1 27.12.2012, Al 210, pag. 6).

AP 1 ha anche indicato che la cessazione dei

rapporti sessuali e l'inizio del consumo di materiale pornografico non é stato

un passaggio immediato ma che "... vi sono stati due o tre anni di

incertezza dove continuavo a frequentare dei locali, dove magari vi era qualche

contatto superficiale con uomini senza però avere dei rapporti completi, si trattava piuttosto di masturbazioni. Questo

periodo è durato più o meno sino agli anni '87 e '88. da lì ho poi iniziato a

visionare pornografia in maniera più assidua […]."

(VI AP 1 27.12.2012, Al 210, pag. 6).

(sentenza impugnata, consid. 1.1-1.3, pag. 11-15)

4.

AP 1 è incensurato

(AI 13).

III. Inchiesta

5.

In data 4 luglio

2012, X.Y.6 ,

accompagnato dalla madre, si è presentato in lacrime presso gli uffici della

polizia cantonale dichiarando, con evidente sofferenza, di essere stato vittima

di abusi sessuali. Gli agenti, alla presenza di uno specialista, hanno

proceduto il giorno stesso alla sua audizione videoregistrata, nel corso della

quale il ragazzo ha raccontato di essere stato vittima di abusi sessuali da

parte del proprio maestro di scuola elementare AP 1 negli anni 2004/2005

allorquando frequentava la quarta e la quinta elementare.

Secondo il minore, gli abusi -

tutti perpetrati dal docente nel contesto scolastico - erano iniziati fuori

sede, durante una “settimana verde” per, poi, proseguire al rientro in classe

fino al termine della quinta elementare. Secondo X.Y.6, inoltre,

AP 1 gli aveva, fra l’altro, detto che quanto accadeva tra di loro era cosa più

che normale poiché anche un suo compagno subiva le stesse attenzioni.

L’indomani dell’audizione del ragazzo,

gli agenti di polizia hanno sentito anche la madre che, confermando in maniera

lineare il racconto del figlio, ha riferito in particolare le confidenze a lei fatte

da quest’ultimo (AI 1, AI 2, AI 185, pag. 6).

6.

La raccolta

d’informazioni su AP 1, immediatamente iniziata dagli inquirenti e coincisa con

la chiusura dell’anno scolastico, è da subito risultata difficoltosa.

L’imputato, docente di lungo corso, godeva infatti di una diffusa fiducia della

collettività ed esisteva il rischio che venisse informato da terzi sulle

indagini (AI 2, pag. 3). In data 9 luglio 2012, il procuratore pubblico, paventando

che AP 1, nonostante il pensionamento, fosse ancora “legato al mondo

dell’infanzia”, ha chiesto ed ottenuto la sorveglianza dei suoi

collegamenti telefonici (AI 4).

Da essa - rimasta in essere dal 9 al 12 luglio 2012 - non sono

emersi contatti con minori (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

09.12

, AI 185, pag. 7).

7.

In data 11 luglio

2012.

il procuratore pubblico, considerata l’imminente partenza di AP 1 per

l’estero, spiccava nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo

per il reato di atti sessuali con fanciulli in relazione ai fatti avvenuti nel

periodo 2004/2005 a __________ a danno di X.Y.6 e

ordinava la perquisizione della sua abitazione (AI 7 e 8).

Il giorno seguente, a

perquisizione avvenuta, la polizia cantonale interrogava il prevenuto presso i

propri uffici. In sede di interrogatorio, AP 1, alla presenza del difensore

d’ufficio, ha descritto, dapprima, due episodi avvenuti a __________ nel

2004/2005, durante una settimana montana della quinta elementare di cui era

docente, condivisi nella camera a lui riservata con l’allievo X.Y.6

di cui ha fatto nome e cognome (AI 9, all. 1, pag. 4 e 5). L’imputato ha

iniziato col sostenere che, in entrambi gli episodi, fu X.Y.6

a prendere l’iniziativa: in sintesi - ha preteso AP 1 - il ragazzo (che

aveva allora una decina di anni), per scoprire come è fatto il sesso di un

adulto, è andato nella sua stanza dove, almeno la prima volta, gli ha toccato

il pene (AI 9, all. 1, pag. 6-9). AP 1 ha, tuttavia, in seguito, nello stesso

verbale (AI 9, all. 1, pag. 23), modificato la sua versione: pur giocando al

ribasso (“è possibile che ….”), ha ammesso che il primo incontro con X.Y.6 era avvenuto su suo invito ed ha precisato di

averlo invitato a tornare nella sua camera la sera stessa, quando i compagni

dormivano. Ha aggiunto di non ricordare se in tali circostanze avesse toccato o

meno il ragazzo (AI 9, all. 1, pag. 23 e 29).

AP 1 ha, poi, detto che,

rientrata la classe nella propria sede scolastica al termine della colonia, ha

indotto X.Y.6, in più occasioni, durante la

ricreazione, mentre gli altri allievi erano fuori, a vedere con lui in aula sul

computer dei film a carattere pornografico, etero e omosessuale ed ha ammesso che,

in una di queste circostanze, ha toccato X.Y.6 fra

le gambe, in un’altra ha tentato di prendere in bocca il pene dell’allievo ma è

stato interrotto dal suono del campanello ed in un'altra ancora, il minore - ma

di sua iniziativa (?!?!!) - ha iniziato a fargli un coito orale (AI 9, all. 1,

pag. 25-26). Sul finire dell’interrogatorio, l’imputato ha, inoltre, ammesso

che, durante la colonia a __________, in un’occasione ha anche tentato di

penetrare analmente X.Y.6, non riuscendoci in

quanto il suo pene non era in erezione (AI 9, all. 1, pag. 27).

Il prevenuto ha, dapprima,

sostenuto di avere agito perché spinto dal minore che gli aveva chiesto di

fargli “vedere altre cose”. Ha, poi, rettificato le proprie

dichiarazioni ammettendo che, invece, il tutto si era svolto su sua iniziativa

(AI 9, all. 1, pag. 27).

Informato

dall’interrogante che dall’inchiesta emergeva un suo contatto di carattere

sessuale anche con un altro allievo, AP 1 ha, in quel primo verbale, dichiarato

che quanto fatto con X.Y.6 era “un caso

isolato” (AI 9, all. 1, pag. 31).

8.

Interrogato lo

stesso giorno dal procuratore pubblico, AP 1 è stato confrontato con stralci

delle dichiarazioni rilasciate da X.Y.6 agli

inquirenti. AP 1 ha, così, ammesso in modo più ampio le proprie responsabilità,

riconoscendo in gran parte come vere le dichiarazioni dell’allievo che lo

accusava di ripetuti abusi sessuali.

In particolare, in relazione

alla colonia di __________ dell’anno scolastico 2005/2006, AP 1 ha confessato

di avere fatto spogliare X.Y.6 nella sua camera di docente e di

essere stato lui a chiedere all’allievo di toccargli il pene (AI 10, pag. 8),

ciò che il minore ha fatto in due episodi. AP 1, sempre riferendosi alla

settimana a __________, ha, poi, confermato di avere penetrato analmente X.Y.6

dopo avergli proposto l’atto con insistenza (pag. 7, 9).

In relazione a quanto accaduto

in classe dopo la gita scolastica, l’imputato ha ammesso di avere mostrato a

X.Y.6 dei film pornografici, attirandolo al computer con la scusa di

impartirgli ripetizioni di italiano (pag. 9). AP 1 ha, poi, confermato di

averlo, in un’altra occasione ma sempre in classe durante la ricreazione, preso

in braccio e di averlo masturbato mettendogli una mano in tasca (pag. 8-9).

AP 1 ha confermato le

dichiarazioni di X.Y.6 secondo cui, durante una ricreazione, lui ha

chiesto all’allievo di fargli una fellatio (da questi poi praticatagli) e

secondo cui, in un’altra circostanza, sempre in classe, ha preso lui in bocca

il pene del minore (pag. 7, 9). AP 1 ha, pure, confermato che, per persuadere

l’allievo a sottostare ai suoi desideri, gli diceva che quello che lui gli

proponeva “era normale” (pag. 10).

Confrontato dal procuratore

pubblico con le dichiarazioni di X.Y.6 che prospettava il

coinvolgimento di un’altra vittima minorenne, l’imputato ha ribadito che quello

con X.Y.6 era l’unico caso in cui egli aveva compiuto atti di natura

sessuale con minorenni (AI 10, pag. 11).

9.

Al termine

dell’interrogatorio, il procuratore pubblico ha arrestato AP 1. Con decisione 13 luglio 2012, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ne ha ordinato la carcerazione preventiva (AI 25) che

è, poi, stata prorogata il 15 ottobre successivo (AI 143) e, poi ancora, il 10

gennaio 2013 (AI 217). L’imputato è stato posto in carcerazione di sicurezza il

20.

febbraio 2013 (doc. TPC 5) ed in regime di anticipata espiazione della pena

a far tempo dal 5 marzo 2013 (doc. TPC 10).

10.

Ritenuto che

dall’audizione di X.Y.6 risultava “altamente

probabile” che i fatti penalmente rilevanti non fossero limitati a quelli

da lui subiti e che dall’analisi del materiale sequestrato sono emersi diversi

files di filmini pornografici sia etero che omosessuali scaricati da internet e

salvati con eloquenti titoli in cui compaiono nomi propri (rivelatisi, poi,

essere quelli di alcune piccole vittime; “bimbo ciuccia papa M.”, “bimbo

sesso M.”, “bimbo pompa fratello M.”,“X.Y.7”

da 1 a 9, “perla per X.Y.7”, “bagascia per X.Y.9"; "vulva per X.Y.9";

"debutto per X.Y.9"; "tra maschi per X.Y.9",

"cugino di X.Y.11

1"; "cugino di

X.Y.11”; "figa aperta per X.Y.11 1" “zia di X.Y.12”, “mamma X.Y.12 al

lavoro”), nonché file con immagini di sesso con animali e di “pissing” (AI

185, all. 1, B1-M17 e AI 9 , all. 1, annesso A), gli inquirenti hanno esteso le

indagini alla ricerca di eventuali ulteriori vittime (AI 185, pag. 6-10).

Ottenuto dall’Ufficio del personale della Città di __________ i registri

scolastici degli allievi dell’imputato durante i suoi anni d’insegnamento,

rispettivamente i nominativi degli alunni che non seguivano i corsi di

religione, gli inquirenti hanno incrociato le liste degli scolari con i

nominativi contenuti nei titoli dei files pornografici riuscendo, così, ad

identificare altre vittime.

Gli inquirenti hanno,

inoltre, sentito diverse persone attive in ambito scolastico. Fra queste, __________,

già docente di scuola elementare __________ nel periodo in cui AP 1 insegnava

in quella sede, che ha riferito che, nel 2001/2002, aveva sorpreso l’imputato

all’interno della sua aula, in penombra, assieme ad un ex-allievo, mai

identificato. Pur non avendo visto atteggiamenti esplicitamente sessuali, la

donna è stata insospettita dall’evidente imbarazzo di AP 1 ed ha parlato

dell’accaduto con il direttore generale, __________, che le consigliò di tenere

d’occhio la situazione (AI 185, pag. 9).

Nuovi fatti di rilevanza

penale sono, poi, emersi dagli interrogatori degli ex alunni di AP 1.

Confrontato con le risultanze d’inchiesta, l’imputato ha

riconosciuto solo in parte i reati a lui ascritti.

Alcune notizie di reato -

ammesse da AP 1 - non hanno potuto essere oggetto di promozione dell’accusa per

subentrata prescrizione dell’azione penale.

11.

L’inchiesta è, infine,

sfociata nell’atto di accusa 10/2013 dell’11 febbraio 2013. Il procuratore

pubblico ha ascritto a AP 1 i seguenti reati:

- ripetuta

coazione sessuale commessa, nel periodo 1998/2010 a __________, presso la

scuola elementare __________, presso il proprio domicilio e a __________, in

danno di 7 suoi alunni, ovvero X.Y.1, X.Y.2,

X.Y.3, X.Y.4, X.Y.5, X.Y.6 e

X.Y.7, di età compresa tra i 10 e 12 anni,

mentre frequentavano la quinta elementare (pto 1 AA);

- ripetuti

atti sessuali con fanciulli compiuti nei confronti dei 7 allievi suindicati

nelle circostanze di tempo e di luogo sopracitate (pti 2.1-2.6 e 2.8 AA) e a

danno di altri due alunni, ovvero X.Y.8 nel

corso del 2008 in classe e X.Y.9 nel corso del 2011 a scuola (pti 2.7 e 2.9 AA);

- pornografia,

nel periodo da gennaio 2006 a giugno 2010 a __________, presso la scuola elementare __________ per aver mostrato immagini pornografiche a 6 allievi ovvero X.Y.6, X.Y.7, X.Y.8, X.Y.10,

X.Y.11 e X.Y.12, minori di

anni sedici (pto 3.1 AA) e nel periodo dal 2007 al luglio 2012, a __________, per aver fabbricato e detenuto 96 video vertenti su atti sessuali con animali

(pto 3.2 AA).

IV. Fatti accertati dal primo

giudice e non contestati

12.

AP 1, reo confesso per

la quasi totalità degli episodi accertati in prima sede, con scritto 14

febbraio 2014 indirizzato a questa Corte, ha dichiarato di non contestare i

fatti così come indicati nell’atto d’accusa (doc. CARP XXIX).

Le considerazioni di fatto

esposte dai primi giudici per ciascun allievo coinvolto, totalmente condivise

da questa Corte, vengono, pertanto, di seguito riprodotte in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Si annota, qui, che, nella

sentenza impugnata, gli episodi ascritti all’imputato sono ripercorsi a partire

dalla vittima X.Y.6, ovvero colui che per primo ha sporto denuncia e

a cui si deve, dunque, l’avvio del procedimento:

“ X.Y.6 indicava di aver frequentato le scuole

elementari __________ e che in quarta o

quinta elementare, gli piaceva una sua compagna di classe. II suo

docente di classe lo aveva capito e voleva aiutarlo a far colpo su questa

ragazza e aveva iniziato a parlargli "su

come... come potevamo fare. E così mi fi... mi fidavo di questo... del

mio docente" (trascrizione Al 14, pag. 3). Riferiva poi che quando

erano in gita, in quarta o in quinta elementare, durante la settimana verde, era andato nella stanza del maestro a

portargli delle pillole come da disposizioni della scuola che, spiegava, voleva

che i ragazzi che le assumevano le consegnassero al docente.

Entrato nella stanza,

il maestro lo ha fatto andare alla finestra, gli "è

arrivato da dietro e mi ha preso ai fianchi' (pag. 6). Lo ha fatto spogliare, gli ha fatto togliere i pantaloni e le

mutande. Il maestro era in accappatoio poiché si era appena fatto la

doccia e "mi ha chiesto di toccarlo" e lui glielo ha toccato facendogli una sega. Dopodiché il maestro lo ha fatto inginocchiare e

"gli ho fatto un pompino" (pag. 6).

II maestro lo ha poi lasciato andare - e lui é

andato di sotto a giocare a calcetto con i compagni - dicendogli "di

non dirlo a nessuno. E mi ha detto di ritornare alla sera", quando il

suo compagno di stanza J. si sarebbe addormentato (pag. 4). "lo non so

se ero stupido o cosa, però sono ritornato. Non capivo cosa succedeva, cioè...

mi sento anche in colpa per questo" (pag.

4). Quando la sera è tornato, il maestro gli ha chiesto se "mi poteva inculare. lo lì allora ho

detto di no, però ha insistito... e alla fine ho ceduto e... poi dopo sono

tornato in stanza" (pag. 4). Ha precisato che qui il maestro lo ha

fatto spogliare completamente e che "prima me l'ha messo nel culo. E

poi mi ha fatto sdraiare sul letto, con la schiena su... in alto... si è messo

sopra di me e si strofinava su di me e allora me ne sono voluto andare" (pagg. 6-7).

Ha precisato che quando succedevano queste cose la porta della stanza

era chiusa dal maestro "a chiave,

con dentro la chiave" (pag. 7).

X.Y.6 ha indicato che dopo la gita scolastica,

tornati a scuola, "c'era un'ora dove metà classe faceva arti visive una

settimana e la settimana dopo stava in classe a leggere. E quando io leggevo

lui aveva detto che dovevo fare ripetizioni con lui di italiano al

computer" (pag. 4). Quando era accanto al maestro davanti al computer,

questi gli faceva vedere dei video porno gay e in un'occasione durante

l'intervallo lo ha fatto restare dentro e gli ha detto di “fargli un

pompino” (pag. 4). X.Y.6 ha precisato che era il

maestro a dirgli come doveva fare, “mi diceva che con una mano, dovevo

tirarlo indietro, con … con la bocca dovevo succhiarlo” (pag. 12).

In un'altra occasione, verso la fine dell'anno

scolastico, tutta la classe era a fare dei lavoretti di arti visive in un'altra

aula, con un altro docente e chi finiva doveva tornare in classe, e lui aveva

finito per primo. E' quindi tornato in classe "ed é stato lui a farmi

un pompino" (pag. 4).

X.Y.6 ha dichiarato che durante le ore di disegno

il maestro lo faceva sedere in braccio a lui, "mi metteva una mano

nella tasca e mi faceva una sega. Quindi mettevo spesso i pantaloni con le

tasche strette" (pag. 4). X.Y.6 ha precisato che

questi atti sono avvenuti "più volte" in classe quando c'erano

anche gli altri compagni e che quando disegnavano, il maestro lo faceva andare

sulle sue gambe a disegnare e che in queste occasioni, infilandogli la mano in

tasca, lo toccava facendogli una sega (pag. 8).

X.Y.6 ha disegnato l'aula e ha

indicato la posizione dei banchi, della cattedra, della lavagna e ha precisato

che in fondo all'aula c'era un tavolo dove il maestro aveva il computer

portatile e dove lo faceva sedere accanto a lui. Ha precisato che "lui

mi faceva fare ripetizioni anche di ... di italiano... col computer, mi faceva

vedere anche dei video porno qua dietro" (pag. 8).

Ha specificato che questi atti sono cominciati con

la settimana verde e sono andati avanti fino alla fine della scuola, fino al

termine dell'anno di quinta elementare. Li ha quantificati in "dieci,

quindici volte. Forse meno, non lo so" (pag. 9) indicando che "voleva

fare lui più che io. Voleva essere lui a toccarmi e... voleva masturbarmi', mentre

che la penetrazione anale ha indicato essere avvenuta in una sola occasione e

che non c'è stata eiaculazione: "No, non... gli si alzava

neanche" (pag. 9). Ha indicato che il maestro, per penetrarlo, "lo

teneva con una mano e ha messo la cappella dentro" (pag. 12).

X.Y.6 ha precisato che il maestro ha insistito per

penetrarlo e che per convincerlo gli diceva che "era normale o che non

lo metto dentro tutto" (pag. 11) ed ancora che queste cose lui le

aveva già fatte con un altro ragazzo, "per dirmi che era normale e...

che lui veniva a trovarlo" (pag. 13). Ha indicato che quando il

maestro gli ha fatto il pompino si trovava "Sempre lì

dietro in quel banco, lui stava facendo i giudizi

di fine anno […], aveva messo un giudizio per terra girato e un giu... e gli

altri giudizi sul... sul banco. E poi mi ha chiesto che voleva essere lui il

primo a farmi un pompino... me l'ha fatto. Lui ha messo il giudizio per terra

così se entrava qualcuno si fermava e

diceva… aveva la scusa che c’era il giudizio che era caduto (pag. 9).

X.Y.6 ha dichiarato che si vergognava, si sentiva in colpa e di non essersi

mai opposto; ha indicato di non aver mai detto niente a

nessuno e di essersi deciso a parlarne dopo un po' che ci pensava. Ha precisato

che a sua madre ha detto solo di essere stato

abusato dal maestro senza aggiungere altro (cfr. trascrizione audizione

video filmata 04.07.2012, Al 14).

4.2

Interrogato dalla Polizia il 12 luglio 2012, AP 1

iniziava a parlare della settimana trascorsa con gli allievi a __________.

Raccontava che X.Y.6 aveva bussato alla sua porta e lui, che

aveva appena finito di fare la doccia, gli aveva aperto con su una spugna che

era poi caduta. II bambino "voleva vedere"

il suo "sesso", era curioso e lui, stupidamente, lo

aveva lasciato fare. AP 1 dichiarava quindi che "lui mi ha toccato il

pene e ha tirato indietro la pelle. Lo stava analizzando. Altri contatti no,

non mi sembra ci siano stati. No" (VI PG AP 1 12.07.2011 pag.

6). Dichiarava che X.Y.6 durante quella settimana era andato

un'altra volta nella sua camera e che erano successe esattamente le stesse

cose, "due volte in totale,

nell'arco di quella settimana" (pag. 8). Dall'esperienza di __________

aveva dedotto che X.Y.6 era "curioso" e per tale motivo a scuola, "qualche

volta durante la ricreazione" gli

aveva mostrato in 5 o 6 occasioni dei filmini a carattere pornografico sia etero che omosessuali, aggiungendo di

averlo fatto perché i bambini come X.Y.6 "spesso, a

quell'età ne sanno più di noi" (pag. 13).

Affermava che X.Y.6 "sia a

__________ che nel vedere i filmini, non ha mai avuto alcuna reazione" (pag.

15). Negava di aver toccato il bambino anche se ammetteva di "averci pensato" (pag. 16), precisando che il suo interesse era

per gli adulti e non per i bambini.

Negava ancora a diverse riprese (pag. 21 e pag. 23)

di aver toccato X.Y.6 ripetendo che era stato il bambino a

toccare il suo pene per curiosità, che era

stato un tocco freddo, come quello del medico: "Lui mi ha toccato il pene, tirandomi

indietro la pelle, ma non c'era nessun coinvolgimento, né da parte mia, né da

parte sua. lo non l'ho toccato in nessun modo" (pag. 22).

Ed è stato solo quando gli inquirenti gli hanno

contestato che la sua versione non reggeva e che X.Y.6,

ascoltato dalla Polizia, la raccontava in modo diverso, che AP 1, dopo aver

parlato liberamente per 20 minuti circa con il suo difensore (pag. 22), faceva

qualche piccola ammissione in più. Dichiarava quindi che "è possibile" che era stato

lui ad invitare il bambino ad andare nella sua camera, affermando tuttavia di

non ricordarsi se lo avesse o meno toccato: “potrebbe darsi, ma non ne sono

sicuro” (pag. 23). Dichiarava di averlo toccato in un’occasione tra le

gambe, sopra i vestiti quando avevano guardato un filmino perché voleva vedere

se X.Y.6 aveva "un'erezione guardando questi

film" e che pertanto lo aveva solo "palpato"

per uno o due secondi. Negava di averlo "masturbato" (pag.

23).

AP 1 ammetteva che "certo

che è probabile che io abbia avuto degli impulsi

sessuali dei desideri sessuali nei suoi confronti, per averlo richiamato in camera, ma la cosa è finita lì perché, almeno

da parte mia, non c'era interesse. Era una curiosità mia, ma non ho scoperto

niente di interessante. Però l'impulso d'inizio, la curiosità sessuale da parte

mia, c'era, chiaro" (pag. 23).

Posto nuovamente di fronte alla domanda a sapere se

aveva o meno toccato il bambino, rispondeva

con "può darsi che io l'abbia toccato, ma non ricordo bene sta' cosa qua. Mi

ricordo che era un bambino obeso e fisicamente non mi diceva niente, non

mi attirava. Forse a me piaceva di più che lui scoprisse me, piuttosto che io

facessi qualcosa su di lui, in quel senso lì"

(pag. 24). Si dichiarava dispiaciuto di "dover ammettere

queste sensazioni, perché è tutto all'opposto di quello che ci si aspetta dal

mio mestiere, capito? Magari sarebbe meno grave se fosse un'altra persona. E'

per quello che credo che la mia situazione è stata più grave" (pag.

24).

Alla domanda degli interroganti tesa a sapere se

aveva mai preso il pene di X.Y.6 in bocca, affermava "che

c'è stato un tentativo, ma è fallito subito, perché credo che è suonato il

campanello o qualcosa di simile" (pag. 25). Precisava che ciò era

avvenuto in classe durante la ricreazione, quando erano da soli. Anche qui affermava che era stato X.Y.6

di sua spontanea iniziativa che

aveva tirato fuori il pene che aveva in

mano, anche se dichiarava di non esserne certo "perché è stato

veloce", precisando che il pene di

X.Y.6 non era in

erezione (pag. 25).

Sempre su domanda degli interroganti, AP 1 affermava

che X.Y.6 gli aveva preso il pene in bocca ma che "però

non gliel'ho chiesto io" e che ciò era avvenuto in classe

probabilmente guardando i filmini: "Mi ha

fatto un coito orale, è stato tre secondi anche perché siamo stati

interrotti, mi sembra dalla fine della ricreazione o da rumori in

corridoio". Precisava che questo episodio

era avvenuto prima che lui prendesse il pene di X.Y.6 in bocca.

Affermava che "questa è stata l'unica volta che X.Y.6 ha

preso in bocca il mio pene" (pag. 26).

Sempre in risposta a

domande postegli dagli interroganti a sapere se avesse mai penetrato analmente X.Y.6, AP 1 rispondeva che a __________ aveva “tentato”

una volta ma che “non è penetrato il pene” perché

probabilmente non aveva l'erezione. Spiegava di averlo fatto su sollecitazione del bambino che gli chiedeva di fargli

"vedere altre cose" per cui lo aveva fatto appoggiare al letto

dicendogli "appoggiati al letto e facciamo solo un tentativo", "proprio solo la testolina", aggiungendo

che "è durato due secondi

anche questo" (pag. 27).

Solo di fronte alla contestazione degli interroganti

sull'inverosimiglianza di quanto dichiarava, AP 1 ammetteva di essere stato lui

ad aver proposto al bambino la penetrazione ma sempre, a suo dire, su

sollecitazione del bambino che gli chiedeva di

"vedere altre cose", precisando che " X.Y.6 in quel momento aveva appoggiato le mani

sul letto e si è chinato in avanti" (pag. 28).

Confrontato con la versione resa da X.Y.6

nel corso della sua audizione, l'accusato

negava che i fatti si erano svolti come da lui indicato (pag. 28). In

particolare dichiarava di non ricordare di averlo masturbato in classe mentre

gli mostrava materiale pornografico omosessuale rispettivamente di averlo

masturbato infilandogli la mano nella tasca dei pantaloni quando lo faceva

sedere sulle sue ginocchia (pag. 29).

In questo verbale AP 1 negava anche di aver tenuto comportamenti simili con altri minori affermando

che quella con X.Y.6 era stata "un'esperienza

unica" che "forse faceva

anche parte dello studio, che ne so. Dello studio del genere umano" (pag.

31).

4.3

Interrogato quello stesso giorno dalla PP AP 1

dichiarava che "ricordo che X.Y.6 era dislessico e quindi evitavo di farlo leggere,

(...). Fisicamente era un po' obeso" (VI PP AP 1 12.7.2012, Al 10, pag. 3).

In merito alla dislessia, AP 1 dichiarava:

“... da parte mia avevo spiegato ad X.Y.6 che anche la mancata lettura davanti a

tutti non doveva causargli un problema perché non tutti hanno il piacere di leggere ad alta voce e che l'importante era riuscire

a comprendere il testo. Mi sono quindi concentrato a verificare che lui

comprendesse il testo e comunque da lui esigevo meno per non farlo sentire

diverso. Penso che abbia percepito questa cosa." (VI PP AP 1

12.7

, pag. 3)

Nel seguito del verbale indicava che X.Y.6

gli faceva delle confidenze, gli parlava di sua sorella e della mamma mentre

che "non mi sembra che mi abbia mai

parlato del padre anche perché credo avesse iniziato una nuova

relazione" e che talvolta gli raccontava cose che gli erano capitate a

casa durante la giornata e che non erano grandi dialoghi. Poteva anche durare

solo 1 o 2 minuti ma che a X.Y.6 ”bastava che qualcuno lo

ascoltasse” (pag. 4).

Dichiarava di aver

avuto "un buon

rapporto con X.Y.6.

Posso dire che lui era riconoscente che io lo aiutavo con l'italiano e

che non lo facevo sentire a disagio per il suo problema di dislessia"

(pag. 4).

Confrontato dalla PP con la contestazione puntuale delle

dichiarazioni di X.Y.6 e con la

visione dell'audizione, l'imputato confermava l'abuso successo a _______

modificando le dichiarazioni rese inizialmente. Ammetteva infatti che era stato

lui a chiedere a X.Y.6 se voleva toccargli il pene (e non il

bambino spontaneamente a toccarglielo),

indicando che X.Y.6 gli ha preso il pene anche se curava di

precisare di non essere stato lui a dirgli di tirare indietro la pelle.

Affermava di non ricordare di avergli chiesto di fargli un pompino "anche

perché era alle prime armi” e non

pensava che sapesse farli e "neppure

pensavo che sapesse cosa volesse dire" (pag. 6).

Dichiarava che X.Y.6 era andato a

prendere delle medicine e che quel primo

incontro era durato al massimo tre minuti, poiché ad un certo momento si

è sentito il rumore degli altri bambini, per cui gli ha detto di tornare la

sera quando il compagno di stanza J. si fosse addormentato.

Alla sera X.Y.6 ha bussato alla

porta, lui ha aperto e l'ha richiusa ma non a chiave (pag. 6). Ha tolto la

vestaglia, é rimasto in boxer e si è seduto

sul Ietto. Ha detto a X.Y.6 di spogliarsi "anche perché

altrimenti non lo avrebbe fatto". Ha precisato di ricordarsi che "lui era girato verso la parete, non mi

guardava", gli ha detto di toccarsi il pene cosa che il bambino

ha fatto senza dire nulla (pag. 6).

AP 1 ripeteva di aver fatto appoggiare X.Y.6

con le mani sul letto, chinato in avanti e di averlo penetrato con il glande e

che "il bambino non ha detto

nulla". Ripeteva di essere stato lui a proporre l'atto di penetrazione

anale al bambino "ed è possibile che io abbia insistito" dicendogli

"dai, proviamo!", rassicurandolo che non lo avrebbe fatto in

maniera violenta e di "non preoccuparsi,

che non gli avrei fatto male" (pag. 7). Confermava di aver

insistito e che X.Y.6 gli aveva detto di no: "le mie

insistenze non sono state delle insistenze violente, ma in termini verbali che io ritenevo persuasivi" (pag. 9).

AP 1 ammetteva inoltre che dopo l'episodio di __________,

aveva (pag. 7):

- mostrato

a X.Y.6, in aula durante la ricreazione in una decina di

occasioni, dei film pornografici con atti sessuali completi etero ed

omosessuali;

in

un'occasione, durante una pausa, forse a ricreazione, "mi sono fatto fare un pompino da X.Y.6, ricordo

che ero in piedi e lui in ginocchio";

- in

un'altra occasione, fatto lui un pompino a X.Y.6 sempre

mentre si trovava in classe ma dietro un cassonetto, dichiarando di non esserci

riuscito perché ha sentito dei rumori;

- in

una sola occasione, a ricreazione, preso X.Y.6 sulle

ginocchia e di avergli messo le mani in tasca toccandolo. Ha aggiunto di

ricordare una sola occasione ma di non esserne sicuro.

AP 1 riconosceva di aver detto a X.Y.6

che doveva fare ripetizioni con lui in italiano al computer e di avergli invece

mostrato i filmini pornografici (pag. 9). Affermava di non ricordare di aver

detto a X.Y.6 di voler essere lui il primo a fargli un

pompino, dichiarando di aver rimosso questo episodio. Confermava di fronte al

rifiuto di X.Y.6 che gli aveva detto di no alla penetrazione

anale - di aver insistito e di averlo convinto a farsi penetrare analmente

dicendogli che era tutto normale (pagg. 9-10).

Dopo aver affermato (pag. 6) di non ricordare di

avergli detto di non dire niente a nessuno, a pag. 8 del verbale AP 1

dichiarava che "può essere che gli abbia detto di non dirlo a nessuno". L'imputato asseriva di

essere rimasto colpito dai silenzi di X.Y.6 durante

l'audizione e che "non pensavo di avergli nociuto nella maniera che

vedo in questo video" (pag.

9).

Anche davanti alla PP, come aveva già fatto in

polizia, AP 1 negava di aver avuto rapporti con altri ragazzini affermando che "

X.Y.6 è stato l'unico",

"un caso isolato" (pag. 11).

4.4

Dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, il

13.

luglio 2012, AP 1 dichiarava che:

"II mio rapporto con X.Y.6 è stato inizialmente di carattere

prettamente educativo nel senso che io l'ho aiutato per tentare di ovviare ai

suoi problemi di dislessia. Solo in un secondo tempo, verso la fine

della quarta classe, è intervenuto un feeling che andava aldilà di quanto precedentemente vissuto. A livello fisico invece i

contatti sono avvenuti solo l'anno scolastico successivo […]. Il tutto è

iniziato infatti durante la settimana verde che si svolge in autunno a __________."

(verbale GPC 13.7.2012, pag. 2)

In merito all'esistenza di un altro minorenne,

oggetto delle sue attenzioni, AP 1 ammetteva di aver detto a X.Y.6 che

prima di lui c’era stato un altro bambino, ma di averlo fatto “per

convincerlo ad assecondare i miei desideri. In realtà X.Y.6 è

stato l’unico allievo con il quale io ho avuto questo genere di rapporti”

(verbale GPC 13.07.2012, pag. 2).

4.5

L'imputato ha ribadito anche successivamente che

X.Y.6 "aveva delle difficoltà scolastiche, in quarta, e avevamo

molte occasioni per lavorare insieme per

superare queste difficoltà e quindi si era creato un legame affettivo

particolare. lo gli volevo bene come allievo e lui mi apprezzava, che lo aiutavo. Solo l'anno successivo questa

cosa ha degenerato" (VI AP 1 16.07.2010

pag. 16).

4.6

AP 1 nel verbale finale del 27 dicembre 2012 ha ribadito di aver aiutato X.Y.6 nei compiti di italiano perché era dislessico. Non

ha escluso di aver detto a X.Y.6 di non dire niente a nessuno;

riguardo la penetrazione ha confermato di "averlo persuaso dicendogli

che era una cosa normale" ma ha contestato di averlo penetrato: "riguardo

alla penetrazione voglio precisare che non ero in erezione e quindi non

posso averlo penetrato". A fronte delle

dichiarazioni contrarie che aveva reso in precedenza che gli venivano

contestate, ha precisato di aver "appoggiato il glande all'entrata

dell'orifizio dell'ano ma non vi è stata una vera penetrazione". Ha

ribadito di "non aver penetrato X.Y.6", ma

di aver "appoggiato il mio

pene all'entrata dell'ano tra le natiche" (Vl AP 1 27.12.2012, pag.

24).

Al dibattimento AP 1 ha cambiato attitudine e ha

dichiarato di aver penetrato X.Y.6 e di aver "introdotto la

testolina del pene, come ho indicato nei verbali". Ha ammesso di

averlo "convinto" e di aver superato la sua "resistenza",

"dicendogli che non gli avrei fatto del male e che avrei

introdotto solo la testolina del pene". Ha dichiarato di non aver raggiunto l'orgasmo, allegando di aver

sentito dei rumori e per tale motivo avevano smesso (usando il verbo al

plurale). Posto di fronte alla contestazione che su sua richiesta X.Y.6

era ritornato nella sua camera di sera quando il compagno di stanza J. dormiva

e, come lui, verosimilmente anche gli altri compagni, AP 1 ha ricondotto la

mancanza dell'orgasmo al fatto di non aver avuto nessuna erezione. L'imputato

ha anche ammesso definitivamente che la porta della sua camera a __________ -

così come riferito da X.Y.6 - era da lui chiusa a chiave ed infine

di aver intimato a X.Y.6 il silenzio (cfr. verbale di interrogatorio

dell'imputato pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento).

4.7

AP 1, come si vede, ha fatto molta fatica ad

ammettere le sue responsabilità. Nel primo verbale dinanzi alla polizia ha

assunto, come visto, un atteggiamento teso a minimizzare i fatti e ad

attribuire l'iniziativa di toccamenti all'allievo che a suo dire era curioso

del suo pene tanto da toccarglielo, autonomamente, rimproverandosi,

rammaricato, di aver commesso "stupidamente"

l'errore di non averlo fermato, continuando tuttavia ad essere reticente

affermando di non ricordare se aveva o meno toccato X.Y.6 o

di aver rimosso determinati particolari rispettivamente anche quando ammetteva qualche atto d'abuso ne minimizzava la

gravità o la durata, limitando i toccamenti a "uno o due secondi" o ad un tempo inferiore alla durata di una canzone.

Restando sempre e solo incentrato su di sé, limitava

gli abusi a degli "attimi che potevano prima di tutto rovinare

la mia carriera, e poi non ho trovato

nulla per cui valesse la pena rischiare così

tanto" (Vl PG 12.7.2013,

pag. 24).

L'atteggiamento assunto è stato quindi molto cauto e

volto a scaricare la responsabilità di quanto successo nella sua camera a __________ e poi a scuola, sull'allievo e sulla sua

curiosità. Quando poi, di fronte alle dichiarazioni di X.Y.6,

ha dovuto ammettere gli abusi commessi in suo danno, AP 1, nel riferire gli

stessi, continuava a parlarne utilizzando i verbi al plurale, così come vedremo

ha fatto anche successivamente in corso d'inchiesta e anche in aula alludendo

ad una condivisione di intenti quo agli abusi commessi in danno del minore

meglio definita come "reciproca curiosità". AP 1 negava di

aver tenuto con altri allievi comportamenti analoghi a quelli avuti con X.Y.6,

affermando - falsamente come rivelerà l'inchiesta - che quella con X.Y.6

era stata "un'esperienza unica",

quasi una sorta di sperimentazione (VI PG 12.07.2012 pag. 31).

Questo comportamento AP 1 lo ha mantenuto per buona

parte dell'inchiesta, vero è che è sempre andato per così dire a rimorchio degli inquirenti senza fare affermazioni

spontanee come talvolta gli veniva chiesto di fare, quando, ad esempio,

durante un interrogatorio, dopo una pausa, il verbale veniva ripreso (VI PG

12.07

, pag. 18), rispettivamente quando, all'inizio di un nuovo verbale,

gli veniva chiesto se aveva dichiarazioni spontanee da fare; AP 1 in questi

casi ha sempre - tranne che in un'occasione (V116.10.2012,

pag. 1) - declinato l'invito

(VI 16.07.2012, pag. 1;

VI 17.7.2012, pag. 2; VI 20.7.2012, pag. 3; VI 24.7.2012,

pag. 1; VI 2.10.2012, pag. 2).

AP 1 ha così ripetuto non una ma più volte che X.Y.6

era stato l'unico con il quale aveva commesso atti sessuali, "un caso isolato", “un errore

di percorso” (VI PP 12.07.2012 pag. 11), salvo poi, nel prosieguo dei verbali,

dover sconfessare le precedenti affermazioni e dover ammettere che così

non era vista l'identificazione di ulteriori vittime alle quali l'imputato

aveva riservato lo stesso trattamento "privilegiato".

L'imputato è stato posto di fronte alle risultanze

che man mano emergevano dalle indagini e, avvisato come era stato - fin

dall'inizio - dal suo difensore che gli allievi sarebbero stati ascoltati (VI 16.7.2012, pag.

9), rispettivamente prendendo atto - attraverso la contestazione delle

sue dichiarazioni - che X.Y.6 era stato sentito, confrontato

dagli interroganti con il nome dell'alunno sul quale gli veniva chiesto di

pronunciarsi - e che evidentemente pensava che fosse stato o sarebbe stato

ascoltato -, posto talvolta di fronte alle dichiarazioni dell'allievo di cui

aveva abusato, ha dovuto alla fine ammettere - non senza aver provocato in un

caso, come vedremo, il confronto con l'allievo - di avere, nel corso di diversi

anni, a scuola come nella sua camera a __________ durante la settimana di

scuola montana, abusato di altri suoi alunni nel corso della V elementare, con

atti di diversa gravità ed intensità e di aver mostrato loro riviste e filmini

pornografici etero ed omosessuali in classe durante le lezioni o durante la

ricreazione, in due occasioni a __________, oltre che al proprio domicilio.

Per giungere a quanto imputato nell'atto d'accusa,

va sottolineato che il percorso è stato lungo e laborioso, vero è che

dall'inizio dell'inchiesta e quindi da inizio luglio 2012 si arriva all'autunno

inoltrato per avere le ammissioni degli abusi commessi sulle ulteriori vittime,

in un tragitto segnato anche da precisazioni che l'imputato apportava alle sue

dichiarazioni o alle risultanze d'inchiesta. A titolo di esempio, ancora l'8

ottobre 2012, dopo la rilettura del verbale (pag. 6), in merito alle

penetrazioni subite da tre allievi a __________, AP 1 ritiene di dover

precisare - pur, a suo dire, "senza volerne negare la gravità"

- "che questi atti saranno durati al

massimo 5 minuti" partendo dal loro arrivo in camera

anche perché aveva paura di essere scoperto "visto che la porta non era

chiusa a chiave", fatto quest'ultimo già contraddetto da X.Y.6

che nella sua audizione aveva indicato - credibilmente - che durante questi

atti, la porta della camera veniva chiusa a chiave dal maestro, fatto che AP 1

per finire, come più sopra rilevato, ha ammesso definitivamente solo al

dibattimento. Allo stesso modo AP 1 - negando caparbiamente di aver condotto

l'alunno X.Y.1, durante le lezioni ed in particolare durante le verifiche,

dopo averlo aiutato nel compito, nel bagno dei docenti dove ne abusava - ha

reso necessario l'esecuzione del confronto con l'ex-allievo avvenuto il 18

dicembre 2012. Ancora il 27 dicembre 2012 AP 1 contestava la penetrazione anale

di X.Y.6, anch'essa poi ammessa in aula, così come solo al

dibattimento ha ammesso i toccamenti in danno dell’allievo X.Y.9, fatto

poi contestato in diritto dalla difesa nella sua arringa. Tutto ciò a

dimostrazione dell'attitudine assunta e mantenuta in concreto da AP 1 nei

confronti dell'inchiesta e delle dichiarazioni delle sue vittime.

4.8

Per finire AP 1 ha riconosciuto ed ammesso quanto

imputato a suo carico nell'atto d'accusa in relazione a X.Y.6

(cfr. punto 2.6 AA; atti sessuali indicati al punto 1.6 AA; cfr. anche modifica

effettuata in occasione dell'udienza preliminare).

5.

LE

ALTRE VITTIME

L'inchiesta

svolta ha permesso, come anticipato, di risalire ad altre vittime, altri

allievi - oltre a X.Y.6 che, come visto, ha determinato

l'apertura dell'inchiesta - che hanno subito le perverse attenzioni del loro

maestro di scuola elementare.

5.1

X.Y.1

5.1.1

X.Y.1 (__________) è stato alunno di AP 1 dalla terza alla quinta

elementare, tra il 1996 e il 1999 (AI 185, all. 10). Il suo nome è emerso

solamente nel corso dell'undicesimo verbale d'interrogatorio di AP 1, quando

gli inquirenti hanno fatto scorrere i nominativi dei suoi allievi dal 1986 e AP

1.

ha dichiarato "mi ricordo di X.Y.1 ma non gli ho mai fatto vedere riviste"

(VI 8.10.2012, pag. 2), salvo poi ammettere che "ho mostrato a X.Y.1 le

riviste", ma che "non ci è stato altro perché l'unica

cosa che mi interessava era fargli vedere la rivista" (VI 8.10.2012,

pag. 5).

Ed

è solo a partire dal successivo interrogatorio del 16 ottobre 2012 che AP 1

ammetteva "che effettivamente con

X.Y.1 ci sono stati dei toccamenti" (VI

16.10

, pag. 3). Ha così indicato che nel corso dell'anno di quinta

elementare, "prima dell'inizio della lezione

o alla fine", mentre

gli mostrava delle pagine strappate da una rivista pornografica, gli toccava il

pene sopra ai vestiti per due o tre secondi (VI 16.10.2012, pag. 3).

5.1.2

A

seguito delle dichiarazioni rese da AP 1, il 13 novembre 2012 X.Y.1

veniva ascoltato dagli inquirenti. L'ex-allievo dichiarava che a scuola, in

classe, quando dovevano fare degli esercizi che lui non era capace a fare, AP 1

lo portava nel suo "tavolo grande", gli mostrava dei giornali

pornografici "e intanto lui mi faceva l'esercizio" e gli

accarezzava le gambe. Poi, mentre i compagni in classe erano ancora occupati a

fare l’esercizio, AP 1 si alzava, lo prendeva e lo “portava in bagno”,

chiudeva la porta a chiave, gli abbassava i pantaloni e le mutande e dopo

avergli messo sul pene una crema tipo vasellina, iniziava a toccarlo,

facendogli "una sega". X.Y.1 precisava che AP

1.

gli metteva la vasellina sul pene "per fare pure più veloce.

Siccome c'erano i ragazzi, i bambini in classe, usava la

vaselina per fare in fretta, ”diceva che eccitava di più"”.

In

un'occasione AP 1 lo aveva portato nella sala di musica, dove gli aveva

slacciato i pantaloni e gli aveva toccato il pene, tentando anche di "fare

qualcosa di più, pure con la bocca", ma lui lo aveva respinto.

AP 1 gli aveva anche chiesto "se

io potevo toccargli il pisello", ma lui gli aveva sempre detto di no (audizione

videofilmata di X.Y.1 del 13.11.2012 Al 159, trascrizione Al 163).

5.1.3

Nel corso del verbale del 5 dicembre 2012, AP 1

manteneva la sua versione anche quando la PP gli contestava le dichiarazioni rese da

X.Y.1. In particolare, negava di essere stato nel bagno con X.Y.1,

precisando che "non avrei

neppure lasciato la classe da sola per poterlo

portare in bagno" (VI 05.12.2012, pag. 5). Si limitava ad

ammettere che "può essere che io lo abbia toccato a pene nudo, ma non

riesco a ricordarlo" (VI 05.12.2012,

pag. 6).

5.1.4

Durante l'interrogatorio del 14 dicembre 2012, AP 1 dichiarava finalmente

che:

“ Mi ricordo

che in realtà non si tratta del locale bagno docenti come riportato da X.Y.1,

ma bensì il locale di ginnastica correttiva. Infatti anche lì vi era un lavandino. Ricordo ora di aver portato X.Y.1

in questo locale, di avergli

abbassato i calzoni e quindi di avergli preso il pene e di averlo masturbato.

Tutto è durato poco anche perché X.Y.1 non voleva, lo stesso mi ha

detto di no e si è rivestito. lo ricordo che questo è successo una volta e non

più volte. Mi ricordo che lui era in piedi ed io ero in ginocchio.

[…]

R. nell'aula di

ginnastica correttiva ho detto al bambino di abbassare i calzoni. Lui era in piedi ed

io ero inginocchiato e lui ha pensato che io volessi

avere un rapporto orale per cui ha rifiutato dicendo no. Questo è quanto

è successo nell'aula di ginnastica correttiva."

(VI AP 1 14.12.2012, pag. 2)

Ammetteva inoltre che:

“ Nell'aula di canto invece, ho girato il mobile del televisore in modo

che fosse opposto alla porta d'entrata, eravamo in piedi, ho inserito una

cassetta pornografica. Abbiamo visto due o tre minuti di film e poi non

contesto di averlo toccato nel senso di avergli fatto abbassare i pantaloni e

quindi di averlo masturbato. Penso che X.Y.1 si confonda poi sempre di locale quando descrive le altre

masturbazioni subite in quanto so di averlo portato nell’aula di musica dove

c’era la possibilità di visionare il film pornografico. Durante la visione del

film pornografico gli estraevo il pene dai pantaloni e lo masturbavo. Il tutto

durava pochissimo, due o tre minuti.”

(VI AP 1 14.12.2012,

pag. 2)

5.1.5

Considerate le discrepanze esistenti tra le dichiarazioni di X.Y.1

e quelle di AP 1 sul luogo di perpetrazione degli abusi (con riferimento al

bagno dei docenti), veniva eseguito il confronto il 18.12.2012, durante il

quale entrambi mantenevano la propria versione (audizione videofilmata del

18.12.2012

Al 199, trascrizione Al 209). In particolare, AP 1 dichiarava che secondo

lui gli episodi che X.Y.1 diceva essere avvenuti nel bagno dei

docenti, erano accaduti invece nell'aula di ginnastica correttiva.

X.Y.1

da parte sua confermava "al

cento per cento bagno, tremila per cento" che si trattava del

bagno dei docenti (trascrizione Al 209 pag.

10). Si ricordava inoltre anche di un episodio accaduto nell'aula di ginnastica

correttiva dove AP 1 era accovacciato sui tappetini (trascrizione Al 209 pag.

10).

5.1.6

Nel verbale d'interrogatorio finale del 27.12.2012 la PP ha contestato a AP 1 gli atti di abuso commessi su X.Y.1 così come imputati nell'atto d'accusa. AP 1 non ha

contestato i fatti, precisando tuttavia ancora una volta che "l'unica

cosa che non ricordo ma non lo escludo, di

aver masturbato X.Y.1 nel bagno dei docenti"' (VI

27.12

, pag. 15).

5.1.7

Al

dibattimento AP 1 ha riconosciuto di aver commesso su X.Y.1 gli atti

di abuso descritti al punto 1.1 dell'atto d'accusa, ribadendo che "non

ricordo di aver abusato del bambino nel bagno dei docenti, ma mi attengo al

ricordo del ragazzo" (verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1

al verbale dibattimentale, pag. 3). Ha inoltre ammesso che chiudeva la porta

del bagno dei docenti a chiave (pag. 4) e ha implicitamente confermato il

particolare della vasellina che metteva sul pene del bambino, dichiarando che

il tubetto di vasellina sequestrato presso la sua abitazione poteva essere

della stessa marca di quello che aveva utilizzato con X.Y.1 (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 16).

5.1.8

In

definitiva si ha che AP 1 ha in sostanza ammesso gli atti d'abuso perpetrati

nel corso dell'anno scolastico 1998/1999 su X.Y.1 descritti al punto

1.1

dell'atto d'accusa, che sono stati confermati

dalla Corte, compresi gli episodi avvenuti nel bagno dei docenti siccome

la vittima - senz'altro più credibile dell'imputato - si è sempre dichiarata

assolutamente certa di questo luogo in cui veniva sistematicamente condotta dal

maestro e considerato infine che al dibattimento l'imputato si è rimesso al

ricordo dell'allievo.

5.2

X.Y.2

5.2.1

X.Y.2 (14.01.1990), all'epoca dei fatti soprannominato da AP

1.

“……..” (diminutivo del nome di battesimo) per il fatto di essere minuto, più

piccolo di statura per rapporto ai suoi compagni, è stato allievo di AP 1 negli

anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, in

quarta e quinta elementare (AI 185, all.

10). Si tratta della classe avuta da AP 1 dopo quella di X.Y.1.

X.Y.2 si è presentato in Polizia

il 3 ottobre 2012. In tale occasione ha dichiarato di essere stato

vittima di AP 1 ma di non sentirsela di ufficializzare le sue dichiarazioni

(rapporto di segnalazione del 6.11.2012, Al 154).

X.Y.2 non si è costituito accusatore privato

e non ha preso parte al procedimento penale.

5.2.2

II 24 luglio 2012, nel corso del verbale di interrogatorio, la PP chiedeva a AP 1 chi fosse "……..“ (diminutivo del nome di battesimo di X.Y.2) e questo poiché tra i filmati pornografici rinvenuti sui suoi hard disk, ve ne erano alcuni

che menzionavano nel titolo questo nome.

Va,

a questo proposito, fatto un inciso. Già si è accennato al fatto che in occasione delle perquisizioni effettuate

presso il domicilio dell'imputato, gli inquirenti hanno rinvenuto,

salvati su hard disk e CD, innumerevoli files video e immagini pornografiche

(cfr. rapporto di esecuzione del 26.7.2012, Al 185, all. 97). L'inchiesta ha

permesso di accertare che molti di questi video erano stati intitolati da AP 1

con i nomi dei suoi allievi, in particolare delle sue vittime. Più precisamente, 2 video pornografici menzionavano

il nome di battesimo di X.Y.2 ("... FILMA MAMMA 1"; "... FILMA MAMMA 2"),

2.

video erano intitolati con il

nome di battesimo di X.Y.6, 83 video menzionavano il nome di battesimo di X.Y.9 ("BAGASCIA

PER ..."; "VULVA PER ..."; "DEBUTTO PER ..."; "TRA

MASCHI PER ..."; ecc.), 3 video menzionavano il nome di

battesimo di X.Y.11 ("CUGINO

DI ... 1"; "CUGINO DI

…”; "FIGA APERTA PER ... 1"), 266 video menzionavano il nome di battesimo di X.Y.5 ("... INCULATO"; "DONNINA DI ..."; "EDUCAZ SESSUALE

... MAX 1"; "... FILMA SBORRA IN FIGA"; "PAPA INCULA

..."; "... FILMA COMPAGNI"; ecc.), 14

video menzionavano il nome di battesimo di X.Y.9 ("PAPA DEL ... CIUCIA"; "GENITORI DI ...", ecc.),

256.

video menzionavano il nome di battesimo

di X.Y.7 (BAGASCIA PER … 1”; “...SCOPA 1”; “PERLA PER…”; DELIZIE ANALI PER …”; “INCULATO 1”, ecc.), 352 video menzionavano il nome di battesimo di X.Y.12 ("PIACERE PER ..."; "MAMMA DI ...

AL LAVORO"; "... FILMA FIGA MAMMA 1"; "... CON AMICO

1"; ecc.) e 8 video menzionavano il nome di battesimo di X.Y.3

("GENITORI ..."). Altri

filmati pornografici recavano titoli assolutamente inquietanti quali "MAESTRO ALLIEVO 1", "MAESTRO

DI SESSO", "MAESTRO INCULA ALLIEVI MASSIMO 1", "SCUOLA

MONTANA

1", "DOCCE SCUOLA MONTANA 1" e "GIOCHI A _______"

(cfr. Al 134).

Al

riguardo, AP 1 ha insistentemente dichiarato che questi filmati erano

totalmente slegati dalla realtà. Ha dichiarato che il fatto di intitolare i

video pornografici con i nomi dei suoi allievi o richiamando situazioni

scolastiche, era un fatto puramente casuale: metteva un titolo a ciò che vedeva

nel film attingendo dal serbatoio quotidiano, senza con ciò voler rievocare

situazioni realmente accadute (VI 05.12.2012, pag. 15; VI 27.12.2012, pag. 9).

Anche in aula ha ripetuto la stessa giustificazione precisando di aver

continuato a masturbarsi a casa guardando questi filmati pornografici anche

dopo aver iniziato ad abusare dei suoi allievi, ma che "non pensavo agli atti commessi a scuola" (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 13).

La Corte ha preso atto delle dichiarazioni di AP 1 nutrendo

tuttavia qualche perplessità sulle spiegazioni da lui fornite, ritenendo

quantomeno pretestuoso che i filmati pornografici così intitolati non abbiano

avuto alcuna attinenza con il suo comportamento nei confronti degli allievi

abusati.

5.2.3

Tornando a X.Y.2, AP 1, che ricordava bene l'allievo,

dichiarava alla PP di non avergli mai mostrato filmini pornografici (VI AP 1

24.7

, pag. 7).

Nel

corso dell'interrogatorio dell'8 ottobre 2012, quando la PP gli chiedeva cosa fosse successo con X.Y.2, AP 1 - dopo qualche

incertezza - ammetteva di aver abusato anche di lui:

“ La verbalizzante mi chiede cosa é successo con X.Y.2.

R. (il verbalizzato non risponde)

La verbalizzante mi chiede se "__________

anche lui" ed io rispondo di sì, __________

anche lui. Mi ricordo di avergli fatto vedere una cassetta VHS pornografica

nella sala multiuso. Non mi ricordo i dettagli, ci sono stati toccamenti...

La verbalizzante mi chiede come sono stati

questi toccamenti.

R. riflettendoci, penso ci sia stata anche una

penetrazione, è un ricordo molto vago. Non so se gli ho detto di salire in

camera, dopo che gli avevo mostrato il video, la stessa sera o la sera

successiva.

La verbalizzante

mi chiede se gli dico di salire in camera o se invece lo vado a svegliare e lo vado a prendere.

R. sono sicuro di averglielo chiesto. Non avendo

detto niente sul film visto in sala multiuso

ho pensato che sarebbe venuto anche in camera. Quando è venuto in camera

era sera. Non ricordo i preamboli, non ricordo i dettagli, l'ho comunque

penetrato ed, anche con lui, non sono

riuscito a penetrarlo totalmente. Mi ricordo che lo avevo fatto sdraiare sul

letto, non l'ho toccato prima di penetrarlo perché era molto piccolo, mi dava

fastidio toccargli il pene. Mi ricordo che dopo la penetrazione si è alzato ed

è andato, non c'è stato un dialogo.

ADR che non ho

eiaculato dopo questo rapporto, e neppure mi sono masturbato

[...]

Ora che mi ricordo

mi sono fatto toccare da lui, a __________, quando è salito in camera mia.

Meglio detto, gli ho detto di toccarmi ma lui si

è rifiutato."

(VI AP 1 8.10.2012, pag. 3)

L'imputato

ammetteva inoltre di aver mostrato anche a X.Y.2, in classe,

durante la ricreazione, delle riviste pornografiche (VI 8.10.2012, pag. 3).

5.2.4

In

aggiunta a questi fatti, nel corso del successivo interrogatorio AP 1 ammetteva

che "effettivamente con X.Y.2 oltre che la

penetrazione l'ho masturbato in classe mentre guardava le fotografie in classe.

Con l'ho masturbato intendo dire che gli ho preso il pene con le mani,

togliendolo dalla cerniera e poi l'ho masturbato. Questo è successo una volta"

(VI 16.10.2012, pag. 14).

5.2.5

Ma

è solo in occasione dell'interrogatorio dinanzi alla PP del 14.12.2012 che AP 1 ammette definitivamente

quanto commesso con l'allievo, dichiarando che:

“ Con X.Y.2 ho

iniziato a fargli vedere le riviste alla cattedra. Mi ricordo che aprivo il

cassetto, mentre lui guardava le riviste gli estraevo il pene dai pantaloni e poi lo masturbavo. Questo sarà

successo a partire dalla seconda metà dell'anno, almeno 5 volte. Mi ricordo poi che siamo andati a __________, se non sbaglio era

già primavera.

La verbalizzante mi fa prendere atto che a __________

sono salito il 23/27 ottobre 2000 e il 11 - 15 dicembre 2000.

Effettivamente allora vi è stata prima la scuola

montana, a dicembre, il mio primo approccio sessuale con X.Y.2 si è

verificato pertanto in tale occasione e successivamente sono seguite le

masturbazioni in classe. A __________ ho quindi mostrato a X.Y.2 nella

sala multiuso/palestra una videocassetta pornografica. Non rammento ora se la

stessa sera ho detto a X.Y.2 di

salire in camera o questo è successo la sera dopo. In camera, come già

spiegato, X.Y.2 si è rifiutato di toccarmi. Non posso escludere di

averlo masturbato io. Preciso che ho fatto spogliare X.Y.2 una volta

arrivato in camera. Gli ho detto di mettersi sul letto sdraiato a pancia in giù

dove poi l'ho penetrato. Preciso che non sono mai riuscito a fare delle penetrazioni

complete per la paura di essere sorpreso e anche per le mie difficoltà di

erezione. Preciso che avevo rotto le sue resistenze assicurandolo che non gli

avrei fatto male, non ricordo esattamente cosa gli ho detto, sicuramente l'ho

tranquillizzato però non ricordo più le parole esatte. La sera successiva l'ho

poi condotto nella sala multiuso dove gli ho poi mostrato un video pornografico

l'ho parimenti toccato sia sopra i vestiti che poi sotto i vestiti.

ADR che X.Y.2

era in pigiama. Non ricordo più se gli avevo abbassato i pantaloni del pigiama

o se gli ho messo la mano dentro i pantaloni del pigiama.

ADR che prima

di portarlo nel locale multiuso in entrambe le volte mi ero recato nella stanza

dove dormiva e gli ho detto di seguirmi. Preciso che gli altri bambini

dormivano. E anche però possibile che io abbia preso X.Y.2 quando è

uscito per recarsi in bagno e io ero ancora nell'atrio nell'attesa che tutti

dormissero.

ADR che dopo __________,

come spiegato, ho iniziato a masturbarlo in classe. Mi sembra di avergli anche

mostrato un video pornografico nella sala di musica."

(VI AP 1 14.12.2012, pagg. 3-4)

Oltre

a questi abusi, come vedremo in seguito, AP 1 in un'occasione ha fatto

assistere X.Y.2 mentre praticava la masturbazione ad un suo

compagno di classe, X.Y.4 (cfr. punti 5.3 e 5.4).

5.2.6

AP 1 pertanto ha ammesso in sede d'inchiesta gli abusi descritti al punto 1.2

dell'atto d'accusa (cfr. VI AP 1 27.12.2012, pag. 17) compiuti nel corso

dell'anno scolastico 2000/2001 su X.Y.2, e li ha

confermati nuovamente in sede di dibattimento (verbale d'interrogatorio

dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 4).

La Corte, in assenza delle

dichiarazioni di X.Y.2 in merito agli abusi che dinanzi alla Polizia ha comunque

confermato di essere stato vittima di AP 1 - ha fondato i suoi accertamenti

sulle dichiarazioni dell'imputato, che ha ritenuto oltretutto in linea con

quanto da lui commesso in danno di altri allievi, ugualmente penetrati a __________

nel corso della scuola montana ed ugualmente confrontati dal maestro con la

visione di riviste pornografiche in classe e con la masturbazione ed ha

pertanto confermato l’imputazione degli abusi descritti al punto 1.2

dell’atto d’accusa.

5.3

X.Y.3

5.3.1

Nella

medesima classe di X.Y.2, in quinta,

nell'anno scolastico 2000/2001 (AI 185, all. 10),

giungeva X.Y.3 (01.05.1989). In occasione

dell'interrogatorio del 20 luglio 2012 la Polizia chiedeva a AP 1 chi fosse

X.Y.3, nome

che compariva nel titolo di alcuni filmati pornografici rinvenuti

nel PC dell'imputato. Lo stesso dichiarava che si trattava di un suo allievo,

ma che con lui "non è mai successo niente" (VI 20.7.2012, pag. 8).

Nel

corso del successivo interrogatorio del 24 luglio 2012, la PP chiedeva

nuovamente a AP 1 di parlare di X.Y.3 e lo

stesso dichiarava che "ricordo

solo che era un bambino rumeno, non mi sembra avesse bisogno di aiuti" (VI 24.7.2012, pag. 5).

5.3.2

In data 12

ottobre 2012 veniva ascoltato X.Y.3, ventitreenne, il quale riferiva di

aver subito abusi da parte di AP 1:

“ Quando mi è stato spiegato che AP 1 è imputato di abusi sessuali, mi sono ricordato che qualcosa era

successo anche con me. In particolare mi ricordo di due avvenimenti.

Il primo coinvolge anche un mio amico, che

ricordo chiamarsi X.Y.4, non ricordo il cognome. Ricordo che il maestro aveva chiamato X.Y.4

e me in palestra, non mi

ricordo se eravamo in pausa a ricreazione. Mi ricordo comunque che X.Y.4 e io eravamo andati proprio all'interno

della palestra (dove si mettono i palloni e i tappetoni, non so come si dice quel posto) e AP 1 aveva iniziato a toccare X.Y.4 e a parlargli non ricordo di cosa. Però

gli diceva "vieni qua", non so, non ricordo. Però ricordo che lo

toccava e ha cercato di toccare anche me.

[...]. Non è più successo nulla fino a quando, un

giorno, mi ha chiamato in aula di visiva, da

solo. L'aula era vuota. Ricordo che sono andato e che lui voleva che gli

toccassi i suoi genitali, per non essere volgari. Mi ha afferrato la mano e

voleva che gli toccassi i suoi genitali. lo sono rimasto lì, perplesso, scioccato. Saranno stati dieci secondi, ma per me

erano un'eternità. [...].

Poi, successivamente, mi ha chiesto di andare a

casa sua. Non mi ricordo esattamente cosa mi aveva detto, ma mi aveva invitato

ad andare a casa sua. lo gli ho risposto di no e sono andato via."

(VI X.Y.3 12.10.2012, pag. 4)

Precisava che in palestra AP 1 aveva "toccato

il culo di X.Y.4,

rispettivamente le spalle" (Vi 12.10.2012, pag. 5) e che in classe,

alla sua scrivania, AP 1 mostrava a lui

e a X.Y.4 i giornaletti pornografici (VI 12.10.2012,

pag. 6).

Come vedremo meglio in seguito, X.Y.4 risulterà essere X.Y.4, un compagno di classe di X.Y.2 e di

X.Y.3 (cfr. punto 5.4).

5.3.3

In

occasione dell’interrogatorio del 16 ottobre 2012, quando all’inizio del

verbale viene chiesto all’imputato se aveva dichiarazioni spontanee da fare, AP

1.

- che con ogni probabilità sapeva che nel frattempo X.Y.3 era

stato interrogato, anche se il

suo difensore non aveva preso parte all'interrogatorio - ammetteva "sin da subito che vi sono 2 nomi che non ho fatto: V.V. e X.Y.3"

(VI 16.10.2012, pag. 1).

All'interrogante

che gli chiedeva di riferire cosa fosse accaduto con X.Y.3, AP

1.

ammetteva di averlo portato, in due

o tre occasioni, presso la propria abitazione dove gli aveva mostrato dei

film pornografici e lo aveva masturbato:

“ […] Siccome aveva un anno in più degli altri, gli avevo chiesto se era

interessato a venire a casa mia a vedere dei film, e questo sempre dopo scuola.

Anche a lui mostravo circa 15 minuti di film, si trattava di scene pornografiche

uomo donna con scene praticamente di penetrazioni vaginali. A differenza che

con V.V. tuttavia con X.Y.3 è successo anche qualcosa di sessuale.

Preciso che nel mentre lui guardava questi film io lo masturbavo. Non saprei

dire se avevo aperto io la cerniera dei pantaloni o avevo detto lui di aprirla; gli ho quindi estratto il

pene ed ho iniziato a masturbarlo.

ADR che l'avrò

masturbato per circa 2 o 3 minuti, non per tutto il film. X.Y.3 non diceva nulla, guardava le immagini.

ADR che X.Y.3 è venuto a casa mia 2 o 3 volte e tutte le volte è successo che io

l'ho masturbato."

(VI AP 1 16.10.2012, pagg. 5-6)

Confrontato con le

dichiarazioni di X.Y.3 prospettategli dalla PP, AP 1 - dopo averlo

negato - ammetteva anche di avergli mostrato, in classe, delle foto di donne

nude (VI 16.10.2012, pag. 6).

In merito all'episodio

della palestra riferito da X.Y.3, i ricordi dell'imputato erano invece

ancora molto confusi (cfr. VI 16.10.2 012, pagg. 6-7).

L'imputato faceva molta fatica anche a ricordare

l'episodio, riferito da X.Y.3, che ne era rimasto scioccato, in cui il maestro gli aveva preso la mano mettendola sul suo pene:

"La verbalizzante mi chiede quindi, oltre

che in palestra, oltre che in aula, cosa altro è successo con X.Y.4.

R. oltre a questi episodi non ricordo altro.

Escludo che ci sia stato qualcosa d'altro.

La verbalizzante mi chiede se ho mai preso o

ho mai cercato di prendere la mano di X.Y.3 per farmi toccare il

pene a scuola.

R. credo di sì. Mi ricordo che in un'occasione,

dovevo forse fare delle fotocopie, mi sono fatto accompagnare da lui nel locale

adiacente all'aula dove c'era la macchina fotocopiatrice, gli ho preso la mano

e l'ho messa sul mio pene. Preciso che indossavo i pantaloni e non avevo aperto

la cerniera. In un primo momento lui ha tolto la mano, non mi ricordo se io

l’ho ripresa e gliel’ho rimessa sopra il mio pene. Non mi sono fatto masturbare.

Questo fatto è avvenuto nello stesso periodo in cui X.Y.3 veniva a casa mia.”

(VI AP 1 16.10.2012, pag. 8)

Rispondendo alla PP, AP 1 ipotizzava che il motivo

per il quale X.Y.3 non aveva riferito di quanto accaduto

presso il suo domicilio era dovuto a

"forse vergogna, forse ha voluto dimenticare" (VI 16.10.2012,

pag. 8).

5.3.4

X.Y.3 veniva quindi riascoltato. In occasione di questo secondo verbale,

con grande difficoltà e sofferenza - come traspare chiaramente dalla lettura

del verbale - X.Y.3, preso atto

delle dichiarazioni di AP 1, ha pian

piano e con difficoltà ricordato di essere stato a casa del maestro dove

aveva subìto degli abusi:

“ Per rispondere alle domande di chi mi interroga, preciso che non ho mai

visto film pornografici alla televisione con AP 1.

L'agente interrogante mi dice che AP 1, durante l'interrogatorio del 16 ottobre 2012, ha sostanzialmente confermato quanto io ho dichiarato

durante il mio precedente interrogatorio. Ha ammesso inoltre che

lui mi ha mostrato film pornografici a casa sua e che mentre io guardavo i film lui

mi masturbava. Mi viene chiesto cosa ho da

dire in merito e io rispondo che è molto scioccante questa cosa per me... non so che dire.

N. d. v.: il teste fa silenzio

Per rispondere alle

domande di chi mi interroga, posso dire che il mio è un silenzio di preoccupazione e di riflessione. Qualcosa sta arrivando

alla mia memoria.

N. d. v. il teste fa silenzio

Mi ha offerto anche dei soldi. Adesso ricordo. Mi

ricordo che sono andato a casa sua. Entravi

e c'era il como' grande, si mi ricordo. Credo che era quasi la fine

della quinta elementare. Sì, mi ricordo, siamo andati, qua entravi e qua c'era

il salotto [N. d. v.: ll teste indica

con le mani]. Non ricordo cosa mi ha fatto vedere, però ricordo che mi ha preso

il pisello in bocca, questo sì. E dopo mi ha offerto anche dei soldi. Ricordo che sul como' grande, aveva il

borsellino. Ma io solo una volta sono andato a casa sua, non sono andato

più volte.

Ore 14:31:

l'interrogatorio viene sospeso; il teste chiede di poter fumare.

Ore 14:52:

l'interrogatorio viene ripreso.

Me la sento di continuare.

Chi mi interroga mi

chiede se ho altro da aggiungere al mio racconto di poc’anzi e rispondo che non

ho altro da dire.

Per rispondere alle

domande dell’interrogante, posso dire che sono d’accordo di rispondere alle

domande per chiarire i dettagli dei fatti.

[...]

L’agente interrogante mi chiede di raccontare

ogni dettaglio che ricordo, rispetto all'avvenimento che ho raccontato. Da

parte mia preciso che io non so, appunto. Quando lei mi ha detto che il

signor AP 1 ha raccontato di questa cosa, a me è venuto in mente, come

prima cosa, che lui mi ha offerto i soldi. Non ricordo come sono arrivato, come

sono entrato in casa, ma ricordo che mi ha masturbato, che mi ha fatto vedere questo video, ricordo com'erano le

stanze. Cioè, mi si è aperta una finestra. La ricordo così.

Per rispondere alle domande dell'interrogante,

che mi chiede cosa ricordo degli atti sessuali che AP 1 ha messo in atto nei miei

confronti, posso dire che non ricordo con esattezza. Ricordo che eravamo seduti, ha messo questo video. Dopo

ricordo che ha preso il coso in bocca... altro non ricordo, non mi ricordo

che ha fatto altro.

Per rispondere alle domande dell'interrogante,

posso dire che io ricordo che questa cosa é successa una volta sola. Non so,

come ho detto prima, se è successo più

volte, ma io ricordo che è successo una volta sola. Altro non ricordo

che ha fatto. Se vuole sapere se me lo ha messo da dietro, no, non mi ricordo

che lo ha fatto.

[...]

L'interrogante mi spiega che AP 1, durante il suo

interrogatorio, ha spiegato che questi fatti sarebbero avvenuti due o tre

volte. Da parte mia dico che ricordo una

volta sola a casa, come ho raccontato. Non ricordo altre volte che sono

stato a casa sua."

(VI X.Y.3 20.11.2012, pagg. 4-6)

5.3.5

Interrogato

il 5 dicembre 2012, AP 1 confermava che "in un'occasione vi è stato

anche un coito orale. Mi sembra che sia stato

lui a farlo a me, non mi ricordo se anche io l'ho fatto a lui.

So che questo è accaduto una volta sola perché dopo lui non ha più

voluto" (V15.12.2012, pag. 11).

Riferiva

inoltre di aver ricompensato X.Y.3, le tre volte che lo stesso era

stato a casa sua, dopo averne abusato, dandogli, come gli aveva promesso, ogni

volta fr. 20.- (VI 05.12.2012, pag. 12-13).

Nel prosieguo del verbale l'imputato negava - come ha

continuato a fare anche

successivamente - che quando era stato sorpreso dalla docente __________, in

classe, al buio, con un ex-allievo che, a detta della teste, frequentava la

prima media a __________ (cfr. verbale

05.12.2012

pag. 14) si trattava di un'occasione di abuso. AP 1 ha

spiegato che non era un ex-allievo ma X.Y.3 e che in quell'occasione

la lezione era finita e X.Y.3 era ancora in aula perché stava

preparando la cartella e si era avvicinato a lui che era al computer al tavolo

in fondo alla classe, chiedendogli di vedere i cartoni di Dragon Ball. Riferiva

che c’era stata una discussione ed in quel momento era entrata la docente __________.

Ha affermato quindi che con X.Y.3 in quell'occasione "non

era successo niente" (cfr. verbale 05.12.2012 pag. 15), anche se aveva

poi ringraziato la collega. Anche al dibattimento ha ripetuto la stessa cosa

ammettendo di non aver tenuto comunque conto di questo segnale che doveva

suonare come un "campanello d'allarme" (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

5.3.6

In occasione dell'interrogatorio del 18 dicembre 2012, AP 1 indicava che gli

approcci con X.Y.3 erano iniziati a scuola, dove in tre o quattro

occasioni aveva chiesto a X.Y.3 di accompagnarlo nel locale

fotocopie e dove "prendevo la sua mano, la mettevo nella mia tasca. Una

volta che lui aveva la mano nella mia tasca gliela indirizzavo

verso il pene trattenendola. ll tutto durava comunque poco" (VI

18.12

, pag. 3).

AP

1.

riferiva inoltre nuovamente, in maniera completa, delle tre occasioni in cui

X.Y.3 era stato a casa sua:

“ La verbalizzante mi chiede di descrivere la prima volta che X.Y.3 è

stato a casa mia

R. dapprima mettevo

la videocassetta e rimanevamo vestiti. Poi credo di

avergli detto che se voleva poteva masturbarsi. Preciso che non credo di aver

usato questo termine ma gli avevo detto che poteva toccarsi. Poi io l'ho

aiutato.

ADR che effettivamente prima di dirgli che poteva

toccarsi gli avevo detto di spogliarsi. Non sono però sicuro della cronologia. Mi ricordo

che ha tolto solo i pantaloni e le mutande,

è rimasto con la maglietta.

ADR che questa

prima volta io sono rimasto vestito.

La verbalizzante mi chiede di dire cosa è

successo dopo.

R. una volta che era spogliato, io lo

masturbavo e continuavamo a guardare il film.

ADR che tutto sarà durato un quarto d'ora, venti

minuti.

ADR che in

quell'occasione non mi sono fatto toccare.

ADR che in quella prima occasione non gli ho

chiesto un rapporto orale, né gliel'ho praticato

io.

ADR che dopo una volta nell'atrio gli ho detto che

per comprare la sua Play Station gli ho dato CHF

20.

- [...].

[…] Non saprei dire

dopo quanto tempo ho nuovamente chiesto a X.Y.3 di venire a casa mia. Lo avevo

accompagnato con la mia macchina sino a casa mia dopo la scuola, gli ho detto

ancora di spogliarsi, l'ho masturbato ed in aggiunta mi sono spogliato anche

io. Preciso che ho tolto i pantaloni e le mutande. Gli ho chiesto di

masturbarmi, gli ho preso la mano l’ho messa sul mio pene e gliela muovevo

avanti e indietro. Lui mi chiedeva come mai non diventava duro perché la cosa lo sorprendeva penso probabilmente per le immagini

che aveva visto in televisione.

ADR che quando

gli ho preso la mano e gliel'ho messa sul mio pene, un po' la conducevo io, un

po' gli lasciavo la mano e un po' gli riprendevo la mano. Una volta rivestiti

gli ho di nuovo consegnato dei soldi per la Play Station nella Hall. [...].

Non so dopo quanto tempo vi è stata una terza

volta in cui ho detto a X.Y.3 di

venire a casa mia. Anche in quell'occasione ho messo un video pornografico,

l'ho fatto spogliare, mi sono spogliato. In questa occasione invece che farmi

masturbare o masturbarlo, gli ho chiesto di farmi un pompino in quanto avevo

l'impressione che lui conoscesse questo termine. Preciso che io ero in piedi,

X. Y.3, avendo già 12 anni era già abbastanza alto, preciso che mi

arrivava alle spalle ed io sono alto 1.75. Lui quindi si è abbassato e mi ha

fatto un pompino, non so io dove tenessi le miei mani, comunque tutto è durato

pochissimo perché lui non ha più voluto. Si

è quasi subito alzato dicendomi "basta". A quel punto io mi

sono rivestito, lui si è rivestito e poi gli ho sempre dato i soldi per la Play Station. […]."

(VI AP 1 18.12.2012, pagg. 3-5)

Durante

questo verbale AP 1 ammetteva anche i fatti relativi all'episodio della palestra, che in precedenza aveva ricordato solo in

parte, dichiarando che effettivamente aveva toccato il sedere a X.Y.4

e che lo aveva anche masturbato, alla presenza di X.Y.2 e

X.Y.3:

“ […]. Mi ricordo che X.Y.3 aiutava a mettere via i

tappeti o le parallele. X.Y.2 saltellava sui tappeti invece

che X.Y.4 come X.Y.3

mi aiutavano a mettere in ordine le cose. In quell'occasione è stato solo a X.Y.4 che ho abbassato i calzoncini da ginnastica

e l'ho poi masturbato. Preciso che gli ho anche toccato il sedere. Non ho

toccato né X.Y.2 né

X.Y.3. Se non ho toccato loro due è perché non c'è

stato tempo in quanto stava arrivando l'altra classe."

(VI AP 1 18.12.2012, pag. 5)

5.3.7

Durante l'inchiesta AP 1 ha quindi riconosciuto gli atti di abuso che gli

vengono imputati al punto 1.3 dell'atto d'accusa. Anche dinanzi a questa Corte

li ha confermati, ammettendo inoltre esplicitamente

- circostanza che durante l'inchiesta aveva detto di non ricordare ma di

non poter escludere (Vl 5.12.2012, pag. 11) di avere a sua volta praticato un

coito orale a X.Y.3 presso il proprio domicilio (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 5).

Pertanto,

la Corte ha confermato gli atti di abuso commessi da AP 1 nel 2001, durante

l'anno scolastico, ai danni di X.Y.3 descritti al punto 1.3

dell’atto di accusa.

5.4

X.Y.4

5.4.1

Nell'anno

scolastico 2000/2001, in classe con X.Y.2 e X.Y.3 vi era anche X.Y.4 (__________), già allievo di AP 1 in quarta

elementare (AI 185, all. 10).

Già

si è detto che AP 1 ha ammesso di avere,

in palestra, alla presenza dei compagni di classe X.Y.2 e X.Y.3, dopo avergli abbassato i calzoncini, toccato il

sedere e masturbato X.Y.4 (cfr. punto 5.3.6), episodio che è stato

confermato anche da X.Y.4:

“ […]. E ricordo

anche un avvenimento successo in palestra, nel magazzino della palestra, precisamente. Anche quella volta AP 1

mi aveva toccato."

(VI X.Y.4 9.11.2012, pagg.

3-4)

X.Y.4

ha riferito inoltre che a scuola,

durante le lezioni o durante la

ricreazione, quando AP 1 lo metteva in castigo, lo faceva sedere alla cattedra

insieme al compagno di classe X.Y.2 - che per

forza di cose è X.Y.2,

unico compagno di classe di X.Y.4 con questo nome di battesimo - e li

masturbava:

“ Per rispondere alle domande dell'interrogante, posso dire che gli

avvenimenti vicini alla cattedra avvenivano durante le lezioni. Adesso mi viene

in mente che capitava anche durante la

pausa, perché lui a volte ci metteva in castigo e ci teneva in classe con lui.

Comunque lui aveva una cattedra enorme.

Faceva sedere me da una parte, poi c'era lui, in mezzo, e dall'altra

parte un altro ragazzo. E poi allungava le mani. Ricordo che diceva qualcosa

mentre allungava le mani, ma adesso un po' mi vergogno a dirlo, sa.

L'interrogante mi rassicura, spiegandomi che è

normale sentire vergogna.

Bon, ci faceva masturbare, ecco. Ci faceva

masturbare.

Con "ci faceva" intendo dire che lui ci

faceva sbottonare i pantaloni e ci faceva... ci faceva masturbare, ecco. E poi

anche lui metteva le mani.

Con "anche lui metteva le mani" intendo

dire che in pratica anche lui si metteva a masturbarmi.

Per rispondere alle domande dell'interrogante, confermo che questa cosa che

ho raccontato succedeva da una parte con me e dall'altra con un altro compagno.

Quello che mi ricordo era il X.Y.2.

Non mi ricordo se ci fossero altri ragazzi.

(VI X.Y.4 9.11.2012, pag.

4)

5.4.2

Nel seguito dell'inchiesta, AP 1 per finire ha ammesso di aver masturbato X.Y.4 in due occasioni,

in classe, estraendogli il pene dai pantaloni:

“ La verbalizzante mi chiede quindi di specificare cosa è avvenuto alla

cattedra con X.Y.4 quale

protagonista.

R. preciso che gli dicevo semplicemente di venire

alla cattedra. lo ricordo di averlo chiamato

alla cattedra e di averlo toccato sotto i vestiti solo in un'occasione

anche perché avevo notato che aveva delle efimosi. Rammento che l'ho masturbato

anche in un'altra occasione. Ricordo che gli altri allievi non erano in aula,

non so dire adesso se fosse o meno un

castigo ma tenderei ad escluderlo perché mi ricordo che poi dopo lui sia andato in un'altra aula. É possibile anzi, adesso

mi ricordo, che lui era tornato da un'altra aula a recuperare del

materiale dimenticato, l'ho fatto sedere sulle ginocchia. Gli ho chiesto cosa avesse dimenticato e come mai l'avesse

dimenticato, poi gli ho estratto il pene dai pantaloni e l'ho

masturbato."

(VI AP 1 14.12.2012, pag. 3).

5.4.3

In

definitiva AP 1 ha ammesso gli atti sessuali compiuti su X.Y.4 in quinta elementare, nel corso

del 2001, imputati al punto 1.4 dell'atto

d'accusa (con la modifica apportata in occasione dell'udienza preliminare) che

ha confermato anche al dibattimento (cfr. anche verbale d'interrogatorio

dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

Gli

stessi sono pertanto stati confermati dalla Corte.

5.5

X.Y.5

5.5.1

Nel successivo anno scolastico (2001/2002) a AP 1 veniva attribuita una nuova

classe di quarta elementare (AI 185, all.10),

nella quale vi era l'allievo X.Y.5 (29.05.1992).

Il nome

di X.Y.5

quale potenziale vittima era invero emerso agli inizi dell'inchiesta. In occasione dell'interrogatorio del

16.

luglio 2012, la Polizia aveva infatti mostrato a AP 1 una serie di fotografie delle sue classi, tra le quali

vi era anche quella che ritraeva X.Y.5 (VI AP 1 16.7.2012, all. H). Di fronte a questa fotografia l'imputato aveva dichiarato di

non ricordarsi di che classe si trattava e che si trattava di una foto vecchia

(VI 16.7.2012, pag. 7). Quando - successivamente nel corso dell'interrogatorio

- gli inquirenti gli chiedevano se il nome X.Y.5 gli diceva qualcosa, AP 1 rispondeva che

era un ragazzo che era ritratto nelle foto che gli erano state mostrate, in

particolare che era il n. 7 della foto di cui all'allegato H.

Così, dopo

che aveva ripetutamente

dichiarato che X.Y.6 era stato il primo con cui aveva

ceduto, un caso isolato, unico, quando gli inquirenti gli fanno il nome di X.Y.5, AP

1.

deve ammettere che anche con quest'alunno era "successo qualcosa" e che il primo in ordine di tempo non era quindi X.Y.6 - come aveva sostenuto fino ad allora - ma X.Y.5, con il

quale aveva iniziato a mostrare i filmini, “sempre in classe. La procedura era sempre quella" (VI

16.07

, pag. 17), affermando - falsamente come rivelerà l'inchiesta - che

tra X.Y.5 e X.Y.6 non c'erano stati altri allievi di cui

aveva abusato (VI 16.07.2012 pag.18).

Anche

nel caso di X.Y.5, dopo aver dichiarato a diverse riprese di non

ricordare se lo aveva toccato o meno, rispettivamente di non poterlo escludere

(VI 16.7.2012, pag. 18) e dopo aver ripetutamente dichiarato che X.Y.5

era stato il primo allievo che aveva subito degli abusi (VI 16.7.2012 pag. 17;

Vl 20.7.2012 pag. 3 e pag. 4; VI 24.07.2012 pag. 2, pag. 7, pag. 8 e pag.10) -

lasciando tra l'altro gli inquirenti nell'equivoco di abusi avvenuti con X.Y.5

vent'anni prima di quelli commessi con X.Y.6 - come visto il

proseguire dell'inchiesta lo ha sconfessato mettendo in evidenza che così non

era, vista l'identificazione di diversi altri allievi prima di X.Y.5,

già a far tempo dall'anno scolastico 1998/1999, che avevano subito le sue

attenzioni e ai quali il maestro AP 1 aveva riservato lo stesso trattamento

"privilegiato" (X.Y.1, X.Y.2, X.Y.3

e X.Y.4).

5.5.2

X.Y.5

è stato ascoltato dagli inquirenti il 31 agosto 2012 tramite audizione

videofilmata (AI 103, trascrizione Al 110). Ha dichiarato che durante le lezioni

- non ricordando se solo in quinta o anche in quarta - AP 1 lo faceva sedere al

banco dietro l'aula, gli mostrava dei video pornografici - tra i quali anche

quello di una donna che masturbava un cavallo - sul computer, gli prendeva la

mano e si faceva masturbare sotto il banco così che non vedessero gli altri

allievi, mettendogli la mano dentro "la

pata" oppure "tirava

fuori' (AI 110, pagg. 3-5).

Ha riferito inoltre che a Breno o a ______, AP 1 lo portava delle sere in camera sua "e

poi faceva di tutto" (pag. 3):

“ I Ok. E poi lì mi hai spiegato che ti ha fatto andare più di una volta

nella sua camera, e lì ti ha fatto di tutto,

mi dicevi prima.

V E di tutto... sì...

I E ho capito giusto?

V Sì, sì.

I Ok. Adesso...

V Cioè di tutto, non é che mi ha picchiato... o

cose del genere.

I Sì, no ecco

appunto volevo capire bene che cosa intendevi tu dire con questo "mi ha fatto di tutto".

V E mi spogliava.

I Mmm, mmm.

V Mi toccava, e poi si spogliava lui e...

I E poi?

V Eh...

I Mi dispiace, so

che sono domande difficili, eh? So che... però come ti... ti dicevo prima per me é importante capire bene come sono andate

le cose.

V E come faccio a spiegare?

I con le tue parole, X.Y.5 tranquillo.

V E non so come dirlo. Mmm...

I Allora tu...

V Cioè... non so come spiegarlo.

I Lui...

V Mi spogliava, si spogliava e mi faceva

sdraiare.

I Sì.

V Poi... eh... come faccio a spiegarlo, quello

che faceva?

I Il …

V Mi dia lei una parola.

I Di... dimmi.

V E mi dica lei una parola, non so come

chiamarlo.

l Se ne ste... se

stessi parlando con un amico, so che ...

V Eh... (incomprensibile)...

I ... non è che... di queste cose non parli...

V ... parolacce.

I Eh? Eh, con le

parolacce, qui dentro si possono dire anche le

parolacce. Questi muri non si offendono, io non mi offendo, ti garantisco.

V Eh... ma no... cioè non con le parolacce, un

altro... e mi... mi penetrava, cioè come... (incomprensibile)."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.5,

Al 110, pag. 6)

“ I Mmm. Ok. E quindi lui ti diceva di venire... di andare nella sua

camera.

V Sì.

I E tu ci sei andato una volta o più volte?

Ricordi questo?

V Che sono andato, ricordo una volta. Una volta

ricordo che m'ha

portato di notte tardi, a mezzanotte, mi sembra,

cioè mentre tutti dormivano m'ha portato in una palestra.

I Mmm, mmm.

V Dove ha messo un video porno.

I Mmm, mmm.

V E poi ha fatto la stessa cosa.

I Ha fatto la stessa cosa.

V Sì.

I Quindi ti ha spogliato, s'é spogliato lui, e ti

ha penetrato.

V Sì.

I Mmm, mmm. E questa

cosa é successa in... in questa palestra? Una

palestra, ho capito... mmm... cos'é che è?

V E non... mi sembra

che fosse una palestra, cioè non mi ricordo

sinceramente.

I Non ti ricordi più.

V Non mi ricordo di... eh... mi sembra fosse una

palestra, non son sicuro, però.

I (incomprensibile) e questo durante la notte?

V Sì.

I E com'é che ti

aveva... aveva fatto a chiamarti durante la notte? Ti ricordi?

V Mi sembra... eh... mi sembra che entrava e mi

svegliava in camera, non mi ricordo.

I Mmm, mmm.

V Non so neanche

come faceva sinceramente, eravamo li in quattro o

cinque, cioè non mi ricordo.

I Sì, comunque tu ti ricordi queste scene.

V Sì.

I E poi nella sua camera.

V Sì.”

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.5,

AI 110, pag. 7)

X.Y.5

ha precisato che le situazioni d'abuso descritte terminavano quando AP 1 "arrivava all'orgasmo" (AI

110, pag. 8). Ha inoltre riferito di un episodio in cui AP 1 lo aveva baciato

in bocca:

“ V Quando entravi, cioè dalla porta principale, scendi giù le scale

c'era lì uno sgabuzzino, mi ricordo lì una volta voleva baciarmi in bocca, non

so se... io... non mi ricordo adesso, se mi sono girato o cosa, però poi m'ha

baciato lo stesso. Però non... cioè non volevo, dentro di me so che non volevo,

poi non so come ho reagito.

I Mmm, mmm.

V Non so cosa ho fatto, non mi ricordo. Eh...

magari... e non lo so.

I Non ti ricordi. Mi

puoi raccontare questa cosa qui di sto sgabuzzino?

Quello che ti... quello che mi hai detto adesso? Me lo puoi raccontare?

V Ma stavamo provando dei vestiti di carnevale,

mi sembra.

I Mmm, mmm.

V E il problema é che non... mi ricordo tutto a

pezzi.

I Quello che ti ricordi.

V Cioè... mi sembra che stavamo provando dei

vestiti di carnevale.

I Sì.

V Non so io dove sono finiti tutti, erano usciti

tutti, ero lì... mancava mi sembra il mio vestito.

I Sì.

V Lui era lì che mi cercava il vestito, e poi non

so, voleva darmi un bacio in bocca non so da... né come né dove... e alla fine,

cioè non so cosa ho fatto io, non mi ricordo.

I Mmm, mmm.

V Che non volevo son sicuro che non volevo, me lo

ricordo. Però alla fine m'ha dato questo bacio e non so, poi non mi ricordo più

neanche cosa é successo."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.5,

Al 110, pagg. 12-13)

5.5.3

AP

1.

ha ammesso di aver abusato di X.Y.5 così come da questi riferito,

nel corso dell'anno scolastico 2002/2003 così come gli viene imputato al punto

1.5

dell'atto d'accusa.

Già

durante l'inchiesta - anche se a seguito delle contestazioni puntuali delle

dichiarazioni di X.Y.5 - aveva dichiarato che nel corso della

quinta elementare, aveva iniziato a mostrare a X.Y.5, al tavolo in

fondo all'aula, delle clip pornografiche. Durante la settimana bianca a _______,

lo aveva condotto nel locale palestra/multiuso, dove gli aveva mostrato una

videocassetta pornografica e "nel mentre lo guardavo gli ho preso la mano e l'ho messa sopra i miei vestiti sul mio pene. Mano che ogni tanto lasciavo e che poi riprendevo. Preciso che gli muovevo la mano sopra il mio pene sempre

sopra i vestiti" (VI 18.12.2012, pag. 7) e che il tutto

era durato un quarto d'ora.

La sera successiva gli aveva chiesto di andare nella sua

camera e qui, dopo avergli tolto i pantaloni del pigiama e le mutande, lo aveva masturbato, lo aveva poi sdraiato sul

letto e aveva tentato di penetrarlo, ma aveva avuto dei problemi di erezione.

La sera dopo era andato a prenderlo mentre dormiva e Io aveva portato

nuovamente in camera sua, dove l'aveva spogliato e masturbato e, quando X.Y.5 era in piedi,

lo aveva avvicinato a sé e gli aveva praticato un rapporto

orale. Aveva inoltre tentato di penetrarlo,

appoggiando il suo pene tra le natiche, senza riuscirci. Dopo __________,

in classe, in 5 occasioni gli aveva mostrato delle clip pornografiche e "in queste occasioni gli

prendevo la mano e mi facevo toccare il pene sopra i vestiti tenendogli la mano

e muovendogliela. ln un'occasione ricordo di aver slacciato fa cerniera, di

aver estratto anche il pene e di essermi fatto masturbare" (VI

18.12

, pag. 7).

AP

1.

ha anche ammesso che in un'occasione, per dimostrargli il suo affetto, aveva cercato di baciare X.Y.5 sulle labbra.

5.5.4

Anche

al dibattimento AP 1 ha riconosciuto gli atti descritti al punto 1.5 dell'atto d'accusa (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag.

6), che sono stati confermati dalla Corte.

L'imputato

in aula ha dichiarato di non ricordare di essere arrivato all'orgasmo ma di non

contestare le dichiarazioni di X.Y.5 riferendole ad un'occasione (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 6) e

ha confermato inoltre che a __________ chiudeva la porta della sua camera a

chiave precisando che la stessa restava appesa alla porta (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 3 e

pag. 4). Infine, AP 1 ha confermato di aver fatto visionare a X.Y.5 un video pornografico che mostrava

una donna che masturbava un cavallo

- come riferito da X.Y.5 - con la precisazione che si

era trattato di un errore di "cliccaggio" (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).

5.6

X.Y.10

5.6.1

L'anno scolastico successivo, 2003/2004, a AP

1.

viene attribuita nuovamente una terza elementare, che porterà

avanti fino alla quinta elementare (Al 185,

all. 10). In questa classe - oltre a X.Y.6 di cui

già si è detto - vi era quale

allievo X.Y.10 (22.12.1995),

che gli inquirenti hanno ascoltato il 3 agosto 2012. X.Y.10 ha riferito

che AP 1 era un docente simpatico e che a scuola non erano mai successe "cose strane" (trascrizione

AI 91, pag. 4). Ha dichiarato di non aver mai visto filmati sul computer

del maestro precisando di aver visto invece sul telefonino di AP 1 un filmato "stupido" che "faceva ridere", che mostrava due scheletri che mimavano una scena

di sesso.

5.6.2

AP 1 durante l'inchiesta ha ammesso (VI 10.8.2012 pag. 11;

VI

27.12.2012

pag. 24) di aver mostrato a X.Y.10 - oltre che ad altri

due o tre compagni di classe, quando avevano 11 anni - un filmato che

rappresentava due scheletri che simulavano "un pompino" che

poi si sgretolavano, precisando che "era

un filmato che faceva ridere"

(VI 10.8.2012, pag. 11), cosa che ha ribadito anche in aula (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1

al verbale dibattimentale, pag. 8).

Per questi fatti la Pubblica Accusa ha imputato a AP 1 il reato di

pornografia (cfr. punto 3.1 dell'atto d'accusa).

5.7

X.Y8 e X.Y.11

5.7.1

Negli

anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 a AP 1 viene attribuita una nuova classe (AI 185, all. 10), nella quale vi sono

gli alunni X.Y.8 (30.11.1996) e X.Y.11

(07.05.1997).

Qualche

giorno dopo il suo arresto, nel corso del verbale del 16 luglio 2012, quando

gli interroganti gli sottopongono le fotografie

delle sue classi chiedendogli ripetutamente se oltre ad X.Y.6

c'erano altri allievi di cui aveva abusato, l'imputato dichiarava che oltre a

X.Y.6 vi erano stati altri ragazzi e aveva quindi fatto il nome di

X.Y.11 e X.Y.8.

Riferiva

quindi che i due allievi, non essendo di fede cattolica, non frequentavano

l'ora di religione e che pertanto quando gli altri allievi seguivano l’ora di

religione in un'altra aula, X.Y.8 e X.Y.11 restavano con

lui in aula. Era quindi capitato più volte (e meglio in dieci occasioni, come

preciserà nel corso del successivo verbale; cfr. VI 17.7.2012, pag. 8) nel

corso della quinta elementare, di aver mostrato contemporaneamente a X.Y.11

e a X.Y.8 filmati pornografici (VI .16.7.2012, pag. 7 e segg.).

Affermava

di non aver toccato X.Y.11 - "a

X.Y.11 non l'ho toccato" (pag. 10) -, mentre

riguardo a X.Y.8 dichiarava che:

“ Per rispondere alle domande degli

interroganti, che mi chiedono di X.Y.8,

posso dire che penso di avergli messo una volta la mano in tasca, ma una volta

sola.

Per rispondere alle domande degli interroganti,

posso dire che con "penso di

avergli messo una volta la mano in

tasca" intendo dire che mettendo la mano la mano in tasca, ho raggiunto il

pene per toccarlo. Con "toccato" intendo una cosa furtiva, proprio

solo di tre secondi. L'ho palpato."

(VI AP 1 16.07.2012, pag. 10)

Dinanzi

alla PP, AP 1 precisava che quando aveva messo la mano nella tasca di X.Y.8,

il bambino si era spaventato. Lui aveva quindi cominciato a ridere facendogli

credere che fosse uno scherzo e così anche X.Y.8 si era messo a

ridere (VI 17.7.2012, pag. 8).

5.7.2

Le

dichiarazioni di AP 1 trovano riscontro in quanto riferito agli inquirenti da

X.Y.8 e X.Y.11. Entrambi hanno infatti dichiarato che

mentre il resto della classe faceva religione, AP 1 mostrava loro dei filmati

pornografici:

-

X.Y.11:

“ V E boh... che... quando andavo alle elementari, mentre... cioè gli

altri andavano a religione.

I Mmm, mmm.

V lo non avevo

religione, io e un altro mio compagno. E quindi il nostro maestro, cioè non so quando aveva

iniziato, non mi ricordo. Eh... ci ha fatto vedere i cosi che non

dovevamo vedere.

[…]

I Queste cose che

lui non doveva farvi vedere, che cosa sono? Per

dirla...

V Eh... dei film pornografici.

I Mmm, mmm. Me li

puoi descrivere questi film? Cos'è che vedevi?

V Eh... vedevo un certo numero di persone che

facevano sesso."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.11

Al 63, pag. 4 e segg.)

-

X.Y.8:

“ V Quindi, cioè quando dei nostri compagni facevano religione.

I Mmm, mmm.

V Quelli che erano

ortodossi o mussulmani, così, eh... lui ci faceva

vedere dei filmati porno."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.11,

Al 109, pag. 3)

X.Y.8

confermava inoltre che in un'occasione AP 1 gli aveva toccato il pene

infilandogli una mano in tasca, anche se dichiarava di non ricordare bene

l'accaduto:

“ I [...]. Il AP 1 ti ha mai toccato ne... nelle tue parti intime?

V No.

I No? Perché ti

ho... ti ho spiegato prima, no? Che noi abbiamo parlato anche col... col AP 1, e lui ha raccontato, ti dico cosa... cosa ha

detto, poi magari questa cosa ti aiuta a ricordare.

V Sì.

I Ha raccontato che

in pratica una volta ti ha messo una mano in tasca,

eh? E ti ha toccato il pene, in pratica. Mmm? E tu c'eri rimasto un po'. Tant'é che lui si era poi messo a ridere, facendo

passare la cosa come uno scherzo, poi tu ti eri messo a ridere a tua

volta e la cosa sembrerebbe essere finita

lì. Ti dice qualcosa questa... questa scena?

V Credo... sì, una volta, però quando c'era religione,

eh... non mi ricordo bene.

I Cos'è che ti ricordi di questo fatto?

V E che... non mi

ricordo molto bene. Però allungava le mani e poi

quando... anche con gli altri compagni, so che... non so cosa è successo con

gli altri.

I Mmm. E quando dici

che allungava le mani, mi puoi spiegare un po'

(incomprensibile) intendi dire?

V Eh... credo che è

successo una volta che ha fatto così come lui ha

detto.

I Mmm, mmm.

V Con me, poi con gli altri non lo so.

I Con gli altri non

lo sai. Ma ti ricordi cosa... cosa stavate facendo?

V Eh... non mi ricordo.

l Non ti ricordi più.

V No.

I Questo avvenimento

che io ti ho raccontato, comunque te lo ricordi che

è capitato?

V Eh… eh… non molto bene, credo una volta."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.8,

Al 109, pag. 8)

5.7.3

I

fatti commessi nel corso dell'anno scolastico, nel 2008, imputati ai punti 2.7

e 3.1 dell'atto d'accusa e che l'imputato ha ammesso così come riferiti dalle vittime X.Y.11 e X.Y.8,

sono stati confermati dalla Corte.

5.8

X.Y.12

5.8.1

Nella

medesima classe di X.Y.8 e X.Y.11 (Al 185, all. 10) vi

era anche X.Y.12 (__________), che è stato ascoltato dagli

inquirenti il 17 settembre 2012 (audizione videofilmata Al 118, trascrizione Al

123). X.Y.12 riferiva agli inquirenti che AP 1 gli aveva mostrato

delle immagini pornografiche sul computer:

“ I [...]. E questi filmati ve li faceva vedere dove?

V Sul suo computer, però io non li ho mai visti.

I Mmm.

V Li faceva vedere agli altri, a me faceva vedere immagini.

I Immagini?

V Eh... di... immagini porno, sì.

I Porno. Che tipo? Me le puoi descrivere, le

immagini?

V Eh... immagini, per esempio che c'era questa

persona e sopra la...

la donna.

I Mmm, mmm. Ok. Al computer, ho capito giusto,

però?

V Sì.

I Quindi non erano filmati, quelli che hai visto

tu, ma erano...

V Immagini.

I ... delle fotografie, immagini, in questo senso

che mi dici.

V Mmm, mmm."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.12,

Al 123, pag. 5).

In

seguito precisava che ciò era capitato in una sola occasione:

“ I […] Questa cosa di aver visto le fotografie, come tu mi hai spiegato,

è capitato una volta, più di una volta?

V Una volta.”

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.12,

Al 123, pag. 7).

X.Y.12 dichiarava inoltre che mentre AP 1 gli mostrava

queste immagini, gli chiedeva se aveva un'erezione:

“ […] E tu queste fotografie quand'è che le hai viste al computer del AP

1?

V Quella volta che eh... son rimasto dentro a

ricreazione.

I Quella volta che

sei rimasto dentro a ricreazione. Ok. E lui ti ha detto qualcosa quando te le ha fatte vedere o non ti ha detto niente?

V Si, diceva se mi piacevano, cose così.

I Mmm, mmm.

V Poi parlava anche,

quando mi faceva vedere queste foto, diceva se...

mi chiedeva se mi veniva in erezione il pene e basta."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.12, AI 123, pag. 9)

Infine,

X.Y.12 dichiarava che AP 1 più volte gli aveva proposto di guardare filmati

pornografici, la cui visione però era sempre riuscito ad evitare:

“ V A volte a fine della scuola, mentre gli altri andavano, lui mi teneva

dentro perché diceva che doveva dirmi una cosa.

l Mmm, mmm.

V E mi diceva: "oh, quando è che deci...

decidiamo di guardare questi filmati?". E io dicevo: "non lo

so", dicevo: "non lo so", perché non sapevo bene cos'era e dicevo: "non lo so quando" e lui

diceva... non mi ricordo cosa

diceva.

I Mmm, mmm.

V Parlava di questo, (incomprensibile).

I Sì. E quando ti

diceva di questi filmati... allora come... quand'è che li guardiamo sti filmati, ti diceva anche che tipo di filmati erano?

V Eh... no, mi faceva solo vedere una chiavetta

USB.

I Mmm, mmm.

V E diceva che

dentro questa chiavetta conteneva... contenevano tante tettone grandi, cose così."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.12, Al 123, pag. 6)

5.8.2

Il 2

ottobre 2012, posto a confronto con le dichiarazioni di X.Y.12, AP 1

negava avergli mai mostrato materiale pornografico. Ammetteva di avergli

proposto di vedere dei filmati pornografici, precisando tuttavia che X.Y.12 non aveva accettato (VI 02.10.2012, pag.

3). Infine, dichiarava che "io non

ricordo le immagini ma non contesto quello che dice X.Y.12, non contesto di avergli mostrato in un'occasione un'immagine

pornografica" (VI 02.10.2012, pag. 6).

La Pubblica Accusa ha imputato a AP 1 l’episodio concernente X.Y.12 al punto 3.1 dell’atto

d’accusa.

5.8.3

Al dibattimento, in merito a X.Y.12

AP 1 ha dichiarato:

“ADR: Confermo di aver mostrato a X Y.12 un'immagine di una donna nuda dalla vita in su.

La PP mi contesta

che si trattava di un'immagine che ritraeva un uomo e una donna sopra.

R: Non lo ricordo ma se lo dice il bambino non lo

escludo."

(verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 8)

AP

1.

al dibattimento si è quindi rimesso alle dichiarazioni di X.Y.12,

non contestando pertanto i fatti imputatigli al punto 3.1 (quarta freccetta) dell'atto

d'accusa, che la Corte ha quindi confermato.

5.9

X.Y.7

5.9.1

X.Y.7

(__________) è stato allievo di AP 1 in quarta e quinta elementare, negli anni

scolastici 2008/2009 e 2009/2010,

ovvero nella classe che AP 1 ha seguito dopo quella in cui aveva avuto

come allievi X.Y.8, X.Y.11 e X.Y.12 (AI 185, all. 10). Di X.Y.7, AP 1 ha

dichiarato che "mi piaceva quanto X.Y.5" (VI 02.10.2012, pag. 10).

5.9.2

In

occasione dell'interrogatorio del 16 luglio 2012

- durante il quale aveva ammesso, come visto sopra al punto 5.3.3,

che c'erano stati altri allievi oltre a X.Y.6 - AP 1 faceva, tra gli

altri, anche il nome di X.Y.7 e ammetteva che quando quest'ultimo

era in quinta elementare, gli aveva mostrato dei filmati pornografici (VI AP 1

16.7

, pag. 8). AP 1 ammetteva inoltre che in un'occasione gli aveva "palpato

il sedere sopra i vestiti, cioè gli ho accarezzato il sedere" (VI 16.7.2012,

pag. 10), episodio che descriveva nel seguente modo:

“ Per rispondere alle domande degli

interroganti, che mi chiedono in che contesto ho

accarezzato il sedere del X.Y.7, preciso che una volta era venuto

alla cattedra a chiedermi qualcosa o a mostrarmi qualcosa. Lui era accanto a

me. lo gli ho dapprima accarezzato le gambe, da dietro, e quindi sono salito

alla vita e poi gli ho accarezzato il sedere, sopra i vestiti.

Per rispondere alle domande degli interroganti,

che mi chiedono se c'era lezione in corso in quel momento, posso dire che forse

sì. Cioè sì, nel senso che sapevo che gli altri bambini non mi vedevano, perché

erano di fronte.

Per rispondere alle domande degli interroganti,

posso dire che praticamente io ero seduto alla cattedra, rivolto verso la

classe. X.Y.7 era alla mia

destra, rivolto anche lui verso la classe. E io, toccandolo da dietro, restavo

coperto dal suo corpo rispettivamente dal tavolo. Per rispondere alle domande

degli interroganti, che mi chiedono quanto è durata questa carezza, posso dire

faccio sempre riferimento alla durata di una canzone, che è tre minuti: una

durata di mezza canzone, forse due minuti, ma in fondo è troppo. Qualcosa di

meno. Per rispondere alle domande degli interroganti, che mi chiedono come ha

reagito il X.Y.7 alla mia

carezza, posso dire che è rimasto lì, non è scappato. E andato avanti a parlare

con me del lavoro che mi stava facendo

vedere. Forse lui non la intendeva come una cosa tipicamente sessuale.

Per rispondere alle domande degli interroganti,

che mi chiedono se io l'ho fatto come una

cosa tipicamente sessuale, posso dire che la parte del corpo umano che a

me piace molto è il sedere. È così. È giusto dire, come mi viene contestato

dagli interroganti, che questo toccamento al sedere di X.Y.7 l'ho fatto con uno scopo sessuale."

(VI AP 1 16.7.2012, pag. 12)

Successivamente

e meglio nel verbale del 10.8.2012, AP 1

ha cercato di minimizzare questo episodio

facendolo passare per una "pacca" sul sedere.

Confrontato tuttavia con le dichiarazioni che aveva reso in precedenza, AP 1 ha

dovuto riconoscere che "dopo lettura effettivamente dichiaro che

con la mano ho iniziato ad accarezzare la gamba, interno polpaccio, salendo sino

alla vita, e quindi ho accarezzato il sedere. Questo movimento è stato fatto da

me con uno scopo prettamente sessuale" (VI AP 1 10.8.2012, pag. 7).

5.9.3

AP 1 ha inoltre

ammesso - dopo la contestazione delle dichiarazioni di F. A., compagno di X.Y.7

- che in qualche occasione, al massimo tre,

"effettivamente è capitato che con X.Y.7, quando lo prendevo in braccio l'ho accarezzato

sulle cosce, questo durava pochi secondi, al massimo 10. Quando lo accarezzavo

sulle cosce, lo accarezzavo con un interesse fisico, sessuale" (VI AP

1.

2.10.2012, pag. 10). A precisa domanda precisava inoltre che era capitato che

quando faceva queste carezze a X.Y.7, gli infilasse le mani in

tasca, ma senza toccare il pene (VI 2.10.2012, pag. 11).

5.9.4

X.Y.7,

tredicenne al momento in cui è stato ascoltato dagli inquirenti, durante

l'audizione non ha riferito nulla in merito alle carezze che il maestro - che

ha definito "abbastanza bravo" e "simpatico" - gli

faceva e non ha riferito nulla degli episodi ammessi da AP 1. X.Y.7

ha infatti raccontato che AP 1 lo accarezzava sulla schiena ma non sul sedere: "però

sul sedere no" (Al 75, pag. 12). Ha dichiarato che altri suoi

compagni si sedevano sulle gambe di AP 1 ma lui non lo aveva mai fatto e ha

infine negato che AP 1 gli facesse vedere immagini pornografiche, dichiarando

che altri suoi compagni le avevano viste (audizione videofilmata X.Y.7

del 30.7.2012, Al 64, trascrizione AI 75).

AP

1.

ha giustificato la circostanza che X.Y.7 non aveva parlato perché

"forse teme la famiglia" oppure

perché "non ha voluto darmi dispiacere" (cfr. verbale

10.08

, pag. 7).

La Corte, tenuto conto di tali possibili motivazioni alla base

del comportamento di X.Y.7, ha confermato i fatti imputati a AP 1,

descritti al punto 1.7 dell'atto d'accusa, fondandosi sulle dichiarazioni

dell'imputato in merito all'allievo X.Y.7, rilevando che in concreto

sulle carezze alle gambe e al sedere - la parte del corpo che sessualmente

preferisce - l'imputato non aveva motivo di

mentire e che le ammissioni fatte si situano comunque nel solco di abusi

di maggiore gravità commessi con altri allievi cui ha rivolto le sue illecite

attenzioni.

5.10

X.Y.9

5.10.1

L'anno

scolastico successivo (2010/2011) - ultimo anno di insegnamento prima della

pensione - a AP 1 viene assegnata una quinta elementare (AI 185, all. 10). Tra

i suoi nuovi allievi c'è anche X.Y.9 (__________), un bambino "difficile" che in quarta

elementare aveva picchiato un altro bambino e che da allora veniva seguito a

tempo pieno dal docente di sostegno __________.

5.10.2

X.Y.9

ha dichiarato che in aula il

maestro AP 1 gli toccava - come pure ai suoi compagni - il sedere (audizione

videofilmata dell'8.8.2012 Al 79, trascrizione Al 90, pag. 3 e pag. 4), più

precisamente nella seguente maniera:

“ I Mi puoi spiegare come ti ha toccato il culo? Se vuoi puoi farmelo

vedere anche sulle tue gambe.

V Si, ok.

I Per capirci, eh?

V Arrivava: "che bel culo, bello

rotondo"; toccandolo (mostra).

I Mmm, mmm.

V Facendo strisciare la mano di qua e di là.

I Sì.

V Poi io mi spostavo subito.

I Sì. E

quando succedevano queste cose dov'è che ti trovavi tu?

V La maggior parte delle volte in au... in aula.

Però una volta era Natale eravamo nel corridoio ad appendere le... le

decorazioni all'albero di Natale della scuola...

I Mmm, mmm.

V Ed ero sulla

sca... sulla scala e me l'ha toccato e mi ha quasi fatto cadere per toccarmelo.

I Mmm, mmm. Ok. E

gli altri tuoi compagni dove si trovavano mentre succedeva

questa cosa?

V Perché si andava uno alla volta a mettere la

propria decorazione e

agli altri non so se l'ha fatto, quella volta.

I Mmm, mmm.

V Mentre gli

altri... gli... mentre io ero li a decorare l'albero gli altri erano in aula."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.9, Al 90, pag. 5)

Sul

numero delle occasioni in cui AP 1 gli toccava il sedere, X.Y.9 ha

riferito:

“ I E questo è successo una volta o più volte è successo?

V Più volte.

I Hai un'idea di

quante volte? È una domanda difficile, eh? Lo so. Però magari mi dici... venti, magari mi dici due o tre, ecco per avere un ordine di grandezza, se riesci, se

no...

V E quasi ogni settimana, in pratica."

(trascrizione audizione videofilmata X.Y.9, Al 90, pag. 6)

5.10.3

Durante

l'inchiesta l'imputato ha contestato il dire di X.Y.9, sostenendo che "X.Y.9

proprio perché era un bambino particolare non gli avrei mai accarezzato il

sedere. Lui ha confuso quelle che per me sono delle pacche sul sedere.

Per quanto riguarda la storia di Natale X.Y.9 era sulla scala e

invece di mettere la decorazione continuava a distrarre e alla fine gli ho

dovuto dare una pacca sul sedere perché era l'unico sistema per farlo scendere"

(VI AP 1 27.12.2012, pag. 28).

5.10.4

Al

dibattimento AP 1 ha cambiato attitudine e ha ammesso i fatti descritti

nell'AA:

“ D: Riconosce di aver

abusato di X.Y.9 così come descritto al punto 29 dell'atto

d'accusa?

R: Va bene, accetto di aver ripetutamente palpato

il sedere di X. Y.9, così come indicato nell'atto d'accusa al

punto 2.9."

(verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al

verbale del dibattimento, pag. 8)

5.10.5

La Corte, a prescindere dall'ammissione di AP 1, ha ritenuto credibili le dichiarazioni di X.Y.9

in punto ai toccamenti al sedere subiti per mano del suo maestro. Le

dichiarazioni del bambino sono infatti lineari, spontanee, particolareggiate e

ben circostanziate. X.Y.9 ha riferito infatti il luogo (di solito in

aula, in un'occasione sulla scala mentre stava mettendo le decorazioni di

Natale) e il quando avvenivano i toccamenti ("quasi ogni settimana, in

pratica"), il modo in cui il maestro gli accarezzava il sedere ("facendo

strisciare la mano di qua e di là") e cosa diceva mentre lo faceva ("che

bel culo, bello rotondo"), ciò che a giudizio della Corte depone per

la veridicità delle dichiarazioni del bambino.

Alla

Corte X.Y.9 non è apparso come un bambino che per motivi

incomprensibili abbia voluto accusare falsamente l’ex maestro di un fatto grave

e questo anche perché di questi sgradevoli toccamenti X.Y.9 aveva

già riferito in precedenza alla madre (VI 8.8.2012, Al 185 all. 74). A tal

riguardo il miglior riferimento è il rinvio alla sua audizione dalla quale

traspare la genuinità e la spontaneità dei fatti che ha riferito (trascrizione

audizione X.Y.9 Al 90). In tale contesto la Corte ha anche considerato che le natiche sono la parte del corpo che, in ambito sessuale, AP

1.

predilige, come lui stesso ha ammesso e ribadito in più di un'occasione e

anche al dibattimento (verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al

verbale del dibattimento, pag. 6).

(sentenza impugnata,

consid. 4.1-5.10.5, pag. 18-55)

V. Appello

A. Atti sessuali con

fanciulli

13.

Nel suo appello, AP 1

contesta la qualificazione giuridica di atti sessuali con fanciulli in merito

ad alcuni specifici episodi contemplati nell’atto d’accusa 10/2013 dell’11

febbraio 2013.

In particolare, l’imputato nega

che sia da ritenere atto di natura sessuale:

- il

bacio sulle labbra dato a X.Y.5, in uno sgabuzzino della scuola (pto

2.5

in rel. a pto 1.5 in fine AA);

- le

carezze fatte a X.Y.7, in almeno tre occasioni, nel corso delle

lezioni, sia sulle cosce sia mettendogli le mani in tasca, e l’avergli toccato

la gamba sino alle natiche per poi accarezzarle (pto 2.8 in rel. a pto 1.7 AA);

- i

toccamenti ripetuti delle natiche di X.Y.9 avvenuti a scuola (pto

2.9

AA).

14.

Giusta l’art. 187

cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque

compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale

persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

Questa norma si prefigge di

preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013

del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della

loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito

all’atto. Trattandosi di un reato che si configura già solo per la messa in

pericolo astratta di terzi, esso non esige che la vittima sia stata

effettivamente posta il tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo

(Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a

ediz., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht

III, 9a ediz., Zurigo 2008, pag. 458; Guido Jenny, Kommentar zum

schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berna 1997, pag.

24, n. 6 ad art. 187 CP).

Per atto di natura sessuale

s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al

godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p.

785.

n. 6 ad art. 187 CP, Andreas Donatsch, op. cit., 459).

Secondo la giurisprudenza,

occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale, e

pertanto non riconducibili all’art. 187 CP, da quelli che per un osservatore

neutro sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono

sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal

movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima

attribuiscono loro (STF 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2;6B_777/2009

del 25 marzo 2010 consid. 4.3.;6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non

pubblicato in DTF 133 IV 31).

La congiunzione carnale, la penetrazione anale, la fellatio, la

masturbazione sono, evidentemente, tutti atti sessuali ai sensi dell’art. 187

CP (Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea

2013, ad art. 187 n. 11). Lo

sono pure i toccamenti o le carezze

insistenti dell'organo sessuale, della natiche o dei seni, anche se effettuate

sopra i vestiti (STF

6B.820/2007 del 14 marzo 2008, Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II,

3.

ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Trechsel/Bertossa,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 187 CP,

n. 6). Analogamente, la giurisprudenza ha avuto

modo di precisare che, se gli usuali baci e abbracci non costituiscono, di

regola, atti sessuali, baci insistenti sulla bocca hanno un carattere sessuale

indiscutibile. Altrettanto ne è dei baci con la lingua (DTF 125 IV 58 consid.

3b; STF 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.4).

Nei casi dubbi, cioè in quei

casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale,

bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della

vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata

dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 137

IV 263 consid. 3; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011

consid. 1.1;6B_918/2010 consid. 2.1;6S.117/2006 consid. 2.1). Per la

dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente

diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), se l’intenzione dell’autore è

di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa,

Praxiskommentar, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, 7. ed, Berna 2010, §7 n. 12).

Nei casi in cui l’atto

coinvolge un fanciullo, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere

interpretata in modo ampio e deve essere ammessa se l’atto in questione è tale

da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1).

Nella pratica dei tribunali si

nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di

un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che

provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP e questa

tendenza è supportata dalla giurisprudenza del TF (STF 6B_103/2011 del 6 giugno

2011.

consid. 1.1) e dalla dottrina (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 187 CP,

n. 7; Jenny, Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21; Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo

2005, ad art. 187 n. 6; Philipp Maier,

Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11)

Dal profilo soggettivo, il

reato di cui all’art. 187 CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno

eventuale. L’intenzione deve concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia

il fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, I, Les infractions en

droit suisse, 3a ediz., Berna 2010, pag. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 187 n. 21).

Episodio del bacio di cui ai pti 2.5 e 1.5 in fine AA (X.Y.5)

15.

X.Y.5,

in sede di audizione video filmata dinanzi agli inquirenti, ha descritto

l’episodio del bacio avvenuto alle scuole elementari __________ a __________ come

segue:

“V Quando

entravi, cioè dalla porta principale, scendi giù le scale c’era lì uno

sgabuzzino, mi ricordo lì una volta voleva baciarmi in bocca, non so se…

io… non mi ricordo adesso, se mi sono girato o cosa, però poi m’ha baciato

lo stesso. Però non … cioè non volevo, dentro di me so che non volevo, poi

non so come ho reagito.

I Mmm,

mmm.

V Non so

cosa ho fatto, non mi ricordo. Eh… magari… e non lo so.

I Non ti

ricordi. Mi puoi raccontare questa cosa qui di sto sgabuzzino? Quello che ti…

quello che mi hai detto adesso? Me lo puoi raccontare?

V Ma

stavamo provando dei vestiti di carnevale, mi sembra.

I Mmm,

mmm

V E il

problema è che non … mi ricordo tutto a pezzi.

I Quello

che ti ricordi

V Cioè…

mi sembra che stavamo provando dei vestiti di carnevale.

I Sì

V Non so

dove sono finiti tutti, erano usciti tutti, ero lì… mancava mi sembra il mio

vestito.

I Sì

V Lui era

lì che mi cercava il vestito, e poi non so, voleva darmi un bacio in bocca non

so da… né come né dove… e alla fine, cioè non so cosa ho fatto io, non mi

ricordo.

I Mmm,

mmm.

V Che non

volevo son sicuro che non volevo, me lo ricordo. Però alla fine m’ha dato

questo bacio e non so, poi non mi ricordo più neanche cosa è successo.

I Sì.

Ok. Se no per il resto, tu mi dicevi, non hai mai reagito in alcun modo.

V No. No,

non ho mai reagito.”

(AI 185, all. 35, pag. 12 seg.)

AP 1, posto di fronte a questa testimonianza, ha dapprima

dichiarato di avere tentato di dare un bacio a X.Y.5,

ma che il tentativo è stato vano in quanto l’allievo ha voltato il capo:

“ R. ora ricordo

che effettivamente vi è stato un tentativo di dargli un bacio sulla bocca, non

ci sono riuscito perché lui ha girato la testa.”

(AI 128, pag. 15)

Poi, al

dibattimento di primo grado, l’imputato ha ammesso che si è trattato di un gesto

riuscito:

“ R. … si

trattava di un bacio sulla bocca”.

(verbale del dibattimento primo grado, all. 1 pag. 6)

Dagli atti sono pertanto emersi, in tutta la loro evidenza, sia il

malessere provato da X.Y.5 nel subire un bacio

non voluto (“non volevo, dentro di me so che non volevo”), rivissuto

con tormento dall’allievo nella sua audizione, sia la ritrosia con cui X.Y.5 ha reagito all’approccio del docente, cercando,

senza riuscirci, di schivare il bacio del maestro.

L’imputato ha, invece, definito il bacio come una mera

manifestazione di affetto, priva di connotazione sessuale, e diretto “sulle

labbra” e non “in bocca” :

“ ADR che X.Y.5 è l’unico che ho cercato di baciare sulle

labbra (…) Volevo dimostrargli il mio affetto. Io avevo bisogno di dare affetto

a questi bambini, io ho sempre voluto bene ai miei allievi. (AI 198, pag. 7)

“ R: il mio bacio

era un bacio di affetto, sulla bocca, come avrei potuto farlo sulla fronte o

sulla guancia, era un bacio di affetto, non era certo un bacio con la lingua.

(…) Ribadisco che si trattava di un bacio sulla bocca.”

(verbale del dibattimento primo grado, all. 1, pag. 6)

Posto che, nella misura in cui dovesse rientrare fra quelle

manifestazioni d’affetto usuali nelle normali relazioni sociali, un bacio sulla

bocca potrebbe avere natura sessualmente neutra, occorre contestualizzare

l’episodio per meglio comprenderne la portata.

Precisato che questa Corte ritiene che il bacio sulla bocca dato

da un docente ad un allievo non possa essere ritenuto una manifestazione

d’affetto usuale, va, in concreto, ricordato che il

bacio in questione è solo uno degli atti (molti dei quali di ben maggiore

gravità) che il docente ha commesso nei confronti del suo allievo X.Y.5 consistiti in penetrazioni anali, rapporti

orali, masturbazioni e palpamenti.

In particolare, questo bacio segue nel tempo un episodio avvenuto

durante la colonia di __________, in cui AP 1 aveva, tra l’altro, penetrato

analmente X.Y.5, raggiungendo l’orgasmo.

Che l’interesse dell’imputato verso X.Y.5 sia

stato di natura sessuale è, pure, comprovato dal fatto ch’egli, dopo che la

scolaresca da ______ è tornata alle scuole __________ di __________, mostrava

in classe sul computer all’alunno, durante le verifiche di matematica in

classe, dei video pornografici.

È, poi, lo stesso AP 1 ad ammettere di aver provato un’attrazione

particolare per X.Y.5, in quanto rapito dalla

bellezza del suo volto:

“ ADR che avevo

una forma di affetto verso anche le alunne tuttavia non ho mai avuto una forma

di trasporto così come ho provato con gli alunni con i quali vi è stato

qualcosa.

ADR che verso alcuni dei bambini da me abusati vi era anche una

forma di trasporto dettata dall’estetica. Di taluni di essi mi aveva

particolarmente colpito il viso. In particolare X.Y.5

(…)” (AI 198, pag. 8)

E’ lo stesso imputato a dare all’attrazione provata nei confronti

di X.Y.5 una connotazione, almeno in parte,

sessuale:

“ La

verbalizzante mi chiede cosa ho provato nell’aver trovato in X.Y.5

una forma di affetto. Rispondo una forma di piacere più affettivo ma

anche un po’ sessuale.” (AI 35, pag. 6)

A queste considerazioni - già di per sé rilevanti per

l’attribuzione di natura sessuale al gesto incriminato - si aggiunge la

circostanza che il bacio è stato dato in un luogo appartato, ovvero in uno

sgabuzzino in cui il docente e l’allievo erano soli (tutti gli altri compagni “erano

usciti”).

Ora, alla luce della più ampia nozione di atto sessuale voluta

dalla giurisprudenza qualora la vittima è un fanciullo e a prescindere dal

fatto che X.Y.5 abbia più volte asserito di

avere ricevuto “un bacio in bocca” (espressione che avrebbe meritato

approfondimenti durante l’audizione), considerati l’interesse sessuale di AP 1

verso X.Y.5, già concretizzatosi in pregressi

abusi sessuali del primo sul secondo, la giovane età della vittima al

momento dei fatti (circa 10 anni), l’importante differenza di età fra la

vittima e l’autore (allora più che cinquantenne), il luogo appartato

dell’approccio (scelto, chiaramente, per poter agire indisturbato) nonché l’evidente turbamento provato dall’allievo, il

bacio in discussione è da qualificarsi quale atto di natura sessuale ai sensi

dell’art. 187 CP.

Quanto all’aspetto soggettivo, l’intenzione di compiere un atto di

tale natura è palese, avendo l’autore dato il bacio per soddisfare il proprio

istinto sessuale. Egli era, infine, chiaramente consapevole che la vittima,

allora suo allievo alle scuole elementari, fosse minore di anni sedici.

AP 1 è, pertanto, riconosciuto autore colpevole dell’imputazione

di atti sessuali con fanciulli di cui al punto 2.5 in relazione al punto 1.5 in fine dell’AA.

Episodio di cui ai pti 2.8 e 1.7 AA (X.Y.7)

16.

X.Y.7,

in sede di audizione video filmata dinanzi agli inquirenti, non ha ricordato di

avere subito gli atti ascritti a AP 1 indicati a margine (AI 185, all. 35, pag.

11.

seg.).

Di contro, è

lo stesso AP 1 a riconoscerne l’esecuzione ai danni di X.Y.7 a scopo

sessuale.

In particolare, in relazione ai fatti di cui al pto 1.7 AA, prima

parte, richiamati al pto 2.8 AA, l’imputato ha ammesso quanto segue:

“ R è vero che X.Y.7 mi piaceva quanto X.Y.5.

Prima che intervenisse, come io sono convinto che sia successo, la mamma di D.

che mi aveva fatto notare la questione del prendere in braccio i bambini,

motivo per cui io avevo smesso: effettivamente è capitato che con X.Y.7, quando lo prendevo (ndr. in) braccio l’ho

accarezzato sulle cosce, questo durava pochi secondi, al massimo 10. Quando lo

accarezzavo sulle cosce, lo accarezzavo con un interesse fisico, sessuale. (…)

È successo con X.Y.7 e questo in qualche

occasione, al massimo tre, sino a che mi sono interrotto dopo aver parlato con

la mamma di D.” (AI 133, pag. 10)

“ La

verbalizzante mi chiede quindi se voglio precisare qualcosa in merito a X.Y.7, e quindi precisare se gli ho messo le mani in

tasca e rispondo affermativamente, gli ho messo le mani in tasca, ma senza

palparlo sul pene come invece è successo con X.Y.8.

Quando era in braccio, gli mettevo le mani in tasca in maniera furtiva.

ADR che lo facevo per provare piacere. Questo “il mettere le mani

in tasca” succedeva contestualmente a quando gli toccavo le cosce. Gli infilavo

le mani in tasca però non gli toccavo il pene perché mi bastava già la carezza

sulle cosce e infilare la mano in tasca per raggiungere il mio piacere, il che

non significa che avessi un’erezione. Sarà successo, come per le carezze, in

due o tre occasioni.” (AI 133, pag. 11)

Con riferimento ai fatti di cui al pto 1.7 AA, seconda parte,

richiamati al pto 2.8 AA, l’imputato ha ammesso quanto segue:

“ In

un’occasione, come detto, senza che avessi mostrato i filmini prima, X.Y.7 si era avvicinato alla cattedra e allora io gli

ho accarezzato le natiche perché è la parte del corpo che più mi piace.” (AI

35, pag. 9)

“ R. dopo lettura

effettivamente dico che con la mano ho iniziato ad accarezzare la gamba,

interno del polpaccio, salendo sino alla vita, e quindi ho accarezzato il

sedere. Questo movimento è stato fatto da me con uno scopo prettamente

sessuale.

ADR che non so dire perché la parte del corpo che preferisco siano

le natiche.

ADR che questo gesto sarà durato metà del tempo di una canzone e

faccio riferimento alla durata di 3 minuti per canzone.” (AI 82, pag. 7)

AP 1, ha, del resto, ammesso di avere provato trasporto nei

confronti di X.Y.7, segnatamente perché colpito

(come per X.Y.5) dalla bellezza del suo viso

(AI 198, pag. 8).

Ciò detto, le modalità dei toccamenti del docente ai danni di X.Y.7.permettono di meglio comprenderne la natura.

Le carezze di cui pto 1.7 AA, prima parte, richiamate al pto 2.8

AA, sono state di una certa durata, essendosi prolungate per una decina di

secondi. Esse sono, poi, state di considerevole intensità in quanto avvenute:

- mentre

il docente teneva sulle ginocchia l’allievo e, pertanto, in presenza di un ravvicinato

e prolungato contatto fisico fra i due;

- solo

in parte sopra i vestiti, avendo il maestro proseguito il proprio toccamento

negli indumenti di X.Y.7,, infilando le mani nelle tasche di

quest’ultimo in prossimità del sesso.

Le carezze di cui pto 1.7 AA, seconda parte, richiamate al pto 2.8

AA, sono, a detta dello stesso docente, durate per un minuto e mezzo ed hanno

interessato non solo l’intera gamba ma, passando all’interno del polpaccio, anche

la vita ed il sedere di X.Y.7.

Esse sono, pertanto, state di una certa insistenza ed hanno, in

parte, riguardato le natiche, ovvero una zona del corpo di chiaro richiamo

sessuale, in particolare per AP 1.

Ora, considerate le modalità dell’agire di AP 1, le parti del

corpo oggetto di toccamenti, la giovane età dell’allievo al momento

dei fatti (10/11 anni), la cospicua differenza di età fra la vittima e l’autore

(allora quasi cinquantenne), gli atti in disamina non possono che avere natura

sessuale ai sensi di legge.

Ciò a maggior ragione ritenuto che, per entrambe le fattispecie

imputategli, AP 1 ha ammesso che i toccamenti all’indirizzo di X.Y.7

erano volti a soddisfare il proprio piacere sessuale.

Il fatto, poi, che X.Y.7 non abbia

rievocato in sede di audizione questi episodi, ammessi dal docente, non vuol

affatto dire, come vorrebbe l’appellante, che l’allievo non ne sia stato

perturbato. In ogni caso, la questione può rimanere aperta, configurando la

condotta del docente senz’altro la messa in pericolo astratta di terzi, in sé,

sufficiente ad integrare l’art. 187 cifra 1 CP.

Sul piano soggettivo, AP 1, nel compiere i suddetti toccamenti ha

consapevolmente compiuto atti di natura sessuale con lo scopo, da lui stesso

ammesso, di appagare la propria bramosia sessuale a danno di un suo allievo la

cui età (10/11 anni) gli era ben nota.

AP 1 è, pertanto, riconosciuto autore colpevole dell’imputazione

di atti sessuali con fanciulli di cui al pto 2.8 in relazione al pto 1.7 dell’AA.

Episodio di cui al pto 2.9 AA (X.Y.9)

17.

X.Y.9,

in sede di audizione video filmata dinanzi agli inquirenti, ha descritto i

toccamenti ricevuti da AP 1 come segue:

“ V Arrivava:

“che bel culo, bello rotondo”, toccandolo (mostra).

I Mmm, mmm.

V Facendo strisciare la mano qua e là.

I Sì.

V Poi io mi spostavo subito.

I Sì. E quando succedevano queste cose dov’è che ti

trovavi tu?

V La

maggior parte delle volte in au … in aula. Però una volta era Natale eravamo

nel corridoio ad appendere le… le decorazioni all’albero di Natale della

scuola…

I Mmm, mmm.

V Ed ero

sulla sca… sulla scala e me l’ha toccato e mi ha quasi fatto cadere per

toccarmelo.”

(AI 185, all. 31, pag. 5)

X.Y.9 precisa, poi, che quando

subiva i toccamenti del docente i suoi compagni o non erano in aula o, pur

essendoci, volgevano lo sguardo altrove intenti a lavorare:

“ I …

gli altri tuoi compagni dove erano?

V In aula,

in aula oppure quando finiva la lezione che c’era la ricreazione, loro erano

scesi e lui me lo toccava.

I Mmm, mmm.

V Però se

erano… se erano in aula anche loro, quando lo toccava, gli al… cioè gli altri

stavano lavorando, ciò facevano… guarda… non guardavano.”

(AI 185, all. 31, pag. 5)

X.Y.9, infastidito dall’agire del

docente, ha poi asserito di essersi ribellato:

“ V Se gli

dicevo di non farmi… di “piantarla”.

I Mmm, mmm.

V Però lui non ascoltava, lo faceva lo stesso.

(…)

I Mmm, mmm, Tu queste cose le hai mai raccontate a

qualcuno?

V Sì.

I A chi?

V Alla mia mamma.

(…) cioè ogni

tanto mi spaventavo, perché dal nulla toccava mi spostavo indietro e dicevo di

piantarla, appunto che ho detto prima.” (AI 185, all. 31, pag. 5)

AP 1 ha riconosciuto in prima sede di avere “ripetutamente

palpato il sedere” di X.Y.9 così come

indicato nell’AA al punto 2.9 (verbale del dibattimento primo grado, all. 1,

pag. 8). Egli contesta, tuttavia, la natura sessuale della sua condotta:

“ (…) non vi era

una connotazione sessuale. Poi visto che era problematico non mi sarebbe

interessato, era un bambino che mi dava troppi problemi figuriamoci se mi

interessava l’aspetto sessuale.” (AI 82, pag. 10)

In realtà, che le fantasie erotiche di AP 1 comprendessero anche X.Y.9 è comprovato dal fatto che decine di filmati

pornografici erano intitolati con il nome di battesimo di quest’ultimo.

Ciò premesso, le carezze fatte strisciando “la mano qua e là” sul fondoschiena di X.Y.9,

quando gli altri compagni di classe non potevano guardare (perché impegnati

altrove o a ricreazione), rivelano per le loro modalità una natura sessuale.

Che non si trattasse di usuali manifestazioni di affetto è, del

resto, evidenziato anche dalla reazione infastidita e finanche spaventata di X.Y.9 che, oltre a sfogarsi con sua madre, si è

spinto sino ad invitare il docente a smetterla di importunarlo. Altrettanto

inusuale è la circostanza che, malgrado le resistenze di X.Y.9

, il docente abbia continuato nel suo agire.

Del resto, come visto, qualora le vittime sono dei fanciulli, la

giurisprudenza estende il concetto di atto di natura sessuale, ritenendo tale

già solo dei toccamenti furtivi sopra gli indumenti, soglia in concreto

sicuramente superata.

Dal profilo soggettivo, l’imputato era cognito della natura

sessuale del proprio comportamento, ritenuta l’attrazione sessuale verso X.Y.9. Palese è, poi, la sua consapevolezza della

tenera età dell’allievo (10/11 anni).

B Pornografia

Imputazione di cui al pto 3.1 AA in danno di X.Y.6

18.

In appello, AP 1

chiede il proscioglimento, per intervenuta prescrizione dell’azione penale, in

relazione all’episodio in danno di X.Y.6 per

titolo di pornografia di cui al pto 3.1. dell’AA, non contestando né i fatti né

la loro qualificazione giuridica.

19.

Per l’art. 197 cifra 1

CP commette il delitto di pornografia, ed è punito con la pena detentiva sino a

3.

anni o con una pena pecuniaria, chiunque, fra l’altro, offre, mostra, lascia

o rende accessibili scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri

oggetti o rappresentazioni pornografiche a una persona minore di 16 anni.

Giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, per i reati

che prevedono la suddetta pena, l’azione penale si prescrive in sette anni.

Tuttavia, se, ai sensi del cpv. 3., prima della scadenza del termine di

prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione

si estingue.

La prescrizione dell’azione

penale costituisce un impedimento a procedere che comporta formalmente

l’abbandono del procedimento penale in applicazione degli art. 319 cpv. 1 lett.

d, 320 cpv. 4, 329 cpv. 4, 379 e 403 cpv. 1 lett c CPP (Schimid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 329, n. 10 e 16; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad. art. 319 CPP, n. 15).

L’abbandono passato in giudicato

equivale ad una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

20.

Nel caso di specie, AP

1.

ha ripetutamente mostrato ad X.Y.6 video e

clips a carattere pornografico, presso la sede delle scuole elementari __________

di __________, nel periodo gennaio 2006/giugno 2006, nel corso delle verifiche

ed a ricreazione.

Al

dibattimento di primo grado, l’imputato ha ammesso il reato ascrittogli,

asserendo quanto segue:

“ ADR: Ammetto di

aver mostrato video pornografici ad X.Y.6 così come descritto

nell’atto d’accusa.

ADR: Normalmente la scuola si chiudeva attorno al 20 giugno. Ho

mostrato i video sempre in quinta, verso la seconda parte dell’anno. Escluderei

di averlo fatto in giugno perché c’era tanto da fare.

La PP mi contesta che c’erano anche le ricreazioni. Lei esclude

che in giugno durante le ricreazioni abbia mostrato dei video pornografici a

X.Y.6?

R: Non escludo di aver mostrato anche nel mese di giugno delle

clip pornografiche a X.Y.6.”

(verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del

dibattimento, pag. 8)

Ora, in assenza di altri

supporti probatori, il momento di commissione del reato deve essere accertato

sulla scorta delle dichiarazioni di AP 1 che, visto il loro tenore, devono

essere interpretate secondo il principio in dubio pro reo (STF 6B_230/2008 del

13.

maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127

I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b): pertanto, deve

essere ritenuto accertato che egli ha mostrato i filmati al più tardi il 1°

giugno 2006.

Ritenuto come il processo di

primo grado sia stato celebrato il 7 giugno 2013, per l’episodio di pornografia

ai danni di X.Y.6 è intervenuta la prescrizione dell’azione penale (DTF 139 IV 62 consid. 1.5).

Di conseguenza, su questo punto l’appello principale deve essere

accolto. Limitatamente all’episodio di pornografia ai danni di X.Y.6,

il procedimento penale nei confronti di AP 1 è, pertanto, abbandonato ed in tal

senso deve intendersi il relativo proscioglimento disposto al punto 1.2. in

relazione al punto 1.2.2. del dispositivo d’appello.

C Coazione sessuale

21.

AP 1 contesta la

qualifica giuridica di coazione sessuale unicamente per gli episodi ai danni di

X.Y.1,, X.Y.6 e X.Y.7, di cui

ai punti 1.1., 1.6. e 1.7. dell’AA, chiedendo l’assoluzione.

Dal canto suo, con il suo

appello incidentale, il procuratore pubblico ha, invece, riproposto in questa

sede la richiesta di condanna per titolo di coazione sessuale ai danni di X.Y.7

per i fatti di cui al punto 1.7 dell’AA.

22.

Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore

colpevole di coazione sessuale, chiunque costringe una persona a subire un atto

analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando

minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola

inetta a resistere.

Presupposto del reato di coazione sessuale - che protegge il diritto alla libera

determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; 124 IV 157; 122 IV 100; 119

IV 310) - è un atto coercitivo con

cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto

di natura sessuale: il comportamento

represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non

vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre,

sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale:

la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve essere messa

in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il

suo rifiuto, ritenuto che é necessario che la sottomissione della vittima sia

comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).

Tra i mezzi coercitivi il

legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la

violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta

a resistere in altro modo.

Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa

di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie

della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a

forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore

trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100;

Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Berna

1997, art. 189 n. 16).

Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo

comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere

(DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed., Zurigo 1994, p. 378;

Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed., Berna 1995, p. 158 n.

7).

L’art. 189 protegge anche quelle vittime che, a seguito

dell’effetto sorpresa (“Uberraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”),

sbalordimento (”Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita,

non oppongono resistenza (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa).

Con l’introduzione della nozione di ”esercizio di pressioni

psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto

estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si

trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della

forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).

In particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e

sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una

pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a

quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli

incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del

Tribunale federale definisce violenza strutturale questa forma di coazione di

natura psichica esercitata dall’autore con la strumentalizzazione dei legami

sociali (DTF non pubblicata del 23.4.2009 [6B.646/2008] consid. 3.1.; DTF non

pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; DTF non pubblicata del

8.2.2007

[6P.161/2006] consid. 6.1; DTF non pubblicata del 10.8.2006

[6P.94/2006] consid. 9.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2005 [6P.111/2005],

consid. 10.1; DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1.; DTF

131.

IV 107; DTF 128 IV 97, DTF 124 IV 154).

Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente

nell’ambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione

sessuale o a violenza carnale.

Da un lato, il Tribunale federale ha precisato che quando, in

ragione della sua età, il bambino non è capace di discernimento, l’art. 189 CP

non entra in considerazione, dovendosi applicare piuttosto in concorso gli art.

187.

e 191 CP (DTF non pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003], consid. 1.1).

Se il bambino (o il fanciullo sotto i 16 anni) non è incapace di

discernimento - ai sensi dell’art. 191 CP - e l’autore si limita ad

approfittare di una preesistente situazione di dipendenza della vittima nei

suoi confronti, è, invece, applicabile alla fattispecie penale l’infrazione di

cui all’art. 193 CP (Philipp Maier, Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 193 n. 4 segg.).

Il giudice deve, per contro, applicare l’art. 189 CP se l’autore

ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il

semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura

rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali - a porre

soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi

alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF non pubblicata del

20.2.2007

[6P.200/2006] consid. 7.1; DTF 128 IV 106).

La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una

situazione creata dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una

“violenza strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o

sociali preesistenti (DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid.

7.

).

L’autore deve creare concretamente e fattivamente una situazione

di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituation”)

ai propri fini i legami sociali (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006]

consid. 7.1.).

La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso,

precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis

l’automatica applicazione dell’art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto

da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da

rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726

ff.; anche Philipp Maier, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 189 n. 11 segg.; anche

Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil

II, 6. edizione, pag. 167).

L’alta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del

reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, l’autore deve creare

- utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi

ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori

sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la

subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una

pressione psichica sviluppate nelle sue precedenti sentenze devono essere

interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando

l’autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una

forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi

(DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; cfr. anche DTF 131

IV 107).

Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di

strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve,

come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze

concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di

un’intensità tale da assurgere a mezzo

coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre

parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un

atto sessuale non desiderato deve essere qualificato coazione sessuale (DTF 131

IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve

essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto

di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; 131 IV 167, consid. 3.1. e

riferimenti; 126 IV 124).

Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza all’atto coercitivo creato

dall’autore che si può pretendere dai bambini è evidentemente meno grande

rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154;

122.

IV 97). In questo senso, la pressione

psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli

atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente

anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze

negative o promesse di vantaggi nella misura in cui il semplice ordine di

mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi

sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).

Soggettivamente, affinché il

reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria l’intenzione, anche

soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la

vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve

volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo

coercitivo utilizzato (DTF non pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003],

consid. 1.1.).

23.

AP 1 ha riconosciuto,

dapprima all’interrogatorio finale dinanzi alla procuratrice pubblica e poi al

dibattimento di primo grado, ch’egli seguiva sempre le stesse modalità di

approccio verso le sue vittime:

“ La

verbalizzante mi contesta di come in generale per ognuno la modalità

d’approccio era pressoché identica e quindi, sceglievo l’alunno, per carattere,

difficoltà, estetica, nel corso della quarta, cogliendone quindi il punto

debole, conquistando quindi la fiducia, ubbidienza, e questo prestando aiuti

nelle materie o minor castighi, e quindi nel corso dell’anno di quinta,

procedevo negli abusi in svariate forme e come questi abusi, ognuno con un

diverso crescendo o ripetitività, iniziavano o direttamente alla scuola montana

o durante le lezioni e meglio:

- nel corso delle

verifiche, dicendo al bambino di recarsi alla cattedra dove mi sedevo, posta

alle spalle degli altri compagni, e facendolo sedere accanto, mostravo dapprima

delle riviste e poi con gli anni delle clip pornografiche, iniziando a

toccarli, sopra e sotto i vestiti,

- nel corso delle

ricreazioni, trattenevo l’alunno in classe, dove parimenti nelle stesse

modalità, o anche senza mostrare il video, iniziavo a toccare o a farmi

toccare, e in taluni casi praticando o facendomi praticare un rapporto orale,

- durante l’ora di religione, mostrando delle clip pornografiche.

R. confermo, è un riassunto corretto di quello che era il mio

agire.”

(AI 210, pag. 12; cfr. anche verbale del dibattimento primo grado,

all. 1 pag. 11-12)

AP 1, dinanzi ai giudici di prima sede, ha poi ammesso che, in

caso di ritrosia del bambino, gli imponeva di subire l’abuso:

“ D: come poteva

non accorgersi che il bambino non voleva?

R: Effettivamente sì, mi accorgevo di questo, mi accorgevo che il

bambino non voleva e lo obbligavo a subire l’abuso.”

(verbale del dibattimento primo grado, all. 1 pag.11-12)

Premesse le predette ammissioni di AP 1, questa Corte ha

riprodotto ex art. 82 cpv. 4 CPP, per ciascun allievo in relazione al quale è

in discussione la qualifica di coazione sessuale, i fatti così come esposti in

prima sede dall’imputato e non contestati dalle parti, integrandoli con le

dichiarazioni dell’imputato rilasciate al dibattimento d’appello, per poi

chinarsi sulle qualificazioni giuridiche.

Episodi inerenti a X.Y.1 (pto 1.1 AA)

24.

In merito ai fatti

riguardanti X.Y.1 i primi giudici hanno

accertato in sentenza quanto segue:

“ 9.4.2.

X.Y.1 (__________) è stato allievo di AP

1.

dalla terza alla quinta elementare ed è stato vittima di abusi sessuali nel

corso della quinta elementare, anno scolastico 1998/1999, quando aveva 11/12 anni.

X.Y.1 era un bambino di origine

turca. Con la famiglia composta dai genitori e due fratelli più

grandi di lui, si erano da poco tempo trasferiti in Ticino. Il padre, malato di

diabete, è descritto da X.Y.1 come una persona dura e molto, molto

nervosa, con il quale ha precisato di non essersi mai seduto ad un tavolo a

parlare perché "si arrabbia" (cfr. audizione Al 163).

AP 1 ha riferito che quella di X.Y.1 era

una famiglia semplice, da poco arrivata dalla Turchia e che con la famiglia

"non si erano ancora staccati in nulla dal paese di origine conservando

abitudini e usanze". X.Y.1, per AP 1, era un bambino

esuberante con il quale però bastava alzare la voce per ottenere ubbidienza,

ciò che derivava "dal fatto che già come uomo, essendo lui un bambino di

origine turca, mi ubbidiva più facilmente" e ha ammesso di essere

stato severo con X.Y.1 (verbale 16 ottobre 2012 pag. 4).

X.Y.1 ha dichiarato di essere sempre stato uno che

andava male a scuola. Quando il maestro assegnava un compito in classe, tipo degli

esercizi che lui non era capace a fare, il maestro allora lo chiamava, lo

faceva andare da lui al tavolone in fondo alla classe situato alle spalle dei

compagni e gli diceva: "io ti faccio i tuoi compiti, tu intanto stai

qua di fianco a me a guardare sti giornaletti" (trascrizione audizione

X.Y.1, Al 163, pag. 5) e mentre lo aiutava o gli faceva direttamente

lui il compito, il maestro gli mostrava le riviste pornografiche che aveva nel

cassetto e gli toccava le gambe. X.Y.1 ha dichiarato: "intanto

lui mi faceva l'esercizio e intanto mi toccava le gambe. Eh...boh... siccome io

sono un po'.... a scuola sono sempre stato un po'.... uno che andava male, cioè

me li faceva sempre lui e ... cioè io non, sinceramente non m'aspettavo che

facesse una cosa del genere, però"' (cfr. trascrizione pag. 4).

Finito di fare l'esercizio, mentre la

classe era ancora impegnata nello svolgimento del lavoro

assegnato, l'imputato lo prendeva e lo portava nel bagno dei docenti dove,

chiusa la porta a chiave, gli abbassava i pantaloni e le mutande e dopo avergli

spalmato il pene con una crema tipo vasellina, lo masturbava.

X.Y.1 ha dichiarato che il maestro gli

diceva "che se andavo in bagno con lui, cioè mi.... mi.... mi faceva

passare la classe, che mi dava delle belle note, di non preoccuparmi se c'è

qualcosa che non riesco a fare o c'ho qualche problema famigliare o c'ho

qualsiasi altra cosa, mi aiutava sempre lui" (trascrizione pag. 6). Ha

aggiunto che il maestro aveva la cattedra "piena di caramelle e portava

sempre le caramelle. (...) Mi fregava dandomi le caramelle e io, siccome ero

bambino, caramella caramella mi scioglievo eh" (cfr. trascrizione pag.

6).

X.Y.1 ha precisato che in bagno, dopo

averlo masturbato “lui voleva ancora stare, solo che io dopo, cioè siccome avevo paura eh me ne andavo in

classe". La paura era "che facesse qualcosa di più o che

arrivasse magari qualcuno".

X.Y.1 ha riferito di aver detto no al

maestro che gli chiedeva di toccargli il pene (pag. 9) ma di non essere

riuscito ad opporsi a quanto il maestro gli faceva: "non riuscivo a

dirgli di no, perché comunque ero piccolo, non sapevo comunque... cosa stavo andando contro, cioè da una parte sì, solo che

dentro di me avevo paura che se dicessi di no, magari mi poteva

succedere qualcos'altro di peggio. Per questo andavo, andavo quei dieci minuti

con lui in bagno" (cfr. audizione pag. 9).

X.Y.1 ha indicato che quando il maestro

lo ha toccato nella sala di musica, gli ha slacciato i pantaloni e gli ha detto

di stare "tranquillo tanto non succede niente, non ti faccio neanche

del male" e ha poi iniziato a toccargli il pene. Ha precisato che in

questa occasione il maestro si era abbassato sulle ginocchia perché voleva fare

qualcosa di più, "pure con la bocca", ma di averlo spinto via,

dicendogli di no. II maestro ha quindi iniziato a toccargli il pene e dopo lo

ha portato su in classe.

X.Y.1 ha precisato che il maestro

chiamava sempre lui e non altri perché "il suo scelto ero io"

(pag. 6).

II maestro gli diceva di non dire nulla a nessuno di

quello che succedeva tra loro: "mi raccomando non dire mai niente a

nessuno, eh.... che rimanga tra noi, perché se lo viene a sapere qualcuno, dopo va a finire male per tutti e due. E io, dalla paura comunque non

dicevo niente a nessuno, perché uno mi vergognavo

e due dalla paura non dicevo mai niente a nessuno" (cfr.

audizione Al 163, pag. 5,14).

AP 1 ha dichiarato che X.Y.1 aveva lacune

scolastiche e aveva bisogno di aiuto in quasi tutte le materie. Ha ammesso di

aver aiutato X.Y.1 "più" di altri bambini (verbale

05.12.2012

pag. 8) e di averlo fatto sentire, con gli aiuti sistematici che gli

dava, "il suo scelto", dandogli

anche le caramelle. Ha ammesso di aver detto ad X.Y.1 di non dire

niente a nessuno altrimenti andava a finire male per tutti e due (verbale

d'interrogatorio dell'imputato, all. 2 al verbale del dibattimento, pag. 1).

AP 1 sapeva che X.Y.1 non desiderava

quegli atti. Infatti:

- lo ha rassicurato - come

ha riferito X.Y.1 - dicendogli di stare "tranquillo tanto

non succede niente, non ti faccio neanche del male" (trascrizione Al

163, pag. 12), ciò che indica la paura ed il rifiuto

del bambino per quegli atti - a lui sconosciuti - cui il maestro lo

confrontava;

- X.Y.1

non ha mai tolto la mano quando AP 1 gli toccava il pene: “non credo che ne

avrebbe avuto il coraggio. In quel frangente è sempre rimasto in silenzio“

e X.Y.1 “non ha mai detto nulla” (VI AP 1 16.10.2012, pagg.

4-5), ciò che indica lo stato di soggezione in cui si trovava l'allievo;

- inoltre

quando AP 1 lo portava in bagno non può non aver visto che il bambino "iniziava a tremare o avere più paura" tanto

da voler tornare in classe (trascrizione Al 163 pag. 5);

- infine

X.Y.1 ha rifiutato di "toccare" il maestro, ciò che indica

chiaramente, una volta in più, che il

bambino non desiderava quegli atti che l’imputato commetteva su di lui.”

(sentenza impugnata, consid. 9.4.2, pag. 66-69)

25.

Al dibattimento

d’appello, AP 1 ha ammesso:

- di

avere imposto (nel senso che il ragazzo non ne aveva fatto richiesta) a X.Y.1 la visione di video pornografici per eccitarlo

così da potere più facilmente fare in modo che il ragazzo si sottomettesse alle

sue voglie:

“ La presidente

mi legge dall’AA gli atti sessuali che io ho commesso con X.Y.1.

Mi chiede se è stato X.Y.1 a chiedermi di mostrargli i

video pornografici. Rispondo di no, nessun ragazzo me l’ha mai chiesto. Ammetto

che io mostravo questi video pornografici perché mi aspettavo che il ragazzo

venisse da essi eccitato. Lo facevo per poterlo toccare. (sott. del red.)

A domanda della presidente rispondo che il ragazzo in questione

(adesso parliamo di X.Y.1 ma il discorso vale per tutti) non voleva

questo. (sott. del red.)” (verbale dib. d’appello pag. 4)

“ In genere approfittavo

semplicemente dell’eccitazione che provocavo nei ragazzi facendo vedere loro il

materiale pornografico (sott. del red)

In classe non ho mai chiesto il permesso.”

(verbale dib. d’appello pag. 5)

- di

avere, poi, aggiunto all’eccitazione provocata dalle riviste pornografiche, la

promessa di fargli i compiti per persuadere X.Y.1 a rimanere in

classe e a lasciarsi toccare:

“ Negli episodi

successi con X.Y.1 nella cattedra in fondo all’aula, ammetto che il

ragazzo rimaneva lì con me e si lasciava toccare perché sapeva che poi avrebbe

avuto il compito fatto e perché io lo eccitavo mostrandogli le riviste

pornografiche che avevo nel cassetto.”

(verbale dib. d’appello pag. 4)

- di

avere utilizzato gli stessi mezzi di persuasione anche per quanto avvenuto nel

bagno dei docenti:

“ In relazione a

quanto successo nel bagno, alla presidente rispondo che la dinamica era sempre

quella. Anche lì utilizzavo le riviste porno così che il bambino si eccitasse e

quindi accettasse le mie carezze. In più è vero che io convincevo X.Y.1

a venire con me nel bagno facendogli le promesse di cui il ragazzo ha parlato

nella sua audizione.”

(verbale dib. d’appello pag. 4)

- di

avere imposto a X.Y.1 di non dire nulla a nessuno di quanto accadeva

tra loro:

“ È anche vero

che io a X.Y.1 ho imposto il silenzio nei termini raccontati dal

ragazzo e di cui la presidente mi dà lettura.”

(verbale dib. d’appello pag. 4)

26.

In sintesi, così come

correttamente sottolineato dai primi giudici, con X.Y.1 AP 1

ha operato sistematicamente per creare - con più mezzi - una situazione

coercitiva di cui ha, poi, fatto costantemente uso per ottenere che il bambino

si sottoponesse, senza possibilità di reagire, alle sue voglie.

X.Y.1 era un bambino

particolarmente fragile. Questa fragilità gli derivava, non solo

dalla sua giovane età (11/12 anni), ma anche dalle difficoltà di adattamento e

di conseguente basso rendimento scolastico, essendo egli un bambino straniero

da poco trasferitosi con la famiglia dalla Turchia in Ticino e, pertanto,

confrontato con un radicale cambiamento di abitudini e usanze. Egli, inoltre,

era stato educato a non discutere gli ordini impartiti dagli adulti maschi e,

perciò, ubbidiva senza esitare al maestro a cui bastava alzare il tono della

voce per superare ogni sua remora.

Perfettamente consapevole di

tale fragilità (cfr., in particolare, AI 144 pag. 4), AP 1 ha tessuto attorno

al bambino una rete coercitiva formata da:

- sorpresa

e sconcerto, almeno nella fase iniziale ("intanto lui mi faceva

l'esercizio e intanto mi toccava le gambe. (…) cioè io non, sinceramente non

m'aspettavo che facesse una cosa del genere”);

- dolciumi

regalati (il maestro aveva la cattedra "piena di caramelle e portava

sempre le caramelle. (...) Mi fregava dandomi le caramelle e io, siccome ero

bambino, caramella caramella mi scioglievo”);

- aiuti

concreti (gli faceva i compiti) condizionati alla possibilità di toccare il

bambino che obbligava a stare accanto a lui, nella cattedra posta in fondo

all’aula scolastica;

- lusinghe:

AP 1 si assicurava la devozione del bambino dicendogli che lui era il suo

preferito, che era l’allievo che lui aveva scelto fra tutti ("il suo

scelto ero io");

- rassicurazioni

sulla banalità dell’atto ("tranquillo tanto non succede niente, non ti

faccio neanche del male");

- promesse

di favoritismo condizionato all’asservimento del bambino (“mi diceva che se

andavo in bagno con lui, cioè mi.... mi.... mi faceva passare la classe, che mi

dava delle belle note, di non preoccuparmi se c’è qualcosa che non riesco a

fare o c’ho qualche problema familiare o c’ho qualsiasi altra cosa, mi aiutava

sempre lui”);

- imposizione

ripetuta del silenzio rafforzata dalla prospettazione di paurose conseguenze

nel caso in cui le cose si fossero risapute (“mi raccomando non dire mai

niente a nessuno, eh.... che rimanga tra noi, perché se lo viene a sapere qualcuno, dopo va a finire male per tutti e due. E io, dalla paura comunque non

dicevo niente a nessuno, perché uno mi vergognavo

e due dalla paura non dicevo mai niente a nessuno").

La situazione coercitiva - già particolarmente forte - veniva,

poi, integrata in due modi:

- in

aula, mostrando ad X.Y.1 immagini pornografiche così da provocare

nel bambino uno stato di eccitazione che, a causa dell’immaturità, questi non

era in grado di controllare e, quindi, mettendolo in una situazione di

“costrizione fisiologica” ad accettare le sue carezze (“X.Y.1

si sedeva a fianco a me e io ogni tanto aprivo il cassetto e gli mostravo

queste riviste … gli chiedevo di raggiungermi vicino al tavolo grande e lo

facevo sedere. Dopo avere mostrato le pagine di queste riviste strappate (…) io

gli toccavo il pene. X.Y.1 guardava le immagini che si

trovavano all’interno del cassetto e non diceva nulla” - AP 1, VI 16.10.2012, pag. 3);

- dalla

chiusura a chiave della porta del gabinetto in cui AP 1 costringeva il bambino

a subire gli abusi più pesanti. In effetti, la chiusura della porta non era

solo finalizzata ad impedire l’accesso di terzi ma anche ad impedire che il

ragazzo - che, palesemente, aveva paura ("iniziavo

a tremare”) - se ne

andasse. Al riguardo, il bambino ha dichiarato:

“ perché lui mi

teneva, mi teneva lì, chiudeva la porta a chiave e mi teneva dentro la … dentro

la toilette” (AI 163 pag. 7)

In queste condizioni, ricordato che AP 1 era il suo maestro - cioè

era colui che, per definizione, era, insieme ai genitori, l’adulto di

riferimento - non stupisce che il bambino non trovasse la forza di opporsi alle

sue voglie, pur vergognandosi e soffrendo:

“ (…) E io non

riuscivo a dirgli di no, perché comunque ero piccolo, non sapevo comunque co….

cosa stavo andando contro, cioè da una parte sì, solo che dentro di me avevo

una paura che se dicessi di no, magari mi poteva succedere qualcosa di peggio.

(…) E io, dalla paura comunque non dicevo niente a nessuno, perché uno mi

vergognavo e due dalla paura non dicevo mai niente a nessuno” (AI 163 pag. 9 e

14)

AP 1 sapeva benissimo che X.Y.1 non era consenziente e

che lui lo obbligava a sottostare alle sue voglie nei termini sopra indicati.

A riprova di questa

consapevolezza - che non potrebbe essere negata se non con un’urtante faccia

tosta - si citano, qui, due dichiarazioni di AP 1:

“ non credo che

ne avrebbe avuto il coraggio (n.d.r: di allontanare la sua mano). In quel

frangente è sempre rimasto in silenzio (…) non ha mai detto nulla” (VI AP 1

16.10

, pagg. 4-5)

“ A domanda della

presidente rispondo che (recte: so che) il ragazzo in questione (adesso

parliamo di X.Y.1 ma il discorso vale per tutti) non volesse (recte:

voleva) questo.” (verb. dib. d’appello pag. 4)

In questo senso, è palesemente adempiuto anche l’aspetto

soggettivo del reato di coazione ex art. 189 CP.

Le imputazioni di cui al pto

1.1

dell’AA meritano, pertanto, piena conferma, essendo adempiuti sia dal

profilo oggettivo sia da quello soggettivo gli elementi costitutivi della

coazione sessuale.

L’appello di AP 1 è, quindi, su questo punto, da respingere.

Episodi inerenti a X.Y.6 (pto 1.6 AA corretto in prima sede nell’udienza

preliminare 31.05.2013)

27.

In merito ai fatti

concernenti X.Y.6 i primi giudici hanno

accertato in sentenza quanto segue:

“ 9.9.2

AP 1 ha sottoposto X.Y.6 (__________),

che è stato suo allievo in terza, quarta e quinta elementare, ad abusi sessuali

all'età di 10 anni, in quinta elementare (anno scolastico 2005/2006).

L'imputato sapeva che i genitori di X.Y.6 erano separati/divorziati

e che X.Y.6 viveva con la mamma e una sorella maggiore di 3 o 4 anni

che a quell'epoca frequentava le medie e, dalle confidenze di X.Y.6,

aveva conoscenza che la sorella aveva un ragazzo cui dedicava le sue attenzioni

e che X.Y.6 - come gli aveva poi rivelato - era stufo di vedere in

giro per casa.

X.Y.6 era un allievo con difficoltà

scolastiche, in italiano e con la lettura: era dislessico.

AP 1, che aveva colto la sua fragilità, ha fatto

fronte ai bisogni di X.Y.6 per cui lo ascoltava dedicandogli la sua

attenzione anche solo per pochi minuti: "a lui bastava che qualcuno lo ascoltasse" (verbale

12.07.2012

pag. 4); lo sottraeva al disagio di una lettura difficoltosa di

fronte ai compagni evitando di farlo leggere in classe e lo rassicurava

spiegandogli che "la mancata lettura davanti a tutti non doveva

causargli un problema perché non tutti hanno il piacere di leggere ad alta

voce"; lo favoriva nelle verifiche di italiano con compiti

diversi o più semplici e gli dedicava attenzione e tempo per le ripetizioni di

italiano, in una parola lo aiutava in quelle che erano le sue difficoltà, vero

è che ha ammesso che da X.Y.6 "esigevo meno per non farlo

sentire diverso" (verbale 12.07.2012 pag. 3).

AP 1 ha dichiarato che

X.Y.6 capiva l'aiuto che gli dava e che "lui

mi apprezzava, che lo aiutavo"; "posso dire che lui era

riconoscente che io lo aiutavo con l'italiano e che non lo facevo sentire a

disagio per il suo problema di dislessia" (verbale 12.07.2012 pag. 4).

(sentenza impugnata, consid. 9.9.2, pag. 81)

A questi accertamenti va aggiunto che X.Y.6,

nel riferire agli inquirenti gli abusi sessuali subiti da AP 1 nella stanza di

quest’ultimo a __________, ha precisato che il docente aveva usato su di lui la

sorpresa ed ha preteso da lui il silenzio:

“V (…)

E quando eravamo in gita, non mi ricordo se in quarta elementare o in quinta,

ero andato nella sua stanza perché dovevo portarli tipo delle pillole, adesso

non mi ricordo (incomprensibile). Ehm… (…) Niente, m’ha fatto… m’ha fatto

andare alla finestra… e poi dopo … mi ha fatto spogliare. Poi dopo ha chiesto

che… di toccarglielo… io non capivo bene cosa succedeva, avevo nove anni. Poi…

mi ha… mi ha fatto inginocchiare… e… e voleva che gli facevo un pompino. Poi

mi ha lasciato andare, mi ha detto di non dirlo a nessuno (sott. del red.)

. E mi ha detto di tornare alla sera, (…)”

(AI 185, all. 22, pag. 3-4)

AP 1 ha ammesso di avere intimato a X.Y.6 il silenzio sugli atti

sessuali da lui subiti (verbale del dibattimento primo grado, all. 1 pag. 7).

X.Y.6, riferendosi ad un secondo

episodio, avvenuto la sera stessa sempre nella stanza del docente, ha dichiarato di essersi arreso alla volontà di AP 1 soltanto a causa

delle insistenze del docente:

“ V Quando sono

tornato alla sera, mi ha chiesto se potevo… mi poteva inculare. Io lì allora ho

detto di no, però ha insistito… e alla fine ho ceduto e… poi sono tornato in

stanza.” (AI 185, all. 22, pag. 4)

In quell’occasione, il docente aveva, inoltre,

chiuso la porta a chiave, lasciando quest’ultima inserita nella toppa:

“ V Era chiusa a

chiave, con dentro la chiave.

I Chi chiudeva la porta.

V Lui.”

(AI 185, all. 22, pag. 7)

Questa circostanza è, pure, stata confermata dall’imputato al

dibattimento in prima sede:

“ ADR: Confermo

che a __________ la porta era chiusa a chiave, per evitare che qualcuno degli

esterni arrivasse.”

(verbale del dibattimento primo grado, all. 1 pag. 7)

Dagli atti emerge, inoltre, che X.Y.6 si opponeva come poteva alle attenzioni di AP 1. Per esempio, mettendo

dei pantaloni con le tasche strette per impedire al docente di inserirvi le

mani:

“ V Nelle ore di

disegno mi faceva sedere in braccio a lui, mi metteva una mano nella tasca e mi

faceva una sega. Quindi mettevo spesso i pantaloni con la tasche strette.” (AI

185, all. 22, pag. 4)

28.

Al dibattimento d’appello,

AP 1 ha ammesso quanto segue:

- di

avere, a __________, impedito a X.Y.6 di

reagire cogliendolo di sorpresa:

“ Rispondendo

alla presidente, ammetto che a __________, il ragazzo era talmente sconcertato

e sorpreso dalla novità della cosa – che non si aspettava – che non ha avuto

possibilità di reagire.” (verbale dib. d’appello pag. 6)

- di

avere usato il suo prodigarsi per il ragazzo come leva per vincere le sue

resistenze e piegarlo alla sua volontà:

“ In sostanza,

ammetto i fatti così come sono descritti nell’AA e ammetto anche che, in buona

sostanza, ho ottenuto che il ragazzo si piegasse alle mie voglie facendo valere

che in fondo io lo aiutavo tanto perché lui aveva difficoltà in italiano.” (verbale

dib. d’appello pag. 6)

- di

avere imposto il silenzio a X.Y.6, di averlo persuaso che le

“attenzioni” subite rientravano in un quadro di normalità al punto che erano

state rivolte dal maestro anche ad un altro compagno, e di averlo rassicurato

sul fatto che non avrebbe patito del male:

“ È anche vero

che gli ho imposto di non dire nulla a nessuno, che gli ho ripetuto che quello

che gli facevo era una cosa normale tanto che lo facevo anche con un altro

ragazzo e l’ho rassicurato dicendogli che non gli avrei fatto male.” (verbale

dib. d’appello pag. 6)

- di

avere insistito per vincere le resistenze di X.Y.6 ,

rassicurando sulla circostanza che non gli avrebbe fatto del male:

“ La presidente

mi dice che è vero che X.Y.6 mi ha più volte detto di no, ma che io

insistevo ed insistevo fino a che alla fine riuscivo ad ottenere. È vero, ma

voglio precisare che insistevo rassicurandolo e dicendogli che non gli avrei

fatto male.” (verbale dib. d’appello pag. 6)

29.

Anche con X.Y.6, AP 1 ha operato sistematicamente per creare -

con più mezzi - una situazione coercitiva di cui ha, poi, fatto costantemente

uso per ottenere che il bambino si sottoponesse, senza possibilità di reagire,

alle sue voglie.

X.Y.6, figlio di genitori

separati/divorziati, aveva particolari difficoltà scolastiche, in particolare

in italiano essendo dislessico. In lui, bisognoso di particolari attenzioni, AP

1.

ha individuato un’altra facile preda che ha avvicinato alla ragnatela

fingendo di essere interessato ai suoi problemi familiari e, poi, fingendo di

volerlo aiutare a far colpo su una ragazzina che lo interessava e, infine, con

la solita tattica degli aiuti particolari a scuola (non lo faceva leggere ad

alta voce per non metterlo in imbarazzo, gli faceva sostenere verifiche

d’italiano più semplici degli altri compagni e gli dava ripetizioni).

Acquisita la fiducia del

ragazzo (“mi fidavo del mio docente”, AI 185, all. 22, pag. 3), AP 1 ha

tessuto attorno a lui una rete coercitiva formata da:

- sorpresa

e sconcerto, almeno nella fase iniziale: è certamente tale la prima reazione

dell’alunno che vede il proprio docente fare quello che ha fatto nella camera a

__________:

“ io non capivo

bene cosa succedeva, avevo 9 anni… … io non so se ero stupido o cosa, però sono

ritornato. Non capivo cosa succedeva, cioè … mi sento anche in colpa per questo

(…) Non capivo cosa succedeva ero piccolo e non sapevo che … che era una cosa

così grave … da due anni che ci penso, non riuscivo a dirlo” (AI 185, all. 22,

pag. 4, 8)

Non ha da essere ricordato che,

secondo il TF, l’impossibilità della vittima di prevedere quel che l’autore era

intenzionato a farle patire, cioè l’effetto sorpresa, è un mezzo coercitivo ai

sensi dell’art 189 CP (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa);

- insistenze con cui

piegava il bambino riluttante ai suoi voleri:

“ mi ha chiesto

se potevo … mi poteva inculare. Io lì allora ho detto di no, però ha insistito

… e alla fine ho ceduto … continuava a chiedermi gentilmente … tra virgolette

…come quando … non lo so, quando per esempio, sei con una ragazza e vuoi

cominciare a fare qualcosa non è che sei aggressivo, sei dolce, ecco in quel

senso cercava di convincermi” (AI 185, all. 22, pag. 4, 11)

E’ evidente che - in questo contesto, che vede fronteggiarsi non

due adulti ma un adulto e un bambino che, per di più, all’adulto deve

obbedienza e rispetto - l’insistenza e le richieste, pur dolci che fossero,

costituiscono una forma di pressione cui il bambino non può ribellarsi.

- aiuti

concreti (ripetizioni) condizionati alla possibilità di toccare il bambino che

obbligava a stare accanto a lui, nella cattedra posta in fondo all’aula

scolastica;

- rassicurazioni

sulla banalità e la normalità dell’atto:

“ lui mi diceva

che era tutto normale … diceva tipo che era normale o che non lo metto dentro

tutto… cose così” (AI 185, all. 22, pag. 8)

- imposizione

del silenzio:

“ mi ha detto di

non dirlo a nessuno” (AI 185, all. 22, pag. 4)

La situazione coercitiva - già

particolarmente forte - veniva, poi, integrata in due modi:

- in

aula, mostrando ad X.Y.6 immagini pornografiche così da provocare

nel bambino uno stato di eccitazione che, a causa dell’immaturità, questi non

era in grado di controllare e, quindi, mettendolo in una situazione di

“costrizione fisiologica” ad accettare le sue molestie sessuali;

- dalla

chiusura a chiave della porta della camera di __________ in cui AP 1

costringeva il bambino a subire gli abusi più pesanti.

Ne segue l’evidenza stessa

della natura coercitiva degli atti che AP 1 ha praticato su X.Y.6.

Che il ragazzo abbia ammesso - con dolore - che AP 1 gli causava piacere (“credo

che mi piacesse”, AI 185, all. 22, pag. 14), nulla cambia. Non ha da essere

spiegato come il piacere sessuale possa avere natura meccanica e come non sia

raro che l’abusato possa, in certe condizioni (e fra queste, quando, come in

concreto, l’autore non usa violenza ma persuasione cui le vittime

particolarmente fragili non sanno resistere), provare piacere. Ciò non toglie

natura coercitiva all’atto sessuale quando viene praticato in una situazione in

cui la vittima è posta dall’abusatore nell’impossibilità - che può avere cause

diverse - di resistergli.

Del resto, che sia

concettualmente errato confondere il piacere con il consenso è attestato, nel

caso concreto, dal fatto che l’aver provato una certa forma di godimento in una

situazione di coazione ha aggiunto ancor più sofferenza per la vittima a quella

che già l’atto in sé ha comportato.

Sul piano soggettivo, AP 1 sapeva bene che X.Y.6

non era consenziente, tanto è vero che, come correttamente evidenziato dai

primi giudici, a __________ aveva dovuto chiedere all’allievo di spogliarsi in

quanto altrimenti questi non lo avrebbe fatto e, allorquando X.Y.6

si era opposto alla penetrazione anale, lo ha persuaso a concedersi dicendogli

che era una cosa normale, che l’aveva già fatto con un altro bambino che andava

a trovarlo e che non gli avrebbe fatto male. Del resto, l’allievo era finanche

giunto ad indossare dei pantaloni senza tasche per impedire che il docente gli

rivolgesse le attenzioni sessuali, circostanza che di certo a quest’ultimo non

è passata inosservata. D’altro canto, l’imputato sapeva che, concedendo

vantaggi dietro consenso, ma, anche, ingiungendo il silenzio, o chiudendo a

chiave la porta della stanza in cui abusava sessualmente di X.Y.6,

esercitava una coercizione sull’allievo idonea a limitarne la libertà sessuale.

Sulla base dei suddetti elementi, si configura coazione sessuale

anche per gli episodi di cui al pto 1.6 AA (così come corretto in prima sede

all’udienza preliminare del 31.05.2013).

Il relativo appello dell’imputato va, pertanto, respinto.

Episodi inerenti a X.Y.7 (pto 1.7 AA)

30.

Per quanto attiene ai

fatti relativi a X.Y.7 i primi giudici hanno

accertato in sentenza quanto segue:

“ 9.10.2

X.Y.7 (__________), che era già stato

allievo di AP 1 in quarta elementare, è stato oggetto delle perverse attenzioni

di AP 1 nel 2010, quando frequentava la quinta elementare ed aveva 11 anni.

AP 1 sapeva che la mamma di X.Y.7 era

brasiliana, che i genitori erano divorziati e che aveva un fratello. X.Y.7

viveva con la mamma che si era risposata o era andata a convivere e nel corso del fine settimana andava dal padre che

abitava nella zona di Molino Nuovo. Ogni tanto X.Y.7 gli

raccontava cosa faceva nel week end con

il papà e delle partite di hockey che andavano a vedere (cfr. verbale

17.07.2012

pag. 8-9).

X.Y.7 era un bambino solare che andava

d'accordo con tutti, era considerato un leader e non aveva difficoltà

scolastiche. AP 1 ha dichiarato che di X.Y.7 gli "piaceva la

sua solarità; sorrideva sempre" (verbale 17.07.2012, pag. 9). Ha ammesso che X.Y.7 gli

piaceva quanto X.Y.5 e di aver fatto fatica a non cedere

oltre con lui perché la "tentazione c'era".

AP 1 ha ammesso che quando X.Y.7

disturbava in classe e prendeva un castigo,

questo aveva una durata più breve rispetto a quanto sarebbe successo ad

altri, così che potesse giocare a calcio (verbale 02.12.2012 pag.11). Non sa se

X.Y.7 avesse percepito di essere "il cocco" perché

comunque continuava a sgridarlo seppur perdonando dei castighi, ciò a motivo

del fatto che poteva guardare i filmini con

lui, rispettivamente accarezzarlo, affermando "credo che

effettivamente questo X.Y.7 l'abbia capito" (verbale

02.10.2012

pag. 12). L'imputato ha aggiunto di non aver mai dovuto chiedere a

X.Y.7 di stare in silenzio e che "per me era normale perché

l'ho giudicato un ragazzo intelligente". L'imputato ha negato di

aver favorito "con punteggi più alti X.Y.7 per quanto

successo con lui” anche perché - a differenza di X.Y.5 - X.Y.7

era svogliato, affermando di averlo "ricompensato permettendogli di

giocare di più a calcio (verbale 02.10.2012 pag. 12).

(sentenza impugnata, consid. 9.10.2, pag. 83)

31.

Confermando il

giudizio dei primi giudici, questa Corte, come visto al consid. 16, ha riconosciuto AP 1 autore colpevole dell’imputazione di atti sessuali con fanciulli (art. 187

cifra 1 CP) ai danni di X.Y.7 per gli episodi

di cui al pto 2.8 in relazione al pto 1.7

dell’AA.

Sempre in armonia con la valutazione dei primi giudici, la

scrivente Corte ha ritenuto che, in atti, non vi sono sufficienti elementi

probatori a sostegno dell’ipotesi accusatoria secondo cui, anche in questo

caso, vi è stata coazione.

Da un lato, infatti, occorre rilevare che AP 1, pur ammettendo di

avere avuto un occhio di riguardo per le marachelle del ragazzo, nel complesso

non lo favoriva in modo evidente e, soprattutto, che non ha mai imposto

di tacere, avendo dato per scontato il suo silenzio essendo X.Y.7 un

“ragazzo intelligente”.

D’altro lato, non può essere dimenticato che X.Y.7

ha dichiarato che AP 1, non solo non ha mai fatto

nulla che lo abbia fatto sentire a disagio, ma anche che “era

bravo”, che “era un maestro abbastanza bravo” e che “era

simpatico” (AI 185, all. 27, pag. 4; 8-9).

In queste condizioni, pur se con qualche remora, questa Corte non

ha potuto fare altro che prendere atto dell’insufficienza degli elementi a

sostegno dell’ipotesi di coazione.

E’ stato, dunque, confermato il proscioglimento dell’imputato

dalle imputazioni di cui al pto 1.7 dell’AA.

Su questo aspetto, l’appello del procuratore pubblico va,

pertanto, respinto, trovando, invece, conferma il dispositivo n. 2.1 della

sentenza impugnata.

D. Pena

32.

Nel suo appello, AP 1

contesta la commisurazione della pena operata dalla Corte di prime cure - che

giudica troppo severa - e ne chiede una massiccia riduzione.

Egli precisa che, in relazione ai fatti imputati nell’atto di

accusa, è reo confesso e sottolinea che, a partire dal 2005/2006, gli abusi

sono diminuiti, sia per numero che per gravità, per poi sparire del tutto dopo

il suo pensionamento. Constata, poi, ch’egli non ha mai adoperato violenza

fisica, né ha mai proferito minacce nei confronti delle vittime. Rileva che,

come attestato nella perizia psichiatrica di parte del Dr. __________, egli ha

agito con scemata imputabilità di grado medio (grado d’infermità: 40%).

Evidenzia la lunga carcerazione preventiva sofferta e sostiene di avere già

pagato per quanto commesso con la sua “morte civile e sociale”. Postula,

inoltre, che sia riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento di

cui all’art. 48 lett. d CP, considerato lo sforzo intrapreso per risarcire le

vittime, anche quelle in relazione alle quali l’azione penale è prescritta, e il ravvedimento dimostrato, di cui danno atto i

periti psichiatrici e che trova conferma nel fatto ch’egli ha spontaneamente iniziato

un percorso d’introspezione ed analisi per capire i motivi di ciò che ha

commesso. Sottolinea di avere avuto un comportamento collaborativo sia dinanzi

agli inquirenti, in particolare per quanto concerne le vittime X.Y.2 e X.Y.3, sia dinanzi ai giudici

di primo grado e di appello, ammettendo tutti i fatti dell’AA. Osserva di

essere incensurato e pone in evidenza la propria difficile vita anteriore.

Ricorda l’importanza del principio della risocializzazione della pena. Conclude

evidenziando che la pena detentiva di 9 anni erogata in prima sede è alta se

confrontata con quella inflitta in altri casi giudicati dalle Corti del Cantone

Ticino (sentenze TPC inc. 72.94.00002 del 18.01.1995 e TPC inc. 72.2013.10 del

09.08

).

Il procuratore pubblico,

nel suo appello incidentale, ha chiesto che la pena detentiva venga fissata in dieci

anni.

Al dibattimento, si è opposto al riconoscimento della scemata

imputabilità.

33.

Imputabilità

33.1

Giusta l’art. 19 cpv. 1

CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne

il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore

era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire

secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (cpv. 2). Qualora vi sia

serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP

l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

a. Secondo

giurisprudenza costante, ritenuto come ad un perito possano essere sottoposte

soltanto questioni di fatto e non questioni di diritto, il compito dello

psichiatra consiste soltanto nell’accertare lo stato psicologico e fisiologico

dell’accusato e l’effetto dello stato accertato sulla capacità di discernimento

e sulla volontà dell’accusato al momento dei fatti.

Sapere se gli elementi accertati permettono di concludere per una

diminuzione della responsabilità penale ai sensi dell’art. 19 CP è, invece, una

questione di diritto che deve essere decisa dal giudice (DTF 130 I 337 consid.

5.4

; 113 II 429 consid. 3).

Per tale decisione, e meglio per misurare l’ampiezza della

diminuzione di responsabilità, il giudice può, diversamente dal perito, tener

conto, in particolare, della natura degli atti incriminati e della causa della

diminuzione della responsabilità (DTF 107 IV 3 consid 1a; 102 IV 225 consid 7b;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid 2.2.2 e 3.1.).

Al riguardo - dopo avere ricordato che non esistono metodi

scientifici che permettano di determinare in modo oggettivo il tasso di

riduzione della responsabilità e che, perciò, la pratica psichiatrica distingue

unicamente fra diminuzioni leggere, medie o gravi e che, in ciò, il perito

dispone di una grande libertà di apprezzamento - il TF ha ancora precisato che

la valutazione psichiatrica costituisce un punto di partenza che deve, però,

essere affinato in funzione delle particolarità del caso concreto. In altri

termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia psichiatrica. In

tale apprezzamento, egli è libero e non è legato dalle conclusioni del perito

(DTF 136 IV 55 consid 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010,

consid 2.2.).

Spetta, dunque, unicamente al giudice stabilire, sulla scorta

delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi di una

totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Trechsel, op. cit., ad art. 20 CP, n. 7; Stratenwerth, op. cit., ad §

11.

n. 30; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1.; 118 Ia 144 consid. 1c; 113 II

429.

consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del

suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media

(50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel,

op. cit., ad art. 19 CP, n. 16; CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta

distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui

il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per

finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei

presupposti della scemata imputabilità (Trechsel, op. cit., ad art. 20 CP, n.

7).

b. Secondo la

giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere

interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve,

infatti, essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo

mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi diminuzione

della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa

nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si

distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen),

ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen)

(cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF

6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e STF 6B_722/2008 del 23 marzo 2009

consid. 4.1).

Rilevanti sono soltanto le

psicopatie o i disturbi della personalità o le alterazioni temporanee che si

distanziano dalla media: non ogni psicopatia così come non ogni alterazione

dello stato mentale dovuto a cause diverse così come non ogni diminuzione della

capacità di controllarsi raggiunge l’anormalità in senso giuridico (DTF 133 IV

145.

consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1; 119 IV 120 consid. 2a; 116 IV 273

consid. 4a; 102 IV 225 consid. 7a; 98 IV 153 consid. 3.; STF 6B_744/2012

consid. 2.1.1 del 9 aprile 2013; STF 6B_644/2009 del 23 novembre 2009 consid.

1.

). Al riguardo, nel messaggio del 21.09.1998 sulla modifica delle norme

generali del CP, il legislatore ha precisato che soltanto una turba psichica

grave per cui la struttura psichica dell’autore si scosta nettamente dalla

media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e

soprattutto agli altri criminali - può giustificare un’incapacità o una scemata

imputabilità (Messaggio n. 98.038 concernente la modifica del CP - disposizioni

generali, introduzione e applicazione della legge - e del CPM del 21.09.1998,

pag. 25, n. 212.41).

In passato, il TF ha avuto modo

di stabilire che è data una diminuzione della facoltà di valutare il carattere

illecito dell’atto quando il riconoscimento dell’illiceità del gesto è

nettamente più difficile per l’autore che per le persone psichicamente normali.

Anche se l’autore sapeva che il suo gesto era punibile, l’art. 19 CP torna

applicabile se, a seguito del suo stato mentale, egli non era in grado di

comprendere, se non con difficoltà, l’idea di illiceità che sta alla base del

divieto violato. D’altro lato, è, invece, data, sempre secondo la

giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire secondo la

valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a seguito del suo

stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di commettere il reato

soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto che, in

quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può essere

considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215;

Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo

1999, pag. 74).

33.2

La perizia psichiatrica

allestita, su incarico del procuratore pubblico, ha concluso:

- che,

al momento dei fatti, l’appellante soffriva di un “disturbo di personalità

ansioso (evitante) F60.6 (ICD-10)” associato ad “elementi ossessivi”,

- che

tale turba non ha avuto alcun ruolo nella genesi dei reati ascritti al

periziando e

- che

essa non ha avuto alcun influsso sulla sua capacità di valutare il carattere

illecito dell’atto o di agire secondo tale valutazione (AI 150, pag. 13, 16).

33.3

Di diverso avviso lo

specialista consultato dalla Difesa secondo cui AP 1, al momento dei fatti, soffriva

di una depressione maggiore ricorrente, di gravità oscillante nel tempo, che ha

alterato in modo importante la sua capacità di resistere agli stimoli e che ne

ha causato una scemata imputabilità del 40% (doc. dib d’appello 3, pag. 23

seg.).

33.4

Questa Corte ha

ritenuto molto più convincente la valutazione del perito giudiziario. Non è,

comunque, necessario dilungarsi oltre e spiegare i motivi di questo giudizio

ritenuto come, quand’anche si dovesse ammettere - in uno con lo specialista

consultato dalla Difesa - che, davvero, all’epoca dei fatti, AP 1 abbia

sofferto di depressione, non si potrebbe, comunque, in applicazione della

giurisprudenza succitata, ammettere una scemata imputabilità ai sensi dell’art

19.

CP.

Come visto, soltanto

psicopatologie e disturbi della personalità o alterazioni temporanee che si

distanziano in modo rilevante dalla media possono configurare anormalità in

senso giuridico. Non era questo, evidentemente, il caso della depressione di

cui - come ritenuto dal dott. __________ - era affetto AP 1 visto che, nei

lunghi dodici anni che l’AA considera, egli ha sempre lavorato senza problema

alcuno, ha viaggiato intensamente evidentemente godendosi le vacanze e non ha

mai fatto ricorso a cure mediche.

È, dunque, l’evidenza stessa dei

fatti a far concludere che, quand’anche dovesse essere ammessa, la pretesa

depressione non poneva AP 1 nella situazione di “anormalità” richiesta perché

si possa riconoscere uno stato di scemata imputabilità.

L’appello principale, nella

misura in cui è volto al riconoscimento della scemata imputabilità di grado

medio dell’imputato ex art. 19 cpv. 2 CP, deve, pertanto, essere respinto.

Commisurazione della pena

34.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

35.

Giusta

l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con

i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si

potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art.

48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima

comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del

previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio

"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le

altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si

differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena

a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,

ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008,

consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP

conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48

lett. d CP (STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009, consid. 1.1.;6B_78/2008 del 14

ottobre 2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore

colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia

concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre

considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d),

soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione

dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2.2.;6S.17/2003

del 3 febbraio 2003, consid. 2.3.).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia

adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole: al

riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di

stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia

in stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non

provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente,

ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è

sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; 107 IV 98 consid. 1; STF

6B.485/2011 del 1° dicembre 2011, consid. 1.1;6B.265/2010 del 13 agosto 2010,

consid. 1.1).

Si richiedono, dunque, cumulativamente due

condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr. in particolare STF

6B_78/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.5.): concretamente, perché il

disposto citato possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del

suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura

di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (DTF 107 IV 98

consid. 1 e rif.; STF 6B_822/2008 del 5 novembre 2008, consid. 2.3;6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.2; STF non pubblicata

6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; STF 6S.17/2003

del 3 febbraio 2003, consid. 2.1;6B_827/2008 del 7 gennaio 2009, consid.

2.2

).

In questo senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad

integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti, necessario che il

risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato,

slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale (STF 6B_78/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.5), con cui il reo dimostra di essersi pentito

(STF 6B_822/2008 del 5 novembre 2008, consid. 2.3;6B_78/2008 del 14 ottobre

2008, consid. 3.5;6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98

consid. 1 con rinvii; CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Dal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte

civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di

risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea

2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand,

Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39).

L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste

dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale

della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà

offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del

proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza

attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1; STF

6B_827/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento

poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP)

comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale

ordinario, cioè porterà al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice

avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47

CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2.2).

36.

L’art. 187 cifra 1 CP

commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il

reato di atti sessuali con fanciulli.

Il reato di coazione sessuale di cui all’art. 189 cpv. 1 CP è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Il reato di pornografia (art. 197 cifra 1 e 3 CP) è punito con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, rispettivamente (art.

197.

cifra 3bis CP) con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena

pecuniaria.

Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena.

37.

a. Dal profilo oggettivo, AP 1 risponde di diversi e variegati atti di natura sessuale

commessi ai danni dei suoi allievi: una penetrazione anale consumata ed una

tentata ai danni di X.Y.5, una penetrazione

anale in danno di X.Y.6, complessivi 4 rapporti

orali praticati a X.Y.3, X.Y.5

e X.Y.6, un tentativo di rapporto orale su X.Y.1, un rapporto orale fattosi praticare da X.Y.3, un rapporto orale da parte di X.Y.6,

32.

masturbazioni di cui 29 praticate e 3 pretese,

più di una quindicina di toccamenti al pene praticati e pretesi, sopra e sotto

i vestiti, almeno tre toccamenti alle cosce, uno al sedere e un bacio sulle

labbra.

Se questi ultimi atti sessuali sono, dal profilo oggettivo, di non

particolare intensità, diverso è il discorso per le masturbazioni ma,

soprattutto, per i coiti orali e le penetrazioni anali: giova ricordare che il

TF ha avuto modo di precisare che, per intensità, le costrizioni a questo

genere di atti sono da ritenersi altrettanto gravi di una violenza carnale (DTF

132.

IV 120 consid. 2.5; STF 6B_20/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.2) anche se

va precisato, a parziale attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che in un caso

la penetrazione non si è consumata e che, in un altro, per usare le parole

dell’imputato, egli si è limitato ad introdurre “la testolina del pene” (è

vero che, in quest’ultimo caso, egli ha smesso per mancanza d’erezione, ma va,

comunque, tenuto conto della minor intensità dell’atto che il ragazzo ha dovuto

subire).

Sempre dal profilo oggettivo, aggrava la colpa di AP 1 il fatto

che egli ha agito ripetutamente, sull’arco di oltre dodici anni (1998-2011) in cui si è reso colpevole di numerosi abusi

sessuali a danno di 9 alunni, di cui 6 hanno subito atti di coazione sessuale.

La ripetitività degli abusi e il numero di vittime è, infatti,

manifestazione di una volontà delinquenziale ben instaurata.

Sempre ad aggravamento della colpa di AP 1, va

considerato che egli ha rivolto il proprio interesse morboso anche nei

confronti di più allievi contemporaneamente, avendo in una circostanza

coinvolto X.Y.2 e X.Y.3 in atti sessuali nel mentre

masturbava X.Y.4.

Non ha da essere argomentato molto per dimostrare la gravità della

lesione dei beni protetti causata dall’agire del condannato. Agendo come ha

fatto, egli ha leso, non solo il diritto all’autodeterminazione in ambito

sessuale delle sue vittime, ma ne ha pesantemente pregiudicato - o, in ogni

caso, gravemente messo a rischio - il diritto ad un naturale ed equilibrato

sviluppo e maturazione sessuale, mettendole precocemente e pesantemente

anzitempo a contatto con manifestazioni della sfera sessuale che nulla avevano

a che fare con la loro età e la loro persona e costringendole a confrontarsi

con esse quando ancora non avevano né gli strumenti per comprenderle né per

elaborare senza traumi le loro reazioni più intime. Lo ha fatto con gli atti

sessuali che ha loro imposto. Ma lo ha fatto anche con l’imposizione della

visione - non voluta dai ragazzi - di immagini pornografiche che essi non erano

in grado di valutare così come non erano in grado di valutare, comprendere e

gestire le reazioni che esse provocavano in loro.

In questo caso, il danno causato da AP 1 è grande.

E ciò indipendentemente dal fatto che, fra le vittime, solo X.Y.6 ha provato la gravità del danno alla salute

cagionatogli, producendo agli atti un referto medico (TPC 20) che ne attesta

una sindrome post-traumatica in fase acuta che sta affrontando con una

psicoterapia psicoanalitica da gennaio 2013. La

circostanza che le altre vittime non abbiano fatto altrettanto non significa

ch’esse siano state immuni da danni alla salute: é, infatti, notorio, come già

sottolineato già dai primi giudici, che le conseguenze dei reati sessuali possono

manifestarsi a distanza di anni.

Sempre dal profilo

oggettivo, qualifica la colpa di AP 1 il fatto che egli, per agire, si è

avvalso della propria autorità di docente di scuola elementare - usando in modo

abietto dell’autorevolezza che gli derivava dal riconoscimento sociale del suo

ruolo di educatore per confondere le sue vittime e ottenerne la sottomissione -

ed il fatto che egli ha abusato dei suoi scolari, ovvero proprio di quei

bambini che gli erano affidati affinché li educasse. Egli ha, così, tradito i

suoi allievi, che vedevano in lui un riferimento autorevole da seguire, i

genitori che lo ritenevano una figura educativa che, per definizione, agiva per

il bene dei loro figli e che non andava disturbata ("hanno

la tendenza a non contattare il docente" e per loro "la scuola

è un'istituzione che non si tocca e quindi

non si discute e non si intromettono nel programma o in quello che

avviene" - cfr. verbale 26.09.2012 pag. 5) e, infine, lo Stato (e

quindi l’intera cittadinanza) che lo ha investito del ruolo così delicato di

docente di una scuola pubblica.

Come evidenziato anche in

prima sede, aumenta la colpa di AP 1 il fatto che egli, mostrando

una buona dose di spregiudicatezza, ha commesso molti degli abusi proprio nelle

aule di scuola deputate all’insegnamento e all’educazione e, per di più,

durante le ore di lezione, ovvero in luoghi e in circostanze in cui un bambino aveva

il diritto di ritenersi protetto. Così come riprovevole è il fatto che per

alcuni alunni gli abusi sono avvenuti alla scuola montana di __________, ovvero

mentre i ragazzi erano lontani da casa, completamente affidati alle sue cure e,

pertanto, particolarmente vulnerabili.

Non privo di rilevanza - poiché indicativo del fatto che egli

aveva ridotto i suoi scolari a meri oggetti sessuali - è poi il fatto che AP 1 ha

scaricato da internet e salvato sul proprio hard disk o su CD ben 96 video

vertenti su atti sessuali con animali ovvero una quantità cospicua di

pornografia dura, denominando spesso ciascun file proprio con il nome di

battesimo delle proprie vittime.

b. Dal profilo

soggettivo, qualifica la colpa di AP 1 - non tanto l’avere agito per motivi

egoistici, essendo ciò sempre il caso per reati simili - quanto la

premeditazione che lo ha portato a fare per lungo tempo un’accurata cernita fra

i propri allievi che sceglieva, in quarta elementare, fra quelli più fragili,

in funzione del carattere e dell’estetica. Con le vittime così individuate,

instaurava, poi, nel corso dell’anno scolastico, un rapporto preferenziale (per

esempio, aiutandoli nelle materie in cui erano in difficoltà o sgravandoli,

almeno in parte, dai castighi), ne guadagnava la fiducia così da potere, poi, in

quinta elementare, abusare di loro.

Sempre in questo ambito, qualifica

in modo esponenziale la colpa di AP 1 il fatto che - così come indicato in

perizia - egli non è un pedofilo (AI 150 pag. 12) e che, in estrema sintesi, ha

scelto di indirizzare le proprie attenzioni sessuali sui ragazzi per un

ripiego, avendo deciso tempo prima di non più avere rapporti con i maschi

adulti per paura di contrarre malattie.

c. Ritenuta, quindi, in

funzione delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui AP 1 risponde,

una colpa grave, alla luce del quadro edittale e del concorso di reati, appare adeguata una pena detentiva aggirantesi sui 10 anni.

d. Nell’ambito delle

circostanze legate all’autore, la Corte ha considerato a suo favore

l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP che gli ha

riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso per risarcire le

vittime.

Al riguardo, questa

Corte ha considerato quattro circostanze:

- la

prima è che AP 1, pur tenendo, durante l’inchiesta, un atteggiamento

ambivalente, ha spontaneamente confessato episodi non denunciati che ha

ribadito anche dopo la negazione delle vittime. Come correttamente sostenuto

dai primi giudici, in tre circostanze l’imputato ha rilasciato dichiarazioni

spontanee che hanno apportato elementi nuovi alle indagini: “allorché ha

ammesso i toccamenti su X.Y.7 di cui il bambino non aveva riferito,

quando ha ammesso di aver condotto X.Y.3 presso il proprio domicilio

e non una sola volta - come ha poi riferito la vittima - ma in tre occasioni e

quando, di fronte alla PP che gli faceva il nome di X.Y.2, ha

parlato degli abusi commessi su X.Y.2 che altrimenti non sarebbero

stati conosciuti nella loro estensione e gravità” (sentenza impugnata,

consid. 11.2, pag. 94). Certo, tenuto conto del complesso del suo atteggiamento

processuale, da sola questa circostanza non sarebbe bastata. Tuttavia, quelle

sue ammissioni spontanee sono comunque un elemento che contiene, in qualche

modo, un embrione di pentimento;

- la

seconda circostanza, estremamente più importante della prima, è il fatto che AP

1.

ha accettato - senza discussione - di indennizzare le vittime dei reati per

cui oggi è condannato con un importo complessivo di fr. 224'000.- (doc. TPC 25,

doc. dib. TPC 2) cioè con un importo che ben tiene conto dell’evoluzione della

giurisprudenza in materia di riparazione del torto morale;

- la

terza circostanza di cui la Corte ha tenuto conto è che AP 1 a tale obbligo fa

fronte nei termini concordati mettendo a contribuzione tutto quello che da lui

si può esigere;

- la

quarta - e più importante - circostanza di cui la Corte ha tenuto conto è il fatto che AP 1 ha voluto indennizzare con un importo importante

(fr. 95'000.-) anche le vittime di quei gesti per cui egli non può più essere

perseguito penalmente e per cui egli non avrebbe potuto venire obbligato ad

alcun risarcimento (punto 3 del doc TPC 25).

Non ci sono elementi che possano far ritenere che AP 1 si sia

deciso a risarcire le sue vittime per questioni di tattica difensiva. Del

resto, nessuno lo ha preteso. Si aggiunga che, nell’accordo di risarcimento,

gli accusatori privati hanno dato atto a AP 1 di essersi dichiarato disposto a

fare quanto da lui pretendibile per riparare il danno cagionato già

precedentemente alla loro richiesta di risarcimento, in occasione degli

interrogatori presso il Ministero pubblico di Lugano.

Questa assunzione di debito e questo farvi fronte non può,

pertanto, non essere considerata come la concretizzazione della consapevolezza

di avere sbagliato e di dovere pagare per il proprio errore, ritenuto come il

pentimento altro non sia che la presa di coscienza di avere sbagliato e di

dover pagare per il proprio sbaglio.

Lo sforzo particolare - che, però, è richiesto quando l’autore non

ha i mezzi per risarcire completamente il danno causato - in concreto è dato.

AP 1, non solo mette a disposizione delle sue vittime tutto quanto

egli è in grado di pagare (versamento di fr. 39'000.- e versamenti mensili di

fr. 3'000.- compiuti tempestivamente al 14.03.2014 per complessivi fr.

24'000.-, cfr. doc. TPC 25, doc. dib. TPC 2, doc. dib. d’appello 4), ma anche,

soprattutto, si è riconosciuto debitore e paga un debito che nessuno avrebbe

potuto imporgli di pagare.

È pur vero che, su questa questione, in atti ci sono elementi

discordanti. In particolare, sussistono alcune affermazioni rese recentemente

da AP 1 che, in appello, la procuratrice pubblica non ha mancato di mettere in

rilievo per cercare di dimostrare l’assenza di pentimento da parte

dell’imputato.

Al riguardo, questa Corte ha, tuttavia, avuto uno sguardo meno

severo di quello della pubblica accusa.

Considerando che, anche al

dibattimento d’appello, AP 1 ha esplicitamente e più volte ammesso di avere

imposto la sua volontà ai ragazzi, nelle dichiarazioni secondo cui l’imputato

non obbligava i ragazzi perché non alzava mai la voce e perché le porte erano

aperte, questi giudici hanno visto un riferimento al concetto “comune” di

costrizione, cioè a quella costrizione ottenuta con la forza fisica e la

minaccia, e non la negazione di avere, comunque, coartato la volontà delle sue

vittime.

È, tuttavia, vero che quelle

parole dell’imputato gettano qualche ombra sulla sua piena consapevolezza della

gravità dei suoi atti e, dunque, diminuiscono la portata attenuante degli

obblighi risarcitori ch’egli si è assunto e a cui fa fronte nei termini

concordati.

La riduzione della pena

detentiva a seguito del riconoscimento del sincero pentimento risulta pertanto,

come si vedrà, contenuta.

A favore del condannato è stato, infine, considerato che, come

attestato dal Dr. med __________, egli si è sottoposto dal 5 marzo 2013 ad un

trattamento psicoterapeutico che segue in modo collaborativo ed intende

continuare “al fine di elaborare ulteriormente, accettare e capire meglio sé

stesso” (doc. dib. TPC 1, pag. 2).

Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore,

diversamente da quanto fatto dai primi giudici, non può essere considerato a

favore di AP 1 l’assenza di precedenti penali. Il TF ha, infatti, precisato che

l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136

IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.).

Dal profilo della sensibilità alla pena, del tutto esiguo, se non

nullo, è l’effetto che la pena avrà sulla vita di AP 1 sia dal profilo

familiare, essendo egli celibe e senza figli, sia dal profilo professionale,

essendo docente in pensione. E’ stata, invece, considerata a suo favore, ma con

incidenza marginale, la sua non più giovane età (63 anni) e la pena

supplementare costituita dalla stigmatizzazione della collettività che reati di

tale natura comportano.

Tutto ciò premesso, la Corte ha considerato adeguata alla colpa di

AP 1 la pena di 8 anni e sei mesi.

Inconferente è, infine, il raffronto fatto dall’appellante, per

invocare una violazione del principio della parità di trattamento, con altri

due casi giudicati dalle nostre Corti sfociati rispettivamente nella sentenza

TPC inc. 72.94.00002 del 18 gennaio 1995 e nella sentenza TPC inc. 72.2013.10

del 9 agosto 2013.

Ricordato come in diritto penale il principio della parità di

trattamento abbia un valore limitato (DTF 135 IV 191 consid. 3.1 e 3.2; DTF 124

IV 44 consid. 2c; 123 IV IV 150 consid. 2a; 116 IV 292 consid. 2;

STF inc.6B_716/2010 consid. 2.1.; inc.6S.345/2005 consid. 1.1.), e rilevato

che le due sentenze citate riguardano fattispecie con specificità

diverse rispetto al caso in discussione (cfr., tra l’altro, diversa durata

dell’agire delittuoso, diversa età delle vittime), risulta infruttuosa una

comparazione.

E. Misure

terapeutiche

38.

Per l’art. 56 cpv. 1

CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta

non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati

(a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b), e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso della norma sancisce il principio della

proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

Nel caso di specie, AP 1 ha aderito, durante il regime carcerario,

ad un trattamento psicoterapeutico con atteggiamento che il Dr. med. __________

definice “positivo”:

“ Avrebbe

un atteggiamento propositivo verso il futuro e sarebbe determinato a continuare

il trattamento psicoterapeutico al fine di elaborare ulteriormente, accettare e

capire meglio sé stesso.

Concludendo, il suo atteggiamento appare positivo e l’adesione al

trattamento sembra essere abbastanza buona.”(doc. dib. 1, pag. 2)

Già i giudici di prime cure, nella motivazione della sentenza

impugnata, hanno “fatto ordine al prevenuto di sottoporsi a trattamento

ambulatoriale, durante l’espiazione della pena, continuando quello da lui

intrapreso il 05.03.2013” (sentenza impugnata, consid. 11.2, pag. 97),

salvo poi non prevedere alcunché nel dispositivo.

Nessuna

delle parti si è opposta a questa misura terapeutica.

Ora, ritenuto che è provato che sussiste un bisogno di trattamento

psicoterapeutico di AP 1 e che quello che sta seguendo dal 5 marzo 2013, di cui

riferisce il Dr. __________, risulta produrre effetti positivi sull’imputato

dal 5 marzo 2013 e appare misura proporzionata, questa Corte fa ordine al

condannato di sottoporsi a trattamento psichiatrico ambulatoriale per

proseguire, in costanza di espiazione della pena, la psicoterapia intrapresa.

F. Tassazione delle

note d’onorario

39.

L’avv. DI 2 ha agito

nell’ambito della procedura d’appello quale difensore di fiducia di AP 1, come

comunicato a questa Corte con lettera 2 aprile 2014. Non deve procedersi,

pertanto, alla tassazione della sua nota d’onorario che resta a carico

dell’imputato.

La retribuzione per

la procedura d’appello dell’avv. RAAP 1, _________, rappresentante degli AP X.Y.1, X.Y.3, X.Y.4, X.Y.5, X.Y.6, X.Y.7, X.Y.8,.X.Y.10 , X.Y.11, X.Y.12 e quella

dell’avvocato RAAP 2 rappresentante dell’AP X.Y.9 in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),

sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201

consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del

6.

giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

40.

All’avv. RAAP 1 va

retribuito il dispendio orario concernente il dibattimento d’appello ed le

relative trasferte. Ella ha rinunciato, per il tramite dell’avv. __________, al

rimborso di spese di cancelleria. Questa Corte le ha, pertanto, riconosciuto un

tempo complessivo di lavoro pari a 12 ore e 40 minuti, di cui 8 ore e 25 minuti

riferite al dibattimento d’appello e 4 ore e 15 minuti riferite alle trasferte,

con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2’280.-.

Al predetto importo vanno

aggiunti fr. 234.- quali spese di trasferta (1 fr./km per complessivi 234 km), nonché l’IVA pari a fr. 201.15, per un totale a suo favore di fr. 2'715.15.

AP 1 è tenuto a rimborsare

al Cantone Ticino l’importo di fr. 2'715.15 non appena le sue condizioni glielo

permetteranno.

41.

Anche all’avv. RAAP 2

va retribuito il dispendio orario concernente il dibattimento d’appello e le

relative trasferte per complessive 12 ore e 40 minuti pari a fr. 2’280.-. Sono,

inoltre, rimborsati, unitamente ai costi di trasferta pari a fr. 234.- (1

fr./km per complessivi 234 km), quelli di cancelleria, dal legale richiesti

nella misura di fr. 80.90 e da questa Corte ritenuti adeguati. La spettanza

totale, previo computo dell’IVA di fr. 207.60, è quindi di fr. 2'802.50.

AP 1 è tenuto a rimborsare

al Cantone Ticino l’importo di fr. 2'802.50 non appena le sue condizioni glielo

permetteranno.

Carcerazione

di sicurezza

42.

AP 1 è giunto al

dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,

chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

H. Tassa di giustizia e

spese procedurali

43.

Visto l’esito

dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata

l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al

procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.-

e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la

soccombenza e vanno posti, per quanto attiene all’appello principale, per nove

decimi a carico di AP 1 e per un decimo a carico dello Stato, e, per quanto

attiene all’appello incidentale, interamente a carico dello Stato (art. 428

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

12, 40, 47, 49, 51,

56 e segg., 69, 187, 189, 197 CP

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza, ricordato che,

in assenza di impugnazione, i dispositivi:

- 1.1.,

limitatamente alla ripetuta coazione sessuale compiuta in danno di X.Y.2,

X.Y.3, X.Y.4, X.Y.5;

- 1.2.1.,

limitatamente ai ripetuti atti sessuali compiuti in danno di X.Y.1,

X.Y.2, X.Y.3, X.Y.4 e X.Y.6, ed al

coinvolgimento di X.Y.2 e X.Y.3 in un atto sessuale;

- 1.2.2.;

- 1.3.1.

limitatamente alla pornografia in danno di X.Y.7, X.Y.8,

X.Y.11 e X.Y.12;

- 1.3.2;

- 2.2.;

- 4.

della sentenza impugnata sono

passati in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. ripetuta coazione

sessuale

per avere, nelle circostanze di

tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa,

ripetutamente costretto sei

fanciulli a subire atti sessuali nonché in un’occasione tentato di costringere

un fanciullo a subire atti sessuali;

1.1.2. ripetuti atti

sessuali con fanciulli

per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa,

ripetutamente compiuto atti

sessuali su nove fanciulli, nonché coinvolto due fanciulli in un atto sessuale;

1.1.3. ripetuta pornografia

per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa,

1.1.3.1. ripetutamente mostrato a

quattro fanciulli video e clips a carattere pornografico;

1.1.3.2. ripetutamente scaricato

da internet e salvato su Hard Disk oppure su CD 96 video vertenti su atti

sessuali con animali.

1.2. AP 1 è

prosciolto dalle imputazioni di:

1.2.1. coazione

sessuale di cui al punto 1.7 dell’atto di accusa;

1.2.2. pornografia

di cui al punto 3.1. dell’atto di accusa limitatamente all’episodio in danno di

X.Y.6 e X.Y.10.

1.3. AP 1,

avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:

1.3.1. alla pena

detentiva di 8 (otto) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

1.3.2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e dei disborsi di cui

alla distinta spese della sentenza impugnata.

1.4. Quale

misura è ordinato il trattamento psichiatrico ambulatoriale del condannato da

eseguirsi già durante l’espiazione della pena.

1.5. a. La

retribuzione per la procedura d’appello dell’avvocato RAAP 1 pari a:

- onorario fr. 2'280.--

- spese fr. 234.--

- IVA (8%) fr. 201.15

Totale fr. 2'715.15

è posta a carico

dello Stato

b. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avvocato RAAP 2 pari a:

- onorario fr. 2'280.--

- spese fr. 314.90

- IVA (8%) fr. 207.60

Totale fr. 2'802.50

è posta a carico

dello Stato.

1.5.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.5.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

1.5.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le suddette

retribuzioni pari a complessivi fr. 5'517.65 non appena le sue condizioni

glielo permetteranno.

2. Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'600.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'800.--

sono posti per nove decimi a

carico di AP 1 e per un decimo a carico dello Stato.

3. Gli oneri

processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'600.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'800.--

sono posti a carico dello

Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

6900 Lugano

- Ufficio

federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

- Direzione del

carcere penale La Stampa, CP 6277,

6901 Lugano

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.