17.2013.184
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21 novembre 2014Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.184
Locarno
21 novembre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna
Roggero-Will, presidente,
Damiano
Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo
Peer, vicecancelliere
sedente
per statuire sull’istanza presentata il 2 settembre 2013 da
IS 1
rappr.
dall'avv. DI 1, 6501 Bellinzona
tendente
ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione
alla sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di appello e di revisione
penale il 17 aprile 2012;
esaminati
gli atti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 dicembre
2009, il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla
Corte delle assise criminali per i seguenti reati:
- amministrazione
infedele aggravata, per avere, nel periodo ottobre 2000 - agosto 2001, a __________, in correità con __________, in più occasioni, mancato al proprio dovere di
amministrare fedelmente il patrimonio di __________, arrecando un pregiudizio
di complessivi fr. 591'891.84;
- falsità
in documenti, per avere, a __________, nel periodo ottobre 2000 - agosto
2001, agendo in correità con __________, allo scopo di
mettere in atto l’amministrazione infedele di cui al punto precedente in danno
di __________, rispettivamente per celare le previe malversazioni, allestito e
sottoposto a __________, a scopo di inganno, situazioni patrimoniali false che
dissimulavano le commissioni di gestione addebitate da __________,
presentandogli una situazione patrimoniale sensibilmente migliore a quella
effettiva.
B. La Corte delle assise
criminali, con sentenza del 13 maggio 2011, ha assolto IS 1 dall’accusa di falsità in documenti e, pur confermando l’imputazione di amministrazione infedele aggravata,
ha ridimensionato l’entità del danno derivatone a fr. 68'358.-.
IS
1 è stato condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni - di fr. 2'700.- (corrispondente a 90 aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna).
C. Avverso la sentenza
di prime cure, IS 1 in data 29 luglio 2011 ha presentato appello alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) chiedendo di essere prosciolto anche
dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata.
D. In pari data, anche
il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di appello postulando che IS
1 venisse condannato per titolo di amministrazione infedele aggravata per avere
arrecato un pregiudizio a __________ di fr. 591'891,84 anziché di fr. 68'358.-
come stabilito in prima sede. La pubblica accusa ha, di conseguenza, chiesto un
aumento della pena detentiva a 13 mesi, la sua sospensione condizionale per due
anni e la condanna di IS 1 a risarcire, in solido con __________, fr. 591'000.-
a __________.
Il pubblico ministero ha,
infine, domandato il mantenimento del sequestro conservativo sul mappale part. __________
del Comune di __________ e sulla part. n. __________ del Comune di __________.
E. In data 25 agosto
2011, IS 1 ha inoltrato un’istanza di non entrata nel merito, rilevando, fra
l’altro, che il procuratore pubblico non aveva alcuna legittimazione ad
appellare questioni relative alle pretese civili.
F. Con sentenza 4
novembre 2011, la CARP ha accolto la predetta istanza dichiarando irricevibile
l’appello del procuratore pubblico nella misura in cui chiedeva il mantenimento
dei sequestri conservativi su beni e fondi dell’imputato.
G. Con sentenza 17
aprile 2012, la CARP ha accolto il gravame di IS 1 e lo ha prosciolto
dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata, ponendo gli oneri
processuali a carico dello Stato ed accordando all’insorgente complessivamente
fr. 10'000.- a titolo di ripetibili per la procedura d’appello. La sentenza è
passata in giudicato.
H. Il 2 settembre 2013 IS
1 ha presentato a questa Corte un'istanza di indennizzo e di riparazione del
torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a
rifondergli complessivi fr. 1'564'172.55 (oltre a interessi del 5%), e meglio:
-
fr. 44'481.45 a titolo d’indennità per spese sostenute nell’esercizio dei suoi
diritti procedurali;
- fr.
1'504'291.10 a titolo di indennità per danno economico;
- fr.
15'400.- per riparazione del torto morale.
L’istante ha, inoltre, protestato spese e ripetibili.
Fatti
I. Con scritto 16
settembre 2013, il procuratore pubblico ha sostenuto quanto segue:
-
spese per l’esercizio dei diritti procedurali: per quanto attiene alle spese
legali, si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre, ha negato siano
dovuti all’istante tassa di giustizia, spese e ripetibili per complessivi fr.
1'600.- posti a suo carico con la sentenza 14 settembre 2009 del GIAR, vista
l’assenza agli atti della prova dell’avvenuto pagamento;
-
danno economico: postula l’integrale reiezione delle pretese di risarcimento,
non avendo l'istante subito pregiudizio in tal senso a seguito del suo
coinvolgimento nella procedura penale o, quanto meno, non avendo quest’ultimo
provato, o anche solo reso altamente verosimile, la sussistenza di un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il procedimento penale e l’asserito
pregiudizio;
-
con riferimento al torto morale, egli non si oppone al riconoscimento di fr.
400.- per i due giorni di carcerazione preventiva patiti dall’istante, mentre
si rimette al giudizio di questa Corte per quanto concerne le pretese di un
ulteriore indennizzo per torto morale.
L. Dando seguito ad una
specifica richiesta 28 luglio 2014 della presidente di questa Corte di
comprovare l’avvenuto versamento dell’importo di fr. 1'600.- per titolo di
spese e ripetibili poste a carico di IS 1 con sentenza 14 settembre 2009 del
GIAR, l’avv. DI 1 ha dichiarato di non trovare il documento giustificativo ed
ha precisato che la polizza di pagamento è stata rimessa direttamente al
cliente al quale è stato inviato il richiamo della SEPEM.
M. Delle argomentazioni
sviluppate dalle parti si dirà - per quanto necessario - in corso di
motivazione.
Considerandi
in
diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale
le norme di procedura applicabili in ambito penale.
Ritenuto che la sentenza di assoluzione di IS 1 emanata dalla CARP è divenuta
definitiva il 5 giugno 2012 e che l’istanza in oggetto è stata presentata il 2
settembre 2013, non si pongono, in concreto, problemi di diritto
intertemporale.
L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.
2.
Giusta
l’art. 429 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle
riparazioni del torto morale è l’autorità penale che ha pronunciato la
decisione di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla
riparazione (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, ad art. 429 n. 51).
In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente Corte che ha pronunciato, con sentenza 17 aprile 2012, l’assoluzione completa
dell’istante.
3.
Giusta
l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto
morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434
CPP.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.
c).
4.
La
norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere
della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto
della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un
decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione,
anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle
autorità penali (Messaggio CF, FF 2006 989, p. 1231; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 21;
Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429
n. 1).
5.
L’imputato
ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il
danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al
procedimento penale.
Nel
merito, negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali
estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP Ti, tutti peraltro mutuati dalle norme
sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di
principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente
in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.
I. Indennità
per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali
6.
Per l’art. 429 cpv.
1.
lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP Ti, anche secondo il
nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un
patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario per la
complessità del caso dal profilo materiale o giuridico e se il volume di
lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati
(Messaggio cit., pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 5; Griesser, in
op. cit., ad art. 429 n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n.
7; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 13; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei
ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di
indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle
spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota
d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore
dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo
la sua abrogazione.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato
ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo
diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12
novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla
complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba
essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari
difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP
che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie
cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per
analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso
di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su
richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e
fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di
trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le
spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre
per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti:
a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.-
per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per
ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le
trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
7.
L'istante postula la
rifusione, a titolo d'indennità, della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, ammontante a fr. 42'881.45 oltre interessi.
Detto importo corrisponde a fr. 38'505.- di onorario (pari a 128 ore e 21 min.,
a fr. 300.-/ora), fr. 1'308.40 di spese e fr. 3'068.05 di IVA.
Con riferimento alla nota
professionale, si premette che, sommando le singole voci, il dispendio orario
esposto dall’istante è pari a complessive 128 ore e 40 min. e non a 128 ore e
21.
min. come indicato nella distinta.
7.1
Come visto, il
procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, si è rimesso al
prudente giudizio di questa Corte per quanto attiene alle pretese inerenti alle
spese di patrocinio sostenute da IS 1.
7.2
Questa Corte, per
procedere alla verifica della conformità della nota d’onorario ai criteri della
TOA e, quindi, all’esame dell’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla
difesa, si fonda anzitutto sulla nota d’onorario 2 settembre 2013 prodotta
dall’istante (act. I in incarto CARP n. 17.2013.184), confrontando le prestazioni
esposte con gli atti dell’incarto e controllando se quanto effettuato sia
adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.
Onorario
a. procedimento fino
all’emanazione dell’atto di accusa AA (prestazioni dal 12.12.2006 al
14.12
)
Per la fase del procedimento fino all’emanazione dell’AA sono ammessi i tempi
esposti per i colloqui telefonici con la moglie del cliente (24 min.), con il
PP/Ministero pubblico (1 ora e 11 min.), con il penitenziario (10 min.), col
GIAR (10 min.) e con un istituto bancario (4 min.), per le partecipazioni
(incl. trasferte) agli interrogatori (33 ore e 35 min.), per la disamina
dell’incarto (13 ore e 20 min.) e per preparazione e allestimento atti (4 ore
23.
min.).
Deve essere invece ridotto il dispendio orario relativo ai colloqui con cliente
che da complessive 23 ore e 33 minuti (4 ore e 26 min. quelli telefonici e 19
ore e 7 min. quelli “de visu”) va diminuito a 16 ore poiché, nonostante
la complessità del caso, non risulta dall’incarto del MP che in questa fase del
procedimento si sia dovuta condividere col cliente la preparazione di
particolari atti difensivi, fatta eccezione di alcuni interrogatori e di un
reclamo al GIAR.
b. procedimento
presso la Corte delle assise criminali (prestazioni dal 17.12.2009 al
13.07
)
Per la fase del procedimento presso la Corte delle assise criminali sono
approvati i dispendi orari indicati per i colloqui telefonici (48 min.) e non
(7 ore e 30 min.) con il cliente, per quelli telefonici con il Tribunale penale
cantonale (4 min.), per la disamina dell’incarto (74 min.), per l’allestimento
atti (11 min.) e per la partecipazione al dibattimento comprensiva di trasferta
(16 ore).
Pure
approvate per intero le 25 ore indicate dall’istante per la preparazione del
processo di primo grado, essendo tale dispendio orario congruo rispetto alla
complessità ed all’importanza del caso, pur considerato che il difensore aveva
precedentemente esaminato l’incartamento per oltre 13 ore.
Avendo la sentenza 17 aprile 2012 CARP già accordato a IS 1 fr. 10'000.- per
ripetibili di appello, le prestazioni ammesse terminano con la conferenza
telefonica fra difensore e cliente in data 27 luglio 2011 (sentenza 4A_127/2011
del 12 luglio 2011), mentre non ha copertura la stesura della dichiarazione di
appello del 29 luglio 2011 (5 min.).
7.3
Tutto considerato,
conformemente a quanto sopra esposto, possono dunque essere risarcite 121 ore e
2.
min. di lavoro del patrocinatore.
Nella nota d’onorario è stata esposta una tariffa oraria di
fr. 300.-. Partendo da una
tariffa oraria per casi che non presentano particolari difficoltà di fr. 280.-,
questa Corte ritiene tuttavia adeguata a questa fattispecie - di difficoltà
superiore alla media e per la cui soluzione sono state sviluppate dall’istante
interessanti argomentazioni di fatto e giuridiche risolutorie ai fini del
giudizio - la tariffa oraria indicata di fr. 300.-.
Tenendo conto di quanto sopra si giustifica pertanto di riconoscere un onorario
pari a complessivi fr. 36'310.-.
Spese
7.4
Le
spese indicate nella nota d’onorario - per complessivi fr. 1'308.40 - sono
riconosciute, pressoché integralmente, nella misura di fr. 1'297.40, dovendosi
escludere, per le ragioni suesposte, quelle di fr. 11.- successive al 27 luglio
2011.
Delle spese riconosciute da questa Corte, quelle di parcheggio per complessivi
fr. 90.- e quelle per fotocopie fatturate dal Ministero pubblico di complessivi
fr. 245.- sono esenti da IVA.
IVA
7.5
L’IVA
- da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni ammesse, comprensive di spese non
esenti, effettuate fino al 31 dicembre 2010 pari a complessivi fr. 22'137.- e
all’8 % per quelle corrispettive effettuate dopo tale data pari a complessivi
fr. 15'135.40, ammonta a fr. 2'893.25.
Recupero
tasse spese e ripetibili
7.6
IS 1 chiede la
restituzione di tasse, spese e ripetibili poste a suo carico con decisione 14
settembre 2009 del GIAR per complessivi fr. 1'600.-.
Il
procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, ha rilevato che agli atti non vi è alcuna prova che l’istante abbia pagato il suddetto importo.
Richiesto
in data 28 luglio 2014 dalla presidente di questa Corte di provare l’avvenuto
pagamento di tali voci, l’istante ha risposto di non trovare i documenti
giustificativi.
Questa
Corte, eseguiti gli accertamenti del caso presso le preposte autorità, ha
effettivamente rilevato che il pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-
e delle spese giudiziarie di fr. 450.- è stato eseguito a favore dello Stato in
data 27 novembre 2009, mentre non è dato sapere se le ripetibili di fr. 350.-
sono state pagate a favore dell’allora avente diritto __________. Ciò premesso,
la richiesta di restituzione dell’istante è accolta limitatamente a fr.
1'250.-, mentre va respinta, in quanto non provata, per il restante importo di
fr. 350.-.
Indennità
complessiva ex art. 429 a. CPP
7.7
Tenendo
conto di quanto sopra, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali all’istante vengono, dunque, riconosciuti fr. 41'750.65
corrispondenti a fr. 36'310.- di onorario, fr. 962.40 di spese soggette a IVA,
fr. 335.- di spese esenti, fr. 2'893.25 di IVA e fr. 1'250.- quali restituzione
di tassa di giustizia e spese giudiziarie.
II. Indennità per
il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento
penale
8.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato deve essere risarcito per il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa
della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,
comprese le spese di viaggio (Messaggio cit., pag. 1231; Mini, in op. cit., ad
art. 429 n. 6; Riklin, op. cit., ad art. 429 n. 3). Per “partecipazione
necessaria al procedimento” s’intende la partecipazione obbligatoria, vale a
dire la partecipazione attiva o passiva ad atti procedurali ordinati dalle
autorità penali (Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6).
Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come
la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute
conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione
preventiva e/o di sicurezza. Non è per contro riconosciuta la perdita di
salario derivante dal tempo che l’imputato avrebbe dedicato allo studio
dell’incartamento o alla ricerca di testimoni a sostegno della tesi difensiva
(Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 429 n. 8).
Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza
sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i
danni pecuniari da risarcire erano limitati alla “perdita di guadagno
derivata dal carcere subito” per poi successivamente confermare
l’estensione interpretativa del danno pecuniario all’“intero danno
materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens (Rep. 1970, pag.
349; 1973, pag. 214).
Perché il pregiudizio sia
indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato
tra esso e il procedimento penale (Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24).
Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op.
cit., ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).
9.
Con l'istanza IS 1 postula il versamento di un'indennità per il
danno economico pari a complessivi fr. 1'504'291,10 così composti:
- fr.
501'980.65 a titolo di danno concreto oltre interessi al 5% a partire dal 14
agosto 2009;
-
fr. 628'369.- a titolo di danno futuro oltre interessi al 5% a partire dalla
data della sentenza;
- fr.
373'941.45 a titolo di danno pensionistico oltre interessi al 5% a partire
dalla data della sentenza.
(istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13-18, pag. 4-14).
9.1
Il
procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, premette che,
al momento dell’arresto, IS 1 era disoccupato.
Aggiunge che l’istante non ha in alcun modo provato che se non fosse
stato avviato il procedimento penale a suo carico egli avrebbe potuto
guadagnare quanto da lui sostenuto, in particolare con l’assunzione presso la __________
di __________ e rileva che l’assunzione di IS 1 a luglio 2007 presso __________
dimostra che il procedimento penale non lo ha ostacolato nella ripresa di un
lavoro ben remunerato.
Il procuratore pubblico nega, pertanto, che IS 1 abbia subito un danno
economico causato dalla sua partecipazione alla procedura penale ed, in ogni
caso, ritiene non sussista un nesso causale naturale e adeguato tra l’evento
dannoso e l’asserito pregiudizio. Chiede, pertanto, anche la reiezione delle
pretese relative agli interessi compensatori, al danno futuro e al danno
pensionistico.
9.2
Questa
Corte, con riferimento alla prima richiesta risarcitoria, rileva che IS
1.
è stato arrestato il 12 dicembre 2006 per poi essere scarcerato il giorno
successivo.
Come ricordato nella sua istanza dallo stesso IS 1, nel 2006 la __________
presso cui egli lavorava e di cui, insieme ad altri, era azionista “a causa
della perdita di importanti clienti, è entrata in crisi, cessando l’attività
nel mese di giugno del 2006 ed è poi fallita il 9 ottobre 2008” (istanza d’indennizzo
02.09
, pto. 13, pag. 5).
Questa Corte, nella sentenza del 17 aprile 2012 che lo ha prosciolto,
ha al riguardo precisato quanto segue:
“
La __________
ha interrotto la propria attività nel giugno 2006, mese nel quale le dimissioni
date dal prevenuto nella sua qualità di amministratore unico sono diventate
effettive. La sua radiazione dal CdA è stata registrata a RC solo nel novembre
seguente. La società è, poi, stata sciolta con decreto 30 luglio 2007 della Pretura
del Distretto di Lugano a seguito della mancata nomina dell’ufficio di
revisione e dichiarata fallita con sentenza del 9 ottobre 2008 (AI 248).
L’ultimo
stipendio incassato dalla ditta in questione da parte di IS 1 è quello relativo
al mese di maggio 2006. Dopodiché egli si è annunciato alla disoccupazione.”
(INC.
17-2011.82+83 sentenza 17 aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 10-11)
Al momento del suo arresto, IS 1 era dunque disoccupato da circa sei
mesi e, pertanto, non aveva alcun reddito da attività lavorativa ma percepiva
indennità di disoccupazione delle quali ha continuato a beneficiare anche dopo
l’inizio del procedimento penale.
9.3
A sostegno della
prima pretesa di risarcimento, IS 1 asserisce che nel mese di dicembre 2006 si
accingeva ad assumere un posto come cambista presso la __________ di __________
tramite il direttore sostituto __________ “con il quale stava conducendo una
trattativa di impiego” (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13, pag. 5).
A detta dell’istante, il suo arresto ne avrebbe compromesso la reputazione
pregiudicando non solo il buon esito della sua candidatura al suddetto posto di
lavoro, ma qualsiasi tentativo di reintegrarsi nell’attività bancaria,
finanziaria e fiduciaria.
A
fondamento delle sue allegazioni, IS 1 ha prodotto una dichiarazione 18 giugno
2013.
sottoscritta da __________ comprovante, a suo dire, le concrete
prospettive di lavoro presso __________ di __________.
9.4
La tesi di IS 1
secondo cui egli “era in procinto di ritrovare un posto di lavoro presso un
istituto bancario”, poi sfumato a causa dell’arresto, non può essere
seguita da questa Corte.
L’unico documento prodotto dall’istante per comprovare l’assunzione, a suo dire
oramai prossima, è la seguente dichiarazione datata 18 giugno 2013 sottoscritta
da __________:
“
Il
sottoscritto signor __________, già condirettore della __________ di __________
dichiara che nel corso dei mesi di novembre/dicembre 2006 ha avuto dei contatti con il signor IS 1 in vista di una sua assunzione presso la __________ di __________
come responsabile del settore cambi.
Le
trattative non si sono poi concretizzate e finalizzate.”
Ora, la genericità del testo non permette di sapere se IS 1 abbia avuto
serie prospettive di stipulare un contratto di lavoro con __________.
Non è dato, infatti, evincere dallo scritto né se egli era l’unico
interessato o se era in corso una cernita fra più candidati, né a che stadio
fosse la selezione per l’assunzione e neppure a quali condizioni salariali era
disponibile il posto di lavoro.
In realtà, la circostanza che __________ ha avuto con l’istante dei
semplici “contatti in vista di un’assunzione” altro non significa che la
sua candidatura è stata posta al vaglio dell’allora condirettore dell’istituto
bancario, così come poteva esserlo quella di altri candidati. In altre parole,
il tenore sommario della dichiarazione induce questa Corte a ritenere che
quelli fra IS 1 e __________ siano stati colloqui preliminari per discutere i
termini di un possibile futuro rapporto di lavoro fra le parti ancora da
definire e non concretizzazioni di un imminente accordo in tal senso.
9.5
Il
testo, poi, non fa alcun accenno ai motivi che hanno compromesso il buon esito
di questi contatti, impedendo il perfezionamento di un contratto di lavoro
presso __________.
Né
è provato che l’assunzione di IS 1 sia sfumata a causa dell’avvio
dell’inchiesta penale e/o dell’arresto di due giorni che ne è conseguito.
Del
resto, il fatto che IS 1 sia stato assunto già a partire dal 1° luglio 2007 da
parte della compagnia assicurativa __________ di __________ con uno stipendio
di fr. 7'354.- fisso per i primi sei mesi e variabile per i mesi a seguire,
conferma che il procedimento penale non gli ha impedito di trovare un’attività
lavorativa ben retribuita.
Nessun
nesso con la partecipazione al procedimento penale ha, poi, la circostanza che
lo stipendio di IS 1 sia viepiù dipeso dalle commissioni generate dai contratti
assicurativi conclusi, trattandosi di condizioni salariali del tutto usuali in
quel settore.
Né
dagli atti emerge che vi sia correlazione tra l’inchiesta penale e la
conclusione del suddetto rapporto lavorativo avvenuta il 1° aprile 2010.
Al riguardo, questa Corte, nella pregressa sua sentenza, ha precisato
con riferimento a IS 1 che “a causa di seri problemi di salute manifestatisi
nel maggio del 2008, ma che perdurano tuttora, egli è stato costretto ad
abbandonare anche questa occupazione” (INC. 17-2011.82+83 sentenza 17
aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 11).
Lo stesso IS 1 (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 14, pag. 7) ha,
del resto, riferito di essere stato inabile al lavoro sia dal 1° settembre al
30.
novembre 2008 a seguito di un intervento chirurgico “per un carcinoma
alla prostata” sia dal 1° luglio 2009 al 30 novembre 2009 a seguito di disturbi ansiosi e depressivi. Egli ha, poi, asserito che __________ ha disdetto il
rapporto di lavoro a far tempo dal 1° aprile 2010. Sono pertanto, con tutta
verosimiglianza, da far risalire a problemi di salute le ragioni
dell’interruzione del rapporto di lavoro fra IS 1 e __________ ragioni che, in
ogni caso, le tavole processuali non permettono di ricondurre al procedimento
penale.
9.6
Allo
stato degli atti, questa Corte ritiene, pertanto, che non esiste prova alcuna
dell’asserito danno economico patito da IS 1 e, tantomeno, elementi che possano
sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tale asserito pregiudizio
legato alla mancata assunzione presso __________ e, più in generale, ad una
diminuzione in capo all’istante della capacità di guadagno.
Non è, pertanto, necessario che questa Corte si chini sulla
quantificazione del relativo danno stimata dal postulante né su quelle di danno
futuro e pensionistico.
Ne deriva che sia la richiesta di fr. 501'980.65 a titolo di danno
concreto, sia quella di fr. 628'369.- a titolo di danno futuro e sia quella di
fr. 373'941.45 a titolo di danno pensionistico, oltre interessi al 5%, sono
integralmente respinte.
III. Riparazione
del torto morale
10.
Secondo
l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.
2.
CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto
morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione
preventiva o di sicurezza (Messaggio cit., pag. 1231).
L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito
dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri,
richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato
oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della
sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10).
Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale
a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti
della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep.
1998.
n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al
potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità
della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO
(Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155;
Rep. 1973, pag. 229).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in
particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla
reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e
professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc.1P.602/2003 consid.
5.
; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
11.
IS
1.
postula la rifusione di complessivi fr. 15'400.- a titolo di indennità
per il torto morale composti come segue:
- fr.
400.
- quale riparazione del torto morale per la privazione della libertà
personale di due giorni oltre interessi al 5% a partire dal 12 dicembre 2006;
- fr.
15’000.- quale riparazione per torto morale per la grave violazione della
personalità subita a seguito della “pesantezza dei capi di imputazione, della
condanna davanti alla Corte delle Assise criminali, sia per la durata del
procedimento che si è protratto per quasi 5 anni e mezzo”. A sostegno di questa
richiesta, l’istante ha prodotto un certificato medico 21 settembre 2012 della
dr. med __________ (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all.
27).
11.1
Il procuratore
pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, non si oppone al
riconoscimento a favore di IS 1 di una indennità di fr. 400.- per torto morale
in ragione di due giorni patiti in stato di carcerazione preventiva.
La Pubblica Accusa ritiene, di contro,
manifestamente infondato ed eccessivo l’ulteriore risarcimento di fr. 15'000.-
richiesto dall’istante per la grave sofferenza psichica derivatagli dal
procedimento penale, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa
Corte.
11.2
In
relazione alla prima richiesta, questa Corte rileva che l’istante è stato in
carcerazione preventiva dal 12 al 13 dicembre 2006 e che nulla osta al
riconoscimento a suo favore della indennità di fr. 400.- a titolo di
riparazione del torto morale da lui richiesta per i due giorni di privazione
della libertà personale subiti.
Con
riferimento alla seconda richiesta, l’istante ha versato agli atti il
certificato medico 21 settembre 2012 della dr. med. __________ che attesta
quanto segue:
“
Così
richiesta, redigo un certificato medico riguardante il summenzionato Signor IS
1.
Ho avuto
in cura il Signor dal 30.06.2009 al 09.11.2009.
Allora
presentava un quadro psicopatologico con disturbi di ansia e depressivi
reattivi ad una vicissitudine giudiziaria, che iniziata nel 2006, non si era
ancora risolta e che gli avrebbe - oltre che causato problemi personali - anche
compromesso la carriera lavorativa.
Lo stato
psichico presentato era di una gravità tale, da giustificare una totale
incapacità lavorativa dal 01.07.2009 al 30.11.2009.”
(istanza
d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all. 27)
Dalle tavole processuali risulta, inoltre, che dal 1° luglio 2011 IS 1
è al beneficio di una mezza rendita
AI di fr. 1'160.-.
Ciò
premesso, questa Corte ritiene, sulla base del certificato medico prodotto agli
atti, che è sufficientemente provata l’importante sofferenza psichica patita da
IS 1 quanto meno dal 30 giugno 2009, giorno in cui è stato preso in cura dalla
dr. med. __________.
L’affezione
di natura psichica che ha afflitto IS 1 è successiva all’inizio del
procedimento penale ed è stata seria al punto da causare nell’istante la
necessità di assentarsi dal posto di lavoro per circa 5 mesi nonché di far
ricorso ad importanti cure mediche.
A conferma che il pregiudizio è successivo all’avvio dell’inchiesta e
che è stato di una certa intensità, è il fatto che l’AI - che di norma
interviene solo quando la patologia che causa l’incapacità al lavoro è
considerata definitiva ed è di una certa portata - abbia assegnato a IS 1 una
rendita con inizio 1° luglio 2011.
Questa
Corte, sempre tenuto conto del suddetto certificato medico, accerta che
l’intensa sofferenza psichica di IS 1 è derivata, in nesso di causalità
naturale ed adeguata, dal procedimento penale in esito al quale egli è stato
assolto.
Tutto quanto premesso, a mente di questa Corte, l’inchiesta penale, la
natura delle accuse rivolte (amministrazione infedele aggravata, falsità in
documenti), la condanna subita dinanzi alla Corte delle assise criminali e la
lunghezza del procedimento penale (più di 5 anni) hanno cagionato in IS 1 una
lesione alla personalità di media intensità che va indennizzata con un
risarcimento di fr. 10'000.-.
Indennità
complessiva ex art. 429 c. CPP
11.3
Da
quanto precede discende che IS 1 ha diritto ad un’indennità per torto morale ai
sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP pari a complessivi fr. 10'400.-.
Siccome il danneggiato ha diritto di essere posto nella stessa
situazione in cui si sarebbe trovato se la sua pretesa fosse stata soddisfatta
al momento dell’evento dannoso (DTF 131 III 12 consid. 9 e rinvii citati),
sull’importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 12
dicembre 2006, giorno dell’arresto di IS 1.
12.
In
conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va
condannato a rifondere a IS 1 l’importo di fr. 52'150.65 corrispondenti a fr.
41'750.65 a titolo d’indennità per spese sostenute ai fini di un adeguato
esercizio dei suoi diritti procedurali più fr. 10'400.- a titolo di riparazione
del torto morale.
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre
2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso concreto, dal 2
settembre 2013, data dell’introduzione dell’istanza.
Tasse,
spese e ripetibili
13.
Per
l'art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi davanti alla Corte di appello e di
revisione penale la tassa di giustizia è fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.
In
concreto, la tassa di giustizia di fr. 1000.- e le spese di fr. 200.-, sono
posti a carico della qui istante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello
Stato.
Vista
l’entità della soccombenza, non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamata
per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza, a titolo di
indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dapprima
dall’imputazione di falsità in documenti con sentenza 13 maggio 2011 della
Corte delle assise criminali e, poi, anche dall’imputazione di amministrazione
infedele aggravata con sentenza 17 aprile 2012 della CARP - l’importo di fr.
52'150.65 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2006 su fr. 10'400.- e dal 2
settembre 2013 su fr. 41’750.65.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di IS 1 per ¾ e per ¼ a carico dello Stato.
3.
Intimazione
a:
4.
Comunicazione
a:
- Divisione della giustizia,
6501.
Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.