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Decisione

17.2013.184

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritto 16

settembre 2013, il procuratore pubblico ha sostenuto quanto segue:

-

spese per l’esercizio dei diritti procedurali: per quanto attiene alle spese

legali, si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre, ha negato siano

dovuti all’istante tassa di giustizia, spese e ripetibili per complessivi fr.

1'600.- posti a suo carico con la sentenza 14 settembre 2009 del GIAR, vista

l’assenza agli atti della prova dell’avvenuto pagamento;

-

danno economico: postula l’integrale reiezione delle pretese di risarcimento,

non avendo l'istante subito pregiudizio in tal senso a seguito del suo

coinvolgimento nella procedura penale o, quanto meno, non avendo quest’ultimo

provato, o anche solo reso altamente verosimile, la sussistenza di un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il procedimento penale e l’asserito

pregiudizio;

-

con riferimento al torto morale, egli non si oppone al riconoscimento di fr.

400.- per i due giorni di carcerazione preventiva patiti dall’istante, mentre

si rimette al giudizio di questa Corte per quanto concerne le pretese di un

ulteriore indennizzo per torto morale.

L. Dando seguito ad una

specifica richiesta 28 luglio 2014 della presidente di questa Corte di

comprovare l’avvenuto versamento dell’importo di fr. 1'600.- per titolo di

spese e ripetibili poste a carico di IS 1 con sentenza 14 settembre 2009 del

GIAR, l’avv. DI 1 ha dichiarato di non trovare il documento giustificativo ed

ha precisato che la polizza di pagamento è stata rimessa direttamente al

cliente al quale è stato inviato il richiamo della SEPEM.

M. Delle argomentazioni

sviluppate dalle parti si dirà - per quanto necessario - in corso di

motivazione.

Considerandi

in

diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale

le norme di procedura applicabili in ambito penale.

Ritenuto che la sentenza di assoluzione di IS 1 emanata dalla CARP è divenuta

definitiva il 5 giugno 2012 e che l’istanza in oggetto è stata presentata il 2

settembre 2013, non si pongono, in concreto, problemi di diritto

intertemporale.

L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.

2.

Giusta

l’art. 429 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle

riparazioni del torto morale è l’autorità penale che ha pronunciato la

decisione di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla

riparazione (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, Code de procédure pénale

suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, ad art. 429 n. 51).

In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente Corte che ha pronunciato, con sentenza 17 aprile 2012, l’assoluzione completa

dell’istante.

3.

Giusta

l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto

morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434

CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.

c).

4.

La

norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere

della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto

della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un

decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione,

anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio CF, FF 2006 989, p. 1231; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 21;

Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429

n. 1).

5.

L’imputato

ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il

danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al

procedimento penale.

Nel

merito, negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali

estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP Ti, tutti peraltro mutuati dalle norme

sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di

principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente

in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

I. Indennità

per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali

6.

Per l’art. 429 cpv.

1.

lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP Ti, anche secondo il

nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario per la

complessità del caso dal profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati

(Messaggio cit., pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 5; Griesser, in

op. cit., ad art. 429 n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n.

7; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 13; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei

ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di

indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle

spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota

d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore

dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo

la sua abrogazione.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato

ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo

diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12

novembre 2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla

complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba

essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari

difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP

che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie

cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per

analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso

di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su

richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e

fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di

trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le

spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre

per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti:

a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.-

per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per

ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le

trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

7.

L'istante postula la

rifusione, a titolo d'indennità, della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, ammontante a fr. 42'881.45 oltre interessi.

Detto importo corrisponde a fr. 38'505.- di onorario (pari a 128 ore e 21 min.,

a fr. 300.-/ora), fr. 1'308.40 di spese e fr. 3'068.05 di IVA.

Con riferimento alla nota

professionale, si premette che, sommando le singole voci, il dispendio orario

esposto dall’istante è pari a complessive 128 ore e 40 min. e non a 128 ore e

21.

min. come indicato nella distinta.

7.1

Come visto, il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, si è rimesso al

prudente giudizio di questa Corte per quanto attiene alle pretese inerenti alle

spese di patrocinio sostenute da IS 1.

7.2

Questa Corte, per

procedere alla verifica della conformità della nota d’onorario ai criteri della

TOA e, quindi, all’esame dell’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla

difesa, si fonda anzitutto sulla nota d’onorario 2 settembre 2013 prodotta

dall’istante (act. I in incarto CARP n. 17.2013.184), confrontando le prestazioni

esposte con gli atti dell’incarto e controllando se quanto effettuato sia

adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.

Onorario

a. procedimento fino

all’emanazione dell’atto di accusa AA (prestazioni dal 12.12.2006 al

14.12

)

Per la fase del procedimento fino all’emanazione dell’AA sono ammessi i tempi

esposti per i colloqui telefonici con la moglie del cliente (24 min.), con il

PP/Ministero pubblico (1 ora e 11 min.), con il penitenziario (10 min.), col

GIAR (10 min.) e con un istituto bancario (4 min.), per le partecipazioni

(incl. trasferte) agli interrogatori (33 ore e 35 min.), per la disamina

dell’incarto (13 ore e 20 min.) e per preparazione e allestimento atti (4 ore

23.

min.).

Deve essere invece ridotto il dispendio orario relativo ai colloqui con cliente

che da complessive 23 ore e 33 minuti (4 ore e 26 min. quelli telefonici e 19

ore e 7 min. quelli “de visu”) va diminuito a 16 ore poiché, nonostante

la complessità del caso, non risulta dall’incarto del MP che in questa fase del

procedimento si sia dovuta condividere col cliente la preparazione di

particolari atti difensivi, fatta eccezione di alcuni interrogatori e di un

reclamo al GIAR.

b. procedimento

presso la Corte delle assise criminali (prestazioni dal 17.12.2009 al

13.07

)

Per la fase del procedimento presso la Corte delle assise criminali sono

approvati i dispendi orari indicati per i colloqui telefonici (48 min.) e non

(7 ore e 30 min.) con il cliente, per quelli telefonici con il Tribunale penale

cantonale (4 min.), per la disamina dell’incarto (74 min.), per l’allestimento

atti (11 min.) e per la partecipazione al dibattimento comprensiva di trasferta

(16 ore).

Pure

approvate per intero le 25 ore indicate dall’istante per la preparazione del

processo di primo grado, essendo tale dispendio orario congruo rispetto alla

complessità ed all’importanza del caso, pur considerato che il difensore aveva

precedentemente esaminato l’incartamento per oltre 13 ore.

Avendo la sentenza 17 aprile 2012 CARP già accordato a IS 1 fr. 10'000.- per

ripetibili di appello, le prestazioni ammesse terminano con la conferenza

telefonica fra difensore e cliente in data 27 luglio 2011 (sentenza 4A_127/2011

del 12 luglio 2011), mentre non ha copertura la stesura della dichiarazione di

appello del 29 luglio 2011 (5 min.).

7.3

Tutto considerato,

conformemente a quanto sopra esposto, possono dunque essere risarcite 121 ore e

2.

min. di lavoro del patrocinatore.

Nella nota d’onorario è stata esposta una tariffa oraria di

fr. 300.-. Partendo da una

tariffa oraria per casi che non presentano particolari difficoltà di fr. 280.-,

questa Corte ritiene tuttavia adeguata a questa fattispecie - di difficoltà

superiore alla media e per la cui soluzione sono state sviluppate dall’istante

interessanti argomentazioni di fatto e giuridiche risolutorie ai fini del

giudizio - la tariffa oraria indicata di fr. 300.-.

Tenendo conto di quanto sopra si giustifica pertanto di riconoscere un onorario

pari a complessivi fr. 36'310.-.

Spese

7.4

Le

spese indicate nella nota d’onorario - per complessivi fr. 1'308.40 - sono

riconosciute, pressoché integralmente, nella misura di fr. 1'297.40, dovendosi

escludere, per le ragioni suesposte, quelle di fr. 11.- successive al 27 luglio

2011.

Delle spese riconosciute da questa Corte, quelle di parcheggio per complessivi

fr. 90.- e quelle per fotocopie fatturate dal Ministero pubblico di complessivi

fr. 245.- sono esenti da IVA.

IVA

7.5

L’IVA

- da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni ammesse, comprensive di spese non

esenti, effettuate fino al 31 dicembre 2010 pari a complessivi fr. 22'137.- e

all’8 % per quelle corrispettive effettuate dopo tale data pari a complessivi

fr. 15'135.40, ammonta a fr. 2'893.25.

Recupero

tasse spese e ripetibili

7.6

IS 1 chiede la

restituzione di tasse, spese e ripetibili poste a suo carico con decisione 14

settembre 2009 del GIAR per complessivi fr. 1'600.-.

Il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, ha rilevato che agli atti non vi è alcuna prova che l’istante abbia pagato il suddetto importo.

Richiesto

in data 28 luglio 2014 dalla presidente di questa Corte di provare l’avvenuto

pagamento di tali voci, l’istante ha risposto di non trovare i documenti

giustificativi.

Questa

Corte, eseguiti gli accertamenti del caso presso le preposte autorità, ha

effettivamente rilevato che il pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-

e delle spese giudiziarie di fr. 450.- è stato eseguito a favore dello Stato in

data 27 novembre 2009, mentre non è dato sapere se le ripetibili di fr. 350.-

sono state pagate a favore dell’allora avente diritto __________. Ciò premesso,

la richiesta di restituzione dell’istante è accolta limitatamente a fr.

1'250.-, mentre va respinta, in quanto non provata, per il restante importo di

fr. 350.-.

Indennità

complessiva ex art. 429 a. CPP

7.7

Tenendo

conto di quanto sopra, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali all’istante vengono, dunque, riconosciuti fr. 41'750.65

corrispondenti a fr. 36'310.- di onorario, fr. 962.40 di spese soggette a IVA,

fr. 335.- di spese esenti, fr. 2'893.25 di IVA e fr. 1'250.- quali restituzione

di tassa di giustizia e spese giudiziarie.

II. Indennità per

il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale

8.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato deve essere risarcito per il danno

economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa

della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,

comprese le spese di viaggio (Messaggio cit., pag. 1231; Mini, in op. cit., ad

art. 429 n. 6; Riklin, op. cit., ad art. 429 n. 3). Per “partecipazione

necessaria al procedimento” s’intende la partecipazione obbligatoria, vale a

dire la partecipazione attiva o passiva ad atti procedurali ordinati dalle

autorità penali (Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6).

Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come

la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute

conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione

preventiva e/o di sicurezza. Non è per contro riconosciuta la perdita di

salario derivante dal tempo che l’imputato avrebbe dedicato allo studio

dell’incartamento o alla ricerca di testimoni a sostegno della tesi difensiva

(Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 429 n. 8).

Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza

sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i

danni pecuniari da risarcire erano limitati alla “perdita di guadagno

derivata dal carcere subito” per poi successivamente confermare

l’estensione interpretativa del danno pecuniario all’“intero danno

materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens (Rep. 1970, pag.

349; 1973, pag. 214).

Perché il pregiudizio sia

indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato

tra esso e il procedimento penale (Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24).

Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op.

cit., ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).

9.

Con l'istanza IS 1 postula il versamento di un'indennità per il

danno economico pari a complessivi fr. 1'504'291,10 così composti:

- fr.

501'980.65 a titolo di danno concreto oltre interessi al 5% a partire dal 14

agosto 2009;

-

fr. 628'369.- a titolo di danno futuro oltre interessi al 5% a partire dalla

data della sentenza;

- fr.

373'941.45 a titolo di danno pensionistico oltre interessi al 5% a partire

dalla data della sentenza.

(istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13-18, pag. 4-14).

9.1

Il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, premette che,

al momento dell’arresto, IS 1 era disoccupato.

Aggiunge che l’istante non ha in alcun modo provato che se non fosse

stato avviato il procedimento penale a suo carico egli avrebbe potuto

guadagnare quanto da lui sostenuto, in particolare con l’assunzione presso la __________

di __________ e rileva che l’assunzione di IS 1 a luglio 2007 presso __________

dimostra che il procedimento penale non lo ha ostacolato nella ripresa di un

lavoro ben remunerato.

Il procuratore pubblico nega, pertanto, che IS 1 abbia subito un danno

economico causato dalla sua partecipazione alla procedura penale ed, in ogni

caso, ritiene non sussista un nesso causale naturale e adeguato tra l’evento

dannoso e l’asserito pregiudizio. Chiede, pertanto, anche la reiezione delle

pretese relative agli interessi compensatori, al danno futuro e al danno

pensionistico.

9.2

Questa

Corte, con riferimento alla prima richiesta risarcitoria, rileva che IS

1.

è stato arrestato il 12 dicembre 2006 per poi essere scarcerato il giorno

successivo.

Come ricordato nella sua istanza dallo stesso IS 1, nel 2006 la __________

presso cui egli lavorava e di cui, insieme ad altri, era azionista “a causa

della perdita di importanti clienti, è entrata in crisi, cessando l’attività

nel mese di giugno del 2006 ed è poi fallita il 9 ottobre 2008” (istanza d’indennizzo

02.09

, pto. 13, pag. 5).

Questa Corte, nella sentenza del 17 aprile 2012 che lo ha prosciolto,

ha al riguardo precisato quanto segue:

La __________

ha interrotto la propria attività nel giugno 2006, mese nel quale le dimissioni

date dal prevenuto nella sua qualità di amministratore unico sono diventate

effettive. La sua radiazione dal CdA è stata registrata a RC solo nel novembre

seguente. La società è, poi, stata sciolta con decreto 30 luglio 2007 della Pretura

del Distretto di Lugano a seguito della mancata nomina dell’ufficio di

revisione e dichiarata fallita con sentenza del 9 ottobre 2008 (AI 248).

L’ultimo

stipendio incassato dalla ditta in questione da parte di IS 1 è quello relativo

al mese di maggio 2006. Dopodiché egli si è annunciato alla disoccupazione.”

(INC.

17-2011.82+83 sentenza 17 aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 10-11)

Al momento del suo arresto, IS 1 era dunque disoccupato da circa sei

mesi e, pertanto, non aveva alcun reddito da attività lavorativa ma percepiva

indennità di disoccupazione delle quali ha continuato a beneficiare anche dopo

l’inizio del procedimento penale.

9.3

A sostegno della

prima pretesa di risarcimento, IS 1 asserisce che nel mese di dicembre 2006 si

accingeva ad assumere un posto come cambista presso la __________ di __________

tramite il direttore sostituto __________ “con il quale stava conducendo una

trattativa di impiego” (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13, pag. 5).

A detta dell’istante, il suo arresto ne avrebbe compromesso la reputazione

pregiudicando non solo il buon esito della sua candidatura al suddetto posto di

lavoro, ma qualsiasi tentativo di reintegrarsi nell’attività bancaria,

finanziaria e fiduciaria.

A

fondamento delle sue allegazioni, IS 1 ha prodotto una dichiarazione 18 giugno

2013.

sottoscritta da __________ comprovante, a suo dire, le concrete

prospettive di lavoro presso __________ di __________.

9.4

La tesi di IS 1

secondo cui egli “era in procinto di ritrovare un posto di lavoro presso un

istituto bancario”, poi sfumato a causa dell’arresto, non può essere

seguita da questa Corte.

L’unico documento prodotto dall’istante per comprovare l’assunzione, a suo dire

oramai prossima, è la seguente dichiarazione datata 18 giugno 2013 sottoscritta

da __________:

Il

sottoscritto signor __________, già condirettore della __________ di __________

dichiara che nel corso dei mesi di novembre/dicembre 2006 ha avuto dei contatti con il signor IS 1 in vista di una sua assunzione presso la __________ di __________

come responsabile del settore cambi.

Le

trattative non si sono poi concretizzate e finalizzate.”

Ora, la genericità del testo non permette di sapere se IS 1 abbia avuto

serie prospettive di stipulare un contratto di lavoro con __________.

Non è dato, infatti, evincere dallo scritto né se egli era l’unico

interessato o se era in corso una cernita fra più candidati, né a che stadio

fosse la selezione per l’assunzione e neppure a quali condizioni salariali era

disponibile il posto di lavoro.

In realtà, la circostanza che __________ ha avuto con l’istante dei

semplici “contatti in vista di un’assunzione” altro non significa che la

sua candidatura è stata posta al vaglio dell’allora condirettore dell’istituto

bancario, così come poteva esserlo quella di altri candidati. In altre parole,

il tenore sommario della dichiarazione induce questa Corte a ritenere che

quelli fra IS 1 e __________ siano stati colloqui preliminari per discutere i

termini di un possibile futuro rapporto di lavoro fra le parti ancora da

definire e non concretizzazioni di un imminente accordo in tal senso.

9.5

Il

testo, poi, non fa alcun accenno ai motivi che hanno compromesso il buon esito

di questi contatti, impedendo il perfezionamento di un contratto di lavoro

presso __________.

è provato che l’assunzione di IS 1 sia sfumata a causa dell’avvio

dell’inchiesta penale e/o dell’arresto di due giorni che ne è conseguito.

Del

resto, il fatto che IS 1 sia stato assunto già a partire dal 1° luglio 2007 da

parte della compagnia assicurativa __________ di __________ con uno stipendio

di fr. 7'354.- fisso per i primi sei mesi e variabile per i mesi a seguire,

conferma che il procedimento penale non gli ha impedito di trovare un’attività

lavorativa ben retribuita.

Nessun

nesso con la partecipazione al procedimento penale ha, poi, la circostanza che

lo stipendio di IS 1 sia viepiù dipeso dalle commissioni generate dai contratti

assicurativi conclusi, trattandosi di condizioni salariali del tutto usuali in

quel settore.

dagli atti emerge che vi sia correlazione tra l’inchiesta penale e la

conclusione del suddetto rapporto lavorativo avvenuta il 1° aprile 2010.

Al riguardo, questa Corte, nella pregressa sua sentenza, ha precisato

con riferimento a IS 1 che “a causa di seri problemi di salute manifestatisi

nel maggio del 2008, ma che perdurano tuttora, egli è stato costretto ad

abbandonare anche questa occupazione” (INC. 17-2011.82+83 sentenza 17

aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 11).

Lo stesso IS 1 (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 14, pag. 7) ha,

del resto, riferito di essere stato inabile al lavoro sia dal 1° settembre al

30.

novembre 2008 a seguito di un intervento chirurgico “per un carcinoma

alla prostata” sia dal 1° luglio 2009 al 30 novembre 2009 a seguito di disturbi ansiosi e depressivi. Egli ha, poi, asserito che __________ ha disdetto il

rapporto di lavoro a far tempo dal 1° aprile 2010. Sono pertanto, con tutta

verosimiglianza, da far risalire a problemi di salute le ragioni

dell’interruzione del rapporto di lavoro fra IS 1 e __________ ragioni che, in

ogni caso, le tavole processuali non permettono di ricondurre al procedimento

penale.

9.6

Allo

stato degli atti, questa Corte ritiene, pertanto, che non esiste prova alcuna

dell’asserito danno economico patito da IS 1 e, tantomeno, elementi che possano

sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tale asserito pregiudizio

legato alla mancata assunzione presso __________ e, più in generale, ad una

diminuzione in capo all’istante della capacità di guadagno.

Non è, pertanto, necessario che questa Corte si chini sulla

quantificazione del relativo danno stimata dal postulante né su quelle di danno

futuro e pensionistico.

Ne deriva che sia la richiesta di fr. 501'980.65 a titolo di danno

concreto, sia quella di fr. 628'369.- a titolo di danno futuro e sia quella di

fr. 373'941.45 a titolo di danno pensionistico, oltre interessi al 5%, sono

integralmente respinte.

III. Riparazione

del torto morale

10.

Secondo

l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

2.

CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto

morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione

preventiva o di sicurezza (Messaggio cit., pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri,

richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato

oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della

sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10).

Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale

a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti

della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep.

1998.

n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al

potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità

della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO

(Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155;

Rep. 1973, pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in

particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla

reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone

venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc.1P.602/2003 consid.

5.

; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

11.

IS

1.

postula la rifusione di complessivi fr. 15'400.- a titolo di indennità

per il torto morale composti come segue:

- fr.

400.

- quale riparazione del torto morale per la privazione della libertà

personale di due giorni oltre interessi al 5% a partire dal 12 dicembre 2006;

- fr.

15’000.- quale riparazione per torto morale per la grave violazione della

personalità subita a seguito della “pesantezza dei capi di imputazione, della

condanna davanti alla Corte delle Assise criminali, sia per la durata del

procedimento che si è protratto per quasi 5 anni e mezzo”. A sostegno di questa

richiesta, l’istante ha prodotto un certificato medico 21 settembre 2012 della

dr. med __________ (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all.

27).

11.1

Il procuratore

pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, non si oppone al

riconoscimento a favore di IS 1 di una indennità di fr. 400.- per torto morale

in ragione di due giorni patiti in stato di carcerazione preventiva.

La Pubblica Accusa ritiene, di contro,

manifestamente infondato ed eccessivo l’ulteriore risarcimento di fr. 15'000.-

richiesto dall’istante per la grave sofferenza psichica derivatagli dal

procedimento penale, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa

Corte.

11.2

In

relazione alla prima richiesta, questa Corte rileva che l’istante è stato in

carcerazione preventiva dal 12 al 13 dicembre 2006 e che nulla osta al

riconoscimento a suo favore della indennità di fr. 400.- a titolo di

riparazione del torto morale da lui richiesta per i due giorni di privazione

della libertà personale subiti.

Con

riferimento alla seconda richiesta, l’istante ha versato agli atti il

certificato medico 21 settembre 2012 della dr. med. __________ che attesta

quanto segue:

Così

richiesta, redigo un certificato medico riguardante il summenzionato Signor IS

1.

Ho avuto

in cura il Signor dal 30.06.2009 al 09.11.2009.

Allora

presentava un quadro psicopatologico con disturbi di ansia e depressivi

reattivi ad una vicissitudine giudiziaria, che iniziata nel 2006, non si era

ancora risolta e che gli avrebbe - oltre che causato problemi personali - anche

compromesso la carriera lavorativa.

Lo stato

psichico presentato era di una gravità tale, da giustificare una totale

incapacità lavorativa dal 01.07.2009 al 30.11.2009.”

(istanza

d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all. 27)

Dalle tavole processuali risulta, inoltre, che dal 1° luglio 2011 IS 1

è al beneficio di una mezza rendita

AI di fr. 1'160.-.

Ciò

premesso, questa Corte ritiene, sulla base del certificato medico prodotto agli

atti, che è sufficientemente provata l’importante sofferenza psichica patita da

IS 1 quanto meno dal 30 giugno 2009, giorno in cui è stato preso in cura dalla

dr. med. __________.

L’affezione

di natura psichica che ha afflitto IS 1 è successiva all’inizio del

procedimento penale ed è stata seria al punto da causare nell’istante la

necessità di assentarsi dal posto di lavoro per circa 5 mesi nonché di far

ricorso ad importanti cure mediche.

A conferma che il pregiudizio è successivo all’avvio dell’inchiesta e

che è stato di una certa intensità, è il fatto che l’AI - che di norma

interviene solo quando la patologia che causa l’incapacità al lavoro è

considerata definitiva ed è di una certa portata - abbia assegnato a IS 1 una

rendita con inizio 1° luglio 2011.

Questa

Corte, sempre tenuto conto del suddetto certificato medico, accerta che

l’intensa sofferenza psichica di IS 1 è derivata, in nesso di causalità

naturale ed adeguata, dal procedimento penale in esito al quale egli è stato

assolto.

Tutto quanto premesso, a mente di questa Corte, l’inchiesta penale, la

natura delle accuse rivolte (amministrazione infedele aggravata, falsità in

documenti), la condanna subita dinanzi alla Corte delle assise criminali e la

lunghezza del procedimento penale (più di 5 anni) hanno cagionato in IS 1 una

lesione alla personalità di media intensità che va indennizzata con un

risarcimento di fr. 10'000.-.

Indennità

complessiva ex art. 429 c. CPP

11.3

Da

quanto precede discende che IS 1 ha diritto ad un’indennità per torto morale ai

sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP pari a complessivi fr. 10'400.-.

Siccome il danneggiato ha diritto di essere posto nella stessa

situazione in cui si sarebbe trovato se la sua pretesa fosse stata soddisfatta

al momento dell’evento dannoso (DTF 131 III 12 consid. 9 e rinvii citati),

sull’importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 12

dicembre 2006, giorno dell’arresto di IS 1.

12.

In

conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va

condannato a rifondere a IS 1 l’importo di fr. 52'150.65 corrispondenti a fr.

41'750.65 a titolo d’indennità per spese sostenute ai fini di un adeguato

esercizio dei suoi diritti procedurali più fr. 10'400.- a titolo di riparazione

del torto morale.

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre

2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso concreto, dal 2

settembre 2013, data dell’introduzione dell’istanza.

Tasse,

spese e ripetibili

13.

Per

l'art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi davanti alla Corte di appello e di

revisione penale la tassa di giustizia è fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.

In

concreto, la tassa di giustizia di fr. 1000.- e le spese di fr. 200.-, sono

posti a carico della qui istante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello

Stato.

Vista

l’entità della soccombenza, non si assegnano ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamata

per le spese la tariffa giudiziaria,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’istanza è

parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di

indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dapprima

dall’imputazione di falsità in documenti con sentenza 13 maggio 2011 della

Corte delle assise criminali e, poi, anche dall’imputazione di amministrazione

infedele aggravata con sentenza 17 aprile 2012 della CARP - l’importo di fr.

52'150.65 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2006 su fr. 10'400.- e dal 2

settembre 2013 su fr. 41’750.65.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di IS 1 per ¾ e per ¼ a carico dello Stato.

3.

Intimazione

a:

4.

Comunicazione

a:

- Divisione della giustizia,

6501.

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.