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Decisione

17.2013.190

Omicidio colposo commesso da autore riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine ed eccesso di velocità. Corresponsabilità della vittima il cui agire è stato considerato causa preponderant

22 ottobre 2014Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

5. Anche

sui fatti, in quanto tali, appare opportuno riprendere la sentenza in disamina:

2.

Considerandi

II 31 marzo 2010 l'accusato, dopo la giornata di lavoro, si è trattenuto dalle ore 20 circa sin verso le ore 21 circa ad un

aperitivo/rinfresco organizzato dalla datrice di lavoro presso il bar __________

di __________, occasione in cui afferma di avere sorbito due o tre prosecchi.

Egli si è quindi messo alla guida della vettura BMW

318D Touring targata __________, vettura di cortesia messagli a disposizione

quel giorno dalla Garage __________ di __________, intenzionato a recarsi

dapprima presso detto garage per recuperare la propria vettura, quindi a fare

rientro al domicilio di __________, dove la compagna lo attendeva per cena.

L'accusato è pertanto entrato in autostrada a Manno,

dirigendosi a nord, quindi è uscito a Rivera e ha percorso la strada cantonale

del Monte Ceneri.

3.

Alle ore 21.15, all'altezza della stazione di servizio

sita al culmine della salita del Monte Ceneri, sul lato destro della strada

nella direzione di marcia sud-nord (all'epoca vi erano ancora due corsie per

ogni direzione di marcia, separate dalla doppia linea continua), punto in cui

la velocità massima consentita era all'epoca di 80 km/h, la vettura condotta dal prevenuto è entrata in collisione con la vettura Porsche 911 Carrera

4S Cabrio condotta da VITT1, che in quel momento, proveniente dall'area della

stazione di servizio, si è immesso sulla carreggiata intenzionato a dirigersi

verso sud.

4.

VITT1 è deceduto in conseguenza del violento impatto,

avvenuto, nonostante l'accenno di frenata della BMW, tra la parte anteriore

della BMW guidata dall'accusato e il fianco sinistro della Porsche da lui

condotta.

5.

Avuto riguardo dell'orario in cui il prevenuto ha

terminato di assumere alcolici, le ore 20.55/21.00 nell'ipotesi a lui più

favorevole, è stato accertato che egli al momento del sinistro aveva un tasso

alcolemico compreso tra 0.77 e 1.14 per mille (AI 135).”

(sentenza impugnata, condid.i 2-5, pag. 6 seg.).

Le cause della morte sono state

confermate dall’istituto di medicina legale di Varese come segue:

VITT1 venne dunque

rapidissimamente a morte, in accordo con i dati storico-circostanziali, il

giorno 31 marzo 2010, alle ore 21:15 circa, per un importante politraumatismo

scheletro-viscerale produttivo di: multiple fratture della volta e della base

cranica, con emoraggie meningee e sezione del tronco encefalico; multiple

fratture dello sterno e delle coste; frattura bilaterale scomposta di gamba al

terzo distale.

I risultati tossicologici dimostrano che VITT1

all’epoca della morte e dunque dell’incidente del traffico stradale in cui

perse la vita, non presentava tracce di sostanze stupefacenti nel sangue ma

solo una minima quantità di alcool, quasi fisiologico (0.21 g/kg).”

(Relazione sulle operazioni medico legali 1 agosto

2010, AI 42, pag. 6).

Le

perizie

6.

Come

in quasi tutti i casi di questo genere, il magistrato inquirente ha demandato

ad un perito giudiziario, l’ing. __________, la verifica degli elementi

fattuali determinanti per l’esame giuridico della fattispecie.

Il

referto reso il 21 ottobre 2010 (AI 52), ha accertato i seguenti fatti:

- la

manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale,

effettuata descrivendo un’inversione completa del senso di marcia, è durata 3.5

sec., calcolati dall’inizio della stessa alla collisione (AI 52, pag. 29);

- la

Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a

circa 5 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi

completamente;

- la

velocità della Porsche al momento della collisione era di 15 km/h (AI 52, pag. 29 seg.);

- la

velocità di marcia di AP 1 al momento della reazione - cioè del tentativo di

scansare a sinistra il veicolo della vittima, che ha comportato una

decelerazione nella fase precedente la collisione di 4/5 km/h - era tra i 125

ed i 140 km/h (AI 52, pag. 32 e pag. 34);

- VITT1

ha dato inizio alla manovra d’immissione circa 3.5 sec. prima dell’impatto (AI

52, pag. 30);

- 2.5

sec. prima dell’impatto la Porsche ha superato il cordolo che separa la strada

Cantonale dal sedime della stazione __________ (AI 52, pag. 30). A quel momento

l’auto dell’accusato era a 80-85 m dal punto di collisione e, se da un lato la

vittima poteva iniziare a vedere i fari della BMW, questi non aveva

verosimilmente la possibilità di avvistare la Porsche (AI 52, pag. 35);

- alla

velocità di 120 km/h la sterzata a sinistra della BMW ha avuto luogo 0.9 sec.

prima della collisione. Ritenuto che l’intervallo di tempo compreso tra il

momento della reazione e l’intervento sul volante è quantificabile in circa

0.

/0.6 sec., AP 1 ha percepito la presenza della vettura della vittima 1.5

sec. prima dell’impatto, a circa 50 m dal punto di collisione (AI 52, pag. 37);

- la

velocità della Porsche al momento dello scontro era invece di circa 15 km/h (AI 52, pag. 31);

- la

BMW 318 D guidata dall’accusato, al momento dell’impatto con l’altra vettura,

aveva una velocità di circa 120 km/h;

- al

momento del cozzo l’auto della vittima si trovava completamente di traverso

davanti a quella del prevenuto (AI 52, pag. 37);

Sull’evitabilità

dell’incidente, il perito ha concluso che, tenuto conto che l’auto di AP 1 ha

impiegato circa 1.5 sec. per spostarsi dal punto di reazione al punto di

impatto e stimato che per liberare la corsia di pertinenza della BMW la Porsche

avrebbe dovuto avanzare ancora almeno 5 m, necessitando di un ulteriore secondo, per giungere sul luogo dell’incidente dopo il passaggio della Porsche

senza operare alcuna frenata, la BMW avrebbe dovuto tenere una velocità di 72 km/h (AI 52, pag. 39). Se per contro avesse circolato tra i 77 e gli 81 km/h avrebbe potuto arrestarsi completamente (AI 52, pag. 40). Infine, l’esperto ha rilevato

che se il conducente della BMW si fosse semplicemente spostato sulla destra,

avrebbe avuto modo di passare a tergo della Porsche, senza operare frenata

alcuna, anche alla velocità di 120 km/h (AI 52, pag. 40).

7.

Preso

atto dell’esito dell’esame peritale, la difesa ha incaricato l’ing__________ di

effettuare una controperizia di parte sulla dinamica dell’incidente. L’esito di

questo lavoro, di data 10 maggio 2011 (AI 93), è risultato essere sensibilmente

divergente da quello del perito giudiziario. In pratica è stato confutato ogni

suo accertamento. Per quando qui di rilevanza, egli ha in sintesi sostenuto:

- la

manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale, è durata

1.5

sec. (AI 93, pag. 28);

- la

Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a

meno di 3 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi

completamente;

- la

velocità della Porsche al momento della collisione era di 26 km/h (AI 93, pag. 60);

- la

velocità di impatto della BMW è stata di 90 km/h (AI 93, pag. 78);

- la

velocità di impatto e marcia di AP 1 era tra i 90 ed i 100 km/h, quindi, usando il valore più favorevole a lui, fanno stato per il perito di parte i 90 km/h (AI 93, pag. 60);

- l’accusato

ha potuto riconoscere la situazione di pericolo quando la sua auto distava m

37.5

dal punto di collisione e ha potuto reagire quando era a una distanza di

ca. m 25, ossia a 1 sec. dall’impatto (AI 93, pag. 67);

- la

velocità della BMW, per il perito leggermente oltre il limite vigente, nella

fattispecie non è causa dell’evento e neppure elemento peggiorativo ai fini

dello stesso: “Se la BMW si fosse trovata a 70 m di distanza, viaggiando a 80 km/h sarebbe giunta all’impatto 3.15 secondi dopo, ossia 0.35 sec

più tardi di quando in effetti sia avvenuta la collisione.

In 0.35 sec, a 26 km/h la Porsche avrebbe percorso ulteriori 2.5 metri, ma la collisione si sarebbe prodotta

ugualmente.

Infatti l’impatto, invece di

interessare la parte laterale anteriore del veicolo fino a quella centrale, avrebbe

interessato quella centrale e quella posteriore: in altri termini la BMW

avrebbe impattato direttamente contro la fiancata della Porsche, proprio nella

parte in cui si trovava il conducente. Potenzialmente questa tipologia

d’impatto sarebbe stata almeno altrettanto letale, se non peggio.” (AI 93,

pag. 70)

- la

manovra della Porsche è stata particolarmente azzardata, poiché, oltre che

essere difficile riuscire a voltare correttamente il capo per controllare il

sopraggiungere di veicoli al momento dell’immissione sul campo stradale, non

c’era alcuna visuale durante tutta la fase di spostamento all’interno del

piazzale __________, c’era una visuale parziale al 50% al momento del

raggiungimento del ciglio stradale, mentre una visuale sufficiente è stata

possibile solo al momento del raggiungimento della linea gialla che delimita la

corsia ciclabile;

- il

fatto che la manovra di svolta verso Rivera sia stata decisa dalla vittima

prima, ossia quando non c’era visuale alcuna, è da ritenersi l’elemento

scatenante e causa del sinistro;

- anche

dall’imputato la situazione di pericolo può essere percepita solo quando il

frontale della Porsche ha raggiunto la linea gialla che delimita la pista

ciclabile (AI 93, pag. 80);

- i

tempi di reazione devono essere suddivisi in 1.8 sec. per la percezione della

situazione di pericolo - cioè da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della

strada e si è immessa su di essa fino a quando il veicolo ha invaso l’intera

pista ciclabile - oltre a 1 sec. quale tempo di reazione psicotecnica. Ciò

significa che non vi è da attendesi un’azione frenante della BMW prima di 2.8

sec. da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della strada iniziando la sua

manovra di attraversamento ed immissione, cioè 2.8 sec. prima della collisione.

Il perito, nonostante non sia

suo compito, ha pure effettuato delle valutazioni di diritto, che non possono

essere tenute in considerazione.

Egli ha poi concluso asserendo

che le velocità non sono determinanti ai fini causali, che i problemi di

visuale e di percezione dell’insorgere di una situazione di pericolo sono

determinanti, che l’incidente trova le sue spiegazioni unicamente in una

manovra vietata della vittima, che esso poteva essere evitato solo da

quest’ultima e che l’imputato non aveva oggettivamente il tempo e lo spazio per

mettere in atto una manovra d’emergenza, anche solo parzialmente efficace (AI

93, pag. 82).

8.

Con

scritto 29 luglio 2011, l’ing. __________, così richiesto, ha formulato le

proprie osservazioni alle obiezioni ed alle critiche mossegli dal perito di

parte. Sostanzialmente, egli ha confermato le proprie conclusioni, senza

modifica alcuna. In modo particolare ha puntualizzato che:

- la

rotazione in senso orario della BMW è tecnicamente sostenibile e in sintonia

con le tracce relative all’evoluzione post-collisione (pag. 2);

- la

posizione dei veicoli nella collisione è quella da lui indicata e non quella

che il perito di parte sostiene essere (pag. 3);

- la

collisione ha avuto luogo tra le 21:15:00 e le 21:15:01, tendenzialmente verso

le 21:15:01 (pag. 3);

- la

reazione del conducente della BMW è intervenuta circa 1.5 sec. prima della

collisione (pag. 4);

- il

tempo di reazione da lui considerato di 1 sec. si compone di 0.8 sec. di

reazione psico-fisica e 0.2 sec. di reazione (attivazione) dell’impianto

frenante (pag. 4);

- che

per la reazione si dovrebbe tenere conto del tenore alcolico riscontrato nel

sangue dell’imputato, ma è una questione non concretamente verificabile dal

profilo tecnico, che esula dal mandato affidatogli in ambito tecnico/dinamico e

che “nella fattispecie la difesa opta tuttavia per ritenere il tempo di

reazione prolungato nel tempo a causa delle condizioni ambientali. Su questo

prolungamento – che non può oggettivamente essere escluso – non posso

pronunciarmi, difettando di elementi concreti in merito” (pag. 5).

Dal

canto suo, l’ing. __________, ha risposto con un complemento alla perizia di

difesa, di data 28 ottobre 2011 (AI 120), ribadendo le proprie posizioni e

contestazioni.

9.

Il

18.

luglio 2013, quindi una settimana prima del dibattimento di primo grado,

l’ing. __________ ha redatto un ulteriore referto denominato “Perizia di

verifica” (doc. TPC 19), con il quale ha verificato la correttezza dei sui

precedenti lavori, ha ricalcolato le velocità facendo capo ad un’applicazione

informatica di ultima generazione ed ha verificato, sulla base delle risultanze

di questi ultimi calcoli, gli elementi cinematici relativi alla fase precedente

la collisione. Egli ha così concluso che (pag. 10 seg.):

- la

velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h (5.9 m/s), mentre quella della BMW era di 99.0 km/h (pag. 5 e pag. 8);

- la

Porsche a seguito dell’impatto ha assunto una rotazione in senso orario, mentre

la BMW in senso antiorario;

- la

decisione di immissione e l’inizio di accelerazione della Porsche sono avvenute

prima che il veicolo giungesse con il proprio frontale a lambire il confine del

piazzale __________ che separa l’area di servizio dalla pista ciclabile. La

decisione di manovra e di accelerazione della Porsche è stata presa ancora sul

piazzale, con il frontale ancora parzialmente rivolto verso Cadenazzo e fu

presa senza alcuna visuale sulle corsie Rivera-Cadenazzo;

- la

manovra di immissione della Porsche è avvenuta senza arresto alcuno;

- durante

la prima parte della manovra la velocità della Porsche era particolarmente

ridotta, a passo d’uomo;

- a

80.

km/h la BMW avrebbe ugualmente colliso contro la fiancata della Porsche

colpendola nella sua parte centro-posteriore, ossia ancor più centralmente

rispetto alla posizione del conducente. “Questa esigua riduzione della

velocità non sarebbe comunque stata sufficiente per salvare la vita di VITT1”.

10.

Con

sentenza del 25 luglio 2013, la Corte delle assise correzionali ha concluso per

la colpevolezza del prevenuto, dopo aver accertato che:

- la

causa primaria dell’incidente che ha provocato la morte di VITT1 è

innegabilmente la grave violazione delle norme della circolazione commessa da

quest’ultimo, concretizzata in una dissennata manovra di immissione sulla

strada principale, in violazione sia della segnaletica verticale (che gli

imponeva di svoltare a destra), sia di quella orizzontale, essendo egli

intenzionato a varcare la doppia linea di sicurezza al centro della

carreggiata, senza prestare sufficiente attenzione al traffico prioritario (consid.

12.

pag. 10);

- l’imputato

ha, a sua volta, violato crassamente le norme della circolazione stradale,

avendo circolato con un tenore alcolemico di 0.77 per mille e ad una velocità

di qualche chilometro orario oltre i 100 km/h (appurata una velocità di collisione di 99 km/h), su un tratto ove è prescritta la velocità massima di 80 km/h (consid. 13.1., pag. 10);

- l’imputato

ha gravemente violato il principio fissato dall’art. 32 cpv. 1 LCStr, in base

al quale la velocità deve essere adattata alle circostanze, sussistendo più

motivi per imporgli di ridurre la stessa al di sotto degli 80 km/h prescritti. E meglio la situazione di guida notturna, il fatto che egli stesso conosceva la

pericolosità del luogo ove è avvenuta la tragedia, la minore dimestichezza con

il veicolo da lui condotto (auto di cortesia del garage), nonché l’alcool

assunto (consid. 13.2., pag. 11);

- la

velocità a cui avrebbe dovuto circolare il prevenuto, stanti queste condizioni,

si situa, per la Corte, a non più di 40/50 km/h, velocità alla quale

l’incidente non si sarebbe certamente verificato (consid. 13.2., pag. 12).

Il comportamento negligente

dell’accusato è stato considerato di conseguenza una (con)causa adeguata del

sinistro che ha provocato la morte della vittima, così che la richiesta di sua

condanna formulata dall’accusa è stata confermata (consid. 14, pag. 12).

Parimenti è stata decretata la condanna per guida in stato di inattitudine,

mentre quella per grave infrazione alle norme della circolazione non ha trovato

seguito, poiché inficiata dal ragionevole dubbio che l’imputato abbia

effettivamente superato di 40 km/h il limite di velocità di 80 km/h, essendogli imputabile al massimo una velocità di 105 km/h, fatto che costituirebbe una violazione semplice delle norme della circolazione, ormai prescritta.

Invero, si precisa che, in

realtà, la grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cpv. 2 LCStr, così come a maggior ragione quella semplice, sono consumate dal

reato di omicidio colposo, art. 117 CP, rispettivamente di lesioni colpose,

art. 125 CP, quando la norma della circolazione la cui violazione è repressa

dall’art. 90 LCStr costituisce la regola di prudenza infranta negligentemente

dall’autore che è all’origine delle lesioni o del decesso della vittima (Yvan

Jeanneret, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,

Berna 2007, art. 90 , n. 101; Philippe Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Zurigo, 2011, art. 90, n. 31). In questi casi la messa

in pericolo astratta protetta con l’art. 90 LCStr si concretizza in una lesione

o nella morte di una persona.

Diverso

sarebbe il discorso se, oltre quella della vittima, fosse stata messa a

repentaglio l’incolumità fisica di terzi, cosa che nel caso concreto non è

stata dimostrata.

Accertamenti

della CARP sulla dinamica dell’incidente

11.

Trovandoci

confrontati con due esperti che sono giunti a risultati divergenti, si

impone una valutazione del loro lavoro.

In

effetti se, da un lato, è vero che il giudice non è vincolato alle conclusioni

del perito che egli valuta liberamente così come gli altri mezzi di prova ai

sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Vuille, Commentaire romand, CPP,

Basilea 2011, ad art. 182, n. 7; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408;

Heer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 182, n. 11 e ad art. 189,

n. 1; Donatsch, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 189,

n. 21-23; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 182,

n. 4; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 189,

n. 6; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid.

4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97), dall’altro è anche vero che egli non può

scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi convincenti

(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 314; Vuille, op. cit., ad art. 182, n.

10; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408; Heer, op. cit., ad art. 189,

n. 2; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 24; Riklin, op. cit., ad art. 182, n.

4; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 189, n. 6).

Tali motivi sono dati

segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna

evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una

persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette

un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione

della legge. L’opinione contraria emessa da altri specialisti - in particolare,

da esperti di parte - non basta ad imporre al giudice la disattenzione della

perizia giudiziaria. Semplicemente, egli ne deve tener conto nella valutazione

del materiale probatorio a sua disposizione e, in particolare, nella valutazione

del valore probante della perizia giudiziaria (Piquerez, op. cit., pag.

515-516; Heer, op. cit., ad art. 182, n. 11 e ad art. 189, n. 3; Vuille, op.

cit., ad art. 182, n. 12-14; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25; STF

6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81

consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2;

107.

IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129

consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).

In tale procedimento di

valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) - pur se confrontato con più

perizie giudiziarie contraddittorie - il giudice non è tenuto ad applicare il

principio in dubio pro reo e seguire la perizia più favorevole all’accusato se

ritiene, sulla scorta di motivi oggettivi, l’altra perizia più convincente

(Heer, op. cit., ad art. 189, n. 17).

12.

Esaminate

a fondo le due perizie, le deposizioni e la documentazione di causa, la

scrivente Corte oltre a considerare acquisito quanto in precedenza illustrato

al consid. 7 di questa sentenza, ritiene di poter dare per accertati i seguenti

elementi della dinamica dell’incidente utili a stabilire l’esistenza di

un’eventuale colpa del prevenuto:

a. Il

decesso è indubitabilmente conseguenza diretta dello scontro tra l’auto guidata

da AP 1 e quella della vittima, avvenuto la sera del 31 marzo 2010 (AI 42, AI

107.

e AI 135).

b. Era

notte e la strada, “buia e scura” (AI 93, pag. 43) era illuminata

artificialmente dai lampioni presenti. Verso nord, tuttavia, come indicato

dall’ing. __________, non vi sono fonti d’illuminazione artificiale (lampioni),

il che rende più difficoltoso percepire i pericoli, mancando il contrasto (AI

93, pag. 43).

A

parte queste caratteristiche strutturali della zona, le condizioni di

visibilità erano, a detta dello stesso imputato, buone (PG 18 aprile 2010, AI

39, pag. 2). Egli conosceva molto bene la strada, percorrendola giornalmente e

pertanto era ben consapevole di queste carenze strutturali.

c.Il

tasso alcolemico di AP 1 al momento dell’incidente era di almeno 0.77 g/kg

(RPG, AI 39).

d. Il prevenuto

era alla guida di un’automobile cosiddetta “di cortesia” che il garage gli aveva

fornito temporaneamente in sostituzione della sua, lasciata in riparazione.

Questo

veicolo, una BMW 318 diesel, con i suoi 120 cv e 4 cilindri, aveva

innegabilmente caratteristiche ben diverse dall’auto che il prevenuto guidava

solitamente, una BMW M3 da 420 cv e 8 cilindri. Contrariamente a quanto ha

tentato di sostenere AP 1 al dibattimento d’appello, le due automobili non

possono essere considerate assimilabili, se non per l’aspetto (esteriore e

interiore). Dal punto di vista tecnico, invece, l’auto di cortesia non poteva

che fornire prestazioni largamente inferiori alla sua. In effetti, per quanto

qui ci concerne, basta rilevare che con l’aumentare della potenza del motore

(in casu di ben tre volte e mezza), crescono inevitabilmente anche le qualità

dell’impianto frenante. Ciò comporta parimenti che, con l’aumentare della

potenza del motore, si debba inevitabilmente fare capo a copertoni di

dimensioni e performance superiori, fatto che ha una notevole influenza nelle

situazioni di pericolo come quella in disamina.

e. L’accusato

conosceva, per averla sperimentata personalmente già in precedenza, la

pericolosità della zona in cui è avvenuto l’incidente, dovuta in modo

particolare alle modalità con cui si immettevano sulla strada principale le

auto che uscivano dalla stazione di benzina __________, al punto da aver deciso

si spostarsi, almeno in parte, sulla corsia più a sinistra di quelle in

direzione Cadenazzo:

Io non mi trovavo a percorrere la

corsia di destra, ma mi trovavo spostato in parte sulla corsia di sinistra.

Questo perché già altre volte mi era successo di trovarmi dei veicoli che

uscivano regolarmente dalla stazione di servizio in direzione di Cadenazzo e di

doverli evitare. Restando sulla sinistra non dovevo fare manovre di evitamento.

(…) all’altezza del distributore io mi sposto sempre sulla sinistra. Non ho

pertanto fatto nessuna manovra di evitamento.”

(MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag. 2);

Era a conoscenza della

problematica legata al distributore __________ ivi presente?

Essendo anche un cliente del distributore ho sentito

dell’investimento del pedone come so che è un’uscita un po’ del “cazzo”.”

(PG 18 aprile 2010, Ai 39, pag. 4).

f. La

velocità della BMW al momento dell’impatto, anche solo seguendo la teoria della

difesa, era di almeno 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 8), quindi 19 km/h superiore al limite di 80 km/h indicato per quella tratta di strada, mentre la velocità di

avvicinamento era di 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 8).

g. In

base alla perizia difensiva, con conclusioni più favorevoli all’imputato, la

velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h, con un’accelerazione finale di 2.6 m/s (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 9).

h. Il

punto d’urto tra la BMW e la Porsche è quello indicato dalla perizia

giudiziaria (AI 52, pag. 27) e meglio a circa una ventina di centimetri verso

il centro, oltre lo specchietto retrovisore del lato conducente, tenuto conto

di un angolo di impatto tra i 60° e gli 80°. Non invece, come sostenuto

dall’ing. __________, in corrispondenza del centro della ruota anteriore

sinistra (AI 93, pag. 52). In effetti, oltre alle eloquenti foto in atti, lo

stesso AP 1 ha dichiarato che la collisione è avvenuta “tra la parte

anteriore della vettura da me condotta e la fiancata sinistra centrale della

vettura Porsche” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4).

i. Quando

è stata investita dall’automobile del prevenuto, la Porsche si trovava

pressoché interamente sulla corsia di sorpasso direzione sud-nord. La parte

destra del paraurti anteriore lambiva appena la doppia linea separante le due

direzioni di marcia (AI 52, pag. 31; AI 93 pag. 27, 52 e 55), che de facto mai

è stata da essa superata, nemmeno dopo lo scontro (se non per un istante con

metà del cofano, AI 93, pag. 59).

l. Dopo

l’impatto la Porsche di VITT1 ha ruotato più volte su sé stessa in senso

orario, come confermato da entrambe le perizie e dalla posizione della ruota

anteriore destra che risulta dalle foto di cui all’AI 8.

La

BMW del prevenuto ha invece effettuato, a mente della scrivente Corte, una

rotazione in senso anti-orario, dopo l’impatto secondario. In effetti solo in

questo modo è spiegabile la posizione finale che si riscontra nelle fotografie

di cui all’AI 54, laddove si può notare come, vista la posizione di piante ed

erba, spostate dal retro del veicolo da sinistra a destra al momento di

terminare la corsa sull’aiuola, il mezzo non possa esservi entrato che in

quella direzione (AI 54 foto 17 e 19, nonché AI 78, CD, foto 49).

m. Evitabilità:

circolando ad una velocità di 72 km/h l’incidente avrebbe potuto essere evitato

senza frenare, secondo il perito giudiziario, mentre secondo quello di parte

alla velocità di 80 km/h l’incidente non avrebbe potuto esserlo. In pratica

entrambi hanno stabilito che alla velocità indicata per quel tratto, cioè 80 km/h, senza frenate, la collisione si sarebbe comunque sia verificata. Ovviamente nessuno è stato

in grado di ipotizzarne le conseguenze per la salute della vittima, nonostante

sia indiscutibile che con una forza d’urto minore e andando a colpire la parte

posteriore del veicolo piuttosto che quella della portiera dal lato del

conducente, le stesse sarebbero sicuramente state diverse. In effetti, come si

vede dalle fotografie in atti (AI 78, foto da 24 a 33), la deformazione della Porsche a seguito dell’impatto si è verificata proprio in

corrispondenza del sedile del guidatore, che è stato praticamente dimezzato

nella sua larghezza. Le lesioni indicate nel referto autoptico (AI 42) sono

riconducibili in gran parte, e non può essere che così, ritenuta l’attivazione

dell’airbag frontale, alla deformazione della portiera e al conseguente

schiacciamento.

Sempre

seguendo - pur ritenendo il lavoro del perito giudiziario più fedefacente - il

ragionamento del perito di parte ed i suoi calcoli (doc. TPC. 19, pag. 9),

l’incidente sarebbe stato evitato già, seppur “per un pelo”, ad una

velocità come quella indicata dal perito giudiziario (in effetti a 72 km/h, cioè a 20 m/s, senza calcolare ulteriore accelerazione e senza la decelerazione di una

eventuale miglior reazione, la Porsche avrebbe effettuato almeno altri 3.57 m di strada, il che avrebbe comportato lo sfioramento senza impatto dei veicoli (cfr. figura a

pag. 9 del doc. TPC 19: con applicazione delle proporzioni, la riga rossa si

sarebbe trovata, sulla foto, circa mezzo centimetro oltre il baule della

macchina investita).

A diminuire le conseguenze

dell’eventuale impatto avrebbe pure contribuito una diminuzione dell’angolo

d’urto tra le vetture, considerato che la Porsche, in fase di accelerazione, avrebbe

potuto piegare ancora un po’ in direzione di Rivera.

Inoltre,

non si può prescindere dal considerare che, nonostante nel caso in disamina non

vi sia stata una vera e tempestiva frenata d’emergenza, ad una velocità

d’avvicinamento di 80 km/h, sensibilmente inferiore quindi a quella di oltre 100 km/h riconosciuta dal perito di difesa (che ha indicato, come visto in 99 km/h, quella d’impatto, dopo l’accenno di utilizzo dei freni), il corretto e tempestivo utilizzo

dei freni avrebbe consentito al prevenuto di fermarsi completamente (AI 52,

pag. 40).

Da

ultimo, ma non perché meno importante, questa Corte condivide l’opinione del

perito giudiziario, sulla quale quello di parte non si è chinato, che la

collisione avrebbe potuto essere evitata anche con uno spostamento della BMW

sulla destra della corsia. Se ciò sarebbe stato possibile già ad una velocità

di 120 km/h, come indicato dall’ing. __________, a maggior ragione avrebbe

dovuto esserlo a 100 km/h e ancor più ad una velocità nei limiti prescritti,

cioè a 80 km/h, essendo insindacabile che con la diminuzione della velocità

diventa più facile reagire correttamente e la padronanza del veicolo ne

guadagna.

n. All’uscita

dell’area di servizio __________ è posizionato un cartello indicante l’obbligo

di svoltare a destra.

L’inversione

di marcia su quella tratta era a quel tempo possibile solo facendo capo al

sottopassaggio situato un centinaio di metri dopo la pompa di benzina.

Come

si può desumere da quanto precede, sono stati ritenuti in buona parte i

risultati della perizia difensiva, nonostante quella giudiziaria appaia

oggettivamente più vicina alla realtà, poiché si è voluto comunque sia fondare

il giudizio sulla versione dei fatti più favorevole all’imputato.

13.

L'art.

117.

CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP

commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha

tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali.

La punibilità per omicidio

colposo presuppone, dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si

imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in

particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto

delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in

pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV

56.

consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid.

3.

; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a;

127.

IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri

imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia

della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1), a cominciare

dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006

consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122 IV 133

consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 30;

sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CARP 17.2011.1

dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13

dicembre 2005 consid. 2; sentenza CCRP 17.2004.47 del 28 novembre 2005 consid.

5).

14.

Per

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).

La padronanza del veicolo

comporta che il guidatore, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i

comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr,

n. 2.4).

Il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli

non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di

comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13

novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, in seguito ONC).

L’attenzione richiesta a chi si

trova alla guida di un veicolo a motore deve essere tale da consentirgli di

reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità

fisica o i beni materiali altrui.

Il grado di attenzione che si

pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in

particolare della densità del traffico, della configurazione del luogo,

dell'orario, della visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili

(Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/St. Gallo

2011, art. 31 SVG, n. 5; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 3.2;

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225 consid. 2; 116 IV

230.

consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile

2011.

consid. 4.5).

A dipendenza delle circostanze,

può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del

veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in

prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono

effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare

o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit.,

ad art. 31 LCStr, n. 2.4; Weissenberger, op. cit., art. 31 SVG, n. 6).

Salvo casi particolari, il

conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto

quello che accade direttamente davanti a lui nello spazio di strada

corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.

31.

LCStr, n. 2.4.1; STF 6B_687/2009 del 3 dicembre 2009, consid. 5; DTF 103 IV

101.

consid. 2b).

15.

L’assunzione

di alcool, così come quella di medicamenti e di droghe, influisce sullo stato

psicofisico del guidatore e può comprometterne, a dipendenza della quantità e

della qualità, la capacità di controllare il veicolo a motore. Pertanto la

legge vieta di mettersi al volante a coloro che, avendo fatto uso di tali

sostanze, non sono idonee alla guida, art. 31 cpv. 2 LCStr.

L’incapacità

alla guida deve ritenersi per legge comprovata a fronte di una concentrazione

alcolemica superiore allo 0.5 g/kg, mentre è considerata qualificata una

concentrazione dello 0.8 g/kg o più (art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr, art. 1

dell’Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale)

16.

La

mancata padronanza del veicolo è inoltre sovente imputabile ad una velocità

inadeguata.

L’art.

32.

cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle

circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche

alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti

in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve

circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la

visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a

livello.

In

altri termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole

contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui il conducente deve circolare ad

una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, quando

l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.

Il citato disposto è violato

anche quando l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle

circostanze quando queste impongono un’ulteriore riduzione della stessa

(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito

circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della

strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6

aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su

un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata

ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di

bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter

dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei

bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).

Questa

regola vale anche sulle autostrade e semi autostrade, in particolare quando si

circola di notte con i fari a luce anabbagliante (DTF 126 IV 91, consid.

4a/cc): il conducente deve essere in grado di fermarsi entro i limiti della

distanza illuminata dal faro più debole (STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009

consid. 1.3.2.).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga

inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare

prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata

all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und

sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il

conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se

improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”).

Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli

ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige

Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi

s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op.

cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011

consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).

Il

Tribunale federale, spesso assai severo in merito alla prevedibilità di un

ostacolo, ha già avuto modo di stabilire che il conducente che incrocia un bus

fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione

il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve

adeguare, di conseguenza, la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il

TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di

notte durante il periodo del raccolto, un trattore si immetta inaspettatamente

da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 23). Sempre secondo la giurisprudenza

federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un

pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto

straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286).

Parimenti, il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non

dispensa il conducente dal prendere in considerazione la possibilità del

sopraggiungere di pedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 65; cfr.

anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP

17.2008.48

del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).

Gli ostacoli sono, per contro,

imprevedibili quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa,

senza che il conducente potesse assolutamente contare sulla loro evenienza

(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.27). L’Alta Corte federale ha

ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una

strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di

adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un

bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una strada la cui

larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener subito conto

della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in

un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74; cfr. anche

sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP

17.2008.48

del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).

17.

L’utente

della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, art. 27 cpv.

1.

LCStr.

Sulle

strade ove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre

circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).

Ai

veicoli è vietato oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di

sicurezza, art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

L’inosservanza

di queste disposizioni costituisce una violazione delle norme della

circolazione penalmente punibile ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr.

Giusta

l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella

circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare

gli altri utenti della strada, che godono di precedenza.

Chi

è chiamato a concedere la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto e deve, se necessario, ridurre la velocità o addirittura fermarsi per

consentire il transito di quest’ultimo, art. 14 cpv. 1 ONC.

L’art.

15.

cpv. 3 ONC prescrive che chi si immette in una strada

principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da

un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni

di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza

ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il

conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di

controllare la manovra.

In

relazione all’inversione di marcia, l’art. 17 ONC dispone che il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e

quando il traffico è intenso.

18.

Inoltre,

secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella

circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può,

a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella

misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 1

LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.2; DTF

125.

IV 83 consid. 2.b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84; 122 IV 133 consid. 2a pag. 136; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 33).

Particolare prudenza deve, però, essere usata verso i fanciulli, gli infermi e

i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della

strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). Nei confronti

delle persone menzionate nel capoverso 2 della norma, il conducente deve dar

prova di un’attenzione accresciuta anche se nulla indica che essi si

comporteranno in modo scorretto (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 33 LCStr, n.

1.

).

19.

Sulla

scorta delle conclusioni peritali, si può dare per accertato che la vittima,

con la sua manovra azzardata, ha infranto gravemente norme della circolazione

fondamentali, e meglio quelle elencate in precedenza al consid. n. 17.

Pur

essendo sempre delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona

che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all’origine

dell’incidente, come compiutamente rilevato dai primi giudici, vi sia

l’imprudenza con cui VITT1 ha eseguito la manovra di attraversamento della

strada principale, tentando di immettersi sull’opposta corsia nord-sud

dall’uscita dell’area di servizio, incurante della segnaletica verticale che

gli imponeva di svoltare a destra e di quella orizzontale che, con la doppia

linea che divideva le due carreggiate, gli vietava l’attraversamento dall’una

all’altra. La manovra è risultata essere irrazionale, non solo in quanto tale,

essendo proibita e palesemente rischiosa, ma anche perché effettuata senza

prendere le minime precauzioni volte ad accertare se vi fossero veicoli con

diritto di precedenza prioritario in avvicinamento in provenienza da Rivera.

Preso atto che la visuale era ostacolata dalla presenza dell’aiuola, il

conducente nemmeno ha fermato il veicolo prima di effettuare la manovra.

In

questo modo egli ha ostacolato la marcia al veicolo, prioritario,

dell’imputato.

E’

innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe

stata nessuna collisione.

20.

Sull’altro

fronte, tuttavia, anche a AP 1 sono ascrivibili rilevanti infrazioni alle norme

sulla circolazione stradale, che hanno avuto un’incidenza nella collisione.

In

primo luogo egli si è messo alla guida della BMW nonostante fosse in uno stato

di inattitudine, con un tasso di alcolemia di almeno 0.77 g/kg.

E’

fatto notorio che l’assunzione di alcool ha effetti rilevanti sulle facoltà

fisiche e psichiche del conducente: ne ritarda e altera l’osservazione, ne

rallenta e falsa il giudizio, ne rallenta la decisione, ne rallenta le

reazioni, ne inibisce le risposte muscolari, ne diminuisce l’abilità e, fatto

non irrilevante, impedisce al soggetto di percepire tutti questi effetti. Già

con un tenore alcolemico dello 0.5 g/kg diminuiscono l’attenzione e la capacità

di percezione, aumentano i tempi di reazione, calano la visione laterale e la

capacità di adattamento visivo (m4.ti.ch/di/pol/prevenzione/alcool-al-volante/).

Proprio per questi motivi, il legislatore ha codificato la presunzione di

inattitudine alla guida a partire da questo tasso (cfr. consid. 15 di questa

sentenza).

Come

se non bastasse, AP 1 stava circolando ad una velocità sensibilmente superiore

a quella prescritta di 80 km/h per il tratto di strada ove è avvenuto il

dramma, cioè ad almeno, seguendo la teoria molto benevola del perito della

difesa, 99 km/h.

Questa

velocità, oltre ad essere inadeguata rispetto ai limiti di legge, è risultata

esserlo, e non di poco, anche nel caso specifico, in considerazione delle

peculiarità della zona in cui sono avvenuti i fatti e delle condizioni di luce.

In effetti, l’area di servizio del Monte Ceneri, ancor più che altre aree di

quel genere, è collocata in una posizione infelice, poiché si trova su una

tratta fuori dall’abitato che per di più, a quel tempo, aveva delle

similitudini con le strade a traffico veloce (lungo simil-rettilineo con più

corsie o una larga corsia, separate da una doppia linea di sicurezza), sicché

l’immissione dei veicoli provenienti dalla stessa sulla carreggiata comportava

dei rischi accresciuti e richiedeva una maggiore attenzione a chi effettuava la

manovra. I rischi di collisione erano pertanto maggiorati.

Questo

fatto, come visto in precedenza, era perfettamente noto al prevenuto, che

percorreva la tratta quotidianamente, tanto che egli ha eloquentemente parlato

di “uscita un po’ del cazzo” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4) ed ha

ammesso di regolarmente spostarsi sulla sinistra verso la parte centrale della

carreggiata per evitare i veicoli in entrata (MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag.

2).

L’imputato,

per di più, era informato che in quella zona non vi erano stati solo problemi

con altri veicoli, ma era stato poco tempo prima investito e ucciso un pedone

che stava attraversando la strada.

Oltre

a ciò, al momento dei fatti era ormai notte. La zona era piuttosto buia,

scarsamente illuminata e non offriva la possibilità di rilevare i contrasti,

così che la percezione del pericolo risultava più complicata (AI 93, pag. 43).

Circostanza sicuramente nota a AP1 che vi transitava tutti i giorni lavorativi

e che in quei frangenti circolava con i fari anabbaglianti accesi (PG 18 aprile

2010, AI 39, pag. 4).

Questi

fattori, assommati a quello che l’imputato stava guidando sotto l’influsso di

bevande alcooliche e che si trovava al volante di una vettura prestatagli

temporaneamente dal garage, che egli, inevitabilmente, non padroneggiava come

la sua e che indubbiamente offriva garanzie di frenata di gran lunga inferiori

a questa, avrebbero dovuto indurlo a ridurre sensibilmente la velocità di

marcia.

A

detta dei primi giudici, egli avrebbe dovuto circolare, in quel punto, a non

più di 40/50 km/h (sentenza impugnata, consid. 12). Tale conclusione, pur non

essendo suffragata da alcun ragionamento scientifico, può in linea teorica, per

quel che serve, essere sostenibile, quantunque la realtà è che egli non avrebbe

dovuto mettersi alla guida del tutto. Anche a non voler seguire questo ragionamento,

è indubbio che AP 1 avrebbe dovuto ridurre la propria andatura ben al di sotto

degli 80 km/h, certamente sotto i 72 km/h che qui fungono da punto di cesura.

21.

Queste

gravi infrazioni alle norme della circolazione e quindi ai doveri di diligenza,

attribuibili a AP 1, sono indubbiamente una concausa dell’incidente mortale

avvenuto la sera del 31 marzo 2010 sul colmo della strada cantonale del Monte

Ceneri.

La

violazione degli obblighi di prudenza gravanti AP 1 è senz'altro stata una conditio

sine qua non dell’infausto evento. Tra i due sussiste pertanto un nesso di

causalità naturale.

Parimenti,

deve essere riconosciuta nel caso specifico anche l’esistenza del nesso di

causalità adeguata. Infatti, il comportamento dell’appellante era idoneo, secondo

l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a

cagionare o a favorire lo scontro e di conseguenza il decesso

dell’automobilista alla guida della Porsche.

22.

L’appellante

è poi dell’opinione che, nella denegata ipotesi in cui gli si possa imputare

una negligenza, il nesso di causalità tra questa e il decesso del conducente

della Porsche è stato interrotto. A suo dire non sarebbe, dunque, data la

causalità adeguata.

Nel

giudizio impugnato, la questione non è stata esaminata in maniera approfondita.

23.

L’appellante,

sostanzialmente, sostiene che l’imprevedibilità e la sconsideratezza della

manovra effettuata dalla vittima abbia interrotto il nesso di causalità

adeguata tra un’eventuale negligenza da lui commessa e la morte di

quest’ultima.

Tra

il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato

deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17

consid. 2c pag. 22).

Un rapporto di causalità

naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione

necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento

venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto

2006.

consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199

consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è

sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).

In materia di circolazione

stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti

essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce

la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con

altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;

DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011

consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

La causalità deve essere anche

adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era

idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della

vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può

affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF

130.

IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid.

7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del

14.

ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.

5.

; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

Il rapporto di causalità

adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza

giuridica allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un

terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o

appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere

imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità:

occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare

l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in

secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in

particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid.

6.1

pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10;

127.

IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b

pag. 102; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la

sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c;6B_315/2009 del 20

luglio 2009 consid. 1;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza

CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP

17.2003

-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 3).

La questione relativa ad

un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in

funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione

della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura

in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV

17.

consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP

17.2011.1

dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

Il Tribunale federale non

ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi

dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur

pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili: di

conseguenza, un simile comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso

di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una signora di settant’anni che stava attraversando

la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e

dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento

dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato

imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata;

cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c e

sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

24.

Prima

di procedere alla valutazione di un’eventuale interruzione del nesso di

causalità da parte della vittima, va precisato che, in considerazione

dell’inesistenza del concetto di compensazione delle colpe

(Verschuldenskompensation) nel diritto penale, la questione dell’interruzione

del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di

colpe di terzi o della vittima.

Ciò

significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale

commesse da VITT1 e, meglio, agli obblighi che gli incombevano in base alle

norme indicate al consid. 17 di questa sentenza, non sono quindi, di per sé,

sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il

comportamento colpevole - così come altre circostanze esterne all’autore - non

sia stato, in sé, prevedibile. Di rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto

la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio -

esterne all’autore.

Nel caso specifico, una manovra

di immissione avventata da parte di un’auto proveniente dall’area di servizio __________

non era solo, per esperienza di vita, sempre ipotizzabile, ma addirittura era

stata regolarmente sempre presa in considerazione dall’accusato, che ha come

già riferito addirittura, per prassi, deciso di spostarsi sempre a sinistra

quando giungeva in zona.

Neppure il fatto che

un’automobile potesse invadere non solo la corsia più a destra, ma anche quella

a sinistra può essere considerato del tutto imprevedibile. Così come non lo è,

anche se raro e scriteriato, quello che si possa procedere, in uscita, ad

un’inversione a U.

Non avendo la Porsche in alcun

modo superato la doppia linea, alla fine dei conti, l’essersi trovato sulla sua

strada l’auto della vittima è parificabile ad una uscita presa un po’ “larga”

dallo spiazzo __________, quindi ad un evento se non proprio comune, quantomeno

presagibile.

Pur essendo in movimento, ed in

accelerazione, il veicolo investito costituiva un ostacolo sulla via di marcia

dell’imputato che, secondo la rigida giurisprudenza federale citata, deve

essere messo a preventivo ogni qualvolta ci si mette alla guida. Soprattutto in

una situazione come quella esistente a quel tempo sul passo del Monte Ceneri.

25.

Infine

l’appellante sostiene che anche circolando nel pieno rispetto delle norme,

l’incidente e il decesso del signor VITT1 sarebbero stati inevitabili.

In

effetti, in relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e

l’evento, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale

federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di

comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato

(causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità,

mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta

conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è

imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i

suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi

sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130

IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1

dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

26.

Per

giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ridotto a 0,6 -

0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete,

avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008

consid. 3.4;6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2;6S.34/2006 del 28

agosto 2006 consid. 4.6.4; DTF 115 II 283 consid. 1a; 93 IV 59 consid. 2; 92 IV

20.

consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone aspetta per

immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91 IV 78

consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF

90.

IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure

ancora se, come qui, si prende in seria considerazione l’insorgere improvviso

di un pericolo.

27.

Come

rilevato in precedenza, la conclusione che ad una velocità di 72 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, senza nemmeno frenare, fondamentalmente condivisa da

entrambi i periti, combinata con la conclusione che, viste le condizioni

oggettive e soggettive, l’accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di

quella velocità, portano a risolvere che se fossero state rispettate le norme

della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.

Si

tratta di un ragionamento effettuato senza prendere in considerazione la

possibilità per l’imputato di sterzare a destra e passare dietro alla Porsche

in uscita e senza considerare che avrebbe potuto effettuare una frenata

d’emergenza per tempo.

Volendo

tuttavia, a titolo abbondanziale, tenere presente anche queste due opzioni, del

tutto ragionevoli e realistiche, l’incidente sarebbe a maggior ragione e senza

ombra di dubbio stato scongiurato, poiché simili manovre già solo ad una

velocità di 80 km/h (rispetto a quella di 99 km/h riscontrata) sarebbero state più che fattibili, soprattutto per un conducente con grande

esperienza di gare automobilistiche che ha vantato tempi di reazione inferiori

alla media.

A

queste condizioni, la certezza che nulla sarebbe accaduto si raggiunge

inserendo nelle valutazioni la componente “frenata d’emergenza”. In effetti,

sino ad una velocità di 81 km/h, il tempestivo azionamento dei freni avrebbe

consentito all’automobile del prevenuto di arrestarsi prima di raggiungere la

Porsche della vittima (AI 52, pag. 40).

Ovviamente,

infine, avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente le chance di evitare la

collisione, il rispetto del divieto per gli utenti della strada di abuso di

alcoolici.

A

titolo abbondanziale - quale ultima considerazione che tuttavia non viene

utilizzata per il giudizio - non si può omettere di rilevare come nulla sarebbe

accaduto se l’accusato avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, poiché

solo con una disattenzione, a prescindere da tutte le teorie avanzate dai

periti, si può spiegare il fatto che egli abbia dichiarato, parlando dell’auto

della vittima “Quando l’ho scorta era praticamente troppo tardi, è come se

fosse comparsa all’improvviso.” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). In

effetti, nonostante fosse perpendicolare alla sua direzione di marcia, il

fascio di luci di una Porsche modello 2010, che già allora erano allo xeno,

doveva essere visibile nella notte sin da quando il veicolo era ancora sul

piazzale dell’area di servizio.

28.

Per

quanto concerne gli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari

problematiche, ritenuto che AP 1 non solo è da lungo tempo titolare di una

licenza di condurre, ma ha dichiarato di aver in passato gareggiato a livello

agonistico sia con automobili che con motociclette.

Malgrado

ciò, egli ha infranto norme basilari della circolazione stradale, ben cosciente

dei rischi che il suo agire comportava, rendendosi pertanto colpevole di

omicidio colposo.

Guida in stato

di inattitudine

29.

La

guida in stato di inattitudine costituisce una contravvenzione fintanto che il

tasso alcolemico non è qualificato, cioè quando si situa tra lo 0.5 e lo 0.79

per mille (art. 91cpv. 1 LCStr, art. 1 Ordinanza dell’Assemblea federale

concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21

marzo 2003).

Nel

caso che ci occupa, essendo stato accertato un tenore alcolico dello 0.77 per

mille, siamo quindi nei limiti della contravvenzione. Pertanto, essendo

trascorsi più di tre anni tra i fatti ed il dibattimento di primo grado, è

intervenuta la prescrizione, art. 109 CPS.

Di

conseguenza, per questa infrazione, il procedimento nei confronti di AP 1 deve

essere abbandonato. In effetti la prescrizione dell’azione penale costituisce

un impedimento a procedere che comporta formalmente l’abbandono del

procedimento penale, art 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d,

320.

cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/

Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad.

art. 319 CPP, n. 15, pag. 2211).

L’abbandono

passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria, art. 320 cpv.

4.

CPP.

Sulla

commisurazione della pena

30.

Stabilita

la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato a lui ascritto, occorre procedere

alla commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti).

La scrivente Corte ritiene di

poter di principio condividere le valutazioni operate dai primi giudici in

relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 15

della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).

Tuttavia, a differenza di

quanto da loro effettuato, si reputa necessario dare maggior peso alla

corresponsabilità della vittima, che ha infranto in maniera gravissima delle

norme della circolazione, operando una manovra che, seppur giuridicamente non

imprevedibile e nonostante non sia la causa unica di quanto avvenuto, de facto

era del tutto insolita, completamente irrazionale ed è risultata essere una

causa di importanza predominante dell’incidente.

Inoltre, non si può neppure

condividere la conclusione dei primi giudici in merito al comportamento dell’accusato

rispetto al reato commesso. In effetti, il loro giudizio non tiene conto del

fatto che, umanamente, cercare di appurare di non essere stati all’origine

della morte o delle lesioni di una persona è una reazione più che normale. Un

simile atteggiamento non ha, di norma, principalmente uno scopo processuale, ma

rappresenta piuttosto un tentativo legittimo di alleviare le proprie sofferenze

ed i sensi di colpa per quanto accaduto. In una situazione come quella del caso

specifico, quindi, a fronte di evidenti gravi colpe anche a carico della

vittima, con una perizia di parte che parla a favore della sua posizione,

appare del tutto plausibile e giustificabile che l’accusato abbia cercato di

ottenere un giudizio di assoluzione.

Tutto ciò ben ponderato, ricordato

che la prassi ticinese prevede che per omicidi colposi commessi in stato di

inattitudine e a velocità eccessive venga inflitta una pena detentiva (ad

esempio TPC 72.2009.56 del 19 agosto 2010; TPC 72.2009.158 del 20 aprile 2010;

TPC 72.2009.69 del 13 gennaio 2010), appare a questa Corte equo ridimensionare

la pena in 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di

prova di due anni.

Tassazione

delle note d’onorario e richieste di indennizzo

31.

Il

giudice di prime cure ha condannato AP 1 a risarcire alle accusatrici private

le spese legali sopportate, mentre per le rimanenti pretese, vista la necessità

di procedere a soppesare le varie colpe, esse sono state rinviate al competente

foro civile.

Il

difensore ha chiesto che, in caso di condanna, si tenga conto della colpa della

vittima anche nel riconoscimento delle indennità a favore dei due legali, che

devono essere quindi ridimensionate.

Preso

atto che in prima sede è stato accordato solo il risarcimento dei costi legali

relativi al patrocinio in sede penale, così che non si tratta di una copertura

integrale del danno subito a seguito della morte del signor VITT1, l’eccezione

sollevata non può essere protetta.

Visto

l’esito della procedura d’appello, conclusasi con la condanna del ricorrente,

non si vedono motivi per discostarsi da quanto deciso in prima sede.

32.

L’appellante

è pure condannato a risarcire i costi legali della procedura d’appello agli

accusatori privati che ne hanno fatto richiesta.

L’avv.

__________ ha prodotto una nota d’onorario di complessivi fr. 7'911.55 (IVA

inclusa) per la partecipazione alla procedura d’appello in rappresentanza

dell’ACPR. Questa Corte, del dispendio di tempo esposto pari a 20,98 ore, ne

riconosce 12 ore, di cui 8 ore per la preparazione del dibattimento, i colloqui

telefonici e non con la cliente nonché la relativa corrispondenza e 4 ore per

la partecipazione al dibattimento d’appello. La remunerazione oraria è fissata

a fr. 280.-, per complessivi fr. 3'360.-, non presentando il caso particolari

difficoltà né dal profilo fattuale che giuridico. Sono approvate integralmente

le spese di fr. 195.-. L’importo complessivo riconosciuto in questa sede,

comprensivo di IVA, è, pertanto, pari a fr. 3'839.40 ed è posto a carico

dell’imputato AP 1.

L’avv.

__________ non ha prodotto alcuna richiesta di indennizzo delle spese di

patrocinio. La Corte ha interpretato tale suo silenzio come una rinuncia e non

si è, quindi, chinata sulla questione.

Sulle

spese

33.

Gli

oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e

vanno, pertanto, posti per due terzi a carico dell’appellante e per un terzo a

carico dello Stato.

Vista la conferma della

condanna di AP 1 e nonostante la riduzione della pena pronunciata dal primo

giudice, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma

l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 182 e segg.,348 e segg.,

379.

e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

12, 27, 42, 47,

109, e 117 CP;

26, 31, 32, 34 e 91

cpv. 1 LCStr;

2,

3.

e 4 ONC;

22.

OSStr;

32.

cpv. 1 Cost.;

6.

par. 2 CEDU;

14.

cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

AP

1.

è dichiarato autore colpevole di

omicidio

colposo

per

avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la

morte di VITT1 e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri

in direzione Rivera-Cadenazzo, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D

targato __________, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari

anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale,

percorso

il tratto in salita della stessa, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, ad una velocità di almeno 99 km/h ed essendosi messo alla guida nonostante fosse in stato di

ebrietà (tasso minimo di alcolemia 0.77 g/kg)

concorso

a causare l’incidente della circolazione con esito mortale che lo ha visto

andare a cozzare violentemente contro il veicolo a motore Porsche 911 Carrera

4S targato __________ condotto da VITT1, che si stava immettendo

perpendicolarmente sulla carreggiata provenendo dall’adiacente area di servizio

__________,

a

seguito del quale quest’ultimo ha subito lesioni di tale gravità da cagionarne

il decesso sul posto.

1.2

Il

Dispositivo

dispositivo n. 1.2. della sentenza impugnata è annullato ed il procedimento

penale a carico di AP 1 per guida in stato di inattitudine è

abbandonato.

1.3. AP

1 è condannato:

1.3.1. alla

pena detentiva di 8 (otto) mesi;

1.3.2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di

fr. 17’690.25 per il procedimento di primo grado.

1.4. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

(due) anni.

1.5. AP

1 è condannato a versare fr. 8'303.40 a ACPR1, e fr. 11'066.55 a ACPR2 e ACPR3 quale risarcimento delle spese legali da loro sopportate in prima sede.

1.6. AP

1 è inoltre condannato a versare fr. 3'839.40 a ACPR1 quale risarcimento delle spese legali da essa sopportate per la procedura d’appello.

1.7. Per

le ulteriori pretese civili gli accusatori privati sono rinviati al competente

foro civile.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti per due terzi a

carico dell’appellante e per un terzo a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.