17.2013.190
Omicidio colposo commesso da autore riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine ed eccesso di velocità. Corresponsabilità della vittima il cui agire è stato considerato causa preponderant
22 ottobre 2014Italiano69 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.190
Locarno
22 ottobre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 29 luglio 2013 da
AP 1
rappr. da DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 25 luglio 2013 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano
(motivazione scritta intimata
il 13 settembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 16 settembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con atto d’accusa 23 ottobre 2012 (ACC
108/2012), il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
omicidio
colposo
per
avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la
morte di VITT1 (recte _____) e, meglio, per avere, circolando sulla
strada del Monte Ceneri, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato __________,
la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari anabbaglianti ove non esiste
illuminazione artificiale, percorso il tratto in salita ad una velocità minima
di 120 km/h, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed alla circolazione così da non notare
il veicolo a motore Porsche 911 Carrera 4S targato __________ condotto da VITT1,
che si stava immettendo perpendicolarmente sulla carreggiata,
urtato
violentemente il veicolo Porsche 911 Carrera 4S targato __________ all’altezza
della fiancata destra (recte: sinistra),
provocando
in tal modo lesioni mortali a VITT1 che decedeva sul luogo;
guida
in stato di inattitudine
per
avere, sulla tratta Manno-Rivera-Monte Ceneri, il 31 marzo 2010, condotto il
veicolo a motore BMW 318 D targato __________ in stato di ebrietà (alcolemia
massima 1.15 g/kg – alcolemia minima 0.77 g/kg con termine dell’assunzione di bevande
alcoliche alle ore 20:55);
e
di
grave
infrazione alle norme della circolazione
per
avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, violato
gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio per avere
circolato alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato __________ ad una
velocità minima di 120 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 80 km/h.
B. Con
sentenza 25 luglio 2013, il giudice unico della Corte delle assise correzionali
ha giudicato AP 1 autore colpevole di omicidio colposo e guida in stato di
inattitudine, mentre lo ha prosciolto dall’accusa di grave infrazione alle
norme della circolazione.
Di
conseguenza, il prevenuto è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al
versamento all’ACPR1 di fr. 8'303.40 a titolo di indennità per le spese legali
e alle ACPR2 e ACPR3 di fr. 11'066.55, sempre per la stessa causale. Per le
loro restanti pretese, ammesso il principio della responsabilità dell’accusato,
le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile.
C. AP
1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la
sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la
motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 16 settembre
2013, il ricorrente ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure,
postulando il suo proscioglimento dalle imputazioni di omicidio colposo e di
guida in stato di inattitudine, l’accollo allo Stato di tasse e spese, nonché
la reiezione delle pretese civili con il loro rinvio integrale al foro civile.
In modo particolare, sulla
scorta della perizia di parte 10 maggio 2011 dell’ing. __________, e della sua
perizia “di verifica” del 18 luglio 2013, contesta le risultanze del referto
del perito giudiziario e sostiene che egli non poteva percepire il pericolo
causato dall’agire sconsiderato ed imprevedibile della vittima, che ha
comportato l’interruzione del nesso di causalità.
D. Con
istanza probatoria contestuale alla dichiarazione d’appello, confermata in data
25 ottobre 2013, l’imputato ha chiesto l’audizione del perito della difesa
(doc. CARP IIe VIII). Dal canto suo il PP, con istanza 30 settembre 2013, ha postulato che, in caso di accoglimento della richiesta di interrogatorio dell’ing. __________,
la Corte procedesse alla citazione del perito giudiziario, ing. __________.
Entrambe
le istanze sono state respinte con decreto 15 luglio 2014 dalla scrivente
Corte, che ha ritenuto il materiale probatorio in atti sufficiente per il
giudizio. Nel contempo è stato assegnato alle parti un termine per comunicare
il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta (art.
406 cpv. 2 CPP), richiesta respinta da AP 1 con comunicazione del 16 luglio
2014.
esperito
il pubblico dibattimento il 10 ottobre 2014 durante
il quale:
- il Procuratore
pubblico ha chiesto la conferma delle condanne decretate in primo grado e della
pena inflitta;
- l’accusatore privato ACPR1
ha postulato, dopo aver compiutamente e in dettaglio illustrato i motivi per
cui ritiene adempito il reato di omicidio colposo e per i quali non vi è a suo
avviso stato alcun tipo di interruzione del nesso di causalità, la conferma
integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento a suo favore di
indennità per la presente procedura;
- le accusatrici private
ACPR2 e ACPR2, hanno istato la reiezione dell’appello e rilevato come il
prevenuto non si sia mai scusato con i famigliari della vittima;
- l’appellante ha
chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento,
confermandosi nelle proprie rivendicazioni e domande. Innanzitutto ha rilevato
come la guida in stato di inattitudine, essendo il tasso alcolemico inferiore
allo 0.8, costituisca una contravvenzione e pertanto sia ormai intervenuta la
prescrizione triennale già da prima del processo di fronte alla Corte delle
assise correzionali. In seguito, soffermandosi sui concetti di imprevedibilità
e di reazione applicati al caso specifico, egli ha spiegato come anche se
avesse circolato alla velocità massima prevista e non fosse stato sotto
l’influsso dell’alcool, sarebbe stato impossibile per l’accusato evitare
l’impatto. I gravi errori della vittima visti nel loro complesso portano a
dover ammettere l’imprevedibilità del suo comportamento e quindi ad
interrompere il nesso di causalità adeguata. Concludendo l’arringa,
l’appellante ha postulato, nella denegata ipotesi di una sua condanna, che il
dispositivo sul risarcimento delle spese legali sia riformato tenendo conto del
fatto che esse sono componenti della posta di danno e pertanto devono essere
sopportate secondo i principi del diritto civile, con una ripartizione secondo
le colpe.
Ritenuto in
fatto e in diritto
Potere
cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In
base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale,
op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand,
Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e
seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo
il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op.
cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure
pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1;
117 Ia 401 consid. 1c.bb).
3. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV
86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13,
n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n.
82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad
art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art.
10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag.
66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
4. Sulla
vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto
scritto in sentenza dal primo giudice:
“
AP 1 è nato il __________
a __________. E' attivo professionalmente nel settore della consulenza
finanziaria e dichiara di conseguire un buon reddito, variabile a dipendenza
del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Appassionato di motori,
proprietario (all’epoca dei fatti, ndr.) di una potente BMW M3 da 420 cv,
afferma di avere svolto in passato attività agonistica sia con auto che moto da
corsa. A suo carico risulta un precedente del 2005 per grave infrazione alla
LCS, per avere circolato con un motoveicolo in autostrada a 158 km/h in luogo dei 120 km/h consentiti, ciò che gli era valso una multa di fr. 500.- e, dal
profilo amministrativo, una revoca della licenza di condurre della durata di
tre mesi (doc. TPC 8 e 18).”
(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6).
Al processo d’appello, egli ha
poi puntualizzato di essere sempre stato un appassionato di gare sia
automobilistiche che con le moto e che le lesioni subite con l’incidente in
questione hanno comportato una menomazione fisica permanente riconosciuta anche
dall’assicurazione :
“
Da molti anni pratico l’attività
agonistica nell’ambito motoristico. All’inizio sia con le moto che con le auto.
Attualmente soltanto le moto.
Ho diminuito l’intensità della mia attività agonistica
per motivi psico-fisici, dopo l’incidente del 2010. In particolare le mie capacità sono ancora diminuite dalle conseguenze dell’incidente. Ma non
solo. Sono diminuiti anche gli stimoli a dedicarmi a questa attività perché, da
allora, non provo più lo stesso piacere a correre.
Voglio precisare che non reputo questa diminuzione un
handicap.
A domanda del mio avv. rispondo che effettivamente
l’assicurazione infortuni mi ha assegnato un’indennità del 30% a causa delle
menomazioni permanenti che quell’incidente mi ha lasciato.”
(verbale del dib. d’appello, pag. 1).
I
Fatti
5. Anche
sui fatti, in quanto tali, appare opportuno riprendere la sentenza in disamina:
“
2.
Considerandi
II 31 marzo 2010 l'accusato, dopo la giornata di lavoro, si è trattenuto dalle ore 20 circa sin verso le ore 21 circa ad un
aperitivo/rinfresco organizzato dalla datrice di lavoro presso il bar __________
di __________, occasione in cui afferma di avere sorbito due o tre prosecchi.
Egli si è quindi messo alla guida della vettura BMW
318D Touring targata __________, vettura di cortesia messagli a disposizione
quel giorno dalla Garage __________ di __________, intenzionato a recarsi
dapprima presso detto garage per recuperare la propria vettura, quindi a fare
rientro al domicilio di __________, dove la compagna lo attendeva per cena.
L'accusato è pertanto entrato in autostrada a Manno,
dirigendosi a nord, quindi è uscito a Rivera e ha percorso la strada cantonale
del Monte Ceneri.
3.
Alle ore 21.15, all'altezza della stazione di servizio
sita al culmine della salita del Monte Ceneri, sul lato destro della strada
nella direzione di marcia sud-nord (all'epoca vi erano ancora due corsie per
ogni direzione di marcia, separate dalla doppia linea continua), punto in cui
la velocità massima consentita era all'epoca di 80 km/h, la vettura condotta dal prevenuto è entrata in collisione con la vettura Porsche 911 Carrera
4S Cabrio condotta da VITT1, che in quel momento, proveniente dall'area della
stazione di servizio, si è immesso sulla carreggiata intenzionato a dirigersi
verso sud.
4.
VITT1 è deceduto in conseguenza del violento impatto,
avvenuto, nonostante l'accenno di frenata della BMW, tra la parte anteriore
della BMW guidata dall'accusato e il fianco sinistro della Porsche da lui
condotta.
5.
Avuto riguardo dell'orario in cui il prevenuto ha
terminato di assumere alcolici, le ore 20.55/21.00 nell'ipotesi a lui più
favorevole, è stato accertato che egli al momento del sinistro aveva un tasso
alcolemico compreso tra 0.77 e 1.14 per mille (AI 135).”
(sentenza impugnata, condid.i 2-5, pag. 6 seg.).
Le cause della morte sono state
confermate dall’istituto di medicina legale di Varese come segue:
“
VITT1 venne dunque
rapidissimamente a morte, in accordo con i dati storico-circostanziali, il
giorno 31 marzo 2010, alle ore 21:15 circa, per un importante politraumatismo
scheletro-viscerale produttivo di: multiple fratture della volta e della base
cranica, con emoraggie meningee e sezione del tronco encefalico; multiple
fratture dello sterno e delle coste; frattura bilaterale scomposta di gamba al
terzo distale.
I risultati tossicologici dimostrano che VITT1
all’epoca della morte e dunque dell’incidente del traffico stradale in cui
perse la vita, non presentava tracce di sostanze stupefacenti nel sangue ma
solo una minima quantità di alcool, quasi fisiologico (0.21 g/kg).”
(Relazione sulle operazioni medico legali 1 agosto
2010, AI 42, pag. 6).
Le
perizie
6.
Come
in quasi tutti i casi di questo genere, il magistrato inquirente ha demandato
ad un perito giudiziario, l’ing. __________, la verifica degli elementi
fattuali determinanti per l’esame giuridico della fattispecie.
Il
referto reso il 21 ottobre 2010 (AI 52), ha accertato i seguenti fatti:
- la
manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale,
effettuata descrivendo un’inversione completa del senso di marcia, è durata 3.5
sec., calcolati dall’inizio della stessa alla collisione (AI 52, pag. 29);
- la
Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a
circa 5 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi
completamente;
- la
velocità della Porsche al momento della collisione era di 15 km/h (AI 52, pag. 29 seg.);
- la
velocità di marcia di AP 1 al momento della reazione - cioè del tentativo di
scansare a sinistra il veicolo della vittima, che ha comportato una
decelerazione nella fase precedente la collisione di 4/5 km/h - era tra i 125
ed i 140 km/h (AI 52, pag. 32 e pag. 34);
- VITT1
ha dato inizio alla manovra d’immissione circa 3.5 sec. prima dell’impatto (AI
52, pag. 30);
- 2.5
sec. prima dell’impatto la Porsche ha superato il cordolo che separa la strada
Cantonale dal sedime della stazione __________ (AI 52, pag. 30). A quel momento
l’auto dell’accusato era a 80-85 m dal punto di collisione e, se da un lato la
vittima poteva iniziare a vedere i fari della BMW, questi non aveva
verosimilmente la possibilità di avvistare la Porsche (AI 52, pag. 35);
- alla
velocità di 120 km/h la sterzata a sinistra della BMW ha avuto luogo 0.9 sec.
prima della collisione. Ritenuto che l’intervallo di tempo compreso tra il
momento della reazione e l’intervento sul volante è quantificabile in circa
0.
/0.6 sec., AP 1 ha percepito la presenza della vettura della vittima 1.5
sec. prima dell’impatto, a circa 50 m dal punto di collisione (AI 52, pag. 37);
- la
velocità della Porsche al momento dello scontro era invece di circa 15 km/h (AI 52, pag. 31);
- la
BMW 318 D guidata dall’accusato, al momento dell’impatto con l’altra vettura,
aveva una velocità di circa 120 km/h;
- al
momento del cozzo l’auto della vittima si trovava completamente di traverso
davanti a quella del prevenuto (AI 52, pag. 37);
Sull’evitabilità
dell’incidente, il perito ha concluso che, tenuto conto che l’auto di AP 1 ha
impiegato circa 1.5 sec. per spostarsi dal punto di reazione al punto di
impatto e stimato che per liberare la corsia di pertinenza della BMW la Porsche
avrebbe dovuto avanzare ancora almeno 5 m, necessitando di un ulteriore secondo, per giungere sul luogo dell’incidente dopo il passaggio della Porsche
senza operare alcuna frenata, la BMW avrebbe dovuto tenere una velocità di 72 km/h (AI 52, pag. 39). Se per contro avesse circolato tra i 77 e gli 81 km/h avrebbe potuto arrestarsi completamente (AI 52, pag. 40). Infine, l’esperto ha rilevato
che se il conducente della BMW si fosse semplicemente spostato sulla destra,
avrebbe avuto modo di passare a tergo della Porsche, senza operare frenata
alcuna, anche alla velocità di 120 km/h (AI 52, pag. 40).
7.
Preso
atto dell’esito dell’esame peritale, la difesa ha incaricato l’ing__________ di
effettuare una controperizia di parte sulla dinamica dell’incidente. L’esito di
questo lavoro, di data 10 maggio 2011 (AI 93), è risultato essere sensibilmente
divergente da quello del perito giudiziario. In pratica è stato confutato ogni
suo accertamento. Per quando qui di rilevanza, egli ha in sintesi sostenuto:
- la
manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale, è durata
1.5
sec. (AI 93, pag. 28);
- la
Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a
meno di 3 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi
completamente;
- la
velocità della Porsche al momento della collisione era di 26 km/h (AI 93, pag. 60);
- la
velocità di impatto della BMW è stata di 90 km/h (AI 93, pag. 78);
- la
velocità di impatto e marcia di AP 1 era tra i 90 ed i 100 km/h, quindi, usando il valore più favorevole a lui, fanno stato per il perito di parte i 90 km/h (AI 93, pag. 60);
- l’accusato
ha potuto riconoscere la situazione di pericolo quando la sua auto distava m
37.5
dal punto di collisione e ha potuto reagire quando era a una distanza di
ca. m 25, ossia a 1 sec. dall’impatto (AI 93, pag. 67);
- la
velocità della BMW, per il perito leggermente oltre il limite vigente, nella
fattispecie non è causa dell’evento e neppure elemento peggiorativo ai fini
dello stesso: “Se la BMW si fosse trovata a 70 m di distanza, viaggiando a 80 km/h sarebbe giunta all’impatto 3.15 secondi dopo, ossia 0.35 sec
più tardi di quando in effetti sia avvenuta la collisione.
In 0.35 sec, a 26 km/h la Porsche avrebbe percorso ulteriori 2.5 metri, ma la collisione si sarebbe prodotta
ugualmente.
Infatti l’impatto, invece di
interessare la parte laterale anteriore del veicolo fino a quella centrale, avrebbe
interessato quella centrale e quella posteriore: in altri termini la BMW
avrebbe impattato direttamente contro la fiancata della Porsche, proprio nella
parte in cui si trovava il conducente. Potenzialmente questa tipologia
d’impatto sarebbe stata almeno altrettanto letale, se non peggio.” (AI 93,
pag. 70)
- la
manovra della Porsche è stata particolarmente azzardata, poiché, oltre che
essere difficile riuscire a voltare correttamente il capo per controllare il
sopraggiungere di veicoli al momento dell’immissione sul campo stradale, non
c’era alcuna visuale durante tutta la fase di spostamento all’interno del
piazzale __________, c’era una visuale parziale al 50% al momento del
raggiungimento del ciglio stradale, mentre una visuale sufficiente è stata
possibile solo al momento del raggiungimento della linea gialla che delimita la
corsia ciclabile;
- il
fatto che la manovra di svolta verso Rivera sia stata decisa dalla vittima
prima, ossia quando non c’era visuale alcuna, è da ritenersi l’elemento
scatenante e causa del sinistro;
- anche
dall’imputato la situazione di pericolo può essere percepita solo quando il
frontale della Porsche ha raggiunto la linea gialla che delimita la pista
ciclabile (AI 93, pag. 80);
- i
tempi di reazione devono essere suddivisi in 1.8 sec. per la percezione della
situazione di pericolo - cioè da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della
strada e si è immessa su di essa fino a quando il veicolo ha invaso l’intera
pista ciclabile - oltre a 1 sec. quale tempo di reazione psicotecnica. Ciò
significa che non vi è da attendesi un’azione frenante della BMW prima di 2.8
sec. da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della strada iniziando la sua
manovra di attraversamento ed immissione, cioè 2.8 sec. prima della collisione.
Il perito, nonostante non sia
suo compito, ha pure effettuato delle valutazioni di diritto, che non possono
essere tenute in considerazione.
Egli ha poi concluso asserendo
che le velocità non sono determinanti ai fini causali, che i problemi di
visuale e di percezione dell’insorgere di una situazione di pericolo sono
determinanti, che l’incidente trova le sue spiegazioni unicamente in una
manovra vietata della vittima, che esso poteva essere evitato solo da
quest’ultima e che l’imputato non aveva oggettivamente il tempo e lo spazio per
mettere in atto una manovra d’emergenza, anche solo parzialmente efficace (AI
93, pag. 82).
8.
Con
scritto 29 luglio 2011, l’ing. __________, così richiesto, ha formulato le
proprie osservazioni alle obiezioni ed alle critiche mossegli dal perito di
parte. Sostanzialmente, egli ha confermato le proprie conclusioni, senza
modifica alcuna. In modo particolare ha puntualizzato che:
- la
rotazione in senso orario della BMW è tecnicamente sostenibile e in sintonia
con le tracce relative all’evoluzione post-collisione (pag. 2);
- la
posizione dei veicoli nella collisione è quella da lui indicata e non quella
che il perito di parte sostiene essere (pag. 3);
- la
collisione ha avuto luogo tra le 21:15:00 e le 21:15:01, tendenzialmente verso
le 21:15:01 (pag. 3);
- la
reazione del conducente della BMW è intervenuta circa 1.5 sec. prima della
collisione (pag. 4);
- il
tempo di reazione da lui considerato di 1 sec. si compone di 0.8 sec. di
reazione psico-fisica e 0.2 sec. di reazione (attivazione) dell’impianto
frenante (pag. 4);
- che
per la reazione si dovrebbe tenere conto del tenore alcolico riscontrato nel
sangue dell’imputato, ma è una questione non concretamente verificabile dal
profilo tecnico, che esula dal mandato affidatogli in ambito tecnico/dinamico e
che “nella fattispecie la difesa opta tuttavia per ritenere il tempo di
reazione prolungato nel tempo a causa delle condizioni ambientali. Su questo
prolungamento – che non può oggettivamente essere escluso – non posso
pronunciarmi, difettando di elementi concreti in merito” (pag. 5).
Dal
canto suo, l’ing. __________, ha risposto con un complemento alla perizia di
difesa, di data 28 ottobre 2011 (AI 120), ribadendo le proprie posizioni e
contestazioni.
9.
Il
18.
luglio 2013, quindi una settimana prima del dibattimento di primo grado,
l’ing. __________ ha redatto un ulteriore referto denominato “Perizia di
verifica” (doc. TPC 19), con il quale ha verificato la correttezza dei sui
precedenti lavori, ha ricalcolato le velocità facendo capo ad un’applicazione
informatica di ultima generazione ed ha verificato, sulla base delle risultanze
di questi ultimi calcoli, gli elementi cinematici relativi alla fase precedente
la collisione. Egli ha così concluso che (pag. 10 seg.):
- la
velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h (5.9 m/s), mentre quella della BMW era di 99.0 km/h (pag. 5 e pag. 8);
- la
Porsche a seguito dell’impatto ha assunto una rotazione in senso orario, mentre
la BMW in senso antiorario;
- la
decisione di immissione e l’inizio di accelerazione della Porsche sono avvenute
prima che il veicolo giungesse con il proprio frontale a lambire il confine del
piazzale __________ che separa l’area di servizio dalla pista ciclabile. La
decisione di manovra e di accelerazione della Porsche è stata presa ancora sul
piazzale, con il frontale ancora parzialmente rivolto verso Cadenazzo e fu
presa senza alcuna visuale sulle corsie Rivera-Cadenazzo;
- la
manovra di immissione della Porsche è avvenuta senza arresto alcuno;
- durante
la prima parte della manovra la velocità della Porsche era particolarmente
ridotta, a passo d’uomo;
- a
80.
km/h la BMW avrebbe ugualmente colliso contro la fiancata della Porsche
colpendola nella sua parte centro-posteriore, ossia ancor più centralmente
rispetto alla posizione del conducente. “Questa esigua riduzione della
velocità non sarebbe comunque stata sufficiente per salvare la vita di VITT1”.
10.
Con
sentenza del 25 luglio 2013, la Corte delle assise correzionali ha concluso per
la colpevolezza del prevenuto, dopo aver accertato che:
- la
causa primaria dell’incidente che ha provocato la morte di VITT1 è
innegabilmente la grave violazione delle norme della circolazione commessa da
quest’ultimo, concretizzata in una dissennata manovra di immissione sulla
strada principale, in violazione sia della segnaletica verticale (che gli
imponeva di svoltare a destra), sia di quella orizzontale, essendo egli
intenzionato a varcare la doppia linea di sicurezza al centro della
carreggiata, senza prestare sufficiente attenzione al traffico prioritario (consid.
12.
pag. 10);
- l’imputato
ha, a sua volta, violato crassamente le norme della circolazione stradale,
avendo circolato con un tenore alcolemico di 0.77 per mille e ad una velocità
di qualche chilometro orario oltre i 100 km/h (appurata una velocità di collisione di 99 km/h), su un tratto ove è prescritta la velocità massima di 80 km/h (consid. 13.1., pag. 10);
- l’imputato
ha gravemente violato il principio fissato dall’art. 32 cpv. 1 LCStr, in base
al quale la velocità deve essere adattata alle circostanze, sussistendo più
motivi per imporgli di ridurre la stessa al di sotto degli 80 km/h prescritti. E meglio la situazione di guida notturna, il fatto che egli stesso conosceva la
pericolosità del luogo ove è avvenuta la tragedia, la minore dimestichezza con
il veicolo da lui condotto (auto di cortesia del garage), nonché l’alcool
assunto (consid. 13.2., pag. 11);
- la
velocità a cui avrebbe dovuto circolare il prevenuto, stanti queste condizioni,
si situa, per la Corte, a non più di 40/50 km/h, velocità alla quale
l’incidente non si sarebbe certamente verificato (consid. 13.2., pag. 12).
Il comportamento negligente
dell’accusato è stato considerato di conseguenza una (con)causa adeguata del
sinistro che ha provocato la morte della vittima, così che la richiesta di sua
condanna formulata dall’accusa è stata confermata (consid. 14, pag. 12).
Parimenti è stata decretata la condanna per guida in stato di inattitudine,
mentre quella per grave infrazione alle norme della circolazione non ha trovato
seguito, poiché inficiata dal ragionevole dubbio che l’imputato abbia
effettivamente superato di 40 km/h il limite di velocità di 80 km/h, essendogli imputabile al massimo una velocità di 105 km/h, fatto che costituirebbe una violazione semplice delle norme della circolazione, ormai prescritta.
Invero, si precisa che, in
realtà, la grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cpv. 2 LCStr, così come a maggior ragione quella semplice, sono consumate dal
reato di omicidio colposo, art. 117 CP, rispettivamente di lesioni colpose,
art. 125 CP, quando la norma della circolazione la cui violazione è repressa
dall’art. 90 LCStr costituisce la regola di prudenza infranta negligentemente
dall’autore che è all’origine delle lesioni o del decesso della vittima (Yvan
Jeanneret, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
Berna 2007, art. 90 , n. 101; Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Zurigo, 2011, art. 90, n. 31). In questi casi la messa
in pericolo astratta protetta con l’art. 90 LCStr si concretizza in una lesione
o nella morte di una persona.
Diverso
sarebbe il discorso se, oltre quella della vittima, fosse stata messa a
repentaglio l’incolumità fisica di terzi, cosa che nel caso concreto non è
stata dimostrata.
Accertamenti
della CARP sulla dinamica dell’incidente
11.
Trovandoci
confrontati con due esperti che sono giunti a risultati divergenti, si
impone una valutazione del loro lavoro.
In
effetti se, da un lato, è vero che il giudice non è vincolato alle conclusioni
del perito che egli valuta liberamente così come gli altri mezzi di prova ai
sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Vuille, Commentaire romand, CPP,
Basilea 2011, ad art. 182, n. 7; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408;
Heer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 182, n. 11 e ad art. 189,
n. 1; Donatsch, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 189,
n. 21-23; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 182,
n. 4; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 189,
n. 6; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid.
4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97), dall’altro è anche vero che egli non può
scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi convincenti
(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 314; Vuille, op. cit., ad art. 182, n.
10; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408; Heer, op. cit., ad art. 189,
n. 2; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 24; Riklin, op. cit., ad art. 182, n.
4; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 189, n. 6).
Tali motivi sono dati
segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna
evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una
persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette
un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione
della legge. L’opinione contraria emessa da altri specialisti - in particolare,
da esperti di parte - non basta ad imporre al giudice la disattenzione della
perizia giudiziaria. Semplicemente, egli ne deve tener conto nella valutazione
del materiale probatorio a sua disposizione e, in particolare, nella valutazione
del valore probante della perizia giudiziaria (Piquerez, op. cit., pag.
515-516; Heer, op. cit., ad art. 182, n. 11 e ad art. 189, n. 3; Vuille, op.
cit., ad art. 182, n. 12-14; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25; STF
6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81
consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2;
107.
IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129
consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).
In tale procedimento di
valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) - pur se confrontato con più
perizie giudiziarie contraddittorie - il giudice non è tenuto ad applicare il
principio in dubio pro reo e seguire la perizia più favorevole all’accusato se
ritiene, sulla scorta di motivi oggettivi, l’altra perizia più convincente
(Heer, op. cit., ad art. 189, n. 17).
12.
Esaminate
a fondo le due perizie, le deposizioni e la documentazione di causa, la
scrivente Corte oltre a considerare acquisito quanto in precedenza illustrato
al consid. 7 di questa sentenza, ritiene di poter dare per accertati i seguenti
elementi della dinamica dell’incidente utili a stabilire l’esistenza di
un’eventuale colpa del prevenuto:
a. Il
decesso è indubitabilmente conseguenza diretta dello scontro tra l’auto guidata
da AP 1 e quella della vittima, avvenuto la sera del 31 marzo 2010 (AI 42, AI
107.
e AI 135).
b. Era
notte e la strada, “buia e scura” (AI 93, pag. 43) era illuminata
artificialmente dai lampioni presenti. Verso nord, tuttavia, come indicato
dall’ing. __________, non vi sono fonti d’illuminazione artificiale (lampioni),
il che rende più difficoltoso percepire i pericoli, mancando il contrasto (AI
93, pag. 43).
A
parte queste caratteristiche strutturali della zona, le condizioni di
visibilità erano, a detta dello stesso imputato, buone (PG 18 aprile 2010, AI
39, pag. 2). Egli conosceva molto bene la strada, percorrendola giornalmente e
pertanto era ben consapevole di queste carenze strutturali.
c.Il
tasso alcolemico di AP 1 al momento dell’incidente era di almeno 0.77 g/kg
(RPG, AI 39).
d. Il prevenuto
era alla guida di un’automobile cosiddetta “di cortesia” che il garage gli aveva
fornito temporaneamente in sostituzione della sua, lasciata in riparazione.
Questo
veicolo, una BMW 318 diesel, con i suoi 120 cv e 4 cilindri, aveva
innegabilmente caratteristiche ben diverse dall’auto che il prevenuto guidava
solitamente, una BMW M3 da 420 cv e 8 cilindri. Contrariamente a quanto ha
tentato di sostenere AP 1 al dibattimento d’appello, le due automobili non
possono essere considerate assimilabili, se non per l’aspetto (esteriore e
interiore). Dal punto di vista tecnico, invece, l’auto di cortesia non poteva
che fornire prestazioni largamente inferiori alla sua. In effetti, per quanto
qui ci concerne, basta rilevare che con l’aumentare della potenza del motore
(in casu di ben tre volte e mezza), crescono inevitabilmente anche le qualità
dell’impianto frenante. Ciò comporta parimenti che, con l’aumentare della
potenza del motore, si debba inevitabilmente fare capo a copertoni di
dimensioni e performance superiori, fatto che ha una notevole influenza nelle
situazioni di pericolo come quella in disamina.
e. L’accusato
conosceva, per averla sperimentata personalmente già in precedenza, la
pericolosità della zona in cui è avvenuto l’incidente, dovuta in modo
particolare alle modalità con cui si immettevano sulla strada principale le
auto che uscivano dalla stazione di benzina __________, al punto da aver deciso
si spostarsi, almeno in parte, sulla corsia più a sinistra di quelle in
direzione Cadenazzo:
“
Io non mi trovavo a percorrere la
corsia di destra, ma mi trovavo spostato in parte sulla corsia di sinistra.
Questo perché già altre volte mi era successo di trovarmi dei veicoli che
uscivano regolarmente dalla stazione di servizio in direzione di Cadenazzo e di
doverli evitare. Restando sulla sinistra non dovevo fare manovre di evitamento.
(…) all’altezza del distributore io mi sposto sempre sulla sinistra. Non ho
pertanto fatto nessuna manovra di evitamento.”
(MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag. 2);
“
Era a conoscenza della
problematica legata al distributore __________ ivi presente?
Essendo anche un cliente del distributore ho sentito
dell’investimento del pedone come so che è un’uscita un po’ del “cazzo”.”
(PG 18 aprile 2010, Ai 39, pag. 4).
f. La
velocità della BMW al momento dell’impatto, anche solo seguendo la teoria della
difesa, era di almeno 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 8), quindi 19 km/h superiore al limite di 80 km/h indicato per quella tratta di strada, mentre la velocità di
avvicinamento era di 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 8).
g. In
base alla perizia difensiva, con conclusioni più favorevoli all’imputato, la
velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h, con un’accelerazione finale di 2.6 m/s (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 9).
h. Il
punto d’urto tra la BMW e la Porsche è quello indicato dalla perizia
giudiziaria (AI 52, pag. 27) e meglio a circa una ventina di centimetri verso
il centro, oltre lo specchietto retrovisore del lato conducente, tenuto conto
di un angolo di impatto tra i 60° e gli 80°. Non invece, come sostenuto
dall’ing. __________, in corrispondenza del centro della ruota anteriore
sinistra (AI 93, pag. 52). In effetti, oltre alle eloquenti foto in atti, lo
stesso AP 1 ha dichiarato che la collisione è avvenuta “tra la parte
anteriore della vettura da me condotta e la fiancata sinistra centrale della
vettura Porsche” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4).
i. Quando
è stata investita dall’automobile del prevenuto, la Porsche si trovava
pressoché interamente sulla corsia di sorpasso direzione sud-nord. La parte
destra del paraurti anteriore lambiva appena la doppia linea separante le due
direzioni di marcia (AI 52, pag. 31; AI 93 pag. 27, 52 e 55), che de facto mai
è stata da essa superata, nemmeno dopo lo scontro (se non per un istante con
metà del cofano, AI 93, pag. 59).
l. Dopo
l’impatto la Porsche di VITT1 ha ruotato più volte su sé stessa in senso
orario, come confermato da entrambe le perizie e dalla posizione della ruota
anteriore destra che risulta dalle foto di cui all’AI 8.
La
BMW del prevenuto ha invece effettuato, a mente della scrivente Corte, una
rotazione in senso anti-orario, dopo l’impatto secondario. In effetti solo in
questo modo è spiegabile la posizione finale che si riscontra nelle fotografie
di cui all’AI 54, laddove si può notare come, vista la posizione di piante ed
erba, spostate dal retro del veicolo da sinistra a destra al momento di
terminare la corsa sull’aiuola, il mezzo non possa esservi entrato che in
quella direzione (AI 54 foto 17 e 19, nonché AI 78, CD, foto 49).
m. Evitabilità:
circolando ad una velocità di 72 km/h l’incidente avrebbe potuto essere evitato
senza frenare, secondo il perito giudiziario, mentre secondo quello di parte
alla velocità di 80 km/h l’incidente non avrebbe potuto esserlo. In pratica
entrambi hanno stabilito che alla velocità indicata per quel tratto, cioè 80 km/h, senza frenate, la collisione si sarebbe comunque sia verificata. Ovviamente nessuno è stato
in grado di ipotizzarne le conseguenze per la salute della vittima, nonostante
sia indiscutibile che con una forza d’urto minore e andando a colpire la parte
posteriore del veicolo piuttosto che quella della portiera dal lato del
conducente, le stesse sarebbero sicuramente state diverse. In effetti, come si
vede dalle fotografie in atti (AI 78, foto da 24 a 33), la deformazione della Porsche a seguito dell’impatto si è verificata proprio in
corrispondenza del sedile del guidatore, che è stato praticamente dimezzato
nella sua larghezza. Le lesioni indicate nel referto autoptico (AI 42) sono
riconducibili in gran parte, e non può essere che così, ritenuta l’attivazione
dell’airbag frontale, alla deformazione della portiera e al conseguente
schiacciamento.
Sempre
seguendo - pur ritenendo il lavoro del perito giudiziario più fedefacente - il
ragionamento del perito di parte ed i suoi calcoli (doc. TPC. 19, pag. 9),
l’incidente sarebbe stato evitato già, seppur “per un pelo”, ad una
velocità come quella indicata dal perito giudiziario (in effetti a 72 km/h, cioè a 20 m/s, senza calcolare ulteriore accelerazione e senza la decelerazione di una
eventuale miglior reazione, la Porsche avrebbe effettuato almeno altri 3.57 m di strada, il che avrebbe comportato lo sfioramento senza impatto dei veicoli (cfr. figura a
pag. 9 del doc. TPC 19: con applicazione delle proporzioni, la riga rossa si
sarebbe trovata, sulla foto, circa mezzo centimetro oltre il baule della
macchina investita).
A diminuire le conseguenze
dell’eventuale impatto avrebbe pure contribuito una diminuzione dell’angolo
d’urto tra le vetture, considerato che la Porsche, in fase di accelerazione, avrebbe
potuto piegare ancora un po’ in direzione di Rivera.
Inoltre,
non si può prescindere dal considerare che, nonostante nel caso in disamina non
vi sia stata una vera e tempestiva frenata d’emergenza, ad una velocità
d’avvicinamento di 80 km/h, sensibilmente inferiore quindi a quella di oltre 100 km/h riconosciuta dal perito di difesa (che ha indicato, come visto in 99 km/h, quella d’impatto, dopo l’accenno di utilizzo dei freni), il corretto e tempestivo utilizzo
dei freni avrebbe consentito al prevenuto di fermarsi completamente (AI 52,
pag. 40).
Da
ultimo, ma non perché meno importante, questa Corte condivide l’opinione del
perito giudiziario, sulla quale quello di parte non si è chinato, che la
collisione avrebbe potuto essere evitata anche con uno spostamento della BMW
sulla destra della corsia. Se ciò sarebbe stato possibile già ad una velocità
di 120 km/h, come indicato dall’ing. __________, a maggior ragione avrebbe
dovuto esserlo a 100 km/h e ancor più ad una velocità nei limiti prescritti,
cioè a 80 km/h, essendo insindacabile che con la diminuzione della velocità
diventa più facile reagire correttamente e la padronanza del veicolo ne
guadagna.
n. All’uscita
dell’area di servizio __________ è posizionato un cartello indicante l’obbligo
di svoltare a destra.
L’inversione
di marcia su quella tratta era a quel tempo possibile solo facendo capo al
sottopassaggio situato un centinaio di metri dopo la pompa di benzina.
Come
si può desumere da quanto precede, sono stati ritenuti in buona parte i
risultati della perizia difensiva, nonostante quella giudiziaria appaia
oggettivamente più vicina alla realtà, poiché si è voluto comunque sia fondare
il giudizio sulla versione dei fatti più favorevole all’imputato.
13.
L'art.
117.
CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP
commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha
tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali.
La punibilità per omicidio
colposo presuppone, dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si
imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in
particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto
delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV
56.
consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid.
3.
; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a;
127.
IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad
art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri
imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia
della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255
consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1), a cominciare
dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006
consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122 IV 133
consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 30;
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CARP 17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13
dicembre 2005 consid. 2; sentenza CCRP 17.2004.47 del 28 novembre 2005 consid.
5).
14.
Per
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).
La padronanza del veicolo
comporta che il guidatore, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i
comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr,
n. 2.4).
Il
conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli
non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13
novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, in seguito ONC).
L’attenzione richiesta a chi si
trova alla guida di un veicolo a motore deve essere tale da consentirgli di
reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità
fisica o i beni materiali altrui.
Il grado di attenzione che si
pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in
particolare della densità del traffico, della configurazione del luogo,
dell'orario, della visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili
(Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/St. Gallo
2011, art. 31 SVG, n. 5; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 3.2;
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225 consid. 2; 116 IV
230.
consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile
2011.
consid. 4.5).
A dipendenza delle circostanze,
può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del
veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in
prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono
effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare
o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit.,
ad art. 31 LCStr, n. 2.4; Weissenberger, op. cit., art. 31 SVG, n. 6).
Salvo casi particolari, il
conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto
quello che accade direttamente davanti a lui nello spazio di strada
corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.
31.
LCStr, n. 2.4.1; STF 6B_687/2009 del 3 dicembre 2009, consid. 5; DTF 103 IV
101.
consid. 2b).
15.
L’assunzione
di alcool, così come quella di medicamenti e di droghe, influisce sullo stato
psicofisico del guidatore e può comprometterne, a dipendenza della quantità e
della qualità, la capacità di controllare il veicolo a motore. Pertanto la
legge vieta di mettersi al volante a coloro che, avendo fatto uso di tali
sostanze, non sono idonee alla guida, art. 31 cpv. 2 LCStr.
L’incapacità
alla guida deve ritenersi per legge comprovata a fronte di una concentrazione
alcolemica superiore allo 0.5 g/kg, mentre è considerata qualificata una
concentrazione dello 0.8 g/kg o più (art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr, art. 1
dell’Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale)
16.
La
mancata padronanza del veicolo è inoltre sovente imputabile ad una velocità
inadeguata.
L’art.
32.
cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche
alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti
in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve
circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello.
In
altri termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole
contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui il conducente deve circolare ad
una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, quando
l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.
Il citato disposto è violato
anche quando l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle
circostanze quando queste impongono un’ulteriore riduzione della stessa
(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito
circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della
strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6
aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su
un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata
ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di
bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter
dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei
bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
Questa
regola vale anche sulle autostrade e semi autostrade, in particolare quando si
circola di notte con i fari a luce anabbagliante (DTF 126 IV 91, consid.
4a/cc): il conducente deve essere in grado di fermarsi entro i limiti della
distanza illuminata dal faro più debole (STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009
consid. 1.3.2.).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga
inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare
prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata
all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und
sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il
conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se
improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”).
Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli
ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige
Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi
s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op.
cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Il
Tribunale federale, spesso assai severo in merito alla prevedibilità di un
ostacolo, ha già avuto modo di stabilire che il conducente che incrocia un bus
fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione
il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve
adeguare, di conseguenza, la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il
TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di
notte durante il periodo del raccolto, un trattore si immetta inaspettatamente
da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 23). Sempre secondo la giurisprudenza
federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un
pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto
straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286).
Parimenti, il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non
dispensa il conducente dal prendere in considerazione la possibilità del
sopraggiungere di pedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 65; cfr.
anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP
17.2008.48
del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Gli ostacoli sono, per contro,
imprevedibili quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa,
senza che il conducente potesse assolutamente contare sulla loro evenienza
(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.27). L’Alta Corte federale ha
ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una
strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di
adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un
bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una strada la cui
larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener subito conto
della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in
un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74; cfr. anche
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP
17.2008.48
del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
17.
L’utente
della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, art. 27 cpv.
1.
LCStr.
Sulle
strade ove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre
circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Ai
veicoli è vietato oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di
sicurezza, art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
L’inosservanza
di queste disposizioni costituisce una violazione delle norme della
circolazione penalmente punibile ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr.
Giusta
l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella
circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare
gli altri utenti della strada, che godono di precedenza.
Chi
è chiamato a concedere la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto e deve, se necessario, ridurre la velocità o addirittura fermarsi per
consentire il transito di quest’ultimo, art. 14 cpv. 1 ONC.
L’art.
15.
cpv. 3 ONC prescrive che chi si immette in una strada
principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il
conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di
controllare la manovra.
In
relazione all’inversione di marcia, l’art. 17 ONC dispone che il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e
quando il traffico è intenso.
18.
Inoltre,
secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella
circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può,
a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella
misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 1
LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.2; DTF
125.
IV 83 consid. 2.b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84; 122 IV 133 consid. 2a pag. 136; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 33).
Particolare prudenza deve, però, essere usata verso i fanciulli, gli infermi e
i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della
strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). Nei confronti
delle persone menzionate nel capoverso 2 della norma, il conducente deve dar
prova di un’attenzione accresciuta anche se nulla indica che essi si
comporteranno in modo scorretto (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 33 LCStr, n.
1.
).
19.
Sulla
scorta delle conclusioni peritali, si può dare per accertato che la vittima,
con la sua manovra azzardata, ha infranto gravemente norme della circolazione
fondamentali, e meglio quelle elencate in precedenza al consid. n. 17.
Pur
essendo sempre delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona
che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all’origine
dell’incidente, come compiutamente rilevato dai primi giudici, vi sia
l’imprudenza con cui VITT1 ha eseguito la manovra di attraversamento della
strada principale, tentando di immettersi sull’opposta corsia nord-sud
dall’uscita dell’area di servizio, incurante della segnaletica verticale che
gli imponeva di svoltare a destra e di quella orizzontale che, con la doppia
linea che divideva le due carreggiate, gli vietava l’attraversamento dall’una
all’altra. La manovra è risultata essere irrazionale, non solo in quanto tale,
essendo proibita e palesemente rischiosa, ma anche perché effettuata senza
prendere le minime precauzioni volte ad accertare se vi fossero veicoli con
diritto di precedenza prioritario in avvicinamento in provenienza da Rivera.
Preso atto che la visuale era ostacolata dalla presenza dell’aiuola, il
conducente nemmeno ha fermato il veicolo prima di effettuare la manovra.
In
questo modo egli ha ostacolato la marcia al veicolo, prioritario,
dell’imputato.
E’
innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe
stata nessuna collisione.
20.
Sull’altro
fronte, tuttavia, anche a AP 1 sono ascrivibili rilevanti infrazioni alle norme
sulla circolazione stradale, che hanno avuto un’incidenza nella collisione.
In
primo luogo egli si è messo alla guida della BMW nonostante fosse in uno stato
di inattitudine, con un tasso di alcolemia di almeno 0.77 g/kg.
E’
fatto notorio che l’assunzione di alcool ha effetti rilevanti sulle facoltà
fisiche e psichiche del conducente: ne ritarda e altera l’osservazione, ne
rallenta e falsa il giudizio, ne rallenta la decisione, ne rallenta le
reazioni, ne inibisce le risposte muscolari, ne diminuisce l’abilità e, fatto
non irrilevante, impedisce al soggetto di percepire tutti questi effetti. Già
con un tenore alcolemico dello 0.5 g/kg diminuiscono l’attenzione e la capacità
di percezione, aumentano i tempi di reazione, calano la visione laterale e la
capacità di adattamento visivo (m4.ti.ch/di/pol/prevenzione/alcool-al-volante/).
Proprio per questi motivi, il legislatore ha codificato la presunzione di
inattitudine alla guida a partire da questo tasso (cfr. consid. 15 di questa
sentenza).
Come
se non bastasse, AP 1 stava circolando ad una velocità sensibilmente superiore
a quella prescritta di 80 km/h per il tratto di strada ove è avvenuto il
dramma, cioè ad almeno, seguendo la teoria molto benevola del perito della
difesa, 99 km/h.
Questa
velocità, oltre ad essere inadeguata rispetto ai limiti di legge, è risultata
esserlo, e non di poco, anche nel caso specifico, in considerazione delle
peculiarità della zona in cui sono avvenuti i fatti e delle condizioni di luce.
In effetti, l’area di servizio del Monte Ceneri, ancor più che altre aree di
quel genere, è collocata in una posizione infelice, poiché si trova su una
tratta fuori dall’abitato che per di più, a quel tempo, aveva delle
similitudini con le strade a traffico veloce (lungo simil-rettilineo con più
corsie o una larga corsia, separate da una doppia linea di sicurezza), sicché
l’immissione dei veicoli provenienti dalla stessa sulla carreggiata comportava
dei rischi accresciuti e richiedeva una maggiore attenzione a chi effettuava la
manovra. I rischi di collisione erano pertanto maggiorati.
Questo
fatto, come visto in precedenza, era perfettamente noto al prevenuto, che
percorreva la tratta quotidianamente, tanto che egli ha eloquentemente parlato
di “uscita un po’ del cazzo” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4) ed ha
ammesso di regolarmente spostarsi sulla sinistra verso la parte centrale della
carreggiata per evitare i veicoli in entrata (MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag.
2).
L’imputato,
per di più, era informato che in quella zona non vi erano stati solo problemi
con altri veicoli, ma era stato poco tempo prima investito e ucciso un pedone
che stava attraversando la strada.
Oltre
a ciò, al momento dei fatti era ormai notte. La zona era piuttosto buia,
scarsamente illuminata e non offriva la possibilità di rilevare i contrasti,
così che la percezione del pericolo risultava più complicata (AI 93, pag. 43).
Circostanza sicuramente nota a AP1 che vi transitava tutti i giorni lavorativi
e che in quei frangenti circolava con i fari anabbaglianti accesi (PG 18 aprile
2010, AI 39, pag. 4).
Questi
fattori, assommati a quello che l’imputato stava guidando sotto l’influsso di
bevande alcooliche e che si trovava al volante di una vettura prestatagli
temporaneamente dal garage, che egli, inevitabilmente, non padroneggiava come
la sua e che indubbiamente offriva garanzie di frenata di gran lunga inferiori
a questa, avrebbero dovuto indurlo a ridurre sensibilmente la velocità di
marcia.
A
detta dei primi giudici, egli avrebbe dovuto circolare, in quel punto, a non
più di 40/50 km/h (sentenza impugnata, consid. 12). Tale conclusione, pur non
essendo suffragata da alcun ragionamento scientifico, può in linea teorica, per
quel che serve, essere sostenibile, quantunque la realtà è che egli non avrebbe
dovuto mettersi alla guida del tutto. Anche a non voler seguire questo ragionamento,
è indubbio che AP 1 avrebbe dovuto ridurre la propria andatura ben al di sotto
degli 80 km/h, certamente sotto i 72 km/h che qui fungono da punto di cesura.
21.
Queste
gravi infrazioni alle norme della circolazione e quindi ai doveri di diligenza,
attribuibili a AP 1, sono indubbiamente una concausa dell’incidente mortale
avvenuto la sera del 31 marzo 2010 sul colmo della strada cantonale del Monte
Ceneri.
La
violazione degli obblighi di prudenza gravanti AP 1 è senz'altro stata una conditio
sine qua non dell’infausto evento. Tra i due sussiste pertanto un nesso di
causalità naturale.
Parimenti,
deve essere riconosciuta nel caso specifico anche l’esistenza del nesso di
causalità adeguata. Infatti, il comportamento dell’appellante era idoneo, secondo
l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
cagionare o a favorire lo scontro e di conseguenza il decesso
dell’automobilista alla guida della Porsche.
22.
L’appellante
è poi dell’opinione che, nella denegata ipotesi in cui gli si possa imputare
una negligenza, il nesso di causalità tra questa e il decesso del conducente
della Porsche è stato interrotto. A suo dire non sarebbe, dunque, data la
causalità adeguata.
Nel
giudizio impugnato, la questione non è stata esaminata in maniera approfondita.
23.
L’appellante,
sostanzialmente, sostiene che l’imprevedibilità e la sconsideratezza della
manovra effettuata dalla vittima abbia interrotto il nesso di causalità
adeguata tra un’eventuale negligenza da lui commessa e la morte di
quest’ultima.
Tra
il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato
deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17
consid. 2c pag. 22).
Un rapporto di causalità
naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione
necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento
venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto
2006.
consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199
consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è
sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).
In materia di circolazione
stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti
essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce
la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con
altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;
DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
La causalità deve essere anche
adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era
idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della
vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può
affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF
130.
IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid.
7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del
14.
ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.
5.
; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
Il rapporto di causalità
adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza
giuridica allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un
terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o
appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere
imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità:
occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare
l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in
secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in
particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid.
6.1
pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10;
127.
IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17
consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b
pag. 102; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c;6B_315/2009 del 20
luglio 2009 consid. 1;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza
CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP
17.2003
-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 3).
La questione relativa ad
un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in
funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione
della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura
in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV
17.
consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP
17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
Il Tribunale federale non
ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi
dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur
pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili: di
conseguenza, un simile comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso
di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una signora di settant’anni che stava attraversando
la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e
dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento
dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato
imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata;
cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c e
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
24.
Prima
di procedere alla valutazione di un’eventuale interruzione del nesso di
causalità da parte della vittima, va precisato che, in considerazione
dell’inesistenza del concetto di compensazione delle colpe
(Verschuldenskompensation) nel diritto penale, la questione dell’interruzione
del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di
colpe di terzi o della vittima.
Ciò
significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale
commesse da VITT1 e, meglio, agli obblighi che gli incombevano in base alle
norme indicate al consid. 17 di questa sentenza, non sono quindi, di per sé,
sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il
comportamento colpevole - così come altre circostanze esterne all’autore - non
sia stato, in sé, prevedibile. Di rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto
la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio -
esterne all’autore.
Nel caso specifico, una manovra
di immissione avventata da parte di un’auto proveniente dall’area di servizio __________
non era solo, per esperienza di vita, sempre ipotizzabile, ma addirittura era
stata regolarmente sempre presa in considerazione dall’accusato, che ha come
già riferito addirittura, per prassi, deciso di spostarsi sempre a sinistra
quando giungeva in zona.
Neppure il fatto che
un’automobile potesse invadere non solo la corsia più a destra, ma anche quella
a sinistra può essere considerato del tutto imprevedibile. Così come non lo è,
anche se raro e scriteriato, quello che si possa procedere, in uscita, ad
un’inversione a U.
Non avendo la Porsche in alcun
modo superato la doppia linea, alla fine dei conti, l’essersi trovato sulla sua
strada l’auto della vittima è parificabile ad una uscita presa un po’ “larga”
dallo spiazzo __________, quindi ad un evento se non proprio comune, quantomeno
presagibile.
Pur essendo in movimento, ed in
accelerazione, il veicolo investito costituiva un ostacolo sulla via di marcia
dell’imputato che, secondo la rigida giurisprudenza federale citata, deve
essere messo a preventivo ogni qualvolta ci si mette alla guida. Soprattutto in
una situazione come quella esistente a quel tempo sul passo del Monte Ceneri.
25.
Infine
l’appellante sostiene che anche circolando nel pieno rispetto delle norme,
l’incidente e il decesso del signor VITT1 sarebbero stati inevitabili.
In
effetti, in relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e
l’evento, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale
federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di
comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato
(causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità,
mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta
conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è
imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i
suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi
sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130
IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
26.
Per
giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ridotto a 0,6 -
0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete,
avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008
consid. 3.4;6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2;6S.34/2006 del 28
agosto 2006 consid. 4.6.4; DTF 115 II 283 consid. 1a; 93 IV 59 consid. 2; 92 IV
20.
consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone aspetta per
immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91 IV 78
consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF
90.
IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure
ancora se, come qui, si prende in seria considerazione l’insorgere improvviso
di un pericolo.
27.
Come
rilevato in precedenza, la conclusione che ad una velocità di 72 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, senza nemmeno frenare, fondamentalmente condivisa da
entrambi i periti, combinata con la conclusione che, viste le condizioni
oggettive e soggettive, l’accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di
quella velocità, portano a risolvere che se fossero state rispettate le norme
della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.
Si
tratta di un ragionamento effettuato senza prendere in considerazione la
possibilità per l’imputato di sterzare a destra e passare dietro alla Porsche
in uscita e senza considerare che avrebbe potuto effettuare una frenata
d’emergenza per tempo.
Volendo
tuttavia, a titolo abbondanziale, tenere presente anche queste due opzioni, del
tutto ragionevoli e realistiche, l’incidente sarebbe a maggior ragione e senza
ombra di dubbio stato scongiurato, poiché simili manovre già solo ad una
velocità di 80 km/h (rispetto a quella di 99 km/h riscontrata) sarebbero state più che fattibili, soprattutto per un conducente con grande
esperienza di gare automobilistiche che ha vantato tempi di reazione inferiori
alla media.
A
queste condizioni, la certezza che nulla sarebbe accaduto si raggiunge
inserendo nelle valutazioni la componente “frenata d’emergenza”. In effetti,
sino ad una velocità di 81 km/h, il tempestivo azionamento dei freni avrebbe
consentito all’automobile del prevenuto di arrestarsi prima di raggiungere la
Porsche della vittima (AI 52, pag. 40).
Ovviamente,
infine, avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente le chance di evitare la
collisione, il rispetto del divieto per gli utenti della strada di abuso di
alcoolici.
A
titolo abbondanziale - quale ultima considerazione che tuttavia non viene
utilizzata per il giudizio - non si può omettere di rilevare come nulla sarebbe
accaduto se l’accusato avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, poiché
solo con una disattenzione, a prescindere da tutte le teorie avanzate dai
periti, si può spiegare il fatto che egli abbia dichiarato, parlando dell’auto
della vittima “Quando l’ho scorta era praticamente troppo tardi, è come se
fosse comparsa all’improvviso.” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). In
effetti, nonostante fosse perpendicolare alla sua direzione di marcia, il
fascio di luci di una Porsche modello 2010, che già allora erano allo xeno,
doveva essere visibile nella notte sin da quando il veicolo era ancora sul
piazzale dell’area di servizio.
28.
Per
quanto concerne gli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari
problematiche, ritenuto che AP 1 non solo è da lungo tempo titolare di una
licenza di condurre, ma ha dichiarato di aver in passato gareggiato a livello
agonistico sia con automobili che con motociclette.
Malgrado
ciò, egli ha infranto norme basilari della circolazione stradale, ben cosciente
dei rischi che il suo agire comportava, rendendosi pertanto colpevole di
omicidio colposo.
Guida in stato
di inattitudine
29.
La
guida in stato di inattitudine costituisce una contravvenzione fintanto che il
tasso alcolemico non è qualificato, cioè quando si situa tra lo 0.5 e lo 0.79
per mille (art. 91cpv. 1 LCStr, art. 1 Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21
marzo 2003).
Nel
caso che ci occupa, essendo stato accertato un tenore alcolico dello 0.77 per
mille, siamo quindi nei limiti della contravvenzione. Pertanto, essendo
trascorsi più di tre anni tra i fatti ed il dibattimento di primo grado, è
intervenuta la prescrizione, art. 109 CPS.
Di
conseguenza, per questa infrazione, il procedimento nei confronti di AP 1 deve
essere abbandonato. In effetti la prescrizione dell’azione penale costituisce
un impedimento a procedere che comporta formalmente l’abbandono del
procedimento penale, art 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d,
320.
cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/
Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad.
art. 319 CPP, n. 15, pag. 2211).
L’abbandono
passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria, art. 320 cpv.
4.
CPP.
Sulla
commisurazione della pena
30.
Stabilita
la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato a lui ascritto, occorre procedere
alla commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti).
La scrivente Corte ritiene di
poter di principio condividere le valutazioni operate dai primi giudici in
relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 15
della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, a differenza di
quanto da loro effettuato, si reputa necessario dare maggior peso alla
corresponsabilità della vittima, che ha infranto in maniera gravissima delle
norme della circolazione, operando una manovra che, seppur giuridicamente non
imprevedibile e nonostante non sia la causa unica di quanto avvenuto, de facto
era del tutto insolita, completamente irrazionale ed è risultata essere una
causa di importanza predominante dell’incidente.
Inoltre, non si può neppure
condividere la conclusione dei primi giudici in merito al comportamento dell’accusato
rispetto al reato commesso. In effetti, il loro giudizio non tiene conto del
fatto che, umanamente, cercare di appurare di non essere stati all’origine
della morte o delle lesioni di una persona è una reazione più che normale. Un
simile atteggiamento non ha, di norma, principalmente uno scopo processuale, ma
rappresenta piuttosto un tentativo legittimo di alleviare le proprie sofferenze
ed i sensi di colpa per quanto accaduto. In una situazione come quella del caso
specifico, quindi, a fronte di evidenti gravi colpe anche a carico della
vittima, con una perizia di parte che parla a favore della sua posizione,
appare del tutto plausibile e giustificabile che l’accusato abbia cercato di
ottenere un giudizio di assoluzione.
Tutto ciò ben ponderato, ricordato
che la prassi ticinese prevede che per omicidi colposi commessi in stato di
inattitudine e a velocità eccessive venga inflitta una pena detentiva (ad
esempio TPC 72.2009.56 del 19 agosto 2010; TPC 72.2009.158 del 20 aprile 2010;
TPC 72.2009.69 del 13 gennaio 2010), appare a questa Corte equo ridimensionare
la pena in 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di due anni.
Tassazione
delle note d’onorario e richieste di indennizzo
31.
Il
giudice di prime cure ha condannato AP 1 a risarcire alle accusatrici private
le spese legali sopportate, mentre per le rimanenti pretese, vista la necessità
di procedere a soppesare le varie colpe, esse sono state rinviate al competente
foro civile.
Il
difensore ha chiesto che, in caso di condanna, si tenga conto della colpa della
vittima anche nel riconoscimento delle indennità a favore dei due legali, che
devono essere quindi ridimensionate.
Preso
atto che in prima sede è stato accordato solo il risarcimento dei costi legali
relativi al patrocinio in sede penale, così che non si tratta di una copertura
integrale del danno subito a seguito della morte del signor VITT1, l’eccezione
sollevata non può essere protetta.
Visto
l’esito della procedura d’appello, conclusasi con la condanna del ricorrente,
non si vedono motivi per discostarsi da quanto deciso in prima sede.
32.
L’appellante
è pure condannato a risarcire i costi legali della procedura d’appello agli
accusatori privati che ne hanno fatto richiesta.
L’avv.
__________ ha prodotto una nota d’onorario di complessivi fr. 7'911.55 (IVA
inclusa) per la partecipazione alla procedura d’appello in rappresentanza
dell’ACPR. Questa Corte, del dispendio di tempo esposto pari a 20,98 ore, ne
riconosce 12 ore, di cui 8 ore per la preparazione del dibattimento, i colloqui
telefonici e non con la cliente nonché la relativa corrispondenza e 4 ore per
la partecipazione al dibattimento d’appello. La remunerazione oraria è fissata
a fr. 280.-, per complessivi fr. 3'360.-, non presentando il caso particolari
difficoltà né dal profilo fattuale che giuridico. Sono approvate integralmente
le spese di fr. 195.-. L’importo complessivo riconosciuto in questa sede,
comprensivo di IVA, è, pertanto, pari a fr. 3'839.40 ed è posto a carico
dell’imputato AP 1.
L’avv.
__________ non ha prodotto alcuna richiesta di indennizzo delle spese di
patrocinio. La Corte ha interpretato tale suo silenzio come una rinuncia e non
si è, quindi, chinata sulla questione.
Sulle
spese
33.
Gli
oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e
vanno, pertanto, posti per due terzi a carico dell’appellante e per un terzo a
carico dello Stato.
Vista la conferma della
condanna di AP 1 e nonostante la riduzione della pena pronunciata dal primo
giudice, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma
l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 182 e segg.,348 e segg.,
379.
e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
12, 27, 42, 47,
109, e 117 CP;
26, 31, 32, 34 e 91
cpv. 1 LCStr;
2,
3.
e 4 ONC;
22.
OSStr;
32.
cpv. 1 Cost.;
6.
par. 2 CEDU;
14.
cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
AP
1.
è dichiarato autore colpevole di
omicidio
colposo
per
avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la
morte di VITT1 e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri
in direzione Rivera-Cadenazzo, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D
targato __________, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari
anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale,
percorso
il tratto in salita della stessa, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, ad una velocità di almeno 99 km/h ed essendosi messo alla guida nonostante fosse in stato di
ebrietà (tasso minimo di alcolemia 0.77 g/kg)
concorso
a causare l’incidente della circolazione con esito mortale che lo ha visto
andare a cozzare violentemente contro il veicolo a motore Porsche 911 Carrera
4S targato __________ condotto da VITT1, che si stava immettendo
perpendicolarmente sulla carreggiata provenendo dall’adiacente area di servizio
__________,
a
seguito del quale quest’ultimo ha subito lesioni di tale gravità da cagionarne
il decesso sul posto.
1.2
Il
Dispositivo
dispositivo n. 1.2. della sentenza impugnata è annullato ed il procedimento
penale a carico di AP 1 per guida in stato di inattitudine è
abbandonato.
1.3. AP
1 è condannato:
1.3.1. alla
pena detentiva di 8 (otto) mesi;
1.3.2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di
fr. 17’690.25 per il procedimento di primo grado.
1.4. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
(due) anni.
1.5. AP
1 è condannato a versare fr. 8'303.40 a ACPR1, e fr. 11'066.55 a ACPR2 e ACPR3 quale risarcimento delle spese legali da loro sopportate in prima sede.
1.6. AP
1 è inoltre condannato a versare fr. 3'839.40 a ACPR1 quale risarcimento delle spese legali da essa sopportate per la procedura d’appello.
1.7. Per
le ulteriori pretese civili gli accusatori privati sono rinviati al competente
foro civile.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti per due terzi a
carico dell’appellante e per un terzo a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.