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Decisione

17.2013.193

Assoluzione, in ragione del principio in dubio pro reo, dall'accusa di lesioni colpose semplici per l'automobilista che, apprestandosi ad entrare in retromarcia nella circolazione, ha colliso con un p

16 gennaio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i piedi sul marciapiede. La donna è rimasta distesa ed io in auto perché non

potevo aprire la porta, finché non è arrivata la polizia.

La signora ACPR 1 prima di venire contro il mio

veicolo continuava a fare avanti e indietro sul marciapiede in maniera agitata

per vedere se arrivava il bus. In effetti il marciapiede era pieno di ragazzi e

lei doveva sporgersi. Io l’ho vista mentre si comportava in quel modo. Preciso

inoltre che la signora era al telefono, così almeno mi sembra. Quando ho

sentito il colpo probabilmente ero girata verso il bus, ma ricordo che non

appena ho sentito gridare assassina mi sono girata a sinistra.

Confermo di aver visto lo specchietto spostato.

L’ho addirittura fatto notare io alla polizia. Ho comunque sempre detto di

avere sentito il colpo nella parte posteriore dell’auto. Se fosse stata

all’altezza dello specchietto l’avrei vista.

Per conto mio la signora ACPR 1 voleva aggirare

l’auto per andare alla fermata del bus e potrebbe essere inciapata nel marciapiede

per poi cadere addosso alla mia auto.

Conosco il signor __________ perché frequenta

anche lui il bar __________. Mi domando come abbia potuto descrivere i fatti

così come ha fatto. Non poteva averli visti perché il bus gli ostacolava la

visuale.

Non sono abituata a bere, se non 2 o 3 mezzi

bicchieri di fandant allungati con acqua del rubinetto e ghiaccio. Quel

pomeriggio ero contenta ed ero assolutamente in grado di capire quello che

stavo facendo.”

(verbale del dibattimento 10 dicembre 2013, pag.

2)

4. La vittima, signora ACPR

1, ha invece così descritto l’avvenimento:

“ In data 28 novembre 2011 verso le 16:15 mi trovavo alla fermata del

bus su via __________ all’altezza dell’__________, in corrispondenza di un

piccolo viottolo.

Stavo aspettando l’arrivo del bus di linea, che

mi avrebbe poi condotto al centro di Lugano.

Preciso che nella circostanza mi trovavo ferma

sul marciapiede, all’altezza della fermata del bus, dove ci sono le strisce

gialle a terra (ovviamente quelle del bus).

In quel frangente il mio corpo era rivolto verso

la strada principale di via __________ e io guardavo il bus che stava arrivando

dalla fermata precedente. Ad un dato momento il mio telefonino ha squillato ed

io ho rivolto il mio sguardo verso questo telefonino che tenevo in mano. Ad un

tratto sono stata urtata alla parte posteriore sinistra del mio corpo

(all’altezza del gomito sinistro) da una vettura che stava eseguendo una

manovra di retromarcia. L’urto mi ha fatto perdere l’equilibrio, e mentre stavo

per cadere a terra la ruota anteriore sinistra della vettura mi ha schiacciato

il piede sinistro facendomi rovinare a terra di fianco alla macchina.

In pratica mi ritrovavo a terra con la testa

rivolta verso il cimitero (…)”.

(verbale d'interrogatorio di ACPR 1 del 17

dicembre 2011, pag. 2, AI 1).

Questa versione è stata integralmente confermata

al processo di prime cure, in occasione del quale ha avuto modo di puntualizzare

quanto segue:

“ Non ho cercato di circuire l’auto dell’imputata per prendere il bus

considerato che in quel momento lo stesso era ancora alla fermata precedente.

(…) Difesa: lei

dava la schiena alla Sig.ra AP 1?

Sì, poi qui mi ha urtata. Mi sono girata. L’ho

insultata. L’imputata ha continuato ad indietreggiare con l’auto schiacciandomi

così il piede.”

(verbale di interrogatorio dibattimentale di

primo grado di ACPR 1, pag. 1 seg.).

5. Sulla fattispecie

sono stati sentiti alcuni testi.

Il primo è __________, l’agente di sicurezza che si è subito

annunciato come testimone oculare alla polizia e che si trovava all’altezza del

passaggio pedonale su via __________, a una ventina di metri dal luogo in cui è

avvenuto l’incidente, intento ad aiutare i bambini che uscivano da scuola ad

attraversare la strada:

“ Verso le ore 16:20 il mio sguardo era rivolto verso l’__________

(…). In quel momento notavo una signora sul marciapiede presente dinnanzi alla

citata __________ con in mano un telefonino. Il suo sguardo era rivolto verso

l’apparecchio elettronico. Vorrei precisare che in quel momento mi trovavo sul

lato opposto della strada (verso il cimitero), ad una distanza dalla donna di

circa 20-25 m in direzione nord.

Nel medesimo istante in cui ho notato questa

donna, da un viottolo adiacente il bar intravedevo una vettura, mi sembra fosse

una Matiz di colore grigio, uscire in retromarcia con l’intenzione di

immettersi sulla principale di via __________. Con tutta probabilità la

conducente della vettura non ha notato che ferma sul marciapiede vi fosse la

signora citata in precedenza, infatti con lo specchietto laterale sinistro

della sua vettura la urtava facendola cadere pesantemente al suolo. Il

telefonino della donna (che ho provveduto poi a riconsegnarle poco dopo),

cadeva a terra, finiva in mezzo alla strada.

(…) La donna si trovava ferma sul marciapiede,

intenta a guardare il proprio telefonino. Era posizionata all’altezza

dell’angolo dell’__________ citata in precedenza, proprio dinnanzi all’uscita

del viottolo dal quale stava sortendo in retromarcia la vettura.

(…) D: E’ sicuro che la donna urtata si trovava

in piedi e ferma sul marciapiede?

R: Si, di quello sono sicuro.

(…) D: Saprebbe indicare con precisione in quale

modo si trovava l’auto al momento dell’impatto contro il pedone?

R: In pratica l’auto, al momento dell’impatto, si

trovava praticamente nella stessa posizione in cui si trovava all’arrivo degli

agenti; ovvero in posizione leggermente trasversale rispetto alla via che stava

percorrendo in retromarcia. Dal momento dell’impatto, fino alla posizione

finale, ha percorso ancora circa 10-20 cm. La donna era infatti intenzionata a raggiungere chiaramente via _______ per poi dirigersi verso Sud (centro di

Lugano), per questo motivo la parte posteriore del veicolo si trovava già

parzialmente rivolta verso Nord.

D: ci potrebbe indicare la posizione in cui si

trovava il pedone, rispetto all’auto, all’arrivo dei soccorsi?

R: Il pedone si trovava a terra in posizione

supina, con i piedi rivolti verso la ruota anteriore sinistra e il capo vicino

alla porta posteriore sinistra. In pratica si trovava nello stesso modo in cui

l’hanno trovata i soccorritori”.

(verbale d'interrogatorio di __________ del 10

dicembre 2011, pag. 2 segg., AI 1).

Sentito

al processo, egli ha precisato:

“ La vittima era sul marciapiede o sulla strada?

Sul marciapiede. Mi ricordo benissimo. Sono

accorso subito e ho chiamato il 144.

(…) La vittima era in movimento prima dell’urto?

A mio parere era ferma.

In che direzione guardava?

Se non vado errato guardava il cimitero, verso di

me. Dava la schiena all’autovettura.

Quando è caduta la vittima sporgeva con la testa

sul manto stradale. La spalla toccava leggermente la ruota.

È stata urtata con lo specchietto?

Mi sembra di sì, però non ne sono sicuro.

Nel verbale d’interrogatorio ha dichiarato di

essere in servizio a quel momento. In verità si stava recando al lavoro.

Preciso che mi stavo recando al lavoro. Il mio

turno di regola inizia alle 16.05, ma non ricordo questo dettaglio. Comunque

ero in servizio proprio lì come __________. Ero in divisa. E quando è successo

l’incidente ho pure diretto il traffico prima dell’arrivo della polizia.

Il bus dov’era?

Penso che il bus è arrivato dopo l’incidente. Ma

non sono sicuro. Escludo comunque che fosse già alla fermata.

(…) Possibile che un bus abbia ostacolato la sua

visuale?

No. Anzi, adesso che ci penso stavo parlando con

una ragazza che era dall’altra parte della strada e quindi in quel momento non

c’era nessun bus.”.

(verbale di interrogatorio dibattimentale di

primo grado di __________, pag. 1 seg.).

6. In Pretura penale è

stato interrogato per la prima volta il teste __________, indicato come tale

dalla difesa, che ha dichiarato:

“ Mi trovavo all’interno del bar. Ho visto la Sig.ra AP 1 al Bar. Sono uscito fuori per fumare una sigaretta e nel mentre, la signora è

uscita a prendere l’auto. L’ho vista uscire in retromarcia e attendere il

passaggio degli studenti. Quando c’è stato l’urto l’auto era ferma. C’era molta

gente e traffico per questo l’auto non riusciva ad immettersi sulla

carreggiata, ossia via __________.

Quando c’è stato l’impatto la vittima era in

movimento?

Sì, voleva passare sul marciapiede ma questo era

occupato dall’autovettura. Allora ha pensato di passare dietro l’autovettura e lì

ha urtato contro lo spigolo posteriore.

Ma come fa a sapere cosa pensava?

L’ho intuito, ossia ho capito che la vittima

voleva proseguire il suo percorso nonostante fosse ostacolato dalla macchina e

quindi, avrà sentito l’ostacolo ed è andata giù per terra.”

(verbale di interrogatorio dibattimentale di

primo grado di __________, pag. 1 seg.).

7. Ben ponderate le

prove assunte, il pretore ha ritenuto affidabili le dichiarazioni della vittima

e del teste __________, mentre ha considerato incongruenti e incompatibili con

la posizione finale del pedone e con le ferite riportate quelle dell’accusata.

Di conseguenza, AP 1 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di

inattitudine e lesioni colpose, per i fatti descritti nel decreto d’accusa, ed

è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-

l’una, per complessivi fr. 1'800.-, pena sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni. Inoltre, le è stata comminata una multa di fr.

1'000.-.

Appello

8. Con il suo appello, la

prevenuta contesta unicamente la condanna per lesioni colpose, ribadendo la sua

versione dei fatti e chiedendo che venga applicato il principio in dubio pro

reo, non essendo possibile dare più valenza ad una descrizione dei fatti

piuttosto che all’altra.

9. Anche in sede di

impugnativa è pertanto necessario procedere nuovamente ad un accertamento dei

fatti sulla scorta delle prove agli atti e di quelle assunte al dibattimento di

secondo grado.

Non è per contro in discussione la qualifica

giuridica delle lesioni subite dalla signora ACPR 1.

10. Come rilevato in prima

sede e sottolineato dalla difesa, ci si trova qui confrontati fondamentalmente

con due versioni diametralmente opposte della dinamica dell’incidente.

La prima

è quella della vittima, ACPR 1 e del teste, neutro, __________, secondo la

quale la signora AP 1, facendo retromarcia provenendo da una strada laterale

che costeggia l’__________ di via __________, e non prestando la dovuta

attenzione ai pedoni presenti sul marciapiede attraverso il quale doveva

transitare per immettersi sulla strada principale, ha dapprima urtato con lo

specchietto laterale sinistro contro la signora ACPR 1, colpendola alla parte

posteriore, all’altezza del gomito sinistro, facendole perdere l’equilibrio e,

mentre stava per cadere a terra, le ha poi schiacciato con una ruota il piede

sinistro.

Le dichiarazioni della

vittima e del teste coincidono e sono compatibili con i riscontri oggettivi. In

modo particolare con la posizione finale della signora ACPR 1, che si è

ritrovata con la parte superiore del corpo sulla strada principale, la testa

posta in direzione del cimitero (quindi della parte opposta al marciapiede).

Inoltre seguendo la

dinamica così illustrata è possibile giustificare il tipo di lesioni subite

dalla vittima, cioè la frattura-lussazione del gomito sinistro e la frattura

sottocapitata composta del V metatarso del piede (rapporto del dr. med. __________

del 9 dicembre 2011, AI 3).

Anche l’accertamento che lo

specchietto retrovisore esterno della fiancata sinistra dell’auto era spostato

verso la parte anteriore suffraga la teoria dell’investimento in retromarcia

del pedone.

Infine, una simile

descrizione dei fatti è pure resa verosimile dalle asserzioni dell’accusata,

che ha dichiarato che facendo marcia indietro stava prestando attenzione ad un

segnale del bus che stava arrivando da destra, per cui è più che verosimile che

abbia guardato solo in quella direzione, senza più occuparsi di cosa vi fosse

sul lato sinistro del veicolo.

Non va poi dimenticato che,

come appare evidente dalle foto in atti, la visuale era indubbiamente

ostacolata, almeno in parte, dagli ingombranti oggetti presenti nella parte

posteriore del veicolo.

11. La seconda versione

dei fatti è per contro quella dell’imputata e dei testi da lei indicati.

Al processo d’appello AP 1

ha confermato, come già indicato al consid. 3., quanto da lei dichiarato in

precedenza, precisando alcuni particolari:

“ Quel pomeriggio avevo bevuto un po’ di alcol in quanto avevo avuto

il coraggio di dire al mio marito che lo avrei lasciato. Essendomi levata un

grosso peso, ho quindi festeggiato con dei conoscenti al “________”. In seguito

mi sono recata in auto al “__________” perché avevo delle scatole da lasciare

in deposito. Ero lì perché frequentavo il locale tutti i giorni e sapevo che

avrei potuto disporre dello spazio per lasciare le scatole. Ho quindi

parcheggiato l’auto nel vicolo adiacente lo stabile e sono entrata nel locale

dove ho bevuto un caffè macchiato. In seguito sono rimasta 10 minuti. Quando

sono uscita mi sono recata al veicolo girando l’angolo dello stabile (andando

verso sinistra rispetto l’uscita), sono salita ed ho effettuato una retromarcia

a passo d’uomo di circa 3 / 5 metri facendo attenzione sia a destra che a sinistra

essendo in quel momento il marciapiede pieno di gente. Poi mi sono arrestata

con le due ruote posteriori sul sedime stradale di via __________ e lì sono

rimasta ferma perché il bus stava arrivando. Io ero ferma in attesa che

l’autista mi facesse un segnale luminoso o acustico. Mentre ero ferma ho

sentito un colpetto molto lieve alla parte posteriore sinistra della mia

macchina. Ribadisco che in quel momento ero ferma. Ad un certo punto ho sentito

gridare “assassina, assassina” e dal finestrino ho visto una signora sdraiata

parallelamente alla macchina, con la testa su via __________ (verso il

cimitero) e le gambe e i piedi sul marciapiede. Preciso che più che altro erano

i piedi sul marciapiede. La donna è rimasta distesa ed io in auto perché non

potevo aprire la porta, finché non è arrivata la polizia.

La signora ACPR 1 prima di venire contro il mio

veicolo continuava a fare avanti e indietro sul marciapiede in maniera agitata

per vedere se arrivava il bus. In effetti il marciapiede era pieno di ragazzi e

lei doveva sporgersi. Io l’ho vista mentre si comportava in quel modo. Preciso

inoltre che la signora era al telefono, così almeno mi sembra. Quando ho

sentito il colpo probabilmente ero girata verso il bus, ma ricordo che non

Considerandi

appena ho sentito gridare assassina mi sono girata a sinistra.

Confermo di aver visto lo specchietto spostato.

L’ho addirittura fatto notare io alla polizia. Ho comunque sempre detto di

avere sentito il colpo nella parte posteriore dell’auto. Se fosse stata

all’altezza dello specchietto l’avrei vista.

Per conto mio la signora ACPR 1 voleva aggirare

l’auto per andare alla fermata del bus e potrebbe essere inciampata nel marciapiede

per poi cadere addosso alla mia auto.

Conosco il signor __________ perché frequenta

anche lui il bar __________. Mi domando come abbia potuto descrivere i fatti

così come ha fatto. Non poteva averli visti perché il bus gli ostacolava la

visuale.

Non sono abituata a bere, se non 2 o 3 mezzi

bicchieri di fandant allungati con acqua del rubinetto e ghiaccio. Quel

pomeriggio ero contenta ed ero assolutamente in grado di capire quello che

stavo facendo.”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).

Sentita dalla scrivente

Corte per la prima volta, la teste TE 1, ammettendo di essere già partita

quando la signora ACPR 1 è caduta a terra, sicché non ha visto nulla

dell’incidente in quanto tale, ha confermato che il veicolo dell’imputata,

l’ultimo istante in cui è stato da lei visto, era fermo con la parte posteriore

sulla strada e che l’accusatrice privata era vicino ad esso, intenta a guardare

il suo cellulare:

“ Il giorno dell’incidente mi trovavo al bancone del bar quando è

entrata la signora AP 1 chiedendomi un caffè. Lei mi chiesto di fare in fretta

perché doveva ripartire e io le ho risposto che anche io avrei dovuto andare.

Io sono uscita dal locale prima di lei. Fuori a fumare una sigaretta c’era il

signor __________ con quale ho scambiato due battute. Ho poi visto la signora ACPR

1.

che conosco (…). La donna si trovava sulla strada, oltre il marciapiede,

tanto che io le ho detto di spostarsi perché sapevo che ci vede poco e pensavo

potesse essere pericoloso per lei. La signora ACPR 1 era intenta a guardare il

telefonino (era china su di esso e intanto camminava) e mi ha risposto che

stava aspettando il bus. In seguito sono stata raggiunta da AP 1. Io mi sono

recata a destra per prendere il mio veicolo che era parcheggiato con il muso

verso la strada, visto che l’uscita su via __________ attraverso il marciapiede

è sempre ostacolata dai numerosi pedoni e bus. AP 1 invece si è recata a

sinistra per prendere la sua auto ed ho visto che ha iniziato una manovra di

retromarcia. A quel momento io ero già seduta al volante della mia auto. Ho

pure visto la signora bionda che era ancora lì. Quando ho visto l’ultima volta

l’auto di AP 1 il veicolo era fermo con la parte posteriore sulla strada. Poi

io sono partita e non ho visto quello che è successo.

(…) Non ho visto l’incidente quindi né l’urto né

l’impatto.”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).

Bisogna riconoscere che la

descrizione dei fatti fornita dalla signora AP 1 non combacia completamente con

quelle dei testi della difesa e con le risultanze oggettive.

In primo luogo essa

contrasta con quella fornita dal teste __________, che ha dichiarato che il pedone,

volendo aggirare l’auto dell’appellante, è andato a sbattere contro lo spigolo

posteriore del veicolo, indicato in maniera precisa nello schema allegato al

suo verbale di audizione. In effetti, seguendo questa teoria, la signora ACPR 1,

in movimento, colpendo l’angolo sinistro del paraurti posteriore, sarebbe

potuta cadere a terra solo dietro al veicolo stesso, ma non avrebbe mai potuto

rimbalzare indietro per trovarsi lunga distesa parallelamente al mezzo,

soprattutto con la testa su via __________ ed i piedi sul marciapiede.

La teste TE 1, dal canto

suo, ha saputo solo dire che l’auto, al momento in cui lei è partita, era ferma

con la parte posteriore sulla strada, ma non ha potuto aggiungere di più.

Infine non va dimenticato

che la percezione degli eventi da parte dell’imputata era sicuramente falsata

dall’alto tenore alcolemico riscontrato al momento del sinistro e che il teste __________,

nella sua esposizione, si è persino spinto sino al punto da dire quali erano le

intenzioni della persona investita, con la quale non ha mai parlato. Di certo

questo non è un elemento che puntella la credibilità delle sue dichiarazioni.

12.

Nella

fattispecie ci troviamo confrontati quindi con due possibili dinamiche dei

fatti.

Nella prima si parla di un

investimento da veicolo in movimento. Questa è tuttavia contrastata da ben due

testimonianze (__________e TE 1) che, seppur per certi versi limitate o

incoerenti con quella dell’accusata, su un punto possono dirsi univoche: il

veicolo della signora AP 1 era fermo. Un simile accertamento escluderebbe quello

che a prima vista appare essere lo svolgimento più logico, cioè quello della

tesi accusatoria.

Sull’origine della frattura

del V metatarso non si sa nulla e l’ipotesi di una distorsione (per tutti, cfr.

ad es.:

magari dovuta ad un passo falso scendendo dal marciapiede, pur non essendo menzionata

nel certificato medico agli atti (AI 3), ha la stessa dignità di quella di uno

schiacciamento da parte della ruota anteriore dell’auto della signora AP 1.

Anzi, addirittura, quest’ultima teoria lascia più di qualche domanda irrisolta,

in particolare quella a sapere come mai lo schiacciamento avrebbe causato solo

una piccola lesione al V metatarso e non la rottura di altre ossa, in una

persona affetta da osteoporosi come indicato nel certificato medico

summenzionato.

Nemmeno per la frattura del

gomito si conoscono le cause, ma è da presumere che sia stata causata dalla

caduta, piuttosto che dall’eventuale colpo con lo specchietto, perché, se c’è

stato, questo è per forza avvenuto a velocità molto moderata.

Non essendo quindi

deducibile alcunché dal tipo di lesioni subite in relazione allo svolgimento

dei fatti, mancando elementi, occorre valutare cosa si possa considerare

accertato in base agli atti.

Assodato è che, un attimo

prima della caduta a terra della vittima, l’auto della prevenuta era ferma, con

le ruote anteriori ferme sul marciapiede e quelle posteriori già su via __________.

Pure appurato è che la

signora ACPR 1 era in quei frangenti concentrata sul suo telefono cellulare che

aveva appena squillato (VI ACPR 1 del 17 dicembre 2011, pag. 2, AI 1; VI __________

del 10 dicembre 2011, pag. 2, AI 1; VI d’appello TE 1, pag. 4).

Infine è pure certo che la

posizione finale di ACPR 1 era con la testa su via __________ e le gambe ancora

sul marciapiede (oltre alle testimonianze riportate in precedenza, confronta

foto n. 3 allegata al rapporto di polizia, AI 1, dalla quale è possibile,

grazie alla posizione dei soccorritori, desumere con precisione dove si trovava

la donna una volta caduta al suolo).

13.

Il

principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124

IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così

come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio in dubio

pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124.

IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9

ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;

6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3

e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;

Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,

pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

14.

L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o

grave) al corpo o alla salute di una persona.

Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere

riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una

negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o

alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010,

ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1;

DTF 122 IV 145

consid. 3 e rinvii).

Secondo l’art. 36 cpv. 4

LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza.

Anche laddove è ammessa, la

retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto,

prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in

pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del

veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto

di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17

cpv. 1 ONC).

La retromarcia deve inoltre

essere effettuata a passo d’uomo (art. 17 cpv. 2 ONC).

Il conducente che con il

suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare

verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai quali è tenuto a dare

la precedenza, art. 41 cpv. 2 ONC.

Giusta

l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,

per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l’adempimento di due

condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza,

ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta

qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente

da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio

ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua

formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in

pericolo altrui (STF del 24 luglio 2009 in 6B_437/2008 consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282

consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid.

7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza,

occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con

le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi

linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della

causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva

aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la

realizzazione dell’evento dannoso.

Inoltre, perché vi sia

negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in

altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue

condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di

sforzi (DTF 134 IV 255 consid.

4.2

).

15.

A

fronte di accertamenti come quelli summenzionati, confrontati con più versioni

dei fatti tra loro contrastanti, non essendo possibile desumere con assoluta

sicurezza dagli elementi oggettivi in atti (tipo di lesioni e posizione finale

del pedone) una determinata dinamica, non è possibile concedere priorità ad

un’ipotesi piuttosto che all’altra.

In

effetti è altrettanto verosimile all’investimento, la possibilità che la

signora ACPR 1, distratta dal suo telefono cellulare, si sia mossa senza

accorgersi della presenza del veicolo dell’accusata e battendo contro di esso

abbia perso l’equilibrio, cadendo a terra e procurandosi la frattura del

gomito. La rottura del V metatarso potrebbe in questo caso essere riconducibile

ad una distorsione della caviglia o a un altro tipo di frattura da stress, che

nulla ha a che vedere con lo schiacciamento del piede con lo pneumatico.

L’accusa

non ha quindi sufficientemente provato che le lesioni siano da addebitare ad

un’omissione colposa o ad un atto colposo della prevenuta.

L’ipotesi

secondo la quale l’auto al momento dell’urto fosse ferma non può essere

ragionevolmente esclusa e, quindi, deve essere, in applicazione del principio

in dubio pro reo, accertata come effettiva.

Pertanto, in applicazione

del principio in dubio pro reo, AP 1 deve essere prosciolta dall’accusa di

lesioni colpose semplici.

L’imputata è

così colpevole unicamente di guida in stato di inattitudine.

Commisurazione

della pena

16.

Giusta

l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché

dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità

che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Con

l’appello, oltre al proscioglimento dall’accusa di lesioni colpose semplici,

l’imputata ha chiesto che la pena venga adeguatamente ridotta, preso atto che a

suo carico rimane unicamente la condanna per guida in stato di inattitudine.

L’art. 91

cpv. 2 LCStr (prima 90 cifra 2 LCStr) punisce la guida in stato di inattitudine

con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

In prima

sede, il pretore ha confermato integralmente la sanzione proposta dal

procuratore pubblico con il decreto d’accusa, e meglio la pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr. 1'000.-.

Nonostante

l’indicazione di tutte le basi giuridiche, giurisprudenziali e dottrinali su

cui si deve fondare la commisurazione della pena, il giudice di prime cure non

ha indicato quali elementi concreti ha ritenuto determinanti per la sua

fissazione, sebbene il codice di procedura penale, art.

81.

cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo impongano in modo chiaro ed

insindacabile.

Come visto, la nuova

procedura impone tuttavia che anche in appello non ci si limiti a valutare se

la pena comminata è sostenibile, ma ci si deve spingere sino al punto di

determinare quale sia la sanzione più giusta.

Pertanto, anche in questa

sede, è necessario procedere ad una valutazione completa degli elementi

determinanti per fissarne la portata.

In concreto, la colpa dell’imputata è da considerarsi piuttosto

grave, se si tien conto che - in un orario di forte traffico e di grande

presenza di pedoni per le vie - si è messa alla guida di un veicolo con un

tasso di alcolemia nel sangue elevato e che già prima dell’incidente aveva

percorso in quello stato la tratta che va dal pub __________ al bar __________.

Ciò posto,

rilevato come la prevenuta sia incensurata (AI 2) e considerato, a suo

vantaggio, come sia una persona che si deve presumere conduca una normale vita

sociale, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria

di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una (importo non contestato), abbinata

ad una multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009

del 20 maggio 2009, consid. 1), di fr. 150.-.

Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi

negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova

che viene ridotto da 3 a 2 anni.

17.

Ne

deriva che l’appello di AP 1 è accolto. Preso atto dell’assoluzione dal reato

di lesioni colpose semplici, le pretese d’indennizzo dell’accusatrice privata

decadono.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

18.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in

complessivi fr. 1’540.-, sono posti a carico dello Stato, preso atto che

nemmeno in quella sede era contestata la guida in stato di inattitudine.

Per la

procedura di primo grado vengono assegnati fr. 1'500.- di indennità.

Gli oneri

processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.- per la tassa di

giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono accollati allo Stato (art. 428

cpv. 1 CPP). All’imputata sono riconosciuti fr. 1'000.- a titolo d’indennità

d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg.,

379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 47, 125 CP

31, 33, 36, 91 LCStr, 2, 3, 17 e 41 ONC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di

conseguenza,

ricordato che

la condanna per guida in stato di inattitudine ai sensi dell’art. 91 cpv. 1

LCStr è passata in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per aver condotto, a _______, il 28 novembre 2011, l'autovettura Daewoo targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.14 - max. 1.79 grammi per mille);

1.2. AP 1

è prosciolta dall’accusa di lesioni colpose di cui al punto n. 2 del DA

668/2012.

1.3. AP 1 è condannata:

1.3.1. alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 900.- (novecento);

1.3.2. alla

multa di fr. 150.- (centocinquanta);

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni.

1.3.3. le

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'540.- (millecinquecentoquaranta)

per il procedimento di primo grado, sono poste a carico dello Stato.

Quest’ultimo dovrà a AP 1 fr. 1'500.- a titolo di indennità di primo grado.

1.4. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato. All’imputata

sono riconosciuti fr. 1'000.- a titolo di indennità d’appello.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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