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Decisione

17.2013.206

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 gennaio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi n. 2. e 7. della sentenza 14 luglio

2011 della Corte delle assise criminali

e

i dispositivi n. 1.1., 1.2., 3., 4. e 5. della

sentenza 17 marzo 2013 della CARP

sono passati in giudicato,

2. AP

1, ritenuta la violazione del principio di celerità e il lungo tempo trascorso,

è condannato

2.1. alla

pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci),

per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo

(29 giorni) ed il carcere estradizionale (19 giorni) sofferti;

2.1.1. l’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

3. Entità e riparto degli oneri per il procedimento di primo

grado e per quello d’appello di cui ai dispositivi 6., 7. e 8. della sentenza

17 marzo 2013 dalla CARP rimangono invariati.

4. Gli oneri di questo giudizio d’appello, consistenti in

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione

Considerandi

a:

6.

Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio

della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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