17.2013.206
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13 gennaio 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
17.2013.206
Data decisione, Autorità:
13.01.2014, CARP
Titolo:
Priorità legale secondo cui il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecunicaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti
LEX MITIOR
PENA DETENTIVA
PENA PECUNIARIA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 2 cpv. 2 CPS
art. 41 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2013.206
Locarno
10 dicembre 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere,
preso atto della sentenza 1. ottobre 2013
con cui il Tribunale federale ha rinviato a questa Corte, per una
nuova riformulazione della pena, la causa avviata con appelli presentati
- il 29 settembre 2011 dal
procuratore pubblico ____________, 6901 Lugano
- il 3 ottobre 2011 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata il 14 luglio
2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
ritenuto che - con
sentenza della Corte di appello e revisione penale del 17 marzo 2013 AP 1 è
stato ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, nel
periodo tra dicembre 1998 ed agosto 2002, a Castagnola e Bellinzona, indebitamente appropriato di oggetti d’arte e di antiquariato nonché dell’importo di USD
270'000.-, a lui affidati da _____________.
Di conseguenza egli è stato condannato alla pena
di 4 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale
sofferti, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
- AP 1 ha
impugnato tale decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale, chiedendo in via principale il proscioglimento dall’accusa di
appropriazione indebita e, in via subordinata, che la durata del periodo di
prova sia portata a due anni. Con sentenza 1. ottobre 2013 (STF 6B_551/2013)
l’Alta corte ha dichiarato inammissibile l’impugnativa;
- anche il
procuratore pubblico ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale contro la menzionata sentenza 17 marzo 2013, chiedendo in via
principale l’annullamento del dispositivo sulla sospensione condizionale della
pena detentiva e, in via subordinata, il rinvio degli atti a questa Corte per
la riformulazione della pena. Con sentenza 1. ottobre 2013 (STF 6B_539/2013) il
ricorso è stato accolto e la sentenza 17 marzo 2013 della CARP annullata,
limitatamente alla questione della commisurazione della pena ed a quella della
fissazione di tasse e spese, e rinviata al tribunale cantonale per un nuovo
giudizio;
- esperito
il pubblico dibattimento in data 10 dicembre 2013, limitata la discussione alla
natura ed alla quantificazione della pena, il procuratore pubblico ha chiesto
che il prevenuto venga condannato ad una pena detentiva di 4 mesi da espiare.
Dal canto suo l’accusato, ribadendo la propria innocenza e dichiarando di rimettersi
al prudente giudizio del tribunale, ha postulato una riduzione al minimo della
pena, tenuto conto delle specificità del caso concreto e, in particolar modo,
della crassa violazione del principio di celerità, spingendosi addirittura a
chiedere di verificare se non sussistano gli estremi per essere mandato esente
da pena;
- nella
fattispecie, risalente a prima del 1. gennaio 2007, data di entrata in vigore
delle nuove disposizioni sulla pena pecuniaria, va anzitutto valutato se, come
previsto dall’art. 2 cpv. 2 CP, il nuovo diritto sia applicabile in quanto più
favorevole all’autore. Come già appurato dal Tribunale federale nella citata
sentenza 6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 3.2., il nuovo diritto per il
reato di appropriazione indebita contempla anche la sanzione della pena
pecuniaria, mentre quello precedente conosceva solo la pena detentiva; di
conseguenza il primo è più favorevole e deve trovare applicazione. Inoltre, a
conferma di ciò, va ricordato che il diritto vigente è più favorevole anche per
quanto concerne i presupposti della concessione della sospensione condizionale
della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2. e DTF 134 IV 97 consid. 7.3.);
- per
l’art. 41 cpv. 1 CP, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a
sei mesi, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione
condizionale (art. 42 CP) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un
lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. La disposizione
introduce, per le pene fino a sei mesi, un ordine di priorità legale a favore
delle sanzioni non privative della libertà. Il giudice deve quindi esaminare
dapprima la possibilità di infliggere una sanzione nella forma della pena
pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità (DTF 134 IV 60 consid. 3.1. e 8.4);
- una pena
pecuniaria deve poter essere pronunciata anche nei confronti di imputati che
dispongono di un basso reddito, addirittura sotto il minimo vitale (STF
6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 2.3.). In caso contrario, si arrischia
di disattendere lo scopo che il legislatore ha voluto perseguire con la
modifica legislativa e l’introduzione delle pene pecuniarie. Inoltre, proprio
l’imputato privo di mezzi è maggiormente sensibile alla pena pecuniaria, poiché
lo colpisce nelle sue necessità vitali. Va da sé che in simili casi l’aliquota
sarà necessariamente ridotta, non potendosi situare che ai limiti inferiori
della scala (DTF 135 IV 180 consid. 4; DTF 134 IV 60 consid. 8.4.);
- neppure
il fatto che il condannato si trova all’estero può essere considerato
acriticamente un impedimento alla scelta della pena pecuniaria (Goran
Mazzucchelli, in Basler Kommentar, 3 ed., art. 41, n. 47);
- nella
fattispecie, per i motivi già esposti nella sentenza di questa Corte del 17
marzo 2013 (consid. 47 segg.), cui si rinvia, si conferma che si
giustificherebbe una pena base tra i 18 ed 24 mesi. Questa, vista la grave
lesione del principio di celerità riscontrata, deve essere ridotta di 12 mesi e
fissata tra i 6 ed i 12 mesi (consid. 49). Ravvisandosi pure l’attenuante del
lungo tempo trascorso, si impone, come illustrato nella citata sentenza
(consid. 50), un’ulteriore riduzione che ora può essere quantificata in altri 4
mesi. La pena finale deve pertanto essere situata in una forchetta che va dai 2
agli 8 mesi di detenzione;
- AP 1 ha
trascorso buona parte della sua ultima carcerazione in isolamento, poiché le
autorità italiane non erano in grado di garantire altrimenti la sua incolumità
fisica. Non è necessario spiegare che questo tipo di espiazione è stato indiscutibilmente
gravoso per il condannato e rappresenta un’ulteriore sanzione - di per sé non
giustificata né dal reato commesso, né dall’atteggiamento assunto dal
prigioniero - che non può essere dimenticata nella commisurazione della pena,
fermo restando che determinante per la considerazione dei fattori legati
all’autore è il momento della decisione, non quello della commissione dei fatti
(Wiprächtiger/Keller, in Basler Kommentar, 3 ed., n. 120 ad. Art. 47). Appare
pertanto corretto confermare la pena nell’entità corrispondente ai 4 mesi di
detenzione;
- in questo
modo, la condanna si situa sotto al limite dei 6 mesi previsto per le pene
detentive con possibilità di sospensione, sicché è necessario chinarsi sulla
possibilità di infliggere una sanzione nella forma della pena pecuniaria (DTF
134 IV 60 consid. 3.1. e 8.4.);
- in casu,
nulla ostacola la pronuncia di una condanna di AP 1 ad una pena pecuniaria. In
effetti egli non ha mai dato adito al sospetto che, qualora una simile sanzione
di natura economica gli fosse comminata, non sarebbe disposto ad ossequiarla.
Come già detto, poi, la sua difficile situazione economica non è di per sé
d’impedimento, così come non è possibile dedurre dalla sua residenza all’estero
- tra l’altro forzata e fonte di enormi sofferenze - un elemento a sfavore
della possibilità d’incasso della pena pecuniaria. Quest’ultima può perciò
essere applicata senza particolari problemi;
- l’art. 42
cpv. 2 CP stabilisce che se, nei cinque anni che precedono il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli. La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi idonei a chiarire
il carattere dell’accusato e le possibilità di un suo ravvedimento (STF
6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 3.2.; DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1.);
- le circostanze
possono dirsi particolarmente favorevoli quando esse escludono che il
precedente peggiori la prognosi. In questo caso la presunzione di una prognosi
favorevole, rispettivamente dell’assenza di una prognosi negativa, non si
applica. La condanna anteriore costituisce, in effetti, soltanto un indizio che
l’autore possa commettere ulteriori reati. La concessione della sospensione
condizionale della pena entra così in considerazione se, malgrado i precedenti
ed il reato commesso, esiste una fondata prospettiva di buona condotta. Il
giudice è perciò chiamato ad esaminare se il timore di recidiva fondato
sull’infrazione commessa (STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009, consid. 3.1.2.;
DTF 135 IV 152) può essere sedato dalla presenza di circostanze particolarmente
favorevoli, che fanno ragionevolmente pensare che egli si redimerà (STF
6B_812/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2.1; STF 6B_492/2008 del 19 maggio
2009, consid. 3.1.2). Ciò è, ad esempio, il caso laddove l’infrazione da
giudicare non ha alcun rapporto con quella anteriore, oppure ove è stato
assodato un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del
condannato (STF 6B_889/2010 del 19 maggio 2009, consid. 4.1.; STF 6B_492/2008
del 19 maggio 2009, consid. 3.1.2; DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
Detta in altri termini, circostanze particolarmente favorevoli potranno
verificarsi se i fatti precedenti e quelli successivi non sono riconducibili
allo stesso modello di comportamento (“Verhaltenmunster”), oppure se nel
periodo intercorrente tra i predetti fatti è subentrata una significativa
profonda evoluzione delle condizioni di vita dell’autore;
- come già
indicato nella sentenza 17 marzo 2013 (consid. 53), deve essere dapprima
rilevato come le precedenti condanne a carico di AP 1 non hanno nulla a che
vedere con il reato di appropriazione indebita, essendo fondate su violazioni
alle leggi italiane sugli stupefacenti. Non è così ravvisabile alcuna
continuità nel modus delinquendi, né tantomeno vi sono indizi che potrebbero
far credere che il prevenuto possa in futuro commettere nuovi reati.
L’appropriazione indebita rappresenta un caso unico nella sua vita e risale a
15 anni fa, mentre i traffici di stupefacenti, avvenuti in circostanze che
ancor oggi lasciano aperta qualche domanda, sono avvenuti oltre trent’anni fa.
Il prevenuto, comparso per la prima volta di
fronte alla Corte in occasione del dibattimento del 10 ottobre 2013, ha destato un’impressione positiva e, pur mantenendo le sue tesi difensive, ha convinto la Corte della bontà dei suoi attuali intendimenti di riguadagnarsi una vita degna di tale nome
solo ed unicamente facendo capo a mezzi legali. La lunga e durissima
carcerazione in Italia lo ha profondamente segnato, e non potrebbe essere
altrimenti.
A 67 anni egli non si può permettere ulteriori
sbagli, ben consapevole che un nuovo periodo di detenzione sarebbe una tragedia
difficilmente superabile.
Dichiarando, schiettamente e sinceramente, di
rimettersi al giudizio della Corte circa il tipo di pena da attribuirgli e la
sua sospensione, egli ha concretamente dimostrato il proprio rispetto per la
giustizia e di essere disposto ad accettare qualsiasi sanzione, purché giusta.
Anche la sua comparsa in aula, di per sé non indispensabile visto l’oggetto
della vertenza, è un gesto che contribuisce a mettere in buona luce la sua
personalità, soprattutto se si considera che ciò ha comportato per lui un
impegno temporale (per l’ottenimento dei permessi) ed economico non
indifferente;
- tutto ciò
ben ponderato, la prognosi può essere considerata positiva;
- di
conseguenza, appare corretto comminare a AP 1 una pena pecuniaria di 120
aliquote giornaliere - che corrispondono ai 4 mesi di detenzione indicati in precedenza
- da fissare singolarmente all’importo minimo di fr. 10.-, preso atto del fatto
che il prevenuto, al momento, non ha alcun tipo di entrata economica e vive
solo grazie all’aiuto di persone a lui vicine;
- la pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Questo
è stabilito al suo limite massimo, art. 44 cpv. 1 CP, nonostante la personalità
dell’autore sia stata valutata positivamente e nonostante vi sia una prognosi
favorevole, poiché i precedenti penali non possono essere del tutto trascurati
e perché le indiscutibili difficoltà di reinserimento con cui una persona di 67
anni, che è stata in carcere per molto tempo, potrebbe trovarsi confrontata,
potrebbero far vacillare anche i migliori intendimenti, per cui indubbiamente
il rischio di dover scontare una pena, anche solo pecuniaria, può fungere da
ulteriore incentivo a non lasciare la retta via.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg. CPP,
34, 36,
42, 44, 47 e segg., 138 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
di AP 1 è parzialmente accolto, mentre l’appello del procuratore
pubblico è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che
Fatti
i dispositivi n. 2. e 7. della sentenza 14 luglio
2011 della Corte delle assise criminali
e
i dispositivi n. 1.1., 1.2., 3., 4. e 5. della
sentenza 17 marzo 2013 della CARP
sono passati in giudicato,
2. AP
1, ritenuta la violazione del principio di celerità e il lungo tempo trascorso,
è condannato
2.1. alla
pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci),
per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo
(29 giorni) ed il carcere estradizionale (19 giorni) sofferti;
2.1.1. l’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
3. Entità e riparto degli oneri per il procedimento di primo
grado e per quello d’appello di cui ai dispositivi 6., 7. e 8. della sentenza
17 marzo 2013 dalla CARP rimangono invariati.
4. Gli oneri di questo giudizio d’appello, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 500.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione
Considerandi
a:
6.
Comunicazione
a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via
S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione,
Ufficio
della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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