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Decisione

17.2013.208

Grave infrazione alla LCStr (superamento del limite di velocità). Ingiuria (carattere ingiurioso dell'epiteto "testa di cazzo"). Vie di fatto. Danneggiamento di poca entità

23 gennaio 2015Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i cazzi tuoi": interessati delle tue cose e non disturbare

(www.grandidizionari.it), solo per

fare alcuni esempi.

Si

tratta di espressioni fortemente diffuse soprattutto tra i giovani, ma anche

nel mondo dei media, ove volgarità e turpiloquio trovano sempre più spazio.

d) Espressioni

come "mi stai sul cazzo", oppure "fatti i cazzi

tuoi" sono indice di inurbanità e maleducazione, che meritano

riprovazione sul piano del linguaggio e dei rapporti sociali. Tuttavia, per i

motivi appena ricordati, la loro gravità non è tale, oggigiorno, da

giustificare il ricorso al diritto penale.

Ne

va diversamente per l'epiteto "testa di cazzo", esternazione

di disprezzo ben più grave e certamente suscettibile di ledere l'onore di una

persona. Apostrofare qualcuno dandogli del "testa di cazzo"

significa, in effetti, tacciarlo di persona spregevole, esprimerne tutto il

disprezzo. "Testa di cazzo" assurge così, ancor oggi, a

ingiuria formale nel senso dell'art. 177 cpv. 1 CP, in particolare laddove l'utilizzo

di tale espressione sia accompagnato da parole o comportamenti che ne

rafforzano la portata offensiva, come verificatosi nel caso di specie.

L'espressione

"testa di cazzo, hai sempre ragione tu", infatti, era stata

proferita contestualmente agli strattoni ed alle spinte oggetto delle

imputazioni 2 e 3 del decreto d'accusa, ovvero all'azione di AP 1 intesa

all'allontanamento di CO 1 dal cantiere ("…dandogli del testa di

cazzo gli ho detto di andarsene: “hai superato ogni limite, non ti voglio più vedere,

vai via”. Ammetto che, in quel momento, l’ho spinto via"; cfr. verbale

dib, pag 2-3, sopra, consid. 17).

Un

comportamento, questo, che rafforza il carattere ingiurioso delle parole, come

ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale in un caso che presentava

strette analogie con quello in rassegna. Nella circostanza, l'alta Corte aveva

confermato la natura ingiuriosa dell'espressione "vaffanculo", rivolta

da un commerciante ad un funzionario dell'ufficio di esecuzione che si era

presentato nel suo negozio per notificargli un atto esecutivo. Ad accentuarne

il carattere offensivo era stato, in quel caso, il contemporaneo allontanamento

del funzionario dal negozio, eseguito dal commerciante con l'uso della forza

(STF 6B_794/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2).

In

linea con le conclusioni del primo giudice, occorre dunque ritenere realizzati

gli elementi costitutivi oggettivi del reato. E ne va così per l'elemento

soggettivo: che AP 1 si sia rivolto con queste parole a CO 1 volendo, o perlomeno

accettando che tale agire potesse offendere il suo onore è indiscutibile.

La

dichiarazione di colpevolezza formulata dal primo giudice va perciò confermata.

e) Giusta

l'art. 177 cpv. 2 CP se l'ingiuria è stata provocata direttamente

dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole.

Nel

caso in rassegna è assodata la provocazione attuata da CO 1 nei confronti di AP

1, insistendo dapprima nell'affermare – contrariamente alla realtà da egli

stesso riconosciuta – che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte,

rifiutandosi, poi, apertamente e ripetutamente di procedere al loro rifacimento.

L'insubordinazione agli ordini del datore di lavoro, per di più declamata in

presenza di altri dipendenti, riflette un contegno oggettivamente suscettibile

di provocare reazioni, quale quella ingiuriosa dell'accusato.

Correttamente,

dunque, il primo giudice ha applicato l'art. 177 cpv. 2 CP, mandando

l'appellante esente da pena. Decisione che merita conferma.

Vie

di fatto

18. Per l'art. 126 cpv. 1

CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno

al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa.

In

linea con l'accusa, il presidente della Pretura penale ha ritenuto sussistere

l'infrazione di vie di fatto, ovvero un'aggressione intenzionale all'integrità

fisica dell'accusatore privato che, pur non dando origine a un danno corporale,

ha comunque procurato una lesione che eccede quanto si presume tollerabile

secondo l'uso corrente e le abitudini locali (sentenza impugnata, consid. 3.3,

pag. 6). In particolare, sulla base delle testimonianze di __________ e __________,

ha assodato come l'appellante abbia ripetutamente spinto all'indietro CO 1 con

le conseguenze diagnosticate lo stesso giorno dal pronto soccorso di __________,

segnatamente un trauma distruttivo alla spalla sinistra ed una contrattura del

muscolo quadricipite femorale sinistro. Il primo giudice ne ha concluso che:

L'aggressione

mediante spinte e strattoni – con conseguenti ematomi o contusioni ma senza

dolori considerevoli – rappresenta un tipico caso di vie di fatto, reato che va

in ogni caso distinto da quello più grave concernenti le lesioni semplici,

sanzionato dall'art. 123 CP"

(sentenza

impugnata, consid. 3.3, pag. 7).

a) Nella dichiarazione

d'appello, e ancora al dibattimento, AP 1 ha obiettato che nella fattispecie

l'imputazione andava trattata – nell'ipotesi a lui più sfavorevole – in modo

analogo a quella di ingiuria (ma in applicazione dell'art. 177 cpv. 1 CP e

dell'art. 126 CP), accertando, dapprima, la reazione non sproporzionata al

comportamento sconsiderato di CO 1, mandandolo, poi, esente da pena in

applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP.

In

ogni caso, egli chiede il proscioglimento da questo capo d'imputazione, i

ripetuti spintoni essendosi tradotti, di fatto, in una semplice spinta di

allontanamento:

"Ammetto che, in quel momento,

l'ho spinto via. Penso di averlo toccato sulla schiena, anche se non ricordo

esattamente. Poteva essere un braccio o qualche parte del tronco"

(verbale dib., pag. 3).

A mente dell'appellante, inoltre, non sussiste prova certa della

commissione di vie di fatto, anche perché al certificato medico del pronto

soccorso di __________ non può essere dato alcun credito, la diagnosi basandosi

essenzialmente su quanto riferito dal paziente.

b) Per poter dire se

siamo in presenza di vie di fatto nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, ovvero di

un'infrazione che si annovera tra reati contro integrità della persona, oppure

di vie di fatto ingiuriose secondo l'art. 177 cpv. 1 CP, ove il bene protetto è

l'onore di una persona, occorre stabilire se l'autore ha voluto in modo

preponderante esprimere disprezzo e umiliare la vittima. Nell'affermativa si

applicherà l'art. 177 cpv. 1 CP, diversamente l'art. 126 cpv. 1 CP (Corboz, op.

cit. ad art. 177, n. 6).

La

dottrina non esclude il concorso reale tra le due disposizioni, ad esempio

laddove l'autore proferisca un'ingiuria allo scopo di umiliare, dando in

seguito uno schiaffo per dimostrare il suo agire violento (Corboz, ibidem).

Tale

soluzione è stata adottata, come visto, dapprima dall'accusa, e poi dal primo

giudice.

c) L'accusato assevera

di aver dato una sola spinta a CO 1 (verbale di polizia 17.12.2012, pag. 2,

verbal dib. pag. 3), ciò che contrasta con la descrizione dei fatti

dell'accusatore privato:

Si girava verso

di me, prendendomi per il bavero e minacciandomi ed ingiuriandomi contro (…).

Io ho cercato di indietreggiare e lui avvicinandosi nuovamente a me, mi

prendeva per le spalle, strattonandomi più volte e spingendomi all'indietro

(…). Venivo nuovamente ripreso nuovamente alle spalle e strattonato con

violenza facendomi indietreggiare sino a quando sono arrivato contro la parete

del lato opposto rispetto a dove ci trovavamo percorrendo all'incirca 10-12 metri (…). Io riuscivo a liberarmi dalla sua presa e lasciando tutti i miei attrezzi privati sul

cantiere scappavo in direzione della mia vettura” (verbale di polizia

03.12.2012, pag. 4).

Ma anche con quella di __________,

che così si è espresso al proposito:

A quel punto

l'imputato iniziava a spingere il AP 1 all'indietro urlandogli contro ed

insultandolo con varie parolacce, mandandolo a quel paese. Io, che sino a quel

momento non avevo detto nulla, mi intromettevo tra di loro, bloccando AP 1 alle

braccia. CO 1 indietreggiando sino ad arrivare contro la parete, inciampava in

alcuni tubi da elettricista che fuoriuscivano dalla soletta"

(verbale di

polizia 08.02.2012, apg. 3).

Alla domanda, a sapere se AP 1 avesse ancora proferito violenza

nei confronti di CO 1, __________ ha risposto che gli era impossibile farlo in

quanto lui lo tratteneva (ibidem).

Dal

canto suo __________ ha dichiarato di aver visto l'imputato prendere per la

giacca l'accusatore privato, spintonandolo all'indietro un paio di volte, senza

reazione da parte di CO 1. Egli non ricorda se quest'ultimo sia caduto per gli

spintoni, soggiungendo che "può essere che nel cercare di liberarsi

dalla presa si sia abbassato, nulla di più" (verbale 09.03.2012, pag.

3).

d) Dalle riferite

dinamiche, ancorché non univoche, esce oggettivamente il quadro di un attacco

al corpo di una persona con spintoni, protrattosi almeno per qualche metro e

che ha potuto essere bloccato solo con l'intervento di forza del __________.

La

Corte ritiene probante, in questo caso, la testimonianza di __________, che non

avrebbe avuto ragione di intervenire con la forza bloccando l'appellante se

questi si fosse limitato ad un'innocua spinta data sulla schiena.

L'intento

di toccare, con vie di fatto, al corpo di una persona prevale qui, decisamente,

su quello di offenderla, per cui entra in considerazione solo l'art. 126 cpv. 1

CP.

Il

__________ ha pure confermato che CO 1, indietreggiando per effetto delle

spinte, è inciampato in alcuni tubi, ciò che motiva il ricorso alla visita

medica di __________, rendendone plausibile anche la diagnosi. A tale

proposito, come visto l'appellante insiste nell'affermare che al certificato

medico del 23 novembre 2011 non sia attribuibile valenza probatoria, fondandosi

la diagnosi unicamente su quanto riferito (per ben tre volte) dal paziente. A

torto. Il certificato medico in rassegna, allestito tre ore dopo i fatti,

indica chiaramente che la diagnosi ("trauma distruttivo gleno-omerale

ed acromio-claveare della spalla sinistra con contrattura del musc. Trapezio

sinistro. Contrattura del musc. Bicipite femorale sinistro") è stata

emessa previa visita ortopedica del dott. __________, attestando inoltre che

solo l'anamnesi (peraltro forzatamente) e l'esame di "obiettività"

circa il dolore si erano basate sulle dichiarazioni del paziente.

Pertanto,

questa Corte si allinea alle conclusioni del presidente della Pretura,

ravvedendo nel comportamento di AP 1 la commissione del reato di vie di fatto

nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, per i motivi esposti nella sentenza

impugnata e ricordati più sopra (cfr. consid. 18).

Danneggiamento

di poca entità

19. Giusta l’art. 144 cpv.

1 CP, si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o

rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o

d’usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere

una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o

d’usufrutto in favore di altri.

Il danneggiamento è

un’infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica

dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell’autore,

che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile

(Corboz, op. cit. ad art. 144 CP, n. 13, 14 e 16).

Il danneggiamento può,

dunque, consistere nel modificare la cosa nelle sua sostanza (DTF 115 IV 28,

consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP,

n. 24 e seg.), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le

caratteristiche o l’attrattiva (DTF 128 IV 252, consid. 2; Weissenberger, op.

cit., ad art. 144 CP, n. 38 e seg.) o nel modificarne l’aspetto esteriore (DTF

115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, op. cit. ad art. 144 CP,

n. 66 e seg.). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo

stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile

e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per

riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a; Corboz, op.

cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299).

Dal

profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale.

Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b). L’autore deve, dunque,

avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, che la

volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile

eventualità (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 23, pag. 299).

Giusta l’art. 172ter

cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità, il colpevole

è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale federale ha fissato in

fr. 300.- il limite per il quale un danno è di lieve entità ai sensi del citato

disposto (DTF 123 IV 113; 121 IV 261).

20. Come rettamente

ritenuto dal presidente della Pretura penale, pur non potendo determinare il

modo certo della rottura della giacca da lavoro dell'accusatore privato, non vi

è ragione di non credere alla testimonianza di __________, che assume carattere

decisivo. Questi ha dichiarato che la giacca – riconosciuta a posteriori nella

fotografia annessa alla querela – potrebbe essersi strappata quando, nel

tentativo di separare l'appellante dall'accusatore privato, AP 1 ha continuato

a tenere la presa, causandone, appunto la rottura. Ha poi soggiunto – ciò che

qui più conta – che "in ogni modo la giacca non era strappata prima dei

fatti" (verbale di polizia 09.03.2012, pag. 4), a significare che gli

strappi sono conseguenza diretta e adeguata degli strattoni e delle spinte

procurati all'accusatore privato. In effetti, lo stato visibilmente logoro

della giacca ed il valore attribuitogli dallo stesso accusatore privato (Euro

25.–) non lasciano ragionevolmente credere che egli abbia provocato a posteriori

volontariamente gli strappi allo scopo di ottenere un indennizzo o per altre

ragioni.

Pure

su questi aspetti la sentenza di prime cure merita conferma.

Si

impone di conseguenza la condanna dell'appellante anche per la contravvenzione

di danneggiamento di cose di poca entità (art. 172ter cifra 1 CP), stante un

danno quantificato dallo stesso CO 1, come visto, in Euro 25.–.

Colpa

e commisurazione della pena

21. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

a) Già si è detto, in

relazione alla infrazione delle norme della circolazione, che AP 1 ha adottato

un comportamento palesemente negligente, sentendosi autorizzato, d'istinto e

senza riflessione, a ritenere che il limite di velocità fosse di 80 km/h e non di 50 km/h, omettendo altresì di guardare il contachilometri (verbale d'interrogatorio

di polizia 16.11.2011, pag. 2). Circolando ad una velocità punibile eccedente

di 34 km/h il limite vigente di 50 km/h, egli ha violato crassamente una regola

fondamentale della circolazione stradale, al punto di creare un serio pericolo

per gli altri utenti della strada. Sul piano della colpa, tale comportamento è

connotabile come grave (sopra, consid. 15).

Per

di più, va ricordato che con decreto d'accusa dell'11 dicembre 2006, cresciuto

in giudicato il 15 gennaio 2007, egli era già incorso in analogo reato (sopra,

consid. 2) e che, pertanto, siamo in presenza di una situazione di recidiva

specifica.

Per

quanto precede la Corte ritiene giustificata una sanzione di base di 30

aliquote di pena pecuniaria, a fronte di una comminatoria di pena edittale

della detenzione sino a 3 anni o semplicemente – come in casi simili – della

pena pecuniaria, ovvero un massimo di 360 aliquote giornaliere (art. 91 cpv. 2

LCStr e art. 34 cpv. 1 CP).

L'appellante

afferma di essersi trovato a circolare in uno stato di forte preoccupazione,

intendendo raggiungere suo figlio ed un amico all'ospedale __________ di __________,

ove erano appena stati ricoverati a seguito di un incidente automobilistico di

cui ancora non conosceva le conseguenze. La circostanza gli aveva riportato

alla memoria lo stato d'animo vissuto nel 2002, quando sua moglie rimase

gravemente ferita in un incidente della circolazione e lui aveva guidato con il

cuore in gola da __________ a __________ per raggiungerla, non disponendo di

notizie sulle conseguenze dell'infortunio (verbale dib., pag. 3). Egli ha

riferito sul peso giocato da queste contingenze psicologiche in modo sincero e

credibile. E questa Corte vi ravvisa un motivo per riconoscergli

un'attenuazione di pena ai sensi dell'art. 48 CP in ragione di 10 aliquote di

pena pecuniaria.

Egli

va perciò condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.

Sull'importo

della singola aliquota di fr. 170.– l'appellante non muove appunto.

Invero,

stando alle emergenze processuali (sopra, consid. 2a), l'importo dell'aliquota

sancito dal primo giudice non ossequia ai dettami dell'art. 34 cpv. 2 CP che,

correttamente applicati, avrebbero condotto ad una quantificazione di almeno

fr. 220.–.

L'importo

di fr. 170.– fissato dal presidente della Pretura penale dev'essere nondimeno

confermato, ostando ad un suo aumento il divieto della reformatio in peius (art.

391 cpv. 2 CPP).

Non

vi è ragione, infine, di discostarsi dal giudizio impugnato per quanto attiene

alla durata della sospensione condizionale della pena, fissata in 3 anni e

giustificata dalla recidiva.

b) Il primo giudice ha

ritenuto giustificato pronunciare la condanna ad una multa globale di fr.

1'000.–, motivandola sulla base dell'art. 42 cpv. 4 CP, senza distinguere la

parte di pena accessoria ex art. 42 cpv. 4 CP da quella sanzionatoria per le

contravvenzioni di vie di fatto e di danneggiamento di poca entità (art. 126

cpv. 1, 144 cpv. 1 i.r.c. art 173ter cpv. 1, combinati con l'art. 106 CP).

Questa

Corte ritiene giudizioso una multa per le contravvenzioni di vie di fatto e

danneggiamento di poca entità, da fissarsi in fr. 300.–, cui aggiungere una

multa di fr. 700.– in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP, per giungere così ad

una multa complessiva di fr. 1'000.–..

Azione

civile

22. Davanti al primo

giudice CO 1 ha fatto valere in via adesiva (art. 122 e segg. CPP) le proprie

pretese civili desunte dalle infrazioni del 23 novembre 2011, che ha quantificato

in fr. 1'591.– di oneri di patrocinio per il primo giudizio e Euro 25.– per il

danneggiamento della giacca.

Il

presidente della Pretura penale non ha trattato – senza motivarne il perché – siffatta

pretesa, limitandosi a statuire il rinvio dell'accusatore privato al competente

foro civile "per eventuali pretese di natura civile" (dispositivo

n. 4).

AP 1 ha

dichiarato di impugnare l'intera sentenza, ciò che contrasta con le richieste

di giudizio, ove egli chiede, in accoglimento dell'appello, il proscioglimento

dai reati di ingiuria, vie di fatto, danneggiamento di poca entità e di

infrazione grave alle norme della circolazione, con protesta di spese e

ripetibili, senza esprimersi però sulle avversarie pretese civili.

Le

domande di giudizio sono, comunque, estremamente chiare e permettono di

escludere che AP 1 abbia inteso impugnare la decisione di rinvio al foro civile

che, in un ottica processuale, gli è del resto perlomeno favorevole.

Dal

canto suo l'accusatore privato CO 1 non ha impugnato la decisione di rinvio al

foro civile delle sue pretese, che deve pertanto ritenersi passata in

giudicato, sicché a questa Corte non è data ulteriore cognizione sul tema.

Oneri

processuali e indennità

23. Visto l'esito

dell'appello, in considerazione del grado di soccombenza si giustifica di

assegnare le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'000.–,

per 3/4 a carico dell'appellante e per il rimanente 1/4 a carico dello Stato.

Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al

presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Sempre

in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, viene riconosciuta a

AP 1 un'indennità per spese di difesa di fr. 200.– (art. 429 cpv. 1 lett. a e

cpv. 2 CPP).

Per questi

motivi

Visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg,. 398 e segg., 405, 408, 422 e segg., 429 cpv. 1 lett. a CPP;

12, 34, 42 cpv. 1, 47, 50, 106, 126cpv. 1, 144 cpv. 1 i.r.c 172ter, 177 cpv. 1 e 2 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr;

3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett.a e cpv. 2 ONC;

22, 107 cpv. 3 lett. e OSStr,

nonché sulle spese l'art. 428 CPP,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, il punto

4, del dispositivo della sentenza impugnata è passato in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione, per avere, a __________, in data 15 novembre 2011,

violato gravemente le norme medesime, circolando con la vettura Audi RS6

targata __________ alla velocità di 84 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h;

1.1.2. ingiuria,

per avere, a __________, in data 23 novembre 2011, offeso l'onore di CO 1

rivolgendosi a lui con l'espressione "testa di cazzo, hai sempre

ragione tu";

1.1.3. vie di fatto, per

avere, a __________, in data 23 novembre 2011, commesso vie di fatto nei

confronti di __________, e meglio per averlo strattonato e spinto all’indietro;

1.1.4. danneggiamento di poca

entità, per avere, a __________, in data 23 novembre 2011, intenzionalmente

danneggiato la giacca indossata da CO 1, e meglio per avergliela strappata.

Considerandi

2.

AP 1 è mandato

esente da pena per il reato di ingiuria.

3.

AP 1 è condannato:

3.1

alla pena pecuniaria

di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 170.– (centosettanta) cadauna, per un

totale di fr. 3'400.– (tremilaquattrocento);

3.2

alla

multa di fr. 1'000.– (trecento).

In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

3.3

al pagamento di 3/4

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.– (mille) per il

procedimento di primo grado, il rimanente 1/4 andando invece a carico dello

Stato.

4.

L'esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

5.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'000.–

sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e per il rimanente

1/4 a carico dello Stato, che rifonderà, inoltre, a AP 1 fr. 200.– di

indennità.

6.

Intimazione a:

7.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.