17.2013.208
Grave infrazione alla LCStr (superamento del limite di velocità). Ingiuria (carattere ingiurioso dell'epiteto "testa di cazzo"). Vie di fatto. Danneggiamento di poca entità
23 gennaio 2015Italiano52 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.208
Locarno
23 gennaio 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 5 settembre 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6982 Agno
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 28 agosto 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta notificata il 26 settembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 17 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
1928/2012 del 23 aprile 2012 il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
1. ingiuria
per avere, a __________, in data 23 novembre
2011, offeso l’onore di CO 1 proferendo al suo indirizzo le frasi “testa di
cazzo, hai ragione sempre tu”;
2. vie
di fatto
per avere, a __________, in data 23 novembre 2011,
commesso vie di fatto nei confronti di CO 1, e meglio per averlo spinto e
strattonato per le spalle spingendolo all’indietro;
3. danneggiamento
di poca entità
per avere, a __________, in data 23 novembre 2011,
intenzionalmente danneggiato la giacca indossata da CO 1, e meglio per
avergliela strappata mentre __________ tentava di allontanarlo da CO 1;
4. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, in data 15 novembre 2011,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi RS6
targata __________ alla velocità di 84 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accettata dalla Polizia mediante apparecchio Trucam nr. 001066, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h.
Per tali infrazioni l'accusa ha proposto la condanna di AP 1 alla
pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 170.– cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 6’800.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
3 anni, ed alla multa di fr. 1’000.–, da sostituirsi con una pena detentiva di
10 giorni in caso di mancato pagamento, il tutto con tassa di fr. 100.– e spese
di fr. 100.– a carico dell'accusato, rinviando l’accusatore privato CO 1 al
competente foro per eventuali pretese di natura civile.
Contro
il citato decreto d'accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 4 maggio
2012.
Il
23 maggio 2012 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.
B. Il 28 agosto 2013, in esito al dibattimento il presidente della Pretura ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- ingiuria
(dispositivo 1.1), mandandolo però esente da pena (dispositivo 2),
- vie
di fatto (dispositivo 1.2),
- danneggiamento
di poca entità (dispositivo 1.3),
- grave
infrazione alle norme della circolazione (dispositivo 1.4),
e
lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 170.–
(dispositivo 3.1), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni
(dispositivo 3.1.1), nonché al pagamento di una multa di fr. 1'000.–
(dispositivo 3.2), da sostituirsi con una pena detentiva di 6 giorni in caso di
mancato pagamento (dispositivo 3.2.1), il tutto con tasse e spese giudiziarie
di complessivi fr. 1'000.– in caso di motivazione scritta (dispositivo 3.3).
Confermato dal primo giudice, infine, il rinvio dell’accusatore
privato CO 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile
(dispositivo 4).
C. Il 5 settembre 2013 AP
1 ha annunciato appello contro la sentenza appena citata, chiedendone la
motivazione.
Ricevute le motivazioni scritte della sentenza (notificate il 26
settembre 2013), egli ha tempestivamente inoltrato dichiarazione d'appello in
data 17 ottobre 2013.
Una
contestuale istanza probatoria, formulata peraltro solo a titolo prudenziale, è
stata respinta con decreto presidenziale del 27 novembre 2014.
D. Il dibattimento
d'appello si è tenuto il 18 dicembre 2014, alla presenza dell'appellante AP 1 e
del suo difensore, avv. __________, che ha chiesto il proscioglimento da ogni
imputazione per il suo assistito. Assenti il procuratore pubblico e
l'accusatore privato.
Potere cognitivo della
Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv.
2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein
pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1
che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in
STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'imputato
2. AP 1 è nato il __________
a __________. Nel 1991 si è sposato con __________ e dalla loro unione è nata
la figlia __________, nel __________. In precedenza egli aveva avuto un altro
figlio, oggi quasi ventisettenne.
Attinente di __________, l'imputato è domiciliato a __________,
Comune di __________, ove risiede con la famiglia. Sul piano professionale è
attivo come imprenditore nelle ditte di cui è titolare: __________ (impresa di
costruzioni), __________ (serramenti) e __________ (promozioni immobiliari),
tutte con sede a __________ in via __________.
a) Quanto alla
situazione patrimoniale, nell'apposito formulario sottoscritto in polizia il 16
novembre 2011 l'imputato si era dichiarato imprenditore al 50%, con un salario
netto di fr. 8'000.– mensili oltre alla tredicesima mensilità, cui aggiungere
fr. 7'000.– mensili di reddito della moglie e fr. 5'000.– mensili di reddito
della sostanza, che quantificava in fr. 8'000'000.– (valore di stima), con un
aggravio ipotecario di fr. 5'500'000.– e costo mensile di fr. 6'500.– (atti del
ministero pubblico, doc. 3).
In un secondo analogo formulario, sottoscritto tre mesi dopo, il
17 febbraio 2012, egli soggiungeva di beneficiare di una rendita AI di fr.
1'600.– mensili, indicando un salario di fr. 7'000.– mensili oltre alla
tredicesima mensilità ed entrate da sostanza per fr. 4'000.– mensili; invariato
per contro il reddito della moglie. Il valore di stima immobiliare, veniva in
questo caso indicato in fr. 9'000'000.–, gravato da ipoteche per fr.
6'500'000.– (atti del ministero pubblico, doc. 5).
La situazione fiscale dell'imputato è documentata agli atti solo
per quanto riguarda l'imposta cantonale 2008. Il reddito imponibile era stato
accertato in fr. 89'358 (reddito dipendente, fr. 65'904.–; rendita AI, fr.
11'636.–; indennità perdita di guadagno, fr. 11'818.–). Le entrate famigliari
contemplavano inoltre fr. 47'290.– di reddito imponibile del coniuge (fr.
5'937.– reddito dipendente; rendita AI, fr. 41'353.–), nonché un'entrata
imponibile della sostanza (reddito raggruppato) di fr. 100'840.–. Dai dati
fiscali emergeva, inoltre, un debito famigliare complessivo di fr. 676'097.–, a
fronte di una sostanza totale di fr. 1'543'704.– (inc. Pretura penale, mappetta
verde).
Al dibattimento d'appello AP 1 ha dichiarato che, dal 2011 ad
oggi, la sua situazione economica è rimasta sostanzialmente stabile (verbale
dib. d'appello, pag. 2).
b) Per quanto attiene ai
suoi precedenti penali, gli atti danno riscontro di un decreto d'accusa dell'11
dicembre 2006 (passato in giudicato il 15 gennaio 2007) che lo condannava ad
una multa di fr. 700.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1
anno, per un'infrazione grave alle norme della circolazione commessa il 29
ottobre 2005.
Al dibattimento l'appellante ha precisato che tale decreto
d'accusa riguardava un eccesso di velocità, ricordando che egli percorre
annualmente 100'000/130'000 km.
Vi
è poi una seconda condanna, decretata dalla Pretura penale il 26 settembre 2007
(passata in giudicato il 5 marzo 2009), ad una pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 200.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, nonché ad una multa di fr. 1'500.– per titolo di truffa,
commessa tra il mese di novembre 2002 e la fine del 2003, e danneggiamento,
commesso il 13 gennaio 2005 (inc. Pretura penale, mappetta verde).
Risultanze dell'inchiesta e primo giudizio
3. Come risulta dal
rapporto di costatazione per eccesso di velocità del 16 novembre 2011
della polizia cantonale, reparto del traffico (atti del ministero pubblico,
doc. 3), il 15 novembre 2011, verso le 17:00, l'imputato è incorso in un
controllo della velocità, mentre circolava, alla guida della vettura Audi RS6
targata __________, a __________, in località __________, e precisamente su via
__________ (erroneamente indicata nel citato rapporto Via __________), in
direzione di __________. Proveniva da un cantiere di __________, sito in Via __________,
frattanto divenuto sua abitazione e sede delle sue ditte, ed era intenzionato a
recarsi a Como.
Il rapporto di polizia specifica che nella zona vige il limite di
velocità di 50 km/h, trattandosi di "località".
Mediante
apparecchio misuratore laser "Trucam" n. 001066, gli agenti hanno
rilevato una velocità punibile di 84 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h), in una situazione di "crepuscolo – manto stradale
asciutto – traffico debole".
Alla
domanda se fosse a conoscenza del limite di velocità vigente in quel punto,
l'imputato ha così risposto:
"Non
ho visto nessun cartello, essendo a mio avviso una zona fuori dal centro
abitato, pensavo che il limite fosse almeno 60 km/h" (rapporto citato, pag. 2).
Da
qui il capo d'imputazione (n. 4 del decreto d'accusa) di grave infrazione alle
norme della circolazione.
4. Il 23 novembre 2011 l'imputato ha avuto un'animata discussione con CO 1, qui accusatore privato e all'epoca
dipendente della __________.
Quest'ultimo era stato incaricato del montaggio delle finestre sul
già citato cantiere di via __________ a __________, con la collaborazione di
altri dipendenti, tra cui __________ e __________.
In mattinata, verso le 09:30, l'imputato si era recato sul posto
per controllare l'andamento dei lavori. Va detto che già nella visita del
giorno precedente egli aveva segnalato a CO 1 che le finestre non erano state
montate in perfetta linea. L'argomento era poi stato ripreso il giorno
successivo con toni più accesi, sfociando in un litigio tra i due. Con l'aiuto
di un livello di 2 metri AP 1 tentava di spiegare a CO 1, che le finestre non
erano allineate e che andavano smontate e rimontate. L'accusatore privato
insisteva invece nell'affermare che il lavoro era stato fatto a regola d'arte,
rifiutandosi di rifarlo.
Stando alle testimoniante di __________ e di __________, i toni si
alzavano ulteriormente. Alterato, l'imputato scagliava per terra il livello,
che finiva contro il vetro di una finestra. Inveiva poi contro l'accusatore
privato, gridandogli che il capo era lui e che era pagato per fare quello che
lui gli diceva di fare. Iniziava poi a spintonarlo, urlandogli contro e
insultandolo "con varie parolacce" (verbale di polizia
09.03.2012, __________ pag. 3), tra cui "testa di cazzo, hai sempre
ragione tu!" (verbale di polizia 09.03.2012, ___________ pag. 3),
"bastardo" e "ti ammazzo", secondo
l'accusatore privato (verbale di polizia 03.02.2012, CO 1, pag. 4). Per finire
lo prendeva per il bavero spintonandolo all'indietro. A questo punto,
interveniva il __________ per separarli, afferrando l'imputato da tergo.
L'accusatore privato sostiene che nel spingerlo all'indietro l'imputato gli
strappava la giacca di lavoro che aveva addosso, facendolo inoltre inciampare e
urtare, con una caviglia, una bacchetta di ferro che spuntava dalla soletta.
Soggiunge, poi, che liberatosi una prima volta grazie all'intervento del __________,
veniva nuovamente avvicinato dall'imputato e spintonato per una decina di
metri. Liberatosi, grazie ad un secondo intervento del __________, CO 1
raggiungeva la sua auto e lasciava il cantiere, recandosi in un pronto soccorso
a __________ (verbale di polizia 03.12.2012, CO 1, pag. 4).
Davanti alla polizia l'appellante ha ammesso di aver spintonato il
CO 1: "Mi avvicinavo faccia a faccia e d'istinto gli davo una spinta per
invitarlo ad andarsene fuori dalla mia vista", così come ha riconosciuto
di avergli detto di "andare fuori dalle balle" mandandolo a
quel paese, nulla di più, nulla di meno. Egli dichiara, poi, di non aver visto
il CO 1 inciampare, negando di avergli strappato la giacca (verbale di polizia
17.02.2012, AP 1, pag. 2-3).
5. Il 23 novembre 2011 CO
1 ha sporto querela nei confronti di AP 1 per titolo di “percosse e insulti”,
menzionando al contempo la rottura della giacca da lavoro, come danno derivante
dal reato. Il documento contiene una descrizione dei fatti
sostanzialmente aderente al riassunto esposto nel precedente considerando
(atti del ministero pubblico, doc. 1).
A lato della grave infrazione alle norme della circolazione,
istruita con procedura indipendente, avviata d’ufficio, l’accusa ha ritenuto
sussistere il reato d’ingiuria per l’espressione “testa di cazzo, hai sempre
ragione tu” proferita da AP 1 all’indirizzo di CO 1. Inoltre, per aver
spinto e strattonato per le spalle CO 1, spingendolo all’indietro, l’accusa
imputa a AP 1 l’infrazione di vie di fatto e, nel contempo, quella di
danneggiamento di poca entità per aver strappato la giacca a CO 1 mentre __________
tentava di allontanarlo da lui.
6. Il primo giudice ha
anzitutto concluso che l’eccesso di velocità commesso dall’imputato il 15
novembre 2011 concretizza una grave infrazione alle norme della circolazione.
Per il rimanente, ricordate le concordanti dichiarazioni di __________
e __________ sul fatto che durante la discussione in cantiere la mattina del 23
novembre 2011 l’imputato era estremamente alterato, ha ritenuto realizzato il
reato d’ingiuria con riferimento all’espressione “testa di cazzo, hai sempre
ragione tu”, che invero l’accusatore privato non ha mai espressamente
menzionato e che nemmeno __________ ha saputo ricordare, ma che è stata
indicata con precisione dall’altro testimone __________.
Il presidente della Pretura penale è però giunto alla conclusione
che l’atto è stato provocato dall’accusatore privato, segnatamente negando
ostinatamente l’evidente difetto di montaggio delle finestre, peraltro
riconosciuto anche da lui, rifiutandosi nel seguito di ottemperare all’ordine
di rifare il lavoro. In applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP, ha quindi mandato
AP 1 esente da pena.
Non così per le altre infrazioni relative ai fatti del 23 novembre
2011 di cui al decreto d’accusa. L’imputato è stato riconosciuto autore
colpevole di vie di fatto, tenuto conto degli effetti provocati dagli
spintonamenti all’accusatore privato, stanti i riscontri medici del pronto
soccorso di __________ (trauma alla spalla sinistra e contrattura al muscolo
femorale sinistro). Infine il primo giudice ha ravvisato un danneggiamento di
poca entità, ovvero vertente su cose aventi un valore patrimoniale inferiore a
fr. 300.– con riferimento agli strappi alla giacca da lavoro dell’accusatore
privato. Annotando come le deposizioni agli atti non consentano di chiarire
l’esatta dinamica della rottura della giacca, il presidente della Pretura
penale ha, ancora una volta, ritenuto determinante la deposizione di __________:
“In ogni modo la giacca non era strappata prima dei fatti e
riconosco la stessa dalla foto che mi è stata mostrata che si trattava della
giacca indossata dal CO 1” (sentenza impugnata, consid. 3.4, pag. 7).
Egli ha dunque concluso all'esistenza di un rapporto di causalità
naturale ed adeguata tra gli strattoni e la rottura della giacca, così come
dell’agire intenzionale, o perlomeno con dolo eventuale, di AP 1.
Appello
7. Nella sua
dichiarazione d’appello AP 1 chiede il proscioglimento da tutte le imputazioni,
con protesta di spese e ripetibili.
a) Ritiene l’espressione
“testa di cazzo” ormai facente parte del “vocabolario comune” e,
nel caso specifico, alla luce del comportamento usato dall’accusatore privato,
parificabile, per contesto e per senso, all’espressione “incapace”, così
da non assurgere a ingiuria.
In relazione al reato di vie di fatto, l’appellante assevera che
in concreto non entravano in considerazione le vie di fatto contemplate
dall’art. 126 CP, bensì quelle previste nel testo dell’art. 177 cpv. 1 CP che
vanno assimilate ad ingiuria. Il comportamento tenuto dall’appellante
(spintonamento) andava dunque parificato a ingiuria con valenza di risposta
immediata alla provocazione dell’accusatore privato. Detto altrimenti, il
giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare all’imputazione di vie di fatto
lo stesso criterio usato per l’ingiuria e mandare AP 1 esente da pena.
In ogni caso, sempre a mente dell’appellante, il reato di vie di
fatto non andava ammesso già per la valenza “nulla” del certificato
medico italiano, documento ottenuto a fini strumentali che non prova
assolutamente il risultato delle (inesistenti) vie di fatto, già per il fatto
che risulta allestito soltanto sulla base delle dichiarazioni del paziente. Ne
conclude l’appellante, che in questo caso non si imponeva soltanto l’esenzione
da pena, bensì il proscioglimento.
L'imputato postula infine il proscioglimento dal reato di
danneggiamento di poca entità, in assenza di testimonianze chiare ed univoche,
ipotizzando, inoltre, che di fronte allo “stato generale” della giacca (“un
vero straccio da lavoro”) gli strappi siano dovuti all’inciampo
dell’accusatore privato, o semplicemente ad un atto di quest’ultimo per farsi
risarcire la giacca, o infine “al corso naturale del deterioramento di
indumenti consunti”.
b) Quanto alla grave infrazione
alle norme della circolazione, le argomentazioni appellatorie vertono piuttosto
su una critica generale del limite generale di 50 km/h, che impone al conducente eccezionali doti di memoria per sapere quale sia il limite vigente
nel tratto percorso. Ritiene, l’appellante, che “siamo ormai nel campo della
vessazione” che avviene tramite “postazioni radar-trappola”. In
concreto – assevera – sull’intero tratto di strada percorso il 15 novembre 2011, a partire dal cantiere di via __________ sino al punto di rilevamento della velocità su via __________,
non c’è nessuna segnaletica di limitazione di velocità. È perciò “impensabile
che colui che sosta per diverse ore (o addirittura giorni) in un determinato
posto, prima di partire debba ricostruire il suo precedente percorso per poter
stabilire quale sia il limite. E ciò proprio per la durezza delle disposizioni
che ritengono valido il limite generale”.
Postazioni radar nelle zone con limite generale conducono dunque,
secondo l’appellante, a sanzioni che violano il principio dell’uguaglianza di
trattamento “con i casi in cui la segnaletica è chiara, visibile e
inconfutabile”.
E questo, specie in località come __________ e, più in generale, __________,
preminentemente a carattere industriale, ove vige un limite di 80 km/h, salvo deroghe, come ad esempio nella zona dei grandi magazzini ove vige il limite di 50 km/h.
Sostanzialmente
l’appello si riduce ad una critica ai controlli radar nelle zone
particolarmente vaste ove vige un limite generale di 50 km/h. A mente di AP 1, nessun conducente, percorrendo il tratto di strada che gli è costato
l’imputazione, potrebbe pensare che vi sia un limite di 50 km/h, concludendone che “questo limite non c’è” e che in assenza dello stesso, va ritenuto
il limite normale per “fuori località” di 80 km/h.
c) Al dibattimento la
difesa si è battuta per il proscioglimento dell'imputato da ogni accusa,
ripercorrendo sostanzialmente le censure già esposte nella dichiarazione
d'appello, non senza accennare nuovamente e criticamente alla politica, a suo
giudizio vessatoria, del sistematico posizionamento di radar-trappola su questi
tratti, nonché alle incertezze, quanto al limite di velocità da osservare,
generate dal limite generale 50 km/h per l'automobilista che si ferma per lunghi
momenti all'interno di queste zone – come nel caso di specie – per poi
ripartire.
Grave infrazione alle norme della circolazione
8. Il presidente della
Pretura penale non ha seguito l'ordine delle imputazioni del decreto d'accusa,
trattando dapprima l'infrazione alle norme della circolazione, che nel decreto
d'accusa figura per ultima. Questa Corte ritiene coerente, anche in
considerazione dell'ordine cronologico dei reati imputati a AP 1, attenersi
alla sistematica del primo giudizio.
9. Giusta l’art. 27
cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l’art. 32
cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su
tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli,
la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione
incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina
al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i
conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti
(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,
strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole,
anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata
(sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013, consid. 2.3, pag. 4-5; sentenza
CARP 17.2012.139 del 10 gennaio 2013, consid. 3.a, pag. 4).
10. Ai sensi dell’art. 22
OSStr, i segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite
generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono
superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale
«Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite
generale» (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»
(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della
strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo
segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati
della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o
la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano
direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di
accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).
11. Ai sensi dell’art. 90
cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr
descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione
stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi
costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente
grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente
nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).
Nell’ambito del
superamento dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle
regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti.
Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a
prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di
circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista
trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle
semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16
aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126
II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).
La conseguenza di tale
schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa in pericolo
accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita,
facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la
velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in
pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una
strada deserta (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 28-29, pag. 47-48; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2
e DTF 132 II 234, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013,
consid. 2.3.1, pag. 5-6).
12. Nella sentenza
impugnata, il primo giudice ha descritto la zona e ricostruito il tragitto
percorso da AP 1 il 15 novembre 2011, tenendo in debita considerazione la
conoscenza che quest’ultimo aveva dei luoghi:
“
Sebbene nella
zona in questione – a __________ – sia assente una segnaletica riguardante il
limite di velocità, anche dalle fotografie (doc. B) si evince che lungo tutta
la strada percorsa da AP 1 sorgono diversi edifici, in particolare fabbriche.
L’imputato si è infatti immesso su una strada inizialmente fiancheggiata da
abitazioni, per poi proseguire su un tratto densamente fabbricato, che presenta
anche – nel suo unico segmento privo di edifici – una fermata dell’autopostale
(doc. B, foto 49-50 e 54-55); più avanti è situata una seconda fermata di mezzi
pubblici e all’altezza del punto in cui è stata rilevata la velocità, inoltre,
è possibile notare un parcheggio distante solo un paio di metri dalla
carreggiata (foto 61 e 64-66), tutti elementi che permettono di ritenere
inammissibile il transito a velocità elevata.
A ciò va aggiunto
che AP 1 è partito dal cantiere in via __________, luogo che poi è diventato la
sua abitazione e che l’aveva occupato per diversi mesi con i lavori di costruzione
(verbale d’interrogatorio dell’imputato del 28 agosto 2013, pag. 4 p.to 4): è
quindi pacifico che la zona gli era famigliare e che non poteva essere ignaro
del limite vigente, dovuto alla presenza di abitazioni e fabbriche.
Inoltre, non va
neppure dimenticato che egli era giunto in loco partendo dal suo precedente
domicilio, situato in una zona nucleo di __________ (via __________), senza
incontrare alcun cartello di fine velocità (cfr. plico di fotografie A prodotto
dalla difesa) e non poteva certo ignorare che al suo domicilio vigeva il limite
di 50 km/h”
(sentenza
impugnata, consid. 2.3, pag. 4).
a) La Corte fa proprie tali considerazioni
(art. 82 cpv. 4 CPP), confermate dalla documentazione versata agli atti dallo
stesso imputato, che non contesta né la citata ricostruzione del tragitto,
percorso al crepuscolo del 15 novembre 2011, né l’accertamento secondo cui egli
circolava ad una velocità di 84 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h).
Egli
sostiene, di contro, che non sono dati i presupposti soggettivi del reato,
dovendosi ammettere che egli avesse seri motivi di ritenere, in buona fede, di
non trovarsi all'interno di una località e che quindi sul tratto in questione
non vigesse il limite di 50 km/h, bensì quello di 80 km/h, circostanza chiaramente desumibile dalla tipologia della zona, poco fabbricata e
prevalentemente industriale.
b) L'argomento è senza
pregio. Come rettamente osservato dal primo giudice, percorrendo il tragitto
sul quale è stata rilevata l'infrazione, sia partendo dalla precedente
abitazione di via __________, sita in nucleo di villaggio (vedi plico
fotografie doc A prodotto al primo dibattimento), sia percorrendo la via
contraria partendo dal cantiere, ora sua nuova abitazione, di via __________,
pure in zona abitata (vedi plico fotografie doc. B prodotto al primo
dibattimento), l'imputato non aveva alcuna valida ragione di considerarsi fuori
località. Certo, il tragitto da lui percorso comporta anche alcuni tratti
rettilinei senza marciapiede, tuttavia egli non poteva non avvedersi di
circolare in una zona di località, con abitazioni, insediamenti aziendali,
industriali e anche commerciali (Unione farmaceutica, BRICO, ecc.), con fermate
di autobus, parcheggi e accessi diretti alla strada, prevalentemente fabbricata,
sull'uno, sull'altro o su entrambi i lati della carreggiata. Una situazione,
ben documentata dalle fotografie prodotte al primo dibattimento (doc. A e B) e
ancor meglio evidenziata nella ripresa dall'alto estratta da Google map (doc.
C), che mostra la densità di edificazione, perlomeno su un lato della
carreggiata, nella zona in cui è avvenuto il controllo della velocità.
Circostanza,
di cui l'imputato non poteva essere inconsapevole, percorrendo quel tratto di
strada quotidianamente. Munito di regolare licenza di condurre, egli è pertanto
malvenuto allorché sostiene che in una zona con questa tipologia doveva, in
buona fede, poter ritenere che il limite di velocità non fosse 50 km/h, bensì 80 km/h.
13. La documentazione
fotografica doc. A e B, realizzata personalmente dal patrocinatore
dell'imputato (verbale di audizione dell'avv. DI 1 del 28.08.2013) e prodotta
al primo dibattimento, aveva in realtà un altro scopo: quello di dimostrare che
lungo l'intero tratto di strada percorso dall'appellante non è presente alcun
segnale di limitazione della velocità, circostanza che lo stesso legale ha
certificato nel corso della sua audizione in Pretura penale (ibidem),
soggiungendo di aver incontrato un solo cartello di limite della velocità,
indicante 60 km/h, collocato dopo la postazione radar.
AP
1 assevera che l'assenza di un segnale di limite di velocità lungo tutto il
tratto percorso dall'appellante da via __________ a via __________, sia in una
direzione che nell'altra, sarebbe origine di incertezze, obbligando il
conducente a ricostruire, prima di partire, il suo precedente percorso per
poter stabilire quale sia il limite, ciò che sarebbe impensabile (dichiarazione
d'appello, pag. 4).
Anche
questa censura non merita protezione. Essendo partito da via __________ per
raggiungere via Soreso e da qui ripartito, dopo una giornata trascorsa sul
cantiere, per dirigersi verso Grancia, egli doveva rendersi conto che per
lunghi tratti del percorso la zona è abitata, ciò che impone di limitare la
velocità a 50 km/h. E se è vero che né prima né dopo la lunga sosta sul
cantiere egli non ha incontrato alcun cartello di "velocità massima 50,
limite generale" (2.30.1), è altrettanto vero che egli nemmeno ha
incontrato un cartello indicante "fine della velocità massima 50,
limite generale" (2.53.1).
Partendo
da una zona di nucleo di paese, in assenza di segnaletica o di demarcazioni
egli doveva presumere che la circolazione non era soggetta ad alcuna
regolamentazione speciale, valendo le regole generali, quali il limite di
velocità massima generale di 50 km/h all'interno delle località (sentenza CARP
17.2013. 59 del 13 agosto 2013 consid. 3.4, pag. 11; sentenza CARP 17.2012.139
del 10 gennaio 2013, consid. 5.2, pag. 7).
Timidamente,
quasi a volerne ammettere la scarsa valenza probatoria, la difesa ha prodotto
una fotografia del cruscotto della nuova vettura di AP 1 ove è visibile, al
centro del contachilometri, il segnale di velocità massima 80 km/h (non è dato a conoscere se rilevato tramite dispositivo GPS o telecamera; doc. dib. 1).
L'appellante sostiene che la foto è stata scattata sul tratto di strada in
questione, nei pressi della postazione radar su via __________ dove è stato
effettuato il controllo della velocità.
Il
documento non gli è di sostegno, giacché dalla fotografia – ove è ripreso
soltanto il cruscotto – non è riconoscibile il luogo dove è stato rilevato il
limite di 80 km/h.
Ma
anche se lo fosse, egli non potrebbe prevalersene con successo, facendo stato,
in materia di limiti di velocità, le normative e la segnaletica indicate più
sopra (consid. 10) e non i rilevatori montati sulle auto di recente
costruzione.
14. Non è contestato che,
al momento del controllo della velocità, l’appellante stava circolando ad una
velocità di 34 km/h superiore al limite di 50 km/h vigente in quel punto. In applicazione della giurisprudenza dell’Alta Corte, rettamente
richiamata dal primo giudice, entrambi i presupposti oggettivi del reato
(ovvero, la violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione
e la creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada) sono
dati in concreto, a prescindere dalle circostanze particolari del caso. In
particolare, un superamento di 34 km/h del limite massimo di 50 km/h è atto a fondare, da solo e a prescindere dalle altre specificità della fattispecie, una
messa in pericolo astratta accresciuta per gli altri utenti della strada. Tale
giurisprudenza è stata confermata a più riprese dal Tribunale federale – anche
alla luce delle critiche di una parte della dottrina – che ne ha giustificato
lo schematismo con la necessità di assicurare la parità di trattamento tra
conducenti, trattandosi di “infrazioni di massa” (sopra, consid. 11; STF
1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 6B_1028/2008 del 16 aprile
2009, consid. 2; sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013, consid 2.4, pag.
7).
15. Dal profilo
soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando
l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario
alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per
negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011
del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid.
2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV
133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., ad
art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme
della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la
conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi
contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52).
Anche per quanto concerne
il riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di
velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso
schematismo già evocato in relazione agli elementi costitutivi oggettivi:
quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo
oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento di 25 km/h o più del limite di 50 km/h) esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF
1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre
2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126
II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).
Un’eccezione può entrare
in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per
ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite (STF
1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre
2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126
II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f). Eccezione che, come già diffusamente rammentato (sopra. consid. 12 e 13), nel caso in rassegna non è data.
La
condanna inflitta in prima istanza per infrazione grave alle norme della
circolazione deve, dunque, essere qui confermata.
Ingiuria
16. Giusta l’art. 177 cpv.
1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole,
scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.
Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona,
ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una
persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere
considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª
ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).
L’ingiuria può concretizzarsi mediante tre modalità differenti:
con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e
la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano
(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.
2127; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed.,
Zurigo/San Gallo, 2013, ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione
di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave
da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n.
14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2) oppure nell’evocazione,
all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a
danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op.
cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone
dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un
rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Riklin, in Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).
Dal profilo soggettivo si tratta di un reato intenzionale:
l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia
offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad
art. 177 CP, n. 24; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9).
17. L'imputato non ha mai
negato di essersi rivolto a CO 1 con l'espressione "testa di
cazzo". Al dibattimento egli ne ha così descritto i contorni:
“
Quel giorno, sul
cantiere, avevo costatato che CO 1 aveva posato male i serramenti nella
palazzina (…) Io l’ho apostrofato dicendogli “stai facendo un lavoro da
schifo”. Siccome lui sosteneva insistentemente che il suo era stato un buon
lavoro, io gli ho mostrato che così non era con un livello. Lui me l’ha tolto
dalle mani con una certa violenza – rigando così il vetro della porta finestra
– dicendomi che, in realtà, se le finestre non erano parallele, era perché
c’erano altri problemi. Insomma cercava in ogni modo di avere ragione senza
però riuscire a dimostrarlo. Al che io mi sono arrabbiato – quell’episodio era
soltanto l’ultima goccia che aveva fatto traboccare il vaso riempito da
innumerevoli arrabbiature precedenti sempre dovute al suo modo di lavorare
(imprecisioni e sporcizia del posto di lavoro) – e, dandogli del testa di
cazzo, gli ho detto di andarsene: “hai superato ogni limite, non ti voglio più
vedere, vai via”. Ammetto che, in quel momento, l’ho spinto via" (verbale
dib., pag. 2-3).
a) In
linea con l'accusa, il primo giudice ha ritenuto il carattere ingiurioso
dell'espressione "testa di cazzo, hai sempre ragione tu",
rivolta a CO 1 da un imputato "molto alterato" a causa del
comportamento del dipendente che "si rifiutava d'intervenire e
sosteneva che le finestre erano state montate a regola d'arte, pur essendo
stato reso attento già il giorno precedente di come il lavoro svolto fosse
difettoso" (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 5).
b) Per la difesa, nel
linguaggio comune l'espressione "testa di cazzo" è ormai d'uso
corrente ed ha perso ogni carattere offensivo. Ciò, in particolare, in un caso
come quello in esame, ove è stata utilizzata senza intenzione di offendere, ma
per "colorire" i rimproveri rivolti al dipendente per le sue
cattive qualità di lavoratore. L'espressione imponeva, perciò, l'assoluzione e
non solo l'esenzione da pena.
c) L'evoluzione
dei costumi e la progressiva decadenza del lessico, indulgono ad una sempre
maggiore valorizzazione delle espressioni volgari. Sicché, complice il crollo
delle barriere censorie nel mondo della televisione, dello sport, della musica,
del cinema ed anche della letteratura, alcune parolacce sono divenute d'uso
sempre più frequente e diffuso. Ciò che ne attenua fortemente la portata
offensiva, con riferimento alla sensibilità dell'uomo medio.
Il
termine "cazzo" è usato come rafforzativo in molteplici
espressioni volgari correnti e riprese dai dizionari:
- "del
cazzo": senza valore, negativo (es. "un libro del
cazzo"),
- "rompere
il cazzo": seccare, infastidire,
- "stare
sul cazzo": essere antipatico,
- "cazzi
amari": seri guai,
- "fatti
Fatti
i cazzi tuoi": interessati delle tue cose e non disturbare
(www.grandidizionari.it), solo per
fare alcuni esempi.
Si
tratta di espressioni fortemente diffuse soprattutto tra i giovani, ma anche
nel mondo dei media, ove volgarità e turpiloquio trovano sempre più spazio.
d) Espressioni
come "mi stai sul cazzo", oppure "fatti i cazzi
tuoi" sono indice di inurbanità e maleducazione, che meritano
riprovazione sul piano del linguaggio e dei rapporti sociali. Tuttavia, per i
motivi appena ricordati, la loro gravità non è tale, oggigiorno, da
giustificare il ricorso al diritto penale.
Ne
va diversamente per l'epiteto "testa di cazzo", esternazione
di disprezzo ben più grave e certamente suscettibile di ledere l'onore di una
persona. Apostrofare qualcuno dandogli del "testa di cazzo"
significa, in effetti, tacciarlo di persona spregevole, esprimerne tutto il
disprezzo. "Testa di cazzo" assurge così, ancor oggi, a
ingiuria formale nel senso dell'art. 177 cpv. 1 CP, in particolare laddove l'utilizzo
di tale espressione sia accompagnato da parole o comportamenti che ne
rafforzano la portata offensiva, come verificatosi nel caso di specie.
L'espressione
"testa di cazzo, hai sempre ragione tu", infatti, era stata
proferita contestualmente agli strattoni ed alle spinte oggetto delle
imputazioni 2 e 3 del decreto d'accusa, ovvero all'azione di AP 1 intesa
all'allontanamento di CO 1 dal cantiere ("…dandogli del testa di
cazzo gli ho detto di andarsene: “hai superato ogni limite, non ti voglio più vedere,
vai via”. Ammetto che, in quel momento, l’ho spinto via"; cfr. verbale
dib, pag 2-3, sopra, consid. 17).
Un
comportamento, questo, che rafforza il carattere ingiurioso delle parole, come
ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale in un caso che presentava
strette analogie con quello in rassegna. Nella circostanza, l'alta Corte aveva
confermato la natura ingiuriosa dell'espressione "vaffanculo", rivolta
da un commerciante ad un funzionario dell'ufficio di esecuzione che si era
presentato nel suo negozio per notificargli un atto esecutivo. Ad accentuarne
il carattere offensivo era stato, in quel caso, il contemporaneo allontanamento
del funzionario dal negozio, eseguito dal commerciante con l'uso della forza
(STF 6B_794/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2).
In
linea con le conclusioni del primo giudice, occorre dunque ritenere realizzati
gli elementi costitutivi oggettivi del reato. E ne va così per l'elemento
soggettivo: che AP 1 si sia rivolto con queste parole a CO 1 volendo, o perlomeno
accettando che tale agire potesse offendere il suo onore è indiscutibile.
La
dichiarazione di colpevolezza formulata dal primo giudice va perciò confermata.
e) Giusta
l'art. 177 cpv. 2 CP se l'ingiuria è stata provocata direttamente
dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole.
Nel
caso in rassegna è assodata la provocazione attuata da CO 1 nei confronti di AP
1, insistendo dapprima nell'affermare – contrariamente alla realtà da egli
stesso riconosciuta – che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte,
rifiutandosi, poi, apertamente e ripetutamente di procedere al loro rifacimento.
L'insubordinazione agli ordini del datore di lavoro, per di più declamata in
presenza di altri dipendenti, riflette un contegno oggettivamente suscettibile
di provocare reazioni, quale quella ingiuriosa dell'accusato.
Correttamente,
dunque, il primo giudice ha applicato l'art. 177 cpv. 2 CP, mandando
l'appellante esente da pena. Decisione che merita conferma.
Vie
di fatto
18. Per l'art. 126 cpv. 1
CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno
al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa.
In
linea con l'accusa, il presidente della Pretura penale ha ritenuto sussistere
l'infrazione di vie di fatto, ovvero un'aggressione intenzionale all'integrità
fisica dell'accusatore privato che, pur non dando origine a un danno corporale,
ha comunque procurato una lesione che eccede quanto si presume tollerabile
secondo l'uso corrente e le abitudini locali (sentenza impugnata, consid. 3.3,
pag. 6). In particolare, sulla base delle testimonianze di __________ e __________,
ha assodato come l'appellante abbia ripetutamente spinto all'indietro CO 1 con
le conseguenze diagnosticate lo stesso giorno dal pronto soccorso di __________,
segnatamente un trauma distruttivo alla spalla sinistra ed una contrattura del
muscolo quadricipite femorale sinistro. Il primo giudice ne ha concluso che:
“
L'aggressione
mediante spinte e strattoni – con conseguenti ematomi o contusioni ma senza
dolori considerevoli – rappresenta un tipico caso di vie di fatto, reato che va
in ogni caso distinto da quello più grave concernenti le lesioni semplici,
sanzionato dall'art. 123 CP"
(sentenza
impugnata, consid. 3.3, pag. 7).
a) Nella dichiarazione
d'appello, e ancora al dibattimento, AP 1 ha obiettato che nella fattispecie
l'imputazione andava trattata – nell'ipotesi a lui più sfavorevole – in modo
analogo a quella di ingiuria (ma in applicazione dell'art. 177 cpv. 1 CP e
dell'art. 126 CP), accertando, dapprima, la reazione non sproporzionata al
comportamento sconsiderato di CO 1, mandandolo, poi, esente da pena in
applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP.
In
ogni caso, egli chiede il proscioglimento da questo capo d'imputazione, i
ripetuti spintoni essendosi tradotti, di fatto, in una semplice spinta di
allontanamento:
"Ammetto che, in quel momento,
l'ho spinto via. Penso di averlo toccato sulla schiena, anche se non ricordo
esattamente. Poteva essere un braccio o qualche parte del tronco"
(verbale dib., pag. 3).
A mente dell'appellante, inoltre, non sussiste prova certa della
commissione di vie di fatto, anche perché al certificato medico del pronto
soccorso di __________ non può essere dato alcun credito, la diagnosi basandosi
essenzialmente su quanto riferito dal paziente.
b) Per poter dire se
siamo in presenza di vie di fatto nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, ovvero di
un'infrazione che si annovera tra reati contro integrità della persona, oppure
di vie di fatto ingiuriose secondo l'art. 177 cpv. 1 CP, ove il bene protetto è
l'onore di una persona, occorre stabilire se l'autore ha voluto in modo
preponderante esprimere disprezzo e umiliare la vittima. Nell'affermativa si
applicherà l'art. 177 cpv. 1 CP, diversamente l'art. 126 cpv. 1 CP (Corboz, op.
cit. ad art. 177, n. 6).
La
dottrina non esclude il concorso reale tra le due disposizioni, ad esempio
laddove l'autore proferisca un'ingiuria allo scopo di umiliare, dando in
seguito uno schiaffo per dimostrare il suo agire violento (Corboz, ibidem).
Tale
soluzione è stata adottata, come visto, dapprima dall'accusa, e poi dal primo
giudice.
c) L'accusato assevera
di aver dato una sola spinta a CO 1 (verbale di polizia 17.12.2012, pag. 2,
verbal dib. pag. 3), ciò che contrasta con la descrizione dei fatti
dell'accusatore privato:
“
Si girava verso
di me, prendendomi per il bavero e minacciandomi ed ingiuriandomi contro (…).
Io ho cercato di indietreggiare e lui avvicinandosi nuovamente a me, mi
prendeva per le spalle, strattonandomi più volte e spingendomi all'indietro
(…). Venivo nuovamente ripreso nuovamente alle spalle e strattonato con
violenza facendomi indietreggiare sino a quando sono arrivato contro la parete
del lato opposto rispetto a dove ci trovavamo percorrendo all'incirca 10-12 metri (…). Io riuscivo a liberarmi dalla sua presa e lasciando tutti i miei attrezzi privati sul
cantiere scappavo in direzione della mia vettura” (verbale di polizia
03.12.2012, pag. 4).
Ma anche con quella di __________,
che così si è espresso al proposito:
“
A quel punto
l'imputato iniziava a spingere il AP 1 all'indietro urlandogli contro ed
insultandolo con varie parolacce, mandandolo a quel paese. Io, che sino a quel
momento non avevo detto nulla, mi intromettevo tra di loro, bloccando AP 1 alle
braccia. CO 1 indietreggiando sino ad arrivare contro la parete, inciampava in
alcuni tubi da elettricista che fuoriuscivano dalla soletta"
(verbale di
polizia 08.02.2012, apg. 3).
Alla domanda, a sapere se AP 1 avesse ancora proferito violenza
nei confronti di CO 1, __________ ha risposto che gli era impossibile farlo in
quanto lui lo tratteneva (ibidem).
Dal
canto suo __________ ha dichiarato di aver visto l'imputato prendere per la
giacca l'accusatore privato, spintonandolo all'indietro un paio di volte, senza
reazione da parte di CO 1. Egli non ricorda se quest'ultimo sia caduto per gli
spintoni, soggiungendo che "può essere che nel cercare di liberarsi
dalla presa si sia abbassato, nulla di più" (verbale 09.03.2012, pag.
3).
d) Dalle riferite
dinamiche, ancorché non univoche, esce oggettivamente il quadro di un attacco
al corpo di una persona con spintoni, protrattosi almeno per qualche metro e
che ha potuto essere bloccato solo con l'intervento di forza del __________.
La
Corte ritiene probante, in questo caso, la testimonianza di __________, che non
avrebbe avuto ragione di intervenire con la forza bloccando l'appellante se
questi si fosse limitato ad un'innocua spinta data sulla schiena.
L'intento
di toccare, con vie di fatto, al corpo di una persona prevale qui, decisamente,
su quello di offenderla, per cui entra in considerazione solo l'art. 126 cpv. 1
CP.
Il
__________ ha pure confermato che CO 1, indietreggiando per effetto delle
spinte, è inciampato in alcuni tubi, ciò che motiva il ricorso alla visita
medica di __________, rendendone plausibile anche la diagnosi. A tale
proposito, come visto l'appellante insiste nell'affermare che al certificato
medico del 23 novembre 2011 non sia attribuibile valenza probatoria, fondandosi
la diagnosi unicamente su quanto riferito (per ben tre volte) dal paziente. A
torto. Il certificato medico in rassegna, allestito tre ore dopo i fatti,
indica chiaramente che la diagnosi ("trauma distruttivo gleno-omerale
ed acromio-claveare della spalla sinistra con contrattura del musc. Trapezio
sinistro. Contrattura del musc. Bicipite femorale sinistro") è stata
emessa previa visita ortopedica del dott. __________, attestando inoltre che
solo l'anamnesi (peraltro forzatamente) e l'esame di "obiettività"
circa il dolore si erano basate sulle dichiarazioni del paziente.
Pertanto,
questa Corte si allinea alle conclusioni del presidente della Pretura,
ravvedendo nel comportamento di AP 1 la commissione del reato di vie di fatto
nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, per i motivi esposti nella sentenza
impugnata e ricordati più sopra (cfr. consid. 18).
Danneggiamento
di poca entità
19. Giusta l’art. 144 cpv.
1 CP, si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o
rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o
d’usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere
una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o
d’usufrutto in favore di altri.
Il danneggiamento è
un’infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica
dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell’autore,
che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile
(Corboz, op. cit. ad art. 144 CP, n. 13, 14 e 16).
Il danneggiamento può,
dunque, consistere nel modificare la cosa nelle sua sostanza (DTF 115 IV 28,
consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP,
n. 24 e seg.), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le
caratteristiche o l’attrattiva (DTF 128 IV 252, consid. 2; Weissenberger, op.
cit., ad art. 144 CP, n. 38 e seg.) o nel modificarne l’aspetto esteriore (DTF
115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, op. cit. ad art. 144 CP,
n. 66 e seg.). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo
stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile
e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per
riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a; Corboz, op.
cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299).
Dal
profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale.
Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b). L’autore deve, dunque,
avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, che la
volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile
eventualità (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 23, pag. 299).
Giusta l’art. 172ter
cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità, il colpevole
è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale federale ha fissato in
fr. 300.- il limite per il quale un danno è di lieve entità ai sensi del citato
disposto (DTF 123 IV 113; 121 IV 261).
20. Come rettamente
ritenuto dal presidente della Pretura penale, pur non potendo determinare il
modo certo della rottura della giacca da lavoro dell'accusatore privato, non vi
è ragione di non credere alla testimonianza di __________, che assume carattere
decisivo. Questi ha dichiarato che la giacca – riconosciuta a posteriori nella
fotografia annessa alla querela – potrebbe essersi strappata quando, nel
tentativo di separare l'appellante dall'accusatore privato, AP 1 ha continuato
a tenere la presa, causandone, appunto la rottura. Ha poi soggiunto – ciò che
qui più conta – che "in ogni modo la giacca non era strappata prima dei
fatti" (verbale di polizia 09.03.2012, pag. 4), a significare che gli
strappi sono conseguenza diretta e adeguata degli strattoni e delle spinte
procurati all'accusatore privato. In effetti, lo stato visibilmente logoro
della giacca ed il valore attribuitogli dallo stesso accusatore privato (Euro
25.–) non lasciano ragionevolmente credere che egli abbia provocato a posteriori
volontariamente gli strappi allo scopo di ottenere un indennizzo o per altre
ragioni.
Pure
su questi aspetti la sentenza di prime cure merita conferma.
Si
impone di conseguenza la condanna dell'appellante anche per la contravvenzione
di danneggiamento di cose di poca entità (art. 172ter cifra 1 CP), stante un
danno quantificato dallo stesso CO 1, come visto, in Euro 25.–.
Colpa
e commisurazione della pena
21. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
a) Già si è detto, in
relazione alla infrazione delle norme della circolazione, che AP 1 ha adottato
un comportamento palesemente negligente, sentendosi autorizzato, d'istinto e
senza riflessione, a ritenere che il limite di velocità fosse di 80 km/h e non di 50 km/h, omettendo altresì di guardare il contachilometri (verbale d'interrogatorio
di polizia 16.11.2011, pag. 2). Circolando ad una velocità punibile eccedente
di 34 km/h il limite vigente di 50 km/h, egli ha violato crassamente una regola
fondamentale della circolazione stradale, al punto di creare un serio pericolo
per gli altri utenti della strada. Sul piano della colpa, tale comportamento è
connotabile come grave (sopra, consid. 15).
Per
di più, va ricordato che con decreto d'accusa dell'11 dicembre 2006, cresciuto
in giudicato il 15 gennaio 2007, egli era già incorso in analogo reato (sopra,
consid. 2) e che, pertanto, siamo in presenza di una situazione di recidiva
specifica.
Per
quanto precede la Corte ritiene giustificata una sanzione di base di 30
aliquote di pena pecuniaria, a fronte di una comminatoria di pena edittale
della detenzione sino a 3 anni o semplicemente – come in casi simili – della
pena pecuniaria, ovvero un massimo di 360 aliquote giornaliere (art. 91 cpv. 2
LCStr e art. 34 cpv. 1 CP).
L'appellante
afferma di essersi trovato a circolare in uno stato di forte preoccupazione,
intendendo raggiungere suo figlio ed un amico all'ospedale __________ di __________,
ove erano appena stati ricoverati a seguito di un incidente automobilistico di
cui ancora non conosceva le conseguenze. La circostanza gli aveva riportato
alla memoria lo stato d'animo vissuto nel 2002, quando sua moglie rimase
gravemente ferita in un incidente della circolazione e lui aveva guidato con il
cuore in gola da __________ a __________ per raggiungerla, non disponendo di
notizie sulle conseguenze dell'infortunio (verbale dib., pag. 3). Egli ha
riferito sul peso giocato da queste contingenze psicologiche in modo sincero e
credibile. E questa Corte vi ravvisa un motivo per riconoscergli
un'attenuazione di pena ai sensi dell'art. 48 CP in ragione di 10 aliquote di
pena pecuniaria.
Egli
va perciò condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.
Sull'importo
della singola aliquota di fr. 170.– l'appellante non muove appunto.
Invero,
stando alle emergenze processuali (sopra, consid. 2a), l'importo dell'aliquota
sancito dal primo giudice non ossequia ai dettami dell'art. 34 cpv. 2 CP che,
correttamente applicati, avrebbero condotto ad una quantificazione di almeno
fr. 220.–.
L'importo
di fr. 170.– fissato dal presidente della Pretura penale dev'essere nondimeno
confermato, ostando ad un suo aumento il divieto della reformatio in peius (art.
391 cpv. 2 CPP).
Non
vi è ragione, infine, di discostarsi dal giudizio impugnato per quanto attiene
alla durata della sospensione condizionale della pena, fissata in 3 anni e
giustificata dalla recidiva.
b) Il primo giudice ha
ritenuto giustificato pronunciare la condanna ad una multa globale di fr.
1'000.–, motivandola sulla base dell'art. 42 cpv. 4 CP, senza distinguere la
parte di pena accessoria ex art. 42 cpv. 4 CP da quella sanzionatoria per le
contravvenzioni di vie di fatto e di danneggiamento di poca entità (art. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1 i.r.c. art 173ter cpv. 1, combinati con l'art. 106 CP).
Questa
Corte ritiene giudizioso una multa per le contravvenzioni di vie di fatto e
danneggiamento di poca entità, da fissarsi in fr. 300.–, cui aggiungere una
multa di fr. 700.– in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP, per giungere così ad
una multa complessiva di fr. 1'000.–..
Azione
civile
22. Davanti al primo
giudice CO 1 ha fatto valere in via adesiva (art. 122 e segg. CPP) le proprie
pretese civili desunte dalle infrazioni del 23 novembre 2011, che ha quantificato
in fr. 1'591.– di oneri di patrocinio per il primo giudizio e Euro 25.– per il
danneggiamento della giacca.
Il
presidente della Pretura penale non ha trattato – senza motivarne il perché – siffatta
pretesa, limitandosi a statuire il rinvio dell'accusatore privato al competente
foro civile "per eventuali pretese di natura civile" (dispositivo
n. 4).
AP 1 ha
dichiarato di impugnare l'intera sentenza, ciò che contrasta con le richieste
di giudizio, ove egli chiede, in accoglimento dell'appello, il proscioglimento
dai reati di ingiuria, vie di fatto, danneggiamento di poca entità e di
infrazione grave alle norme della circolazione, con protesta di spese e
ripetibili, senza esprimersi però sulle avversarie pretese civili.
Le
domande di giudizio sono, comunque, estremamente chiare e permettono di
escludere che AP 1 abbia inteso impugnare la decisione di rinvio al foro civile
che, in un ottica processuale, gli è del resto perlomeno favorevole.
Dal
canto suo l'accusatore privato CO 1 non ha impugnato la decisione di rinvio al
foro civile delle sue pretese, che deve pertanto ritenersi passata in
giudicato, sicché a questa Corte non è data ulteriore cognizione sul tema.
Oneri
processuali e indennità
23. Visto l'esito
dell'appello, in considerazione del grado di soccombenza si giustifica di
assegnare le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'000.–,
per 3/4 a carico dell'appellante e per il rimanente 1/4 a carico dello Stato.
Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al
presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Sempre
in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, viene riconosciuta a
AP 1 un'indennità per spese di difesa di fr. 200.– (art. 429 cpv. 1 lett. a e
cpv. 2 CPP).
Per questi
motivi
Visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg,. 398 e segg., 405, 408, 422 e segg., 429 cpv. 1 lett. a CPP;
12, 34, 42 cpv. 1, 47, 50, 106, 126cpv. 1, 144 cpv. 1 i.r.c 172ter, 177 cpv. 1 e 2 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr;
3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett.a e cpv. 2 ONC;
22, 107 cpv. 3 lett. e OSStr,
nonché sulle spese l'art. 428 CPP,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, il punto
4, del dispositivo della sentenza impugnata è passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione, per avere, a __________, in data 15 novembre 2011,
violato gravemente le norme medesime, circolando con la vettura Audi RS6
targata __________ alla velocità di 84 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h;
1.1.2. ingiuria,
per avere, a __________, in data 23 novembre 2011, offeso l'onore di CO 1
rivolgendosi a lui con l'espressione "testa di cazzo, hai sempre
ragione tu";
1.1.3. vie di fatto, per
avere, a __________, in data 23 novembre 2011, commesso vie di fatto nei
confronti di __________, e meglio per averlo strattonato e spinto all’indietro;
1.1.4. danneggiamento di poca
entità, per avere, a __________, in data 23 novembre 2011, intenzionalmente
danneggiato la giacca indossata da CO 1, e meglio per avergliela strappata.
Considerandi
2.
AP 1 è mandato
esente da pena per il reato di ingiuria.
3.
AP 1 è condannato:
3.1
alla pena pecuniaria
di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 170.– (centosettanta) cadauna, per un
totale di fr. 3'400.– (tremilaquattrocento);
3.2
alla
multa di fr. 1'000.– (trecento).
In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
3.3
al pagamento di 3/4
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.– (mille) per il
procedimento di primo grado, il rimanente 1/4 andando invece a carico dello
Stato.
4.
L'esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
5.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e per il rimanente
1/4 a carico dello Stato, che rifonderà, inoltre, a AP 1 fr. 200.– di
indennità.
6.
Intimazione a:
7.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.