Lexipedia

Decisione

17.2013.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2013Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di

secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello

porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha

spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, ad

art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante

eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte

di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).

Il TF ha recentemente precisato che il controllo

della giurisdizione di appello è nuovo e completo anche in caso di appello

parziale, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente

alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP). L’appello parziale non permette

infatti alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado

soltanto alcuni fatti, sottraendone altri dall’esame. Secondo l’Alta Corte, un

appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma

interpretato in maniera estensiva, di modo da soddisfare le esigenze dell’art.

399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto

permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla

causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.

2.2).

2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127

IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid

condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della

giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o

all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9 e ad art. 393, n. 17; Eugster,

Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1: “Auch reine Ermessensfragen

[…] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler

Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.

398, n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico

motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, che

non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una

definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur

contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo

dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir

à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est

attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch, § 91, n. 1512 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di

commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello

presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla

colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure

condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché

l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la

sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid. 1.2,

destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.

6B_54/2012, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata

dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore

privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di

appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena

commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una pena più

severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio 2013,

inc.6B_54/2012, consid. 4).

Considerandi

II. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

3.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza -

ritenuto che, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid.

3.

; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004

n. 51 pag. 253; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; Rep. 1990 pag.

353.

con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b) - che, in applicazione dell’art.

10.

cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero

procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand CPP, ad art. 10, n. 35-41).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF 6B_10/2010del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto

l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del

30.

marzo 2007).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare,

mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti

a fondare il convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007,

consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in

Pra 2004 n. 51 pag. 253; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).

In assenza di prove certe, il giudice può,

dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in

modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non

può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più

elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad

escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido

fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2 ed in STF 6P.37/2003 del 7

maggio 2003, consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid.

3.

; e sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011, consid. 6.3; 17.2011.1

dell’8 aprile 2011, consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011, consid. 3.3.1 e

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.b, confermata dal TF).

4.

Il

principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002

del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86

consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come

ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione

più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così

disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_253/2009

del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; STF 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid.

1.

; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; STF 6B.230/2008 del 13

maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002,

consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 10; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235; Tophinke, Basler Kommentar,

StPO, ad art. 10, n. 82-83; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 10, n. 11-13; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10,

n. 9; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19 e n. 47).

Secondo la dottrina, il principio in dubio pro

reo va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e

responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny,

Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 12 CP n. 48 e 56;

Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

III. La

vita di IM 1 e AP 1

5.

Con riferimento al curriculum vitae dei fratelli IM 1 e AP 1 si può

rinviare, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto accertato dai

giudici di prime cure.

5.1

Il primo giudice ha rilevato quanto segue in relazione alla vita di IM

1.

(sentenza impugnata, consid. I A 1-4, pag. 11-12):

“ IM 1 ha un fratello AA1, che attualmente risiede negli Stati Uniti (ove ha cambiato nome in "AA1"),

una sorella AP 1 ed un altro fratello __________ (…).

Relativamente

alla sua vita coniugale, l'accusato ha avuto una relazione con la Sig.ra __________,

dalla quale sono nati 3 figli (…). A seguito della fine della loro storia due

dei tre figli (__________e __________) sono stati affidati a IM 1 e la terza

figlia __________ è stata affidata alla madre (…).

In

merito alla sua attività professionale e alla sua situazione economica, il

rubricato ha dichiarato quanto segue (…):

"ADR.

Percepisco un salario di CHF 3'000.00 lordi, senza tredicesima. Pago un affitto

mensile di CHF 900.-, e altre spese di circa 600/700 CHF tra tasse,

assicurazioni e elettricità. Oltre a questi oneri provvedo ai bisogni dei miei

due ragazzi, entrambi in età adolescenziale e quindi con un costo elevato.

ADR.

Non ho percepito altri tipi di indennità o altri aiuti finanziari da terze

persone.

ADR.

Che la mia situazione esecutiva non è pulita, in particolare mi sembra di avere

sette attestati carenza beni e altre esecuzioni in corso per un ammontare di

circa CHF 60'000.-. salvo errore. Sono tutti debiti riconducibili alla pratica

degli assegni familiari.

ADR.

Che non possiedo automobili, ma solo una moto Honda del 1985.

ADR.

Che non possiedo immobili o altri valori patrimoniali, né qui né

all'estera" (…)

Dall'estratto

del casellario giudiziale svizzero, datato 16 agosto 2006 (Al 241), risulta un

unico precedente penale a carico dell'accusato per appropriazione semplice

(art. 137 cpv 2 CP) del 18 dicembre 2002. Per tale reato IM 1 è stato

condannato al pagamento di una multa di CHF 100.-. Inoltre, risulta con data 17

marzo 2005 la cancellazione dell'iscrizione. Da ultimo, dall'incarto risulta

che IM 1 nel 2002 è stato processato per truffa mancata e assolto con sentenza

22.

febbraio 2002.”

5.2

Per quanto attiene a AP 1, il primo giudice ha indicato quanto segue

(sentenza impugnata, consid. I B 1-3, pag. 13):

“ L'accusata AP 1, in merito alla sua vita passata ha dichiarato:

“Sono

in Svizzera dal 1994 quando sono giunta con mia madre ed il mio fratello minore

__________. Il motivo era quello di raggiungere nostro padre che già lavorava

in Svizzera da vari anni. Ora mio padre è in pensione ed abita in __________.

Ho fatto le scuole dell'obbligo a __________ e ho poi fatto due anni di liceo

in Ticino oltre a vari corsi di lingua italiana. Ho poi fatto l'apprendistato

di commercio presso la __________ di __________ ed ho ottenuto il diploma di

impiegato di commercio. Ho poi lavorato ancora un anno come impiegata presso la

__________ fino a settembre 2003. In seguito ho avuto problemi di salute ed ho

cercato un nuovo posto di lavoro. Dopo qualche mese mio fratello IM 1 mi ha offerto un posto come impiegata presso la __________. Ho iniziato a lavorare il primo di

marzo 2004.

Il mio

ruolo presso la __________ era quello di occuparmi del lato amministrativo.

Lavoro 70%.

Smistavo

la corrispondenza, mi occupavo della gestione della fatture, tenevo i contatti

con i clienti, ordinazioni, offerte”.

In

seguito l'imputata riferisce di aver lavorato quale impiegata presso la __________,

__________ e la __________ di __________. Attualmente è senza attività e ha

riferito di vivere in assistenza. Ha una figlia di 15 anni che frequenta le

scuole commerciali per la quale non percepisce alimenti dal padre che l'ha

riconosciuta e che ha sottoscritto una convenzione di mantenimento, mentre il

periodo massimo (60 mesi) d'anticipo da parte dello Stato, è scaduto da tempo.

Vive in un appartamento in affitto il cui canone ammonta a fr. 950.- mensili.

Non ha debiti di rilievo.

Dall'estratto

del casellario giudiziario non risulta alcuna iscrizione a suo carico. Tuttavia

dall'incarto AC 2006/126 TT è emerso che AP 1 è stata condannata, con decreto

d'accusa 27 gennaio 2005 (Al 1), alla multa di CHF 300.- per disobbedienza alle

decisioni dell'autorità (292 CP)”.

5.3

A complemento di quanto indicato dal giudice di prime cure, nella

motivazione scritta dell’appello AP 1 ha affermato che suo padre aveva lasciato il __________ con i due fratelli maggiori non solo per motivi economici,

ma anche “alla ricerca di un paese che potesse permettergli di vivere in

maniera dignitosa senza aver paura di ripercussioni a causa delle sue idee

politiche e della sua appartenenza alla Chiesa cattolica” (pag. 2). La

stessa appellante “è immigrata in Svizzera nel 1994 con la madre e con il

fratello minore non solo per motivi economici (nel tentativo di migliorare la

situazione materiale e sociale della propria famiglia), ma piuttosto per motivi

affettivi, spinta dal desiderio di ricomporre l’unità del nucleo familiare”

(motivazione scritta dell’appello, pag. 2).

AP 1 precisa che “la

figura dominante all’interno della famiglia risulta naturalmente essere quella

del padre: il padre decide, punisce e determina tutte le scelte dei figli. Ma

si tratta di una figura ambigua: è un “maschio-padrone”, per la sua rigidità e

la sua autorevolezza; ma è anche un “padre-servitore” per la sua disponibilità

a soddisfare varie esigenze materiali della famiglia e per la sua stessa

fragilità psicologica, ben conosciuta dai figli per le sue dichiarate paure e

ansie” (motivazione scritta dell’appello, pag. 2-3). Inoltre, “l’educazione

impartita ai figli risulta quindi tradizionalista - nei modi e nei contenuti -

essendo volta a trasmettere e a far rispettare i principi, le norme e le

consuetudini del proprio patrimonio culturale” (motivazione scritta dell’appello, pag. 3).

Secondo l’appellante, “anche la relazione

fratello-sorella minore è tradizionalmente gerarchica: per consuetudine la

famiglia è patriarcale, per cui è la figura dell’anziano o, comunque, la figura

maschile a risultare dominante all’interno del nucleo familiare”. Gli

atteggiamenti definiti di “sottomissione” possono essere diversi: “servizievolità,

obbedienza immediata alle richieste del fratello; accettazione indiscussa delle

sue decisioni e timore”. Ne consegue che, secondo l’appellante, “un

ordine dato dal fratello IM 1 è praticamente legge per AP 1 e non ci sono

limiti interpretativi” (motivazione scritta dell’appello, pag. 3).

IV. Inchiesta

penale

6.

L’inchiesta penale ha preso avvio da una segnalazione del 7 aprile

2004.

fatta dalla __________ - società che gestisce i pagamenti della carta di

credito American Express - all’Ufficio federale di polizia (Ufficio di

comunicazione in materia di riciclaggio, MROS) in relazione ad alcune

transazioni sospette effettuate con carte di credito a beneficio di ditte appartenenti

a IM 1, la __________ e la __________, di __________ (art. 9 LRD). Le

transazioni sospette consistevano, in sostanza, in alcuni importanti accrediti su

conti bancari riconducibili a IM 1, originati da pagamenti con carte di credito

emesse negli Stati Uniti a nome di persone residenti in Svizzera o in Italia.

In seguito tali importi venivano quasi interamente bonificati (“stornati”) su

altri conti negli Stati Uniti, appartenenti al fratello di IM 1, AA1 La

documentazione giustificativa a supporto di tali transazioni (fatture, dichiarazioni

di storno merce) che era stata presentata alla __________ non appariva

convincente in relazione al senso di tali operazioni.

A seguito di tale segnalazione, non essendo

chiaro il retroscena economico delle suddette transazioni, in data 14 aprile

2004.

l’Ufficio ha sporto denuncia ex art. 23 cpv. 4 LRD al Ministero Pubblico

ticinese, che ha dunque avviato le indagini nei confronti di IM 1 (doc. AI 1)

per titolo di riciclaggio di denaro.

Presso l’abitazione di IM 1 gli inquirenti hanno

reperito sei carte di credito valide, intestate a diverse persone, così come

alcuni vouchers relativi a tali carte di credito, altri vouchers tratti su

queste carte di credito firmati in bianco e ulteriore documentazione relativa a

transazioni effettuate con tali carte di credito (in particolare fatturazioni e

storni di fatturazioni) (Al 8, rapporto d'arresto del 13 maggio 2004).

L’inchiesta si è sviluppata su più fronti. Alfine

di scoprire il retroscena economico delle transazioni sospette, gli inquirenti

hanno cercato di individuare i titolari delle carte di credito rinvenute presso

IM 1, nonché i nominativi di altri clienti delle sue ditte (__________e __________).

Hanno inoltre tentato di determinare, mediante una perizia calligrafica, se le

firme apposte sui voucher in bianco rinvenuti presso IM 1 fossero riconducibili

alla medesima persona. Infine, il magistrato inquirente ha ordinato una perizia

tecnica per individuare e collegare tra loro i flussi di denaro dalle carte di

credito americane ai conti delle società di IM 1 e il successivo ritorno dei

fondi negli Stati Uniti.

L’inchiesta si è poi estesa anche alla sorella AP

1, dipendente della __________ e qui appellante. L’altro fratello, AA1 ,

residente negli Stati Uniti, è stato sentito per via rogatoriale.

Nei confronti di IM 1 e AP 1 le indagini si sono

protratte sino al 10 ottobre 2006, data della chiusura dell’istruzione formale

(AI 267). Il 19 ottobre 2006 il PP ha emanato l’atto di accusa nei confronti di

IM 1 e di AP 1. IM 1 è stato accusato di ripetuta falsità in documenti,

ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e inosservanza delle norme

legali sulla contabilità (doc. TPC 1). L’atto di accusa nei confronti di AP 1

concerneva unicamente l’ipotesi di ripetuta complicità in falsità in documenti

(doc. TPC 1). Con decreto di medesima data, il PP ha abbandonato il

procedimento nei confronti dei due per il titolo di riciclaggio di denaro,

considerata l’insufficienza di prove a loro carico (AI 268 e ai 269). Con atto di

accusa aggiuntivo dell’8 luglio 2009, IM 1 è stato accusato anche di

trascuranza degli obblighi di mantenimento e di ripetuta disobbedienza a

decisioni dell’autorità (doc. TPC 6).

Con lettera del 13 marzo 2013 il PP ha informato

questa Corte di voler promuovere l’accusa di falsità in documenti anche nei

confronti di AA1.

V. Sentenza

di primo grado

7.

Per quanto concerne la falsità in documenti - unico reato su cui

verte il procedimento di appello - con sentenza 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato quasi integralmente le accuse mosse

nei confronti di IM 1 e AP 1. Ai due fratelli veniva infatti rimproverato sia

l’allestimento di falsi ordini di pagamento (vouchers) relativi ad acquisti

fasulli di merce presso le ditte di IM 1 (con invio degli stessi alla società

preposta alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di

credito in questione), sia l’allestimento di false fatture, lettere e

dichiarazioni di storno finalizzate a tranquillizzare la __________ in merito

ai retroscena economici delle transazioni.

7.1

Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha dapprima

ripercorso le risultanze istruttorie concernenti la determinazione della

clientela delle società facenti capo a IM 1 e dei titolari delle carte di

credito sequestrate (sentenza impugnata, consid. III A 1 a, pag. 16-26).

Il primo giudice ha riferito che, in proposito, IM

1.

ha sempre fornito spiegazioni insostenibili. In relazione alle svariate

decine di migliaia di dollari incassati dalle sue società mediante pagamenti

con carte di credito, egli ha spiegato trattarsi di acconti e pagamenti per

forniture di lavori (pezzi di ricambio e materiale elettronico proveniente

dagli USA, oppure opere artistiche in metallo) consegnati a suoi clienti quali __________

di __________, __________ e la società __________., rappresentata da BB1. Su di

essi IM 1 non ha tuttavia saputo dare ulteriori informazioni e ha asserito

trattarsi di casi di omonimia rispetto ad altre persone con il medesimo nome

della sua cerchia di conoscenti. Altri asseriti clienti (__________) non sono

invece stati rintracciati del tutto. L’inchiesta ha evidenziato che le carte di

credito da cui erano stati effettuati i suddetti pagamenti erano appoggiate ad

un conto intestato al fratello di IM 1, AA1 (sentenza impugnata, consid. III A 1 a, pag. 16-26).

7.2

In seguito, il primo giudice ha esaminato la perizia calligrafica

commissionata per determinare l’autore delle firme sulla documentazione

rinvenuta dagli inquirenti nel corso dell’inchiesta presso IM 1, in particolare l’autore delle firme sui vouchers e sulle dichiarazioni di storno merce (attribuite

__________) (sentenza impugnata, consid. III A 1 b, pag. 26-30).

Nella sentenza impugnata vengono riassunte le

conclusioni della perita incaricata, che ha ritenuto probabile che le firme a

lei sottoposte fossero redatte da una sola persona - e meglio IM 1 - mentre ha

escluso che esse potessero essere attribuibili a AP 1 (consid. III A 1 b, pag.

26-29).

Il primo giudice ha, poi, rilevato che

dall’analisi del PC sequestrato sono emerse delle incongruenze relative alla

datazione di alcuni documenti word inerenti la fatturazione a clienti, che

facevano presumere che i documenti fossero stati tutti creati in un’unica

sessione di lavoro, posteriormente a quanto indicato nel testo (consid. III A 1

b, pag. 29). Inoltre, nel PC vi erano delle scansioni di documenti ufficiali

(notifiche di tassazione, documentazione bancaria, estratti del registro di

commercio) privati dei dati di modo da creare dei formulari in bianco, che gli

accusati hanno giustificato con la necessità di provare un programma di grafica

(sentenza impugnata, consid. III A 1 b, pag. 29-30).

7.3

Infine, nella sentenza impugnata ci si è chinati sulle risultanze istruttorie

concernenti l’attività commerciale svolta da IM 1, ovvero la vendita di

prodotti elettronici e l’attività di metalcostruttore (consid. III A 1 c, pag.

30-32) e sulla perizia dell’équipe finanziaria (EFIN) riguardante le

movimentazioni bancarie sui conti delle società facenti capo a IM 1 (consid.

III A 1 d, pag. 32-36).

Il primo giudice ha riferito che i prodotti

oggetto delle fatture emesse “o non sono stati trovati, o è stato trovato

l’oggetto ma la fattura riportava un rincaro di prezzo di oltre 35'000.- USD o

sono stati trovati ma non è stato possibile verificare il prezzo” (consid.

III A 1 c, pag. 30). Ad esempio, una macchina fotocopiatrice Xerox con

accessori è stata venduta per l’importo di 71'690 USD (dall’analisi della

perita, la fattura relativa a tale vendita è un falso), ma il modello in

questione è risultato inesistente in Svizzera e l’accusato non è stato in grado

di indicare da chi l’aveva acquistata (consid. III A 1 c, pag. 30-31).

Per quanto concerne l’attività di

metalcostruttore, la proprietaria del capannone ove era ubicata la __________

ha reso una testimonianza - in contrasto con quella di IM 1 - secondo cui

nell’officina non ha mai visto svolgersi alcuna attività di costruzione.

L’unico cliente individuato dagli inquirenti è stata una signora di __________

che ha commissionato una scala per gatti, fatturata 591.80 fr. (sentenza

impugnata, consid. III A 1 c, pag. 32).

In relazione alla perizia dell’EFIN, il primo

giudice ha considerato che il totale complessivo degli accrediti provenienti da

carte di credito intestate a varie persone ma appoggiate su conti bancari

appartenenti a AA1 negli Stati Uniti ammonta a 1'251'907.- USD (sentenza

impugnata, consid. III A 1 d, pag. 33). IM 1 ha negato di essere a conoscenza che tutti i pagamenti provenivano da averi del fratello, senza riuscire a dare una

spiegazione di questo fatto. Tale somma, ad eccezione di una sorta di

“commissione” trattenuta da IM 1, è stata poi bonificata nuovamente ad AA1

L’utile conseguito dall’accusato a seguito di tali passaggi è stato

quantificato in 73'182.- USD (sentenza impugnata, consid. III A 1 d, pag. 34).

Per i dettagli concernenti le singole transazioni, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP si rinvia alla tabella di cui alla sentenza impugnata, con i riferimenti

alle perizie contabile e calligrafica (consid. III A 1 d, pag. 34-36).

7.4

Dopo aver analizzato la posizione dell’imputato principale, il primo

giudice ha valutato il ruolo svolto da AP 1, accusata di essere complice nelle

falsificazioni operate dal fratello (sentenza impugnata, consid. III A 2, pag.

36-39).

Il primo giudice ha accertato che l’imputata ha

svolto l’attività di impiegata presso la __________ dal mese di marzo del 2004,

ma che già prima di allora lo aveva aiutato ad allestire alcune fatture

(sentenza impugnata, consid. III A 2 a, pag. 36). Nella sentenza impugnata sono

poi state messe in evidenza le dichiarazioni poco convincenti da lei rilasciate

agli inquirenti, in particolar modo concernenti la clientela che arrivava

presso la ditta del fratello, o concernenti l’invio delle fatture (sentenza

impugnata, consid. III A 2 b, pag. 36-39).

Per quanto riguarda le fatture trovate sul PC sequestrato,

che riportavano date precedenti alla creazione del documento informatico, il

primo giudice non ha ritenuto convincente la spiegazione di AP 1 secondo cui le

stesse erano state da lei predisposte alla data corretta ma su un vecchio

computer e solo successivamente trasferite su quel PC che, dunque, indicava una

data di creazione del documento posteriore (sentenza impugnata, consid. III A 2

c, pag. 39).

7.5

Alla luce delle risultanze istruttorie ripercorse nei considerandi

precedenti, il primo giudice, dopo aver ricordato i principi giuridici

applicabili, ha ritenuto IM 1 autore colpevole di falsità in documenti sulla

scorta delle seguenti motivazioni:

“ - le firme apposte sui documenti

ritrovati nei locali di pertinenza di

IM 1 nonché quelli spediti alla __________ (fatture, vouchers)

secondo la perita __________ provengono dallo

stesso autore, identificato IM 1;

- il ritrovamento da parte della

polizia scientifica nel PC IM 1 di fatture riportanti date antecedenti rispetto

alla creazione del documento informatico (4 aprile 2004), medesimo periodo in

cui la __________ aveva richiesto l'invio di giustificativi delle operazioni;

- l'impossibilità di identificare

la presunta clientela IM 1 e la coincidenza dei nomi di questi con conoscenti;

- la presenza a casa dell'accusato

di carte di credito dei presunti clienti e di vouchers sottoscritti da questi

ultimi ma non compilati (lasciati in bianco gli importi) e

- il fatto che le carte di credito

dei presunti clienti erano appoggiate sui conti americani intestati al fratello

dell'accusato.

In

definitiva perizia calligrafica, inesistente attività commerciale volta

unicamente a fungere da copertura e assenza di clienti effettivi per cui non è

serio ritenere trattarsi, in tutti i casi, di omonimie rispetto a propri

conoscenti che esistono effettivamente, senza che ne sia stato rintracciato uno

solo (fatta salva una cliente per una scala per il gatto, per poche centinaia

di franchi), hanno permesso di accertare che l'imputato è l'autore della

falsità dei documenti oggetto del procedimento” (sentenza impugnata, consid. IV

B, pag. 42).

Secondo il giudice di prime cure,

“ tali falsificazioni di documenti

hanno così permesso IM 1 di ottenere un indebito profitto, accertato dalla

perizia sui movimenti di denaro tra Stati Uniti e Svizzera sui conti di

appoggio di IM 1 e suo fratello AA1, laddove è stato indicato che l’accusato ha

trattenuto per sé medesimo la somma di USD 73'182.-” (sentenza impugnata,

consid. IV C, pag. 43).

7.6

Per quanto attiene alla posizione di AP 1, qui unica appellante,

nella sentenza di prime cure si legge che

“ la chiave di lettura degli eventi va

innanzi tutto ricercata nell’esigenza di aiutare il fratello, in difficoltà a

causa della sua situazione personale e famigliare, dandogli una mano dal

profilo amministrativo. Cionondimeno la sua responsabilità penale, quale

complice di IM 1, è emersa in maniera chiara dalle seguenti considerazioni:

- ella

sapeva che l’attività della società era inesistente;

- lei stessa ha preteso che i

clienti, in realtà inesistenti, avrebbero firmato i documenti davanti a lei, allorquando,

in realtà, sono stati utilizzati dei nomi di parenti o di conoscenti,

precostituendosi una spiegazione che aveva, nel caso del fratello, retto

allorquando nel 2002 era stato prosciolto da analoghe accuse;

- ella sapeva che colui che aveva

da poco postulato di essere assunto presso la ditta (tale BB1) non aveva certo

i mezzi per poter, in un paio di mesi, ordinare merce per importi

manifestamente fuori dalla sua portata economica”

(sentenza impugnata, consid. IV D,

pag. 43).

Considerato come, in concreto, si sia “trattato

di mera collaborazione materiale, in lei non essendo ravvisabile un agire

permeato da animus auctoris” e avendo fornito “un ausilio di stampo

materiale e limitato nel tempo”, il primo giudice l’ha condannata per

complicità (art. 25 CP; sentenza impugnata, consid. V C 1, pag. 48)

7.7

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato IM 1 a una pena detentiva di 8 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni

(aggiuntiva rispetto a quella di cui a un DA precedente) (sentenza impugnata,

consid. V B 4, pag. 48).

Per quanto riguarda AP 1, il giudice di prime

cure ha considerato che la pena a suo carico doveva essere attenuata, in

considerazione del suo ruolo “tutto sommato marginale” nella vicenda (sentenza

impugnata, consid. V C 1-2, pag. 48-49). Analogamente al fratello, il primo

giudice ha riconosciuto anche a AP 1 l’applicazione delle attenuanti di cui

all’art. 48 lett. e CP (tempo trascorso dal reato) e relativa alla violazione

del principio di celerità (sentenza impugnata, consid. V C 2, pag. 49). Ha

inoltre considerato che “all’imputata è mancata unicamente la forza di

ammettere la sua consapevolezza, più per assecondare il fratello nel rispetto

di una sorta di codice etico che vuole che alla polizia e agli inquirenti non

si riconosca mai di aver agito nell’illegalità nonostante l’evidenza dei fatti,

senza accorgersi che, nel pretendere di confermare la versione del fratello, ha

finito per inguaiare anche sé stessa” (sentenza impugnata, consid. V C 3,

pag. 49). E’ stata quindi

riconosciuta in suo favore anche l’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a

cifra 4 CP, essendo la sorella dell’imputato principale e sua dipendente

(sentenza impugnata, consid. V C 3, pag. 49).

Alla luce delle precarie condizioni economiche di

AP 1, il primo giudice ha infine considerato che non avrebbe avuto senso

condannarla ad una pena pecuniaria. Pertanto, visto l’accordo dell’imputata in

tal senso, le ha inflitto 100 ore di lavoro di pubblica utilità, sospese

condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata,

consid. V C 4-5, pag. 49).

VI. Appello

principale di AP 1

8.

Nel suo appello AP 1 contesta in primo luogo gli accertamenti del

primo giudice in relazione al suo coinvolgimento nelle falsificazioni di

documenti compiute dal fratello.

8.1

L’appellante sostiene la propria completa estraneità alla

fattispecie penale in oggetto, rilevando che il suo rapporto di impiego

concerneva unicamente la __________ - ditta cui viene rimproverata soltanto una

transazione illecita - ed era iniziato il 1° aprile 2004, solo tre mesi prima

dell’apertura dell’inchiesta penale in oggetto (dichiarazione di appello, pag.

2; motivazione scritta dell’appello, pag. 3-4). Sostiene pertanto che la quasi

totalità dei vouchers sono stati allestiti e messi in circolazione prima della

sua assunzione, fatta eccezione per “l’allestimento di alcune fatture che la

medesima ha contribuito ad attuare su indicazioni del fratello”

(dichiarazione di appello, pag. 2; motivazione scritta dell’appello, pag. 3-4).

L’appellante sottolinea come la __________ “non ha nulla a che vedere con la

spettabile __________; salvo che entrambe hanno il medesimo proprietario (fatta

eccezione di qualche sporadica stesura di fatture)” (motivazione scritta

dell’appello, pag. 4). La ricorrente ricorda come nessuna falsificazione le sia

addebitabile in base alla perizia calligrafica (motivazione scritta

dell’appello, pag. 5).

8.2

Ai sensi dell’art. 251 CP, commette una falsità in documenti

chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale

documento. La norma reprime sia la falsificazione di un documento (falso

materiale) che la redazione di un documento dal falso contenuto (falso

ideologico).

Giusta l’art. 25 CP è complice colui che ha

aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La

complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario

che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della

realizzazione del reato. L’assistenza prestata può essere materiale,

intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza

di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a).

8.3

Va anzitutto precisato che DI 1 non è stata condannata per aver

materialmente falsificato le firme dei clienti. Tale comportamento è stato

attribuito al fratello sulla base delle risultanze della perizia calligrafica,

che ha per contro scagionato in maniera chiara l’appellante. Una critica della sentenza

impugnata a tale riguardo è dunque inconferente, poiché tale comportamento non

le è affatto stato rimproverato.

Sono pure sprovviste di rilevanza le censure

concernenti il momento in cui AP 1 è stata formalmente assunta dal fratello (1°

aprile 2004 invece del mese di dicembre 2003) e il fatto che lei fosse

impiegata unicamente dalla __________ (e non dall’altra azienda del fratello,

la __________).

Risulta infatti in maniera chiara dalle

affermazioni rilasciate da lei stessa in corso di istruttoria che, a

prescindere dal momento della formale assunzione presso la __________, AP 1

aveva lavorato già prima di questa data per entrambe le società, svolgendo

mansioni di segretariato quali l’allestimento di lettere e fatture:

“ ADR che lavoro per mio fratello dal

1.

marzo 2004. IM 1 mi aveva chiesto di lavorare per lui già a far tempo da

dicembre 2003. In effetti già prima di marzo io lo aiutavo ad allestire alcune

fatture. Avrò allestito all’incirca 7 o 8 fatture per la __________ e 1 o 2 per

la __________. Avrò allestito anche un paio di lettere per entrambe le ditte”

(verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 8).

Nel corso dell’interrogatorio svoltosi durante il

dibattimento del 22 ottobre 2013, l’accusata ha inizialmente sostenuto di aver

iniziato a lavorare per il fratello solo dal marzo 2005. Tuttavia, confrontata

con le affermazioni rilasciate in precedenza - da cui si poteva evincere che

già dal dicembre 2003 ella svolgeva mansioni di segretariato per il fratello - AP

1.

non ha smentito tale circostanza, limitandosi a sostenere che il lavoro che

svolgeva non era retribuito (“R: Però io non ricevevo alcun stipendio da mio

fratello”; cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputata, all. 1 al verbale

del dibattimento 22 ottobre 2012, pag. 2).

Agli atti vi sono elementi che sembrerebbero

addirittura indicare un coinvolgimento di AP 1 già prima del dicembre 2003. BB1,

di cui si dirà in seguito, aveva infatti parlato con lei verso il mese di

febbraio 2003, telefonando alla __________ per rispondere ad un annuncio di

lavoro della società. Era stata lei a chiedergli di inviare il suo curriculum

e, successivamente, a scrivergli per ottenere documentazione supplementare sul

suo conto (cfr. verbale d’interrogatorio BB1 del 28 maggio 2004, AI 39, pag.

1-2; verbale d’interrogatorio AP 1 del 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13). La

questione non ha comunque da essere approfondita, visto il divieto di reformatio

in peius.

Poco importa, dunque, la formale data di

assunzione (1° marzo o 1° aprile 2004) e il formale datore di lavoro (__________)

dell’appellante: è corretto sostenere, come ha fatto il primo giudice sulla

base degli atti e della stessa ammissione dell’accusata, che AP 1 si è di fatto

occupata delle mansioni di segretariato per conto del fratello (dunque, sia per

la __________ che per la __________) già a partire dal mese di dicembre 2003.

Le censure dell’appellante riguardanti tali

accertamenti cadono dunque nel vuoto.

9.

AP 1 contesta in seguito il riconoscimento dell’elemento soggettivo del

reato di complicità in falsità in documenti.

9.1

L’appellante sostiene che “le segretarie della __________

allestivano fatture, lettere o ordini di pagamento relativi agli acquisti di

merce su indicazioni precise del datore di lavoro”, il quale “non ha mai

concesso alcuna informazione supplementare riguardo alle transazioni che

effettuava e conseguentemente le impiegate non erano a conoscenza di chi

fossero realmente i clienti”: AP 1 non poteva dunque sapere che i documenti

erano fasulli (dichiarazione di appello, pag. 3; motivazione scritta

dell’appello, pag. 4).

L’appellante ha spiegato che la prassi per i

pagamenti con carte di credito prevedeva sempre la verifica dell’autenticità

del proprietario della carta di credito: a tal fine, in presenza del cliente,

veniva chiamata la __________, che solitamente chiedeva di parlare con lui e ne

chiedeva i dati, prima di dare l’autorizzazione attraverso un codice di

sicurezza da riportare sul bollettino che veniva poi spedito a tale società per

ottenere il bonifico (motivazione scritta dell’appello, pag. 4). E’ quindi

pacifico, secondo la ricorrente, che durante lo svolgimento di queste

operazioni fosse presente una terza persona e - spiega ancora l’appellante - quando,

nei suoi interrogatori, si riferiva ai clienti, pensava a queste persone che, durante

la verifica con la __________, affermavano di essere i reali titolari delle

carte di credito (motivazione scritta dell’appello, pag. 5).

Per quanto attiene alle dichiarazioni di storno o

di annullamento, l’appellante sostiene che esse “venivano richieste dalle

società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le

carte di credito direttamente a IM 1, il quale faceva compilare i succitati

moduli alle segretarie secondo le istruzioni degli istituti di credito”:

addirittura - prosegue l’appellante - IM 1 era “solito dettare i predetti

documenti alle segretarie alle sue dipendenze” (dichiarazione di appello,

pag. 3; motivazione scritta dell’appello, pag. 6). Non è, perciò, possibile -

conclude - che lei riuscisse a capire che alcune fatture o lettere che ha

allestito, sotto la supervisione del fratello e sotto dettatura, potessero

costituire un falso (dichiarazione di appello, pag. 3-4; motivazione scritta

dell’appello, pag. 6). Neppure va dimenticato - spiega ancora - che lei era ed

è “da sempre abituata ad eseguire gli ordini di suo fratello, senza

contestarli o chiedere delucidazioni a riguardo” (motivazione scritta dell’appello,

pag. 6).

Rileva, infine, come non vi sia alcuna prova che

dimostri che lei ha agito in malafede alfine di creare un indebito profitto al

fratello, e che non è stato operato alcun inganno nei confronti delle società

che gestiscono i pagamenti con le carte di credito che - al contrario - hanno

guadagnato da tale modo di procedere (dichiarazione di appello, pag. 4; motivazione

scritta dell’appello, pag. 6). Conclude il suo esposto su questo punto

precisando di non avere percepito alcun reddito per il lavoro svolto (motivazione

scritta dell’appello, pag. 7).

9.2

Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile

solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente

(Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86).

Ciò vale anche per il complice, che deve avere

agito intenzionalmente o per dolo eventuale. È necessario che il complice

sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che

lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i

tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la

decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; DTF 121 IV 109 cons.

3a). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione

del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale

(Rep. 1986, 322, consid. 3.1).

9.3

Nel corso del procedimento AP 1 ha sempre negato un suo coinvolgimento nella falsificazione di documenti, sostenendo di essere stata all’oscuro

delle manovre messe in atto dal fratello. Tuttavia, nel corso del procedimento

sono emersi diversi elementi che permettono di dedurre che l’appellante fosse

consapevole di quanto il fratello faceva e che vi abbia volontariamente

aderito.

Va innanzitutto ricordato come avvenivano, a dire

di AP 1, i pagamenti della merce mediante carte di credito:

“ Posso fare un esempio. A gennaio vi

era un nostro cliente intenzionato a riservare una scultura per poi

acquistarla. Questo cliente era un conoscente di IM 1. Non ricordo il nome ma

era un cliente italiano della zona. Sicuramente non era americano. Per potere

riservare la scultura egli doveva versare un acconto della somma totale. Mi

sembra che l'acconto fosse di alcune decine di migliaia di CHF. Egli ha detto

che avrebbe pagato l'acconto con la carta di credito. lo ho preso la carta di

credito e ho chiesto l'autorizzazione alla __________. Mi sembra che fosse una

carta American Express. Il centro delle carte di credito solitamente richiede

di parlare con il cliente e gli chiedono i suoi dati. Ciò avvenne anche in

quest' occasione. Dopo poco, sempre al telefono, mi hanno dato l'ok per il

pagamento. Mi hanno dato un codice di sicurezza e ho compilato il bollettino

usuale. Il cliente ha firmato questo bollettino. lo ho preso il bollettino e

l'ho spedito alla __________. Solitamente dopo pochi giorni arriva il bonifico

in banca. lo ho eseguito questo tipo di operazioni mi sembra in una decina di

occasioni” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 5).

“ Mi viene chiesto se in ognuna di

queste operazioni vi fosse presente il cliente che ha consegnato personalmente

la carta e se si trattava sempre di persone diverse. Erano sempre clienti

diversi e mi hanno sempre consegnato la carta di credito personalmente.

Trattavasi

per la maggior parte di clienti italiani”

(verbale

di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 6).

Ora, l’inchiesta ha permesso di stabilire che le

attività di IM 1 non erano effettive e che, di fatto, non esisteva clientela

che si recava presso la ditta a pagare, presentando carte di credito: la prassi

indicata da AP 1 è pertanto del tutto menzognera.

Si può citare ad esempio il caso del presunto cliente

BB1 della __________, coinvolto nelle seguenti sei transazioni

incriminate, per più di 65'000 USD:

Data

Tipo Carta

Numero Carta

Titolare

Importo

26.12.2003

Mastercard

8'500.00 USD

24.01.2004

VISA

10'750.00 USD

17.02.2004

VISA

7'800.00 USD

17.03.2004

Am. Express

13'000.00 CHF

(10'170.60 USD)

25.03.2004

Am. Express

10'500.00 USD

04.05.2004

Am. Express

20'000.00 USD

Fra i documenti sequestrati sono state ritrovate

alcune fotocopie di documenti personali di BB1, nato il e residente a (CO),

fra cui il suo permesso G e due attestati relativi alla sua formazione quale

operatore macchine utensili, presso due istituti professionali di Albate (CO),

via (cfr. classeur denominato __________), oltre al suo curriculum vitae.

Rintracciato dagli inquirenti, BB1 è stato

interrogato in merito ai rapporti con la __________:

“ la conosco in quanto ricordo che ho

risposto ad una inserzione che ho letto sul Corriere del Ticino, mi sembra

fosse febbraio 2003 (….) l’annuncio era quello di una ricerca di operai

nel’ambito della metal costruzione. Ho telefonato al numero che figurava

sull’annuncio. Mi sembra che ho parlato con una donna” (verbale

d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 1-2).

BB1 ha in seguito affermato che la donna al

telefono gli ha chiesto di mandare un curriculum vitae, che lui ha spedito per

posta, cui la __________ ha risposto per scritto:

“ la lettera di risposta della

Dellonix diceva che avevano preso visione del mio curriculum e che erano

interessati alla mia candidatura. Vi era scritto inoltre di spedire alla ditta

fotocopia dell’attestato della scuola frequentata (operatore macchine utensili)

e di spedire una copia del permesso di lavoro e di un passaporto. Ho quindi

spedito la fotocopia del attestato scolastico e la fotocopia del permesso G.

Non ricordo se ho spedito la fotocopia della carta d’identità al posto del

passaporto oppure no” (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 2).

Dopo questo invio, BB1 non ha più ricevuto nessun

riscontro da parte della __________ e non ha più avuto nulla a che fare con la

società. Ha inoltre affermato di non aver mai sentito nominare la __________, e

di essere titolare di una Mastercard che non risulta essere quella utilizzata

per le transazioni in questione (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI

39, pag. 3). Il teste ha riferito di non conoscere suoi omonimi e di non avere

mai visto - né firmato - né la dichiarazione di storno merce del 6 aprile 2004

né i tre voucher relativi ad acquisti con la carta di credito American Express

né il contratto di compravendita fra la __________ e la __________ (verbale

d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 4 e all. 1-4).

AP 1 ha, invece, affermato:

“ - di conoscere “__________. E' la persona

che si è presentata da noi per fare i pagamenti con la carta di

credito”

(AI 32 pag. 13);

- che

la __________ di __________ era una società cliente “con cui abbiamo

contatti di lavoro” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32 pag.

4);

- che

“la __________ e la __________ non hanno degli indirizzari dei clienti. (…)

Vorrei specificare che tutti i clienti in generale e segnatamente la __________

tramite il __________ pretendevano che la fattura gli venisse consegnata a

mano. Ho consegnato io stessa a mano le fatture a queste persone” (verbale

di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32 pag. 9).

Richiesta di pronunciarsi su un foglio

manoscritto contenente, fra le altre, le seguenti indicazioni: __________

(allegato 16 a AI 32), AP 1 ha spiegato quanto segue:

“ ADR che i dati di BB1 dovrebbero

essere i dati della persona della __________. Non ne sono sicura. Prendo atto

dall'interrogante che la data di nascita del 15.02.1971 è identica nel giorno e

mese a quella del BB1 che ha cercato lavoro presso la ditta del IM 1. Prendo

inoltre atto che l'indirizzo __________ a __________ è l'indirizzo

dell'istituto che ha rilasciato l'attestato di qualificazione professionale a

nome di BB1. A fronte di queste contestazioni dichiaro che io questa

documentazione non l'ho mai vista. ADR che in effetti ho scritto io una lettera

a BB1 chiedendogli ulteriore documentazione. La lettera è stata scritta quando

non lavoravo per la __________ su richiesta di mio fratello IM 1. Non sapevo

che egli avesse conservato questa documentazione dopo che aveva dato risposta

negativa a BB1 per quanto riguarda il lavoro. Per tornare ai dati sull'allegato

16.

non ricordo se me li abbia dati mio fratello oppure lo stesso BB1 (riferito

alla persona della __________).

Gli

altri dati sono codici di autorizzazioni di vari pagamenti. (…)

C'è

pure una firma di BB1.

ADR

che non avevo mai visto questa firma prima d'ora. Convengo con l'interrogante

che non è possibile che BB1 abbia posto questa firma su di un simile foglio.

Non so comunque chi abbia fatto questa firma. Non sono stata io.”

(verbale

di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13-14).

Dalle rogatorie effettuate dagli inquirenti negli

Stati Uniti è emerso che il presidente della __________ di __________ è AA1,

fratello di IM 1 e AP 1, che era anche il titolare dei conti statunitense cui

erano appoggiate le carte di credito utilizzate nei pagamenti (cfr. verbale

d’interrogatorio 19 agosto 2004, verb. n. 7, doc. 13).

Le risultanze istruttorie appena evocate

permettono di concludere che AP 1 ha mentito: non esiste infatti alcun BB1

della __________ che si sia mai recato alla __________ per acquistare della

merce.

Si tratta infatti unicamente di un cliente

fittizio, le cui generalità sono state create ad arte mischiando dati reali

(giorno e mese di nascita, recapito della scuola frequentata, paese di

domicilio) del suo omonimo - un operaio residente nel comasco che ha avuto la

sventura di aver risposto ad un annuncio di lavoro della __________ e di aver

fornito agli AP 1 le proprie generalità e le copie dei propri documenti

personali - ed altri dati inventati (anno di nascita, generalità della madre,

numero di passaporto), che non avevano altro scopo se non quello di essere

utilizzati nelle verifiche di identità compiute telefonicamente dalle società

che gestivano i pagamenti con le carte di credito al momento della transazione

(cfr. nota manoscritta allegata al verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI

32, doc. 16, sulla quale vi sono anche i codici di sicurezza che venivano

comunicati dalle società e che si ritrovano nei voucher relativi alle

transazioni con la __________). Sia la carta di credito Mastercard che la Visa

intestate a BB1 e utilizzate per le transazioni incriminate sono state,

peraltro, ritrovate dagli inquirenti nel corso delle perquisizioni.

L’appellante non era all'oscuro di quanto veniva

operato dal fratello: diversamente da quanto preteso dalla difesa, AP 1 non si

è infatti limitata a trascrivere quanto dettato dal datore di lavoro, come

un’ignara segretaria, senza avere gli strumenti per comprenderne l’illiceità. Se

così fosse stato, non avrebbe - come ha fatto - sostenuto che BB1 della __________

era una persona esistente, che lei conosceva, che si era recato diverse volte

in ditta a pagare con la carta di credito la merce che acquistava, che esigeva

la consegna a mano delle relative fatture, e che la __________ era una società

con cui la __________ intratteneva rapporti commerciali.

In realtà, AP 1 ha prestato il suo contributo all’attività fraudolenta del fratello in maniera attiva e

consapevole: era infatti lei che contattava telefonicamente la __________ per

far autorizzare l’indebito pagamento, pretendendo di essere in presenza di

clienti in realtà inesistenti, era lei che forniva dati che sapeva essere

inveritieri, che compilava i voucher con i codici riferiti dalla società e li

spediva, affinché fosse accreditata la relativa somma in favore delle società

del fratello. Alla luce di ciò, non vi può essere alcun dubbio in merito alla

sua piena consapevolezza del fatto che le fatture redatte, le dichiarazioni di

storno legate alle transazioni di questi clienti inesistenti fossero dei falsi:

è dunque volontariamente che AP 1 si è prestata ad assecondare il fratello

nell’attività delittuosa.

A sostegno della sua estraneità ai fatti, posta

di fronte all’evidenza dell’inesistenza dei clienti, AP 1 ha pure ipotizzato che coloro i quali si presentavano a lei in ditta con le carte di credito

potessero essere delle persone in combutta con il fratello, delle specie di

“figuranti” da lui ingaggiati (cfr. verbale del dibattimento del 22 ottobre

2012, all. 1, pag. 3). L’argomento appare già di primo acchito inverosimile e

non merita approfondita disamina: non si vede infatti il senso di una simile

messa in scena - laboriosa e complicata - al solo beneficio della sorella che,

peraltro, sarebbe, secondo la tersi difensiva, comunque succube del fratello e

obbedirebbe in ogni caso ciecamente agli ordini da lui impartiti, a prescindere

da una tale sceneggiata.

Il ragionamento relativo a BB1 può essere

riproposto anche in relazione al presunto cliente __________, coinvolto in un

giro di transazioni per quasi 350'000 USD (prendendo in considerazione soltanto

quelle a partire dal mese di dicembre 2003, cfr. consid. 9.3):

Data

Tipo Carta

Numero Carta

Titolare

Importo

24.12.2003

Am. Express

__________

64'700.00 USD

29.01.2004

Am. Express

__________

118'790.00 USD

19.02.2004

Am. Express

__________

76'500.00 USD

24.03.2004

Am. Express

45'000.00 USD

24.03.2004

Am. Express

__________

39'500.00 USD

20.04.2004

Am. Express

__________

6'500.00 CHF

(5'296.20 USD)

Sentito dagli inquirenti, l’avv. __________ ha

dichiarato di conoscere l’accusato, poiché in rapporti di parentela con la ex

convivente di IM 1, e di averlo, in passato, patrocinato in una pratica di

apolidia dinnanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia ma di essere

in pessimi rapporti con lui. L’avvocato __________ ha affermato di non essere

titolare della carta di credito in questione e ha disconosciuto le firme

apposte sui documenti rinvenuti dagli inquirenti (verbale di interrogatorio 13

maggio 2004, verb. n. 1, pag. 1-3).

In merito a tale

cliente, AP 1 ha affermato quanto segue:

“ ADR che conosco l'avvocato __________

tramite la ex convivente di mio fratello IM 1. L'avvocato __________ ci patrocinava nella procedura per la richiesta dello statuto di apolide.

Conosco __________ me lo ha presentato la ex convivente di mio fratello. Gli ho

stretto la mano e gli ho anche parlato al telefono. Non gli ho mai parlato di

persona ma sarei in grado di riconoscerlo.

ADR

che il signor __________ che ha acquistato la scultura da mio fratello

effettuando i pagamenti tramite la carta di credito e a cui io avrei consegnato

le fatture a cui facevo riferimento poc'anzi non è l'avvocato __________ che ci

ha patrocinato e che io conosco.

Questo

signor __________ che si è presentato presso i nostri uffici è una persona più

alta.

ADR

che non so se mio fratello si recasse presso i clienti a consegnare la merce né

so se i clienti hanno riportato personalmente la merce oggetto degli storni.

Ribadisco

di aver visto questi clienti presso gli uffici della __________ e che gli

stessi hanno firmato le dichiarazioni allegate al mio verbale di storno merce.

In occasione di queste visite ho telefonato personalmente al signor __________

della __________ ed anche alla signora __________”

(verbale

di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 10).

“ lo ribadisco quanto sinora

dichiarato anche in relazione alla presenza effettiva di clienti presso gli

uffici della __________. Ricordo di aver chiesto a mio fratello chi fosse la

persona che si è presentata come __________ ritenuto che non era il __________

che io conoscevo. Mio fratello mi ha rassicurato dicendomi che si trattava di

un altro __________ lo ho creduto a quanto mi diceva mio fratello” (verbale di

interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13).

“ ADR che lo scritto (allegato 5) con

il quale veniva convocato il signor __________ per il giorno seguente per

procedere allo storno di merce l'ho allestito io indicando l'indirizzo che mi

aveva comunicato lo stesso __________ precedentemente. La lettera è stata

spedita così e il signor __________ si è presentato il giorno dopo. ADR che

convengo con l'interrogante che non essendovi indirizzo è molto strano che la

lettera sia stata recapitata. Dichiaro però che la lettera non è ritornata al

mittente”

(verbale

di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 11).

Si può inoltre evocare il ritrovamento, sul PC da

lei utilizzato in maniera esclusiva (“è il mio computer e lo usavo solo io”,

pag. 1; “nessun altro usa questo computer, che è il mio privato”,

verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 2), di alcuni

documenti ufficiali quali estratti del registro di commercio, estratti bancari

e notifiche di tassazione digitalizzati mediante scansione e successivamente

privati del contenuto (ad esempio l’identificazione del destinatario della

notifica di tassazione e le cifre riguardanti l’imponibile o l’imposta totale

dovuta), e che dunque si presentavano (almeno in parte) come moduli in bianco

(cfr. doc. 1-5 allegati a verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n.

10). Interrogata in proposito, AP 1 ha fornito spiegazioni per nulla

plausibili, asserendo trattarsi di semplici “prove con lo scanner”, strumento

che sosteneva di non essere in grado di usare molto bene. L’assenza dei campi

identificativi nei vari documenti è stata motivata, in maniera del tutto

pretestuosa, con il fatto che “probabilmente non sono usciti per un

funzionamento difettoso dello scanner o forse perché ero io che non sapevo

usare lo scanner” (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10,

pag. 2). AP 1 non ha saputo spiegare per quale motivo lo scanner avesse

rilevato in maniera molto chiara alcuni caratteri, mentre altri (identificativi

del caso concreto) non erano stati scannerizzati affatto (verbale di

interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 3). L’appellante ha affermato

di “non capire dove voglia arrivare l’interrogante sottoponendomi questo

documento”, mentre in realtà, aveva afferrato bene il nocciolo della

questione, ovvero la creazione di “formulari in bianco”: “non vorrei che si

potesse dedurre che ho tentato di falsificare documenti a scopo di indebito

profitto” (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 3).

Anche questo elemento, per quanto non direttamente attinente alle transazioni

rimproveratele, denota un coinvolgimento tutt’altro che inconsapevole nelle

falsificazioni del fratello e concorre a respingere le tesi ricorsuali.

In sintesi, dunque, quanto raccontato da AP 1 in relazione ai clienti, omonimi di conoscenti, irreperibili e privi di recapiti precisi

(nonostante i periodici acquisti di merce da svariate migliaia di dollari) è

del tutto inverosimile: in queste condizioni, questa Corte non può che

condividere l’opinione del primo giudice secondo cui AP 1 ha mentito parlando dei clienti che si presentavano negli uffici delle società del fratello.

Mentendo sull’esistenza, in particolare, di quei BB1

e __________ - che, però, non erano né il BB1 che aveva risposto all’inserzione

né l’avv. __________ - e di altri clienti e sui procedimenti di pagamento con

carte di credito, AP 1 dimostra di non essere stata una pedina inconsapevole

delle manovre del fratello, e cioè di non essere stata una mera esecutrice di

ordini di cui non poteva comprendere l’illiceità. In realtà, gli atti

dimostrano che l’appellante non si limitava - come preteso - a redigere qualche

fattura o qualche dichiarazione di storno, sotto dettatura del fratello. Lei

agiva anche direttamente con la __________ e, consapevolmente, forniva i dati

di persone che, non solo non erano lì davanti a lei che non le consegnavano né

la carta di credito né acquistavano nulla (come lei continua a pretendere), ma

che neppure esistevano, i loro nomi essendo il frutto di un furto di identità

di persone con cui gli IM 1 AP 1 erano entrati in contatto per altri motivi.

10.

In via subordinata, AP 1 contesta pure la pena inflittale dal

giudice di prime cure, ovvero 100 ore di lavoro di pubblica utilità, sospese

condizionalmente per un periodo di prova di due anni e chiede - in

considerazione della violazione del principio della celerità, delle attenuanti

specifiche di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 e lett. e CP, della perfetta

integrazione in Svizzera e della sua incensuratezza (dichiarazione di appello,

pag. 4-5; motivazione scritta dell’appello, pag. 8-10) - di essere mandata

esente da pena.

Questa questione verrà esaminata nell’ambito

della trattazione dell’appello incidentale del PP, che verte unicamente su

questo tema.

VII. Appello

incidentale del PP

11.

A seguito dell’appello di AP 1, il procuratore pubblico ha

presentato un appello incidentale chiedendo un inasprimento della pena

inflitta. Nella sua motivazione scritta, il PP sostiene che la pena decisa dal

primo giudice é troppo mite, insufficiente per sanzionare equamente il reato di

cui l’imputata risponde. Pur tenendo conto delle stesse circostanze di fatto e

di diritto prese in considerazione dal primo giudice, il PP ritiene meglio

proporzionata alla colpa di AP 1 la pena di 480 ore di lavoro di pubblica

utilità (corrispondenti a 120 mezze giornate di lavoro; cfr. motivazione

scritta dell’appello incidentale, pag. 1).

11.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47

cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco

esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo

dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo

ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa,

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid.

2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010,

consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

11.2

Ai sensi dell’art. 48 lett. a n. 4 CP, il giudice attenua la pena se

l’autore ha agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da

cui dipendeva.

Se, da una parte, il dovere d’obbedienza non può

che fondarsi su una norma di legge o su un ordine di servizio, la dipendenza

può, invece, risultare dalla legge, da un contratto oppure da circostanze di fatto.

Tra di esse, dottrina e giurisprudenza ricordano la differente situazione

finanziaria fra i due soggetti, la più marcata personalità dell’uno rispetto

all’altro oppure la natura, più o meno intensa, delle loro relazioni

reciproche. Non va tuttavia dimenticato che la sola esistenza di uno stato di

dipendenza non è sufficiente per l’adempimento di tale attenuante, essendo

anche necessario che il reato sia stato commesso ad incitamento o dietro

pressioni della persona da cui l'agente dipende (STF 6S.121/2005 del 18 maggio 2005,

consid. 10.1). Lincitamento o la pressione in questione devono essere di una

certa intensità, al di là di ciò che abitualmente accade nella vita quotidiana.

In generale, ad essere determinante non è la forma esteriore della pressione

esercitata ma l'influsso che la manifestazione di volontà del terzo esercita

concretamente sulla persona in stato di dipendenza: essa deve avere sull’autore

del reato un effetto analogo a quello che può risultare dalle altre attenuanti

di cui all’art. 48 CP (nel senso che l’intervento del terzo da cui dipende

l’autore del reato deve aver limitato la sua libertà decisionale, e quindi la

sua colpa, quanto uno stato di grave angustia o una grave minaccia; cfr. STF

6S.121/2005 del 18 maggio 2005, consid. 10.1; DTF 102 IV 237).

11.3

L’art. 48 lett. e CP consente al giudice di attenuare la pena se la

pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da

allora l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò si realizza per esempio quando

sono trascorsi, dal momento in cui egli tiene buona condotta, i due terzi del

periodo di prescrizione dell’azione penale soprattutto quando essa si prescrive

in quindici anni (STF 6B_10/2010del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1

consid. 6.2.1). Tale circostanza attenuante coincide con la logica della

prescrizione (e della perdita di senso della sanzione) e presuppone che

l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (ovvero,

secondo la dottrina dominante, non abbia compiuto altre infrazioni nel

frattempo, cfr. Pellet, Commentaire romand CP I, 2009, ad art. 48 n. 44): essa

si differenzia dunque dalla violazione del principio della celerità (DTF 130 IV

54; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, ad art. 48 CP, n. 39 e 43).

Il principio della celerità impone alle autorità

penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato

dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello

stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1

CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna

rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è

la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio

anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54).

La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va

decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in

cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono

inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e

costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di

tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni

per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o

undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo

di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed,

infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e

l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid.

2.1

). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati,

il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della

celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio

comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006

del 8 giugno 2006, 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale,

laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il

principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di

riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della

violazione (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).

11.4

Come già riconosciuto in prima sede, AP 1 ha volontariamente agevolato, in qualità di complice, le falsificazioni di documenti operate dal

fratello, aiutandolo ripetutamente ad allestire, dal profilo pratico,

documentazione fittizia destinata alla __________. Nonostante l’importante flusso

di denaro generato dalle transazioni incriminate, non risulta però che dalle

falsificazioni in questione l’appellante abbia conseguito alcun vantaggio. Non

si può dunque affermare che AP 1 abbia agito a scopo di lucro: il movente e gli

obiettivi perseguiti sono piuttosto costituiti dal desiderio di favorire e

assecondare il fratello IM 1.

Va sicuramente preso in considerazione lo stato

di soggezione nei confronti del fratello, che ha limitato la sua libertà di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità. Nonostante la difesa

abbia molto insistito sulla sudditanza al fratello - derivante dal retaggio

culturale dovuto alle origini libanesi della famiglia - nel caso concreto non

si ravvisano però gli estremi per un'attenuazione della pena ai sensi dell’art.

48.

lett. a n. 4 CP. Contrariamente a quanto considerato nella sentenza di prime

cure, questa Corte ritiene più appropriato prendere in considerazione un certo

obbligo “morale” di obbedienza a IM 1, fratello e datore di lavoro, derivante

da un’educazione di stampo tradizionalista e patriarcale, quale circostanza

attenuante generica.

Quanto ai fattori legati alla persona, va

riconosciuto che AP 1 non ha avuto una vita facile, essendo emigrata in

Svizzera nel 1994 per ragioni economiche e per ricongiungersi al padre e ai

fratelli. Va, comunque, considerato che la donna ha potuto studiare, ottenendo il

diploma di impiegato di commercio e che ha lavorato come impiegata in alcune

ditte ticinesi, sia prima che dopo i fatti oggetto del procedimento. Attualmente

vive di assistenza ed ha una figlia di 15 anni agli studi a carico. E’

incensurata, fatta eccezione per una condanna del 2005 per disobbedienza agli

ordini dell’autorità, di cui si dirà in seguito. Nel corso del procedimento e

sino all’appello ha sempre negato un suo coinvolgimento nella fattispecie e non

ha collaborato con le autorità, ciò che - pur essendo processualmente legittimo

- non può condurre a sconti di pena.

Per quanto riguarda l’attenuante ex art. 48 lett.

e CPP si osserva quanto segue. AP 1 ha delinquito da dicembre 2003 ad aprile

2004.

Il giudizio qui contestato è stato pronunciato il 22 ottobre 2012, ovvero

più di 8 anni dopo il termine dell’attività delittuosa. Considerato come l’azione

penale per il reato di falsità in documenti si prescriva in 15 anni (cfr. art.

97.

cpv. 1 lett. b CP), al momento dell’emanazione della sentenza qui impugnata

i 2/3 del termine di prescrizione non erano ancora trascorsi, né lo sono al

momento del presente giudizio. Dagli atti risulta poi una condanna a carico di AP

1.

avvenuta nel 2005 per disobbedienza alle decisione dell’autorità (decreto di

accusa del 27 gennaio 2005, cfr. AI 1 dell’inc. 2006.2292 e sentenza della

Pretura penale del 10 maggio 2005), da cui occorre dedurre che nemmeno è

adempiuto il presupposto della buona condotta. Non sono dunque formalmente date

le condizioni per il riconoscimento di questa attenuante specifica,

contrariamente a quanto è stato ammesso in prima sede.

Sono invece dati in concreto i presupposti della

violazione del principio della celerità. Se non si può negare che l’inchiesta

ha presentato delle difficoltà nella ricostruzione dei flussi finanziari dagli

Stati Uniti, con relative rogatorie e in assenza di ogni minima collaborazione

da parte dei due imputati, essa è stata portata avanti in maniera relativamente

spedita, per una durata di circa due anni e mezzo fra la denuncia e la chiusura

dell’istruzione formale. A questo stadio non è dunque ravvisabile alcun

particolare ritardo. Per contro, il principio di celerità è stato leso in

maniera evidente dinnanzi al tribunale di prima istanza, ove l’emanazione della

sentenza (del 22 ottobre 2012) è avvenuta a sei anni di distanza dall’atto di

accusa, datato 19 ottobre 2006. Nel caso concreto il principio della celerità è

stato dunque sicuramente violato.

Ne segue che, tutto ben ponderato, la pena di 100

ore di lavoro di pubblica utilità inflitta dal primo giudice appare

eccessivamente mite: in particolare, considerate le due attenuanti specifiche

prese in considerazione a torto in prima istanza (art. 48 lett. a n. 4 e lett.

e CPP), questa Corte ritiene invece più adeguato alla colpa di AP 1 raddoppiare

tale pena e infliggere 200 ore di lavoro di pubblica utilità.

VIII. Sospensione

condizionale della pena

12.

Nel suo appello incidentale, il PP postula inoltre che la pena

inflitta non sia sospesa condizionalmente; in caso contrario, chiede che ad

essa venga aggiunta una multa di almeno fr. 10'000.-.

12.1

La Corte di prime cure ha concesso a AP 1 la sospensione condizionale

della pena per un periodo di prova di due anni, tenuto conto del fatto che il

codice penale non impedisce la sospensione condizionale del lavoro di pubblica

utilità e del fatto che, in concreto, la prognosi non appare sfavorevole (sentenza

impugnata, consid. V C 5, pag. 49).

12.2

Secondo il PP, la sospensione condizionale della pena è percepita “come

un sostanziale esonero da pena, che a sua volta potrebbe essere associata ad

un’implicita accettazione del comportamento contestato o comunque ad una mancanza

di incisività dell’istituzione” (motivazione scritta dell’appello

incidentale, pag. 2). AP 1, non avendo mai riconosciuto le proprie

responsabilità e avendo mentito per tutto il corso dell’inchiesta, merita una

condanna ad una pena da espiare. In via subordinata, il PP chiede che alla pena

sospesa si cumuli una multa di almeno fr. 10'000.- (motivazione scritta

dell’appello incidentale, pag. 2).

12.3

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. La

concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta ormai la

regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione della pena

(DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2;

STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il

giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa

ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

12.4

Nel caso concreto, non vi sono circostanze che giustificano la

formulazione di una prognosi negativa per AP 1. Se è vero che l’assunzione da

parte dell’autore delle proprie responsabilità è un aspetto da valutare

nell’ambito della valutazione del pronostico (cfr. STF 6B_171/2007 del 23

luglio 2007), la giurisprudenza ha chiarito che esso non è né l’unico elemento

da considerare né il criterio determinante nella determinazione della prognosi,

che deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti

gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio

2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). In concreto, le

circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la

situazione personale di AP 1 e la sua reputazione al momento del giudizio non

permettono di formulare un pronostico negativo quanto alle sue prospettive di

emendamento.

La pena inflitta va dunque sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni. In concreto, non si

giustifica nemmeno di infliggere una multa ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP.

IX. Tassa di

giustizia e spese procedurali

13.

Visto l’esito dell’appello principale, in applicazione dell’art. 428

cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione in ragione di 1/5 a carico di AP 1

degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti

nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali di cui alla

distinta spese della sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento dell’appello

principale sono integralmente posti a carico di AP 1. Quelli relativi

all’appello incidentale sono, invece, posti a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80,

139, 379 e segg., 398 e segg. CPP,

art. 12, 25, 37, 42, 44, 47, 48, 251 CP

art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett.

c Patto ONU II

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello principale di AP 1 è respinto.

2. L’appello incidentale del PP è parzialmente accolto.

3. Di conseguenza, AP 1 è autrice colpevole di:

complicità

in falsità in documenti, ripetuta

per avere, a Bedano e in altre località, nel

periodo tra dicembre 2003 e aprile 2004, aiutato intenzionalmente i fratelli IM

1 e AA1 contribuendo a formare documenti falsi e a farne uso a scopo d'inganno,

inviandoli alle società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie

generate con le carte di credito rispettivamente alla __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa nr.

126 del 19 ottobre 2006.

4. AP 1, vista la violazione del principio della celerità, è condannata a

prestare 200 (duecento) ore di lavoro di pubblica utilità;

§. L’esecuzione della pena è sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

5. E’ confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado

(consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali)

a carico di AP 1 e IM 1 in solido, con ripartizione interna di 1/5 per AP 1.

6. Gli oneri processuali relativi all’appello principale, consistenti

in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico di AP 1.

7. Gli

oneri processuali relativi all’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono

posti a carico dello Stato.

8. Intimazione

a:

-

-

-

9. Comunicazione

a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster