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Decisione

17.2013.211

Decisione di indennizzo per le spese legali sostenute dall'imputato prosciolto

11 agosto 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1).

Ancor meno si giustifica la tariffa oraria di fr. 300.-/ora per la

stesura dell’istanza di indennizzo, ritenuto come essa si risolva,

concretamente, nella richiesta di pagamento delle note di onorario dei

patrocinatori. Anche in questo caso, la tariffa viene, quindi, ridotta a fr.

280.-/ora.

Neppure può essere integralmente riconosciuto il dispendio orario

pari a complessive 108 ore (di cui 9 ore e 40 minuti effettuati dai praticanti

legali) indicato nelle tre note professionali.

Considerata, infatti, una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute con le

seguenti eccezioni:

- il dispendio orario di 320

minuti indicato per la sessione avuta dai due avvocati con il cliente il 7

ottobre 2011 deve essere ridotto della metà, la contemporanea presenza dei due

legali non essendo necessaria;

- per la stessa ragione deve

essere ridotto della metà il dispendio orario di 960 minuti indicato per la

presenza di entrambi i legali al processo di appello.

Il dispendio orario di 180 minuti per la preparazione dell’istanza

di indennizzo deve essere ridotto a 120 minuti, ritenuto come essa si dilunghi

ben oltre il necessario.

Ne discende che l’onorario dei patrocinatori dell’istante va

riconosciuto, quale danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,

limitatamente a 96 ore e 20 minuti.

Il tempo impiegato dagli avvocati (86 ore e 40 minuti) deve essere

indennizzato alla tariffa oraria di fr. 280.-/ora (per complessivi fr.

24'186.65), mentre al tempo impiegato dai praticanti legali (9 ore e 40 minuti)

va applicata la tariffa oraria di fr. 120.-/ora (per complessivi fr. 1'160.-).

Per l’onorario dei suoi patrocinatori, all’istante va, dunque,

riconosciuto un importo complessivo di fr. 25'346.65.-.

sulle spese

4. Non tutte le spese

esposte nelle note professionali dei patrocinatori dell’istante appaiono adeguate.

Possono essere ammesse così come esposte le spese relative alla

formazione dell’incarto (fr. 50.-) e quelle relative alle fotocopie (fr.

136.-).

Considerandi

Dalle spese relative alle scritturazioni (pari a fr. 375.-

complessivi) devono, invece, essere dedotti fr. 165.- complessivi (fr. 15.- per

la prestazione del 3.11.2008, fr. 5.- per la prestazione del 2.12.2008, fr.

10.

- per la prestazione del 30.7.2009, fr. 5.- per la prestazione del

14.12

, fr. 55.- per la prestazione del 28.3.2011 e fr. 75.- per la prestazione

del 29.3.2011), ritenuto che, per prassi, il costo dei fogli per appunti sono a

carico del patrocinatore (cfr. CRP 60.2010.60 del 30 luglio 2010; CRP

60.2008.237

del 9 marzo 2009).

Dalle spese postali (pari a complessivi fr. 40.-) devono, poi, essere

dedotti complessivamente fr. 3.- (fr. 2.- per l’invio dell’8.4.2011 e fr. 1.-

per l’invio del 7.6.2011).

Le spese telefoniche (che comprendono anche quelle legate agli

invii via fax) devono essere ricalcolate in base alle tariffe applicabili secondo

prassi e, meglio, fr. 0,15/minuto per le telefonate (cfr. CRP 60.2009.354 del

17.

marzo 2010) e fr. 2.- per ogni invio fax (cfr. CRP 60.2007.235 del 24 aprile

2008).

Dall’importo complessivo di fr. 283.- esposto nelle note

professionali deve, quindi, essere dedotto l’importo complessivo di fr. 231.50.

Le spese vengono, quindi, ammesse per complessivi fr. 484.50.

sull’IVA

5.

L’IVA - al tasso del

7,6% fino al 31 dicembre 2010 e dell’8% a partire dal 1. gennaio 2011 - ammonta

a fr. 2'066.05 complessivi (di cui fr. 535.30 sulle prestazioni eseguite fino

al 31.12.2010 e fr. 1'530.75 sulle prestazioni eseguite a partire dal

1.1

).

altre spese

6.

Devono inoltre

essere indennizzate le uscite a favore di terzi, ammontanti a complessivi fr.

200.

-.

conclusione

7.

L’importo

riconosciuto - fr. 28'097.20 in totale - è comprensivo dei fr. 5'000.- già

assegnati all’istante per ripetibili dalla CARP con sentenza 26 ottobre 2011

(cfr. dispositivo n. 2 della citata sentenza).

8.

L'istante postula il

versamento degli interessi di legge (5%) a far tempo dal pagamento delle note.

Questa Corte riconosce gli interessi moratori, in applicazione

delle disposizioni generali del CO, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre

2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia - nel caso concreto -

dall'introduzione in data 14 ottobre 2013 dell'istanza in esame.

Non sono, invece, riconosciuti interessi moratori sulle ripetibili

concesse in relazione alla stesura dell’istanza di indennizzo.

9.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 450.-, sono

poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/5 e

per il resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente

accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg.

CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo

- già comprensivo dei fr. 5'000.- assegnati a titolo di ripetibili con

sentenza 26 ottobre 2011 della CARP - di fr. 28'097.20, oltre interessi al

5% dal 14 ottobre 2013 su fr. 27'537.20.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) altri

disborsi fr. 50.-

fr. 450.-

sono posti a carico di IS 1 in ragione di 1/5 e per il rimanente a

carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Divisione della giustizia,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

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Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

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motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.