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17.2013.212

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le

sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

L'appellante

può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di

prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1

CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il

principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta

l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso

(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i

punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in

fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime

cure.

Sulla

questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

In mancanza

di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su

indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b).

L’indizio,

per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa

dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,

una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi

(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,

Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto

processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss.).

In assenza

di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

7.

maggio 2003, consid. 2.2).

3.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, in Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49;

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n.

35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; STF

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF

6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58,

pag. 170).

Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza

con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice

continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a

disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia

28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Il principio

della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a

comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF

1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41;

124.

IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi

- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto

non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni

fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -

non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo

(DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; STF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009,

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3;6B_235/2007 del 13

giugno 2008, consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007,

consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP

17.2011.16

del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24

maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10,

pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San

Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag.

182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.

11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.

97; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad

art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato

4.

Nato a __________ il __________, AP 1 è cresciuto in __________, a __________

(ora Comune di __________), nella casa paterna bruciata nell’incendio oggetto

del presente procedimento.

Dal 1980

risiede a __________, dove gestisce l’Osteria __________.

Prima e

parallelamente all’attività di esercente, il signor AP 1 ha esercitato svariate

attività nell’ambito dell’edilizia: dopo un apprendistato come montatore di

riscaldamenti, è stato assunto presso un’impresa di costruzioni, per poi

lavorare a titolo indipendente come idraulico, lattoniere e carpentiere,

occupandosi della ristrutturazione di diversi immobili.

Egli ha

dichiarato di percepire una rendita di invalidità parziale pari a fr. 1'224.-

mensili, per un problema all’orecchio. Tenuto conto dell’attività di esercente,

il suo reddito mensile netto si attesta attorno a fr. 3'000.-.

Risultanze

dell’inchiesta e giudizio di primo grado

5.

a. Nella

notte del 2 ottobre 2010, verso le ore 2.20, a __________, è divampato un

incendio nell’immobile di proprietà di AP 1.

La casa -

costituita da pianterreno, primo e secondo piano e riscaldata unicamente a

legna, mediante un camino ad alto rendimento e diverse stufe - in quel momento

era occupata dall’inquilina PC 1, nonché dai suoi figli e dal suo ex-compagno __________.

All’inquilina era stato concesso in locazione l’uso del primo e del secondo

piano, mentre il pianterreno era utilizzato dal proprietario quale deposito.

Dalle

dichiarazioni dell’inquilina e del suo ex compagno - le cui versioni sono

sostanzialmente concordi - emergono i seguenti fatti (v. verbali di

interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010, in AI 3, rapporto d’inchiesta):

-

la sera precedente il divampare dell’incendio, a partire approssimativamente

dalle ore 17.30, erano stati accesi il camino al secondo piano e la stufa della

cucina a legna al primo piano;

-

prima di andare a dormire, verso le ore 23.00, PC 1 ha inserito ancora della

legna in entrambi gli impianti;

-

alzatasi nella notte, la donna, dopo aver aggiunto altra legna nella stufa al

primo piano, guardando dalla finestra si è accorta della presenza di un denso

fumo;

-

salita al piano superiore per controllare il caminetto, ha osservato che lo

sportellino in vetro era chiuso (come era stato lasciato la sera precedente) e

che il fuoco era spento;

-

la donna è, dunque, uscita per controllare la situazione dall’esterno ed ha,

così, riscontrato che il fumo proveniva dal tetto;

- spaventata,

ella ha subito allarmato il suo ex compagno;

-

quest’ultimo è salito sul tetto e, udito il crepitio di un fuoco, ha tolto

alcune tegole ed ha constatato come le fiamme si stessero propagando nel

sottotetto;

-

una volta svegliati i bambini, la signora PC 1 e il signor __________ hanno

chiamato i pompieri.

All’arrivo

dei pompieri l’incendio aveva ormai distrutto il tetto. Le fiamme, a quel

punto, avvolgevano già il secondo e il primo piano della casa (verbali di

interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010; rapporti d’intervento del Corpo

pompieri della __________ e del Corpo civici pompieri di __________, in AI 3).

b. Oltre l’inquilina e il suo ex-compagno, nel corso dell’inchiesta gli

inquirenti hanno interrogato l’inquilino precedente __________, nonché il

proprietario dell’immobile, qui appellante (v. AI 3).

È stata,

inoltre, allestita una documentazione fotografica dello stato dei luoghi la

mattina seguente l’incendio (AI 4).

Al contrario,

non è stato disposto l’allestimento di alcuna perizia al fine di chiarire

l’origine del rogo.

c. Per quanto qui di rilevanza, il proprietario AP 1 ha dichiarato di aver

costruito il camino ad alto rendimento al secondo piano, come pure la relativa

canna fumaria, comignolo e conversa, in occasione della ristrutturazione della

casa, che egli ha effettuato sul finire degli anni ’80, quando ha sostituito il

tetto e alzato i muri, creando così il secondo piano, che prima non esisteva

(VI AP 1 20.10.2010, p. 3). Egli ha spiegato di aver inserito all’interno della

canna fumaria un tubo e l’isolazione antifuoco, tipo lana di roccia, precisando

di aver provveduto ad isolare anche la cassa del camino e il rivestimento

esterno (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5). Il proprietario ha affermato che, dopo

tali interventi, né il caminetto, né la relativa canna fumaria sono più stati

oggetto di lavori o modifiche (VI AP 1 20.10.2010, p. 5).

Il

precedente inquilino, che occupava il secondo piano dell’immobile, ha riferito:

“ Al mio arrivo a __________, il

camino era uno di quelli tipici; in seguito su mia richiesta, per aumentarne

l’efficacia del riscaldamento del camino, il signor AP 1 provvedeva lui stesso

ad inserire un camino ad alto rendimento.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 1)

Per quanto

riguarda la stufa della cucina a legna sita al primo piano, AP 1 ha affermato

di averla installata, sostituendola a quella vecchia, nel luglio del 2010, al

momento in cui è entrata l’inquilina PC 1. Egli ha dichiarato di aver collegato

la nuova cucina alla canna fumaria esistente - che era stata costruita ancora

da suo padre - facendo scendere un tubo di ferro del diametro di 130 mm e inserendovi l’isolazione antifuoco, dello stesso tipo di quella che aveva installato nel

caminetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5).

La

sostituzione della cucina è stata confermata da __________, come pure da PC 1

(VI __________ 8.10.2010, pag. 2 e 3; VI PC 1 5.10.2010, pag. 2).

Tutti i

lavori alla casa di __________ - ad esclusione dell’impianto elettrico, che era

stato curato dall’impresa __________ - sono stati eseguiti dallo stesso AP 1,

talvolta con l’aiuto di amici (VI AP 1 20.10.2010, p. 3).

Interrogato

dagli agenti in merito all’ottenimento della licenza edilizia per i lavori

citati, AP 1 ha risposto di non aver chiesto alcun permesso né per la posa del

caminetto, né per la sostituzione della stufa a legna e di aver presentato la

domanda di costruzione unicamente per l’innalzamento dell’edificio e il

rifacimento del tetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 6). Queste affermazioni trovano

riscontro nella documentazione prodotta dal Municipio di __________ (AI 3).

Inoltre, né

la stufa né il camino sono stati oggetto di alcun certificato di collaudo

antincendio (VI AP 1 20.10.2010, p. 6).

Per quanto

attiene alla manutenzione degli impianti, il signor AP 1 ha riferito che,

malgrado non arrivasse annualmente uno spazzacamino, egli stesso provvedeva

alla regolare pulizia delle canne fumarie del camino e della stufa e che questa

manutenzione è stata interrotta soltanto per un paio di anni, quando la casa

non era abitata da nessuno (VI AP 1 20.10.2010, p. 6 e seg.).

Egli ha

spiegato che, in precedenza, quando la casa era occupata da __________, si

faceva aiutare da lui per effettuare la pulizia e che, prima che entrasse la

signora PC 1, da solo ha pulito la canna del caminetto con delle spazzole,

precisando come tale lavoro risultasse semplice, ritenuto che la canna era

lunga soltanto 2,5 metri circa (VI AP 1 20.10.2010, p. 5).

Queste

dichiarazioni di AP 1 sono state confermate dal precedente inquilino:

“ Durante il periodo che sono rimasto

presso la casa andata distrutta dal fuoco, non è mai arrivato nessun

spazzacamino a pulire il camino e o la stufa a legna. Ci arrangiavamo noi (io e

AP 1) a salire sul tetto con le spazzole necessarie alla pulitura dei due

rispettivi camini; io in quelle occasioni stavo nell’appartamento, mentre AP 1

sul tetto faceva scendere le spazzole.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 2)

d. Di fronte al primo giudice, AP 1 ha, poi, precisato:

“ Il caminetto al piano mansardato

risaliva, se ben ricordo, al 1992 e da allora non è più stato toccato. (…)

Anche la canna fumaria è stata posata in quel periodo lì e mai più toccata.

L’ho posata io. Nella grossa canna fumaria ho fatto passare un tubo in inox.

Fra tubo e canna ho posato come isolazione lana di roccia antincendio, apposita

per camini. Non ho proceduto ad altre misure sull’esterno della grossa canna

fumaria. La stessa passava tra le travi in legno del tetto. (…)

Le

pulizie al camino e alla stufa sono sempre state fatte da me personalmente; del

camino anche due volte all’anno. Ricordo che nel 2009 chiesi un consiglio sulla

posa di un camino al signor __________, spazzacamino e mio amico, e colsi

l’occasione per farmi aiutare nella pulizia. Penso che __________ fosse uno

spazzacamino autorizzato. Avevo acceso il camino per controllarne il

funzionamento prima che entrasse la signora PC 1, pur non pulendolo, dopo avere

controllato da sotto che la canna fosse libera. L’ultima volta che l’ho pulito

è stata quindi nel 2009 con __________” (verb. dib. di primo grado AP 1

12.6

, pag. 1 e 2).

__________,

sentito in qualità di testimone al dibattimento di primo grado, ha riferito:

“ (…) Vi ero stato l’ultima volta ca.

un anno prima dell’incendio (presso la casa di AP 1 a __________, ndr). Ero

stato lì a pulire i camini. Ho fatto lo spazzacamino per una quarantina di

anni; non sono mai stato inserito nell’elenco degli spazzacamini autorizzati

secondo il decreto cantonale. Ora è richiesto il certificato di capacità

federale che io non ho. Ricordo che al primo piano vi erano due camini e ve ne

era un altro al piano mansardato, che aveva una canna fumaria di ca. 3 m. (…) È quella canna che io ho aiutato a pulire nel 2009. Al piano inferiore vi era una stufa a

legna, la cui canna ho pure pulito nel 2009. È successo che io fossi

intervenuto a pulire quelle canne anche negli anni precedenti. A volte questo

lavoro veniva svolto da AP 1 personalmente” (verb. dib. di primo grado, __________

12.6

, pag. 1).

6.

a. Il primo giudice ha, innanzitutto, esaminato la corrispondenza nei

fatti dei rimproveri mossi all’imputato.

Egli ha

accertato che AP 1 ha effettuato i lavori alla stufa al primo piano nel luglio

2010, conformemente a quanto ipotizzato dal PP nel suo decreto di accusa. Ha,

poi, accertato che i lavori relativi al caminetto del secondo piano risalivano

a tempi più remoti e che si sono conclusi al più tardi nel 1992.

Egli ha

stabilito che entrambi gli interventi non sono stati eseguiti secondo le regole

dell’arte.

Relativamente

alla canna fumaria della stufa al primo piano, il primo giudice ha rilevato

quanto segue:

“ la documentazione fotografica

raccolta dalla polizia scientifica (doc. 4) mostra come, in evidente spregio

alle regole dell’arte (poiché chiaro è il pericolo che ne derivava), in due

diversi punti la canna fumaria si trovasse praticamente a contatto con la

soletta di legno all’ultimo piano e le travi in legno del tetto, senza alcuna

isolazione adeguata alla situazione (foto da 11 a 15)” (sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13).

Non potendo

esaminare in modo diretto le modalità di costruzione della canna fumaria del

caminetto al piano mansardato, andata completamente distrutta nell’incendio, il

giudice della Pretura penale ha dedotto, in base a un ragionamento per analogia

con la canna della stufa, che anch’essa difettava di un’adeguata isolazione

(sentenza impugnata, consid. 8.6, pag. 14).

Sulla scorta

delle dichiarazioni dello stesso imputato, il primo giudice ha, poi, accertato

che per nessuno degli interventi era stata richiesta la licenza edilizia

(sentenza impugnata, consid. 8.7, pag. 15), che non era stato effettuato alcun

collaudo antincendio dei due impianti (sentenza impugnata,

consid. 9, pag. 16) e che, contrariamente a quanto prescritto dal Decreto

esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a

combustione, non vi era mai stata manutenzione delle canne fumarie da parte di

uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17 e seg.).

b. Il giudice della Pretura penale, avvalendosi delle conclusioni della

polizia scientifica (AI 4, in fondo), ha, infine, stabilito che l’incendio

trova la sua origine nella precaria isolazione della canna fumaria del

caminetto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 21), che ha portato, in

combinazione con l’esigua lunghezza della canna e con l’alto rendimento

dell’impianto, al progressivo intaccamento della resistenza fino alla sua

combustione. L’insufficiente isolazione è stata - secondo l’accertamento del

primo giudice - la causa primaria del rogo, a cui hanno contribuito la mancanza

di un controllo di collaudo nonché l’assenza di una corretta manutenzione da

parte di uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 21

e segg.).

Valutato

come negligente il comportamento dell’imputato in relazione ai lavori e alla

manutenzione da lui eseguiti, il giudice di prime cure lo ha dichiarato autore

colpevole di incendio colposo, per i fatti descritti nel DA.

Appello

7.

Lamentando, dapprima, la mancanza di una chiara dimostrazione

dell’origine dell’incendio - essendo le conclusioni della polizia scientifica

delle mere ipotesi poiché lo stato di importante distruzione dei luoghi ha

precluso la possibilità di valutazioni precise - l’appellante chiede il suo

proscioglimento.

Continuando,

egli contesta di essere stato negligente.

Ribadisce

che la costruzione del camino risaliva al periodo della ristrutturazione della

casa, avvenuta tra il 1984 e il 1992, quando la legislazione nemmeno imponeva

di far eseguire un collaudo antincendio. Sottolinea, ancora, che,

contrariamente agli accertamenti pretorili, tutti i lavori sono stati oggetto

di regolare licenza edilizia e, poi, realizzati a regola d’arte (in

particolare, è stata installata l’apposita isolazione antifuoco). Inoltre -

continua - non va dimenticato che la costruzione della canna della stufa non

può essere oggetto di critiche, considerato che essa non è bruciata e, dunque,

nemmeno può essere ritenuta come l’origine dell’incendio.

Quanto alla

manutenzione, l’appellante sottolinea come la pulizia sia sempre stata eseguita

regolarmente negli anni, e meglio da lui stesso e, nel 2009, addirittura con la

collaborazione di uno spazzacamino, il signor __________, che ha svolto tale

professione per una quarantina d’anni e vanta pure una decennale esperienza

nell’ambito del restauro e della costruzione di stufe e camini.

8.

Per l’art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo,

chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla

cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.

Dal profilo

oggettivo è necessaria una condotta dell’autore atta a provocare un incendio,

vale a dire un comportamento - sia sotto forma di azione, sia di omissione, nel

caso in cui l’autore aveva una posizione di garante - in relazione di causalità

naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che non può

più essere spento da chi l’ha generato (Corboz, Les infractions en droit suisse,

Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi citati;

Roelli/Fleischanderl, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art.

222.

n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; Donatsch/Wohlers, Strafrecht

IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., Zurigo 2011, pag. 42; DTF 117 IV

285.

consid. 2.a).

Dal punto di

vista soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia

essa cosciente od incosciente.

Giusta

l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,

per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali.

La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni.

Da un lato,

l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale

di diligenza, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni

altrui penalmente protetti da lesioni involontarie. Un comportamento che

oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando

l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto

rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B_437/2008 del 24 luglio

2009, consid. 2; DTF 129 IV 282 consid. 2.1, pag. 284,

129.

IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 64, 126 IV 13

consid. 7a/bb, pag. 17). Per determinare i limiti del

dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella

medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto

prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata

alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto

dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva

adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso. La violazione del

dovere generale di prudenza è presunta nel caso di inosservanza di prescrizioni

legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire

gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute -

emanate da associazioni private o semipubbliche.

Inoltre,

perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere

colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate

le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza

di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

9.

a. Nel caso concreto, è fuor di dubbio che si è verificato un incendio e

che da tale incendio è derivato un danno a cosa altrui: non solo l’immobile è

stato completamente devastato ma, con esso, sono bruciati tutti i beni ivi

contenuti appartenenti all’inquilina e a terzi.

b. Al momento dei fatti, gli unici impianti in funzione erano il camino

del piano mansardato e la stufa al primo piano.

Le

dichiarazioni dell’inquilina PC 1 e del suo ex compagno evidenziano che,

inizialmente, c’erano fiamme soltanto nella zona del sottotetto (AI 3, VI PC 1

5.10

, pag. 3; VI __________ 5.10.2010, pag. 2 e 3 in fondo).

Le

fotografie agli atti mostrano che il lato verso valle è quello che ha subito la

devastazione maggiore: le travi e le tegole della falda a monte sono, infatti,

state parzialmente risparmiate (AI 4, foto 1-5).

La canna

fumaria della stufa al primo piano (sita nella parte a monte) risulta, inoltre,

conservata (AI 4, foto 11-16).

Ciò

considerato, e ritenuto come dalle dichiarazioni dell’inquilina risulti che,

alle ore 02:00 del mattino, il camino era spento (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag.

3), che il camino stesso non presenta tracce di

forti combustioni (AI 4, foto 7 e 8) e che l’incendio ha iniziato a svilupparsi

nel sottotetto, ben si può considerare che l’incendio ha avuto origine dalla

canna fumaria del camino al piano mansardato, posizionato proprio nella parte

di casa a valle.

c. Questa Corte non condivide l’accertamento del primo giudice secondo cui

l’appellante ha costruito la canna fumaria del camino al piano mansardato in

spregio alle regole dell’arte.

L’analogia

con la canna fumaria della stufa al primo piano (cfr. sopra consid. 6.a) non

regge, ritenuto che quest’ultima era stata costruita in tempi più remoti ancora

dal padre di PP 1, mentre quella del camino era stata costruita dal qui

appellante al momento del rialzamento del tetto, ossia al più tardi nel 1992.

Oltre a ciò,

l’analogia fatta dal primo giudice è eccessivamente ardita ritenuto che lo

stato della canna fumaria della stufa risulta tutt’altro che “evidente”

(sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13). Infatti, le fotografie richiamate

dal primo giudice (AI 4, foto da 11 a 15) non permettono di stabilire che la

canna fumaria della stufa sia realmente priva dell’isolazione necessaria: esse

ritraggono, dapprima, l’esterno della canna fumaria (cioè, il suo rivestimento

di intonaco; foto 11-12) e, poi, una volta tolto parzialmente lo strato di

intonaco, lascia intravvedere i mattoni sottostanti (foto 13-15). Non è,

invece, dato sapere come si presenti la canna fumaria all’interno, e meglio

tra i mattoni e il tubo (visibile nelle fotografie 14 e 16), dove la presenza

di isolazione non si può escludere.

Di

conseguenza, nel dubbio, deve essere presa in considerazione la tesi dell’appellante

secondo cui tra il tubo in acciaio inox e l’esterno della canna fumaria del

caminetto egli aveva posato lana di roccia isolante (verb. dib. di primo grado AP

1.

12.6.2013, pag. 1).

d. Il primo giudice non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera

all’appellante di non aver effettuato il collaudo del camino e della relativa

canna fumaria.

Secondo

l’art. 41d cpv. 4 LE, il progettista è tenuto a presentare al Municipio un

certificato di collaudo prima dell’uso del nuovo edificio o impianto. Questo

disposto, unitamente alle altre norme sulla polizia del fuoco (art. 41a-41g

LE), è entrato in vigore il 1.1.1997.

Perciò, nel

1992, momento in cui al più tardi il signor AP 1 ha terminato i lavori relativi

al caminetto del secondo piano, non vigeva alcun obbligo di collaudo.

e. Dei numerosi rimproveri mossi all’appellante, deve, invece, essere

confermato quello relativo alla mancata manutenzione delle canne fumarie ai

sensi di quanto prescritto dall’allora vigente Decreto esecutivo concernente la

pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dal 2013 sostituito

dall’omonimo Regolamento, RL 9.2.2.2).

È, infatti,

pacifico - poiché ammesso dall’appellante - che egli non ha mai fatto eseguire

la pulizia delle canne fumarie da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento

dell’Ambiente.

Il citato

Decreto impone l’obbligo ai proprietari di immobili di far eseguire la pulizia

periodica degli impianti calorici a combustione, tra cui le canne fumarie degli

impianti di riscaldamento (art. 1). La frequenza della pulizia degli impianti

deve essere adeguata all’uso e alla natura degli impianti, ma deve essere

effettuata almeno una volta all’anno, con l’eccezione degli impianti non in

funzione (art. 2).

Secondo

l’art. 4 del Decreto, la pulizia deve venire eseguita da uno spazzacamino

autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente, mentre lo spazzacamino non

autorizzato può intervenire solo in veste di apprendista o aiuto (cpv. 1).

L’autorizzazione

a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene

rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti in possesso del diploma di maestro

spazzacamino o dell’attestato federale di capacità nella professione di

spazzacamino (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto esecutivo concernente la pulizia

periodica degli impianti calorici a combustione) o ai praticanti non tenuti

all’esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all’età

al momento dell’entrata in vigore del Decreto nel 1980 (art. 4 cpv. 1 lett. b

del citato Decreto).

Malgrado le

sue conoscenze in ambito edilizio e in diversi campi affini e malgrado la sua

vasta esperienza pratica, AP 1 non è uno spazzacamino autorizzato dal

Dipartimento dell’ambiente (né egli pretende di esserlo).

A nulla

giova, pertanto, sostenere che egli ha eseguito personalmente - foss’anche in

modo regolare - la pulizia delle canne fumarie.

A nulla

giova nemmeno il fatto che, nel 2009, sia intervenuto per la pulizia il signor __________,

siccome neppure quest’ultimo è uno spazzacamino autorizzato ai sensi dell’art.

4.

di detto Decreto:

“ Non sono mai stato inserito

nell’elenco degli spazzacamini autorizzati secondo il decreto cantonale. Ora è

richiesto il certificato di capacità federale che io non ho” (verb. dib. di

primo grado __________ 12.6.2013, pag. 1).

A

quest’ultimo proposito, l’appellante si duole, in particolare, di come per lui

sia oltremodo penalizzante e severo il fatto di non considerare il signor __________

alla pari di uno spazzacamino autorizzato, avendo quest’ultimo svolto tale

professione per oltre 40 anni.

La decennale

esperienza del signor __________ è indubbia. Eppure non è sufficiente. Le norme

sulla polizia del fuoco (art. 41a e segg. LE) e nello specifico, per quanto qui

di rilevanza, le condizioni per lo svolgimento della manutenzione degli

impianti (art. 1 e segg. del citato DE), sono state regolate in maniera

rigorosa allo scopo di prevenire gli incendi.

L’imposizione

di qualifiche professionali particolari assicura la qualità della manutenzione

e, con essa, il mantenimento in sicurezza degli impianti.

f.

Stabilito che l’appellante ha omesso di far effettuare la regolare

manutenzione delle canne fumarie da una persona qualificata ai sensi di legge,

occorre verificare se sussiste un nesso di causalità naturale ed adeguato tra

questa manchevolezza e l’incendio.

Nei reati per omissione,

una simile valutazione si scontra regolarmente con la difficoltà scaturente dal

fatto che non si deve procedere all’esame di un avvenimento reale (non

avvenuto), bensì a quello di un’ipotesi, e meglio di cosa sarebbe successo se

gli atti tralasciati fossero stati compiuti, e se ciò, secondo il normale

andamento delle cose, avrebbe verosimilmente evitato il danno (DTF 130 IV 7

consid. 3.2 e rinvii, 117 IV 130 consid. 2a pag. 133; 116 IV 306 consid. 2a

pag. 310; Rep. 1999 pag. 106). Ciò presuppone, secondo il Tribunale federale,

perlomeno un alto grado di probabilità (hohe Wahrscheinlichkeit):

l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse

ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, il

risultato sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (teoria

della probabilità, Wahrscheinlichkeitstheorie; DTF 135 IV 56 consid.

2.

; 134 IV 193 consid. 7.3.; 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130

consid. 6; STF 6S.34/2006-6S.36/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.4.1 e 4.6.4;

STF 6B_342/2012 dell’8 gennaio 2013, consid. 6.3.).

In concreto,

va innanzitutto rilevato come nel referto della polizia scientifica, non sia

stata assolutamente menzionata, quale ipotetica causa dell’incendio, la mancata

o errata pulizia delle canne fumarie (AI 4). Non vi è dunque agli atti alcuna

prova che permetta di imputare l’incendio a questa omissione.

Invero,

l’unico luogo in cui viene menzionata è nel riassunto dei fatti del rapporto di

polizia (AI 3, pag. 4), ove si parla, indicandolo come uno dei vari motivi che

hanno indotto la polizia a sporgere denuncia, anche del “mancato ricorso ad

uno spazzacamino per la pulitura di canne fumarie, comignoli e focolai”. Ma

solo genericamente e senza nemmeno ipotizzare che questa lacuna, in quanto

tale, avrebbe giocato un ruolo in relazione allo sprigionarsi delle fiamme.

Già

solo per questo motivo la relativa accusa viene a cadere.

Oltre a ciò, tuttavia, non è

propriamente corretto sostenere che non vi sia stata una pulizia delle canne

fumarie, in quanto, come visto, le stesse sono state liberate dalla fuliggine

nel 2009 dall’accusato, con l’aiuto del signor __________. Avendo quest’ultimo

esercitato a titolo professionale come spazzacamino per oltre 40 anni, il fatto

che egli non disponesse del diploma federale non è sufficiente a consentire di

concludere che egli non abbia effettuato il lavoro a regola d’arte. Anzi, è

legittimo presumere che gli interventi da lui effettuati siano stati

equivalenti a quelli che avrebbe potuto offrire uno spazzacamino con diploma

federale.

Di conseguenza, il mancato

ricorso ad uno spazzacamino qualificato ai sensi della legislazione, pur

costituendo un’infrazione alle disposizioni in materia, non può avere alcuna

conseguenza dal punto di vista penale, poiché, essendo stata sostituita da una

pulizia da parte di una persona altamente competente, non ha di fatto

comportato difetti alla cosa tali da poter essere ritenuti una delle concause

del sinistro.

Pertanto, AP 1 deve essere

prosciolto con riferimento a questa imputazione e, quindi, da ogni accusa.

10.

Visto l’esito

dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico

dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3

CPP).

L’imputato ha formulato generica istanza di indennizzo delle spese

legali ai sensi dell'art. 429 CPP. Non essendosi premurato di sostanziare la

pretesa, questa Corte ritiene equo riconoscegli fr. 1'000.- a titolo di

indennizzo dei costi di patrocinio per la procedura di primo grado e fr.

1'000.- per quella di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34 e segg.,

42 e segg., 47 e segg., 222 CP,

nonché,

sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

1.2. Gli oneri

processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’300.-, sono posti a carico

dello Stato.

2. A titolo di

indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della

Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 2'000.-.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello

Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.