17.2013.212
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 gennaio 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.212
Locarno
6 febbraio 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 13 giugno 2013 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6602 Muralto
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 12 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 14 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 30 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con decreto di accusa n. 577/2011, il procuratore pubblico ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
incendio
colposo, per avere, il 2.10.2010 a __________, negligentemente
cagionato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei pompieri, dal
quale è derivato un danno alla cosa altrui e pericolo per l’incolumità
pubblica, e meglio per avere negligentemente, in veste di proprietario
dell’immobile abitato dall’inquilinaPC 1:
- nel
corso del luglio 2010, effettuato dei lavori di ristrutturazione non a regola
d’arte e peraltro omettendo di richiedere la necessaria licenza edilizia, in
particolare alla canna fumaria del camino all’ultimo piano e della stufa a
legna del primo piano, dove sono stati riscontrati problemi di isolazione
precaria;
- omesso,
nel corso del 2010, di ottenere il certificato di collaudo antincendio
dell’immobile;
- trascurato,
nel corso del 2010 e durante gli anni precedenti, la manutenzione annuale delle
canne fumarie, segnatamente per aver omesso di far effettuare la pulizia come
previsto dal Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti
calorici a combustione.
Il
procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1’800.-),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di
fr. 1'000.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie.
Con sentenza
12 giugno 2013, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta
dall’imputato, il giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore
colpevole del reato di incendio colposo, precisando la descrizione
dell’imputazione, e lo ha condannato alla pena di 20 aliquote da fr. 60.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni.
Inoltre, ha
condannato AP 1 al pagamento di un indennizzo di fr. 1'000.- a favore
dell’accusatrice privata PC 1 per le spese legali sostenute, la quale è stata
rinviata al foro civile per le sue pretese di relativa natura.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello e che, ricevuta la motivazione scritta
della pronuncia, con dichiarazione di appello 30 ottobre 2013, egli ha
precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo
proscioglimento dal reato di incendio colposo, con protesta di spese e
ripetibili.
In data 25
novembre 2013, la presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine
di 10 giorni per presentare istanze probatorie.
AP 1 ha
tempestivamente richiesto l’audizione in qualità di testimone di __________, di
professione spazzacamino, attualmente in pensione.
Non
ritenendo la prova richiesta necessaria per il giudizio, ritenuto altresì che
il teste era già stato sentito al dibattimento di prima istanza, il 1. ottobre
2014, la presidente ha respinto l’istanza.
Considerato
l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, la
presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni
per la presentazione della motivazione scritta.
Con scritto
19 novembre 2014, del cui contenuto si dirà in seguito, AP 1 ha tempestivamente
motivato il suo appello.
In data 20
novembre 2014, la presidente di questa Corte ha assegnato al procuratore
pubblico, alla Pretura penale e all’accusatrice privata un termine di 20 giorni
per la presentazione delle rispettive osservazioni.
Con scritto
25 novembre 2014, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello
e la conferma della sentenza del primo giudice, mentre il 1. dicembre 2014 il
giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni e
rimettersi al giudizio di questa Corte.
In data 10
dicembre 2014, l’accusatrice privata ha presentato le sue osservazioni, di cui
si dirà se necessario in seguito.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
Fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le
sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Considerandi
2.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
In mancanza
di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su
indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa
dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto
processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss.).
In assenza
di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati
logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da
far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7.
maggio 2003, consid. 2.2).
3.
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, in Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n.
35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; STF
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF
6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58,
pag. 170).
Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza
con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice
continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a
disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia
28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Il principio
della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a
comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF
1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41;
124.
IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi
- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto
non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo
(DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009,
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008, consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007,
consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP
17.2011.16
del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24
maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10,
pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San
Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag.
182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.
11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.
97; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
4.
Nato a __________ il __________, AP 1 è cresciuto in __________, a __________
(ora Comune di __________), nella casa paterna bruciata nell’incendio oggetto
del presente procedimento.
Dal 1980
risiede a __________, dove gestisce l’Osteria __________.
Prima e
parallelamente all’attività di esercente, il signor AP 1 ha esercitato svariate
attività nell’ambito dell’edilizia: dopo un apprendistato come montatore di
riscaldamenti, è stato assunto presso un’impresa di costruzioni, per poi
lavorare a titolo indipendente come idraulico, lattoniere e carpentiere,
occupandosi della ristrutturazione di diversi immobili.
Egli ha
dichiarato di percepire una rendita di invalidità parziale pari a fr. 1'224.-
mensili, per un problema all’orecchio. Tenuto conto dell’attività di esercente,
il suo reddito mensile netto si attesta attorno a fr. 3'000.-.
Risultanze
dell’inchiesta e giudizio di primo grado
5.
a. Nella
notte del 2 ottobre 2010, verso le ore 2.20, a __________, è divampato un
incendio nell’immobile di proprietà di AP 1.
La casa -
costituita da pianterreno, primo e secondo piano e riscaldata unicamente a
legna, mediante un camino ad alto rendimento e diverse stufe - in quel momento
era occupata dall’inquilina PC 1, nonché dai suoi figli e dal suo ex-compagno __________.
All’inquilina era stato concesso in locazione l’uso del primo e del secondo
piano, mentre il pianterreno era utilizzato dal proprietario quale deposito.
Dalle
dichiarazioni dell’inquilina e del suo ex compagno - le cui versioni sono
sostanzialmente concordi - emergono i seguenti fatti (v. verbali di
interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010, in AI 3, rapporto d’inchiesta):
-
la sera precedente il divampare dell’incendio, a partire approssimativamente
dalle ore 17.30, erano stati accesi il camino al secondo piano e la stufa della
cucina a legna al primo piano;
-
prima di andare a dormire, verso le ore 23.00, PC 1 ha inserito ancora della
legna in entrambi gli impianti;
-
alzatasi nella notte, la donna, dopo aver aggiunto altra legna nella stufa al
primo piano, guardando dalla finestra si è accorta della presenza di un denso
fumo;
-
salita al piano superiore per controllare il caminetto, ha osservato che lo
sportellino in vetro era chiuso (come era stato lasciato la sera precedente) e
che il fuoco era spento;
-
la donna è, dunque, uscita per controllare la situazione dall’esterno ed ha,
così, riscontrato che il fumo proveniva dal tetto;
- spaventata,
ella ha subito allarmato il suo ex compagno;
-
quest’ultimo è salito sul tetto e, udito il crepitio di un fuoco, ha tolto
alcune tegole ed ha constatato come le fiamme si stessero propagando nel
sottotetto;
-
una volta svegliati i bambini, la signora PC 1 e il signor __________ hanno
chiamato i pompieri.
All’arrivo
dei pompieri l’incendio aveva ormai distrutto il tetto. Le fiamme, a quel
punto, avvolgevano già il secondo e il primo piano della casa (verbali di
interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010; rapporti d’intervento del Corpo
pompieri della __________ e del Corpo civici pompieri di __________, in AI 3).
b. Oltre l’inquilina e il suo ex-compagno, nel corso dell’inchiesta gli
inquirenti hanno interrogato l’inquilino precedente __________, nonché il
proprietario dell’immobile, qui appellante (v. AI 3).
È stata,
inoltre, allestita una documentazione fotografica dello stato dei luoghi la
mattina seguente l’incendio (AI 4).
Al contrario,
non è stato disposto l’allestimento di alcuna perizia al fine di chiarire
l’origine del rogo.
c. Per quanto qui di rilevanza, il proprietario AP 1 ha dichiarato di aver
costruito il camino ad alto rendimento al secondo piano, come pure la relativa
canna fumaria, comignolo e conversa, in occasione della ristrutturazione della
casa, che egli ha effettuato sul finire degli anni ’80, quando ha sostituito il
tetto e alzato i muri, creando così il secondo piano, che prima non esisteva
(VI AP 1 20.10.2010, p. 3). Egli ha spiegato di aver inserito all’interno della
canna fumaria un tubo e l’isolazione antifuoco, tipo lana di roccia, precisando
di aver provveduto ad isolare anche la cassa del camino e il rivestimento
esterno (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5). Il proprietario ha affermato che, dopo
tali interventi, né il caminetto, né la relativa canna fumaria sono più stati
oggetto di lavori o modifiche (VI AP 1 20.10.2010, p. 5).
Il
precedente inquilino, che occupava il secondo piano dell’immobile, ha riferito:
“ Al mio arrivo a __________, il
camino era uno di quelli tipici; in seguito su mia richiesta, per aumentarne
l’efficacia del riscaldamento del camino, il signor AP 1 provvedeva lui stesso
ad inserire un camino ad alto rendimento.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 1)
Per quanto
riguarda la stufa della cucina a legna sita al primo piano, AP 1 ha affermato
di averla installata, sostituendola a quella vecchia, nel luglio del 2010, al
momento in cui è entrata l’inquilina PC 1. Egli ha dichiarato di aver collegato
la nuova cucina alla canna fumaria esistente - che era stata costruita ancora
da suo padre - facendo scendere un tubo di ferro del diametro di 130 mm e inserendovi l’isolazione antifuoco, dello stesso tipo di quella che aveva installato nel
caminetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5).
La
sostituzione della cucina è stata confermata da __________, come pure da PC 1
(VI __________ 8.10.2010, pag. 2 e 3; VI PC 1 5.10.2010, pag. 2).
Tutti i
lavori alla casa di __________ - ad esclusione dell’impianto elettrico, che era
stato curato dall’impresa __________ - sono stati eseguiti dallo stesso AP 1,
talvolta con l’aiuto di amici (VI AP 1 20.10.2010, p. 3).
Interrogato
dagli agenti in merito all’ottenimento della licenza edilizia per i lavori
citati, AP 1 ha risposto di non aver chiesto alcun permesso né per la posa del
caminetto, né per la sostituzione della stufa a legna e di aver presentato la
domanda di costruzione unicamente per l’innalzamento dell’edificio e il
rifacimento del tetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 6). Queste affermazioni trovano
riscontro nella documentazione prodotta dal Municipio di __________ (AI 3).
Inoltre, né
la stufa né il camino sono stati oggetto di alcun certificato di collaudo
antincendio (VI AP 1 20.10.2010, p. 6).
Per quanto
attiene alla manutenzione degli impianti, il signor AP 1 ha riferito che,
malgrado non arrivasse annualmente uno spazzacamino, egli stesso provvedeva
alla regolare pulizia delle canne fumarie del camino e della stufa e che questa
manutenzione è stata interrotta soltanto per un paio di anni, quando la casa
non era abitata da nessuno (VI AP 1 20.10.2010, p. 6 e seg.).
Egli ha
spiegato che, in precedenza, quando la casa era occupata da __________, si
faceva aiutare da lui per effettuare la pulizia e che, prima che entrasse la
signora PC 1, da solo ha pulito la canna del caminetto con delle spazzole,
precisando come tale lavoro risultasse semplice, ritenuto che la canna era
lunga soltanto 2,5 metri circa (VI AP 1 20.10.2010, p. 5).
Queste
dichiarazioni di AP 1 sono state confermate dal precedente inquilino:
“ Durante il periodo che sono rimasto
presso la casa andata distrutta dal fuoco, non è mai arrivato nessun
spazzacamino a pulire il camino e o la stufa a legna. Ci arrangiavamo noi (io e
AP 1) a salire sul tetto con le spazzole necessarie alla pulitura dei due
rispettivi camini; io in quelle occasioni stavo nell’appartamento, mentre AP 1
sul tetto faceva scendere le spazzole.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 2)
d. Di fronte al primo giudice, AP 1 ha, poi, precisato:
“ Il caminetto al piano mansardato
risaliva, se ben ricordo, al 1992 e da allora non è più stato toccato. (…)
Anche la canna fumaria è stata posata in quel periodo lì e mai più toccata.
L’ho posata io. Nella grossa canna fumaria ho fatto passare un tubo in inox.
Fra tubo e canna ho posato come isolazione lana di roccia antincendio, apposita
per camini. Non ho proceduto ad altre misure sull’esterno della grossa canna
fumaria. La stessa passava tra le travi in legno del tetto. (…)
Le
pulizie al camino e alla stufa sono sempre state fatte da me personalmente; del
camino anche due volte all’anno. Ricordo che nel 2009 chiesi un consiglio sulla
posa di un camino al signor __________, spazzacamino e mio amico, e colsi
l’occasione per farmi aiutare nella pulizia. Penso che __________ fosse uno
spazzacamino autorizzato. Avevo acceso il camino per controllarne il
funzionamento prima che entrasse la signora PC 1, pur non pulendolo, dopo avere
controllato da sotto che la canna fosse libera. L’ultima volta che l’ho pulito
è stata quindi nel 2009 con __________” (verb. dib. di primo grado AP 1
12.6
, pag. 1 e 2).
__________,
sentito in qualità di testimone al dibattimento di primo grado, ha riferito:
“ (…) Vi ero stato l’ultima volta ca.
un anno prima dell’incendio (presso la casa di AP 1 a __________, ndr). Ero
stato lì a pulire i camini. Ho fatto lo spazzacamino per una quarantina di
anni; non sono mai stato inserito nell’elenco degli spazzacamini autorizzati
secondo il decreto cantonale. Ora è richiesto il certificato di capacità
federale che io non ho. Ricordo che al primo piano vi erano due camini e ve ne
era un altro al piano mansardato, che aveva una canna fumaria di ca. 3 m. (…) È quella canna che io ho aiutato a pulire nel 2009. Al piano inferiore vi era una stufa a
legna, la cui canna ho pure pulito nel 2009. È successo che io fossi
intervenuto a pulire quelle canne anche negli anni precedenti. A volte questo
lavoro veniva svolto da AP 1 personalmente” (verb. dib. di primo grado, __________
12.6
, pag. 1).
6.
a. Il primo giudice ha, innanzitutto, esaminato la corrispondenza nei
fatti dei rimproveri mossi all’imputato.
Egli ha
accertato che AP 1 ha effettuato i lavori alla stufa al primo piano nel luglio
2010, conformemente a quanto ipotizzato dal PP nel suo decreto di accusa. Ha,
poi, accertato che i lavori relativi al caminetto del secondo piano risalivano
a tempi più remoti e che si sono conclusi al più tardi nel 1992.
Egli ha
stabilito che entrambi gli interventi non sono stati eseguiti secondo le regole
dell’arte.
Relativamente
alla canna fumaria della stufa al primo piano, il primo giudice ha rilevato
quanto segue:
“ la documentazione fotografica
raccolta dalla polizia scientifica (doc. 4) mostra come, in evidente spregio
alle regole dell’arte (poiché chiaro è il pericolo che ne derivava), in due
diversi punti la canna fumaria si trovasse praticamente a contatto con la
soletta di legno all’ultimo piano e le travi in legno del tetto, senza alcuna
isolazione adeguata alla situazione (foto da 11 a 15)” (sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13).
Non potendo
esaminare in modo diretto le modalità di costruzione della canna fumaria del
caminetto al piano mansardato, andata completamente distrutta nell’incendio, il
giudice della Pretura penale ha dedotto, in base a un ragionamento per analogia
con la canna della stufa, che anch’essa difettava di un’adeguata isolazione
(sentenza impugnata, consid. 8.6, pag. 14).
Sulla scorta
delle dichiarazioni dello stesso imputato, il primo giudice ha, poi, accertato
che per nessuno degli interventi era stata richiesta la licenza edilizia
(sentenza impugnata, consid. 8.7, pag. 15), che non era stato effettuato alcun
collaudo antincendio dei due impianti (sentenza impugnata,
consid. 9, pag. 16) e che, contrariamente a quanto prescritto dal Decreto
esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a
combustione, non vi era mai stata manutenzione delle canne fumarie da parte di
uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17 e seg.).
b. Il giudice della Pretura penale, avvalendosi delle conclusioni della
polizia scientifica (AI 4, in fondo), ha, infine, stabilito che l’incendio
trova la sua origine nella precaria isolazione della canna fumaria del
caminetto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 21), che ha portato, in
combinazione con l’esigua lunghezza della canna e con l’alto rendimento
dell’impianto, al progressivo intaccamento della resistenza fino alla sua
combustione. L’insufficiente isolazione è stata - secondo l’accertamento del
primo giudice - la causa primaria del rogo, a cui hanno contribuito la mancanza
di un controllo di collaudo nonché l’assenza di una corretta manutenzione da
parte di uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 21
e segg.).
Valutato
come negligente il comportamento dell’imputato in relazione ai lavori e alla
manutenzione da lui eseguiti, il giudice di prime cure lo ha dichiarato autore
colpevole di incendio colposo, per i fatti descritti nel DA.
Appello
7.
Lamentando, dapprima, la mancanza di una chiara dimostrazione
dell’origine dell’incendio - essendo le conclusioni della polizia scientifica
delle mere ipotesi poiché lo stato di importante distruzione dei luoghi ha
precluso la possibilità di valutazioni precise - l’appellante chiede il suo
proscioglimento.
Continuando,
egli contesta di essere stato negligente.
Ribadisce
che la costruzione del camino risaliva al periodo della ristrutturazione della
casa, avvenuta tra il 1984 e il 1992, quando la legislazione nemmeno imponeva
di far eseguire un collaudo antincendio. Sottolinea, ancora, che,
contrariamente agli accertamenti pretorili, tutti i lavori sono stati oggetto
di regolare licenza edilizia e, poi, realizzati a regola d’arte (in
particolare, è stata installata l’apposita isolazione antifuoco). Inoltre -
continua - non va dimenticato che la costruzione della canna della stufa non
può essere oggetto di critiche, considerato che essa non è bruciata e, dunque,
nemmeno può essere ritenuta come l’origine dell’incendio.
Quanto alla
manutenzione, l’appellante sottolinea come la pulizia sia sempre stata eseguita
regolarmente negli anni, e meglio da lui stesso e, nel 2009, addirittura con la
collaborazione di uno spazzacamino, il signor __________, che ha svolto tale
professione per una quarantina d’anni e vanta pure una decennale esperienza
nell’ambito del restauro e della costruzione di stufe e camini.
8.
Per l’art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo,
chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla
cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.
Dal profilo
oggettivo è necessaria una condotta dell’autore atta a provocare un incendio,
vale a dire un comportamento - sia sotto forma di azione, sia di omissione, nel
caso in cui l’autore aveva una posizione di garante - in relazione di causalità
naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che non può
più essere spento da chi l’ha generato (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi citati;
Roelli/Fleischanderl, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art.
222.
n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; Donatsch/Wohlers, Strafrecht
IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., Zurigo 2011, pag. 42; DTF 117 IV
285.
consid. 2.a).
Dal punto di
vista soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia
essa cosciente od incosciente.
Giusta
l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,
per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali.
La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni.
Da un lato,
l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale
di diligenza, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni
altrui penalmente protetti da lesioni involontarie. Un comportamento che
oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando
l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto
rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B_437/2008 del 24 luglio
2009, consid. 2; DTF 129 IV 282 consid. 2.1, pag. 284,
129.
IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 64, 126 IV 13
consid. 7a/bb, pag. 17). Per determinare i limiti del
dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella
medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto
prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata
alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto
dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva
adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso. La violazione del
dovere generale di prudenza è presunta nel caso di inosservanza di prescrizioni
legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire
gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute -
emanate da associazioni private o semipubbliche.
Inoltre,
perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere
colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate
le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza
di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
9.
a. Nel caso concreto, è fuor di dubbio che si è verificato un incendio e
che da tale incendio è derivato un danno a cosa altrui: non solo l’immobile è
stato completamente devastato ma, con esso, sono bruciati tutti i beni ivi
contenuti appartenenti all’inquilina e a terzi.
b. Al momento dei fatti, gli unici impianti in funzione erano il camino
del piano mansardato e la stufa al primo piano.
Le
dichiarazioni dell’inquilina PC 1 e del suo ex compagno evidenziano che,
inizialmente, c’erano fiamme soltanto nella zona del sottotetto (AI 3, VI PC 1
5.10
, pag. 3; VI __________ 5.10.2010, pag. 2 e 3 in fondo).
Le
fotografie agli atti mostrano che il lato verso valle è quello che ha subito la
devastazione maggiore: le travi e le tegole della falda a monte sono, infatti,
state parzialmente risparmiate (AI 4, foto 1-5).
La canna
fumaria della stufa al primo piano (sita nella parte a monte) risulta, inoltre,
conservata (AI 4, foto 11-16).
Ciò
considerato, e ritenuto come dalle dichiarazioni dell’inquilina risulti che,
alle ore 02:00 del mattino, il camino era spento (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag.
3), che il camino stesso non presenta tracce di
forti combustioni (AI 4, foto 7 e 8) e che l’incendio ha iniziato a svilupparsi
nel sottotetto, ben si può considerare che l’incendio ha avuto origine dalla
canna fumaria del camino al piano mansardato, posizionato proprio nella parte
di casa a valle.
c. Questa Corte non condivide l’accertamento del primo giudice secondo cui
l’appellante ha costruito la canna fumaria del camino al piano mansardato in
spregio alle regole dell’arte.
L’analogia
con la canna fumaria della stufa al primo piano (cfr. sopra consid. 6.a) non
regge, ritenuto che quest’ultima era stata costruita in tempi più remoti ancora
dal padre di PP 1, mentre quella del camino era stata costruita dal qui
appellante al momento del rialzamento del tetto, ossia al più tardi nel 1992.
Oltre a ciò,
l’analogia fatta dal primo giudice è eccessivamente ardita ritenuto che lo
stato della canna fumaria della stufa risulta tutt’altro che “evidente”
(sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13). Infatti, le fotografie richiamate
dal primo giudice (AI 4, foto da 11 a 15) non permettono di stabilire che la
canna fumaria della stufa sia realmente priva dell’isolazione necessaria: esse
ritraggono, dapprima, l’esterno della canna fumaria (cioè, il suo rivestimento
di intonaco; foto 11-12) e, poi, una volta tolto parzialmente lo strato di
intonaco, lascia intravvedere i mattoni sottostanti (foto 13-15). Non è,
invece, dato sapere come si presenti la canna fumaria all’interno, e meglio
tra i mattoni e il tubo (visibile nelle fotografie 14 e 16), dove la presenza
di isolazione non si può escludere.
Di
conseguenza, nel dubbio, deve essere presa in considerazione la tesi dell’appellante
secondo cui tra il tubo in acciaio inox e l’esterno della canna fumaria del
caminetto egli aveva posato lana di roccia isolante (verb. dib. di primo grado AP
1.
12.6.2013, pag. 1).
d. Il primo giudice non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera
all’appellante di non aver effettuato il collaudo del camino e della relativa
canna fumaria.
Secondo
l’art. 41d cpv. 4 LE, il progettista è tenuto a presentare al Municipio un
certificato di collaudo prima dell’uso del nuovo edificio o impianto. Questo
disposto, unitamente alle altre norme sulla polizia del fuoco (art. 41a-41g
LE), è entrato in vigore il 1.1.1997.
Perciò, nel
1992, momento in cui al più tardi il signor AP 1 ha terminato i lavori relativi
al caminetto del secondo piano, non vigeva alcun obbligo di collaudo.
e. Dei numerosi rimproveri mossi all’appellante, deve, invece, essere
confermato quello relativo alla mancata manutenzione delle canne fumarie ai
sensi di quanto prescritto dall’allora vigente Decreto esecutivo concernente la
pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dal 2013 sostituito
dall’omonimo Regolamento, RL 9.2.2.2).
È, infatti,
pacifico - poiché ammesso dall’appellante - che egli non ha mai fatto eseguire
la pulizia delle canne fumarie da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento
dell’Ambiente.
Il citato
Decreto impone l’obbligo ai proprietari di immobili di far eseguire la pulizia
periodica degli impianti calorici a combustione, tra cui le canne fumarie degli
impianti di riscaldamento (art. 1). La frequenza della pulizia degli impianti
deve essere adeguata all’uso e alla natura degli impianti, ma deve essere
effettuata almeno una volta all’anno, con l’eccezione degli impianti non in
funzione (art. 2).
Secondo
l’art. 4 del Decreto, la pulizia deve venire eseguita da uno spazzacamino
autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente, mentre lo spazzacamino non
autorizzato può intervenire solo in veste di apprendista o aiuto (cpv. 1).
L’autorizzazione
a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene
rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti in possesso del diploma di maestro
spazzacamino o dell’attestato federale di capacità nella professione di
spazzacamino (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto esecutivo concernente la pulizia
periodica degli impianti calorici a combustione) o ai praticanti non tenuti
all’esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all’età
al momento dell’entrata in vigore del Decreto nel 1980 (art. 4 cpv. 1 lett. b
del citato Decreto).
Malgrado le
sue conoscenze in ambito edilizio e in diversi campi affini e malgrado la sua
vasta esperienza pratica, AP 1 non è uno spazzacamino autorizzato dal
Dipartimento dell’ambiente (né egli pretende di esserlo).
A nulla
giova, pertanto, sostenere che egli ha eseguito personalmente - foss’anche in
modo regolare - la pulizia delle canne fumarie.
A nulla
giova nemmeno il fatto che, nel 2009, sia intervenuto per la pulizia il signor __________,
siccome neppure quest’ultimo è uno spazzacamino autorizzato ai sensi dell’art.
4.
di detto Decreto:
“ Non sono mai stato inserito
nell’elenco degli spazzacamini autorizzati secondo il decreto cantonale. Ora è
richiesto il certificato di capacità federale che io non ho” (verb. dib. di
primo grado __________ 12.6.2013, pag. 1).
A
quest’ultimo proposito, l’appellante si duole, in particolare, di come per lui
sia oltremodo penalizzante e severo il fatto di non considerare il signor __________
alla pari di uno spazzacamino autorizzato, avendo quest’ultimo svolto tale
professione per oltre 40 anni.
La decennale
esperienza del signor __________ è indubbia. Eppure non è sufficiente. Le norme
sulla polizia del fuoco (art. 41a e segg. LE) e nello specifico, per quanto qui
di rilevanza, le condizioni per lo svolgimento della manutenzione degli
impianti (art. 1 e segg. del citato DE), sono state regolate in maniera
rigorosa allo scopo di prevenire gli incendi.
L’imposizione
di qualifiche professionali particolari assicura la qualità della manutenzione
e, con essa, il mantenimento in sicurezza degli impianti.
f.
Stabilito che l’appellante ha omesso di far effettuare la regolare
manutenzione delle canne fumarie da una persona qualificata ai sensi di legge,
occorre verificare se sussiste un nesso di causalità naturale ed adeguato tra
questa manchevolezza e l’incendio.
Nei reati per omissione,
una simile valutazione si scontra regolarmente con la difficoltà scaturente dal
fatto che non si deve procedere all’esame di un avvenimento reale (non
avvenuto), bensì a quello di un’ipotesi, e meglio di cosa sarebbe successo se
gli atti tralasciati fossero stati compiuti, e se ciò, secondo il normale
andamento delle cose, avrebbe verosimilmente evitato il danno (DTF 130 IV 7
consid. 3.2 e rinvii, 117 IV 130 consid. 2a pag. 133; 116 IV 306 consid. 2a
pag. 310; Rep. 1999 pag. 106). Ciò presuppone, secondo il Tribunale federale,
perlomeno un alto grado di probabilità (hohe Wahrscheinlichkeit):
l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse
ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, il
risultato sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (teoria
della probabilità, Wahrscheinlichkeitstheorie; DTF 135 IV 56 consid.
2.
; 134 IV 193 consid. 7.3.; 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130
consid. 6; STF 6S.34/2006-6S.36/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.4.1 e 4.6.4;
STF 6B_342/2012 dell’8 gennaio 2013, consid. 6.3.).
In concreto,
va innanzitutto rilevato come nel referto della polizia scientifica, non sia
stata assolutamente menzionata, quale ipotetica causa dell’incendio, la mancata
o errata pulizia delle canne fumarie (AI 4). Non vi è dunque agli atti alcuna
prova che permetta di imputare l’incendio a questa omissione.
Invero,
l’unico luogo in cui viene menzionata è nel riassunto dei fatti del rapporto di
polizia (AI 3, pag. 4), ove si parla, indicandolo come uno dei vari motivi che
hanno indotto la polizia a sporgere denuncia, anche del “mancato ricorso ad
uno spazzacamino per la pulitura di canne fumarie, comignoli e focolai”. Ma
solo genericamente e senza nemmeno ipotizzare che questa lacuna, in quanto
tale, avrebbe giocato un ruolo in relazione allo sprigionarsi delle fiamme.
Già
solo per questo motivo la relativa accusa viene a cadere.
Oltre a ciò, tuttavia, non è
propriamente corretto sostenere che non vi sia stata una pulizia delle canne
fumarie, in quanto, come visto, le stesse sono state liberate dalla fuliggine
nel 2009 dall’accusato, con l’aiuto del signor __________. Avendo quest’ultimo
esercitato a titolo professionale come spazzacamino per oltre 40 anni, il fatto
che egli non disponesse del diploma federale non è sufficiente a consentire di
concludere che egli non abbia effettuato il lavoro a regola d’arte. Anzi, è
legittimo presumere che gli interventi da lui effettuati siano stati
equivalenti a quelli che avrebbe potuto offrire uno spazzacamino con diploma
federale.
Di conseguenza, il mancato
ricorso ad uno spazzacamino qualificato ai sensi della legislazione, pur
costituendo un’infrazione alle disposizioni in materia, non può avere alcuna
conseguenza dal punto di vista penale, poiché, essendo stata sostituita da una
pulizia da parte di una persona altamente competente, non ha di fatto
comportato difetti alla cosa tali da poter essere ritenuti una delle concause
del sinistro.
Pertanto, AP 1 deve essere
prosciolto con riferimento a questa imputazione e, quindi, da ogni accusa.
10.
Visto l’esito
dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico
dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3
CPP).
L’imputato ha formulato generica istanza di indennizzo delle spese
legali ai sensi dell'art. 429 CPP. Non essendosi premurato di sostanziare la
pretesa, questa Corte ritiene equo riconoscegli fr. 1'000.- a titolo di
indennizzo dei costi di patrocinio per la procedura di primo grado e fr.
1'000.- per quella di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34 e segg.,
42 e segg., 47 e segg., 222 CP,
nonché,
sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.
1.2. Gli oneri
processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’300.-, sono posti a carico
dello Stato.
2. A titolo di
indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della
Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 2'000.-.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico dello
Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.