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Decisione

17.2013.214

Danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 e 172ter CP)

30 luglio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

7.

a. Giusta l’art. 144

cpv. 1 CP, si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o

rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o

d’usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere

una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o

d’usufrutto in favore di altri.

Il danneggiamento è

un’infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica

dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell’autore,

che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art.

144 CP, n. 13, 14 e 16).

Il danneggiamento può,

dunque, consistere nel modificare la cosa nelle sua sostanza (DTF 115 IV 28,

consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP,

n. 24 e seg.), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le

caratteristiche o l’attrattiva (DTF 128 IV 252, consid. 2; Weissenberger, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 38 e seg.) o nel

modificarne l’aspetto esteriore (DTF 115 IV 28, consid. 2b;

Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 66 e

seg.). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo stato di

una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile e da

comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per

riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a; Corboz, op.

cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299).

b. Dal profilo

soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale. Il dolo

eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b). L’autore deve, dunque,

avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, che la

volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile

eventualità (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 23, pag. 299).

c. Giusta

l’art. 172ter cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un danno di lieve

entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale

federale ha fissato in fr. 300.- il limite per il quale un danno è di lieve

entità ai sensi del citato disposto (DTF 123 IV 113; 121 IV 261).

d. L’accusatore privato

è legittimato a interporre appello non solo contro il proscioglimento, ma anche

contro la qualifica giuridica decisa in prima sede e a chiedere una qualifica

giuridica più grave dei fatti imputati all’accusato (DTF 139 IV 84, consid. 1.2).

8. Come detto è pacifico,

poiché accertato in prima sede e non oggetto di contestazione in appello, che

il 19 maggio 2012 IM 1, per poter accedere alla sua imbarcazione (vedi sopra),

non ha potuto fare altro che salire su quella che AP 1, senza diritto e

esclusivamente per sua comodità (cfr. verb. dib. appello), aveva messo in secco

sul pontile in uso esclusivo dei coniugi IM 1 IM 2.

Secondo le sue

dichiarazioni, IM 1, vista l’instabilità della barca, ha svitato le viti di

fissaggio delle due panche e ne ha alzato gli assi, danneggiandoli (cfr.

consid. 9.2 della sentenza impugnata).

Questo comportamento è

stato ritenuto dal primo giudice costitutivo del reato di danneggiamento di

lieve entità ai sensi dei combinati disposti degli artt. 144 cpv. 1 e 172ter CP

(sentenza impugnata, consid. 10).

Questa qualifica giuridica

non è stata contestata dal condannato.

Lo è stata invece

dall’accusatore privato, ma limitatamente alla questione dell’applicabilità

dell’art. 172ter CP.

Nei suoi allegati e ancora

al dibattimento d’appello, egli ha fondato la sua contestazione facendo

riferimento ai danni asseritamente causati alla barca durante le operazioni di

traino effettuate nell’aprile 2012.

L’argomentazione cade nel

vuoto nella misura in cui il decreto d’accusa imputa a IM 1, quali fatti

costitutivi del reato di danneggiamento, unicamente lo svitamento dei bulloni e

il sollevamento delle due panche effettuati il 19 maggio 2012. Che il danno

causato da queste manipolazioni sia inferiore ai fr. 300.- è cosa evidente.

L’appello dell’accusatore

privato deve, perciò, su questo punto essere respinto.

9. Come accertato dal

primo giudice con una corretta valutazione del materiale probatorio in atti, la

mattina del 20 maggio 2012 IM 2, nel tentativo di liberare il pontile

illecitamente occupato, ha spinto (e non rovesciato, come si legge nel DA) in

acqua la barca del signor AP 1 (sentenza impugnata, consid. 9.2).

La conclusione del primo

giudice secondo cui la barca non ha potuto essere stata danneggiata dalla

spinta in acqua è confermata dalla documentazione video in atti che mostra come

la barca sia pianamente scivolata in acqua e come, da subito, abbia galleggiato

senza problemi (cfr. documentazione video allegata alla querela 21.05.2012, AI

1).

In questo senso è

pacificamente smentita la tesi dell’accusatore privato secondo cui la signora IM

2 ha spinto la barca non nell’acqua ma suoi sassi della riva.

Se è vero che la barca è

rimasta in acqua fino al giorno successivo, è anche vero che nulla agli atti

permette di concludere che i danni riportati dall’imbarcazione siano dovuti a

questa sua permanenza in acqua. Da un lato le immagini fotografiche e video

prodotte dallo stesso appellante mostrano come il lago fosse particolarmente

calmo. D’altro lato, è lo stesso signor AP 1 ad affermare che la barca è stata

più che seriamente danneggiata già il 12 aprile 2012 (cfr. AI 1, pag. 2 e IV,

pag. 4; verb dib. d’appello, pag. 3 in fondo).

Ma, in ogni modo, l’agire

della signora IM 2 sarebbe penalmente irrilevante nella misura in cui, vista

l’illecita occupazione del suo pontile (occupazione che perdurava nel tempo),

la sua reazione - misurata, come già ritenuto dal primo giudice - è supportata,

ancor prima che dall’art. 15 CP, dagli artt. 926 e segg. CCS.

Pertanto, anche su questo

punto, l’appello deve essere respinto.

Considerandi

10.

Visto quanto sopra, nella

misura in cui essa è rivolta contro IM 2, la pretesa di risarcimento deve

essere respinta in ragione della sua assoluzione.

Nella

misura in cui, invece, essa è rivolta a IM 1, l’appellante deve essere rinviato

al foro civile poiché il danno causato da IM 1 con il comportamento ritenuto

penalmente rilevante non è stato quantificato, se non come inferiore a fr.

300.

- .

La

questione dovrà, perciò, essere risolta dal giudice civile.

11.

a. IM 2 chiede che le

venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a complessivi

fr. 2'388.- corrispondenti alle spese di patrocinio per la procedura d’appello.

Detto importo corrisponde a fr. 2'100.- di onorario (7 ore a fr. 300.-/h), fr.

42.

- di spese per fotocopie, fr. 78.- per spese di trasferta e fr. 168.- di IVA

(verb. dib. d’appello, pag. 4).

b. Secondo l’art. 436

cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale in

favore dell’imputato nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli

art. 429 - 432 CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1

CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a).

La norma stabilisce una

responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del

danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile)

con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con

un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità

da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse,ad art. 429

CPP, n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 2; Wehrenberg/Bernhard,

in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 6; Mini, Codice di procedura penale, Commentario Zurigo/San

Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 1).

L’art. 432 CPP dispone, al

cpv. 2, che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento

promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o

negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento penale o ne abbia

intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a

rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali. Si tratta di una disposizione di diritto dispositivo, la

cui applicazione soggiace al libero apprezzamento del giudice, e con la quale

il legislatore ha voluto introdurre dei correttivi alla responsabilità causale

dello Stato di cui all’art. 429 CPP, prevedendo - a determinate condizioni - la

possibilità per il giudice di addossare al querelante o all’accusatore privato

le spese di patrocinio sostenute dall’imputato prosciolto (DTF 139 IV 45,

consid. 1.2; DTF 138 IV 248, consid. 5.3). In questo contesto è importante

distinguere il caso del semplice querelante da quello dell’accusatore privato.

Al querelante le spese di patrocinio dell’imputato prosciolto possono essere

addossate - come recita l’art. 432 cpv. 2 CPP - unicamente se egli ha agito per

condotta temeraria o negligenza grave, così da aver causato l’apertura del

procedimento o da averne intralciato lo svolgimento. All’accusatore privato,

invece, tali spese possono essere addossate senza che le predette condizioni

siano adempiute (Schmid, Praxiskommentar. op. cit. ad art. 432 CPP. n. 6; DTF

138.

IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.; STF del 18.07.2013, inc.6B_438/2013,

consid. 2.1. e 3.1). Questo perché, come precisato dal Tribunale federale, egli

- a differenza del semplice querelante - non si limita a sporgere querela, ma

partecipa attivamente al procedimento penale, assumendosi pertanto il rischio

di dover sopportare le spese di patrocinio dell’imputato nel caso in cui

quest’ultimo venga prosciolto (DTF 138 IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.;

STF del 18.07.2013, inc.6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Determinante è,

dunque, la questione a sapere se l’accusatore privato ha effettivamente

partecipato attivamente alla procedura penale all’origine delle spese o se,

invece, si è limitato a sporgere querela, disinteressandosi del prosieguo del

procedimento (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc.

6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). In quest’ultimo caso, infatti, l’indennità

dovrà essere posta di principio a carico dello Stato, ad eccezione di quei casi

particolari di condotta temeraria o negligenza grave sanciti dall’art. 432 cpv.

2.

CPP (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc.

6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1).

Con riferimento, invece,

alle spese di patrocinio sopportate dall’imputato nell’ambito di un appello

interposto dal solo accusatore privato, non devono esserci dubbi

sull’attribuzione di spese e indennità. Una corretta applicazione dell’art. 432

cpv. 2 CPP impone, infatti, di porre tali indennità interamente a carico

dell’accusatore privato, dal momento che egli non ha solo partecipato

attivamente al procedimento penale, ma il proseguimento della procedura è

dipeso proprio dall’esclusiva volontà di quest’ultimo (DTF 139 IV 45, consid.

1.

).

c. Innanzitutto la

tariffa oraria di fr. 300.- esposta non può essere riconosciuta. Il caso concreto

non presentava, infatti, una complessità tale da giustificare di scostarsi dall’importo

base di fr. 280.- all’ora stabilito anche dall’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

Nemmeno

il dispendio orario di 7 ore può essere ammesso così come esposto poiché

eccessivo. Ritenuto, in particolare, come la questione sub judice sia stata

ampiamente sviscerata in prima sede e non necessitasse di ulteriori

approfondimenti fattuali o (tantomeno) giuridici, il dispendio orario per una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato si limita a 4 ore.

Le

spese per fotocopie e trasferte vengono ammesse così come esposte.

L’IVA (8%) ammonta a fr. 89.60.

In conclusione la pretesa

di indennizzo formulata da IM 2 viene pertanto ammessa limitatamente a fr. 1'329.60

e, in applicazione dell’art. 432 cpv. 2 CPP, viene posta a carico

dell’accusatore privato AP 1. Quest’ultimo è, infatti, il solo ad avere

interposto appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nei

confronti di IM 2 in primo grado e ora confermata anche in questa sede e,

pertanto, come ricordato dalla succitata giurisprudenza, deve essere condannato

a rifondere a IM 2 l’importo di fr. 1'329.60 per le spese da ella sostenute in

appello ai fini di un adeguato esercizio dei suo diritti procedurali.

L’indennità di fr. 2'000.-

riconosciuta in favore di IM 2 dal primo giudice resta, invece, a carico dello

Stato (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), dal momento che lo svolgimento del

procedimento davanti alla Pretura penale non è dipeso né dalla volontà né dalla

condotta dell’accusatore privato (cfr. DTF 139 IV 45, consid. 1.2; DTF 138 IV

248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc.6B_438/2013, consid. 2.1. e

3.

).

12.

Visto l’esito

dell’appello, le spese giudiziarie di complessivi fr.300.- e la tassa di

giustizia di complessivi fr. 400.- del giudizio di primo grado restano posti a

carico di IM 1 in ragione di un mezzo e per il resto a carico dello Stato,

mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta

del giudizio di primo grado restano posti a carico di AP 1.

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428

CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 343,

344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

47, 106, 144, 172ter CP;

nonché, sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG e, per le indennità, gli artt. 429 e segg. CPP,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. danneggiamento di

lieve entità per avere, a __________, il 19 maggio 2012, in particolare svitando dei bulloni e staccando le due panche del natante, danneggiato

l’imbarcazione di AP 1.

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 400.-

(quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. IM 2 è prosciolta

dall’imputazione di danneggiamento.

3. AP 1 è rinviato al

foro civile per le sue pretese di tale natura nei confronti di IM 1 mentre sono

respinte le sue pretese di natura civile nei confronti di IM 2.

4. Le tasse e le spese

giudiziarie per il procedimento di primo grado di complessivi fr. 700.- sono

poste a carico di IM 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che

rifonderà a IM 2, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP l’importo

di fr. 2'000.-. La tassa di fr. 600.- relativa alla motivazione scritta è posta

a carico di AP 1.

5. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a IM 2 l’importo di fr.

1'329.60.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.