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Decisione

17.2013.215

Confermata condanna per diffamazione per aver fatto spiccare un precetto esecutivo indicando come titolo di credito circostanze suscettibili di nuocere alla reputazione del presunto debitore; termine

20 maggio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. Svolto il

dibattimento, con sentenza del 21 marzo 2013, il giudice della Pretura penale

ha confermato AP 1 autrice colpevole del reato di diffamazione, condannandola

al pagamento di una pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a cinque

aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, nonché al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese giudiziarie.

Il 2 aprile 2013 AP 1 ha annunciato di appellare tale sentenza.

Non ricevendone la motivazione, l’imputata ha presentato, il 9

ottobre 2013, un ricorso al Tribunale federale per ritardata giustizia. Con

scritto del 18 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato all’Alta Corte che,

nel frattempo, la sentenza motivata era stata intimata alle parti, così che con

decreto del 26 novembre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso

privo d’oggetto.

L. Intanto, il 12-13/15

novembre 2013, AP 1 ha inoltrato la dichiarazione di appello contro la sentenza

emanata nei suoi confronti il 21 marzo 2013. Preso atto che la dichiarazione di

appello, in cui l’imputata chiede di essere prosciolta dall’accusa di

diffamazione, è ampiamente motivata e che con scritto 4 dicembre 2013 il

Procuratore pubblico postula la conferma della sentenza impugnata, il 16

gennaio 2014 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello

sarebbe stato trattato in procedura scritta.

Mediante lettera del 21 gennaio 2014, l’accusatrice privata

propone la conferma della sentenza impugnata, evidenziando altresì che

l’imputata ha continuato a farle notificare a scadenza annuale un precetto

esecutivo per l’importo fr. 250'000.- (anche nel maggio 2013), “al solo

scopo di causarmi notevoli disagi e danni sia nella mia vita privata che

nell’attività professionale”.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

In base all’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale

d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e

completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la

giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori

del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri

dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo

grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli

elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente

amministrate (DTF inc.6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a

Luzius Eugster, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1,

confermata nella DTF inc.6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr.,

inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 398, n. 7).

2.

Nel giudizio

impugnato il primo giudice ha, innanzitutto, considerato che il testo figurante

quale causa dell’obbligazione nel precetto esecutivo fatto intimare

dall’imputata nei confronti dell’accusatrice privata sia indubbiamente

suscettibile di nuocere alla sua considerazione sociale e professionale.

Infatti, il motivo della pretesa di pagamento indicato nel precetto esecutivo

si fonda su pesanti rimproveri di incompetenza professionale della querelante,

la quale con il suo operato avrebbe intenzionalmente provocato all’imputata

ingenti danni. Ciò posto, ha proseguito il primo giudice, dal profilo

soggettivo l’imputata ha agito intenzionalmente, fosse anche solo nella forma

del dolo eventuale, giacché essa era sicuramente consapevole del significato

delle proprie affermazioni e del fatto che le stesse erano tali da nuocere alla

reputazione dell’accusatrice privata.

Richiamati i principi che presiedono all’adduzione della prova

della verità e a quella della buona fede secondo l’art. 173 n. 2 CP, l’istanza

precedente ha, in seguito, ripercorso le tappe del mandato professionale svolto

dall’accusatrice privata quale difensore d’ufficio dell’imputata dal momento

della sua nomina (il 16 dicembre 2003) sino alla lettera 10 febbraio 2004 giungendo

alla conclusione che essa ha adempiuto al proprio compito di difensore

d’ufficio “secondo le regole dell’arte, tenuto conto delle circostanze del

caso concreto” (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.1.3.).

Indipendentemente dalla questione dell’ammissione, nel caso concreto, alla

prova della verità – tema che è stato lasciato aperto (sentenza impugnata, pag.

7.

consid. 8) – il primo giudice ha condannato l’imputata per il reato di

diffamazione, ritenuto altresì che – contrariamente alla sua tesi – la querela

del 5 maggio 2011 dell’accusatrice privata è senz’altro tempestiva.

3.

a) L’appellante evidenzia innanzitutto una serie di censure formali, sostenendo che il suo

interrogatorio del 27 luglio 2011 davanti alla polizia sarebbe avvenuto in

violazione di norme di procedura e il susseguente decreto d’accusa del 10

agosto 2011 emesso senza che ella abbia potuto avere conoscenza degli atti del

procedimento. Ella si duole, altresì, di non essere stata informata

dell’interrogatorio della querelante e di essere, così, stata privata del

diritto di parteciparvi. Tanto più che, opina ancora l’appellante, la querela

sarebbe prescritta essendo determinante il precetto esecutivo emesso il 20

aprile 2009. Per quanto attiene al dibattimento del 21 marzo 2013, l’imputata

sostiene che il primo giudice ha “dato una lettura del dispositivo diversa

da quella che era poi stata riportata scritta nel verbale del dibattimento”

(appello, pag. 10) e che, nell’ambito della pronuncia del dispositivo, il

giudice della Pretura penale ha, perciò, avuto un comportamento “così

abusivo, arbitrario, ingannevole, ingiustificato, discriminatorio, parziale,

con assoluta disuguaglianza giuridica e contro il principio della buona fede, da

formare addirittura atti falsi, come infatti si è comportato il giudice e la

sua segretaria” (appello, pag. 12). Concludendo, l’appellante chiede “l’annullamento

totale del procedimento penale di primo grado” evidenziando che esso è

viziato da difetti di natura formale.

b) Nel merito delle accuse,

AP 1 sostiene che il contenuto del precetto esecutivo riporta la realtà dei

fatti avendo il suo difensore d’ufficio eseguito il compito affidatogli in

maniera del tutto insufficiente, limitandosi a scriverle una sola lettera (il

18.

dicembre 2003) in cui le ha comunicato che avrebbe ripreso contatto con lei

dopo l’esame degli atti. A quella missiva, tuttavia – continua l’appellante –

non ha più fatto seguito alcunché, al punto che ha dovuto essere lei – dopo la

ricezione della sentenza 21 gennaio 2004 della Corte dei reclami penali – a

contattare il proprio legale il 2 febbraio 2004 (a una settimana dal

dibattimento) per fissare un incontro, poi tenutosi nel pomeriggio del 5

febbraio 2004, poche ore dopo che l’imputata aveva anch’essa ricevuto – tramite

la polizia cantonale – la citazione per il dibattimento. L’appellante continua

sostenendo che, durante tale incontro, aveva pregato l’avv. ACPR 1 di chiedere

un rinvio del dibattimento precisando che, in caso di rifiuto, il difensore

avrebbe dovuto considerare revocato il proprio incarico. L’imputata rimprovera

al suo difensore di non avere inoltrato la richiesta di rinvio e di avere,

invece, partecipato – contrariamente all’istruzione ricevuta di considerare

revocato il mandato – all’estrazione a sorte dei giurati e di avere, inoltre,

inviato quel medesimo giorno una lettera al presidente della Corte per chiedere

che lei venisse sottoposta a perizia psichiatrica.

Inoltre, continua, il difensore non le ha comunicato che il

dibattimento di lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 era confermato, con la

conseguenza che ella non vi ha partecipato. Quest’ultima ascrive, pertanto, al

difensore il fatto che il procedimento abbia avuto luogo in contumacia,

precludendole così la possibilità di difendersi. Ella sostiene, poi, che non

solo i resoconti nella stampa, dalla quale ha appreso che il dibattimento si

era effettivamente svolto, bensì anche e soprattutto la pubblicazione del

Dispositivo

dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale le ha creato un danno enorme,

tanto più che ella aveva numerose volte, ma invano, tentato di raggiungere

telefonicamente il proprio legale (ancora la mattina presto del 9 febbraio

2004) confermando via fax la revoca del mandato già preannunciata durante

l’incontro del 5 febbraio 2004 nonché alla segretaria del difensore il 6

febbraio 2004. L’appellante sostiene, quindi, che la sua patrocinatrice ha

disposto a proprio piacimento della sua difesa, non ottemperando alle istruzioni

ricevute, senza mandato e, per di più, senza disporre dell’incarto il giorno

del processo, siccome ritirato dall’imputata al termine dell’incontro del 5

febbraio 2004 affinché essa potesse inoltrare personalmente un’impugnazione al

Tribunale federale che il difensore d’ufficio si era rifiutato di allestire.

4. Con riferimento alle

censure di natura formale contenute nell’appello, dall’esame degli atti non

emerge alcuna delle violazioni di cui l’appellante si duole, peraltro spesso

solo in modo generico.

a) Secondo l’art. 101

cpv. 1 CPP, le parti possono esaminare gli atti del

procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e

dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero,

con la riserva delle restrizioni del diritto di essere sentiti di cui all’art.

108 CPP. L’appellante lamenta di non avere avuto accesso agli atti ma non

risulta che essa – dopo il suo primo interrogatorio – li abbia chiesti al

Ministero pubblico e le siano stati rifiutati. Certo, è vero che con lettera

del 27 agosto 2011 l’imputata si è lamentata all’indirizzo del procuratore

pubblico per il fatto di non avere potuto visionare gli atti dell’incarto e di

non averne ricevuto copia. Vero è anche che il procuratore pubblico il 1°

settembre 2011, confermando il decreto d’accusa, ha trasmesso gli atti alla

Pretura penale in applicazione dell’art. 356 cpv. 1 CPP, norma secondo cui se

decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza

indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale. Sennonché, da un lato va rilevato che nel proprio scritto del

27 agosto 2011 l’imputata non ha chiesto di ricevere copia degli atti,

limitandosi a esporre le proprie rimostranze. Dall’altro, quando poi li ha

domandati alla Pretura penale il 2 novembre 2011, le sono stati inviati

l’indomani (appello, pag. 6 punti B.4 e B.5).

b) L’appellante censura

il fatto di non avere potuto partecipare all’interrogatorio dell’accusatrice

privata svoltosi il 28 giugno 2011 ad opera della polizia cantonale su incarico

del procuratore pubblico. Al riguardo, l’art. 147 cpv. 1 CPP prevede che le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle

prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande

agli interrogati. La norma si applica anche qualora l’interrogatorio sia

eseguito dalla polizia su incarico del pubblico ministero (art. 312 cpv. 2 CPP;

Schleiminger, in: Basler Kommentar

StPO, 2011, ad art. 147 n. 6). Il cpv. 3 dell’art. 147 CPP stabilisce che la

parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia

ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o

altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi

cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse

comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del

diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre

domande. Ora, nel caso concreto, non risulta che l’imputata abbia

preteso, dopo il suo interrogatorio del 27 luglio 2011 durante il quale ha

appreso della querela da parte dell’avv. AP 1, che il Ministero pubblico

indicesse un secondo interrogatorio della querelante alla quale ella potesse

presenziare. Del resto quest’ultima, durante il proprio interrogatorio davanti

agli organi di polizia, ha potuto esporre la propria versione dei fatti, poi

ampiamente illustrata nel suo memoriale di ben 125 pagine davanti alla Pretura

penale. Già per questo motivo non vi è ragione, in simili circostanze, per

intravvedere una violazione del diritto di essere sentito. In ogni caso, poi,

la questione non necessita ulteriore disamina, atteso che – si volesse dar

credito alla tesi dell’appellante e applicare, di conseguenza, l’art. 147 cpv.

4 CPP secondo cui le prove raccolte in violazione

dell’art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non

era presente – durante l’interrogatorio dell’accusatrice privata non è emerso

alcun elemento che non fosse già agli atti né sono stati prodotti ulteriori

documenti.

c) L’appellante sostiene

che la querela sarebbe prescritta, essendo determinante la data di emissione

del primo precetto esecutivo. La tesi è priva di consistenza. L’art. 31 CP

prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi e che il termine

decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore

del reato. Venuta a conoscenza il 5 maggio 2011 del precetto esecutivo fatto

spiccare dall’imputata, l’avv. ACPR 1 ha sporto querela quello stesso giorno. Non è certo necessario dilungarsi per stabilire che la querela è tempestiva

né è dato a divedere perché mai il compimento di un reato precedente dovrebbe

anticipare l’inizio del termine di querela relativo ad un analogo reato

compiuto successivamente (sul tema cfr. Riedo,

in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, ad art. 31 n. 23-25).

d) L’imputata si dilunga

in contestazioni riguardanti la firma, da parte sua, del verbale del

dibattimento del 21 marzo 2013 contestando, altresì, la breve motivazione della

sentenza fatta dal primo giudice prima di leggere il dispositivo. Comportandosi

in tal modo, tuttavia, l’autorità precedente altro non ha fatto se non

conformarsi al contenuto dell’art. 84 CPP (a cui rinvia l’art. 351 cpv. 3 CPP),

secondo cui, se la procedura è pubblica (come nella fattispecie), il giudice

comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola

succintamente (cpv. 1). Il giudice consegna alle parti il dispositivo della

sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni (cpv.

2). Le censure dell’imputata cadono, dunque, nel vuoto.

5. a) In base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con

un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di

altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente

un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c).

Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote

giornaliere.

L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è

parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o

qualunque altro mezzo.

b) Gli art. 173 segg. CP

proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo

d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In

altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che

risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al

disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF

6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1).

Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire

spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito

professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007

del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009

consid. 3a con rinvii).

Pertanto, secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV

27 e i rel. riferimenti nonché Corboz,

in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I / 2 e 3 ), l’art. 173 CP

protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona

spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una

vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore personale, ossia la

reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e non anche la

considerazione professionale, artistica o politica.

Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una

persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima

le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119

IV 47 consid. 2a,6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag.

9; Franz Riklin, in: Basler

Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno

scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle

espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale

che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere

valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard

Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).

“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi

persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche

i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin,

op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 32).

c) L’intenzionalità si

deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte

del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un

particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del

fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e

che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin,

op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz,

op. cit., ad art. 173, n. 48-50).

d) L’art. 173 n. 2 CP prevede

che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere

detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto

seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due

requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF

132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF

6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va

ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi

sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV

31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per

proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare

prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina

d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono

adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola

(DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin,

op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).

6. Nel caso concreto,

il testo del precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (riprodotto sopra, punto H. e

che si fonda sulla domanda di esecuzione allestita dall’appellante: art. 20

cpv. 2 n. 1 LEF) analizzato – conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata

– non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma

anche secondo il senso generale che emerge dallo scritto nel suo insieme, è

senz’altro suscettibile di nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata.

La descrizione di quest’ultima che si ricava dal tenore della causale del

precetto esecutivo, ripresa dalla domanda di esecuzione che l’imputata ha

trasmesso a un terzo qual è l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Biasca, è

quella di una persona che, nel suo rapporto professionale con l’imputata, le ha

intenzionalmente provocato gravi danni, agendo in modo infedele, negligente,

irresponsabile e da incosciente, assumendo un comportamento indegno e

vergognoso. L’imputata ha, in altre parole,

esposto dei fatti indiscutibilmente suscettibili di nuocere alla reputazione

dell’accusatrice privata e al sentimento di quest’ultima di essere una persona

d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. Gli

elementi oggettivi del reato di diffamazione risultano pertanto adempiuti,

essendo peraltro irrilevante se il destinatario della domanda di esecuzione

abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputata o se, invece, abbia

riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth

(edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 46).

7. Anche dal profilo

soggettivo – come rettamente indicato dal primo giudice – non può

esservi dubbio sul fatto che l’imputata fosse consapevole che le sue

affermazioni potevano nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata e che,

ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche dell’aspetto soggettivo

del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, va,

quindi, confermato.

8. L’imputata sostiene

che il precetto esecutivo del 2 maggio 2011, così come i due precedenti,

riflettono la realtà dei fatti, limitandosi a riferire l’effettivo

comportamento tenuto dall’accusatrice privata nell’ambito della difesa

d’ufficio da lei svolta tra il 18 dicembre 2003 e il 9 febbraio 2004. Come già

anticipato, l’art. 173 n. 3 CP stabilisce che l’autore non è ammesso a fare la

prova della verità se egli ha proferito o divulgato le affermazioni lesive

dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da

un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della

maldicenza. Ciò è il caso nella fattispecie in esame.

Infatti, nella domanda di esecuzione, a cui ha fatto seguito il

precetto esecutivo in rassegna, l’imputata non aveva alcuna necessità di

riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e giurisprudenza

evidenziano, infatti, che l’indicazione della causa del credito (art. 67

cpv. 1 n. 4 LEF) in una domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto

esecutivo è sufficiente allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di

pretesa che viene avanzata contro di lui, così da poter decidere se fare

opposizione o meno al precetto stesso (Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3a edizione, §

16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller,

Basler Kommentar SchKG I, 2010, ad art. 67 n. 43).

In concreto, la causa su cui l’appellante fondava la propria

pretesa poteva sufficientemente essere definita con una generica formulazione

del tipo “non corretta esecuzione del mandato nel procedimento …”: le

offensive affermazioni riportate nella domanda di esecuzione e che, di

riflesso, sono state riprese nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto

superflue.

L’imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive

dell’onore del suo ex difensore d’ufficio senza che esse fossero giustificate

da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente.

L’appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il

precetto esecutivo mirava ad interrompere la prescrizione della propria

pretesa. Ora, è vero che la prescrizione è interrotta mediante atti di

esecuzione quali una domanda di esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n.

2 CO): ma, come già accennato, lo scopo dell’interruzione della prescrizione è

raggiunto allorquando la pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza

necessità di fornire particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara

rilevanza penale. Il vero intento di addurre tanti, inutili e offensivi

elementi nella domanda di esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di

fare della maldicenza.

9. Si volesse, comunque,

ammettere l’imputata alla prova della verità, rispettivamente a quella della

buona fede, l’appello non potrebbe trovare accoglimento.

Come ricordato in precedenza, l’art. 173 n. 2 CP stabilisce che il

colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose

vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona

fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto all’imputato (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 10 e

n. 16; Trechsel/Lieber, op. cit.,

ad art. 173, n. 14 e n. 17).

Nella fattispecie – come si dirà qui di seguito – l’esame degli

atti non permette di ricavare elementi né a favore della prova della verità né

di quella della buona fede.

a) L’appellante

rimprovera alla sua ex patrocinatrice di avere partecipato al dibattimento del

9 febbraio 2004 senza tenere conto del fatto che essa le avrebbe revocato il

mandato. Così argomentando, tuttavia, l’imputata dimentica che l’avv. AP 1 era

stata nominata suo difensore d’ufficio, di modo che il suo incarico non

poteva essere revocato alla stregua di un qualsiasi mandato legale. L’art. 53

cpv. 2 vCPP ticinese (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva che l’accusato

potesse chiedere con istanza motivata la sostituzione del difensore d’ufficio.

Al proposito, già il Messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del 20 marzo

1991 concernente la revisione totale del CPP ticinese spiegava che “l’istanza

deve essere obbligatoriamente motivata, in quanto capricci possono determinare

diversa libera scelta, ma non meritano aggravio ufficiale” (pag. 72 e 73). Del

resto anche il nuovo CPP unificato prevede all’art. 134 cpv. 2 che, se il rapporto di fiducia tra l’imputato

e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi

non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un

altro difensore d’ufficio.

Nel caso concreto, emerge, invece, dagli atti che il motivo

principale per la revoca del mandato all’avv. ACPR 1 era quello di ottenere di

fatto e indirettamente il rinvio del dibattimento programmato di lì a pochi

giorni, qualora la richiesta di rinvio vera e propria non fosse stata accolta

dalla Corte. L’appellante lo rivela più o meno apertamente in diversi passaggi

del suo appello, segnatamente a pag. 46 in basso e 47 in alto:

“ […] avrebbe

dovuto chiedere il rinvio del dibattimento e la sospensione del processo. Nel

caso contrario, se il dibattimento non fosse stato rinviato e il processo non

fosse stato sospeso, avrebbe dovuto ritenere già da quel momento la revoca del

mandato” (cfr. anche appello, pag. 31 in alto, nonché il memoriale presentato al dibattimento del 21 marzo 2013 ad esempio alla pag. 34 e 44).

Non vi era, dunque, un motivo oggettivo per la revoca, legato a

una frantumazione del rapporto di fiducia tra imputata e difensore o ad un’altra

motivazione analoga. Per tacere del fatto che richieste di revoca del mandato a

un difensore d’ufficio non possono essere presentate in tempo inopportuno, ad

esempio nell’imminenza di un’importante assegnazione di termine (Schmid, StPO Praxiskommentar, 2009, ad

art. 134 n. 3). Che una richiesta presentata a due giorni lavorativi dal

dibattimento sia intempestiva è evidente. Tanto più che, sotto l’egida dell’art.

53 cpv. 2 vCPP ticinese, la giurisprudenza aveva sviluppato “criteri

restrittivi in materia di sostituzione del difensore d’ufficio” (Rusca/Salmina/ Verda, Commentario del

Codice di procedura penale ticinese, 1997, pag. 85) e il rappresentante legale

del dott. ___________ sollecitava a scadenze regolari il prosieguo del

procedimento (da ultimo con lettera del 9 gennaio 2004), prospettando che

avrebbe considerato lo Stato responsabile qualora i reati ascritti a AP 1

fossero caduti in prescrizione, ritenuto altresì che quest’ultima aveva

espressamente dichiarato durante il suo interrogatorio del 20 marzo 2003

davanti al sostituto procuratore pubblico che “è il mio intendimento

raggiungere il termine di prescrizione” (verbale, pag. 3).

b) Il fatto che il

difensore d’ufficio si sia rifiutato di allestire un ricorso al Tribunale

federale contro la decisione 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali

non era certo motivo sufficiente per la revoca della difesa, giacché non

costituisce una ragione valida per una revoca il fatto che un difensore

d’ufficio non voglia seguire una strategia difensiva visibilmente problematica

che il cliente gli vorrebbe imporre (Schmid,

op. cit., ad art. 134 n. 2).

c) Che lo scambio di

informazioni (inesistente secondo l’appellante) tra difensore d’ufficio e

imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato – tanto dopo la

lettera 18 dicembre 2003 del difensore quanto dopo che quest’ultimo aveva

ricevuto la convocazione del 28 gennaio 2004 a comparire lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento – è possibile. Ma questo, di certo, ancora non

significa che il comportamento dell’accusatrice privata abbia denotato quelle

caratteristiche negative che le pesanti e diffamanti affermazioni di cui al

precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (al pari di quelli precedenti) a torto

descrivono in modo eloquente.

d) Il fatto poi che,

dopo la citazione del 28 gennaio 2004 per il dibattimento (citazione peraltro

rispettosa dell’art. 230 cpv. 3 vCPP ticinese, contrariamente a quanto sostiene

l’appellante), la Corte abbia potuto essere composta speditamente anche con la

collaborazione (censurata dall’imputata) dell’avv. ACPR 1 è vero. Ma occorre

tenere presente che il processo sarebbe verosimilmente stato fissato già prima.

In effetti, il presidente della Corte delle assise correzionali si era rivolto

già il 17 novembre 2003 al precedente difensore dell’imputata, trasmettendogli

l’atto di accusa aggiuntivo e chiedendo la rinuncia agli assessori giurati in

vista della fissazione del dibattimento. In seguito, la revoca del mandato a

quest’ultimo da parte dell’accusata e la circostanza che essa non ha provveduto

a designarne un altro ha dilatato i tempi. Ciò posto, l’atteggiamento

collaborativo alla costituzione della Corte da parte del nuovo difensore, con

la presenza degli assessori giurati che del resto era stata voluta dalla sua

patrocinata, è pertanto lungi dal costituire quel comportamento descritto in

modo tanto offensivo nel precetto esecutivo che l’imputata ha in seguito

reiteratamente fatto inviare all’accusatrice privata.

e) Anche dall’esame del

verbale del dibattimento del 9 febbraio 2004 nonché della relativa sentenza non

emergono elementi suscettibili di accreditare la tesi dell’imputata e, pertanto,

di considerare vere le affermazioni contenute nel precetto esecutivo del 2

maggio 2011 o, quantomeno, considerare che costei potesse avere avuto seri

motivi di considerarle vere in buona fede.

Infatti, che sia possibile che lo scambio di informazioni tra

difensore d’ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e

immediato è già stato detto. E in questo contesto si inserisce anche il tema

della richiesta di allestimento di una perizia per verificare lo stato di

salute mentale dell’imputata, formulata dal suo difensore nello scritto 6

febbraio 2004 e ribadita al dibattimento del 9 febbraio 2004, richiesta che

avrebbe auspicabilmente dovuto essere discussa prima tra il legale e la propria

patrocinata. Ma non c’è dubbio che la richiesta sia avvenuta ai fini difensivi

dell’imputata, per di più in un procedimento in cui la posizione di

quest’ultima era alquanto difficile e le prospettive di non vedersi condannata

per i reati di cui era accusata erano minime (se non inesistenti). Una volta di

più, di conseguenza, la descrizione diffamatoria contenuta nel precetto

esecutivo non si attaglia alla fattispecie.

Inoltre, se l’imputata – non riuscendo, come afferma, a

raggiungere il proprio legale – si fosse premurata di informarsi presso il Tribunale

penale circa l’effettivo svolgimento del processo anziché speculare su un

rinvio dell’ultimo momento e, nel dubbio, vi si fosse comunque recata vista la

citazione ricevuta, avrebbe evitato che il dibattimento avvenisse in sua

assenza e di essere, così, condannata in contumacia.

f) Infine, l’appellante

pretende che l’accusatrice privata si sia presentata al dibattimento senza i

documenti dell’incarto. Dagli atti risulta che, effettivamente, l’imputata ha

ritirato il 5 febbraio 2004 tutti i documenti della pratica, al fine di

inoltrare un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 21 gennaio 2004

della Camera dei ricorsi penali. Risulta però anche – per stessa ammissione

dell’imputata – che il difensore, per il tramite della propria segretaria, ne

abbia immediatamente chiesto la riconsegna il giorno successivo, 6 febbraio

2004, e che l’imputata si sia categoricamente rifiutata di dar seguito alla

richiesta giacché le servivano per preparare personalmente un ricorso all’Alta

Corte (poi dichiarato inammissibile). In simili circostanze, non si capisce

perché il comportamento dell’accusatrice privata possa giustificare gli epiteti

diffamatori di cui al noto precetto esecutivo.

10. Per quanto attiene

alla commisurazione della pena, la condanna a una pena pecuniaria di cinque

aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale di fr. 200.-, come

deciso in prima sede, appare adeguata alla colpa dell’appellante (art. 34 cpv.

1 seconda frase CP e art. 47 CP), la quale peraltro non formula al proposito

una specifica contestazione. Anche le motivazioni addotte dal primo giudice

(sentenza impugnata, pag. 13 consid. 10.6 secondo capoverso) per non concedere

la sospensione condizionale della pena meritano di essere condivise:

l’effettività della condanna appare, infatti, necessaria per cercare di

trattenere l’autrice dal commettere nuovamente atti del genere (art. 42 cpv. 1

CP).

11. Ne discende che

l’appello è destituito di fondamento. Vista la sua soccombenza, la tassa di

giustizia e le spese di primo grado sono poste interamente a carico di AP 1,

così come gli oneri processuali del presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

34, 42, 47, 173 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di diffamazione per avere, a __________ e a __________, nel

corso del mese di maggio 2011, fatto intimare all’avv. ACPR 1, tramite

l’Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, il PE nr. 268724 del 2./5.5.2011,

per un ammontare di CHF 250'000.-, indicando testualmente quale titolo del

credito/causa dell’obbligazione: “per gravi danni morali-materiali-spese,

lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà –

negligenza – incoscienza, irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo

operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso

autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del

mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza

il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata

contattata e informata - nella causa S. __________ – come da miei scritti –

(art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7,

11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale

di fr. 200.- (duecento).

La condannata è avvertita che, in caso di mancato pagamento, la

pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva ritenuto che un’aliquota

giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

1.2.2. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta)

per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'700.--

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

-

-

- (AP)

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.