17.2013.215
Confermata condanna per diffamazione per aver fatto spiccare un precetto esecutivo indicando come titolo di credito circostanze suscettibili di nuocere alla reputazione del presunto debitore; termine
20 maggio 2014Italiano42 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.215
Locarno
20 maggio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Angelo Olgiati
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 26 marzo 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 marzo
2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16
ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 13 novembre 2013;
esaminati gli atti;
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto
l’appello.
2. Il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili.
ritenuto
in fatto: A. Il 15 aprile 1998 AP 1 si
è sottoposta ad una colonscopia eseguita dal dott. __________. Tornata nello
studio medico il 20 aprile 1998 per conoscere l’esito degli esami di
laboratorio, la paziente è stata informata del fatto che i risultati non erano
ancora pervenuti. Due giorni dopo, il 22 aprile 1998, il dott. __________ le ha
comunicato, durante un colloquio nel suo studio, che dagli esami non erano
emerse anomalie. La paziente ha, allora, chiesto la consegna della cartella
clinica: ne è ben presto sorto un acceso diverbio tra la paziente, da un lato,
e il medico unitamente a una sua collaboratrice, dall’altro. All’insaputa dei
presenti, la paziente ha attivato un registratore che teneva nella borsetta, registrando
l’animata discussione.
Il 21 luglio 1998, AP 1 ha querelato il dott. __________ per
lesioni semplici e minacce connesse con quanto accaduto il 22 aprile 1998.
Il 14 ottobre 1998, il medico ha, a sua volta, querelato la
paziente per diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni.
B. Nel corso di un
interrogatorio svoltosi il 2 marzo 2000 presso il Ministero pubblico
nell’ambito dell’istruttoria avviata a seguito della summenzionata querela
sporta dal dott. __________, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Ricordo che in
data 15.4.1998 il dr. __________ effettuò su di me la colonscopia. Dichiaro a questo proposito che in quell’occasione, effettuando tale esame, il
dr. __________, nell’utilizzo della sonda, infilata nel mio intestino, procedette
in modo tale da procurarmi molti dolori. Dichiaro che il suo modo di agire in
quell’occasione posso descriverlo di demoniacale e a sfondo sessuale. Posso
dire che egli nell’utilizzare la sonda, procurandomi i dolori descritti, provò,
a mio parere, piacere nel provocarmi dolore. E questo malgrado il fatto che io
continuassi a gridare e far presente il mio dolore. Ricordo che più gridavo e
più maneggiava la sonda in modo da procurarmi ancora maggiore dolore.
Ebbi la sensazione che più gridavo di dolore e più lui insistesse
nel farmi del male, direi che lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo
di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. […] La colonscopia
venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto.
[…] più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male […].
Dichiaro che intendo ora presentare denuncia nei confronti del dr.
__________ per i fatti descritti durante l’esecuzione della colonscopia del
15.4.1998. Meglio intendo sporgere denuncia per il fatto che egli eseguì tale
esame provocandomi intenzionalmente del dolore (dolore che andò ben oltre
quanto normalmente si può sentire durante un tale esame); per il fatto che egli
provò un piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui
era contento di questo perché altrimenti avrebbe fatto più dolcemente. Aveva un
volto contento.”
Ritenendo diffamatorie tali affermazioni, il 29 maggio 2000 il
dott. __________ ha inoltrato un’ulteriore querela nei confronti di AP 1.
C. La querela 21 luglio
1998 di AP 1 è sfociata in un decreto di non luogo a procedere emanato il 31
marzo 2000 dal procuratore generale che – quello stesso giorno – ha, altresì,
emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in relazione alla querela per diffamazione sporta il 14 ottobre 1998 dal dott. __________.
Per contro, il 3 aprile 2000, il procuratore generale ha emanato
un decreto d’accusa a carico di AP 1 per il reato di registrazione clandestina
di conversazioni, proponendone la condanna al pagamento di una multa di fr.
300.- e ordinando la confisca della cassetta sulla quale era stata registrata la conversazione. A tale decreto l’imputata ha interposto opposizione.
Anche per quanto riguarda le affermazioni proferite durante
l’interrogatorio del 2 marzo 2000, il procuratore generale ha emesso il 25
settembre 2000 un decreto di accusa nei confronti di AP 1, ritenendola
colpevole di diffamazione e proponendone la condanna alla pena di cinque giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Anche contro questo decreto AP 1 ha formulato opposizione.
Statuendo sulle opposizioni ai due decreti d’accusa, il pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato, con sentenza del 13 febbraio
2001, i capi di accusa condannando AP 1 a quattro giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, e a una multa di fr. 300.-, disponendo
altresì la confisca della cassetta registrata.
Adita dall’imputata, la Corte di cassazione e di revisione penale,
con sentenza del 18 dicembre 2002, ha rilevato che l’imputata non era stata
avvertita né dell’avvio del procedimento penale per il reato di diffamazione né
del diritto di essere interrogata dal procuratore pubblico come prevedeva
l’art. 207 cpv. 4 vCPPT e, a causa di questo secondo motivo, ha dichiarato
nullo il decreto di accusa del 25 settembre 2000 rinviando gli atti “al
Ministero pubblico per l’emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto
d’accusa” (consid. 10). La Corte di cassazione e di revisione penale ha,
per contro, confermato la condanna per il reato di registrazione clandestina di
conversazioni.
Il 4 marzo 2003, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile
un ricorso di diritto pubblico interposto AP 1 contro la sentenza 18 dicembre
2002 della Corte di cassazione e di revisione penale che è, così, divenuta definitiva.
D. In considerazione
della nullità del decreto di accusa del 25 settembre 2000, su sollecitazione
del 28 gennaio 2003 del querelante dott. __________, il sostituto procuratore
pubblico ha promosso l’accusa il 10 febbraio 2003 nei confronti di AP 1 per le
note affermazioni del 2 marzo 2000. Un ricorso inoltrato dall’interessata il 19
febbraio 2003 alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa è
stato ritirato il 25 marzo 2003.
L’imputata è stata interrogata dal sostituto procuratore pubblico
il 20 marzo 2003. Dopo avere ordinato l’8 maggio 2003 il deposito degli atti,
il magistrato inquirente ha chiuso l’istruzione formale il 17 settembre 2003 e
il 12 novembre 2003 ha emanato un atto di accusa, aggiuntivo a un decreto di
accusa del 10 giugno 2002 (oggetto di opposizione da parte dell’imputata) con
il quale il procuratore generale – a seguito di un’ulteriore querela del dott. __________
– ha proposto la condanna di AP 1 a una pena di 10 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ritenendola colpevole di
ripetuta diffamazione nei confronti del medico e di registrazione clandestina
di conversazioni, avendo essa nuovamente incolpato il gastroenterologo di
condotta disonorevole, affermando il 20 aprile 2001, all’indirizzo della Camera
dei ricorsi penali, che il medico durante l’intervento di colonscopia del 15
aprile 1998 segnatamente “muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia
inferocita, […], godeva al mio dolore” e che durante la successiva visita
del 22 aprile 1998 il medico l’avrebbe minacciata “gravemente, usando parole
di razzismo, per poi aggredirla per ben due volte, causandole gravi danni alla
salute”. Affermazioni analoghe sono state fatte in una lettera del 14
gennaio 2002 alla Commissione di vigilanza sanitaria, a cui AP 1 ha altresì trasmesso la registrazione clandestina del diverbio del 22 aprile 1998.
E. Il 26 novembre 2003
il difensore di allora dell’imputata, l’avv. __________, ha comunicato al
Tribunale penale cantonale che quest’ultima gli aveva revocato il mandato. Non
provvedendo l’imputata a designare un nuovo difensore, il 16 dicembre 2003 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto – su istanza del presidente della Corte delle
assise correzionali – ha nominato l’avv. ACPR 1 difensore d’ufficio di AP 1 che
è stata, altresì, posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con scritto del 18 dicembre 2003, il nuovo difensore ha comunicato
all’imputata che “non appena avrò visionato tutti i documenti, la contatterò
così da fissare un incontro”. Quello stesso giorno il nuovo patrocinatore
ha chiesto via fax al Tribunale penale di inviargli “copia di tutti gli atti”.
Dopo che, il 21 gennaio 2004, la Camera dei ricorsi penali ha
respinto un ricorso presentato dall’imputata contro il summenzionato atto di
accusa aggiuntivo del 12 novembre 2003, il presidente della Corte delle assise
correzionali ha citato (con atto 28 gennaio 2004) l’accusata a comparire lunedì
9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento relativo ai reati di cui al
decreto di accusa del 10 giugno 2002 e all’atto di accusa aggiuntivo del 12
novembre 2003.
F. Il 2 febbraio 2004 AP
1 ha telefonato allo studio dell’avv. ACPR 1 per concordare un appuntamento
con il proprio difensore che è stato fissato per il successivo giovedì 5
febbraio. Con lettera del 5 febbraio 2004 il difensore si è rivolto al
Tribunale penale cantonale, comunicando che la propria patrocinata
“ - contesta la
convocazione al processo, poiché è intenzionata a ricorrere al
Tribunale
federale contro la sentenza 23 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali;
- ritiene che i
suoi diritti siano stati violati, poiché non ha avuto modo di visionare tutti
gli atti;
- non ha ritornato
il formulario di rinuncia agli assessori giurati, poiché comunque, quando si
terrà il processo, desidera la loro presenza in aula;
- ha ritirato tutti i documenti che mi sono stati
consegnati dal Tribunale.
Evidentemente a queste condizioni non posso tutelare adeguatamente
gli interessi della signora AP 1 e sono costretta a rinunciare alla difesa
d’ufficio”.
Con ulteriore scritto raccomandato del 6 febbraio 2004 (anticipato
via fax), l’avv. ACPR 1 si è nuovamente rivolta al Tribunale penale cantonale,
evidenziando al presidente della Corte delle assise correzionali quanto segue:
“ Dopo aver preso
atto dei verbali d’interrogatorio della signora, dei documenti da lei redatti
agli atti e dopo aver discusso con lei per oltre tre ore, mi sono resa conto
che la signora in questione ha qualche problema. Ritengo pertanto
indispensabile (e mi chiedo poiché non è mai stato fatto prima, visto che
comunque i problemi della signora risultano alquanto palesi) che la signora
venga sottoposta ad una perizia,
onde poter verificare il suo stato mentale.
Ritengo doveroso richiedere tale atto poiché la mia coscienza
professionale non mi permette di sottovalutare la grave situazione soggettiva
della mia cliente, che deve essere verificata da un professionista”.
Il pomeriggio del 6 febbraio 2004 ha avuto luogo l’estrazione degli assessori giurati e il 9 febbraio 2004 si è svolto il
dibattimento al quale si è presentato il difensore d’ufficio avv. ACPR 1 ma non
l’imputata AP 1, che è stata ritenuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione
e di registrazione clandestina di conversazioni come descritto nel decreto
d’accusa del 10 giugno 2002 e nell’atto di accusa aggiuntivo del 12 novembre
2003 ed è stata condannata in contumacia alla pena di 60 giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e al pagamento
di un’indennità di fr. 1'500.- al dott. __________ per ripetibili. È, altresì,
stata ordinata la confisca e la distruzione della cassetta.
G. Con lettera del 10
febbraio 2004, l’avv. ACPR 1 ha informato AP 1 dell’avvenuto dibattimento. Il
12 febbraio 2004 quest’ultima ha comunicato al suo legale di avere appreso
dalla stampa – e con stupore – che il dibattimento si era svolto e che il
difensore vi aveva partecipato nonostante l’imputata gli avesse, a più riprese,
in precedenza revocato il mandato, da ultimo con fax la mattina presto del 9
febbraio 2004. Essa si è, altresì, lamentata per la carenza di informazioni da
parte del difensore, per la mancata trasmissione del verbale del dibattimento
nonché per l’assenza di contestazioni malgrado, secondo l’imputata, durante il
procedimento vi fossero state numerose violazioni di legge. AP 1 si è, altresì,
detta scioccata del fatto che il suo difensore abbia chiesto l’allestimento di
una perizia psichiatrica e che abbia indicato in inesistenti ragioni di salute
il motivo della sua assenza al dibattimento. Dopo una seconda lettera (del 17
febbraio 2004) di AP 1, l’avv. ACPR 1 si è, a sua volta, rivolta all’imputata
con uno scritto del 18 febbraio 2004 dal tenore seguente:
“ faccio
riferimento alle sue richieste per comunicarle quanto segue:
- la
documentazione completa le è stata consegnata come pure lo scritto da me
inviato al Tribunale. Il giorno dopo sono stata convocata in Tribunale per
l’estrazione dei giurati;
- il verbale del
dibattimento non viene consegnato alle parti ma è a disposizione della Camera
dei ricorsi penali qualora dovesse essere inoltrato un ricorso”.
Un ulteriore scritto dell’8 marzo 2004 dell’imputata all’avv. ACPR
1 è rimasto senza risposta.
H. Il 20 aprile 2009 AP 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera un precetto esecutivo nei
confronti dell’avv. ACPR 1 con cui ha chiesto il pagamento di fr. 250'000.-,
oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2004. Quale causa dell’obbligazione, il
precetto riporta quanto segue:
“ Per gravi danni
morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con
intenzione – infedeltà – negligenza – incoscienza – irresponsabilità, grave
abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento
indegno, vergognoso – autoritario e irrispettevole della sua attività
professionale – ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il
patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta
senza neppure essere stata contattata e informata – nella causa S. __________ –
come da miei scritti – (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge
sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino”.
Identici precetti esecutivi sono stati fatti notificare anche il
20 aprile 2010, il 2 maggio 2011 e il 3 maggio 2012.
Dopo avere soprasseduto ai due primi precetti esecutivi, il 5
maggio 2011 l’avv. ACPR 1 ha sporto querela contro AP 1 “per diffamazione e
calunnia e ogni altro reato che andrà a configurarsi nel corso dell’istruttoria”
connessi con la ricezione del terzo precetto esecutivo, chiedendo, inoltre, che
la querelata venga astretta a versarle la somma di fr. 10'000.- per torto
morale.
Con decreto di accusa del 10 agosto 2011, il procuratore pubblico
ha ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione per avere fatto intimare il precetto
esecutivo del 2 maggio 2011 e ne ha proposto la condanna a una pena pecuniaria
di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospendendo l’esecuzione
della pena per un periodo di prova di due anni e condannando l’imputata al
pagamento di una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia e alle spese
giudiziarie e rinviando l’avv. ACPR 1 al foro civile per la pretesa di
risarcimento.
Con scritto del 27 agosto 2011, AP 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa che il procuratore pubblico ha deciso di confermare
il 1° settembre 2011 trasmettendo gli atti alla Pretura penale.
Fatti
I. Svolto il
dibattimento, con sentenza del 21 marzo 2013, il giudice della Pretura penale
ha confermato AP 1 autrice colpevole del reato di diffamazione, condannandola
al pagamento di una pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a cinque
aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, nonché al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie.
Il 2 aprile 2013 AP 1 ha annunciato di appellare tale sentenza.
Non ricevendone la motivazione, l’imputata ha presentato, il 9
ottobre 2013, un ricorso al Tribunale federale per ritardata giustizia. Con
scritto del 18 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato all’Alta Corte che,
nel frattempo, la sentenza motivata era stata intimata alle parti, così che con
decreto del 26 novembre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso
privo d’oggetto.
L. Intanto, il 12-13/15
novembre 2013, AP 1 ha inoltrato la dichiarazione di appello contro la sentenza
emanata nei suoi confronti il 21 marzo 2013. Preso atto che la dichiarazione di
appello, in cui l’imputata chiede di essere prosciolta dall’accusa di
diffamazione, è ampiamente motivata e che con scritto 4 dicembre 2013 il
Procuratore pubblico postula la conferma della sentenza impugnata, il 16
gennaio 2014 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta.
Mediante lettera del 21 gennaio 2014, l’accusatrice privata
propone la conferma della sentenza impugnata, evidenziando altresì che
l’imputata ha continuato a farle notificare a scadenza annuale un precetto
esecutivo per l’importo fr. 250'000.- (anche nel maggio 2013), “al solo
scopo di causarmi notevoli disagi e danni sia nella mia vita privata che
nell’attività professionale”.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale
d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e
completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo
grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli
elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (DTF inc.6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a
Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1,
confermata nella DTF inc.6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 398, n. 7).
2.
Nel giudizio
impugnato il primo giudice ha, innanzitutto, considerato che il testo figurante
quale causa dell’obbligazione nel precetto esecutivo fatto intimare
dall’imputata nei confronti dell’accusatrice privata sia indubbiamente
suscettibile di nuocere alla sua considerazione sociale e professionale.
Infatti, il motivo della pretesa di pagamento indicato nel precetto esecutivo
si fonda su pesanti rimproveri di incompetenza professionale della querelante,
la quale con il suo operato avrebbe intenzionalmente provocato all’imputata
ingenti danni. Ciò posto, ha proseguito il primo giudice, dal profilo
soggettivo l’imputata ha agito intenzionalmente, fosse anche solo nella forma
del dolo eventuale, giacché essa era sicuramente consapevole del significato
delle proprie affermazioni e del fatto che le stesse erano tali da nuocere alla
reputazione dell’accusatrice privata.
Richiamati i principi che presiedono all’adduzione della prova
della verità e a quella della buona fede secondo l’art. 173 n. 2 CP, l’istanza
precedente ha, in seguito, ripercorso le tappe del mandato professionale svolto
dall’accusatrice privata quale difensore d’ufficio dell’imputata dal momento
della sua nomina (il 16 dicembre 2003) sino alla lettera 10 febbraio 2004 giungendo
alla conclusione che essa ha adempiuto al proprio compito di difensore
d’ufficio “secondo le regole dell’arte, tenuto conto delle circostanze del
caso concreto” (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.1.3.).
Indipendentemente dalla questione dell’ammissione, nel caso concreto, alla
prova della verità – tema che è stato lasciato aperto (sentenza impugnata, pag.
7.
consid. 8) – il primo giudice ha condannato l’imputata per il reato di
diffamazione, ritenuto altresì che – contrariamente alla sua tesi – la querela
del 5 maggio 2011 dell’accusatrice privata è senz’altro tempestiva.
3.
a) L’appellante evidenzia innanzitutto una serie di censure formali, sostenendo che il suo
interrogatorio del 27 luglio 2011 davanti alla polizia sarebbe avvenuto in
violazione di norme di procedura e il susseguente decreto d’accusa del 10
agosto 2011 emesso senza che ella abbia potuto avere conoscenza degli atti del
procedimento. Ella si duole, altresì, di non essere stata informata
dell’interrogatorio della querelante e di essere, così, stata privata del
diritto di parteciparvi. Tanto più che, opina ancora l’appellante, la querela
sarebbe prescritta essendo determinante il precetto esecutivo emesso il 20
aprile 2009. Per quanto attiene al dibattimento del 21 marzo 2013, l’imputata
sostiene che il primo giudice ha “dato una lettura del dispositivo diversa
da quella che era poi stata riportata scritta nel verbale del dibattimento”
(appello, pag. 10) e che, nell’ambito della pronuncia del dispositivo, il
giudice della Pretura penale ha, perciò, avuto un comportamento “così
abusivo, arbitrario, ingannevole, ingiustificato, discriminatorio, parziale,
con assoluta disuguaglianza giuridica e contro il principio della buona fede, da
formare addirittura atti falsi, come infatti si è comportato il giudice e la
sua segretaria” (appello, pag. 12). Concludendo, l’appellante chiede “l’annullamento
totale del procedimento penale di primo grado” evidenziando che esso è
viziato da difetti di natura formale.
b) Nel merito delle accuse,
AP 1 sostiene che il contenuto del precetto esecutivo riporta la realtà dei
fatti avendo il suo difensore d’ufficio eseguito il compito affidatogli in
maniera del tutto insufficiente, limitandosi a scriverle una sola lettera (il
18.
dicembre 2003) in cui le ha comunicato che avrebbe ripreso contatto con lei
dopo l’esame degli atti. A quella missiva, tuttavia – continua l’appellante –
non ha più fatto seguito alcunché, al punto che ha dovuto essere lei – dopo la
ricezione della sentenza 21 gennaio 2004 della Corte dei reclami penali – a
contattare il proprio legale il 2 febbraio 2004 (a una settimana dal
dibattimento) per fissare un incontro, poi tenutosi nel pomeriggio del 5
febbraio 2004, poche ore dopo che l’imputata aveva anch’essa ricevuto – tramite
la polizia cantonale – la citazione per il dibattimento. L’appellante continua
sostenendo che, durante tale incontro, aveva pregato l’avv. ACPR 1 di chiedere
un rinvio del dibattimento precisando che, in caso di rifiuto, il difensore
avrebbe dovuto considerare revocato il proprio incarico. L’imputata rimprovera
al suo difensore di non avere inoltrato la richiesta di rinvio e di avere,
invece, partecipato – contrariamente all’istruzione ricevuta di considerare
revocato il mandato – all’estrazione a sorte dei giurati e di avere, inoltre,
inviato quel medesimo giorno una lettera al presidente della Corte per chiedere
che lei venisse sottoposta a perizia psichiatrica.
Inoltre, continua, il difensore non le ha comunicato che il
dibattimento di lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 era confermato, con la
conseguenza che ella non vi ha partecipato. Quest’ultima ascrive, pertanto, al
difensore il fatto che il procedimento abbia avuto luogo in contumacia,
precludendole così la possibilità di difendersi. Ella sostiene, poi, che non
solo i resoconti nella stampa, dalla quale ha appreso che il dibattimento si
era effettivamente svolto, bensì anche e soprattutto la pubblicazione del
Dispositivo
dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale le ha creato un danno enorme,
tanto più che ella aveva numerose volte, ma invano, tentato di raggiungere
telefonicamente il proprio legale (ancora la mattina presto del 9 febbraio
2004) confermando via fax la revoca del mandato già preannunciata durante
l’incontro del 5 febbraio 2004 nonché alla segretaria del difensore il 6
febbraio 2004. L’appellante sostiene, quindi, che la sua patrocinatrice ha
disposto a proprio piacimento della sua difesa, non ottemperando alle istruzioni
ricevute, senza mandato e, per di più, senza disporre dell’incarto il giorno
del processo, siccome ritirato dall’imputata al termine dell’incontro del 5
febbraio 2004 affinché essa potesse inoltrare personalmente un’impugnazione al
Tribunale federale che il difensore d’ufficio si era rifiutato di allestire.
4. Con riferimento alle
censure di natura formale contenute nell’appello, dall’esame degli atti non
emerge alcuna delle violazioni di cui l’appellante si duole, peraltro spesso
solo in modo generico.
a) Secondo l’art. 101
cpv. 1 CPP, le parti possono esaminare gli atti del
procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e
dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero,
con la riserva delle restrizioni del diritto di essere sentiti di cui all’art.
108 CPP. L’appellante lamenta di non avere avuto accesso agli atti ma non
risulta che essa – dopo il suo primo interrogatorio – li abbia chiesti al
Ministero pubblico e le siano stati rifiutati. Certo, è vero che con lettera
del 27 agosto 2011 l’imputata si è lamentata all’indirizzo del procuratore
pubblico per il fatto di non avere potuto visionare gli atti dell’incarto e di
non averne ricevuto copia. Vero è anche che il procuratore pubblico il 1°
settembre 2011, confermando il decreto d’accusa, ha trasmesso gli atti alla
Pretura penale in applicazione dell’art. 356 cpv. 1 CPP, norma secondo cui se
decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza
indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura
dibattimentale. Sennonché, da un lato va rilevato che nel proprio scritto del
27 agosto 2011 l’imputata non ha chiesto di ricevere copia degli atti,
limitandosi a esporre le proprie rimostranze. Dall’altro, quando poi li ha
domandati alla Pretura penale il 2 novembre 2011, le sono stati inviati
l’indomani (appello, pag. 6 punti B.4 e B.5).
b) L’appellante censura
il fatto di non avere potuto partecipare all’interrogatorio dell’accusatrice
privata svoltosi il 28 giugno 2011 ad opera della polizia cantonale su incarico
del procuratore pubblico. Al riguardo, l’art. 147 cpv. 1 CPP prevede che le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle
prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande
agli interrogati. La norma si applica anche qualora l’interrogatorio sia
eseguito dalla polizia su incarico del pubblico ministero (art. 312 cpv. 2 CPP;
Schleiminger, in: Basler Kommentar
StPO, 2011, ad art. 147 n. 6). Il cpv. 3 dell’art. 147 CPP stabilisce che la
parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia
ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o
altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi
cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse
comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del
diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre
domande. Ora, nel caso concreto, non risulta che l’imputata abbia
preteso, dopo il suo interrogatorio del 27 luglio 2011 durante il quale ha
appreso della querela da parte dell’avv. AP 1, che il Ministero pubblico
indicesse un secondo interrogatorio della querelante alla quale ella potesse
presenziare. Del resto quest’ultima, durante il proprio interrogatorio davanti
agli organi di polizia, ha potuto esporre la propria versione dei fatti, poi
ampiamente illustrata nel suo memoriale di ben 125 pagine davanti alla Pretura
penale. Già per questo motivo non vi è ragione, in simili circostanze, per
intravvedere una violazione del diritto di essere sentito. In ogni caso, poi,
la questione non necessita ulteriore disamina, atteso che – si volesse dar
credito alla tesi dell’appellante e applicare, di conseguenza, l’art. 147 cpv.
4 CPP secondo cui le prove raccolte in violazione
dell’art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non
era presente – durante l’interrogatorio dell’accusatrice privata non è emerso
alcun elemento che non fosse già agli atti né sono stati prodotti ulteriori
documenti.
c) L’appellante sostiene
che la querela sarebbe prescritta, essendo determinante la data di emissione
del primo precetto esecutivo. La tesi è priva di consistenza. L’art. 31 CP
prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi e che il termine
decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore
del reato. Venuta a conoscenza il 5 maggio 2011 del precetto esecutivo fatto
spiccare dall’imputata, l’avv. ACPR 1 ha sporto querela quello stesso giorno. Non è certo necessario dilungarsi per stabilire che la querela è tempestiva
né è dato a divedere perché mai il compimento di un reato precedente dovrebbe
anticipare l’inizio del termine di querela relativo ad un analogo reato
compiuto successivamente (sul tema cfr. Riedo,
in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, ad art. 31 n. 23-25).
d) L’imputata si dilunga
in contestazioni riguardanti la firma, da parte sua, del verbale del
dibattimento del 21 marzo 2013 contestando, altresì, la breve motivazione della
sentenza fatta dal primo giudice prima di leggere il dispositivo. Comportandosi
in tal modo, tuttavia, l’autorità precedente altro non ha fatto se non
conformarsi al contenuto dell’art. 84 CPP (a cui rinvia l’art. 351 cpv. 3 CPP),
secondo cui, se la procedura è pubblica (come nella fattispecie), il giudice
comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola
succintamente (cpv. 1). Il giudice consegna alle parti il dispositivo della
sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni (cpv.
2). Le censure dell’imputata cadono, dunque, nel vuoto.
5. a) In base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con
un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di
altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente
un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c).
Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote
giornaliere.
L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è
parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o
qualunque altro mezzo.
b) Gli art. 173 segg. CP
proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo
d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In
altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che
risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al
disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF
6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1).
Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire
spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito
professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007
del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009
consid. 3a con rinvii).
Pertanto, secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV
27 e i rel. riferimenti nonché Corboz,
in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I / 2 e 3 ), l’art. 173 CP
protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona
spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una
vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore personale, ossia la
reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e non anche la
considerazione professionale, artistica o politica.
Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una
persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima
le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119
IV 47 consid. 2a,6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag.
9; Franz Riklin, in: Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno
scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle
espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale
che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere
valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard
Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).
“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi
persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche
i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin,
op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz,
op. cit., ad art. 173, n. 32).
c) L’intenzionalità si
deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte
del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un
particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del
fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e
che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin,
op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz,
op. cit., ad art. 173, n. 48-50).
d) L’art. 173 n. 2 CP prevede
che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere
detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto
seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o
divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero
giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se
riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due
requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della
maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF
132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF
6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va
ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi
sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV
31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per
proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare
prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina
d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono
adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola
(DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin,
op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).
6. Nel caso concreto,
il testo del precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (riprodotto sopra, punto H. e
che si fonda sulla domanda di esecuzione allestita dall’appellante: art. 20
cpv. 2 n. 1 LEF) analizzato – conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata
– non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma
anche secondo il senso generale che emerge dallo scritto nel suo insieme, è
senz’altro suscettibile di nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata.
La descrizione di quest’ultima che si ricava dal tenore della causale del
precetto esecutivo, ripresa dalla domanda di esecuzione che l’imputata ha
trasmesso a un terzo qual è l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Biasca, è
quella di una persona che, nel suo rapporto professionale con l’imputata, le ha
intenzionalmente provocato gravi danni, agendo in modo infedele, negligente,
irresponsabile e da incosciente, assumendo un comportamento indegno e
vergognoso. L’imputata ha, in altre parole,
esposto dei fatti indiscutibilmente suscettibili di nuocere alla reputazione
dell’accusatrice privata e al sentimento di quest’ultima di essere una persona
d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. Gli
elementi oggettivi del reato di diffamazione risultano pertanto adempiuti,
essendo peraltro irrilevante se il destinatario della domanda di esecuzione
abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputata o se, invece, abbia
riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth
(edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 46).
7. Anche dal profilo
soggettivo – come rettamente indicato dal primo giudice – non può
esservi dubbio sul fatto che l’imputata fosse consapevole che le sue
affermazioni potevano nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata e che,
ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche dell’aspetto soggettivo
del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, va,
quindi, confermato.
8. L’imputata sostiene
che il precetto esecutivo del 2 maggio 2011, così come i due precedenti,
riflettono la realtà dei fatti, limitandosi a riferire l’effettivo
comportamento tenuto dall’accusatrice privata nell’ambito della difesa
d’ufficio da lei svolta tra il 18 dicembre 2003 e il 9 febbraio 2004. Come già
anticipato, l’art. 173 n. 3 CP stabilisce che l’autore non è ammesso a fare la
prova della verità se egli ha proferito o divulgato le affermazioni lesive
dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da
un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della
maldicenza. Ciò è il caso nella fattispecie in esame.
Infatti, nella domanda di esecuzione, a cui ha fatto seguito il
precetto esecutivo in rassegna, l’imputata non aveva alcuna necessità di
riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e giurisprudenza
evidenziano, infatti, che l’indicazione della causa del credito (art. 67
cpv. 1 n. 4 LEF) in una domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto
esecutivo è sufficiente allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di
pretesa che viene avanzata contro di lui, così da poter decidere se fare
opposizione o meno al precetto stesso (Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3a edizione, §
16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller,
Basler Kommentar SchKG I, 2010, ad art. 67 n. 43).
In concreto, la causa su cui l’appellante fondava la propria
pretesa poteva sufficientemente essere definita con una generica formulazione
del tipo “non corretta esecuzione del mandato nel procedimento …”: le
offensive affermazioni riportate nella domanda di esecuzione e che, di
riflesso, sono state riprese nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto
superflue.
L’imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive
dell’onore del suo ex difensore d’ufficio senza che esse fossero giustificate
da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente.
L’appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il
precetto esecutivo mirava ad interrompere la prescrizione della propria
pretesa. Ora, è vero che la prescrizione è interrotta mediante atti di
esecuzione quali una domanda di esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n.
2 CO): ma, come già accennato, lo scopo dell’interruzione della prescrizione è
raggiunto allorquando la pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza
necessità di fornire particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara
rilevanza penale. Il vero intento di addurre tanti, inutili e offensivi
elementi nella domanda di esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di
fare della maldicenza.
9. Si volesse, comunque,
ammettere l’imputata alla prova della verità, rispettivamente a quella della
buona fede, l’appello non potrebbe trovare accoglimento.
Come ricordato in precedenza, l’art. 173 n. 2 CP stabilisce che il
colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose
vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona
fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto all’imputato (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 10 e
n. 16; Trechsel/Lieber, op. cit.,
ad art. 173, n. 14 e n. 17).
Nella fattispecie – come si dirà qui di seguito – l’esame degli
atti non permette di ricavare elementi né a favore della prova della verità né
di quella della buona fede.
a) L’appellante
rimprovera alla sua ex patrocinatrice di avere partecipato al dibattimento del
9 febbraio 2004 senza tenere conto del fatto che essa le avrebbe revocato il
mandato. Così argomentando, tuttavia, l’imputata dimentica che l’avv. AP 1 era
stata nominata suo difensore d’ufficio, di modo che il suo incarico non
poteva essere revocato alla stregua di un qualsiasi mandato legale. L’art. 53
cpv. 2 vCPP ticinese (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva che l’accusato
potesse chiedere con istanza motivata la sostituzione del difensore d’ufficio.
Al proposito, già il Messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del 20 marzo
1991 concernente la revisione totale del CPP ticinese spiegava che “l’istanza
deve essere obbligatoriamente motivata, in quanto capricci possono determinare
diversa libera scelta, ma non meritano aggravio ufficiale” (pag. 72 e 73). Del
resto anche il nuovo CPP unificato prevede all’art. 134 cpv. 2 che, se il rapporto di fiducia tra l’imputato
e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi
non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un
altro difensore d’ufficio.
Nel caso concreto, emerge, invece, dagli atti che il motivo
principale per la revoca del mandato all’avv. ACPR 1 era quello di ottenere di
fatto e indirettamente il rinvio del dibattimento programmato di lì a pochi
giorni, qualora la richiesta di rinvio vera e propria non fosse stata accolta
dalla Corte. L’appellante lo rivela più o meno apertamente in diversi passaggi
del suo appello, segnatamente a pag. 46 in basso e 47 in alto:
“ […] avrebbe
dovuto chiedere il rinvio del dibattimento e la sospensione del processo. Nel
caso contrario, se il dibattimento non fosse stato rinviato e il processo non
fosse stato sospeso, avrebbe dovuto ritenere già da quel momento la revoca del
mandato” (cfr. anche appello, pag. 31 in alto, nonché il memoriale presentato al dibattimento del 21 marzo 2013 ad esempio alla pag. 34 e 44).
Non vi era, dunque, un motivo oggettivo per la revoca, legato a
una frantumazione del rapporto di fiducia tra imputata e difensore o ad un’altra
motivazione analoga. Per tacere del fatto che richieste di revoca del mandato a
un difensore d’ufficio non possono essere presentate in tempo inopportuno, ad
esempio nell’imminenza di un’importante assegnazione di termine (Schmid, StPO Praxiskommentar, 2009, ad
art. 134 n. 3). Che una richiesta presentata a due giorni lavorativi dal
dibattimento sia intempestiva è evidente. Tanto più che, sotto l’egida dell’art.
53 cpv. 2 vCPP ticinese, la giurisprudenza aveva sviluppato “criteri
restrittivi in materia di sostituzione del difensore d’ufficio” (Rusca/Salmina/ Verda, Commentario del
Codice di procedura penale ticinese, 1997, pag. 85) e il rappresentante legale
del dott. ___________ sollecitava a scadenze regolari il prosieguo del
procedimento (da ultimo con lettera del 9 gennaio 2004), prospettando che
avrebbe considerato lo Stato responsabile qualora i reati ascritti a AP 1
fossero caduti in prescrizione, ritenuto altresì che quest’ultima aveva
espressamente dichiarato durante il suo interrogatorio del 20 marzo 2003
davanti al sostituto procuratore pubblico che “è il mio intendimento
raggiungere il termine di prescrizione” (verbale, pag. 3).
b) Il fatto che il
difensore d’ufficio si sia rifiutato di allestire un ricorso al Tribunale
federale contro la decisione 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali
non era certo motivo sufficiente per la revoca della difesa, giacché non
costituisce una ragione valida per una revoca il fatto che un difensore
d’ufficio non voglia seguire una strategia difensiva visibilmente problematica
che il cliente gli vorrebbe imporre (Schmid,
op. cit., ad art. 134 n. 2).
c) Che lo scambio di
informazioni (inesistente secondo l’appellante) tra difensore d’ufficio e
imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato – tanto dopo la
lettera 18 dicembre 2003 del difensore quanto dopo che quest’ultimo aveva
ricevuto la convocazione del 28 gennaio 2004 a comparire lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento – è possibile. Ma questo, di certo, ancora non
significa che il comportamento dell’accusatrice privata abbia denotato quelle
caratteristiche negative che le pesanti e diffamanti affermazioni di cui al
precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (al pari di quelli precedenti) a torto
descrivono in modo eloquente.
d) Il fatto poi che,
dopo la citazione del 28 gennaio 2004 per il dibattimento (citazione peraltro
rispettosa dell’art. 230 cpv. 3 vCPP ticinese, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante), la Corte abbia potuto essere composta speditamente anche con la
collaborazione (censurata dall’imputata) dell’avv. ACPR 1 è vero. Ma occorre
tenere presente che il processo sarebbe verosimilmente stato fissato già prima.
In effetti, il presidente della Corte delle assise correzionali si era rivolto
già il 17 novembre 2003 al precedente difensore dell’imputata, trasmettendogli
l’atto di accusa aggiuntivo e chiedendo la rinuncia agli assessori giurati in
vista della fissazione del dibattimento. In seguito, la revoca del mandato a
quest’ultimo da parte dell’accusata e la circostanza che essa non ha provveduto
a designarne un altro ha dilatato i tempi. Ciò posto, l’atteggiamento
collaborativo alla costituzione della Corte da parte del nuovo difensore, con
la presenza degli assessori giurati che del resto era stata voluta dalla sua
patrocinata, è pertanto lungi dal costituire quel comportamento descritto in
modo tanto offensivo nel precetto esecutivo che l’imputata ha in seguito
reiteratamente fatto inviare all’accusatrice privata.
e) Anche dall’esame del
verbale del dibattimento del 9 febbraio 2004 nonché della relativa sentenza non
emergono elementi suscettibili di accreditare la tesi dell’imputata e, pertanto,
di considerare vere le affermazioni contenute nel precetto esecutivo del 2
maggio 2011 o, quantomeno, considerare che costei potesse avere avuto seri
motivi di considerarle vere in buona fede.
Infatti, che sia possibile che lo scambio di informazioni tra
difensore d’ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e
immediato è già stato detto. E in questo contesto si inserisce anche il tema
della richiesta di allestimento di una perizia per verificare lo stato di
salute mentale dell’imputata, formulata dal suo difensore nello scritto 6
febbraio 2004 e ribadita al dibattimento del 9 febbraio 2004, richiesta che
avrebbe auspicabilmente dovuto essere discussa prima tra il legale e la propria
patrocinata. Ma non c’è dubbio che la richiesta sia avvenuta ai fini difensivi
dell’imputata, per di più in un procedimento in cui la posizione di
quest’ultima era alquanto difficile e le prospettive di non vedersi condannata
per i reati di cui era accusata erano minime (se non inesistenti). Una volta di
più, di conseguenza, la descrizione diffamatoria contenuta nel precetto
esecutivo non si attaglia alla fattispecie.
Inoltre, se l’imputata – non riuscendo, come afferma, a
raggiungere il proprio legale – si fosse premurata di informarsi presso il Tribunale
penale circa l’effettivo svolgimento del processo anziché speculare su un
rinvio dell’ultimo momento e, nel dubbio, vi si fosse comunque recata vista la
citazione ricevuta, avrebbe evitato che il dibattimento avvenisse in sua
assenza e di essere, così, condannata in contumacia.
f) Infine, l’appellante
pretende che l’accusatrice privata si sia presentata al dibattimento senza i
documenti dell’incarto. Dagli atti risulta che, effettivamente, l’imputata ha
ritirato il 5 febbraio 2004 tutti i documenti della pratica, al fine di
inoltrare un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 21 gennaio 2004
della Camera dei ricorsi penali. Risulta però anche – per stessa ammissione
dell’imputata – che il difensore, per il tramite della propria segretaria, ne
abbia immediatamente chiesto la riconsegna il giorno successivo, 6 febbraio
2004, e che l’imputata si sia categoricamente rifiutata di dar seguito alla
richiesta giacché le servivano per preparare personalmente un ricorso all’Alta
Corte (poi dichiarato inammissibile). In simili circostanze, non si capisce
perché il comportamento dell’accusatrice privata possa giustificare gli epiteti
diffamatori di cui al noto precetto esecutivo.
10. Per quanto attiene
alla commisurazione della pena, la condanna a una pena pecuniaria di cinque
aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale di fr. 200.-, come
deciso in prima sede, appare adeguata alla colpa dell’appellante (art. 34 cpv.
1 seconda frase CP e art. 47 CP), la quale peraltro non formula al proposito
una specifica contestazione. Anche le motivazioni addotte dal primo giudice
(sentenza impugnata, pag. 13 consid. 10.6 secondo capoverso) per non concedere
la sospensione condizionale della pena meritano di essere condivise:
l’effettività della condanna appare, infatti, necessaria per cercare di
trattenere l’autrice dal commettere nuovamente atti del genere (art. 42 cpv. 1
CP).
11. Ne discende che
l’appello è destituito di fondamento. Vista la sua soccombenza, la tassa di
giustizia e le spese di primo grado sono poste interamente a carico di AP 1,
così come gli oneri processuali del presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
34, 42, 47, 173 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di
conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarata
autrice colpevole di diffamazione per avere, a __________ e a __________, nel
corso del mese di maggio 2011, fatto intimare all’avv. ACPR 1, tramite
l’Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, il PE nr. 268724 del 2./5.5.2011,
per un ammontare di CHF 250'000.-, indicando testualmente quale titolo del
credito/causa dell’obbligazione: “per gravi danni morali-materiali-spese,
lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà –
negligenza – incoscienza, irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo
operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso
autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del
mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza
il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata
contattata e informata - nella causa S. __________ – come da miei scritti –
(art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7,
11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale
di fr. 200.- (duecento).
La condannata è avvertita che, in caso di mancato pagamento, la
pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva ritenuto che un’aliquota
giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
1.2.2. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta)
per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.--
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 1'700.--
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
-
-
- (AP)
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.