17.2013.217
Grave infrazione alle norme della circolazione srtradale; esigenze formali per gli apparecchi utilizzati per il controllo della velocità e attendibilità della misurazione
16 aprile 2014Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2013.217
Data decisione, Autorità:
16.04.2014, CARP
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione srtradale; esigenze formali per gli apparecchi utilizzati per il controllo della velocità e attendibilità della misurazione
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4 let. A ONCS
Incarto n.
17.2013.217
Locarno
16 aprile 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 4 giugno 2013 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 4 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 22 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 12
novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con
decreto d'accusa n. 2470/2012 del 29 maggio 2012, il procuratore pubblico ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, in data 24 marzo 2012 a __________, sull’autostrada A2, in direzione nord, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata
dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h.
Egli ha, pertanto, proposto
la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.
280.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 8’400.–), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e a una multa di fr. 500.–
(da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5
giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese
giudiziarie di fr. 100.–, e alla revoca della sospensione condizionale di una
precedente condanna (pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 240.-
cadauna decretata dal Ministero pubblico il 14 aprile 2009 per grave violazione
delle norme della circolazione).
Contro il decreto d'accusa,
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Confermando
il decreto d'accusa, il 1° giugno 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli
atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;
Con
sentenza 4 giugno 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato
l'imputazione e il numero di aliquote giornaliere proposte con il DA. Di esse
ha, però, diminuito il singolo ammontare a fr. 170.– (giungendo, così, ad un
importo complessivo di fr. 5'100.–). La pena è stata sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni.
Inoltre,
il pretore ha condannato AP 1 a una multa di fr. 1’000.– (da sostituirsi in
caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.–.
Infine,
il giudice della Pretura penale ha ritenuto di non dover revocare il beneficio
della sospensione condizionale della precedente condanna e si è limitato a
prolungarne il periodo di prova di un anno;
- il 4
giugno 2013 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro
la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia,
con dichiarazione di appello 12 novembre 2013, egli ha indicato di impugnare
l’intera sentenza, postulando, in via principale, il suo proscioglimento e
chiedendo, in via subordinata, che l’eccesso di velocità sia limitato a +33 km/h rispetto al limite vigente e, perciò, che gli venga inflitta unicamente una multa ammontante,
al massimo, a fr. 300.-;
- il procuratore pubblico, con scritto del 13 dicembre 2013, e
l'imputato, con scritto del 20 dicembre 2013, hanno aderito alla proposta della
presidente di questa Corte di trattare la causa in procedura scritta;
- il 16 gennaio 2014 AP 1 ha introdotto – tempestivamente – un memoriale contenente le motivazioni dell'appello e le seguenti
richieste di giudizio:
“In
via principale:
1.
AP 1, __________, è
prosciolto dall’accusa di infrazione grave alle nomre della circolazione ai
sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
2.
Protestate tasse, spese
e ripetibili.
In
via subordinata:
1.
AP 1, __________, è riconosciuto
autore colpevole di infrazione medio grave alle norme della circolazione
stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr.
2.
AP 1 è condannato al
pagamento di una multa di CHF 300.-.
3.
Protestate tasse, spese
e ripetibili.”
- con
scritti 15 gennaio 2014 sia il primo giudice che il procuratore pubblico hanno
dichiarato di non avere particolari osservazioni in merito all’appello e di
rimettersi al giudizio di questa Corte;
ritenuto Potere
cognitivo della Corte d'appello penale e
principi applicabili all’accertamento dei fatti
Fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di
secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo
e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri,
Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del
21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente
il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,
infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado
soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,
un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma
interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.
399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto
permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla
causa che gli viene sottoposta (DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.
Considerandi
2.
).
2.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto
- che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1
CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della
verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli
interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle
persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i
mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che,
secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto,
così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal
CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia
riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,
ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de
procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv.
2.
CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità
penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di
prova.
3.
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag.
405, consid. 4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla
quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o
non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n.
12.
a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano,
Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito
valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente
(REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi -
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di
accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in DTF
6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
4.
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come
precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o
secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non
è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma
statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e
fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte
le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,
23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea
2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401,
consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione
delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per
esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore
probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso
imputato o di quella della parte lesa (DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF
6B_10/2010 del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100,
n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve
sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di
convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato
mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op.
cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10,
n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza
con una congrua motivazione (DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice
continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a
disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia
28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
5.
Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, DTF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid.
2.
; DTF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a,
pag. 41; 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In
questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve
fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non
impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro
reo.
Il ragionevole
dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è
piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove
a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione
tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima
alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di
convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la
linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario,
fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio
dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I
38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; DTF 6B_369/2011
del 29 luglio 2011, consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008,
consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo
2008, consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1;1P.20/2002 del
19.
aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011,
consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag.
182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.
11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.
97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
L'imputato
6.
AP 1 è nato a __________ il __________. Attinente di __________,
nel __________ si è unito in matrimonio a __________ e dall'unione sono nati
due figli, __________ e __________ Di professione fiduciarioAP 1 ha dichiarato in sede di interrogatorio di polizia di percepire un reddito netto mensile di fr. 15’000.–.
Quanto ai precedenti penali va ricordato il decreto di accusa citato
in entrata di data 14 aprile 2009 con cui egli è stato condannato alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 240.– cadauna (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 500.–
per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr),
reato commesso l’8 gennaio 2009.
Risultanze
dell'inchiesta e giudizio di primo grado
7.
Il 24 marzo 2012, alle 13:44, mentre
si stava dirigendo ad __________ per alcuni acquisti, AP 1 ha circolato al volante della propria VW Touareg targata, sull'autostrada A2 in direzione nord,
all’altezza di __________ - ove vige il limite di 120 km/h - ad una velocità di 160 km/h, rilevata dagli agenti della polizia mediante dispositivo di
misurazione manuale Laser Trucam n. 000962 (rapporto di costatazione per
eccesso di velocità 26 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc.
2012.3430
del Ministero Pubblico).
Interrogato
poco dopo, egli si è detto consapevole del vigente limite di 120 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva poiché parlava con il passeggero ed era
sovrappensiero (verbale d'interrogatorio 24
marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico).
Nel rapporto
di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata di giorno, con fondo
stradale asciutto ed in situazione di traffico scorrevole. All'imputato è stata
contestata una velocità punibile di 155 km/h, basata sul dato di 160 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h.
8.
Davanti
al primo giudice AP 1 ha contestato la fedefacenza del controllo effettuato,
sostenendo che la misura della sua velocità non può essere attendibile,
difettando gli atti della prova circa la preventiva verifica del funzionamento
dell’apparecchio utilizzato per rilevare la velocità. Egli si è appoggiato al fatto che il rapporto di polizia indicava come documento
allegato un protocollo di prova che invece - a suo dire - mancava. Basandosi
sulle Istruzioni concernenti i controlli della velocità nella circolazione
stradale emanate dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) il 10 agosto 1998, AP
1.
ha spiegato la necessità di esperire tali verifiche preventive dello
strumento, pena la nullità o l’inaffidabilità della misurazione. Egli ha
indicato che, anche secondo il manuale d’uso dell’apparecchio Trucam agli atti
(Laser Technology, Inc. TruCAM User’s Manual, allegato all’atto n. 12 dell’inc.
81.2012.210
della Pretura penale), il produttore raccomanda l’esecuzione di
vari test prima dell’impiego. L’imputato ha
evidenziato come le carenti modalità probatorie si sarebbero configurate anche
nel fatto che il rilevamento mediante lo strumento Trucam è stato effettuato
dall’agente __________, mentre il successivo verbale d’interrogatorio è stato
redatto dagli agenti __________ e __________ ed ha, inoltre, lamentato la
mancanza di un file video che dimostrasse inequivocabilmente che la misurazione
effettuata era riferita al suo veicolo.
Da ultimo, AP 1 ha accusato la mancata considerazione del margine di
errore dell’apparecchio: secondo il citato manuale d’uso, il Trucam presenta un
margine di errore di +/-2 km/h, di modo che dalla misurazione effettuata
andavano ulteriormente dedotti 2 km/h, oltre al margine di tolleranza già
sottratto. A mente dell’imputato, la velocità accertata in questo modo sarebbe
stata (solo) di 153 km/h. In questa ipotesi, si tratterebbe unicamente di
un’infrazione medio grave, cioè di una contravvenzione ex art. 90 cifra
1.
LCStr, per cui poteva essere pronunciata, tutt’al più, una multa di fr. 300.-
e che non avrebbe giustificato la revoca della sospensione condizionale
relativa alla precedente condanna subita.
9.
Il
giudice di primo grado ha disatteso le varie argomentazioni dell’imputato. In
particolare, ha rilevato come le Istruzioni USTRA 10 agosto 1998, sostituite
dalla versione del 22 maggio 2008, su cui si fonda l’imputato, rappresentano
delle indicazioni senza forza di legge. Il giudice di prime cure, in
applicazione delle ordinanze vigenti in materia, ha quindi dato per assodata
la correttezza del rilevamento effettuato dalla polizia, dopo aver assunto
d’ufficio agli atti il certificato di verificazione n. 258-14559 dell’Ufficio
federale di metrologia (METAS) relativo all’apparecchio Trucam utilizzato in
concreto n. serie TC000962 (certificato di verificazione n. 258-14559, allegato
all’atto n. 12 dell’inc. 81.2012.210 della Pretura penale), che attesta che lo
strumento di misurazione è stato esaminato e che, siccome conforme ai requisiti
legali, poteva essere validamente impiegato per le misurazioni ufficiali.
Quanto
alla deduzione del margine di errore, il giudice di prime cure ha respinto la
doglianza dell’imputato, spiegando come l’errore dell’apparecchio fosse già
compreso nel margine di sicurezza di 5 km/h, che è stato opportunamente sottratto.
Di
conseguenza, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione di
grave infrazione ex art. 90 cifra 2 LCStr proposta dal procuratore pubblico (ma
ne ha, tuttavia, commisurato diversamente la pena, come indicato in entrata).
Appello
10.
Con l'impugnativa in esame, ripropone, in sostanza, le
argomentazioni e le richieste già formulate in prima istanza.
Diritto
11.
L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1.
gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette,
oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa
negligenza (DTF 131 IV 133, consid. 3.2 e rinvii).
12.
In linea generale, l’art. 27 cpv.
1.
LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. L’art. 4a ONC costituisce una norma fondamentale
riguardo alle limitazioni generali della velocità. Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1
lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli sulle autostrade può
raggiungere i 120 km/h, purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come
precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità
a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» e
termina al segnale «Fine dell'autostrada».
13.
Nell’ambito
degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole
precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per
l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a
prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità
autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche
dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore dal
1° gennaio 2005 (DTF 1C_129/2010 del 3 giugno 2010, consid. 3; DTF 1C_83/2008
del 16 ottobre 2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da
qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso
alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la
deduzione del margine di sicurezza rispetto al valore rilevato, arrotondato per
difetto alla cifra intera più vicina. Per misurazioni effettuate tramite laser,
deve essere dedotto un margine di sicurezza di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, di 4 km/h per velocità compresa tra 101 e 150 km/h, e di 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h (art. 8 lett. b OOCCS-USTRA, RS 741.013.1).
14.
Per il rilevamento della velocità,
l'art. 9 dell’Ordinanza sul controllo della circolazione
stradale (OCCS, RS 741.013) disciplina l’utilizzo di ausili tecnici (cpv. 1
lett. a), incaricando l'USTRA di regolare, d'intesa con l’Ufficio federale di
metrologia (METAS), l'esecuzione e la procedura come pure i requisiti dei
sistemi e dei tipi di misurazione, nonché i margini tecnici di tolleranza (cpv.
2).
L'USTRA, nella sua testé citata ordinanza
(OOCCS-USTRA), ha dunque precisato che le esigenze in materia di procedure e
sistemi di misurazione, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi,
nonché i loro controlli seguenti, sono retti dall'Ordinanza sugli strumenti di
misurazione (OStrM, RS 941.210) e da eventuali ordinanze concernenti lo
strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1 OOCCS-USTRA). In concreto,
dunque, dall’Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli
della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella
circolazione stradale (in seguito OStrMV, RS 941.261).
Chi utilizza un
sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali
e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della
misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA).
Per l’art. 4 cpv.
1.
OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione
deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere
attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.
Oltre alla sua
ordinanza, l’USTRA ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i
controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei
semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008, www.astra.admin.ch),
che tuttavia, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto più volte
modo di ribadire, costituiscono delle semplici raccomandazioni, ma non hanno
forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF 6B_763/2011,
consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3).
a. Per
quanto attiene ai requisiti essenziali degli strumenti di misurazione
per il rilevamento della velocità, la OStrMV indica che essi devono soddisfare
le condizioni previste dall'allegato dell’ordinanza medesima (che regolamenta
gli errori massimi tollerati), dall’allegato 1 della OStrM e dalla OOCCS-USTRA (art. 4 cpv. 1 OStrMV). In particolare, per quanto
qui di interesse, l’apparecchio utilizzato per rilevare la velocità deve
presentare un margine di errore non superiore al limite massimo di errore
tollerato dalla legge, e meglio, in riferimento al caso di specie, per una
singola misura di velocità oltre i 100 km/h, uno scarto massimo di +3% (punto 2.2 dell’allegato alla OStrMV).
b. Quanto alle procedure per l’immissione sul mercato degli
apparecchi di misurazione, l’art. 5 cpv. 1 OStrMV prescrive la procedura di ammissione ordinaria e quella di verificazione iniziale
conformemente all'allegato 5 della OStrM. L’autorità competente per tali procedure
è il METAS. L’ammissione ordinaria è dettagliatamente descritta al punto 1.1,
rispettivamente la verificazione iniziale al punto 2 dell’allegato 5 della
OStrM. Il METAS redige se necessario un certificato di verificazione (punto
2.
).
c. Le procedure per il mantenimento della stabilità della
misurazione sono, poi, regolamentate all’art. 6 OStrMV che, al cpv. 1,
disciplina che gli strumenti devono essere presentati al METAS o a un ufficio
di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente
all'allegato 7 punto 1 della OStrM. Giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV, la
verificazione successiva degli strumenti di misurazione della velocità ha luogo
ogni anno.
15.
Ebbene, le censure
dell’appellante cadono nel vuoto. Lo strumento di misurazione ha rilevato che AP
1.
circolava ad una velocità di 160 km/h. Da questo dato è stato dedotto il
margine di sicurezza di 5 km/h, conformemente all’art. 8 OOCCS-USTRA, imputandogli
così una velocità di 155 km/h (rapporto di costatazione per eccesso di velocità
26.
marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico).
Per la
misurazione è stato utilizzato l’apparecchio Trucam n. TC000962 , che si è
dimostrato conforme alle prescrizioni delle ordinanze di cui al precedente
considerando.
Secondo
il manuale d’uso dello strumento, le misurazioni di quest’ultimo possono
presentare un errore di +/-2 km/h (Laser Technology, Inc. TruCAM User’s Manual,
pag. 74, allegato all’atto n. 12 dell’inc. 81.2012.210 della Pretura penale).
L’errore del Trucam non supera, dunque, il limite massimo del +3% tollerato
secondo la legge (3% di 155 km/h = 4.65 km/h; punto 2.2 dell’allegato alla OStrMV).
Il 4
luglio 2011, il singolo apparecchio Trucam n. TC000962 in dotazione alla
Polizia cantonale ha, inoltre, superato la procedura di verificazione, come
accertato dal METAS nel suo certificato di verificazione n. 258-14559, che il
primo giudice ha assunto d’ufficio agli atti. In tale documento, il METAS
certifica che l’apparecchio è stato esaminato e che, essendosi dimostrato
corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le
misurazioni ufficiali. Tale certificazione era valida fino al 31 luglio 2012
(ma in realtà anche oltre tale data, vedi DTF 6B_745/2012 del 12 giugno 2013).
La misura nel caso di specie è stata effettuata il 24 marzo 2012 e, dunque,
ampiamente nei tempi di validità.
a. Contrariamente all’opinione dell’appellante, non sono richiesti ulteriori
requisiti: in particolare, non sono richiesti né 3 test di funzionamento né una
formazione specifica dell’agente che lo utilizza. I tests a cui si riferisce
l’appellante - indicati nel manuale d’uso dello strumento - rappresentano delle
mere raccomandazioni (“LTI recommends the following tests be
performer by an operator befor or after each shift to confirm proper instrument
operation.” Laser Technology, Inc. TruCAM User’s Manual, pag. 45, allegato
all’atto n. 12 dell’inc. 81.2012.210 della Pretura penale).
A titolo
abbondanziale, si rileva come, in realtà, dagli atti si deduca che sono,
concretamente, state effettuate una prova iniziale, una prova finale e una
prova di allineamento (vedi formulario “Controllo della velocità”, alla voce “prove
di funzionamento”, allegato al rapporto di polizia, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero
Pubblico).
Ciò
detto, forza è concludere che il dato rilevato dal Trucam è attendibile. E’,
quindi, accertato che AP 1 ha circolato ad una velocità di 155 km/h (già dedotto il margine di sicurezza di 5 km/h ex art. 8 OOCCS-USTRA) in un tratto di strada
in cui vige il limite di 120 km/h.
b. Il margine di +/-2 km/h, di cui l’appellante lamenta la mancata
deduzione, costituisce l’errore che le misurazioni effettuate con lo strumento
Trucam possono presentare rispetto alla velocità reale tenuta dal veicolo. Da
un’interpretazione teleologica dell’art. 8 OOCCS-USTRA si evince che tale
errore non è inteso che vada ulteriormente sottratto, rispetto al margine di
sicurezza di cui la norma già prevede la deduzione. Il legislatore tiene, infatti, già conto degli errori che possono intervenire con
l’utilizzo di ausili tecnici come gli strumenti di misurazione, e lo fa, da una
parte prescrivendo appunto un margine di sicurezza da sottrarre
obbligatoriamente, e meglio precisamente quello di cui all’art. 8 OOCCS-USTRA,
e dall’altra disciplinando i massimi di errore tollerati affinché lo strumento
possa essere considerato conforme e possa superare le procedure di
verificazione, ossia i margini di cui all’allegato della OStrMV.
La velocità imputata a AP 1 di 155 km/h non va perciò ulteriormente ridotta come lui vorrebbe.
c. Da ultimo nemmeno la doglianza dell’appellante circa la mancanza di
un video agli atti è pertinente. Dalle fotografie allegate al rapporto di
polizia (atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico; foto per altro
estratte proprio dal video di cui l’appellante lamenta l’assenza), come il
giudice di primo grado, così anche questa Corte ha potuto convincersi che il
dato rilevato era riferito inequivocabilmente al veicolo VW targato (cfr.
considerando 5, come pure art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Osservando la prima
immagine, ossia quella che ritrae le vetture più lontane, si vede chiaramente
che il puntatore mira all’automobile sulla destra (rispetto a chi guarda) che,
peraltro, è sulla corsia di sorpasso. Dall’ingrandimento è possibile leggerne la targa. Si evince così che l’auto è intestata a AP 1. L’ingrandimento non può riferirsi
all’altro veicolo, perché in base alla posizione dell’automobile e del
guard-rail sullo sfondo, non può che trattarsi del veicolo sulla destra. Il
principio di presunzione di innocenza, a cui si rifà l’appellante, non è
pertanto disatteso con la sua condanna (cfr. considerando 5).
16.
In
definitiva, avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità superiore di 35 km/h al limite di 120 km/h vigente nel tratto controllato, violando quanto meno per grave
negligenza (cfr. sue dichiarazioni in sede di
interrogatorio di polizia: non si era reso conto perché era sovrappensiero dato
che parlava col passeggero, verbale d'interrogatorio 24 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero
Pubblico) i più elementari doveri di prudenza
(art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova
formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013] LCStr.
La
decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma e l'appello va, di
conseguenza, respinto.
Sulla pena
17.
L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena
applicata dal primo giudice, salvo chiedere, contestualmente alla
derubricazione - chiesta in subordine, da infrazione grave a medio grave - che
venga pronunciata soltanto una multa, che quantifica in fr. 300.-.
Tuttavia, essendogli, come assodato, imputabile una grave
infrazione alle norme della circolazione per elevata velocità (superamento del
limite per 35 km/h sull’autostrada), e quindi un'accresciuta messa in pericolo
della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva (cfr. considerando 6), nessun
rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 170.- inflitta dal primo giudice, che va perciò confermata, siccome
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47 CP e
commisurata alla situazione economica del reo.
Corretta
è, pure, la sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla
situazione concreta è la fissazione di un periodo di prova di 3 anni.
La pena
cumulata della multa, fissata da primo giudice in fr. 1’000.–, è, inoltre,
ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite
superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di
base, equivalente in concreto a fr. 1’020.– (20% di 5'100; DTF 135 IV 191,
consid. 3.4.4).
Ritenuto
come l’infrazione sia stata commessa a pochi giorni dalla scadenza del periodo
di prova, corretta appare, pure, la decisione del primo giudice di non revocare
il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna, ma di
prolungarne il periodo di prova di un anno.
Oneri processuali
18.
Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado,
per complessivi fr. 850.–, seguendo la soccombenza, sono posti a carico
dell’appellante.
Ugual
sorte seguono la tassa di giustizia le spese relative al presente giudizio
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406,
408 CPP,
34, 42, 44,
46, 47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32
cpv. 2, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova
formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100
cifra 1 LCStr,
3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. d ONC,
9 OCCS,
3 cpv. 1 e 2,
4 cpv. 1, 6 lett. a, 8 cpv. 1 lett. b OOCCS-USTRA Allegati 1, 5 e 7 alla OStrM,
4 cpv. 1, 5
cpv. 1, 6 OStrM e relativo Allegato,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere,
in data 24 marzo 2012, sull’autostrada A2 all’altezza di __________, in
direzione nord, circolato con la vettura VW Touareg targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.
170.– (centosettanta) ciascuna, per un totale di fr. 5’100.– (cinquemilacento);
1.2.2. alla multa di fr. 1’000.– (mille); in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.–
(ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
3. Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 15
aliquote giornaliere da fr. 240.- decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 14 aprile 2009, ma ne è prolungato il periodo di
prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
5. Intimazione
a:
-
-
-
6. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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