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Decisione

17.2013.219

Infrazione alla legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (art. 44 Lear). Consumo di cibo sul posto all'interno di un take away

12 maggio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1,

pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.6B_312/2011,

consid. 2.1).

L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi

dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così

come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella

dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle

norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288

lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura

(Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al

proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il

tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di

procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole

inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla

ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n.

29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto

ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità

materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.1. AP 1

censura l’accertamento del primo giudice secondo cui, il 12 gennaio 2012,

all’interno del negozio take away da lei gestito in __________ a __________

è stato servito del cibo in scodelle di porcellana (V, pagg. 4 - 6).

2.2. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna

dell’appellante, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente

sulle dichiarazioni dell’agente di polizia - definite precise, lineari e

complete - che ha eseguito il controllo presso il __________ (sentenza

impugnata, consid. 3-4, pag. 4-5). Dopo aver precisato che le costatazioni di

un agente di polizia “non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza”, il primo giudice ha, comunque, ritenuto la

versione dell’agente di polizia più credibile rispetto a quella - contraria -

fornita dall’imputata e dai due testimoni (un’amica che l’aiutava ed un

dipendente) che hanno negato di aver visto servire il cibo all’interno del

negozio in scodelle di porcellana. A mente del pretore l’agente di polizia ha,

infatti, potuto accertare agevolmente ciò che accedeva nel negozio, dal momento

che è

“ entrato nel negozio in abiti civili, passando inosservato, ha potuto

assistere da distanza ravvicinata (...) alla scena che si presentava davanti ai

suoi occhi e al colloquio intercorso tra gli avventori e la qui imputata”

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).

A ciò, continua il primo giudice, si aggiunge il

fatto che il controllo si inseriva in un’operazione mirata di

“ verifica delle modalità di vendita nei cosidetti “take away”, ragion

per cui v’è da credere che l’attenzione degli agenti fosse specificatamente

rivolta all’eventuale presenza di oggettistica che imponeva la consumazione in

loco” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).

Al contrario, la versione dei due testimoni è

parsa al primo giudice poco credibile, soprattutto poiché le loro dichiarazioni

sono state nel complesso vaghe, imprecise e contraddittorie (sentenza

impugnata, consid. 4, pag. 5). Inoltre, ha continuato il pretore,

“ entrambi i testi si trovavano nel retrobottega, con la tenda di

separazione tirata (...), quindi senza visuale diretta su quanto avveniva nel

locale vendita” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

In conclusione, anche in considerazione

dell’obbligo che ha un agente di polizia “di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali e/o disciplinari”,

così che le sue costatazioni non possono essere “frutto della sua fantasia o

di un errore” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4), il primo giudice ha

ritenuto il racconto del poliziotto più attendibile rispetto a quello

dell’imputata e ha accertato che il cibo è stato servito ai clienti in scodelle

di porcellana.

2.3. Secondo l’appellante, basandosi unicamente sulla versione

dell’agente di polizia e non credendo, invece, al racconto dei due testimoni,

il giudice di prime cure ha, non solo accertato in modo arbitrario i fatti

(motivazione scritta, pagg. 4-6), ma anche violato il principio in dubio pro

reo (motivazione scritta, pag. 7). L’appellante sostiene che la credibilità

dell’agente di polizia doveva essere relativizzata, soprattutto alla luce del

fatto che egli non ha afferrato le scodelle utilizzate per il servizio al __________

con le proprie mani e non ha, dunque, potuto accertare se esse fossero

effettivamente - come egli pretende - di porcellana. Inoltre, continua

l’appellante, il pretore stesso ha “fatto uso in maniera alternata della

credibilità dell’agente di polizia. In un primo momento, egli esclude che

l’agente possa aver commesso un errore nell’accertamento dei fatti (stanti le

potenziali conseguenze a livello penale e disciplinare), ma, in un secondo

tempo, viene ammesso un errore compiuto dall’agente di polizia

nell’accertamento dei fatti circa l’utilizzo di posate di porcellana”. Il

fatto che l’utilizzo di posate in porcellana sia stato ammesso dal poliziotto

ma, poi, sia stato negato dal primo giudice dimostra, secondo l’appellante, che

“la credibilità dell’agente di polizia non risulta infallibile”

(motivazione scritta, pagg. 4-5).

Ciò - conclude l’appellante - unito alla la

linearità, coerenza e credibilità delle deposizioni dei due testimoni, avrebbe

dovuto far sorgere, nel primo giudice, dei “ rilevanti dubbi sulla sua

colpevolezza” e, pertanto, indurlo a proscioglierla dall’accusa di

infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

(motivazione scritta, pag. 7).

2.4.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.;

DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1)

così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare

il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è

manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di

prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se

l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129

I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una

sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I

13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).

b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10

cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è

previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2

CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i

dello Statuto di Roma).

Dalla presunzione d’innocenza derivano

innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.

Questo principio disciplina infatti sia la

valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto

Considerandi

attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo

significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la

fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione

oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli

elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro

reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della

fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione

oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve

fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole

all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale

del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag.

179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009,

n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op.

cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono

concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle

caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei

presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la

prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag.

180).

Il precetto non impone che l'assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a,

pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag.

40; STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile

2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice

penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31,

consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF del

13.

giugno 2008, inc.6B_235/2007, consid. 2.2; STF del

30.03

, inc.6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n.

81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin,

op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la

stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).

Sotto il profilo del riparto dell’onere

probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione

dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente

codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la

colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile

e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti

gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di riflesso, ne deriva che non incombe alla

persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,

rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op.

cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217,

pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad

art. 10, n. 8, pag. 46).

2.5

La censura dell’appellante è infondata.

Il giudice di prime cure ha accertato in modo del

tutto sostenibile, e dunque senza arbitrio, che AP 1, il 12 gennaio 2012, ha servito del cibo all’interno di scodelle di porcellana ai clienti del negozio __________ da

lei gestito.

Il pretore ha fondato tale accertamento

essenzialmente sulle dichiarazioni di uno dei due agenti della polizia di

Lugano che hanno eseguito il controllo quel giorno, contenute nel rapporto di

servizio del 13.01.2012 e ribadite in occasione del dibattimento di primo

grado. La valutazione delle prove operata dal primo giudice, che ha attribuito

maggiore credibilità alle dichiarazioni del poliziotto rispetto al racconto

dell’imputata e dei testimoni __________ e __________, non è né arbitraria né

lesiva del principio in dubio pro reo. È, infatti, perfettamente

sostenibile che egli abbia deciso di credere alla versione, lineare, coerente e

fornita in ben due occasioni, dall’unica persona veramente disinteressata

sentita su quanto accaduto al __________ e che era presente in loco proprio per

verificare il rispetto della legge all’interno del negozio. Il poliziotto, che

si trovava all’interno del locale in borghese e quindi, come correttamente

rilevato dal primo giudice, in condizioni agevoli per osservare, senza

influenzare il comportamento dell’imputata, il tipo di servizio offerto, ha

chiaramente riferito non solo di aver visto servire il cibo in scodelle di porcellana

(e poco importa che egli non le abbia toccate con mano, ritenuto che la

porcellana si distingue chiaramente dalla plastica già solo alla vista), ma

anche di aver sentito AP 1 chiedere ai clienti se i cibi acquistati erano da

asportare o da consumare all’interno del negozio, a conferma, dunque, sia che

veniva permesso ai clienti di consumare il cibo sul posto - come lo dimostra

anche la presenza delle due mensole d’appoggio a disposizione dei clienti

all’interno del locale e in aggiunta al bancone di servizio - sia che, a

dipendenza dell’asporto o meno del cibo, il servizio prestato ai clienti era

diverso (plastica o porcellana). Contrariamente a quanto pretende l’appellante,

nemmeno il fatto che il primo giudice abbia accertato che le posate fornite ai

clienti non fossero di porcellana toglie credibilità al racconto dell’agente di

polizia, che non ha mai riferito, né nel rapporto né al dibattimento di primo

grado, una simile circostanza. È stato, infatti, l’Ufficio del commercio e dei

passaporti a specificare nel decreto d’accusa, interpretando male quanto

scritto dal poliziotto (e meglio che “Nel negozio erano presenti quattro

clienti che (...) mangiavano con l’ausilio di posate, scodelle in porcellana

e bicchieri di plastica”, doc. 1, incarto Sezione della popolazione,

Ufficio del commercio e dei passaporti), che ai clienti venivano fornite posate

in porcellana (doc. 8, incarto Sezione della popolazione, Ufficio del commercio

e dei passaporti).

È, poi, a giusta ragione che il primo giudice ha

ritenuto i due testimoni meno credibili rispetto all’agente di polizia.

Innanzitutto perché i due testimoni, a differenza del poliziotto, non si

trovavano nel locale di servizio ma in cucina e non potevano dunque né sentire

(complice il rumore della cappa di aspirazione) né osservare direttamente ciò

che accadeva al bancone e, dunque, non potevano nemmeno costatare la modalità

con cui l’appellante serviva il cibo ai clienti. Inoltre, le loro dichiarazioni

non sono state lineari. Basti pensare che essi hanno cambiato versione sia a

proposito dell’infelice affermazione dell’imputata sul fatto che la polizia

fosse intervenuta “per rompere i coglioni” riportata dal poliziotto nel

suo rapporto, sostenendo dapprima che fosse stata proferita da uno dei clienti

presenti (cfr. dichiarazioni scritte, AI 7), per poi invece negare al

dibattimento perfino di averla sentita (la testimone __________ ha addirittura

precisato al dibattimento di non averla sentita “perché vi era il rumore

della cappa di aspirazione”, verbale audizione 02.1.2013), sia sulla

presenza in negozio di ciotole di porcellana e di un cartello di divieto di

consumazione di cibo sul posto. Dapprima, essi hanno riferito che non esistono

in negozio scodelle in porcellana e che vi è, invece, un cartello vistoso in cui

si fa divieto alla clientela di consumare cibi e bevande sul posto (cfr.

dichiarazioni scritte, AI 7), per poi affermare al dibattimento (cfr. verbali

di audizione 02.10.2013) che vi sono scodelle di porcellana in negozio ma

vengono utilizzate unicamente in cucina per la preparazione di cibi e di non

ricordare la presenza del suddetto cartello di divieto (teste __________) o di

non essere in grado di leggerne il contenuto (teste __________). Sugli aspetti

non decisivi per l’accertamento contestato, le dichiarazioni dei due testimoni

non sono state, dunque, costanti ciò che è indiziante, alla luce anche dei

rapporti da loro intrattenuti con l’appellante - la signora __________ è

un’amica dell’appellante, mentre il signor __________ sostituiva la collaboratrice

dell’appellante, assente per malattia -, di una scarsa credibilità.

Ne discende, pertanto, che l’accertamento del

primo giudice, secondo cui il 12 gennaio 2012 al AP 1 è stato servito cibo

all’interno di scodelle di porcellana, non è arbitrario e non viola il

principio in dubio pro reo.

3.

Non vi sono dubbi - e la stessa appellante lo ammette (motivazione

scritta, pag. 4) - che, servendo cibo all’interno di scodelle di porcellana, AP

1.

ha permesso, anzi incentivato, i clienti del take away __________ a

consumare sul posto le derrate alimentari acquistate. Appare, così, evidente

che il take away __________ - che, per alcuni aspetti, non si

differenzia da un qualsiasi negozio di generi alimentari che vende cibi pronti

per il consumo - perde la sua qualità di semplice negozio per assumere quella

di esercizio pubblico. L’appellante, che non è a beneficio dell’autorizzazione

per esercitare nel ramo degli esercizi pubblici (art. 5 Lear), si è pertanto

resa colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi pubblici e sulla

ristorazione ai sensi dell’art. 44 Lear.

Visto tutto quanto precede, considerato che la

multa di fr. 300.--, peraltro non oggetto di specifica contestazione, appare

nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante (che persevera nel violare la

legge, cfr sentenza14.11.2012 di questa Corte, inc. 17.2012.46), la decisione

del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.

4.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede,

così come quelli d’appello, sono posti a carico di AP 1

(art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost, 5, 44 cpv. 3 Lear, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché

sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto,

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarata autrice colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi

alberghieri e sulla ristorazione (Lear), per avere venduto, il 12 gennaio 2012,

nel negozio cibi d’asporto __________ sito in __________ a __________ (di cui è

responsabile), cibi da consumarsi sul posto senza possedere alcuna

autorizzazione.

1.2. AP 1

è condannata:

1.2.1. alla

multa di fr. 300.--.(trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106

cpv. 2 CP)

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 810.-- (ottocentodieci)

per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.--

- altri disborsi fr. 150.--

fr. 950.--

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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