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Decisione

17.2013.220

Contravvenzione alla LCC. Facoltà dell'Ufficio caccia e pesca di rappresentare la Repubblica e Cantone Ticino nel procedimento. Violazione del principio accusatorio. Assoluzione dal reato di impedimen

25 febbraio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può ad

esempio trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore,

per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine,

impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario

per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che

impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una

riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui

che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare

solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a

edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono

configurare il reato di cui all’art. 286 CP. Il TF ha, per esempio, considerato

che è costitutivo di tale reato il darsi alla fuga per sottrarsi ad un

controllo di identità e, con ciò, evitare l’apertura di un procedimento penale

(DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; sentenza criticata e, comunque, relativizzata in

dottrina, cfr. Heimgartner, in op. cit., ad art. 286, n. 12). La nostra Alta Corte ha, pure, considerato reato il fatto di incitare dei manifestanti a

raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il

conducente (DTF 127 IV 115 consid. 2).

Come visto, non configura invece reato la semplice disobbedienza ad un ordine

dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di

presentare un documento d’identità, di parlare meno forte (DTF 127 IV 115

consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.

2.2) o il fatto di rifiutarsi in modo illecito di testimoniare ai sensi

dell’art. 176 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_480/2012 del 21 dicembre 2012).

Neppure è stato ritenuto costitutivo del reato di cui all’art. 286 CP il

rifiuto di sottoporsi ad un interrogatorio di un marito che non voleva

collaborare attivamente all’arresto della moglie (DTF 103 IV 247, consid. 6b).

Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei confronti di

un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare il reato (DTF 124

IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3; STF 6B_333/2011

del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre l’art. 286 CP non è applicabile se

l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma solo lo scopo

perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli automobilisti di un

imminente controllo radar (DTF 120 IV136 consid. 2a; 103 IV 186 consid. 4-5,

STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).

8.3. È in

concreto evidente che il comportamento assunto da AP 1 l’8 settembre 2011,

presso il __________ di __________ non configura il reato di impedimento di

atti dell’autorità.

Risulta, infatti, dalle tavole processuali che – quella sera – l’agire

dell’insorgente si è, in sostanza, risolto in un categorico rifiuto di sottoporsi

Considerandi

all’interrogatorio del guardiaccia. Certo, dalla dichiarazioni di __________

emerge che egli ha esternato il suo diniego in modo piuttosto energico e

colorito, alzando il tono della voce ed infervorandosi, affermando in

particolare “ma va sü l’adrenalina, ma va sü adrenalina, mi a spachi tüt”,

ma ciò non è sufficiente per ammettere che egli abbia assunto un comportamento

attivo suscettibile di ostacolare o anche solo ritardare l’attività

dell’autorità. Al dibattimento d’appello, l’imputato ha infatti precisato che

la sua esternazione:

“ era un modo di dire, dovuto all’agitazione e all’esasperazione per

essere dovuto rimanere lì tutto quel tempo. Ma come ho detto mi è passata

subito” (verbale dib. appello, pag. 3).

Ma non solo. Che le esternazioni dell’appellante

siano state recepite come un semplice “modo di dire”, senz’altra valenza che

non quella – del tutto usuale – di uno sfogo verbale e che, perciò, non abbiano

avuto, nemmeno lontanamente, un’intensità tale da intralciare in modo

significativo l’operato dei guardiacaccia è del resto dimostrato anche dal

fatto che – dopo le menzionate esternazioni – essi lo hanno semplicemente

invitato a stare tranquillo (l’agente __________ gli ha detto “AP 1 sta

tranquill, fa quel che gh’è da fa”) e gli hanno poi nuovamente chiesto di

sottoporsi all’interrogatorio (cfr. verbale d’interrogatorio __________,

allegato al verbale del primo dibattimento, pag. 3).

Un comportamento dell’appellante

punibile ex art. 286 CP nemmeno è ravvisabile nel fatto che egli, ad un certo

punto, è salito sul furgone e si è allontanato dal __________. Così agendo,

infatti, egli non è fuggito dileguandosi per sottrarsi al procedimento penale

(come era il caso nel DTF succitato): la sua identità era perfettamente nota

agli agenti ed egli ha semplicemente lasciato i luoghi, dopo avere peraltro

salutato gli agenti, stretto loro la mano e detto loro che se ne sarebbe

andato a

casa dove la moglie lo aspettava (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2; verbale

d’interrogatorio __________, allegato al verbale del primo dibattimento, pag.

3; verbale d'interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2011, AI 5 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98, pag. 4).

In realtà, l’agire dell’appellante si rivela una semplice (ancorché risoluta)

disobbedienza all’ingiunzione dell’autorità e, in quanto tale, un comportamento

non punibile giusta l’art. 286 CP. Egli deve, pertanto, essere assolto

dall’imputazione di impedimento ad atti dell’autorità.

Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

9.

Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 920.-, sono posti

integralmente a carico dello Stato.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono

pure integralmente posti a carico dello Stato.

A AP 1, assolto dal reato di impedimento ad atti

di autorità, va assegnato l’importo di fr. 3’000.- a titolo di indennità per

spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Lo Stato gli verserà, inoltre, un’indennità di fr. 800.- ai sensi dell’art. 436

cpv. 2 CPP, ritenuto che vi è sostanziale (anche se solo parziale) accoglimento

della sua richiesta relativa alla condanna ex LCC (la sentenza impugnata è

stata annullata anche su questo punto, con rinvio degli atti per nuovo

giudizio).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 84,

348 e segg., 379 e segg., 391 cpv. 2, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 CPP,

11, 16 cpv. 2 LCC, 29 lett. a e d, 42 cpv. 1 lett. a cifra 2, 61 RALCC

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,

429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza:

1.1. Il

giudizio di primo grado è annullato relativamente alla condanna di AP 1 per il

reato di complicità in contravvenzione alla LCC e gli atti sono rinviati

alla Pretura penale affinché proceda ai sensi dei considerandi.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di impedimento di atti

dell’autorità per i fatti descritti nel DA n. 4438/2011 del 3 novembre 2011.

1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 920.-,

sono posti a carico dello Stato.

1.4. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di

indennità per spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e fr. 800.- a

titolo d’indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501

Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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