17.2013.221
Danneggiamento (art. 144 CP)
18 dicembre 2014Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.221
Locarno
18 dicembre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 12 luglio 2013 da
AP 1,
AP 2,
entrambi rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 4 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 22 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 11 novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreti d’accusa n. 954/2011 e n.
950/2011 dell’11 aprile 2011 il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 e AP 2
autori colpevoli di ripetuto danneggiamento per avere, in correità, fra
il 15 settembre 2006 e il 29 settembre 2010, a __________, servendosi generalmente di un punteruolo e di non meglio precisati oggetti, intenzionalmente
deteriorato veicoli parcheggiati, provocando in tal modo dei danni per un
valore complessivo pari a ca. fr. 34'900.-. E meglio per avere:
1.1. fra
il 15 e il 16 settembre 2006, ai danni di __________, strappato il quadrante
del contachilometri e dello specchietto retrovisore sinistro del motoveicolo
marca Derby GPR Racing targato __________, cagionando in tal modo danni per un
importo precisato (recte: imprecisato);
1.2. fra
il 12 e il 13 novembre 2006, ai danni di __________, infranto lo specchietto
retrovisore sinistro del motoveicolo marca Derby GPR Racing targato __________,
cagionando in tal modo danni per un importo complessivo di ca. fr. 750.00;
1.3. fra
il 25 e il 26 novembre 2006, ai danni di __________, scalfito la vernice delle
due portiere della fiancata destra della vettura marca Toyota targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo di ca. fr. 2'000.00;
1.4. fra
il 30 aprile 2007 e il 5 maggio 2007, ai danni di __________, scalfito la
vernice della portiera posteriore sinistra ed infranto il finestrino posteriore
sinistro della vettura marca Opel targata __________ cagionando in tal modo
danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.5. il
28 gennaio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
destra e il cofano motore della vettura marca BMW targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo di ca. Euro 680.00;
1.6. il
18 aprile 2008, ai danni di __________, tagliato lo pneumatico della vettura
marca Ford targata __________, cagionando in tal modo danni per un importo di
ca. fr. 273.00;
1.7. fra
il 21 e il 22 maggio 2008, ai danni di __________, imbrattato con della vernice
la fiancata destra della vettura marca Lexus targata __________, cagionando in
tal modo danni per un importo di ca. Euro 4'375.00;
1.8. fra
il 16 e il 17 luglio 2008, ai danni di __________, forato lateralmente 3
pneumatici della vettura marca AUDI targata __________, cagionando in tal modo
danni per un importo di ca. fr. 785.00;
1.9. fra
il 28 e il 29 luglio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice del
portellone posteriore della vettura marca Opel targata __________, cagionando
in tal modo danni per un importo complessivo di ca. fr. 2'000.00;
1.10. il
29 luglio 2008, ai danni di __________ scalfito la vernice del portellone
posteriore della vettura marca Ford non immatricolata, cagionando in tal modo
danni per un importo imprecisato;
1.11. il
29 luglio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice del portellone posteriore
della vettura marca Peugeot targata __________, cagionando in tal modo danni
per un importo imprecisato;
1.12. fra
il 28 e il 29 luglio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice del
portellone posteriore della vettura marca Audi targata __________, cagionando
in tal modo danni per un importo di ca. fr. 799.00;
1.13. il
29 luglio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice del portellone posteriore
e della parte posteriore sinistra della vettura marca VW targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo di ca. fr. 1'017.00;
1.14. fra
il 28 e il 29 luglio 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice del
portellone posteriore e rotto il fanalino posteriore
destro della vettura marca VW targata __________, cagionando in tal modo danni
per un importo di ca. fr. 1'450.00;
1.15. il
24 settembre 2008, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
destra e la portiera posteriore sinistra della vettura marca Suzuki targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo di fr. 1'951.00;
1.16. fra
il 25 gennaio 2009 e il 14 febbraio 2009, ai danni di __________, scalfito la
vernice della carrozzeria della vettura marca Alfa Romeo targata (I) __________
cagionando in tal modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.17. il
29 maggio 2009, ai danni di __________, infranto il parabrezza della vettura
marca Honda targata __________, cagionando in tal modo danni per un importo di
ca. fr. 1'550.00;
1.18. il
14 agosto 2009, ai danni di __________, scalfito la vernice della portiera
posteriore destra e il parafango posteriore destro della vettura marca Alfa
Romeo targata __________, cagionando in tal modo danni per un importo imprecisato;
1.19. fra
il 30 e il 31 ottobre 2009, ai danni di __________, forato lo pneumatico della
vettura marca Opel targata __________ cagionando in tal modo danni per un
importo precisato (recte: imprecisato);
1.20. il
27 novembre 2009, ai danni di __________, forato lo pneumatico anteriore e
posteriore destro della vettura marca VW targata __________, cagionando in tal
modo danni per un importo imprecisato;
1.21. fra
il 27 e il 28 novembre 2009, ai danni di __________, scalfito la vernice della
fiancata sinistra della vettura marca Ford targata __________ cagionando in tal
modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.22. l’11
marzo 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della parte anteriore
destra ed ammaccato la portiera del lato conducente della vettura marca Alfa
Romeo targata __________ cagionando in tal modo danni per un importo precisato
(recte: imprecisato);
1.23. fra
il 20 e il 21 marzo 2010, ai danni di __________, infranto la vernice della
fiancata sinistra della vettura marca Ford targata __________, cagionando in
tal modo danni per un importo di ca. fr. 2'918.00;
1.24. fra
l’11 e il 17 aprile 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della
portiera sinistra e forato lo pneumatico anteriore sinistro della vettura marca
Fiat targata __________ cagionando in tal modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.25. il
9 maggio 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
destra e del parafango posteriore destro della vettura marca Alfa Romeo targata
__________, cagionando in tal modo danni per un importo complessivo di ca. Euro
2'150.00;
1.26. fra
il 12 e il 13 giugno 2010, ai danni di __________, tagliato lo pneumatico
anteriore sinistro della vettura marca VW targata __________ cagionando in tal
modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.27. fra
il 18 e il 23 giugno 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice del
cofano motore della vettura marca Fiat targata __________ cagionando in tal
modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.28. fra
il 19 e il 20 giugno 2010, ai danni di __________, forato lo pneumatico
posteriore destro della vettura marca VW targata __________ cagionando in tal
modo danni per un importo precisato (recte: imprecisato);
1.29. fra
il 9 e il 14 luglio 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice del
portellone del baule e forato lo pneumatico anteriore sinistro della vettura
marca Fiat targata __________ cagionando in tal modo danni per un importo
precisato (recte: imprecisato);
1.30. fra
il 12 e il 13 luglio 2010, ai danni di __________, forato lo pneumatico
anteriore destro della vettura marca Fiat targata __________, cagionando in tal
modo danni per un importo complessivo di ca. fr. 1'800.00;
1.31. il
15 luglio 2010, ai danni di __________, rotto il tergicristalli posteriore
della vettura marca VW targata __________ cagionando in tal modo danni per un
importo precisato (recte: imprecisato);
1.32. il
18 luglio 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della portiera
anteriore destra della vettura marca Mazda targata __________, cagionando in
tal modo danni per un importo di ca. fr. 1'500.00;
1.33. il
23 luglio 2010, ai danni di __________, forato lo pneumatico posteriore
sinistro della vettura marca Nissan targata __________, cagionando in tal modo
danni per un importo di ca. fr. 125.00;
1.34. fra
il 21 e il 24 luglio 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della
fiancata destra e forato lo pneumatico anteriore destro della vettura marca Fiat
targata __________ cagionando in tal modo danni per un importo precisato
(recte: imprecisato);
1.35. fra
il 23 e il 24 luglio 2010, ai danni della __________ (rappr. da __________)
forato lo pneumatico posteriore destro della vettura marca Daihatsu targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo di ca. fr. 134.00;
1.36. fra
il 14 e il 15 settembre 2010, ai danni di __________, forato lo pneumatico
posteriore sinistro della vettura marca VW targata __________, cagionando in
tal modo danni per un importo complessivo di ca. fr. 290.00;
1.37. il
20 settembre 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
sinistra e del portellone posteriore della vettura marca VW targata __________,
cagionando in tal modo danni per un importo complessivo di ca. fr. 2’622.00;
1.38. il
29 settembre 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
destra della vettura marca Mini targata __________, cagionando in tal modo
danni per un importo complessivo pari a Euro 869.00;
1.39. il
29 settembre 2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata
destra e la fiancata sinistra della vettura marca Fiat targata ____________________,
cagionando in tal modo danni per un importo complessivo pari a Euro 2'544.00;
Il procuratore pubblico ha,
pertanto, proposto la condanna di AP 1 e AP 2 alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 10’800.-
(corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna), nonché alla
multa di fr. 1’000.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
Il magistrato d’accusa ha,
infine, disposto la confisca del punteruolo posto sotto sequestro e ha proposto
il rinvio degli accusatori privati al competente foro per le loro pretese di
natura civile.
Contro tale decreto, in data 15
aprile 2011, entrambi i coniugi AP 1 AP 2 hanno interposto tempestiva
opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza del 4 luglio 2013 (intimata il 22 ottobre 2013),
il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 e AP 2 autori colpevoli di
danneggiamento unicamente per 24 dei 39 danneggiamenti loro imputati con i
decreti d’accusa.
In applicazione della pena, ha
condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.-
cadauna, per un totale di fr. 7’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1’400.- e al pagamento di
tasse e spese giudiziarie per complessivi 1'050.-.
AP 2 è stata, invece,
condannata alla pena pecuniaria - anche sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni - di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, per un
totale di fr. 1'800.-, oltre che alla multa di fr. 400.- e al pagamento di
tasse e spese giudiziarie per complessivi 1'050.-.
Le pretese civili degli
accusatori privati sono state rinviate al competente foro.
C. Con
annuncio d’appello 12 luglio 2013, confermato con dichiarazione d’appello 11
novembre 2013, i coniugi AP 1 e AP 2 hanno impugnato l’intera sentenza di prime
cure, chiedendo di essere prosciolti da tutte le imputazioni di danneggiamento
per cui sono stati condannati in prima sede, ad eccezione di due danneggiamenti
da loro parzialmente ammessi. Trattasi, in particolare, del danneggiamento del
15 luglio 2010 ai danni di __________ (rottura del tergicristalli posteriore,
punto 1.31. del DA) e di quello del 29 settembre 2010 ai danni di __________,
ammesso limitatamente ad un riga di 30 cm sul lato sinistro della vettura (punto 1.39. del DA). Gli appellanti hanno, di conseguenza, chiesto una riduzione
della pena loro inflitta e la reiezione, sempre entro i limiti sopra indicati,
delle pretese civili degli accusatori privati (III). Infine, hanno postulato il
riconoscimento in loro favore di un’indennità per le spese di patrocinio da
loro sostenute (III).
Con la dichiarazione d’appello,
gli appellanti hanno presentato un’istanza probatoria, tendente ad ottenere
l’edizione dal dott. __________ di tutta la documentazione medica relativa ai
ricoveri di AP 1 presso la __________ di __________, in particolare nel periodo
15.9.2006–29.9.2010 (III, IX). La documentazione medica è, poi, stata prodotta
dal patrocinatore degli appellanti su richiesta della presidente di questa
Corte (X, XIX).
D. Ottenuto
il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta
(XII, XIII), il 6 ottobre 2014, la presidente di questa Corte ha impartito agli
appellanti un termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta
della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata presentata -
dopo la concessione di tre proroghe - il 14 novembre 2014 (XXV). In essa, gli
appellanti hanno sostanzialmente ribadito le richieste già formulate con la
dichiarazione d’appello.
Senza formulare particolari
osservazioni, con scritto 3 dicembre 2014 (XXVII), il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata.
Con successivo scritto 9
dicembre 2014 (XXVIII) la giudice della Pretura penale ha dichiarato di
rimettersi al giudizio di questa Corte.
E. Con
scritto 18.12.2014, gli AP hanno dichiarato di non avere osservazioni.
in
diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può
essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono
fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello
è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -
secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e
in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della
cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che
l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate
ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve
tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce
la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato
sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli
altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in
STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale,
op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand,
Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e
seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo
il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op.
cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure
pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1;
117 Ia 401 consid. 1c.bb).
3. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina
e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione
d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non
del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
In assenza di prove tranquillanti
e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono
più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,
consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza
dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in
dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991)
pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima
(fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in
1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a
pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato
a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono
sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio
pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9
ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag.
182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.
11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.
97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
Gli accusati
5. Sulla
vita degli imputati si riprende, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,
quanto illustrato in primo grado:
“
1.
AP 1 è nato a __________ il __________ e, dopo aver
lavorato prevalentemente come impiegato presso una ditta che produce viti,
percepisce ora una rendita AVS e una rendita della cassa pensione per un
ammontare complessivo di CHF 58’270.00 annui. Sua moglie, AP 2, è nata a __________
l’__________ e riceve una rendita AVS pari a CHF 15'348.00 annui; prima di
diventare pensionata era assistente di cura. Entrambi sono attualmente
domiciliati a __________ ma tra il 2004 e il 2011 hanno vissuto a __________,
inizialmente in via __________ e dal mese di marzo 2008 in via __________ (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2; doc. 3, verbale
d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010, pag. 1)” (sentenza impugnata, consid. 1,
pagg. 8-9).
Avvio e risultanze
dell’inchiesta
6. Tra
luglio 2008 e settembre 2010 numerose autovetture appartenenti ai dipendenti
del __________ di __________ sono state danneggiate mentre si trovavano
posteggiate su via __________. Il modus operandi consisteva,
prevalentemente, nel forare gli pneumatici delle autovetture o nel scalfirne la
vernice delle fiancate o dei parafanghi.
Nel luglio 2010 __________,
gerente del __________, ha posizionato delle telecamere nella zona in cui le
vetture dei suoi dipendenti venivano maggiormente colpite (verbale __________
del 05.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del
30.12.2010, AI 3, pag. 1). Le riprese hanno permesso di immortalare, in tre
occasioni, una coppia di anziani che si aggirava in modo sospetto attorno ad
alcune autovetture poi risultate danneggiate (cfr. CD con videoregistrazioni
agli atti). La scarsa qualità delle immagini non ha permesso, però, di
accertare l’identità della coppia e __________ ha perciò rinunciato, sul
momento, a consegnare le videoregistrazioni alla polizia (verbale __________
del 05.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del
30.12.2010, AI 3, pag. 2).
7.1. Il
29 settembre 2010 AP 1 è stato fermato dalla polizia nei pressi di via __________
a __________. Gli agenti sono intervenuti sul posto in seguito alla
segnalazione di __________, che - mentre si trovava su via __________ - ha
visto AP 1 graffiare un’autovettura ivi posteggiata e, successivamente, sostare
in modo sospetto nei pressi di una seconda vettura posteggiata più lontano,
anch’essa poi risultata danneggiata.
7.2. Interrogato
la sera stessa in merito all’accaduto, AP 1 ha ammesso di aver danneggiato
soltanto una vettura:
“
Questa sera verso le ore 19.30
uscivo da solo di casa con l’intenzione di fare una passeggiata. Giunto su via __________
mediante un punteruolo che tenevo nella tasca della giacca, effettuavo un
graffio ad una vettura che non si trovava parcheggiata regolarmente nella zona
blu, bensì nei pressi dell’incrocio con Via __________. In seguito proseguivo
con la mia passeggiata in direzione della clinica __________. (...) venivo
fermato da una pattuglia della Polizia Comunale di __________. Gli stessi, dopo
il fermo, mi facevano salire a bordo della loro vettura e mi accompagnavano
presso la loro sede. Strada facendo toglievo il punteruolo dalla tasca della
giacca e lo facevo cadere per terra sul tappetino. Sapevo che mi avrebbero
controllato e non volevo farmelo trovare su di me, ma gli agenti si accorgevano
e allora dicevo la verità. (...) Non sono uscito di casa con l’intenzione di
fare danneggiamenti, il punteruolo che tenevo in tasca mi serve per difesa. Ho
un problema alla spalla sinistra e non posso usare il braccio. Con questo
oggetto mi sento più tranquillo. A mio modo di vedere girare per Locarno è
pericoloso. (...) Dichiaro di aver danneggiato unicamente una vettura Fiat 500
di colore bianco. (...) Per contro la seconda vettura danneggiata, una Mini di
colore bianco, ripeto di non essere stato io” (PS 29.09.2010, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 30.12.2010, AI 3).
AP 1 ha, poi, negato anche
qualsiasi coinvolgimento suo e della moglie negli altri danneggiamenti che, da
tempo, venivano attuati a danno delle vetture dei dipendenti del Bar __________
(PS 29.09.2010, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
30.12.2010, AI 3, pag. 2).
7.3.
Dopo aver sentito alcuni testimoni - in particolare __________, vicina di
casa e, all’epoca, amica dei coniugi AP 1, che ha parlato dell’ostilità che
questi ultimi provavano nei confronti del Bar __________ e dei suoi dipendenti
- i sospetti della polizia sul loro coinvolgimento nei danneggiamenti di cui
s’è detto si sono rafforzati.
Il 21.10.2011 AP 1 è stato,
dunque, sentito nuovamente. Nel nuovo interrogatorio, egli è stato meno
categorico: infatti, pur dichiarando che il danneggiamento del 29 settembre
2010 é l’unico episodio che ricorda, egli ha, però, precisato di avere dei
vuoti di memoria e di non potere, quindi, escludere un suo coinvolgimento
maggiore nei danneggiamenti di via __________:
“
Questo è stato l’unico
danneggiamento di cui ricordo essere stato l’autore. Io però prendo dei
medicamenti molto forti contro i dolori e per dormire. Questi medicamenti hanno
un’influenza negativa sulla mia memoria. Mia moglie ogni tanto mi dice che
faccio delle cose che io non ricordo assolutamente di aver fatto. (...)
D6: Dunque ritiene possibile di aver fatto altri
danneggiamenti e non ricordare più.
R 6: Può darsi ma in questo momento veramente non
ricordo di aver fatto altri danni. Sarebbe una cosa grave e me ne dispiacerebbe
molto” (PS 21.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
del 30.12.2010, AI 3, pagg. 2 e 3).
AP 1 ha, poi, parlato
dell’insofferenza sua, della moglie e di alcuni vicini per i dipendenti del Bar __________ colpevoli, a suo modo
di vedere, di posteggiare l’autovettura in zona blu oltre il limite orario
consentito, senza venire multati, e di occupare così tutti i posti disponibili
togliendoli ai residenti. Ciò che giustificherebbe - a suo dire - i
danneggiamenti commessi in loro danno (PS 21.10.2010, allegato al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria del 30.12.2010, AI 3, pag. 2).
Sul coinvolgimento della moglie
nei danneggiamenti, AP 1 ha poi parzialmente corretto le sue precedenti
dichiarazioni, attribuendole la rottura di un tergicristallo (avvenuta il 15
luglio 2010) e, in un’occasione, il lancio di alcune uova su vetture
posteggiate su via __________. Egli ha precisato che con quei gesti si voleva,
appunto:
“
lasciare un segno dimostrativo in
quanto reputiamo che il fatto di parcheggiare fuori dagli appositi spazi sia
una provocazione” (PS 21.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 30.12.2010, AI 3, pag. 4).
Per il resto, ha continuato a
negare il coinvolgimento suo e della moglie negli altri danneggiamenti commessi
su via __________.
Ha, poi, negato anche di essere
l’autore di alcuni danneggiamenti di autovetture avvenuti, in un periodo
precedente, in via __________:
“
D21: Durante i nostri accertamenti
abbiamo notato una cosa singolare. Nel periodo durante il quale lei e sua
moglie avete abitato in Via __________ sono avvenuti diversi danneggiamenti di
matrice simile a quelli avvenuti su via __________. Quando siete partiti per il
nuovo domicilio, son cominciati i danneggiamenti su via __________, in
particolar modo ai danni dei dipendenti del Bar __________. Non trova curiosa
questa coincidenza?
R:22: Può darsi che sia dovuto al fatto che, quando
abitavamo in Via __________, abbiamo cominciato a segnalare alla polizia atti
di vandalismo causati da alcuni giovani che giravano con i loro motorini nel
piazzale antistante. Ricordo anche che ci avevano rigato la macchina”. (...)
D26: Le viene sottoposta una seconda tabella (tabella
A) che riporta i danni che sono avvenuti in Via __________. Lei o sua moglie
siete responsabili di uno o più di questi danneggiamenti?
R26: No, non abbiamo mai effettuato danneggiamenti su
Via __________” (PS 21.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 30.12.2010, AI 3, pag. 7).
7.4. Il
21.10.2010 è stata sentita AP 2 che, dopo aver ammesso l’episodio del lancio
delle uova e negato qualsiasi suo altro coinvolgimento nei danneggiamenti
contestati, ha spiegato di provare addirittura “odio” nei confronti del Bar __________
e dei suoi dipendenti:
“
Sì è vero c’è odio verso queste
persone, verso la pizzeria __________ e verso i suoi dipendenti. (...) Io
osservo dal mio appartamento o quando cammino per la strada che soprattutto i
dipendenti italiani del __________ fanno ciò che vogliono. Non pagano le tasse
da noi e pure vengono con le chiavi di diversi dipendenti a cambiare l’orario
del disco nella zona blu. Poi corrono a chiedere ai poliziotti di togliergli le
multe” (PS 21.10.2010, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
del 30.12.2010, AI 3).
Sentenza di primo grado
8. Adito
dagli imputati - che hanno ribadito la loro estraneità ai fatti, ad eccezione
di quelli ammessi (verb. dib. di primo grado, pag. 9) - il giudice della Pretura
penale ha confermato parzialmente l’ipotesi accusatoria, ritenendo,
sostanzialmente, che vi fossero prove sufficienti per condannare i coniugi AP 1
per i danneggiamenti commessi con il medesimo modus operandi
(scalfittura della vernice e foratura degli pneumatici mediante un punteruolo)
su via __________ e via __________, ma non per quelli messi a segno su via __________.
Il pretore ha, dunque, ritenuto i coniugi AP 1AP 2 colpevoli per 24 dei 39
danneggiamenti loro imputati con il DA (sentenza impugnata, consid. 5,
pagg.15-19).
Appello
9. Gli
appellanti contestano di essersi resi colpevoli di altri danneggiamenti che non
siano quelli ammessi (rottura del tergicristallo posteriore della vettura marca
VW e scalfittura della vernice della vettura marca FIAT con una riga di 30/50
cm sulla fiancata sinistra, cfr. dichiarazione d’appello, pag. 1 e motivazione
d’appello, pag. 2). Rilevando la povertà del materiale probatorio, chiedono,
per le imputazioni non ammesse, la loro assoluzione in applicazione del principio
in dubio pro reo.
10.
a. Sui danneggiamenti messi a
segno dai coniugi AP 1AP 2, si riprende l’accertamento del primo giudice:
“
5.
5.1.
Per quanto riguarda gli episodi in via __________, le
risultanze dell’inchiesta non consentono di determinare con certezza che AP 1
ed AP 2 siano effettivamente gli autori dei ripetuti danneggiamenti: infatti,
non sembrerebbero sussistere elementi o indizi particolari oltre alla semplice
circostanza che i due imputati abitavano lì. (...) __________, portinaia del
palazzo in via __________ dove abitavano i coniugi, ha asserito di ricordare
bene gli episodi di danneggiamento tra il 2006 e il 2008 e di aver sempre
nutrito sospetti nei confronti di AP 1 perché era l’unico a lamentarsi del
rumore nel cortile (doc. 3, verbale d’interrogatorio __________ del 27.11.2010,
pag. 1 seg.); tale dichiarazione non è tuttavia sufficiente per affermare che
gli imputati fossero i responsabili degli atti vandalici. Quanto esposto trova
quindi applicazione per i punti da 1.1 a 1.4 del decreto di accusa riferiti a via __________, potendo inoltre osservare che per i punti 1.1 e 1.2 si
tratta di danni a una motocicletta, circostanza che non può essere riscontrata
in nessun altro dei casi elencati. Anche per le circostanze di cui ai punti da 1.9 a 1.14 così come 1.18 – sempre in relazione a via __________ – può essere escluso un
coinvolgimento, considerando oltretutto che nel periodo di questi fatti i
coniugi AP 1AP 2 si erano già trasferiti in via __________. La loro
implicazione è inoltre da negare per i fatti descritti ai punti 1.6, 1.7 e
1.17, in quanto è evidente un diverso modus operandi: il taglio dello
pneumatico, l’imbrattare con della vernice e la rottura del parabrezza
rappresentano modalità di attuazione differenti rispetto alla scalfittura e
foratura mediante un punteruolo, rilevate in tutti gli altri casi. Risulta da
negare anche l’episodio di danneggiamento del 28 gennaio 2008 di cui al punto
1.5 del decreto di accusa, avendo i coniugi AP 1AP 2 dimostrato che in
quell’occasione si trovavano a Zurigo per un controllo medico (cfr.
“Bestätigung” della Schulthess Klinik; verbale di interrogatorio dell’imputata,
pag. 2).
Permanendo dubbi ragionevoli circa i fatti esposti e
dovendo quindi essere presa in considerazione la situazione oggettiva più
favorevole agli imputati, questi ultimi meritano proscioglimento in relazione
ai punti sopraelencati.
5.2.
Per tutte le altre circostanze esposte nel decreto di
accusa, per contro, è riscontrabile il medesimo modus operandi e – nella
maggior parte dei casi – il fatto che a venire danneggiati fossero veicoli
appartenenti al personale del Bar __________, in via __________. Nei casi di
danneggiamento elencati ai punti 1.8, 1.15, 1.23, 1.32 e 1.37 (sebbene
quest’ultimo sia avvenuto su via __________, comunque accessibile dal garage
dei AP 1AP 2) si tratta precisamente di foratura degli pneumatici o scalfittura
della vernice, tipologie di danni evidentemente conformi a quanto descritto da __________
(cfr. sopra, p.to 2.1); __________, il gommista che ha effettuato riparazioni a
numerose automobili coinvolte, ha confermato che tutti i danni constatati erano
della stessa natura e che potevano essere stati causati da un punteruolo come
quello usato da AP 1 (doc. 3, verbale d’interrogatorio __________ del
14.10.2010, pag. 3).
Oltre allo stesso modo di agire, i casi ai punti 1.16,
da 1.19 a 1.22, da 1.24 a 1.30 e 1.34 del decreto di accusa riguardano tutti
vetture di proprietà dei dipendenti del succitato bar, dipendenti verso i quali
gli imputati provavano avversione e con i quali era capitato di avere
battibecchi (doc. 3, verbale d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010, pag. 3, R7;
verbale d’interrogatorio __________ del 5.10.2010, pag. 2); a tal proposito, il
teste __________ ha affermato di aver visto i coniugi AP 1 litigare con una
cameriera del bar – __________, parte lesa relativamente ai punti 1.16, 1.22 e
1.25 – per alcune uova che erano state lanciate sulla sua auto (doc. 3, verbale
d’interrogatorio __________, pag. 4, R7); AP 2 ha poi dichiarato di avere avuto
un alterco con un’altra ragazza, anch’essa cameriera del Bar __________ e
conducente di una Fiat trovata danneggiata nelle circostanze descritte ai punti
1.24, 1.27, 1.29 e 1.34 del decreto di accusa (doc. 3, verbale d’interrogatorio
AP 2 del 21.10.2010, pag. 1).
Altri episodi risultano essere ancor più comprovati
grazie a ulteriori testimonianze, a riprese video o al fatto che AP 1 sia stato
colto in flagranza di reato. La rottura del tergicristallo indicata al punto
1.31 è stata infatti ripresa dalle telecamere e, oltretutto, AP 1 ha confermato
di aver visto la moglie effettuare il danneggiamento (cfr. CD allegato al doc.
3; cfr. sopra, p.to 2.2, R7). Anche la foratura dello pneumatico il 23 luglio
2010 – punto 1.33 – è suffragata dalle riprese video e parzialmente ammessa dal
signor AP 1 (“potremmo essere io e mia moglie”, cfr. p.to 2.2, R15; CD
allegato al doc. 3); negli stessi giorni è stata trovata danneggiata nel
medesimo modo anche la vettura di __________, gerente del bar __________ (1.35).
Il 14 settembre, i fatti esposti al punto 1.36 sono stati osservati dal teste __________
e così descritti:
“[…] La finestra che si affaccia dalla cucina mi
permette di vedere Via __________ fino a __________. Ad un determinato momento
ho notato una coppia di anziani, un uomo ed una donna, camminare verso la
piazza sul lato sinistro della strada rispetto alla loro direzione. Nel momento
che li ho visti, si trovavano sul segmento di strada compreso tra Via __________
e Piazza __________. Giunti all’altezza di un’automobile, che ricordo con
abbastanza sicurezza essere una VW Golf vecchio modello color bordeaux, i due
anziani si sono fermati. A questo punto ho notato che dei due, la donna era
quella che si trovava più vicina all’automobile. Quest’ultima si è abbassata
per un istante, che non ha superato i cinque secondi, in prossimità della
fiancata sinistra dell’automobile; se ricordo bene, il veicolo era parcheggiato
con il muso verso la fontana. Dopo di che la coppia ha continuato la
passeggiata verso la piazza.
La mia prima reazione è stata quella di sospettare che
Fatti
i due anziani avessero danneggiato l’automobile. Il sospetto è nato dal fatto
che __________, in un’occasione, mi aveva raccontato di aver cominciato ad
indagare su questa serie di danneggiamenti e di aver forti sospetti su una
coppia di anziani che abitavano nel quartiere (verbale d’interrogatorio __________ del 14.10.2010, pag. 1 seg.).
In relazione ai fatti avvenuti la sera del fermo –
1.38 e 1.39, quest’ultimo ammesso – è data la flagranza di reato (si veda la
testimonianza di __________ al p.to 2.1).
5.3.
Dagli atti e dal dibattimento è emerso in maniera
chiara che i coniugi AP 1AP 2 non sopportavano chi lasciava le auto fuori dagli
spazi demarcati o nelle zone blu oltre al tempo consentito (“non tollero la
gente che posteggia fuori posteggio perché non sono abituata che si posteggi in
questo modo”, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1); ancora più
evidente appare l’odio verso il Bar __________ e i suoi dipendenti, confermato
anche da __________, ex vicina di casa della coppia che oltre ad averli visti
litigare con una cameriera ha affermato:
[…] capitava spesso che i AP 1AP 2 cominciavano a
parlare dei veicoli parcheggiati negli spazi blu; o perché erano mal
parcheggiati o perché molte persone lasciavano le loro automobili più del tempo
consentito e la polizia non faceva loro la multa. I AP 1AP 2 ce l’avevano in
particolare con i dipendenti del Bar __________ e conoscevano praticamente a
memoria tutti i loro veicoli e i loro conducenti; si riferivano a loro
descrivendoli in maniera precisa. Ricordo in particolar modo che la persona più
infastidita da tutto ciò era AP 2. Posso dire che era soprattutto lei a
innervosirsi per questo fatto ed ogni volta che ci intrattenevamo sul nostro
balcone guardava di sotto per lamentarsi di chi parcheggiava.
AP 1 mi aveva anche raccontato di aver parcheggiato il
proprio veicolo in un parcheggio blu vicino a casa sua oltre al tempo
consentito per vedere se la polizia gli faceva la multa. A questo proposito ricordo che AP 1 non era molto contento di come lavorava la polizia
e un giorno mi ha raccontato di aver seguito con lo scooter un poliziotto per
controllare tutte le infrazioni che quest’ultimo commetteva (doc. 3, verbale d’interrogatorio __________ del
16.10.2010, pag. 2).
Queste dichiarazioni mettono particolarmente in
evidenza la fissazione degli imputati riguardante i parcheggi del quartiere:
entrambi, infatti, ritenevano che le auto lasciate fuori dagli spazi fossero
una provocazione e che per questo motivo fosse necessario lasciare un segno
dimostrativo, nella convinzione di poter in questo modo “ristabilire ordine
nel quartiere” (doc. 3, verbale d’interrogatorio AP 1 del 21.10.2010, pag.
4 R7, pag. 5 R12 e pag. 7 R24; verbale d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010,
pag. 2, R2); la loro fissazione li aveva spinti al punto di voler controllare
l’operato della Polizia, di osservare la situazione con il binocolo dal balcone
e di poter abbinare le auto parcheggiate ai rispettivi proprietari mediante i
numeri di targa (verbale d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010, pag. 2, R5; doc.
3, verbale d’interrogatorio AP 1 del 21.10.2010, pag. 4 R8); inoltre,
l’eloquente gesto di esultanza da parte di AP 2 ripreso dalle telecamere, dopo
aver rotto il tergicristallo, mostra come attraverso il loro agire provassero
anche soddisfazione (CD allegato al doc. 3). Posti davanti alle riprese video e
confrontati con le domande della Polizia, i coniugi AP 1AP 2 hanno negato
l’evidenza, sostenendo di non riconoscersi nei filmati e contestando totalmente
un loro coinvolgimento (esclusi gli episodi del fermo e della rottura del
tergicristallo). Le loro dichiarazioni, oltretutto, più volte non sono
risultate attendibili: AP 1 ha asserito che durante le passeggiate si limitava a
sostenersi alla moglie, particolare che non risulta dai video; inoltre, a suo
dire, non sarebbe in grado di ricordare quello che fa a causa dei medicamenti
che assume e il punteruolo l’avrebbe avuto unicamente per difesa personale,
affermazioni queste da ritenere poco credibili (verbale d’interrogatorio AP 1
del 21.10.2010 e del 29.9.2010)” (sentenza impugnata, consid. 5, pagg. 15-19).
b. Questa
Corte condivide, sostanzialmente, l’accertamento del pretore sui danneggiamenti
commessi dai coniugi AP 1AP 2 a danno delle vetture posteggiate su via __________
e su via __________ tra il 16 luglio 2008 (e non il 15 settembre 2006, come
erroneamente indicato nel dispositivo) e il 29 settembre 2010. È, infatti, con
un corretto procedimento di valutazione degli elementi probatori in atti - fra
questi, il modus operandi, le riprese video, le dichiarazioni dei testi
e l’evidente avversione degli imputati verso le vittime della maggior parte dei
danneggiamenti in discussione - che il primo giudice è giunto alla conclusione
che dietro tali azioni vi sono i qui appellanti. Contrariamente alla loro
opinione, gli elementi probatori in atti sono più che sufficienti a fondare
l’accertamento secondo cui i 24 danneggiamenti sono a loro riconducibili.
Nemmeno la
documentazione medica prodotta in appello modifica questa conclusione, ritenuto
come i periodi di degenza di AP 1 presso la Clinica __________ di __________
non coincidono con i giorni in cui i danneggiamenti a lui imputati sono stati
commessi.
Vi è un unico
aspetto sul quale questa Corte non condivide la decisione del primo giudice,
che va di conseguenza modificata. Si tratta dell’entità del danneggiamento
messo a segno il 29 settembre 2010 (punto 1.39 del DA). Gli imputati vanno
ritenuti colpevoli - in sintonia con quanto emerso dalle dichiarazioni di AP 1
e da quelle del teste __________ (verbale 12.10.2010, allegato al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 3, pag. 2) - per avere scalfito la
vernice unicamente della fiancata sinistra della vettura marca Fiat targata __________
e non per aver scalfito anche la fiancata destra, come erroneamente deciso in
prima sede.
c. Evidente
è pure - così come correttamente deciso dal primo giudice - che quanto commesso
in correità dai coniugi AP 1AP 2 realizza il reato, ripetuto, di danneggiamento
ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. Anche su questo aspetto si rinvia al
considerando 4.2. della sentenza di primo grado, che si da qui per
integralmente riprodotto.
L’appello va
pertanto accolto limitatamente all’entità del danneggiamento del 29 settembre
2010 (cfr. consid. 12.b.). Per il resto, esso deve, invece, essere respinto.
11. Le pene pecuniarie di
60 aliquote giornaliere, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni, inflitte dal primo giudice sia a AP 1 che a AP 2 - peraltro non oggetto
di specifica contestazione – sono adeguate alla colpa degli appellanti e vanno,
pertanto, confermate.
Anche l’ammontare delle
aliquote, stabilito dal primo giudice in fr. 120.- per AP 1 e in fr. 30.- per AP
2, rimasto incontestato, risulta in ogni caso conforme alla situazione
finanziaria degli appellanti e merita pertanto conferma.
Confermata deve essere anche la
multa aggiuntiva di fr. 1'400.- posta a carico di AP 1, mentre la multa
aggiuntiva di fr. 400.- inflitta a AP 2 va confermata nel suo principio ma non
nel suo ammontare. Esso è, infatti, eccessivo avuto riguardo alla
giurisprudenza del TF (DTF 135 IV 189 consid. 3.3) che ha stabilito che, per
tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in
linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene
di base, ritenuto che sono immaginabili deroghe a questa regola solo in caso di
pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore
unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).
In concreto, dunque, ritenuto
come la pena principale sospesa sia pari a 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-
per complessivi fr. 1’800.-, la multa va ridotta a fr. 360.- (ovvero a un
quinto della pena principale).
12. Visto
l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese
di patrocinio preteso dagli imputati.
13. La
confisca del punteruolo, decisa in prima sede, non é oggetto di specifica
contestazione: essa non necessita, quindi, di approfondimenti in questa sede.
Tasse e spese
14. Visto
l’estremamente ridotto grado di accoglimento dell’appello, la tassa di
giustizia e le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico degli
appellanti, così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34,
42, 47, 144 cpv. 1 CP,
32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
I.
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che
in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 3 e 6 della sentenza 4 luglio 2013
della Pretura penale sono passati in giudicato:
A. AP
1
1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di danneggiamento (ripetuto) per avere,
a __________, fra il 16 luglio 2008 e il 29 settembre 2010, in correità con la moglie AP 2, servendosi generalmente di un punteruolo e di non meglio
precisati oggetti, intenzionalmente deteriorato i veicoli parcheggiati indicati
ai punti 1.8., 1.15., 1.16., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25.,
1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36.,
1.37., 1.38., 1.39. (limitatamente al danno alla fiancata sinistra) del DA.
2. AP
1 è prosciolto dall’imputazione di danneggiamento per avere, il 29 settembre
2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata destra della
vettura marca Fiat targata __________.
3. AP
1 è condannato:
3.1. alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi)
ciascuna, per complessivi fr. 7'200.- (settemila duecento);
3.2. alla
multa di fr. 1’400.- (millequattrocento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 12
(dodici);
3.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- per il
procedimento di primo grado.
4. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
B. AP
2
1. AP
2 è dichiarata autorice colpevole di danneggiamento (ripetuto) per
avere, a __________, fra il 16 luglio 2008 e il 29 settembre 2010, in correità con il marito AP 1, servendosi generalmente di un punteruolo e di non meglio
precisati oggetti, intenzionalmente deteriorato veicoli parcheggiati indicati
ai punti 1.8., 1.15., 1.16., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25.,
1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36.,
1.37., 1.38., 1.39. (limitatamente al danno alla fiancata sinistra) del DA.
2. AP 2
è prosciolta dall’imputazione di danneggiamento per avere, il 29 settembre
2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata destra della
vettura marca Fiat targata __________.
3. AP
2 è condannata:
3.1. alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)
ciascuna, per complessivi fr. 1’800.- (milleottocento);
3.2. alla
multa di fr. 360.- (trecentosessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 12 (dodici);
3.3.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- per
il procedimento di primo grado.
4. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
II. Spese
1.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico degli
appellanti in solido.
III. Intimazione
a:
IV. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.