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Decisione

17.2013.221

Danneggiamento (art. 144 CP)

18 dicembre 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i due anziani avessero danneggiato l’automobile. Il sospetto è nato dal fatto

che __________, in un’occasione, mi aveva raccontato di aver cominciato ad

indagare su questa serie di danneggiamenti e di aver forti sospetti su una

coppia di anziani che abitavano nel quartiere (verbale d’interrogatorio __________ del 14.10.2010, pag. 1 seg.).

In relazione ai fatti avvenuti la sera del fermo –

1.38 e 1.39, quest’ultimo ammesso – è data la flagranza di reato (si veda la

testimonianza di __________ al p.to 2.1).

5.3.

Dagli atti e dal dibattimento è emerso in maniera

chiara che i coniugi AP 1AP 2 non sopportavano chi lasciava le auto fuori dagli

spazi demarcati o nelle zone blu oltre al tempo consentito (“non tollero la

gente che posteggia fuori posteggio perché non sono abituata che si posteggi in

questo modo”, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1); ancora più

evidente appare l’odio verso il Bar __________ e i suoi dipendenti, confermato

anche da __________, ex vicina di casa della coppia che oltre ad averli visti

litigare con una cameriera ha affermato:

[…] capitava spesso che i AP 1AP 2 cominciavano a

parlare dei veicoli parcheggiati negli spazi blu; o perché erano mal

parcheggiati o perché molte persone lasciavano le loro automobili più del tempo

consentito e la polizia non faceva loro la multa. I AP 1AP 2 ce l’avevano in

particolare con i dipendenti del Bar __________ e conoscevano praticamente a

memoria tutti i loro veicoli e i loro conducenti; si riferivano a loro

descrivendoli in maniera precisa. Ricordo in particolar modo che la persona più

infastidita da tutto ciò era AP 2. Posso dire che era soprattutto lei a

innervosirsi per questo fatto ed ogni volta che ci intrattenevamo sul nostro

balcone guardava di sotto per lamentarsi di chi parcheggiava.

AP 1 mi aveva anche raccontato di aver parcheggiato il

proprio veicolo in un parcheggio blu vicino a casa sua oltre al tempo

consentito per vedere se la polizia gli faceva la multa. A questo proposito ricordo che AP 1 non era molto contento di come lavorava la polizia

e un giorno mi ha raccontato di aver seguito con lo scooter un poliziotto per

controllare tutte le infrazioni che quest’ultimo commetteva (doc. 3, verbale d’interrogatorio __________ del

16.10.2010, pag. 2).

Queste dichiarazioni mettono particolarmente in

evidenza la fissazione degli imputati riguardante i parcheggi del quartiere:

entrambi, infatti, ritenevano che le auto lasciate fuori dagli spazi fossero

una provocazione e che per questo motivo fosse necessario lasciare un segno

dimostrativo, nella convinzione di poter in questo modo “ristabilire ordine

nel quartiere” (doc. 3, verbale d’interrogatorio AP 1 del 21.10.2010, pag.

4 R7, pag. 5 R12 e pag. 7 R24; verbale d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010,

pag. 2, R2); la loro fissazione li aveva spinti al punto di voler controllare

l’operato della Polizia, di osservare la situazione con il binocolo dal balcone

e di poter abbinare le auto parcheggiate ai rispettivi proprietari mediante i

numeri di targa (verbale d’interrogatorio AP 2 del 21.10.2010, pag. 2, R5; doc.

3, verbale d’interrogatorio AP 1 del 21.10.2010, pag. 4 R8); inoltre,

l’eloquente gesto di esultanza da parte di AP 2 ripreso dalle telecamere, dopo

aver rotto il tergicristallo, mostra come attraverso il loro agire provassero

anche soddisfazione (CD allegato al doc. 3). Posti davanti alle riprese video e

confrontati con le domande della Polizia, i coniugi AP 1AP 2 hanno negato

l’evidenza, sostenendo di non riconoscersi nei filmati e contestando totalmente

un loro coinvolgimento (esclusi gli episodi del fermo e della rottura del

tergicristallo). Le loro dichiarazioni, oltretutto, più volte non sono

risultate attendibili: AP 1 ha asserito che durante le passeggiate si limitava a

sostenersi alla moglie, particolare che non risulta dai video; inoltre, a suo

dire, non sarebbe in grado di ricordare quello che fa a causa dei medicamenti

che assume e il punteruolo l’avrebbe avuto unicamente per difesa personale,

affermazioni queste da ritenere poco credibili (verbale d’interrogatorio AP 1

del 21.10.2010 e del 29.9.2010)” (sentenza impugnata, consid. 5, pagg. 15-19).

b. Questa

Corte condivide, sostanzialmente, l’accertamento del pretore sui danneggiamenti

commessi dai coniugi AP 1AP 2 a danno delle vetture posteggiate su via __________

e su via __________ tra il 16 luglio 2008 (e non il 15 settembre 2006, come

erroneamente indicato nel dispositivo) e il 29 settembre 2010. È, infatti, con

un corretto procedimento di valutazione degli elementi probatori in atti - fra

questi, il modus operandi, le riprese video, le dichiarazioni dei testi

e l’evidente avversione degli imputati verso le vittime della maggior parte dei

danneggiamenti in discussione - che il primo giudice è giunto alla conclusione

che dietro tali azioni vi sono i qui appellanti. Contrariamente alla loro

opinione, gli elementi probatori in atti sono più che sufficienti a fondare

l’accertamento secondo cui i 24 danneggiamenti sono a loro riconducibili.

Nemmeno la

documentazione medica prodotta in appello modifica questa conclusione, ritenuto

come i periodi di degenza di AP 1 presso la Clinica __________ di __________

non coincidono con i giorni in cui i danneggiamenti a lui imputati sono stati

commessi.

Vi è un unico

aspetto sul quale questa Corte non condivide la decisione del primo giudice,

che va di conseguenza modificata. Si tratta dell’entità del danneggiamento

messo a segno il 29 settembre 2010 (punto 1.39 del DA). Gli imputati vanno

ritenuti colpevoli - in sintonia con quanto emerso dalle dichiarazioni di AP 1

e da quelle del teste __________ (verbale 12.10.2010, allegato al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 3, pag. 2) - per avere scalfito la

vernice unicamente della fiancata sinistra della vettura marca Fiat targata __________

e non per aver scalfito anche la fiancata destra, come erroneamente deciso in

prima sede.

c. Evidente

è pure - così come correttamente deciso dal primo giudice - che quanto commesso

in correità dai coniugi AP 1AP 2 realizza il reato, ripetuto, di danneggiamento

ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. Anche su questo aspetto si rinvia al

considerando 4.2. della sentenza di primo grado, che si da qui per

integralmente riprodotto.

L’appello va

pertanto accolto limitatamente all’entità del danneggiamento del 29 settembre

2010 (cfr. consid. 12.b.). Per il resto, esso deve, invece, essere respinto.

11. Le pene pecuniarie di

60 aliquote giornaliere, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni, inflitte dal primo giudice sia a AP 1 che a AP 2 - peraltro non oggetto

di specifica contestazione – sono adeguate alla colpa degli appellanti e vanno,

pertanto, confermate.

Anche l’ammontare delle

aliquote, stabilito dal primo giudice in fr. 120.- per AP 1 e in fr. 30.- per AP

2, rimasto incontestato, risulta in ogni caso conforme alla situazione

finanziaria degli appellanti e merita pertanto conferma.

Confermata deve essere anche la

multa aggiuntiva di fr. 1'400.- posta a carico di AP 1, mentre la multa

aggiuntiva di fr. 400.- inflitta a AP 2 va confermata nel suo principio ma non

nel suo ammontare. Esso è, infatti, eccessivo avuto riguardo alla

giurisprudenza del TF (DTF 135 IV 189 consid. 3.3) che ha stabilito che, per

tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in

linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene

di base, ritenuto che sono immaginabili deroghe a questa regola solo in caso di

pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore

unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

In concreto, dunque, ritenuto

come la pena principale sospesa sia pari a 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-

per complessivi fr. 1’800.-, la multa va ridotta a fr. 360.- (ovvero a un

quinto della pena principale).

12. Visto

l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese

di patrocinio preteso dagli imputati.

13. La

confisca del punteruolo, decisa in prima sede, non é oggetto di specifica

contestazione: essa non necessita, quindi, di approfondimenti in questa sede.

Tasse e spese

14. Visto

l’estremamente ridotto grado di accoglimento dell’appello, la tassa di

giustizia e le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico degli

appellanti, così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 77, 80, 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34,

42, 47, 144 cpv. 1 CP,

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

I.

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che

in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 3 e 6 della sentenza 4 luglio 2013

della Pretura penale sono passati in giudicato:

A. AP

1

1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di danneggiamento (ripetuto) per avere,

a __________, fra il 16 luglio 2008 e il 29 settembre 2010, in correità con la moglie AP 2, servendosi generalmente di un punteruolo e di non meglio

precisati oggetti, intenzionalmente deteriorato i veicoli parcheggiati indicati

ai punti 1.8., 1.15., 1.16., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25.,

1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36.,

1.37., 1.38., 1.39. (limitatamente al danno alla fiancata sinistra) del DA.

2. AP

1 è prosciolto dall’imputazione di danneggiamento per avere, il 29 settembre

2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata destra della

vettura marca Fiat targata __________.

3. AP

1 è condannato:

3.1. alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi)

ciascuna, per complessivi fr. 7'200.- (settemila duecento);

3.2. alla

multa di fr. 1’400.- (millequattrocento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 12

(dodici);

3.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- per il

procedimento di primo grado.

4. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

B. AP

2

1. AP

2 è dichiarata autorice colpevole di danneggiamento (ripetuto) per

avere, a __________, fra il 16 luglio 2008 e il 29 settembre 2010, in correità con il marito AP 1, servendosi generalmente di un punteruolo e di non meglio

precisati oggetti, intenzionalmente deteriorato veicoli parcheggiati indicati

ai punti 1.8., 1.15., 1.16., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25.,

1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36.,

1.37., 1.38., 1.39. (limitatamente al danno alla fiancata sinistra) del DA.

2. AP 2

è prosciolta dall’imputazione di danneggiamento per avere, il 29 settembre

2010, ai danni di __________, scalfito la vernice della fiancata destra della

vettura marca Fiat targata __________.

3. AP

2 è condannata:

3.1. alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

ciascuna, per complessivi fr. 1’800.- (milleottocento);

3.2. alla

multa di fr. 360.- (trecentosessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 12 (dodici);

3.3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- per

il procedimento di primo grado.

4. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

II. Spese

1.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico degli

appellanti in solido.

III. Intimazione

a:

IV. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.