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Decisione

17.2013.222

Furto (art. 139 CP). Accertamento dei fatti. Principio in dubio pro reo (art. 10 CPP)

16 giugno 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza del 13 giugno 2013 (intimata il 29 ottobre 2013), il giudice della

Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di furto per i fatti di cui

al decreto d’accusa. In applicazione della pena, l’ha condannata alla pena

pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr.

450.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che

alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per

complessivi 1'050.-.

C. Con annuncio

d’appello 14 giugno 2013, confermato con dichiarazione d’appello 18 novembre

2013, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza di primo grado, chiedendo di essere

prosciolta dall’imputazione di furto (III).

D. Ottenuto il consenso

delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 3

febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un

termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta della

dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata presentata il 10

marzo 2014 (XIII). In essa l’appellante ha ribadito la sua estraneità in

relazione al reato di furto a lei imputato, invocando una valutazione

arbitraria dei fatti ad opera della giudice di prime cure che, a suo dire, ha

fondato la sentenza di condanna su elementi fattuali incerti, generici e privi

di qualsiasi valore probatorio e, pertanto, non atti a corroborare la

commissione del furto a lei imputato (XIII, n. 6, pag. 7). A mente

dell’appellante, un’analisi globale e oggettiva dei fatti e una loro scrupolosa

e attenta valutazione, avrebbe dovuto far sorgere rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla sua colpevolezza, e condurre dunque al suo proscioglimento in

applicazione del principio in dubio pro reo (XIII, n. 6, pag. 8).

Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 13 marzo

2014 (XV), la procuratrice pubblica ha chiesto la conferma della sentenza

impugnata.

Con successivo scritto 20 marzo 2013 (XVI) la giudice della

Pretura penale ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

In diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1

CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo

grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,

mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,

compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello

esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”)

la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il

TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame

di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda

istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a

criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una

nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il

proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle

risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12

luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,

pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

2.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,

n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,

ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de

procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento

che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art 10, n.

15.

e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23;

Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.

1c.bb).

3.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,

dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da

provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

In assenza di prove tranquillanti e

sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più

indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non

può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

4.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso

soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120

Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del

26.

ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;

6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008

consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo

2007.

consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP

17.2011.16

del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio

2011.

consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag.

24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo

2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad

art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,

Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire

romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusata

5.

AP 1 è nata __________

a __________. All’età di 13 anni si è sposata secondo il rito della comunità

nomade a cui appartiene e dall’unione sono nati cinque figli, ora tutti

indipendenti.

Secondo le sue

dichiarazioni, la famiglia ha vissuto per diversi anni in una roulotte

spostandosi sia in Italia che all’estero e vivendo grazie al lavoro del marito

(fabbricazione e vendita di oggetti in rame prima e commercio di automobili

poi) e all’attività di chiromante da lei svolta. Sempre secondo quanto da lei

dichiarato, una quindicina di anni fa la famiglia si è stabilita ad __________,

in provincia di __________, e dopo qualche anno, grazie ai risparmi accumulati,

lei e il marito hanno comprato una casa, dove attualmente risiedono. Non si

spostano più come una volta, solo qualche mese all’anno si recano in camper in

Svizzera o in Francia in vacanza o per lavoro. Durante queste trasferte,

soprattutto nei mesi estivi, AP 1 svolge ancora l’attività di chiromante,

leggendo la mano ai clienti (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).

AP 1 ha dichiarato che lei e il marito hanno, insieme, un reddito mensile di circa 1'000.- euro, a cui

si aggiunge quello che riesce a guadagnare con l’attività di chiromante da lei

periodicamente svolta (tra i 10.- e i 20.- euro a persona, con possibilità di

guadagnare anche fr. 100.- al giorno, verbale di interrogatorio dell’imputata,

pag. 1).

AP 1 è incensurata in

Svizzera (AI 5).

Agli

atti nulla vi è sul casellario italiano. Pertanto, occorre considerare che

l’appellante è incensurata anche in Italia.

Risultanze

dell’inchiesta

6.

a. Il 13 ottobre 2011 __________

si è rivolta alla gendarmeria di __________ sostenendo di avere appena subito

un furto. Immediatamente interrogata dalla polizia, ella ha spiegato di essere

partita quella mattina da __________ con il treno, di essere scesa alla

stazione ferroviaria di __________ e di essersi, poi, diretta in centro città

con la funicolare.

Dopo alcune commissioni e

dopo avere pranzato presso il negozio __________, è tornata in Piazza __________,

dove le è stato comunicato che la funicolare era guasta e che era possibile raggiungere

la stazione con un autopostale sostitutivo:

“ Su questo auto

postale mi sono seduta sulla parte anteriore. Vicino a me si sono sedute altre

due donne, una proprio accanto a me e l’altra in faccia. A più riprese si sono

offerte di tenermi la borsa a carrello che avevo con me, ma io ho sempre

rifiutato, ringraziando, anche perché questo carrello mi aiuta come appoggio e

a camminare” (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 2).

Scesa dall’auto postale,

la donna ha raggiunto il negozio “__________” al cui interno si è accorta di

non avere più il borsello che aveva riposto nella tasca interna della sua borsa

a carrello.

Secondo le sue

dichiarazioni, il borsello conteneva circa fr. 1'000.- in contanti, una carta

bancaria della Banca Coop, una carta bancaria UBS, un abbonamento ½ prezzo

delle FFS, una tessera di giornalista, la carta di identità e altri documenti a

lei cari. (PS __________ 13.10.20141, AI 1, pag. 3).

b. Su richiesta

dell’agente interrogante, __________ ha, poi, così descritto le due donne incontrate

sull’autopostale:

“ la prima era

una donna bionda di carnagione chiara, età apparente tra i 45 - 50 anni,

altezza circa 165 cm, non riesco a ricordare che vestiti portasse.

La seconda invece era una donna di carnagione chiara, capelli neri

e lisci, età apparente circa 40 anni, altezza circa 165 cm. Pure di questa donna non ricordo altri dettagli” (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3).

Successivamente, sulla

scheda di riconoscimento raffigurante più donne sottopostole dall’agente

interrogante, la signora __________ ha riconosciuto “in linea di massima”,

alla didascalia 2, la “donna bionda che ho descritto in precedenza”,

ovvero AP 1 (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3 e allegato A).

c. Il 23 marzo 2012 AP

1.

è stata interrogata dalla polizia.

Ha negato di aver messo a

segno il furto ai danni di __________ ed affermato di non avere mai preso un

autopostale in Ticino e che, in ogni caso, il 13 ottobre 2011, giorno del

furto, si trovava sicuramente in Italia (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).

Ha dichiarato di avere

soggiornato in Ticino nel 2011 solo in due occasioni: la prima nel mese di

luglio per circa un mese e la seconda ad inizio settembre per soli 10 giorni. Ha

negato di essere stata in Ticino nel mese di ottobre 2011 e, dunque, anche il

giorno dei fatti (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).

In seguito, a precisa

contestazione dell’agente interrogante che le ha mostrato alcune fotografie

scattate dalla polizia il 10 ottobre 2011 che la ritraevano in territorio di

Locarno, AP 1 ha, in parte, corretto le sue dichiarazioni:

“ Probabilmente

ho confuso un po’ le date del mio soggiorno in Ticino, se queste fotografie

sono state scattate a Locarno in quella data, vuol dire che magari ero ancora

qui nel mese di ottobre. (...) non è facile ricordare con tutti i nostri

spostamenti dove eravamo e in che periodo” (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 3).

d. Sentite a confronto,

sia __________ che AP 1, hanno sostanzialmente ribadito quanto affermato in

precedenza.

Tuttavia, la signora __________

ha precisato che, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, sull’auto

postale le due donne non erano sedute accanto a lei ma erano in piedi:

“ la bionda sul

mio fianco destro a circa 10 cm, mentre la seconda persona coi capelli neri si

trovava leggermente più staccata. Preciso inoltre che il carrello dove vi era

il mio borsellino si trovava tra di me e la donna bionda” (verbale di confronto

28.03

, AI 4, pag. 3).

La signora ha, poi,

confermato di:

“ riconoscere la

persona che mi sta davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi

davanti a me sul mezzo pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella

data del 13.10.2011. Preciso che la riconosco al 99%, questo in quanto ormai è

passato un po’ di tempo e cerco di non ricordarmi più di questo avvenimento”

(verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).

AP 1 ha, invece, affermato di non aver mai visto __________ e ha ribadito di non averle rubato il

borsello (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).

e. In occasione del confronto,

__________ ha, poi, informato gli inquirenti che il suo borsello è stato

ritrovato il giorno seguente ai fatti nei bagni del bar ex __________ di __________,

in Piazza __________ .

Era, però, sparito il

denaro contante, quantificato dalla proprietaria in circa fr. 1'000.- (verbale

di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).

f. Senza che siano

stati esperiti altri atti istruttori, il 16 aprile 2012 è stato emesso il DA

citato in ingresso.

Sentenza di

primo grado

7.

Adito daIl’imputata

- che ha ribadito la sua estraneità ai fatti (verbale di interrogatorio

dell’imputata, pag. 2) - il giudice della Pretura penale ha confermato

l’ipotesi accusatoria ritenendo, in sintesi, che:

-

il borsello non può che essere stato sottratto a __________, ritenuto

che, se fosse stato smarrito, sarebbe con ogni probabilità stato consegnato in

polizia o al personale del bar in cui è stato ritrovato, e non abbandonato nei

bagni (sentenza impugnata, consid. 11.3, pag. 9);

-

il riconoscimento dell’imputata come una delle due donne che erano

vicino a lei sull’autobus effettuato da __________ è fedefacente visto che ella

ne ha dapprima fornito una descrizione dettagliata e, poi, l’ha riconosciuta a

confronto e ritenuto che esso è confortato dall’accertamento della presenza

dell’appellante in Ticino in quel periodo (sentenza impugnata, consid. 11.1,

pag. 7);

-

AP 1 era in piedi, a soli 10 cm da __________ e, dunque, in una

posizione da cui poteva facilmente sfilare il borsellino dalla tasca interna

della borsa a carrello, in cui sapeva essere riposto poiché “un occhio

particolarmente attento poteva (...) avere seguito senza difficoltà il

borsellino, nell’azione effettuata poco prima dall’accusatrice privata, che,

dopo aver acquistato il titolo di trasporto, l’ha riposto nella tasca, in cui,

poco dopo, ha scoperto non esserci più” (sentenza impugnata, consid. 11.3.,

pag. 8);

-

la donna aveva un movente economico visto la sua precaria situazione

finanziaria (sentenza impugnata, consid. 11.4., pag. 9) .

Appello

8.

L’appellante - che

chiede l’annullamento della sentenza di primo grado - sostiene che la giudice

di prime cure ha accertato erroneamente i fatti posti alla base del suo

giudizio di colpevolezza e che non vi sono né prove dirette, né prove

indiziarie sufficientemente precise, univoche e concordanti per ammettere il

suo coinvolgimento nel furto subito da __________.

Continuando a negare di

essere la donna che la signora __________ ha visto sul bus, la signora AP 1

sostiene che non può essere prestata fede al riconoscimento di __________ per

più motivi. Dapprima perché la descrizione non collima né con le sue

caratteristiche fisiche, né con la sua età. Poi, perché la signora __________ ha

affermato di riconoscerla dalla fotografia soltanto “in linea di massima” e,

dunque, non in modo certo. Infine, perché, in sede di confronto, la signora __________

ha detto di essere sicura soltanto al 99 % che la donna sul bus fosse

effettivamente l’appellante (XIII, pag. 4).

Nemmeno - continua

l’appellante - è possibile accertare con

certezza che ella si trovava in territorio ticinese il giorno dei fatti e, in

ogni caso, la sua eventuale presenza in Ticino ancora non prova il suo

coinvolgimento nel furto denunciato dalla __________.

L’appellante prosegue sostenendo che gli ulteriori accertamenti operati

dal primo giudice - in particolare, quello sulla posizione della donna vista

dalla vittima, quello relativo al fatto che quest’ultima ha visto dove la

signora __________ teneva il borsello - sono del tutto arbitrari, poiché non

hanno alcun supporto probatorio.

Nemmeno vi sono, per l’appellante,

elementi probatori sufficienti a ritenere che la donna che era accanto alla

denunciante l’abbia in qualche modo distratta per sottrarle il borsellino.

Infine, del tutto arbitrario - ed errato - l’accertamento che la sua situazione

finanziaria era disastrata al punto da averla spinta a delinquere: ancorché

modeste, le sue disponibilità finanziarie le permettono di far fronte alle

necessità della famiglia. Concludendo, per AP 1 la giudice di primo grado si è fondata

unicamente su “vaghi ragionamenti congetturali fondati su imprecise e

equivoche circostanze fattuali, in parte solo ipotetiche”, anche perché, a

suo modo di vedere,

“ l’assenza del

portamonete dalla tasca interna della borsa a carrello (...) può essere

altrettanto logicamente spiegata con uno smarrimento accidentale o con la

dimenticanza del medesimo da parte dell’accusatrice privata nell’ultimo luogo

in cui l’ha utilizzato a __________, prima di recarsi alla partenza della

funicolare o, nell’ipotesi in cui l’interessata abbia proceduto all’acquisto di

un titolo di trasporto, presso la biglietteria medesima” (XIII, pagg. 6-7).

9.

a. Gli unici elementi

probatori in atti sono, in sostanza, le dichiarazioni della denunciante e

quelle dell’appellante.

Sulla scorta delle

dichiarazioni della prima è possibile accertare quanto segue:

-

il 13 ottobre 2011, quando si è recata a __________, __________ aveva con

sé il suo borsellino contenente vari documenti e denaro contante;

-

ella ha usato il suo borsellino l’ultima volta nel negozio __________ dove

ha pranzato (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3; verbale di confronto

28.03

, AI 4, pag. 3);

-

sull’autopostale, che partiva da Piazza __________ alla volta della stazione

FFS, sono salite altre due donne che hanno preso posto vicino a lei;

-

una di esse era AP 1: non vi sono, infatti, motivi per dubitare del

riconoscimento effettuato dalla denunciante visto che ella ha, non solo

descritto con costanza e linearità l’incontro con le due donne sull’autopostale

(modificando e precisando unicamente il dettaglio della posizione seduta o in

piedi da loro avuta), ma anche fornito una loro descrizione precisa,

riconoscendo l’imputata in fotografia a poche ore dai fatti e, in seguito, in

sede di confronto personale (“confermo di riconoscere la persona che mi sta

davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi davanti a me sul mezzo

pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella data del 13.10.2011”,

verbale di confronto, AI 4, pag. 4). Del resto, della sua capacità di ricordare

correttamente i volti è prova il fatto che la signora __________ non ha riconosciuto,

sulla scheda sottopostole dalla polizia, la seconda donna del bus: si trattava,

infatti, della cognata della AP 1 che - è appurato - non era fra le donne

ritratte (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3-; PS 23.03.2012, AI 3,

pag. 3);

-

una volta scesa dal mezzo pubblico e entrata nel negozio “__________”, la

signora __________ si è accorta della sparizione del borsello (verbale __________

13.10

, AI 1, pag. 3);

-

il portamonete è stato poi ritrovato il giorno seguente, senza il denaro

contante, nei servizi igienici del bar ex __________ di Piazza __________ a __________

(verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag.4).

Questi sono gli unici fatti

che possono dirsi accertati.

b. Gli elementi in atti

non permettono, invece, di accertare

-

né quando il borsellino è sparito dalla borsa a carrello di __________,

-

né se esso è stato sottratto da terzi o, più semplicemente, smarrito,

-

né, infine, nell’ipotesi di una sottrazione, se è stata effettivamente

l’appellante a sfilarlo dalla borsa.

Non vi sono, in effetti,

in atti elementi che possano escludere l’ipotesi di uno suo smarrimento con

successivo suo ritrovamento ad opera di un terzo che ha provveduto a svuotarlo

e, poi, ad abbandonarlo. Anzi, a sostenere quest’ipotesi è il fatto che il

borsello è stato ritrovato in un esercizio pubblico vicino al luogo di partenza

dell’autobus (in centro, in piazza __________) e non nei pressi della stazione

(dove, secondo il normale andamento delle cose, sarebbe stato abbandonato se

esso fosse stato sottratto sul bus, durante il viaggio dal centro alla

stazione).

Nemmeno in atti vi sono

elementi che possano escludere l’ipotesi di un suo furto precedente la corsa in

autobus.

Neppure ve ne sono che

possano escludere l’ulteriore ipotesi di un furto sull’autobus ad opera di una

terza persona non identificata.

__________ nulla ha saputo

dire al riguardo.

L’accertamento secondo cui

l’imputata si è effettivamente trovata al suo fianco sull’autopostale ancora

non basta - e di molto! - per concludere che le abbia sfilato il borsellino

dalla borsa. È vero che, secondo __________, l’imputata e l’altra donna le

hanno ripetutamente offerto aiuto per tenere la borsa a carrello. Ma questo è

un elemento con valore indiziante del tutto neutro per assenza di univocità:

nulla permette, infatti, di escludere che le due donne avessero davvero buone

intenzioni e volessero davvero aiutare un’anziana signora.

Del resto, il fatto che __________

utilizzava la borsa a carrello come appoggio e che il portamonete si trovava

nella tasca interna della borsa, rendeva la sua sottrazione sull’autobus piuttosto

disagevole per l’imputata che, secondo le ultime dichiarazioni della signora __________,

era in piedi, quindi in una posizione da cui non era facile raggiungere la

borsa.

Ritenuto, poi, che non

risulta che AP 1 sia stata vista nel ristorante in cui il borsello è stato

abbandonato, forza è concludere che il castello probatorio a sostegno

dell’ipotesi accusatoria è particolarmente fragile, se non inesistente.

Esso è formato, infatti,

dal solo accertamento della sua presenza accanto alla signora __________ poco

prima che questa si accorgesse della sparizione del borsello (momento che, come

visto, ancora non equivale a poco prima del suo furto o del suo smarrimento).

Ritenuto, infine, come

nulla si possa desumere dal fatto che ella non abbia detto il vero sulla sua

presenza in Ticino, forza è concludere che quanto in atti non basta nemmeno

lontanamente a supportare l’accertamento secondo cui la signora AP 1 ha sottratto il borsello alla signora __________.

Ne discende che l’appello

va accolto e l’imputata deve essere prosciolta.

Indennità ex

art. 429 CPP

10.

L’importo di

complessivi fr. 4'293.-, chiesto dall’appellante a titolo di indennità per le

spese di patrocinio sostenute a causa dell’ingiusto procedimento penale subito

(art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), viene riconosciuto così come esposto, poiché

conforme ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato

(Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 5;

Griesser, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429

CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin,

Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3; CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Tasse e spese

11.

Visto l’esito

dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della

procedura d’appello, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,

139 CP,

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolta dall’accusa di furto per i

fatti descritti nel DA 1845/2012 del 16 aprile 2012.

2. A titolo di

indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone

Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 4'293.-.

3. Gli oneri

processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 850.-

(ottocentocinquanta), sono posti a carico dello Stato.

4. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.