17.2013.222
Furto (art. 139 CP). Accertamento dei fatti. Principio in dubio pro reo (art. 10 CPP)
16 giugno 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.222
Locarno
16 giugno 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di
appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 14 giugno 2013 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1, Via Navett 2, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 giugno
2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29
ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 18 novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16
aprile 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1
autrice colpevole di furto per avere, il 13.10.2011 a __________,
per procacciare a sé un indebito profitto, al fine di appropriarsene, sottratto
dalla borsa - carrello di __________, mentre si trovava accanto all’accusatrice
privata, sul bus che collega Piazza __________ alla Stazione FFS di __________,
un borsello di plastica nero all’interno del quale vi erano diversi documenti e
l’importo denunciato di circa fr. 1'000.-, somma questa non recuperata.
Il procuratore pubblico ne
ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr 1'500.-,
corrispondente a 15 aliquote da fr. 100.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 300.- e
di tasse e spese.
Contro tale decreto, in data 20 aprile 2012, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Fatti
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 13 giugno 2013 (intimata il 29 ottobre 2013), il giudice della
Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di furto per i fatti di cui
al decreto d’accusa. In applicazione della pena, l’ha condannata alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr.
450.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che
alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per
complessivi 1'050.-.
C. Con annuncio
d’appello 14 giugno 2013, confermato con dichiarazione d’appello 18 novembre
2013, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza di primo grado, chiedendo di essere
prosciolta dall’imputazione di furto (III).
D. Ottenuto il consenso
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 3
febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un
termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta della
dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata presentata il 10
marzo 2014 (XIII). In essa l’appellante ha ribadito la sua estraneità in
relazione al reato di furto a lei imputato, invocando una valutazione
arbitraria dei fatti ad opera della giudice di prime cure che, a suo dire, ha
fondato la sentenza di condanna su elementi fattuali incerti, generici e privi
di qualsiasi valore probatorio e, pertanto, non atti a corroborare la
commissione del furto a lei imputato (XIII, n. 6, pag. 7). A mente
dell’appellante, un’analisi globale e oggettiva dei fatti e una loro scrupolosa
e attenta valutazione, avrebbe dovuto far sorgere rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla sua colpevolezza, e condurre dunque al suo proscioglimento in
applicazione del principio in dubio pro reo (XIII, n. 6, pag. 8).
Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 13 marzo
2014 (XV), la procuratrice pubblica ha chiesto la conferma della sentenza
impugnata.
Con successivo scritto 20 marzo 2013 (XVI) la giudice della
Pretura penale ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerandi
In diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1
CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo
grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,
mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”)
la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,
ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de
procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento
che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art 10, n.
15.
e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.
1c.bb).
3.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi
(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente
logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da
provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
In assenza di prove tranquillanti e
sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più
indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,
consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non
può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4.
Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120
Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10
cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole
all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso
soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120
Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del
26.
ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;
6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008
consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo
2007.
consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP
17.2011.16
del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio
2011.
consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag.
24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo
2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusata
5.
AP 1 è nata __________
a __________. All’età di 13 anni si è sposata secondo il rito della comunità
nomade a cui appartiene e dall’unione sono nati cinque figli, ora tutti
indipendenti.
Secondo le sue
dichiarazioni, la famiglia ha vissuto per diversi anni in una roulotte
spostandosi sia in Italia che all’estero e vivendo grazie al lavoro del marito
(fabbricazione e vendita di oggetti in rame prima e commercio di automobili
poi) e all’attività di chiromante da lei svolta. Sempre secondo quanto da lei
dichiarato, una quindicina di anni fa la famiglia si è stabilita ad __________,
in provincia di __________, e dopo qualche anno, grazie ai risparmi accumulati,
lei e il marito hanno comprato una casa, dove attualmente risiedono. Non si
spostano più come una volta, solo qualche mese all’anno si recano in camper in
Svizzera o in Francia in vacanza o per lavoro. Durante queste trasferte,
soprattutto nei mesi estivi, AP 1 svolge ancora l’attività di chiromante,
leggendo la mano ai clienti (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).
AP 1 ha dichiarato che lei e il marito hanno, insieme, un reddito mensile di circa 1'000.- euro, a cui
si aggiunge quello che riesce a guadagnare con l’attività di chiromante da lei
periodicamente svolta (tra i 10.- e i 20.- euro a persona, con possibilità di
guadagnare anche fr. 100.- al giorno, verbale di interrogatorio dell’imputata,
pag. 1).
AP 1 è incensurata in
Svizzera (AI 5).
Agli
atti nulla vi è sul casellario italiano. Pertanto, occorre considerare che
l’appellante è incensurata anche in Italia.
Risultanze
dell’inchiesta
6.
a. Il 13 ottobre 2011 __________
si è rivolta alla gendarmeria di __________ sostenendo di avere appena subito
un furto. Immediatamente interrogata dalla polizia, ella ha spiegato di essere
partita quella mattina da __________ con il treno, di essere scesa alla
stazione ferroviaria di __________ e di essersi, poi, diretta in centro città
con la funicolare.
Dopo alcune commissioni e
dopo avere pranzato presso il negozio __________, è tornata in Piazza __________,
dove le è stato comunicato che la funicolare era guasta e che era possibile raggiungere
la stazione con un autopostale sostitutivo:
“ Su questo auto
postale mi sono seduta sulla parte anteriore. Vicino a me si sono sedute altre
due donne, una proprio accanto a me e l’altra in faccia. A più riprese si sono
offerte di tenermi la borsa a carrello che avevo con me, ma io ho sempre
rifiutato, ringraziando, anche perché questo carrello mi aiuta come appoggio e
a camminare” (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 2).
Scesa dall’auto postale,
la donna ha raggiunto il negozio “__________” al cui interno si è accorta di
non avere più il borsello che aveva riposto nella tasca interna della sua borsa
a carrello.
Secondo le sue
dichiarazioni, il borsello conteneva circa fr. 1'000.- in contanti, una carta
bancaria della Banca Coop, una carta bancaria UBS, un abbonamento ½ prezzo
delle FFS, una tessera di giornalista, la carta di identità e altri documenti a
lei cari. (PS __________ 13.10.20141, AI 1, pag. 3).
b. Su richiesta
dell’agente interrogante, __________ ha, poi, così descritto le due donne incontrate
sull’autopostale:
“ la prima era
una donna bionda di carnagione chiara, età apparente tra i 45 - 50 anni,
altezza circa 165 cm, non riesco a ricordare che vestiti portasse.
La seconda invece era una donna di carnagione chiara, capelli neri
e lisci, età apparente circa 40 anni, altezza circa 165 cm. Pure di questa donna non ricordo altri dettagli” (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3).
Successivamente, sulla
scheda di riconoscimento raffigurante più donne sottopostole dall’agente
interrogante, la signora __________ ha riconosciuto “in linea di massima”,
alla didascalia 2, la “donna bionda che ho descritto in precedenza”,
ovvero AP 1 (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3 e allegato A).
c. Il 23 marzo 2012 AP
1.
è stata interrogata dalla polizia.
Ha negato di aver messo a
segno il furto ai danni di __________ ed affermato di non avere mai preso un
autopostale in Ticino e che, in ogni caso, il 13 ottobre 2011, giorno del
furto, si trovava sicuramente in Italia (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).
Ha dichiarato di avere
soggiornato in Ticino nel 2011 solo in due occasioni: la prima nel mese di
luglio per circa un mese e la seconda ad inizio settembre per soli 10 giorni. Ha
negato di essere stata in Ticino nel mese di ottobre 2011 e, dunque, anche il
giorno dei fatti (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).
In seguito, a precisa
contestazione dell’agente interrogante che le ha mostrato alcune fotografie
scattate dalla polizia il 10 ottobre 2011 che la ritraevano in territorio di
Locarno, AP 1 ha, in parte, corretto le sue dichiarazioni:
“ Probabilmente
ho confuso un po’ le date del mio soggiorno in Ticino, se queste fotografie
sono state scattate a Locarno in quella data, vuol dire che magari ero ancora
qui nel mese di ottobre. (...) non è facile ricordare con tutti i nostri
spostamenti dove eravamo e in che periodo” (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 3).
d. Sentite a confronto,
sia __________ che AP 1, hanno sostanzialmente ribadito quanto affermato in
precedenza.
Tuttavia, la signora __________
ha precisato che, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, sull’auto
postale le due donne non erano sedute accanto a lei ma erano in piedi:
“ la bionda sul
mio fianco destro a circa 10 cm, mentre la seconda persona coi capelli neri si
trovava leggermente più staccata. Preciso inoltre che il carrello dove vi era
il mio borsellino si trovava tra di me e la donna bionda” (verbale di confronto
28.03
, AI 4, pag. 3).
La signora ha, poi,
confermato di:
“ riconoscere la
persona che mi sta davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi
davanti a me sul mezzo pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella
data del 13.10.2011. Preciso che la riconosco al 99%, questo in quanto ormai è
passato un po’ di tempo e cerco di non ricordarmi più di questo avvenimento”
(verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
AP 1 ha, invece, affermato di non aver mai visto __________ e ha ribadito di non averle rubato il
borsello (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
e. In occasione del confronto,
__________ ha, poi, informato gli inquirenti che il suo borsello è stato
ritrovato il giorno seguente ai fatti nei bagni del bar ex __________ di __________,
in Piazza __________ .
Era, però, sparito il
denaro contante, quantificato dalla proprietaria in circa fr. 1'000.- (verbale
di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
f. Senza che siano
stati esperiti altri atti istruttori, il 16 aprile 2012 è stato emesso il DA
citato in ingresso.
Sentenza di
primo grado
7.
Adito daIl’imputata
- che ha ribadito la sua estraneità ai fatti (verbale di interrogatorio
dell’imputata, pag. 2) - il giudice della Pretura penale ha confermato
l’ipotesi accusatoria ritenendo, in sintesi, che:
-
il borsello non può che essere stato sottratto a __________, ritenuto
che, se fosse stato smarrito, sarebbe con ogni probabilità stato consegnato in
polizia o al personale del bar in cui è stato ritrovato, e non abbandonato nei
bagni (sentenza impugnata, consid. 11.3, pag. 9);
-
il riconoscimento dell’imputata come una delle due donne che erano
vicino a lei sull’autobus effettuato da __________ è fedefacente visto che ella
ne ha dapprima fornito una descrizione dettagliata e, poi, l’ha riconosciuta a
confronto e ritenuto che esso è confortato dall’accertamento della presenza
dell’appellante in Ticino in quel periodo (sentenza impugnata, consid. 11.1,
pag. 7);
-
AP 1 era in piedi, a soli 10 cm da __________ e, dunque, in una
posizione da cui poteva facilmente sfilare il borsellino dalla tasca interna
della borsa a carrello, in cui sapeva essere riposto poiché “un occhio
particolarmente attento poteva (...) avere seguito senza difficoltà il
borsellino, nell’azione effettuata poco prima dall’accusatrice privata, che,
dopo aver acquistato il titolo di trasporto, l’ha riposto nella tasca, in cui,
poco dopo, ha scoperto non esserci più” (sentenza impugnata, consid. 11.3.,
pag. 8);
-
la donna aveva un movente economico visto la sua precaria situazione
finanziaria (sentenza impugnata, consid. 11.4., pag. 9) .
Appello
8.
L’appellante - che
chiede l’annullamento della sentenza di primo grado - sostiene che la giudice
di prime cure ha accertato erroneamente i fatti posti alla base del suo
giudizio di colpevolezza e che non vi sono né prove dirette, né prove
indiziarie sufficientemente precise, univoche e concordanti per ammettere il
suo coinvolgimento nel furto subito da __________.
Continuando a negare di
essere la donna che la signora __________ ha visto sul bus, la signora AP 1
sostiene che non può essere prestata fede al riconoscimento di __________ per
più motivi. Dapprima perché la descrizione non collima né con le sue
caratteristiche fisiche, né con la sua età. Poi, perché la signora __________ ha
affermato di riconoscerla dalla fotografia soltanto “in linea di massima” e,
dunque, non in modo certo. Infine, perché, in sede di confronto, la signora __________
ha detto di essere sicura soltanto al 99 % che la donna sul bus fosse
effettivamente l’appellante (XIII, pag. 4).
Nemmeno - continua
l’appellante - è possibile accertare con
certezza che ella si trovava in territorio ticinese il giorno dei fatti e, in
ogni caso, la sua eventuale presenza in Ticino ancora non prova il suo
coinvolgimento nel furto denunciato dalla __________.
L’appellante prosegue sostenendo che gli ulteriori accertamenti operati
dal primo giudice - in particolare, quello sulla posizione della donna vista
dalla vittima, quello relativo al fatto che quest’ultima ha visto dove la
signora __________ teneva il borsello - sono del tutto arbitrari, poiché non
hanno alcun supporto probatorio.
Nemmeno vi sono, per l’appellante,
elementi probatori sufficienti a ritenere che la donna che era accanto alla
denunciante l’abbia in qualche modo distratta per sottrarle il borsellino.
Infine, del tutto arbitrario - ed errato - l’accertamento che la sua situazione
finanziaria era disastrata al punto da averla spinta a delinquere: ancorché
modeste, le sue disponibilità finanziarie le permettono di far fronte alle
necessità della famiglia. Concludendo, per AP 1 la giudice di primo grado si è fondata
unicamente su “vaghi ragionamenti congetturali fondati su imprecise e
equivoche circostanze fattuali, in parte solo ipotetiche”, anche perché, a
suo modo di vedere,
“ l’assenza del
portamonete dalla tasca interna della borsa a carrello (...) può essere
altrettanto logicamente spiegata con uno smarrimento accidentale o con la
dimenticanza del medesimo da parte dell’accusatrice privata nell’ultimo luogo
in cui l’ha utilizzato a __________, prima di recarsi alla partenza della
funicolare o, nell’ipotesi in cui l’interessata abbia proceduto all’acquisto di
un titolo di trasporto, presso la biglietteria medesima” (XIII, pagg. 6-7).
9.
a. Gli unici elementi
probatori in atti sono, in sostanza, le dichiarazioni della denunciante e
quelle dell’appellante.
Sulla scorta delle
dichiarazioni della prima è possibile accertare quanto segue:
-
il 13 ottobre 2011, quando si è recata a __________, __________ aveva con
sé il suo borsellino contenente vari documenti e denaro contante;
-
ella ha usato il suo borsellino l’ultima volta nel negozio __________ dove
ha pranzato (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3; verbale di confronto
28.03
, AI 4, pag. 3);
-
sull’autopostale, che partiva da Piazza __________ alla volta della stazione
FFS, sono salite altre due donne che hanno preso posto vicino a lei;
-
una di esse era AP 1: non vi sono, infatti, motivi per dubitare del
riconoscimento effettuato dalla denunciante visto che ella ha, non solo
descritto con costanza e linearità l’incontro con le due donne sull’autopostale
(modificando e precisando unicamente il dettaglio della posizione seduta o in
piedi da loro avuta), ma anche fornito una loro descrizione precisa,
riconoscendo l’imputata in fotografia a poche ore dai fatti e, in seguito, in
sede di confronto personale (“confermo di riconoscere la persona che mi sta
davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi davanti a me sul mezzo
pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella data del 13.10.2011”,
verbale di confronto, AI 4, pag. 4). Del resto, della sua capacità di ricordare
correttamente i volti è prova il fatto che la signora __________ non ha riconosciuto,
sulla scheda sottopostole dalla polizia, la seconda donna del bus: si trattava,
infatti, della cognata della AP 1 che - è appurato - non era fra le donne
ritratte (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3-; PS 23.03.2012, AI 3,
pag. 3);
-
una volta scesa dal mezzo pubblico e entrata nel negozio “__________”, la
signora __________ si è accorta della sparizione del borsello (verbale __________
13.10
, AI 1, pag. 3);
-
il portamonete è stato poi ritrovato il giorno seguente, senza il denaro
contante, nei servizi igienici del bar ex __________ di Piazza __________ a __________
(verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag.4).
Questi sono gli unici fatti
che possono dirsi accertati.
b. Gli elementi in atti
non permettono, invece, di accertare
-
né quando il borsellino è sparito dalla borsa a carrello di __________,
-
né se esso è stato sottratto da terzi o, più semplicemente, smarrito,
-
né, infine, nell’ipotesi di una sottrazione, se è stata effettivamente
l’appellante a sfilarlo dalla borsa.
Non vi sono, in effetti,
in atti elementi che possano escludere l’ipotesi di uno suo smarrimento con
successivo suo ritrovamento ad opera di un terzo che ha provveduto a svuotarlo
e, poi, ad abbandonarlo. Anzi, a sostenere quest’ipotesi è il fatto che il
borsello è stato ritrovato in un esercizio pubblico vicino al luogo di partenza
dell’autobus (in centro, in piazza __________) e non nei pressi della stazione
(dove, secondo il normale andamento delle cose, sarebbe stato abbandonato se
esso fosse stato sottratto sul bus, durante il viaggio dal centro alla
stazione).
Nemmeno in atti vi sono
elementi che possano escludere l’ipotesi di un suo furto precedente la corsa in
autobus.
Neppure ve ne sono che
possano escludere l’ulteriore ipotesi di un furto sull’autobus ad opera di una
terza persona non identificata.
__________ nulla ha saputo
dire al riguardo.
L’accertamento secondo cui
l’imputata si è effettivamente trovata al suo fianco sull’autopostale ancora
non basta - e di molto! - per concludere che le abbia sfilato il borsellino
dalla borsa. È vero che, secondo __________, l’imputata e l’altra donna le
hanno ripetutamente offerto aiuto per tenere la borsa a carrello. Ma questo è
un elemento con valore indiziante del tutto neutro per assenza di univocità:
nulla permette, infatti, di escludere che le due donne avessero davvero buone
intenzioni e volessero davvero aiutare un’anziana signora.
Del resto, il fatto che __________
utilizzava la borsa a carrello come appoggio e che il portamonete si trovava
nella tasca interna della borsa, rendeva la sua sottrazione sull’autobus piuttosto
disagevole per l’imputata che, secondo le ultime dichiarazioni della signora __________,
era in piedi, quindi in una posizione da cui non era facile raggiungere la
borsa.
Ritenuto, poi, che non
risulta che AP 1 sia stata vista nel ristorante in cui il borsello è stato
abbandonato, forza è concludere che il castello probatorio a sostegno
dell’ipotesi accusatoria è particolarmente fragile, se non inesistente.
Esso è formato, infatti,
dal solo accertamento della sua presenza accanto alla signora __________ poco
prima che questa si accorgesse della sparizione del borsello (momento che, come
visto, ancora non equivale a poco prima del suo furto o del suo smarrimento).
Ritenuto, infine, come
nulla si possa desumere dal fatto che ella non abbia detto il vero sulla sua
presenza in Ticino, forza è concludere che quanto in atti non basta nemmeno
lontanamente a supportare l’accertamento secondo cui la signora AP 1 ha sottratto il borsello alla signora __________.
Ne discende che l’appello
va accolto e l’imputata deve essere prosciolta.
Indennità ex
art. 429 CPP
10.
L’importo di
complessivi fr. 4'293.-, chiesto dall’appellante a titolo di indennità per le
spese di patrocinio sostenute a causa dell’ingiusto procedimento penale subito
(art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), viene riconosciuto così come esposto, poiché
conforme ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato
(Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 5;
Griesser, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429
CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin,
Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3; CRP
60.2010.119
del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Tasse e spese
11.
Visto l’esito
dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della
procedura d’appello, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,
139 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolta dall’accusa di furto per i
fatti descritti nel DA 1845/2012 del 16 aprile 2012.
2. A titolo di
indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone
Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 4'293.-.
3. Gli oneri
processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 850.-
(ottocentocinquanta), sono posti a carico dello Stato.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.