Lexipedia

Decisione

17.2013.223

Incendio colposo; olio lasciato surriscaldare in un pentolino e contatto con acqua; annullamento della sentenza di prima sede che proscioglieva l'imputata; rinvio atti al PP per completamento dell'acc

30 giugno 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di avere atteso sul divano (che dista pochissimo dalla cucina e da cui si

vedono i fornelli, cfr. fotografie in atti) che l’olio si scaldasse. Anche

riguardo a questo fatto, le sue dichiarazioni sono sostanzialmente costanti e differiscono

unicamente per quanto riguarda il tempo trascorso sul divano (diminuito da 5/10

min a 2/5 minuti) e sull’attività a cui la donna si è dedicata (navigazione in

internet, piuttosto che invio di alcuni sms). Si tratta, con evidenza, di

modifiche di versioni dovute allo stemperamento dei ricordi per effetto del

tempo trascorso.

È altrettanto incontestato

che, nel momento in cui la signora ha sollevato il coperchio, dal pentolino si

è sprigionata un’alta fiamma che, istintivamente, la donna ha cercato di

spegnere gettandovi sopra dell’acqua. L’operazione ha avuto l’esito opposto a

quello sperato:

“ (…) mi alzavo

per vedere a che punto fosse il calore dell’olio ed alzavo il coperchio. Subito

fuoriusciva un’alta fiamma. Spaventata, prendevo un bicchiere, che era nel

lavabo e lo riempivo d’acqua fredda, per poi gettarla, con l’intento di

spegnere il fuoco, all’interno del pentolino. Il mio gesto, al posto di

spegnere la fiamma, alimentava ulteriormente la fiamma. La stessa andava così ad intaccare la cappa di aspirazione e più precisamente il

filtro.” (verbale interrogatorio 24 maggio 2012; cfr., anche, verb. dib. di

primo grado 9 ottobre 2013, in cui la donna aggiunge che, dopo la prima

fiammata, la cappa ha cominciato a scintillare).

L’incendio, così

sviluppatosi, ha intaccato le scansie in legno della cucina.

Spaventata, la donna si è

rivolta al vicino di casa, il quale ha allarmato i pompieri che sono, poi,

intervenuti e, con l’ausilio di un estintore a schiuma, hanno spento

l’incendio. Successivamente, per mezzo di un ventilatore, i pompieri hanno

evacuato il fumo.

2. Secondo il giudice

di prime cure, l’inchiesta non ha dimostrato se l’incendio sia da ricondurre:

- al surriscaldamento

dell’olio, lasciato per qualche minuto sul fornello, oppure

- al

contatto con una goccia di condensa, scesa nell’olio caldo al momento in cui IM

1 ha sollevato il coperchio, o ancora

- all’acqua

gettata dalla donna nel tentativo di spegnere la prima fiammata.

Ritenuto come quest’ultima

circostanza - che, secondo il primo giudice, rappresenta la causa più verosimile

dell’incendio - non sia stata imputata alla donna, il primo giudice l’ha

prosciolta per non incorrere in una violazione del principio accusatorio.

Appello

3. Va innanzitutto

rilevato che l’osservazione formulata dal giudice della Pretura penale nel suo

scritto 20 novembre 2013, riguardo al vizio formale dell’annuncio di appello, è

tardiva. Il primo giudice, constatato che l’annuncio non portava la firma

originale della parte essendo stato trasmesso per il tramite del solo telefax,

avrebbe dovuto assegnare al procuratore pubblico un termine per rimediarvi. Non

avendogli concesso di sanare il vizio, egli non può dolersene in questa sede.

4. Il procuratore

pubblico impugna l’intero dispositivo della sentenza pretorile, chiedendo che IM

1 sia dichiarata autrice colpevole di incendio colposo (art. 222 CP) e venga

condannata alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 290.-, con

conseguente accollo di tasse e spese a suo carico (v. dichiarazione di appello

31 ottobre 2013, pag. 2).

Contrariamente alle

conclusioni del primo giudice, il procuratore pubblico ritiene che la signora IM

1 abbia omesso di sorvegliare il tegame messo sul fornello acceso ad alta gradazione,

che ciò costituisca una negligenza e che tale negligenza sia all’origine

dell’incendio poi sviluppatosi, indipendentemente dalla successiva negligenza,

ossia quella di aver gettato dell’acqua sull’olio bollente (dichiarazione di

appello 31 ottobre 2013, pag. 3 e seg.; replica 12 dicembre 2013).

5. Dal canto suo, la

resistente chiede la conferma della sentenza di primo grado sostenendo,

dapprima, che nessuna negligenza può esserle rimproverata: da un lato, non ha

lasciato i fornelli incustoditi, ma si è limitata a sedersi sul divano poco

lontano e, dall’altro, nemmeno l’aver gettato dell’acqua sull’olio bollente può

configurare negligenza, trattandosi di un agire istintivo - siccome l’acqua è

la sostanza estinguente per antonomasia - e naturale in una situazione di

panico. Ma, soprattutto, continua la donna, non essendo stata accertata

Considerandi

l’origine dell’incendio, non può esserle rimproverato di esserne stata la causa

(osservazioni 6 dicembre 2013, pag. 4-9; duplica 18 dicembre 2013, pag. 2-4).

Diritto

6.

L’art. 222 cpv. 1 CP

punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla

cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.

Dal profilo oggettivo il

reato presuppone un comportamento incendiario dell’autore, ovvero una condotta

atta a provocare un incendio, sia sotto forma di azione, in particolare quando

quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni, sia di omissione,

nel caso in cui l’autore aveva una posizione di garante (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e seg., e

riferimenti ivi citati). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a

dire deve essere la causa naturale e adeguata di un fuoco di ampiezza tale che

non può più essere spento da chi l’ha generato (Roelli/Fleischanderl, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e

segg. ad art. 221; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 4 e seg.; DTF 117 IV 285

consid. 2.a; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

4a ed., pag. 42). Infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un

pericolo per l’incolumità pubblica (Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 6).

La punibilità per incendio

colposo esige una violazione degli obblighi di prudenza che s’imponevano in concreto,

ossia dei doveri derivanti da norme aventi lo scopo di garantire la sicurezza e

di evitare gli incidenti, oppure, ove queste non siano date, doveri derivanti

da regole di comportamento unanimemente riconosciute (CARP 17.2010.61; DTF 129

IV 119 consid. 2.1, 130 IV 7, consid. 3.3; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n.

12.

e seg.; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 43).

Dal punto di vista soggettivo il

reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od

incosciente. Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue

conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. Per l’ammissione della

negligenza l’autore doveva essere personalmente in grado di prevedere, se non

proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il

pericolo dell’evento quale conseguenza della sua azione o omissione (Corboz,

op. cit., ad art. 222 CP n. 9 e seg.; Rep. 1998, pag. 397 segg. e riferimenti

ivi citati; DTF 129 IV 119 consid. 2.1).

7.

Nel caso concreto, è

fuori di dubbio che si sia verificato un incendio ai sensi dell’art. 222 cpv. 1

CP, siccome IM 1 non è più stata in grado di spegnere le fiamme e si è reso

necessario l’intervento dei pompieri. Altrettanto indubbio è il fatto che

l’evento ha avuto come conseguenza un danno - anche se non quantificato - alla cosa

altrui, e meglio all’appartamento di proprietà di __________ (che, comunque,

non si è costituita accusatrice privata).

Contrariamente a quanto

sostenuto dal PP, sulla base degli atti non si può, però, ritenere accertato

che l’incendio sia stato causato dal solo surriscaldamento dell’olio.

Al contrario. Dalle

dichiarazioni della donna - in pratica i soli atti istruttori disponibili -

risulta che, all’inizio dall’olio si sprigionò solo una fiammata. E una

fiammata non è ancora un incendio (Roelli/Fleischanderl, op. cit., ad art. 222

n. 6, con rinvio a n. 7 ad art. 221; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 4; DTF

117.

IV 285 consid. 2.a).

Ben più verosimile è -

come ritenuto dal primo giudice - che la causa dell’incendio sia stata l’acqua

gettata dalla donna nel tentativo di spegnere la fiamma.

Questa ipotesi appare come la più

plausibile, sia per il noto effetto che ha l’acqua al contatto con l’olio

incandescente, sia per la descrizione dei fatti resa da IM 1, la quale ha

raccontato che soltanto la seconda fiammata, sprigionatasi in seguito al getto

d’acqua, ha raggiunto la cappa e, successivamente, i mobili in legno.

Tuttavia, a giusta ragione il

primo giudice ha considerato che, siccome del gesto di aver buttato l’acqua non

si trova traccia nel decreto d’accusa, tale comportamento non può essere

ritenuto per fondare la condanna di IM 1 (art. 350 cpv. 1 CPP), pena la

violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP).

8.

Ciò nondimeno, il

primo giudice ha dimenticato che, stando così le cose, in forza dell’art. 329

CPP, egli avrebbe dovuto sospendere il procedimento e rinviare il decreto di

accusa al procuratore pubblico affinché lo completasse (cpv. 1 e 2; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 333 CPP, n. 2;

Stephenson/Zalunardo-Walser, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung,

ad art. 333 CPP, n. 4).

Di conseguenza - siccome un

simile rinvio è possibile, in virtù dell’art. 379 CPP, anche in sede di appello

(Schmid, op. cit., ad art. 329 CPP, n. 10) - la sentenza di primo grado deve

essere annullata e gli atti rinviati al procuratore pubblico perché completi

l’accusa proposta nei confronti di IM 1.

Oneri processuali

9.

Visto l’esito

dell’appello, la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio

sono poste a carico dello Stato. Considerata la particolarità del caso, lo

Stato verserà a IM 1 fr. 800.- quale indennità di patrocinio ai sensi dell’art.

436.

cpv. 3 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 329,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP,

222 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

2. La sentenza 9

ottobre 2013 della Pretura penale (inc.n. 81.2012.231) è annullata e gli atti

sono rinviati al procuratore pubblico affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello

Stato che verserà a IM 1 fr. 800.- a titolo di indennità.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.