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Decisione

17.2013.228

Esecuzione di una perizia e violazione dei diritti della difesa

15 luglio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

rilevamenti segnaletici riguardano le caratteristiche fisiche esterne che

possono essere riconosciute e registrate, come per es. l’altezza, l’aspetto

generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre

modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita della mani,

delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo, come pure la

registrazione di forme dell’espressione fisica, come prove vocali, scritturali

o di deambulazione […]. Queste misure servono a chiarire una fattispecie

penalmente rilevante, specialmente l’identità di una persona, come pure

l’attribuzione ad una persona trattata in via segnaletica di reati già commessi

oppure che si commetteranno in futuro. In tal modo è anche possibile escludere

una persona già trattata in via segnaletica dal sospetto di avere agito come

possibile autore di un reato (cfr. Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 260, n. 1).

È

pertanto a torto che AP 1 e AP 2 si sono avvalsi - con il loro comportamento,

che ha portato all’impossibilità per la perita di svolgere il mandato peritale

assegnatole - del loro diritto di rifiutarsi di collaborare, che come visto non

può essere fatto valere per i rilevamenti segnaletici. Se nei casi di legittimo

rifiuto di collaborare e a fornire spiegazioni - l’imputato non essendo tenuto

a promuovere attivamente il procedimento e dunque a partecipare alla propria

incriminazione, secondo il principio nemo tenetur se ipsum accusare – il

giudice ne potrà tener conto, al fine di apprezzare determinati elementi di

prova, rispettivamente indizi, a suo carico (cfr. Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 113, n. 4), a

maggior ragione lo potrà fare nei casi, come in concreto, di rifiuto indebito

di sottoporsi ai rilevamenti segnaletici.

11.5. Sulla

scorta del comportamento processuale assunto dagli imputati - rifiuto di

rispondere alle domande poste loro dal giudice in occasione del primo

dibattimento, mancata comparsa, in ben tre occasioni, nell’ambito del secondo

dibattimento e totale assenza di collaborazione e ostruzionismo in occasione

dell’incontro con la perita, al fine dell’allestimento di un rapporto peritale,

la cui assenza era stata da loro stessi criticata - vanno dunque collocati e

letti tutti gli elementi agli atti emersi nei due procedimenti svolti in

Pretura penale.

11.5.1. Anzitutto,

per quanto attiene a AP 1 non è ragionevolmente possibile mettere in dubbio la

sua presenza al __________ il 29 maggio 2010: la teste __________, con la quale

la AP 1 ha personalmente discusso (a distanza ravvicinata e per più di 7

minuti), l’ha riconosciuta in occasione del primo dibattimento, quando l’ha

rivista di persona. Il riconoscimento è avvenuto senza esitazione, senza

dubbio, senza necessità di riflettere: “eccola là” mentre la indicava

col dito (cfr. verbale dibattimento 13.12.2010, inc. n. 10.2009.665/668, pag.

19).

11.5.2. Dal

filmato della videosorveglianza dell’albergo __________, mostrato in aula alla

difesa, si riconoscono chiaramente sia AP 1, sia AP 2: la somiglianza tra le

persone ritratte dal video e i due imputati è del resto stata confermata dalla

perita (consid. 6). Pure la direttrice del __________ ha spiegato di non avere

mai visto di persona IM 1 e AP 2, ma di averli però immediatamente riconosciuti

fra i volti che ritraevano le fotografie sottopostele dalla Polizia. Ciò

avveniva nove giorni dopo i fatti, dopo che la __________ aveva guardato e

riguardato più volte le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza,

immagini che mostravano l’ingresso nell’albergo di tre individui, proprio

mentre lei veniva distratta da quella ragazza che le aveva raccontato di essere

in procinto di sposarsi: “Quando ho visto tutti quei danni, ho capito che la

AP 1 poteva centrare qualcosa. Con la Polizia e visionando i filmati ho poi capito che era tutto collegato” (cfr. verbale dibattimento

13.12.2010, inc. 10.2009.665/668, pag. 20).

Agli

imputati è stata del resto offerta la possibilità, una volta per tutte, di

dimostrare la loro estraneità ai fatti con l’allestimento della perizia, dalla

quale si sono però, come visto, sottratti.

11.5.3. Per

quanto attiene, infine, alla tempistica, la tesi della pubblica accusa appare

francamente più verosimile, rispetto alle argomentazioni della difesa.

È

senza dubbio possibile che, dopo avere raggiunto la ricezione dell’albergo, la AP

1 abbia velocemente telefonato ai suoi amici (alle ore 12:02:23, per una durata

Considerandi

di 11 secondi), riferendo di essere pronta a distrarre la direttrice, ciò che

avrebbe rappresentato la via libera verso il piano superiore; poco meno di un

minuto più tardi (alle ore 12:03.44), in effetti, i tre individui entrano

nell’albergo, con passo spedito, salgono le scale (cfr. ombre evincibili al

minuto 12:04:03-09 della camera 1), con, tra l’altro, una grande borsa colorata

sulle spalle della ragazza, che sembra molto più pesante (al punto da

necessitare di un ulteriore sostegno con il braccio destro) rispetto alla

medesima borsa che si nota nelle immagini che ritraggono l’uscita del terzetto,

dopo poco meno di 4 minuti (ore 12:07:38); in questo lasso di tempo è

senz’altro stato possibile, per tre persone, imbrattare con escrementi animali

tende, tovaglie, sedie, pareti, piano forte, pavimento, davanzale,

riscaldamento, telecomando e microfono, come pure scrivere “Pinerafascista”

sulla tela di proiezione (cfr. documentazione fotografica, act 1); poco dopo

(alle ore 12:10:59) AP 1 si trova ancora alla ricezione dell’albergo, che

lascerà dopo aver fornito un nome e un numero di telefono falsi ed inesistenti

alla direttrice.

Tutti

elementi, questi, che non possono che far passare per molto più improbabili le

ipotesi suggerite dalla difesa, circa la presenza dei personaggi in questione

all’albergo: se l’evenienza di un pranzo tra amici può tranquillamente essere

scartata, in quanto impossibile in 4 minuti, l’acquisto delle sigarette e la

necessità dell’uso del bagno appaiono illogici, tali azioni non giustificando

la presenza di tutte le persone contemporaneamente, con una borsa ingombrante,

le cui dimensioni risultano essersi dimezzate dopo 4 minuti; per finire, la

tesi della richiesta di informazione, suggerita dalla difesa, risulta essere sì

corretta per AP 1, che con tale atto non ha però realmente voluto informarsi

circa la riservazione dell’albergo per il suo matrimonio, come riferito alla

direttrice, ma ha fatto in modo, riuscendo pienamente nel suo intento, di

distogliere la di lei attenzione da movimenti sospetti, mantenendola occupata

per una decina di minuti, mentre le altre persone si introducevano nell’hotel

dall’altra entrata, per salire in sala conferenze.

11.6

Visto

quanto sopra, non essendo rimasti nell’animo della scrivente giudice - dopo un

attento e oggettivo esame di tutti gli elementi emersi - quei dubbi

insormontabili circa lo svolgimento dei fatti, ma essendo intimamente convinta

che gli stessi siano accaduti così come descritto nel decreto d’accusa, nell’impossibilità

pertanto di applicare il principio in dubio pro reo, AP 1 e AP 2 vanno

dichiarati autori colpevoli di violazione di domicilio e danneggiamento”

(sentenza impugnata, consid. 11).

6.

Il nuovo giudizio

del giudice della Pretura penale è stato impugnato dai condannati che, in

sintesi, sostengono che la perizia è stata eseguita in violazione dei diritti

della difesa e che dalla loro mancata collaborazione nulla si può dedurre

riguardo alla loro colpevolezza (X).

7.

La prima censura è

temeraria. I diritti della difesa sono stati, nel secondo dibattimento indetto

dalla Pretura penale, rispettati: gli imputati e il loro patrocinatore hanno

potuto esprimersi sulla scelta della perita e hanno potuto proporre i loro

quesiti peritali. Parimenti essi hanno avuto la facoltà di esprimersi riguardo

al referto peritale prodotto. Non hanno, quindi, nulla di cui dolersi.

Quanto

alla censura secondo cui il loro patrocinatore non ha potuto partecipare

all’allestimento del referto peritale, ci si limita a rilevare che, trattandosi

di accertamenti svolti dalla perita e non dal giudice, di natura puramente tecnica

e che non includevano un interrogatorio degli imputati sui fatti loro

contestati, il difensore non ha diritto a prendervi parte (Schmid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo / San gallo 2009,

ad art. 185, n. 10 e ad art. 147, n. 2; Vuille, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad. art. 185, n. 15 e segg.; Moreillon /

Reymond, Code de procédure pénale, ad art. 185, n. 21-22; DTF 132 V 443,

consid. 3, in cui il TF ha stabilito che non è dato un diritto all’assistenza

legale in occasione di una perizia medica; Zurich Obergericht, ZR 110/2011;

contra: Jeanneret / Kuhn, Précis de procédure pénale, n. 13011, pagg. 247-248).

Sulla

seconda censura è appena il caso di rilevare che è con un corretto procedimento

di valutazione degli elementi probatori in atti - e, fra questi, il totale

rifiuto di collaborare degli imputati e il loro evidente intento di impedire

alla perita di svolgere serenamente il mandato a lei affidato - che il primo

giudice è giunto alla conclusione che gli autori della violazione di domicilio

e del danneggiamento di cui ai DA citati in ingresso sono i qui appellanti.

L’appello

- come visto temerario - deve perciò essere respinto.

8.

Le pene pecuniarie

di 35 aliquote giornaliere per AP 1 e di 55 aliquote giornaliere per AP 2,

sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come le multe dell’importo

di rispettivamente fr. 200.- e fr. 300.- decise dal primo giudice – peraltro

non oggetto di specifica contestazione – sono adeguate alla colpa degli

appellanti e vanno, pertanto, confermate. Anche l’ammontare delle aliquote,

stabilito dal primo giudice in fr. 30.- per entrambi gli appellanti e rimasto

incontestato, merita conferma.

9.

Visto l’esito

dell’appello, la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado

sono poste a carico degli appellanti, così come gli oneri processuali d’appello

(art. 428 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34, 42, 47, 106, 123 cifra

1, 186, 144, 285 cifra 2 e 286 CP

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

I.

1.L’appello

è respinto.

Di

conseguenza:

A. AP 1

1. Premesso che la

condanna per i reati di violazione di domicilio per i fatti del 25.10.2008 –

10.11.2008, di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e di

impedimento di atti dell’autorità per i fatti del 10 novembre 2008 è passata in

giudicato, AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1. violazione di

domicilio, per essersi introdotta, in data 29.05.2009, presso l’albergo __________,

a __________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nello

specifico, al solo scopo di procedere ai danneggiamenti di cui al punto 1.2.;

1.2. danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1., alfine di impedire il

realizzarsi della conferenza dei Liberisti Ticinesi, a cui avrebbe partecipato

pure l’ex ministro cileno __________, danneggiato cose mobili altrui, e meglio,

scrivendo con del colore nero i termini “Pinera Fascista” sullo schermo del

bimer e cospargendo di escrementi animali il pavimento,le tende, i tavoli, il

telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni, causando danni

quantificati dalla parte lesa in fr. 40'000.-.

2. AP 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria

di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un

totale di fr. 1'050.- (millecinquanta);

2.2. alla multa di fr.

200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);

2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'607.- per il procedimento di

primo grado.

3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

B. AP 2

1. Premesso che la

condanna per i reati di violazione di domicilio per i fatti del 25.10.2008 –

10.11.2008, di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, di

impedimento di atti dell’autorità e di lesioni semplici per i fatti del 10

novembre 2008 è passata in giudicato, AP 2 è dichiarato autore colpevole di:

1.1. violazione di

domicilio, per essersi introdotto, in data 29.05.2009, presso l’albergo __________,

a __________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nello

specifico, al solo scopo di procedere ai danneggiamenti di cui al punto 1.2.;

1.2. danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1., alfine di impedire il

realizzarsi della conferenza dei Liberisti Ticinesi, a cui avrebbe partecipato

pure l’ex ministro cileno __________, danneggiato cose mobili altrui, e meglio,

scrivendo con del colore nero i termini “Pinera Fascista” sullo schermo del bimer

e cospargendo di escrementi animali il pavimento,le tende, i tavoli, il

telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni, causando danni

quantificati dalla parte lesa in fr. 40'000.-.

2. AP 2 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria

di 55 (cinquantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna, per

un totale di fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta);

2.2. alla multa di fr.

300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in giorni 10 (dieci);

2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'607.- per il procedimento di

primo grado.

3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

II. Spese

1. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico degli appellanti.

III. Intimazione a:

IV. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ufficio federale di Polizia, servizio di analisi e

prevenzione,

3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.