Lexipedia

Decisione

17.2013.23

Conferma del proscioglimento dal reato di falsità in documenti. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato

15 luglio 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i bollettini nello spazio riservato a “firma cliente”. Riconosco anche le prime

due firme, che sono diverse dalle ultime tre. Ho firmato di fretta ed è questa

la ragione per la quale le sigle sono diverse. Vogli[o] precisare che non era

mia intenzione fare apparire la sigla come una sigla di A. _______. Al signor TE

1 ho detto che sono stato io a firmare i bollettini di cui al doc. D di

denuncia. Glielo ho detto dopo tre anni quando è arrivata la denuncia nei miei

confronti.

Prima dell’inizio

della procedura esecutiva non ho parlato con TE 1 delle firme e di chi

l’avess[e] apposte. Ho mandato avanti i bollettini siglati e, secondo prassi

interna, TE 1 vi ha dato seguito.

La PP mi chiede

se TE 1 abbia decis[o] di mandare avanti la procedura esecutiva senza porsi la

questione di chi avesse siglato i bollettini. Credo che non si sia posto la

questione di chi li abbia firmati.

(…)

ADR riconosco che

mi sono trovato in una situazione per la quale vi erano dei lavori fatti da A.

_______ non incassati a contanti. Visti i rapporti difficili con lui non avevo

mai potuto ottenere la firma da parte sua dei bollettini di consegna. È per

questa ragione che, dopo aver parlato con il signor TE 1, ho proceduto

all’elaborazione dei bollettini e ho vistato gli stessi nello spazio riservato

ai clienti. Di questo non ho parlato con TE 1 prima della procedura esecutiva.

Gliene ho parlato quando è arrivata la denuncia penale.

L'avv. [...](legale

di IM 1, ndr) mi chiede se TE 1 avesse la possibilità di visionare i bollettini

prima dell’inoltro della procedura. Rispondo di sì perché questi bollettini si

trovavano presso la contabilità di [...]dove si trovava la direzione e

l’ufficio di TE 1. Non so proprio se TE 1 li abbia esaminati prima dell’avvio

della procedura esecutiva.

L'avv. [...]mi

chiede se io sapevo che i bollettini in questione sarebbero stati utilizzati

per una procedura davanti al Giudice. Rispondo di no.

(…)

L'avv. [...]chiede

se TE 1 mi ha spiegato la sorte che avrebbero avuto questi bollettini e che mi

ha richiesto di emettere. No non me lo ha detto”

(verbale

d'interrogatorio IM 1 12 aprile 2011, AI 43, pag. 2-3).

c. Davanti al

magistrato inquirente, dopo aver riferito sulla breve collaborazione di A.

_______ con la XXX e sull’incontro del 18 novembre 2008 (sopra, consid. 2d), TE

1 si è espresso sulla ragione d’essere dei noti bollettini di consegna:

“ In quell’occasione (l’incontro del 18 novembre 2008,

ndr) ho spiegato alle persone presenti che i bollettini prodotti nell’ambito

della procedura davanti al Pretore erano riferiti ai lavori fatti da A. _______

per conto di XXX per interessi di suoi clienti. In relazione a questi lavori

non erano ancora state emesse fatture e quindi le abbiamo fatturate a A.

_______”

(verbale

d’interrogatorio TE 1 12 aprile 2011, AI 42, pag. 2).

E più oltre:

“ La PP mi chiede chi ha deciso la presentazione di una

procedura di rigetto sulla base dei bollettini di consegna. Ho discusso con IM

1 dei bollettini di consegna per decidere se avviare la procedura esecutiva”

(verbale

d’interrogatorio TE 1 12 aprile 2011, AI 42, pag. 3).

d. Da quest'ultima

affermazione il legale dell'accusatore privato ha preteso dedurre che IM 1

abbia discusso con TE 1 sull'opportunità di avviare una procedura esecutiva

basata sui bollettini di consegna nei confronti di A. _______, concludendone

che egli doveva sapere che i bollettini erano destinati ad essere utilizzati

come riconoscimento di debito (art. 82 LEF). Da qui l'intenzione o, perlomeno

il dolo eventuale.

10. Sennonché i bollettini

di consegna risalgono al 25 ottobre 2007, mentre che la notifica del precetto

esecutivo a A. _______ è intervenuta ben dieci mesi più tardi, l'11 agosto

2008.

Che

i bollettini di consegna fossero stati allestiti a valere quali riconoscimento

di debito ai fini della procedura esecutiva non può quindi ritenersi provato,

anche perché, come visto (consid. 2a) e come sarà detto meglio più avanti

(consid. 12 e 14), il credito era già coperto da riconoscimento di debito. E

ciò era noto all'imputato.

11. Riguardo alle modalità

di compilazione dei bollettini di consegna, al dibattimento TE 1 si è così

espresso,

“ Rispondendo all'avv. [...], preciso che, per prassi,

quando acquista la merce, il cliente deve firmare il bollettino. Quando il

cliente non firma, il bollettino rimane senza firma.

Rispondendo alla

presidente, preciso che non esiste una disposizione interna secondo cui, quando

il cliente non firma, il bollettino di consegna dev'essere sottoscritto dal

responsabile d'agenzia. In quei casi, secondo la nostra prassi, il bollettino

deve rimanere senza firma”

(verbale

dibattimento d'appello, pag. 9).

In un passaggio precedente della sua audizione egli aveva avuto

modo di precisare:

“ In quell'occasione (l'incontro del 18 novembre 2008,

ndr) mi è stato detto dall'avv. [...]che la sigla apposta nello spazio

riservato al cliente non era quella di A. _______. La cosa mi ha stupito.

Quindi successivamente ho chiesto a IM 1 se davvero quella firma non fosse

quella di A. _______.

A domanda

dell'avv. DI 1, preciso che gliel'ho chiesto per telefono. IM 1 mi ha

confermato che era stato lui ad apporre le sigle sui bollettini di consegna.

La risposta di IM

1 mi ha stupito nuovamente perché le disposizioni interne prevedono che i

bollettini di consegna vengano sempre firmati dal cliente.

Ho chiesto

spiegazioni, ma non ricordo cosa lui mi abbia risposto”

(verbale

dibattimento d'appello, pag. 7-8).

a. Davanti

al primo giudice IM 1 aveva invece dichiarato che “in contabilità non può essere consegnato alcun bollettino se

non vistato. Le disposizioni in ditta erano chiare: firma del cliente o visto

del capofiliale.

Io

l’ho vistato perché il sig. A. _______ era irraggiungibile. Avevo tentato più

volte di ottenere la firma senza successo.

Lo

scopo della firma è duplice: da un lato attestare la corrispondenza fra la

cartella di lavoro e il bollettino per permettere alla contabilità di emettere

la fattura e dall’altro canto scaricare il magazzino”

(verbale

dibattimento Pretura penale 12 dicembre 2012, pag. 2-3).

Riconfermandosi

poi in sede di appello:

“ All'epoca, la prassi di compilazione dei bollettini

prevedeva o la firma del cliente o l'apposizione sul bollettino del visto del

responsabile di filiale. Senza l'una o l'altro il reparto contabilità non

provvedeva alla fatturazione” (verbale dibattimento d'appello, pag. 3).

Da ultimo, ribadendo il concetto dopo essere stato messo a

confronto con le affermazioni di TE 1:

“ Rispondo che, prima che succedesse questo caso, la

disposizione interna di allora, era quella di cui io ho riferito.

Preciso che la

disposizione è stata modificata per iscritto dalla Direzione dopo questo

caso.(…)

Preciso che,

prima di questo caso, l'ufficio contabilità rinviava ai capi filiale affinché

apponessero la propria firma i bollettini di consegna che non erano firmati dal

cliente. A me personalmente è capitato più volte. Preciso: prima di questo

caso. Dopo questo caso non ho più apposto alcun visto” (verbale dibattimento

d'appello, pag. 13-14).

b. IM 1 e TE 1 divergono

dunque sulla prassi relativa ai bollettini di consegna, segnatamente

sull'esigenza o meno della firma del capo filiale sui bollettini in assenza di

quella del cliente.

Presa

a sé stante, tale discordanza non assurge però a elemento determinante

suscettibile di fondare la prova del dolo - foss'anche eventuale - di IM 1.

Questa

Corte è chiamata, infatti, ad esercitare il proprio potere di apprezzamento e

Considerandi

ad esprimere il proprio convincimento sulla base dell'insieme delle

circostanze, che in concreto - come si vedrà - concorrono a negare l'esistenza

dell'elemento soggettivo del reato.

12.

Intanto è pacifica la

concordanza tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di TE 1 relativamente

alla conoscenza, da parte del primo, del riconoscimento di debito siglato da A.

_______ il 10 ottobre 2007 (sopra, consid. 2a).

Di

esserne stato al corrente - poiché così informato da TE 1 ancor prima

dell'allestimento dei bollettini di consegna - IM 1 aveva riferito nel suo

verbale d'interrogatorio davanti al procuratore pubblico del 12 aprile 2011,

pagina 2 (“avremmo mandato fattura a A.

_______ giacché lui aveva già firmato in precedenza uno scritto nel quale

riconosceva di dover ancora ad XXX il pagamento per lavori da lui svolti come

dipendente dell’azienda che non aveva provveduto ad incassare in contanti”).

TE 1 conferma la circostanza:

“ Rispondendo preciso che del riconoscimento di debito

10.10.2007

avevo parlato con IM 1. Non ricordo con precisione quando ne ho

parlato con lui ma sono sicuro che IM 1 era al corrente di questo

riconoscimento di debito” (verbale dibattimento d'appello, pag. 11-12).

13.

Testimone e imputato

concordano inoltre sull'assenza di coinvolgimento di IM 1 nella decisione di

procedere in via esecutiva nei confronti di A. _______ e della sua assenza di

consapevolezza della procedura esecutiva.

Così

IM 1 davanti alla Pretura penale:

“ Della causa in Pretura non mi sono occupato. Io non

ho preso decisioni in quest’ambito. Non ho d’altronde tale facoltà. Si tratta

di decisioni della Direzione. Non ho deciso io di fare intimare il precetto e

non ero al corrente della procedura di rigetto dell’opposizione”

(verbale

dibattimento Pretura penale 12 dicembre 2012, pag. 2-3).

E poi davanti a questa Corte:

“ (…) non sono stato coinvolto nella decisione di

procedere per via esecutiva. Ho saputo di tale procedura a cose fatte. Preciso

che non sono stato coinvolto, perché non rientrava e non rientra nelle mie

competenze la questione dell'incasso dei crediti XXX.

Rispondendo

all'avv. DI 1, preciso di avere saputo della procedura esecutiva quando, via

fax, il sig. TE 1 mi ha chiesto di dirgli di chi fosse il visto sul bollettino”

(verbale dibattimento d'appello, pag. 4).

Dopo aver premesso che generalmente prima di incaricare [...]di

procedere con l'esecuzione viene interpellato il responsabile di filiale

chiedendogli di contattare il cliente e sollecitare il pagamento, TE 1 ha

dichiarato:

“ In concreto, prima di attivare la [...], ho chiesto a

IM 1 di contattare il signor A. _______ per cercare di ottenere il pagamento di

quello che ci doveva. Fallito il tentativo d'incasso (a domanda dell'avv. DI 1

rispondo che IM 1 mi disse di aver contattato A. _______), ho deciso di

attivare la difesa.

In questa mia

decisione non ho coinvolto IM 1”

(verbale

dibattimento d'appello, pag. 6).

Deve così ritenersi assodato che l'imputato è stato informato

dell'esistenza di una procedura esecutiva solo dopo il 18 novembre 2008

(riunione di [...]), ovvero trascorso oltre un anno dall'allestimento dei

bollettini di consegna e che quindi non li abbia confezionati e siglati allo

scopo di utilizzarli o fare in modo che fossero utilizzati come riconoscimento

di debito in una procedura di rigetto dell'opposizione.

14.

Tutto ciò posto,

questa Corte addiviene al convincimento, fondato sugli atti e sulle risultanze

dibattimentali, che:

- il

fatto di apporre una sigla (incomprensibile ai terzi) su un bollettino di

consegna, nello spazio riservato alla firma del cliente, indizia che l’imputato

abbia così inteso ingannare sull’identità dell’autore della firma, lasciando

inferire che la sigla fosse quella del cliente A. _______.

Assodato

però che IM 1 ha firmato con il proprio segno autografo senza in alcun modo

imitare la firma di A. _______ (che peraltro doveva conoscere dato il tipo di

collaborazione intercorsa), il menzionato valore indiziante perde consistenza a

favore della tesi secondo cui egli abbia agito nella convinzione di comportarsi

secondo quella che lui riteneva - e ritiene - essere la prassi interna di

allora: allo scopo cioè, da una parte, di attestare la corrispondenza fra la

cartella di lavoro ed il bollettino di consegna per permettere alla contabilità

di emettere la fattura, dall'altra parte, di dare scarico al magazzino. Egli

intendeva, in altri termini, chiudere la pratica per quanto era di sua

competenza;

- come

visto (sopra, consid. 12) il 25 ottobre 2007, al momento di allestire e siglare

i bollettini di consegna IM 1 era a conoscenza che A. _______ aveva già firmato

in precedenza uno scritto (quello del 10 ottobre 2007 mostratogli però

concretamente solo tre anni dopo) dove si riconosceva debitore di XXX per i

lavori da lui svolti per i suoi clienti.

IM

1.

non aveva dunque motivo di ricorrere all'inganno e firmare i bollettini allo

scopo di confezionare un riconoscimento di debito che già c’era;

- al

momento dell'allestimento e della firma dei bollettini di consegna, IM 1 non

era a conoscenza che questi documenti sarebbero stati utilizzati in Pretura, a

valere quali titoli di rigetto dell’opposizione. Del resto la fatturazione e

l'incasso esorbitavano completamente dalle sue incombenze e competenze;

- indipendentemente

dalla fondatezza della teoria dell’imputato, secondo la quale l’apposizione

della firma del capo filiale in calce ai bollettini di consegna per i quali non

era stato possibile ottenere la sottoscrizione del cliente era una prassi

ufficiale all’interno di XXX, deve essere ritenuto accertato che egli non aveva

e non poteva avere nessun secondo fine al momento della completazione del

documento, se non quello di liquidare, per quanto lo concerneva, una pratica

già da tempo chiusa. In effetti, non essendo egli competente per l’incasso

delle fatture per le prestazioni fornite e sapendo del riconoscimento di debito

già da tempo sottoscritto da A. _______, non è ipotizzabile che egli volesse

garantire alla sua ditta una base per procedere all’incasso dello scoperto.

D’altronde questo non era neppure un suo compito. La fattura a nome dell’ex

dipendente sarebbe stata trasmessa con o senza la sottoscrizione dei bollettini

di consegna da parte dell’imputato.

Tantomeno

si può pensare che egli volesse, come paventato da A. _______, garantirsi la

commissione sulla prestazione fatturata. In effetti il riconoscimento di

debito, semmai avesse avuto diritto ad una commissione sui lavori in questione,

già gli assicurava questo privilegio.

Infine,

se uno di questi fosse stato lo scopo, di certo non avrebbe apposto la propria

sigla, ma avrebbe fatto capo ad una firma falsificata (essendo quella originale

di A. _______ per lui facilmente recuperabile ed imitabile) o ad uno scarabocchio

illeggibile. Del resto, l’atteggiamento assunto dal prevenuto già prima

dell’apertura della procedura giudiziaria ne è la prova: in nessun momento egli

ha sostenuto o sollevato il dubbio che quelle sui bollettini controversi

fossero le sigle di A. _______;

- la

semplice volontà di liquidare anche formalmente una pratica già conclusa, con

un atto che non poteva per lui avere, a quel momento, altre conseguenze, non

adempie i requisiti soggettivi del reato, non trovandoci di fronte ad un

vantaggio significativo (“relevanter Vorteil”, Boog, in op. cit., n. 94 ad art.

251), quanto piuttosto ad un atto neutro.

15.

In conclusione va

ritenuto che IM 1 non ha agito a scopo d'inganno, né al fine di nuocere al

patrimonio di A. _______ o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

foss'anche (solo) di tipo processuale.

In

difetto dell'elemento intenzionale, portante sia sulla qualità di documento

(art. 110 n. 4 CP) sia sugli altri elementi oggettivi del reato di falsità in

documenti (art. 251 n. 1 CP), egli va quindi prosciolto.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

16.

a. Visto l'esito del

giudizio, le tasse e spese di prima sede rimangono a carico dello Stato e

dell'accusatore privato, secondo il riparto fissato dalla Pretura penale.

b. Per l'art. 428 cpv. 2

CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui

prevalgono o soccombono nella causa. Integralmente soccombente, l'accusatore

privato A. _______ sarà perciò tenuto al pagamento delle spese processuali di

secondo grado consistenti in fr. 1'000.– di tassa e fr. 200.– di spese.

Sulle

indennità

17.

a. Il primo giudice ha

disposto in favore di IM 1 un'indennità di fr. 5'000.– secondo l'art. 429 CPP.

Dato l'esito dell'appello e tenuto conto delle difficoltà della pratica tale

pronunciato merita conferma.

b. Per l'art. 429 cpv. 1

lett. a CPP l'imputato assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute

ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali.

IM

1.

postula, a questo titolo, la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia per la sede di appello che ammonta a fr. 5'200.– (più

IVA) senza formulare alcuna pretesa per quanto attiene agli interessi di mora.

Detto importo corrisponde, applicando la tariffa oraria di fr. 280.– stabilita

dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ad un dispendio

di 18 ore, cui si aggiungono fr. 200.– di spese (più IVA).

Premesso

che il procedimento penale in questione giustificava senz'altro, viste le

problematiche giuridiche sollevate, il patrocinio di un legale, la richiesta

d'indennità appare comunque eccessiva.

In

effetti, se un onorario più o meno analogo a quello in esame si giustificava

per il processo di primo grado, esso appare invece troppo alto per l'assistenza

legale in sede di appello, ritenuto che il materiale istruttorio, così come i

temi giuridici e la linea difensiva erano stati approfonditi dal legale appena

quattro mesi prima.

In

questi termini, deve ritenersi adeguata un'indennità corrispondente a 8 ore di

studio e preparazione del processo, oltre a 3 ore e mezza di partecipazione al

dibattimento e 2 ore di trasferta, per un totale di fr. 3'780.–. Le spese di

fr. 200.– sono di contro perfettamente giustificate così come esposte.

Ne segue che lo Stato dovrà rifondere a IM 1 l'importo di fr.

3'780.– (onorario) + fr. 200.– (spese) + fr. 318.40 (IVA 8%) = fr. 4'298.40.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379

e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

32 cpv. 1

Cost.,

6 par. 2 CEDU,

14 cpv. 2 patto ONU II,

12 cpv. 1 e 2, 251 cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, è confermato il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di

falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1409/2011

del 12 aprile 2011.

2. Gli oneri

processuali di primo grado di complessivi fr. 1'300.–, seguono il riparto

fissato dalla Pretura penale.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- testi fr. 78.-

- altri disborsi fr. 122.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di A. _______.

4. È confermata

l'indennità di fr. 5'000.– ai sensi dell'art. 429 CPP assegnata in primo grado

a IM 1 ed a carico dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

5. A titolo di

indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali della

procedura d’appello, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM

1 l'importo di fr. 4'298.40.

6. Intimazione a:

-

-

-

-

-

7. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.