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Decisione

17.2013.233

Conferma della condanna per lesioni semplici, aggressione, rissa ed infrazione alla LStup. Presupposti applicativi dei reati. Criteri per la commisurazione della pena

20 maggio 2014Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

I primi sei mesi in __________ ho vissuto grazie ad un aiuto statale. In

seguito ho vissuto grazie anche agli aiuti della mia famiglia e di mia moglie. (…).

Preciso che io riesco a vivere in __________ con fr. 200.- al mese. In __________

provo a cercare lavoro, ma non è facile.”

(verbale dib. d’appello, pag. 3).

AP 1 ha un precedente

penale, avendo la Magistratura dei minorenni, il 14 giugno 2011, pronunciato

nei suoi confronti una condanna ad una pena detentiva - sospesa per il periodo

di prova di 2 anni - di 90 giorni per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio nonché ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (cfr. estratto del casellario giudiziale in classificatore TPC

“Estratti casellari giudiziali e DNA”).

Appello di IM 1

9. Come visto in initio, con

la dichiarazione d’appello IM 1 ha contestato le sue condanne per i fatti

verificatisi a __________ il 3 aprile 2012 (aggressione ai danni di ACPR 4 e

infrazione alla LF sugli stupefacenti) nonché per i fatti verificatasi dinanzi la Posta di __________ il 22 giugno 2012 (rissa e lesioni semplici ai danni di ACPR 22).

L’episodio di __________

10. Su

quanto verificatosi a __________ il 3 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha accertato che:

“ verso le ore 18

ACPR 4 è stato aggredito da più persone nel posteggio del ristorante __________

a __________, e meglio nella zona del vicino cimitero. Nell'occasione egli è

stato colpito con pugni e calci e gli è inoltre stato spruzzato in faccia il

contenuto di una bomboletta di spray urticante, di modo che il ACPR 4 ha

riportato le lesioni di cui alla lettera di dimissione 3 aprile 2012 del Pronto

Soccorso dell'Ospedale di Locarno (in Al 1), meglio descritte nel successivo

certificato medico 4 febbraio 2013 e

illustrate da eloquenti fotografie (AI

24 e 25, classificatore "secondario" in cubo 3).

L'aggressione, come è successivamente emerso, aveva lo scopo di consentire agli autori di impossessarsi di 8 kg di canapa, sostanza effettivamente asportata dalla vettura del leso previa rottura di un

vetro, che il ACPR 4 - quello lo scopo della sua presenza a __________ quel

pomeriggio - era venuto a vendere all'IM 2 per complessivi fr. 42'000.-”. (sentenza

impugnata, consid. 9 pag. 52-53).

La prima Corte ha, poi,

passato in rassegna le dichiarazioni delle quattro persone accusate

dell’aggressione ai danni di ACPR 4 - oltre ad IM 1, IM 2, IM 3 e AP 1 -

giungendo alla conclusione secondo cui:

“ IM 2, che già

aveva svolto le trattative preliminari con il ACPR 4, ha organizzato l'aggressione

reclutando i coimputati con la promessa di spartire con loro la canapa. I correi hanno accettato in piena consapevolezza ed hanno tutti partecipato, chi con

maggiore e chi con minore intensità, al pestaggio di ACPR 4, dividendosi poi la

canapa asportata (…). Gli imputati, agendo in correità, sono pertanto autori

colpevoli di aggressione e di infrazione alla LStup”.

(sentenza impugnata, consid. 15 pag. 56-57).

IM 2, IM 3 e AP 1 non hanno

impugnato le loro condanne per i reati di aggressione e infrazione alla LStup:

nei loro confronti esse sono, pertanto, passate in giudicato.

11. Precisando

quanto indicato nella sua dichiarazione d’appello, al dibattimento il difensore

di IM 1 ha dichiarato di non contestare la condanna del suo assistito per il reato

di aggressione ma di chiedere, semplicemente, un diverso accertamento del ruolo

da lui avuto nella vicenda (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2).

L’imputato, dal canto suo, ha ammesso al dibattimento d’appello come IM 2,

prima di partire per __________, gli avesse detto “che si trattava di andare

a prendere dell’erba”. Egli, tuttavia, come già durante l’istruttoria e il

dibattimento di primo grado, ha sostenuto di non avere saputo che l’intenzione

era di picchiare qualcuno per sottrargli lo stupefacente e di avere in ogni

caso avuto un ruolo del tutto secondario nella vicenda, non avendo in nessun

modo infierito su ACPR 4 “anche perché mi faceva un po’ pena” (verbale

dib. d’appello, pag. 3-4).

11.1. Ora,

questa Corte - dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie -

si associa al giudizio dei primi giudici secondo cui, il 3 aprile 2012, anche IM

1 ha partecipato in prima persona e attivamente all’attacco ai danni di ACPR 4.

Tale conclusione si

fonda sui seguenti elementi:

a. Dalle

deposizioni delle altre persone coinvolte nella vicenda emerge innanzitutto che

anche l’imputato - contrariamente a quanto da lui asserito ancora al

dibattimento d’appello - sapeva fin dall’inizio che la spedizione di __________

era finalizzata ad aggredire una persona per sottrargli lo stupefacente.

a.1. IM 3

ha infatti riferito agli inquirenti quanto segue:

“ IM 2 mi disse

che necessitava un veicolo per andare a __________ dove lui aveva già accordato

un incontro per questa faccenda di canapa. Da parte mia ho specificato a IM 2

che io non avevo la patente, lui neppure e non sapevo dove procurarmi un

veicolo. Nel frattempo ci siamo spostati a casa di __________ che so chiamarsi __________

di cognome e abita a __________ nei pressi della polizia comunale. IM 2

contattò telefonicamente IM 1. (...) Ho sentito la conversazione di IM 2 con IM

1 che gli diceva di raggiungerlo a casa di __________ con la macchina e di

portare un bastone che "così facciamo una cosa" senza tuttavia

specificargli al telefono di cosa si trattasse. Ricordo che IM 2 disse ad IM 1

che al telefono non voleva parlare, di raggiungerlo che lo avrebbe informato.

ADR che a casa di __________ eravamo lui, io, IM 2 e AP 1. (...) Fatto sta che IM

1 ci ha raggiunto ed è salito in casa. IM 2 gli ha chiesto se volesse un po' di

chili. IM 1 era sorpreso, disse che non voleva essere preso in giro. Che se

fossero andati a __________ e non se ne fosse fatto nulla si sarebbe incazzato.

Preciso che in casa di __________ IM 2 aveva chiaramente detto ad IM 1 che si

andava a __________ a rubare della canapa. Mi viene chiesto se ho sentito fare

ulteriori offerte ad IM 1 ed io rispondo che IM 2 disse che gli avrebbe dato un

chilo e mezzo come compenso. (…) Gli interroganti mi chiedono se quando è

giunto IM 1 avesse con sé il bastone così come invitato da IM 2 ed io rispondo

che quando è arrivato nell’appartamento non aveva nulla ma in auto, nel sedile

posteriore, ho notato una barra di ferro della lunghezza di ca. 30 cm”

(verbale IM 3 del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 1-3).

a.2. La

versione di IM 1 è poi sconfessata anche dalle dichiarazioni di AP 1:

“ Quel giorno che

mi si dice essere il 03.04.2012 io ero da __________ a casa sua a __________

quando è arrivato il IM 2. Non so il suo cognome. Aveva della canapa ed abbiamo

fumato una canna. IM 2 subito disse che aveva bisogno di aiuto di qualcuno per

andare da un tipo e rubare la canapa. Io mi sono messo a disposizione.

Bisognava a questo punto cercare (un ndr.) veicolo per andare a __________ dove

sarebbero successe le cose.

A casa giunse poi anche la IM 3 (IM 3 ndr.), nessuno l'aveva chiamata ma lei

frequenta __________.

IM 2 chiamò qualcuno per la macchina. Giunse IM 1 con un veicolo coupè di

colore verde alla guida un suo amico a me sconosciuto. (…).

Mi vien chiesto se per me era chiaro cosa si doveva fare. Rispondo che era

chiaro che IM 2 voleva andare a __________ (a ndr.) picchiare e derubare di

canapa una persona. IM 2 parlava di una quantitativo di 9 chili ed il compenso

per ciascuno era di un chilogrammo di canapa.

ADR: che gli accompagnatori di IM 2 fra i quali io a __________

dovevamo sostenere l’azione di IM 2. Mi vien chiesto cosa intendo per

sostenere ed io rispondo che dovevamo fare presenza

(verbale AP 1 del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 2).

a.3. Che IM 1 fosse

perfettamente consapevole del fatto che la trasferta a __________ era

finalizzata ad un furto di canapa è, poi, deducibile anche dalle parole di __________,

presso il cui appartamento gli imputati si erano incontrati prima di partire:

Considerandi

II giorno dei fatti di __________ io ero in giro

con AP 1. Ad un certo punto del pomeriggio mi chiamò (IM 2 ndr.) chiedendomi di

passare a casa mia. Siamo quindi rientrati e

ci siamo trovati con IM 2 da me. Qui nuovamente il IM 2 iniziò a parlare

della faccenda degli 8 chili, alla quale AP 1 si dimostrò interessato. IM 2 diceva che necessitava una macchina per andare a __________ e

decise di chiamare IM 1, sapendo che aveva un veicolo ma non le patenti.

Ricordo che IM 2 invitò IM 1 a raggiungerci a casa mia. Nel frattempo è

arrivata anche la IM 3.

In casa è salito IM 1 da solo. Non specificò

se fosse giunto da solo alla guida del veicolo ma ritengo che vi fosse un autista.

Nel mio appartamento IM 2, AP 1, IM 1 e IM 3, in mia presenza hanno parlato del "piano". IM 2 era tranquillo e specificò

che al momento dell'incontro col fornitore avrebbe fatto un cenno agli altri, i

quali, nel mentre lui spruzzava lo

spray sul volto di questa persona, loro avrebbero dovuto avvicinarsi e rubare

la canapa”

(verbale __________ del 18 aprile 2012, allegato all’AI 79 in MP 2012.3257, pag. 2).

b. Il

fatto, poi, che anche l’imputato abbia personalmente infierito sulla persona di

ACPR 4, è in primo luogo deducibile dalla chiamata in correità di due dei tre

coimputati:

b.1. IM 3 ha al riguardo

dichiarato che dalla sua posizione:

“ vedevo dove si

trovavano IM 1, IM 2 ed il fornitore che mi viene detto essere ACPR 4. Mentre

stavamo fumando una sigaretta, AP 1 si allontanò dalla BMW raggiungendo gli

altri. Pochi attimi dopo anch’io mi sono avvicinata al cimitero dove si

trovavano loro ed ho visto che lo stavano picchiando di brutto.

In particolare ho notato IM 2 e AP 1 che lo stavano picchiando con alcuni calci

mentre IM 1 gli ha fatto uno sgambetto quando il ACPR 4 ha tentato di fuggire,

facendolo cadere a terra. Gli ha pure sferrato un calcio”

(verbale IM 3 del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 3-4).

La donna ha, poi, ribadito

la sua versione agli inquirenti un mese più tardi:

“ mi viene

chiesto se al momento dell’aggressione ho visto IM 1 partecipare attivamente.

Rispondo che l’ho visto dare una pedata al ACPR 4. Ha dato un calcio alla

coscia del ACPR 4”

(verbale di confronto IM 1-IM 3 del 14 maggio 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 4).

IM 3 ha poi confermato la

sua versione dei fatti anche dinanzi il PP (cfr. AI 168 in MP.2012.3257, pag. 8-9).

b.2. IM 2 - che per tutta

la durata dell’istruttoria ha negato le sue responsabilità (ammettendo di avere

partecipato al pestaggio di ACPR 4 solo al dibattimento di primo grado) - ha

spiegato agli inquirenti che:

“ Nel cimitero, ACPR

4.

era all’interno della cappelletta con le spalle al muro. Vi ero anch’io. IM 1

lo ha preso per la giacca. ACPR 4 ha intuito cosa stesse per succedere, inteso

che rischiava di essere picchiato ed ha tentato di fuggire. IM 1 lo ha fatto

cadere con una pedata. Nel frattempo giunsero IM 3 e AP 1. ACPR 4 era a terra e

loro lo hanno picchiato”

(verbale di IM 2 del 20 aprile 2012, in AI 196 in MP 2012.3257, pag. 10)

c. Le dichiarazioni di IM

3.

e di IM 2 sono confortate da quelle di ACPR 4, il quale - pur dichiarando di

non ricordare se IM 1 fosse una delle persone che lo aveva picchiato (cfr. AI 24 in MP 2012.3257, pag. 8) - ha precisato che, dopo che IM 2 lo aveva spruzzato con lo spray al pepe

e che un’altra persona (verosimilmente IM 3) lo aveva spinto da tergo, ha

tentato di fuggire, ma di non essere riuscito nel suo intento perché:

“ ho subito uno

sgambetto che mi ha fatto cadere in avanti, sugli scalini del cimitero, ed in

quel frangente sono stato colpito da un calcio al voto (recte volto)”

(verbale di ACPR 4 del 11 aprile 2012, allegato all’AI 22 in MP 2012.3257, pag. 5).

La vittima ha inoltre

riferito che le persone che lo picchiavano erano almeno “4 se non 5, io ne

ricordo bene 2 dietro e 2 davanti” (cfr. AI 24 in MP 2012.3257, pag. 7), confermando così indirettamente il coinvolgimento di IM 1, ritenuta

l’assenza sul luogo dei fatti di altre persone che, oltre ai tre coimputati rei

confessi, potessero avere partecipato al pestaggio.

d. Va infine rilevato

come anche le dichiarazioni di AP 1 - che ha dichiarato come IM 1 “doveva

prendere le chiavi dalla tasca del ACPR 4, ma non ci è riuscito” (verbale AP

1.

del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 3) - confortano l’ipotesi secondo cui anche lo stesso appellante, nonostante i suoi dinieghi, ha

partecipato all’aggressione con un ruolo ben preciso, ovvero quello di

sottrarre alla vittima le chiavi dell’auto al fine di appropriarsi dello

stupefacente in essa depositato.

11.2

Visto quanto precede

questa Corte ritiene non sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che IM 1

- come IM 3 e AP 1 - ha aderito al piano di IM 2 teso a sottrarre lo

stupefacente a ACPR 4 e che, per questo motivo, ha personalmente partecipato

all’attacco nei confronti dell’uomo, infierendo su di lui quantomeno con uno

sgambetto che lo ha fatto cadere e gli ha impedito la fuga e con dei calci.

Se ne conclude - considerate altresì le lesioni patite da ACPR 4 (cfr. AI 24 in MP 2012.3344 che riferisce - fra l’altro - di “faccia arrossata e occhi rossi per causa

dello spray”, di una “contusione zona articolazione temporo-mandibolare”

e di una “escoriazione ginocchio destro e sinistro”; cfr. pure la

documentazione fotografica in AI 25 in MP 2012.3344) - che è del tutto corretta

la condanna di IM 1 per aggressione ex art. 134 CP (cfr. DTF 135 IV 152 consid.

2.2

, 118 IV 227 consid. 5.b; Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 134, n. 4 e

segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad

art. 134, n. 3 e segg.; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 134, n. 1 e segg.)

e che altrettanto corretto è l’accertamento del ruolo attivo dell’imputato

fatto dai primi giudici.

12.

L’appellante contesta

poi anche la sua condanna per infrazione alla LF sugli stupefacenti

limitatamente al quantitativo di marijuana procuratosi (cfr. verbale dib.

d’appello, pag. 2).

In particolare egli sostiene che, dall’auto di __________, sono stati estratti

all’incirca quattro panetti - “due panetti di un chilo e due di un po’ meno,

ma forse all’incirca anche di un chilo” - e di essere sicurissimo che non

stati presi 8 kg (verbale dib. d’appello, pag. 4).

12.1

Giusta l’art. 19 cpv. 1

lett. d LStup chiunque senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o

si procura in altro modo stupefacenti è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

12.2

a. Emerge dagli atti che IM

2.

e ACPR 4 si erano accordati sulla fornitura di 8 kg di canapa.

Il primo ha al riguardo

dichiarato quanto segue:

“ inizialmente

dovevano essere 3 kg di indoor e 3 kg di serra, quindi un totale di 6 kg per CHF 42'000. Poi però non c’era disponibilità di canapa indoor, perciò con ACPR 4 abbiamo

parlato di 6 kg in totale di serra sempre per CHF 42'000. Alla fine l’accordo

andato in porto era però per 8 kg di serra a CHF 42'000.-”

(cfr. AI 6 in MP 2012.3257, pag. 5).

Analoghe le dichiarazioni

di ACPR 4:

“ alla

fine si giunse all’accordo di 8 chilogrammi di canapa per la somma di CHF 42'000.-. Qualsiasi qualità gli andava bene”

(verbale ACPR 4 del 11 aprile 2012, allegato all’AI 22 in MP 2012.3257, pag. 7).

Del resto,

anche l’imputato ha riconosciuto al dibattimento d’appello di avere saputo,

perché se ne parlava in macchina, che “IM 2 si era messo d’accordo con ACPR

4.

per 8 kg di canapa” (verbale dib. d’appello, pag. 4).

b. __________

- ovvero, il fornitore di ACPR 4 che lo aveva quel giorno accompagnato a __________

- ha tuttavia spiegato di avere:

“ effettivamente portato della canapa in auto a __________, ma non 8 kg, bensì 4,5 kg. Quel giorno dalla mia auto sono stati sottratti complessivamente 4 kg, mezzo chilo è invece rimasto a me, non sono riusciti a portarlo via. Se quel giorno fosse

andato tutto bene, io il giorno dopo mi sarei recato a Svitto dove, per il

tramite di un amico, avrei recuperato i 3,5 kg restanti”

(cfr. AI 138 in MP.2012.3257,

pag. 3).

__________, durante il

medesimo interrogatorio, ha altresì specificato il motivo per cui egli non

aveva portato con sé tutti gli 8 kg richiesti:

“ mentre ci

trovavamo insieme all’interno del ristorante io gli ho detto che naturalmente

avevo portato con me gli 8 kg di canapa, l’ho invitato ad uscire e a verificare

con gli acquirenti se avessero tutti i soldi. Solo in un secondo momento ero

intenzionato a dirgli che in realtà avevo con me per intanto solo 4,5 kg. Una volta accertata la presenza dei soldi, gli avrei detto che il giorno dopo potevo fare

avere i 3,5 kg mancanti. In ogni caso pensavo che lo scambio non avrebbe avuto

luogo lì, sul piazzale, quindi pensavo di avere ancora tempo per parlargli,

cosa che poi non è stata possibile perché lui è stato aggredito”

(cfr. AI 138 in

MP.2012.3257, pag. 4).

Dal canto suo, ACPR 4, interrogato dal PP sull’effettiva presenza a __________ degli 8 kg di canapa, ha risposto:

“ non

lo so. Se c’era vuol dire che l’aveva portata __________. Io non l’ho vista, né

qualcuno mi ha detto che effettivamente c’era” (AI 24 in MP.2012.3257, pag. 4).

c. Ora, la versione di __________

secondo cui dalla sua auto non sono stati asportati 8 kg, ma un quantitativo inferiore di ca. 4 kg di canapa, oltre che ad essere compatibile con quanto

spiegato da IM 1 al dibattimento (dall’auto sono stati estratti “due panetti

di un chilo e due di un po’ meno, ma forse all’incirca anche di un chilo”)

è confortato da ulteriori elementi:

c.1. IM 3 ha riferito agli

inquirenti:

“ a mio avviso

non sono stati sottratti gli 8 chili di cui si parlava. Secondo me hanno preso

5.

pacchi. Nel tragitto in bus AP 1 mi mostrò che nel sacco vi erano 5 pacchi

che potrei stimare di 800/900 grammi a pacchetto. D’altra parte anche AP 1 alla

mia richiesta, mi disse che potevano essere pacchi da 800 grammi”

(cfr. verbale del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP.2012.3257, pag. 6).

c.2. Un quantitativo di ca.

4.

kg è compatibile pure con quanto riferito agli inquirenti da AP 1:

“ Io ho

trattenuto per il mio compenso un chilogrammo. La IM 3 ha ottenuto un chilo, IM

1.

più di tutto siccome aveva messo l’auto a disposizione. In effetti lui ha

preso 2 o 3 chili. IM 2 si è tenuto un chilo o un chilo e mezzo. (…) A domanda

rispondo che la canapa non è stata pesata per cui stimo ad occhio il

quantitativo che ci siamo divisi”

(verbale del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 4).

12.3

Alla luce di quanto

precede questa Corte ritiene assodato che, il 3 aprile 2012, IM 1, unitamente

ai tre coimputati IM 2, IM 3 ed AP 1, si è procurato - sottraendolo a ACPR 4 - ca.

4.

kg di canapa, e non 8 kg come accertato dalla prima Corte.

Nulla muta alla sostanza delle cose il fatto che __________ (presso il cui

appartamento IM 1, AP 1 ed IM 2 si erano recati dopo i fatti) ha spiegato alla

polizia di avere sentito i coimputati parlare di un bottino di 7 kg di canapa (cfr. verbale del 18 aprile 2012, allegato all’AI 79 in MP.2012.3257, pag. 2). A mente di questa Corte, __________ ha infatti riportato delle semplici

percezioni degli imputati che, in mancanza di altri elementi, non permettono di

sconfessare quanto riferito dall’unica persona - __________ - che ha

effettivamente pesato lo stupefacente e che ha fornito una spiegazione

plausibile del perché non ha portato a __________ l’intero quantitativo

pattuito.

Su questo punto pertanto l’appello merita accoglimento.

L’episodio della

Posta di __________

13.

Per quanto concerne i

fatti verificatisi dinanzi la Posta di __________ il 22 giugno 2012, IM 1

contesta la sua condanna per i reati di rissa e di lesioni semplici ai danni di

ACPR 22.

13.1

La prima Corte ha accertato che, la sera del 22 giugno 2012, dinanzi la Posta di __________, per futili motivi, è nata una rissa tra ACPR 21 e la sorella minore

dell’imputato, __________. I primi giudici hanno poi assodato che, ad un certo

punto, ACPR 22 - un giovane turista che, in compagnia della sua ragazza,

passava nei pressi della Posta per caso - impressionato dalla violenza della

colluttazione, decideva d’intervenire per separare le contendenti.

Sulla scorta delle deposizioni di ACPR 21, ACPR 22, __________ e __________

(rispettivamente, la sorella ed un’amica di __________), nonché di __________

(che pure passava di lì per caso), la prima Corte ha ancora stabilito che, ad un certo punto, sono intervenuti nella lite, a difesa di __________, l’imputato

e una seconda persona (sul cui conto nessuno ha voluto fornire informazioni se

non il soprannome di “Serpente”) che hanno caricato con calci e pugni ACPR 22

(cfr. sentenza impugnata, consid. 85 pag. 89-90).

Ciò posto, i primi giudici hanno concluso che, nonostante i dinieghi

dell’imputato, ciò che emergeva dagli atti era concordante “nel senso della

sua partecipazione alla rissa e della sua paternità sui colpi che hanno causato

lesioni al ACPR 22” (cfr. sentenza impugnata, consid. 86 pag. 92).

13.2

L’appellante sostiene,

in sostanza, che il suo intervento era mirato a portare soccorso alla sorella

minore e che egli ha, pertanto, agito in un eccesso di legittima difesa.

Egli invoca l’applicazione dell’art. 16 CP.

13.3

a. Giusta

l’art. 133 cpv. 1 CP, chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza

la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

La rissa è uno scontro fisico tra almeno tre persone che vi partecipano

attivamente. Il comportamento punibile consiste proprio nel partecipare alla

lite. La nozione di “partecipazione” deve essere intesa in senso lato. Deve,

pertanto, essere considerato partecipante sia colui che colpisce un altro

protagonista, sia chiunque prenda parte attivamente al litigio compiendo un

atto di violenza (DTF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; Corboz,

op. cit., ad art. 133 n. 2-5, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 10-11,

Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 65 e seg.).

Come per il reato di aggressione, l’art. 133 cpv. 1 CP presuppone la morte o la

lesione di una persona che è una condizione oggettiva di punibilità (cfr.

Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 7 e segg.; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art.

133.

n. 7).

Dal profilo soggettivo è

richiesta l’intenzione (cfr. DTF 106 IV 251 consid. 3b; Corboz, op. cit., ad

art. 133 n. 13; cfr. Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133 n. 6).

L’art. 133 cpv. 2 CP

dichiara poi non punibile chi si limita a respingere gli attacchi od a separare

i contendenti. Ciò è il caso qualora il partecipante ad una rissa si attivi

unicamente per proteggere se stesso o un terzo o per separare gli avversari. In

questo caso, infatti, il partecipante alla rissa, pur agendo attivamente, non

provoca né alimenta lo scontro, ma si limita a contenerne i rischi (DTF 131 IV

150.

consid. 2.1.2; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 15, Maeder, in op. cit., ad

art. 133, n. 16 e segg., Donatsch, op. cit., pag. 66).

b. L'art. 123 cifra 1 CP

reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono

essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge

l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione

presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti.

Per lesione si intende ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava

o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le

graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo

passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189

consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni

fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né

lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se

non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25

consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire

problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,

escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione

è stata, per esempio, qualificata quale via di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1);

analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza

contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece, un pugno al viso inferto con

violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella,

dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74

IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei

segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra

un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una

contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF

119.

IV 25 consid. 2a pag. 26/27). La giurisprudenza del TF ha anche avuto modo

di rilevare che un ematoma, in quanto risultato della rottura di vasi sanguigni

sottocutanei che lascia tracce per più giorni, deve essere qualificato di

lesione corporale (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 27; Corboz, op. cit., ad art.

123.

n. 10).

c. Per quanto concerne il

concorso tra i due reati si osserva che qualora l’intenzione di un partecipante

a una rissa sia diretta anche all’inflizione di lesioni personali, egli deve essere

condannato non solo ai sensi degli art. 133 CP ma anche in virtù degli art. 122

e seg. CP (cfr. DTF 118 IV 227 consid. 5b; 83 IV 192).

13.4

Sui fatti che hanno

valso all’imputato l’accusa di rissa e di lesioni semplici emerge dagli atti

quanto segue:

a. ACPR 22 è

intervenuto per sedare la lite dopo aver visto che ACPR 21 era ferita in modo

apparentemente serio (sanguinava in modo abbondante dal capo). Egli ha, al

riguardo, dichiarato:

“ Subito sono

corso verso di loro e tentavo di separarle, ma invano perché la donna più

vecchia teneva fortissima la presa nei capelli della ragazza giovane non

permettendole di scappare. (…) Notando il forte sanguinamento dalla fronte

della signora, iniziavo a temere che potesse svenire, quindi la invitavo a

sedersi, così che se avesse perso i sensi, non si sarebbe fatta ancora più male

cadendo. Naturalmente mi trovavo sempre fra loro due per dividerle ed evitare

che si colpissero ancora, perché entrambe cercavano ancora di picchiarsi”

(verbale ACPR 22 del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2)

Le dichiarazioni di ACPR

22.

sono, nella sostanza, confermate da quelle dei testi __________ e __________:

“ La situazione

che ci si presentava davanti agli occhi era: una signora bionda coperta di

sangue alla testa e alla parte superiore del corpo, proveniente da una ferita

sopra la fronte, sedeva per terra tenendo per i capelli una ragazza giovane che

a sua volta era tenuta da un giovane che tentava di separare le due donne”

(verbale __________ del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP 2012.8234, pag. 1-2).

“Questo turista è intervenuto tenendo il braccio della signora che teneva

ancora i capelli di __________ e la teneva a terra, e diceva a __________ di

stare calma. Ricordo che il turista diceva alle due contendenti: “ora rimanete

ferme così sino all’arrivo della Polizia”. Secondo me il suo intento era di

bloccare tutte e due, impedendo che continuavano ad azzuffarsi”

(verbale __________ del 8 agosto 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2).

b. Mentre ACPR 22 agiva

come descritto, intervenivano nella disputa anche IM 1 e la persona

soprannominata “__________” (che al dibattimento d’appello, IM 1 ha detto

trattarsi di __________ di __________, cfr. verbale pag. 4), prontamente

allertate da __________.

L’intervento di IM 1 e di “__________” è stato così descritto da ACPR 22:

“ Improvvisamente,

non so da dove, sono giunti due ragazzi, che senza chiedere assolutamente

nulla, mi hanno aggredito e picchiato prendendomi a pugni, calci, sberle. Uno

di loro, che mi prendeva solamente a calci, si è tolto la cintura colpendomi

più volte con essa. I segni della cintura sono ben visibili sul mio braccio

destro

(verbale ACPR 22 del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

__________ ha confermato

che:

“ poco dopo

arrivavano due ragazzi che intervenivano subito pesantemente con violenza

contro il giovane che cercava di separare le due donne e una delle due donne.

Uno di essi andava contro il ragazzo e l’altro contro una donna. In quel

momento non capivo bene cosa stesse succedendo, ma rielaborando il fatto penso

di poter dire che si stesse scagliando contro la ragazza bionda (ACPR 21 ndr.).

Precisando (recte preciso) che il ragazzo intervenuto nella seconda fase

che si scagliava contro il ragazzo che cercava di separare le donne faceva uso

probabilmente di una cintura e non so se interveniva anche con calci e pugni”

(verbale __________ del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2).

__________, dal canto suo,

ha così risposto agli inquirenti:

“ D3: chi è di

voi che ha tirato un violentissimo calcio all’uomo che stava separando sua

sorella dalla donna bionda e lo prendeva pure a cinghiate?

R3: il mio amico di cui non voglio dire il nome (“__________” ndr.).

D4: chi di voi ha preso a pugni e sberle l’uomo che stava tentando di separare

le due contendenti?

R4: mio fratello IM 1.

(verbale __________ del 20 luglio 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

Anche __________ ha

spiegato che:

“ quando è

arrivato IM 1 ha caricato il turista e poi tutti sono caduti sopra la

“vecchia””

(verbale __________ dell’8 agosto 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

c. A seguito dei colpi

ricevuti, a ACPR 21 è stato diagnosticata una “ferita lacero-contusa alla

tempia destra” che ha necessitato 4 punti di sutura, mentre a ACPR 22 è

stato diagnosticato un trauma alla mandibola (“rossore e leggero gonfiore”)

nonché “un graffio di ca. 3 cm” a livello dell’arto superiore sinistro

(cfr. certificati medici 23 giugno 2012 della Dr.ssa med. __________ allegati

all’AI 1 in MP 2012.8234).

13.5

a. È innanzitutto pacifico

che con il suo agire IM 1 ha realizzato il reato di lesioni semplici ai danni

di ACPR 22.

Al di là del tentativo di relativizzare il suo intervento (“io sono

intervenuto per separare”, “io non ho fatto niente, se non cercare di

staccare la signora da mia sorella”, cfr. verbale dib. d’appello, pag. 4;

cfr. anche AI 206 in MP 2012.3257, pag. 9; verbale 27 luglio 2012,

allegato all’AI 1 in MP 2012.8234, pag. 2 e verbale del dibattimento di primo

grado, pag. 3) risulta, infatti, dalle deposizioni succitate che egli -

unitamente a “__________” - ha infierito sull’uomo con pugni e sberle

causandogli il trauma mandibolare certamente costitutivo di una lesione

semplice ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP. Anche dal profilo soggettivo la

realizzazione del reato è indubbia, ritenuto che egli - così agendo - era

perfettamente consapevole che i suoi colpi mettevano in pericolo l’integrità

fisica del turista.

L’imputato ha, poi, pacificamente realizzato anche il reato di rissa, avendo

egli preso parte ad un litigio, durante il quale più persone - oltre a lui, “__________”,

ACPR 21 e le sorelle __________ e __________ - si sono reciprocamente azzuffate

e che ha avuto quale esito il ferimento di due persone (oltre al citato ACPR 22

ACPR 21)

Ritenuto l’accertamento secondo cui l’appellante non si è limitato a separare i

contendenti, ma ha infierito su (almeno) ACPR 22 con sberle e pugni, è qui solo

di transenna il caso di osservare che non vi è spazio, in concreto, per

l’applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP.

b. Ciò posto si rileva

come nemmeno giovi all’imputato appellarsi ad una situazione di legittima

difesa ai sensi degli art. 15-16 CP.

Come visto, non emerge infatti dalla tavole processuali che fosse in corso,

nell’istante in cui egli è intervenuto nella lite, un’aggressione di ACPR 22

nei confronti della sorella __________. Dalle deposizioni menzionate sopra,

risulta piuttosto come il turista si sia limitato a cercare di separare le due

contendenti, interponendosi tra di esse e come egli non abbia infierito né su

una né sull’altra.

Ne discende che, non sussistendo in concreto un’aggressione da parte di ACPR 22

nei confronti di __________, non sono dati i presupposti per l’applicazione

degli art. 15 e 16 CP.

Si osserva, inoltre, che nemmeno può essere ammessa una situazione di legittima

difesa putativa. Posto che __________ e __________ (entrambi testimoni dei

fatti senza esserne direttamente coinvolti e, dunque, da una prospettiva

esterna) hanno riferito come ACPR 22 si limitasse a cercare di separare le

contendenti, non si vede perché l’appellante avrebbe dovuto avere una

percezione diversa della situazione.

La censura cade pertanto nel vuoto.

Appello di AP 1

14.

AP 1 contesta

unicamente la sua condanna per il reato di lesioni semplici ai danni di ACPR 26.

14.1

I primi giudici - dopo

aver passato in rassegna le deposizioni dell’imputato, di ACPR 26 nonché della

teste TE 1 - hanno accertato che fu “il prevenuto, e non altri, a procurare

alla vittima le notevoli lesioni visibili nelle fotografie agli atti”. Essi

pertanto, “scartata ogni possibile ipotesi di legittima difesa o di effetto

scusabile di legittima difesa”, hanno ritenuto AP 1 autore colpevole del

reato di lesioni semplici (sentenza impugnata, consid. 80 pag. 88).

14.2

Pur ammettendo di

essere l’autore delle lesioni patite da ACPR 26, l’appellante sostiene che esse

sono riconducibili al suo tentativo di respingere un’aggressione ingiusta della

donna e che, pertanto, egli ha agito in un eccesso di legittima difesa

discolpante ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 CP dovuta al suo stato di scusabile

eccitazione.

14.3

Sui fatti che hanno

valso all’imputato l’accusa di lesioni semplici emerge dagli atti quanto segue:

a. Durante l’estate

2012.

ACPR 26 (nata nel 1985, beneficiaria di una rendita AI e soggetta a

tutela) ha ospitato per alcune settimane nel suo appartamento di __________ AP

1.

e TE 1, una coppia di conoscenti che erano “per strada” e non avevano da

dormire.

Così come indicato dai primi giudici, se AP 1 era per strada, ciò era dovuto al

fatto che a partire dal 15 maggio 2012, egli si era reso irreperibile per

sottrarsi all’ordine di lasciare il paese, impartitogli dall’UFM il 9 marzo

2012.

(cfr. sentenza impugnata, pag. 87 consid. 79).

Il 13 agosto 2012, per futili motivi, è sorta tra la donna e AP 1 un’animata

discussione.

L’accusatrice privata ha al riguardo spiegato:

“ il 13 agosto

2012.

sono rientrata dalle vacanze a __________ e loro (AP 1 e TE 1 ndr.) erano

rimasti da soli per una settimana.(…). Sono arrivata e c’era un casino in casa

allora mi sono arrabbiata e gli ho ribadito il fatto che se volevano stare li

dovevano rispettare le regole. Io ho iniziato ad alzare la voce ed anche AP 1

ha iniziato a gridare. (…) Ad un certo punto AP 1 ha iniziato a gridare e a

diventare aggressivo allora io ho preso una scopa per spingerlo via. La scopa

l’avevo già in mano perché stavo pulendo per terra. (…). Ad un certo punto AP 1

mi ha colpito in faccia con svariati pugni, credo 10, ma non sono sicura. Poi

mi ha spinto per terra, mentre ero giù mi ha tirato altri 2 pugni. Alla fine è

andato via, dicendomi che se avessi chiamato la polizia mi avrebbe ammazzato.

Sapevo da TE 1 (TE 1 ndr.) che AP 1 era ricercato dalla Polizia. Anche per

questo volevo mandarli via. Dopo che mi ha colpito è andato via di corsa

lasciando tutto a casa. AP 1 mi ha colpito con tutte e due le mani e con un

anello che portava mi ha causato un taglio sopra l’occhio sinistro”

(verbale ACPR 26 del 10 ottobre 2012, allegato all’AI 4 in MP. 2012.7640, pag. 2-3).

Al dibattimento d’appello,

l’imputato ha dichiarato:

“ Voglio dire che

ACPR 26 è una persona strana. È grossa. Se ti prende, fa male. Mi ha ospitato

nel periodo in cui io cercavo di non farmi prendere dalla polizia che mi

cercava per l’espulsione.

Il tutto è nato per una canna che lei non ricordava di avere fumato. Così mi accusava

di avergliela rubata. Si è arrabbiata e ha buttato per terra tutto quello che

c’era sul tavolo. Ci siamo messi un po’ a parlare, ovviamente sclerando. Poi

lei ha preso la scopa per pulire. Lei mi diceva di stare zitto, che ero una

faccia di merda. Mentre mi insultava, mi si è avvicinata con la scopa in mano.

Mi ha tirato un primo pugno. Io ho reagito dicendole “ACPR 26 smettila” perché

io so come sono fatto. Mi ha colpito sul viso con il pugno, ma non mi ha fatto

niente, perché sono abituato con mio padre. Io mi sono allontanato, ma lei si è

nuovamente avvicinata con la scopa per tirarmela in faccia. Se fosse stata

quella di plastica, ok. Ma era quella di alluminio. E penso che fa male. Allora

mi è arrivato automatico. Ho bloccato la scopa con la mano e ho tirato. Ho

tirato più di un pugno. È durato pochissimo. Mi sono fermato subito quando ho

visto il sangue. ACPR 25 non è caduta per terra”

(verbale dib. d’appello, pag. 4).

Sempre al dibattimento d’appello

è poi stata sentita la moglie dell’imputato, TE 1, pure presente nel momento

dei fatti.

La donna ha riferito:

“ Quando è

successo l’episodio con ACPR 26, mio marito era suo ospite, nel senso che

viveva da lei. Ricordo che si era offerta di ospitarlo per qualche settimana

perché lui aveva il problema con la polizia. Io ero presente il 13 agosto 2012.

Ero lì. All’epoca ero già la compagna di AP 1.

Ricordo che è iniziata una discussione per via di una canna. ACPR 26 sosteneva

che doveva esserci ancora una canna. In realtà, lei se l’era fumata la mattina,

ma sosteneva che AP 1 glie l’aveva rubata. Allora la ACPR 26 ha dato un po’

fuori di testa. C’era un tavolo con su dei piatti e dei bicchieri e lei li ha

buttati tutti per terra. Dopo ha cominciato a urlare addosso a AP 1. Poi la

discussione andava anche su altri temi. ACPR 26 sosteneva che io dovevo pagarle

la fattura del telefono perché lei era stata una settimana al mare, mi chiamava

dall’Italia per chiedermi come stava il suo cane di cui ci occupavamo io e AP 1.

In realtà non lo diceva a me, ma lo diceva a AP 1. Poi ACPR 26, urlandogli “ti

ammazzo”, ha colpito AP 1 con un pugno in faccia. Preciso però che, visto che

io stavo aiutando a pulire per terra, l’ho visto solo con la coda dell’occhio e

non posso dirlo se l’ha colpito o no. Però, lì mi sono girata e ho visto che ACPR

26.

stava tentando di colpire AP 1 con la scopa. AP 1 ha reagito bloccando la

scopa con una mano e colpendo ACPR 26 con dei pugni sul viso. Io penso che non

erano più di 5-6 pugni. È stato tutto molto veloce: quando io stavo per intervenire

per separarli AP 1 si era già fermato di suo”

(verbale dib. d’appello, pag.6-7).

b. A seguito dei colpi

ricevuti, a ACPR 26 è stato diagnosticato un trauma cranico lieve, delle

“contusioni al volto con ematoma periorbitale sinistro” e “ferita lacero-contusa

profonda sopraccigliare sinistra”, una “contusione oculare sinistra con

iposfagma” nonché delle “multiple ferite nel cavo orale a livello del labbro

superiore ed inferiore” (cfr. certificato medico 13 agosto 2012 del dr. med. __________

allegato all’AI 1 in MP 2012.7640).

14.4

Non è in concreto

contestato che è stato AP 1 ad infliggere a ACPR 26 le ferite descritte nel

certificato medico in atti. Che tali ferite rappresentino delle lesioni

semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP pure è pacifico.

La questione sollevata dalla difesa secondo cui l’imputato avrebbe agito in una

situazione di legittima difesa deve essere evasa negativamente per le ragioni

che seguono.

Va in primo luogo rilevato che i colpi inferti dall’appellante a ACPR 26 non sono

stati conseguenti al pugno asseritamente infertogli al viso dalla donna (dopo

il quale egli ha spiegato di aver semplicemente detto a ACPR 26 di smetterla e

di essersi poi allontanato; cfr anche sue dichiarazioni al dibattimento

d’appello), ma all’attacco da essa mossogli in un secondo momento con la scopa.

Dalle convergenti dichiarazioni dell’imputato e della teste TE 1 (cfr. in

particolare, verb. dib. d’appello pag. 4 e 7) risulta però che AP 1 ha colpito

la donna dopo che egli aveva già bloccato la scopa con una mano e quando,

dunque, la minaccia non era più né attuale né imminente. L’appellante ha dunque

agito in quella situazione definita dalla dottrina “legittima difesa estensiva”

(ovvero, quella fase che avviene appena prima dell’inizio o immediatamente dopo

la fine dell’attacco, cfr. Seelmann, in Basler Kommentar, StGB I, 3a edizione,

Basilea 2013, ad art. 16, n. 4; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I,

3a edizione, Berna 2005, § 10, n. 85; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, § 4, n. 962; Monnier, in Commentaire

romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 16, n. 5-6) e che il TF ha stabilito non

rientrare nel campo di applicazione dell’art. 16 CP (cfr. STF 6B_383/2011 del

20.

gennaio 2012 consid. 5.4;6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008

consid. 7.4;6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2).

Ne discende che, anche su questo, punto l’appello deve essere respinto.

Commisurazione della pena

15.

Commisurando la pena a

carico di IM 1, i giudici di prime cure hanno ritenuto adeguata alla sua

colpa la pena detentiva di 18 mesi con computo del carcere preventivo

sofferto.

La prima Corte ha negato all’imputato la concessione del beneficio della

sospensione condizionale, dopo avere rilevato come gli elementi che emergono

dagli atti (propensione a delinquere, assenza di una reale possibilità di

impiego) depongono per una prognosi sfavorevole.

I primi giudici hanno, infine, revocato la sospensione condizionale della pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli con DA del 6

luglio 2009 (sentenza impugnata, consid. 92-93, pag. 96-98).

Quanto a AP 1, la prima Corte ha spiegato che - considerato il tipo ed

il numero di reati da lui commessi e tenuto conto a suo favore delle parziali

confessioni, del suo ruolo secondario (per rapporto all’ideatore IM 2) nell’aggressione

finalizzata al possesso di canapa, della sua giovane età - si giustificava la

sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi.

Alla pena i primi giudici non hanno concesso il beneficio della sospensione

condizionale, ritenendo la prognosi di AP 1 negativa a motivo della sua

propensione a delinquere e della mancanza di prospettive in Svizzera.

La prima Corte ha altresì revocato la sospensione condizionale della pena detentiva

di 90 giorni inflittagli il 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni

(sentenza impugnata, consid. 90-91, pag. 94-96).

16.

Al dibattimento

d’appello IM 1 ha chiesto di essere condannato ad una pena sospesa

condizionalmente o, in via subordinata, ad una pena parzialmente sospesa.

Dal canto suo, AP 1 ha chiesto la riduzione della pena inflittagli ad un

massimo di 24 mesi al beneficio della sospensione condizionale e il

mantenimento della sospensione condizionale della pena di cui al decreto d’accusa

del 14 giugno 2011 o, in alternativa, la pronuncia, nei suoi confronti, di una

pena unica contenuta in due anni.

Il procuratore pubblico ha chiesto, per quanto concerne AP 1, la

condanna alla pena detentiva di 3 anni integralmente da espiare, oltre alla

revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni

inflittagli in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni e, per

quanto concerne IM 1, la condanna alla pena detentiva di 22 mesi integralmente

da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria

di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli in data 6 luglio 2009 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino.

17.

a Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i

moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

c. Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore

(Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010,

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008,

consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2;

STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d. Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

18.

Per quanto concerne

innanzitutto AP 1, si osserva che egli, oltre che per il reato di

lesioni semplici - discusso nel presente giudizio - risponde anche per una serie

di altri reati, non oggetto di impugnativa in questa sede:

- rapina

(reato punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria

non inferiore a 180 aliquote giornaliere, cfr. art. 140 cifra 1 CP);

- aggressione,

- ripetuto

furto consumato e tentato,

(reati puniti con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria,

cfr. art. 134 CP);

- lesioni

semplici,

- ripetuto

danneggiamento,

- ripetuta violazione di domicilio,

- infrazione alla LF sugli stupefacenti,

- ripetuto furto d’uso, consumato e tentato,

- ripetuta guida senza autorizzazione,

(reati

puniti con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria, cfr.

art. 123 cifra 1, 144 cifra 1 CP, 186 CP, 19 cpv. 1 LStup, 94 cpv. 1 e 95 cpv.

1.

LCStr);

- infrazioni

alla LF sugli stranieri,

(reato punito con una pena detentiva sino a 1 anno o con una pena pecuniaria,

cfr. art. 115 cpv. 1 LStr);

- vie di fatto

nonché

- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

(reati

puniti con una multa, cfr. art. 126 CP e art. 19a LStup).

In funzione del

quadro edittale, il reato più grave di cui AP 1 risponde è la rapina. Tuttavia, i fatti sottostanti a questa connotazione giuridica (qui non contestata)

sono, in sé, banali: in sintesi, durante un viaggio in treno, l’amico che era

con lui (__________) non voleva ridare al legittimo proprietario (un altro

ragazzo che era seduto con loro) il telefonino che gli aveva preso e, in

risposta alle sue ripetute richieste di restituzione, AP 1 è intervenuto

colpendolo (cfr. verbali ACPR 27 14 settembre 2011, AP 1 19 ottobre 2011 e __________

20.

ottobre 2011, tutti allegati all’AI 5 in MP 2011.7950). Egli risponde, dunque, per una rapina che, per gravità, si situa ai livelli inferiori. Da un lato,

perché essa ha avuto conseguenze più che contenute sia per quanto concerne la

lesione del patrimonio della vittima (cui è stato sottratto unicamente un

telefono cellulare e, poi, i due autori gli hanno restituito la carta SIM e la Memory Card) sia per quanto riguarda la lesione della sua integrità fisica (AP

1.

ha inferto al ragazzo una gomitata e tre pugni al viso che non hanno

richiesto, per quel che consta, il ricorso a cure mediche). Dall’altro, per la

totale assenza di pianificazione (l’iniziativa era tutta di __________ e AP 1

ha detto, al riguardo, di non avere mai nemmeno tenuto in mano il natel e di

nemmeno sapere, in realtà, perché era intervenuto, cfr. suo verbale 19 ottobre

2011.

all’AI 5 in MP 2011.7950, pag. 2) e per le modalità d’esecuzione denotanti

una scarsa pericolosità dell’autore. Se è vero che simili episodi non vanno

banalizzati ed esigono una ferma reazione, è anche vero che il loro valore

delinquenziale e il loro grado di pericolosità non va enfatizzato oltremodo,

trattandosi pur sempre di episodi di devianza giovanile, essenzialmente

attribuibili più a situazioni di

emarginazione e disagio

che non ad un’effettiva volontà o personalità delinquenziale. Non va, infatti,

dimenticato che AP 1 non ha avuto né una scolarità normale, né una famiglia che

potesse sostenerlo nemmeno in un percorso formativo empirico, l’unico che a lui

era accessibile e che è stato, perciò, abbandonato a se stesso negli anni più

problematici e delicati per lo sviluppo della personalità.

Anche l’aggressione ai danni di ACPR 4, ancorché più grave rispetto alla rapina

per quanto concerne la lesione del bene giuridico protetto (la vittima ha

subito una contusione all’articolazione temporo-mandibolare, un’escoriazione al

ginocchio destro e sinistro e degli arrossamenti al viso e agli occhi a causa

dello spray), si attesta dal profilo oggettivo ad un livello medio-basso. Le

escoriazioni e le contusioni subite da ACPR 4 si sono, infatti, risolte senza

alcuna conseguenza, in breve tempo e senza particolari cure mediche. Inoltre,

la colpa di AP 1 appare di intensità lieve anche dal profilo della qualità

della sua partecipazione al reato. Da un lato, egli non ha avuto alcun ruolo

nell’ideazione e nella pianificazione del reato cui ha partecipato, in

sostanza, semplicemente per aderire alla richiesta “di sostegno” che un amico

rivolgeva a lui e, contemporaneamente, ad altri membri del gruppo. Se è vero

che egli ha aderito consapevolmente ad un reato i cui contorni gli erano

chiari, è anche vero che va considerata, ad attenuazione della sua colpa, la

nota forza trainante esercitata dal “gruppo” sugli adolescenti.

Di gravità leggermente più alta - perché riferita ad un quantitativo

relativamente importante di marijuana - l’infrazione semplice alla LStup. Essa

rimane, comunque, ai limiti inferiori ritenuto che AP 1 risponde soltanto per

il possesso dello stupefacente e non per la sua vendita. Inoltre, anche per

questo reato, valgono le circostanze soggettive attenuanti appena descritte in relazione

al reato di aggressione.

Oggettivamente, avuto riguardo alla lesione del bene protetto, più grave è la

colpa di AP 1 per le lesioni inflitte a ACPR 26 che, come visto, ha rimediato

un lieve trauma cranico, delle contusioni al volto, una profonda ferita

lacero-contusa nella zona sopraccigliare e delle ferite multiple nella cavità orale.

Tuttavia, sempre dal profilo oggettivo, occorre considerare, quale fattore

attenuante, il fatto che le lesioni si sono risolte senza conseguenze e in

tempi, tutto sommato, brevi. Dal profilo soggettivo, va invece considerato, a

parziale attenuazione della sua colpa, che egli ha agito nel corso di un

litigio, dopo che il suo “interlocutore” gli aveva dato un pugno e aveva

cercato di colpirlo con la scopa. Se questo, come indicato sopra, non realizza

i presupposti degli art.15 e 16 CP, il contesto in cui egli ha agito va

comunque considerato a parziale attenuazione della sua colpa.

Per quanto concerne i furti ripetuti, va, innanzitutto ,considerato che AP

1.

ha portato a termine soltanto due furti e che gli altri 4 sono soltanto

tentati, ciò che attenua, e di molto, il valore aggravante della ripetitività

del reato. Inoltre, sempre in considerazione del grado di lesione del bene

protetto, va considerato, ad attenuazione della colpa del condannato, il

ridotto valore della refurtiva (fr. 371.-). Va, inoltre, sempre ad

attenuazione della sua colpa, considerato che AP 1 non ha commesso i suoi furti

in abitazioni, uffici o altre imprese, ma si è essenzialmente limitato allo scasso

di alcuni apparecchi per il cambio di monete o di gettoniere siti in

autolavaggi facilmente accessibili: si tratta, infatti, di una modalità

d’azione tipica della devianza giovanile e che è rivelatrice dell’assenza di

una reale pericolosità delinquenziale. AP 1 risponde, in sostanza, per dei

furtarelli. Se è vero che essi esigono una risposta ferma, è anche vero che la

risposta della giustizia penale deve essere commisurata alla loro effettiva

gravità.

Visto il danno causato (complessivi fr. 9'031.65), dal profilo oggettivo, più

grave - ma pur sempre di grado medio - è la colpa del condannato relativamente

ai ripetuti danneggiamenti, legati agli scassi ma anche ad alcuni furti d’uso).

Lieve è, poi, la colpa di AP 1 per i tre episodi di violazione di domicilio

(legati agli scassi) e per il soggiorno illegale costitutivo di infrazione alla

LF sugli stranieri. Per quest’ultimo reato, va considerato, ad attenuazione

della colpa dell’autore, il comprensibile smarrimento provato da chi, a soli 19

anni, è costretto a lasciare il paese in cui è cresciuto e tornare in quello

che è, sì, il suo paese d’origine, ma di cui nulla conosce (nemmeno la lingua)

e in cui non ha più alcun legame familiare.

Non meritano particolari argomentazioni gli 8 episodi di furto d’uso (di cui 1

tentato) e i 7 episodi di ripetuta guida senza autorizzazione se non per

rilevarne la ripetitività - ciò che è considerato come un’aggravante - e

sottolinearne la natura che inserisce, ancora una volta, l’agire di AP 1 in un

contesto di devianza giovanile.

Tutto ciò ritenuto, e ricordato che, presi a sé stante (ma non solo), tutti gli

episodi di cui AP 1 risponde sarebbero risolvibili con un decreto d’accusa,

ritenuto

- il quadro edittale in cui ci si muove

- la bassa gravità

oggettiva e soggettiva della colpa di AP 1 (per le considerazioni sin qui

svolte) in relazione ai reati di cui risponde

- la sua parziale collaborazione con

gli inquirenti

- il tutto sommato

contenuto rischio di recidiva (che sarà discusso nel considerando seguente),

questa Corte ritiene

giustificata l’inflizione di una pena detentiva di 18 mesi.

Alla pena detentiva dev’essere cumulata una multa di fr. 300.- per le

contravvenzioni commesse dall’insorgente e, meglio, per le vie di fatto ai

danni di ACPR 25 nonché per le ripetute contravvenzioni alla LStup (punto D.6 e

D.10 AA n. 65/2013 del 20 giugno 2013), ritenuto che, in caso di mancato

pagamento, la multa sarà commutata in 3 giorni di detenzione (art. 106 cpv. 2

CP).

19.

a. Giusta l’art. 42 CP, il

giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti (cpv. 1).

Per stimare il rischio di recidiva - occorre procedere ad una ponderazione di

una serie di circostanze così da avere una visione d’insieme della personalità

dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle circostanze legate al nuovo

reato, vanno considerate la vita anteriore e la reputazione dell’autore così

come tutti gli altri fatti rivelatori del carattere dell’autore e che

permettono di fare una prognosi sulla sua futura condotta (ad esempio il

rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali o la dipendenza da sostanze).

Determinante è la situazione personale al momento della decisione. È illecito

attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come

nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella

sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto

federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193

consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42

CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si

applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV

1.

consid. 5.3.1).

b. Al riguardo, si

osserva che, quella in oggetto, è la prima condanna che AP 1 subisce dopo il

raggiungimento della maggiore età. Egli ha un unico precedente, ma da

minorenne: si tratta della condanna alla pena sospesa di 90 giorni di

detenzione per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio e per ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

La scrivente Corte ha avuto, al riguardo, uno sguardo meno severo di quello

della prima Corte.

Ricordato che il TF ha più volte stabilito che un precedente, ancorché

specifico, da solo non basta a fondare una prognosi sfavorevole (cfr., ad

esempio, DTF 118 IV 97 consid. 1a pag. 99; STF 6P.7/2007,

6S.23/2007 del 4 maggio 2007, consid. 10.2, STF 6S.380/2003 del 4 dicembre

2003, consid. 4.2) e che questo principio deve valere, a maggior

ragione, nei casi in cui il precedente si situa prima dei 18 anni e si

riferisce a reati quali la contravvenzione alla LStup e a furtarelli

(quand’anche ripetuti), va osservato che il ragazzo è apparso a questa Corte

profondamente pentito per quanto commesso. Egli è apparso maturato, dapprima

dall’esperienza dell’espulsione dalla Svizzera e della dura vita in __________

(dove egli ha dichiarato di lavorare nel settore primario per pochi euro al

giorno) e, poi, da quella della paternità. Anche la sua presenza al

dibattimento è stata letta in modo positivo, ritenuto che egli, comparendo

dinanzi alle autorità elvetiche, si è esposto al rischio di essere arrestato (la PP aveva, con l’appello incidentale, chiesto la sua condanna a 3 anni da espiare) ciò che è

stato interpretato da questa Corte come denotante da parte sua una buona

assunzione di responsabilità e volontà di emendamento.

Ciò ha portato la Corte a concludere che non è necessario, per trattenere AP 1

dal commettere nuovi reati, infliggergli una pena da scontare. E che, anzi, una

pena sospesa avrà maggiore e sufficiente effetto dissuasivo.

La pena detentiva di 18 mesi deve, dunque, essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Il periodo di prova è stabilito in 5 anni (cfr. art.

44.

cpv. 1 CP).

20.

Dal

canto suo IM 1 risponde in pratica per due episodi che, in diritto, hanno

configurato quattro reati, e meglio per:

-

aggressione

(reato punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria,

cfr. art. 134 CP),

- infrazione alla LStup,

- rissa e

- lesioni semplici

(reati

puniti con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria, cfr.

art. 133 cpv. 1, 123 cifra 1 CP e 19 cpv. 1 LStup).

Della gravità oggettiva

dei primi due reati già si è detto in relazione a AP 1. Valgono anche per IM 1

le considerazioni svolte sopra in relazione agli aspetti soggettivi legati al

reato, in particolare quelli legate all’assenza di partecipazione alla

pianificazione dei reati e all’adesione immediata anche dovuta alla forza

trainante del “gruppo”.

Dal profilo oggettivo, è di gravità media la sua colpa per la partecipazione

alla rissa che ha coinvolto 6 persone di cui 2 hanno subito delle ferite, di

gravità medio-bassa la specifica lesione semplice ai danni di ACPR 22 ritenuto

che i pregiudizi alla salute dell’uomo sono stati piuttosto contenuti (un

trauma alla mandibola e un graffio di 3 cm sul braccio sinistro).

Leggermente più attenuata appare, per contro, la sua colpa soggettiva riferita

ai fatti di __________, ritenuto che il suo intervento - seppur decisamente

sopra le righe e, come visto, non coperto da legittima difesa - è avvenuto in

risposta ad una richiesta d’aiuto da parte della sorella.

Pertanto, ritenuto il quadro edittale in cui ci si muove (art. 49 cpv. 1 in combinazione con l’art. 134 CP), e considerato che i fattori legati all’autore, fatta eccezione

per la giovane età, sono essenzialmente negativi (si pensi in particolare ai 4

precedenti penali, tra cui uno specifico per lesioni semplici e alla

circostanza secondo cui i fatti di Locarno sono stati commessi neanche un mese

dopo la sua prima carcerazione per i fatti di __________ ciò che dimostra una

certa determinazione nel delinquere) - questa Corte ritiene equo infliggere

all’appellante una pena detentiva di 12 mesi di detenzione.

21.

La pena dovrà essere interamente

scontata per i motivi indicati dai primi giudici al consid. 93 della sentenza

impugnata (che qui, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiama) cui

si aggiungono le seguenti considerazioni.

Non hanno convinto questa Corte le dichiarazioni del condannato sul nuovo

posto di lavoro quale venditore che l’imputato ha dichiarato di avere ottenuto

presso la __________ di __________ (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2). A

parte il fatto che il titolare della ditta (e datore di lavoro) è, per finire,

risultato essere il compagno della madre dell’imputato, sorprende la

circostanza secondo cui IM 1 - nonostante i quasi due anni trascorsi dai fatti

qui in esame - abbia iniziato a lavorare solo poche settimane prima dell’inizio

del dibattimento d’appello (cfr. contratto di lavoro allegato al doc. CARP XXI

che prevede l’entrata in servizio il 1° maggio 2014). Così come presentata al

dibattimento, la nuova attività lavorativa è apparsa a questa Corte come un espediente

processuale finalizzato all’ottenimento della sospensione condizionale della

pena. Carta questa, del resto, già tentata dall’appellante anche dinanzi i

primi giudici, laddove aveva preteso essere stato assunto da una carrozzeria

senza tuttavia riuscire a rendere verosimile tale ipotesi, (cfr. sentenza

impugnata, consid. 3 pag. 49 e consid. 93 pag. 97).

Conforta poi ulteriormente la prognosi negativa l’indomita propensione

dell’appellante a menare le mani visto che continua a macchiarsi di reati contro

l’integrità fisica. Dopo avere subito una prima condanna per lesioni semplici

nel 2011 e dopo aver commesso i reati di cui è stato ritenuto colpevole in

questa sede, egli non ha esitato a rendersi protagonista di un ulteriore

episodio di violenza avvenuto a __________ nel febbraio di quest’anno, per il

quale il Ministero pubblico ha aperto un nuovo procedimento a suo carico (cfr.

verbale dib. d’appello, pag. 9 e doc. CARP XXII). Preoccupa inoltre il fatto

che egli si è reso colpevole dell’episodio di __________ neanche un mese dopo

essere stato liberato dalla carcerazione subita per i fatti di __________ e che

egli ha poi delinquito ancora a __________ nonostante avesse già subito una

condanna da parte del TPC: ciò dimostra che l’imputato nulla ha imparato dai

suoi contatti con la giustizia.

Revoca della

sospensione condizionale di precedenti condanne

22.

In caso di sospensione

condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di

principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.

Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più

eseguita (art. 45 CP).

Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un

delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1

CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di

prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46.

cpv. 2 CP).

Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce

pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca.

Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare deve essere

punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).

Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non

vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta

l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato

durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi

reati”. Come per la concessione del beneficio della sospensione condizionale,

determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La

pena sarà dunque revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire

meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero

quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134

IV 140 consid. 4.2 e 4.3).

23.

Vista la prognosi non

sfavorevole evidenziata al consid. 19.b, si rinuncia alla revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflitta a AP 1 in

data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni, così come da lui

espressamente richiesto. Questa Corte ne proroga però il periodo di prova di un

anno.

24.

Con riferimento al

rischio di recidiva messo in evidenza al consid. 21 - che, a mente di questa

Corte, resta attuale nonostante l’effettività della nuova pena - deve invece

essere revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere da fr. 30.- inflitta ad IM 1 in data 6 luglio 2009 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino.

25.

La Corte - nonostante l’accertamento sul quantitativo di stupefacente di cui al consid. 12 - ha

rinunciato a modificare (in applicazione dell’art. 392 CPP) il dispositivo del

giudizio impugnato relativo alla condanna dei correi di IM 1 per infrazione

alla LStup, ritenuto che la nuova circostanza non influisce minimamente sulla

commisurazione delle loro pene (visto, soprattutto, il genere di stupefacente

oggetto di reato).

Tassazione delle note

d’onorario

26.

L’avv. DI 2 ha

prodotto al dibattimento la nota d’onorario 20 maggio 2014 (cfr. doc. dib.

appello 1).

Le prestazioni in essa esposte appaiono giustificate e vengono integralmente

approvate computando in aggiunta il dispendio orario relativo al dibattimento

d’appello, come espressamente chiesto dal difensore d’ufficio.

Anche la nota d’onorario 20 maggio 2014 dell’avv. DI 1 è integralmente

approvata.

Tassa di giustizia e

spese

27.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, rimangono a carico di IM 1,

AP 1, IM 2 e IM 3 con la ripartizione interna stabilita dai primi giudici.

Le tasse e le spese degli appelli e degli appelli incidentali sono attribuite,

in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

12, 22 cpv. 1, 51, 69, 70,

123 cifra 1, 126, 133, 134, 139 cifra 1, 140, 144 cpv. 1, 186 CP,

19 cifra 1, 19a LStup,

94 cpv. 1, 95 cpv. 1

LCStr,

115 cpv. 1 lett. b LStr,

42 e segg. 47, 49, 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia:

1.a. L’appello di IM 1 è parzialmente

accolto.

b.L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

c. L’appello del procuratore

pubblico incidentale a quello di IM 1 è respinto.

d. L’appello del procuratore

pubblico incidentale a quello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i

dispositivi n. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,

5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nonché 12 della sentenza 29 agosto 2013 della

Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole,

oltre che di

aggressione, infrazione alla LF sugli stupefacenti, rapina, ripetuto furto

consumato e tentato, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento,

vie di fatto, infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuto furto d’uso

consumato e tentato, ripetuta guida senza autorizzazione e di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti (condanne passate in giudicato),

di lesioni semplici per avere, a __________, il 13 agosto 2012,

colpendola al viso con dei pugni, cagionato lesioni a ACPR 26.

1.2. IM 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.2.1. aggressione

per avere, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1, a __________, il 3 aprile 2012,

partecipato all’aggressione di ACPR 4;

1.2.2. infrazione

alla LF sugli stupefacenti per essersi, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1,

a __________, il 3 aprile 2012, senza esere autorizzato, procurato ca. 4 kg di canapa, sottratta con violenza a ACPR 4;

1.2.3. rissa per avere,

a __________, il 22 giugno 2012, partecipato ad una rissa che ha cagionato

lesioni corporali a ACPR 21 e ACPR 22;

1.2.4. lesioni

semplici per avere, a __________, il 22 giugno 2012, cagionato

intenzionalmente a ACPR 22 un trauma mandibolare ed escoriazioni;

1.3. AP

1 è condannato:

1.3.1. alla

pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;

1.3.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

1.3.2. al

pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento), la quale in caso di mancato

pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3 (tre)

giorni;

1.3.3. non

è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni

inflitta in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni, ma il periodo

di prova è prorogato di un anno.

1.4. IM

1 è condannato:

1.4.1. alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.4.2. è

revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 45 aliquote

giornaliere da fr. 30.- cadauna inflitta in data 6 luglio 2009 dalla Ministero

pubblico del Cantone Ticino.

1.5. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 23'456.60, sono posti a carico dei

condannati con ripartizione interna in misura di 3/8 a carico di IM 3, 2/8 a

carico di IM 2, 2/8 a carico di AP 1 e 1/8 a carico di IM 1 e, per essi (al

beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

1.6.a. La nota professionale

20 maggio 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 2'535.00

- spese fr. 86.00

- IVA (8%) fr. 209.70

Totale fr. 2'830.70

e

posta a carico dello Stato.

b. La nota professionale

20 maggio 2014 dell’avvocato DI 2 è approvata per:

- onorario fr. 2'916.00

- spese fr. 132.00

- IVA (8%) fr. 243.85

Totale fr. 3'291.85

e posta a carico dello Stato.

1.6.1. Contro queste decisioni

è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale

federale, 6501 Bellinzona.

1.6.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

1.6.3. AP 1 e IM 1 sono tenuti

a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le note d’onorario del loro

patrocinatore d’ufficio non appena le loro condizioni glielo permetteranno.

2. Gli oneri

processuali dell’appello di IM 1, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti per per 2/3 a carico dell’appellante e, per esso (al

beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato e per il rimanente

a carico dello Stato.

3. Gli oneri

processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) testi fr. 120.-

c) altri disborsi fr. 100.-

fr. 1'020.-

sono posti per 1/3 a

carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria),

a carico dello Stato e per il rimanente a carico dello Stato.

4. Gli oneri

processuali dell’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di IM 1,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Gli oneri

processuali dell’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di AP 1,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16,

3003 Berna

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.