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17.2013.240

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 dicembre 2014Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

accertati e non contestati

5. Sulle circostanze

che hanno dato avvio all’inchiesta, sugli atti d’inchiesta effettuati dalla

polizia e, in sostanza, sui fatti ricostruiti dagli inquirenti e confermati dal

giudice di primo grado, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4

CPP, il considerando n. 3 della sentenza impugnata:

“ a)

Il 21 febbraio 2013 la

Polizia cantonale riceveva da parte del nucleo

investigativo dei carabinieri di Trento una nota informativa in merito agli

atti preparatori di un grave reato, una rapina, che secondo le loro indagini avrebbe dovuto svolgersi a breve sul nostro

territorio. Le indagini italiane avevano preso avvio nel gennaio 2013 in seguito ad una rapina perpetrata ai danni di un furgone portavalori nella zona di Trento. In sintesi i

rapinatori travestiti da guardie giurate avrebbero assaltato il furgone

portavalori con l'ausilio di una finta carica di esplosivo che aveva lo scopo

di spaventare il conducente ed indurlo a scappare passando dalla porta del passeggero. Gli inquirenti italiani erano riusciti

ad identificare vari numeri di chiamata riconducibili agli autori. Il 13.02.2013 una di queste utenze contattava

il numero __________, che si trovava in territorio elvetico ed in un uso

a tale "AP 1", con la richiesta di

reperire e consegnare almeno 3 divise.

Gli inquirenti svizzeri procedevano allora alla censura di tale utenza e dalle verifiche dei tabulati retroattivi,

nonché dalle intercettazioni in tempo

reale, emergeva che il presunto rapinatore

avrebbe dovuto arrivare in Svizzera probabilmente il 25 febbraio 2013 per incontrarsi con il sedicente

"AP 1", il quale era nel

frattempo stato identificato dagli inquirenti svizzeri nella persona di AP

1 residente in Via __________ a __________ (__________),

dipendente di PC 1 (a __________) e legato agli ambienti della prostituzione. Più precisamente emergeva che lo stesso

lavorava presso l'esercizio pubblico __________ (__________). Sospettando che le divise in questione fossero dunque

uniformi da postino, veniva contattato il responsabile della sicurezza della PC 1, signor __________,

il quale riferiva che nello stabile dove lavorava AP 1, al momento

dei fatti in esame in malattia a causa di

un’ischemia cerebrale, negli ultimi giorni

del mese, rispettivamente nei primissimi giorni del mese, vi era un grosso afflusso di denaro quantificato in

almeno CHF 1,5 milioni. Questo

denaro veniva trasportato con furgoni portavalori che partivano da

Chiasso e raggiungevano il centro di smistamento a __________. Parallelamente,

gli inquirenti italiani segnalavano l'arrivo

di un convoglio di 3 auto partite da Napoli la mattina del 25 febbraio 2013, al

quale si sarebbero aggiunte una quarta e una quinta a Como (I). Gli

inquirenti svizzeri organizzavano il pedinamento del convoglio che si fermava e

parcheggiava nei pressi dell'affittacamere __________.

Entravano nell'esercizio pubblico

sette persone, due delle quali ripartivano in tarda serata. Gli inquirenti cominciavano l'osservazione dei luoghi

e la censura delle utenze italiane utilizzate dai presunti rapinatori. Dai controlli telefonici emergeva

pure che l'utenza che aveva contattato più volte AP 1 nei mesi

precedenti l'arrivo in Svizzera, era

riconducibile a IM 1, pluripregiudicato in Italia. Il giorno seguente il

loro arrivo, martedì 26.02.2013, i presunti

rapinatori effettuavano dei sopraluoghi presso lo stabile PC 1 e iniziavano la realizzazione del loro piano

criminoso. In un primo tempo

controllavano il perimetro esterno dello stabile, per poi introdursi nel garage, dove cominciavano l'esecuzione spellando i cavi al fine di separare

quelli di telefonia, internet ed elettricità per poter staccare gli

allarmi. Quest'operazione doveva imperativamente essere realizzata in un giorno differente dall'apertura della

cassaforte in ragione del tempo necessario alla ricerca dei cavi ed al

poco tempo a diposizione (circa tra le 21.00

e le 2.30) per finalizzare il colpo. Verso

le 23.30 venivano tuttavia interrotti dall'arrivo del postino __________ che li notava e che già il mattino successivo riferiva

la presenza di persone sospette alla direzione:

" io

mi trovavo li sotto (dentro il garage della PC 1) alfine di fare delle manipolazioni sui cavi

presenti in una canalina zincata posta all'interno del garage. Questo lo stavo

facendo per dividere i cavi dell'elettricità con quelle della telefonia e quelli

dell'allarme. Posso anche dire che certi cavi sono spellati al fine di vedere

quali erano quelli della 220V e quali dei 12V degli allarmi (...) che se non

erro siamo

stati visti intorno alle 23.15 circa. Infatti noi eravamo all'interno del garage già da un'ora

e mezza a lavorare"

(verbale

d'interrogatorio IM 3 del 13.03.2013, p. 2-3 righe 15-20, 46-47);

" Dopo

aver tagliato i fili il colpo lo avremmo fatto da sopra, questo per evitare un secondo

controllo della polizia. Così non vedeva qualche porta scassinata trovando pure

gli attrezzi a terra. Quindi avremmo rotto il vetro sopra la pensilina. Saremmo stati IM 4 ed io ad occuparci della rottura del vetro sopra la pensilina

con un flex a batteria

e un disco diamantato vicino o con i cacciaviti piano piano. A questo punto io

mi sarei fatto prendere dal raggio per vedere se fosse partito qualche altro tipo di

allarme dopo quello telefonico. Fatto ciò saremmo rimasti tutti in attesa per

vedere se scattava un secondo o terzo allarme, come detto prima. Qualora non fosse

scattato saremmo

entrati dentro con gli attrezzi per aprire le porte e la cassaforte"

(verbale d'interrogatorio IM 3

del 27.03.2013, p. 15);

" il

primo operaio della posta è arrivato alle 2.30. questo significa che il nostro colpo doveva

finire entro le ore 2.15. (...) Per fare il colpo necessitavamo di un'ora-un'ora e

mezza. Per aprire la cassaforte ci vuole mezz'ora. (...) Aggiungo pure che noi

i cavi li avremmo tagliati già alle 21.00-21.30 (…) Poteva essere che la polizia

venisse a crearci disturbo la prima ora o due ore dopo che è scattato

l'allarme, ovvero circa mezz'ora dopo aver tagliato i fili. Questo perché quando si va in

allarme la

polizia ci mette circa tre quarti d'ora ad arrivare, io lo so, questa è la verità. Funziona così dappertutto. Perché prima suona in centrale alla PC 1 che deve

verificare entro mezz'ora se si ripristina l'allarme o meno. In seguito si

avvisa la polizia. Quindi passa diverso tempo e questo tempo noi lo dovevamo prendere in

considerazione. Il primo controllo sarebbe arrivato verso le 22.30, calcolando che i cavi non li avessimo tagliati

in ritardo per colpa delle persone in giro a piedi. Mettiamo che potessimo

tagliare il cavo solo alle 21.30 o alle 22.00 tutto slittava e noi non avremmo avuto

tempo" (verbale

d'interrogatorio Susassi del 29.03.2013, p. 8).

b)

Informati il giorno

successivo (27.02.2013) da AP 1 di essere effettivamente stati reperiti, secondo quanto da loro

dichiarato, la banda decideva di rinunciare

al colpo e ripartire per l'Italia il giorno seguente. La polizia

procedeva però la mattina del 28.02.2013 al

loro arresto. Durante l'inchiesta gli imputati si sono mostrati reticenti e non hanno collaborato

con gli inquirenti. Un poco più

collaborativo degli altri, AP 1 forniva la propria versione secondo cui

egli sarebbe stata una pedina marginale dell'operazione

fungendo unicamente da informatore e mettendo a disposizione della banda un quartier generale presso __________. Egli forniva anche i nominativi delle altre due

persone coinvolte, il sedicente __________, poi identificato nella

persona di __________ e __________, persone

che avrebbero contattato i __________

per proporre il furto. Dopo alcuni interrogatori anche IM 3 cominciava a

collaborare descrivendo i piani del colpo

progettato e le modalità con cui questo sarebbe stato messo in atto. A

differenza di alcuni dei correi, dichiarava però di non aver

completamente rinunciato al furto, ma che la banda sarebbe ritornata dopo

qualche mese, quando le acque si sarebbero calmate, confermando in questo modo che il sodalizio sarebbe rimasto in essere

al rientro in Italia nonché la

propria appartenenza al gruppo. Si specifica che si tratta di una banda a composizione variabile,

strutturata in una complessa

organizzazione raggruppante numerose persone che agiscono con modalità professionali. Dai verbali emerge infatti come

delle terze persone, non ancora presenti sul territorio svizzero, fossero parte

integrante della banda e pronti a raggiungere

i compagni per la concretizzazione dell'atto criminoso. Dai verbali d'interrogatorio emerge pure come IM 3 non sia nuovo a questo genere d'attività, nonostante

i suoi precedenti penali in Italia

siano molto ridotti rispetto ai correi,

egli ha già commesso violazioni di domicilio finalizzate alla sottrazione di cose mobili altrui, e più

specificatamente alla commissione di furti e/o rapine.

" sa ispettore,

il furto non viene fatto da voi come da noi. Ci vogliono delle ore. ll furto si

comanda da fuori, ci vuole tempo e tanto personale. Non è una cosa da niente, è

una cosa seria ed accurata. Per tutti questi motivi sono necessari dei

sopralluoghi, siamo andati a vedere i cavi ecc. Ci vuole tanto tempo. Bisogna

valutare tutti i tempi. Tutto quello che si fa necessita tanto tempo. E la

polizia che arriva, che va, il tempo per tagliare il vetro, ecc" (verbale d'interrogatorio IM 3

del 27.03.2013, p. 16 righe 18-23”

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18-21).

6. Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo

giudice ha correttamente concluso che quello che le persone arrestate il 28

febbraio 2013 erano intenzionate a compiere deve essere qualificato di furto e

non di rapina. Al riguardo, si ripropongono le argomentazioni svolte nella

sentenza impugnata:

“ Nella fattispecie in esame è pacifico che

gli autori, seppur fortemente

sospettati di voler commettere una rapina in ragione della

richiesta di fornitura di divise da postino, nonché dei loro precedenti in Italia, sono invece autori di

tentativo di furto in quanto risulta chiaramente dagli atti che gli

stessi avevano progettato di agire di notte

quando lo stabile era deserto, e non di

assalire il furgone portavalori in pieno giorno. Inoltre non sono stati ritrovati in loro possesso armi od oggetti

propri a costituire una minaccia per

l'integrità altrui” (sentenza impugnata, consid. 4.a in fine, pag. 22).

7. Secondo

il primo giudice, il furto era già iniziato ai sensi dell’art. 22 CP:

“ Nella fattispecie gli autori hanno cominciato a raccogliere

informazioni già negli ultimi mesi del 2012, ma sono diventati più attivi a contare dal 25.02.2013 quando da Napoli

sono arrivati in Svizzera almeno 5

giorni prima di commettere il furto. Gli stessi hanno effettuato diversi

sopralluoghi presso lo stabile della PC 1 con lo scopo di affinare un piano d'azione, definire i ruoli dei vari partecipanti

e procurarsi il materiale necessario. Essi hanno compiuto il passo che

determina l'inizio della commissione dell'infrazione nel momento in cui la

notte del 26.02.2013 si introdussero all'interno del garage di PC 1 a __________,

sbucciando almeno 25 fili elettrici al fine di separare telefonia, internet e

elettricità per poter eliminare gli allarmi ed introdursi indisturbati negli uffici. Come da dichiarazioni

degli stessi imputati era infatti

impossibile fare tutto in una sola notte in ragione dei tempi ristretti di lavoro, al massimo un'ora e mezzo, poiché dal momento in cui i fili sarebbero stati

tagliati gli autori avrebbero dovuto attendere ca. 2 ore prima di

entrare nello stabile per essere sicuri che

nessun allarme fosse scattato” (sentenza impugnata, consid. 4.d, pag. 24

e 25).

8. Come

già al dibattimento di primo grado, ancora in appello, la Difesa di AP 1 ha

sostenuto che l’esecuzione del reato non era ancora iniziata e che si era

ancora allo stadio degli atti preparatori che, trattandosi di furto, non sono

punibili.

L’opinione non

può essere condivisa.

Non vi sono dubbi

- ritenuto, fra l’altro, quanto accertato dai primi giudici, e meglio che

l’esecuzione del furto non poteva essere portata a termine in una sola notte -

che il punto di non ritorno (DTF 120 IV 113 consid.1b) era ampiamente

oltrepassato.

Va ricordato che

l’arrivo a __________ della banda dei __________” (il 25 febbraio 2013)

e l’entrata nell’edificio de PC 1 (il giorno successivo) erano stati preceduti:

-

da una lunga serie di contatti (iniziati già nell’autunno precedente) fra i

vari personaggi coinvolti nell’operazione con passaggio di informazioni completo

sulla logistica del centro di smistamento (significativo, al riguardo, è che,

come risulta dagli atti, i membri della banda conoscevano, nel dettaglio, lo

stato dei luoghi) e sulla sua attività,

-

una serie di sopralluoghi, di __________ e AP 1 prima e, poi, di alcuni

membri della banda dei “__________” giunti espressamente in Ticino almeno

un paio di volte e

-

da una serie di contatti telefonici (avvenuti, in particolare, fra gennaio

e fine febbraio 2013) fra AP 1 e IM 1.

L’arrivo in

Ticino della banda il 25 febbraio 2013 era, evidentemente, finalizzato a

mettere in esecuzione il piano elaborato durante o, in ogni caso, in funzione

delle risultanze di questi approcci.

Ed è altrettanto evidente

che l’individuazione dei cavi che occorreva tagliare per mettere fuori uso gli

allarmi faceva parte di questo piano.

Mutatis mutandis

(si tratta di rapine tentate, ma il discorso non cambia), valgono a titolo

d’esempio:

-

la DTF 117 IV 369 in cui è stato riconosciuto il tentativo in un caso in

cui gli autori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già

realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i

partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo

della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo

nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo al loro

arresto (DTF 117 citata, consid. 11-12).

- la DTF

120 IV 113 in cui è stato pure riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli

autori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro

obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all’uso ed avevano

aspettato per poco più di un’ora, rinunciando ad entrare in azione a causa

dell’eccessivo andirivieni di persone (DTF 120 citata, consid. 1b).

Ci si può, del resto, chiedere, sulla scorta della

giurisprudenza, se la soglia del tentativo non debba, in casu, essere posta in

un momento precedente a quello dell’intervento sui cavi del sistema d’allarme,

e meglio al momento dell’entrata in Svizzera, ritenuto che “__________”

hanno intrapreso la trasferta già ben intenzionati a commettere il furto (cfr.,

per un caso cantonale, sentenza della Corte delle assise criminali

72.2003.123+147 del 9 aprile 2004 in re M., consid. 63, e sentenza CCRP

17.2004.29+30 del 4 maggio 2005 nel medesimo caso, consid. 22).

Su questo punto,

dunque, l’appello deve essere respinto.

9. L’appellante

sostiene, poi, che egli è stato un semplice complice, non un correo.

10. Il

giudizio su questo punto impone una dettagliata ricostruzione dei fatti, con

particolare riguardo a quelli che vedono attivo (o, comunque, coinvolto) AP 1.

discussioni

con __________

a. Secondo

le sue dichiarazioni, AP 1 si è, in sostanza, lasciato coinvolgere, un po’ per rancore

contro il datore di lavoro (cfr., sui motivi, verb. dib. d’appello, pag. 2), un

po’ per ingenuità e un po’ per paura, in un progetto che non era il suo dopo

essersi lasciato andare, con __________ (__________), un amico/conoscente che

gestiva una palestra a Como, a confidenze sull’attività del centro di

smistamento della PC 1 di __________ dove egli lavorava:

“ Un giorno, parlando con il mio conoscente __________ detto “__________”

(ndr: in seguito solo “__________”), ho raccontato del mio lavoro presso la __________

che è un servizio della PC 1 ubicata in via __________ a __________. Era

parecchio tempo fa, prima di settembre 2012 (…) Preciso che questo discorso in

merito al mio lavoro è nato così per caso e normalmente, parlando del più e del

meno.

Ricordo che gli avevo spiegato in cosa consisteva il

mio lavoro: gli dissi che il mio compito era di consegnare le lettere e una

volta al mese di consegnare le buste pensioni (AVS) agli anziani del __________.

Ho notato che __________ si è dimostrato interessato

all’argomento a tal punto che mi ha chiesto alcuni dettagli in merito alla mia

professione. Ricordo in particolare che mi chiese che cifre “giravano” in

generale presso PC 1. Io risposi che non conoscevo esattamente la quantità di

denaro che transitava da quell’ufficio, gli dissi unicamente che era “un buon

volume” visto che l’ufficio era servito da diversi postini e le lettere delle

pensioni in uscita erano numerose” (all. 2 RPG,

PS 28.2.2013, pag. 4).

Va, qui,

annotato che, ad un certo punto dell’inchiestaIM 4 ha, invece, detto che fu AP

1 ad avere avuto l’idea del furto.

AP 1, saputo di

queste dichiarazioni, le ha contestate affermando, in sostanza, che sono il

frutto di una vendetta perché “IM 4 è una delle persone che ho riconosciuto

più volte” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag 17).

Questa Corte,

preso atto che, al riguardo, il primo giudice nulla ha detto, ben valutato il

materiale probatorio, ritiene che le cose siano andate così come lasciato

intendere da IM 1, nel senso che l’idea del furto venne partorita nei colloqui

fra AP 1 e __________ e che fu grazie ai contatti di quest’ultimo che essa poté

vedere la luce:

“ Non so dire se l’idea è venuta da AP 1 o da __________. Personalmente mi

era stato detto da __________ che AP 1 aveva avuto questa idea di fare il

furto. Penso che la cosa si è svolta in questo modo. E’ stato AP 1 a dire a __________

che nella PC 1 vi erano tanti soldi in cassaforte. Personalmente è stato __________

a contattarmi” (all. 27 RPG, PS IM 1 20.3.2013, pag. 3).

incontri con __________

al bordello

b. L’argomento

della PC 1 venne riaffrontato circa un mese dopo, quando __________ fece visita

a AP 1 nel postribolo che gestiva a __________:

“ Mi disse se era

possibile conoscere dei dettagli sull’immobile in cui aveva sede PC 1. (…) É

chiaro che quando le sue domande sono divenute più precise e mirate, ho intuito

che "c'era in ballo qualcosa di losco". Mi chiese ad esempio se vi

erano delle telecamere di sicurezza, se vi erano degli allarmi, se c'era una

cassaforte, se quest'ultima era grande o piccola, quando era il periodo di

consegna delle pensioni. Da parte mia non gli ho chiesto dei chiarimenti

precisi e mirati; era palese che aveva l'intenzione di "mettere a segno un

colpo" anche se non mi era facile capire di cosa si trattava esattamente e

le modalità con cui voleva perpetrarlo e nemmeno con chi. Da parte mia mi sono

limitato a rispondere alle sue domande. Chiaramente non conoscevo nel dettaglio

i sistemi di sicurezza dell' PC 1; mi sono limitato a riferirgli quello che

avevo visto con i miei occhi durante il compimento della mia professione. Gli

dissi per esempio che da parte mia non avevo mai notato una videosorveglianza

ma che comunque non potevo escludere che vi fossero delle videocamere nascoste;

gli dissi che c'era una cassaforte grande ubicata all'interno di un ufficio del

piano terra; gli dissi che non sapevo se vi era l'allarme e su sua richiesta

specifica gli risposi che non ero a conoscenza di eventuali codici per entrare

o disattivare gli allarmi.

ADR che gli dissi pure che la consegna delle pensioni avveniva ad

inizio di ogni mese. Non conoscevo però i giorni esatti e altri dettagli” (all.

Considerandi

2.

RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5).

__________ gli

chiese di “approfondire queste tematiche” e AP 1 gli rispose che “si

sarebbe guardato in giro” (all. 2 RPG, PS

28.2

, pag. 5). Verosimilmente in un secondo tempo, AP 1 riferì a __________

che “vi era una tastiera sulla cassaforte e che le uscite di emergenza erano

poste sotto allarme” (all. 2 RPG, PS

28.2

, pag. 6).

In seguito,

sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, __________ arrivò più volte al __________.

In una di queste visite, gli annunciò che sarebbe, poi, tornato “in

compagnia dei suoi amici”, cioè delle “persone interessate al colpo

presso PC 1” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).

In una di queste

visite, AP 1 lo accompagnò in un sopralluogo:

“ io ho accompagnato il mio conoscente __________, lui con la sua

macchina ed io con la mia, verso PC 1 di __________. Trattasi per l’esattezza

di un ufficio di smistamento, non di un ufficio aperto all’utenza. Ho mostrato

da quale parte si entrava, quindi gli accessi, abbiamo poi invertito la marcia

e io sono rientrato al __________, __________ invece se ne è andato” (all. 1

RPG, PS 28.2.2013, pag. 4);

“ io ho raggiunto il centro a bordo di una vettura a me in uso (…) mentre

__________ mi ha seguito con la sua (…) Una volta raggiunta la via __________ a

__________ ci siamo fermati con i veicoli su un piazzale di fronte alla rampa

d’accesso alla PC 1. Da lì siamo scesi e io ho mostrato a __________ la fila di

finestre della PC 1 (…) Gli ho fatto vedere la rampa di accesso agli __________

(dove ci sono le due porte d’entrata) e nel contempo gli ho mostrato la rampa

d’accesso al garage, luogo da dove entrano ed escono i veicoli di servizio. (…)

quando gli ho mostrato le finestre con un gesto della mano gli ho indicato che

la cassaforte si trovava in un locale sito nel lato opposto rispetto alle

finestre. Fatto ciò, siamo saliti in auto e ce ne siamo andati. Ricordo che ho

notato la macchina di __________ rallentare nelle adiacenze della rampa del

garage. Probabilmente ha voluto guardare meglio” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag.

11).

__________

porta al bordello i “__________”

c. Più in

là nel tempo, __________ ritornò al bordello con “due uomini di origini

meridionali” che presentò a AP 1 come suoi amici ma -sempre secondo le

dichiarazioni di AP 1 - senza dirgli il loro nome:

“ l’incontro è durato pochi minuti (forse un quarto d’ora/venti minuti); __________

mi disse esplicitamente, usando sue parole: “questi sono qui per fare la

posta”. __________ in seguito è stato più dettagliato e mi disse che il famoso

colpo consisteva in un furto. A quei tempi non aggiunse altri dettagli” (all. 2

RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).

Durante

l’inchiesta, è stato appurato che i due di questo primo incontro erano IM 1 e IM

4.

__________ tornò

ancora al __________ in data imprecisata (AP 1 parla di dicembre 2012/gennaio

2013, poi di novembre/dicembre 2012). Questa volta era con “tre di questi

suoi amici”. Si trattava dei due dell’incontro precedente e di un terzo che

a AP 1 “era del tutto nuovo” e che non rivide più (all. 2 RPG, PS

28.2

, pag. 7):

“ due di queste persone sono poi state arrestate settimana scorsa mentre

la terza non l’ho mai più vista” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 9).

Descrivendo

questa terza persona, AP 1 ha detto che gli “aveva dato una brutta

impressione in quanto dava l’impressione di uno che non aveva nulla da perdere”

(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).

In quell’incontro

- sempre secondo AP 1 - i quattro gli chiesero se sapesse della presenza e dei

tempi di arrivo di “furgoni portavalori che servivano PC 1 di __________”.

Avuta risposta negativa, i quattro gli chiesero di tenere “sott’occhio

questo dettaglio per loro in quanto erano interessati al giorno di arrivo

dell’eventuale furgone portavalori” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).

In realtà, va

detto che, raccontando di avere detto ai “__________” - e, poi, in

sostanza, in quei primi verbali, agli inquirenti - di non sapere nulla di

furgoni portavalori, AP 1 ha mentito. Infatti, l’8 marzo 2013, pressato dagli

inquirenti, AP 1 ha ammesso quanto segue:

“ sapevo che verso la fine del mese, rispettivamente i primi giorni del

mese successivo, arriva un furgone che porta i soldi, anche se personalmente

non l’ho mai visto (…) non so dove viene scaricato il denaro. Immagino che lo

scarico avvenga sulla rampa di carico e scarico. Lo deduco perché è il posto

più vicino alla cassaforte” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 13 e 14).

Pertanto, visto

anche il momento in cui “i napoletani” hanno deciso di agire, è certo

che AP 1 abbia detto loro quel che sapeva.

Inoltre, in

quell’incontro, “__________” gli chiesero informazioni sul direttore:

“ questi napoletani mi avevano pure chiesto informazioni circa il

direttore. In particolare, se ce ne fosse uno, se aveva un ufficio suo e se

fosse adiacente al locale cassaforte. Rammento pure dettagli sul suo aspetto e

io gli avevo risposto che si trattava di un uomo di mezza età, se ricordo bene

gli avevo pure detto che era calvo e a loro precisa domanda avevo risposto che

era quasi sempre in ufficio. ADR che mi hanno pure chiesto (…) se lui avesse un

allarme “proprio” da usare in caso di emergenza. (…) avevo risposto che non

sapevo. (...) non ricordo se mi hanno chiesto il nome” (all. 6 RPG, PS

3.4

, pag. 9 e 10; cfr., anche, all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 21).

Va detto che, secondo questa Corte, è evidente che, nelle

dichiarazioni riguardo le informazioni che egli diede ai membri della banda dei

“napoletani”, AP 1 ha giocato al ribasso. Emerge, infatti, dagli atti

che questi conoscevano molto bene lo stato dei luoghi del centro di smistamento:

basti pensare, oltre alla descrizione dettagliata del locale con il “tavolone”

data da almeno uno di loro, al fatto che i “napoletani” sono andati a

colpo sicuro sia nella scelta della via d’accesso al centro, sia

nell’individuazione, nel garage, della “scatola” dei cavi da controllare. E’

evidente che era soltanto AP 1 a poter dare loro queste informazioni (cfr., al

riguardo, all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9, dove AP 1, pur con le sue solite

“ritrosie”, ammette di avere dato, ai “napoletani”, una descrizione

dettagliata degli interni e delle vie d’accesso).

Poi - sempre a

detta di AP 1 - “__________” lo rassicurarono dicendogli testualmente

che “sarebbe stato un lavoro pulito” (all. 2 RPG,

PS 28.2.2013, pag. 7). Leggasi che si sarebbe trattato di

un furto e non di una rapina (precisazione su cui AP 1 ha tenuto a porre, pur

se non tecnicamente, diverse volte l’accento).

Infine, uno dei “__________”

- IM 1 (all. 4 RPG, pag. 10) - gli consegnò “una schedina telefonica

italiana della TIM” così da avere un’utenza sicura su cui contattarlo (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7; cfr., anche,

all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 10).

AP 1 mise la SIM

in un suo cellulare che lasciò sempre acceso (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8;

cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

L’aver tenuto

sempre acceso il cellulare indica - con certezza - come, contrariamente alle

sue dichiarazioni, l’adesione di AP 1 al progetto delittuoso fosse del tutto

piena.

telefonate dei

“__________”

d. Sempre secondo le sue

dichiarazioni, “__________” contattarono AP 1 su quel telefono circa 4/5

volte nei mesi di gennaio/febbraio 2013.

d.1. Dapprima,

“__________” gli fecero, secondo le sue dichiarazioni, delle telefonate

“di cortesia” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

La prima telefonata in cui, secondo AP 1, si parlò del furto avvenne in una

data imprecisata di gennaio 2013: in essa - ha raccontato - “mi dissero che

volevano arrivare a fare il colpo per la fine di gennaio ma che invece non

sarebbero arrivati (…) e che avrebbero posticipato il tutto e che mi avrebbero

fatto sapere la nuova data del loro arrivo” (all. 2 RPG, PS

28.2

, pag. 10).

d.2. In

un’altra telefonata, avvenuta ad inizio febbraio 2013, “uno di loro” gli

chiese “notizie in merito al furgone portavalori”. A questa domanda, AP

1.

rispose che “ci stava guardando dietro” anche se - ha aggiunto agli

inquirenti - “di fatto era una bugia in quanto non avevo fatto nulla in tal

senso” (all. 2 RPG,

PS 28.2.2013 pag. 9 e 10).

d.3. In

un’altra telefonata ancora, “uno di loro” - noi sappiamo (ma

verosimilmente, visto il tenore amichevole della conversazione, lo sapeva anche

AP 1) che era IM 1 - chiese al qui appellante di “fornire loro 5 divise

della PC 1” dicendogli che “gli servivano per fine mese quando sarebbero

giunti in Ticino per il colpo” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013,

pag. 8). Nonostante non volesse farlo e nonostante sapesse che “non avrebbe

mai fatto una cosa simile” - ha aggiunto AP 1 - “sempre per paura della

mia incolumità, telefonicamente ho confermato che avrei potuto fornire delle divise

postali” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9).

A dire il vero,

dalla registrazione della telefonata non emerge né un rapporto di sudditanza,

né un sentimento di paura, né tantomeno una ritrosia di AP 1 riguardo alla

fornitura delle divise. Al contrario, da essa emerge una certa familiarità fra

i due interlocutori - ciò che dimostra come AP 1 abbia mentito quando ha

sostenuto di praticamente nemmeno conoscere i “__________” - e un’adesione

incondizionata di AP 1 alla richiesta ricevuta visto che egli non si limita a

prenderne atto ma arriva sino a chiedere di quale taglia devono essere le

divise.

Ma non solo. Da

essa emerge che AP 1 aveva un certo margine di discrezionalità (riguardo al

numero di divise da fornire).

Poiché

illuminante sul genere di rapporto fra i due, la telefonata viene qui

riprodotta:

“ Uomo (U) per AP 1 (D):

D: Pronto

U: ciao AP 1

D: ciao, tutto bene?

U: tutto bene

D: ok

U: mi senti?

D: si ti sento

U: ascolta, si ma tu ehm… diciamo sei sceso al

lavoro?

D: no non n

U: non ancora

D: ancora no

U: ti volevo dire ehm… l’abito che tu lavori

no…

D: sì

U: ehm… gli dici all’amico il tuo amico che

deve procurare almeno tre per il giorno 25

D: sì, ok

U: ti dimentichi?

D: ehm tre non lo so dimmi la misura

U: come?

D: di che misura?

U: anche la misura tua va bene

D: ahm va bene allora si allora si

U: tre quattro vedi tu minimo tre

D: ok

U: va bene?

D: va bene va bene

U: noi ci vediamo per il giorno 25 (n.d.r. si

sente un'altra persona che dice “sera”) sera ok?

D: ok

U: ciao un bacione

D: ciao ciao”

(trascrizione telefonata del 13.2.2013,

allegata al PS 28.2.2013).

Del resto, su

questa questione, non va dimenticato che, a casa di AP 1, sono state trovate

dagli inquirenti alcune divise da postino di taglie diverse (AI 347, RPG 13.5.2013,

pag. 15). E’ vero che lui ha detto che erano le sue e che la diversità delle taglie

si spiega con un suo dimagrimento (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 14).

Tuttavia, la circostanza, unita al contenuto e al tenore di questa telefonata,

impone alla scrivente Corte di accertare che, contrariamente al suo costante

“tirarsi fuori”, AP 1 ha, davvero, fatto quello che IM 1 gli aveva chiesto con

quella telefonata.

Inoltre, così

come indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, la trascrizione di questa

telefonata è interessante anche perché la richiesta di procurare le divise “per

il giorno 25 lascia ben intendere che (…) avevano

pianificato il loro arrivo per il 25 febbraio 2013. E questo AP 1 lo sapeva”

(AI 347, RPG 13.5.2013, pag 10;

sott. del red.).

Ne deriva l’accertamento

- ancora una volta imposto dagli atti - che AP 1 sapeva, del piano dei “__________”,

molto più del poco che, come vedremo, egli ha sempre lasciato intendere e che,

ad esso, egli aveva del tutto aderito.

annuncio

dell’arrivo dei “__________”

e. La

domenica 24 febbraio 2013, __________ arrivò di nuovo al bordello:

“ erano passate le 22.00, lì mi ha comunicato che l’indomani sarebbero

arrivati “gli amici”. Io ho chiesto quanti sarebbero arrivati e lui mi ha

risposto che dovevano essere 3 o 4 o 5, non sapeva con precisione. Mi ha

chiesto se potevo dare ospitalità per qualche giorno a queste persone ed io ho

chiesto a __________ se non aveva magari lui in giro qualche appartamento. __________

mi ha risposto negativamente precisando comunque che si sarebbe trattato di

pochi giorni di permanenza” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4).

arrivo dei “__________”

f. Il

lunedì 25 febbraio 2013, in serata, __________ e “gli amici” giunsero al

bordello:

“ lunedì 25.2.2013, come pianificato, sono arrivati “gli amici”. __________

li ha accompagnati personalmente. Sono arrivati in 5 persone e con tre

macchine. __________ era con la sua macchina, la 4° macchina e, quindi, per

essere chiari, __________ era la sesta persona. Era sera, circa le 20.30/21.30”

(all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag.

3).

In realtà, va

detto che, come AP 1 dirà in seguito, insieme a __________, era arrivato anche

un altro uomo - poi identificato in __________, residente

a __________ - che, da lì in poi, accompagnò sempre __________ nelle sue visite

al bordello, o meglio ai “__________” (all. 3 RPG, PS 1.3.2013, pag. 2).

Sempre secondo le

sue dichiarazioni, a __________ - che entrò nello stabile prima degli altri - AP

1.

si affrettò a raccontare della richiesta delle divise e a dire che lui non

voleva fornirle. __________, sempre a detta di AP 1, lo tranquillizzò

dicendogli che “non c’era problema, che le divise non gli servivano più in

quanto avrebbero fatto un lavoro pulito” (all. 2 RPG,

PS 28.2.2013, pag. 9; cfr., anche,

all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 15).

Diversa la versione

di IM 1 secondo cui, invece, era stato deciso, già prima, che si sarebbe

operato diversamente (all. 27 RPG, PS 20.3.2013, pag. 2).

Che le cose

andarono come IM 1 ha detto è provato - non solo da quanto indicato al punto

d.3 - ma anche dall’incostanza delle versioni di AP 1 su questo aspetto (cfr.,

in particolare, verb. dib. d’appello, pag 3).

Poi, sempre secondo AP 1, __________ gli disse che i cinque uomini

dovevano essere alloggiati in un appartamento:

“ __________

mi ha infatti espressamente chiesto di fornire loro un appartamento intero così

da poter stare tutti insieme. Io ho spostato la ragazza che si chiama __________

(…) dall’appartamento che occupava e che poi ho dato agli italiani (…) Questo

appartamento (..) guarda anche sulla strada cantonale. Ai 5 italiani ho fatto

parcheggiare le macchine dietro lo stabile dopodiché hanno preso le loro borse

e sono saliti in stanza. Li ho accompagnati io” (all. 1 RPG, PS

28.2

, pag. 4 e 5).

AP 1 fece entrare i cinque “napoletani”

dalla porta posteriore:

“ Visto che erano

così in tanti, con tanti borsoni, ho ritenuto che non fosse il caso di farli

passare dall’entrata principale. Così sono sceso al piano -1, ho aperto la

porta di servizio e li ho fatti entrare da lì. Li ho poi accompagnati

all’appartamento 42 (…) ho recuperato per loro delle lenzuola e degli

asciugamani e glieli ho portati. A questo punto li ho lasciati soli” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).

Sostenendo di essere entrato

nell’appartamento soltanto per portare lenzuola e asciugamani, AP 1 ha mentito.

In realtà, come risulta dalla

videosorveglianza installata nel bordello, prima di portare la biancheria

pulita, egli rimase nell’appartamento con “__________” una ventina di

minuti:

“ Mi vengono

mostrati due fotogrammi (…) datati 25.2.2013 ore 20.46.32 e ore 21.06.10 (…) si

nota come io stia entrando all’interno dell’appartamento 42 in compagnia di __________ (n.d.r.: __________) e __________ (…) si denota come io sia rimasto

all’interno dell’appena citato appartamento sino alle ore 21.06.06 per un

totale di circa 20 minuti.

D. di che cosa avete discusso (...)?

R: Non ricordo con esattezza. (…) posso solo dire che non

ricordavo di essere stato così a lungo in camera dei napoletani”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 6 e 7).

Secondo AP 1, quella sera non

successe altro, se non che alcuni dei nuovi arrivati sono scesi “nel locale

e si sono incontrati con delle ragazze con le quali sono poi andati a divertirsi”

(all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4) mentre lui attese alle

sue normali occupazioni, senza avere alcun contatto con “i napoletani”.

Anche su questo punto, AP 1 ha

mentito.

Sempre dalla videosorveglianza

installata nel bordello risulta, infatti, che, quella sera, dopo avere lasciato

l’appartamento 42, egli uscì con __________ e __________ e la sua assenza durò

una ventina di minuti:

“ Mi viene

mostrato un fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.16.50 (…) si nota come io,

con __________ e __________ siamo usciti dal palazzo __________ utilizzando la

porta secondaria, ovvero quella della lavanderia (…) mi viene mostrato un

secondo fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.39.01 (…) si evince come io

abbia fatto rientro al __________ utilizzando ancora una volta la porta

secondaria. La mia assenza è durata circa 35 minuti.

D: Dove è andato in compagnia di queste due persone?

D: Non sono andato da nessuna parte con queste persone.

D: Lei cosa ha fatto?

R: Non ricordo, sarò andato a casa” (all. 7 RPG, PS

30.4.2

, pag. 7).

Confrontato con le risultanze

istruttorie secondo cui, in quel lasso di tempo, lui e __________ avevano

raggiunto il suo appartamento, vi erano saliti e vi erano rimasti per quattro

minuti prima di separarsi, AP 1 si è deciso a dichiarare quanto segue:

“ ora che mi viene

in mente, ricordo che sono andato a casa con questa persona. Ricordo che colui

che mi diede il telefono, mi disse che lo dovevo consegnare a questa persona

(…) IM 1 mi ha detto questo mentre mi trovavo in camera con loro, durante i

primi venti minuti (…) io purtroppo non ricordo altro.

D: per quale motivo __________ non è venuto con voi?

R: Non lo so” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 8).

Secondo quanto indicato nel

rapporto della polizia giudiziaria, quella scheda è, poi, stata utilizzata da __________

per contattare IM 1 durante gli ultimi giorni della loro permanenza in Svizzera

(AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 16).

martedì 26 febbraio 2013

g. Il giorno successivo al loro arrivo, AP 1 ricorda di avere visto

scendere, ma solo in tarda mattinata, “almeno 4 di queste 5 persone” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).

Poi, sempre

secondo le dichiarazioni di AP 1, durante la giornata, “gli italiani si sono

mossi, nel senso che sono entrati e usciti dallo stabile più volte, hanno

girato, si sono spostati con le macchine” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag.

5). Per evitare che quell’andirivieni destasse sospetti, AP 1 ha detto

loro di continuare ad usare la porta di servizio da cui li aveva fatti entrare

la sera prima:

“ ho detto loro che avevo la porta della lavanderia al piano interrato e

che potevo lasciarla aperta per loro (…) sono rimasto d’accordo con loro che si

sarebbero avvalsi di questa porta per entrare ed uscire così da non passare

sempre dalla reception” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).

h. Secondo

le sue prime dichiarazioni, nel pomeriggio di quel martedì 26 febbraio, AP 1

accompagnò i cinque a __________ per mostrare loro l’ubicazione della PC 1:

“ nel corso della giornata di martedì, nel pomeriggio, io ho accompagnato

gli italiani al PC 1, così come avevo fatto con __________. Loro mi seguivano

con una macchina e io ero davanti con la mia Smart. Ho mostrato loro l’ubicazione dello stabile e sono rientrato al __________”

(all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).

In seguito,

invece, dirà di non averlo fatto (AI 20, PP 28.2.2013,

pag. 3: “in quanto sapevano già dove si trovava”) e

di avere mentito perché:

“ non volevo dire che avevo ricevuto una SIM da parte del cittadino

italiano in occasione della loro prima visita” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag.

12).

Inutile dire

che la spiegazione non convince, non potendosi comprendere il nesso fra le due

cose.

i. Sia

quel che sia, su quello che ha fatto con “__________” in quel martedì 26

febbraio 2013, AP 1 non è stato molto loquace. Infatti, pur spulciando i verbali,

si trovano poche dichiarazioni al riguardo e quelle poche attengono unicamente

alle informazioni che egli ha dato loro (cfr., per esempio, all. 1 RPG, PS

28.2

, pag. 5; AI 20, PP 28.2. 2013, pag. 4; all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag.

11; all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9).

Sembrerebbe, dunque, che, durante quella giornata, AP

1.

si sia dedicato alle sue normali attività mentre “__________” facevano

quel che dovevano fare.

l. Ma non solo. Sembra evincersi dalle sue dichiarazioni che, di quel che

loro dovevano fare, lui non sapeva nulla se non a grandi linee. Del piano e di

quel che facevano concretamente “__________”, infatti, AP 1 ha sempre

lasciato intendere di sapere, oltre a quel poco che gli era stato detto (“sarà

un lavoro pulito”,…), solo quello che, quasi per caso, aveva sentito:

- “loro parlano di staccare allarmi, di

aprire la cassaforte e di rubare i soldi durante la notte.

D: Da chi le è stato riferito questo piano?

R: Ho sentito loro che ne parlavano (…) la prima volta

che ne hanno discusso era la sera in cui sono arrivati (…) parlavano di trovare

il sistema per staccare gli allarmi, prendere i soldi e andarsene subito senza

sostare. La seconda volta è stata la sera che hanno deciso di non fare più

niente, il mercoledì sera (…) la mia sensazione è stata quella che loro

avessero bene in chiaro cosa fare e come farlo (…) ho avuto la sensazione come

se fossero solo ad un passo dal raggiungere il loro obiettivo” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 3 e 4);

- “D: Ha notato gli italiani maneggiare

attrezzi che potrebbero essere usati per compiere uno scasso?

D: No. Ho sentito parlare di un giravite

dimenticato da qualche parte (…) quando sono rientrati al __________ e mi hanno

detto di essere stati visti” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 18);

- “D: Lei era a conoscenza del ruolo che

ogni singolo napoletano avrebbe svolto durante il colpo?

R: Di preciso no. Posso supporre per quello

che ho visto che quello che avrebbe dovuto materialmente operare era il

giovane, quello che era già venuto in precedenza quando mi è stata data la SIM. Quello alto. Lo suppongo perché lui ha fatto il sopralluogo ed è quello che ho sentito

parlare di staccare gli allarmi. Era quello che dava l’idea di essere in grado

di fare questa cosa (...) gli altri (…) non mi hanno mai dato modo di capire

esattamente la loro mansione. Forse quello che era sempre taciturno (…) mi è

parso di capire potesse essere un palo” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 10);

- “D: lei sapeva se dovevano arrivare altre

persone dall’Italia a complemento della banda già presente?

R: A dire il vero con me non ne hanno mai

parlato ma da come discutevano tra di loro ho dedotto di si. Quando parlavano è

come se lasciassero intendere che “ci avrebbero pensato poi” o che “ci pensiamo

poi in un secondo momento o in un’altra situazione”. ADR che non sono in grado

di dire chi sono queste persone. Non ne ho idea” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013,

pag. 11).

Se è

probabilmente vero che AP 1 non è stato fra gli ideatori del piano d’azione

(nel senso “tecnico”), gli elementi in atti dimostrano, come vedremo, che egli

ha avuto con “__________”, in quei giorni, contatti molto più stretti e

prolungati di quelli che lui ha lasciato intendere.

m. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 e “__________” non avevano

parlato con precisione della spartizione del bottino. Egli ha, però, ammesso

che se ne era comunque parlato e che era chiaro che a lui sarebbe toccata una

fetta della refurtiva e che la grandezza di quella fetta sarebbe dipesa

dall’entità del bottino:

“ mi avevano ventilato la possibilità di un lavoro pulito, di un mio

relativo coinvolgimento e di una fetta della torta. Preciso che non è mai stata

prospettata alcuna cifra e io nemmeno ho mai chiesto di che cifra si poteva

trattare. Non ho mosso alcuna richiesta in questo senso anche perché non ho uno

specifico bisogno economico” (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 2);

“ Loro (non __________) mi dissero che sarei stato ricompensato per

tutto. Non mi fornirono però dettagli e non mi dissero nemmeno delle cifre di

denaro. Pertanto non ho idea di quale e quanto ammontasse questa ipotetica

ricompensa. La mia supposizione era quella che loro aspettassero di sapere

quanto potesse fruttare loro il colpo prima di decidere la mia ricompensa (…)

ADR che, seppur non quantificata, la ricompensa per me era comunque prevista. Sono

stati gli amici di __________ a dirmi che al termine del lavoro ci sarebbe

stata una fetta per tutti” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10 e 11).

Non si trattava, quindi, solamente di farsi pagare l'occupazione

dell'appartamento per qualche giorno, come affermato da AP 1, sempre

nell'evidente intento di alleggerire la propria posizione.

n. Quello

che “__________” hanno fatto quel martedì 26 febbraio 2013 risulta con

chiarezza dal rapporto della polizia giudiziaria del 13 maggio 2013 che viene

qui riprodotto:

Il giorno seguente, martedì 26.02.2013, il

sodalizio criminale si è organizzato al fine di mettere in atto un ulteriore sopralluogo e questo tenendo in considerazione le

informazioni date da AP 1 circa gli orari di assenza/presenza del personale

della PC 1.

Dalle telecamere si è poi notato come IM 1, alle

ore 20:19:30 si è recato unitamente ai suoi

compaesani, sul posteggio dove vi erano le loro vetture. Dopo un andirivieni

dalla camera, a suo dire dovuto a

delle dimenticanze, lo stesso ha smontato il pannello della portiera posteriore sinistra (ore 20.27.00) della

Fiat Stilo, ed ha estratto degli oggetti. Oggetti che, come si può

vedere da alcuni fotogrammi a lui contestati in sede di verbale, ha celato;

cosa che ha causato un rigonfiamento della giacca che prima non aveva quando ha

lasciato l'appartamento IM 1 si è quindi recato in camera dove ha

depositato quanto nascosto e poi è tornato sul piazzale.

Dopo aver armeggiato

ancora con la portiera, ha appoggiato per terra degli ulteriori oggetti, parte li ha quindi consegnati agli occupanti della Lancia Ypsilon che

si sono poi allontanati per eseguire il sopralluogo.

Presso il centro di

smistamento, IM 4, IM 3 e IM 2 hanno percorso a piedi il perimetro dello stabile cercando di guardare attraverso le

finestre del piano terra. In questa

circostanza però sono stati notati dal postino __________ al quale, per

non destar sospetti, hanno chiesto se da quelle parti vi fosse un

bancomat. Dopo aver ricevuto risposta negativa

e dopo precise indicazioni di dove avrebbero trovato il distributore automatico

di denaro, i tre si sono allontanati.

IM 2, a seguito di questo inghippo, ha

telefonato a IM 1 (rimasto sino a questo momento

presso il loro alloggio) chiedendogli di raggiungerli e di effettuare un paio

di controlli con la vettura per accertarsi che il postino nel quale sono

incappati se ne fosse andato. Cosa che in effetti IM 1 ha fatto,

riferendo poi come la situazione sembrasse tranquilla e di non aver incontrato

alcuna persona. A seguito di ciò tornava al __________.

Avendo quindi ricevuto

una sorta di "via libera", IM 4, IM 3 e IM 2 si sono introdotti all'interno del garage sotterraneo attraverso la

fessura presente tra il portone scorrevole automatico ed il pavimento, Una volta all'interno con

l'ausilio di cacciavite e taglierino,

hanno iniziato a spellare dei cavi dell'allarme e della telefonia.

Durante questa fase, IM 5 è rimasto

all'esterno dello stabile a fungere da palo.

Improvvisamente però, mentre i campani erano nel bel mezzo della

operazione di sbucciamento cavi, hanno notato il sopraggiungere di un veicolo

all'esterno del garage e si sono quindi nascosti. Una volta trovata conferma

che si trattava di un veicolo di servizio della PC 1 (lo stesso visto prima con

il postino sotto la pensilina), appena avutane la possibilità, si sono dati

alla fuga, senza però passare inosservati” (AI 347, pag. 11 e

12).

o. Appena

rientrati al __________, “__________” parlarono con AP 1:

“ sono arrivati con fare concitato. IM 4 si è appoggiato al bancone e mi

ha detto che erano stati visti da un postino mentre si trovavano dentro la PC 1.

Ricordo che mi avevano pure detto che non si aspettavano di essere visti e che

erano già all’opera. Io da parte mia ho detto: “Beh strano… mi spiace” ADR che

ho usato il termine strano perché vista la tarda ora non credevo ci fossero

postini che lavoravano ancora” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 6).

La

videosorveglianza istallata al __________ ha aiutato gli inquirenti a

ricostruire quello che è successo al rientro dei “__________” al __________

dopo la prima fase del colpo:

“ Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 26.02.2013 ore 22.57.17

e 23.05.13. In questo fotogramma si nota come IM 4 entri al __________

utilizzando la porta principale, parli con me e dopo qualche secondo usciamo

insieme. Io faccio poi rientro circa 8 minuti più tardi, ovvero 23.05.13,

sempre utilizzando l’entrata principale. Mi viene altresì fatto notare come al

momento del mio rientro, qualche secondo dopo, entrino pure IM 4, IM 5 e IM 2.

D: cosa è successo in questi 8 minuti?

R: Ricordo che erano tutti nervosi e agitati perché

erano stati visti dal postino. (…) Parlavano tra di loro. Loro mi hanno

comunque chiesto di uscire. (…) Non sapevano cosa fare (…) Ricordo il momento

di concitazione. Adesso che mi viene in mente, vi era il cruccio a sapere se

erano stati visti in volto o meno. (…) avevano raccontato la dinamica dei fatti

alla PC 1 e quindi si discuteva sul fatto, come detto, se fossero stati visti o

meno” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 9 e 10).

Sempre la

videosorveglianza dimostra che, un paio di minuti dopo esservi rientrato, AP 1

lasciò lo stabile __________ per farvi rientro dopo otto minuti (all. 7 RPG, PS

30.4

, pag. 11). Agli inquirenti che gli chiedevano cosa avesse fatto in

quegli otto minuti di assenza, AP 1 ha risposto in modo poco chiaro. Ma,

dall’insieme delle sue dichiarazioni, risulta che egli andò alla PC 1 per

vedere se ci fosse del “movimento”:

“ Mi viene mostrato un fotogramma (…) datato 26.02.2013 ore 23.19.12 (…)

emerge come io, non appena rientrato al __________, mi sia recato

immediatamente nell’appartamento in uso ai napoletani.

D: Per quale motivo (…)?

R: Credo che io sia andato da loro per

riferire quanto avevo visto alla PC 1. Ho detto loro di avere visto le luci

accese.

D: Di che cosa avete discusso?

R: (…) della questione delle luci. Gli avevo

appunto detto che le luci si accendono solo se vi è movimento e quindi se erano

ancora accese significava che “qualcosa non andava”. Altrimenti si sarebbero spente”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag.

5).

Poco più tardi,

alle 23.29 (come risulta dalla videosorveglianza), __________ raggiunse il

gruppo nel bordello. Saputo dell’inconveniente, su insistente richiesta dei “napoletani”,

pure lui andò a controllare come fosse la situazione alla PC 1. Ritornò, alle

23.

, dicendo che era tutto tranquillo:

“ era, ad un certo punto, arrivato anche __________. I napoletani hanno

riferito di quello che era successo alla PC 1 (…) __________ è andato (…)

quando è tornato ci ha riferito che tutto era tranquillo e che le luci erano

spente. Ricordo che è stato via un po’ di tempo, forse 15-20 minuti” (all. 7

RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).

p. I

risultati del sopralluogo di __________ non bastarono a rassicurare “__________”:

“ Nonostante le luci spente e la tranquillità riferita da __________, i __________

non erano più tranquilli” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).

Continuarono, a

lungo, a discutere tra loro e con AP 1:

“ Ricordo che discutevano tra loro. Vi erano discorsi del tipo “Ma ci

avranno visto?” “ Ma magari ma non in faccia” “ Si ma abbiamo lasciato il

cacciavite e ammaccato la canalina”. E a questo punto IM 1, se non sbaglio, ha

detto “Ma si vede l’ammaccatura?” e (…) IM 2 disse “ma no che non si vede”.

Avevano parlato anche di fili tagliati” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12).

Alla fine,

chiesero a AP 1 di andare, l’indomani, alla PC 1 e verificare, di nuovo, come

fosse la situazione:

“ mi è stato chiesto di verificare presso la PC 1 se in effetti li

avevano notati o meno (…) è stato IM 1 a chiedermi di verificare il giorno

seguente in PC 1” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15 e 12).

q. AP 1

lasciò l’appartamento dei “napoletani” alle 00.08.55 del 27 febbraio

2013, dopo essere stato in loro compagnia per quasi 50 minuti:

“ Gli agenti mi fanno notare come io abbia trascorso un tempo totale di

circa 49 minuti in compagnia della banda di napoletani (...) non ricordavo di

esserci stato così tanto” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14).

Cinque minuti

dopo avere lasciato i “__________”, AP 1 uscì dal __________. Dopo

appena cinque minuti vi fece rientro e raggiunse immediatamente l’appartamento

dei “__________” dove rimase per una mezz’ora:

“ Fotogrammi datati 27.02.2013 ore 00.13.32 e 00.18.15 (…) dimostrano

come io abbia lasciato il palazzo __________ per poi farvi rientro circa 5

minuti dopo.

D: dove ha trascorso questi 5 minuti?

R: (…) non mi ricordo. (…)

Mi vengono mostrati due fotogrammi (…) datati

27.02.2013

ore 00.40.30 e 01.10.24 (…) si evince come io, dopo avere fatto

rientro al __________, sia andato nuovamente dai napoletani al quarto piano e

come io vi sia rimasto per ulteriori 30 minuti circa (…)

D: per quale motivo è andato ancora nella

camera della banda criminale?

R: Non lo so. Non ricordo nemmeno di esserci

tornato (…)

R: Di che cosa avete discusso (…)?

R: Non ricordo nemmeno di essere uscito e

rientrato”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14 e 15).

Sempre grazie

alla videosorveglianza - e non a AP 1 che su queste questioni è rimasto

ancorato ai suoi “non ricordo” (di cui ha fatto ampio uso anche al

dibattimento) - gli inquirenti hanno stabilito che alle ore 01.12, dopo avere

scambiato qualche parola con alcuni “__________” (verosimilmente,

nell’atrio), AP 1 lasciò il __________ con il suo zaino sulle spalle (all. 7

RPG, PS 30.4.2013, pag. 15).

r. Il

mattino successivo, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1 ritornò di buon

mattino al __________ e vi rimase per circa un’ora. Vi ritornò dopo mezzogiorno

per rimanervi per quasi due ore:

“ Mi vengono mostrato 4 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 07.55.10,

09.03

, 12.41.18 e 14.32.35 (…) i primi due fotogrammi dimostrano,

contrariamente a quanto io ho ripetutamente dichiarato, come io abbia trascorso

circa un’ora al palazzo __________. Il secondo blocco di fotogrammi dimostra,

ancora una volta, come io abbia trascorso circa un’ora e 50 minuti presso

l’appena citato stabile” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 16).

Nel pomeriggio di

quel mercoledì 27 febbraio, AP 1 andò alla PC 1 per studiare la situazione,

cosi come i “__________” gli avevano chiesto di fare:

“ mi sono limitato a fare alcune domande al postino che lavora di

pomeriggio. E’ un ragazzo che si chiama __________. Preciso che l’ho incontrato

per caso. (…) Parlando con lui del più e del meno sono venuto a sapere che era

lui in servizio il giorno precedente. Gli ho chiesto che orari faceva, se

finiva sempre alla stessa ora e se c’erano altre novità particolari. E’ stato

in questo frangente che mi ha raccontato di aver notato delle persone sospette

il pomeriggio precedente (…) è stato lui stesso a dirmi che aveva segnalato il

fatto al direttore __________ e che lui gli aveva detto di non creare

allarmismo per nulla e di non dirlo a nessuno” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag.

12.

e 13; cfr., anche, AI 20, PP 28.2.2013, pag. 4).

s. AP 1

rientrò al __________ attorno alle 19.00 e, subito, cercò i “__________”:

“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 19.06.56,

19.08.27

e 19.09.03 (…) i primi due fotogrammi dimostrano come io, una volta

rientrato al palazzo __________, mi sia recato nella sala di incontri e che mi

sia incontrato con IM 3 e IM 5. Una volta parlato con loro ci siamo diretti

immediatamente verso il lift del piano terra, lo abbiamo preso e siamo saliti

direttamente al quarto piano dove siamo entrati nella camera messa a

disposizione dei __________. (…)

D: per quale motivo si è recato con questi

napoletani nella loro stanza?

R: Sono andato a riferire loro che ero stato alla PC

1.

e che ero riuscito a sapere che erano stati visti e che comunque girava la

voce che delle persone erano state notate all’interno del garage” (all. 7 RPG,

PS 30.4.2013, pag. 16 e 17).

AP 1 rimase

nell’appartamento dei “__________” per circa 30 minuti:

“ Mi viene mostrato 1 fotogramma (…) datato 27.02.2013 ore 19.40.26. Da

questa immagine si nota come io esca dalla camera in uso ai napoletani. Camera

nella quale io ho trascorso circa 30 minuti.

D. Di che cosa avete discusso in questo lasso di

tempo?

R: Abbiamo discusso delle informazioni che avevo

raccolto quel pomeriggio presso la PC 1. Già in questa occasione avevano detto

che non avrebbero fatto più nulla. Questi mi hanno pure chiesto se volevo

cenare con loro (…) io dapprima avevo declinato, ma poi essendo più rilassato

visto che avevano deciso di rinunciare al colpo, avevo accettato. Avevano già

deciso di andare via il giorno dopo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 17).

Attorno alle

20.

, chiamato da IM 2 e IM 3, AP 1 salì nell’appartamento dei “__________”

dove, alle 21.46, vennero raggiunti da __________ e __________:

“ IM 2 e IM 3 erano venuti giù a chiamarmi perché la cena era pronta. E’

proprio per questo motivo che mi sono recato ancora nel loro appartamento (…)

io l’ho saputo in camera durante la cena che sarebbero arrivati. (…)

D: Di che cosa avete discusso quando sono arrivati?

R: Abbiamo informato queste due persone delle ultime

novità, in particolar modo quello che riguarda le informazioni raccolte da me

presso la PC 1 quel pomeriggio. Ricordo anche che __________ era d’accordo sul

fatto che non bisognava fare il colpo. Ho avuto per contro la sensazione che

l’altra persona (n.d.v.: __________) fosse amareggiato e dispiaciuto di questa

decisione”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 18).

AP 1 lasciò

l’appartamento dei “__________” alle 22.29.37.

Circa un’ora

dopo, anche __________ e __________ se ne andarono:

“ Da queste immagini si nota come __________ e __________ hanno lasciato

la camera dei napoletani (23.25.12), hanno raggiunto la ricezione dove mi

trovavo io (23.26.30), hanno parlato per circa 6 minuti con me per poi lasciare

il __________ (23.32.49). (…)

D: di che cosa avete parlato in quei 6 minuti?

R: Non me lo ricordo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013,

pag. 19).

Tra le 23.40 e le

23.46

scesero alla reception anche tre “__________”:

“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 23.40.57,

23.45.51

e 23.46.42. Queste immagini rappresentano in primo luogo il

sopraggiungere di IM 3 alla ricezione e parla con me. Dopo circa 5 minuti

arriva pure IM 5 il quale si aggiunge alla conversazione e da ultimo giunge

pure IM 4 che, come gli altri, si ferma a chiacchierare con noi. La discussione

totale, anche in questo caso, è della durata di circa 6 minuti .

D: ricorda il tema della conversazione?

R: No, non ricordo anche se credo che si

parlava delle ragazze”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).

Più tardi, alle

00.23

, IM 3 e AP 1 si incontrarono ancora in un corridoio. Discussero di

nuovo, questa volta per 13 minuti, fino alle 00.36.28:

“ D: ricorda il tema della conversazione?

R: Ricordo che abbiamo parlato delle ragazze e di

come funziona al __________” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).

Mezz’ora dopo,

all’una del mattino, AP 1 è stato fermato dalla polizia, mentre si trovava

all’interno della sua Smart, parcheggiata in via __________ a __________.

11.

a. Secondo la

giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera

determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua

organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei

principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze

concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà

in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia

effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto

influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve

forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo

eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo

partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che

l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò

che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae

origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in

misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma

principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130

IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134

consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120

IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del

22.7.2013

consid. 2.2;6B_45/2013 del 18.7.2013 consid. 1.3.5;6B_527/2011 del

22.12.2011

consid. 2.1;6B_758/2009 del 6.11.2009 consid. 2.4;

6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002

consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid.

20.

a; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).

b. Ai sensi dell’art. 25

CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un

crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la

complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario

che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della

realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita.

L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una

semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF

132.

IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV

265.

consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF

6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012 dell’8.3.2013 consid. 7.1;

6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003

del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89

del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;

sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice

deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr.

DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda

conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che

egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente

che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che

deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121

IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del

22.12.2011

consid. 2.1;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60

+ 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011

consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà

del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma

si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986,

pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014

consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP

17.2009

-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

12.

Da quanto sopra,

emerge con evidenza che, benché AP 1 non avesse un ruolo nell’esecuzione

materiale vera e propria del furto, egli, per questo progetto, faceva parte a

pieno titolo della banda.

Lo provano - oltre al

fatto che fu nei colloqui che egli ebbe con __________ che nacque l’idea del

furto e oltre ai contatti che egli ha avuto nell’autunno/inverno 2012 - la

trascrizione della telefonata del 13 febbraio 2013 (per il cui significato si

rimanda al consid. 10.d.3) e le lunghe ore trascorse, nei giorni dal 25 al 27

febbraio 2013, con “____________________” a discutere, proprio,

dell’esecuzione del colpo e dei problemi che, nella sua messa in atto, gli

esecutori materiali incontravano e, poi, a decidere se continuare e portare a

termine il colpo o rinunciarvi, almeno temporaneamente.

Alla progettazione del colpo e

all’inizio dell’esecuzione, AP 1 ha dato un contributo determinante. Dapprima,

con le dettagliate informazioni sull’attività del centro di smistamento, sui

passaggi di denaro e sul volume di denaro che vi transitava e, infine, sullo

stato dei luoghi: informazioni che solo lui poteva dare e che erano

indispensabili sia per la decisione di procedere che per la determinazione del

modus operandi. E, poi, dando ai cinque “__________” un alloggio tutto

sommato discreto (peraltro, assicurando loro la possibilità di andare e venire

senza essere visti), poi ancora, continuando a dar loro le informazioni che,

via via, si rendevano necessarie e, infine, procedendo al sopralluogo del

mercoledì pomeriggio (che solo lui poteva fare) per raccogliere, all’interno

della PC 1, le informazioni necessarie a decidere se proseguire o interrompere

l’esecuzione del piano.

E’, pertanto, evidente che egli

ha partecipato a questo tentativo di furto quale correo e non quale complice.

Correo deve, conseguentemente,

essere ritenuto anche dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento

connessi con il tentato furto.

Il suo patrocinatore ha, fra

l’altro, invocato, a sostegno della sua tesi secondo cui AP 1 è, al massimo, un

complice, la sentenza con cui __________ è stato dichiarato autore colpevole di

complicità in tentato furto aggravato (XXV) sostenendo, in estrema sintesi,

che, se quest’ultimo - che era l’anello di congiunzione fra AP 1 e i “__________”

- è un complice, a maggior ragione lo è il suo assistito, le cui responsabilità

sono ben minori.

L’argomento non aiuta

l’appellante nella misura in cui questa Corte non è vincolata alle conclusioni

del giudice di prima sede che, nella procedura abbreviata ex art. 358 e seg.

CPP, ha approvato l’atto d’accusa emanato il 2 maggio 2014 nei confronti di __________.

Al riguardo, ci si limita ad annotare che, fosse stato di competenza di questa

Corte, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, il giudizio su __________

sarebbe stato, con grande verosimiglianza, diverso.

Anche su questo punto, dunque,

l’appello è da respingere.

Pena

13.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

14.

La legge commina:

-

per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena

pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo

stadio del tentativo, l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22

cpv. 1 CP);

- per il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per la

violazione di domicilio (art. 186 CP), la pena detentiva

sino a tre anni o la pena pecuniaria.

15.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di

pena.

16.

Motivando la pena, i

primi giudici hanno osservato quanto segue:

“ le

colpe dei sei imputati si equivalgono: chi con un ruolo, chi con un altro,

tutti hanno concorso in maniera importante all’organizzazione e all’esecuzione

del piano, poi svanito per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Né va

passato sotto silenzio che si trattava di un disegno ben articolato, studiato nei dettagli e che avrebbe

dovuto fruttare un bottino importante.

É pure stata confermata

l'aggravante della banda per tutti, tranne che per AP 1,

proprio perché le suddivisioni dei ruoli tra correi

dava forza al sodalizio finalizzato, come visto, a commettere il furto

di cui in rassegna.

In siffatte evenienze la Corte li ha condannati

tutti ad una pena detentiva di 18 mesi”

(sentenza impugnata, consid. 5.b, pag. 27).

17.

Se è vero che la

motivazione del primo giudice è piuttosto succinta, questa Corte ne condivide le

conclusioni secondo cui, relativamente al reato (tentato) di cui rispondono, la

colpa dei diversi correi si equivale e secondo cui la pena detentiva di 18 mesi

- pur non particolarmente severa - è sostanzialmente adeguata, in particolare,

alle circostanze oggettive del tentato furto.

Pertanto, considerato che il principio della parità di trattamento

assume un certo peso fra correi condannati per gli stessi fatti (STF 6B 293/2011

del 12.10.2011; sentenza

CCRP 17.2005.41 del 13 dicembre 2005

consid. 8f; Wiprächtiger/Keller, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47, n. 208 e

segg., pag. 948 e segg.), questa Corte può limitarsi a verificare se vi

sono circostanze legate alla persona di AP 1 che, differenziandone la posizione

in modo sensibile rispetto a quella dei correi, impongano una riduzione della

pena a suo carico.

Non è tale il movente. Ritenuto

che non gli si può credere quando sostiene di avere agito per paura poiché i

fatti qui ripercorsi lo escludono visto come da essi emerga che il suo rapporto

con i correi era del tutto paritario e tranquillo, forza è concludere che, non

avendo avuto egli, all’epoca, alcun problema finanziario, AP 1 ha agito per

pura avidità di denaro.

Impone, invece, una riduzione

della pena il fatto che i suoi correi sono stati dichiarati autori colpevoli di

tentato furto, nella forma aggravata per avere agito in banda, mentre egli

soltanto per tentato furto. La riduzione è, tuttavia, di lieve entità ritenuto

che, se tecnicamente per lui l’aggravante non era data, materialmente AP 1 si è

coscientemente inserito, per potersi arricchire indebitamente ai danni del suo

datore di lavoro, in una banda che egli sapeva essere composta da persone con

esperienza in quello specifico campo delinquenziale.

Si impone, poi, un’altra

riduzione per tener conto del fatto - completamente ignorato dal primo giudice

- che egli, a differenza dei suoi correi, non presenta l’aggravante di avere

alle spalle dei precedenti, per di più specifici. Anche in questo caso, la

riduzione è, tuttavia, di lieve entità, visto quanto stabilito in DTF 120 IV 136

consid. 3b.

Non si

impone, invece, una riduzione a motivo della collaborazione con gli inquirenti

visto che egli ha manifestamente cercato, durante tutta l’inchiesta (e ancora

al dibattimento d’appello), di sminuire il proprio ruolo.

Pertanto, tutto ben considerato,

questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva di 15 mesi.

18.

In assenza di un

ricorso del PP, non si entra nel merito della questione della sospensione condizionale

della pena che ha acquisito forza di cosa giudicata.

spese

19.

Visto

l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado così come stabilita nella sentenza

impugnata.

Gli oneri processuali di

appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante

in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato che è condannato a

versare a AP 1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità (ridotta) per le

spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Visto l’esito del giudizio,

l’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è evidentemente priva di oggetto.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.

e 398 e segg. CPP;

22, 25, 40, 42,

44, 47, 49, 50, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;

nonché, sulle spese di

giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,

1.

, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2,

5.

, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1,

7.5

, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,

8.7

e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano

sono passati in giudicato,

1.1

AP

1.

è autore colpevole di:

1.1.1

tentato

furto

per avere, in correità con

altri, a __________, tra il 25 e il 27 febbraio 2013, tentato di commettere un

furto ai danni de PC 1;

1.1.2

violazione

di domicilio

per essere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente

Dispositivo

dispositivo, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di

smistamento de PC 1, contro la volontà dell’avente diritto;

1.1.3. danneggiamento

per avere, a __________,

il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di

cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato

diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in

CHF 9'920.70;

1.2. AP 1 è

condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

1.2.2. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

2.1. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi

stabilita in prima sede.

2.2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 300.-

fr. 1'800.-

sono posti a carico

dell’appellante in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dello Stato che verserà a AP

1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità ridotta per le spese sostenute

ex art. 436 cpv. 2 CPP.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.