17.2013.240
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 dicembre 2014Italiano74 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.240
Locarno
23 dicembre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Attilio Rampini e Ilario Bernasconi
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 agosto 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6602 Muralto
contro la sentenza emanata il 22
agosto 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi
confronti e nei confronti diIM 1, IM 2, IM 3, IM 4 e IM 5 (motivazione
scritta intimata il 20 novembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 9 dicembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
che: A. Con sentenza 22 agosto 2013 la Corte delle assise
correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- tentato
furto, per avere, a __________, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM
5 ed altri, tra il 25 e il 28 febbraio 2013, a scopo di indebito profitto e al fine di impossessarsene, tentato di sottrarre il contenuto della cassaforte del
centro PC 1 (dispositivo 2.1);
- violazione
di domicilio, per essere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5 ed altri, alfine di commettere il furto di cui al
punto 2.1, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di
smistamento de PC 1, contro la volontà dell’avente diritto;
- danneggiamento,
per avere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5 ed altri, alfine di commettere il furto di cui al
punto 2.1,intenzionalmente danneggiato diversi cavi telefonici, elettrici e
degli allarmi per un danno quantificato in CHF 9'920.70.
La Corte delle assise
correzionali ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 18 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di due anni.
B. Con
il medesimo giudizio e per gli stessi fatti, IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 e IM 5
sono stati dichiarati autori colpevoli di tentato furto, aggravato siccome
commesso in banda, violazione di domicilio e danneggiamento.
IM 1 è stato, inoltre,
dichiarato autore colpevole di furto d’uso, guida di veicoli a motore senza
licenza di condurre e abuso della licenza e delle targhe.
Tutti sono stati condannati
alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
Per tutti, nonostante i
precedenti di cui si dirà, la pena è stata sospesa condizionalmente con la
motivazione che ciò avrebbe consentito “un immediato trasferimento dei
condannati che devono essere consegnati alle autorità italiane” (sentenza
impugnata, consid 5.b in fine).
Per IM 5, il periodo di prova è
stato fissato in quattro anni. Per gli altri, in tre anni.
C. Dopo
aver statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro - ordinando, per alcuni,
la confisca, per altri, il dissequestro - la Corte delle assise correzionali ha
posto gli oneri processuali a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna nella misura di 1/6 ciascuno.
D. Contro
la sentenza della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente
annunciato, il 23 agosto 2013, di voler interporre appello. Altrettanto ha
fatto IM 3 con annuncio 28 agosto 2013.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, soltanto AP 1 ha presentato la dovuta
dichiarazione di appello. Lo ha fatto con atto 9 dicembre 2013, in cui ha dichiarato di impugnare i dispositivi n. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 7, 7.2, 7.2.1, 7.2.2. e 11
della sentenza di prime cure e ha chiesto il suo integrale proscioglimento.
Ne discende che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2,
3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1,
7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1,
8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 9 della sentenza 22 agosto 2013
della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato.
Con scritto 12 novembre 2014,
l’appellante ha precisato di non contestare l’accertamento dei fatti operato in
primo grado nonché di postulare la sua assoluzione e, in via subordinata, una
riduzione della pena.
Non sono state presentate
istanze probatorie.
esperito il
pubblico dibattimento l’11 dicembre 2014 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha
chiesto la conferma del giudizio impugnato;
- il patrocinatore di AP 1
ha, anzitutto, chiesto il proscioglimento del suo assistito dai reati di
violazione di domicilio e di danneggiamento. Ha, poi, chiesto il
proscioglimento dal tentato furto ritenendo che il reato si sia fermato allo
stadio degli atti preparatori, non punibili. In caso di mancato
proscioglimento, ha chiesto che AP 1 venga ritenuto complice e non correo e che
la pena detentiva a lui inflitta venga contenuta in 6/8 mesi, condizionalmente
sospesi per due anni.
Ha, infine, chiesto - oltre che il risarcimento delle spese legali
- un indennizzo di 11'000.- per il torto morale e di fr. 8'400.- corrispondenti
al mancato guadagno.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte
d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -
secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e
in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della
cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che
l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e
ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in
STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr. anche STF 6B_404/2012
del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
2. Per
quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il
CPP attualmente in vigore permette di censurare, mediante l’appello, non solo
l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP),
ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Esso conferisce, dunque, alla
giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni
suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo
grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più
limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in
particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.
393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.
2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.
17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010; ad art. 393,
n. 37, pag. 732).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello
produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò,
alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
vita
e precedenti penali
3. Sulla
vita di AP 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto
esposto al considerando n. 2.f della sentenza impugnata che qui si riproduce:
“ AP 1, figlio di __________ e di __________ nata __________, cittadino italiano è nato a __________ il __________, residente
a __________ in Via __________. AI momento dei fatti in esame egli era
impiegato di PC 1 e accessoriamente gestiva il
postribolo __________ Nel verbale di polizia del 28.02.2013 dichiara
(verbale di polizia del 28.02.2013, atto n. 1 in Al 19):
“ io sono il responsabile del __________
ovvero del palazzo __________ sito a 6912 __________ in
Via __________, palazzo che ospita appartamenti
destinati alla prostituzione. La società gestrice di questa è la __________,
società della quale io sono dipendente stipendiato a CHF 4'000 al mese. La società padrona dell'immobile è la __________.
Per intenderci la __________ e la __________ sono la stessa cosa, il mio referente è __________ e
l'amministratore della società è __________.
Per quanto riguarda invece la __________ il referente è __________.
Parallelamente io sono anche dipendente al 90% della PC 1 e percepisco uno stipendio di CHF 3'500 mensili. Attualmente però
sono in malattia per via di un ictus
che ho avuto in data 8.12.2012. La PC 1 non è assolutamente al corrente del fatto che io abbia un'attività accessoria
presso il __________.
Ho un'ipoteca per il mio appartamento, a __________
quartiere __________ in Via __________ (appartamento
di 2 1/2 locali al PT), per un importo di CHF 354'000. Ho poi un debito verso la __________, relativo ad un piccolo
credito, pari a CHF 20'000. Non ho precetti esecutivi o fallimenti"
Nel verbale del
28.02.2013 davanti al PP precisa (AI.20):
“ vivo
solo. Non ho figli e sono divorziato. Lavoro presso PC 1 a __________. Sono
attualmente in malattia a seguito di un ictus l'anno scorso. Ho un'attività accessoria come indicato alla polizia. Sono in cura dal dott. __________ (neurologo presso il __________)
e dal dott. __________. Soffro anche
di una malformazione cardiaca e il mio cardiologo
è il dott. __________ di __________ " (sentenza impugnata,
consid 2.f, pag. 18).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dato maggiori dettagli, in
particolare riguardo la sua formazione e le attività professionali svolte in
Italia e su quelle successivamente svolte in Ticino:
“ Ho vissuto in
Italia fino a circa 6/7 anni fa. In Italia ho frequentato le scuole
dell’obbligo e l’Istituto tecnico commerciale per ragionieri che ho concluso
con l’ottenimento del relativo diploma. In Italia ho fatto diversi lavori tra
cui il fattorino, l’agente immobiliare, sono stato anche direttore di un
autogrill sulla rete autostradale italiana (direzione Brescia-Venezia).
Mi sono deciso a trasferirmi in Svizzera per motivi di lavoro:
inizialmente ho lavorato come agente di sicurezza nella discoteca __________.
Questo lavoro l’ho esercitato per un paio d’anni. Ho poi lavorato, sempre come
agente di sicurezza, nelle case di appuntamento: all’__________ e poi al __________,
dove poi sono passato da agente di sicurezza a gestore. Ero e sono tutt’oggi
dipendente della __________ di __________. Guadagnavo circa fr. 5'000.- lordi.
Ho iniziato a lavorare per PC 1 nel 2007: all’epoca già lavoravo
all’__________. Sono stato assunto a tempo parziale ed ero addetto al recapito.
Alla PC 1 inizialmente guadagnavo attorno ai fr. 2'000.-. Nel febbraio 2013
guadagnavo fr. 3'000.- mensili circa.
Attualmente continuo a gestire il __________. Lavoro al 100%.
La PC 1 mi ha licenziato a seguito di questi fatti” (verb. dib.
d’appello, pag. 2).
4. Silente, al
riguardo, la sentenza impugnata, occorre precisare qui che AP 1 è incensurato
(AI 98).
Diversa, su questo
versante, la situazione delle altre persone condannate, con il giudizio
impugnato, dalla Corte delle assise correzionali:
- IM
1, dal 1991 a questa parte, è stato condannato in Italia (dove risiede
stabilmente, a __________ al momento dei fatti) per ben 16 volte, in particolare
per furto e rapina (AI 21; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 36);
- IM
2, che pure vive stabilmente in Italia, ha alle spalle cinque condanne di
cui una per tentato omicidio nel 1996 e, sempre nel 1996, una per porto d’armi
abusivo e detenzione di armi. Seguono, nel 1998, una condanna per possesso
ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nel 1999, una per furto
aggravato e, infine, nel 2009, un’altra per furto aggravato a danno delle PC 1
(AI 23; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 30);
- IM
4, che pure vive stabilmente in Italia (ora a __________), ha subito, dal
2000 ad oggi, ben dieci condanne, principalmente per rapina, furto e
ricettazione (AI 25; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 9);
- IM
5, che ha sempre vissuto a __________, ha alle spalle sette condanne (la
prima delle quali risale al 2003) che si riferiscono, per l’essenziale, a
rapine (AI 24; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 23);
- IM
3, che pure ha sempre vissuto a __________, è stato condannato una volta
per rapina (nel 1997) ed un’altra, nel 2004, per possesso ingiustificato di
chiavi alterate o grimaldelli (AI 22; PS 28.2.2013, AI 19 atto n.16).
Fatti
accertati e non contestati
5. Sulle circostanze
che hanno dato avvio all’inchiesta, sugli atti d’inchiesta effettuati dalla
polizia e, in sostanza, sui fatti ricostruiti dagli inquirenti e confermati dal
giudice di primo grado, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
CPP, il considerando n. 3 della sentenza impugnata:
“ a)
Il 21 febbraio 2013 la
Polizia cantonale riceveva da parte del nucleo
investigativo dei carabinieri di Trento una nota informativa in merito agli
atti preparatori di un grave reato, una rapina, che secondo le loro indagini avrebbe dovuto svolgersi a breve sul nostro
territorio. Le indagini italiane avevano preso avvio nel gennaio 2013 in seguito ad una rapina perpetrata ai danni di un furgone portavalori nella zona di Trento. In sintesi i
rapinatori travestiti da guardie giurate avrebbero assaltato il furgone
portavalori con l'ausilio di una finta carica di esplosivo che aveva lo scopo
di spaventare il conducente ed indurlo a scappare passando dalla porta del passeggero. Gli inquirenti italiani erano riusciti
ad identificare vari numeri di chiamata riconducibili agli autori. Il 13.02.2013 una di queste utenze contattava
il numero __________, che si trovava in territorio elvetico ed in un uso
a tale "AP 1", con la richiesta di
reperire e consegnare almeno 3 divise.
Gli inquirenti svizzeri procedevano allora alla censura di tale utenza e dalle verifiche dei tabulati retroattivi,
nonché dalle intercettazioni in tempo
reale, emergeva che il presunto rapinatore
avrebbe dovuto arrivare in Svizzera probabilmente il 25 febbraio 2013 per incontrarsi con il sedicente
"AP 1", il quale era nel
frattempo stato identificato dagli inquirenti svizzeri nella persona di AP
1 residente in Via __________ a __________ (__________),
dipendente di PC 1 (a __________) e legato agli ambienti della prostituzione. Più precisamente emergeva che lo stesso
lavorava presso l'esercizio pubblico __________ (__________). Sospettando che le divise in questione fossero dunque
uniformi da postino, veniva contattato il responsabile della sicurezza della PC 1, signor __________,
il quale riferiva che nello stabile dove lavorava AP 1, al momento
dei fatti in esame in malattia a causa di
un’ischemia cerebrale, negli ultimi giorni
del mese, rispettivamente nei primissimi giorni del mese, vi era un grosso afflusso di denaro quantificato in
almeno CHF 1,5 milioni. Questo
denaro veniva trasportato con furgoni portavalori che partivano da
Chiasso e raggiungevano il centro di smistamento a __________. Parallelamente,
gli inquirenti italiani segnalavano l'arrivo
di un convoglio di 3 auto partite da Napoli la mattina del 25 febbraio 2013, al
quale si sarebbero aggiunte una quarta e una quinta a Como (I). Gli
inquirenti svizzeri organizzavano il pedinamento del convoglio che si fermava e
parcheggiava nei pressi dell'affittacamere __________.
Entravano nell'esercizio pubblico
sette persone, due delle quali ripartivano in tarda serata. Gli inquirenti cominciavano l'osservazione dei luoghi
e la censura delle utenze italiane utilizzate dai presunti rapinatori. Dai controlli telefonici emergeva
pure che l'utenza che aveva contattato più volte AP 1 nei mesi
precedenti l'arrivo in Svizzera, era
riconducibile a IM 1, pluripregiudicato in Italia. Il giorno seguente il
loro arrivo, martedì 26.02.2013, i presunti
rapinatori effettuavano dei sopraluoghi presso lo stabile PC 1 e iniziavano la realizzazione del loro piano
criminoso. In un primo tempo
controllavano il perimetro esterno dello stabile, per poi introdursi nel garage, dove cominciavano l'esecuzione spellando i cavi al fine di separare
quelli di telefonia, internet ed elettricità per poter staccare gli
allarmi. Quest'operazione doveva imperativamente essere realizzata in un giorno differente dall'apertura della
cassaforte in ragione del tempo necessario alla ricerca dei cavi ed al
poco tempo a diposizione (circa tra le 21.00
e le 2.30) per finalizzare il colpo. Verso
le 23.30 venivano tuttavia interrotti dall'arrivo del postino __________ che li notava e che già il mattino successivo riferiva
la presenza di persone sospette alla direzione:
" io
mi trovavo li sotto (dentro il garage della PC 1) alfine di fare delle manipolazioni sui cavi
presenti in una canalina zincata posta all'interno del garage. Questo lo stavo
facendo per dividere i cavi dell'elettricità con quelle della telefonia e quelli
dell'allarme. Posso anche dire che certi cavi sono spellati al fine di vedere
quali erano quelli della 220V e quali dei 12V degli allarmi (...) che se non
erro siamo
stati visti intorno alle 23.15 circa. Infatti noi eravamo all'interno del garage già da un'ora
e mezza a lavorare"
(verbale
d'interrogatorio IM 3 del 13.03.2013, p. 2-3 righe 15-20, 46-47);
" Dopo
aver tagliato i fili il colpo lo avremmo fatto da sopra, questo per evitare un secondo
controllo della polizia. Così non vedeva qualche porta scassinata trovando pure
gli attrezzi a terra. Quindi avremmo rotto il vetro sopra la pensilina. Saremmo stati IM 4 ed io ad occuparci della rottura del vetro sopra la pensilina
con un flex a batteria
e un disco diamantato vicino o con i cacciaviti piano piano. A questo punto io
mi sarei fatto prendere dal raggio per vedere se fosse partito qualche altro tipo di
allarme dopo quello telefonico. Fatto ciò saremmo rimasti tutti in attesa per
vedere se scattava un secondo o terzo allarme, come detto prima. Qualora non fosse
scattato saremmo
entrati dentro con gli attrezzi per aprire le porte e la cassaforte"
(verbale d'interrogatorio IM 3
del 27.03.2013, p. 15);
" il
primo operaio della posta è arrivato alle 2.30. questo significa che il nostro colpo doveva
finire entro le ore 2.15. (...) Per fare il colpo necessitavamo di un'ora-un'ora e
mezza. Per aprire la cassaforte ci vuole mezz'ora. (...) Aggiungo pure che noi
i cavi li avremmo tagliati già alle 21.00-21.30 (…) Poteva essere che la polizia
venisse a crearci disturbo la prima ora o due ore dopo che è scattato
l'allarme, ovvero circa mezz'ora dopo aver tagliato i fili. Questo perché quando si va in
allarme la
polizia ci mette circa tre quarti d'ora ad arrivare, io lo so, questa è la verità. Funziona così dappertutto. Perché prima suona in centrale alla PC 1 che deve
verificare entro mezz'ora se si ripristina l'allarme o meno. In seguito si
avvisa la polizia. Quindi passa diverso tempo e questo tempo noi lo dovevamo prendere in
considerazione. Il primo controllo sarebbe arrivato verso le 22.30, calcolando che i cavi non li avessimo tagliati
in ritardo per colpa delle persone in giro a piedi. Mettiamo che potessimo
tagliare il cavo solo alle 21.30 o alle 22.00 tutto slittava e noi non avremmo avuto
tempo" (verbale
d'interrogatorio Susassi del 29.03.2013, p. 8).
b)
Informati il giorno
successivo (27.02.2013) da AP 1 di essere effettivamente stati reperiti, secondo quanto da loro
dichiarato, la banda decideva di rinunciare
al colpo e ripartire per l'Italia il giorno seguente. La polizia
procedeva però la mattina del 28.02.2013 al
loro arresto. Durante l'inchiesta gli imputati si sono mostrati reticenti e non hanno collaborato
con gli inquirenti. Un poco più
collaborativo degli altri, AP 1 forniva la propria versione secondo cui
egli sarebbe stata una pedina marginale dell'operazione
fungendo unicamente da informatore e mettendo a disposizione della banda un quartier generale presso __________. Egli forniva anche i nominativi delle altre due
persone coinvolte, il sedicente __________, poi identificato nella
persona di __________ e __________, persone
che avrebbero contattato i __________
per proporre il furto. Dopo alcuni interrogatori anche IM 3 cominciava a
collaborare descrivendo i piani del colpo
progettato e le modalità con cui questo sarebbe stato messo in atto. A
differenza di alcuni dei correi, dichiarava però di non aver
completamente rinunciato al furto, ma che la banda sarebbe ritornata dopo
qualche mese, quando le acque si sarebbero calmate, confermando in questo modo che il sodalizio sarebbe rimasto in essere
al rientro in Italia nonché la
propria appartenenza al gruppo. Si specifica che si tratta di una banda a composizione variabile,
strutturata in una complessa
organizzazione raggruppante numerose persone che agiscono con modalità professionali. Dai verbali emerge infatti come
delle terze persone, non ancora presenti sul territorio svizzero, fossero parte
integrante della banda e pronti a raggiungere
i compagni per la concretizzazione dell'atto criminoso. Dai verbali d'interrogatorio emerge pure come IM 3 non sia nuovo a questo genere d'attività, nonostante
i suoi precedenti penali in Italia
siano molto ridotti rispetto ai correi,
egli ha già commesso violazioni di domicilio finalizzate alla sottrazione di cose mobili altrui, e più
specificatamente alla commissione di furti e/o rapine.
" sa ispettore,
il furto non viene fatto da voi come da noi. Ci vogliono delle ore. ll furto si
comanda da fuori, ci vuole tempo e tanto personale. Non è una cosa da niente, è
una cosa seria ed accurata. Per tutti questi motivi sono necessari dei
sopralluoghi, siamo andati a vedere i cavi ecc. Ci vuole tanto tempo. Bisogna
valutare tutti i tempi. Tutto quello che si fa necessita tanto tempo. E la
polizia che arriva, che va, il tempo per tagliare il vetro, ecc" (verbale d'interrogatorio IM 3
del 27.03.2013, p. 16 righe 18-23”
(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18-21).
6. Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo
giudice ha correttamente concluso che quello che le persone arrestate il 28
febbraio 2013 erano intenzionate a compiere deve essere qualificato di furto e
non di rapina. Al riguardo, si ripropongono le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata:
“ Nella fattispecie in esame è pacifico che
gli autori, seppur fortemente
sospettati di voler commettere una rapina in ragione della
richiesta di fornitura di divise da postino, nonché dei loro precedenti in Italia, sono invece autori di
tentativo di furto in quanto risulta chiaramente dagli atti che gli
stessi avevano progettato di agire di notte
quando lo stabile era deserto, e non di
assalire il furgone portavalori in pieno giorno. Inoltre non sono stati ritrovati in loro possesso armi od oggetti
propri a costituire una minaccia per
l'integrità altrui” (sentenza impugnata, consid. 4.a in fine, pag. 22).
7. Secondo
il primo giudice, il furto era già iniziato ai sensi dell’art. 22 CP:
“ Nella fattispecie gli autori hanno cominciato a raccogliere
informazioni già negli ultimi mesi del 2012, ma sono diventati più attivi a contare dal 25.02.2013 quando da Napoli
sono arrivati in Svizzera almeno 5
giorni prima di commettere il furto. Gli stessi hanno effettuato diversi
sopralluoghi presso lo stabile della PC 1 con lo scopo di affinare un piano d'azione, definire i ruoli dei vari partecipanti
e procurarsi il materiale necessario. Essi hanno compiuto il passo che
determina l'inizio della commissione dell'infrazione nel momento in cui la
notte del 26.02.2013 si introdussero all'interno del garage di PC 1 a __________,
sbucciando almeno 25 fili elettrici al fine di separare telefonia, internet e
elettricità per poter eliminare gli allarmi ed introdursi indisturbati negli uffici. Come da dichiarazioni
degli stessi imputati era infatti
impossibile fare tutto in una sola notte in ragione dei tempi ristretti di lavoro, al massimo un'ora e mezzo, poiché dal momento in cui i fili sarebbero stati
tagliati gli autori avrebbero dovuto attendere ca. 2 ore prima di
entrare nello stabile per essere sicuri che
nessun allarme fosse scattato” (sentenza impugnata, consid. 4.d, pag. 24
e 25).
8. Come
già al dibattimento di primo grado, ancora in appello, la Difesa di AP 1 ha
sostenuto che l’esecuzione del reato non era ancora iniziata e che si era
ancora allo stadio degli atti preparatori che, trattandosi di furto, non sono
punibili.
L’opinione non
può essere condivisa.
Non vi sono dubbi
- ritenuto, fra l’altro, quanto accertato dai primi giudici, e meglio che
l’esecuzione del furto non poteva essere portata a termine in una sola notte -
che il punto di non ritorno (DTF 120 IV 113 consid.1b) era ampiamente
oltrepassato.
Va ricordato che
l’arrivo a __________ della banda dei __________” (il 25 febbraio 2013)
e l’entrata nell’edificio de PC 1 (il giorno successivo) erano stati preceduti:
-
da una lunga serie di contatti (iniziati già nell’autunno precedente) fra i
vari personaggi coinvolti nell’operazione con passaggio di informazioni completo
sulla logistica del centro di smistamento (significativo, al riguardo, è che,
come risulta dagli atti, i membri della banda conoscevano, nel dettaglio, lo
stato dei luoghi) e sulla sua attività,
-
una serie di sopralluoghi, di __________ e AP 1 prima e, poi, di alcuni
membri della banda dei “__________” giunti espressamente in Ticino almeno
un paio di volte e
-
da una serie di contatti telefonici (avvenuti, in particolare, fra gennaio
e fine febbraio 2013) fra AP 1 e IM 1.
L’arrivo in
Ticino della banda il 25 febbraio 2013 era, evidentemente, finalizzato a
mettere in esecuzione il piano elaborato durante o, in ogni caso, in funzione
delle risultanze di questi approcci.
Ed è altrettanto evidente
che l’individuazione dei cavi che occorreva tagliare per mettere fuori uso gli
allarmi faceva parte di questo piano.
Mutatis mutandis
(si tratta di rapine tentate, ma il discorso non cambia), valgono a titolo
d’esempio:
-
la DTF 117 IV 369 in cui è stato riconosciuto il tentativo in un caso in
cui gli autori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già
realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i
partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo
della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo
nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo al loro
arresto (DTF 117 citata, consid. 11-12).
- la DTF
120 IV 113 in cui è stato pure riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli
autori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro
obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all’uso ed avevano
aspettato per poco più di un’ora, rinunciando ad entrare in azione a causa
dell’eccessivo andirivieni di persone (DTF 120 citata, consid. 1b).
Ci si può, del resto, chiedere, sulla scorta della
giurisprudenza, se la soglia del tentativo non debba, in casu, essere posta in
un momento precedente a quello dell’intervento sui cavi del sistema d’allarme,
e meglio al momento dell’entrata in Svizzera, ritenuto che “__________”
hanno intrapreso la trasferta già ben intenzionati a commettere il furto (cfr.,
per un caso cantonale, sentenza della Corte delle assise criminali
72.2003.123+147 del 9 aprile 2004 in re M., consid. 63, e sentenza CCRP
17.2004.29+30 del 4 maggio 2005 nel medesimo caso, consid. 22).
Su questo punto,
dunque, l’appello deve essere respinto.
9. L’appellante
sostiene, poi, che egli è stato un semplice complice, non un correo.
10. Il
giudizio su questo punto impone una dettagliata ricostruzione dei fatti, con
particolare riguardo a quelli che vedono attivo (o, comunque, coinvolto) AP 1.
discussioni
con __________
a. Secondo
le sue dichiarazioni, AP 1 si è, in sostanza, lasciato coinvolgere, un po’ per rancore
contro il datore di lavoro (cfr., sui motivi, verb. dib. d’appello, pag. 2), un
po’ per ingenuità e un po’ per paura, in un progetto che non era il suo dopo
essersi lasciato andare, con __________ (__________), un amico/conoscente che
gestiva una palestra a Como, a confidenze sull’attività del centro di
smistamento della PC 1 di __________ dove egli lavorava:
“ Un giorno, parlando con il mio conoscente __________ detto “__________”
(ndr: in seguito solo “__________”), ho raccontato del mio lavoro presso la __________
che è un servizio della PC 1 ubicata in via __________ a __________. Era
parecchio tempo fa, prima di settembre 2012 (…) Preciso che questo discorso in
merito al mio lavoro è nato così per caso e normalmente, parlando del più e del
meno.
Ricordo che gli avevo spiegato in cosa consisteva il
mio lavoro: gli dissi che il mio compito era di consegnare le lettere e una
volta al mese di consegnare le buste pensioni (AVS) agli anziani del __________.
Ho notato che __________ si è dimostrato interessato
all’argomento a tal punto che mi ha chiesto alcuni dettagli in merito alla mia
professione. Ricordo in particolare che mi chiese che cifre “giravano” in
generale presso PC 1. Io risposi che non conoscevo esattamente la quantità di
denaro che transitava da quell’ufficio, gli dissi unicamente che era “un buon
volume” visto che l’ufficio era servito da diversi postini e le lettere delle
pensioni in uscita erano numerose” (all. 2 RPG,
PS 28.2.2013, pag. 4).
Va, qui,
annotato che, ad un certo punto dell’inchiestaIM 4 ha, invece, detto che fu AP
1 ad avere avuto l’idea del furto.
AP 1, saputo di
queste dichiarazioni, le ha contestate affermando, in sostanza, che sono il
frutto di una vendetta perché “IM 4 è una delle persone che ho riconosciuto
più volte” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag 17).
Questa Corte,
preso atto che, al riguardo, il primo giudice nulla ha detto, ben valutato il
materiale probatorio, ritiene che le cose siano andate così come lasciato
intendere da IM 1, nel senso che l’idea del furto venne partorita nei colloqui
fra AP 1 e __________ e che fu grazie ai contatti di quest’ultimo che essa poté
vedere la luce:
“ Non so dire se l’idea è venuta da AP 1 o da __________. Personalmente mi
era stato detto da __________ che AP 1 aveva avuto questa idea di fare il
furto. Penso che la cosa si è svolta in questo modo. E’ stato AP 1 a dire a __________
che nella PC 1 vi erano tanti soldi in cassaforte. Personalmente è stato __________
a contattarmi” (all. 27 RPG, PS IM 1 20.3.2013, pag. 3).
incontri con __________
al bordello
b. L’argomento
della PC 1 venne riaffrontato circa un mese dopo, quando __________ fece visita
a AP 1 nel postribolo che gestiva a __________:
“ Mi disse se era
possibile conoscere dei dettagli sull’immobile in cui aveva sede PC 1. (…) É
chiaro che quando le sue domande sono divenute più precise e mirate, ho intuito
che "c'era in ballo qualcosa di losco". Mi chiese ad esempio se vi
erano delle telecamere di sicurezza, se vi erano degli allarmi, se c'era una
cassaforte, se quest'ultima era grande o piccola, quando era il periodo di
consegna delle pensioni. Da parte mia non gli ho chiesto dei chiarimenti
precisi e mirati; era palese che aveva l'intenzione di "mettere a segno un
colpo" anche se non mi era facile capire di cosa si trattava esattamente e
le modalità con cui voleva perpetrarlo e nemmeno con chi. Da parte mia mi sono
limitato a rispondere alle sue domande. Chiaramente non conoscevo nel dettaglio
i sistemi di sicurezza dell' PC 1; mi sono limitato a riferirgli quello che
avevo visto con i miei occhi durante il compimento della mia professione. Gli
dissi per esempio che da parte mia non avevo mai notato una videosorveglianza
ma che comunque non potevo escludere che vi fossero delle videocamere nascoste;
gli dissi che c'era una cassaforte grande ubicata all'interno di un ufficio del
piano terra; gli dissi che non sapevo se vi era l'allarme e su sua richiesta
specifica gli risposi che non ero a conoscenza di eventuali codici per entrare
o disattivare gli allarmi.
ADR che gli dissi pure che la consegna delle pensioni avveniva ad
inizio di ogni mese. Non conoscevo però i giorni esatti e altri dettagli” (all.
Considerandi
2.
RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5).
__________ gli
chiese di “approfondire queste tematiche” e AP 1 gli rispose che “si
sarebbe guardato in giro” (all. 2 RPG, PS
28.2
, pag. 5). Verosimilmente in un secondo tempo, AP 1 riferì a __________
che “vi era una tastiera sulla cassaforte e che le uscite di emergenza erano
poste sotto allarme” (all. 2 RPG, PS
28.2
, pag. 6).
In seguito,
sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, __________ arrivò più volte al __________.
In una di queste visite, gli annunciò che sarebbe, poi, tornato “in
compagnia dei suoi amici”, cioè delle “persone interessate al colpo
presso PC 1” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).
In una di queste
visite, AP 1 lo accompagnò in un sopralluogo:
“ io ho accompagnato il mio conoscente __________, lui con la sua
macchina ed io con la mia, verso PC 1 di __________. Trattasi per l’esattezza
di un ufficio di smistamento, non di un ufficio aperto all’utenza. Ho mostrato
da quale parte si entrava, quindi gli accessi, abbiamo poi invertito la marcia
e io sono rientrato al __________, __________ invece se ne è andato” (all. 1
RPG, PS 28.2.2013, pag. 4);
“ io ho raggiunto il centro a bordo di una vettura a me in uso (…) mentre
__________ mi ha seguito con la sua (…) Una volta raggiunta la via __________ a
__________ ci siamo fermati con i veicoli su un piazzale di fronte alla rampa
d’accesso alla PC 1. Da lì siamo scesi e io ho mostrato a __________ la fila di
finestre della PC 1 (…) Gli ho fatto vedere la rampa di accesso agli __________
(dove ci sono le due porte d’entrata) e nel contempo gli ho mostrato la rampa
d’accesso al garage, luogo da dove entrano ed escono i veicoli di servizio. (…)
quando gli ho mostrato le finestre con un gesto della mano gli ho indicato che
la cassaforte si trovava in un locale sito nel lato opposto rispetto alle
finestre. Fatto ciò, siamo saliti in auto e ce ne siamo andati. Ricordo che ho
notato la macchina di __________ rallentare nelle adiacenze della rampa del
garage. Probabilmente ha voluto guardare meglio” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag.
11).
__________
porta al bordello i “__________”
c. Più in
là nel tempo, __________ ritornò al bordello con “due uomini di origini
meridionali” che presentò a AP 1 come suoi amici ma -sempre secondo le
dichiarazioni di AP 1 - senza dirgli il loro nome:
“ l’incontro è durato pochi minuti (forse un quarto d’ora/venti minuti); __________
mi disse esplicitamente, usando sue parole: “questi sono qui per fare la
posta”. __________ in seguito è stato più dettagliato e mi disse che il famoso
colpo consisteva in un furto. A quei tempi non aggiunse altri dettagli” (all. 2
RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).
Durante
l’inchiesta, è stato appurato che i due di questo primo incontro erano IM 1 e IM
4.
__________ tornò
ancora al __________ in data imprecisata (AP 1 parla di dicembre 2012/gennaio
2013, poi di novembre/dicembre 2012). Questa volta era con “tre di questi
suoi amici”. Si trattava dei due dell’incontro precedente e di un terzo che
a AP 1 “era del tutto nuovo” e che non rivide più (all. 2 RPG, PS
28.2
, pag. 7):
“ due di queste persone sono poi state arrestate settimana scorsa mentre
la terza non l’ho mai più vista” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 9).
Descrivendo
questa terza persona, AP 1 ha detto che gli “aveva dato una brutta
impressione in quanto dava l’impressione di uno che non aveva nulla da perdere”
(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).
In quell’incontro
- sempre secondo AP 1 - i quattro gli chiesero se sapesse della presenza e dei
tempi di arrivo di “furgoni portavalori che servivano PC 1 di __________”.
Avuta risposta negativa, i quattro gli chiesero di tenere “sott’occhio
questo dettaglio per loro in quanto erano interessati al giorno di arrivo
dell’eventuale furgone portavalori” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).
In realtà, va
detto che, raccontando di avere detto ai “__________” - e, poi, in
sostanza, in quei primi verbali, agli inquirenti - di non sapere nulla di
furgoni portavalori, AP 1 ha mentito. Infatti, l’8 marzo 2013, pressato dagli
inquirenti, AP 1 ha ammesso quanto segue:
“ sapevo che verso la fine del mese, rispettivamente i primi giorni del
mese successivo, arriva un furgone che porta i soldi, anche se personalmente
non l’ho mai visto (…) non so dove viene scaricato il denaro. Immagino che lo
scarico avvenga sulla rampa di carico e scarico. Lo deduco perché è il posto
più vicino alla cassaforte” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 13 e 14).
Pertanto, visto
anche il momento in cui “i napoletani” hanno deciso di agire, è certo
che AP 1 abbia detto loro quel che sapeva.
Inoltre, in
quell’incontro, “__________” gli chiesero informazioni sul direttore:
“ questi napoletani mi avevano pure chiesto informazioni circa il
direttore. In particolare, se ce ne fosse uno, se aveva un ufficio suo e se
fosse adiacente al locale cassaforte. Rammento pure dettagli sul suo aspetto e
io gli avevo risposto che si trattava di un uomo di mezza età, se ricordo bene
gli avevo pure detto che era calvo e a loro precisa domanda avevo risposto che
era quasi sempre in ufficio. ADR che mi hanno pure chiesto (…) se lui avesse un
allarme “proprio” da usare in caso di emergenza. (…) avevo risposto che non
sapevo. (...) non ricordo se mi hanno chiesto il nome” (all. 6 RPG, PS
3.4
, pag. 9 e 10; cfr., anche, all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 21).
Va detto che, secondo questa Corte, è evidente che, nelle
dichiarazioni riguardo le informazioni che egli diede ai membri della banda dei
“napoletani”, AP 1 ha giocato al ribasso. Emerge, infatti, dagli atti
che questi conoscevano molto bene lo stato dei luoghi del centro di smistamento:
basti pensare, oltre alla descrizione dettagliata del locale con il “tavolone”
data da almeno uno di loro, al fatto che i “napoletani” sono andati a
colpo sicuro sia nella scelta della via d’accesso al centro, sia
nell’individuazione, nel garage, della “scatola” dei cavi da controllare. E’
evidente che era soltanto AP 1 a poter dare loro queste informazioni (cfr., al
riguardo, all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9, dove AP 1, pur con le sue solite
“ritrosie”, ammette di avere dato, ai “napoletani”, una descrizione
dettagliata degli interni e delle vie d’accesso).
Poi - sempre a
detta di AP 1 - “__________” lo rassicurarono dicendogli testualmente
che “sarebbe stato un lavoro pulito” (all. 2 RPG,
PS 28.2.2013, pag. 7). Leggasi che si sarebbe trattato di
un furto e non di una rapina (precisazione su cui AP 1 ha tenuto a porre, pur
se non tecnicamente, diverse volte l’accento).
Infine, uno dei “__________”
- IM 1 (all. 4 RPG, pag. 10) - gli consegnò “una schedina telefonica
italiana della TIM” così da avere un’utenza sicura su cui contattarlo (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7; cfr., anche,
all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 10).
AP 1 mise la SIM
in un suo cellulare che lasciò sempre acceso (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8;
cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).
L’aver tenuto
sempre acceso il cellulare indica - con certezza - come, contrariamente alle
sue dichiarazioni, l’adesione di AP 1 al progetto delittuoso fosse del tutto
piena.
telefonate dei
“__________”
d. Sempre secondo le sue
dichiarazioni, “__________” contattarono AP 1 su quel telefono circa 4/5
volte nei mesi di gennaio/febbraio 2013.
d.1. Dapprima,
“__________” gli fecero, secondo le sue dichiarazioni, delle telefonate
“di cortesia” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
La prima telefonata in cui, secondo AP 1, si parlò del furto avvenne in una
data imprecisata di gennaio 2013: in essa - ha raccontato - “mi dissero che
volevano arrivare a fare il colpo per la fine di gennaio ma che invece non
sarebbero arrivati (…) e che avrebbero posticipato il tutto e che mi avrebbero
fatto sapere la nuova data del loro arrivo” (all. 2 RPG, PS
28.2
, pag. 10).
d.2. In
un’altra telefonata, avvenuta ad inizio febbraio 2013, “uno di loro” gli
chiese “notizie in merito al furgone portavalori”. A questa domanda, AP
1.
rispose che “ci stava guardando dietro” anche se - ha aggiunto agli
inquirenti - “di fatto era una bugia in quanto non avevo fatto nulla in tal
senso” (all. 2 RPG,
PS 28.2.2013 pag. 9 e 10).
d.3. In
un’altra telefonata ancora, “uno di loro” - noi sappiamo (ma
verosimilmente, visto il tenore amichevole della conversazione, lo sapeva anche
AP 1) che era IM 1 - chiese al qui appellante di “fornire loro 5 divise
della PC 1” dicendogli che “gli servivano per fine mese quando sarebbero
giunti in Ticino per il colpo” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013,
pag. 8). Nonostante non volesse farlo e nonostante sapesse che “non avrebbe
mai fatto una cosa simile” - ha aggiunto AP 1 - “sempre per paura della
mia incolumità, telefonicamente ho confermato che avrei potuto fornire delle divise
postali” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9).
A dire il vero,
dalla registrazione della telefonata non emerge né un rapporto di sudditanza,
né un sentimento di paura, né tantomeno una ritrosia di AP 1 riguardo alla
fornitura delle divise. Al contrario, da essa emerge una certa familiarità fra
i due interlocutori - ciò che dimostra come AP 1 abbia mentito quando ha
sostenuto di praticamente nemmeno conoscere i “__________” - e un’adesione
incondizionata di AP 1 alla richiesta ricevuta visto che egli non si limita a
prenderne atto ma arriva sino a chiedere di quale taglia devono essere le
divise.
Ma non solo. Da
essa emerge che AP 1 aveva un certo margine di discrezionalità (riguardo al
numero di divise da fornire).
Poiché
illuminante sul genere di rapporto fra i due, la telefonata viene qui
riprodotta:
“ Uomo (U) per AP 1 (D):
D: Pronto
U: ciao AP 1
D: ciao, tutto bene?
U: tutto bene
D: ok
U: mi senti?
D: si ti sento
U: ascolta, si ma tu ehm… diciamo sei sceso al
lavoro?
D: no non n
U: non ancora
D: ancora no
U: ti volevo dire ehm… l’abito che tu lavori
no…
D: sì
U: ehm… gli dici all’amico il tuo amico che
deve procurare almeno tre per il giorno 25
D: sì, ok
U: ti dimentichi?
D: ehm tre non lo so dimmi la misura
U: come?
D: di che misura?
U: anche la misura tua va bene
D: ahm va bene allora si allora si
U: tre quattro vedi tu minimo tre
D: ok
U: va bene?
D: va bene va bene
U: noi ci vediamo per il giorno 25 (n.d.r. si
sente un'altra persona che dice “sera”) sera ok?
D: ok
U: ciao un bacione
D: ciao ciao”
(trascrizione telefonata del 13.2.2013,
allegata al PS 28.2.2013).
Del resto, su
questa questione, non va dimenticato che, a casa di AP 1, sono state trovate
dagli inquirenti alcune divise da postino di taglie diverse (AI 347, RPG 13.5.2013,
pag. 15). E’ vero che lui ha detto che erano le sue e che la diversità delle taglie
si spiega con un suo dimagrimento (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 14).
Tuttavia, la circostanza, unita al contenuto e al tenore di questa telefonata,
impone alla scrivente Corte di accertare che, contrariamente al suo costante
“tirarsi fuori”, AP 1 ha, davvero, fatto quello che IM 1 gli aveva chiesto con
quella telefonata.
Inoltre, così
come indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, la trascrizione di questa
telefonata è interessante anche perché la richiesta di procurare le divise “per
il giorno 25 lascia ben intendere che (…) avevano
pianificato il loro arrivo per il 25 febbraio 2013. E questo AP 1 lo sapeva”
(AI 347, RPG 13.5.2013, pag 10;
sott. del red.).
Ne deriva l’accertamento
- ancora una volta imposto dagli atti - che AP 1 sapeva, del piano dei “__________”,
molto più del poco che, come vedremo, egli ha sempre lasciato intendere e che,
ad esso, egli aveva del tutto aderito.
annuncio
dell’arrivo dei “__________”
e. La
domenica 24 febbraio 2013, __________ arrivò di nuovo al bordello:
“ erano passate le 22.00, lì mi ha comunicato che l’indomani sarebbero
arrivati “gli amici”. Io ho chiesto quanti sarebbero arrivati e lui mi ha
risposto che dovevano essere 3 o 4 o 5, non sapeva con precisione. Mi ha
chiesto se potevo dare ospitalità per qualche giorno a queste persone ed io ho
chiesto a __________ se non aveva magari lui in giro qualche appartamento. __________
mi ha risposto negativamente precisando comunque che si sarebbe trattato di
pochi giorni di permanenza” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4).
arrivo dei “__________”
f. Il
lunedì 25 febbraio 2013, in serata, __________ e “gli amici” giunsero al
bordello:
“ lunedì 25.2.2013, come pianificato, sono arrivati “gli amici”. __________
li ha accompagnati personalmente. Sono arrivati in 5 persone e con tre
macchine. __________ era con la sua macchina, la 4° macchina e, quindi, per
essere chiari, __________ era la sesta persona. Era sera, circa le 20.30/21.30”
(all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag.
3).
In realtà, va
detto che, come AP 1 dirà in seguito, insieme a __________, era arrivato anche
un altro uomo - poi identificato in __________, residente
a __________ - che, da lì in poi, accompagnò sempre __________ nelle sue visite
al bordello, o meglio ai “__________” (all. 3 RPG, PS 1.3.2013, pag. 2).
Sempre secondo le
sue dichiarazioni, a __________ - che entrò nello stabile prima degli altri - AP
1.
si affrettò a raccontare della richiesta delle divise e a dire che lui non
voleva fornirle. __________, sempre a detta di AP 1, lo tranquillizzò
dicendogli che “non c’era problema, che le divise non gli servivano più in
quanto avrebbero fatto un lavoro pulito” (all. 2 RPG,
PS 28.2.2013, pag. 9; cfr., anche,
all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 15).
Diversa la versione
di IM 1 secondo cui, invece, era stato deciso, già prima, che si sarebbe
operato diversamente (all. 27 RPG, PS 20.3.2013, pag. 2).
Che le cose
andarono come IM 1 ha detto è provato - non solo da quanto indicato al punto
d.3 - ma anche dall’incostanza delle versioni di AP 1 su questo aspetto (cfr.,
in particolare, verb. dib. d’appello, pag 3).
Poi, sempre secondo AP 1, __________ gli disse che i cinque uomini
dovevano essere alloggiati in un appartamento:
“ __________
mi ha infatti espressamente chiesto di fornire loro un appartamento intero così
da poter stare tutti insieme. Io ho spostato la ragazza che si chiama __________
(…) dall’appartamento che occupava e che poi ho dato agli italiani (…) Questo
appartamento (..) guarda anche sulla strada cantonale. Ai 5 italiani ho fatto
parcheggiare le macchine dietro lo stabile dopodiché hanno preso le loro borse
e sono saliti in stanza. Li ho accompagnati io” (all. 1 RPG, PS
28.2
, pag. 4 e 5).
AP 1 fece entrare i cinque “napoletani”
dalla porta posteriore:
“ Visto che erano
così in tanti, con tanti borsoni, ho ritenuto che non fosse il caso di farli
passare dall’entrata principale. Così sono sceso al piano -1, ho aperto la
porta di servizio e li ho fatti entrare da lì. Li ho poi accompagnati
all’appartamento 42 (…) ho recuperato per loro delle lenzuola e degli
asciugamani e glieli ho portati. A questo punto li ho lasciati soli” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).
Sostenendo di essere entrato
nell’appartamento soltanto per portare lenzuola e asciugamani, AP 1 ha mentito.
In realtà, come risulta dalla
videosorveglianza installata nel bordello, prima di portare la biancheria
pulita, egli rimase nell’appartamento con “__________” una ventina di
minuti:
“ Mi vengono
mostrati due fotogrammi (…) datati 25.2.2013 ore 20.46.32 e ore 21.06.10 (…) si
nota come io stia entrando all’interno dell’appartamento 42 in compagnia di __________ (n.d.r.: __________) e __________ (…) si denota come io sia rimasto
all’interno dell’appena citato appartamento sino alle ore 21.06.06 per un
totale di circa 20 minuti.
D. di che cosa avete discusso (...)?
R: Non ricordo con esattezza. (…) posso solo dire che non
ricordavo di essere stato così a lungo in camera dei napoletani”
(all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 6 e 7).
Secondo AP 1, quella sera non
successe altro, se non che alcuni dei nuovi arrivati sono scesi “nel locale
e si sono incontrati con delle ragazze con le quali sono poi andati a divertirsi”
(all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4) mentre lui attese alle
sue normali occupazioni, senza avere alcun contatto con “i napoletani”.
Anche su questo punto, AP 1 ha
mentito.
Sempre dalla videosorveglianza
installata nel bordello risulta, infatti, che, quella sera, dopo avere lasciato
l’appartamento 42, egli uscì con __________ e __________ e la sua assenza durò
una ventina di minuti:
“ Mi viene
mostrato un fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.16.50 (…) si nota come io,
con __________ e __________ siamo usciti dal palazzo __________ utilizzando la
porta secondaria, ovvero quella della lavanderia (…) mi viene mostrato un
secondo fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.39.01 (…) si evince come io
abbia fatto rientro al __________ utilizzando ancora una volta la porta
secondaria. La mia assenza è durata circa 35 minuti.
D: Dove è andato in compagnia di queste due persone?
D: Non sono andato da nessuna parte con queste persone.
D: Lei cosa ha fatto?
R: Non ricordo, sarò andato a casa” (all. 7 RPG, PS
30.4.2
, pag. 7).
Confrontato con le risultanze
istruttorie secondo cui, in quel lasso di tempo, lui e __________ avevano
raggiunto il suo appartamento, vi erano saliti e vi erano rimasti per quattro
minuti prima di separarsi, AP 1 si è deciso a dichiarare quanto segue:
“ ora che mi viene
in mente, ricordo che sono andato a casa con questa persona. Ricordo che colui
che mi diede il telefono, mi disse che lo dovevo consegnare a questa persona
(…) IM 1 mi ha detto questo mentre mi trovavo in camera con loro, durante i
primi venti minuti (…) io purtroppo non ricordo altro.
D: per quale motivo __________ non è venuto con voi?
R: Non lo so” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 8).
Secondo quanto indicato nel
rapporto della polizia giudiziaria, quella scheda è, poi, stata utilizzata da __________
per contattare IM 1 durante gli ultimi giorni della loro permanenza in Svizzera
(AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 16).
martedì 26 febbraio 2013
g. Il giorno successivo al loro arrivo, AP 1 ricorda di avere visto
scendere, ma solo in tarda mattinata, “almeno 4 di queste 5 persone” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).
Poi, sempre
secondo le dichiarazioni di AP 1, durante la giornata, “gli italiani si sono
mossi, nel senso che sono entrati e usciti dallo stabile più volte, hanno
girato, si sono spostati con le macchine” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag.
5). Per evitare che quell’andirivieni destasse sospetti, AP 1 ha detto
loro di continuare ad usare la porta di servizio da cui li aveva fatti entrare
la sera prima:
“ ho detto loro che avevo la porta della lavanderia al piano interrato e
che potevo lasciarla aperta per loro (…) sono rimasto d’accordo con loro che si
sarebbero avvalsi di questa porta per entrare ed uscire così da non passare
sempre dalla reception” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).
h. Secondo
le sue prime dichiarazioni, nel pomeriggio di quel martedì 26 febbraio, AP 1
accompagnò i cinque a __________ per mostrare loro l’ubicazione della PC 1:
“ nel corso della giornata di martedì, nel pomeriggio, io ho accompagnato
gli italiani al PC 1, così come avevo fatto con __________. Loro mi seguivano
con una macchina e io ero davanti con la mia Smart. Ho mostrato loro l’ubicazione dello stabile e sono rientrato al __________”
(all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).
In seguito,
invece, dirà di non averlo fatto (AI 20, PP 28.2.2013,
pag. 3: “in quanto sapevano già dove si trovava”) e
di avere mentito perché:
“ non volevo dire che avevo ricevuto una SIM da parte del cittadino
italiano in occasione della loro prima visita” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag.
12).
Inutile dire
che la spiegazione non convince, non potendosi comprendere il nesso fra le due
cose.
i. Sia
quel che sia, su quello che ha fatto con “__________” in quel martedì 26
febbraio 2013, AP 1 non è stato molto loquace. Infatti, pur spulciando i verbali,
si trovano poche dichiarazioni al riguardo e quelle poche attengono unicamente
alle informazioni che egli ha dato loro (cfr., per esempio, all. 1 RPG, PS
28.2
, pag. 5; AI 20, PP 28.2. 2013, pag. 4; all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag.
11; all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9).
Sembrerebbe, dunque, che, durante quella giornata, AP
1.
si sia dedicato alle sue normali attività mentre “__________” facevano
quel che dovevano fare.
l. Ma non solo. Sembra evincersi dalle sue dichiarazioni che, di quel che
loro dovevano fare, lui non sapeva nulla se non a grandi linee. Del piano e di
quel che facevano concretamente “__________”, infatti, AP 1 ha sempre
lasciato intendere di sapere, oltre a quel poco che gli era stato detto (“sarà
un lavoro pulito”,…), solo quello che, quasi per caso, aveva sentito:
- “loro parlano di staccare allarmi, di
aprire la cassaforte e di rubare i soldi durante la notte.
D: Da chi le è stato riferito questo piano?
R: Ho sentito loro che ne parlavano (…) la prima volta
che ne hanno discusso era la sera in cui sono arrivati (…) parlavano di trovare
il sistema per staccare gli allarmi, prendere i soldi e andarsene subito senza
sostare. La seconda volta è stata la sera che hanno deciso di non fare più
niente, il mercoledì sera (…) la mia sensazione è stata quella che loro
avessero bene in chiaro cosa fare e come farlo (…) ho avuto la sensazione come
se fossero solo ad un passo dal raggiungere il loro obiettivo” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 3 e 4);
- “D: Ha notato gli italiani maneggiare
attrezzi che potrebbero essere usati per compiere uno scasso?
D: No. Ho sentito parlare di un giravite
dimenticato da qualche parte (…) quando sono rientrati al __________ e mi hanno
detto di essere stati visti” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 18);
- “D: Lei era a conoscenza del ruolo che
ogni singolo napoletano avrebbe svolto durante il colpo?
R: Di preciso no. Posso supporre per quello
che ho visto che quello che avrebbe dovuto materialmente operare era il
giovane, quello che era già venuto in precedenza quando mi è stata data la SIM. Quello alto. Lo suppongo perché lui ha fatto il sopralluogo ed è quello che ho sentito
parlare di staccare gli allarmi. Era quello che dava l’idea di essere in grado
di fare questa cosa (...) gli altri (…) non mi hanno mai dato modo di capire
esattamente la loro mansione. Forse quello che era sempre taciturno (…) mi è
parso di capire potesse essere un palo” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 10);
- “D: lei sapeva se dovevano arrivare altre
persone dall’Italia a complemento della banda già presente?
R: A dire il vero con me non ne hanno mai
parlato ma da come discutevano tra di loro ho dedotto di si. Quando parlavano è
come se lasciassero intendere che “ci avrebbero pensato poi” o che “ci pensiamo
poi in un secondo momento o in un’altra situazione”. ADR che non sono in grado
di dire chi sono queste persone. Non ne ho idea” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013,
pag. 11).
Se è
probabilmente vero che AP 1 non è stato fra gli ideatori del piano d’azione
(nel senso “tecnico”), gli elementi in atti dimostrano, come vedremo, che egli
ha avuto con “__________”, in quei giorni, contatti molto più stretti e
prolungati di quelli che lui ha lasciato intendere.
m. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 e “__________” non avevano
parlato con precisione della spartizione del bottino. Egli ha, però, ammesso
che se ne era comunque parlato e che era chiaro che a lui sarebbe toccata una
fetta della refurtiva e che la grandezza di quella fetta sarebbe dipesa
dall’entità del bottino:
“ mi avevano ventilato la possibilità di un lavoro pulito, di un mio
relativo coinvolgimento e di una fetta della torta. Preciso che non è mai stata
prospettata alcuna cifra e io nemmeno ho mai chiesto di che cifra si poteva
trattare. Non ho mosso alcuna richiesta in questo senso anche perché non ho uno
specifico bisogno economico” (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 2);
“ Loro (non __________) mi dissero che sarei stato ricompensato per
tutto. Non mi fornirono però dettagli e non mi dissero nemmeno delle cifre di
denaro. Pertanto non ho idea di quale e quanto ammontasse questa ipotetica
ricompensa. La mia supposizione era quella che loro aspettassero di sapere
quanto potesse fruttare loro il colpo prima di decidere la mia ricompensa (…)
ADR che, seppur non quantificata, la ricompensa per me era comunque prevista. Sono
stati gli amici di __________ a dirmi che al termine del lavoro ci sarebbe
stata una fetta per tutti” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10 e 11).
Non si trattava, quindi, solamente di farsi pagare l'occupazione
dell'appartamento per qualche giorno, come affermato da AP 1, sempre
nell'evidente intento di alleggerire la propria posizione.
n. Quello
che “__________” hanno fatto quel martedì 26 febbraio 2013 risulta con
chiarezza dal rapporto della polizia giudiziaria del 13 maggio 2013 che viene
qui riprodotto:
“
Il giorno seguente, martedì 26.02.2013, il
sodalizio criminale si è organizzato al fine di mettere in atto un ulteriore sopralluogo e questo tenendo in considerazione le
informazioni date da AP 1 circa gli orari di assenza/presenza del personale
della PC 1.
Dalle telecamere si è poi notato come IM 1, alle
ore 20:19:30 si è recato unitamente ai suoi
compaesani, sul posteggio dove vi erano le loro vetture. Dopo un andirivieni
dalla camera, a suo dire dovuto a
delle dimenticanze, lo stesso ha smontato il pannello della portiera posteriore sinistra (ore 20.27.00) della
Fiat Stilo, ed ha estratto degli oggetti. Oggetti che, come si può
vedere da alcuni fotogrammi a lui contestati in sede di verbale, ha celato;
cosa che ha causato un rigonfiamento della giacca che prima non aveva quando ha
lasciato l'appartamento IM 1 si è quindi recato in camera dove ha
depositato quanto nascosto e poi è tornato sul piazzale.
Dopo aver armeggiato
ancora con la portiera, ha appoggiato per terra degli ulteriori oggetti, parte li ha quindi consegnati agli occupanti della Lancia Ypsilon che
si sono poi allontanati per eseguire il sopralluogo.
Presso il centro di
smistamento, IM 4, IM 3 e IM 2 hanno percorso a piedi il perimetro dello stabile cercando di guardare attraverso le
finestre del piano terra. In questa
circostanza però sono stati notati dal postino __________ al quale, per
non destar sospetti, hanno chiesto se da quelle parti vi fosse un
bancomat. Dopo aver ricevuto risposta negativa
e dopo precise indicazioni di dove avrebbero trovato il distributore automatico
di denaro, i tre si sono allontanati.
IM 2, a seguito di questo inghippo, ha
telefonato a IM 1 (rimasto sino a questo momento
presso il loro alloggio) chiedendogli di raggiungerli e di effettuare un paio
di controlli con la vettura per accertarsi che il postino nel quale sono
incappati se ne fosse andato. Cosa che in effetti IM 1 ha fatto,
riferendo poi come la situazione sembrasse tranquilla e di non aver incontrato
alcuna persona. A seguito di ciò tornava al __________.
Avendo quindi ricevuto
una sorta di "via libera", IM 4, IM 3 e IM 2 si sono introdotti all'interno del garage sotterraneo attraverso la
fessura presente tra il portone scorrevole automatico ed il pavimento, Una volta all'interno con
l'ausilio di cacciavite e taglierino,
hanno iniziato a spellare dei cavi dell'allarme e della telefonia.
Durante questa fase, IM 5 è rimasto
all'esterno dello stabile a fungere da palo.
Improvvisamente però, mentre i campani erano nel bel mezzo della
operazione di sbucciamento cavi, hanno notato il sopraggiungere di un veicolo
all'esterno del garage e si sono quindi nascosti. Una volta trovata conferma
che si trattava di un veicolo di servizio della PC 1 (lo stesso visto prima con
il postino sotto la pensilina), appena avutane la possibilità, si sono dati
alla fuga, senza però passare inosservati” (AI 347, pag. 11 e
12).
o. Appena
rientrati al __________, “__________” parlarono con AP 1:
“ sono arrivati con fare concitato. IM 4 si è appoggiato al bancone e mi
ha detto che erano stati visti da un postino mentre si trovavano dentro la PC 1.
Ricordo che mi avevano pure detto che non si aspettavano di essere visti e che
erano già all’opera. Io da parte mia ho detto: “Beh strano… mi spiace” ADR che
ho usato il termine strano perché vista la tarda ora non credevo ci fossero
postini che lavoravano ancora” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 6).
La
videosorveglianza istallata al __________ ha aiutato gli inquirenti a
ricostruire quello che è successo al rientro dei “__________” al __________
dopo la prima fase del colpo:
“ Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 26.02.2013 ore 22.57.17
e 23.05.13. In questo fotogramma si nota come IM 4 entri al __________
utilizzando la porta principale, parli con me e dopo qualche secondo usciamo
insieme. Io faccio poi rientro circa 8 minuti più tardi, ovvero 23.05.13,
sempre utilizzando l’entrata principale. Mi viene altresì fatto notare come al
momento del mio rientro, qualche secondo dopo, entrino pure IM 4, IM 5 e IM 2.
D: cosa è successo in questi 8 minuti?
R: Ricordo che erano tutti nervosi e agitati perché
erano stati visti dal postino. (…) Parlavano tra di loro. Loro mi hanno
comunque chiesto di uscire. (…) Non sapevano cosa fare (…) Ricordo il momento
di concitazione. Adesso che mi viene in mente, vi era il cruccio a sapere se
erano stati visti in volto o meno. (…) avevano raccontato la dinamica dei fatti
alla PC 1 e quindi si discuteva sul fatto, come detto, se fossero stati visti o
meno” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 9 e 10).
Sempre la
videosorveglianza dimostra che, un paio di minuti dopo esservi rientrato, AP 1
lasciò lo stabile __________ per farvi rientro dopo otto minuti (all. 7 RPG, PS
30.4
, pag. 11). Agli inquirenti che gli chiedevano cosa avesse fatto in
quegli otto minuti di assenza, AP 1 ha risposto in modo poco chiaro. Ma,
dall’insieme delle sue dichiarazioni, risulta che egli andò alla PC 1 per
vedere se ci fosse del “movimento”:
“ Mi viene mostrato un fotogramma (…) datato 26.02.2013 ore 23.19.12 (…)
emerge come io, non appena rientrato al __________, mi sia recato
immediatamente nell’appartamento in uso ai napoletani.
D: Per quale motivo (…)?
R: Credo che io sia andato da loro per
riferire quanto avevo visto alla PC 1. Ho detto loro di avere visto le luci
accese.
D: Di che cosa avete discusso?
R: (…) della questione delle luci. Gli avevo
appunto detto che le luci si accendono solo se vi è movimento e quindi se erano
ancora accese significava che “qualcosa non andava”. Altrimenti si sarebbero spente”
(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag.
5).
Poco più tardi,
alle 23.29 (come risulta dalla videosorveglianza), __________ raggiunse il
gruppo nel bordello. Saputo dell’inconveniente, su insistente richiesta dei “napoletani”,
pure lui andò a controllare come fosse la situazione alla PC 1. Ritornò, alle
23.
, dicendo che era tutto tranquillo:
“ era, ad un certo punto, arrivato anche __________. I napoletani hanno
riferito di quello che era successo alla PC 1 (…) __________ è andato (…)
quando è tornato ci ha riferito che tutto era tranquillo e che le luci erano
spente. Ricordo che è stato via un po’ di tempo, forse 15-20 minuti” (all. 7
RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).
p. I
risultati del sopralluogo di __________ non bastarono a rassicurare “__________”:
“ Nonostante le luci spente e la tranquillità riferita da __________, i __________
non erano più tranquilli” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).
Continuarono, a
lungo, a discutere tra loro e con AP 1:
“ Ricordo che discutevano tra loro. Vi erano discorsi del tipo “Ma ci
avranno visto?” “ Ma magari ma non in faccia” “ Si ma abbiamo lasciato il
cacciavite e ammaccato la canalina”. E a questo punto IM 1, se non sbaglio, ha
detto “Ma si vede l’ammaccatura?” e (…) IM 2 disse “ma no che non si vede”.
Avevano parlato anche di fili tagliati” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12).
Alla fine,
chiesero a AP 1 di andare, l’indomani, alla PC 1 e verificare, di nuovo, come
fosse la situazione:
“ mi è stato chiesto di verificare presso la PC 1 se in effetti li
avevano notati o meno (…) è stato IM 1 a chiedermi di verificare il giorno
seguente in PC 1” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15 e 12).
q. AP 1
lasciò l’appartamento dei “napoletani” alle 00.08.55 del 27 febbraio
2013, dopo essere stato in loro compagnia per quasi 50 minuti:
“ Gli agenti mi fanno notare come io abbia trascorso un tempo totale di
circa 49 minuti in compagnia della banda di napoletani (...) non ricordavo di
esserci stato così tanto” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14).
Cinque minuti
dopo avere lasciato i “__________”, AP 1 uscì dal __________. Dopo
appena cinque minuti vi fece rientro e raggiunse immediatamente l’appartamento
dei “__________” dove rimase per una mezz’ora:
“ Fotogrammi datati 27.02.2013 ore 00.13.32 e 00.18.15 (…) dimostrano
come io abbia lasciato il palazzo __________ per poi farvi rientro circa 5
minuti dopo.
D: dove ha trascorso questi 5 minuti?
R: (…) non mi ricordo. (…)
Mi vengono mostrati due fotogrammi (…) datati
27.02.2013
ore 00.40.30 e 01.10.24 (…) si evince come io, dopo avere fatto
rientro al __________, sia andato nuovamente dai napoletani al quarto piano e
come io vi sia rimasto per ulteriori 30 minuti circa (…)
D: per quale motivo è andato ancora nella
camera della banda criminale?
R: Non lo so. Non ricordo nemmeno di esserci
tornato (…)
R: Di che cosa avete discusso (…)?
R: Non ricordo nemmeno di essere uscito e
rientrato”
(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14 e 15).
Sempre grazie
alla videosorveglianza - e non a AP 1 che su queste questioni è rimasto
ancorato ai suoi “non ricordo” (di cui ha fatto ampio uso anche al
dibattimento) - gli inquirenti hanno stabilito che alle ore 01.12, dopo avere
scambiato qualche parola con alcuni “__________” (verosimilmente,
nell’atrio), AP 1 lasciò il __________ con il suo zaino sulle spalle (all. 7
RPG, PS 30.4.2013, pag. 15).
r. Il
mattino successivo, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1 ritornò di buon
mattino al __________ e vi rimase per circa un’ora. Vi ritornò dopo mezzogiorno
per rimanervi per quasi due ore:
“ Mi vengono mostrato 4 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 07.55.10,
09.03
, 12.41.18 e 14.32.35 (…) i primi due fotogrammi dimostrano,
contrariamente a quanto io ho ripetutamente dichiarato, come io abbia trascorso
circa un’ora al palazzo __________. Il secondo blocco di fotogrammi dimostra,
ancora una volta, come io abbia trascorso circa un’ora e 50 minuti presso
l’appena citato stabile” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 16).
Nel pomeriggio di
quel mercoledì 27 febbraio, AP 1 andò alla PC 1 per studiare la situazione,
cosi come i “__________” gli avevano chiesto di fare:
“ mi sono limitato a fare alcune domande al postino che lavora di
pomeriggio. E’ un ragazzo che si chiama __________. Preciso che l’ho incontrato
per caso. (…) Parlando con lui del più e del meno sono venuto a sapere che era
lui in servizio il giorno precedente. Gli ho chiesto che orari faceva, se
finiva sempre alla stessa ora e se c’erano altre novità particolari. E’ stato
in questo frangente che mi ha raccontato di aver notato delle persone sospette
il pomeriggio precedente (…) è stato lui stesso a dirmi che aveva segnalato il
fatto al direttore __________ e che lui gli aveva detto di non creare
allarmismo per nulla e di non dirlo a nessuno” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag.
12.
e 13; cfr., anche, AI 20, PP 28.2.2013, pag. 4).
s. AP 1
rientrò al __________ attorno alle 19.00 e, subito, cercò i “__________”:
“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 19.06.56,
19.08.27
e 19.09.03 (…) i primi due fotogrammi dimostrano come io, una volta
rientrato al palazzo __________, mi sia recato nella sala di incontri e che mi
sia incontrato con IM 3 e IM 5. Una volta parlato con loro ci siamo diretti
immediatamente verso il lift del piano terra, lo abbiamo preso e siamo saliti
direttamente al quarto piano dove siamo entrati nella camera messa a
disposizione dei __________. (…)
D: per quale motivo si è recato con questi
napoletani nella loro stanza?
R: Sono andato a riferire loro che ero stato alla PC
1.
e che ero riuscito a sapere che erano stati visti e che comunque girava la
voce che delle persone erano state notate all’interno del garage” (all. 7 RPG,
PS 30.4.2013, pag. 16 e 17).
AP 1 rimase
nell’appartamento dei “__________” per circa 30 minuti:
“ Mi viene mostrato 1 fotogramma (…) datato 27.02.2013 ore 19.40.26. Da
questa immagine si nota come io esca dalla camera in uso ai napoletani. Camera
nella quale io ho trascorso circa 30 minuti.
D. Di che cosa avete discusso in questo lasso di
tempo?
R: Abbiamo discusso delle informazioni che avevo
raccolto quel pomeriggio presso la PC 1. Già in questa occasione avevano detto
che non avrebbero fatto più nulla. Questi mi hanno pure chiesto se volevo
cenare con loro (…) io dapprima avevo declinato, ma poi essendo più rilassato
visto che avevano deciso di rinunciare al colpo, avevo accettato. Avevano già
deciso di andare via il giorno dopo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 17).
Attorno alle
20.
, chiamato da IM 2 e IM 3, AP 1 salì nell’appartamento dei “__________”
dove, alle 21.46, vennero raggiunti da __________ e __________:
“ IM 2 e IM 3 erano venuti giù a chiamarmi perché la cena era pronta. E’
proprio per questo motivo che mi sono recato ancora nel loro appartamento (…)
io l’ho saputo in camera durante la cena che sarebbero arrivati. (…)
D: Di che cosa avete discusso quando sono arrivati?
R: Abbiamo informato queste due persone delle ultime
novità, in particolar modo quello che riguarda le informazioni raccolte da me
presso la PC 1 quel pomeriggio. Ricordo anche che __________ era d’accordo sul
fatto che non bisognava fare il colpo. Ho avuto per contro la sensazione che
l’altra persona (n.d.v.: __________) fosse amareggiato e dispiaciuto di questa
decisione”
(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 18).
AP 1 lasciò
l’appartamento dei “__________” alle 22.29.37.
Circa un’ora
dopo, anche __________ e __________ se ne andarono:
“ Da queste immagini si nota come __________ e __________ hanno lasciato
la camera dei napoletani (23.25.12), hanno raggiunto la ricezione dove mi
trovavo io (23.26.30), hanno parlato per circa 6 minuti con me per poi lasciare
il __________ (23.32.49). (…)
D: di che cosa avete parlato in quei 6 minuti?
R: Non me lo ricordo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013,
pag. 19).
Tra le 23.40 e le
23.46
scesero alla reception anche tre “__________”:
“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 23.40.57,
23.45.51
e 23.46.42. Queste immagini rappresentano in primo luogo il
sopraggiungere di IM 3 alla ricezione e parla con me. Dopo circa 5 minuti
arriva pure IM 5 il quale si aggiunge alla conversazione e da ultimo giunge
pure IM 4 che, come gli altri, si ferma a chiacchierare con noi. La discussione
totale, anche in questo caso, è della durata di circa 6 minuti .
D: ricorda il tema della conversazione?
R: No, non ricordo anche se credo che si
parlava delle ragazze”
(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).
Più tardi, alle
00.23
, IM 3 e AP 1 si incontrarono ancora in un corridoio. Discussero di
nuovo, questa volta per 13 minuti, fino alle 00.36.28:
“ D: ricorda il tema della conversazione?
R: Ricordo che abbiamo parlato delle ragazze e di
come funziona al __________” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).
Mezz’ora dopo,
all’una del mattino, AP 1 è stato fermato dalla polizia, mentre si trovava
all’interno della sua Smart, parcheggiata in via __________ a __________.
11.
a. Secondo la
giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera
determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua
organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei
principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze
concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà
in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia
effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto
influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve
forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo
eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo
partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che
l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò
che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae
origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in
misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma
principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130
IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134
consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120
IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del
22.7.2013
consid. 2.2;6B_45/2013 del 18.7.2013 consid. 1.3.5;6B_527/2011 del
22.12.2011
consid. 2.1;6B_758/2009 del 6.11.2009 consid. 2.4;
6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002
consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid.
20.
a; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).
b. Ai sensi dell’art. 25
CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un
crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la
complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che
il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla
realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero
realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario
che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della
realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita.
L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una
semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF
132.
IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV
265.
consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF
6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012 dell’8.3.2013 consid. 7.1;
6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003
del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89
del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;
sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
Soggettivamente, il complice
deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr.
DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda
conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che
egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente
che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che
deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121
IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del
22.12.2011
consid. 2.1;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60
+ 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011
consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà
del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma
si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986,
pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014
consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP
17.2009
-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
12.
Da quanto sopra,
emerge con evidenza che, benché AP 1 non avesse un ruolo nell’esecuzione
materiale vera e propria del furto, egli, per questo progetto, faceva parte a
pieno titolo della banda.
Lo provano - oltre al
fatto che fu nei colloqui che egli ebbe con __________ che nacque l’idea del
furto e oltre ai contatti che egli ha avuto nell’autunno/inverno 2012 - la
trascrizione della telefonata del 13 febbraio 2013 (per il cui significato si
rimanda al consid. 10.d.3) e le lunghe ore trascorse, nei giorni dal 25 al 27
febbraio 2013, con “____________________” a discutere, proprio,
dell’esecuzione del colpo e dei problemi che, nella sua messa in atto, gli
esecutori materiali incontravano e, poi, a decidere se continuare e portare a
termine il colpo o rinunciarvi, almeno temporaneamente.
Alla progettazione del colpo e
all’inizio dell’esecuzione, AP 1 ha dato un contributo determinante. Dapprima,
con le dettagliate informazioni sull’attività del centro di smistamento, sui
passaggi di denaro e sul volume di denaro che vi transitava e, infine, sullo
stato dei luoghi: informazioni che solo lui poteva dare e che erano
indispensabili sia per la decisione di procedere che per la determinazione del
modus operandi. E, poi, dando ai cinque “__________” un alloggio tutto
sommato discreto (peraltro, assicurando loro la possibilità di andare e venire
senza essere visti), poi ancora, continuando a dar loro le informazioni che,
via via, si rendevano necessarie e, infine, procedendo al sopralluogo del
mercoledì pomeriggio (che solo lui poteva fare) per raccogliere, all’interno
della PC 1, le informazioni necessarie a decidere se proseguire o interrompere
l’esecuzione del piano.
E’, pertanto, evidente che egli
ha partecipato a questo tentativo di furto quale correo e non quale complice.
Correo deve, conseguentemente,
essere ritenuto anche dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento
connessi con il tentato furto.
Il suo patrocinatore ha, fra
l’altro, invocato, a sostegno della sua tesi secondo cui AP 1 è, al massimo, un
complice, la sentenza con cui __________ è stato dichiarato autore colpevole di
complicità in tentato furto aggravato (XXV) sostenendo, in estrema sintesi,
che, se quest’ultimo - che era l’anello di congiunzione fra AP 1 e i “__________”
- è un complice, a maggior ragione lo è il suo assistito, le cui responsabilità
sono ben minori.
L’argomento non aiuta
l’appellante nella misura in cui questa Corte non è vincolata alle conclusioni
del giudice di prima sede che, nella procedura abbreviata ex art. 358 e seg.
CPP, ha approvato l’atto d’accusa emanato il 2 maggio 2014 nei confronti di __________.
Al riguardo, ci si limita ad annotare che, fosse stato di competenza di questa
Corte, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, il giudizio su __________
sarebbe stato, con grande verosimiglianza, diverso.
Anche su questo punto, dunque,
l’appello è da respingere.
Pena
13.
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
14.
La legge commina:
-
per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena
pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo
stadio del tentativo, l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22
cpv. 1 CP);
- per il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per la
violazione di domicilio (art. 186 CP), la pena detentiva
sino a tre anni o la pena pecuniaria.
15.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di
pena.
16.
Motivando la pena, i
primi giudici hanno osservato quanto segue:
“ le
colpe dei sei imputati si equivalgono: chi con un ruolo, chi con un altro,
tutti hanno concorso in maniera importante all’organizzazione e all’esecuzione
del piano, poi svanito per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Né va
passato sotto silenzio che si trattava di un disegno ben articolato, studiato nei dettagli e che avrebbe
dovuto fruttare un bottino importante.
É pure stata confermata
l'aggravante della banda per tutti, tranne che per AP 1,
proprio perché le suddivisioni dei ruoli tra correi
dava forza al sodalizio finalizzato, come visto, a commettere il furto
di cui in rassegna.
In siffatte evenienze la Corte li ha condannati
tutti ad una pena detentiva di 18 mesi”
(sentenza impugnata, consid. 5.b, pag. 27).
17.
Se è vero che la
motivazione del primo giudice è piuttosto succinta, questa Corte ne condivide le
conclusioni secondo cui, relativamente al reato (tentato) di cui rispondono, la
colpa dei diversi correi si equivale e secondo cui la pena detentiva di 18 mesi
- pur non particolarmente severa - è sostanzialmente adeguata, in particolare,
alle circostanze oggettive del tentato furto.
Pertanto, considerato che il principio della parità di trattamento
assume un certo peso fra correi condannati per gli stessi fatti (STF 6B 293/2011
del 12.10.2011; sentenza
CCRP 17.2005.41 del 13 dicembre 2005
consid. 8f; Wiprächtiger/Keller, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47, n. 208 e
segg., pag. 948 e segg.), questa Corte può limitarsi a verificare se vi
sono circostanze legate alla persona di AP 1 che, differenziandone la posizione
in modo sensibile rispetto a quella dei correi, impongano una riduzione della
pena a suo carico.
Non è tale il movente. Ritenuto
che non gli si può credere quando sostiene di avere agito per paura poiché i
fatti qui ripercorsi lo escludono visto come da essi emerga che il suo rapporto
con i correi era del tutto paritario e tranquillo, forza è concludere che, non
avendo avuto egli, all’epoca, alcun problema finanziario, AP 1 ha agito per
pura avidità di denaro.
Impone, invece, una riduzione
della pena il fatto che i suoi correi sono stati dichiarati autori colpevoli di
tentato furto, nella forma aggravata per avere agito in banda, mentre egli
soltanto per tentato furto. La riduzione è, tuttavia, di lieve entità ritenuto
che, se tecnicamente per lui l’aggravante non era data, materialmente AP 1 si è
coscientemente inserito, per potersi arricchire indebitamente ai danni del suo
datore di lavoro, in una banda che egli sapeva essere composta da persone con
esperienza in quello specifico campo delinquenziale.
Si impone, poi, un’altra
riduzione per tener conto del fatto - completamente ignorato dal primo giudice
- che egli, a differenza dei suoi correi, non presenta l’aggravante di avere
alle spalle dei precedenti, per di più specifici. Anche in questo caso, la
riduzione è, tuttavia, di lieve entità, visto quanto stabilito in DTF 120 IV 136
consid. 3b.
Non si
impone, invece, una riduzione a motivo della collaborazione con gli inquirenti
visto che egli ha manifestamente cercato, durante tutta l’inchiesta (e ancora
al dibattimento d’appello), di sminuire il proprio ruolo.
Pertanto, tutto ben considerato,
questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva di 15 mesi.
18.
In assenza di un
ricorso del PP, non si entra nel merito della questione della sospensione condizionale
della pena che ha acquisito forza di cosa giudicata.
spese
19.
Visto
l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali
relativi al procedimento di primo grado così come stabilita nella sentenza
impugnata.
Gli oneri processuali di
appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante
in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato che è condannato a
versare a AP 1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità (ridotta) per le
spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.
Visto l’esito del giudizio,
l’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è evidentemente priva di oggetto.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.
e 398 e segg. CPP;
22, 25, 40, 42,
44, 47, 49, 50, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;
nonché, sulle spese di
giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,
1.
, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2,
5.
, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1,
7.5
, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
8.7
e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano
sono passati in giudicato,
1.1
AP
1.
è autore colpevole di:
1.1.1
tentato
furto
per avere, in correità con
altri, a __________, tra il 25 e il 27 febbraio 2013, tentato di commettere un
furto ai danni de PC 1;
1.1.2
violazione
di domicilio
per essere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di
smistamento de PC 1, contro la volontà dell’avente diritto;
1.1.3. danneggiamento
per avere, a __________,
il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di
cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato
diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in
CHF 9'920.70;
1.2. AP 1 è
condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
1.2.2. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
2.1. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi
stabilita in prima sede.
2.2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 300.-
fr. 1'800.-
sono posti a carico
dell’appellante in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dello Stato che verserà a AP
1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità ridotta per le spese sostenute
ex art. 436 cpv. 2 CPP.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.