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Decisione

17.2013.242

Truffa ripetuta ai danni delle casse malati. Annullamento del giudizio impugnato a causa di carente motivazione

12 gennaio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza 16 luglio 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo

sull’opposizione, ha confermato la condanna del prevenuto per il reato di

truffa, limitando, però, l’estensione temporale di commissione di tali reati ai

periodi da settembre a dicembre 2005 e da gennaio a maggio 2007. Di conseguenza,

il pretore ha circoscritto il danno patito dagli istituti assicurativi a

seguito di tali reati a CHF 7'310.- corrispondente a 68 sedute mancate, così

dettagliate:

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 100.00, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 500.-, corrispondenti a 5 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 200.-, corrispondenti a 2 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 430.-, corrispondenti a 4 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 990.-, corrispondenti a 9 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 830.-, corrispondenti a 8 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta

terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta

terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta

terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 920.-, corrispondenti a 8 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta

terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 400.-, corrispondenti a 4 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 300.-, corrispondenti a 3 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 200.-, corrispondenti a 2 sedute terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 460.-, corrispondenti a 4 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 960.-, corrispondenti a 9 sedute

terapeutiche,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

- a danno

dell’assicurazione __________, CHF 330.-, corrispondenti a 3 sedute

terapeutiche.

In applicazione della

pena, il pretore ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 14’400.-

(corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.-) nonché al pagamento

degli oneri processuali. Il pretore ha, inoltre, confermato il dissequestro

della documentazione cartacea sequestrata dal procuratore pubblico nonché il rinvio

degli accusatori privati al foro civile per le loro pretese di corrispondente

natura.

C. In data 17 luglio

2013, il procuratore pubblico e l’imputato hanno annunciato l’intenzione di

appellare la sentenza.

Il primo, con dichiarazione d’appello 14 novembre 2013, ha chiesto la conferma di tutte le imputazioni e della pena pecuniaria di cui al DA.

Dal canto suo, IM 1, con dichiarazione d’appello 22 novembre 2013, ha chiesto:

- in via principale,

l’annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione con

contestuale rinvio “del fascicolo processuale alla Pretura

penale perché questa abbia, esperito nuovo dibattimento, a

pronunciare nuova sentenza che ritenga correttamente

e per iscritto i fatti accertati in sede istruttoria” e

- in via subordinata, la

pronuncia di un nuovo giudizio che determini con esattezza quali fatture

riferite a quali prestazioni (in realtà non effettuate) gli siano imputabili,

che preveda una pena pecuniaria in ogni caso contenuta in 19

aliquote giornaliere e che si determini

nuovamente sull’attribuzione degli oneri

processuali,

protestando in entrambi i

casi tasse, spese e ripetibili.

Gli appellanti non hanno

presentato istanze probatorie.

D. Ottenuto l’accordo

delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto

6 febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito agli insorgenti un

termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della

dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).

Nelle loro motivazioni, presentate il 27 giugno rispettivamente il 4 luglio

2013, il procuratore pubblico e IM 1 hanno, nella sostanza, ribadito le

richieste formulate con le rispettive dichiarazioni d’appello.

E. Con osservazioni 11

rispettivamente 15 marzo 2014, gli appellanti hanno postulato la reiezione dei

gravami di controparte.

La Pretura penale e le accusatrici private __________ Cassa malati e __________

assicurazione, con scritti 4, 7 rispettivamente 17 marzo 2014, hanno comunicato

di non avere osservazioni da formulare sugli appelli.

Dal canto suo __________, in rappresentanza delle assicurazioni malattia __________,

__________, __________ e __________, con scritto 7 marzo 2014, ha comunicato di

ritenere che “il danno recato agli assicuratori malattia sia stato,

ripetutamente, ben esposto e chiarito dal procuratore pubblico”.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto

modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

II __________

2.

Nell’estate

del 2005, i medici psichiatri __________ e __________ nonché IM 1, infermiere

psichiatrico e socio-terapeuta, fondavano la __________, il cui scopo

societario era, in sostanza, la gestione di centri specialistici per la salute

mentale (cfr. estratto RC, allegato 1 all’AI 171).

Il 1° settembre 2005, la società apriva a __________, in Via __________, una

clinica psichiatrica diurna, il __________ (in seguito __________), ovvero una

struttura socio-sanitaria che offriva ai pazienti, da un lato, terapie di tipo

riabilitativo e socializzante e, dall’altro, supporto

medico (cfr. verbale PP 30 agosto 2007 IM 1, pag. 2). La direzione medica della

clinica era assicurata dal dr. __________ e dal dr. __________, mentre che IM 1

fungeva da coordinatore operativo ed amministrativo, coadiuvato da una

segretaria (cfr. verbale PP 30 agosto 2007 __________, pag. 1; verbale PP 31

agosto 2007 __________, pag. 2; cfr. anche carta intestata delle fatture in

classificatore Efin).

Già prima

dell’apertura, la clinica psichiatrica - rappresentata da __________ - aveva

stipulato con __________ una convenzione che stabiliva quali prestazioni

offerte dalla struttura dovevano essere coperte dalle casse malati. In

particolare, tale convenzione prevedeva che la clinica psichiatrica poteva

esporre per ogni paziente “un importo forfetario giornaliero di fr. 100.-

comprensivo di tutte le prestazioni (mediche, terapeutiche medicinali, ecc…)

effettuate” (cfr. convenzione 4 luglio 2005 allegata a verbale PP 6

settembre 2007 __________), indipendentemente dal loro numero e dalla loro

durata.

Il 1° gennaio 2007 entrava poi in vigore una seconda convenzione stipulata tra

il __________ - sempre rappresentato dal dr. __________ - e __________ nella

quale, oltre all’aumento dell’importo giornaliero forfetario a fr. 130.-,

veniva stabilito che “la presenza giornaliera presso l’istituto di ogni

singolo utente/paziente deve essere in media di 3 ore” (cfr. convenzione 8

marzo 2007 allegata a verbale PP 6 settembre 2007 __________

L’avvio e

gli sviluppi dell’inchiesta

3.

Il 23 agosto 2007, veniva trasmessa al procuratore generale e alla

polizia della documentazione inerente il __________, tra cui il verbale di una

riunione “di équipe __________” tenutasi il 18 maggio 2006 dal quale

emergeva come vi fosse, tra i collaboratori, un diffuso malcontento riguardo

alla conduzione della clinica. In particolare - per quanto qui d’interesse -

alcuni membri dello staff rimproveravano ad IM 1 una “mancanza di

trasparenza” e di “chiarezza nei confronti delle assicurazioni” e

una collaboratrice faceva notare la sua “perplessità riguardo agli

appuntamenti mancati e fatturati” (cfr. verbale citato in AI 1).

4.

Il Ministero pubblico decideva, dunque, di avviare un’inchiesta

penale e, in data 29 agosto 2007, gli inquirenti perquisivano i locali della

clinica dove sequestravano diversa documentazione su supporto cartaceo ed

informatico, tra cui schedari, formulari di presenza dei pazienti, fatture,

rapporti giornalieri, corrispondenza con casse malati e __________ (cfr. AI

10).

Il 30 agosto 2007 l’appellante veniva interrogato dal procuratore pubblico che,

al termine dell’interrogatorio, decideva di promuovere nei suoi confronti

l’accusa di truffa. Egli veniva quindi posto in stato di arresto e trattenuto

in carcere fino al 25 settembre 2007 (cfr. verbale PP 30

agosto 2007 IM 1, pag. 13, AI 66).

5.

Durante l’istruttoria, il procuratore pubblico incaricava l’Équipe

finanziaria del Ministero pubblico (in seguito Efin) di esaminare la

documentazione sequestrata nella clinica psichiatrica e di identificare le

fatture emesse alle casse malati per prestazioni in realtà non effettuate.

In data 7 aprile 2009 l’Efin - per quanto qui d’interesse - trasmetteva al

procuratore pubblico una lista che elencava - ordinate per data d’emissione tra

il 5 ottobre 2005 e il 1° agosto 2007 - 268 fatture riferite a 350 “sedute

fatturate alle casse malati malgrado il paziente non si sia presentato”.

Secondo quanto emergeva dalla lista allestita dall’Efin, l’importo complessivo

delle prestazioni considerate non effettuate ma fatturate alle assicurazioni

era di fr. 36'260.- (cfr. allegato 4 all’AI 171).

Il procuratore pubblico effettuava, poi, ulteriori accertamenti presso le

singole casse malati per determinare se queste avessero effettivamente pagato

le 350 sedute elencate nella lista dell’EFIN concludendo che di esse solo 323

erano state pagate dalle assicurazioni per un importo complessivo di fr.

33'380.- (cfr. motivazione dei decreti d’abbandono di __________, di __________

e di __________ AI 292 pag. 8, AI 294 pag. 8 e AI 295 pag. 8).

6.

Il 20 marzo 2012, il procuratore pubblico emanava nei confronti di IM

1.

il DA menzionato in ingresso nel quale - come visto - veniva in sostanza

rimproverato al qui appellante di avere indotto i funzionari delle casse malati

a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio delle assicurazioni per

complessivi fr. 33'380.- corrispondenti a 323 sedute mancate. Il DA elencava,

poi, per ogni cassa malati coinvolta il numero di sedute terapeutiche ritenute

indebitamente fatturate e gli importi ritenuti indebitamente versati (cfr. supra

consid. A).

Il

dibattimento dinanzi alla Pretura penale

7.

Il 19

giugno 2013 si è tenuto dinanzi la Pretura penale il dibattimento di primo

grado, durante il quale la Difesa di IM 1 ha, da un lato, lamentato

l’insufficiente determinatezza del DA, e dall’altro, ha chiesto che

all’imputato venissero contestate tutte le fatture relative alle sedute

terapeutiche imputategli (cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 6 e l’allegata

istanza processuale).

8.

Il

pretore - per “motivi prudenziali” ed in applicazione dell’art. 343 CPP -

ha quindi deciso di sospendere il dibattimento al fine di “estrapolare dagli

atti tutte le singole fatture inviate alla Casse malati connesse a prestazioni

di pazienti assenti e di cui al DA”, di riunirle “con le fiches di prestazioni

__________ cui fanno riferimento e alle ricevute di pagamento delle casse

malati” e, infine, di catalogarle e inviarle alle parti (verbale dib. di

primo grado, pag. 6A).

9.

Il 3

luglio 2013, il pretore ha trasmesso alle parti il materiale indicato sopra

unitamente ad una tabella in cui, rielaborando quella allestita dall’Efin (ad

esempio la fattura n. 24 della lista Efin, relativa al paziente __________, non

è stata menzionata nella lista del pretore e, in generale, la numerazione delle

fatture nelle due liste diverge), veniva indicata per ogni fattura il

terapista, il paziente, la data della prestazione, l’importo fatturato, la

cassa malati cui era destinata nonché l’eventuale avvenuto pagamento (cfr.

scritto 3 luglio 2013 del pretore, doc. 13 in inc. Pretura penale 82.2012.110, e scatola denominata “fatture contestate ricontrollate”).

Nello specchietto riassuntivo riportato sull’ultima pagina dell’elenco veniva

indicato che, delle 268 fatture prese in considerazione dall’Efin, 228 (per un

importo complessivo di fr. 31'100.-) erano state pagate, 34 (per un importo

complessivo di fr. 4'040.-) non erano state pagate, mentre che delle rimanenti

6.

fatture (per un importo complessivo di fr. 1’120.-) non era dato sapere se

fossero state saldate o meno.

10.

Con

scritto 10 luglio 2013, il procuratore pubblico prendeva posizione sull’elenco

trasmessogli dal pretore, rilevando che - da ulteriori esami da lui effettuati -

risultava che le fatture pagate erano “241 pari a 320 sedute per complessivi

CHF 33'050.00”, dati che - ha ancora spiegato il magistrato d’accusa -

divergevano sia da quelli indicati nel DA, sia da quelli stabiliti dal pretore.

Il procuratore pubblico proponeva, dunque, una rettifica del DA nel senso di

modificare il danno cagionato dall’imputato all’assicurazione __________

da fr. 5'130.- a fr. 4'930.-, corrispondente a 49 sedute invece di 51, e

all’assicurazione __________ da fr. 3'520.- a fr. 3’390.-, corrispondente a 33

sedute invece di 34 (cfr. scritto 10 luglio 2013 in inc. Pretura penale 82.2012.110).

11.

Il 16

luglio 2013, il giudice della Pretura penale - dopo aver -riaperto il

dibattimento e annesso agli atti la documentazione da lui allestita nonché le

osservazioni del procuratore pubblico - ha condannato IM 1 per avere, in sostanza,

indotto i funzionari delle casse malati a pagare alla __________ 68 sedute non

effettuate per complessivi CHF 7'310.- (cfr. supra

consid. B).

Sull’appello

di IM 1

12.

Con il suo gravame IM 1 lamenta, in sostanza, una carente motivazione

del giudizio impugnato “per quel che attiene la identificazione esatta, in

sentenza come già in sede dell’impugnato decreto di accusa, delle fatture già

emesse dal _________ in costanza dei (…) periodi temporali in cui

IM 1 è stato accertato essere il responsabile amministrativo di __________” (motivazione d’appello IM 1,

pag. 6-7).

A suo dire è, infatti, inammissibile che l’identificazione delle fatture

ascritte alla sua responsabilità “sia da considerarsi implicita, ovvero

deducibile se del caso dagli atti istruttori, men che meno nell’eventualità,

qui data, in cui gli stessi non sono neppure indicati dal primo Giudice”

(motivazione d’appello IM 1, pag. 7).

L’insorgente rileva poi ancora che - nonostante il pretore abbia sospeso il

pubblico dibattimento proprio per accertare quali fatture gli fossero

ascrivibili - il suo giudizio si è per finire focalizzato non sulle fatture in

quanto tali “bensì sull’indebito profitto complessivo (rispettivamente sul

numero complessivo di sedute terapeutiche non avvenute) che dette fatture,

appunto non identificate, avrebbero complessivamente profittato a __________”

(motivazione d’appello IM 1, pag. 7-8).

Pertanto, IM 1 chiede l’annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio

degli atti alla Pretura penale per l’emanazione di una nuova pronuncia che “espliciti

ed elenchi nel dettaglio” quelle fatture ritenute indebitamente emesse agli

istituti assicurativi dalla __________ in costanza dei periodi temporali in cui

egli è stato ritenuto responsabile amministrativo del DH (motivazione

d’appello IM 1, pag. 8-9).

12.1

La

giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito - consacrato dall’art.

29.

cpv. 2 Cost. e ricordato all’art. 3 cpv. 2 lett. c CPP - l’obbligo per

l’autorità di motivare la sua decisione in modo da consentire al destinatario

di comprenderla ed eventualmente impugnarla con piena cognizione di causa e

all’autorità di ricorso di poter svolgere con efficacia il suo ruolo di

controllo. L’obbligo di motivazione è espressamente previsto anche dall’art. 80

cpv. 2 CPP il cui tenore nella sostanza non diverge. Perché sia rispettato, è

sufficiente che il giudice menzioni, almeno brevemente, i motivi che lo hanno

guidato e sui quali ha fondato la sua decisione. Egli non è per contro tenuto

ad esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate

dalle parti, ma può al contrario limitarsi all’esame delle questioni decisive

per l’esito della vertenza (DTF 137 II 266 consid. 3.2; 134 I 83 consid. 4.1;

133.

III 439 consid. 3.3; STF 6B_970/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.1). Per

il resto la motivazione può essere implicita e risultare dai considerandi della

decisione (STF 6B_970/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.1, 6B_1193 dell’11

febbraio 2014 consid. 1.2).

12.2

La

censura ricorsuale è fondata e merita accoglimento.

Come a ragione sollevato nel gravame, il giudizio impugnato non permette di

identificare le singole fatture per la cui emissione l’imputato è stato

ritenuto autore colpevole di truffa.

Il dispositivo della sentenza nulla dettaglia al riguardo e si limita ad

indicare il numero complessivo di sedute terapeutiche indebitamente fatturate

alle singole casse malati nonché il danno loro arrecato.

Nemmeno i considerandi della sentenza permettono di capire quali siano le

fatture la cui emissione il pretore ha ritenuto ingiustificata e che ha

attribuito alla responsabilità di IM 1, ritenuto che - motivando il suo

giudizio - egli non ha minimamente spiegato i motivi che lo hanno portato a

stabilire gli importi indicati nel dispositivo.

Neppure è possibile, infine, ritenere che le fatture considerate indebite e di

cui il qui appellante è stato reputato responsabile siano implicitamente

identificabili dall’elenco allestito dal pretore in funzione dei periodi

durante i quali IM 1 è stato ritenuto autore del reato. In primo luogo, come

visto al consid. 9, le fatture riportate nella lista del pretore non sono le

stesse di quelle indicate nella lista dell’Efin. In secondo luogo, il primo

giudice non ha spiegato se e in che misura egli ha recepito le correzioni proposte

dal procuratore pubblico con le sue osservazioni 10 luglio 2013. Infine,

l’elenco non riporta la data d’emissione delle singole fatture rendendo di

fatto impossibile identificare quelle emanate nel periodo da settembre a

dicembre 2005 e da gennaio a maggio 2007.

12.3

Da quanto precede discende che il giudizio impugnato dev’essere

annullato e gli atti rinviati al giudice di prime cure affinché motivi

esaustivamente il proprio giudizio.

La nuova pronuncia dovrà, in particolare, indicare - se del caso tramite

esplicito rinvio ad un elenco - le fatture ritenute indebitamente emesse

dal __________ durante i periodi in cui l’imputato è stato ritenuto esserne il

responsabile amministrativo.

Ritenuto come l’appellante si sia, nella sostanza, limitato a chiedere una

nuova motivazione del giudizio impugnato (cfr. consid. 12), non si giustifica

in concreto esperire un nuovo dibattimento dinanzi la Pretura penale come

richiesto nella dichiarazione d’appello (pag. 3) e nel petitum della

motivazione d’appello.

13.

Visto

quanto precede, questa Corte si esime dall’esame dell’appello del procuratore

pubblico che, se del caso, potrà ripresentare le sue censure impugnando il

nuovo giudizio della Pretura penale.

14.

Considerato l’esito del presente giudizio, gli oneri processuali

dell’appello di IM 1 sono posti a carico dello Sato che rifonderà

all’appellante fr. 600.- a titolo d’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Per quanto attiene all’appello del procuratore pubblico non si prelevano né

tasse né spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. c,

80 cpv. 2, 81, 398 e segg. CPP,

29 cpv. 2 Cost

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e 436 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM 1 è accolto

ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati al giudice di prime cure affinché motivi esaustivamente il

proprio giudizio come indicato nei considerandi.

2. Non si entra nel merito

dell’appello del procuratore pubblico.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad IM 1 fr. 600.- a

titolo di indennità per le spese legali sostenute.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.