17.2013.255
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 marzo 2014Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.255
Data decisione, Autorità:
28.03.2014, CARP
Titolo:
Giovane autore di ripetuto tentato omicidio e altri reati commessi in stato di scemata imputabilità condannato ad un trattamento ambulatoriale. Negati il collocamento in un istituto per giovani adulti a causa della pericolosità dell'autore, la misura stazionaria e l'internamento perché più gravosi
INTERNAMENTO
MISURE PER GIOVANI ADULTI
MISURE TERAPEUTICHE STAZIONARIE
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
art. 56 CPS
art. 56a CPS
art. 59 CPS
art. 61 cpv. 1 CPS
art. 64 CPS
Incarto n.
17.2013.255
Locarno
28 marzo 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Attilio Rampini
assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 23 ottobre 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 22 ottobre 2013 dalla Corte delle assise criminali (motivazione
scritta intimata il 12 dicembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 27
dicembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con atto di accusa 11 giugno 2013, il procuratore pubblico ha
imputato a AP 1 i seguenti reati:
1. omicidio intenzionale, tentato
per avere, a __________, il 05 e il 06.01.2013, tentato intenzionalmente
di uccidere una persona
e meglio,
a
__________, il 05.01.2013, presso l'abitazione di ACPR 1, nel primo pomeriggio,
nel
locale bagno, dopo un alterco verbale per questioni di denaro,
preso ACPR 1 al collo con il
braccio, stringendoglielo,
facendo perdere quindi i
sensi a ACPR 1, il quale cadeva a terra,
e nel mentre ACPR 1 si stava
rialzando,
lo afferrava nuovamente al
collo,
e quindi prendendo una cintura,
gliela avvolgeva attorno al collo, stringendola,
e lo trascinava, per la
cintura, dal bagno verso l'atrio sino alla stanza, dove, dopo avergli tolto la
cintura dal collo, lo sollevava, lasciandolo sul letto con la testa rivolta
verso il poggiapiedi, senza
percettibili segni di vita, indi chiudeva la porta della stanza a chiave dall'esterno e si allontanava
e
dopo aver trascorsa la serata a Iragna, a una festa, tornava, nottetempo, quindi il giorno 06.01.2013,
a __________, nuovamente presso
l'abitazione della vittima,
dove,
dopo essersi arrampicato, entrava nella stanza di ACPR 1, dalla finestra,
e accortosi che lo stesso
non si trovava più nella posizione in cui l'aveva lasciato, per la
sorpresa/spavento cadeva sul letto, svegliando ACPR 1,
sferrandogli quindi due
calci verso il fianco destro,
afferrando
ACPR 1 nuovamente al collo e nel mentre ACPR 1 cercava di liberarsi dalla presa afferandolo,
gli prese le mani,
incrociandole attorno al collo di ACPR 1 e
stringendo sino a che "aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori"
e dopo aver bloccato
previamente la porta principale dall'interno con degli sgabelli e una sedia,
scappava nuovamente dalla finestra tornando a casa dove si addormentava,
e
quindi nel pomeriggio dopo aver chiesto il passaporto alla madre, prendeva il treno direzione Italia,
decidendo tuttavia di scendere a
Chiasso, andando a costituirsi indicando di aver ucciso un uomo,
evento
letale non verificatosi, grazie al pronto intervento dei sanitari così come descritto dai pareri medico
legali in atti (Al 14
e 184);
2. lesioni
semplici
per avere,
a __________,
il 12.11.2012 colpendo con un calcio ACPR 2,
cagionatogli le lesioni attestate dal certificato medico
dell'Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli di data 27 febbraio 2013;
3. furto
(ripetuto)
per avere,
nel corso del 2012 sino al mese di dicembre 2012, a __________,
per procacciarsi un indebito
profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in tre distinte occasioni dal
borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a
CHF 1’000.‑
4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere
autorizzato, nel periodo giugno 2011 sino al 06 gennaio 2013, ripetutamente
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
- con
sentenza 22 ottobre 2013 (motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2013), la
Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole dei reati a lui
imputati con l’atto di accusa di cui sopra e, accertato che egli aveva agito in
parte in stato di scemata imputabilità e considerata la sua giovane età, lo ha
condannato alla pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto (dispositivo n. 2.1) cui ha associato la misura del
trattamento ambulatoriale”di tipo psichiatrico”, da effettuarsi già in sede
di espiazione di pena (dispositivo n. 4).
La Corte, disposto il dissequestro in favore
degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, ha posto a carico del
condannato la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi.
preso atto che - dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle
assise criminali;
- con
dichiarazione di appello 27 dicembre 2013 (corretta il 19 febbraio 2014, doc.
CARP XXX), l’annunciante ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2 e n. 4
della sentenza formulando le seguenti richieste di giudizio:
“ L’appellante domanda che l’appello sia accolto e di conseguenza che
il dispositivo 2 della sentenza 22 ottobre 2013 sia modificato come segue:
1.
Di conseguenza:
avendo agito in stato di scemata responsabilità e
considerata la sua giovane età,
AP 1 è collocato:
in un’istituzione per giovani adulti ai sensi
dell’art. 61 cpv. 1 let. a e b CP
§§ subordinatamente
in un’istituzione psichiatrica appropriata al
fine di beneficiare di un trattamento stazionario ai sensi dell’art. 59 CP
§§§ ancora più subordinatamente
in una struttura psichiatrica adeguata ove
internato possa essere curato assicurando la sicurezza pubblica ai sensi
dell’art. 64 cpv. 1 let. b CP”;
- contestualmente
alla dichiarazione d’appello, il condannato ha chiesto l’allestimento di una
superperizia ai sensi dell’art. 189 lett. a e b CPP.
L’istanza probatoria è stata respinta il 26 febbraio
2014.
esperito il pubblico dibattimento il 28 marzo 2014, durante il quale:
- l’appellante,
dopo avere nuovamente postulato l’allestimento di una superperizia (richiesta
che la Corte ha respinto, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6), ha chiesto che
venisse ordinato, in via principale, un collocamento in un’istituzione per
giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP e, in via subordinata, un altro tipo di
internamento, precisando di non credere nel trattamento psichiatrico eseguito
in carcere;
- il
procuratore pubblico ha chiesto la conferma della pena e della misura
inflitte in primo grado;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello e
revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art.
Fatti
398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein
pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,
infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado
soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,
un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma
interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.
399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto
permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla
causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.
2.2).
2. Sui
fatti, la loro qualifica giuridica, il grado di imputabilità e la
commisurazione della pena - questioni rimaste, tutte, incontestate - si rinvia,
in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alle pagine 6 - 34 (considerandi 1 -
15.3) della sentenza impugnata.
3. La Corte ha respinto l’istanza tendente all’allestimento di una
superperizia nuovamente presentata dall’appellante poiché ha ritenuto che la
perizia giudiziaria e i rapporti medici agli atti - acquisti durante
l’inchiesta e, poi, durante la procedura d’appello - fossero sufficienti per il
giudizio che era chiamata a rendere.
4. Come
visto, con l’appello il condannato chiede di essere collocato in un’istituzione
per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a e b CP.
In via subordinata a questa prima richiesta,
chiede che venga ordinato un trattamento stazionario ex art. 59 CP in
un’istituzione psichiatrica appropriata.
Infine, in via ancor più subordinata, chiede che
venga pronunciato il suo internamento ex art. 64 cpv. 1 lett. b CP in una
struttura psichiatrica adeguata dove possa essere curato.
5. misure
terapeutiche
Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare
delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a
impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un
bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le
condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio
della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la
connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia
sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel
testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999
86):
“ il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora
l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia
sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento,
nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro
gravità”.
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto
il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più
misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice
ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64
CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve
determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura,
sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e,
infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c
CP).
accertamenti medici esperiti su AP 1
6. diagnosi
a. AP 1 è stato sottoposto a perizia giudiziaria a cura della dott.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha rassegnato il proprio rapporto
peritale il 1. marzo 2013. In esso, la specialista ha posto la seguente
diagnosi:
“ il periziando è affetto (…) da un disturbo di personalità
emotivamente instabile di tipo Borderline, codificato secondo l’ICD-10 (…) al
codice F60.31, con tratti antisociali. Presenta un uso occasionale di
cannabinoidi (ICD-10 F12.1) e di sostanze alcoliche (ICD-10 F10.1). Fino
all’agosto u.s. ha presentato un occasionale uso di cocaina (ICD-10 F14.1)” (AI
137, pag. 37).
Secondo la perita, la patologia di cui AP 1
soffre è seria:
“ Il disturbo di cui è affetto è medio-grave (…)
il disturbo di personalità Borderline con
tendenze anti sociali di cui il periziando è affetto è grave (…) La patologia
di cui è affetto è potenzialmente grave se non trattata” (AI 137, pag. 36, 37 e
39).
Dopo avere rilevato che “i disturbi psichici
del periziando si manifestano sul piano fenomenico nel fatto/reato e sono in
connessione funzionale diretta con la modalità del fatto/reato” (AI 137,
pag. 32), rispondendo ai quesiti, la perita ha confermato che i reati commessi
“sono da mettere in relazione con il disturbo di personalità di cui s’è
detto” (AI 137, pag. 38).
b. Tre mesi dopo la consegna del referto peritale, su suggestione del
suo patrocinatore, AP 1 è stato visitato in carcere dalla dott.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. Nel rapporto
relativo a tale visita (si è trattato di un colloquio durato circa 50 minuti),
la dottoressa, dopo avere affermato che la diagnosi posta dalla perita
giudiziaria di “disturbo borderline della personalità emotivamente
instabile, pur nella sua accezione più grave” era “prudenziale”, ha
ritenuto di dover porre la diagnosi di schizofrenia:
“ l’osservazione longitudinale svolta in ambito carcerario, in un
contesto di contenimento senza aspettative terapeutiche, ha conclamato la
presenza di una patologia schizofrenica di tipo ebefrenica” (rapporto allegato
al doc. TPC 3, pag. 2).
c. Nello scritto 18 dicembre 2013, il dott. __________, responsabile
del servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ticinesi, ha comunicato
al patrocinatore di AP 1 che l’osservazione del paziente e il trattamento
instaurato gli avevano permesso di escludere l’ipotesi diagnostica della dott.ssa
__________:
“ il paziente succitato è stato esaminato da parte mia per la prima
volta il giorno 07.01.2013, immediatamente al momento dell’arresto e da quel
giorno ad oggi è seguito presso le Strutture carcerarie nella forma di un trattamento
psichiatrico e psicoterapeutico integrato e delegato. Inoltre, il paziente è
stato esaminato anche dal collega __________ (secondo parere-consulto
collegiale) e dalla collega __________ (valutazione e disamina della perizia
psichiatrica).
Nelle valutazioni iniziali non sono stati
rilevati segni o sintomi della serie psicotica, bensì una comprensibile
reazione alla carcerazione (difficoltà di adattamento con ansia e deflessione
del tono d’umore), e alla peculiarità del suo comportamento precedente il reato
(importante disagio, vergogna) per cui si è costituito in data 07.01.2013.
Il contatto con il paziente è stato piuttosto
difficile: un soggetto malfidente, chiuso, meditabondo, tendente a difendersi
dalle tematiche concernenti il proprio comportamento con ACPR 1 con le
digressioni e comportamenti bizzarri, infantili, svianti l’attenzione
dell’interlocutore.
Gli sforzi terapeutici intrapresi sono rimasti in
sintonia con le conclusioni peritali diagnostiche e terapeutiche della collega __________
fino il rapporto della collega __________, la quale ha concluso per un’entità
diagnostica diversa (schizofrenia ebefrenica). Questa ipotesi è stata presa in
esame e il paziente è stato posto a beneficio di un neurolettico appropriato e
indicato per trattare il disturbo mentale diagnosticato dalla collega __________.
Questa manovra ci avrebbe permesso di chiarire - ex iuvantibus - le discordanze
diagnostiche espresse dalle colleghe senza minimamente nuocere al paziente.
Le schiarite sono arrivate nell’arco di un mese e
mezzo: il trattamento medicamentoso si è dimostrato superfluo e non ha inciso
per nulla sul quadro clinico. L’osservazione longitudinale ha allontanato ogni
dubbio sull’esistenza di una patologia schizofreniforme, e in particolare di
un’ebefrenia.
L’intenso lavoro psicoterapeutico e
psicodiagnostico nella seconda parte dell’anno corrente mostra ora i primi
risultati incoraggianti. Il 15.11.2013 la psicologa Sig. __________ ha annotato “… per lui raccontare quello che è successo non è
liberatorio, è una tortura e dice di non essere pronto, di non riuscire. Ha
espresso i suoi sentimenti di vergogna, sensi di colpa (…) mentre prima negava
anche questi inventandosi storie strane e poco reali. Fatica ad affrontare
questo discorso ma alla fine esprime la sua gratitudine…”.
E oggi, durante il nostro colloquio, è apparso
molto adeguato, collaborante, aperto e analitico, mostrando un certo progresso
nell’elaborazione del reato (!).
In conclusione, per quanto concerne il
comportamento nell’ambiente controllato (Farera e PCT) e la produzione dei
sintomi possiamo affermare che questo giovane soggetto, o meglio dire immaturo,
ha presentato un comportamento inconsueto e bizzarro poiché incapace ad
adattarsi all’ambiente dei, a suo dire, “grandi” e “cattivi”, pervaso dal senso
di vergogna per avere fatto delle “… cose schifose per pochi soldi…”, per
essere “passato per frocio”, ecc.
Per quanto concerne il pensiero: ora sta
maturando la sua coscienza degli abusi di cui sarebbe stato la vittima a causa
del bisogno di soldi facili poiché incapace a guadagnarli con un lavoro.
Oggettivamente, un certo ruolo ha giocato anche
l’uso dannoso di allucinogeni (THC). Il decorso - anche tenendo conto che
svolge l’attività lavorativa con piacere e trae un buon profitto dalla scuola che
frequenta - è da considerare positivo” (scritto 18.12.2013 del dott. __________,
allegato a doc. CARP XXXI).
d. Prima del dibattimento d’appello, la presidente della Corte ha
chiesto al dott. __________ di esprimersi nuovamente sulla situazione di AP 1.
Nel suo scritto, lo psichiatra ha confermato che il trattamento instaurato e la
regolare osservazione di AP 1 effettuata dagli operatori sanitari che lo
seguono hanno permesso di escludere che egli soffra di schizofrenia:
“ ho esaminato personalmente la persona succitata per la prima volta
il 7.01.2013 a Chiasso al momento dell’arresto e successivamente presso le
Strutture carcerarie, seguendolo intensamente assieme alla psicologa sig.ra __________
fino ad oggi. Inoltre il paziente è stato esaminato anche dalla dottoressa __________
(psichiatra e psicoterapeuta) e dal sig. __________ (psicologo) nell’ambito dei
permessi di visita concessi dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli.
Rispondo ora alle domande postemi.
1. Il paziente è stato posto al beneficio di un
trattamento psichiatrico e psicoterapeutico integrato dal 7.1.2013 e
successivamente, dal mese di giugno 2013, abbiamo aggiunto anche un trattamento
psicoterapeutico individuale delegato non medico. Il piano terapeutico include
periodici incontri con l’operatore sociale di riferimento e
supervisione/intervisione dei curanti e del dott. Med. __________, psichiatra e
psicoterapeuta, supplente presso le Strutture carcerarie. In un primo
periodo tenendo conto del parere della dottoressa __________ e delle sue
ipotesi diagnostiche abbiamo messo il paziente a beneficio di un trattamento
psicofarmacologico specifico con l’idea di valutazione ex iuvantibus.
Ben presto questo trattamento si è rivelato superfluo, negando così, assieme ai
risultati d’osservazione longitudinale da parte di tutti gli operatori
coinvolti, l’ipotesi diagnostiche espresse dalla dottoressa __________
(sott. del red.)” (doc. CARP XXVI, pag. 1).
e. Avuto riguardo al fatto che il dott. __________ ha avuto modo di
seguire a lungo e con attenzione l’appellante, questa Corte non può che concludere
che le sue considerazioni escludono con sufficiente certezza che AP 1 soffra di
schizofrenia e confermano, sulla diagnosi, le conclusioni della perita
giudiziaria.
Del resto, a conferma della bontà della diagnosi
posta nella perizia giudiziaria e delle conclusioni del dott. __________ vi è
il fatto - certo - che AP 1 non assume più medicamenti atti a curare le psicosi
dall’agosto 2013, senza che in questo lungo lasso di tempo si siano verificati episodi
di scompenso (cfr. piano terapeutico prodotto dal dott. __________ il 3 marzo
2014, allegato al doc. CARP XXXVI).
Ma non solo. Significativo per una situazione del
tutto sotto controllo è il fatto che, da gennaio 2014, AP 1 non assume più
nemmeno i blandi ansiolitici che gli erano stati prescritti (cfr. piano
terapeutico citato).
Infine, in questo contesto è anche opportuno
segnalare che il comportamento tenuto in aula da AP 1 ha confermato le osservazioni del dott. __________ laddove ha precisato che l’appellante è “un
soggetto malfidente” che tende a reagire alle situazioni in cui si sente in
difficoltà con “digressioni e comportamenti bizzarri, infantili, svianti
l’attenzione dell’interlocutore”. Che “le digressioni e i comportamenti
bizzarri” fossero una strategia comportamentale più o meno consapevolmente
scelta da AP 1 è parso alla Corte supportato dal fatto che alle risposte
sconcertanti (che il suo patrocinatore attribuiva ad uno stato psicotico) egli
alternava risposte di natura ben diversa, in cui dimostrava di ben comprendere
la realtà.
7. rischio
di recidiva
a. Dopo avere rilevato che il periziando :
- non
ha appreso dalle precedenti condanne ed esperienze, anche perché “l’elaborazione
della sanzione richiede un ragionamento più evoluto” del suo;
- “mostra difficoltà nel
gestire l’aggressività, maggiormente per quanto riguarda il valore di elevata
eccitazione che ingenera in lui”;
- “ha difficoltà a
controllarsi, non essendosi ancora dotato di mezzi di accalmia, dissipazione
dell’irritabilità e della frustrazione nelle situazioni relazionali
emotivamente cariche”;
- “è a rischio di
reattività impulsiva aggravata dalla scarsità di competenze nel controllo
cognitivo della condotta”;
- “tende
anche a covare risentimento e desiderio di ritorsione”;
- “continua
ad attribuire all’esterno le ragioni del suo disagio”;
- “è incapace di
identificarsi nelle parti problematiche della sua personalità”;
- “è arrogante nel
gestire da sé senza considerazione e aiuto altrui le proprie esigenze”;
- “mostra
attitudine a mentire”,
la perita ha concluso che AP 1 presenta un
elevato rischio di recidiva:
“ secondo il VRAG, il rischio di recidiva appare elevato: categoria di
rischio pari a 7 in una scala che va da 1 a 9. Vale a dire che secondo questo strumento in una categoria comparabile per caratteristiche al periziando, il
rischio di presentare un comportamento violento è riscontrabile al 55% dei
soggetti entro 7 anni e nel 64% dei soggetti entro i 10 anni.
Ciò porta il perito a concludere che gli agiti
antisociali quali furti, infrazione e contravvenzione alla LStup possono essere
da lui nuovamente ripetuti finché il periziando non avrà imparato in qualche
contesto a dare e ricevere e a differire la soddisfazione del desiderio oltre
l’immediato.
Dalle verbalizzazioni attuali del periziando non
è uscito un proposito vendicativo nei confronti di ACPR 1 E’ però vero che non
si colpevolizza di quanto fatto, non ha capacità di lettura dell’affettività
altrui né capacità autoriflessiva e che sottolinea la responsabilità comune dei
suoi agiti anziché assumersi la propria. Ritiene che tutto ciò che è successo sia frutto della provocazione e istigazione di ACPR 1
C’è un rischio ma di difficile predittività che
possa commettere nuovi reati nei confronti di ACPR 1 se non risolve il
conflitto e non elabora in modo adeguato le sue difficoltà relazionali. Gli
agiti aggressivi verso il medesimo da lui ammessi si iscrivono infatti in una
relazione disfunzionale-patologica che il periziando non accetta più e non ha saputo
risolvere in modo adeguato e non estremo” (AI 137, pag. 35 e 36).
In conclusione, rispondendo ai quesiti, la perita
ha confermato che “dal punto di vista psichiatrico forense la commissione di
nuovi reati è possibile” e che “il rischio di recidiva è alto” (AI 137,
pag. 38).
b. Su questo tema, non può essere dimenticato che, in conclusione del
suo rapporto, anche la dott.ssa __________ ha parlato di un rischio di
“passaggio all’atto”:
“ (…) l’assoluta assenza di coscienza di malattia e il rischio di
passaggio all’atto (sott. del red.) indicano un trattamento in ambiente
chiuso (…)” (rapporto allegato al doc. TPC 3, pag. 4).
c. Infine, va annotato che AP 1 ha confermato, ancora al dibattimento d’appello, di non avere compreso la gravità dei suoi gesti. Infatti, egli ha
dichiarato quanto segue:
“ Per prima cosa vorrei riuscire a mettermi d’accordo con voi sulla
piccola perdita di una persona inutile” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Quest’affermazione - particolarmente preoccupante
- conferma la fondatezza delle conclusioni della perita giudiziaria in
relazione all’alto rischio di recidiva presentato da AP 1.
8. misura proposta dalla perita
a. Dopo avere precisato che AP 1 “non è inguaribile” e che “lo
sviluppo della sua personalità potrebbe essere migliorato”, la perita ha
indicato che si impone un “trattamento in un’istituzione specializzata per
il trattamento di giovani/adulti affetti da disturbi di personalità o un foyer
a competenza fortemente educativa e successivamente riabilitativa”.
Precisato che il periziando “necessita di un
contenimento strutturale”, la perita ha osservato quanto segue:
“ il trattamento in istituto specializzato è necessario perché la
debolezza dell’IO del periziando gli impedisce l’adesione proficua ad un
trattamento ambulatoriale.
(…) Vi è speranza di dare una nuova impronta
vista la giovane età: lo sviluppo della sua personalità può ancora essere
sufficientemente influenzabile attraverso una nuova impostazione educativa e
del percorso formativo e professionale (non si è integrato sino ad oggi né in
ambiente famigliare né in ambiente lavorativo in modo adeguato).
(…) È importante che la struttura tratti
l’aspetto disfunzionale-relazionale oltre all’aspetto psico-educativo” (AI 137,
pag. 38).
9. misure
instaurate
a. I primi giudici non hanno ritenuto di dover ordinare la misura
proposta dalla perita. Queste le loro considerazioni al riguardo:
“ A fronte del pericolo di recidiva è pure confermata la misura del
trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento
ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il giusto percorso per AP 1, perché,
come ben spiegato dal perito, gli permette di lavorare, resta in un ambiente
contenuto, regolamentato in quello che sono gli stimoli ed è una palestra
relazionale per la gestione delle frustrazioni (Al 173). Di contro, non occorre
spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta
postulata dalla difesa di un collocamento dell'imputato in un istituto per
giovani adulti ai sensi dell'art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la
giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le premesse
per un collocamento dell'imputato. Egli è un personaggio pericoloso, sia per il
genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere l'ira. Vi sono
inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo passo
necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula ha negato le sue
responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per giovani
adulti è dunque esclusa” (sentenza impugnata, consid. 15.4, pag. 34).
b. Queste le misure terapeutiche instaurate in carcere:
“ 1.
Il paziente è stato posto al beneficio di un
trattamento psichiatrico e psicoterapeutico integrato dal 7.1.2013 e
successivamente, dal mese di giugno 2013 abbiamo aggiunto anche un trattamento
psicoterapeutico individuale delegato non medico. Il piano terapeutico include
periodici incontri con l’operatore sociale di riferimento e
supervisione/intervisione dei curanti e del dott. Med. __________, psichiatra e
psicoterapeuta, supplente presso le Strutture carcerarie. In un primo periodo
tenendo conto del parere della dottoressa __________ e delle sue ipotesi
diagnostiche abbiamo messo il paziente a beneficio di un trattamento
psicofarmacologico specifico con l’idea di valutazione ex iuvantibus.
Ben presto questo trattamento si è rivelato superfluo, negando così, assieme ai
risultati d’osservazione longitudinale da parte di tutti gli operatori
coinvolti, l’ipotesi diagnostiche espresse dalla dottoressa __________. Ora il paziente non assume alcun farmaco. Il
trattamento include anche periodici incontri con la madre del detenuto per
verificare eventuali progressi e per valutare i rapporti famigliari.
Considerandi
2.
Gli esiti del trattamento psicoterapeutico
possono essere definiti come abbastanza favorevoli: il paziente si mostra più
collaborante, l’adesione al trattamento è soddisfacente e sembra che vi sia
qualche progresso nel processo di maturazione e nell’elaborazione del reato.
Comunque, rimane una buona dose di disadattamento all’ambiente carcerario dove
fatica a creare le alleanze con gli altri e questo soprattutto a causa della
giovane età.
3.
Credo che il trattamento instaurato sia adeguato
ai bisogni del paziente e che il piano terapeutico sia appropriato alla
condizione rilevata. È fuori dubbio che il trattamento instaurato, assieme
all’istruzione e all’educazione al lavoro, debba essere mantenuto per un lungo
periodo” (doc. CARP XXVI, pag. 1-2).
In seguito, il dott. __________, così richiesto
dalla presidente di questa Corte, ha prodotto un breve rapporto della signora __________
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, in cui si legge quanto segue:
“ il sig. AP 1, nell’ottica di un percorso socio riabilitativo, è
stato inserito in ambito lavorativo nell’atelier del vetro “Tiffany”. Il capo
arte ha comunicato che il giovane svolge bene piccole mansioni lavorative che
gli vengono affidate, ma attua prevalentemente un isolamento sociale, parla
molto poco con i co-detenuti. Il rendimento è ritenuto adeguato.
Parallelamente, il giovane è stato inserito ai
corsi di informatica “WEB editing” e inglese base, della scuola In-Oltre. Nel
contesto formativo, l’esperienza è stata fallimentare. Il ragazzo non è
riuscito in alcun moto ad ingaggiarsi. Sono emerse in modo preponderante le
difficoltà cognitive del giovane, la problematicità di esprimersi su concetti
semplici unita alla difficoltà di seguire i corsi di formazione.
Per quanto concerne i colloqui motivazionali con
la scrivente, il sig. AP 1 ha adottato un atteggiamente insofferente rispetto a
ciò che gli propongo. Il suo linguaggio nel complesso appare oscuro, generico e
ambiguo. Talvolta è prevalso l’uso inappropriato di metafore, di sostituzione
di una parola con un’altra di diverso significato.
Il sig. AP 1 ha sempre dimostrato una scarsa cura della propria persona, spesso è inadeguato nell’abbigliamento.
Durante i mesi di privazione della libertà,
nell’ambito della relazione di presa in carico e di aiuto, si sta lavorando su
diversi fattori:
polarizzare l’attenzione del ragazzo abbastanza a
lungo così da permettergli uno scambio significativo;
cercare di sviluppare una logica di linguaggio
comune;
aiutarlo a ritornare nella relazione sociale.
Purtroppo i risultati sono scarsi” (rapporto 3
marzo 2014 di R. __________, UAR).
10.
Come visto, l’appellante chiede, in via principale, il suo
collocamento in un istituto per giovani adulti.
10.1
presupposti
per il collocamento in un istituto per giovani adulti
a. L’art.
61.
cpv. 1 CP - sotto il titolo marginale “Misure per giovani adulti” - prevede
che, se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del
fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice
può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo
turbato della sua personalità (lett. a) e qualora vi sia da attendersi che, in
tal modo, si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in
connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità (lett. b).
La misura di cui all’art. 61 CP consiste in
un’assistenza socioterapeutica atta a trasmettere alla persona interessata la
capacità di vivere in modo responsabile ed esente da pene (FF 1999 II 1764; STF
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1). La misura deve, pertanto,
essere riservata ai giovani adulti che possono ancora essere ampiamente
influenzati nel loro sviluppo personale e che non appaiano refrattari a questo
tipo di trattamento. Meno la persona interessata risulta malleabile, meno una
tale misura può entrare in considerazione (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1).
Nonostante l’art. 61 CP sia redatto con formula
potestativa, il giudice è tenuto ad ordinare il collocamento di un giovane
adulto, qualora i menzionati presupposti applicativi siano adempiuti (DTF 125
IV 237 consid. 6b; STF 6S.209/2005 del 6 settembre 2005 consid. 9.2;
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.3).
Per la sua decisione
il giudice dovrà in ogni caso fondarsi su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP).
b. Un
collocamento ai sensi dell’art. 61 CP presuppone, innanzitutto, che l’autore
del reato fosse, all’epoca dei fatti, un “giovane adulto”, ovvero una
persona con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (cfr., per l’età minima delle
persone collocabili, l’art. 9 cpv. 2 CP).
Il giovane adulto deve poi aver commesso un crimine o un delitto ai
sensi dell’art. 10 cpv. 2 e 3 CP, non avendo il legislatore fatto uso della
facoltà concessa dall’art. 105 cpv. 3 CP secondo cui, nei casi espressamente
previsti dalla legge, la misura può essere adottata anche nei confronti degli
autori di contravvenzioni.
L’incapacità o la scemata imputabilità ai sensi
dell’art. 19 CP non sono d’ostacolo all’adozione della misura di cui all’art.
61.
CP, come del resto espressamente previsto dall’art. 19 cpv. 3 CP (cfr.
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a edizione, Berna 2006, § 11,
n. 7 con rinvio a § 9, n. 6; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione,
Basilea 2013, ad art. 61, n. 13).
c. Per
essere collocabile, il giovane adulto deve poi essere seriamente turbato
nello sviluppo della sua personalità. Deve, in particolare, trattarsi di
una turba legata al processo di maturazione psicosociale tipica di quell’età e
non di un disturbo della personalità di altra natura.
La turba deve essere seria e, dunque,
d’intensità superiore rispetto a quella che può essere riscontrata in un
giovane adulto normale (cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11, n. 10; Heer, op.
cit., ad art. 61, n. 26 e seg.; STF 6S.209/2005 del 6 settembre 2005 consid.
9.
). In generale, il disturbo deve essere di una rilevanza tale per cui la
misura appaia necessaria, anche qualora la privazione della libertà che essa
comporta ecceda la pena adeguata alla colpa (cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11,
n. 11; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a
edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 61, n. 7; Heer, op. cit., ad art. 61,
n. 30).
d. L’art.
61.
cpv. 1 lett. a CP presuppone, inoltre, che il reato commesso dal giovane
adulto sia in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità
(cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11, n. 12; Heer, op. cit, ad art. 61, n. 31).
e. Giusta
l’art. 61 cpv. 1 lett. b CP, il giovane adulto deve poi essere sottoposto alla
misura solo se essa si rivela adatta a prevenire future ricadute in
comportamenti delinquenziali, ciò che è in particolare il caso quando il
giovane appare ricettivo verso il trattamento socio-pedagogico e terapeutico
(cfr. Queloz/Bütikofer Repond, Commenaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art.
61, n. 14; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 61, n. 9; STF 6B_475/2009 del 26
agosto 2009 consid. 1.1.2). La persona da collocare ai sensi dell’art. 61 CP
deve, perciò, dimostrare un minimo di motivazione, affinché
la misura non si riveli d’acchito inefficace (DTF 123 IV 113 consid. 4c/dd; STF
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1; STF 6S.135/2006 del 29 giugno
2006.
consid. 7.3).
f. Nel
valutare se ordinare la misura deve, poi, ancora essere considerato che individui
pericolosi non sono collocabili negli istituti per i giovani adulti,
ritenuto in primo luogo che la pericolosità non si concilia con l’efficacia
della misura. Inoltre, questo tipo di delinquenti può pregiudicare l’ordine
negli istituti, il cui compito è essenzialmente limitato all’educazione e che,
pertanto, non possono assumere compiti di mantenimento della sicurezza. Senza
poi dimenticare che i giovani pericolosi rischiano di esercitare un’influenza
negativa sugli altri internati. La pericolosità deve essere determinata sulla
scorta di una prognosi, segnatamente in funzione del tipo di reato e delle
modalità con cui esso è stato perpetrato. Azioni violente passibili di una pena
elevata costituiscono un indizio di pericolosità, anche se decisiva è la
pericolosità dell’autore, non quella dell’atto (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.2).
10.2
In concreto, il collocamento ex art. 61 CP non può essere ordinato
per una serie di motivi.
Dapprima, perché AP 1 soffre di una patologia
psichiatrica e non (soltanto) di una turba legata al processo di maturazione
psicosociale tipica di quell’età.
Ma, soprattutto, non può essere ordinato un
collocamento di questa natura per il serio pericolo di recidiva
descritto dalla perita giudiziaria e riportato al considerando 7a e di cui ha
dato atto anche la dott.ssa __________ (cfr. supra, consid. 7b) che, unito al tipo
di reato commesso, alle modalità di esecuzione (non va dimenticato
che AP 1 ha tentato per ben due volte di strangolare a mani nude e che fra i
due tentativi vi è uno spazio temporale di diverse ore) e alle caratteristiche
della sua personalità, rende AP 1 “pericoloso” ai sensi di quanto indicato
al consid. 10.1.f..
Non può essere dimenticato che, proprio a causa
di tale rischio, entrambe le specialiste hanno parlato della necessità di
mantenere AP 1 in un ambiente chiuso: la perita giudiziaria ha parlato della
necessità di “un contenimento strutturale”, la dott.ssa __________ della
necessità di un “trattamento in ambiente chiuso e controllato”. Queste
necessità di contenimento non sono, di principio, conciliabili con le
particolarità degli istituti per giovani adulti, la cui funzione è, come visto,
essenzialmente limitata all’educazione e che, pertanto, non possono assumere
compiti di mantenimento della sicurezza (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF
6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.2).
11.
A titolo subordinato, l’appellante chiede di essere fatto oggetto di
una misura stazionaria o, in via ancor più subordinata, di un internamento.
a. Come visto, l’art. 56a CP introduce, per
tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui,
se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il
giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Nel caso concreto, gli atti - in particolare, le
ripetute considerazioni che il dott. __________ ha fatto con riferimento,
anche, alla prolungata osservazione del comportamento di AP 1 - dimostrano come
lo scopo del trattamento non esiga che esso venga effettuato in una struttura
medico-psichiatrica in regime stazionario, o meglio non esiga che esso venga
eseguito in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per
l’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 CP. Adeguata alle
necessità di cura dell’appellante appare, invece, essere il trattamento - di
tipo ambulatoriale - già sin qui applicato alla Stampa e che, secondo le
osservazioni degli operatori sanitari che lo seguono, ha già dato alcuni
frutti.
È vero che molto cammino rimane ancora da fare (cfr.
rapporto __________). Tuttavia, ciò è nell’ordine delle cose: una patologia
come quella presentata da AP 1 non si risolve in pochi mesi di trattamento e
nemmeno si può pretendere che le sue lacune formative e/o motivazionali possano
essere colmate in così breve tempo. Quel che conta è che, in carcere, AP 1 è
messo al beneficio di un trattamento multidisciplinare (psichiatrico,
psicoterapeutico ed educativo) che, a detta dello psichiatra responsabile, è
adeguato alle sue esigenze.
Nemmeno il rapporto 22 febbraio 2014 (prodotto
dall’avv. DI 1 il 7 marzo 2014) del lic. phil. __________ - che ha visto AP 1 in un solo colloquio durato una ventina di minuti - è atto a mutare questo convincimento. Già s’è
detto per la diagnosi (cfr. supra, consid. 6). Quanto alla pretesa necessità di
un collocamento di AP 1 presso la CPC, si ribadisce quanto detto sopra
ritenuto, in particolare, che il dott. __________, chiamato ad esprimersi sulle
argomentazioni di __________, ha ribadito, non solo che l’osservazione
prolungata di AP 1 ha permesso di escludere, con tranquillità, la diagnosi di
schizofrenia, ma anche che la sua presa a carico alla Stampa è soddisfacente:
“ la persona
succitata è seguita dal nostro servizio in forma di un processo
psichiatrico/psicoterapeutico integrato e psicoterapeutico delegato dall'inizio
della carcerazione. Quantitativamente, il detenuto viene esaminato settimanalmente.
A questo si aggiunge l'osservazione indiretta, raccolta delle informazioni
degli altri operatori, assistente sociale e personale di custodia. Posso
sostenere che sia in atto un'attenta osservazione longitudinale durante la
quale non sono stati osservati sintomi costituenti un disturbo schizofreniforme
e, ancor meno, quelli di una schizofrenia. Non sono stati osservati nemmeno
quelli segni ritenuti prodromi di un disturbo mentale di tale gravità.
(…)
Le considerazioni in merito alla
carcerazione espresse dal Sig. lic. phil. __________
non sono supportate dagli argomenti validi, sono prive di una descrizione
clinica, della descrizione dei sintomi o segni patologici osservati e che
possano corroborare la tesi di un disturbo mentale in fase iniziale o manifesta.
Inoltre, il tempo di osservazione da parte sua è evidentemente insufficiente
per poter sostenere un'ipotesi diagnostica, le proposte terapeutiche del
collocamento e le considerazioni prognostiche espresse.”
(rapporto 26 marzo 2014 del dott. __________).
Del resto, il carcere la Stampa offre ai detenuti una buona paletta di possibilità formative (che non sono, invece,
offerte nelle cliniche psichiatriche). Così come risulta dal rapporto della
Direzione del carcere richiesto dalla presidente di questa Corte, infatti, i
detenuti possono seguire diversi corsi di lingue, corsi di informatica e di
arti visive e possono, anche, seguire percorsi di formazione o riformazione
professionale in diversi ambiti (doc. CARP XLII) Anche questa offerta formativa
rende adeguata e sufficiente la misura instaurata.
Appare, dunque, chiaro a questa Corte che:
- la cura delle
affezioni di AP 1 non impone il suo ricovero in un’appropriata istituzione
psichiatrica ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 CP né, tantomeno, un suo internamento
ai sensi dell’art. 64 CP;
- la cura necessaria
può essere applicata anche in costanza di espiazione di pena ritenuto che il
carcere - con i suoi servizi medici ed educativi - può validamente sostituire
il soggiorno in uno dei foyer indicati dalla perita.
Ne deriva che, accertata l’inattuabilità del
collocamento in un istituto per giovani adulti e rilevato il carattere
sproporzionato delle misure chieste in via subordinata, richiamato il principio della sussidiarietà (art. 56a CP), l’appello deve essere
integralmente respinto.
La questione potrà, comunque, essere rivista
qualora le condizioni di salute di AP 1 dovessero peggiorare.
12.
Tassa di
giustizia e spese procedurali
13.
Visto l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione a carico di AP
1.
degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti
nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nelle spese procedurali di cui alla
distinta spese della sentenza impugnata.
Parimenti ne va, vista l’integrale soccombenza di
AP 1, degli oneri d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e
segg, 80 e segg, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
56
e segg. CP;
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di
conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3 e 5 della sentenza 22 ottobre 2013
della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato
dichiarato autore colpevole di:
ripetuto tentato omicidio
per avere, a __________, in due distinte occasioni, il 5 e il 6
gennaio 2013, tentato intenzionalmente di
uccidere ACPR 1;
lesioni semplici
per avere, a __________, il 12 novembre 2012, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR
2 colpendolo con un calcio;
ripetuto furto
per avere, a __________, nel corso del 2012 fino al dicembre 2012,
per procacciarsi un indebito profitto e al
fine di appropriarsene, sottratto in tre distinte occasioni dal
borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a
fr. 1000.-;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, in Ticino, nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013, ripetutamente consumato un imprecisato
quantitativo di marijuana,
e che, per tali reati, è stato condannato, avendo in parte
agito in stato di scemata imputabilità e considerata la giovane età, alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, oltre che alla revoca della sospensione
condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012
dal Magistrato dei minorenni
1.1. alla
pena detentiva è associato, quale misura ex art. 63 CP, un trattamento
ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di
pena.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi relativi al
procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.
3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono integralmente
posti a carico dell’appellante.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster