17.2013.256
Guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 LCStr). Utilizzo di veicoli a motore agricoli ai sensi dell'art. 86 e 87 ONC
15 settembre 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.256
Locarno
15 settembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 28 novembre 2013 da
AP 1,
rappr. dall’avv. DI 1, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28
novembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 13 dicembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 18 dicembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. Il 10 dicembre 2011 AP 1 è
stato sorpreso – in occasione di un controllo radar – mentre circolava
sull’autostrada in territorio di __________ (limite vigente: 120 km/h) alla velocità di 159 km/h.
Nei suoi confronti è stato avviato sia un procedimento penale (sfociato
nell’emanazione di un decreto d’accusa a suo carico) e un procedimento
amministrativo (terminato con la revoca della licenza di condurre per un
periodo di tre mesi, e meglio dal 1° giugno al 31 agosto 2012).
Così come risulta dalla relativa decisione, durante il periodo di
revoca, AP 1 è stato legittimato ad utilizzare veicoli a motore agricoli
(esclusi veicoli speciali) la cui velocità massima non supera i 30 km/h e ciclomotori aventi una velocità massima di 30 km/h e una cilindrata massima di 50 cm3
(risoluzione 31.01.2012 dell’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione, AI 1).
2. Il 15 agosto 2012 AP
1 è stato fermato e controllato dalla Polizia cantonale a __________, mentre
circolava alla guida della sua autovettura Suzuki Samurai con targhe agricole.
Visto che nel baule c’era dell’attrezzatura da sub (rapporto di segnalazione
29.08.2012, AI 1), gli agenti hanno ritenuto che il veicolo in questione non
fosse adibito all’utilizzo agricolo e, perciò, hanno avviato nei confronti di AP
1 un procedimento penale per guida nonostante revoca della licenza di condurre
(art. 95 LCStr).
3. Interrogato dalla
polizia, AP 1 ha spiegato che, il giorno del controllo, aveva utilizzato la vettura Suzuki con targhe agricole per effettuare – come già faceva anche in precedenza –
delle consegne di verdura ad alcuni clienti di TE 2, titolare di un’azienda
agricola di prodotti biologici a __________, che lui, per amicizia, aiutava in
questo modo (PS 27.09.2012, AI 1, pagg. 1-2).
4. Con decreto d’accusa
10 dicembre 2012, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di guida senza autorizzazione per aver condotto, il 15.08.2012 a __________, il
veicolo Suzuki con applicate targhe agricole, malgrado nel giorno del controllo
di polizia esso non fosse utilizzato a puro scopo agricolo come prescritto
dalle legge per la cat. G, concessagli in via eccezionale dall’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione con decisione del 31.01.2012,
sebbene la licenza di condurre per le altre categorie gli fosse stata revocata
dalla competente autorità amministrativa in data 31.01.2012, per il periodo dal
01.06.2012 al 31.08.2012.
In applicazione della pena, il PP ha proposto la condanna di AP 1
alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 160.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, oltre che alla multa
di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Il magistrato inquirente ha, inoltre, proposto la revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere di fr. 160.- cadauna inflitta a AP 1 con decreto d’accusa
06.02.2012 (AI 3).
Avverso il precitato DA AP 1 ha interposto tempestiva opposizione
(AI 4).
5. Interrogato dal
pretore, al dibattimento di primo grado AP 1 ha precisato quanto accaduto il 15
agosto 2012 nei seguenti termini.
Ha spiegato che il 15 agosto 2012 è partito da casa (egli abita a __________)
alle ore 7.30 a bordo del suo Jeep Suzuki con targhe agricole e si è recato a __________
per consegnare (per conto di TE 2) dei prodotti agricoli a un cliente. Alle 8.30 è arrivato alla buvette del __________ di __________,
dove ha effettuato una seconda consegna di ortaggi e dove si è fermato per
svolgere il picchetto di salvataggio che gli incombeva quel giorno. Terminato
il picchetto, alle 18.00, ha caricato sul Suzuki l’attrezzatura da sub che egli
utilizza per i salvataggi subacquei – poiché doveva sottoporla ad una revisione
presso il suo domicilio – e, all’interno del “cassone refrigerante”
presente nel baule e visibile sulle fotografie 3 e 4 allegate al rapporto di
polizia, ha caricato i prodotti agricoli che ancora doveva consegnare e che aveva depositato il mattino all’interno del
frigorifero della sede della __________ per mantenerli freschi. Attorno alle
18.15 – 18.30 circa, è partito dal __________ di __________ con il Suzuki alla
volta di __________ dove doveva consegnare la verdura che ancora era nella
vettura alla madre di TE 1, un collega della __________, e prendere una nuova
ordinazione. Visto che il collega aveva svolto il picchetto con lui, aveva
approfittato per accompagnarlo a casa della madre (verbale di interrogatorio
dell’imputato, pag. 1).
Sul tragitto è, poi, stato fermato dalla Polizia cantonale.
6. Con sentenza
28.11.2013 il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di
cui al DA e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere
di fr. 160.- ciascuna, per complessivi fr. 7’200.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di quattro anni, oltre che alla multa di fr. 800.- e al
pagamento di tasse e spese giudiziarie. Il pretore ha anche deciso di
prolungare di un anno il periodo di prova relativo alla sospensione
condizionale concessa alla pena pecuniaria inflitta a AP 1 il 16.02.2012.
A fondamento della colpevolezza di AP 1, il presidente della
Pretura penale ha sostanzialmente ritenuto che le consegne di prodotti
biologici – sulla cui effettività ha espresso non poche perplessità (cfr
sentenza impugnata, consid 7, pagg. 5-6) - fossero
in ogni caso abusive, poiché non coperte dallo scopo agricolo previsto
dall’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale che l’impiego di targhe
agricole sottintende:
“ ...si potrebbe
ammettere un trasporto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola nel
senso dell’art. 87 cpv. 2 lett. c ONC, limitatamente alla consegna dei prodotti
orticoli dall’azienda TE 2 fino alla __________, ma non per quanto attiene
anche alla distribuzione successiva ai singoli consumatori finali o ai capigruppo,
che settimanalmente raccolgono le ordinazioni da trasmettere alla __________ e
mettono a disposizione uno spazio adeguato per
ricevere la merce di un gruppo di acquisto, composto da almeno quattro famiglie.
Si noti che la __________ è una cooperativa di consumatori e produttori del
biologico, che gestisce una centrale di smistamento dei prodotti forniti dai
vari produttori locali ad essa associati, tra cui l’azienda TE 2 di __________,
e dispone di due furgoncini propri, nonché di quattro autisti dipendenti e due
autisti esterni per le consegne in luoghi discosti (cfr. www.__________.ch),
fra i quali non rientra l’imputato (...). In altre parole, ammesso ma non
concesso che l’imputato stesse effettivamente eseguendo l’ennesima consegna di
prodotti agricoli, la stessa non era coperta dallo scopo agricolo che sottende
all’impiego di targhe agricole, e risulta pertanto abusiva. D’altra parte, a
mente di questo giudice, lo scopo agricolo deve essere ammesso restrittivamente,
per evitare ogni sorta di abuso” (sentenza impugnata, consid. 6.2.).
7. AP 1 ha interposto
appello avverso la precitata decisione, chiedendo di essere prosciolto dal
reato a lui imputato e chiedendo il riconoscimento in suo favore di un’indennità
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute (III, verb dib.
d’appello, pag. 8).
Ha, inoltre, chiesto l’audizione di tre testimoni, segnatamente TE
1, TE 2 e TE 3 (gerente della buvette del __________ di __________), per
dimostrare che, effettivamente, il giorno del fermo egli si trovava alla guida
del Suzuki per trasportare dei prodotti agricoli.
8. Sulla base delle
dichiarazione dei testimoni sentiti al dibattimento d’appello, si è potuto
appurare che, effettivamente, il 15 agosto 2012, AP 1 ha utilizzato la vettura Suzuki con targhe agricole per consegnare della verdura per conto di TE 2:
“ L’avv. DI 1 mi
ricorda che il 15.08.2012 la polizia ha fermato per un controllo il veicolo
Suzuki guidato da AP 1. Mi ricordo l’episodio del controllo, poiché io ero a
bordo della vettura. Non mi ricordo invece la data. Ricordo che avevamo appena
finito il picchetto di salvataggio a __________ e AP 1 mi accompagnava a casa,
a __________, visto che lui doveva consegnare della verdura bio a mia mamma.
Ricordo che nel veicolo c’era, oltre all’attrezzatura sub di AP 1, anche una
cassa che conteneva delle verdure. Parte di quelle verdure dovevano, appunto,
essere consegnate a mia mamma” (teste TE 1, verb. dib. d’appello, pagg. 2-3).
“ Ricordo che il
giorno in cui è stato controllato, AP 1 mi aveva fatto una consegna di verdure”
(teste TE 3, verb. dib. d’appello, pag. 4).
Sempre sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, è stato anche
possibile accertare che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, queste
consegne di verdure per conto di TE 2 non sono state effettuate da AP 1
nell’ambito del progetto __________. Infatti, sia la signora TE 3 che la
signora TE 1 avevano ordinato la verdura che è stata loro consegnata quel
giorno direttamente al produttore, per il tramite di AP 1:
“ Preciso che le
consegne di verdura che ci faceva AP 1 non erano nell’ambito della __________.
Questo almeno per quanto io ne so, visto che le ordinazioni non le facevamo
tramite un formulario ma direttamente a lui” (teste TE 1, verb. dib. d’appello,
pag. 3).
“ Io mi servivo
da AP 1 quando ero gerente della buvette del __________ di __________: lo
chiamavo per dirgli di che cosa avevo bisogno e lui mi consegnava la verdura.
In sostanza io ordinavo la verdura direttamente a AP 1. Non passavo attraverso
la __________” (teste TE 3, verb. dib. d’appello, pag. 4).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha spiegato di aver conosciuto TE
2 anni fa attraverso il fratello, anche lui membro della __________ del __________,
e di aver subito capito come l’orticoltore avesse bisogno di aiuto, in
particolare per la consegna della verdura da lui coltivata. AP 1 – già dedito
da anni all’attività di volontariato per la __________ – ha, dunque, deciso di
dargli una mano:
“ Ho visto subito
che TE 2 – che lavorava come un mulo – aveva bisogno di una mano per la
consegna delle verdure che produce. Allora mi sono detto che avrei potuto
aiutarlo io. Voglio qui precisare che faccio attività di volontariato
nell’ambito della __________ da quasi trent’anni. L’ho aiutato quindi
consegnando la sua verdura ai suoi clienti. L’ho fatto però, quando potevo,
anche ampliando la sua rete di clienti (verb. dib. d’appello, pag. 8).
È stato, pure, accertato che AP 1 non ha mai guadagnato un
centesimo dall’attività svolta per l’orticoltore:
“ Da questo aiuto
io non traggo e non ho mai tratto nessun provento finanziario. Quello che
incassavo dalla vendita lo consegnavo e lo consegno tutto al signor TE 2”
(verb. dib. d’appello, pag. 8).
Questa circostanza è stata confermata anche da TE 2 che, al
dibattimento d’appello – oltre ad aver confermato che AP 1 effettivamente si
occupa di consegnare la verdura da lui coltivata a clienti (teste TE 2, verb.
dib. d’appello, pag. 7) – ha, fra l’altro, dichiarato che AP 1 “non faceva
la cresta” sui prodotti consegnati (dichiarazione non verbalizzata).
Questo esclude che AP 1 possa essere considerato come un grossista
che compra la verdura dal produttore e la vende, poi, a terzi.
Conforta, inoltre, l’accertamento secondo cui AP 1 utilizzava la
Suzuki soltanto per effettuare delle consegne di verdure per conto del
produttore TE 2 il fatto che, così come risulta dalle sue dichiarazioni, egli –
per tutti gli spostamenti che esulavano da tale attività di consegna e
riguardavano, in particolare, la sua professione di rappresentante di vendita –
si è fatto sempre accompagnare da un amico o ha trovato delle soluzioni
alternative:
“ Il signor AP 1
ribadisce di aver utilizzato, nel periodo di revoca della licenza,
l’autovettura unicamente per effettuare le consegne per conto del signor TE 2.
Tanto è vero che, per la sua normale attività di rappresentante, in quei tre
mesi, lui è sempre stato accompagnato da un amico svizzero - americano che ha
soggiornato per due mesi in Ticino (dove vive la mamma). Mentre per il resto
del tempo non ha lavorato avendo preso, proprio per questa questione, un
periodo di vacanza (tre settimane) e avendo lavorato, per la settimana
rimanente, in ufficio” (verb. dib. d’appello, pag. 8).
9. a. L’art. 3 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
dispone che la licenza di condurre viene rilasciata per determinate categorie
di veicoli (cpv. 1), sottocategorie (cpv. 2) e categorie speciali. Tra queste
ultime figurano, in particolare, i veicoli a motore agricoli e i ciclomotori (G
e F, cpv. 3). In caso di revoca della licenza di condurre di una categoria,
l’art. 33 cpv. 1 OAC precisa che è automaticamente revocata anche la licenza di
condurre di tutte le altre categorie, sottocategorie e della categoria speciale
Fatti
F. Ai sensi del cpv. 4 lett. a del medesimo articolo, non sono invece
automaticamente revocate le licenze delle categorie speciali G e M; si tratta
di una decisione che spetta all’autorità competente.
b. Giusta l’art. 57 cpv.
1 LCStr, il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione
e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere delle eccezioni alle norme
della circolazione. Agli articoli 86 e seguenti dell’Ordinanza sulle norme
della circolazione stradale (ONC), il Consiglio federale ha fatto uso di questa
competenza, regolamentando l’utilizzo di veicoli a motore agricoli. In
particolare, ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i
loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche
soltanto per trasporti agricoli, fra i quali figurano, ad esempio, il trasporto
di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola, a cui sono
equiparate anche le aziende ortofrutticole (cpv. 1 lett. 1a e cpv. 2 lett. b).
L’art. 87 ONC chiarisce cosa s’intende per trasporti in relazione con
l’esercizio di un’azienda agricola, e cioè i trasporti fra le diverse parti
dell’azienda, segnatamente fra le fattorie e i campi o la foresta (cpv. 1). Inoltre
sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola
le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione
o l’utilizzazione. Ciò a meno che tali consegne non avvengano per un fornitore
o un compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a
titolo professionale (cpv. 2 lett. c).
10. In concreto, è
evidente che i trasporti effettuati il giorno del controllo da AP 1 –
effettuati, come visto sopra, per consegnare della verdura direttamente dal
produttore al consumatore - sono da considerarsi “in relazione con
l’esercizio di un’azienda agricola” ai sensi dell’art. 87 ONC.
Non modifica questa conclusione il fatto che AP 1 abbia consegnato
la verdura alla buvette del __________ di __________ lo stesso giorno in cui
egli vi doveva svolgere un picchetto e, quindi, abbia in qualche modo
“approfittato” del trasporto agricolo. Non risulta, infatti, che il giorno
della consegna della verdura sia stato determinato in funzione delle necessità
Considerandi
del picchetto (anzi, dalla testimonianza della gerente si evince il contrario)
e, quindi, l’utilizzo della vettura “agricola” non può essere ritenuto un
abuso.
Si ricorda, qui, che, con sentenza 12.07.1985, l’Oberklettgau
Bezirksrichter di Sciaffusa (in SJZ 81/1985 S. 393) ha ritenuto in relazione con
l’esercizio di un’attività agricola ai sensi dell’art. 87 ONC, il trasporto con
un trattore con rimorchio di tre autovetture da demolire, di cui una sola era
una macchina agricola ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 lett. a ONC: il tribunale
ha, infatti, considerato che il simultaneo trasporto delle tre vetture verso la
medesima destinazione fosse, in particolare, giustificato da motivi ecologici e
di protezione ambientale. Identica argomentazione vale in concreto.
AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dall’imputazione di guida
senza autorizzazione.
Il proscioglimento di AP 1 dal reato a lui imputato comporta
l’annullamento del prolungamento di un anno – deciso dal primo giudice - del
periodo di prova relativo alla pena pecuniaria a lui precedentemente inflitta
con decreto d’accusa del 6 febbraio 2012.
11.
AP 1 chiede che gli
venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a complessivi
fr. 4'855.80.- corrispondenti alle spese di patrocinio sostenute a
causa dell’ingiusto procedimento penale subito (doc. dib.
d’appello 1).
Dando seguito ad una specifica richiesta della presidente di
questa Corte, con scritto 25 agosto 2014, il patrocinatore dell'appellante ha
comunicato che “il signor AP 1 gode di una polizza giuridica presso __________,
la quale sin qui ha coperto i costi” (XIV).
Ricordato il principio secondo cui la riparazione del danno è
sufficientemente garantita e l’imputato prosciolto non subisce, di conseguenza,
alcun pregiudizio quando le spese legali da egli sostenute sono integralmente
coperte da un’assicurazione di protezione giuridica – già applicato dalla CRP
(CRP 20 marzo 2009, inc. 60.2008.49 e rif.) e successivamente ripreso da questa
Corte (CARP 20.08.2012, inc. 17.2012.116; 16.07.2012, inc. 17.2012.102;
13.07
, inc. 17.2012.100) – e ritenuto come, in concreto, è accertato che AP
1.
è effettivamente al beneficio di una copertura da parte della __________, che
ha già versato al suo patrocinatore l’intero importo dovutogli per le sue
prestazioni nell’ambito della procedura penale in oggetto, l’istanza va
respinta.
12.
Visto l’esito
dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura
d’appello, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,
95 LCStr, 86 e 87 ONC,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di guida senza
autorizzazione per i fatti descritti nel DA 5657/2012 del 10 dicembre 2012.
2. L’istanza di
risarcimento ex art. 429 CPP è respinta.
3. Gli oneri processuali
del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 800.- (ottocento), sono posti a
carico dello Stato.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.--
- testi fr. 250.30
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 1'250.30
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.