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Decisione

17.2013.256

Guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 LCStr). Utilizzo di veicoli a motore agricoli ai sensi dell'art. 86 e 87 ONC

15 settembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

F. Ai sensi del cpv. 4 lett. a del medesimo articolo, non sono invece

automaticamente revocate le licenze delle categorie speciali G e M; si tratta

di una decisione che spetta all’autorità competente.

b. Giusta l’art. 57 cpv.

1 LCStr, il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione

e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere delle eccezioni alle norme

della circolazione. Agli articoli 86 e seguenti dell’Ordinanza sulle norme

della circolazione stradale (ONC), il Consiglio federale ha fatto uso di questa

competenza, regolamentando l’utilizzo di veicoli a motore agricoli. In

particolare, ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i

loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche

soltanto per trasporti agricoli, fra i quali figurano, ad esempio, il trasporto

di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola, a cui sono

equiparate anche le aziende ortofrutticole (cpv. 1 lett. 1a e cpv. 2 lett. b).

L’art. 87 ONC chiarisce cosa s’intende per trasporti in relazione con

l’esercizio di un’azienda agricola, e cioè i trasporti fra le diverse parti

dell’azienda, segnatamente fra le fattorie e i campi o la foresta (cpv. 1). Inoltre

sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola

le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione

o l’utilizzazione. Ciò a meno che tali consegne non avvengano per un fornitore

o un compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a

titolo professionale (cpv. 2 lett. c).

10. In concreto, è

evidente che i trasporti effettuati il giorno del controllo da AP 1 –

effettuati, come visto sopra, per consegnare della verdura direttamente dal

produttore al consumatore - sono da considerarsi “in relazione con

l’esercizio di un’azienda agricola” ai sensi dell’art. 87 ONC.

Non modifica questa conclusione il fatto che AP 1 abbia consegnato

la verdura alla buvette del __________ di __________ lo stesso giorno in cui

egli vi doveva svolgere un picchetto e, quindi, abbia in qualche modo

“approfittato” del trasporto agricolo. Non risulta, infatti, che il giorno

della consegna della verdura sia stato determinato in funzione delle necessità

Considerandi

del picchetto (anzi, dalla testimonianza della gerente si evince il contrario)

e, quindi, l’utilizzo della vettura “agricola” non può essere ritenuto un

abuso.

Si ricorda, qui, che, con sentenza 12.07.1985, l’Oberklettgau

Bezirksrichter di Sciaffusa (in SJZ 81/1985 S. 393) ha ritenuto in relazione con

l’esercizio di un’attività agricola ai sensi dell’art. 87 ONC, il trasporto con

un trattore con rimorchio di tre autovetture da demolire, di cui una sola era

una macchina agricola ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 lett. a ONC: il tribunale

ha, infatti, considerato che il simultaneo trasporto delle tre vetture verso la

medesima destinazione fosse, in particolare, giustificato da motivi ecologici e

di protezione ambientale. Identica argomentazione vale in concreto.

AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dall’imputazione di guida

senza autorizzazione.

Il proscioglimento di AP 1 dal reato a lui imputato comporta

l’annullamento del prolungamento di un anno – deciso dal primo giudice - del

periodo di prova relativo alla pena pecuniaria a lui precedentemente inflitta

con decreto d’accusa del 6 febbraio 2012.

11.

AP 1 chiede che gli

venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a complessivi

fr. 4'855.80.- corrispondenti alle spese di patrocinio sostenute a

causa dell’ingiusto procedimento penale subito (doc. dib.

d’appello 1).

Dando seguito ad una specifica richiesta della presidente di

questa Corte, con scritto 25 agosto 2014, il patrocinatore dell'appellante ha

comunicato che “il signor AP 1 gode di una polizza giuridica presso __________,

la quale sin qui ha coperto i costi” (XIV).

Ricordato il principio secondo cui la riparazione del danno è

sufficientemente garantita e l’imputato prosciolto non subisce, di conseguenza,

alcun pregiudizio quando le spese legali da egli sostenute sono integralmente

coperte da un’assicurazione di protezione giuridica – già applicato dalla CRP

(CRP 20 marzo 2009, inc. 60.2008.49 e rif.) e successivamente ripreso da questa

Corte (CARP 20.08.2012, inc. 17.2012.116; 16.07.2012, inc. 17.2012.102;

13.07

, inc. 17.2012.100) – e ritenuto come, in concreto, è accertato che AP

1.

è effettivamente al beneficio di una copertura da parte della __________, che

ha già versato al suo patrocinatore l’intero importo dovutogli per le sue

prestazioni nell’ambito della procedura penale in oggetto, l’istanza va

respinta.

12.

Visto l’esito

dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura

d’appello, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,

95 LCStr, 86 e 87 ONC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di guida senza

autorizzazione per i fatti descritti nel DA 5657/2012 del 10 dicembre 2012.

2. L’istanza di

risarcimento ex art. 429 CPP è respinta.

3. Gli oneri processuali

del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 800.- (ottocento), sono posti a

carico dello Stato.

4. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.--

- testi fr. 250.30

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'250.30

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.