17.2013.260
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 aprile 2014Italiano90 min
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Numero d'incarto:
17.2013.260
Data decisione, Autorità:
02.04.2014, CARP
Titolo:
Condanna per rapina aggravata commessa a mano di una baionetta militare, falsità in documenti e minaccia nonché proscioglimento dal reato di abuso di carte di credito dato che l'autore non era il legittimo titolare della carta e da una fattispecie di falsità in documenti. Risarcimenti
ABUSO DI CARTE CHÈQUES O DI CARTE DI CREDITO
FALSITÀ IN DOCUMENTI
GIUDIZIO SULLE PRETESE DI DIRITTO CIVILE
MINACCIA
RAPINA
art. 126 cpv. 1 CPP
art. 110 cpv. 4 CPS
art. 140 cf. 2 CPS
art. 148 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 4 cpv. 1 let. c LARM
art. 7 cpv. 2 OARM
Incarto n.
17.2013.260
17.2014.8
Locarno
2 aprile 2014/im
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e
Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 6 novembre 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1DI 1
e sull’appello incidentale presentato il 9
gennaio 2014 dal
procuratore
pubblico PP 1
contro la sentenza emanata nei confronti
di AP 1 il 28 ottobre 2013
dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 7
gennaio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 28 ottobre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
-- rapina
aggravata
per avere, il 4 giugno 2013, a __________, minacciando la commessa ACPR 2 con un’arma pericolosa (ovvero una baionetta
militare), commesso un furto ai danni della ACPR 1, con un refurtiva di fr.
1'220.-;
-- ripetuto
furto, in parte tentato e in parte di lieve entità
per avere, tra il 18 aprile 2013 e i primi giorni
di giugno 2013, in due occasioni tentato di sottrarre medicamenti
rispettivamente denaro e in un’occasione sottratto uno scooter (e altri oggetti
contenuti nel suo bauletto) per un valore denunciato di fr. 4'750.-;
-- ripetuto
danneggiamento, in parte di lieve entità
per avere danneggiato, in occasione della rapina,
il cassetto della cassa registratrice della panetteria provocando un danno
denunciato di fr. 300.- e, in occasione di uno dei due tentati furti,
danneggiato la porta scorrevole nonché l’apparecchio delle sigarette di ACPR 4
provocando un danno non meglio quantificato;
- violazione
di domicilio
commessa in occasione di uno dei due tentati
furti;
- infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, in occasione della rapina, portato
senza diritto sulla propria persona una baionetta militare;
- ripetuta
guida senza autorizzazione e ripetuta guida senza licenza di
circolazione, senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso delle
targhe
reati entrambi commessi in diverse località del
Sottoceneri nel periodo compreso tra aprile e giugno 2013;
- ripetuta
infrazione alla LF sugli stranieri
per essere ripetutamente entrato ed avere
[ripetutamente] soggiornato in Svizzera nel periodo aprile 2013 - 5 giugno 2013
e ciò nonostante il divieto d’entrata a lui regolarmente notificato il 6 giugno
2011 e valido sino al 29 maggio 2016;
- minaccia
per avere, a Lugano, ad inizio maggio 2013,
incusso spavento e timore ai suoi fratelli __________ e __________, usando
grave minaccia nei loro confronti nel corso di una conversazione telefonica con
la madre;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2013, consumato circa 15 grammi di eroina;
- ripetuta
falsità in documenti
per avere a __________, nel periodo compreso tra
il 13 febbraio e il 14 maggio 2013, per procurarsi un indebito profitto,
abusando della firma della madre __________, formato in sette occasioni falsi
documenti e fatto uso di essi a scopo d’inganno;
-abuso di carte di credito
per avere, nel periodo compreso tra il 25
febbraio 2013 e il 29 maggio 2013, in varie località del __________, nonostante
il suo stato d’insolvenza e non intenzionato a saldare il dovuto, utilizzando
svariate carte di credito, ottenuto prestazioni di natura patrimoniale per
complessivi fr. 20'785.37, cagionando, malgrado la messa in atto delle misure
che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della
carta, un danno al patrimonio degli istituti di emissione di complessivi fr.
22'367.70.
In
applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di tre
anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.
30.- cadauna inflittagli con DA 14 febbraio 2013, nonché alla multa di fr.
100.-.
Egli è,
inoltre, stato condannato a versare agli accusatori privati l’importo
complessivo di fr. 19'341.15 a titolo di risarcimento del danno (fr. 3'062.90 a __________, fr. 4'719.40 alla __________ e fr. 11'558.85 all’__________).
Ordinata
la confisca degli oggetti in sequestro, al condannato sono, infine, stati
caricati la tassa di giustizia e i disborsi (ritenuto che le spese della difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato).
preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 7 gennaio 2013, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1, 1.9, 1.11, 1.12, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2 e
3.3 della sentenza di prime cure, postulando, da un lato, la derubricazione
della rapina aggravata in rapina semplice ed il proscioglimento dalle
imputazioni di rapina aggravata, minaccia, falsità in documenti e abuso di
carte di credito e chiedendo, dall’altro, la ricommisurazione della pena
parzialmente aggiuntiva in una pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, e, dall’altro ancora, il proscioglimento dalla condanna al
risarcimento del danno patito dagli accusatori privati, con carico allo Stato
degli oneri processuali d’appello.
Ne
discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 4 della sentenza
della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
Con
scritto 9 gennaio 2014 il procuratore pubblico ha interposto appello
incidentale contestando la commisurazione della pena operata in primo grado e
chiedendo che la durata della pena detentiva inflitta nei confronti di AP 1
venga aumentata a tre anni e dieci mesi.
Nessuno
degli appellanti ha proposto istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 2 aprile 2014 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale dell’AA e dell’AA
aggiuntivo e la condanna di AP 1 alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella inflitta con DA 14.2.2013, oltre che alla multa di fr. 100.-;
- il
patrocinatore dell’appellante ha chiesto la derubricazione del reato di rapina
aggravata in rapina semplice, il proscioglimento dai reati di abuso di carte di
credito (e dalla condanna al risarcimento a favore della __________ e di __________),
di falsità in documenti e di minaccia (e dalla condanna al risarcimento a
favore di __________) nonché la condanna di AP 1 ad una pena detentiva di 18
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva a quella inflitta il 14.2.2013;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine,
in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di
secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo
e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri,
Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea
2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21
gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni
punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In
questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito
dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g
dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo
e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre
al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone
altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal
senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in
modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla
volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello
di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione
della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,
n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa
Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello
anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à lintérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,
commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP,
ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello
produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò,
alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone
informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi
di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo
l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag.
253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con
richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una valutazione d’insieme, una conclusione circa
la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami,
pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può
essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco
o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto
se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati
logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da
far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55
del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3;
17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid.
3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata
dal TF).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come
precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del
giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi
giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore
delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,
dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in
atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da
norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33
consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa
che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di
un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona
informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte
lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il
giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23,
pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006
del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid.
2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag.
41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10,
pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San
Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
7. L’accusato:
vita e precedenti penali
a. AP 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________
dove è cresciuto e ha frequentato le scuole dell’obbligo.
Il padre, deceduto nel 1999, era geometra e la
madre insegna religione in una scuola elementare.
Ha due fratelli (__________e __________) ed una
sorella (__________), tutti maggiori di lui. Sin dall’arresto subito nel 2011,
con i fratelli non ha più rapporti (verb. dib. d’appello, pag. 2) ed i contatti
con la sorella erano, prima della sua ultima
carcerazione, solo rari e sono cessati due mese dopo il suo ultimo arresto
(verb. dib. d’appello, pag. 2).
Mantiene, invece, regolari rapporti con la madre
(MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8) - che gli rende visita in carcere e con la
quale parla spesso per telefono - e con l’amica (verb.
dib. d’appello, pag. 2).
b. Concluse le scuole dell’obbligo, AP 1 ha iniziato - senza però mai terminarlo, asseritamente a causa di un’allergia ai prodotti usati nei
cantieri (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1) - l’apprendistato di meccanico e
montatore d’impianti sanitari (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).
In seguito ha frequentato la scuola per
conseguire la patente di gerente ma, prima di dare l’ultimo esame, è stato
arrestato (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1), ciò che gli ha impedito di
portare a termine la formazione (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).
Nel 2000 e per circa un anno ha avuto in gestione
un bar a __________. In seguito, ne ha gestito un altro a __________, sempre
suppergiù per un anno (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).
Infine, per tre o quattro mesi (all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 1), ha gestito la mensa di una scuola universitaria a __________.
Quest’avventura lavorativa ha subito
un’interruzione forzata nel 2005, quando l’appellante ha subito il primo di una
lunga serie di arresti (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).
A proposito di quella e delle sue successive
carcerazioni, l’appellante ha dichiarato:
“ La prima volta
ho scontato 75 giorni, sono poi uscito per circa 6 mesi e poi sono rientrato in
carcere dove ho espiato 30 mesi.
Quando sono uscito avevo trovato un lavoro che ho fatto per
qualche mese dopodiché sono ancora rientrato in carcere per poco più di un anno. Sono riuscito e sono rientrato per
un'ulteriore pena di 20 mesi. In seguito sono ancora stato condannato
per altri 20 mesi” (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 9).
c. Quanto ai suoi
precedenti penali, si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto
esposto dai primi giudici al considerando n. 2 della sentenza impugnata che si
riproduce qui per intero:
“ AP 1 ha una lista impressionante di precedenti penali e nonostante
la sua giovane età ha già trascorso circa 7 anni in carcere. Più precisamente
ha subito le seguenti condanne:
- con decreto
d'accusa del 21 giugno 1999 è stato condannato per ripetuto furto (consumato e
tentato), ripetuta violazione di domicilio e ripetuta contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti alla pena di 15 giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
(doc. TPC 22);
- con decreto d'accusa
dell'11 giugno 2001 è stato condannato per furto, deposito di monete false,
ripetuta messa in circolazione di monete
false (commessa e mancata), abuso delle targhe, ripetuta circolazione
senza assicurazione RC, ripetuto furto d'uso, ripetuta circolazione senza
licenza di condurre, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, falsa
testimonianza, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni nonché alla multa di Fr.
300.-- (doc. TPC 22);
- con decreto
d'accusa del 2 novembre 2004 è stato condannato per contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti alla multa di Fr. 100.-- (doc. TPC 22);
- con sentenza del
12 maggio 2005 della Pretura penale è stato condannato per ripetuto furto,
ripetuto abuso di impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato),
furto d'uso, circolazione senza licenza di
condurre e ricettazione alla pena di 75 giorni di detenzione (doc. TPC
22; estratto del casellario giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al 2);
- con sentenza del
13 febbraio 2007 della Corte delle assise correzionali di Mendrisio è stato
condannato per incendio intenzionale, ripetuto furto (in parte tentato),
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ricettazione, abuso
di un impianto per l'elaborazione dati (tentato), ripetuto furto d'uso (tentato
e consumato), ripetuta circolazione senza licenza di condurre, minaccia,
esibizionismo, impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della
circolazione stradale, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico, ripetuta contravvenzione alla
LF sul trasporto pubblico, contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti alla pena detentiva di 30 mesi (doc. TPC 22;
estratto del casellario giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al 2);
- con sentenza del
12 marzo 2008 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato
condannato per ripetuto furto (consumato e
tentato), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza licenza di
condurre alla pena detentiva di 12 mesi. Nei suoi confronti è inoltre stato ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP (doc. TPC 22; estratto del casellario
giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al 2);
- con sentenza del
20 maggio 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato
condannato per furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio, guida senza licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti alla pena detentiva di 20 mesi a valere quale pena unica,
richiamata la decisione del 21 ottobre 2008 del
Giudice dell'applicazione della pena (doc.
TPC 22; estratto del casellario giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al
2);
- con decreto
d'accusa del 12 aprile 2011 è stato condannato per furto (consumato e tentato),
danneggiamento, ripetuta guida senza licenza
di condurre e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
alla pena detentiva di 60 giorni nonché alla multa di Fr. 200.-- (doc. TPC 22;
estratto del casellario giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al 2);
- con sentenza del
26 settembre 2011 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato
condannato per ripetuto furto aggravato (consumato e tentato), ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati, ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante
la revoca e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena
detentiva di 18 mesi, a valere quale
pena unica ai sensi dell'art. 89 cpv. 6 CP e quale pena parzialmente aggiuntiva
a quella di cui al decreto d'accusa del 12 aprile 2011 (doc. TPC 22; estratto
del casellario giudiziale svizzero del 05.06.2013, Al 2);
- con decreto
d'accusa del 14.02.2013 è stato condannato per ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da Fr. 30.-- cadauna, corrispondenti a
Fr. 900.-- (doc. TPC 22; estratto del casellario giudiziale svizzero del
05.06.2013, Al 2).
Per
maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dei decreti d'accusa e delle sentenze
acquisite agli atti sub doc. TPC 22” (sentenza impugnata, consid. 2, pag.
11-13).
AP 1 (che ha praticamente sempre risieduto in
Svizzera) è, per quanto risulta, incensurato in Italia (MP AP 1 6.6.2013, AI 4,
pag. 9; sentenza impugnata, consid. 2, pag. 13).
d. Nonostante i lunghi periodi trascorsi in carcere, AP 1 - che non
ha figli - intrattiene da oltre quattro anni una relazione sentimentale con __________,
residente a __________ (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 9).
e. A seguito delle condanne subite, AP 1 non ha più il diritto di
soggiornare in Svizzera: non solo la competente autorità gli ha revocato il
permesso di domicilio (cfr. decisione 8.7.2010 della Sezione della popolazione,
in atti sub doc. TPC 22, resa dopo tre ammonimenti), ma egli è anche colpito da
un divieto d’entrata sul territorio elvetico valido - globalmente - sino al 29
maggio 2021 (cfr. decisione UFM 30.5.2011 che gli vieta l’entrata fino al
29.5.2016 e decisione UFM 22.5.2012 valida dal 30.5.2016 al 29.5.2021).
f. Sulla sua situazione finanziaria, AP 1 ha dichiarato:
“ Percepisco un
importo fisso di fr. 800.00 al mese in relazione a due stanze in affitto che si
trovano all'interno dell'abitazione in cui vive mia madre. È mia madre che
recupera gli affitti e poi mi consegna gli importi; le stanze non sono a mio
nome intestate e registrate all'ufficio registri, non sono mie. Con i miei
fratelli ci siamo accordati in questo senso. Non ho altre entrate fisse al
mese.
ADR che mia madre ogni mese
mi aiuta con quanto può; al massimo fr. 200.00" (MP AP 1
17.7.2013, AI 19, pag. 8).
In un successivo verbale, ha dichiarato:
“ io percepivo
gli affitti per tre camere presso un immobile di famiglia in Via __________ a __________.
Incassavo circa CHF 900.00. A questa entrata si sommavano le paghe che riuscivo
a ottenere con dei lavori su chiamata in Italia; in media riuscivo a guadagnare
€ 500.00/700.00. (…) gli affitti che percepivo per le tre stanze presso
l’abitazione di famiglia, li percepivo sulla base di un accordo informale con
mia madre, che è usufruttuaria dell’intero stabile (due piani, con quattro
camere sopra, mentre sotto abita mia madre). A Registro fondiario non risulta
iscritto nessun diritto a mio favore. La palazzina è di proprietà dei miei tre
fratelli. La mia quota l’ho donata a mio fratello __________” (MP AP 1
18.9.2013, AI 4 dell’inc. MP.2013.8289, pag. 3 e 6).
AP 1 risulta essere
gravato da 30 esecuzioni in corso per
complessivi fr. 216'398.75 e 15 attestati di carenza beni per
complessivi fr. 60'801.00 (estratto UE 22.10.2013 in atti sub doc. TPC 14).
Interpellato in merito, AP 1 ha detto che sapeva di avere parecchi debiti, ma
che non era al corrente del loro preciso ammontare complessivo (MP AP 1
6.6.2013, AI 4, pag. 9; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
g. AP 1, in passato, ha fatto uso di stupefacenti (come risulta, del
resto, da alcuni suoi precedenti penali). Al momento del suo ultimo arresto,
egli ha, però, dichiarato che
“ è un mese che sono “pulito” dall’eroina” (PS AP 1 5.6.2013 pag. 9;
cfr., pure, MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 6).
Al dibattimento di primo grado ha confermato di
non sentire più il bisogno - né fisico, né psichico - di assumere stupefacenti,
precisando di voler chiudere quel capitolo della sua vita (all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 2), ciò che ha confermato anche al dibattimento di appello (durante
il quale ha, peraltro, dichiarato consumi maggiori
rispetto a quelli ammessi in precedenza, precisando di aver fatto uso, non solo
di eroina, ma anche di cocaina; verb. dib. d’appello, pag. 3).
In effetti, il certificato emesso il 21 ottobre
2013 dal medico del carcere attesta che
“ il signor AP 1 a partire dal momento della sua incarcerazione il 05.06.2013 ad oggi non ha necessitato di alcuna
terapia farmacologica ed in particolare non ha
mai assunto farmaci psico-attivi destinati a compensare
un mancato consumo di droghe da abuso o destinati a controllare sintomi da
astinenza da droghe. A nostro avviso egli, attualmente, non è
dipendente, né psichicamente né fisicamente da farmaci o da sostanze
psico-attive" (doc. TPC 25).
h. Quanto ai suoi progetti per il futuro, al dibattimento di
appello, AP 1 ha dichiarato che:
“ Attualmente con l’assistente sociale del carcere stiamo discutendo
per un mio futuro collocamento in una comunità in Italia. Ritengo che ciò sia
una buona soluzione perché in quell’ambiente potrò rafforzare la mia volontà di
stare lontano dalla droga e, spero, avviare un percorso di riformazione
professionale. Spero che ciò possa avvenire nell’ambito della ristorazione che
è un settore che mi piace molto” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
8. Nascita
e sviluppo dell’inchiesta
a. Martedì 4 giugno 2013, verso le 18.15, la commessa della ACPR 1
di __________ è stata vittima di una rapina a mano armata. L’autore, impugnando
una baionetta militare, si è fatto aprire la
cassa registratrice da cui ha prelevato la somma di fr. 1’220.-.
Sulla scorta dei connotati forniti dalla commessa e nell’intento
di trovare l’autore della rapina, la polizia ha immediatamente organizzato dei
controlli sul territorio.
Dal filmato della video-sorveglianza presente all’interno della
panetteria si sono, poi, potuti estrarre i fotogrammi che ritraevano l’autore
della rapina.
Nella mattinata di mercoledì 5
giugno 2013 è emerso che AP 1 poteva entrare in considerazione quale autore.
La polizia si è, quindi, recata
a __________ dove abita la compagna di AP 1 (__________) e dove era
verosimile che soggiornasse anche lui.
Giunti presso il suo appartamento, è solo “dopo non poche
difficoltà” che la __________ ha fatto entrare gli inquirenti. Durante il
primo controllo all'interno dell'appartamento AP 1 - di cui la compagna negava
la presenza - non veniva visto dagli agenti.
Egli è stato scoperto e fermato
solo in un secondo momento quando, controllando la terrazza, la polizia
lo ha trovato sul balcone del vicino (rapporto di arresto provvisorio 5.6.2013,
Al 1, pag. 2-4).
Interrogato, AP 1 ha da subito ammesso di essere l’autore della
rapina (PS AP 1 5.6.2013, pag. 3), per la quale è stato condannato in prima
sede.
Come si vedrà meglio in seguito, con il suo appello, egli contesta
però la qualifica giuridica di rapina aggravata ritenuta dai primi giudici
(dichiarazione di appello 7.1.2014, pag. 2).
b. Nel corso delle indagini è emerso che AP 1 si era reso autore
anche di altri reati.
Reo confesso, egli è, quindi, stato condannato in
primo grado per:
-
ripetuto furto (in due occasioni tentato ed in una consumato), in parte
di lieve entità, e meglio per avere:
--
il 18 aprile 2013, all’interno di una casa per anziani, tentato di
sottrarre dei medicamenti sostitutivi dell’eroina, venendo però interrotto
dalla presenza di un’infermiera;
--
tra il 31 maggio ed il 1. giugno 2013, sottratto uno scooter (e gli oggetti
contenuti nel suo bauletto) trovato sotto casa della compagna con le chiavi
inserite nel blocchetto di accensione, il tutto per un valore denunciato di fr.
4'750.-;
--
nei primi giorni di giugno 2013, tentato di scassinare con un cacciavite un
distributore automatico di sigarette sito all’interno del ACPR 4, non
riuscendovi poiché è scattato l’allarme (dispositivi n. 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e
1.2.3 della sentenza impugnata);
-
ripetuta guida senza autorizzazione per avere utilizzato lo scooter
rubato sotto casa della compagna e un altro scooter (di marca Piaggio) senza
essere in possesso della licenza di condurre (dispositivo n. 1.6 della sentenza
impugnata);
-
ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione per la
responsabilità civile e abuso delle targhe (che aveva apposto sul mezzo
dopo averle precedentemente sottratte a terzi) in relazione allo scooter
Piaggio (dispositivo n. 1.7 della sentenza impugnata);
-
violazione di domicilio in relazione al tentato furto ai danni del ACPR
4 (dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata);
-
ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità, in relazione a quel
tentato furto (per aver danneggiato la porta scorrevole nonché il distributore
automatico di sigarette provocando un danno non meglio quantificato) e in
relazione alla rapina (per aver danneggiato il cassetto della cassa
registratrice della panetteria cagionando un danno denunciato di fr. 300.-;
dispositivi n. 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 della sentenza impugnata);
-
infrazione alla LArm per avere portato senza diritto su di sé una
baionetta militare in occasione della rapina ai danni della panetteria
(dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata);
-
ripetuta infrazione alla LStr per essere ripetutamente entrato ed avere
soggiornato in Svizzera nel periodo aprile 2013 - 5 giugno 2013 nonostante su
di lui gravasse un divieto d’entrata (dispositivo n. 1.8 della sentenza
impugnata);
-
contravvenzione alla LStup per avere, senza essere autorizzato, nel
periodo gennaio - giugno 2013, consumato 15 grammi di eroina (punto n. 10 AA, corretto al dibattimento in base alle ammissioni di AP 1 da 5 a 15 grammi, e dispositivo n. 1.10 della sentenza impugnata).
La
condanna per tali reati non è oggetto di appello ed è, quindi, passata in
giudicato.
c. AP 1 è, però, anche stato condannato per avere:
-
minacciato i fratelli nel corso di una conversazione telefonica avuta con la
madre ad inizio maggio 2013 (dispositivo n. 1.9 della sentenza impugnata);
-
falsificato ripetutamente, tra il 13 febbraio 2013 e il 14 maggio 2013, la
firma della madre su sette documenti da lui utilizzati a scopo d’inganno,
ovvero per richiedere l’emissione di altrettante carte di credito (dispositivo
n. 1.11 della sentenza impugnata);
-
abusato delle suddette carte di credito procedendo a spese per complessivi fr.
20'785.37 che sapeva che non avrebbe onorato (dispositivo n. 1.12 della sentenza
impugnata),
reati in
relazione ai quali, con il suo appello, egli contesta la sua colpevolezza.
Sulla rapina
9.
9.1. Sulla scorta delle dichiarazioni della commessa della panetteria
confermate dalle immagini della videosorveglianza, la prima Corte ha accertato
che, verso le 18.30 del 4 giugno 2013, AP 1 è entrato nel negozio a viso
coperto e impugnando una baionetta militare e si è subito avvicinato alla cassa
registratrice elettronica che ha tentato di aprire premendo diversi tasti dello
schermo. Non riuscendoci, ha chiesto - “in modo deciso ma tranquillo”
(PS ACPR 2 4.6.2013, pag. 4) - alla commessa di aprirgli la cassa dicendole “aprimela,
sono disperato, aprimela, te li riporto, ti prometto e ti giuro che te li
riporto, apri sta cassa, te li riporto, non ti faccio niente” (PS ACPR 2
4.6.2013, pag. 4) e, nel frattempo, tentava di scassinare la cassa con l’arma.
Continuando a non riuscire nel suo intento, AP 1 si è allontanato dalla cassa
per lasciar avvicinare la commessa che ha, quindi, aperto la cassa da cui AP 1 ha prelevato denaro contante per fr. 1'220.-, prima di andarsene (sentenza impugnata, consid. 4,
pag. 14-15).
Fatti
I primi giudici hanno evidenziato che AP 1, pur
avendo subito ammesso di essere l’autore della rapina perpetrata a mano di una
baionetta militare, ha inizialmente negato di avere mai usato l’arma per
minacciare la commessa, sostenendo di averla estratta dalla cintola dei
pantaloni solo quando si trovava vicino alla cassa con l’intento di
scassinarla, e che è solo quando è stato confrontato con le immagini della
videosorveglianza che ha ritrattato, ammettendo di averla estratta già nel
momento in cui è entrato nel negozio (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15).
In base
alla deposizione della commessa, la prima Corte ha così accertato che AP 1 - che con l’arma era sempre rimasto a circa due metri di distanza dalla commessa
(tranne quando lei aveva aperto la cassa) - le aveva chiesto di aprire la cassa
puntando (anche se non ad una distanza ravvicinata) l’arma verso di lei, ciò
che l’ha spaventata (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15).
In prima
sede AP 1 è, quindi, stato condannato per rapina aggravata e per i reati
connessi (danneggiamento e infrazione alla LArm):
“ Ne discende che non occorre disquisire a lungo per ritenere che
l’imputazione di rapina aggravata siccome commessa con un’arma pericolosa, deve
essere confermata (punto 1. AA).
Pacifica anche la condanna di AP 1 per i connessi
reati di danneggiamento per il danno arrecato alla cassa registratrice nel
tentativo di scassinarla con la baionetta (punto 3.1 AA9) e di infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni per aver portato su di sé, senza diritto, la
baionetta militare utilizzata per perpetrare la rapina (punto 5. AA)” (sentenza
impugnata, consid. 4, pag. 16).
9.2. I fatti così come appurati dalla prima Corte non sono contestati (verb.
dib. d’appello, pag. 2). L’appellante contesta unicamente la qualifica giuridica di rapina aggravata.
9.3.
a. Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto
usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla
vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è
punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere.
La cifra
2 dell’art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non
inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da
fuoco o di un’altra arma pericolosa.
b. Per
arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per
natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell’oggetto
quale arma occorre prescindere dalle modalità d’impiego nel caso concreto.
Diversa
è, invece, l’ipotesi dell’oggetto pericoloso cui fa riferimento l’art. 123
cifra 2 cpv. 2 CP in cui l’uso che se ne fa nello specifico è rilevante ai fini
della qualificazione (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2; DTF 117 IV 135 consid. 1c/bb con riferimenti; Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2008, ad art. 139, § 4.3,
pag. 146 e ad art. 140, § 3.1, pag. 155).
La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno
1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2).
c. In particolare, giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm per armi si
intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico
di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da
lancio e pugnali a lama simmetrica.
L’art. 4
cpv. 1 lett. c LArm non lascia spazio ad un’interpretazione estensiva del
concetto di arma (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2;6B_543/2010 del
29.11.2010 consid. 2.3).
d. Per
sapere se un’arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive,
ovvero la sua oggettiva connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia
atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010
del 6.12.2010 consid. 3.2.3).
Il Tibunale federale ha precisato che, perché sia
qualificata di pericolosa, non è necessario che l’arma utilizzata abbia una
potenzialità lesiva paragonabile a quella delle armi da fuoco (DTF 113 IV 60
consid. 1a, confermata in STF 6B_756/2010 del 6.12.2010
consid. 3.2.3; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ad art. 139, n. 20, pag. 698; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, Berna 2010, § 13, n. 104, pag. 333).
e. Oggetti di uso quotidiano come un
coltello da cucina, essendo stati concepiti per scopi diversi dalle armi, non
sono qualificabili come tali. Se ne deduce, a maggior ragione, che il loro
impiego minaccioso, anche qualora si tratti di oggetti del tutto idonei ad
arrecare gravi ferite, non li eleva ad armi pericolose ai sensi dell’art. 140
cifra 2 CP.
Affinché questa norma trovi applicazione non
basta, infatti, che il rapinatore si avvalga di un oggetto pericoloso atto ad
arrecare gravi ferite, ma è necessario che questo oggetto sia per sua natura
destinato ad essere utilizzato come arma (DTF 112 IV 13 consid. 2; STF
6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.4 in cui il TF non ha ritenuto “altra
arma pericolosa” ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP un coltello da cucina avente
una lama lunga 20 centimetri; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea
2007, ad art. 139, n. 139, pag. 377 e segg. e ad art. 140, n. 54, pag. 407).
f. Perché trovi applicazione la cifra 2 dell’art. 140 CP basta che
l’autore rechi con sé un’arma (anche se essa rimane nella sua tasca): poco
importa che egli non abbia intenzione di servirsene (Messaggio del 10.12.1979 a
sostegno di una modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare, pag. 1047; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna
2010, op. cit., ad art. 140, n. 16, pag. 264; Donatsch, Strafercht III,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, ad § 8, pag. 146; Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, ad 13, n. 105, pag. 334).
9.4. Nel caso di specie, deve essere accertato che, per commettere la
rapina, AP 1 si è munito di una baionetta militare modello Fass 57.
Nonostante
le contestazioni della difesa (che ha sostenuto che, non essendo stata
rinvenuta, non si può avere certezza riguardo al tipo di baionetta utilizzata per
perpetrare la rapina e che AP 1 è stato sostanzialmente indotto dali inquirenti
a riconoscere il modello in questione senza davvero essere in grado di escludere
che si trattasse di un altro modello, ad esempio, quello per il Fass 90; cfr.
verb. dib. d’appello, pag. 3), è per le seguenti ragioni che la Corte ha
raggiunto il solido convincimento che egli si sia armato proprio di una
baionetta modello Fass 57.
Da un lato, checché ne dica la difesa, AP 1 ha effettivamente riconosciuto nella foto della baionetta modello Fass 57 mostratagli dagli
inquirenti quella da lui impiegata per la rapina (PS AP 1 5.6.2013, pag. 5-6;
MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 3; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).
Se non avesse utilizzato quel modello di baionetta
ma quello per il Fass 90, egli non avrebbe potuto confondersi e riconoscere
erroneamente un modello invece dell’altro, i due tipi di baionetta distinguendosi
nettamente e manifestamente, in particolare per l’impugnatura (bombata nel
modello Fass 57 e piatta nel modello Fass 90), oltre che per la lunghezza della
lama (maggiore nel modello Fass 57).
Dall’altro, visionando il filmato della rapina,
questa Corte, in particolare i membri di essa che hanno assolto il servizio militare,
hanno riconosciuto con certezza il modello Fass 57 (proprio dalla lunghezza
della lama).
Pur non essendo espressamente menzionata in
quanto tale nell’art. 4 cpv. 1 LArm, la baionetta militare costituisce
chiaramente un oggetto per sua natura concepito come arma, ovvero destinato ad
offendere o a difendere (cfr. STF 6S.192/2004 del 26.8.2004 da cui emerge che
colui che aveva ferito il suo contendente con una baionetta è stato ritenuto
colpevole a livello cantonale anche di infrazione alla LArm). Del resto, una
tale baionetta (la cui lama è lunga 24 cm) può essere considerata alla stregua di un pugnale a lama simmetrica, arma contemplata nell’art. 4 cpv. 1 lett. c
LArm in combinazione con l’art. 7 cpv. 2 OArm (secondo cui i pugnali sono considerati
armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza inferiore a 30 cm). Se è vero che essa non è affilata (venendo le sue lame affilate solo in caso di guerra), essa
è indiscutibilmente appuntita e, così, atta a provocare gravi ferite.
Trattasi, dunque, di un’arma pericolosa ai sensi
dell’art. 140 cifra 2 CP, ciò che comporta l’applicabilità della relativa
aggravante.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, per essere
considerata pericolosa ai sensi del citato disposto non occorre, infatti, che
l’arma sia atta a provocare gravi ferite dalla distanza (DTF 113 IV 60 consid.
1a, confermata in STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3,
secondo cui non occorre che l’arma possieda una potenzialità lesiva
paragonabile a quella di un’arma da fuoco).
Poco
importa che AP 1 abbia dichiarato di non aver avuto intenzione di usare l’arma
per minacciare (o tantomeno ferire) la commessa, ma di averla portata con sé
soltanto per scassinare la cassa (PS AP 1 5.6.2013, pag. 4; cfr., pure, pag. 6;
MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 3; PS AP 1 10.6.2013, pag. 4; cfr., pure, all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2): come visto, il fatto
che egli l’abbia avuta su di sé basta per realizzare l’aggravante di cui alla
cifra 2 dell’art. 140 CP (cfr. consid. 9.3.f).
Sotto questo profilo, l’appello deve, pertanto,
essere respinto.
Sulla falsità in documenti e l’abuso di carte
di credito
10. La prima Corte ha riconosciuto AP 1 colpevole anche “di avere, in
sette occasioni a partire dal 13 febbraio 2013, falsificato la firma della
madre __________ per ottenere sette carte di credito, abusando poi delle stesse
effettuando spese per complessivi Fr. 20'785.37, cagionando alle società
emittenti delle carte di credito danni complessivi per Fr. 22'367.70” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 18).
Sulla falsità in documenti
11.
11.1. Il procuratore pubblico rimprovera a AP 1 di avere falsificato, tra
il 13 febbraio ed il 14 maggio 2013, la firma della madre su diversi documenti
(punto n. 1 AA aggiuntivo) e, meglio:
-
su cinque richieste di ottenimento di una o più carte di credito inviate a
svariati istituti emittenti (__________, __________, __________, __________ e __________);
-
su di una lettera accompagnatoria alla richiesta inviata alla __________;
Considerandi
- su
di una lettera di conferma di riconoscimento del debito inviata alla __________.
AP 1 ha ammesso di aver falsificato la firma della madre su tali documenti (MP AP 1 18.9.2013, AI 4
dell’inc. MP.2013.8289, pag. 2 e 5; MP AP 1 7.10.2013, AI 22 dell’inc.
MP.2013.8289, pag. 2-3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e la prima Corte lo
ha, come visto, dichiarato autore colpevole di falsità in documenti.
11.2
Con il
suo appello, AP 1 contesta che gli scritti sui quali ha apposto la falsa firma
di sua madre costituiscano dei documenti ai sensi dell’art. 251 CP in
combinazione con l’art. 110 cpv. 4 CP.
11.3
Giusta l’art. 251 cifra 1 CP commette falsità in documenti ed è
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
colui che, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale
documento.
Questa disposizione non reprime solo la
falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un
documento dal falso contenuto (falso ideologico).
a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2013, ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 2108 e n. 32, pag. 2109;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, ad § 35, n.
12, pag. 130-131 e n. 16, pag. 132-133).
Anche un documento non valido o nullo a causa di
vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog,
op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 31, pag. 2108; Trechsel/Erni, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad vor art. 251, n. 8,
pag. 1131). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di
una dichiarazione giuridicamente rilevante di un estensore determinato (Boog,
op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 31, pag. 2108).
b. La
falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un
documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente:
nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno
sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132
IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11
ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia
necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del
documento (DTF 132 IV 57 consid.
5.1
; 123 IV 17 consid.
2e).
c. La natura di documento di uno scritto è relativa. Uno scritto può
essere considerato un documento per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, Basler Kommentar,
StGB II, Basilea 2013, ad art. 251, n. 72, pag. 1837).
d. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se
commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF
138.
IV 130 consid. 3.2.1; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 181, pag. 1863).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi
costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o
accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei
casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale
circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011
dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, Berna 2010, ad art. 251, n. 171, pag. 264; Boog,
op. cit., ad art. 251, n. 181, pag. 1863).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad
altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto. Il carattere indebito del profitto - che può essere di natura
patrimoniale o di altro genere (DTF 121 IV 90 consid. 2b; 120 IV 361 consid. 2d;
119.
IV 234 consid. 2c; 118 IV 254 consid. 5; Corboz, op. cit., ad art.
251, n. 180, pag. 265; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 193, pag. 1866;
Trechsel/Erni, op. cit., ad art. 251, n. 15, pag. 1158) - può
risultare sia dallo scopo perseguito che dai mezzi utilizzati (DTF 121 IV 90
consid. 2b). Non è necessario che l’autore sappia
esattamente in cosa consiste tale profitto (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre
2011.
consid. 1.3; DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz,
op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art.
251, n. 185 e segg., pag. 1865 e segg.).
L’art.
251.
CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF
121.
IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. I.3.a;
Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione
di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario
sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente
rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 183, pag. 1864).
Non è
necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare.
È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
1.
; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art.
251, n. 182-184, pag. 1864).
11.4
a. In concreto, le richieste volte all’ottenimento delle carte di
credito sono destinate e atte a provare un fatto di rilevanza giuridica, ovvero
che l’estensore del modulo postula l’avvio di una procedura di emissione di una
carta di credito (cfr., per analogia, STF 6S.597/2001 del 13.12.2002 consid. 3 in cui il TF ha considerato documento ai sensi di legge il modulo di smarrimento di una carta di
credito ritenuto che un tale scritto implica il blocco di quella vecchia e
l’emissione di una nuova carta; cfr., pure, Stratenwerth/Bommer, op. cit., ad §
35, n. 12, pag. 130).
Trattasi sostanzialmente di una forma di contratto
(SF 6S.268/2002 del 6.2.2003 consid. 3.3).
Anche lo scritto 26 marzo 2013 inviato alla __________
costituisce senz’altro un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP: esso è,
infatti, destinato e atto a provare un fatto di rilevanza giuridica e, meglio,
che colui che lo sottoscrive si riconosce debitore nei confronti del
destinatario e si impegna a pagare quanto dovutogli (cfr. DTF 132 IV 57 consid.
5.
). Poco importa che l’ammontare del debito non sia espressamente menzionato
nella lettera in questione: essa costituisce, comunque, un potenziale
importante mezzo di prova nell’ambito di un’eventuale causa civile avviata
dalla banca nei confronti di __________ al fine di recuperare lo scoperto (DTF
119.
IV 235 consid. 2b).
Agendo come ha fatto in relazione ai moduli di
richiesta delle carte di credito ed allo scritto 26 marzo 2013 inviato alla __________
l’appellante si è, quindi, intenzionalmente reso colpevole di falsità in
documenti.
b. Diverso è il discorso per la lettera accompagnatoria indirizzata
alla __________. A tale scritto non possono essere riconosciute le qualità (in
particolare la Beweiseignung) che ne farebbero un documento ai sensi
dell’art. 110 cpv. 4 CP.
In relazione alla lettera accompagnatoria
l’appello merita, quindi, accoglimento.
Sull’abuso di carte di credito
12.
12.1
Come già accennato (consid. 10), la prima Corte ha ritenuto AP 1
colpevole anche di abuso di carte di credito “per avere, nel
periodo 25 febbraio 2013 - 29 maggio 2013, in varie località del __________, nonostante il suo stato di insolvenza e non
intenzionato a saldare il dovuto, ottenuto prestazioni di natura
patrimoniale per complessivi Fr. 20'785.37, utilizzando le carte di credito __________,
__________, una carta Visa e una Mastercard della __________, una carta Visa e una Mastercard
della __________ nonché una carta di credito __________, cagionando un
danno al patrimonio degli istituti di emissione per complessivi Fr. 22'367.70, malgrado la messa in atto delle misure che
si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta”
(dispositivo n. 1.12 della sentenza impugnata).
I primi giudici non hanno creduto a AP 1 che ha
sostenuto di non essere stato intenzionato ad appropriarsi di quei soldi senza
restituirli, ritenuto che “oggettivamente egli non aveva i
mezzi finanziari per saldare le ingenti spese (anche per pernottamenti in
alberghi di lusso) che effettuava” e, soprattutto, che “esaurito il
limite massimo di spesa delle carte di credito, aveva provveduto a rimuovere il
nome di sua madre dalla bucalettere della compagna a __________, rendendosi
quindi di fatto irreperibile e dimostrando con ciò inequivocabilmente che non
aveva alcuna intenzione di saldare il dovuto” (sentenza impugnata, consid.
9, pag. 18).
12.2
Con il suo appello AP 1 contesta che siano adempiuti i
presupposti oggettivi del reato per il quale è stato condannato.
12.3
Giusta l’art. 148 cpv. 1 CP, chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene
prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di
credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio
dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno
preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare
l'abuso della carta.
Secondo dottrina e giurisprudenza, l’abuso di carte di credito è
un cosiddetto Sonderdelikt: solo il titolare legittimo della carta può
commettere l’infrazione (DTF 125 IV 260 consid. 6a/bb; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 148, n. 12, pag. 348; Fiolka,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 148, n. 8, pag. 676;
Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2013, ad art. 148, n. 2, pag. 771; Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I; Berna 2010, ad § 16, n. 26, pag. 425-426;
Donatsch, Strafrecht III, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 228; Hurtado Pozo,
Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, ad § 42, n. 1272,
pag. 379-380).
Del resto, il testo francese e quello tedesco della norma
precisano che essa si riferisce alla carta (o all’analogo mezzo di pagamento)
che l’organismo d’emissione aveva rilasciato all’autore (“celui qui (…) aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en
utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de
paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de
l'organisme d'émission qui le lui avait délivré” nella versione francese; “eine ihm vom Aussteller überlassene Check- oder
Kreditkarte oder ein gleichartiges Zahlungsinstrument” nella versione tedesca).
È rilasciata all’autore ai sensi
dell’art. 148 CP anche la carta che questi ha ottenuto ingannando astutamente
l’istituto d’emissione (DTF 127 IV 68 consid. 2c; STF 6B_1007/2010 del
28.3.2011
consid. 1.4.1; Donatsch, op. cit., pag. 228; Trechsel/Crameri,
op. cit, ad art. 148, n. 2, pag. 771; Fiolka, op.
cit., ad art. 148, n. 8, pag. 676).
Il titolare della carta può commettere l’infrazione anche per
interposta persona se, ben sapendo che è insolvente o non disposto a pagare la
somma dovuta, consegna la sua carta ad un terzo affinché questi ne faccia uso
(Corboz, op. cit., ad art. 148, n. 12, pag. 348; Donatsch, op. cit., pag. 228;
Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677; Hurtado Pozo, op. cit., n.
1274, pag. 380; Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677).
In caso di impiego di una carta rilasciata a un terzo e ottenuta
dall’autore contro la volontà del titolare può entrare in linea di conto il
reato di truffa (art. 146 CP) se l’autore inganna un essere umano,
rispettivamente quello di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art.
147.
CP) se l’autore fa, invece, uso, per ottenere la prestazione di natura
patrimoniale, di un processo elettronico (Corboz, op. cit., ad art. 148, n. 12,
pag. 348 e n. 27, pag. 351-352; Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677;
Hurtado Pozo, op. cit., ad § 42, n. 1275, pag. 380; Donatsch, op. cit., 228;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., ad § 16, n. 27, pag. 426 e rinvii).
12.4
Nel caso di specie, AP 1 non era il titolare delle carte di
credito ottenute dagli istituti emittenti a nome della madre. Il suo agire non
ricade, dunque, nel campo di applicazione dell’art. 148 CP che, come visto,
reprime unicamente il comportamento del titolare della carta di credito e non
di colui che abusa della carta di credito intestata ad un terzo (DTF 125 IV 260
consid. 6 a/bb). Anche su questo punto, quindi, l’appello deve essere accolto e
l’appellante prosciolto dall’imputazione di abuso di carte di credito di cui al
Dispositivo
dispositivo n. 1.12 della sentenza impugnata.
12.5. Quand’anche,
per denegata ipotesi, si dovessero considerare realizzati gli altri
elementi costitutivi del reato, così come sostenuto dalla difesa, l’art. 148 CP
non potrebbe comunque trovare applicazione per assenza di un altro presupposto
oggettivo. La punibilità per abuso di carte di credito presuppone, infatti, che
l’istituto d’emissione e l’impresa contraente abbiano dato prova della
diligenza imposta dalle circostanze ed abbiano preso “le misure che si
potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta” (art.
148 cpv. 1 CP in fine).
In concreto, ciò non è stato fatto malgrado le indicazioni
figuranti sui moduli di richiesta delle carte di credito non potessero non
destare sospetti in un istituto di credito o in un’impresa contraente ragionevolmente
prudenti: mediante i citati moduli veniva, infatti, richiesta l’emissione di
una carta di credito “Gold” da parte di una signora ultrasettantenne che è
arrivata a dichiarare un reddito annuo pari a fr. 140'000.-. In tali
circostanze, si imponevano da parte degli istituti d’emissione rispettivamente
delle ditte contraenti approfondite verifiche che essi hanno, invece, omesso
(cfr., per un caso analogo, DTF 125 IV 260 consid. 4, 5 e 6b; cfr, pure, STF
6B_1007/2010 del 28.3.2011 consid. 1.5).
Sulla minaccia
13.
13.1. A AP 1 viene rimproverato anche di avere, durante una conversazione
telefonica con la madre avvenuta ad inizio maggio 2013, allo scopo di farsi
consegnare del denaro, minacciato i fratelli dicendo, all’indirizzo di __________
e della sua famiglia, che avrebbe “dato fuoco alla sua abitazione e rapito e
picchiato il figlio __________” e, all’indirizzo di __________, che avrebbe
“rapito e ammazzato __________”, il suo figliastro (punto n. 9
AA).
Avendo considerato i denuncianti più credibili
dell’imputato, i primi giudici hanno condannato AP 1 anche per il reato di
minaccia (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 19-21).
13.2. AP 1 impugna la conclusione cui è giunta la prima Corte
sostenendo di non avere mai proferito quelle frasi all’indirizzo dei fratelli.
13.3.
a. Atteso che la madre di AP 1 non ha potuto essere interrogata a
causa del suo stato di salute (cfr. certificato medico 2.7.2013 in atti sub AI
17), occorre far riferimento alle dichiarazioni della sorella di AP 1 che ha
riferito di essere stata presente al momento della telefonata intercorsa tra
l’appellante e la madre e di avere sentito il fratello proferire le minacce in
questione:
“ dichiaro di aver assistito ad una telefonata tra mia madre __________
e mio fratello AP 1, avvenuta circa un mese fa, dove quest’ultimo proferiva
minacce nei confronti di mio fratello __________ e della sua famiglia; più
precisamente che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione e che avrebbe rapito e
picchiato il figlio __________. Contestualmente, mio fratello AP 1 ha proferito minacce anche nei confronti di mio fratello __________ e della sua famiglia, in
particolare dicendo che avrebbe rapito ed ammazzato __________, figliastro di __________”
(dichiarazione scritta 1.6.2013 di __________, agli atti dell’inc.
MP.2013.5485).
Assunta a verbale, ha confermato la sua versione,
precisando:
“ Mi viene
chiesto di raccontare della chiamata intercorsa tra mia mamma e mio fratello AP
1 avvenuta tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2013. Telefonata durante la quale AP 1 ha proferito minacce nei confronti di diversi membri della mia famiglia.
Posso dire innanzi tutto che
non ricordo con esattezza quando questa telefonata ha avuto luogo, ma il
periodo è comunque quello appena citato.
Ricordo che mi trovavo dalla mamma, se non mi sbaglio era l'ora di
pranzo.
Ad un certo punto è squillato il telefono della mamma, quello di
casa, e lei ha risposto. Ho subito avuto modo di capire che l'interlocutore era
AP 1 e così mi sono alzata dal divano e mi sono avvicinata alla mamma così da
poter sentire la conversazione.
Durante la chiamata AP 1 ha chiesto del denaro alla mamma. La sua risposta è stata negativa, aveva allora pure precisato che era __________
ad occuparsi dei suoi soldi e quindi non ne aveva a disposizione. Rammento però che ad un certo punto aveva
accennato anche ai miei fratelli, soprattutto ad __________ (che lui
chiama __________) perché siccome fa il medico, secondo lui, non era possibile
che non avesse del denaro da prestargli.
AP 1 aveva risposto: “Se questa volta non mi aiutate”
riferito soprattutto ai miei fratelli, “vado lì e do fuoco alla casa, e poi
rapisco il figlio”. Può essere che invece della parola “rapisco” abbia
usato la parola “ammazzo”. Non riesco a ricordare.
Dico ciò anche perché ricordo
bene la risposta della mamma: “Ma cosa vuoi dare fuoco alla
casa che tanto non è sua”. Questo riferito al fatto che mio fratello __________
non ha una casa propria ma è in affitto. Non so se queste parole sono
esattamente quelle pronunciate da AP 1 ma sicuramente il messaggio che voleva
trasmettere era abbastanza chiaro.
ADR che AP 1 era chiaramente arrabbiato.
A conferma di quanto avevo avuto modo di sentire pur non essendo
io all'apparecchio, mia mamma mi ha riferito la conversazione avuta con AP 1.
Altro non è stato che quello che io avevo sentito
con le mie orecchie” (PS __________ 3.7.2013, all. 8
all’Al 23, pag. 3-4).
__________
ha spiegato che inizialmente non aveva dato troppo peso alla telefonata e -
diversamente dalla madre che si era molto intimorita
(cfr. PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5) - non aveva ritenuto necessario informarne i fratelli poiché aveva
pensato che:
“ era comunque nostro fratello e che non avrebbe mai fatto del male a
noi. Ho creduto che le sue parole fossero tutte dovute al fatto che fosse
stato, in quel momento, arrabbiato” (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23,
pag. 4-5).
È stato
solo dopo aver subito un furto in casa ed avere avuto “la forte sensazione
che l’autore potesse essere stato AP 1” che __________ ha chiamato i
fratelli per riferire loro della telefonata. Ha spiegato di averlo fatto:
“ perché ho ritenuto che se AP 1 fosse davvero l’autore del furto a
casa mia significa che è in serie difficoltà e pertanto disposto a tutto quanto
pur di togliersi dai guai. Mi sono tornate alla mente quindi le pesanti minacce
proferite verso le famiglie dei miei fratelli e ho creduto opportuno, in quel
momento, avvisarli“ (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5).
__________
- che, il 4 giugno 2013, ha sporto querela per minaccia contro il fratello AP 1
- ha riferito:
“ Io quello che so è quanto mi ha riferito __________, nel senso che
mi disse di fare attenzione a non lasciare da solo mio figlio __________.
Questo perché durante una visita che stava facendo a casa di mia madre aveva
sentito AP 1 dire al telefono che avrebbe dato fuoco alla mia casa e rapito e/o
ammazzato mio figlio. Io ricollego tutto al fatto che non potendolo e volendolo
più sostenere finanziariamente gli avevo negato l’aiuto che mi aveva chiesto.
Mi viene chiesto se a seguito di queste minacce
abbiamo, io o i miei famigliari, dovuto cambiare delle abitudini e a che
livello di pericolosità ho recepito la minaccia.
Qualche cosa nelle nostre abitudini è cambiato.
Innanzitutto nelle prime settimane mia moglie non ha più lasciato per un solo
istante __________ da solo, in casa e in giardino. Le prime notti non abbiamo
voluto lasciare dormire da solo __________ ma è rimasto nella nostra camera,
anche se le due camere sono contigue. Adesso per muoversi da una camera
all’altra ci vuole la chiave, mia moglie è ancora spaventata e chiude le porte
a chiave.
ADR che a __________, che ha 8 anni, non gli è
stato detto nulla di questa storia.
Da un livello di pericolosità da uno a dieci
posso dire che abbiamo percepito il pericolo tra l’otto e il dieci. Al momento
attuale, malgrado che AP 1 sappiamo che è in prigione, temiamo ancora per la
nostra incolumità. La nostra paura è che qualche amico di AP 1 possa agire per
lui.
ADR che al momento non ho pensato a mezzi di
difesa, ma a breve vorrei istallare un sistema d’allarme a casa mia” (PS __________
19.7.2013, all. 10 all’AI 23, pag. 4-5).
__________
- che, il 19 giugno 2013, ha, pure, sporto querela per minaccia nei confronti
del fratello AP 1 - ha dichiarato:
“ Posso dire quello che mi ha raccontato mia sorella, cioè che lei ha
subito un furto in casa e non era da trascurare quello che aveva sentito dire
in quella telefonata da AP 1.
ADR che né io né __________ non abbiamo ricevuto
direttamente le minacce da parte di AP 1.
Mi viene chiesto se a seguito di queste minacce
abbiamo dovuto cambiare delle abitudini e a che livello di pericolosità ho
recepito la minaccia.
Per quanto riguarda le abitudini posso dire che
un pochino le ho cambiate perché quando rientro a casa ho paura di trovarmelo
lì e non saprei come reagirebbe, sia lui che io. Preciso che AP 1 con tutti i
reati che ha fatto la ritengo una persona pericolosa. Daniel è stato protetto,
non gli abbiamo detto tutto di questa storia, in particolare delle minacce
proferite da AP 1. Prima della denuncia non poteva portare a scuola il telefono
cellulare, mentre ora gli ho detto di averlo sempre con sé. Il livello di paura
che ho recepito in una scala da 1 a 10 è di 8/9, __________ chiaramente meno
visto che non sapeva delle minacce. Anche mia moglie teme AP 1, specialmente
quando va a scuola ha paura di incontrare AP 1, ciò comunque non è mai
successo.
Preciso che qualche anno fa AP 1 girava con armi,
una pistola, per cui [il] nostro timore è fondato” (PS __________ 18.7.2013,
all. 9 all’AI 23, pag. 3-4).
A
conferma della reazione di timore avuta dai fratelli (e dalle loro famiglie), __________
ha dichiarato:
“ Anche mio fratello __________ a dire il vero ha avuto una certa
reazione. Quando l’ho informato mi ha subito detto che avrebbe avvisato il suo
avvocato per chiedere consiglio sul da farsi. Rammento che la moglie di __________
era davvero preoccupata e spaventata. La loro famiglia è andata molto in crisi
e per un attimo avevano addirittura seriamente valutato l’idea di lasciare il
cantone Ticino e trasferirsi altrove. __________, dopo essersi consultato con
il proprio legale, mi aveva chiesto se me la sentivo di preparare una piccola
dichiarazione. Io avevo risposto di sì precisando però [che] era passato del
tempo e quindi le parole esatte non le ricordavo. Dichiarazione che poi è stata
allegata alla denuncia formale.
ADR che anche __________ era preoccupato. Anche
lui si è poi rivolto ad un avvocato” (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23,
pag. 5-6).
b. L’appellante ha sempre categoricamente
negato di avere minacciato i suoi fratelli.
Lo ha fatto già il 17 luglio 2013 davanti al PP:
“ No, assolutamente no. Non ho mai minacciato i miei familiari” (MP AP
1 17.7.2013, AI 19, pag. 7).
Confrontato
con le dichiarazioni della sorella, AP 1 ha sostenuto di non ricordare di avere mai avuto una simile conversazione telefonica con la madre (MP AP 1
17.7.2013, AI 19, pag. 8). Ha, tuttavia, precisato di non poter escludere di
avere, in uno scatto d’ira e senza reale intenzione di nuocere loro, formulato
minacce all’indirizzo dei fratelli. Ha, però, escluso di averlo fatto per il
tramite della madre:
“ non escludo che ciò sia capitato, ma di sicuro non con mia mamma,
forse è capitato con i miei fratelli. Se ciò è accaduto di sicuro è avvenuto in
uno scatto d’ira e senza nessuna reale volontà di nuocere ai miei familiari.
Non farei mai loro del male” (MP AP 1 17.7.2013, AI 19, pag. 8).
In un
successivo verbale, AP 1 ha negato di aver mai proferito le frasi incriminate:
“ Posso dire che non ho mai detto queste frasi. Con mia madre ho
sicuramente parlato al telefono ma non mi sono mai accorto che ci fosse anche __________.
Ripeto che non ho mai minacciato nessuno. Io non ho nessuna intenzione di fare
del male ai miei famigliari, anche perché non ne ho nessun motivo” (PS AP 1
20.6.2013, all. 6 all’AI 23, pag. 11).
Ancora
davanti al PP, AP 1 ha contestato l’accusa di minaccia. Ha, tuttavia, dato atto
di avere parlato al telefono con la madre:
“ Ho preso atto di tutte le imputazioni che mi verranno addebitate
dall’accusa e da parte mia non le contesto tranne il reato di minaccia ai danni
dei miei famigliari. È possibile che nel corso della telefonata che mi era
stata contestata io avevo utilizzato dei termini un po’ pesanti, ma sicuramente
non ho mai detto che avrei fatto del male ai nipoti e ai miei fratelli.
ADR che non so comunque indicare quali termini ho
utilizzato in questa telefonata” (MP AP 1 3.9.2013, AI 28, pag. 3).
AP 1 ha continuato a negare ancora al dibattimento di primo grado, giungendo a dire che la telefonata in
questione non c’è mai stata:
“ Queste minacce non si cono mai state. I miei fratelli hanno mentito.
Io non posso negare che in passato ci sono state delle discussioni con i
fratelli in cui ci sono state anche parole pesanti, ma che rientrano nei
normali litigi famigliari. Io non ho detto quello che è indicato al punto 9.
dell’atto di accusa. Io in un primo verbale davanti al PP Balerna ho mentito
per coprire mia sorella, quindi non è logico che io una settimana prima l’abbia
minacciata.
A domanda della PP rispondo che secondo me mia
sorella ha mentito per nuocermi. Non ci sono state minacce. Mia sorella è stata
obbligata dai miei fratelli a firmare delle dichiarazioni che non ci sono mai
state. Io le avrò detto “stronza” o “puttana” ma non l’ho minacciata.
A domanda della PP dichiaro che non so dire quali
espressioni ho utilizzato durante quella telefonata perché non mi ricordo di
questa telefonata. Questa telefonata non c’è mai stata. Io se ho bisogno di
soldi non li chiedo a mia madre ma direttamente ai miei fratelli.
ADR: Secondo me hanno costruito il tutto, si sono
inventati di avere paura di me” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).
Anche davanti a questa Corte AP 1 ha negato di avere mai
“ detto quello che mia sorella dice che io ho detto” (verb. dib.
d’appello, pag. 3),
precisando che, quando in precedenza aveva
negato l’esistenza della telefonata, intendeva dire che non vi era mai stata la
telefonata dal contenuto minaccioso che gli veniva rimproverata:
“ Voglio precisare che quando io dicevo che quella telefonata non c’è
mai stata, intendevo dire che non c’è mai stata una telefonata in cui io ho
minacciato i miei fratelli nei termini di cui all’atto di accusa. È certamente
vero che io telefonavo a mia mamma tutti i giorni, anche più volte al giorno. È
certamente anche possibile che in qualche telefonata mi siano scappate delle
parole grosse nei confronti dei miei fratelli, e con ciò intendo degli insulti
(per esempio, puttana, stronzo, cose del genere). Escludo invece che io abbia
mai minacciato i miei fratelli, né parlando con mia mamma né con loro
direttamente” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
13.4. L’art. 180 cpv. 1 CP commina - a querela di parte - una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal
verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato
grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o
intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF 6B_435/2011 del 6.10.2011 consid.
3.1). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il
timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La
gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla
sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (DTF
99 IV 211 consid. 1a; STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005
consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 180, n. 6, pag. 694). È, pertanto,
considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe
percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rüdy,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 180, n. 20, pag. 1193 con
richiami; sentenze CARP 17.2013.6 del 22.7.2013 consid. 2 e 17.2012.120-121
(136) del 7.12.2012 consid. 10.1).
Per l’applicazione dell’art. 180 CP occorre, poi, che la messa in atto della
minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che
l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia
effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz,
op. cit., ad art. 180, n. 4, pag. 694; Donatsch, Strafrecht III,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 401; sentenza CARP 17.2013.6 del 22.7.2013
consid. 2).
La minaccia può esser espressa tramite parole,
scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per
il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5, pag. 694).
La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (DTF 99 IV 215,
consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 8, pag. 694; sentenza CARP
17.2012.76 del 30.1.2013 consid. 13).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non
basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È
ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni
autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare
la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 12, pag. 695).
Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di
sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della
sua volontà (Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 180, n. 10-11, pag. 1190; sentenza
CARP 17.2013.6 del 22.7.2013 consid. 2).
Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita,
condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della
minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 180 , n.
2409, pag. 724; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 11, pag. 695; sentenza CARP
17.2012.76 del 30.1.2013 consid. 13).
Dal punto di vista soggettivo la minaccia
presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere
voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che
la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il
verificarsi di tale effetto (Delnon/Rüdy, op. cit, ad art. 180, n. 33, pag.
1197; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 16, pag. 696; sentenza CARP 17.2013.6
del 22.7.2013 consid. 2).
Se una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP è
proferita senza conseguenze poiché la vittima, contrariamente all’attesa, si
sente minacciata, ma non spaventata né intimorita, è nondimeno realizzato un
tentativo punibile di minaccia (DTF 99 IV 212; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art.
180, n. 41, pag. 1199; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, Berna 2010, ad § 5, n. 78, pag. 150; Corboz, op. cit. ad art. 180, n. 20,
pag. 697; sentenza CCRP 17.2008.33 del 4.8.2008 consid. 3).
13.5. In
concreto, l’appellante non può essere considerato credibile poiché, pur volendo
ammettere (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici) che egli non
abbia mai negato l’esistenza della telefonata in sé ma solo l’esistenza della
telefonata dai contenuti minacciosi che gli veniva rimproverata, resta il fatto
AP 1 ha fornito versioni divergenti riguardo a eventuali minacce da lui
proferite nei confronti dei fratelli. Inizialmente ha categoricamente negato di
averli mai minacciati (MP AP 1 17.7.2012, AI 19, pag. 7). In seguito, senza più
escludere di averli effettivamente minacciati, ha contestato di averlo fatto
per il tramite della madre (MP AP 1 17.7.2013, AI 19, pag. 8). Nei successivi
verbali ha, poi, sempre negato di avere proferito le frasi di cui all’atto di accusa
(MP AP 1 3.9.2013, AI 28, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC1, pag. 2-3; verb.
dib. d’appello, pag. 3).
Credibili sono, viceversa, apparsi coloro che
chiamano in causa l’appellante.
Non si
vedono, infatti, ragioni per cui i tre fratelli, in particolare la sorella con
cui l’appellante intratteneva ancora dei rapporti (seppur rari), avrebbero
dovuto denunciare falsamente il fratello che sapevano già in grosse difficoltà
e che, in passato, hanno sempre tentato di aiutare (al punto che, per avere
coperto il fratello nell’ambito dell’inchiesta
sull’abuso delle carte di credito, la sorella è stata addirittura
oggetto di un decreto di accusa per favoreggiamento).
Le motivazioni fornite da AP 1 al dibattimento di
appello (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) per spiegare l’aiuto ricevuto dalla
sorella nell’ambito dell’inchiesta sull’abuso delle carte di credito (aiuto
contro pagamento di fr. 500.-) rispettivamente per spiegare un eventuale
rancore nei suoi confronti (perché lui aveva ricevuto i soldi della vendita
della casa del padre e i soldi della nonna) ch’ella avrebbe sfogato
denunciandolo ingiustamente (magari allo scopo di allontanarlo dalla madre) sono
rimaste allo stadio del puro parlato: in atti non v’è alcuna traccia che
potrebbe anche solo sostenere il sospetto dell’esistenza dei rancori addotti e
la Difesa – per quanto diligente – non ha saputo portare al riguardo alcunché
che li rendesse, perlomeno, verosimili
Inoltre, __________ appare credibile in generale.
Al di là del fatto che, come visto, non si vedono le ragioni per cui avrebbe
chiamato ingiustamente in causa il fratello, la sua incertezza riguardo ai
termini precisi della minaccia proferita dall’appellante costituisce -
contrariamente a quanto preteso dalla difesa che ha sostenuto che proprio per
tale imprecisione la donna non é attendibile - un indizio che depone per la verità
del suo dire.
La versione di __________ convince anche riguardo
al tempo trascorso tra il momento in cui l’appellante ha proferito la minaccia
in questione ed il momento in cui la donna l’ha riferita ai fratelli (tempo
che, secondo la difesa, deporrebbe contro la credibilità della teste). __________
- che ha detto di avere sempre respinto l’idea che il fratello potesse
delinquere a danno della sua famiglia (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI
23, pag. 4) - ha, infatti, spiegato di avere informato i fratelli soltanto dopo
che, così come loro (cfr. PS __________ 18.7.2013, all. 9 all’AI 23, pag. 3; PS
__________ 19.7.2013, all. 10 all’AI 23, pag. 4), lei aveva subito un furto in
casa e, sospettando che potesse essere stata opera dell’appellante, in lei ha
iniziato a farsi strada il timore che questi potesse prendersela anche con i
suoi fratelli, così come aveva minacciato di fare durante la telefonata alla
madre (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5).
Quanto al fatto - lamentato
dalla difesa - che la madre di AP 1, testimone chiave della minaccia imputatigli,
non è mai stata sentita al riguardo poiché i figli hanno prodotto un certificato medico che attestava uno stato psicofisico instabile che
la rende non interrogabile (e ciò malgrado la donna fosse invece stata sentita,
pochi giorni dopo la stesura di tale certificato, a proposito di un’altra
fattispecie imputata al figlio), si osserva che AP 1 stesso ha, in corso
d’inchiesta, dato atto che la madre
“ ha una seria malattia diagnosticata pure con una perizia medica, è
una malattia tipo alzheimer. In pratica si dimentica le cose. Fa una cosa e poi
se la dimentica” (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).
L’illecita minaccia proferita da AP 1 di rapire o
ammazzare figli o figliastri dei fratelli e di incendiare l’abitazione di uno
di essi deve manifestamente essere considerata grave in quanto oggettivamente
idonea a suscitare in un destinatario ragionevole e mediamente sensibile il
timore di un pregiudizio rilevante per sé e per le persone a lui vicine, a
maggior ragione se si considera che AP 1, fra i suoi numerosi precedenti, ha
anche una condanna per incendio intenzionale.
Poco importa che AP 1 non fosse realmente
intenzionato a mettere in atto la sua minaccia. Perché l’art. 180 CP trovi
applicazione basta, come visto, che la messa in atto della minaccia dipenda
dalla volontà dell’autore, ciò che era il caso in concreto.
Che i
destinatari della minaccia - che, come visto, può essere indiretta, ovvero
riportata da un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5, pag. 694) -
ne siano stati turbati ed intimoriti emerge chiaramente dalle loro
dichiarazioni da cui risulta che essi sono stati indotti a cambiare alcune
delle loro abitudini.
Essendo il reato adempiuto anche dal profilo
soggettivo, la colpevolezza di AP 1 per il reato di minaccia deve essere
confermata anche in questa sede.
Su questo punto il suo appello non merita,
pertanto, accoglimento.
Commisurazione della pena
14.1. Sia DI 1 che il procuratore pubblico (con appello incidentale) hanno
impugnato la commisurazione della pena operata dai primi giudici.
AP 1 chiede che la pena detentiva inflittagli in
prima sede venga contenuta, in considerazione del suo parziale proscioglimento
e della derubricazione della rapina aggravata in rapina semplice, in 18 mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella di cui al DA 14.2.2013.
Il procuratore pubblico postula, invece, che la
pena irrogata in primo grado venga aumentata a tre anni e dieci mesi.
14.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La legge commina:
-
per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena
pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP);
-
per la rapina aggravata, la pena detentiva non
inferiore ad un anno (art. 140 cifra 2 CP cifra 2);
- per il
danneggiamento, la pena detentiva sino a tre anni o la pena
pecuniaria (art. 144 cpv. 1 CP);
- per la minaccia, la pena detentiva sino a
tre anni o la pena pecuniaria (art. 180 cpv. 1 CP);
-
per la violazione di domicilio, la pena detentiva sino
a tre anni o la pena pecuniaria (art. 186 CP);
-
per la violazione di domicilio, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 251
cifra 1 CP);
- per
l’infrazione alla LArm, la pena detentiva fino a tre anni o la
pena pecuniaria (art. 33 cpv. lett. a LArm);
-
per la guida senza autorizzazione, la pena detentiva sino a
tre anni o la pena pecuniaria (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr);
- per la guida senza licenza di circolazione, la multa (art. 96 cpv. 1 lett. a LCStr);
-
per la guida senza assicurazione per la responsabilità civile, la pena
detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria, ritenuto che con la pena
detentiva è cumulata la pena pecuniaria (art. 96 cpv. 2 LCStr);
-
per l’abuso delle targhe, la pena detentiva sino a tre anni o la pena
pecuniaria (art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr);
- per la
contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a LStup).
Giusta
l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato
l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con pena attenuata.
Per l’art. 172ter CP, se il reato concerne
soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il
colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena.
Se deve giudicare un reato che l'autore ha
commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio (art. 49 cpv. 2 CP).
14.3. I primi giudici hanno motivato la pena inflitta a AP 1 come segue:
“ Avuto riguardo
alla commisurazione della pena, la Corte ha considerato oggettivamente e
soggettivamente grave la colpa dell'imputato. La rapina è un reato già grave di
per sé perché chi, per soldi facili, è pronto ad aggredire e a porre la vittima
nell'impossibilità di difendersi mediante minaccia, violenza o altre forme di
pressione psicologica o coazione per potersi appropriare di denaro o valori
altrui, dimostra una mancanza di scrupoli che non
va assolutamente banalizzata. L'oggettiva gravità della rapina risulta
poi in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di 180 aliquote
giornaliere anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva, voluta dal legislatore. Nel caso concreto
la rapina commessa dall'imputato è aggravata dall'uso di un'arma come la baionetta per cui la comminatoria è la
pena detentiva non inferiore ad un anno.
La colpa dell'imputato è inoltre grave perché non appena uscito di
carcere il 7 gennaio 2013, ricomincia subito, già dopo qualche giorno (…) a
delinquere violando sistematicamente la legge, entrando e soggiornando in Svizzera in barba al divieto
d'entrata emanato nei suoi confronti e, in una preoccupante escalation,
consumava eroina, falsificava la firma di sua madre per ottenere carte di
credito (…), guidava motoveicoli senza aver mai conseguito la patente, rubava,
minacciava pesantemente i famigliari fino ad
arrivare, il 4 giugno 2013, a commettere un reato oggettivamente grave
come quello di rapina, per di più, come detto, munendosi di un'arma pericolosa,
incurante dell'enorme spavento procurato alla commessa della panetteria, avendo
di mira solo l'obiettivo di procurarsi, con la minaccia dell'arma, a tutti i
costi soldi facili.
La colpa di AP 1 è quindi grave per la facilità e la propensione che dimostra nel delinquere, dal momento che
nell'arco di qualche mese ha commesso numerosi reati, comprovando di
essere disposto a tutto pur di racimolare qualche soldo.
Concorrono ad aggravare la colpa di AP 1 i suoi numerosi
precedenti, anche specifici, e le carcerazioni che ha subito, da cui non ha
tratto nessun insegnamento, dimostrando di essere sordo a ogni monito, radicato
e convinto nel percorrere la strada del delinquere.
A favore
dell'imputato, la Corte ha tenuto in debita considerazione le ammissioni rese in relazione alla maggior parte dei reati
imputatigli e che si è scusato a più riprese con la vittima della rapina e ha
inoltre riconosciuto le pretese di risarcimento degli istituti bancari __________
e __________.
La Corte ha tenuto anche
conto del fatto che AP 1 ha cessato - si spera definitivamente - di consumare
sostanze stupefacenti. Tutto ciò considerato e tenuto conto inoltre del
concorso di reati e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, a
valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da Fr. 30.-- cadauna inflittagli con decreto d'accusa del
14.2.2013, nonché alla multa di Fr. 100.-- per la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 22-23).
14.4. Questa
Corte ritiene di potere, nella sostanza, condividere le argomentazioni svolte
dalla prima Corte.
La pena inflitta in prima sede deve, tuttavia,
essere ridotta in considerazione del proscioglimento di AP 1 dal reato di abuso
di carte di credito e, sebbene non abbia particolare incidenza sulla
commisurazione della pena, da un episodio di falsità in documenti.
Questa Corte
ritiene, pertanto, appropriata alla colpa di AP 1 - tenuto conto anche della
limitata gravità delle modalità con cui è stata messa in atto la rapina - una
pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere già sofferto (pena
parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.
30.- cadauna inflittagli con decreto d'accusa 14.2.2013).
Pure confermata
è la multa di fr. 100.- stabilita dai primi giudici.
La pena detentiva è interamente da espiare, atteso
che i presupposti di una sospensione condizionale, anche solo parziale, della
pena (art. 42 e 43 CP) sono manifestamente inadempiuti: al di là della durata
della pena (che, eccedendo i due anni, esclude di per sé la sospensione
condizionale totale), non sussistono, infatti, neppure le circostanze
particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42 cpv. 2 CP, dato che l’imputato
risulta essere pluripregiudicato.
Sulla
commisurazione della pena, l’appello di AP 1 è, dunque, parzialmente accolto,
mentre deve essere respinto quello del procuratore pubblico.
Risarcimenti
15.1. La prima Corte ha condannato AP 1 a risarcire gli importi di fr. 11'558.85 a __________ e fr. 4'719.40 a __________ corrispondenti al danno da lui
cagionato ai due istituti bancari. È, inoltre, stato condannato a risarcire fr.
3'062.90 complessivi alla madre __________ e al fratello __________, a titolo
di rifusione delle spese legali da essi sostenute durante il procedimento
penale (dispositivi n. 3, 3.1., 3.2 e 3.3 della sentenza impugnata).
15.2. Con il suo appello, AP 1 contesta l’obbligo risarcitorio
impostogli dalla prima Corte.
15.3. Secondo l’art. 126 cpv. 1 CPP, il giudice pronuncia sull’azione
civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato (lett. a) o se
assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito (lett.
b).
15.4. In
concreto, la condanna al risarcimento a favore di __________ e __________ - che
non può essere basata sul reato di abuso di carte di credito da cui AP 1 è stato
prosciolto - è fondata sul reato di falsità in documenti di cui l’imputato è
stato ritenuto colpevole e deve, quindi, essere confermata, in applicazione
dell’art. 126 cpv. 1 lett. a CPP.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l’art. 251 CP
non protegge solo l’interesse collettivo alla buona fede negli affari, ma anche
l’interesse individuale di colui che il falso mira a danneggiare (DTF 119 Ia
342 consid. 2b; cfr. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 507, pag. 329-330; Boog, Basler Kommentar,
StGB, Basilea 2013, ad vor art. 251, n. 5, pag. 1809-1810; Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 115, n. 250, pag.
161-162; cfr., pure, Dupuis/Mazou/Moreillon,
La pratique judiciaire du Tribunale pénal fédéral: cinq ans de jurisprudence,
in JdT 2008
IV 66). Colui che mediante il falso è direttamente leso
nei propri interessi personali, segnatamente nel patrimonio (in particolare,
quando il falso costituisce uno degli elementi di un reato contro il
patrimonio) deve, pertanto, essere considerato danneggiato (DTF 119 Ia 342
consid. 2b; cfr. Piquerez, ibidem). Ciò vale, in
concreto, per gli istituti bancari che, sulla scorta dei falsi documenti, hanno
emesso le carte di credito di cui AP 1 ha, poi, abusato. Essi sono, dunque, legittimati a far valere pretese risarcitorie ex art. 122 e segg. CPP.
La condanna di AP 1 al risarcimento nei confronti
degli istituti bancari deve, pertanto, essere confermata, gli importi richiesti
apparendo giustificati.
In applicazione dell’art. 126 cpv. 1 lett. a CPP,
deve, pure, essere confermata la condanna di AP 1 al risarcimento delle spese
legali - esposte nella nota professionale dell’avv. __________ (doc. dib. TPC
2) e che, tutto sommato, appaiono giustificate - che la madre ed il fratello
hanno dovuto sopportare nell’ambito del procedimento penale relativo ai reati
di falsità in documenti (__________) rispettivamente di minaccia (__________),
di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole.
Spese
16. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali relativi al
procedimento di primo grado devono essere posti, in ragione di 9/10, a carico
dell’appellante e, in ragione di 1/10, a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3
CPP).
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Di conseguenza, quelli relativi all’appello di AP
1 sono posti, in ragione di 2/3, a carico dell’appellante e, in ragione di 1/3,
a carico dello Stato, mentre quelli relativi all’appello del procuratore
pubblico (integralmente respinto) sono accollati interamente allo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 e
segg., 80, 81, 84, 122 e segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
32 cpv. 1
Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;
12, 22, 34, 40, 42, 43, 47, 48a, 49, 50, 51, 69,
106, 110 cpv. 4, 139, 140 cifra 2, 144, 148, 172ter, 180, 186 e 251 CP,
33 cpv. 1 lett. a LArm;
7 cpv. 2 OArm;
95 cpv. 1 lett. a, 96 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 e
97 cpv. 1 lett. a LCStr;
115 cpv. 1 lett. a e b LStr;
19a LStup;
41 CO;
nonché, sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto, mentre è
respinto l’appello incidentale del procuratore pubblico.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 1.10 e 4 della sentenza 28 ottobre 2013 della Corte delle assise criminali
sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore colpevole di:
1.1.1. rapina aggravata
per avere, il 4
giugno 2013, a __________, minacciando la commessa ACPR 2 con un'arma pericolosa
(baionetta militare), commesso un furto ai danni della ACPR 1, con una
refurtiva di fr. 1'220.-;
1.1.2. ripetuto furto, in
parte tentato e in parte di lieve entità
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine
di appropriarsene,
1.1.2.1. il 18 aprile 2013, a __________, tentato di sottrarre medicamenti ai danni della casa anziani __________;
1.1.2.2. i primi giorni di giugno
2013, a __________, tentato di
sottrarre denaro dalle casse registratrici e dall'apparecchio automatico
delle sigarette della ACPR 4;
1.1.2.3. tra
il 31 maggio 2013 e il 1. giugno 2013, a __________, sottratto ai danni di ACPR 3 lo scooter marca SYM targato TI nonché altri oggetti, per una
refurtiva denunciata di fr. 4'750.-;
1.1.3. ripetuto
danneggiamento, in parte di lieve entità
per avere:
1.1.3.1. nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.1,
al fine di perpetrare il relativo furto, danneggiato il
cassetto della cassa registratrice della
ACPR 1, provocando un danno denunciato di fr. 300.-;
1.1.3.2. nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.2.2, al fine di perpetrare il relativo tentato furto, danneggiato la porta
scorrevole nonché l'apparecchio delle sigarette di ACPR 4, provocando un danno
non meglio quantificato;
1.1.4. violazione di
domicilio
per
essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, all'interno del __________, nelle circostanze
di luogo e di tempo di cui al dispositivo
1.1.2.2 al fine di perpetrare il relativo tentato furto;
1.1.5. infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni
per
avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.1, portato senza diritto sulla propria persona una
baionetta militare, utilizzandola ai fini della suddetta rapina;
1.1.6. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere, in diverse località del Sottoceneri, nel periodo aprile
- inizio giugno 2013, ripetutamente condotto lo scooter Piaggio con telaio n. e
lo scooter marca SYM targato TI senza
essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
1.1.7. ripetuta guida senza
licenza di circolazione, senza assicurazione per la responsabilità civile e
abuso delle targhe
per avere, in diverse località del Sottoceneri, nel periodo aprile
- giugno 2013, ripetutamente condotto lo scooter Piaggio con telaio n. senza
essere in possesso della licenza di
circolazione richiesta, senza assicurazione per la responsabilità civile nonché con apposte targhe di controllo che
aveva sottratto a terzi;
1.1.8. ripetuta infrazione
alla LF sugli stranieri
per essere ripetutamente entrato e avere soggiornato in Svizzera,
nel periodo aprile 2013 - 5 giugno 2013, nonostante il divieto di entrata a lui
regolarmente notificato il 6 giugno 2011 e valido sino al 29 maggio 2016;
1.1.9. minaccia
per avere, a __________,
ad inizio maggio 2013, incusso spavento e timore ai suoi fratelli __________ e __________, usando grave minaccia nei loro confronti nel
corso di una conversazione telefonica con la madre;
1.1.10. contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo gennaio - giugno 2013, consumato circa 15 grammi di eroina;
1.1.11. ripetuta falsità in
documenti
per avere, a __________, tra il 13 febbraio 2013 e il 14 maggio
2013, per procacciarsi un indebito profitto, abusando della firma della madre __________,
formato in 6 occasioni falsi documenti e
fatto uso degli stessi a scopo di inganno;
1.2. AP 1 è prosciolto
dalle imputazioni di abuso di carte di credito e di falsità in documenti
limitatamente alla lettera accompagnatoria datata 6 marzo 2013 di cui al punto
n. 1.3 dell’AA.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla
pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), da dedursi il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di
30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli con decreto d'accusa 14
febbraio 2013;
1.3.2. alla multa di fr.
100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di 1 giorno;
1.3.3. al pagamento, in
ragione di 9/10, della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi
relativi al procedimento di primo grado che, per il resto, viene accollato allo
Stato.
1.3.4. a versare a titolo di
risarcimento del danno:
1.3.4.1. fr. 3'062.90 a favore di __________ e __________;
1.3.4.2. fr. 4'719.40 a favore della __________;
1.3.4.3. fr. 11'558.85 a favore di __________.
2. Il condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione
dell’espiazione della pena detentiva.
3. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'000.-
- altri disborsi fr.
200.-
Totale fr.
1'200.-
sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per
il resto a carico dello Stato.
4. Gli
oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'000.-
- altri disborsi fr.
200.-
Totale fr.
1'200.-
sono
posti interamente a carico dello Stato.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via
S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino
- Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ministero
Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
-
Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente la
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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