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17.2013.260

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 aprile 2014Italiano90 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno evidenziato che AP 1, pur

avendo subito ammesso di essere l’autore della rapina perpetrata a mano di una

baionetta militare, ha inizialmente negato di avere mai usato l’arma per

minacciare la commessa, sostenendo di averla estratta dalla cintola dei

pantaloni solo quando si trovava vicino alla cassa con l’intento di

scassinarla, e che è solo quando è stato confrontato con le immagini della

videosorveglianza che ha ritrattato, ammettendo di averla estratta già nel

momento in cui è entrato nel negozio (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15).

In base

alla deposizione della commessa, la prima Corte ha così accertato che AP 1 - che con l’arma era sempre rimasto a circa due metri di distanza dalla commessa

(tranne quando lei aveva aperto la cassa) - le aveva chiesto di aprire la cassa

puntando (anche se non ad una distanza ravvicinata) l’arma verso di lei, ciò

che l’ha spaventata (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15).

In prima

sede AP 1 è, quindi, stato condannato per rapina aggravata e per i reati

connessi (danneggiamento e infrazione alla LArm):

“ Ne discende che non occorre disquisire a lungo per ritenere che

l’imputazione di rapina aggravata siccome commessa con un’arma pericolosa, deve

essere confermata (punto 1. AA).

Pacifica anche la condanna di AP 1 per i connessi

reati di danneggiamento per il danno arrecato alla cassa registratrice nel

tentativo di scassinarla con la baionetta (punto 3.1 AA9) e di infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni per aver portato su di sé, senza diritto, la

baionetta militare utilizzata per perpetrare la rapina (punto 5. AA)” (sentenza

impugnata, consid. 4, pag. 16).

9.2. I fatti così come appurati dalla prima Corte non sono contestati (verb.

dib. d’appello, pag. 2). L’appellante contesta unicamente la qualifica giuridica di rapina aggravata.

9.3.

a. Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto

usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla

vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere.

La cifra

2 dell’art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non

inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da

fuoco o di un’altra arma pericolosa.

b. Per

arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per

natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell’oggetto

quale arma occorre prescindere dalle modalità d’impiego nel caso concreto.

Diversa

è, invece, l’ipotesi dell’oggetto pericoloso cui fa riferimento l’art. 123

cifra 2 cpv. 2 CP in cui l’uso che se ne fa nello specifico è rilevante ai fini

della qualificazione (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2; DTF 117 IV 135 consid. 1c/bb con riferimenti; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2008, ad art. 139, § 4.3,

pag. 146 e ad art. 140, § 3.1, pag. 155).

La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno

1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2).

c. In particolare, giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm per armi si

intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico

di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da

lancio e pugnali a lama simmetrica.

L’art. 4

cpv. 1 lett. c LArm non lascia spazio ad un’interpretazione estensiva del

concetto di arma (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2;6B_543/2010 del

29.11.2010 consid. 2.3).

d. Per

sapere se un’arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive,

ovvero la sua oggettiva connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia

atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010

del 6.12.2010 consid. 3.2.3).

Il Tibunale federale ha precisato che, perché sia

qualificata di pericolosa, non è necessario che l’arma utilizzata abbia una

potenzialità lesiva paragonabile a quella delle armi da fuoco (DTF 113 IV 60

consid. 1a, confermata in STF 6B_756/2010 del 6.12.2010

consid. 3.2.3; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, ad art. 139, n. 20, pag. 698; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, Berna 2010, § 13, n. 104, pag. 333).

e. Oggetti di uso quotidiano come un

coltello da cucina, essendo stati concepiti per scopi diversi dalle armi, non

sono qualificabili come tali. Se ne deduce, a maggior ragione, che il loro

impiego minaccioso, anche qualora si tratti di oggetti del tutto idonei ad

arrecare gravi ferite, non li eleva ad armi pericolose ai sensi dell’art. 140

cifra 2 CP.

Affinché questa norma trovi applicazione non

basta, infatti, che il rapinatore si avvalga di un oggetto pericoloso atto ad

arrecare gravi ferite, ma è necessario che questo oggetto sia per sua natura

destinato ad essere utilizzato come arma (DTF 112 IV 13 consid. 2; STF

6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.4 in cui il TF non ha ritenuto “altra

arma pericolosa” ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP un coltello da cucina avente

una lama lunga 20 centimetri; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea

2007, ad art. 139, n. 139, pag. 377 e segg. e ad art. 140, n. 54, pag. 407).

f. Perché trovi applicazione la cifra 2 dell’art. 140 CP basta che

l’autore rechi con sé un’arma (anche se essa rimane nella sua tasca): poco

importa che egli non abbia intenzione di servirsene (Messaggio del 10.12.1979 a

sostegno di una modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale

militare, pag. 1047; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna

2010, op. cit., ad art. 140, n. 16, pag. 264; Donatsch, Strafercht III,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, ad § 8, pag. 146; Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, ad 13, n. 105, pag. 334).

9.4. Nel caso di specie, deve essere accertato che, per commettere la

rapina, AP 1 si è munito di una baionetta militare modello Fass 57.

Nonostante

le contestazioni della difesa (che ha sostenuto che, non essendo stata

rinvenuta, non si può avere certezza riguardo al tipo di baionetta utilizzata per

perpetrare la rapina e che AP 1 è stato sostanzialmente indotto dali inquirenti

a riconoscere il modello in questione senza davvero essere in grado di escludere

che si trattasse di un altro modello, ad esempio, quello per il Fass 90; cfr.

verb. dib. d’appello, pag. 3), è per le seguenti ragioni che la Corte ha

raggiunto il solido convincimento che egli si sia armato proprio di una

baionetta modello Fass 57.

Da un lato, checché ne dica la difesa, AP 1 ha effettivamente riconosciuto nella foto della baionetta modello Fass 57 mostratagli dagli

inquirenti quella da lui impiegata per la rapina (PS AP 1 5.6.2013, pag. 5-6;

MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 3; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).

Se non avesse utilizzato quel modello di baionetta

ma quello per il Fass 90, egli non avrebbe potuto confondersi e riconoscere

erroneamente un modello invece dell’altro, i due tipi di baionetta distinguendosi

nettamente e manifestamente, in particolare per l’impugnatura (bombata nel

modello Fass 57 e piatta nel modello Fass 90), oltre che per la lunghezza della

lama (maggiore nel modello Fass 57).

Dall’altro, visionando il filmato della rapina,

questa Corte, in particolare i membri di essa che hanno assolto il servizio militare,

hanno riconosciuto con certezza il modello Fass 57 (proprio dalla lunghezza

della lama).

Pur non essendo espressamente menzionata in

quanto tale nell’art. 4 cpv. 1 LArm, la baionetta militare costituisce

chiaramente un oggetto per sua natura concepito come arma, ovvero destinato ad

offendere o a difendere (cfr. STF 6S.192/2004 del 26.8.2004 da cui emerge che

colui che aveva ferito il suo contendente con una baionetta è stato ritenuto

colpevole a livello cantonale anche di infrazione alla LArm). Del resto, una

tale baionetta (la cui lama è lunga 24 cm) può essere considerata alla stregua di un pugnale a lama simmetrica, arma contemplata nell’art. 4 cpv. 1 lett. c

LArm in combinazione con l’art. 7 cpv. 2 OArm (secondo cui i pugnali sono considerati

armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza inferiore a 30 cm). Se è vero che essa non è affilata (venendo le sue lame affilate solo in caso di guerra), essa

è indiscutibilmente appuntita e, così, atta a provocare gravi ferite.

Trattasi, dunque, di un’arma pericolosa ai sensi

dell’art. 140 cifra 2 CP, ciò che comporta l’applicabilità della relativa

aggravante.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, per essere

considerata pericolosa ai sensi del citato disposto non occorre, infatti, che

l’arma sia atta a provocare gravi ferite dalla distanza (DTF 113 IV 60 consid.

1a, confermata in STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3,

secondo cui non occorre che l’arma possieda una potenzialità lesiva

paragonabile a quella di un’arma da fuoco).

Poco

importa che AP 1 abbia dichiarato di non aver avuto intenzione di usare l’arma

per minacciare (o tantomeno ferire) la commessa, ma di averla portata con sé

soltanto per scassinare la cassa (PS AP 1 5.6.2013, pag. 4; cfr., pure, pag. 6;

MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 3; PS AP 1 10.6.2013, pag. 4; cfr., pure, all. 1

al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2): come visto, il fatto

che egli l’abbia avuta su di sé basta per realizzare l’aggravante di cui alla

cifra 2 dell’art. 140 CP (cfr. consid. 9.3.f).

Sotto questo profilo, l’appello deve, pertanto,

essere respinto.

Sulla falsità in documenti e l’abuso di carte

di credito

10. La prima Corte ha riconosciuto AP 1 colpevole anche “di avere, in

sette occasioni a partire dal 13 febbraio 2013, falsificato la firma della

madre __________ per ottenere sette carte di credito, abusando poi delle stesse

effettuando spese per complessivi Fr. 20'785.37, cagionando alle società

emittenti delle carte di credito danni complessivi per Fr. 22'367.70” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 18).

Sulla falsità in documenti

11.

11.1. Il procuratore pubblico rimprovera a AP 1 di avere falsificato, tra

il 13 febbraio ed il 14 maggio 2013, la firma della madre su diversi documenti

(punto n. 1 AA aggiuntivo) e, meglio:

-

su cinque richieste di ottenimento di una o più carte di credito inviate a

svariati istituti emittenti (__________, __________, __________, __________ e __________);

-

su di una lettera accompagnatoria alla richiesta inviata alla __________;

Considerandi

- su

di una lettera di conferma di riconoscimento del debito inviata alla __________.

AP 1 ha ammesso di aver falsificato la firma della madre su tali documenti (MP AP 1 18.9.2013, AI 4

dell’inc. MP.2013.8289, pag. 2 e 5; MP AP 1 7.10.2013, AI 22 dell’inc.

MP.2013.8289, pag. 2-3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e la prima Corte lo

ha, come visto, dichiarato autore colpevole di falsità in documenti.

11.2

Con il

suo appello, AP 1 contesta che gli scritti sui quali ha apposto la falsa firma

di sua madre costituiscano dei documenti ai sensi dell’art. 251 CP in

combinazione con l’art. 110 cpv. 4 CP.

11.3

Giusta l’art. 251 cifra 1 CP commette falsità in documenti ed è

punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

colui che, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale

documento.

Questa disposizione non reprime solo la

falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un

documento dal falso contenuto (falso ideologico).

a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta

direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.

L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2013, ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 2108 e n. 32, pag. 2109;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, ad § 35, n.

12, pag. 130-131 e n. 16, pag. 132-133).

Anche un documento non valido o nullo a causa di

vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog,

op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 31, pag. 2108; Trechsel/Erni, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad vor art. 251, n. 8,

pag. 1131). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di

una dichiarazione giuridicamente rilevante di un estensore determinato (Boog,

op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 31, pag. 2108).

b. La

falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un

documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente:

nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno

sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132

IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11

ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia

necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del

documento (DTF 132 IV 57 consid.

5.1

; 123 IV 17 consid.

2e).

c. La natura di documento di uno scritto è relativa. Uno scritto può

essere considerato un documento per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, Basler Kommentar,

StGB II, Basilea 2013, ad art. 251, n. 72, pag. 1837).

d. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se

commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF

138.

IV 130 consid. 3.2.1; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 181, pag. 1863).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi

costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o

accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei

casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale

circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011

dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, Berna 2010, ad art. 251, n. 171, pag. 264; Boog,

op. cit., ad art. 251, n. 181, pag. 1863).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad

altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto. Il carattere indebito del profitto - che può essere di natura

patrimoniale o di altro genere (DTF 121 IV 90 consid. 2b; 120 IV 361 consid. 2d;

119.

IV 234 consid. 2c; 118 IV 254 consid. 5; Corboz, op. cit., ad art.

251, n. 180, pag. 265; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 193, pag. 1866;

Trechsel/Erni, op. cit., ad art. 251, n. 15, pag. 1158) - può

risultare sia dallo scopo perseguito che dai mezzi utilizzati (DTF 121 IV 90

consid. 2b). Non è necessario che l’autore sappia

esattamente in cosa consiste tale profitto (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre

2011.

consid. 1.3; DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz,

op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art.

251, n. 185 e segg., pag. 1865 e segg.).

L’art.

251.

CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF

121.

IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. I.3.a;

Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione

di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario

sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente

rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 183, pag. 1864).

Non è

necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare.

È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole

(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

1.

; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art.

251, n. 182-184, pag. 1864).

11.4

a. In concreto, le richieste volte all’ottenimento delle carte di

credito sono destinate e atte a provare un fatto di rilevanza giuridica, ovvero

che l’estensore del modulo postula l’avvio di una procedura di emissione di una

carta di credito (cfr., per analogia, STF 6S.597/2001 del 13.12.2002 consid. 3 in cui il TF ha considerato documento ai sensi di legge il modulo di smarrimento di una carta di

credito ritenuto che un tale scritto implica il blocco di quella vecchia e

l’emissione di una nuova carta; cfr., pure, Stratenwerth/Bommer, op. cit., ad §

35, n. 12, pag. 130).

Trattasi sostanzialmente di una forma di contratto

(SF 6S.268/2002 del 6.2.2003 consid. 3.3).

Anche lo scritto 26 marzo 2013 inviato alla __________

costituisce senz’altro un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP: esso è,

infatti, destinato e atto a provare un fatto di rilevanza giuridica e, meglio,

che colui che lo sottoscrive si riconosce debitore nei confronti del

destinatario e si impegna a pagare quanto dovutogli (cfr. DTF 132 IV 57 consid.

5.

). Poco importa che l’ammontare del debito non sia espressamente menzionato

nella lettera in questione: essa costituisce, comunque, un potenziale

importante mezzo di prova nell’ambito di un’eventuale causa civile avviata

dalla banca nei confronti di __________ al fine di recuperare lo scoperto (DTF

119.

IV 235 consid. 2b).

Agendo come ha fatto in relazione ai moduli di

richiesta delle carte di credito ed allo scritto 26 marzo 2013 inviato alla __________

l’appellante si è, quindi, intenzionalmente reso colpevole di falsità in

documenti.

b. Diverso è il discorso per la lettera accompagnatoria indirizzata

alla __________. A tale scritto non possono essere riconosciute le qualità (in

particolare la Beweiseignung) che ne farebbero un documento ai sensi

dell’art. 110 cpv. 4 CP.

In relazione alla lettera accompagnatoria

l’appello merita, quindi, accoglimento.

Sull’abuso di carte di credito

12.

12.1

Come già accennato (consid. 10), la prima Corte ha ritenuto AP 1

colpevole anche di abuso di carte di credito “per avere, nel

periodo 25 febbraio 2013 - 29 maggio 2013, in varie località del __________, nonostante il suo stato di insolvenza e non

intenzionato a saldare il dovuto, ottenuto prestazioni di natura

patrimoniale per complessivi Fr. 20'785.37, utilizzando le carte di credito __________,

__________, una carta Visa e una Mastercard della __________, una carta Visa e una Mastercard

della __________ nonché una carta di credito __________, cagionando un

danno al patrimonio degli istituti di emissione per complessivi Fr. 22'367.70, malgrado la messa in atto delle misure che

si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta”

(dispositivo n. 1.12 della sentenza impugnata).

I primi giudici non hanno creduto a AP 1 che ha

sostenuto di non essere stato intenzionato ad appropriarsi di quei soldi senza

restituirli, ritenuto che “oggettivamente egli non aveva i

mezzi finanziari per saldare le ingenti spese (anche per pernottamenti in

alberghi di lusso) che effettuava” e, soprattutto, che “esaurito il

limite massimo di spesa delle carte di credito, aveva provveduto a rimuovere il

nome di sua madre dalla bucalettere della compagna a __________, rendendosi

quindi di fatto irreperibile e dimostrando con ciò inequivocabilmente che non

aveva alcuna intenzione di saldare il dovuto” (sentenza impugnata, consid.

9, pag. 18).

12.2

Con il suo appello AP 1 contesta che siano adempiuti i

presupposti oggettivi del reato per il quale è stato condannato.

12.3

Giusta l’art. 148 cpv. 1 CP, chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene

prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di

credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio

dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o

con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno

preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare

l'abuso della carta.

Secondo dottrina e giurisprudenza, l’abuso di carte di credito è

un cosiddetto Sonderdelikt: solo il titolare legittimo della carta può

commettere l’infrazione (DTF 125 IV 260 consid. 6a/bb; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 148, n. 12, pag. 348; Fiolka,

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 148, n. 8, pag. 676;

Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2013, ad art. 148, n. 2, pag. 771; Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT I; Berna 2010, ad § 16, n. 26, pag. 425-426;

Donatsch, Strafrecht III, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 228; Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, ad § 42, n. 1272,

pag. 379-380).

Del resto, il testo francese e quello tedesco della norma

precisano che essa si riferisce alla carta (o all’analogo mezzo di pagamento)

che l’organismo d’emissione aveva rilasciato all’autore (“celui qui (…) aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en

utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de

paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de

l'organisme d'émission qui le lui avait délivré” nella versione francese; “eine ihm vom Aussteller überlassene Check- oder

Kreditkarte oder ein gleichartiges Zahlungsinstrument” nella versione tedesca).

È rilasciata all’autore ai sensi

dell’art. 148 CP anche la carta che questi ha ottenuto ingannando astutamente

l’istituto d’emissione (DTF 127 IV 68 consid. 2c; STF 6B_1007/2010 del

28.3.2011

consid. 1.4.1; Donatsch, op. cit., pag. 228; Trechsel/Crameri,

op. cit, ad art. 148, n. 2, pag. 771; Fiolka, op.

cit., ad art. 148, n. 8, pag. 676).

Il titolare della carta può commettere l’infrazione anche per

interposta persona se, ben sapendo che è insolvente o non disposto a pagare la

somma dovuta, consegna la sua carta ad un terzo affinché questi ne faccia uso

(Corboz, op. cit., ad art. 148, n. 12, pag. 348; Donatsch, op. cit., pag. 228;

Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677; Hurtado Pozo, op. cit., n.

1274, pag. 380; Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677).

In caso di impiego di una carta rilasciata a un terzo e ottenuta

dall’autore contro la volontà del titolare può entrare in linea di conto il

reato di truffa (art. 146 CP) se l’autore inganna un essere umano,

rispettivamente quello di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art.

147.

CP) se l’autore fa, invece, uso, per ottenere la prestazione di natura

patrimoniale, di un processo elettronico (Corboz, op. cit., ad art. 148, n. 12,

pag. 348 e n. 27, pag. 351-352; Fiolka, op. cit., ad art. 148, n. 11, pag. 677;

Hurtado Pozo, op. cit., ad § 42, n. 1275, pag. 380; Donatsch, op. cit., 228;

Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., ad § 16, n. 27, pag. 426 e rinvii).

12.4

Nel caso di specie, AP 1 non era il titolare delle carte di

credito ottenute dagli istituti emittenti a nome della madre. Il suo agire non

ricade, dunque, nel campo di applicazione dell’art. 148 CP che, come visto,

reprime unicamente il comportamento del titolare della carta di credito e non

di colui che abusa della carta di credito intestata ad un terzo (DTF 125 IV 260

consid. 6 a/bb). Anche su questo punto, quindi, l’appello deve essere accolto e

l’appellante prosciolto dall’imputazione di abuso di carte di credito di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 1.12 della sentenza impugnata.

12.5. Quand’anche,

per denegata ipotesi, si dovessero considerare realizzati gli altri

elementi costitutivi del reato, così come sostenuto dalla difesa, l’art. 148 CP

non potrebbe comunque trovare applicazione per assenza di un altro presupposto

oggettivo. La punibilità per abuso di carte di credito presuppone, infatti, che

l’istituto d’emissione e l’impresa contraente abbiano dato prova della

diligenza imposta dalle circostanze ed abbiano preso “le misure che si

potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta” (art.

148 cpv. 1 CP in fine).

In concreto, ciò non è stato fatto malgrado le indicazioni

figuranti sui moduli di richiesta delle carte di credito non potessero non

destare sospetti in un istituto di credito o in un’impresa contraente ragionevolmente

prudenti: mediante i citati moduli veniva, infatti, richiesta l’emissione di

una carta di credito “Gold” da parte di una signora ultrasettantenne che è

arrivata a dichiarare un reddito annuo pari a fr. 140'000.-. In tali

circostanze, si imponevano da parte degli istituti d’emissione rispettivamente

delle ditte contraenti approfondite verifiche che essi hanno, invece, omesso

(cfr., per un caso analogo, DTF 125 IV 260 consid. 4, 5 e 6b; cfr, pure, STF

6B_1007/2010 del 28.3.2011 consid. 1.5).

Sulla minaccia

13.

13.1. A AP 1 viene rimproverato anche di avere, durante una conversazione

telefonica con la madre avvenuta ad inizio maggio 2013, allo scopo di farsi

consegnare del denaro, minacciato i fratelli dicendo, all’indirizzo di __________

e della sua famiglia, che avrebbe “dato fuoco alla sua abitazione e rapito e

picchiato il figlio __________” e, all’indirizzo di __________, che avrebbe

“rapito e ammazzato __________”, il suo figliastro (punto n. 9

AA).

Avendo considerato i denuncianti più credibili

dell’imputato, i primi giudici hanno condannato AP 1 anche per il reato di

minaccia (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 19-21).

13.2. AP 1 impugna la conclusione cui è giunta la prima Corte

sostenendo di non avere mai proferito quelle frasi all’indirizzo dei fratelli.

13.3.

a. Atteso che la madre di AP 1 non ha potuto essere interrogata a

causa del suo stato di salute (cfr. certificato medico 2.7.2013 in atti sub AI

17), occorre far riferimento alle dichiarazioni della sorella di AP 1 che ha

riferito di essere stata presente al momento della telefonata intercorsa tra

l’appellante e la madre e di avere sentito il fratello proferire le minacce in

questione:

“ dichiaro di aver assistito ad una telefonata tra mia madre __________

e mio fratello AP 1, avvenuta circa un mese fa, dove quest’ultimo proferiva

minacce nei confronti di mio fratello __________ e della sua famiglia; più

precisamente che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione e che avrebbe rapito e

picchiato il figlio __________. Contestualmente, mio fratello AP 1 ha proferito minacce anche nei confronti di mio fratello __________ e della sua famiglia, in

particolare dicendo che avrebbe rapito ed ammazzato __________, figliastro di __________”

(dichiarazione scritta 1.6.2013 di __________, agli atti dell’inc.

MP.2013.5485).

Assunta a verbale, ha confermato la sua versione,

precisando:

“ Mi viene

chiesto di raccontare della chiamata intercorsa tra mia mamma e mio fratello AP

1 avvenuta tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2013. Telefonata durante la quale AP 1 ha proferito minacce nei confronti di diversi membri della mia famiglia.

Posso dire innanzi tutto che

non ricordo con esattezza quando questa telefonata ha avuto luogo, ma il

periodo è comunque quello appena citato.

Ricordo che mi trovavo dalla mamma, se non mi sbaglio era l'ora di

pranzo.

Ad un certo punto è squillato il telefono della mamma, quello di

casa, e lei ha risposto. Ho subito avuto modo di capire che l'interlocutore era

AP 1 e così mi sono alzata dal divano e mi sono avvicinata alla mamma così da

poter sentire la conversazione.

Durante la chiamata AP 1 ha chiesto del denaro alla mamma. La sua risposta è stata negativa, aveva allora pure precisato che era __________

ad occuparsi dei suoi soldi e quindi non ne aveva a disposizione. Rammento però che ad un certo punto aveva

accennato anche ai miei fratelli, soprattutto ad __________ (che lui

chiama __________) perché siccome fa il medico, secondo lui, non era possibile

che non avesse del denaro da prestargli.

AP 1 aveva risposto: “Se questa volta non mi aiutate”

riferito soprattutto ai miei fratelli, “vado lì e do fuoco alla casa, e poi

rapisco il figlio”. Può essere che invece della parola “rapisco” abbia

usato la parola “ammazzo”. Non riesco a ricordare.

Dico ciò anche perché ricordo

bene la risposta della mamma: “Ma cosa vuoi dare fuoco alla

casa che tanto non è sua”. Questo riferito al fatto che mio fratello __________

non ha una casa propria ma è in affitto. Non so se queste parole sono

esattamente quelle pronunciate da AP 1 ma sicuramente il messaggio che voleva

trasmettere era abbastanza chiaro.

ADR che AP 1 era chiaramente arrabbiato.

A conferma di quanto avevo avuto modo di sentire pur non essendo

io all'apparecchio, mia mamma mi ha riferito la conversazione avuta con AP 1.

Altro non è stato che quello che io avevo sentito

con le mie orecchie” (PS __________ 3.7.2013, all. 8

all’Al 23, pag. 3-4).

__________

ha spiegato che inizialmente non aveva dato troppo peso alla telefonata e -

diversamente dalla madre che si era molto intimorita

(cfr. PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5) - non aveva ritenuto necessario informarne i fratelli poiché aveva

pensato che:

“ era comunque nostro fratello e che non avrebbe mai fatto del male a

noi. Ho creduto che le sue parole fossero tutte dovute al fatto che fosse

stato, in quel momento, arrabbiato” (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23,

pag. 4-5).

È stato

solo dopo aver subito un furto in casa ed avere avuto “la forte sensazione

che l’autore potesse essere stato AP 1” che __________ ha chiamato i

fratelli per riferire loro della telefonata. Ha spiegato di averlo fatto:

“ perché ho ritenuto che se AP 1 fosse davvero l’autore del furto a

casa mia significa che è in serie difficoltà e pertanto disposto a tutto quanto

pur di togliersi dai guai. Mi sono tornate alla mente quindi le pesanti minacce

proferite verso le famiglie dei miei fratelli e ho creduto opportuno, in quel

momento, avvisarli“ (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5).

__________

- che, il 4 giugno 2013, ha sporto querela per minaccia contro il fratello AP 1

- ha riferito:

“ Io quello che so è quanto mi ha riferito __________, nel senso che

mi disse di fare attenzione a non lasciare da solo mio figlio __________.

Questo perché durante una visita che stava facendo a casa di mia madre aveva

sentito AP 1 dire al telefono che avrebbe dato fuoco alla mia casa e rapito e/o

ammazzato mio figlio. Io ricollego tutto al fatto che non potendolo e volendolo

più sostenere finanziariamente gli avevo negato l’aiuto che mi aveva chiesto.

Mi viene chiesto se a seguito di queste minacce

abbiamo, io o i miei famigliari, dovuto cambiare delle abitudini e a che

livello di pericolosità ho recepito la minaccia.

Qualche cosa nelle nostre abitudini è cambiato.

Innanzitutto nelle prime settimane mia moglie non ha più lasciato per un solo

istante __________ da solo, in casa e in giardino. Le prime notti non abbiamo

voluto lasciare dormire da solo __________ ma è rimasto nella nostra camera,

anche se le due camere sono contigue. Adesso per muoversi da una camera

all’altra ci vuole la chiave, mia moglie è ancora spaventata e chiude le porte

a chiave.

ADR che a __________, che ha 8 anni, non gli è

stato detto nulla di questa storia.

Da un livello di pericolosità da uno a dieci

posso dire che abbiamo percepito il pericolo tra l’otto e il dieci. Al momento

attuale, malgrado che AP 1 sappiamo che è in prigione, temiamo ancora per la

nostra incolumità. La nostra paura è che qualche amico di AP 1 possa agire per

lui.

ADR che al momento non ho pensato a mezzi di

difesa, ma a breve vorrei istallare un sistema d’allarme a casa mia” (PS __________

19.7.2013, all. 10 all’AI 23, pag. 4-5).

__________

- che, il 19 giugno 2013, ha, pure, sporto querela per minaccia nei confronti

del fratello AP 1 - ha dichiarato:

“ Posso dire quello che mi ha raccontato mia sorella, cioè che lei ha

subito un furto in casa e non era da trascurare quello che aveva sentito dire

in quella telefonata da AP 1.

ADR che né io né __________ non abbiamo ricevuto

direttamente le minacce da parte di AP 1.

Mi viene chiesto se a seguito di queste minacce

abbiamo dovuto cambiare delle abitudini e a che livello di pericolosità ho

recepito la minaccia.

Per quanto riguarda le abitudini posso dire che

un pochino le ho cambiate perché quando rientro a casa ho paura di trovarmelo

lì e non saprei come reagirebbe, sia lui che io. Preciso che AP 1 con tutti i

reati che ha fatto la ritengo una persona pericolosa. Daniel è stato protetto,

non gli abbiamo detto tutto di questa storia, in particolare delle minacce

proferite da AP 1. Prima della denuncia non poteva portare a scuola il telefono

cellulare, mentre ora gli ho detto di averlo sempre con sé. Il livello di paura

che ho recepito in una scala da 1 a 10 è di 8/9, __________ chiaramente meno

visto che non sapeva delle minacce. Anche mia moglie teme AP 1, specialmente

quando va a scuola ha paura di incontrare AP 1, ciò comunque non è mai

successo.

Preciso che qualche anno fa AP 1 girava con armi,

una pistola, per cui [il] nostro timore è fondato” (PS __________ 18.7.2013,

all. 9 all’AI 23, pag. 3-4).

A

conferma della reazione di timore avuta dai fratelli (e dalle loro famiglie), __________

ha dichiarato:

“ Anche mio fratello __________ a dire il vero ha avuto una certa

reazione. Quando l’ho informato mi ha subito detto che avrebbe avvisato il suo

avvocato per chiedere consiglio sul da farsi. Rammento che la moglie di __________

era davvero preoccupata e spaventata. La loro famiglia è andata molto in crisi

e per un attimo avevano addirittura seriamente valutato l’idea di lasciare il

cantone Ticino e trasferirsi altrove. __________, dopo essersi consultato con

il proprio legale, mi aveva chiesto se me la sentivo di preparare una piccola

dichiarazione. Io avevo risposto di sì precisando però [che] era passato del

tempo e quindi le parole esatte non le ricordavo. Dichiarazione che poi è stata

allegata alla denuncia formale.

ADR che anche __________ era preoccupato. Anche

lui si è poi rivolto ad un avvocato” (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23,

pag. 5-6).

b. L’appellante ha sempre categoricamente

negato di avere minacciato i suoi fratelli.

Lo ha fatto già il 17 luglio 2013 davanti al PP:

“ No, assolutamente no. Non ho mai minacciato i miei familiari” (MP AP

1 17.7.2013, AI 19, pag. 7).

Confrontato

con le dichiarazioni della sorella, AP 1 ha sostenuto di non ricordare di avere mai avuto una simile conversazione telefonica con la madre (MP AP 1

17.7.2013, AI 19, pag. 8). Ha, tuttavia, precisato di non poter escludere di

avere, in uno scatto d’ira e senza reale intenzione di nuocere loro, formulato

minacce all’indirizzo dei fratelli. Ha, però, escluso di averlo fatto per il

tramite della madre:

“ non escludo che ciò sia capitato, ma di sicuro non con mia mamma,

forse è capitato con i miei fratelli. Se ciò è accaduto di sicuro è avvenuto in

uno scatto d’ira e senza nessuna reale volontà di nuocere ai miei familiari.

Non farei mai loro del male” (MP AP 1 17.7.2013, AI 19, pag. 8).

In un

successivo verbale, AP 1 ha negato di aver mai proferito le frasi incriminate:

“ Posso dire che non ho mai detto queste frasi. Con mia madre ho

sicuramente parlato al telefono ma non mi sono mai accorto che ci fosse anche __________.

Ripeto che non ho mai minacciato nessuno. Io non ho nessuna intenzione di fare

del male ai miei famigliari, anche perché non ne ho nessun motivo” (PS AP 1

20.6.2013, all. 6 all’AI 23, pag. 11).

Ancora

davanti al PP, AP 1 ha contestato l’accusa di minaccia. Ha, tuttavia, dato atto

di avere parlato al telefono con la madre:

“ Ho preso atto di tutte le imputazioni che mi verranno addebitate

dall’accusa e da parte mia non le contesto tranne il reato di minaccia ai danni

dei miei famigliari. È possibile che nel corso della telefonata che mi era

stata contestata io avevo utilizzato dei termini un po’ pesanti, ma sicuramente

non ho mai detto che avrei fatto del male ai nipoti e ai miei fratelli.

ADR che non so comunque indicare quali termini ho

utilizzato in questa telefonata” (MP AP 1 3.9.2013, AI 28, pag. 3).

AP 1 ha continuato a negare ancora al dibattimento di primo grado, giungendo a dire che la telefonata in

questione non c’è mai stata:

“ Queste minacce non si cono mai state. I miei fratelli hanno mentito.

Io non posso negare che in passato ci sono state delle discussioni con i

fratelli in cui ci sono state anche parole pesanti, ma che rientrano nei

normali litigi famigliari. Io non ho detto quello che è indicato al punto 9.

dell’atto di accusa. Io in un primo verbale davanti al PP Balerna ho mentito

per coprire mia sorella, quindi non è logico che io una settimana prima l’abbia

minacciata.

A domanda della PP rispondo che secondo me mia

sorella ha mentito per nuocermi. Non ci sono state minacce. Mia sorella è stata

obbligata dai miei fratelli a firmare delle dichiarazioni che non ci sono mai

state. Io le avrò detto “stronza” o “puttana” ma non l’ho minacciata.

A domanda della PP dichiaro che non so dire quali

espressioni ho utilizzato durante quella telefonata perché non mi ricordo di

questa telefonata. Questa telefonata non c’è mai stata. Io se ho bisogno di

soldi non li chiedo a mia madre ma direttamente ai miei fratelli.

ADR: Secondo me hanno costruito il tutto, si sono

inventati di avere paura di me” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).

Anche davanti a questa Corte AP 1 ha negato di avere mai

“ detto quello che mia sorella dice che io ho detto” (verb. dib.

d’appello, pag. 3),

precisando che, quando in precedenza aveva

negato l’esistenza della telefonata, intendeva dire che non vi era mai stata la

telefonata dal contenuto minaccioso che gli veniva rimproverata:

“ Voglio precisare che quando io dicevo che quella telefonata non c’è

mai stata, intendevo dire che non c’è mai stata una telefonata in cui io ho

minacciato i miei fratelli nei termini di cui all’atto di accusa. È certamente

vero che io telefonavo a mia mamma tutti i giorni, anche più volte al giorno. È

certamente anche possibile che in qualche telefonata mi siano scappate delle

parole grosse nei confronti dei miei fratelli, e con ciò intendo degli insulti

(per esempio, puttana, stronzo, cose del genere). Escludo invece che io abbia

mai minacciato i miei fratelli, né parlando con mia mamma né con loro

direttamente” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

13.4. L’art. 180 cpv. 1 CP commina - a querela di parte - una pena

detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia,

incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal

verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato

grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o

intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF 6B_435/2011 del 6.10.2011 consid.

3.1). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il

timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La

gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla

sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (DTF

99 IV 211 consid. 1a; STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005

consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 180, n. 6, pag. 694). È, pertanto,

considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe

percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rüdy,

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 180, n. 20, pag. 1193 con

richiami; sentenze CARP 17.2013.6 del 22.7.2013 consid. 2 e 17.2012.120-121

(136) del 7.12.2012 consid. 10.1).

Per l’applicazione dell’art. 180 CP occorre, poi, che la messa in atto della

minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che

l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia

effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz,

op. cit., ad art. 180, n. 4, pag. 694; Donatsch, Strafrecht III,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 401; sentenza CARP 17.2013.6 del 22.7.2013

consid. 2).

La minaccia può esser espressa tramite parole,

scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per

il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5, pag. 694).

La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (DTF 99 IV 215,

consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 8, pag. 694; sentenza CARP

17.2012.76 del 30.1.2013 consid. 13).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non

basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È

ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni

autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare

la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 12, pag. 695).

Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di

sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della

sua volontà (Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 180, n. 10-11, pag. 1190; sentenza

CARP 17.2013.6 del 22.7.2013 consid. 2).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita,

condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della

minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 180 , n.

2409, pag. 724; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 11, pag. 695; sentenza CARP

17.2012.76 del 30.1.2013 consid. 13).

Dal punto di vista soggettivo la minaccia

presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere

voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che

la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il

verificarsi di tale effetto (Delnon/Rüdy, op. cit, ad art. 180, n. 33, pag.

1197; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 16, pag. 696; sentenza CARP 17.2013.6

del 22.7.2013 consid. 2).

Se una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP è

proferita senza conseguenze poiché la vittima, contrariamente all’attesa, si

sente minacciata, ma non spaventata né intimorita, è nondimeno realizzato un

tentativo punibile di minaccia (DTF 99 IV 212; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art.

180, n. 41, pag. 1199; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, Berna 2010, ad § 5, n. 78, pag. 150; Corboz, op. cit. ad art. 180, n. 20,

pag. 697; sentenza CCRP 17.2008.33 del 4.8.2008 consid. 3).

13.5. In

concreto, l’appellante non può essere considerato credibile poiché, pur volendo

ammettere (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici) che egli non

abbia mai negato l’esistenza della telefonata in sé ma solo l’esistenza della

telefonata dai contenuti minacciosi che gli veniva rimproverata, resta il fatto

AP 1 ha fornito versioni divergenti riguardo a eventuali minacce da lui

proferite nei confronti dei fratelli. Inizialmente ha categoricamente negato di

averli mai minacciati (MP AP 1 17.7.2012, AI 19, pag. 7). In seguito, senza più

escludere di averli effettivamente minacciati, ha contestato di averlo fatto

per il tramite della madre (MP AP 1 17.7.2013, AI 19, pag. 8). Nei successivi

verbali ha, poi, sempre negato di avere proferito le frasi di cui all’atto di accusa

(MP AP 1 3.9.2013, AI 28, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC1, pag. 2-3; verb.

dib. d’appello, pag. 3).

Credibili sono, viceversa, apparsi coloro che

chiamano in causa l’appellante.

Non si

vedono, infatti, ragioni per cui i tre fratelli, in particolare la sorella con

cui l’appellante intratteneva ancora dei rapporti (seppur rari), avrebbero

dovuto denunciare falsamente il fratello che sapevano già in grosse difficoltà

e che, in passato, hanno sempre tentato di aiutare (al punto che, per avere

coperto il fratello nell’ambito dell’inchiesta

sull’abuso delle carte di credito, la sorella è stata addirittura

oggetto di un decreto di accusa per favoreggiamento).

Le motivazioni fornite da AP 1 al dibattimento di

appello (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) per spiegare l’aiuto ricevuto dalla

sorella nell’ambito dell’inchiesta sull’abuso delle carte di credito (aiuto

contro pagamento di fr. 500.-) rispettivamente per spiegare un eventuale

rancore nei suoi confronti (perché lui aveva ricevuto i soldi della vendita

della casa del padre e i soldi della nonna) ch’ella avrebbe sfogato

denunciandolo ingiustamente (magari allo scopo di allontanarlo dalla madre) sono

rimaste allo stadio del puro parlato: in atti non v’è alcuna traccia che

potrebbe anche solo sostenere il sospetto dell’esistenza dei rancori addotti e

la Difesa – per quanto diligente – non ha saputo portare al riguardo alcunché

che li rendesse, perlomeno, verosimili

Inoltre, __________ appare credibile in generale.

Al di là del fatto che, come visto, non si vedono le ragioni per cui avrebbe

chiamato ingiustamente in causa il fratello, la sua incertezza riguardo ai

termini precisi della minaccia proferita dall’appellante costituisce -

contrariamente a quanto preteso dalla difesa che ha sostenuto che proprio per

tale imprecisione la donna non é attendibile - un indizio che depone per la verità

del suo dire.

La versione di __________ convince anche riguardo

al tempo trascorso tra il momento in cui l’appellante ha proferito la minaccia

in questione ed il momento in cui la donna l’ha riferita ai fratelli (tempo

che, secondo la difesa, deporrebbe contro la credibilità della teste). __________

- che ha detto di avere sempre respinto l’idea che il fratello potesse

delinquere a danno della sua famiglia (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI

23, pag. 4) - ha, infatti, spiegato di avere informato i fratelli soltanto dopo

che, così come loro (cfr. PS __________ 18.7.2013, all. 9 all’AI 23, pag. 3; PS

__________ 19.7.2013, all. 10 all’AI 23, pag. 4), lei aveva subito un furto in

casa e, sospettando che potesse essere stata opera dell’appellante, in lei ha

iniziato a farsi strada il timore che questi potesse prendersela anche con i

suoi fratelli, così come aveva minacciato di fare durante la telefonata alla

madre (PS __________ 3.7.2013, all. 8 all’AI 23, pag. 5).

Quanto al fatto - lamentato

dalla difesa - che la madre di AP 1, testimone chiave della minaccia imputatigli,

non è mai stata sentita al riguardo poiché i figli hanno prodotto un certificato medico che attestava uno stato psicofisico instabile che

la rende non interrogabile (e ciò malgrado la donna fosse invece stata sentita,

pochi giorni dopo la stesura di tale certificato, a proposito di un’altra

fattispecie imputata al figlio), si osserva che AP 1 stesso ha, in corso

d’inchiesta, dato atto che la madre

“ ha una seria malattia diagnosticata pure con una perizia medica, è

una malattia tipo alzheimer. In pratica si dimentica le cose. Fa una cosa e poi

se la dimentica” (MP AP 1 6.6.2013, AI 4, pag. 8).

L’illecita minaccia proferita da AP 1 di rapire o

ammazzare figli o figliastri dei fratelli e di incendiare l’abitazione di uno

di essi deve manifestamente essere considerata grave in quanto oggettivamente

idonea a suscitare in un destinatario ragionevole e mediamente sensibile il

timore di un pregiudizio rilevante per sé e per le persone a lui vicine, a

maggior ragione se si considera che AP 1, fra i suoi numerosi precedenti, ha

anche una condanna per incendio intenzionale.

Poco importa che AP 1 non fosse realmente

intenzionato a mettere in atto la sua minaccia. Perché l’art. 180 CP trovi

applicazione basta, come visto, che la messa in atto della minaccia dipenda

dalla volontà dell’autore, ciò che era il caso in concreto.

Che i

destinatari della minaccia - che, come visto, può essere indiretta, ovvero

riportata da un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5, pag. 694) -

ne siano stati turbati ed intimoriti emerge chiaramente dalle loro

dichiarazioni da cui risulta che essi sono stati indotti a cambiare alcune

delle loro abitudini.

Essendo il reato adempiuto anche dal profilo

soggettivo, la colpevolezza di AP 1 per il reato di minaccia deve essere

confermata anche in questa sede.

Su questo punto il suo appello non merita,

pertanto, accoglimento.

Commisurazione della pena

14.1. Sia DI 1 che il procuratore pubblico (con appello incidentale) hanno

impugnato la commisurazione della pena operata dai primi giudici.

AP 1 chiede che la pena detentiva inflittagli in

prima sede venga contenuta, in considerazione del suo parziale proscioglimento

e della derubricazione della rapina aggravata in rapina semplice, in 18 mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva a quella di cui al DA 14.2.2013.

Il procuratore pubblico postula, invece, che la

pena irrogata in primo grado venga aumentata a tre anni e dieci mesi.

14.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La legge commina:

-

per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena

pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP);

-

per la rapina aggravata, la pena detentiva non

inferiore ad un anno (art. 140 cifra 2 CP cifra 2);

- per il

danneggiamento, la pena detentiva sino a tre anni o la pena

pecuniaria (art. 144 cpv. 1 CP);

- per la minaccia, la pena detentiva sino a

tre anni o la pena pecuniaria (art. 180 cpv. 1 CP);

-

per la violazione di domicilio, la pena detentiva sino

a tre anni o la pena pecuniaria (art. 186 CP);

-

per la violazione di domicilio, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 251

cifra 1 CP);

- per

l’infrazione alla LArm, la pena detentiva fino a tre anni o la

pena pecuniaria (art. 33 cpv. lett. a LArm);

-

per la guida senza autorizzazione, la pena detentiva sino a

tre anni o la pena pecuniaria (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr);

- per la guida senza licenza di circolazione, la multa (art. 96 cpv. 1 lett. a LCStr);

-

per la guida senza assicurazione per la responsabilità civile, la pena

detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria, ritenuto che con la pena

detentiva è cumulata la pena pecuniaria (art. 96 cpv. 2 LCStr);

-

per l’abuso delle targhe, la pena detentiva sino a tre anni o la pena

pecuniaria (art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr);

- per la

contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a LStup).

Giusta

l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato

l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con pena attenuata.

Per l’art. 172ter CP, se il reato concerne

soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il

colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

Se deve giudicare un reato che l'autore ha

commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio (art. 49 cpv. 2 CP).

14.3. I primi giudici hanno motivato la pena inflitta a AP 1 come segue:

“ Avuto riguardo

alla commisurazione della pena, la Corte ha considerato oggettivamente e

soggettivamente grave la colpa dell'imputato. La rapina è un reato già grave di

per sé perché chi, per soldi facili, è pronto ad aggredire e a porre la vittima

nell'impossibilità di difendersi mediante minaccia, violenza o altre forme di

pressione psicologica o coazione per potersi appropriare di denaro o valori

altrui, dimostra una mancanza di scrupoli che non

va assolutamente banalizzata. L'oggettiva gravità della rapina risulta

poi in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di 180 aliquote

giornaliere anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva, voluta dal legislatore. Nel caso concreto

la rapina commessa dall'imputato è aggravata dall'uso di un'arma come la baionetta per cui la comminatoria è la

pena detentiva non inferiore ad un anno.

La colpa dell'imputato è inoltre grave perché non appena uscito di

carcere il 7 gennaio 2013, ricomincia subito, già dopo qualche giorno (…) a

delinquere violando sistematicamente la legge, entrando e soggiornando in Svizzera in barba al divieto

d'entrata emanato nei suoi confronti e, in una preoccupante escalation,

consumava eroina, falsificava la firma di sua madre per ottenere carte di

credito (…), guidava motoveicoli senza aver mai conseguito la patente, rubava,

minacciava pesantemente i famigliari fino ad

arrivare, il 4 giugno 2013, a commettere un reato oggettivamente grave

come quello di rapina, per di più, come detto, munendosi di un'arma pericolosa,

incurante dell'enorme spavento procurato alla commessa della panetteria, avendo

di mira solo l'obiettivo di procurarsi, con la minaccia dell'arma, a tutti i

costi soldi facili.

La colpa di AP 1 è quindi grave per la facilità e la propensione che dimostra nel delinquere, dal momento che

nell'arco di qualche mese ha commesso numerosi reati, comprovando di

essere disposto a tutto pur di racimolare qualche soldo.

Concorrono ad aggravare la colpa di AP 1 i suoi numerosi

precedenti, anche specifici, e le carcerazioni che ha subito, da cui non ha

tratto nessun insegnamento, dimostrando di essere sordo a ogni monito, radicato

e convinto nel percorrere la strada del delinquere.

A favore

dell'imputato, la Corte ha tenuto in debita considerazione le ammissioni rese in relazione alla maggior parte dei reati

imputatigli e che si è scusato a più riprese con la vittima della rapina e ha

inoltre riconosciuto le pretese di risarcimento degli istituti bancari __________

e __________.

La Corte ha tenuto anche

conto del fatto che AP 1 ha cessato - si spera definitivamente - di consumare

sostanze stupefacenti. Tutto ciò considerato e tenuto conto inoltre del

concorso di reati e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, a

valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da Fr. 30.-- cadauna inflittagli con decreto d'accusa del

14.2.2013, nonché alla multa di Fr. 100.-- per la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 22-23).

14.4. Questa

Corte ritiene di potere, nella sostanza, condividere le argomentazioni svolte

dalla prima Corte.

La pena inflitta in prima sede deve, tuttavia,

essere ridotta in considerazione del proscioglimento di AP 1 dal reato di abuso

di carte di credito e, sebbene non abbia particolare incidenza sulla

commisurazione della pena, da un episodio di falsità in documenti.

Questa Corte

ritiene, pertanto, appropriata alla colpa di AP 1 - tenuto conto anche della

limitata gravità delle modalità con cui è stata messa in atto la rapina - una

pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere già sofferto (pena

parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.

30.- cadauna inflittagli con decreto d'accusa 14.2.2013).

Pure confermata

è la multa di fr. 100.- stabilita dai primi giudici.

La pena detentiva è interamente da espiare, atteso

che i presupposti di una sospensione condizionale, anche solo parziale, della

pena (art. 42 e 43 CP) sono manifestamente inadempiuti: al di là della durata

della pena (che, eccedendo i due anni, esclude di per sé la sospensione

condizionale totale), non sussistono, infatti, neppure le circostanze

particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42 cpv. 2 CP, dato che l’imputato

risulta essere pluripregiudicato.

Sulla

commisurazione della pena, l’appello di AP 1 è, dunque, parzialmente accolto,

mentre deve essere respinto quello del procuratore pubblico.

Risarcimenti

15.1. La prima Corte ha condannato AP 1 a risarcire gli importi di fr. 11'558.85 a __________ e fr. 4'719.40 a __________ corrispondenti al danno da lui

cagionato ai due istituti bancari. È, inoltre, stato condannato a risarcire fr.

3'062.90 complessivi alla madre __________ e al fratello __________, a titolo

di rifusione delle spese legali da essi sostenute durante il procedimento

penale (dispositivi n. 3, 3.1., 3.2 e 3.3 della sentenza impugnata).

15.2. Con il suo appello, AP 1 contesta l’obbligo risarcitorio

impostogli dalla prima Corte.

15.3. Secondo l’art. 126 cpv. 1 CPP, il giudice pronuncia sull’azione

civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato (lett. a) o se

assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito (lett.

b).

15.4. In

concreto, la condanna al risarcimento a favore di __________ e __________ - che

non può essere basata sul reato di abuso di carte di credito da cui AP 1 è stato

prosciolto - è fondata sul reato di falsità in documenti di cui l’imputato è

stato ritenuto colpevole e deve, quindi, essere confermata, in applicazione

dell’art. 126 cpv. 1 lett. a CPP.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l’art. 251 CP

non protegge solo l’interesse collettivo alla buona fede negli affari, ma anche

l’interesse individuale di colui che il falso mira a danneggiare (DTF 119 Ia

342 consid. 2b; cfr. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 507, pag. 329-330; Boog, Basler Kommentar,

StGB, Basilea 2013, ad vor art. 251, n. 5, pag. 1809-1810; Pitteloud, Code de

procédure pénale suisse, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 115, n. 250, pag.

161-162; cfr., pure, Dupuis/Mazou/Moreillon,

La pratique judiciaire du Tribunale pénal fédéral: cinq ans de jurisprudence,

in JdT 2008

IV 66). Colui che mediante il falso è direttamente leso

nei propri interessi personali, segnatamente nel patrimonio (in particolare,

quando il falso costituisce uno degli elementi di un reato contro il

patrimonio) deve, pertanto, essere considerato danneggiato (DTF 119 Ia 342

consid. 2b; cfr. Piquerez, ibidem). Ciò vale, in

concreto, per gli istituti bancari che, sulla scorta dei falsi documenti, hanno

emesso le carte di credito di cui AP 1 ha, poi, abusato. Essi sono, dunque, legittimati a far valere pretese risarcitorie ex art. 122 e segg. CPP.

La condanna di AP 1 al risarcimento nei confronti

degli istituti bancari deve, pertanto, essere confermata, gli importi richiesti

apparendo giustificati.

In applicazione dell’art. 126 cpv. 1 lett. a CPP,

deve, pure, essere confermata la condanna di AP 1 al risarcimento delle spese

legali - esposte nella nota professionale dell’avv. __________ (doc. dib. TPC

2) e che, tutto sommato, appaiono giustificate - che la madre ed il fratello

hanno dovuto sopportare nell’ambito del procedimento penale relativo ai reati

di falsità in documenti (__________) rispettivamente di minaccia (__________),

di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole.

Spese

16. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali relativi al

procedimento di primo grado devono essere posti, in ragione di 9/10, a carico

dell’appellante e, in ragione di 1/10, a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3

CPP).

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Di conseguenza, quelli relativi all’appello di AP

1 sono posti, in ragione di 2/3, a carico dell’appellante e, in ragione di 1/3,

a carico dello Stato, mentre quelli relativi all’appello del procuratore

pubblico (integralmente respinto) sono accollati interamente allo Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e

segg., 80, 81, 84, 122 e segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1

Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

12, 22, 34, 40, 42, 43, 47, 48a, 49, 50, 51, 69,

106, 110 cpv. 4, 139, 140 cifra 2, 144, 148, 172ter, 180, 186 e 251 CP,

33 cpv. 1 lett. a LArm;

7 cpv. 2 OArm;

95 cpv. 1 lett. a, 96 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 e

97 cpv. 1 lett. a LCStr;

115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

19a LStup;

41 CO;

nonché, sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto, mentre è

respinto l’appello incidentale del procuratore pubblico.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,

1.8, 1.10 e 4 della sentenza 28 ottobre 2013 della Corte delle assise criminali

sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. rapina aggravata

per avere, il 4

giugno 2013, a __________, minacciando la commessa ACPR 2 con un'arma pericolosa

(baionetta militare), commesso un furto ai danni della ACPR 1, con una

refurtiva di fr. 1'220.-;

1.1.2. ripetuto furto, in

parte tentato e in parte di lieve entità

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine

di appropriarsene,

1.1.2.1. il 18 aprile 2013, a __________, tentato di sottrarre medicamenti ai danni della casa anziani __________;

1.1.2.2. i primi giorni di giugno

2013, a __________, tentato di

sottrarre denaro dalle casse registratrici e dall'apparecchio automatico

delle sigarette della ACPR 4;

1.1.2.3. tra

il 31 maggio 2013 e il 1. giugno 2013, a __________, sottratto ai danni di ACPR 3 lo scooter marca SYM targato TI nonché altri oggetti, per una

refurtiva denunciata di fr. 4'750.-;

1.1.3. ripetuto

danneggiamento, in parte di lieve entità

per avere:

1.1.3.1. nelle circostanze di

luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.1,

al fine di perpetrare il relativo furto, danneggiato il

cassetto della cassa registratrice della

ACPR 1, provocando un danno denunciato di fr. 300.-;

1.1.3.2. nelle circostanze di

luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.2.2, al fine di perpetrare il relativo tentato furto, danneggiato la porta

scorrevole nonché l'apparecchio delle sigarette di ACPR 4, provocando un danno

non meglio quantificato;

1.1.4. violazione di

domicilio

per

essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, all'interno del __________, nelle circostanze

di luogo e di tempo di cui al dispositivo

1.1.2.2 al fine di perpetrare il relativo tentato furto;

1.1.5. infrazione alla LF

sulle armi e sulle munizioni

per

avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo 1.1.1, portato senza diritto sulla propria persona una

baionetta militare, utilizzandola ai fini della suddetta rapina;

1.1.6. ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere, in diverse località del Sottoceneri, nel periodo aprile

- inizio giugno 2013, ripetutamente condotto lo scooter Piaggio con telaio n. e

lo scooter marca SYM targato TI senza

essere in possesso della licenza di condurre richiesta;

1.1.7. ripetuta guida senza

licenza di circolazione, senza assicurazione per la responsabilità civile e

abuso delle targhe

per avere, in diverse località del Sottoceneri, nel periodo aprile

- giugno 2013, ripetutamente condotto lo scooter Piaggio con telaio n. senza

essere in possesso della licenza di

circolazione richiesta, senza assicurazione per la responsabilità civile nonché con apposte targhe di controllo che

aveva sottratto a terzi;

1.1.8. ripetuta infrazione

alla LF sugli stranieri

per essere ripetutamente entrato e avere soggiornato in Svizzera,

nel periodo aprile 2013 - 5 giugno 2013, nonostante il divieto di entrata a lui

regolarmente notificato il 6 giugno 2011 e valido sino al 29 maggio 2016;

1.1.9. minaccia

per avere, a __________,

ad inizio maggio 2013, incusso spavento e timore ai suoi fratelli __________ e __________, usando grave minaccia nei loro confronti nel

corso di una conversazione telefonica con la madre;

1.1.10. contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo gennaio - giugno 2013, consumato circa 15 grammi di eroina;

1.1.11. ripetuta falsità in

documenti

per avere, a __________, tra il 13 febbraio 2013 e il 14 maggio

2013, per procacciarsi un indebito profitto, abusando della firma della madre __________,

formato in 6 occasioni falsi documenti e

fatto uso degli stessi a scopo di inganno;

1.2. AP 1 è prosciolto

dalle imputazioni di abuso di carte di credito e di falsità in documenti

limitatamente alla lettera accompagnatoria datata 6 marzo 2013 di cui al punto

n. 1.3 dell’AA.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla

pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), da dedursi il carcere preventivo

sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di

30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli con decreto d'accusa 14

febbraio 2013;

1.3.2. alla multa di fr.

100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di 1 giorno;

1.3.3. al pagamento, in

ragione di 9/10, della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi

relativi al procedimento di primo grado che, per il resto, viene accollato allo

Stato.

1.3.4. a versare a titolo di

risarcimento del danno:

1.3.4.1. fr. 3'062.90 a favore di __________ e __________;

1.3.4.2. fr. 4'719.40 a favore della __________;

1.3.4.3. fr. 11'558.85 a favore di __________.

2. Il condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione

dell’espiazione della pena detentiva.

3. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

Totale fr.

1'200.-

sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per

il resto a carico dello Stato.

4. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

Totale fr.

1'200.-

sono

posti interamente a carico dello Stato.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

-

Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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