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17.2013.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 luglio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. Potere cognitivo della

Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello

esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

Considerandi

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il

TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame

di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda

istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a

criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una

nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il

proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle

risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12

luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,

pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del

Dispositivo

dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi

casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto

i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione,

secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello

si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti

impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP),

il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello

parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del

tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo

esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va

dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da

soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del

legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di

esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

2. Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo

disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art.

6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per

l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e

seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi

(162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie

(art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche

tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a

provarla.

Pertanto,

così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal

CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia

riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139,

n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,

ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de

procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP

precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale

oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3. In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata

dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo di induzione condotto

con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione

d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 ss).

Non può

essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco

o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In

assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti

nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

4. Giusta l’art. 10

cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che

trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai

commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa

che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10,

n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,

23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea

2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.

1c.bb; STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc.

6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744,

pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245).

II. L’accusato e i suoi

precedenti penali

5. AP 1, cittadino

svizzero, è nato a __________ il __________.

Nel __________ ha sposato __________,

una cittadina spagnola dalla quale ha avuto una figlia e da cui ha poi

divorziato nel 2007 (verbale di interrogatorio dell’imputato).

Per quanto riguarda il suo

percorso professionale, dagli atti emerge unicamente che egli, nel mese di

aprile 2011, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________, società

che si occupava della gestione dell’__________ di __________. Egli ha rivestito

il ruolo di gerente del citato esercizio pubblico dall’aprile 2011 al giugno

2012, quando l’__________ è stata chiusa in seguito all’inchiesta, in parte

oggetto del presente procedimento, avviata dagli inquirenti per esercizio della

prostituzione all’interno del locale (PS 31.01.2012, allegato 1 al rapporto

29.05.2012 di inchiesta di polizia giudiziaria, pagg. 2 e 8).

AP 1 è poi rimasto senza

attività lucrativa fino al mese di dicembre 2012, quando il “__________” di __________

ha riaperto i battenti nella forma di “semplice bar”, sempre gestito

dalla __________, ed egli ne ha assunto nuovamente la gerenza. Per la sua attività in seno all’esercizio pubblico, AP 1 percepisce attualmente

dalla società un salario mensile netto di fr. 2'972.- (verbale di

interrogatorio dell’imputato).

Dagli atti risulta che,

nel 2011, AP 1 aveva un reddito di fr. 35'565.- ed una sostanza di fr. 1'500.-

(cfr. estratto 05.12.2012 dell’Ufficio di tassazione).

Dall’estratto 05.12.202

dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti non emergono né esecuzioni pendenti a suo

carico, né attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti.

AP 1 non è incensurato in

Svizzera. Egli è infatti stato condannato con decreto d’accusa 30.09.2013 ad

una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 70.00 ciascuna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per ripetuta guida senza

licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e

ripetuto abuso delle targhe (IX).

III. Inchiesta

6. Il pomeriggio del 10

gennaio 2012 la Sezione TESEU della polizia cantonale ha effettuato un

controllo presso il locale __________ di __________. Durante il controllo sono

state trovate all’interno del locale cinque donne straniere, e meglio quattro

giovani donne di nazionalità brasiliana e una di nazionalità rumena, nei cui

confronti è stata avviata un’inchiesta per infrazione alla Legge federale sugli

stranieri ed esercizio illecito della prostituzione (rapporto d’inchiesta

29.05.2012, AI 1, pag. 2), che è poi sfociata nella loro condanna - con decreti

d’accusa tutti passati in giudicato - a pene pecuniarie sospese assortite,

tutte, dalla multa (cfr. AI 6 e incarti del Ministero pubblico inerenti le

donne agli atti).

In particolare quattro

donne sono state condannate per aver soggiornato illegalmente ed esercitato

illegalmente la prostituzione presso __________:

- __________

nel periodo compreso tra il 18.10.2011 e il 10.01.2012;

- __________ tra il 9 e

il 10 gennaio 2012;

- __________ dal

13.12.2011 al 10.01.2012;

- __________

nel periodo compreso tra il 13.12.2011 e il 10.01.2012;

__________, cittadina

rumena - dunque, beneficiaria degli accordi sottoscritti con l’Unione Europea -

è stata, invece, condannata unicamente per aver esercitato illegalmente la

prostituzione presso il citato locale nei periodi 13 - 14.10.2011, 24.10 -

25.11.2011, 13.12 - 22.12.2011 e 8.01.-10.01.2012.

7. Successivamente al

fermo delle donne è stata avviata un’inchiesta penale anche nei confronti di AP

1, gerente dell’__________ e di __________, amministratore unico della __________,

società che si occupava della gestione dell’esercizio pubblico (rapporto

d’inchiesta 29.05.2012, AI 1, pag. 2).

7.1.a. Interrogato dalla

polizia sul suo ruolo all’interno dell’esercizio pubblico __________, AP 1 ha preteso di essere il gerente del bar, della cui gestione si occupa la __________ per la quale

egli lavora in forza di un regolare contratto di lavoro, ma non delle camere

situate al piano superiore. Egli ha, dapprima, sostenuto che la gestione delle

camere fosse riconducibile ad un’altra società, a lui sconosciuta, per poi

ammettere, in un secondo momento, che, in realtà, il __________ è un’unica

struttura, facente capo ad un’unica società gestrice, e meglio la __________

(cfr. allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI

1).

Egli ha, in ogni caso,

sempre preteso di essere responsabile, per contratto, unicamente del bar e non

delle camere, della cui gestione si occupa esclusivamente - ha detto - __________,

amministratore unico della __________ e, dunque, suo datore di lavoro.

In particolare egli ha

negato di occuparsi - al di là della colazione che viene servita al bar - degli

ospiti delle camere o dell’allestimento delle notifiche, affermando di non

sapere nemmeno a quanto ammontasse il dovuto per camera per notte (cfr.

allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1).

Sulla tipologia di

esercizio pubblico in cui inserire il __________ di __________, egli ha

affermato che il bar, a suo parere, non può essere definito un bordello ma al

massimo “un ottimale luogo di incontro fra uomini e donne”, all’interno

del quale “non vi è prostituzione ma unicamente un incontro fra “dame di

compagnia” e altri uomini avventori del bar” (PS 31.12.2012, allegato 1 al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 4).

A precise domande degli

agenti sulle particolari dinamiche osservate all’interno del bar, e cioè

l’adescamento di clienti da parte delle ragazze al bar e il loro successivo

appartarsi nelle camere situate al piano superiore, egli si è avvalso della

facoltà di non rispondere. Lo stesso ha fatto in relazione alla sua

consapevolezza dell’attività di prostitute esercitata dalle ospiti del __________

all’interno del locale (PS 31.12.2012, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 6).

7.1.b. Sentito dal pretore in

occasione del dibattimento di primo grado, AP 1 ha poi ridimensionato ulteriormente le proprie responsabilità, attribuendo l’intera responsabilità

della conduzione dell’esercizio pubblico ad __________:

“ ...era il

signor __________ che dava ordini. In altre parole era lui che diceva come

dovevano andare le cose” (verbale di interrogatorio dell’imputato).

7.2. Dalla polizia è stato

sentito anche __________ che ha rilasciato dichiarazioni in parte contrastanti

con quelle di AP 1.

Egli ha riconosciuto di

essere l’amministratore unico della __________, società gestrice del __________

di __________, ovvero sia del bar che dell’affittacamere che costituiscono

un’unica struttura. Ha anche ammesso di occuparsi in modo attivo della gestione

della stanze, ma ha precisato di farlo in collaborazione con AP 1, ad eccezione

dell’incasso della quota di pernottamento che è di sua esclusiva competenza.

Infine, a differenza di AP 1, ha ammesso che all’interno dell’esercizio

pubblico veniva esercitata la prostituzione, intesa come “adescamento di

clienti al bar e successiva consumazione del rapporto sessuale a pagamento

nelle camere soprastanti” (allegato 6 al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 3).

7.3. L’inchiesta è sfociata

in due decreti d’accusa a carico di AP 1 e di __________, entrambi ritenuti dal

procuratore pubblico autori colpevoli di infrazione alle Legge federale sugli

stranieri. Il procedimento a carico di __________ si è poi concluso con il suo

proscioglimento in prima sede, mentre quello a carico di AP 1, dichiarato dal

primo giudice autore colpevole del reato a lui imputato, è oggetto del

procedimento d’appello che qui ci occupa.

IV. Appello

8. AP 1 contesta, per

più motivi, di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sugli

stranieri (III, VI e XIV).

Innanzitutto

contesta di aver infranto la Legge federale sugli stranieri per omissione, e

meglio per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla legge al gerente di

un esercizio pubblico. Egli sostiene, infatti, che il suo ruolo di gerente del __________

non può essere sufficiente a fondare una sua responsabilità penale in relazione

alla LStr: attribuire posizione di garante al gerente di un esercizio pubblico

è cosa obsoleta e gli obblighi a lui imposti dalla Legge cantonale sugli

esercizi pubblici e sulla ristorazione sono “anacronistici” (III, VI). Lo

dimostra - prosegue l’appellante - la sentenza 5.12.2012 del Tribunale

cantonale amministrativo (inc. 52.2008.153) di cui cita il seguente stralcio:

“ l’art. 27 vLes

pubb, che faceva dipendere la possibilità di beneficiarie dell’autorizzazione a

gestire un esercizio pubblico nel Cantone dall’assenza di attestati di carenza

beni o di fallimenti, violava la libertà economica, non essendo sorretta da

sufficienti interessi pubblici e soprattutto, risultando lesiva del principio

della proporzionalità. (...) tale norma si riallaccia ad una concezione del

settore degli esercizi pubblici e delle figura del gerente ormai superata dai

mutamenti sociali e legislativi intervenuti nel corso degli ultimi decenni e

che hanno fatto sì che questo specifico settore sia in tutto e per tutto

equiparabile a qualsiasi altro campo di attività del commercio” (consid. 4).

In ogni caso, continua AP

1, attribuire una posizione di garante al gerente di un esercizio pubblico

viola anche l’art. 169 CPP poiché la segnalazione di eventuali irregolarità

commesse all’interno del locale espone il gerente al rischio di veder avviato

nei suoi confronti un procedimento penale ed è, dunque, in contrasto con il

diritto di non deporre sancito all’art. 169 CPP (XIV, n. 3.d.).

Inoltre, al di là del

ruolo di garante che egli contesta di aver avuto, l’appellante afferma di non

aver comunque avuto nessuna responsabilità di fatto in relazione alla gestione

delle stanze in cui le donne esercitavano la prostituzione. Della conduzione di tale settore - ha spiegato - si occupava esclusivamente __________,

suo datore di lavoro e amministratore della società gestrice del locale (III,

VI).

Infine, l’appellante

contesta la realizzazione del reato di infrazione alla LStr anche dal profilo

soggettivo, sostenendo di non aver saputo che le ospiti del __________

esercitavano la prostituzione senza essere autorizzate e di avere, in ogni

caso, agito sotto l’influsso di un errore sull’illiceità, poiché convinto che

la sola notifica di soggiorno alla polizia - che era al corrente dell’attività

di prostituzione esercitata all’interno del locale - fosse sufficiente a

rendere la situazione conforme dal profilo legale. (XIV, n. 5).

9.

a. Giusta

l’art. 116 cpv. 1 lett. a della Legge federale sugli stranieri (LStr) è punito

con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in

Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il

soggiorno illegali di uno straniero.

Tale disposto, in vigore dal 1° gennaio 2008, corrisponde, pur con

una formulazione lievemente diversa, all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della

vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri

(vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od

aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (cfr.

STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag.

3447).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare

l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche

quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve

rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di

una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello

straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre

lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità

(DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore, in particolare un

albergatore, locatore o datore di lavoro, alloggia uno straniero in situazione

irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 18 luglio 2011,

inc.6B_841/2010, consid. 3; STF del 2 dicembre 2010, inc.6B_584/2010; STF

del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005

6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen,

Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die

Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der

Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).

Dal profilo soggettivo,

l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione,

ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il

reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e

seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).

b. La

fattispecie della facilitazione di un soggiorno illegale ai sensi della citata

disposizione può essere realizzata anche per omissione, ciò che, conformemente

alle norme generali che reggono il diritto penale, presuppone che l’autore si

trovi in una posizione di garante (DTF 127 IV 27 consid. 2b e rinvii; STF

6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.1 che conferma la sentenza CCRP

17.2010.11 del 30 agosto 2010 consid. 4.3;6B_584/2010 del 2 dicembre 2010

consid. 4.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2007.28/29 del 16 settembre 2008

consid. 7;6B_926/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza

17.2006.46 dell’8 maggio 2009 consid. 8; sentenza CARP 17.2010.45 del 10

febbraio 2011 consid. 3.1; sentenza CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; CCRP 8.5.2009 inc. n. 17.2008.46 consid. 8; CCRP 16.9.2008 inc.

n. 17.2007.28/29 consid. 7; Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht,

Basilea 2009, n. 22.44).

Secondo

la giurisprudenza - ripresa nella sua sostanza nell’art. 11 CP in vigore dal 1.

gennaio 2007 - è garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire

il compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. La

responsabilità penale richiede inoltre la consapevole lesione di doveri

derivanti dalla posizione di garante, ciò che è dato, nel caso di reato

intenzionale, quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato

da parte di terzi e, ciò nonostante, rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a

e 4b pag. 175).

c. Il 1° aprile 2011 è

entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla

ristorazione (RL 11.3.2.1, in seguito Lear) che ha sostituito la previgente

Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEP).

L’art. 21 Lear, così come

il previgente art. 53 LEP, prevede che il gerente è responsabile della

conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle

leggi e dei regolamenti.

L’art. 74 del Regolamento

della Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (RLear; RL 11.3.2.1.1)

- che esplicita gli obblighi posti dall’art. 21 Lear - precisa in particolare

che il gerente è responsabile di garantire il mantenimento dell’ordine e della

quiete all’interno dell’esercizio (lett. d) e di prendere, di conseguenza,

tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della

quiete (art. 83 cpv. 1 RLear).

La nuova Legge ha ripreso,

senza alterarne il contenuto, il previgente disposto, rafforzando tuttavia il

ruolo del gerente quale unica figura centrale di riferimento per l’attività

dell’esercizio pubblico (Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear

del 1° aprile 2009 [n. 6193], pagg. 1, 5). Con questa revisione, il governo

ticinese ha, infatti, voluto introdurre un unico soggetto giuridicamente

responsabile dell’esercizio, e cioè il gerente, senza più riconoscere, dal

profilo giuridico, un ruolo alle figure - previste dal previgente ordinamento -

del gestore dell’esercizio pubblico e del proprietario dell’immobile. Così

facendo si è voluto snellire la previgente LEP, restituendo “chiarezza

operativa alle varie autorità chiamate ad intervenire per contrastare

situazioni di illegalità connesse all’attività degli esercizi” ed eliminare

la problematica delle gerenze fittizie

“ in cui al

gestore viene rilasciata un’autorizzazione sulla base della comprovata

assunzione di una persona qualificata ad esercitare l’attività, ma che di fatto

risulta essere assente dai locali e completamente disinteressata alla

conduzione dell’esercizio. L’abuso di tali situazioni non avrà modo di potersi

perpetuare, giacché la normativa proposta - contrariamente all’attuale - non

prevede alcun riconoscimento giuridico alla figura del gestore, che resta

circoscritta a quella di semplice e libero imprenditore (...). La soppressione

del gestore non significa impunità per le riferite irregolarità, delle quali

solo il gerente è chiamato a rendere conto all’autorità amministrativa, essendo

assurto ad esclusivo responsabile delle inadempienze afferenti la conduzione di

un esercizio pubblico” (Messaggio, pagg., 5-6).

Il gerente è, pertanto,

divenuto, con la nuova normativa, non solo l’unica figura di riferimento per le

autorità, ma anche l’unico destinatario di “provvedimenti sanzionatori di

natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti alla trasgressione degli

obblighi dell’attività di esercente” (Messaggio, pag. 5).

Ritenuto come l’art. 21

Lear ha, in sostanza, ripreso il previgente disposto (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n. 6193], pag. 30) e

che, inoltre, la Lear ha attribuito un ruolo di maggior responsabilità al

gerente, istituendolo quale unica figura di riferimento per le autorità, è

indubbio che la giurisprudenza sviluppata sull’art. 53 LEP ha mantenuto piena

validità e che, pertanto, le summenzionate norme della Lear, così come quelle

della previgente LEP, pongono il gerente, nei confronti delle autorità, in una

posizione di garante ai sensi di quanto sopra (cfr. sentenza CCRP 17.2010.11

del 30 agosto 2010 consid. 4.5 confermata in STF 6B_841/2010 del 18 luglio

2011; sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1 confermata in

STF 6B_201/2011 del 28 giugno 2011; sentenza CCRP 17.2008.46 dell’8 maggio 2009

consid. 8 confermata in STF 6B_926/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza CCRP

17.2007.28/29 del 16 settembre 2008 consid. 7 confermata in STF 6B_584/2010 del

2 dicembre 2010; sentenza CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 2.5; RDAT

N. 51/I -2000; cfr., pure, Garbani, Commentario alla legge sugli esercizi

pubblici, pag. 191).

d. È gerente ai sensi

degli artt. 4 cpv. 2 Lear e 73 RLear la persona fisica, titolare del diploma

cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla

conduzione di un determinato esercizio e che è responsabile verso l’Ufficio del

commercio e dei passaporti (at. 1 cpv. 1 RLear) del rispetto della legge e del

regolamento.

Per essere gerente di un

esercizio pubblico ai sensi della Lear - e, dunque, tenuto agli obblighi di cui

sopra - è in linea di principio necessario disporre del certificato cantonale

di esercente, e cioè di un diploma cantonale che attesti che la persona

possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio (art.

11 Lear, Messaggio, pag. 1). Il Regolamento stabilisce quali sono quelle

particolari attività per la conduzione delle quali non è eccezionalmente

richiesto il diploma di esercente (art. 8 cpv. 2 Lear), segnatamente la gerenza

di ostelli, pensioni private di famiglia, affittacamere, cantine, cucine

operaie, mense aziendali e circoli o club (art. 63 RLear). In questi casi, per

il rilascio dell’autorizzazione, verrà tenuto conto dell’esperienza nel ramo.

Dunque, come per il precedente ordinamento, perché una persona sia considerata

gerente non è determinante il possesso o meno di un certificato di capacità,

non essendo esso richiesto per la gerenza di tutti gli esercizi pubblici.

Peraltro, l’art. 21 Lear, come già il previgente art. 53 LEP, non distingue fra

gerenti con o senza certificato di capacità.

e. In forza degli

obblighi posti dalla Lear e dal RLear, il gerente è, dunque, tenuto a

notificare alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili come in

contrasto con la legge che si realizzano nell’esercizio pubblico. Fra queste,

evidentemente, anche il fatto che persone straniere - che il gerente sa o deve

presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione - vi esercitano

un’attività lucrativa (sull’illiceità del soggiorno nel caso di chi inizia a

svolgere un’attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata, dopo

essere entrato in Svizzera con l’intenzione di esercitare tale attività

lucrativa, disponendo solo di un visto turistico, cfr. DTF 131 IV 174 consid.

3.2).

In proposito, il TF ha già

avuto modo di stabilire che avere segnalato alla polizia le ospiti con il

formulario di notifica d’albergo (ex art. 53 cpv. 3 LEP, ora art. 26 Lear cfr.

Messaggio pag. 33) è ininfluente dal profilo della commissione del reato di cui

all’art. 116 LStr, nella misura in cui l’annuncio destinato alla

regolarizzazione di un’attività lucrativa soggiace ad altre condizioni (DTF 131

IV 174 consid. 3.2; sentenza CCRP 19 dicembre 2006 in re E.D.L.).

La trasmissione alla polizia

locale (così come previsto dall’art. 116 LStr e dall’art. 26 Lear, e non alle

autorità di polizia degli stranieri) di semplici notifiche di

soggiorni turistici non fornisce alcuna indicazione utile per l’accertamento di

un’attività lavorativa abusiva. Né agevola la pronuncia o l’esecuzione di una

decisione da parte di un’autorità nei confronti di uno straniero in posizione

irregolare. Al contrario. Chi notifica semplici soggiorni turistici nonostante

sappia o debba presumere che il soggiorno dello straniero da lui notificato è

illegale a motivo dell’attività lavorativa esercitata da quest’ultimo senza

permesso, altro non fa che protrarre l’inganno - già messo in atto dallo

straniero ai danni dell’amministrazione al momento dell’ottenimento del visto

per turisti - nei confronti della polizia locale sulle ragioni e, quindi, sulla

natura stessa del soggiorno (cfr. mutatis mutandis DTF 128 IV 136 consid. 9h;

STF 6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.3 che conferma la sentenza CCRP 17.2010.11 del 30 agosto 2010 consid. 4.5; sentenza CARP 17.2010.45 del 10

febbraio 2011 consid. 3.1; sentenze CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid.

2.5; 17.2008.46 dell’8 maggio 2009 consid. 5; 17.2007.28/29 del 16 settembre

2008 consid. 7).

Per giurisprudenza

invalsa, il gerente di un esercizio pubblico, in virtù dell’obbligo legale

derivatogli dall’art. 21 Lear in combinazione con l’art. 83 cpv. 1 RLear, è,

dunque, tenuto a segnalare alla polizia la presenza di donne straniere che

esercitano un’attività lucrativa e non può limitarsi a notificarle ex art. 26

Lear (sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1 confermata dal

TF e che, come visto, mantiene - anche dopo l’entrata in vigore della nuova

Legge - la sua validità).

10.

a. È innanzitutto da

considerarsi assodato che, come da lui ammesso, AP 1 era, all’epoca dei fatti,

gerente __________ di __________, e cioè dell’intera struttura che comprendeva

sia il bar che le camere situate al piano superiore (PS 31.12.2012, allegato 1

al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 8; allegato 5 al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria; verbale __________ 29.05.2012, allegato

6 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 2).

Egli, che è divenuto

gerente nell’aprile 2011 e dunque dopo l’entrata in vigore della nuova Legge

cantonale sugli esercizi pubblici e la ristorazione (Lear), ha ottenuto

l’autorizzazione alla conduzione del __________ nel rispetto dei presupposti

previsti dalla nuova normativa (in particolare, trattandosi di un’osteria con

alloggio, per quanto concerne il diploma cantonale cfr. art. 8 Lear e 63

RLear).

b. Contrariamente a

quanto sostiene l’appellante, nemmeno vi sono dubbi sul fatto che egli, in

qualità di gerente del __________, si trovasse in una posizione di garante nei

confronti delle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri e

avesse, pertanto, un obbligo di agire, segnalando alle predette autorità tutte

quelle situazioni in contrasto con la legge riscontrate all’interno del locale.

Questo innanzitutto perché, come visto, la Lear, ha incentrato tutta la responsabilità per la conduzione di un esercizio pubblico nella figura del gerente,

rafforzandone il ruolo, rendendolo l’unica figura di riferimento per le

autorità e rendendo dunque tutt’altro che obsoleta, contrariamente all’opinione

dell’appellante, la posizione di garante sempre riconosciuta a questa figura professionale

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009

[n. 6193], pag. 5). In tal senso, la sentenza del TRAM invocata da AP 1, ha un significato diverso da quello da egli proposto, ritenuto che essa si limita a discutere di

una superata concezione del settore degli esercizi pubblici e del mutamento

della figura professionale dell’esercente in un contesto - quello della

limitazione della libertà economica del gerente derivante dall’impossibilità di

beneficiare dell’autorizzazione a condurre un esercizio pubblico in presenza di

attestati di carenza beni o di fallimenti - ben preciso e ben diverso rispetto

a quello che qui ci occupa e che rende tale giurisprudenza inapplicabile al

caso concreto.

In sostanza, dunque, poco

importa quale ruolo avesse __________ nella conduzione delle camere o il fatto

che AP 1 lavorasse alle dipendenze della __________ e dunque, di fatto, in un

rapporto di subordinazione rispetto al suo datore di lavoro. Ad essere

determinante è, come visto, la sua funzione di gerente, che egli ha assunto

consapevolmente e in relazione alla quale ha anche espressamente riconosciuto

gli obblighi (e cioè in particolare l’essere garante del rispetto dell’ordine

pubblico all’interno del locale, PS 31.01.2012, allegato al rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 3).

c. Singolare - poiché

sottintende l’ammissione di una corresponsabilità di natura penale del gerente in

eventuali comportamenti illeciti che si sviluppano all’interno dell’EP - è,

poi, la tesi secondo cui attribuire posizione di garante al gerente sarebbe in

contrasto con quanto previsto dall’art. 169 CPP.

Su di essa, dunque, è

inutile dilungarsi.

d. Assodato è, pure, che

all’epoca dei fatti all’interno del __________ vi erano donne straniere che

esercitavano la prostituzione. Risulta, infatti,

dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria (AI 1) che, in data 10.01.2012,

all’interno del __________, sono state controllate 5 donne straniere, 4 di

nazionalità brasiliana e 1 di nazionalità rumena. Che queste donne

esercitassero la prostituzione all’interno del locale era evidente e noto a

tutti. In tal senso è sufficiente fare riferimento al sito internet della

struttura che pubblicava esplicite fotografie di ragazze in abbigliamento succinto

e pose sexy, ad altri siti web da cui risultava che il __________ fosse

comunemente noto come un postribolo (cfr. documenti in atti) e alla notorietà

del fatto che tutte le donne straniere che frequentano posti conosciuti come

postriboli e che soggiornano in camere ad essi collegati esercitano la

prostituzione, ritenuto come nessun altro motivo - se non l’esercizio della

prostituzione - può giustificare la presenza di donne sole provenienti da Paesi

economicamente sfavoriti in un luogo senza attrattive turistiche quale è __________

(cfr. sentenza CARP 17.02.2012, inc. 17.2011.64+65). Del resto __________,

amministratore unico della __________, ha espressamente riconosciuto che al __________

si esercitava la prostituzione, e cioè che le donne adescavano i clienti al bar

per poi accompagnarsi con loro nelle camere al piano superiore (verbale __________,

29.05.2012, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1,

pag. 3).

Nemmeno vi sono dubbi sul

fatto che l’attività di prostituzione esercitata dalle 5 donne controllate

fosse svolta senza la necessaria autorizzazione. Esse sono, infatti, state

tutte condannate (con decreti d’accusa passati in giudicato) per infrazione

alla Legge federale sugli stranieri e / o per esercizio illecito della

prostituzione.

In proposito si rileva

che, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, nemmeno la situazione dal

profilo del diritto degli stranieri delle donne controllate al __________ è

dubbia o atta a screditare un simile accertamento: nessuna delle cinque donne fermate era in possesso della necessaria

autorizzazione per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

e. Pure evidente è,

infine, che l’appellante fosse a conoscenza dell’attività svolta dalle ragazze

all’interno del bar e nelle camere al piano superiore.

Innanzitutto perché, come

detto, era cosa notoria ed inoltre perché egli l’ha ammesso - seppur non

esplicitamente - davanti alla polizia, riconoscendo che il locale fosse un “ottimale

luogo di incontro fra uomini e donne”, un luogo di incontro fra “dame di

compagnia e altri uomini avventori del bar” e dunque riconoscendo

implicitamente - con l’utilizzo di altre parole - che queste donne fossero

dedite all’esercizio della prostituzione (PS 31.01.2012, allegato 1 al rapporto

di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 4).

Del resto significativo è

che, interrogato sulla sua consapevolezza, egli non l’abbia negata, ma si sia

limitato ad avvalersi del diritto di non rispondere (PS 31.01.2012, allegato 1

al rapporto di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 6).

AP 1 nemmeno può

prevalersi di un errore sull’illiceità (art. 21 CP). Infatti, diversamente

dalla situazione descritta nella decisione di questa Corte a cui fa riferimento

nel suo appello, egli aveva un’adeguata formazione nel campo degli esercizi

pubblici - dal momento che senza essere in possesso del diploma di esercente (o

perlomeno di una pratica di esercente di almeno 3 anni) non avrebbe potuto

divenire gerente del __________ (cfr. consid. 8.a.) - e, dunque, non poteva non

sapere di dover segnalare alle competenti autorità l’esercizio illecito di

un’attività lucrativa all’interno del locale. In ogni caso egli non poteva

dedurre dal solo comportamento della Polizia di __________, che sapeva che al __________

si esercitava la prostituzione, di agire nella legalità, poiché - al di là del

fatto che la Polizia poteva legittimamente credere che al __________ la

prostituzione fosse esercitata legalmente - il Tribunale federale ha già

stabilito che la tolleranza di comportamenti analoghi di altre persone da parte

della polizia, non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un errore

sull’illiceità (STF 6B_29/2007 del 20 aprile 2007, consid. 4.2).

Sapendo che nell’EP delle persone esercitavano illegalmente

la prostituzione, e soggiornavano illegalmente in Svizzera (cfr. DTF 131 IV

174), AP 1 aveva l’obbligo di segnalare la situazione di irregolarità presente

al __________ alle competenti autorità. Ciò che però egli non ha fatto,

limitandosi a notificare (personalmente o per il tramite di __________) alla

polizia il soggiorno della donne quali turiste, dando così alle autorità

un’informazione sbagliata e protraendo così l’inganno da esse messo in atto

(cfr. consid. 7e).

f. Ne discende che AP 1 ha facilitato, ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, il soggiorno illegale di almeno quattro

cittadine brasiliane controllate all’interno del __________. L’argomentazione

secondo cui l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera fosse già il disegno

delle dirette interessate non soccorre l’appellante, poiché non cambia il fatto

che egli, non ottemperando ai suoi obblighi, ha di fatto facilitato il loro

soggiorno illegale aiutandole a realizzare lo scopo che, a suo dire, esse si

erano prefisse.

g. AP 1 va, invece,

prosciolto dall’imputazione di aver facilitato l’entrata o il soggiorno di __________,

essendo ella cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea (del resto, a

lei non è stata imputata una violazione della LStr, cfr. AI 6).

11. Con il suo appello AP 1 ha, poi, sostenuto che una sua condanna violerebbe l’art. 6 cifra 3 CEDU nella misura in cui le

prostitute - le cui deposizioni sono, secondo lui, determinanti per l’accusa

formulata nei suoi confronti - non sono state sentite, nonostante le sue

richieste, in contradditorio (I, pag. 5; VI, pag. 2; XIV, n. 2).

12. La tesi

dell’appellante non può essere accolta, dal momento che la sua condanna si

fonda su altre risultanze istruttorie.

Da un lato, vi è

l’accertamento secondo cui, durante il controllo di polizia del 10.01.2012,

all’__________ di __________ erano presenti 5 donne straniere (brasiliane e

rumene, AI 1). Dall’altro vi è l’accertamento secondo cui il __________ è un

noto postribolo in cui le donne esercitavano la prostituzione, ciò di cui anche

l’appellante era consapevole (cfr. consid. 10.d.).

In queste condizioni, l’audizione

delle prostitute non era e non è necessaria al giudizio (cfr. sentenza CCRP del

08.05.2009, inc. 17.2008.46, consid. 10 e riferimenti citati, confermata in STF

del 24.01.2011, inc.6B_926/2010).

13. La pena pecuniaria di

25 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni e la multa di fr. 300.- - peraltro non oggetto di specifica contestazione -

sono adeguate alla colpa dell’appellante, tenuto conto della gravità

dell’infrazione e delle circostanze in cui quest’ultima è stata commessa. Anche

l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 70.- e rimasto

incontestato, merita conferma.

Visto che i fatti per cui AP

1 viene oggi condannato sono precedenti a quelli di cui al DA 30.9.2013, questa

pena è da considerasi aggiuntiva, ai sensi dell’art. 49 cpv 2 CP, a quella

inflitta con il citato DA.

14. AP 1 sostiene infine

che, a prescindere dall’esito della presente procedura d’appello, la tassa di

giustizia del procedimento di primo grado deve essere fissata in fr. 700.-. In

particolare l’appellante rileva che l’aumento della tassa di giustizia da fr.

700.- a fr 1’100.- operato dal primo giudice non é giustificato dal momento che

egli, nella sua dichiarazione di appello, ha “esplicitamente dichiarato di

non volere le motivazioni, avendole già capite durante le brevi conclusioni

processuali per bocca dell’onorevole giudice della Pretura penale”. Il modo

di procedere del pretore è, a mente dell’appellante, privo di base legale e lesivo

dell’art. 22 cpv. 4 LTG, che “non permette di condizionare lo sconto alla

dichiarazione di appello, né di obbligare a ricevere le motivazioni con la

tariffa maggiorata se si volesse appellare” (I, pagg. 2-3; XIV, n. 1).

a. Il giudice della

Pretura penale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato AP 1

“al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.- con

motivazione scritta e di fr. 700.- senza motivazione scritta” (verbale del dibattimento,

dispositivo).

A seguito dell’annuncio di appello e della conseguente motivazione scritta

della sentenza, l’appellante è stato per finire condannato al pagamento di

oneri processuali di complessivi fr. 1'100.- (di cui una tassa di giustizia di

fr. 900.- e spese di giustizia di fr. 200.-, cfr. sentenza impugnata, distinta

spese).

b. L’art. 424 cpv. 1 CPP

prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le

loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano

gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag.

2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art.

424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale

sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.

7142). Per il Canton Ticino le norme sono contenute nella nuova Legge

sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi

dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il

giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia

ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della

sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.

Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la

modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia

distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza

comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di

un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della

motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla

(cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

c. L’art. 82 cpv. 2

lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - in caso di ricorso -

notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art.

399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere

l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere

una sentenza motivata.

L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto

di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.

80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In

particolare dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la

motivazione non deve unicamente permettere al destinatario della decisione di

comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne -

rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa - ma deve pure

consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio

controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di

secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno

portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier,

Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.

585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22

agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.

3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).

d. La censura è da

respingere in quanto infondata.

È infatti a torto che

l’appellante, assistito da un legale, sostiene di potersi limitare ad

annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione

scritta della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione

di una sentenza di primo grado comporta automaticamente - e a ragione - la sua

motivazione scritta ad opera del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2

lett. b e 399 cpv. 2 CPP).

Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto

può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di AP 1 una

tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare della Pretura

penale per la motivazione scritta della sua pronuncia.

Tasse e spese

15. Visto l’estremamente

ridotto grado di accoglienza dell’appello, la tassa di giustizia e le spese del

procedimento di primo grado sono poste a carico di AP 1, così come gli oneri

processuali d’appello (art. 428 CPP).

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg.,

116 cpv. 1 LStr, 21 Lear e

74 RLear,

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere,

nel periodo 18.10.2011-10.01.2012, a __________, nella sua qualità di gerente

responsabile dell’__________, facilitato il soggiorno illegale di almeno 4

cittadine straniere, fra cui le brasiliane __________, __________, __________ e

__________.

1.2. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri in relazione

alla cittadina rumena __________.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena

pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta)

cadauna, per un totale di fr. 1'750.- (millesettecentocinquanta), a valere

quale pena aggiuntiva a quella di cui al DA 30.9.2013;

1.3.2. alla multa di fr.

300.- (trecento);

1.3.3. al pagamento della

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr 1'100.- (millecento) relativi

al processo di prima istanza.

1.4. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Gli oneri processuali

dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.