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Decisione

17.2013.3

Incidente della circolazione; Principio accusatorio; Condanna per un altro tipo di negligenza rispetto a quella indicata nel decreto di accusa

15 luglio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. _______

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 9 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 29

gennaio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Verso le ore 9 di mattina del 23 marzo 2009 nella galleria semiautostradale

[...]è avvenuto un grave incidente della circolazione. A. _______, diretto

verso [...]alla guida di un autocarro con rimorchio, si è spostato sulla corsia

di contromano andando a collidere con tre autovetture che provenivano da [...].

A causa dell’urto, la prima vettura con cui si è

scontrato, una Mercedes, ha sbandato ed è collisa con il marciapiede. Il

conducente, [...], ha riportato solo danni materiali.

La seconda, una Toyota, è stata scaraventata

sulla parete del tunnel. Oltre ai danni materiali, il conducente, [...], ha

riportato delle lesioni politraumatiche tali da comportare svariati interventi

chirurgici e mesi di cure ospedaliere.

La terza ed ultima vettura, una Alfa Romeo, è

stata invece colpita in pieno dall’autocarro guidato da A. _______. Il

conducente, AX1, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate.

B. Con decreto di accusa del 6 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha

ritenuto A. _______ colpevole di:

1. omicidio

colposo

per avere, per imprevidenza colpevole, cagionato

la morte di una persona e in specie, per avere, in data 23.03.2009, in

territorio di [...], sulla semiautostrada A13 in direzione di [...], alla guida

dell’autocarro Iveco targato con rimorchio targato, circolando a una velocità

calcolata di circa 64-66km/h, mantenendo una direzione di marcia non regolare,

già in prossimità dell’imbocco della galleria [...], non prestando la richiesta

attenzione, perso all’interno della stessa la padronanza dell’automezzo,

andando a sconfinare nella corsia di contromano urtando il veicolo Mercedes,

targato, condotto da [...], il quale a seguito dell’urto sbandò e collise

contro il marciapiede, procedendo quindi sempre in contromano urtando contro

l’ulteriore vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito

dell’urto andò a sbattere contro la parete della galleria, urtando quindi

infine la vettura Alfa Romeo targata, il cui conducente AX1, a seguito delle

gravi lesioni riportate perse la vita;

2. lesioni

colpose gravi

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco

targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione, perso la

padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano

nelle modalità descritte al sub. 1 dopo aver colliso la vettura Mercedes,

targata, procedendo quindi sempre in contromano urtato contro l’ulteriore

vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito dell’urto andò a

sbattere contro la parete, riportando, lesioni politraumatiche da comportare

svariati interventi e mesi di cure ospedaliere presso l’Ospedale regionale

prima e la Clinica Hildbrand sino al 18.06.2009, come da documentazione medica

in atti;

3. grave

infrazione alle norme della circolazione

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco

targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione perso la

padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano

nelle modalità descritte al sub. 1 collidendo la vettura Mercedes, targata, [...],

la quale a seguito dell’urto sbandò e collise contro il marciapiede procedendo

quindi sempre in contromano violato gravemente le norme della circolazione.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la

condanna di A. _______ alla pena pecuniaria di fr. 11'700.-, corrispondente a

90 aliquote da fr. 130.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese. Ha poi

rinviato le parti al foro civile per le pretese di tale natura.

C. Statuendo sulle opposizioni interposte sia da A. _______ che dagli

eredi della vittima AX1, con sentenza del 9 novembre 2012 il giudice della

Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole di omicidio colposo,

lesioni colpose (lesioni gravi) e infrazione grave alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa. In applicazione della pena, l’ha condannato alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 11'700.-), condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1’000.- e al pagamento di

tasse e spese giudiziarie.

A. _______ ha immediatamente annunciato di voler

interporre appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.

D. Il 29 gennaio 2013 A. _______ ha presentato a questa Corte la sua

dichiarazione di appello, postulando in via principale il suo proscioglimento e

in via subordinata l’annullamento del giudizio pretorile e il rinvio della

causa al tribunale di primo grado affinché svolga un nuovo dibattimento e

pronunci una nuova sentenza.

L’appellante censura anzitutto la violazione del

principio accusatorio. Sostiene che il primo giudice non gli ha rimproverato,

quale imprevidenza colpevole, la mancata attenzione alla guida dell’automezzo -

come invece enunciato nel decreto di accusa - bensì il fatto di non avere

ottimizzato il controllo del diabete di cui soffriva.

Nel merito, il ricorrente contesta l’esistenza

stessa di un’imprevidenza colpevole e del nesso di causalità (naturale e

adeguato), così come la carente motivazione della sentenza in relazione alla

colpa e alla commisurazione della pena.

Quali istanze probatorie l’appellante ha

postulato la sua audizione personale e l’interrogatorio del teste dr. med. [...]e,

successivamente, con scritto del 17 aprile 2013, ha chiesto l’allestimento di una perizia medica in sostituzione dell’audizione del dr. [...].

Le altre parti al procedimento non hanno

formulato istanze probatorie.

E. Vista la censura riguardante la violazione del principio

accusatorio, questa Corte ha chiesto alle altre parti e al primo giudice di

formulare osservazioni in relazione all’entrata in merito dell’appello.

Con scritto del 23 maggio 2013 il PP ha informato

di non avere particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio della Corte.

Con osservazioni di pari data, gli accusatori

privati hanno affermato che il giudice di prime cure non ha fondato il suo

giudizio su una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al decreto di

accusa, accertando invece, per i motivi addotti nel proprio giudizio, un’imprevidenza

colpevole di A. _______, che ha causato la morte di AX1 nelle circostanze di

tempo e luogo ben definiti nel menzionato decreto.

Pur rimettendosi al giudizio della Corte, nelle

sue osservazioni 29 maggio 2013 il primo giudice sostiene che non vi è stata in

concreto alcuna violazione del principio accusatorio, in quanto le

argomentazioni esposte nella condanna sono state oggetto di discussione nel

corso del dibattimento di prime cure, e ciò proprio su impulso della difesa,

che intendeva discolparsi evocando un episodio di ipoglicemia. A mente del primo

giudice, poco importa che - contrariamente alle intenzioni dell’accusato - tale

argomento sia stato ritenuto costitutivo di negligenza e abbia comportato una

condanna: l’argomento è stato discusso in aula e non è, dunque, da qualificare

come nuovo.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in

procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il

procedimento o una parte fa valere che l’annuncio o la dichiarazione d’appello

è tardiva o inammissibile (lett. a); che l’appello è inammissibile giusta

l’articolo 398 (lett. b); che non sono dati i presupposti processuali o vi sono

impedimenti a procedere (lett. c).

Se non entra nel merito dell’appello, il

tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (cpv. 3).

L’adempimento del principio accusatorio è un presupposto

processuale (Schmid, Handbuch StPO, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 e n. 318;

cfr. anche ZR 2008 (107) n. 56 pag. 193 e AGVE 1994 n. 42 pag, 193). La

censurata violazione del principio accusatorio deve, dunque, essere verificata

preliminarmente, nell’ambito dell’esame dell’entrata nel merito dell’appello

giusta l’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP.

1.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha dapprima evocato un

incidente della circolazione che A. _______ aveva provocato nel 2004 nel tunnel

del San Gottardo, senza coinvolgere altre persone ma procurando unicamente

danni ad uno spartitraffico (consid. 3, pag. 4). Rilevando come l’accusato da

anni soffrisse di diabete, il primo giudice ha riferito che la polizia del

Canton Uri aveva attribuito la causa del suddetto sinistro ad un improvviso

calo di zuccheri (ipoglicemia; sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5). Dopo

questo incidente, eseguiti i necessari controlli medici ed adeguato il piano

terapeutico alle caratteristiche del paziente, di modo da coprire in maniera

più adeguata il fabbisogno di insulina, A. _______ è stato ritenuto idoneo alla

guida dei veicoli (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

Secondo il giudice della Pretura penale, il caso

in oggetto presenta delle analogie con l’incidente del 2004 (sentenza impugnata,

consid. 5, pag. 6). A suo avviso A. _______

, anche in questa occasione,

ha subito i classici

sintomi d’ipoglicemia da diabete. Incapacità che gli ha causato una - graduale -

perdita di concentrazione e di conoscenza, che non gli ha ad un certo punto più

permesso di guidare correttamente e per finire gli ha fatto perdere

definitivamente il controllo del suo articolato”

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).

Il primo giudice è giunto a tale conclusione sulla

scorta di una serie di motivazioni, tra le quali in particolare vanno

menzionate le seguenti:

e) il diabete va

scrupolosamente curato e controllato – ciò che A. _______ non ha fatto – con la

precisazione che in caso d’omissione s’incrementa il rischio di cali di

zucchero (…);

f) l’istruttoria ha dimostrato che

A. _______ non gestiva il proprio malessere con sufficiente impegno e

responsabilità”

(sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 7).

Nella sentenza impugnata si rileva poi che A.

_______ si recava dal suo medico ogni 6 mesi per rinnovare la ricetta per

l’insulina, “senza dunque effettuare nessun controllo sull’andamento della

sua malattia, senza chiedere particolari consulti e senza nemmeno riferire allo

specialista delle “ipoglicemie notturne” che subiva, che, come da lui

dichiarato, gestiva “da solo” (consid. 7, pag. 7). Secondo il primo

giudice, “non curare il diabete non è una manchevolezza trascurabile,

infatti i pazienti affetti da “diabete di tipo 1” devono costantemente controllare il proprio organismo, così come spiegato dal dr. [...]al

dibattimento”; quest’ultimo ha affermato che, dal profilo medico, non

sottoporsi ad una visita per anni costituisce una negligenza (sentenza impugnata,

consid. 7, pag. 8).

Per quanto attiene all’accusa di omicidio per

negligenza, il primo giudice ha ritenuto che il dovere di prudenza di A.

_______ - la cui violazione fonda la negligenza - “si estende evidentemente

anche ad un efficace monitoraggio del proprio stato di salute, in modo da

limitare al massimo i rischi che quel disturbo potrebbe provocargli alla guida”

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8). In particolar modo i pazienti che

soffrono, come A. _______, del diabete di tipo 1, “non possono limitarsi a

controllare i propri valori e a iniettarsi dell’insulina, ma devono richiedere

assistenza diabetologia e costantemente monitorare i sintomi e l’evolvere della

malattia con l’aiuto di specialisti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.

9). In concreto, secondo il giudice della Pretura penale, A. _______ non ha

monitorato la sua malattia con il dovuto impegno né con la sufficiente

assiduità (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 9). Pertanto, “il suo

attuale agire deve dunque essere qualificato come violazione del dovere di

prudenza e quindi come negligenza” (sentenza impugnata, consid. 10, pag.

10).

Lo stesso ragionamento, mutatis mutandis,

è stato ritenuto valido per le due ulteriori accuse di lesioni colpose gravi e

grave infrazione alle norme sulla circolazione (sentenza impugnata, consid.

11-14, pag. 10-12).

Il giudice della Pretura penale ha infine

rilevato che “non si giungerebbe ad una soluzione differente se si seguisse

l’ipotesi, sostenuta dall’accusa, secondo la quale A. _______ avrebbe provocato

l’incidente a causa di una sua disattenzione”: tale ipotesi accusatoria “appare

comunque molto debole proprio per il fatto che una disattenzione non si

realizza con un’andatura non coerente del veicolo durata diversi chilometri e

già iniziata prima dell’ingresso in galleria. Quand’anche fosse, il qui accusato

sarebbe comunque punibile per i reati imputatigli nel decreto d’accusa,

ritenuto che in ogni caso una disattenzione durata anche solo un secondo non è

alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).

1.2

Secondo il ricorrente, il primo giudice lo ha condannato per fatti

diversi da quelli indicati nel decreto d’accusa e sostenuti dal procuratore

pubblico al dibattimento.

A mente di A. _______, per tutti e tre i reati

imputatigli, il procuratore ha sempre sostenuto l’ipotesi della distrazione; il

decreto d’accusa gli rimproverava infatti di non aver prestato la richiesta

attenzione mentre si trovava alla guida dell’automezzo (dichiarazione di

appello, pag. 4). Il primo giudice si è scostato, invece, da tale descrizione

dei fatti, “sconfinando in territori del tutto inesplorati nell’istruttoria

predibattimentale e dibattimentale, ove l’accusato non ha avuto la possibilità

di adeguatamente difendersi” (dichiarazione di appello, pag. 4).

L’appellante sostiene, infatti, che dalla motivazione della sentenza di prime

cure risulta che la sua condanna deriva dal fatto di “non aver ottimizzato

il controllo della malattia”, ovvero per non aver monitorato con la

sufficiente diligenza la forma di diabete di cui soffriva (dichiarazione di

appello, pag. 4).

A. _______ rileva poi che nel dispositivo è stato

condannato “per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa DA 5695/2010 del 6 dicembre 2010”, mentre in

realtà dai considerandi della sentenza si evince un’altra motivazione (sentenza

impugnata, pag. 13). Il ricorrente ritiene che il primo giudice avrebbe “dovuto

proporre alle parti una diversa formulazione del decreto d’accusa, se del caso

con sospensione del dibattimento, con la facoltà di completare le prove”,

alfine di sottoporre ad un perito “la questione a sapere se e in quale

misura una più assidua frequentazione degli studi medici avrebbe escluso

l’evento all’origine dell’incidente” (dichiarazione di appello, pag. 4).

Di conseguenza, vista la violazione del principio

accusatorio, il ricorrente chiede la propria assoluzione o, in via subordinata,

il rinvio degli atti in prima istanza per un nuovo dibattimento.

1.3

Nelle sue osservazioni, il giudice di prime cure ha posto l’accento

sul fatto che la questione della malattia di A. _______ e della possibile

ipoglicemia al volante “non erano circostanze nuove, bensì fatti già

discussi e approfonditi durante l’istruttoria predibattimentale” rilevando

che al dibattimento è stato sentito il medico curante dell’accusato, dr. [...],

così da introdurre “il tema della malattia nella valutazione del

comportamento dell’imputato il giorno dei fatti”, e si sono affrontate le

modalità di gestione del diabete da parte sua. Il primo giudice ha, poi,

rilevato che la violazione del principio accusatorio non è stata formalmente

sollevata da A. _______, che nemmeno ha contestato l’ipotesi accusatoria, “la

quale regge pure con le argomentazioni addotte con la motivazione della

sentenza”.

Il giudice ha rilevato che dall’interrogatorio

dei due medici (dr. [...]e dr. [...]) è emerso che A. _______ è stato colpito

da un episodio di ipoglicemia, ma che da tale fatto, “diversamente da quanto

sperato dal condannato, ne ha tratto conseguenze diverse e ha ritenuto

che l’inconveniente in questione fosse evitabile, adempiendo così alle

condizioni legislative per i reati di negligenza”. Non è dunque stato

violato il principio accusatorio se tali risultanze hanno comportato “svantaggi

anziché effetti discolpanti”: “le argomentazioni esposte nella sentenza

di condanna sono state de facto discusse e non sono dunque qualificabili come

nuove” (osservazioni 29 maggio 2013).

1.4

Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti

descritti nell'atto di accusa (o nel decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1

i.f. CPP), ma non alla relativa qualificazione. La norma riflette uno degli

aspetti essenziali del principio accusatorio sancito dall'art. 9 CPP, ossia

quello dell'immutabilità, in base al quale il giudice è vincolato dal tenore

dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che vi sono descritti in

maniera precisa (STF 6B_476/2012 del 3.4.2013 consid. 2.3;6B_966/2009 del

25.3.2010

consid. 3.2;6B_984/2009 del 25.2.2010 consid. 2.3;6B_292/2009 del

16.10.2009

consid. 1.1;6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del

19.3.2007

consid. 4.2;6P.51/2005 del 30.11.2005 consid. 3.2; DTF 126 I 19

consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, n. 6

e segg. e 16 e segg. ad § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 ad § 12 pag. 79;

Niggli/Heimigartner, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 36 e segg. ad

art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 4 ad art. 9

CPP).

L'atto o il decreto d'accusa definisce e delimita

l'oggetto del processo e del giudizio. Conformemente all'art. 325 cpv. 1 lett.

f CPP, la descrizione dei fatti contenuta nell'atto/decreto d'accusa deve

essere succinta ma precisa: succinta, onde evitare che l'atto d'accusa venga

trasformato in un memoriale d'accusa in violazione del principio di

indipendenza del giudice; precisa, per assicurare il principio di immutabilità

dell'accusa (Noseda, Commentario CPP, ad art. 325 n. 3). La descrizione dei

fatti deve essere anche completa, per garantire un'informazione adeguata a

favore dell'accusato: l’atto/decreto d’accusa deve, pertanto, menzionare

concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che configurano il reato,

secondo criteri di dettaglio variabili a dipendenza della complessità e gravità

del caso (Ackermann/Vetterli, Brisante Aspeckte der neuen Anklageschrift, in

RPS 126-2008, pag. 209; Noseda, op. cit., loc. cit.).

Le informazioni contenute nell’atto/decreto

d’accusa devono permettere all'imputato di sapere precisamente quali fatti gli

sono rimproverati, di modo che possa esercitare adeguatamente i suoi diritti di

difesa (sentenza 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3). Imprecisioni

sulle indicazioni temporali sono ammissibili, purché per l'accusato non

sussistano dubbi sul comportamento addebitatogli (sentenze 6B_320/2010 del 7

giugno 2010 consid. 2.3,6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3). In caso di

reato colposo, l'atto di accusa deve indicare l'insieme delle circostanze da

cui risulti in che modo l'agente ha violato con il suo comportamento il dovere

di diligenza che gli incombeva, come pure il carattere prevedibile ed evitabile

dell'evento; una condanna fondata su di una situazione di fatto diversa da

quella figurante nell'atto di accusa lede il diritto di essere sentito, ove

tale atto non sia stato adeguatamente e tempestivamente completato o modificato

nel corso del procedimento (DTF 120 IV 348, consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc).

Per il decreto di accusa trova applicazione

l’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP; le esigenze di precisione nell’indicazione dei

fatti costitutivi dell’accusa sono ad ogni modo le medesime rispetto a quelle per

l’atto di accusa (Riklin, Basler Kommentar StPO, ad art. 353 n. 4).

1.5

Nel

caso concreto, è pacifico che A. _______ è stato rinviato a giudizio con un DA

nel quale gli veniva rimproverata una disattenzione nella guida. Ciò emerge

dapprima dal chiaro tenore letterale del DA e, poi, dal fatto che il PP - per

contrastare la tesi difensiva che sosteneva che la disattenzione non era

colpevole poiché provocata da un malore - ha citato come teste il dr. [...]che

escludeva, in concreto, “un malore o una perdita di conoscenza dovuti sia ad

un eccessivo calo della concentrazione ematica di glucosio (ipoglicemia) […]

sia un evento correlato ad una eccessiva concentrazione di glucosio nel sangue

(iperglicemia)” (AI 71, perizia medico legale, pag. 8; cfr. anche le

dichiarazioni rese a verbale durante il dibattimento di primo grado, pag. 10 e

11).

Nella motivazione della sua sentenza il primo

giudice si è completamente distanziato da tale ipotesi accusatoria e -

addebitando la perdita di controllo del veicolo al sopraggiungere di un

episodio di ipoglicemia - ha invece ritenuto A. _______ colpevole per essere

stato negligente nella cura e nel monitoraggio della sua malattia.

Il principio accusatorio prevede, come visto, che

siano menzionati concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che

configurano il reato. In concreto, trattandosi di un reato commesso per

negligenza, il rispetto del principio accusatorio impone che dal decreto di

accusa si evincano l'insieme delle circostanze che permettono di dedurre che A.

_______ ha violato, con il suo comportamento, un dovere di diligenza che gli

incombeva, oltre che il carattere prevedibile ed evitabile dell'evento.

Ritenuto come dal decreto di accusa contestato si

evinca in modo chiaro che l’imprevidenza colpevole rimproverata a A. _______ é

una disattenzione alla guida (“non prestando la richiesta/dovuta attenzione”),

fondando la sua condanna su un insufficiente monitoraggio della malattia e una

negligenza nella terapia, il giudice chiamato ad esprimersi ha condannato A.

_______ per una differente impostazione fattuale ed ha, così, violato il

principio accusatorio non avendo, preventivamente, agito così come indicato

dall’art. 333 cpv. 4 CPP.

Irrilevante è, al riguardo, il fatto che al

dibattimento sia stato trattato il tema dello stato di salute dell’accusato

nella misura in cui il suo atteggiamento relativo alla malattia non gli è mai

stato formalmente prospettato - né dal procuratore pubblico né, poi, dal

giudice - come ipotesi accusatoria.

Se è vero che sia durante l’istruzione

predibattimentale che durante il processo di prime cure si è discusso della

malattia di A. _______ e del modo in cui egli la gestiva, è soprattutto vero

che a A. _______ non è mai stata prospettata un’accusa basata su tali

circostanze. Al contrario, il tema era stato evocato dalla Difesa proprio

nell’ottica di giustificare l’incidente con un comportamento incolpevole

dell’accusato (il malore), piuttosto che per (colpevole) disattenzione e, come

visto sopra, tale impostazione difensiva era contrastata dall’accusa che

sosteneva la tesi di una disattenzione colpevole, sulla scorta dell’opinione

del perito medico legale che escludeva “cause patologiche che giustifichino

una perdita di coscienza […] e che possano, quindi, avere influito sulla dinamica

dell’incidente” (cfr. AI 71, pag. 8).

Solo dalle motivazioni della sentenza l’accusato

ha potuto apprendere che, accertata l’esistenza di un’ipoglicemia, gli si

rimprovera un comportamento omissivo risultante dal non aver curato né

controllato a dovere - cioè, con sufficiente impegno e responsabilità - la sua

forma di diabete.

Quel che conta nell’ottica del principio

accusatorio è che tali accuse non sono mai state rivolte a A. _______ e che,

dunque, da esse egli non è mai stato messo in condizione di difendersi.

Inconferente è l’argomentazione del primo giudice

secondo cui l’imputato non ha sollevato formalmente al dibattimento di primo

grado la violazione del principio accusatorio.

Sul principio, si osserva che, trattandosi di un presupposto

processuale, il suo rispetto deve essere verificato d’ufficio, ad ogni stadio

della causa (cfr. Schmid, Handbuch StPO, n. 321) e, in particolare, nell’ambito

della verifica dell’accusa ex art. 329 CPP.

In concreto, si rileva che sarebbe stato

oggettivamente difficile per A. _______ censurare, già al dibattimento di primo

grado, tale violazione, avendo appreso solo dalle motivazioni della sentenza

che la negligenza che gli veniva rimproverata non era più quella descritta nel

decreto di accusa.

Infine, non si può seguire il primo giudice nemmeno quando egli,

nelle sue osservazioni, afferma che “l’ipotesi accusatoria regge pure con le

argomentazioni addotte con la motivazione della sentenza”, ritenuto che nel

breve considerando cui fa riferimento, egli ha dapprima definito “molto

debole” la tesi della disattenzione (poiché non ipotizzabile per le

situazioni in cui, come nel caso specifico, dalle risultanze emerge che

l’andatura non coerente del veicolo è continuata per alcuni chilometri), per

poi concludere - in antitesi con quanto appena scritto e senza ulteriori

spiegazioni - che l’imputato sarebbe punibile per i reati imputatigli nel

decreto d’accusa poiché “una disattenzione durata anche solo un secondo non

è alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).

1.6

Considerato come la condanna inflitta a A. _______ dal primo giudice

violi il principio accusatorio, in applicazione dell’art. 409 CPP, la sentenza

di prime cure deve essere annullata senza entrare nel merito dell’appello e gli

atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell’art.

333.

cpv. 4 CPP.

2.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri del giudizio di prima e

seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che

rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 600.- per il giudizio di

primo grado e fr. 400.- per il giudizio di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg.,

398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto

Di conseguenza:

1.1. la

sentenza 9 novembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura

penale per un nuovo giudizio;

1.2. la

tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi

fr. 6'850.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr.

2'000.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico Stato,

che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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