17.2013.3
Incidente della circolazione; Principio accusatorio; Condanna per un altro tipo di negligenza rispetto a quella indicata nel decreto di accusa
15 luglio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.3
Data decisione, Autorità:
15.07.2013, CARP
Titolo:
Incidente della circolazione; Principio accusatorio; Condanna per un altro tipo di negligenza rispetto a quella indicata nel decreto di accusa
DECRETO D'ACCUSA
PRINCIPIO ACCUSATORIO
art. 333 CPP
art. 350 cpv. 1 CPP
art. 353 cpv. 1 let. c CPP
Incarto n.
17.2013.3
Locarno
15 luglio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 9 novembre 2012 da
Fatti
A. _______
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 9 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 29
gennaio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Verso le ore 9 di mattina del 23 marzo 2009 nella galleria semiautostradale
[...]è avvenuto un grave incidente della circolazione. A. _______, diretto
verso [...]alla guida di un autocarro con rimorchio, si è spostato sulla corsia
di contromano andando a collidere con tre autovetture che provenivano da [...].
A causa dell’urto, la prima vettura con cui si è
scontrato, una Mercedes, ha sbandato ed è collisa con il marciapiede. Il
conducente, [...], ha riportato solo danni materiali.
La seconda, una Toyota, è stata scaraventata
sulla parete del tunnel. Oltre ai danni materiali, il conducente, [...], ha
riportato delle lesioni politraumatiche tali da comportare svariati interventi
chirurgici e mesi di cure ospedaliere.
La terza ed ultima vettura, una Alfa Romeo, è
stata invece colpita in pieno dall’autocarro guidato da A. _______. Il
conducente, AX1, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate.
B. Con decreto di accusa del 6 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha
ritenuto A. _______ colpevole di:
1. omicidio
colposo
per avere, per imprevidenza colpevole, cagionato
la morte di una persona e in specie, per avere, in data 23.03.2009, in
territorio di [...], sulla semiautostrada A13 in direzione di [...], alla guida
dell’autocarro Iveco targato con rimorchio targato, circolando a una velocità
calcolata di circa 64-66km/h, mantenendo una direzione di marcia non regolare,
già in prossimità dell’imbocco della galleria [...], non prestando la richiesta
attenzione, perso all’interno della stessa la padronanza dell’automezzo,
andando a sconfinare nella corsia di contromano urtando il veicolo Mercedes,
targato, condotto da [...], il quale a seguito dell’urto sbandò e collise
contro il marciapiede, procedendo quindi sempre in contromano urtando contro
l’ulteriore vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito
dell’urto andò a sbattere contro la parete della galleria, urtando quindi
infine la vettura Alfa Romeo targata, il cui conducente AX1, a seguito delle
gravi lesioni riportate perse la vita;
2. lesioni
colpose gravi
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco
targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione, perso la
padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano
nelle modalità descritte al sub. 1 dopo aver colliso la vettura Mercedes,
targata, procedendo quindi sempre in contromano urtato contro l’ulteriore
vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito dell’urto andò a
sbattere contro la parete, riportando, lesioni politraumatiche da comportare
svariati interventi e mesi di cure ospedaliere presso l’Ospedale regionale
prima e la Clinica Hildbrand sino al 18.06.2009, come da documentazione medica
in atti;
3. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco
targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione perso la
padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano
nelle modalità descritte al sub. 1 collidendo la vettura Mercedes, targata, [...],
la quale a seguito dell’urto sbandò e collise contro il marciapiede procedendo
quindi sempre in contromano violato gravemente le norme della circolazione.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di A. _______ alla pena pecuniaria di fr. 11'700.-, corrispondente a
90 aliquote da fr. 130.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese. Ha poi
rinviato le parti al foro civile per le pretese di tale natura.
C. Statuendo sulle opposizioni interposte sia da A. _______ che dagli
eredi della vittima AX1, con sentenza del 9 novembre 2012 il giudice della
Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole di omicidio colposo,
lesioni colpose (lesioni gravi) e infrazione grave alle norme della
circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa. In applicazione della pena, l’ha condannato alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 11'700.-), condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1’000.- e al pagamento di
tasse e spese giudiziarie.
A. _______ ha immediatamente annunciato di voler
interporre appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.
D. Il 29 gennaio 2013 A. _______ ha presentato a questa Corte la sua
dichiarazione di appello, postulando in via principale il suo proscioglimento e
in via subordinata l’annullamento del giudizio pretorile e il rinvio della
causa al tribunale di primo grado affinché svolga un nuovo dibattimento e
pronunci una nuova sentenza.
L’appellante censura anzitutto la violazione del
principio accusatorio. Sostiene che il primo giudice non gli ha rimproverato,
quale imprevidenza colpevole, la mancata attenzione alla guida dell’automezzo -
come invece enunciato nel decreto di accusa - bensì il fatto di non avere
ottimizzato il controllo del diabete di cui soffriva.
Nel merito, il ricorrente contesta l’esistenza
stessa di un’imprevidenza colpevole e del nesso di causalità (naturale e
adeguato), così come la carente motivazione della sentenza in relazione alla
colpa e alla commisurazione della pena.
Quali istanze probatorie l’appellante ha
postulato la sua audizione personale e l’interrogatorio del teste dr. med. [...]e,
successivamente, con scritto del 17 aprile 2013, ha chiesto l’allestimento di una perizia medica in sostituzione dell’audizione del dr. [...].
Le altre parti al procedimento non hanno
formulato istanze probatorie.
E. Vista la censura riguardante la violazione del principio
accusatorio, questa Corte ha chiesto alle altre parti e al primo giudice di
formulare osservazioni in relazione all’entrata in merito dell’appello.
Con scritto del 23 maggio 2013 il PP ha informato
di non avere particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio della Corte.
Con osservazioni di pari data, gli accusatori
privati hanno affermato che il giudice di prime cure non ha fondato il suo
giudizio su una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al decreto di
accusa, accertando invece, per i motivi addotti nel proprio giudizio, un’imprevidenza
colpevole di A. _______, che ha causato la morte di AX1 nelle circostanze di
tempo e luogo ben definiti nel menzionato decreto.
Pur rimettendosi al giudizio della Corte, nelle
sue osservazioni 29 maggio 2013 il primo giudice sostiene che non vi è stata in
concreto alcuna violazione del principio accusatorio, in quanto le
argomentazioni esposte nella condanna sono state oggetto di discussione nel
corso del dibattimento di prime cure, e ciò proprio su impulso della difesa,
che intendeva discolparsi evocando un episodio di ipoglicemia. A mente del primo
giudice, poco importa che - contrariamente alle intenzioni dell’accusato - tale
argomento sia stato ritenuto costitutivo di negligenza e abbia comportato una
condanna: l’argomento è stato discusso in aula e non è, dunque, da qualificare
come nuovo.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in
procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il
procedimento o una parte fa valere che l’annuncio o la dichiarazione d’appello
è tardiva o inammissibile (lett. a); che l’appello è inammissibile giusta
l’articolo 398 (lett. b); che non sono dati i presupposti processuali o vi sono
impedimenti a procedere (lett. c).
Se non entra nel merito dell’appello, il
tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (cpv. 3).
L’adempimento del principio accusatorio è un presupposto
processuale (Schmid, Handbuch StPO, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 e n. 318;
cfr. anche ZR 2008 (107) n. 56 pag. 193 e AGVE 1994 n. 42 pag, 193). La
censurata violazione del principio accusatorio deve, dunque, essere verificata
preliminarmente, nell’ambito dell’esame dell’entrata nel merito dell’appello
giusta l’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP.
1.1
Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha dapprima evocato un
incidente della circolazione che A. _______ aveva provocato nel 2004 nel tunnel
del San Gottardo, senza coinvolgere altre persone ma procurando unicamente
danni ad uno spartitraffico (consid. 3, pag. 4). Rilevando come l’accusato da
anni soffrisse di diabete, il primo giudice ha riferito che la polizia del
Canton Uri aveva attribuito la causa del suddetto sinistro ad un improvviso
calo di zuccheri (ipoglicemia; sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5). Dopo
questo incidente, eseguiti i necessari controlli medici ed adeguato il piano
terapeutico alle caratteristiche del paziente, di modo da coprire in maniera
più adeguata il fabbisogno di insulina, A. _______ è stato ritenuto idoneo alla
guida dei veicoli (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).
Secondo il giudice della Pretura penale, il caso
in oggetto presenta delle analogie con l’incidente del 2004 (sentenza impugnata,
consid. 5, pag. 6). A suo avviso A. _______
, anche in questa occasione,
“
ha subito i classici
sintomi d’ipoglicemia da diabete. Incapacità che gli ha causato una - graduale -
perdita di concentrazione e di conoscenza, che non gli ha ad un certo punto più
permesso di guidare correttamente e per finire gli ha fatto perdere
definitivamente il controllo del suo articolato”
(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).
Il primo giudice è giunto a tale conclusione sulla
scorta di una serie di motivazioni, tra le quali in particolare vanno
menzionate le seguenti:
“
e) il diabete va
scrupolosamente curato e controllato – ciò che A. _______ non ha fatto – con la
precisazione che in caso d’omissione s’incrementa il rischio di cali di
zucchero (…);
f) l’istruttoria ha dimostrato che
A. _______ non gestiva il proprio malessere con sufficiente impegno e
responsabilità”
(sentenza impugnata, consid. 6,
pag. 7).
Nella sentenza impugnata si rileva poi che A.
_______ si recava dal suo medico ogni 6 mesi per rinnovare la ricetta per
l’insulina, “senza dunque effettuare nessun controllo sull’andamento della
sua malattia, senza chiedere particolari consulti e senza nemmeno riferire allo
specialista delle “ipoglicemie notturne” che subiva, che, come da lui
dichiarato, gestiva “da solo” (consid. 7, pag. 7). Secondo il primo
giudice, “non curare il diabete non è una manchevolezza trascurabile,
infatti i pazienti affetti da “diabete di tipo 1” devono costantemente controllare il proprio organismo, così come spiegato dal dr. [...]al
dibattimento”; quest’ultimo ha affermato che, dal profilo medico, non
sottoporsi ad una visita per anni costituisce una negligenza (sentenza impugnata,
consid. 7, pag. 8).
Per quanto attiene all’accusa di omicidio per
negligenza, il primo giudice ha ritenuto che il dovere di prudenza di A.
_______ - la cui violazione fonda la negligenza - “si estende evidentemente
anche ad un efficace monitoraggio del proprio stato di salute, in modo da
limitare al massimo i rischi che quel disturbo potrebbe provocargli alla guida”
(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8). In particolar modo i pazienti che
soffrono, come A. _______, del diabete di tipo 1, “non possono limitarsi a
controllare i propri valori e a iniettarsi dell’insulina, ma devono richiedere
assistenza diabetologia e costantemente monitorare i sintomi e l’evolvere della
malattia con l’aiuto di specialisti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.
9). In concreto, secondo il giudice della Pretura penale, A. _______ non ha
monitorato la sua malattia con il dovuto impegno né con la sufficiente
assiduità (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 9). Pertanto, “il suo
attuale agire deve dunque essere qualificato come violazione del dovere di
prudenza e quindi come negligenza” (sentenza impugnata, consid. 10, pag.
10).
Lo stesso ragionamento, mutatis mutandis,
è stato ritenuto valido per le due ulteriori accuse di lesioni colpose gravi e
grave infrazione alle norme sulla circolazione (sentenza impugnata, consid.
11-14, pag. 10-12).
Il giudice della Pretura penale ha infine
rilevato che “non si giungerebbe ad una soluzione differente se si seguisse
l’ipotesi, sostenuta dall’accusa, secondo la quale A. _______ avrebbe provocato
l’incidente a causa di una sua disattenzione”: tale ipotesi accusatoria “appare
comunque molto debole proprio per il fatto che una disattenzione non si
realizza con un’andatura non coerente del veicolo durata diversi chilometri e
già iniziata prima dell’ingresso in galleria. Quand’anche fosse, il qui accusato
sarebbe comunque punibile per i reati imputatigli nel decreto d’accusa,
ritenuto che in ogni caso una disattenzione durata anche solo un secondo non è
alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).
1.2
Secondo il ricorrente, il primo giudice lo ha condannato per fatti
diversi da quelli indicati nel decreto d’accusa e sostenuti dal procuratore
pubblico al dibattimento.
A mente di A. _______, per tutti e tre i reati
imputatigli, il procuratore ha sempre sostenuto l’ipotesi della distrazione; il
decreto d’accusa gli rimproverava infatti di non aver prestato la richiesta
attenzione mentre si trovava alla guida dell’automezzo (dichiarazione di
appello, pag. 4). Il primo giudice si è scostato, invece, da tale descrizione
dei fatti, “sconfinando in territori del tutto inesplorati nell’istruttoria
predibattimentale e dibattimentale, ove l’accusato non ha avuto la possibilità
di adeguatamente difendersi” (dichiarazione di appello, pag. 4).
L’appellante sostiene, infatti, che dalla motivazione della sentenza di prime
cure risulta che la sua condanna deriva dal fatto di “non aver ottimizzato
il controllo della malattia”, ovvero per non aver monitorato con la
sufficiente diligenza la forma di diabete di cui soffriva (dichiarazione di
appello, pag. 4).
A. _______ rileva poi che nel dispositivo è stato
condannato “per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa DA 5695/2010 del 6 dicembre 2010”, mentre in
realtà dai considerandi della sentenza si evince un’altra motivazione (sentenza
impugnata, pag. 13). Il ricorrente ritiene che il primo giudice avrebbe “dovuto
proporre alle parti una diversa formulazione del decreto d’accusa, se del caso
con sospensione del dibattimento, con la facoltà di completare le prove”,
alfine di sottoporre ad un perito “la questione a sapere se e in quale
misura una più assidua frequentazione degli studi medici avrebbe escluso
l’evento all’origine dell’incidente” (dichiarazione di appello, pag. 4).
Di conseguenza, vista la violazione del principio
accusatorio, il ricorrente chiede la propria assoluzione o, in via subordinata,
il rinvio degli atti in prima istanza per un nuovo dibattimento.
1.3
Nelle sue osservazioni, il giudice di prime cure ha posto l’accento
sul fatto che la questione della malattia di A. _______ e della possibile
ipoglicemia al volante “non erano circostanze nuove, bensì fatti già
discussi e approfonditi durante l’istruttoria predibattimentale” rilevando
che al dibattimento è stato sentito il medico curante dell’accusato, dr. [...],
così da introdurre “il tema della malattia nella valutazione del
comportamento dell’imputato il giorno dei fatti”, e si sono affrontate le
modalità di gestione del diabete da parte sua. Il primo giudice ha, poi,
rilevato che la violazione del principio accusatorio non è stata formalmente
sollevata da A. _______, che nemmeno ha contestato l’ipotesi accusatoria, “la
quale regge pure con le argomentazioni addotte con la motivazione della
sentenza”.
Il giudice ha rilevato che dall’interrogatorio
dei due medici (dr. [...]e dr. [...]) è emerso che A. _______ è stato colpito
da un episodio di ipoglicemia, ma che da tale fatto, “diversamente da quanto
sperato dal condannato, ne ha tratto conseguenze diverse e ha ritenuto
che l’inconveniente in questione fosse evitabile, adempiendo così alle
condizioni legislative per i reati di negligenza”. Non è dunque stato
violato il principio accusatorio se tali risultanze hanno comportato “svantaggi
anziché effetti discolpanti”: “le argomentazioni esposte nella sentenza
di condanna sono state de facto discusse e non sono dunque qualificabili come
nuove” (osservazioni 29 maggio 2013).
1.4
Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti
descritti nell'atto di accusa (o nel decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1
i.f. CPP), ma non alla relativa qualificazione. La norma riflette uno degli
aspetti essenziali del principio accusatorio sancito dall'art. 9 CPP, ossia
quello dell'immutabilità, in base al quale il giudice è vincolato dal tenore
dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che vi sono descritti in
maniera precisa (STF 6B_476/2012 del 3.4.2013 consid. 2.3;6B_966/2009 del
25.3.2010
consid. 3.2;6B_984/2009 del 25.2.2010 consid. 2.3;6B_292/2009 del
16.10.2009
consid. 1.1;6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del
19.3.2007
consid. 4.2;6P.51/2005 del 30.11.2005 consid. 3.2; DTF 126 I 19
consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, n. 6
e segg. e 16 e segg. ad § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 ad § 12 pag. 79;
Niggli/Heimigartner, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 36 e segg. ad
art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 4 ad art. 9
CPP).
L'atto o il decreto d'accusa definisce e delimita
l'oggetto del processo e del giudizio. Conformemente all'art. 325 cpv. 1 lett.
f CPP, la descrizione dei fatti contenuta nell'atto/decreto d'accusa deve
essere succinta ma precisa: succinta, onde evitare che l'atto d'accusa venga
trasformato in un memoriale d'accusa in violazione del principio di
indipendenza del giudice; precisa, per assicurare il principio di immutabilità
dell'accusa (Noseda, Commentario CPP, ad art. 325 n. 3). La descrizione dei
fatti deve essere anche completa, per garantire un'informazione adeguata a
favore dell'accusato: l’atto/decreto d’accusa deve, pertanto, menzionare
concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che configurano il reato,
secondo criteri di dettaglio variabili a dipendenza della complessità e gravità
del caso (Ackermann/Vetterli, Brisante Aspeckte der neuen Anklageschrift, in
RPS 126-2008, pag. 209; Noseda, op. cit., loc. cit.).
Le informazioni contenute nell’atto/decreto
d’accusa devono permettere all'imputato di sapere precisamente quali fatti gli
sono rimproverati, di modo che possa esercitare adeguatamente i suoi diritti di
difesa (sentenza 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3). Imprecisioni
sulle indicazioni temporali sono ammissibili, purché per l'accusato non
sussistano dubbi sul comportamento addebitatogli (sentenze 6B_320/2010 del 7
giugno 2010 consid. 2.3,6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3). In caso di
reato colposo, l'atto di accusa deve indicare l'insieme delle circostanze da
cui risulti in che modo l'agente ha violato con il suo comportamento il dovere
di diligenza che gli incombeva, come pure il carattere prevedibile ed evitabile
dell'evento; una condanna fondata su di una situazione di fatto diversa da
quella figurante nell'atto di accusa lede il diritto di essere sentito, ove
tale atto non sia stato adeguatamente e tempestivamente completato o modificato
nel corso del procedimento (DTF 120 IV 348, consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc).
Per il decreto di accusa trova applicazione
l’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP; le esigenze di precisione nell’indicazione dei
fatti costitutivi dell’accusa sono ad ogni modo le medesime rispetto a quelle per
l’atto di accusa (Riklin, Basler Kommentar StPO, ad art. 353 n. 4).
1.5
Nel
caso concreto, è pacifico che A. _______ è stato rinviato a giudizio con un DA
nel quale gli veniva rimproverata una disattenzione nella guida. Ciò emerge
dapprima dal chiaro tenore letterale del DA e, poi, dal fatto che il PP - per
contrastare la tesi difensiva che sosteneva che la disattenzione non era
colpevole poiché provocata da un malore - ha citato come teste il dr. [...]che
escludeva, in concreto, “un malore o una perdita di conoscenza dovuti sia ad
un eccessivo calo della concentrazione ematica di glucosio (ipoglicemia) […]
sia un evento correlato ad una eccessiva concentrazione di glucosio nel sangue
(iperglicemia)” (AI 71, perizia medico legale, pag. 8; cfr. anche le
dichiarazioni rese a verbale durante il dibattimento di primo grado, pag. 10 e
11).
Nella motivazione della sua sentenza il primo
giudice si è completamente distanziato da tale ipotesi accusatoria e -
addebitando la perdita di controllo del veicolo al sopraggiungere di un
episodio di ipoglicemia - ha invece ritenuto A. _______ colpevole per essere
stato negligente nella cura e nel monitoraggio della sua malattia.
Il principio accusatorio prevede, come visto, che
siano menzionati concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che
configurano il reato. In concreto, trattandosi di un reato commesso per
negligenza, il rispetto del principio accusatorio impone che dal decreto di
accusa si evincano l'insieme delle circostanze che permettono di dedurre che A.
_______ ha violato, con il suo comportamento, un dovere di diligenza che gli
incombeva, oltre che il carattere prevedibile ed evitabile dell'evento.
Ritenuto come dal decreto di accusa contestato si
evinca in modo chiaro che l’imprevidenza colpevole rimproverata a A. _______ é
una disattenzione alla guida (“non prestando la richiesta/dovuta attenzione”),
fondando la sua condanna su un insufficiente monitoraggio della malattia e una
negligenza nella terapia, il giudice chiamato ad esprimersi ha condannato A.
_______ per una differente impostazione fattuale ed ha, così, violato il
principio accusatorio non avendo, preventivamente, agito così come indicato
dall’art. 333 cpv. 4 CPP.
Irrilevante è, al riguardo, il fatto che al
dibattimento sia stato trattato il tema dello stato di salute dell’accusato
nella misura in cui il suo atteggiamento relativo alla malattia non gli è mai
stato formalmente prospettato - né dal procuratore pubblico né, poi, dal
giudice - come ipotesi accusatoria.
Se è vero che sia durante l’istruzione
predibattimentale che durante il processo di prime cure si è discusso della
malattia di A. _______ e del modo in cui egli la gestiva, è soprattutto vero
che a A. _______ non è mai stata prospettata un’accusa basata su tali
circostanze. Al contrario, il tema era stato evocato dalla Difesa proprio
nell’ottica di giustificare l’incidente con un comportamento incolpevole
dell’accusato (il malore), piuttosto che per (colpevole) disattenzione e, come
visto sopra, tale impostazione difensiva era contrastata dall’accusa che
sosteneva la tesi di una disattenzione colpevole, sulla scorta dell’opinione
del perito medico legale che escludeva “cause patologiche che giustifichino
una perdita di coscienza […] e che possano, quindi, avere influito sulla dinamica
dell’incidente” (cfr. AI 71, pag. 8).
Solo dalle motivazioni della sentenza l’accusato
ha potuto apprendere che, accertata l’esistenza di un’ipoglicemia, gli si
rimprovera un comportamento omissivo risultante dal non aver curato né
controllato a dovere - cioè, con sufficiente impegno e responsabilità - la sua
forma di diabete.
Quel che conta nell’ottica del principio
accusatorio è che tali accuse non sono mai state rivolte a A. _______ e che,
dunque, da esse egli non è mai stato messo in condizione di difendersi.
Inconferente è l’argomentazione del primo giudice
secondo cui l’imputato non ha sollevato formalmente al dibattimento di primo
grado la violazione del principio accusatorio.
Sul principio, si osserva che, trattandosi di un presupposto
processuale, il suo rispetto deve essere verificato d’ufficio, ad ogni stadio
della causa (cfr. Schmid, Handbuch StPO, n. 321) e, in particolare, nell’ambito
della verifica dell’accusa ex art. 329 CPP.
In concreto, si rileva che sarebbe stato
oggettivamente difficile per A. _______ censurare, già al dibattimento di primo
grado, tale violazione, avendo appreso solo dalle motivazioni della sentenza
che la negligenza che gli veniva rimproverata non era più quella descritta nel
decreto di accusa.
Infine, non si può seguire il primo giudice nemmeno quando egli,
nelle sue osservazioni, afferma che “l’ipotesi accusatoria regge pure con le
argomentazioni addotte con la motivazione della sentenza”, ritenuto che nel
breve considerando cui fa riferimento, egli ha dapprima definito “molto
debole” la tesi della disattenzione (poiché non ipotizzabile per le
situazioni in cui, come nel caso specifico, dalle risultanze emerge che
l’andatura non coerente del veicolo è continuata per alcuni chilometri), per
poi concludere - in antitesi con quanto appena scritto e senza ulteriori
spiegazioni - che l’imputato sarebbe punibile per i reati imputatigli nel
decreto d’accusa poiché “una disattenzione durata anche solo un secondo non
è alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).
1.6
Considerato come la condanna inflitta a A. _______ dal primo giudice
violi il principio accusatorio, in applicazione dell’art. 409 CPP, la sentenza
di prime cure deve essere annullata senza entrare nel merito dell’appello e gli
atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell’art.
333.
cpv. 4 CPP.
2.
Visto l’esito dell’appello, gli oneri del giudizio di prima e
seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che
rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 600.- per il giudizio di
primo grado e fr. 400.- per il giudizio di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg.,
398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto
Di conseguenza:
1.1. la
sentenza 9 novembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura
penale per un nuovo giudizio;
1.2. la
tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi
fr. 6'850.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr.
2'000.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico Stato,
che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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