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Decisione

17.2013.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto 4 aprile 2013, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere

osservazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. La procedura di ricorso contro la

sentenza del 5 febbraio 2013 del presidente della Pretura penale è retta dai

disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello (cfr. a proposito

Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 429 n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione

d’indennizzo ex art. 429 CPP è la medesima di quella prevista contro la

decisione che si pronuncia sull’azione penale).

2.

AP

1.

contesta l’entità del risarcimento per le spese legali accordatogli dal

pretore e chiede che gli sia riconosciuto un indennizzo di fr. 12'495.35.

2.1

Il presidente

della Pretura penale ha ricordato che lo Stato si assume le spese di patrocinio

solo se quest’ultimo è necessario, menzionandone quindi i presupposti. Il

pretore ha rilevato che, in concreto, nel caso che ha visto AP 1 quale

imputato, era in discussione solo l’accertamento fattuale, mentre non vi erano

questioni giuridiche da affrontare. A mente del primo giudice, si trattava

unicamente di stabilire se l’imputato aveva dato impiego alla cittadina rumena

Iulia __________. Considerato ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto che “in

simili circostanze il patrocinio di un avvocato non appare strettamente

necessario, potendosi l’interessato difendere adeguatamente da sé dal momento che

non sono indispensabili particolari conoscenze specifiche” (sentenza

impugnata, pag. 3). Il pretore ha, tuttavia, eccezionalmente riconosciuto

all’appellante l’importo di fr. 2'970.- (fr. 2'500.- onorario + fr. 250.- spese

+ fr. 220.- di IVA (all’8%)), e ciò in considerazione del fatto che si era

anche dovuta valutare la necessità di sentire dei testimoni. Tale importo, a

mente del primo giudice, comprende 3 ore di lavoro, svolte a partire

dall’opposizione al decreto d’accusa, dedicate ai contatti con il cliente, alla

notificazione di tre testimoni prima del dibattimento nonché alla sua preparazione,

a cui aggiungere 4 ore per la prima parte del dibattimento (24 ottobre 2012) e

3.

ore per la seconda parte (5 febbraio 2013). Per il pretore non va, di contro,

considerato il reclamo che il patrocinatore ha inoltrato alla CRP e da questa

dichiarato irricevibile. Nel complesso, il primo giudice ha, pertanto, ritenuto

potesse essere garantita nel caso di specie una difesa adeguata con 10 ore di

lavoro (sentenza impugnata, pag. 3-4).

2.2

L’appellante,

dopo aver espressamente rinviato al contenuto dell’istanza d’indennizzo 6

febbraio 2013, esordisce contestando la remunerazione oraria di fr. 250.-

applicata dal primo giudice. A mente del ricorrente, la tariffa oraria da

riconoscere al patrocinatore in casi non particolarmente complicati è di fr.

280.

-. A questo riguardo, egli rinvia alla decisione CARP 17.2011.69 del 17

aprile 2012 consid. 2.

Rispetto alle 10 ore stimate dal Pretore,

l’insorgente quantifica la durata complessiva del proprio lavoro in 38.75 ore,

precisando che essa corrisponde al tempo realmente consacrato alla pratica e

che l’indennità riconosciuta dal giudice di prime cure è manifestamente

insufficiente, se paragonata al lavoro effettivo ed alle responsabilità del

legale e non tiene conto delle ricerche svolte dal patrocinatore su questioni

giuridiche che il caso imponeva di affrontare, in particolare al fine di capire

quali sarebbero state, per un gerente, le conseguenze in caso di condanna per

il reato in questione. Considerata la scarsità di giurisprudenza nello

specifico, queste ricerche hanno a suo dire richiesto un’attenta analisi dei

materiali legislativi. Il ricorrente critica pure la scelta del pretore di non

tenere conto del tempo investito dal difensore nel reclamo alla CRP. Secondo

l’insorgente, il fatto che il reclamo sia stato respinto non autorizzava il

primo giudice a qualificarlo come inutile; corretto sarebbe stato, continua

l’appellante, prevederne i possibili esiti al momento in cui è stato

interposto.

AP 1 contesta pure l’importo di fr. 250.-

riconosciuto dal pretore a titolo di rimborso spese. L’appellante ricorda che,

giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del

19.

dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), il rimborso spese di cancelleria è di almeno

fr. 600.- quando l’onorario del patrocinatore si situa fra i 10'000.- e i

20'000.-. Secondo l’appellante, l’onorario che spetta al suo legale è di fr.

10'850.- (fr. 280.- all’ora x 38.75 ore). Di conseguenza, l’importo per spese

di cancelleria da includere nel calcolo dell’indennità è di almeno fr. 600.-.

Il ricorrente chiede che siano incluse nel calcolo anche le spese di trasferta

sostenute dal patrocinatore, consistenti in fr. 92.- (fr. 1.- al km), nonché

l’esborso di fr. 30.- a titolo di spesa non soggetta all’IVA (fotocopie

Ministero pubblico). In conclusione, AP 1 ritiene di aver diritto ad

un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP pari a fr. 12'495.35 (fr. 10'850.-

onorario + fr. 600.- spese di cancelleria + fr. 92.- spese di trasferta + fr.

923.35

di IVA (all’8%) + fr. 30.- fotocopie MP) (motivazione d’appello, pag.

1-3).

2.3

a. Giusta

l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto

morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,

segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato

a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi

del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Schweizeriches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.

6.

ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser,

Kommentar zur schweizerichen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,

n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea

2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1

ad art. 429 CPP).

Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei

principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP-TI, tutti peraltro

mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio

2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma

precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

c. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al

risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida

del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati.

d. La dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 429 CPP ammette, di

norma, l’indennizzo del patrocinio in caso di un procedimento relativo ad un

crimine o un delitto (cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 e

Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 i quali pongono la condizione che il

procedimento non sia abbandonato dopo il primo interrogatorio; cfr. anche

Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 e Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad

art. 429).

e. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire,

viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio

stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla

complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della

pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo

ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle

parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte

ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico

del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (cfr. sentenze CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013 consid. 4;

17.2012.189

del 12 marzo 2013 consid. 3; CRP 60.2010.218 del 29 dicembre 2010;

60.2010.422

del 28 dicembre 2010;60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189

del 12 novembre 2010).

La remunerazione oraria deve essere fissata

prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà,

l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (la CRP, fondandosi su una decisione del Consiglio di moderazione del 2001, applicava un importo base di 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva

quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando –

dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,

telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto

al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013 consid. 3; 17.2012.68 del 4

febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.).

2.4

Si

premette che, nel caso di specie, la necessità per l’appellante di avvalersi

del patrocinio di un avvocato, messa in dubbio dal primo giudice, è data già

solo per il fatto che il decreto d’accusa imputava a AP 1 la commissione di un

delitto ovvero di avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato stranieri

sprovvisti si permesso. L’art. 117 cpv. 1 LStr commina infatti, per i casi non

gravi, una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria. L’intervento

del legale era, dunque, giustificato dalla serietà del reato prospettato

all’imputato.

Si aggiunga che la complessità del caso ha

comportato difficoltà nell’accertamento dei fatti che hanno indotto il primo

giudice non solo a sentire al dibattimento tre testimoni chiamati dallo stesso

appellante, ma, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, a ritenere il

caso non sufficientemente istruito per un giudizio di merito e ad aggiornare il

dibattimento (con conseguente riconvocazione delle parti) ad altra data per

effettuare l’audizione di un quarto testimone (verbale del dibattimento, pag.

3).

In queste condizioni era certamente giustificata

l’assistenza di AP 1 da parte di un avvocato. Le spese del suo patrocinio

devono, pertanto, essere adeguatamente indennizzate.

2.5

Da accogliere, visto quanto indicato sopra, è anche la censura

relativa alla tariffa oraria applicabile.

2.6

L’appellante

fonda la sua richiesta di risarcimento sul dettaglio prestazioni del 5 febbraio

2013.

(cfr. doc. “Prestazioni Pratica fino al 05.02.2013” dell’avv. DI 1

allegato all’istanza d’indennizzo del 6 febbraio 2013). Occorre, dunque,

esaminare se le prestazioni in esso menzionate sono giustificate da una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. A tale riguardo, esse

andranno confrontate con gli atti dell’incarto del Ministero pubblico e della

Pretura penale, ponderando se il lavoro svolto dal legale sia stato adeguato

alla complessità del caso nonché ed in particolare alle difficoltà fattuali e

giuridiche.

2.6.1

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l’onorario non può essere

riconosciuto così come esposto dall’appellante:

- va

ridotta a 15 anziché 30 minuti (arrotondamento di 0.48 h) la formulazione

dell’opposizione poi comunicata via e-mail al cliente;

- non sono

suscettibili d’indennizzo le 4 ore e 8 minuti (arrotondamento di 4.13 h) che

l’avv. DI 1 ha impiegato nell’ambito del reclamo del 25 marzo 2011. Quest’ultimo

è stato dichiarato irricevibile dalla CRP, che, senza entrare nel merito delle

censure invocate dall’insorgente, tra cui la violazione del diritto di essere

sentito, ha ricordato come non sia dato rimedio di diritto contro il decreto di

accusa e la sua conferma. La chiara infondatezza in ordine del reclamo dimostra

come l’attività ad esso collegata svolta dall’avv. DI 1 travalichi una gestione

ponderata del suo incarico e non vada, pertanto, remunerata;

- per i

contatti (telefonici e non) con cliente, terzi e autorità è stata indicata una

durata di 7 ore e 42 minuti (arrotondamento di 7.69 h). Il tempo esposto è

eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel

periodo considerato avrebbe dovuto richiedere a tale riguardo non più di 2 ore;

- lo studio

giuridico (esame leggi e giurisprudenza) nonché quello dei fatti, quantificati

in 6 ore e ¼ (arrotondamento di 6.2 h), non può essere riconosciuto

interamente. Non trova giustificazione, in particolare, il tempo fatturato al

cliente per l’esame della legislazione cantonale in ambito di esercizi pubblici

(vLes Pubb attuale Lear) conferendo a risvolti di diritto amministrativo. Va,

inoltre, ridimensionata la durata delle ricerche in diritto penale, concernendo

le difficoltà del caso piuttosto, come visto, l’accertamento dei fatti. Ciò

premesso, questa Corte ritiene di poter ammettere nel complesso un dispendio

complessivo di 2 ore;

- per la

notifica delle prove e per le prestazioni ad essa collegate, l’appellante ha

esposto un dispendio di tempo di 2 ore e 6 minuti (2.1 h). Essendo stata

questione cruciale ai fini del giudizio, dovendosi, come ricordato in sentenza

dallo stesso primo giudice, “se non provare che la donna non era stata chiamata

a lavorare in discoteca, far sorgere nel giudice il dubbio sulla veridicità

delle sue affermazioni”, esse, in ragione delle difficoltà di accertamento dei

fatti emerse con evidenza al dibattimento, vanno interamente riconosciute;

- lo studio

e la preparazione del dibattimento di primo grado, quantificato in complessive

5.

ore e ¾ (arrotondamento di 5.7 h) sono ritenuti da questa Corte eccessivi. I

fatti e il diritto (come visto, già oggetto di precedenti ricerche e disamine

da questa Corte riconosciute per la durata di 2 ore) avrebbero potuto essere

ampiamente approfonditi e assimilati dal legale, destinando alla preparazione

della prima udienza (in cui ha prodotto un riassunto scritto dell’arringa) un

tempo di 2 ore e ½ anziché come stimato dall’appellante di 3 ore e 12 minuti.

Del resto, per la successiva udienza, in cui vi è stata l’audizione di un

testimone nonché l’arringa del difensore, a quest’ultimo bastava espletare un

aggiornamento ed un ripasso della materia del tutto agevoli, per non più di

un’ora invece delle asserite 2 ore e ½, essendo la fattispecie rimasta immutata

nella sostanza ed essendo trascorsi solo poco più di tre mesi dalla prima parte

del dibattimento. Per la preparazione del dibattimento di primo grado questa

Corte ritiene quindi indennizzabile un dispendio massimo di 3 ore e ½;

- per la

prima parte del dibattimento svoltasi il 24 ottobre 2012, sono da riconoscere 4

ore di lavoro e per la seconda parte ulteriori 3 ore; in entrambi i casi è

incluso il tempo dedicato alle trasferte (durata effettiva dell’intero

dibattimento comprensiva della lettura del dispositivo: 5 ore e 20 minuti);

esorbitante, forse in quanto comprensiva di colloqui con cliente e studio atti,

la stima complessiva di 11 ore e 6 minuti (11.1 h) fatta dall’appellante;

- per

“l’esame giurisprudenza su CPP 429” e la “redazione istanza d’indennizzo” alla

quale fa ampio rinvio la motivazione d’appello scritta del 2 aprile 2013,

l’insorgente ha indicato un dispendio orario pari a 1 h e 21 minuti (1.35 h)

che questa Corte ritiene congruo e, pertanto, interamente da indennizzare.

Il dispendio orario dell’avv. DI 1 è quindi

riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 18 ore e ¼

(arrotondamento di 18.2 h ovvero 0.25 + 2 + 2 + 2.1 + 3.5 + 7 + 1.35) per un

corrispettivo complessivo di fr. 5’110.-.

2.6.2

Quanto alle spese – esposte dall’appellante per complessivi fr.

722.

- – esse si compongono a suo dire di fr. 600.- quale importo forfetario, di

fr. 92.- per trasferte Lugano-Bellinzona e di fr. 30.- per fotocopie al

Ministero pubblico. L’appellante, in massima parte, non le ha quindi

dettagliate per cui risulta impossibile procedere alla loro precisa

quantificazione. A titolo eccezionale viene pertanto applicato, per analogia,

l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che

prevede, per onorari oltre i fr. 5’000.- sino a fr. 10'000.-, un rimborso

forfetario per le spese di cancelleria pari al 6% dell’onorario, ma almeno di

fr. 500.-. Non raggiungendo in concreto il valore in percentuale la soglia

minima, il rimborso è di fr. 500.-. Giusta il cpv. 2 della predetta norma, il

patrocinare ha inoltre diritto al rimborso di altre spese sopportate

nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le

note e fatture pagate a terzi ed a uffici per il cliente, le spese di trasferta

e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Rientrando in queste voci

e essendo fondate, vanno indennizzate, a titolo aggiuntivo, le spese esposte dall’appellante

di fr. 92.- per due trasferte e di fr. 30.- per fotocopie.

2.7

Concludendo, le pretese di AP 1 per titolo di indennizzo ai sensi

dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, cui va aggiunta l’IVA, sono ammesse nei

seguenti limiti:

onorario (18

h ¼) fr. 5'110.-

spese

(forfait) fr.

500.

-

trasferte fr.

92.

-

totale

parziale fr.

5’702.-

IVA all’8 % fr.

456.20

totale incl.

IVA fr. 6’158.20

esborso

esente da IVA (fotocopie a MP) fr. 30.-

totale finale fr.

6'188.20

Non si attribuiscono interessi di mora. La

relativa richiesta, inizialmente avanzata nell’istanza d’indennizzo 6 febbraio

2013.

valsa come annuncio di appello, non è stata più rinnovata né nell’ambito

della dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, né con motivazione scritta 2

aprile 2013.

Tasse, spese e ripetibili

3.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 200.-, per

complessivi fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1, parzialmente soccombente,

in ragione della metà e per il resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.,

429 e segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 febbraio

2013 della Pretura penale sono passati in giudicato, lo Stato rifonderà a AP 1

- a titolo

di indennità giusta gli

art. 429 e segg. CPP - l’importo di

fr. 6'188.20.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 700.--

sono posti per ½ a carico dell’appellante e per

il resto a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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