17.2013.31
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5 settembre 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
17.2013.31
Data decisione, Autorità:
05.09.2013, CARP
Titolo:
Indennità per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti processuali nell'ambito di un procedimento sfociato in assoluzione. Patrocinio necessario nel caso di decreto d'accusa che imputa la commissione di un delitto. Criteri di congruità della nota d'onorario e delle spese legali
SPESE PER ADEGUATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PROCEDURALI
art. 429 CPP
art. 21 cpv. 2 LAVV
art. 6 RTARRIP
Incarto n.
17.2013.31
Locarno
5 settembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 3 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti
il 5 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 12
febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 28 febbraio 2011, il procuratore pubblico ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) per avere, in qualità di datore di
lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina rumena Iulia __________, non
autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, come cubista
presso il locale notturno __________ di __________, per almeno 16 serate, da
gennaio ad ottobre 2010.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 170.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 10'200.-), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di fr. 1'500.-, da
sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 15 giorni,
e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
Con scritto 9 marzo 2011, l’imputato –
riservandosi la facoltà di motivare l’impugnativa, rispettivamente di chiedere
l’assunzione di prove nel seguito della procedura – ha interposto tempestiva
opposizione contro il decreto d’accusa, chiedendo al procuratore pubblico la
trasmissione di una copia degli atti in suo possesso.
B. In
data 11 marzo 2011 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa,
trasmettendo gli atti alla Pretura penale, affinché si potesse procedere al
dibattimento.
In data 25 marzo 2011, AP 1 ha presentato reclamo
alla Corte dei reclami penali contro la suddetta decisione di conferma,
eccependo una violazione del diritto di essere sentito nonché un diniego formale
di giustizia, e ne ha chiesto l’annullamento e il rinvio degli atti al
Ministero pubblico.
Con decisione 11 maggio 2011, la CRP ha
dichiarato il gravame irricevibile, siccome rimedio di diritto improponibile
contro il decreto di accusa e la sua conferma.
C. In
data 17 settembre 2012 AP 1 ha inoltrato istanza probatoria chiedendo la
citazione al dibattimento di primo grado di tre testimoni (__________, __________,
__________), richiesta accolta dal pretore dapprima in parte con decreto sulle
prove del 20 settembre 2012 e in seguito integralmente, dopo scritto 24
settembre 2012 del difensore.
D. Il
pubblico dibattimento è stato esperito a due riprese, la prima il 24 ottobre
2012 e la seconda il 5 febbraio 2013. Lo svolgimento di questa ulteriore giornata
di dibattimento è stato voluto dal giudice per procedere all’audizione di un
quarto teste (__________) in quanto, a mente del pretore, dopo la prima parte
dibattimentale, il caso non era “ancora maturo per la pronuncia di merito”
(verbale del dibattimento, pag. 3).
E. Con
sentenza del 5 febbraio 2013, il presidente della Pretura penale ha prosciolto
l’accusato dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, ponendo
a carico dello Stato gli oneri processuali di complessivi fr. 860.-. Il pretore
ha, inoltre, assegnato a AP 1 un’indennità pari a fr. 2'970.-, per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art.
429 cpv. 1 lett. a CPP).
F. In
data 6 febbraio 2013, AP 1 ha inoltrato un’istanza d’indennizzo alla Pretura
penale chiedendo che gli fosse attribuita, in aggiunta all’importo di fr.
2'970.-, un’indennità di fr. 9'525.35 (oltre interessi al 5% a partire dal
06.02.2013), per le spese legali da lui sostenute nell’ambito del procedimento
penale.
Nella predetta istanza AP 1 ha precisato che,
qualora fosse considerata inammissibile, la stessa sarebbe valsa quale formale
annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la sentenza del 5
febbraio 2013 della quale chiedeva, in ogni caso, la motivazione.
Con decreto 8 febbraio 2013, il pretore ha
dichiarato irricevibile l’istanza d’indennizzo, accollando a AP 1 il pagamento
di tassa e spese di complessivi fr. 150.-.
G. In
data 12 febbraio 2013, AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a
questa Corte, precisando d’impugnare unicamente il dispositivo n. 3 del
giudizio di primo grado, con cui il pretore gli ha riconosciuto un’indennità
pari a fr. 2'970.- ai sensi dell’art. 429 CPP. L’appellante, considerando
quest’ultima insufficiente, chiede che, in accoglimento del gravame, gli sia
riconosciuta un’indennità pari a complessivi fr. 12'495.35, oltre tasse, spese
e ripetibili. Nell’allegato non domanda più gli interessi come nella precedente
istanza d’indennizzo del 6 febbraio 2013.
H. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. d CPP, essendo state impugnate soltanto
le conseguenze in materia di indennità, con decreto 8 marzo 2013, la presidente
di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la
presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art.
406 cpv. 3 CPP).
Con allegato del 2 aprile 2013, l’appellante ha
argomentato la richiesta d’indennità di fr. 12'495.35, già avanzata il 12
febbraio 2013.
Fatti
I. Con
scritto 4 aprile 2013, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere
osservazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. La procedura di ricorso contro la
sentenza del 5 febbraio 2013 del presidente della Pretura penale è retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello (cfr. a proposito
Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 429 n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione
d’indennizzo ex art. 429 CPP è la medesima di quella prevista contro la
decisione che si pronuncia sull’azione penale).
2.
AP
1.
contesta l’entità del risarcimento per le spese legali accordatogli dal
pretore e chiede che gli sia riconosciuto un indennizzo di fr. 12'495.35.
2.1
Il presidente
della Pretura penale ha ricordato che lo Stato si assume le spese di patrocinio
solo se quest’ultimo è necessario, menzionandone quindi i presupposti. Il
pretore ha rilevato che, in concreto, nel caso che ha visto AP 1 quale
imputato, era in discussione solo l’accertamento fattuale, mentre non vi erano
questioni giuridiche da affrontare. A mente del primo giudice, si trattava
unicamente di stabilire se l’imputato aveva dato impiego alla cittadina rumena
Iulia __________. Considerato ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto che “in
simili circostanze il patrocinio di un avvocato non appare strettamente
necessario, potendosi l’interessato difendere adeguatamente da sé dal momento che
non sono indispensabili particolari conoscenze specifiche” (sentenza
impugnata, pag. 3). Il pretore ha, tuttavia, eccezionalmente riconosciuto
all’appellante l’importo di fr. 2'970.- (fr. 2'500.- onorario + fr. 250.- spese
+ fr. 220.- di IVA (all’8%)), e ciò in considerazione del fatto che si era
anche dovuta valutare la necessità di sentire dei testimoni. Tale importo, a
mente del primo giudice, comprende 3 ore di lavoro, svolte a partire
dall’opposizione al decreto d’accusa, dedicate ai contatti con il cliente, alla
notificazione di tre testimoni prima del dibattimento nonché alla sua preparazione,
a cui aggiungere 4 ore per la prima parte del dibattimento (24 ottobre 2012) e
3.
ore per la seconda parte (5 febbraio 2013). Per il pretore non va, di contro,
considerato il reclamo che il patrocinatore ha inoltrato alla CRP e da questa
dichiarato irricevibile. Nel complesso, il primo giudice ha, pertanto, ritenuto
potesse essere garantita nel caso di specie una difesa adeguata con 10 ore di
lavoro (sentenza impugnata, pag. 3-4).
2.2
L’appellante,
dopo aver espressamente rinviato al contenuto dell’istanza d’indennizzo 6
febbraio 2013, esordisce contestando la remunerazione oraria di fr. 250.-
applicata dal primo giudice. A mente del ricorrente, la tariffa oraria da
riconoscere al patrocinatore in casi non particolarmente complicati è di fr.
280.
-. A questo riguardo, egli rinvia alla decisione CARP 17.2011.69 del 17
aprile 2012 consid. 2.
Rispetto alle 10 ore stimate dal Pretore,
l’insorgente quantifica la durata complessiva del proprio lavoro in 38.75 ore,
precisando che essa corrisponde al tempo realmente consacrato alla pratica e
che l’indennità riconosciuta dal giudice di prime cure è manifestamente
insufficiente, se paragonata al lavoro effettivo ed alle responsabilità del
legale e non tiene conto delle ricerche svolte dal patrocinatore su questioni
giuridiche che il caso imponeva di affrontare, in particolare al fine di capire
quali sarebbero state, per un gerente, le conseguenze in caso di condanna per
il reato in questione. Considerata la scarsità di giurisprudenza nello
specifico, queste ricerche hanno a suo dire richiesto un’attenta analisi dei
materiali legislativi. Il ricorrente critica pure la scelta del pretore di non
tenere conto del tempo investito dal difensore nel reclamo alla CRP. Secondo
l’insorgente, il fatto che il reclamo sia stato respinto non autorizzava il
primo giudice a qualificarlo come inutile; corretto sarebbe stato, continua
l’appellante, prevederne i possibili esiti al momento in cui è stato
interposto.
AP 1 contesta pure l’importo di fr. 250.-
riconosciuto dal pretore a titolo di rimborso spese. L’appellante ricorda che,
giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del
19.
dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), il rimborso spese di cancelleria è di almeno
fr. 600.- quando l’onorario del patrocinatore si situa fra i 10'000.- e i
20'000.-. Secondo l’appellante, l’onorario che spetta al suo legale è di fr.
10'850.- (fr. 280.- all’ora x 38.75 ore). Di conseguenza, l’importo per spese
di cancelleria da includere nel calcolo dell’indennità è di almeno fr. 600.-.
Il ricorrente chiede che siano incluse nel calcolo anche le spese di trasferta
sostenute dal patrocinatore, consistenti in fr. 92.- (fr. 1.- al km), nonché
l’esborso di fr. 30.- a titolo di spesa non soggetta all’IVA (fotocopie
Ministero pubblico). In conclusione, AP 1 ritiene di aver diritto ad
un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP pari a fr. 12'495.35 (fr. 10'850.-
onorario + fr. 600.- spese di cancelleria + fr. 92.- spese di trasferta + fr.
923.35
di IVA (all’8%) + fr. 30.- fotocopie MP) (motivazione d’appello, pag.
1-3).
2.3
a. Giusta
l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto
morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,
segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato
a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi
del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con
un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle
autorità penali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,
Schweizeriches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.
6.
ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser,
Kommentar zur schweizerichen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,
n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea
2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1
ad art. 429 CPP).
Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei
principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP-TI, tutti peraltro
mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio
2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma
precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.
c. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al
risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida
del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un
patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della
complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di
lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati.
d. La dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 429 CPP ammette, di
norma, l’indennizzo del patrocinio in caso di un procedimento relativo ad un
crimine o un delitto (cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 e
Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 i quali pongono la condizione che il
procedimento non sia abbandonato dopo il primo interrogatorio; cfr. anche
Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 e Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429).
e. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire,
viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio
stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla
complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della
pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo
ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle
parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi questa Corte
ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico
del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del
patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (cfr. sentenze CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013 consid. 4;
17.2012.189
del 12 marzo 2013 consid. 3; CRP 60.2010.218 del 29 dicembre 2010;
60.2010.422
del 28 dicembre 2010;60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189
del 12 novembre 2010).
La remunerazione oraria deve essere fissata
prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà,
l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (la CRP, fondandosi su una decisione del Consiglio di moderazione del 2001, applicava un importo base di 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla
giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva
quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando –
dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,
telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto
al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013 consid. 3; 17.2012.68 del 4
febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.).
2.4
Si
premette che, nel caso di specie, la necessità per l’appellante di avvalersi
del patrocinio di un avvocato, messa in dubbio dal primo giudice, è data già
solo per il fatto che il decreto d’accusa imputava a AP 1 la commissione di un
delitto ovvero di avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato stranieri
sprovvisti si permesso. L’art. 117 cpv. 1 LStr commina infatti, per i casi non
gravi, una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria. L’intervento
del legale era, dunque, giustificato dalla serietà del reato prospettato
all’imputato.
Si aggiunga che la complessità del caso ha
comportato difficoltà nell’accertamento dei fatti che hanno indotto il primo
giudice non solo a sentire al dibattimento tre testimoni chiamati dallo stesso
appellante, ma, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, a ritenere il
caso non sufficientemente istruito per un giudizio di merito e ad aggiornare il
dibattimento (con conseguente riconvocazione delle parti) ad altra data per
effettuare l’audizione di un quarto testimone (verbale del dibattimento, pag.
3).
In queste condizioni era certamente giustificata
l’assistenza di AP 1 da parte di un avvocato. Le spese del suo patrocinio
devono, pertanto, essere adeguatamente indennizzate.
2.5
Da accogliere, visto quanto indicato sopra, è anche la censura
relativa alla tariffa oraria applicabile.
2.6
L’appellante
fonda la sua richiesta di risarcimento sul dettaglio prestazioni del 5 febbraio
2013.
(cfr. doc. “Prestazioni Pratica fino al 05.02.2013” dell’avv. DI 1
allegato all’istanza d’indennizzo del 6 febbraio 2013). Occorre, dunque,
esaminare se le prestazioni in esso menzionate sono giustificate da una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. A tale riguardo, esse
andranno confrontate con gli atti dell’incarto del Ministero pubblico e della
Pretura penale, ponderando se il lavoro svolto dal legale sia stato adeguato
alla complessità del caso nonché ed in particolare alle difficoltà fattuali e
giuridiche.
2.6.1
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l’onorario non può essere
riconosciuto così come esposto dall’appellante:
- va
ridotta a 15 anziché 30 minuti (arrotondamento di 0.48 h) la formulazione
dell’opposizione poi comunicata via e-mail al cliente;
- non sono
suscettibili d’indennizzo le 4 ore e 8 minuti (arrotondamento di 4.13 h) che
l’avv. DI 1 ha impiegato nell’ambito del reclamo del 25 marzo 2011. Quest’ultimo
è stato dichiarato irricevibile dalla CRP, che, senza entrare nel merito delle
censure invocate dall’insorgente, tra cui la violazione del diritto di essere
sentito, ha ricordato come non sia dato rimedio di diritto contro il decreto di
accusa e la sua conferma. La chiara infondatezza in ordine del reclamo dimostra
come l’attività ad esso collegata svolta dall’avv. DI 1 travalichi una gestione
ponderata del suo incarico e non vada, pertanto, remunerata;
- per i
contatti (telefonici e non) con cliente, terzi e autorità è stata indicata una
durata di 7 ore e 42 minuti (arrotondamento di 7.69 h). Il tempo esposto è
eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel
periodo considerato avrebbe dovuto richiedere a tale riguardo non più di 2 ore;
- lo studio
giuridico (esame leggi e giurisprudenza) nonché quello dei fatti, quantificati
in 6 ore e ¼ (arrotondamento di 6.2 h), non può essere riconosciuto
interamente. Non trova giustificazione, in particolare, il tempo fatturato al
cliente per l’esame della legislazione cantonale in ambito di esercizi pubblici
(vLes Pubb attuale Lear) conferendo a risvolti di diritto amministrativo. Va,
inoltre, ridimensionata la durata delle ricerche in diritto penale, concernendo
le difficoltà del caso piuttosto, come visto, l’accertamento dei fatti. Ciò
premesso, questa Corte ritiene di poter ammettere nel complesso un dispendio
complessivo di 2 ore;
- per la
notifica delle prove e per le prestazioni ad essa collegate, l’appellante ha
esposto un dispendio di tempo di 2 ore e 6 minuti (2.1 h). Essendo stata
questione cruciale ai fini del giudizio, dovendosi, come ricordato in sentenza
dallo stesso primo giudice, “se non provare che la donna non era stata chiamata
a lavorare in discoteca, far sorgere nel giudice il dubbio sulla veridicità
delle sue affermazioni”, esse, in ragione delle difficoltà di accertamento dei
fatti emerse con evidenza al dibattimento, vanno interamente riconosciute;
- lo studio
e la preparazione del dibattimento di primo grado, quantificato in complessive
5.
ore e ¾ (arrotondamento di 5.7 h) sono ritenuti da questa Corte eccessivi. I
fatti e il diritto (come visto, già oggetto di precedenti ricerche e disamine
da questa Corte riconosciute per la durata di 2 ore) avrebbero potuto essere
ampiamente approfonditi e assimilati dal legale, destinando alla preparazione
della prima udienza (in cui ha prodotto un riassunto scritto dell’arringa) un
tempo di 2 ore e ½ anziché come stimato dall’appellante di 3 ore e 12 minuti.
Del resto, per la successiva udienza, in cui vi è stata l’audizione di un
testimone nonché l’arringa del difensore, a quest’ultimo bastava espletare un
aggiornamento ed un ripasso della materia del tutto agevoli, per non più di
un’ora invece delle asserite 2 ore e ½, essendo la fattispecie rimasta immutata
nella sostanza ed essendo trascorsi solo poco più di tre mesi dalla prima parte
del dibattimento. Per la preparazione del dibattimento di primo grado questa
Corte ritiene quindi indennizzabile un dispendio massimo di 3 ore e ½;
- per la
prima parte del dibattimento svoltasi il 24 ottobre 2012, sono da riconoscere 4
ore di lavoro e per la seconda parte ulteriori 3 ore; in entrambi i casi è
incluso il tempo dedicato alle trasferte (durata effettiva dell’intero
dibattimento comprensiva della lettura del dispositivo: 5 ore e 20 minuti);
esorbitante, forse in quanto comprensiva di colloqui con cliente e studio atti,
la stima complessiva di 11 ore e 6 minuti (11.1 h) fatta dall’appellante;
- per
“l’esame giurisprudenza su CPP 429” e la “redazione istanza d’indennizzo” alla
quale fa ampio rinvio la motivazione d’appello scritta del 2 aprile 2013,
l’insorgente ha indicato un dispendio orario pari a 1 h e 21 minuti (1.35 h)
che questa Corte ritiene congruo e, pertanto, interamente da indennizzare.
Il dispendio orario dell’avv. DI 1 è quindi
riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 18 ore e ¼
(arrotondamento di 18.2 h ovvero 0.25 + 2 + 2 + 2.1 + 3.5 + 7 + 1.35) per un
corrispettivo complessivo di fr. 5’110.-.
2.6.2
Quanto alle spese – esposte dall’appellante per complessivi fr.
722.
- – esse si compongono a suo dire di fr. 600.- quale importo forfetario, di
fr. 92.- per trasferte Lugano-Bellinzona e di fr. 30.- per fotocopie al
Ministero pubblico. L’appellante, in massima parte, non le ha quindi
dettagliate per cui risulta impossibile procedere alla loro precisa
quantificazione. A titolo eccezionale viene pertanto applicato, per analogia,
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che
prevede, per onorari oltre i fr. 5’000.- sino a fr. 10'000.-, un rimborso
forfetario per le spese di cancelleria pari al 6% dell’onorario, ma almeno di
fr. 500.-. Non raggiungendo in concreto il valore in percentuale la soglia
minima, il rimborso è di fr. 500.-. Giusta il cpv. 2 della predetta norma, il
patrocinare ha inoltre diritto al rimborso di altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le
note e fatture pagate a terzi ed a uffici per il cliente, le spese di trasferta
e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Rientrando in queste voci
e essendo fondate, vanno indennizzate, a titolo aggiuntivo, le spese esposte dall’appellante
di fr. 92.- per due trasferte e di fr. 30.- per fotocopie.
2.7
Concludendo, le pretese di AP 1 per titolo di indennizzo ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, cui va aggiunta l’IVA, sono ammesse nei
seguenti limiti:
onorario (18
h ¼) fr. 5'110.-
spese
(forfait) fr.
500.
-
trasferte fr.
92.
-
totale
parziale fr.
5’702.-
IVA all’8 % fr.
456.20
totale incl.
IVA fr. 6’158.20
esborso
esente da IVA (fotocopie a MP) fr. 30.-
totale finale fr.
6'188.20
Non si attribuiscono interessi di mora. La
relativa richiesta, inizialmente avanzata nell’istanza d’indennizzo 6 febbraio
2013.
valsa come annuncio di appello, non è stata più rinnovata né nell’ambito
della dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, né con motivazione scritta 2
aprile 2013.
Tasse, spese e ripetibili
3.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 200.-, per
complessivi fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1, parzialmente soccombente,
in ragione della metà e per il resto a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.,
429 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 febbraio
2013 della Pretura penale sono passati in giudicato, lo Stato rifonderà a AP 1
- a titolo
di indennità giusta gli
art. 429 e segg. CPP - l’importo di
fr. 6'188.20.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.--
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 700.--
sono posti per ½ a carico dell’appellante e per
il resto a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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